Gazzetta n. 23 del 29 gennaio 2018 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 3 novembre 2017, n. 229
Revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione;
Visto il regolamento n. 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen);
Visto il regolamento n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, recante norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento CEE n. 339/93;
Visto il regolamento (CE) 9 ottobre 2013, n. 952, del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il codice doganale dell'Unione (rifusione);
Visto il regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, e successive modificazioni, recante approvazione del testo definitivo del codice penale;
Visto il regio decreto 16 marzo 1942, n. 262, e successive modificazioni, recante approvazione del codice civile;
Visto il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e successive modificazioni, recante codice della navigazione;
Vista la legge 27 maggio 1949, n. 260, e successive modificazioni, recante disposizioni in materia di ricorrenze festive;
Vista la legge 12 marzo 1968, n. 478, e successive modificazioni, recante ordinamento della professione di mediatore marittimo;
Vista la legge 4 aprile 1977, n. 135, e successive modificazioni, recante disciplina della professione di raccomandatario marittimo;
Vista la legge 27 dicembre 1977, n. 1085, recante ratifica ed esecuzione della convenzione sul regolamento internazionale del 1972 per prevenire gli abbordi in mare, con annessi, firmata a Londra il 20 ottobre 1972;
Vista la legge 23 maggio 1980, n. 313, recante adesione alla convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare, con allegato, aperta alla firma a Londra il 1° novembre 1974, e sua esecuzione;
Vista la legge 29 settembre 1980, n. 662, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi e del protocollo d'intervento in alto mare in caso di inquinamento causato da sostanze diverse dagli idrocarburi, con annessi, adottati a Londra il 2 novembre 1973;
Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, recante nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza;
Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, recante modifiche al sistema penale;
Vista la legge 26 luglio 1984, n. 413, e successive modificazioni, recante riordinamento pensionistico dei lavoratori marittimi;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Vista la legge 8 agosto 1991, n. 264, e successive modificazioni, recante disciplina dell'attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto;
Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, recante legge quadro sulle aree protette;
Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, recante riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, recante riordino della legislazione in materia portuale e, in particolare, l'articolo 3 che attribuisce al Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto l'esercizio delle competenze in materia di sicurezza della navigazione attribuite al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
Vista la legge 7 dicembre 1999, n. 472, e successive modificazioni, recante interventi nel settore dei trasporti;
Vista la legge 8 luglio 2003, n. 172, e successive modificazioni, recante disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007);
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2013);
Vista la legge 7 ottobre 2015, n. 167, e successive modificazioni, recante delega al Governo per la riforma del codice della nautica da diporto;
Visto il decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, recante finanziamento del Servizio sanitario nazionale nonche' proroga dei contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni in base alla legge 1° giugno 1977, n. 285, sull'occupazione giovanile e, in particolare, l'articolo 5 che prevede l'adozione di un decreto del Ministero della sanita' concernente i criteri tecnici generali in base ai quali debbono essere effettuati i controlli sanitari di idoneita' delle attivita' sportive, per la parte relativa all'attivita' agonistica;
Visto il decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo del settore dei trasporti e l'incremento dell'occupazione;
Visto il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 2006, n. 248, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica;
Visto il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attivita' produttive;
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, recante approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, recante definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, e successive modificazioni, recante attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, recante codice in materia di protezione dei dati personali;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante codice dell'amministrazione digitale;
Visto il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, e successive modificazioni, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172;
Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, recante codice delle assicurazioni private;
Visto il decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, e successive modificazioni, recante attuazione della direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo dei documenti nel settore pubblico;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, recante norme in materia ambientale;
Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, recante attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
Visto il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, e successive modificazioni, recante attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno;
Visto il decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, e successive modificazioni, recante attuazione della direttiva 2009/15/CE relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attivita' delle amministrazioni marittime;
Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136;
Visto il decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, recante attuazione della direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa alle unita' da diporto e alle moto d'acqua e che abroga la direttiva 94/25/CE;
Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2016, n. 201, recante attuazione della direttiva 2014/89 che istituisce un quadro per la pianificazione dello spazio marittimo;
Visto il decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, recante disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, e successive modificazioni, recante approvazione del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione marittima;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni, recante disposizioni relative all'anagrafe tributaria e al codice fiscale dei contribuenti;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1982, n. 378, e successive modificazioni, recante approvazione del regolamento concernente le procedure di raccolta, accesso, comunicazione, correzione, cancellazione ed integrazione dei dati e delle informazioni, registrati negli archivi magnetici del centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, recante testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 634, e successive modificazioni, recante regolamento per l'ammissione all'utenza del servizio di informatica del centro di elaborazione dati della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 662, e successive modificazioni, recante regolamento di attuazione della legge 3 aprile 1989, n. 147, concernente adesione alla convenzione internazionale sulla ricerca ed il salvataggio marittimo, adottata ad Amburgo il 27 aprile 1979;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, e successive modificazioni, recante regolamento di attuazione dell'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione del registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509, e successive modificazioni, concernente regolamento recante disciplina del procedimento di concessione di beni del demanio marittimo per la realizzazione di strutture dedicate alla nautica da diporto, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 2000, n. 135, recante regolamento concernente l'approvazione della nuova tabella delle circoscrizioni territoriali marittime;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni;
Vista la comunicazione della Commissione europea 20 febbraio 2014, n. 86, recante strategia europea per una maggiore crescita e occupazione nel turismo costiero e marittimo;
Visto il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, e successive modificazioni, recante regolamento di attuazione dell'articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, e recante il codice della nautica da diporto;
Visto il decreto del Ministro della sanita' 18 febbraio 1982, e successive modificazioni, recante norme per la tutela sanitaria dell'attivita' sportiva agonistica, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 63 del 5 marzo 1982;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 maggio 2005, n. 121, e successive modificazioni, recante regolamento concernente l'istituzione e la disciplina dei titoli professionali del diporto;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 ottobre 2011, e successive modificazioni, recante modalita' di iscrizione nel registro delle imprese e nel REA, dei soggetti esercitanti l'attivita' di mediatore marittimo disciplinata dalla legge 12 marzo 1968, n. 478, in attuazione degli articoli 75 e 80 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 10 del 13 gennaio 2012;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 26 febbraio 2013, recante definizione delle modalita' di comunicazioni telematiche necessarie per lo svolgimento dell'attivita' di noleggio occasionale di unita' da diporto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 88 del 15 aprile 2013;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 16 febbraio 2016, recante determinazione dei diritti da corrispondere per l'ammissione agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 99 del 29 aprile 2016;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 25 luglio 2016, recante requisiti per il rilascio delle certificazioni per il settore di coperta e di macchina per gli iscritti alla gente di mare ai sensi della Convenzione STCW, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 183 del 6 agosto 2016;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 27 aprile 2017, recante adempimenti di arrivo e partenza delle unita' addette ai servizi locali, alla pesca professionale, alla acquacoltura, alla navigazione da diporto o di uso privato o in conto proprio, nonche' delle unita' adibite a servizi particolari, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 107 del 10 maggio 2017;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 luglio 2017, recante aggiornamento ISTAT degli importi dei diritti e dei compensi per prestazioni e servizi in materia di nautica da diporto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 190 del 16 agosto 2017;
Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 15 settembre 2017;
Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, espresso nell'adunanza del 19 ottobre 2017;
Acquisita l'intesa della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto delegato 28 agosto 1997, n. 281, espressa nella seduta del 26 ottobre 2017;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nella sezione consultiva degli atti normativi, nell'adunanza del 12 ottobre 2017;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la seconda preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 27 ottobre 2017, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 7 ottobre 2015, n. 167;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 2 novembre 2017;
Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, della salute e per la semplificazione e la pubblica amministrazione;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1
Modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n.
171

1. All'articolo 1 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Le disposizioni del presente codice si applicano alla navigazione da diporto esercitata, per fini esclusivamente lusori o anche commerciali, mediante le unita' di cui all'articolo 3 del presente codice, nonche' alle navi di cui all'articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172.»;
b) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis. Le disposizioni del presente codice si applicano alle unita' di cui all'articolo 3 che navigano in acque marittime e interne, fermo restando quanto previsto dall'articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172, e dal decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30.».

