Gazzetta n. 21 del 26 gennaio 2018 (vai al sommario) |
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LEGGE 29 dicembre 2017, n. 227 |
Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime della strada. |
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1
1. La Repubblica riconosce la terza domenica di novembre come Giornata nazionale in memoria delle vittime della strada e promuove ogni iniziativa utile a migliorare la sicurezza stradale e a informare gli utenti della strada, in particolare i giovani, sulle gravi conseguenze che possono derivare da condotte di guida non rispettose del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. 2. In occasione della Giornata nazionale di cui al comma 1 possono essere organizzati, in particolare nelle scuole di ogni ordine e grado, con la partecipazione di componenti delle squadre di emergenza, di operatori delle Forze di polizia e di sanitari, nonche' delle associazioni e degli organismi operanti nel settore, cerimonie, convegni e altri incontri pubblici finalizzati a: a) conservare il ricordo delle vittime e manifestare la partecipazione al dolore dei feriti, delle famiglie, degli amici e delle comunita' di cui facevano o fanno parte; b) rendere omaggio al coraggio e all'abnegazione dei componenti delle squadre di emergenza, degli operatori delle Forze di polizia e dei sanitari che quotidianamente si occupano delle conseguenze della morte e delle lesioni causate dagli incidenti stradali; c) riflettere sul dolore provocato dalla morte e dal ferimento di milioni di persone nel mondo a causa di incidenti stradali; d) informare sulle gravi conseguenze degli incidenti stradali, anche sul piano economico, per le famiglie e per le comunita'; e) sensibilizzare in particolare i giovani sul valore della vita umana e sulle drammatiche condizioni in cui versano molti superstiti di incidenti stradali; f) promuovere iniziative, in particolare rivolte agli studenti degli ultimi due anni delle scuole medie superiori, per la prevenzione degli incidenti stradali causati dalla guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope. 3. La Giornata nazionale di cui al comma 1 non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260. 4. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione della presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 29 dicembre 2017
MATTARELLA Gentiloni Silveri, Presidente del Consiglio dei ministri
Visto, il Guardasigilli: Orlando
N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con d.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1: Il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, reca: «Nuovo codice della strada». La legge 27 maggio 1949, n. 260, reca: «Disposizioni in materia di ricorrenza festive». |
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