Gazzetta n. 21 del 26 gennaio 2018 (vai al sommario) |
AUTORITA' GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA |
DECRETO 28 novembre 2017 |
Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2018. |
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LA GARANTE
Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, recante «legge di contabilita' e finanza pubblica»; Vista la legge 12 luglio 2011, n. 112, recante «Istituzione dell'Autorita' garante per l'infanzia e l'adolescenza»; Vista la determinazione adottata d'intesa dal presidente della Camera dei deputati e dal Presidente del Senato della Repubblica in data 3 marzo 2016 (Gazzetta Ufficiale n. 53 del 4 marzo 2016), con la quale la dottoressa Filomena Albano e' nominata titolare dell'Autorita' garante per l'infanzia e l'adolescenza; Visto il decreto del Garante repertorio n. 116 prot. 885 del 28 aprile 2016, con il quale il garante uscente Vincenzo Spadafora di concerto con la garante entrante Filomena Albano decretano la cessazione del regime di prorogatio di Vincenzo Spadafora a partire dal 28 aprile 2016 in cui Filomena Albano assume l'incarico di titolare dell'Autorita' garante per l'infanzia e l'adolescenza; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 luglio 2012, n. 168 concernente «Regolamento recante l'organizzazione dell'Ufficio dell'Autorita' garante per l'infanzia e l'adolescenza, la sede e la gestione delle spese, a norma dell'art. 5, comma 2, della legge 12 luglio 2011, n. 112» e, in particolare, l'art. 12; Visto il disegno di legge concernente il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 ed il bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 - A.S. 2960; Visto il progetto di bilancio per l'anno 2018 proposto dal coordinatore dell'Ufficio dell'Autorita' garante per l'infanzia e l'adolescenza; Visto il parere favorevole espresso dal Collegio dei revisori dei conti in data 28 novembre 2017 sul progetto di bilancio dell'Autorita' garante per l'infanzia e l'adolescenza per l'anno 2018;
Decreta:
E' approvato il bilancio di previsione dell'Autorita' garante per l'infanzia e l'adolescenza per l'anno 2018, quale risulta dal testo allegato al presente decreto. Il presente decreto, unitamente al bilancio di previsione, sara' inviato ai presidenti delle Camere e sara' trasmesso, per il tramite del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, alla Corte dei conti ed al Ministero della giustizia per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 28 novembre 2017
La garante: Albano |
| Allegato NOTA ILLUSTRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2018 E PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2018-2020. A) Quadro normativo di riferimento. Con la legge 12 luglio 2011, n. 112, approvata dal Parlamento all'unanimita', la Repubblica italiana ha istituito l'Autorita' garante per l'infanzia e l'adolescenza, dando attuazione, da un lato, all'art. 31, secondo comma, della Costituzione («La Repubblica protegge la maternita', l'infanzia e la gioventu', favorendo gli istituti necessari a tale scopo»), dall'altro alla normativa sovranazionale vigente in materia di infanzia e adolescenza. In particolare, gli articoli 12 e 18 della Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo, approvata dall'Assemblea generale delle nazioni unite il 20 novembre 1989 e resa esecutiva in Italia dalla legge 27 maggio 1991, n. 176, prevedono espressamente l'istituzione, da parte degli Stati aderenti, di organismi istituzionalmente preposti alla promozione e alla tutela dei diritti dei bambini e degli adolescenti. Anche sul piano europeo, l'art. 12 della Convenzione sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, sottoscritta a Strasburgo il 25 gennaio 1996 e resa esecutiva in Italia dalla legge 20 marzo 2003, n. 77, ha sollecitato gli Stati a promuovere, in concreto, l'esercizio dei diritti dei fanciulli, attraverso la costituzione di organi aventi, tra l'altro, funzioni propositive e consultive su progetti legislativi in materia di infanzia. Con la citata legge l'Italia - che pur negli anni ha dimostrato grande attenzione e sensibilita' alle problematiche minorili istituendo numerosi organismi dotati di specifiche attribuzioni in materia - ha colmato una lacuna legislativa dell'ordinamento che solo parzialmente talune regioni e province autonome avevano coperto fino ad oggi, nei limiti delle loro competenze, istituendo figure preposte a tutelare i diritti dell'infanzia a