N O T E

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- L'art. 117 della Costituzione dispone, tra l'altro,
che la potesta' legislativa e' esercitata dallo Stato e
dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonche' dei
vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli
obblighi internazionali.
- Il Regolamento (CE) 9 marzo 2016, n. 2016/399
(Regolamento del Parlamento europeo che istituisce un
codice unionale relativo al regime di attraversamento delle
frontiere da parte delle persone (codice frontiere
Schengen) (codificazione)) e' pubblicato nella Gazzetta
ufficiale dell'Unione europea 23 marzo 2016, n. L 77.
- Il Regolamento (CE) 9 luglio 2008, n. 765/2008
(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che
pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del
mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei
prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93) e'
pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 13
agosto 2008, n. L 218.
- Il Regolamento (CE) 9 ottobre 2013, n. 952/2013
(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che
istituisce il codice doganale dell'Unione (rifusione)) e'
pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 10
ottobre 2013, n. L 269.
- Il regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398
(Approvazione del testo definitivo del Codice penale) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 ottobre 1930, n.
251, Suppl. Straord.
- Il regio decreto 16 marzo 1942, n. 262 (Approvazione
del testo del codice civile) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 4 aprile 1942, n. 79, ediz. straord.
- Il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 (Codice della
navigazione) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18
aprile 1942, n. 93, Ediz. Spec.
- La legge 27 maggio 1949, n. 260 (Disposizioni in
materia di ricorrenze festive) e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 31 maggio 1949, n. 124.
- La legge 12 marzo 1968, n. 478 (Ordinamento della
professione di mediatore marittimo) e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 29 aprile 1968, n. 108.
- La legge 4 aprile 1977, n. 135 (Disciplina della
professione di raccomandatario marittimo) e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 22 aprile 1977, n. 109.
- La legge 27 dicembre 1977, n. 1085 (Ratifica ed
esecuzione della convenzione sul regolamento internazionale
del 1972 per prevenire gli abbordi in mare, con annessi,
firmata a Londra il 20 ottobre 1972) e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 17 febbraio 1978, n. 48, S.O.
- La legge 23 maggio 1980, n. 313 (Adesione alla
convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia
della vita umana in mare, con allegato, aperta alla firma a
Londra il 1° novembre 1974, e sua esecuzione) e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 12 luglio 1980, n. 190, S.O.
- La legge 29 settembre 1980, n. 662 (Ratifica ed
esecuzione della Convenzione internazionale per la
prevenzione dell'inquinamento causato da navi e del
protocollo d'intervento in alto mare in caso di
inquinamento causato da sostanze diverse dagli idrocarburi,
con annessi, adottati a Londra il 2 novembre 1973) e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23 ottobre 1980, n.
292, S.O.
- La legge 1° aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento
dell'Amministrazione della pubblica sicurezza) e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10 aprile 1981, n. 100,
S.O.
- La legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al
sistema penale) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30
novembre 1981, n. 329, S.O.
- La legge 26 luglio 1984, n. 413 (Riordinamento
pensionistico dei lavoratori marittimi) e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 2 agosto 1984, n. 212, S.O.
- La legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri) e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O. n. 86.
- La legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi) e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192.
- La legge 8 agosto 1991, n. 264 (Disciplina
dell'attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi
di trasporto) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 21
agosto 1991, n. 195.
- La legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle
aree protette) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13
dicembre 1991, n. 292, S.O. n. 83.
- La legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento
delle camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11
gennaio 1994, n. 7, S.O. n. 6.
- Si riporta l'art. 3 della legge 28 gennaio 1994, n.
84 (Riordino della legislazione in materia portuale):
«Art. 3 (Costituzione del comando generale del Corpo
delle capitanerie). - 1. L'Ispettorato generale delle
capitanerie di porto e' costituito in comando generale del
Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera, senza
aumento di organico ne' di spese complessive, dipende dal
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nei limiti
di quanto dispone il decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 11 febbraio 2014, n. 72, e svolge le
attribuzioni previste dalle disposizioni vigenti; esercita
altresi' le competenze in materia di sicurezza della
navigazione attribuite al Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti. Le capitanerie di porto dipendono
funzionalmente dal Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare e dal Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali, per le materie di
rispettiva competenza.».
- La legge 7 dicembre 1999, n. 472 (Interventi nel
settore dei trasporti) e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 16 dicembre 1999, n. 294, S.O. n. 220/L.
- La legge 8 luglio 2003, n. 172 (Disposizioni per il
riordino e il rilancio della nautica da diporto e del
turismo nautico) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14
luglio 2003, n. 161.
- La legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2007) e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 27 dicembre 2006, n. 299, S.O. n. 244/L.
- La legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato - Legge di stabilita' 2013) e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2012, n. 302, S.O. n. 212/L.
- La legge 7 ottobre 2015, n. 167 (Delega al Governo
per la riforma del codice della nautica da diporto) e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 21 ottobre 2015, n.
245.
- Si riporta l'art. 5 del decreto-legge 30 dicembre
1979, n. 663 (Finanziamento del Servizio sanitario
nazionale nonche' proroga dei contratti stipulati dalle
pubbliche amministrazioni in base alla legge 1° giugno
1977, n. 285, sulla occupazione giovanile), convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33:
«Art. 5. - In attesa dell'approvazione del piano
sanitario nazionale a decorrere dal 1° gennaio 1980 a tutti
i cittadini presenti nel territorio della Repubblica
l'assistenza sanitaria e' erogata, in condizioni di
uniformita' e di uguaglianza, nelle seguenti forme:
a) assistenza medico-generica, pediatrica ed
ostetrico-generica con le modalita' previste dalle
convenzioni vigenti;
b) assistenza farmaceutica con le modalita' e i
limiti previsti nella convenzione, nel prontuario
terapeutico e nella legge 5 agosto 1978, n. 484;
c) assistenza ospedaliera nei presidi pubblici e
convenzionati;
d) assistenza specialistica nei presidi ed ambulatori
pubblici o convenzionati;
e) assistenza integrativa nei limiti delle
prestazioni ordinarie erogate agli assistiti dal disciolto
INAM nonche' dalle casse mutue delle province autonome di
Trento e Bolzano, fatte salve quelle autorizzate prima del
31 dicembre 1979, fino al termine del ciclo di cura.
E' consentito inoltre il ricorso all'assistenza
ospedaliera in forma indiretta, secondo le modalita' ed i
limiti stabiliti dalle vigenti leggi regionali. Le regioni
prevedono eventuali forme di assistenza specialistica
indiretta.
Per l'assistenza specialistica convenzionata, in attesa
dell'adozione della convenzione unica ai sensi dell'art. 48
della legge 23 dicembre 1978, n. 833, spetta alle regioni e
alle province autonome di Trento e Bolzano stabilire norme
finalizzate all'erogazione delle prestazioni nei limiti
previsti dall'accordo nazionale del 14 luglio 1973 tra gli
enti mutualistici e la Federazione nazionale degli ordini
dei medici e con le tariffe ivi stabilite, con esclusione
di qualsiasi forma di indicizzazione, fatti salvi gli
eventuali conguagli derivanti dalla futura convenzione.
Fino all'emanazione delle anzidette disposizioni restano
ferme le modalita' di erogazione previste dalle convenzioni
vigenti.
Resta fermo quanto disposto dall'art. 57, terzo e
quarto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
Con provvedimento regionale saranno disciplinate le
modalita' di erogazione, fino alla costituzione delle
unita' sanitarie locali, delle prestazioni di cui ai commi
precedenti a favore dei cittadini non tenuti secondo la
legislazione in vigore al 31 dicembre 1979, all'iscrizione
a casse mutue eroganti prestazioni obbligatorie di
malattia.
Fino al 31 dicembre 1980 e salvo quanto previsto dalla
disciplina legislativa prevista rispettivamente dagli artt.
23 e 37 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e del decreto
di cui al primo comma dell'art. 70 della stessa legge, sono
prorogati tutti i poteri dei commissari liquidatori
nominati ai sensi dell'art. 72 della citata legge 23
dicembre 1978, n. 833, dei commissari liquidatori delle
gestioni e servizi di assistenza sanitaria delle Casse
marittime adriatica, tirrena e meridionale, nonche' per la
parte riguardante le suddette materie, dei commissari di
cui al successivo comma e degli organi di amministrazione
della Croce rossa italiana. Detti commissari devono operare
nel rispetto di direttive emanate dalle regioni e dalle
province autonome di Trento e Bolzano nell'ambito delle
finalita' richiamate al comma successivo. Il finanziamento
dell'attivita' degli enti e' assicurato nelle forme e con
le modalita' gia' seguite nel 1979, salvo l'adeguamento dei
contributi di cui all'art. 4 della legge 2 maggio 1969, n.
302, in base a decreti del Ministro del tesoro, di concerto
con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e
della sanita'.
Fino al 31 dicembre 1980 e salvo quanto previsto dalla
disciplina legislativa di cui al richiamato art. 37 le
regioni continuano ad assicurare l'assistenza ospedaliera
fuori del territorio nazionale sulla base delle vigenti
disposizioni.
Fino all'effettivo trasferimento alle unita' sanitarie
locali delle funzioni di cui alla legge 23 dicembre 1978,
n. 833, i commissari liquidatori di cui alla legge 29
giugno 1977, n. 349, limitatamente alle attivita'
sanitarie, anche in deroga ai vigenti ordinamenti dei
rispettivi enti, e con provvedimenti autorizzativi o di
delega generali, devono assicurare l'attuazione
territoriale delle direttive dei competenti organi delle
regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano volte
a realizzare le finalita' e gli obiettivi del Servizio
sanitario nazionale.
Restano fermi i compiti degli ispettorati del lavoro di
cui all'art. 21 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, fino
all'istituzione dell'Istituto superiore per la prevenzione
e la sicurezza del lavoro e all'affettivo trasferimento
delle attribuzioni alle unita' sanitarie locali. Gli
ispettorati del lavoro nell'espletamento delle loro
funzioni dovranno altresi' assicurare il rispetto di
direttive emanate dalle regioni e dalle province autonome
di Trento e Bolzano nell'ambito delle finalita' richiamate
al comma precedente.
L'assistenza sanitaria di cui al primo comma comprende
anche la tutela sanitaria delle attivita' sportive. Fermo
restando quanto disposto dall'art. 61, quarto comma, della
legge 23 dicembre 1978, n. 833, i controlli sanitari sono
effettuati, oltre che dai medici della Federazione
medico-sportiva italiana, dal personale e dalle strutture
pubbliche e private convenzionate, con le modalita' fissate
dalle regioni d'intesa con il CONI e sulla base di criteri
tecnici generali che saranno adottati con decreto del
Ministro della sanita'.».
- Il decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457
(Disposizioni urgenti per lo sviluppo del settore dei
trasporti e l'incremento dell'occupazione), pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 1997, n. 303, e' stato
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
1998, n. 30, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28
febbraio 1998, n. 49.
- Il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni
urgenti per il rilancio economico e sociale, per il
contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica,
nonche' interventi in materia di entrate e di contrasto
all'evasione fiscale), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
4 luglio 2006, n. 153, e' stato convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11 agosto 2006, n. 186,
S.O. n. 183/L.
- Il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure
urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di
competitivita' economica), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 31 maggio 2010, n. 125, S.O. n. 114/L, e' stato
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 luglio 2010,
n. 176, S.O. n. 174/L.
- Il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (Misure
urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle
opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la
semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto
idrogeologico e per la ripresa delle attivita' produttive),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 2014, n.
212, e' stato convertito, con modificazioni, dalla legge 11
novembre 2014, n. 164, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
11 novembre 2014, n. 262, S.O. n. 85/L.
- Il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297
(Approvazione del testo unico delle disposizioni
legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle
scuole di ogni ordine e grado) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 19 maggio 1994, n. 115, S.O. n. 79.
- Il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281
(Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed
unificazione, per le materie ed i compiti di interesse
comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali) e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1997, n. 202.
- Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112
(Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello
Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del
capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1998, n. 92, S.O. n.
77/L.
- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, S.O. n. 112/L.
- Il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202
(Attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa
all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti
sanzioni) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 novembre
2007, n. 261, S.O. n. 228/L.
- Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice
in materia di protezione dei dati personali) e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003, n. 174, S.O. n.
123/L.
- Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice
dell'amministrazione digitale) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 16 maggio 2005, n. 112, S.O. n. 93/L.
- Il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (Codice
della nautica da diporto ed attuazione della direttiva
2003/44/CE, a norma dell'art. 6 della legge 8 luglio 2003,
n. 172) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 agosto
2005, n. 202, S.O. n. 148/L.
- Il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209
(Codice delle assicurazioni private) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 13 ottobre 2005, n. 239, S.O. n. 163/L.
- Il decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36
(Attuazione della direttiva 2003/98/CE relativa al
riutilizzo di documenti nel settore pubblico) e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 14 febbraio 2006, n. 37.
- Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme
in materia ambientale) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 14 aprile 2006, n. 88, S.O. n. 96/L.
- Il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
(Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123,
in materia di tutela della salute e della sicurezza nei
luoghi di lavoro) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30
aprile 2008, n. 101, S.O. n. 108/L.
- Il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59
(Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi
nel mercato interno) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
23 aprile 2010, n. 94, S.O. n. 75/L.
- Il decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104
(Attuazione della direttiva 2009/15/CE relativa alle
disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che
effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi
e per le pertinenti attivita' delle amministrazioni
marittime) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 luglio
2011, n. 159.
- Il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159
(Codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di
documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2
della legge 13 agosto 2010, n. 136) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 28 settembre 2011, n. 226, S.O. n.
214/L.
- Il decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5
(Attuazione della direttiva 2013/53/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa
alle unita' da diporto e alle moto d'acqua e che abroga la
direttiva 94/25/CE) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
11 gennaio 2016, n. 7.
- Il decreto legislativo 17 ottobre 2016, n. 201
(Attuazione della direttiva 2014/89/UE che istituisce un
quadro per la pianificazione dello spazio marittimo) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 novembre 2016, n.
260.
- Il decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257
(Disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014,
sulla realizzazione di una infrastruttura per i
combustibili alternativi) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 13 gennaio 2017, n. 10, S.O. n. 3/L.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 15
febbraio 1952, n. 328 (Approvazione del regolamento per
l'esecuzione del codice della navigazione (Navigazione
marittima) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 aprile
1952, n. 94, S.O.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 605 (Disposizioni relative all'anagrafe
tributaria e al codice fiscale dei contribuenti) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 ottobre 1973, n.
268, S.O.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio
1982, n. 378 (Approvazione del regolamento concernente le
procedure di raccolta, accesso, comunicazione, correzione,
cancellazione ed integrazione dei dati e delle
informazioni, registrati negli archivi magnetici del centro
elaborazione dati di cui all'art. 8 della legge 1° aprile
1981, n. 121) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23
giugno 1982, n. 170.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre
1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di
disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope,
prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di
tossicodipendenza) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
31 ottobre 1990, n. 255, S.O. n. 67.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 28
settembre 1994, n. 634 (Regolamento per l'ammissione
all'utenza del servizio di informatica del centro di
elaborazione dati della Direzione generale della
motorizzazione civile e dei trasporti in concessione) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 novembre 1994, n.
271.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 28
settembre 1994, n. 662 (Regolamento di attuazione della
legge 3 aprile 1989, n. 147, concernente adesione alla
convenzione internazionale sulla ricerca ed il salvataggio
marittimo, adottata ad Amburgo il 27 aprile 1979) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° dicembre 1994, n.
281.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre
1995, n. 581 (Regolamento di attuazione dell'art. 8 della
legge 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione
del registro delle imprese di cui all'art. 2188 del codice
civile) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 febbraio
1996, n. 28, S.O. n. 17.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre
1997, n. 509 (Regolamento recante disciplina del
procedimento di concessione di beni del demanio marittimo
per la realizzazione di strutture dedicate alla nautica da
diporto, a norma dell'art. 20, comma 8, della legge 15
marzo 1997, n. 59) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
18 febbraio 1998, n. 40.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile
2000, n. 135 (Regolamento concernente l'approvazione della
nuova tabella delle circoscrizioni territoriali marittime)
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 maggio 2000, n.
121.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa - Testo A) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 20 febbraio 2001, n. 42, S.O. n. 30/L.
- Il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti 29 luglio 2008, n. 146 (Regolamento di attuazione
dell'art. 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n.
171, recante il codice della nautica da diporto) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 settembre 2008, n.
222, S.O. n. 223/L.
- Il decreto del Ministro della sanita' 18 febbraio
1982 (Norme per la tutela sanitaria dell'attivita' sportiva
agonistica) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 marzo
1982, n. 63.
- Il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti 10 maggio 2005, n. 121 (Regolamento recante
l'istituzione e la disciplina dei titoli professionali del
diporto) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 luglio
2005, n. 154.
- Il decreto del Ministro dello sviluppo economico 26
ottobre 2011 (Modalita' di iscrizione nel registro delle
imprese e nel REA, dei soggetti esercitanti l'attivita' di
mediatore marittimo disciplinata dalla legge 12 marzo 1968,
n. 478 in attuazione degli articoli 75 e 80 del decreto
legislativo 26 marzo 2010, n. 59) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 13 gennaio 2012, n. 10.
- Il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti 26 febbraio 2013 (Definizione delle modalita' di
comunicazioni telematiche necessarie per lo svolgimento
dell'attivita' di noleggio occasionale di unita' da
diporto) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 aprile
2013, n. 88.
- Il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti 16 febbraio 2016 (Determinazione dei diritti da
corrispondere per l'ammissione agli esami per il
conseguimento delle patenti nautiche) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 29 aprile 2016, n. 99.
- Il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti 25 luglio 2016 (Requisiti per il rilascio delle
certificazioni per il settore di coperta e di macchina per
gli iscritti alla gente di mare ai sensi della Convenzione
STCW) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 agosto 2016,
n. 183.
- Il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti 27 aprile 2017 (Adempimenti di arrivo e partenza
delle unita' addette ai servizi locali, alla pesca
professionale, alla acquacoltura, alla navigazione da
diporto o di uso privato o in conto proprio, nonche' delle
unita' adibite a servizi particolari) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 10 maggio 2017, n. 107.
- Il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti 10 luglio 2017 (Aggiornamento ISTAT degli importi
dei diritti e dei compensi per prestazioni e servizi in
materia di nautica da diporto) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 16 agosto 2017, n. 190.
- Si riporta l'art. 8 del citato decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281:
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata). -1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.».

