Gazzetta n. 23 del 29 gennaio 2018 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 15 dicembre 2017
Recepimento della direttiva di esecuzione 2016/2109/UE della Commissione, del 1° dicembre 2016, che modifica la direttiva del Consiglio 66/401/CEE per quanto riguarda l'inclusione di nuove specie e la denominazione botanica della specie Lolium x boucheanum Kunth.


IL MINISTRO
DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la direttiva 66/401/CEE del Consiglio relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere;
Vista la direttiva 2016/2109/UE della Commissione, del 1° dicembre 2016, che modifica la citata direttive per cio' che concerne l'inclusione di nuove specie e la denominazione botanica della specie Lolium x boucheanum Kunth;
Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attivita' sementiera;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065 recante il regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, comma 1;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 218 del 17 settembre 2013, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione Europea» e in particolare l'art. 35, comma 3;
Considerata la necessita' di recepire, in via amministrativa, la direttiva 2016/2109/UE e conseguentemente modificare gli allegati della legge 25 novembre 1971, n. 1096 e del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065 per cio' che concerne l'inclusione di nuove specie e la denominazione botanica della specie Lolium x boucheanum Kunth;

Decreta:

Art. 1

1. L'allegato I, punto 2) Foraggere della legge 25 novembre 1971, n. 1096, rubricato «Sementi di generi e specie di cereali, di foraggere e di piante oleaginose e da fibra che non possono essere commercializzate se non corrispondono alle categorie «di base (elite)» o «certificate» e come tali ufficialmente controllate e certificate» e' sostituito dall'allegato I al presente decreto.
 
Allegato I

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato II

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato III

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato IV

Foraggere A - Tavola


Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato V

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

1. L'allegato II, punto 1) Foraggere della legge 25 novembre 1971, n. 1096, rubricato «Sementi di generi e specie di piante foraggere e di piante oleaginose e da fibra che possono essere commercializzate anche se corrispondenti alla categoria «commerciale» e come tali ufficialmente controllate e certificate» e' sostituito dall'allegato II al presente decreto.
 
Art. 3

1. Nell'allegato VI, 1 Colture erbacce da pieno campo, lettera C) Foraggere, del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, rubricato «Condizioni cui debbono soddisfare le sementi» dopo il punto I Sementi certificate, al secondo trattino del numero 1 e' aggiunto il seguente trattino:
«Per Trifolium subterraneum, Medicago spp, con l'eccezione di M. lupolina, M. sativa, M. x varia la purezza varietale deve essere:
per la produzione di sementi di base: 99,5%;
per la produzione di sementi certificate destinate alla moltiplicazione: 98%;
per la produzione di sementi certificate: 95%.».
 
Art. 4

1. All'allegato VI, 1 Colture erbacce da pieno campo, lettera C) Foraggere, del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, rubricato «Condizioni cui debbono soddisfare le sementi» dopo il punto I Sementi certificate, alla lettera (e) del punto B le parole «Vicia pannonica, Vicia sativa, Vicia villosa» sono sostituite da «Vicia spp».
 
Art. 5

1. All'allegato VI, 1 Colture erbacce da pieno campo, lettera C) Foraggere, del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, rubricato «Condizioni cui debbono soddisfare le sementi» la tabella del punto I sementi certificate e' sostituita da quella riportata all'allegato III al presente decreto.
 
Art. 6

2. All'allegato VI, 1 Colture erbacce da pieno campo, lettera C) Foraggere, del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, rubricato «Condizioni cui debbono soddisfare le sementi» la tabella del punto II sementi di base e' sostituita da quella riportata all'allegato IV al presente decreto.
 
Art. 7

1. All'allegato VI, 1 Colture erbacce da pieno campo, lettera C) Foraggere, del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, rubricato «Condizioni cui debbono soddisfare le sementi» dopo il punto III Sementi commerciali, al numero (10), dopo il termine Vicia villosa e' aggiunto il termine Vicia benghalensis.
 
Art. 8

1. All'allegato VI, 1 Colture erbacce da pieno campo, lettera C) Foraggere, del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, rubricato «Condizioni cui debbono soddisfare le sementi» dopo il punto III Sementi commerciali, al numero (12), dopo il termine Vicia villosa e' aggiunto il termine Vicia benghalensis.
 
Art. 9

1. All'allegato VI, 1 Colture erbacce da pieno campo, lettera C) Foraggere, del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, rubricato «Condizioni cui debbono soddisfare le sementi» al punto III Sementi commerciali, dopo il numero (12), e' aggiunto il seguente numero 13):
«in Lathyrus cicera la purezza minima analitica deve essere del 90% in peso. Un tenore massimo totale pari al 5% in peso di specie affini coltivate in un'altra specie corrispondente non deve essere considerato come impurita'».
 
Art. 10

1. All'allegato II del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065 la tabella della voce B) Foraggere e' sostituita da quella riportata all'allegato V al presente decreto.
 
Art. 11

1. Il presente decreto, che sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e' soggetto al controllo preventivo di legittimita' della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera c), della legge 14 gennaio 1994, n. 20, ed entra in vigore il 1° gennaio 2018.
Roma, 15 dicembre 2017

Il Ministro: Martina

Registrato alla Corte dei conti il 12 gennaio 2018 Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 14
 
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