livello locale. Nel contempo, con l'istituzione di questa nuova Autorita' di garanzia, preposta in modo esclusivo alla promozione e alla tutela dei diritti delle persone di minore eta', il nostro Paese ha dato attuazione ad obblighi internazionali ed europei derivanti dall'appartenenza ad istituzioni ed organismi sovranazionali. La legge n. 112/2011 definisce, agli articoli 2 e 3, le modalita' di nomina, i requisiti, le incompatibilita' e l'indennita' di carica spettante al titolare dell'Autorita' garante per l'infanzia e l'adolescenza - che e' organo monocratico - nonche' le sue competenze specifiche, con particolare riferimento alla promozione dell'attuazione della Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo in Italia, alla collaborazione continuativa e permanente con i Garanti dell'infanzia e dell'adolescenza delle regioni e delle province autonome e con tutte le Istituzioni competenti in materia di infanzia e adolescenza, alla consultazione delle associazioni ed organizzazioni di settore, ai poteri consultivi, di indirizzo e controllo. Tali competenze si inquadrano nel sistema generale di tutela dell'infanzia e dell'adolescenza, all'interno del quale operano, come e' noto, una pluralita' di soggetti, pubblici e privati, che a diverso titolo si impegnano per la promozione e la tutela dei diritti e degli interessi dei bambini e degli adolescenti che vivono nel nostro Paese. In tale contesto, il ruolo dell'Autorita' garante, quale emerge dal dettato normativo, e' quello di mettere a fattor comune le diverse esperienze, creando sinergie e idonee forme di cooperazione e raccordo non solo con le Istituzioni e gli altri organismi pubblici preposti alla cura dell'infanzia e dell'adolescenza, ma anche con le associazioni ed organizzazioni del cd. terzo settore, nonche' con gli operatori professionali e con le loro associazioni rappresentative (magistrati, avvocati, assistenti sociali, psicologi, medici ecc.). L'art. 5 della citata legge disciplina, invece, l'organizzazione dell'Autorita', istituendo l'Ufficio dell'Autorita' garante per l'infanzia e l'adolescenza. Tale Ufficio costituisce la struttura organizzativa, posta alle dirette dipendenze dell'Autorita' garante, attraverso la quale l'Autorita' medesima esercita le funzioni e i compiti ad essa attribuiti dal citato art. 3 della legge istitutiva. Il comma 1 dell'art. 5 stabilisce la composizione dell'Ufficio, precisando che esso debba essere composto, ai sensi del l'art. 9, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, esclusivamente da «dipendenti del comparto Ministeri o appartenenti ad altre amministrazioni pubbliche, in posizione di comando obbligatorio, nel numero massimo di dieci unita' ... di cui una di livello dirigenziale non generale, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalita' necessari in relazione alle funzioni e alle caratteristiche di indipendenza e imparzialita' dell'Autorita' Garante». Il comma 2 del citato art. 5 stabilisce, invece, che «le norme concernenti l'organizzazione dell'Ufficio dell'Autorita' garante e il luogo dove ha sede l'Ufficio, nonche' quelle dirette a disciplinare la gestione delle spese, sono adottate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'Autorita' garante». La predetta disposizione aggiunge anche che «ferme restando l'autonomia organizzativa e l'indipendenza amministrativa dell'Autorita' garante, la sede e i locali destinati all'Ufficio dell'Autorita' medesima sono messi a disposizione dalla Presidenza del Consiglio dei ministri senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica». In attuazione di tale disposizione normativa, e' stato emanato, su proposta dell'Autorita' garante, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 luglio 2012, n. 168 diretto a disciplinare l'organizzazione ed il luogo ove ha sede l'Ufficio, nonche' la gestione delle spese («Regolamento recante l'organizzazione dell'Ufficio dell'Autorita' garante per l'infanzia e l'adolescenza, la sede e la gestione delle spese, a norma dell'art. 5, comma 2, della legge 12 luglio 2011, n. 112»), di seguito denominato «Regolamento». Sul piano finanziario, il citato art. 5 precisa al comma 3 che le spese per l'espletamento delle competenze dell'Autorita' e per le attivita' connesse e strumentali, nonche' per il funzionamento dell'Ufficio «sono poste a carico di un fondo stanziato a tale scopo nel bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri ed iscritto in apposita unita' previsionale