Note all'art. 1:
- Si riporta l'art. 1 del decreto legislativo 18 luglio
2005, n. 171 (Codice della nautica da diporto ed attuazione
della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'art. 6 della legge
8 luglio 2003, n. 172), come modificato dal presente
decreto legislativo:
«Art. 1 (Finalita' e ambito di applicazione). - 1. Le
disposizioni del presente codice si applicano alla
navigazione da diporto esercitata, per fini esclusivamente
lusori o anche commerciali, mediante le unita' di cui
all'art. 3 del presente codice, nonche' alle navi di cui
all'art. 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172.
1-bis. Le disposizioni del presente codice si applicano
alle unita' di cui all'art. 3 che navigano in acque
marittime e interne, fermo restando quanto previsto
dall'art. 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172, e dal
decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30.
2. Ai fini del presente codice si intende per
navigazione da diporto quella effettuata in acque marittime
ed interne a scopi sportivi o ricreativi e senza fine di
lucro, nonche' quella esercitata a scopi commerciali, anche
mediante le navi di cui all'art. 3 della legge 8 luglio
2003, n. 172, ferma restando la disciplina ivi prevista.
3. Per quanto non previsto dal presente codice, in
materia di navigazione da diporto si applicano le leggi, i
regolamenti e gli usi di riferimento ovvero, in mancanza,
le disposizioni del codice della navigazione, approvato con
regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e le relative norme
attuative. Ai fini dell'applicazione delle norme del codice
della navigazione, le imbarcazioni da diporto sono
equiparate alle navi ed ai galleggianti di stazza lorda non
superiore alle dieci tonnellate, se a propulsione
meccanica, ed alle venticinque tonnellate, in ogni altro
caso, anche se l'imbarcazione supera detta stazza, fino al
limite di ventiquattro metri.».
- Per i riferimenti normativi contenuti nell'art. 3 del
decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (Codice della
nautica da diporto ed attuazione della direttiva
2003/44/CE, a norma dell'art. 6 della legge 8 luglio 2003,
n. 172), come sostituito dall'art. 3 del presente decreto
legislativo, si vedano le note al medesimo articolo.
- Si riporta, per opportuna conoscenza, l'art. 3 della
legge 8 luglio 2003, n. 172 (Disposizioni per il riordino e
il rilancio della nautica da diporto e del turismo
nautico), come modificato dall'art. 57 del presente decreto
legislativo:
«Art. 3 (Navi destinate esclusivamente al noleggio per
finalita' turistiche). - 1. Possono essere iscritte nel
Registro internazionale di cui all'art. 1 del decreto-legge
30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, e successive
modificazioni, ed essere assoggettate alla relativa
disciplina, le navi con scafo di lunghezza superiore a 24
metri, adibite in navigazione internazionale esclusivamente
al noleggio per finalita' turistiche.
2. Le navi di cui al comma 1, iscritte nel Registro
internazionale:
a) sono abilitate al trasporto di passeggeri per un
numero non superiore a 12, escluso l'equipaggio;
b) sono munite di certificato di classe rilasciato da
uno degli organismi autorizzati ai sensi del decreto
legislativo 3 agosto 1998, n. 314, come modificato dal
decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 169;
c) sono sottoposte alle norme tecniche e di
conduzione previste dal regolamento di sicurezza di cui al
comma 3.
3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'art. 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e' emanato il
regolamento di sicurezza recante le norme tecniche e di
conduzione cui sono sottoposte le navi di cui al comma 1.
4. Le navi di cui al comma 1 sono armate di norma con
equipaggio di due persone, piu' il comandante, di
nazionalita' italiana o di altro Stato membro dell'Unione
europea. Qualora lo ritenga necessario, il comandante puo'
aggiungere all'equipaggio componenti di altra nazionalita'.
5. Alle navi di cui al comma 1 non si applica la
limitazione concernente i servizi di cabotaggio disposta
dall'art. 1, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 1997,
n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
febbraio 1998, n. 30, e successive modificazioni.
6. Le disposizioni del presente articolo, ad eccezione
di quelle di cui al comma 3, hanno effetto a decorrere
dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del
regolamento di cui al comma 2, lettera c).
7. All'onere derivante dall'attuazione del presente
articolo, pari a 4,338 milioni di euro per l'anno 2003,
7,288 milioni di euro per l'anno 2004 e 6,024 milioni di
euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
medesimo Ministero.
8. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.».
- Il decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457
(Disposizioni urgenti per lo sviluppo del settore dei
trasporti e l'incremento dell'occupazione), pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 1997, n. 303, e' stato
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
1998, n. 30, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28
febbraio 1998, n. 49.
 
Art. 2
Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n.
171

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Unita' da diporto utilizzata a fini commerciali»;
b) al comma 1, dopo la lettera c), sono aggiunte le seguenti:
«c-bis) e' utilizzata per assistenza all'ormeggio delle unita' di cui all'articolo 3 nell'ambito delle strutture dedicate alla nautica da diporto;
c-ter) e' utilizzata per l'attivita' di assistenza e di traino delle unita' di cui all'articolo 3.»;
c) al comma 2, le parole: «nei relativi registri di iscrizione» sono sostituite dalle seguenti: «nell'Archivio telematico centrale delle unita' da diporto (ATCN)»;
d) dopo il comma 2, e' inserito il seguente: «2-bis. Nel caso di natanti l'utilizzazione a fini commerciali e' annotata secondo le modalita' indicate nel regolamento di attuazione del presente codice.»;
e) al comma 3, dopo le parole: «siano svolte», sono inserite le seguenti: «stabilmente in Italia» e le parole: «all'autorita' marittima o della navigazione interna con giurisdizione sul luogo in cui l'unita' abitualmente staziona» sono sostituite dalle seguenti: «allo Sportello telematico del diportista (STED)» e le parole: «timbrata e vistata dalla predetta autorita'» sono sostituite dalle seguenti: «validata dall'Ufficio di conservatoria centrale delle unita' da diporto (UCON) per il tramite dello Sportello telematico del diportista (STED)».

Note all'art. 2:
- Si riporta l'art. 2 del citato decreto legislativo 18
luglio 2005, n. 171, come modificato dal presente decreto
legislativo:
«Art. 2 (Unita' da diporto utilizzata a fini
commerciali). - 1. L'unita' da diporto e' utilizzata a fini
commerciali quando:
a) e' oggetto di contratti di locazione e di
noleggio;
b) e' utilizzata per l'insegnamento professionale
della navigazione da diporto;
c) e' utilizzata da centri di immersione e di
addestramento subacqueo come unita' di appoggio per i
praticanti immersioni subacquee a scopo sportivo o
ricreativo.
c-bis) e' utilizzata per assistenza all'ormeggio delle
unita' di cui all'art. 3 nell'ambito delle strutture
dedicate alla nautica da diporto;
c-ter ) e' utilizzata per l'attivita' di assistenza e
di traino delle unita' di cui all'art. 3.
2. L'utilizzazione a fini commerciali delle
imbarcazioni e navi da diporto e' annotata nell'Archivio
telematico centrale delle unita' da diporto (ATCN), con
l'indicazione delle attivita' svolte e dei proprietari o
armatori delle unita', imprese individuali o societa',
esercenti le suddette attivita' commerciali e degli estremi
della loro iscrizione, nel registro delle imprese della
competente camera di commercio, industria, artigianato ed
agricoltura. Gli estremi dell'annotazione sono riportati
sulla licenza di navigazione.
2-bis. Nel caso di natanti l'utilizzazione a fini
commerciali e' annotata secondo le modalita' indicate nel
regolamento di attuazione del presente codice.
3. Qualora le attivita' di cui al comma 1 siano svolte
stabilmente in Italia con unita' da diporto battenti
bandiera di uno dei Paesi dell'Unione europea o
extraeuropei, l'esercente presenta allo Sportello
telematico del diportista (STED) una dichiarazione
contenente le caratteristiche dell'unita', il titolo che
attribuisce la disponibilita' della stessa, nonche' gli
estremi della polizza assicurativa a garanzia delle persone
imbarcate e di responsabilita' civile verso terzi e della
certificazione di sicurezza in possesso. Copia della
dichiarazione, validata dall'Ufficio di conservatoria
centrale delle unita' da diporto (UCON) per il tramite
dello Sportello telematico del diportista (STED), deve
essere mantenuta a bordo.
4. Le unita' da diporto di cui al comma 1, lettera a),
possono essere utilizzate esclusivamente per le attivita' a
cui sono adibite.».
 
Art. 3
Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n.
171

1. L'articolo 3 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, e' sostituito dal seguente:

«Art. 3.

Definizioni

1. Le costruzioni destinate alla navigazione da diporto sono denominate:
a) unita' da diporto: si intende ogni costruzione di qualunque tipo e con qualunque mezzo di propulsione destinata alla navigazione da diporto;
b) unita' utilizzata a fini commerciali - commercial yacht: si intende ogni unita' di cui all'articolo 2 del presente codice, nonche' le navi di cui all'articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172;
c) nave da diporto maggiore: si intende ogni unita' con scafo di lunghezza superiore a ventiquattro metri, misurata secondo la norma armonizzata UNI/EN/ISO/8666, e di stazza superiore alle 500 gross tonnage, di seguito GT, ovvero a 600 tonnellate di stazza lorda, di seguito TSL;
d) nave da diporto minore: si intende ogni unita' con scafo di lunghezza superiore a ventiquattro metri, misurata secondo la norma armonizzata UNI/EN/ISO/8666, e di stazza fino a 500 GT ovvero a 600 TSL, escluse le unita' di cui alla lettera e);
e) nave da diporto minore storica: si intende ogni unita' con scafo di lunghezza superiore a ventiquattro metri, misurata secondo la norma armonizzata UNI/EN/ISO/8666, e di stazza fino a 120 GT ovvero 100 TSL, costruita in data anteriore al 1º gennaio 1967;
f) imbarcazione da diporto: si intende ogni unita' con scafo di lunghezza superiore a dieci metri e fino a ventiquattro metri, misurata secondo la norma armonizzata UNI/EN/ISO/8666;
g) natante da diporto: si intende ogni unita' a remi ovvero con scafo di lunghezza pari o inferiore a dieci metri, misurata secondo la norma armonizzata di cui alla lettera c), con esclusione delle moto d'acqua;
h) moto d'acqua: si intende ogni unita' da diporto con lunghezza dello scafo inferiore a quattro metri, che utilizza un motore di propulsione con una pompa a getto d'acqua come fonte primaria di propulsione e destinata a essere azionata da una o piu' persone sedute, in piedi o inginocchiate sullo scafo, anziche' al suo interno.».

Note all'art. 3:
- L'art. 3 del citato decreto legislativo 18 luglio
2005, n. 171, sostituito dal presente decreto legislativo,
recava: «Art. 3. Unita' da diporto.».
- Per il testo dell'art. 2 del citato decreto
legislativo 18 luglio 2005, n. 171, come modificato dal
presente decreto legislativo, si vedano le note all'art. 2.
- Si riporta, per opportuna conoscenza, l'art. 3 della
legge 8 luglio 2003, n. 172, come modificato dall'art. 57
del presente decreto legislativo:
«Art. 3 (Navi destinate esclusivamente al noleggio per
finalita' turistiche). - 1. Possono essere iscritte nel
Registro internazionale di cui all'art. 1 del decreto-legge
30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, e successive
modificazioni, ed essere assoggettate alla relativa
disciplina, le navi con scafo di lunghezza superiore a 24
metri, adibite in navigazione internazionale esclusivamente
al noleggio per finalita' turistiche.
2. Le navi di cui al comma 1, iscritte nel Registro
internazionale:
a) sono abilitate al trasporto di passeggeri per un
numero non superiore a 12, escluso l'equipaggio;
b) sono munite di certificato di classe rilasciato da
uno degli organismi autorizzati ai sensi del decreto
legislativo 3 agosto 1998, n. 314, come modificato dal
decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 169;
c) sono sottoposte alle norme tecniche e di
conduzione previste dal regolamento di sicurezza di cui al
comma 3.
3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'art. 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e' emanato il
regolamento di sicurezza recante le norme tecniche e di
conduzione cui sono sottoposte le navi di cui al comma 1.
4. Le navi di cui al comma 1 sono armate di norma con
equipaggio di due persone, piu' il comandante, di
nazionalita' italiana o di altro Stato membro dell'Unione
europea. Qualora lo ritenga necessario, il comandante puo'
aggiungere all'equipaggio componenti di altra nazionalita'.
5. Alle navi di cui al comma 1 non si applica la
limitazione concernente i servizi di cabotaggio disposta
dall'art. 1, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 1997,
n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
febbraio 1998, n. 30, e successive modificazioni.
6. Le disposizioni del presente articolo, ad eccezione
di quelle di cui al comma 3, hanno effetto a decorrere
dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del
regolamento di cui al comma 2, lettera c).
7. All'onere derivante dall'attuazione del presente
articolo, pari a 4,338 milioni di euro per l'anno 2003,
7,288 milioni di euro per l'anno 2004 e 6,024 milioni di
euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
medesimo Ministero.
8. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.».
 
