Gazzetta n. 23 del 29 gennaio 2018 (vai al sommario)
COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA
DELIBERA 20 dicembre 2017
Determinazione della misura della contribuzione dovuta, ai sensi dell'art. 40 della legge n. 724/1994, per l'esercizio 2018. (Delibera n. 20233).


LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216 e le successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l'art. 40 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e le successive modificazioni ed integrazioni, in cui e' previsto, tra l'altro, che la Consob, ai fini del proprio finanziamento, determini in ciascun anno l'ammontare delle contribuzioni ad essa dovute dai soggetti sottoposti alla sua vigilanza e che nella determinazione delle predette contribuzioni adotti criteri di parametrazione che tengano conto dei costi derivanti dal complesso delle attivita' svolte relativamente a ciascuna categoria di soggetti;
Viste le proprie delibere n. 19826 e n. 19827 del 21 dicembre 2016 recanti la determinazione, ai sensi del citato art. 40, rispettivamente, dei soggetti tenuti a contribuzione per l'esercizio 2017 e della misura della contribuzione per il medesimo esercizio;
Vista la propria delibera n. 20232 del 20 dicembre 2017 con la quale sono stati individuati, per l'esercizio 2018, i soggetti tenuti alla contribuzione;
Attesa la necessita' di stabilire, per l'esercizio 2018, la misura della contribuzione dovuta dai soggetti individuati nella suddetta delibera n. 20232 del 20 dicembre 2017;

Delibera:

Art. 1

Misura della contribuzione

1. Il contributo dovuto, per l'esercizio 2018, dai soggetti indicati nell'art. 1 della delibera n. 20232 del 20 dicembre 2017 e' determinato nelle seguenti misure:


Parte di provvedimento in formato grafico

2. Il contributo dovuto dai soggetti di cui all'art.1, lettere a), della delibera n. 20232 del 20 dicembre 2017 e' computato in misura pari ad € 4.165,00 maggiorato dello 0,49% dei ricavi da servizi di investimento. I dati relativi ai ricavi da servizi di investimento al 31 dicembre 2016 riferiti ai bilanci chiusi nel corso del 2017, sono tratti dalle segnalazioni di vigilanza redatte ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 148 del 2 luglio 1991. In particolare sono considerate le pertinenti sotto voci della voce matrice 43962. La misura massima della contribuzione, e' correlata al volume dei ricavi da servizi di investimento, con i seguenti tetti di contribuzione:
per ricavi fino a 50.000.000, € 120.000,00;
per ricavi oltre 50.000.000 e fino a 100.000.000, € 140.000,00;
per ricavi oltre 100.000.000, € 160.000,00.
3. Il contributo dovuto dai soggetti di cui alle lettere b), d) [escluse le Societa' di gestione del risparmio aventi sede legale in Italia] ed e), e' computato con riferimento al numero dei servizi/attivita' di investimento autorizzati alla data del 3 gennaio 2018 [escluse la gestione di sistemi multilaterali di negoziazione e la gestione di sistemi organizzati di negoziazione di cui all'art. 1, comma 5, lettere g) e g-bis) del decreto legislativo n. 58/1998], nelle seguenti misure:
a) un servizio/attivita' di investimento: € 4.165,00;
b) due servizi/attivita' di investimento: € 14.735,00;
c) tre servizi/attivita' di investimento: € 26.700,00;
d) quattro servizi/attivita' di investimento: € 36.110,00;
e) cinque servizi/attivita' di investimento: € 45.515,00;
f) sei servizi/attivita' di investimento: € 59.640,00.
4. Il contributo dovuto dai soggetti di cui all'art. 1, lettera c), della delibera n. 20232 del 20 dicembre 2017 e' computato in misura pari ad € 4.165,00 maggiorato del 3,39% dei ricavi da servizi di investimento. I dati relativi ai ricavi da servizi di investimento al 31 dicembre 2016 riferiti ai bilanci chiusi nel corso del 2017, sono tratti dalle segnalazioni di vigilanza redatte ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 272 del 30 luglio 2008. In particolare sono considerate le pertinenti sotto voci della voce matrice 40924. La misura massima della contribuzione, e' correlata al volume dei ricavi da servizi di investimento, con i seguenti tetti di contribuzione:
per ricavi fino a 10.000.000, € 120.000,00;
per ricavi oltre 10.000.000 e fino a 20.000.000, € 140.000,00;
per ricavi oltre 20.000.000 e fino a 50.000.000, € 160.000,00;
per ricavi oltre 50.000.000 e fino a 100.000.000, € 180.000,00;
per ricavi oltre 100.000.000 e fino a 500.000.000, € 200.000,00;
per ricavi oltre 500.000.000, € 220.000,00.
5. Il contributo dovuto dai soggetti di cui alla lettera d) della delibera n. 20232 del 20 dicembre 2017, limitatamente alle Societa' di gestione del risparmio aventi sede legale in Italia, e' computato in misura pari ad € 4.165,00 maggiorato, dello 0,49% dei ricavi da servizi di investimento. I dati relativi ai ricavi da servizi di investimento al 31 dicembre 2016 riferiti ai bilanci chiusi nel corso del 2017, sono tratti dalle segnalazioni di vigilanza redatte ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 189 del 21 ottobre 1993. In particolare sono considerate le pertinenti sotto voci delle voci matrice 50984 e 50988. La misura massima della contribuzione e' correlata al volume dei ricavi da servizi di investimento, con i seguenti tetti di contribuzione:
per i ricavi fino a 50.000.000, € 120.000,00;
per i ricavi oltre 50.000.000 e fino a 100.000.000, € 140.000,00;
per i ricavi oltre 100.000.000, € 160.000,00.
6. Il contributo dovuto dai soggetti di cui all'art. 1, lettera g), della delibera n. 20232 del 20 dicembre 2017 e' computato, come segue:
Quota fissa pari a € 4.800,00, per i soggetti autorizzati alla gestione collettiva maggiorata:
a) per i soggetti che offrono al pubblico le loro quote o azioni a seguito del deposito di un prospetto informativo di un importo di € 2.400,00 per ciascun fondo, ovvero, ove previsti, per ciascun comparto per i quali alla data del 3 gennaio 2018 sia in corso l'offerta al pubblico (fondi retail). Sono esclusi dal computo della maggiorazione due fondi/comparti. Sono esclusi parimenti dal computo i fondi/comparti quotati, ovvero aventi una o piu' classi quotate;
b) per i soggetti per i quali l'offerta sia stata chiusa negli anni precedenti e risultino sottoscrittori residenti in Italia alla data del 3 gennaio 2018 (fondi c.d. «a finestra») di € 1.692,00 per ciascun fondo ovvero, ove previsti, per ciascun comparto;
c) per i soggetti che commercializzano quote o azioni di FIA riservati a seguito dell'espletamento nell'anno precedente di una procedura di commercializzazione ai sensi dell'art. 43 del decreto legislativo n. 58/1998 di € 2.184,00 per ciascun fondo ovvero, ove previsti, per ciascun comparto gestito (fondi FIA riservati);