di base dello stesso bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri». La medesima disposizione precisa, al comma 4, che l'Autorita' garante dispone del suddetto fondo - pertanto ha piena autonomia finanziaria - ed e' soggetta agli ordinari controlli contabili. B) Criteri di formazione del bilancio di previsione 2018 e adozione del piano dei conti integrato. Il bilancio di previsione 2018, come previsto dall'art. 12 del Regolamento, si compone degli schemi di bilancio, redatti sulla base degli obiettivi e dei programmi da realizzare nell'anno di riferimento, cosi' come individuati nel documento programmatico adottato dal Garante, e della nota illustrativa che riporta i criteri seguiti nella predisposizione del bilancio, nonche' ogni altra informazione utile sulla gestione. Al bilancio annuale di previsione e' allegata la tabella dimostrativa del presunto risultato di amministrazione al 31 dicembre dell'esercizio precedente quello cui il bilancio si riferisce. La tabella e' formulata in base alla situazione dei conti alla data di elaborazione del bilancio di previsione. Il risultato di amministrazione e' costituito dalla somma algebrica delle disponibilita' non impegnate e dei maggiori o minori accertamenti di entrata (cfr. art. 15 del Regolamento). In aggiunta, ai sensi del l'art. 14 del Regolamento, al bilancio annuale di previsione e' allegato il bilancio pluriennale, elaborato solo in termini di competenza e riferito ad un arco temporale triennale. Il bilancio pluriennale e' aggiornato annualmente in ragione di eventuali variazioni e/o di introduzione di norme applicabili all'Autorita'. Come previsto dall'art. 13 del Regolamento, il bilancio di previsione e' costituito per le entrate e per le spese da un unico Centro di responsabilita' amministrativa. Per quanto riguarda le entrate dell'Autorita', come disposto dal comma 2 del citato art. 13, esse sono costituite da: a) contributo finanziario ordinario dello Stato; b) assegnazioni e contributi da parte di pubbliche amministrazioni ed enti privati senza finalita' di lucro, per l'esecuzione di specifiche iniziative; c) contributi dell'Unione europea o di altri organismi internazionali per la partecipazione a programmi o progetti; d) attivita' di assistenza e di formazione commissionate da istituzioni pubbliche e private, nazionali ed estere, nonche' da organismi internazionali; e) ogni altra eventuale entrata connessa all'attivita' del Garante o prevista dall'ordinamento; f) avanzo presunto; g) entrate per partite di giro. Per quanto riguarda le spese dell'Autorita', come disposto dal comma 5 del citato art. 13, esse sono articolate funzionalmente in macroaggregati e, ai fini della gestione e della rendicontazione, sono ripartite in capitolo secondo l'oggetto della spesa. Nel bilancio di previsione e' iscritto un fondo di riserva, come disposto dall'art. 16 del Regolamento, da utilizzare nel corso dell'esercizio finanziario per esigenze di nuove o maggiori spese. I prelevamenti dal fondo di riserva sono disposti dal Garante, mediante corrispondente incremento degli stanziamenti di altri capitoli di spesa, ovvero la costituzione delle dotazioni finanziarie di capitoli di nuova istituzione. Sul fondo di riserva non sono emessi mandati di pagamento. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera b) del Regolamento, nella formazione del bilancio di previsione per l'anno 2018 sono stati presi a riferimento gli obiettivi strategici definiti, per l'anno 2018, nel Documento programmatico adottato dal Garante con decreto Rep. 139/2016 prot. n. 2398 del 4 novembre 2016. Il bilancio di previsione per l'anno 2018 dell'Autorita' tiene conto delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013, n. 123, in cui e' definito che le amministrazioni pubbliche in contabilita' finanziaria adottino un piano dei conti integrato comune, costituito dall'elenco delle voci del bilancio gestionale finanziario e dei conti economici e patrimoniali, in modo da consentire la rilevazione unitaria dei fatti gestionali per tutte le amministrazioni pubbliche. L'adozione del piano dei conti integrato, strutturato gerarchicamente secondo vari livelli di dettaglio, nel rispondere all'obiettivo di garantire l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche in contabilita' finanziaria, realizza uno schema classificatorio comune a tutte le amministrazioni pubbliche, rilevando le entrate e le spese sulla base di comuni criteri di