Art. 4
Modifiche all'articolo 14 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n.
171

1. All'articolo 14 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente: «1-bis. Alla progettazione, costruzione e immissione in commercio delle unita' da diporto di cui all'articolo 3, diverse dalle navi da diporto e dalle navi di cui all'articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5.».

Note all'art. 4:
- Si riporta l'art. 14 del citato decreto legislativo
18 luglio 2005, n. 171, come modificato dal presente
decreto legislativo:
«Art. 14 (Rinvio). - 1. Alla progettazione e
costruzione delle navi da diporto si applicano le
disposizioni del libro secondo, titolo I, del codice della
navigazione e del libro II, titolo I, del regolamento per
l'esecuzione del codice della navigazione, parte
navigazione marittima.
1-bis. Alla progettazione, costruzione e immissione in
commercio delle unita' da diporto di cui all'art. 3,
diverse dalle navi da diporto e dalle navi di cui all'art.
3 della legge 8 luglio 2003, n. 172, si applicano le
disposizioni di cui al decreto legislativo 11 gennaio 2016,
n. 5.».
 
Art. 5
Modifiche all'articolo 15 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n.
171

1. All'articolo 15 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Iscrizione»;
b) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Le navi e le imbarcazioni da diporto sono iscritte nell'Archivio telematico centrale delle unita' da diporto (ATCN).»;
c) al comma 2, dopo le parole: «Il proprietario» sono inserite le seguenti: «o l'utilizzatore in locazione finanziaria di una nave da diporto o»;
d) al comma 3, le parole: «nei registri delle imbarcazioni da diporto» sono sostituite dalle seguenti: «nell'Archivio telematico centrale delle unita' da diporto (ATCN)» e le parole: «dell'articolo 10 o autorizzato ai sensi del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314» sono sostituite dalle seguenti: «del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, o autorizzato ai sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104»;
e) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Il proprietario o l'utilizzatore dell'unita' da diporto in locazione finanziaria puo' richiedere allo Sportello telematico del diportista (STED) l'annotazione della perdita di possesso dell'unita' medesima a seguito di reato contro il patrimonio di cui al titolo XIII del codice penale, presentando l'originale o la copia conforme della denuncia o della querela e restituendo, se in suo possesso, la licenza di navigazione. La stessa richiesta puo' essere presentata in caso di provvedimenti dell'autorita' giudiziaria o della pubblica amministrazione che comportano l'indisponibilita' dell'unita' da diporto, di sentenza di organi giurisdizionali che accertano la perdita del possesso per l'intestatario dell'unita' da diporto, requisizione o la cessazione degli effetti del contratto di locazione finanziaria. Nel caso in cui il proprietario o l'utilizzatore dell'unita' da diporto in locazione finanziaria rientra nel possesso dell'unita' puo' richiederne l'annotazione allo Sportello telematico del diportista (STED), anche ai fini del rilascio di una nuova licenza di navigazione. Con il regolamento di attuazione del presente codice sono stabilite le modalita' relative alla presentazione dell'istanza di perdita e di rientro in possesso dell'unita' da diporto.».

Note all'art. 5:
- Si riporta l'art. 15 del citato decreto legislativo
18 luglio 2005, n. 171, come modificato dal presente
decreto legislativo:
«Art. 15 (Iscrizione). - 1. Le navi e le imbarcazioni
da diporto sono iscritte nell'Archivio telematico centrale
delle unita' da diporto (ATCN).
2. Il proprietario o l'utilizzatore in locazione
finanziaria di una nave da diporto o di un'imbarcazione da
diporto puo' chiedere l'iscrizione provvisoria dell'unita',
presentando apposita domanda.
3. Le unita' da diporto costruite da un soggetto
privato per proprio uso personale e senza l'ausilio di
alcuna impresa, cantiere o singolo costruttore
professionale, possono essere iscritte nell'Archivio
telematico centrale delle unita' da diporto (ATCN), purche'
munite di attestazione di idoneita' rilasciata da un
organismo notificato ai sensi del decreto legislativo 11
gennaio 2016, n. 5, o autorizzato ai sensi del decreto
legislativo 14 giugno 2011, n. 104.
4. Il proprietario o l'utilizzatore dell'unita' da
diporto in locazione finanziaria puo' richiedere allo
Sportello telematico del diportista (STED) l'annotazione
della perdita di possesso dell'unita' medesima a seguito di
reato contro il patrimonio di cui al Titolo XIII del codice
penale, presentando l'originale o la copia conforme della
denuncia o della querela e restituendo, se in suo possesso,
la licenza di navigazione. La stessa richiesta puo' essere
presentata in caso di provvedimenti dell'autorita'
giudiziaria o della pubblica amministrazione che comportano
l'indisponibilita' dell'unita' da diporto, di sentenza di
organi giurisdizionali che accertano la perdita del
possesso per l'intestatario dell'unita' da diporto,
requisizione o la cessazione degli effetti del contratto di
locazione finanziaria. Nel caso in cui il proprietario o
l'utilizzatore dell'unita' da diporto in locazione
finanziaria rientra nel possesso dell'unita' puo'
richiederne l'annotazione allo Sportello telematico del
diportista (STED), anche ai fini del rilascio di una nuova
licenza di navigazione. Con il regolamento di attuazione
del presente codice sono stabilite le modalita' relative
alla presentazione dell'istanza di perdita e di rientro in
possesso dell'unita' da diporto.».
- Il decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5
(Attuazione della direttiva 2013/53/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa
alle unita' da diporto e alle moto d'acqua e che abroga la
direttiva 94/25/CE) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
11 gennaio 2016, n. 7.
- Il decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104
(Attuazione della direttiva 2009/15/CE relativa alle
disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che
effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi
e per le pertinenti attivita' delle amministrazioni
marittime) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 luglio
2011, n. 159.
- Il Titolo XIII del codice penale, reca: «Dei delitti
contro il patrimonio».
 
Art. 6

Iscrizioni di navi da diporto

1. Dopo l'articolo 15 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sono inseriti i seguenti:

«Art. 15-bis.

Iscrizione di navi da diporto

1. Il proprietario o l'utilizzatore della nave da diporto in locazione finanziaria, in nome e per conto del proprietario, munito di procura con sottoscrizione autenticata, chiede l'iscrizione, anche provvisoria, nell'Archivio telematico centrale delle unita' da diporto (ATCN), presentando allo Sportello telematico del diportista (STED) il titolo di proprieta' e il certificato di stazza.
2. Nel caso di navi provenienti da Stati esteri, oltre ai documenti indicati al comma 1, e' fatto obbligo di presentare l'estratto del registro di iscrizione di provenienza ovvero il certificato di cancellazione dal medesimo registro. In luogo del certificato di stazza, puo' essere presentata, in via provvisoria e con validita' non superiore a sei mesi, l'attestazione di stazza rilasciata dal registro di iscrizione di provenienza.
3. La presentazione di un certificato dell'autorita' competente estera, con validita' non superiore a sei mesi dalla data del rilascio, che attesta l'avvio delle procedure di cancellazione dal registro estero e il ritiro dei documenti di navigazione, sostituisce il certificato di cancellazione di cui al comma 2.
4. Nel caso in cui nell'estratto del registro di iscrizione di provenienza o nel certificato di cancellazione dal medesimo registro o nel certificato di cui al comma 3 sono indicate le generalita' del proprietario e i dati identificativi dell'unita', non e' necessario presentare il titolo di proprieta', fermo restando l'obbligo di presentazione del certificato di stazza o l'attestazione provvisoria di cui al comma 2.
5. Per l'annotazione dell'utilizzo a fini commerciali nel registro delle navi da diporto, il proprietario o l'utilizzatore della nave da diporto in locazione finanziaria presenta allo Sportello telematico del diportista (STED), oltre quanto previsto dai commi da 1 a 4 del presente articolo, il certificato di iscrizione nel registro delle imprese o la dichiarazione sostitutiva dalla quale risultano gli estremi dell'impresa individuale o della societa' esercente le attivita' di cui all'articolo 2 o, se si tratta di impresa o societa' estera, un documento rilasciato dal Paese di appartenenza che attesta la specifica attivita' di cui all'articolo 2, svolta dall'esercente. L'iscrizione nell'Archivio telematico centrale delle unita' da diporto (ATCN) riporta la denominazione di nave da diporto utilizzata a fini commerciali-commercial yacht. La stessa denominazione e' riportata anche nella licenza di navigazione.
6. E' fatta salva la facolta' per il proprietario o per l'utilizzatore del bene in locazione finanziaria di mutare sempre la destinazione della nave da diporto in nave da diporto utilizzata a fini commerciali e da nave da diporto utilizzata a fini commerciali in nave da diporto.

Art. 15-ter.
Iscrizione delle navi destinate esclusivamente al noleggio per
finalita' turistiche

1. Le navi che effettuano noleggio esclusivamente per finalita' turistiche di cui all'articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172, possono essere iscritte nel registro internazionale di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30.
2. Le modalita' di iscrizione sono determinate con il regolamento di attuazione del presente codice.
3. I documenti di navigazione per le navi di cui al comma 1 sono:
a) la licenza di navigazione di cui all'articolo 22, che abilita la nave alla navigazione marittima internazionale;
b) il ruolino di equipaggio, di cui all'articolo 38;
c) il libro unico di bordo.
4. Il libro unico di bordo di cui al comma 3, lettera c), e' disciplinato con il regolamento di attuazione del presente codice.
5. E' fatta salva, per le navi di cui al comma 1, la facolta' di sostituire la licenza di navigazione con l'atto di nazionalita' di cui all'articolo 150 del codice della navigazione, e il ruolino di equipaggio con il ruolo di equipaggio, di cui all'articolo 170 del medesimo codice.».

Note all'art. 6:
- Per il testo dell'art. 3 della legge 8 luglio 2003,
n. 172, come modificato dall'art. 57 del presente decreto
legislativo, si veda nelle note all'art. 3.
- Si riporta, per opportuna conoscenza, l'art. 1 del
decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457 (Disposizioni
urgenti per lo sviluppo del settore dei trasporti e
l'incremento dell'occupazione), convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30:
«Art. 1 (Istituzione del Registro internazionale). - 1.
E' istituito il registro delle navi adibite alla
navigazione internazionale, di seguito denominato "Registro
internazionale", nel quale sono iscritte, a seguito di
specifica autorizzazione del Ministero dei trasporti e
della navigazione, le navi adibite esclusivamente a
traffici commerciali internazionali.
1-bis. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' rilasciata
a seguito di specifica istanza presentata dai soggetti
interessati, anche per posta certificata, secondo modalita'
stabilite con decreto del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti.
2. Il Registro internazionale di cui al comma 1 e'
diviso in tre sezioni nelle quali sono iscritte
rispettivamente:
a) le navi che appartengono a soggetti italiani o di
altri Paesi dell'Unione europea ai sensi del comma 1,
lettera a), dell'art. 143 del codice della navigazione,
come sostituito dall'art. 7;
b) le navi che appartengono a soggetti non comunitari
ai sensi del comma 1, lettera b), dell'art. 143 del codice
della navigazione;
c) le navi che appartengono a soggetti comunitari o
non comunitari, in regime di sospensione da un registro
comunitario o non comunitario, ai sensi del comma secondo
dell'art. 145 del codice della navigazione, a seguito di
locazione a scafo nudo a soggetti giuridici italiani o di
altri Paesi dell'Unione europea.
3. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' rilasciata
tenuto conto degli appositi contratti collettivi
sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei datori di
lavoro e dei lavoratori del settore di cui agli articoli 2
e 3.
4. Non possono comunque essere iscritte nel Registro
internazionale le navi da guerra, le navi di Stato in
servizio non commerciale, le navi da pesca e le unita' da
diporto.
5. Le navi iscritte nel Registro internazionale non
possono effettuare servizi di cabotaggio per i quali e'
operante la riserva di cui all'art. 224 del codice della
navigazione, come sostituito dall'art. 7, salvo che per le
navi da carico di oltre 650 tonnellate di stazza lorda e
nei limiti di un viaggio di cabotaggio mensile quando il
viaggio di cabotaggio segua o preceda un viaggio in
provenienza o diretto verso un altro Stato , se si
osservano i criteri di cui all'art. 2, comma 1, lettere b)
e c). Le predette navi possono effettuare servizi di
cabotaggio nel limite massimo di sei viaggi mensili, o
viaggi, ciascuno con percorrenza superiore alle cento
miglia marine se osservano i criteri di cui all'art. 2,
comma 1, lettera a), e comma 1-bis e, limitatamente alle
navi traghetto ro-ro e ro-ro pax, iscritte nel registro
internazionale, adibite a traffici commerciali tra porti
appartenenti al territorio nazionale, continentale e
insulare, anche a seguito o in precedenza di un viaggio
proveniente da o diretto verso un altro Stato, deve essere
imbarcato esclusivamente personale italiano o
comunitario.».
- Per il testo dell'art. 22 e del citato decreto
legislativo 18 luglio 2005, n. 171, come modificato dal
presente decreto legislativo, si vedano le note all'art.
13.
- Per il testo dell'art. 38 e del decreto legislativo
18 luglio 2005, n. 171 (Codice della nautica da diporto ed
attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'art. 6
della legge 8 luglio 2003, n. 172), come modificato dal
presente decreto legislativo, si vedano le note all'art.
28.
- Si riportano, per opportuna conoscenza, gli articoli
150 e 170 del codice della navigazione:
«Art. 150 (Atto di nazionalita'). - L'atto di
nazionalita' e' rilasciato in nome del presidente della
Repubblica dal direttore marittimo nella cui zona la nave
maggiore e' immatricolata, e, nel caso di cui all'art. 148,
dal console che ne ha ricevuto l'iscrizione.
L'atto di nazionalita' enuncia il nome, il tipo e le
caratteristiche principali, la stazza lorda e netta della
nave, il nome del proprietario, l'ufficio di
immatricolazione.».
«Art. 170 (Contenuto del ruolo di equipaggio). - Il
ruolo di equipaggio deve contenere:
1. il nome della nave;
2. il nome dell'armatore;
3. l'indicazione del rappresentante dell'armatore
nominato a sensi dell'art. 267;
4. l'indicazione della data di armamento e di quella
di disarmamento;
5. l'elenco delle persone dell'equipaggio con
l'indicazione del contratto individuale di arruolamento,
nonche' del titolo professionale, della qualifica, delle
mansioni da esplicare a bordo e della retribuzione fissata
nel contratto stesso;
6. la descrizione delle armi e delle munizioni in
dotazione della nave.».
 
