Gazzetta n. 21 del 26 gennaio 2018 (vai al sommario)
LEGGE 29 dicembre 2017, n. 225
Modifica al decreto legislativo 6 marzo 1992, n. 250, e aggregazione del Comune di Torre de' Busi alla Provincia di Bergamo, ai sensi dell'articolo 133, primo comma, della Costituzione.



La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1

1. Il Comune di Torre de' Busi e' staccato dalla Provincia di Lecco e aggregato alla Provincia di Bergamo.
2. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 6 marzo 1992, n. 250, la parola: «novanta» e' sostituita dalla seguente: «ottantanove», la parola: «sei» e' sostituita dalla seguente: «cinque» e le parole: «Torre de' Busi,» sono soppresse.
3. Le Province di Lecco e di Bergamo provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza necessari all'attuazione del comma 1. Ove gli adempimenti richiedano il concorso di entrambe le province, queste provvedono d'intesa tra loro e con il commissario nominato ai sensi del comma 4.
4. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno, con proprio decreto, nomina un commissario con il compito di promuovere gli adempimenti necessari all'attuazione del comma 1. Il commissario e' nominato d'intesa con la Provincia di Bergamo, anche al fine di individuare l'amministrazione che, nell'ambito dei propri stanziamenti di bilancio, dovra' sostenere gli oneri derivanti dall'attivita' del commissario stesso.
5. Le Province di Lecco e di Bergamo provvedono agli adempimenti di cui al comma 3 entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Ove uno o piu' tra tali adempimenti non siano stati espletati entro il predetto termine, il commissario di cui al comma 4 fissa un ulteriore congruo termine; agli adempimenti che risultino non ancora espletati allo scadere di tale ulteriore termine provvede il commissario stesso, con proprio atto, in ogni caso assicurando che tutti gli adempimenti necessari siano posti in essere entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
6. Gli atti e gli affari amministrativi pendenti presso organi e uffici dello Stato costituiti nell'ambito della Provincia di Lecco e relativi a cittadini o enti compresi nel territorio del Comune di Torre de' Busi sono attribuiti alla competenza dei rispettivi organi e uffici costituiti nell'ambito della Provincia di Bergamo a decorrere dalla data del loro insediamento.
7. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ne' deroghe ai vincoli di bilancio.

NOTE

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:
- Il testo dell'articolo 2, comma 1, del decreto
legislativo 6 marzo 1992, n. 250, recante istituzione della
Provincia di Lecco, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
77 del 1° aprile 1992, come modificato dalla presente
legge, e' il seguente:
«Art. 2. - 1. La Provincia di Lecco, con capoluogo
Lecco, e' costituita dai sottoelencati ottantanove comuni,
di cui cinque ricadenti nella Provincia di Bergamo
(Calolziocorte, Carenno, Erve, Monte Marenzo, Vercurago) e
ottantaquattro in quella di Como (Abbadia Lariana, Airuno,
Annone di Brianza, Ballabio, Barzago, Barzano', Barzio,
Bellano, Bosisio Parini, Brivio, Bulciago, Calco, Casargo,
Casatenovo, Cassago Brianza, Cassina Valsassina, Castello
di Brianza, Cernusco Lombardone, Cesana Brianza, Civate,
Colico, Colle Brianza, Cortenova, Costamasnaga, Crandola
Valsassina, Cremella, Cremeno, Dervio, Dolzago, Dorio,
Ello, Esino Lario, Galbiate, Garbagnate Monastero, Garlate,
Imbersago, Introbio, Introzzo, Lecco, Lierna, Lomagna,
Malgrate, Mandello del Lario, Margno, Merate, Missaglia,
Moggio, Molteno, Montevecchia, Monticello Brianza,
Morterone, Nibionno, Oggiono, Olgiate Molgora, Olginate,
Oliveto Lario, Osnago, Paderno d'Adda, Pagnona, Parlasco,
Pasturo, Perego, Perledo, Pescate, Premana, Primaluna,
Robbiate, Rogeno, Rovagnate, Santa Maria Hoe', Sirone,
Sirtori, Sueglio, Suello, Taceno, Tremenico,
Valgreghentino, Valmadrera, Varenna, Vendrogno, Verderio
Inferiore, Verderio Superiore, Vestreno, Vigano').».
 
Art. 2

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 29 dicembre 2017

MATTARELLA
Gentiloni Silveri, Presidente del
Consiglio dei ministri

Visto, il Guardasigilli: Orlando
 
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