contabilizzazione. In linea con le citate disposizioni, l'Autorita' ha adottato il piano dei conti integrato. A tal fine si e' provveduto a ricondurre i singoli capitoli di entrata e di spesa del bilancio dell'Autorita' alle singole voci dei livelli di classificazione contenuti nel piano dei conti integrato, al fine di uniformare il documento contabile alla struttura di riferimento. Per ogni capitolo del bilancio 2017 sono stati quantificati, in via preliminare, gli importi dei residui presunti al 31 dicembre 2017 e le previsioni definitive per l'anno 2017. Sulla base dei singoli oggetti di entrata o di spesa di ogni singolo capitolo si e' poi individuata la corrispondente voce di entrata o di spesa del piano dei conti integrato. In alcuni casi il rapporto e' stato univoco, in altri e' stato necessario scorporare i capitoli deliberati in piu' voci del piano integrato. L'Autorita', per mantenere il livello informativo preesistente all'adozione del piano dei conti integrato, ha previsto un'articolazione gerarchica fino al V livello. In particolare, in fase di previsione, il livello minimo di articolazione e' il IV; mentre in fase di gestione e rendicontazione il livello minimo di articolazione e' rappresentato dal V. In ragione di cio', e' stato allegato il documento riportante le previsioni per l'esercizio finanziario 2018 e per il triennio 2018-2020 secondo la struttura del piano dei conti. Da un punto di vista metodologico la presente relazione al bilancio di previsione espone e analizza i dati finanziari piu' significativi dell'attivita' dell'ente. L'analisi si sviluppera' seguendo una sequenza logica ed espositiva che consente di rilevare le entrate e le uscite per tipologia di spesa. C) Dati contabili. Premessa. La legge n. 112/2011 ed il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 luglio 2012, n. 168 costituiscono lo specifico fondamento normativo dell'autonomia organizzativa e contabile dell'Autorita' garante per l'infanzia e l'adolescenza, peraltro declinata nel rispetto dei principi generali che regolano la contabilita' pubblica. In tale ambito e' redatto il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018 dell'Autorita'. Il documento evidenzia le fonti di finanziamento a livello di missione e di programma consentendo la completa tracciabilita' dei flussi finanziari ed espone le entrate e le spese relative al funzionamento della struttura. Le risorse che alimentano il bilancio dell'Autorita' attengono alla Missione 24 «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia» - Programma 7 «Sostegno alla famiglia». Sono iscritte nel bilancio dello Stato, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sui capitoli di spesa nn. 2118 e 2119 da cui, a norma dell'art. 5, comma 3, della legge n. 112/2011, affluiscono nel bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri, ove sono appostate in entrata sui capitoli numeri 841 ed 842 e nella spesa nel Centro di responsabilita' 15 «Politiche per la famiglia» sui capitoli numeri 523 e 524, per essere conseguentemente assegnate al bilancio autonomo dell'Autorita'.
Analisi delle entrate correnti Contributo finanziario ordinario dello Stato. Gli stanziamenti assegnati al bilancio di previsione dell'Autorita' garante per l'infanzia e l'adolescenza per il 2018, a legislazione vigente, risultano complessivamente definiti in euro 1.045.838 di cui euro 200.000 destinati agli oneri di natura obbligatoria ed euro 845.838 alle spese rimodulabili per il funzionamento della struttura. Rispetto all'assestato dell'anno 2017, pari ad euro 1.683.589 di cui euro 1.483.589 per le spese di funzionamento della struttura, si registra un sostanziale decremento di risorse dovuto dal venir meno dell'integrazione pari a euro 60.000 per il triennio 2015-2016-2017 introdotta dall'art. 1, comma 168, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilita' 2015). La minor stima degli stanziamenti e' stata effettuata sulla base dei trasferimenti a favore dell'Autorita' stanziati nel bilancio di previsione 2017-2019 della Presidenza del Consiglio dei ministri con riferimento all'annualita' 2018. Con la nuova previsione per l'anno 2018 e per il triennio 2018-2020 della Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'art. 3 comma 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010, saranno effettuate le eventuali variazioni in aumento o in diminuzione della relativa voce del bilancio annuale di previsione e del bilancio pluriennale dell'Autorita'.