Art. 7
Modifiche all'articolo 16 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n.
171

1. All'articolo 16 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «sul registro di iscrizione» sono sostituite dalle seguenti: «nell'Archivio telematico centrale delle unita' da diporto (ATCN)»;
b) dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. In caso di risoluzione del contratto di locazione finanziaria, il proprietario o l'utilizzatore dell'unita' da diporto in locazione finanziaria chiede la cancellazione dell'annotazione di cui al comma 1. Lo Sportello telematico del diportista (STED) notifica l'avvenuta cancellazione dell'annotazione al proprietario e all'utilizzatore dell'unita' da diporto in locazione finanziaria, richiedendo a quest'ultimo la restituzione della licenza di navigazione.
1-ter. Nel caso di perdita della disponibilita' dell'unita' da diporto, il proprietario o l'utilizzatore del bene in locazione finanziaria chiede la cancellazione dell'annotazione di cui al comma 1, a seguito dell'annotazione della perdita di possesso di cui all'articolo 15. Lo Sportello telematico del diportista (STED) notifica l'avvenuta cancellazione dell'annotazione al proprietario e all'utilizzatore dell'unita' da diporto in locazione finanziaria, richiedendo a quest'ultimo la restituzione della licenza di navigazione.».

Note all'art. 7:
- Si riporta l'art. 16 del citato decreto legislativo
18 luglio 2005, n. 171, come modificato dal presente
decreto legislativo:
«Art. 16 (Iscrizione di unita' da diporto utilizzate a
titolo di locazione finanziaria). - 1. Le unita' da diporto
utilizzate a titolo di locazione finanziaria con facolta'
di acquisto sono iscritte a nome del locatore con specifica
annotazione nell'Archivio telematico centrale delle unita'
da diporto (ATCN) e sulla licenza di navigazione del
nominativo dell'utilizzatore e della data di scadenza del
relativo contratto.
1-bis. In caso di risoluzione del contratto di
locazione finanziaria, il proprietario o l'utilizzatore
dell'unita' da diporto in locazione finanziaria chiede la
cancellazione dell'annotazione di cui al comma 1. Lo
Sportello telematico del diportista (STED) notifica
l'avvenuta cancellazione dell'annotazione al proprietario e
all'utilizzatore dell'unita' da diporto in locazione
finanziaria, richiedendo a quest'ultimo la restituzione
della licenza di navigazione.
1-ter. Nel caso di perdita della disponibilita'
dell'unita' da diporto, il proprietario o l'utilizzatore
del bene in locazione finanziaria chiede la cancellazione
dell'annotazione di cui al comma 1, a seguito
dell'annotazione della perdita di possesso di cui all'art.
15. Lo Sportello telematico del diportista (STED) notifica
l'avvenuta cancellazione dell'annotazione al proprietario e
all'utilizzatore dell'unita' da diporto in locazione
finanziaria, richiedendo a quest'ultimo la restituzione
della licenza di navigazione.».
- Per il testo dell'art. 15 del decreto legislativo 18
luglio 2005, n. 171 (Codice della nautica da diporto ed
attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'art. 6
della legge 8 luglio 2003, n. 172), come modificato dal
presente decreto legislativo, si vedano le note all'art. 5.
 
Art. 8
Modifiche all'articolo 17 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n.
171

1. All'articolo 17 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «sessanta giorni» sono inserite le seguenti: «o, se l'interessato e' residente all'estero, entro centoventi giorni» e le parole: «nei rispettivi registri di iscrizione» sono sostituite dalle seguenti: «nell'Archivio telematico centrale delle unita' da diporto (ATCN)»;
b) al comma 2, le parole: «dall'ufficio di iscrizione» sono sostituite dalle seguenti: «dallo Sportello telematico del diportista (STED)»;
c) al comma 3, le parole: «all'ufficio di iscrizione dell'unita' che, previa presentazione» sono sostituite dalle seguenti: «all'Ufficio di conservatoria centrale delle unita' da diporto (UCON) che, previa presentazione allo Sportello telematico del diportista (STED)» e le parole: «l'ufficio di iscrizione» sono sostituite dalle seguenti: «l'Ufficio di conservatoria centrale delle unita' da diporto (UCON)»;
d) dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente: «4-bis. Non si applica il termine di cui al comma 1 per la dichiarazione e la revoca di armatore.».

Note all'art. 8:
- Si riporta l'art. 17 del citato decreto legislativo
18 luglio 2005, n. 171, come modificato dal presente
decreto legislativo:
«Art. 17 (Disposizioni per la pubblicita' degli atti
relativi alle unita' da diporto). - 1. Per gli effetti
previsti dal codice civile, gli atti costitutivi,
traslativi o estintivi della proprieta' o di altri diritti
reali su unita' da diporto soggette ad iscrizione ai sensi
del presente decreto legislativo sono resi pubblici, su
richiesta avanzata dall'interessato, entro sessanta giorni
o, se l'interessato e' residente all'estero, entro
centoventi giorni dalla data dell'atto, mediante
trascrizione nell'Archivio telematico centrale delle unita'
da diporto (ATCN) ed annotazione sulla licenza di
navigazione.
2. La ricevuta dell'avvenuta presentazione dei
documenti per la pubblicita', rilasciata dallo Sportello
telematico del diportista (STED), sostituisce la licenza di
navigazione per la durata massima di venti giorni.
3. Accertata una violazione in materia di pubblicita'
di cui al comma 1, ne e' data immediata notizia all'Ufficio
di conservatoria centrale delle unita' da diporto (UCON)
che, previa presentazione allo Sportello telematico del
diportista (STED) da parte dell'interessato della nota di
trascrizione e degli altri documenti prescritti dalla
legge, nel termine di dieci giorni dalla data
dell'accertamento regolarizza la trascrizione. Ove
l'interessato non vi provveda nel termine indicato
l'Ufficio di conservatoria centrale delle unita' da diporto
(UCON) dispone il ritiro della licenza di navigazione.
4. Per gli atti costitutivi, traslativi o estintivi
della proprieta' o di altri diritti reali di cui al comma
1, posti in essere fino alla data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo si procede, su richiesta
dell'interessato avanzata entro novanta giorni dall'entrata
in vigore del presente decreto legislativo e senza
l'applicazione di sanzioni, alle necessarie
regolarizzazioni.
4-bis. Non si applica il termine di cui al comma 1 per
la dichiarazione e la revoca di armatore.».
 
Art. 9
Modifiche all'articolo 18 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n.
171

1. All'articolo 18 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «nei registri di cui all'articolo 15» sono sostituite dalle seguenti: «nell'Archivio telematico centrale delle unita' da diporto (ATCN)»;
b) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. I cittadini italiani e di altri Stati membri dell'Unione europea residenti all'estero che intendono iscrivere o mantenere l'iscrizione delle unita' da diporto di loro proprieta' nell'Archivio telematico centrale delle unita' da diporto (ATCN) devono eleggere domicilio in Italia o nominare un proprio rappresentante che abbia domicilio in Italia, al quale le autorita' marittime o della navigazione interna possono rivolgersi in caso di comunicazioni relative all'unita' iscritta. Il rappresentante, qualora straniero, deve essere regolarmente domiciliato in Italia.».

Note all'art. 9:
- Si riporta l'art. 18 del citato decreto legislativo
18 luglio 2005, come modificato dal presente decreto
legislativo:
«Art. 18 (Iscrizione di unita' da diporto da parte di
cittadini stranieri o residenti all'estero). - 1. Gli
stranieri e le societa' estere che intendano iscrivere o
mantenere l'iscrizione delle unita' da diporto di loro
proprieta' nell'Archivio telematico centrale delle unita'
da diporto (ATCN), se non hanno domicilio in Italia, devono
eleggerlo presso l'autorita' consolare dello Stato al quale
appartengono nei modi e nelle forme previsti dalla
legislazione dello Stato stesso o presso un proprio
rappresentante che abbia domicilio in Italia, al quale le
autorita' marittime o della navigazione interna possono
rivolgersi in caso di comunicazioni relative all'unita'
iscritta.
2. L'elezione di domicilio effettuata ai sensi del
comma 1 non costituisce stabile organizzazione in Italia
della societa' estera e, se nei confronti di agenzia
marittima, non comporta nomina a raccomandatario marittimo
ai sensi dell'art. 2 della legge 4 aprile 1977, n. 135.
3. Il rappresentante scelto ai sensi del comma 1,
qualora straniero, deve essere regolarmente soggiornante in
Italia.
4. I cittadini italiani e di altri Stati membri
dell'Unione europea residenti all'estero che intendono
iscrivere o mantenere l'iscrizione delle unita' da diporto
di loro proprieta' nell'Archivio telematico centrale delle
unita' da diporto (ATCN) devono eleggere domicilio in
Italia o nominare un proprio rappresentante che abbia
domicilio in Italia, al quale le autorita' marittime o
della navigazione interna possono rivolgersi in caso di
comunicazioni relative all'unita' iscritta. Il
rappresentante, qualora straniero, deve essere regolarmente
domiciliato in Italia.».
 
Art. 10
Modifiche all'articolo 19 decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171

1. All'articolo 19 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Iscrizione di imbarcazioni da diporto»;
b) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Per ottenere l'iscrizione nell'Archivio telematico centrale delle unita' da diporto (ATCN), il proprietario o l'utilizzatore dell'imbarcazione da diporto in locazione finanziaria, in nome e per conto del proprietario, munito di procura con sottoscrizione autenticata, presenta allo Sportello telematico del diportista (STED) il titolo di proprieta' e la dichiarazione di conformita' UE, rilasciata ai sensi dell'allegato XIV del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, da uno dei soggetti indicati nell'articolo 14, comma 3, del medesimo decreto, nonche' la dichiarazione di potenza del motore o dei motori installati a bordo. Per le unita' da diporto non munite di marcatura CE la predetta documentazione tecnica e' sostituita da un'attestazione di idoneita' rilasciata da un organismo tecnico notificato ai sensi del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, ovvero autorizzato ai sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104.»;
c) al comma 2, le parole: «dell'articolo 10 o autorizzato ai sensi del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, e successive modificazioni» sono sostituite dalle seguenti: «del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, o autorizzato ai sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104»;
d) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Qualora il proprietario o l'utilizzatore in locazione finanziaria in nome o per conto del proprietario, munito di procura con sottoscrizione autenticata, di una imbarcazione da diporto iscritta in uno dei registri pubblici di uno Stato membro dell'Unione europea o di un altro Stato individuato con modalita' stabilite dal regolamento di attuazione del presente codice chieda l'iscrizione nell'Archivio telematico centrale delle unita' da diporto (ATCN), in luogo del titolo di proprieta', e' sufficiente presentare il certificato di cancellazione dal registro dello Stato di provenienza ovvero un attestato dell'autorita' competente, con validita' massima di sei mesi, dal quale risulti avviata la procedura di cancellazione. Dal certificato di cancellazione o dall'attestato provvisorio devono sempre risultare le generalita' del proprietario e gli elementi di individuazione dell'unita'.»;
e) al comma 4, le parole: «dell'articolo 10 o autorizzato ai sensi del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314 e successive modificazioni» sono sostituite dalle seguenti: «del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, o autorizzato ai sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104»;
f) dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente: «4-bis. Per l'annotazione dell'utilizzo a fini commerciali nell'Archivio telematico centrale delle unita' da diporto (ATCN), il proprietario o l'utilizzatore dell'imbarcazione da diporto in locazione finanziaria presenta all'ufficio di iscrizione, oltre quanto previsto dai commi da 1 a 4 del presente articolo, il certificato di iscrizione nel registro delle imprese o dichiarazione sostitutiva dalla quale risultano l'indicazione delle imprese individuali o societa' esercenti le attivita' di cui all'articolo 2 o, se si tratta di impresa o societa' estera, un documento rilasciato dal Paese di appartenenza che attesta la specifica attivita' di cui all'articolo 2, svolta dall'esercente. L'iscrizione nell'Archivio telematico centrale delle unita' da diporto (ATCN) riporta la denominazione di imbarcazione da diporto utilizzata a fini commerciali-commercial yacht. La stessa denominazione e' riportata anche nella licenza di navigazione. E' fatta salva la facolta' per il proprietario o dell'utilizzatore del bene in locazione finanziaria di mutare sempre la destinazione della imbarcazione da diporto in imbarcazione da diporto utilizzata a fini commerciali e da imbarcazione da diporto utilizzata a fini commerciali in imbarcazione da diporto.».