d) per i gestori iscritti nella sezione dell'Albo di cui agli artt. 35, 35-ter e nell'elenco allegato di cui agli artt. 41-bis e 41-ter del decreto legislativo n. 58/1998 (OICVM e FIA), che commercializzano al pubblico retail quote e/o azioni di OICR propri o di terzi, secondo tariffe correlate al volume commercializzato in Italia eccedente € 100.000, come segue:
oltre 100.000 e fino a 1.000.000, € 4.000,00;
oltre 1.000.000 e fino a 10.000.000, € 12.000,00;
oltre 10.000.000 e fino a 100.000.000, € 20.000,00;
oltre 100.000.000 e fino a 1.000.000.000, € 28.000,00;
oltre 1.000.000.000 e fino a 3.000.000.000, € 36.000,00;
oltre 3.000.000.000, € 42.000,00.
7. Il contributo dovuto dai soggetti di cui all'art. 1, lett. j), punti j1) e j2) della delibera n. 20232 del 20 dicembre 2017 e' computato in ragione del numero e del controvalore dei singoli strumenti finanziari quotati o ammessi alla negoziazione alla data del 3 gennaio 2018.
A decorrere dall'anno 2014 sono esentate le azioni di societa' ammesse a quotazione sui mercati regolamentati nazionali, la cui capitalizzazione media di mercato nel periodo intercorrente tra l'avvio delle negoziazioni e l'ultimo giorno di borsa aperta dell'anno precedente a quello di riferimento sia risultata inferiore ai 500 milioni di euro. L'esenzione si applica per i primi tre anni decorrenti dall'anno di ammissione a quotazione.
La misura massima della contribuzione per ciascun emittente e' pari ad € 680.400,00.
8. Il contributo dovuto dai soggetti di cui all'art. 1, lettera k), della delibera n. 20232 del 20 dicembre 2017 e' computato con riferimento agli strumenti finanziari ammessi alla negoziazione alla data del 3 gennaio 2018, come segue:
8.1. per le azioni ed i titoli di capitale, e' pari ad una quota fissa di € 3.500,00 per ogni strumento negoziato;
8.2. per gli altri strumenti diversi dalle azioni e dai titoli di capitale, e' pari ad una quota fissa di € 450,00 per ogni strumento negoziato.
La misura massima della contribuzione da parte di ciascun Emittente e' pari ad € 140.000,00.
9. Il contributo dovuto dai soggetti di cui all'art. 1, lettera m), della delibera n. 20232 del 20 dicembre 2017 e' computato come segue:
9.1. comunicazioni di cui all'art. 1, lett. m), punto m1), della delibera n. 20232 del 20 dicembre 2017, per le quali il relativo procedimento amministrativo concernente il prospetto - unico o tripartito - o il prospetto base o il documento d'offerta, sia estinto nel periodo compreso tra il 2 gennaio 2017 ed il 1° gennaio 2018, e' pari ad una quota fissa di € 9.570,00;
9.2. comunicazioni di cui all'art. 1, lett. m), punto m2), della delibera n. 20232 del 20 dicembre 2017 per le quali, a seguito dell'approvazione del prospetto - unico o tripartito - ovvero del prospetto di base ovvero del documento di offerta, il soggetto proponente non abbia concluso l'offerta al pubblico, e' pari ad una quota fissa di € 19.140,00;
9.3. offerte di cui all'art.1, lett. m), punto m3) della delibera n. 20232 del 20 dicembre 2017:
a) offerte al pubblico di sottoscrizione e vendita aventi ad oggetto prodotti finanziari che comportino un regolamento a pronti determinato con riferimento ad uno o piu' attivita' finanziarie sottostanti quali covered warrant o certificates, e' pari ad una quota fissa di € 22.600,00 per ciascun prospetto - unico o tripartito - o prospetto base approvato, maggiorata di € 1.950,00 per ogni offerta al pubblico conclusa avente ad oggetto ciascun prodotto distintamente individuato (offerta di una singola tranche per tale intendendosi una singola serie di titoli, distintamente individuati, contraddistinta da un differente valore teorico prestabilito) emesso a seguito di un prospetto approvato ovvero di condizioni definitive riferite ad un prospetto base approvato;
b) offerte al pubblico aventi ad oggetto buoni di acquisto o di sottoscrizione di prodotti finanziari (warrant) e' pari, per ciascuna offerta, ad una quota fissa di € 22.600,00 maggiorata nel caso di offerta avente controvalore superiore ad € 500.000, dello 4,61683% del controvalore eccedente tale importo. La misura massima della contribuzione e' pari ad € 6.000.000,00 per ciascuna offerta;
c) offerte al pubblico aventi ad oggetto strumenti diversi dai titoli di capitale emessi in modo continuo o ripetuto da banche di cui all'art. 34-ter, comma 4, del regolamento Consob n. 11971/1999, e' pari ad una quota fissa di € 3.550,00 per ciascuna offerta conclusa;
d) offerte al pubblico di sottoscrizione e vendita di prodotti finanziari, per le altre offerte pubbliche di acquisto e/o scambio, per le offerte finalizzate alla quotazione di titoli di capitale, e' pari, per ciascuna offerta conclusa, ad una quota fissa di € 22.600,00, maggiorata, nel caso di offerta avente controvalore superiore a € 13.000.000, dello 0,16880% del controvalore eccedente tale importo, per la quota parte offerta al pubblico retail e dello 0,10997% del controvalore eccedente, per la quota parte collocata presso gli investitori istituzionali. La misura massima della contribuzione e' pari a € 6.000.000,00 per ciascuna offerta;