Analisi delle spese correnti Spese per indennita' di carica del garante. Gli stanziamenti dedicati all'indennita' di carica del Garante, compresi i relativi oneri riflessi, sono definiti in coerenza con l'art. 2, comma 4, della legge n. 112/2011 che autorizza la spesa di 200.000 euro interamente finanziata dall'apposito stanziamento di entrata (cap. 501 «Fondo per le spese di natura obbligatoria dell'ufficio dell'Autorita' garante per l'infanzia e l'adolescenza). A tal ragione, lo stanziamento per l'anno 2018, comprensivo degli oneri previdenziali e fiscali, e' pari ad euro 200.000, ai quali e' stata sottratta la somma pari alla differenza tra il trattamento economico accessorio spettante per l'incarico di Garante dell'Ufficio dell'Autorita' garante per l'infanzia e l'adolescenza ed il limite retributivo massimo attribuibile ai sensi dell'art. 23-ter, comma 2, decreto-legge n. 201/2011, cosi' come previsto dai vincoli di finanza pubblica per finalita' di contenimento della spesa delle pubbliche amministrazioni. Spese per attivita' strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali del garante. La voce in esame, per la quale e' stata stimata una somma pari ad euro 15.000 accoglie i rimborsi per le spese di missione sul territorio nazionale ed estero, strettamente correlati e funzionali all'espletamento dell'attivita' istituzionale del garante. Spese per il personale. Come richiamato sub A), il comma 1 dell'art. 5 stabilisce che l'Ufficio dell'Autorita' garante per l'infanzia e l'adolescenza debba essere composto, ai sensi dell'art. 9, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, esclusivamente da dipendenti del comparto ministeri o appartenenti ad altre amministrazioni pubbliche, in posizione di comando obbligatorio, nel numero massimo di dieci unita', di cui una di livello dirigenziale non generale, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalita' necessari in rel azione alle funzioni e alle caratteristiche di indipendenza e imparzialita' dell'Autorita' garante. Alla data dell'elaborazione del presente bilancio di previsione, l'Ufficio dell'Autorita' garante per l'infanzia e l'adolescenza e' composto da nove unita' di personale, delle quali quattro provenienti dai ruoli del Ministero della giustizia (una con la qualifica di dirigente coordinatrice), due dai ruoli del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, una dal ruoli del Ministero della difesa, una dai ruoli del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e una dai ruoli della Regione Lazio. Le spese per il personale in esame ammontano a complessivi euro 333.240 ed attengono agli emolumenti accessori, comprensivi degli oneri diretti e riflessi, per tutte le dieci unita' di personale previste dalla legge, compreso il dirigente. Le previsioni 2018 sono state determinate sulla base del numero massimo di persone in posizione di comando, in ragione del reclutamento futuro previsto per un'unita' di personale del comparto regioni ed autonomie locali, per la quale sono stati stanziati complessivi euro 29.820. La voce in esame include le spese per buoni pasto al personale nella quale sono state stanziate le somme relative all'erogazione del servizio sostitutivo di mensa attraverso l'emissione di buoni pasto. La consistenza dello stanziamento e' stata determinata in euro 13.000. In considerazione dell'equiparazione giuridico - economica del personale dell'Ufficio al personale della Presidenza del Consiglio dei ministri (art. 6, comma 2, del Regolamento), la stessa Presidenza supporta l'Autorita' nella gestione del trattamento economico accessorio del personale, anticipando il pagamento degli emolumenti accessori spettanti, da rimborsare a carico dei pertinenti stanziamenti del bilancio dell'Autorita'. Parimenti, la Presidenza del Consiglio dei ministri anticipa, a rimborso, il pagamento degli emolumenti accessori al dirigente dell'Ufficio, corrisposti per la retribuzione di posizione variabile. Spese per consumi intermedi. La voce di spesa in esame, per la quale e' stata stimata una somma pari ad euro 308.935,25, accoglie le somme finalizzate alla dotazione dei beni e dei servizi necessari all'Ufficio per consentire il pieno esercizio delle funzioni istituzionali conferite al Garante dall'art. 3 della legge n. 112/2011. Rispetto agli stanziamenti del 2017, pari ad euro 780.189, le previsioni di spesa stimate nel 2018 registrano un sostanziale decremento pari al 60,4%, dovuto alla riduzione delle fonti di finanziamento da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri. In aggiunta, in applicazione delle recenti disposizioni di legge di contenimento della spesa pubblica (con particolare riferimento al decreto-legge n. 101/2013, al decreto-legge n. 66/2014 e al decreto-legge