Note all'art. 10:
- Si riporta l'art. 19 del citato decreto legislativo
18 luglio 2005, n. 171, come modificato dal presente
decreto legislativo:
«Art. 19 (Iscrizione di imbarcazioni da diporto). - 1.
Per ottenere l'iscrizione nell'Archivio telematico centrale
delle unita' da diporto (ATCN), il proprietario o
l'utilizzatore dell'imbarcazione da diporto in locazione
finanziaria, in nome e per conto del proprietario, munito
di procura con sottoscrizione autenticata, presenta allo
Sportello telematico del diportista (STED) il titolo di
proprieta' e la dichiarazione di conformita' UE, rilasciata
ai sensi dell'allegato XIV del decreto legislativo 11
gennaio 2016, n. 5, da uno dei soggetti indicati nell'art.
14, comma 3, del medesimo decreto, nonche' la dichiarazione
di potenza del motore o dei motori installati a bordo. Per
le unita' da diporto non munite di marcatura CE la predetta
documentazione tecnica e' sostituita da un'attestazione di
idoneita' rilasciata da un organismo tecnico notificato ai
sensi del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, ovvero
autorizzato ai sensi del decreto legislativo 14 giugno
2011, n. 104.
2. Per le unita' provenienti da uno Stato membro
dell'Unione europea, munite di marcatura CE, ai documenti
indicati al comma 1 e' aggiunto il certificato di
cancellazione dal registro ove l'unita' era iscritta che,
se riportante i dati tecnici, sostituisce la documentazione
tecnica di cui al comma 1. Qualora la legislazione del
Paese di provenienza dell'unita' da diporto non preveda
l'iscrizione nei registri, il certificato di cancellazione
e' sostituito da apposita dichiarazione del proprietario
dell'unita' o del suo legale rappresentante. Per le unita'
provenienti da uno Stato membro non munite di marcatura CE
la documentazione tecnica di cui al comma 1 e' sostituita
da una attestazione di idoneita' rilasciata da un organismo
tecnico notificato ai sensi del decreto legislativo 11
gennaio 2016, n. 5, o autorizzato ai sensi del decreto
legislativo 14 giugno 2011, n. 104.
3. Qualora il proprietario o l'utilizzatore in
locazione finanziaria in nome o per conto del proprietario,
munito di procura con sottoscrizione autenticata, di una
imbarcazione da diporto iscritta in uno dei registri
pubblici di uno Stato membro dell'Unione europea o di un
altro Stato individuato con modalita' stabilite dal
regolamento di attuazione del presente codice chieda
l'iscrizione nell'Archivio telematico centrale delle unita'
da diporto (ATCN), in luogo del titolo di proprieta', e'
sufficiente presentare il certificato di cancellazione dal
registro dello Stato di provenienza ovvero un attestato
dell'autorita' competente, con validita' massima di sei
mesi, dal quale risulti avviata la procedura di
cancellazione. Dal certificato di cancellazione o
dall'attestato provvisorio devono sempre risultare le
generalita' del proprietario e gli elementi di
individuazione dell'unita'.
4. Per l'iscrizione di unita' da diporto provenienti da
Paesi terzi costruite, immesse in commercio o messe in
servizio in uno degli Stati membri dell'area economica
europea (AEE) prima del 16 giugno 1998, la documentazione
tecnica e' sostituita da un'attestazione di idoneita'
rilasciata da un organismo tecnico notificato ai sensi del
decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, o autorizzato ai
sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104.
4-bis. Per l'annotazione dell'utilizzo a fini
commerciali nell'Archivio telematico centrale delle unita'
da diporto (ATCN), il proprietario o l'utilizzatore
dell'imbarcazione da diporto in locazione finanziaria
presenta all'ufficio di iscrizione, oltre quanto previsto
dai commi da 1 a 4 del presente articolo, il certificato di
iscrizione nel registro delle imprese o dichiarazione
sostitutiva dalla quale risultano l'indicazione delle
imprese individuali o societa' esercenti le attivita' di
cui all'art. 2 o, se si tratta di impresa o societa'
estera, un documento rilasciato dal Paese di appartenenza
che attesta la specifica attivita' di cui all'art. 2,
svolta dall'esercente. L'iscrizione nell'Archivio
telematico centrale delle unita' da diporto (ATCN) riporta
la denominazione di imbarcazione da diporto utilizzata a
fini commerciali-commercial yacht. La stessa denominazione
e' riportata anche nella licenza di navigazione. E' fatta
salva la facolta' per il proprietario o dell'utilizzatore
del bene in locazione finanziaria di mutare sempre la
destinazione della imbarcazione da diporto in imbarcazione
da diporto utilizzata a fini commerciali e da imbarcazione
da diporto utilizzata a fini commerciali in imbarcazione da
diporto.».
 
Art. 11
Modifiche all'articolo 20 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n.
171

1. All'articolo 20 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Iscrizione provvisoria di navi e imbarcazioni da diporto»;
b) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Il proprietario di un'imbarcazione o di una nave da diporto o l'utilizzatore del bene in locazione finanziaria, in nome e per conto del proprietario, munito di procura con sottoscrizione autenticata, puo' chiedere, ove si tratti di prima immissione in servizio, l'assegnazione del numero di immatricolazione, presentando domanda allo Sportello telematico del diportista (STED). Alla domanda e' allegata:
a) copia della fattura o della ricevuta fiscale attestante l'assolvimento dei pertinenti adempimenti fiscali e degli eventuali adempimenti doganali e contenente le generalita', l'indirizzo e il codice fiscale dell'interessato, nonche' la descrizione tecnica dell'unita' stessa;
b) dichiarazione di conformita' UE per le unita' che ne sono provviste;
c) dichiarazione di potenza del motore o dei motori di propulsione sistemati a bordo;
d) dichiarazione di assunzione di responsabilita' da parte dell'intestatario della fattura o della ricevuta fiscale per tutti gli eventi derivanti dall'esercizio dell'imbarcazione o della nave fino alla data di presentazione del titolo di proprieta' di cui al comma 2.»;
c) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis. In caso di domanda di iscrizione provvisoria di navi da diporto, il proprietario o l'utilizzatore del bene in locazione finanziaria, in nome e per conto del proprietario, munito di procura con sottoscrizione autenticata, allega, oltre la documentazione prevista dal comma 1, il certificato di stazza, anche provvisorio.»;
d) al comma 3, le parole: «all'ufficio che li ha rilasciati» sono sostituite dalle seguenti: «a uno Sportello telematico del diportista (STED)».

Note all'art. 11:
- Si riporta l'art. 20 del citato decreto legislativo
18 luglio 2005, n. 171, come modificato dal presente
decreto legislativo:
«Art. 20 (Iscrizione provvisoria di navi e imbarcazioni
da diporto). - 1. Il proprietario di un'imbarcazione o di
una nave da diporto o l'utilizzatore del bene in locazione
finanziaria, in nome e per conto del proprietario, munito
di procura con sottoscrizione autenticata, puo' chiedere,
ove si tratti di prima immissione in servizio,
l'assegnazione del numero di immatricolazione, presentando
domanda allo Sportello telematico del diportista (STED).
Alla domanda e' allegata:
a) copia della fattura o della ricevuta fiscale
attestante l'assolvimento dei pertinenti adempimenti
fiscali e degli eventuali adempimenti doganali e contenente
le generalita', l'indirizzo e il codice fiscale
dell'interessato, nonche' la descrizione tecnica
dell'unita' stessa;
b) dichiarazione di conformita' UE per le unita' che ne
sono provviste;
c) dichiarazione di potenza del motore o dei motori di
propulsione sistemati a bordo;
d) dichiarazione di assunzione di responsabilita' da
parte dell'intestatario della fattura o della ricevuta
fiscale per tutti gli eventi derivanti dall'esercizio
dell'imbarcazione o della nave fino alla data di
presentazione del titolo di proprieta' di cui al comma 2.
1-bis. In caso di domanda di iscrizione provvisoria di
navi da diporto, il proprietario o l'utilizzatore del bene
in locazione finanziaria, in nome e per conto del
proprietario, munito di procura con sottoscrizione
autenticata, allega, oltre la documentazione prevista dal
comma 1, il certificato di stazza, anche provvisorio.
2. L'assegnazione del numero di immatricolazione
determina l'iscrizione dell'unita' condizionata alla
successiva presentazione del titolo di proprieta', da
effettuare a cura dell'intestatario della fattura entro e
non oltre sei mesi dalla data dell'assegnazione stessa.
Contestualmente all'iscrizione sono rilasciati la licenza
provvisoria di navigazione e il certificato di sicurezza.
3. Decorsi sei mesi dall'assegnazione del numero di
immatricolazione senza che sia stato presentato il titolo
di proprieta', l'iscrizione si ha per non avvenuta, la
licenza provvisoria e il certificato di sicurezza sono
restituiti a uno Sportello telematico del diportista (STED)
e il proprietario dell'unita' deve presentare domanda di
iscrizione ai sensi dell'art. 19.».
 
Art. 12
Modifiche all'articolo 21 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n.
171

1. All'articolo 21 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Cancellazione dall'Archivio telematico centrale delle unita' da diporto (ATCN)»;
b) il primo comma e' abrogato;
c) al comma 2, le parole: «dai registri di iscrizione» sono sostituite dalle seguenti: «dall'Archivio telematico centrale delle unita' da diporto (ATCN)» e all'alinea dopo le parole: «puo' avvenire» sono aggiunte le seguenti: «, secondo le modalita' stabilite nel regolamento di attuazione del presente codice:»;
d) dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. Il proprietario che intende vendere all'estero la nave o l'imbarcazione o che, mantenendone la proprieta', intende cancellarla dall'Archivio telematico centrale delle unita' da diporto (ATCN) per l'iscrizione nei registri di un Paese estero deve presentare la richiesta, tramite lo Sportello telematico del diportista (STED), al conservatore unico (UCON) e deve ricevere il nulla osta alla dismissione di bandiera da parte dello stesso.
2-ter. Il conservatore unico (UCON) rilascia il nulla osta alla dismissione di bandiera o alla demolizione di una unita' da diporto entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento della richiesta. Ai fini del nulla osta alla dismissione di bandiera o alla demolizione di una nave o imbarcazione da diporto, si applica l'articolo 15 della legge 26 luglio 1984, n. 413.
2-quater. Ai fini dell'accertamento di cui all'articolo 15 della legge 26 luglio 1984, n. 413, decorso il termine di trenta giorni di cui al comma 2-ter, il nulla osta alla dismissione di bandiera o alla demolizione si intende comunque rilasciato.».