9.4. offerte di cui all'art. 1, lett. m), punto m4), della delibera n. 20232 del 20 dicembre 2017: ammissione alle negoziazioni su mercati regolamentati di strumenti finanziari comunitari, precedute dalla pubblicazione di un prospetto (o prospetto base) di quotazione e' pari, per ciascuna operazione di ammissione non abbinata ad una precedente o contestuale offerta al pubblico, ad una quota fissa di € 22.600,00 per singolo prospetto di quotazione ovvero per singola condizione definitiva di quotazione;
9.5. offerte di cui all'art.1, lett. m), punto m5), della delibera n. 20232 del 20 dicembre 2017: ammissione alle negoziazioni di strumenti finanziari rivenienti da operazioni di integrazione aziendale (fusioni o scissioni), precedute dal rilascio di un giudizio di equivalenza, e' pari, per ciascuna operazione di ammissione ad una quota fissa di € 14.850,00.
10. Ai fini del computo del contributo riferito alle offerte di cui al punto 9.3., lettera d), per controvalore dell'offerta si intende il controvalore dell'offerta rivolta al pubblico retail ed agli investitori istituzionali, finalizzato all'ammissione a quotazione dei titoli di capitale. Il controvalore e' determinato con riferimento al prezzo definitivo dell'offerta del prodotto finanziario ed al quantitativo effettivamente collocato o acquistato. Per le offerte pubbliche di scambio il controvalore dell'operazione e' costituito dal valore dei titoli effettivamente acquisiti. Per le offerte aventi ad oggetto cambiali finanziarie o altri prodotti finanziari emessi sulla base di programmi di emissione annuali, il contributo e' computato sul controvalore effettivamente collocato e comunque nei limiti del controvalore complessivo previsto dal programma di emissione e indicato nel prospetto o documento informativo. A decorrere dall'anno 2014 sono esentate dal pagamento della contribuzione annuale le operazioni di offerta finalizzate all'ammissione a quotazione sui mercati regolamentati nazionali di cui ai precedenti commi per le quali ricorrano le seguenti condizioni: fatturato, anteriore all'ammissione a negoziazione di proprie azioni inferiore a 300 milioni di euro in base al bilancio approvato relativo all'ultimo esercizio fiscale rappresentato nel prospetto, ovvero dalla documentazione contabile rilevante ai fini dell'attribuzione della qualifica di PMI; offerta al pubblico di sottoscrizione pari ad almeno il 30% del totale collocato.
11. Il contributo dovuto dai soggetti di cui all'art. 1, lett. n), della delibera n. 20232 del 20 dicembre 2017 e' determinato nella misura del 12,20% dell'ammontare dei ricavi da corrispettivi per incarichi di revisione legale svolti sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato degli stessi Enti di interesse pubblico, nonche' sui bilanci delle societa' controllate incluse nell'area di consolidamento degli Enti stessi.
12. Il contributo dovuto dai soggetti di cui all'art. 1, lett. s), della delibera n. 20232 del 20 dicembre 2017 e' computato con riferimento agli strumenti finanziari complessivamente trattati nelle seguenti misure:
a) fino a n. 100 strumenti finanziari trattati: € 32.220,00;
b) da n. 101 a n. 1.000 strumenti finanziari trattati: € 78.580,00;
c) da n. 1.001 a n. 3.000 strumenti finanziari trattati: € 118.510,00;
d) da n. 3.001 a n. 5.000 strumenti finanziari trattati: € 159.140,00;
e) da n. 5001 a n. 10.000 strumenti finanziari trattati: € 209.040,00;
f) oltre n. 10.001 strumenti finanziari trattati: € 271.750,00.
13. Il contributo dovuto dai soggetti di cui all'art. 1, lett. t), della delibera n. 20232 del 20 dicembre 2017 e' computato con riferimento agli strumenti finanziari complessivamente trattati nelle seguenti misure:
a) fino a n. 100 strumenti finanziari trattati: € 13.365,00;
b) da n. 101 a n. 200 strumenti finanziari trattati: € 22.815,00;
c) da n. 201 a n. 400 strumenti finanziari trattati: € 31.320,00;
d) da n. 401 fino a n. 800 strumenti finanziari trattati: € 40.230,00;
e) oltre n. 801 strumenti finanziari trattati: € 48.735,00.
14. Il contributo dovuto dai soggetti di cui all'art. 1, lett. w), della delibera n. 20232 del 20 dicembre 2017 e' pari ad una quota fissa di € 2.360,00 a carico di tutti i soggetti iscritti negli appositi elenchi tenuti dalla Consob, maggiorata di un importo variabile correlato al numero di emittenti che abbiano aderito a ciascun servizio di diffusione o stoccaggio alla data del 3 gennaio 2018 nelle seguenti misure:
a) da n. 1 a n. 100 emittenti aderenti al servizio: € 7.260,00;
b) da n. 101 a n. 200 emittenti aderenti al servizio: € 9.680,00;
c) oltre n. 201 emittenti aderenti al servizio: € 12.100,00.
15. Il contributo dovuto dai soggetti di cui all'art. 1, lett. x), della delibera n. 20232 del 20 dicembre 2017 iscritti alla data del 3 gennaio 2018 e' pari a € 5.000,00 per ciascun servizio autorizzato.
 
Art. 2

Disposizioni finali

1. Il presente provvedimento sara' pubblicato, oltre che nel Bollettino della Consob, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Roma, 20 dicembre 2017

Il Presidente vicario: Genovese
 
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