n. 90/2014), a decorrere dall'anno 2015 l'Autorita' ha previsto significative riduzioni della spesa complessiva per consumi intermedi che, in aggiunta all'esiguita' dello stanziamento di bilancio e alla sua progressiva riduzione per effetto della misure di spending review, hanno avuto un impatto davvero considerevole sul funzionamento generale della struttura. In ragione della riduzione delle fonti di finanziamento da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri, l'Autorita' ha dovuto effettuare un efficientamento e riduzione della spesa, cui risentiranno le attivita' istituzionali che si intendono realizzare nell'annualita' 2018. Si evidenziano di seguito le principali variazioni rispetto alle previsioni definitive 2017 intervenute sui seguenti capitoli di spesa: acquisto di beni di consumo e di servizi strumentali al funzionamento dell'ufficio (cap. 131), per il quale e' stata stanziata una somma parti ad euro 9.000, con un decremento di 15.000; spesa per l'attivita' di comunicazione istituzionale (cap. 132), pari ad euro 30.000, con una variazione in diminuzione dello stanziamento della voce del 82,35%, rispetto allo scorso anno (pari ad euro 170.000); spesa per l'organizzazione e la partecipazione a iniziative istituzionale anche di rilevanza internazionale (cap. 134), pari a € 28.000, con un decremento del 68.88% rispetto allo stanziamento del 2017 (pari a euro 90.000); spese per attuazione delle convenzioni ex art. 4, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 luglio 2012 n. 168 (cap. 141), in misura pari ad euro 30.000, con un decremento del 79,31% rispetto al 2017; nonostante il decremento, si evidenzia l'importanza delle convenzioni anche in considerazione della mancanza, nel ridotto organico dell'Ufficio, di risorse umane dotate di requisiti professionali necessari a supportare l'Autorita' nell'esercizio delle funzioni istituzionali attribuite dalla legge; spese per attivita' formative e di accrescimento professionale (cap. 144), per il quale e' stata stimata una somma pari ad euro 15.000, con una variazione in diminuzione del 72,72%, rispetto allo scorso anno. Inoltre, in applicazione dell'art. 14, comma 2, del decreto-legge n. 66/2014, si evidenzia che le spese per consulenti ed esperti (cap. 140), pari ad euro 5.835,25, sono state determinate in linea con quanto previsto dalle disposizioni normative, ovvero nella misura del 4,2% della spesa complessiva sostenuta per il personale dell'Autorita', come risultante dal conto annuale del 2012. Spese per interventi. In coerenza con le finalita' istituzionali attribuite all'Autorita' dall'art. 3 della legge n. 112/2011, nonche' con gli obiettivi e i programmi definiti dal Garante nel citato Documento programmatico per l'anno 2017, sono stati previsti interventi per complessivi euro 276.479,98. Rispetto all'anno precedente, la variazione complessiva dello stanziamento subisce un decremento del 64,64% pari ad euro 505.503,86. La minore stima degli stanziamenti derivante dalla riduzione dei trasferimenti determinera' un impatto significativo sulla strategia generale che l'Autorita' intende perseguire nell'annualita' 2018, ovvero sulle iniziative e sui progetti che si intendera' porre in essere, cosi' come delineati nel documento di programmazione adottato dal garante. Gli stanziamenti delle voci in esame tengono conto della realizzazione dei seguenti progetti ed iniziative future: realizzazione di progetti ed iniziative per la sensibilizzazione e la diffusione della cultura dell'infanzia e dell'adolescenza, anche in collaborazione con associazioni e soggetti privati comunque interessati al raggiungimento delle finalita' di tutela dei diritti e degli interessi delle persone di minore eta' (cap. 170, 176, 177 e 178); realizzazione di iniziative connesse con la Giornata mondiale per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza (cap. 172); concessione di contributi a progetti/iniziative promossi da associazioni, organizzazioni o enti senza scopo di lucro, secondo le disposizioni del decreto del garante rep. n. 43/2014 prot. n. 2011 del 17 giugno 2014 e successive modificazioni e integrazioni (cap. 173 e 175);
Analisi delle spese in conto capitale Spese in conto capitale. Le spese in conto capitale sono previste in euro 27.500, in riduzione rispetto allo scorso anno del 69,1% (pari ad euro 89.000,62). La consistenza dello stanziamento relativo alle spese in conto capitale e' destinata prevalentemente all'acquisto di attrezzature informatiche (cap. 201) e per la realizzazione e lo sviluppo di sistemi informativi (cap. 204), nonche' il potenziamento del sito web dell'Autorita', al fine di accrescere la visibilita' e ottimizzare la fruizione delle informazioni da parte degli utenti esterni.