Note all'art. 12:
- Si riporta l'art. 21 del citato decreto legislativo
18 luglio 2005, n. 171, come modificato dal presente
decreto legislativo:
«Art. 21 (Cancellazione dall'Archivio telematico
centrale delle unita' da diporto (ATCN)). - 1. (Abrogato).
2. La cancellazione delle unita' da diporto
dall'Archivio telematico centrale delle unita' da diporto
(ATCN) puo' avvenire, secondo le modalita' stabilite nel
regolamento di attuazione del presente codice:
a) per vendita o trasferimento all'estero;
b) per demolizione;
c) per passaggio dalla categoria delle imbarcazioni a
quella dei natanti;
d) per passaggio ad altro registro;
e) per perdita effettiva o presunta.
2-bis. Il proprietario che intende vendere all'estero
la nave o l'imbarcazione o che, mantenendone la proprieta',
intende cancellarla dall'Archivio telematico centrale delle
unita' da diporto (ATCN) per l'iscrizione nei registri di
un Paese estero deve presentare la richiesta, tramite lo
Sportello telematico del diportista (STED), al conservatore
unico (UCON) e deve ricevere il nulla osta alla dismissione
di bandiera da parte dello stesso.
2-ter. Il conservatore unico (UCON) rilascia il nulla
osta alla dismissione di bandiera o alla demolizione di una
unita' da diporto entro e non oltre trenta giorni dal
ricevimento della richiesta. Ai fini del nulla osta alla
dismissione di bandiera o alla demolizione di una nave o
imbarcazione da diporto, si applica l'art. 15 della legge
26 luglio 1984, n. 413.
2-quater. Ai fini dell'accertamento di cui all'art. 15
della legge 26 luglio 1984, n. 413, decorso il termine di
trenta giorni di cui al comma 2-ter, il nulla osta alla
dismissione di bandiera o alla demolizione si intende
comunque rilasciato.».
- Si riporta, per opportuna conoscenza, l'art. 15 della
legge 26 luglio 1984, n. 413 (Riordinamento pensionistico
dei lavoratori marittimi):
«Art. 15 (Dismissione di bandiera per vendita della
nave a stranieri o per demolizione). - Non puo' essere
accordata dalle autorita' marittime l'autorizzazione alla
dismissione di bandiera per vendita della nave a stranieri
o per demolizione della nave stessa, di cui agli articoli
156 e 160 del codice della navigazione, se non previo
accertamento, presso l'Istituto, dell'avvenuto pagamento di
tutti i crediti contributivi relativi agli equipaggi della
nave interessata dalle procedure anzidette, assistiti dal
privilegio di cui all'art. 552 del predetto codice, o
dell'avvenuta costituzione a favore dell'Istituto stesso di
un congruo deposito cauzionale o di idonea garanzia dei
crediti stessi nella misura e con le modalita' determinate
dall'Istituto.».
 
Art. 13
Modifiche all'articolo 22 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n.
171

1. All'articolo 22 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera a), dopo le parole: «licenza di navigazione,» sono inserite le seguenti: «anche provvisoria,»;
b) al comma 2, lettera a), dopo le parole: «licenza di navigazione» sono inserite le seguenti: «, anche provvisoria,» e le parole: «rilasciata dal costruttore o da un suo mandatario stabilito nel territorio dell'Unione europea, ovvero da attestazione di idoneita' rilasciata da un organismo notificato ai sensi dell'articolo 10 o autorizzato ai sensi del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314» sono sostituite dalle seguenti: «UE, rilasciata, ai sensi dell'allegato XIV del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, da uno dei soggetti indicati nell'articolo 14, comma 3, del medesimo decreto ovvero da un'attestazione di idoneita' rilasciata da un organismo tecnico notificato ai sensi del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, ovvero autorizzato ai sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104»;
c) ai commi 1 e 2, le parole: «dall'ufficio che detiene il relativo registro» sono sostituite dalle seguenti: «dallo Sportello telematico del diportista (STED)».

Note all'art. 13:
- Si riporta l'art. 22 del citato decreto legislativo
18 luglio 2005, n. 171, come modificato dal presente
decreto legislativo:
«Art. 22 (Documenti di navigazione e tipi di
navigazione). - 1. I documenti di navigazione per le navi
da diporto, rilasciati dallo Sportello telematico del
diportista (STED) all'atto dell'iscrizione, sono:
a) la licenza di navigazione, anche provvisoria, che
abilita alla navigazione nelle acque interne e in quelle
marittime senza alcun limite;
b) il certificato di sicurezza, che attesta lo stato
di navigabilita'.
2. I documenti di navigazione per le imbarcazioni da
diporto, rilasciati dallo Sportello telematico del
diportista (STED) all'atto dell'iscrizione, sono:
a) la licenza di navigazione, anche provvisoria, che
abilita al tipo di navigazione consentito dalle
caratteristiche di costruzione dell'unita', indicate nella
dichiarazione di conformita' UE, rilasciata, ai sensi
dell'allegato XIV del decreto legislativo 11 gennaio 2016,
n. 5, da uno dei soggetti indicati nell'art. 14, comma 3,
del medesimo decreto ovvero da un'attestazione di idoneita'
rilasciata da un organismo tecnico notificato ai sensi del
decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, ovvero
autorizzato ai sensi del decreto legislativo 14 giugno
2011, n. 104;
b) il certificato di sicurezza, che attesta lo stato
di navigabilita'.
3. Le imbarcazioni da diporto possono essere abilitate
ai seguenti tipi di navigazione:
a) imbarcazioni senza marcatura CE:
1) senza alcun limite nelle acque marittime ed
interne;
2) fino a sei miglia dalla costa nelle acque
marittime e senza alcun limite nelle acque interne;
b) imbarcazioni con marcatura CE:
1) senza alcun limite, per la categoria di
progettazione A di cui all'allegato II;
2) con vento fino a forza 8 e onde di altezza
significativa fino a quattro metri, mare agitato, per la
categoria di progettazione B di cui all'allegato II;
3) con vento fino a forza 6 e onde di altezza
significativa fino a due metri, mare molto mosso, per la
categoria di progettazione C di cui all'allegato II;
4) per la navigazione in acque protette, con vento
fino a forza 4 e altezza significativa delle onde fino a
0,3 metri, per la categoria di progettazione D di cui
all'allegato II.».
- Si riporta, per opportuna conoscenza, il comma 3,
dell'art. 14, del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5
(Attuazione della direttiva 2013/53/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa
alle unita' da diporto e alle moto d'acqua e che abroga la
direttiva 94/25/CE):
«Art. 14 (Dichiarazione di conformita' UE e
dichiarazione conforme all'Allegato XV). - Omissis.
3. Redigendo la dichiarazione di conformita' UE, il
fabbricante, l'importatore privato o la persona che adatta
il motore di cui all'art. 5, comma 4, lettere b) e c), si
assume la responsabilita' della conformita' del prodotto.
Omissis.».
- Il decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104
(Attuazione della direttiva 2009/15/CE relativa alle
disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che
effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi
e per le pertinenti attivita' delle amministrazioni
marittime) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 luglio
2011, n. 159.
 
Art. 14
Modifiche all'articolo 23 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n.
171

1. All'articolo 23 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «unita' da diporto» sono sostituite dalle seguenti: «navi e imbarcazioni da diporto, comprese le unita' da diporto utilizzate a fini commerciali,»;
b) al comma 2, dopo le parole: «e la sigla di iscrizione» sono inserite le seguenti: «ovvero il codice alfanumerico generato automaticamente dal Centro elaborazione dati su base nazionale per le unita' da diporto immatricolate alla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all'articolo 1, comma 217 e seguenti, della legge 24 dicembre 2012, n. 228,» e le parole: «il nome del proprietario» sono sostituite dalle seguenti: «il nome o la denominazione sociale del soggetto proprietario» e le parole: «l'ufficio di iscrizione e» sono soppresse;
c) al comma 5, le parole: «al competente ufficio» sono sostituite dalle seguenti: «allo Sportello telematico del diportista (STED)»;
d) al comma 6, le parole: «dai rispettivi uffici di iscrizione» sono sostituite dalle seguenti: «dallo Sportello telematico del diportista (STED)».

Note all'art. 14:
- Si riporta l'art. 23 del citato decreto legislativo
18 luglio 2005, n. 171, come modificato dal presente
decreto legislativo:
«Art. 23 (Licenza di navigazione). - 1. La licenza di
navigazione per le navi e imbarcazioni da diporto, comprese
le unita' da diporto utilizzate a fini commerciali, e'
redatta su modulo conforme al modello approvato con decreto
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
2. Sulla licenza di navigazione sono riportati il
numero e la sigla di iscrizione ovvero il codice
alfanumerico generato automaticamente dal Centro
elaborazione dati su base nazionale per le unita' da
diporto immatricolate alla data di entrata in vigore del
regolamento di attuazione di cui all'art. 1, comma 217 e
seguenti, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il tipo e
le caratteristiche principali dello scafo e dell'apparato
motore, il nome o la denominazione sociale del soggetto
proprietario, il nome dell'unita' se richiesto, il tipo di
navigazione autorizzata, nonche' la stazza per le navi da
diporto. Sono annotati il numero massimo delle persone
trasportabili, gli eventuali atti costitutivi, traslativi
ed estintivi della proprieta' e degli altri diritti reali
di godimento e di garanzia sull'unita', nonche' l'eventuale
uso commerciale dell'unita' stessa.
3. La licenza di navigazione e gli altri documenti
prescritti sono mantenuti a bordo in originale o in copia
autentica, se la navigazione avviene tra porti dello Stato.
4. La denuncia di furto o di smarrimento o di
distruzione dei documenti prescritti, unitamente ad un
documento che attesti la vigenza della copertura
assicurativa, costituisce autorizzazione provvisoria alla
navigazione tra porti nazionali per la durata di trenta
giorni, a condizione che il certificato di sicurezza
dell'unita' sia in corso di validita'.
5. Per lo svolgimento delle procedure amministrative, i
documenti di bordo possono essere inviati allo Sportello
telematico del diportista (STED) su supporto informatico o
per via telematica.
6. Le navi da diporto per le quali il procedimento di
iscrizione non sia ancora concluso possono essere abilitate
alla navigazione dallo Sportello telematico del diportista
(STED) con licenza provvisoria la cui validita' non puo'
essere superiore a sei mesi.».
- Si riportano, per opportuna conoscenza, i commi 217 e
seguenti, dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato - Legge di stabilita' 2013):
«Art. 1. - Omissis.
217. E' istituito, entro sei mesi dall'entrata in
vigore della presente legge, nell'ambito del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i
trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e
statistici, il Sistema telematico centrale della nautica da
diporto. Il Sistema include l'ufficio di conservatoria
centrale delle unita' da diporto, l'archivio telematico
centrale contenente informazioni di carattere tecnico,
giuridico, amministrativo e di conservatoria riguardanti le
navi e le imbarcazioni da diporto di cui all'art. 3, comma
1, lettere b) e c) del decreto legislativo 18 luglio 2005,
n. 171 - Codice della nautica da diporto ed attuazione
della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'art. 6 della legge
8 luglio 2003, n. 172, nonche' lo sportello telematico del
diportista.
218. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
- Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi
informativi e statistici, e' titolare del sistema di cui al
comma 217 e del relativo trattamento dei dati.
219. Con regolamento da emanarsi ai sensi dell'art. 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sono stabilite le modalita' per l'attuazione del
Sistema di cui al comma 217, comprensivamente del
trasferimento dei dati dai registri cartacei all'archivio
telematico a cura degli uffici marittimi e della
motorizzazione civile, della conservazione della
documentazione, dell'elaborazione e fornitura dei dati
delle unita' iscritte, delle modalita' per la pubblicita'
degli atti anche ai fini antifrode, dei tempi di attuazione
delle nuove procedure, nonche' delle necessarie modifiche
delle norme di cui all'art. 3, comma 1, lettere b) e c) e
agli articoli 2, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
25, 27, 29, 30, 31, 62, 63 e 65 del decreto legislativo 18
luglio 2005, n. 171, Codice della nautica da diporto ed
attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'art. 6
della legge 8 luglio 2003, n. 172, in materia di registri,
uffici e licenza di navigazione e delle correlate
disposizioni amministrative, anche nell'intento di adeguare
dette disposizioni al nuovo Sistema.
220. Nell'ambito del Sistema di cui al comma 217, e'
parimenti istituito lo sportello telematico del diportista,
allo scopo di semplificare il regime amministrativo
concernente l'iscrizione e l'abilitazione alla navigazione
delle imbarcazioni e delle navi da diporto. Il regolamento
di cui al comma 219 disciplina il funzionamento dello
sportello, con particolare riguardo alle modalita' di
iscrizione e cancellazione, al rilascio della licenza di
navigazione e alla attribuzione delle sigle di
individuazione, nonche' alle procedure di trasmissione dei
dati all'archivio telematico centrale. Il medesimo
regolamento stabilisce le modalita' di partecipazione alle
attivita' di servizio nei confronti dell'utenza da parte di
associazioni nazionali dei costruttori, importatori e
distributori di unita' da diporto le quali forniscono anche
i numeri identificativi degli scafi e i relativi dati
tecnici al fine dell'acquisizione dei dati utili al
funzionamento del sistema di cui al comma 217, nonche' dei
soggetti autorizzati all'attivita' di consulenza per la
circolazione dei mezzi di trasporto ai sensi della legge 8
agosto 1991, n. 264. Le tariffe a titolo di corrispettivo,
stabilite con decreto del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti di concerto con il Ministero dell'economia e
delle finanze affluiscono su apposito capitolo di entrata
del bilancio dello Stato per essere riassegnate, su
specifico capitolo di spesa del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti.
221. Fino all'integrale attuazione delle nuove
procedure quali risultanti dal regolamento di cui al comma
219, continua ad applicarsi la normativa vigente.
222. Dall'attuazione dei commi da 217 a 221 non devono
derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le
amministrazioni interessate provvedono all'esecuzione di
compiti loro affidati con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Omissis.».
 