Fondo di riserva
Il Fondo di riserva, destinato a coprire eventuali spese impreviste e non preventivabili che dovessero insorgere nell'esercizio 2018, e' stato determinato in euro 88.133,7, in linea con lo stanziamento effettuato nel 2017. L'entita' del Fondo di riserva e' stata calcolata, in via prudenziale, nella misura del 6% circa del totale delle previsioni di spesa. In sede di approvazione del rendiconto 2017 si valutera' la possibilita' di adeguare il fondo di riserva anche sulla base di quanto emerso dalla gestione 2017.
Vincoli di finanza pubblica
Per quanto riguarda i limiti di spesa fissati dalle leggi vigenti, per finalita' di contenimento della spesa delle pubbliche amministrazioni (con particolare riferimento alla spesa per consumi intermedi), si precisa che i limiti previsti dal decreto-legge n. 112/2008, dal decreto-legge n. 78/2010 e dalla legge n. 244/2007 come modificata dalla legge n. 122/2010 non sono applicabili all'Autorita' garante per l'infanzia l'adolescenza in quanto le relative norme sono entrate in vigore in data antecedente all'entrata in vigore della legge istitutiva dell'Autorita' medesima (legge 12 luglio 2011, n. 112). In applicazione della circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato 23 dicembre 2015, n. 32, i limiti previsti dal decreto-legge n. 95/2012 (art. 8, comma 3) e dal decreto-legge n. 201/2011 (art. 23-ter, comma 2) si applicano invece all'Autorita' con riferimento ai dati contabili risultanti dal bilancio 2013 quale primo bilancio approvato dall'Ente relativo all'intero anno. Ne consegue che, in applicazione della citata disposizione e in conformita' alle istruzioni dell'ultima circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato 2 febbraio 2015, n. 8, a decorrere dall'anno 2014 l'Autorita' e' tenuta a versare annualmente al bilancio dello Stato i seguenti risparmi di spesa: art. 8, comma 3, decreto-legge n. 95/2012: euro 107.783,51 pari al 10% della spesa sostenuta per consumi intermedi nell'anno 2013 (euro 1.077.835,11, come da conto finanziario 2013). art. 23-ter., comma 2, decreto-legge n. 201/2011: euro 30.099,97 pari alla differenza tra il trattamento economico accessorio spettante per l'incarico di garante dell'Ufficio dell'Autorita' garante per l'infanzia e l'adolescenza (euro 61.786,18), ed il limite retributivo massimo attribuibile ai sensi dell'art. 23-ter., comma 2, decreto-legge n. 201/2011 (euro 31.686,22); art 50, comma 3, decreto-legge n. 66/2014: euro 53.891,75 pari ad un ulteriore 5% della spesa sostenuta per consumi intermedi nell'anno 2013, come gia' ridotta si sensi del citato art. 8, comma 3, decreto-legge n. 95/2012 (euro 107.783,51), per un importo complessivo di euro 191.775,23. Detto importo e' specificamente evidenziato, nel bilancio dell'Autorita', nell'apposito capitolo n. 302 denominato «Versamenti all'entrata dello Stato», ai fini del successivo versamento ai pertinenti capitoli di previsione dell'entrata dello Stato. Ai suddetti limiti di spesa si aggiungono gli ulteriori limiti stabiliti dalle leggi successive (decreto-legge n. 101/2013, decreto-legge n. 66/2014), con particolare riferimento al contenimento della spesa per consulenze ed autovetture. Le previsioni di bilancio per l'anno 2018 tengono conto del quadro complessivo dei limiti di spesa fissati dalle leggi vigenti.
Situazione amministrativa presunta
Per realizzare il complesso degli obiettivi e dei programmi individuati dal garante nel Documento programmatico richiamato sub B), il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 168/2012 prevede l'utilizzo dell'avanzo di esercizio presunto alla data di elaborazione del bilancio di previsione cosi' come risultante dal prospetto allegato allo stesso bilancio per un importo pari ad euro 365.126,20. In particolare, tale avanzo presunto deriva dalle minori spese presunte impegnate rispetto alle entrate accertate nell'esercizio e dall'avanzo proveniente dall'esercizio precedente. In sede di approvazione del rendiconto 2017, saranno effettuate le eventuali variazioni in aumento o in diminuzione dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione all'interno del bilancio 2018:
Le previsioni di cassa
Le previsioni di cassa sono state formulate in coerenza con le esigenze di pagamento previste nell'esercizio 2018 in relazione agli incassi previsti dai trasferimenti da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri; si e' tenuto conto dell'effettiva capacita' di spesa in relazione agli stanziamenti di competenza e della necessita' di smaltimento dei residui passivi. Di seguito, si riporta un riepilogo delle previsioni di cassa per l'esercizio 2018:
+-------------------+-------------------------+ |Fondo di cassa | | |presunto al 1° | | |gennaio 2018 | 586.402,51| +-------------------+-------------------------+ |Incassi previsti | | |nel 2018 | 1.101.138,00| +-------------------+-------------------------+ |Pagamenti previsti | | |nel 2018 | 1.687.540,51| +-------------------+-------------------------+ |Saldo | 0,00| +-------------------+-------------------------+ Bilancio pluriennale 2018 - 2020
Al bilancio 2018 risulta allegato, ai sensi dell'art. 14 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 168/2012, il bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020, anche secondo il piano dei conti integrato. Il bilancio pluriennale definisce il quadro di risorse finanziarie che si prevede di impegnare nel triennio considerato, evidenziando la correlazione esistente tra i flussi di entrata e quelli di uscita. Il bilancio di previsione pluriennale presenta un'articolazione delle poste coincidente con quella del bilancio annuale di previsione. Gli stanziamenti previsti nel bilancio di previsione pluriennale per il primo anno di riferimento corrispondono a quelli contenuti nel bilancio annuale di previsione del medesimo esercizio. Le risorse previste per le annualita' 2018 e 2019 sono state stanziate sulla base dei trasferimenti previsti nel bilancio di previsione 2017-2019 della Presidenza del Consiglio dei ministri destinati al funzionamento dell'Autorita' con riferimento alle medesime annualita'. Al contrario, le risorse previste per l'annualita' 2020 sono state stanziate sulla base dei medesimi trasferimenti previsti per l'annualita' 2019, in ragione della mancanza, ad oggi, dell'approvazione del bilancio di previsione 2018-2020 della Presidenza del Consiglio dei ministri. Con la nuova previsione per l'anno 2018 e per il triennio 2018-2020 della Presidenza del Consiglio dei ministri, l'Autorita' provvedera' ad aggiornare ed apportare le eventuali variazioni alle previsioni di entrata e di spesa del bilancio pluriennale, in coerenza con gli obiettivi e i programmi da realizzare in ciascun anno di riferimento, come individuati nel documento programmatico. Di seguito si espongono le previsioni di entrata per gli anni 2018-2020: euro 1.466.264,20 per l'esercizio 2018; euro 1.102.343 per l'esercizio 2019; euro 1.102.343 per l'esercizio 2020. Con riguardo allo stanziamento per l'annualita' 2019, e conseguentemente per l'annualita' 2020, si evidenzia che, venuta meno l'integrazione pari a euro 600.000 netti introdotta dalla legge di stabilita' 2015 per il solo triennio 2015-2016-2017, lo stanziamento risulta drasticamente ridotto e ben al di sotto della dotazione finanziaria dell'Autorita' determinata ex lege dall'art. 7, comma 1, della legge n. 112/2011 in euro 1.500.000 «a decorrere dall'anno 2012». La significativa riduzione di trasferimenti da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri, puo' compromettere drasticamente l'attivita' e i compiti attributi all'Autorita' dalla legge istitutiva della stessa, in ragione di cio', al fine di consentire a tale Autorita' di perseguire con efficacia i fini istituzionali, risulta essenziale ed imminente una rimodulazione degli stessi da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Parte di provvedimento in formato grafico |
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