Art. 15
Modifiche all'articolo 24 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n.
171

1. All'articolo 24 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «di cambio del numero e della sigla dell'ufficio di iscrizione ovvero» sono soppresse e dopo le parole: «dello scafo» sono inserite le seguenti: «, come definite nell'articolo 3, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5» e dopo le parole: «dell'apparato motore», sono inserite le seguenti: «, come definite nell'articolo 3, comma 1, lettera g), del medesimo decreto»;
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. La ricevuta dell'avvenuta presentazione dei documenti necessari per il rinnovo rilasciata dallo Sportello telematico del diportista (STED) sostituisce la licenza di navigazione per la durata massima di venti giorni. Lo sportello telematico del diportista (STED) rinnova la licenza di navigazione entro venti giorni dalla presentazione dei documenti.».

Note all'art. 15:
- Si riporta l'art. 24 del citato decreto legislativo
18 luglio 2005, n. 171, come modificato dal presente
decreto legislativo:
«Art. 24 (Rinnovo della licenza di navigazione). - 1.
La licenza di navigazione e' rinnovata in caso di modifiche
del tipo e delle caratteristiche principali dello scafo,
come definite nell'art. 3, comma 1, lettera h), del decreto
legislativo 11 gennaio 2016, n. 5 e dell'apparato motore,
come definite nell'art. 3, comma 1, lettera g), del
medesimo decreto e del tipo di navigazione autorizzata.
2. La ricevuta dell'avvenuta presentazione dei
documenti necessari per il rinnovo rilasciata dallo
Sportello telematico del diportista (STED) sostituisce la
licenza di navigazione per la durata massima di venti
giorni. Lo sportello telematico del diportista (STED)
rinnova la licenza di navigazione entro venti giorni dalla
presentazione dei documenti.».
- Si riporta, per opportuna conoscenza, l'art. 3 del
citato decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5:
«Art. 3 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente
decreto, si intende per:
a) unita' da diporto: ogni costruzione destinata ad
attivita' sportive o ricreative, classificabile come
imbarcazione da diporto o natante da diporto o moto
d'acqua;
b) imbarcazione da diporto: un'unita' da diporto con
lunghezza dello scafo superiore a dieci metri e fino a
ventiquattro metri, indipendentemente dal mezzo di
propulsione;
c) natante da diporto: un'unita' da diporto con
lunghezza dello scafo compresa tra i due metri e cinquanta
centimetri e i dieci metri, indipendentemente dal mezzo di
propulsione e con esclusione delle moto d'acqua;
d) moto d'acqua: un'unita' da diporto con lunghezza
dello scafo inferiore a quattro metri, che utilizza un
motore di propulsione con una pompa a getto d'acqua come
fonte primaria di propulsione e destinata a essere azionata
da una o piu' persone sedute, in piedi o inginocchiate
sullo scafo, anziche' al suo interno;
e) unita' da diporto costruita per uso personale:
un'unita' da diporto costruita prevalentemente dal suo
utente futuro per il proprio uso personale;
f) motore di propulsione: qualsiasi motore a
combustione interna, ad accensione comandata o spontanea,
utilizzato direttamente o indirettamente a fini di
propulsione;
g) modifica rilevante del motore: la modifica di un
motore di propulsione che potrebbe avere per effetto il
superamento dei valori limite di emissione stabiliti
all'allegato II, parte B, del decreto legislativo n. 171
del 2005 come sostituito dall' allegato I del presente
decreto, o che determina un aumento superiore al quindici
per cento della potenza nominale del motore;
h) trasformazione rilevante dell'unita' da diporto:
una trasformazione di un'unita' da diporto che ne modifica
il mezzo di propulsione, che comporta una modifica
rilevante del motore o che altera l'unita' da diporto in
misura tale che potrebbe non soddisfare i requisiti
essenziali applicabili in materia di sicurezza e ambiente
previsti dal presente decreto;
i) mezzo di propulsione: il metodo con cui e'
assicurata la propulsione dell'unita' da diporto;
l) famiglia di motori: il raggruppamento, effettuato
dal fabbricante, di motori che, per la loro progettazione,
presentano caratteristiche di emissione di gas di scarico o
acustiche simili;
m) lunghezza dello scafo: la lunghezza dello scafo
misurata conformemente alla norma armonizzata;
n) messa a disposizione sul mercato: la fornitura di
un prodotto per la distribuzione, il consumo o l'uso sul
mercato dell'Unione nel quadro di un'attivita' commerciale,
a titolo oneroso o gratuito;
o) immissione sul mercato: la prima messa a
disposizione di un prodotto sul mercato dell'Unione
europea;
p) messa in servizio: il primo impiego nell'Unione
europea di un prodotto oggetto del presente decreto da
parte del suo utilizzatore finale;
q) fabbricante: qualsiasi persona fisica o giuridica
che fabbrica un prodotto o lo fa progettare o fabbricare e
lo commercializza sotto il proprio nome o marchio;
r) rappresentante autorizzato: qualsiasi persona
fisica o giuridica stabilita nell'Unione europea che ha
ricevuto dal fabbricante un mandato scritto che la
autorizza ad agire per suo conto in relazione a determinati
compiti;
s) importatore: qualsiasi persona fisica o giuridica
stabilita nell'Unione europea che immette sul mercato
dell'Unione europea un prodotto originario di un Paese
terzo;
t) importatore privato: qualsiasi persona fisica o
giuridica stabilita nell'Unione europea che importa
nell'Unione europea, nel quadro di un'attivita' non
commerciale, un prodotto originario di un Paese terzo al
fine della sua messa in servizio per uso proprio;
u) distributore: qualsiasi persona fisica o giuridica
nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante o
dall'importatore, che mette a disposizione sul mercato un
prodotto;
v) operatori economici: il fabbricante, il
rappresentante autorizzato, l'importatore e il
distributore;
z) norma armonizzata: una norma armonizzata quale
definita all'art. 2, punto 1, lettera c), del regolamento
(UE) n. 1025/2012;
aa) accreditamento: attestazione da parte di un
organismo nazionale di accreditamento che certifica che un
determinato organismo di valutazione della conformita'
soddisfa i criteri stabiliti da norme armonizzate e, ove
appropriato, ogni altro requisito supplementare, compresi
quelli definiti nei rilevanti programmi settoriali, per
svolgere una specifica attivita' di valutazione della
conformita';
bb) organismo nazionale di accreditamento: l'unico
organismo autorizzato a svolgere attivita' di
accreditamento;
cc) valutazione della conformita': la procedura atta
a dimostrare se le prescrizioni del presente decreto
relative ad un prodotto siano state rispettate;
dd) organismo di valutazione della conformita': un
organismo notificato che svolge attivita' di valutazione
della conformita', fra cui tarature, prove, certificazioni
e ispezioni;
ee) richiamo: qualsiasi provvedimento volto a
ottenere la restituzione di un prodotto che e' gia' stato
messo a disposizione dell'utilizzatore finale;
ff) ritiro: qualsiasi provvedimento volto a impedire
la messa a disposizione sul mercato di un prodotto nella
catena di fornitura;
gg) vigilanza del mercato: le attivita' svolte e i
provvedimenti adottati dalla competente autorita' per
garantire che i prodotti siano conformi ai requisiti
applicabili stabiliti nella normativa di armonizzazione
dell'Unione europea e non pregiudichino la salute, la
sicurezza o qualsiasi altro aspetto legato alla tutela
dell'interesse pubblico;
hh) marcatura CE: una marcatura mediante cui il
fabbricante indica che il prodotto e' conforme ai requisiti
applicabili stabiliti nella normativa di armonizzazione
dell'Unione europea che ne prevede l'apposizione;
ii) normativa di armonizzazione dell'Unione europea:
la normativa dell'Unione europea che armonizza le
condizioni di commercializzazione dei prodotti.».
 
Art. 16

Dichiarazione di armatore

1. Dopo l'articolo 24 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, e' inserito il seguente:

«Art. 24-bis.

Dichiarazione di armatore

1. Chi assume l'esercizio di unita' da diporto deve fare dichiarazione di armatore all'Ufficio di conservatoria centrale delle unita' da diporto (UCON) tramite lo sportello telematico del diportista (STED). Quando l'esercizio non e' assunto dal proprietario, se l'armatore non vi provvede, la dichiarazione puo' essere fatta dal proprietario. Quando l'esercizio e' assunto dai comproprietari mediante costituzione di societa' di armamento, le formalita' di cui agli articoli 279, 282, secondo comma, del codice della navigazione, tengono luogo della dichiarazione di armatore.
2. La dichiarazione e la revoca di armatore sono fatte per atto scritto con sottoscrizione autenticata, anche dai soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ovvero verbalmente. In quest'ultimo caso la dichiarazione e la revoca sono raccolte dallo sportello telematico del diportista (STED) con processo verbale nelle forme stabilite nel regolamento di attuazione del presente codice.
3. Quando l'esercizio non e' assunto dal proprietario, all'atto della dichiarazione si deve consegnare copia autentica del titolo che attribuisce l'uso dell'unita'.
4. La dichiarazione di armatore deve contenere:
a) i dati anagrafici, il domicilio o la residenza dell'armatore;
b) gli elementi di individuazione dell'unita'.
5. Quando l'esercizio e' assunto da persona diversa dal proprietario, la dichiarazione di armatore, oltre quanto previsto al comma 4, deve contenere:
a) i dati anagrafici, il domicilio o la residenza del proprietario;
b) l'indicazione del titolo che attribuisce l'uso dell'unita'.
6. La dichiarazione di armatore deve essere trascritta nell'Archivio telematico centrale delle unita' da diporto (ATCN) e annotata sulla licenza di navigazione.
7. Nel caso di discordanza tra i dati contenuti nell'Archivio telematico centrale delle unita' da diporto (ATCN) e le annotazioni sulla licenza di navigazione, prevalgono le risultanze dell'Archivio telematico centrale delle unita' da diporto (ATCN).
8. In mancanza della dichiarazione di armatore, armatore si presume il proprietario fino a prova contraria. In caso di unita' da diporto concesse in locazione finanziaria, armatore si presume l'utilizzatore dell'unita' in locazione finanziaria, fino a prova contraria.
9. L'armatore e' responsabile delle obbligazioni contratte, per quanto riguarda sia l'utilizzo che l'esercizio dell'unita' da diporto. Per le obbligazioni contratte in occasione e per i bisogni di un viaggio, e per le obbligazioni sorte da fatti o atti compiuti durante lo stesso viaggio, a eccezione di quelle derivanti da proprio dolo o colpa grave, l'armatore di una unita' da diporto di stazza lorda inferiore alle 300 tonnellate puo' limitare il debito complessivo a una somma pari al valore dell'unita' e all'ammontare del nolo e di ogni altro provento del viaggio. Sulla somma alla quale e' limitato il debito dell'armatore concorrono i creditori soggetti alla limitazione secondo l'ordine delle rispettive cause di prelazione e a esclusione di ogni altro creditore.
10. Per quanto non previsto espressamente nel presente articolo, si applicano le disposizioni del titolo III, capo I e II, del codice della navigazione e le relative norme attuative.».

Note all'art. 16:
- Si riportano, per opportuna conoscenza, gli articoli
279 e 282, del codice della navigazione:
«Art. 279 (Pubblicita' dell'atto di costituzione). -
L'atto di costituzione deve essere reso pubblico mediante
trascrizione nel registro di iscrizione della nave o del
galleggiante, nonche', per le navi maggiori, mediante
annotazione sull'atto di nazionalita'. Analogamente devono
essere pubblicate le successive variazioni e lo
scioglimento della societa'.
La pubblicita' deve essere richiesta all'ufficio di
iscrizione della nave o del galleggiante. Per l'annotazione
sull'atto di nazionalita', se la nave trovasi fuori del
porto d'iscrizione, si applica il disposto del secondo
comma dell'art. 255.
Nel caso di discordanza tra le trascrizioni nella
matricola e le annotazioni sull'atto di nazionalita'
prevalgono le risultanze della matricola.».
«Art. 282 (Pubblicita' a cura del gerente). - Quando la
nomina del gerente non sia stata resa pubblica a norma
degli articoli precedenti, il gerente medesimo deve
consegnare all'ufficio di iscrizione della nave o del
galleggiante copia in forma autentica dell'atto di nomina,
perche' gli estremi di questo, con l'indicazione dei poteri
conferitigli, siano trascritti nel registro di iscrizione
e, se trattasi di nave maggiore, annotati sull'atto di
nazionalita'.
In pari tempo il gerente deve richiedere la pubblicita'
dell'atto di costituzione, se questa non e' stata richiesta
a norma dell'art. 279.».
- Si riporta, per opportuna conoscenza, il comma 1,
dell'art. 7, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223
(Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale,
per il contenimento e la razionalizzazione della spesa
pubblica, nonche' interventi in materia di entrate e di
contrasto all'evasione fiscale), convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248:
«Art. 7 (Misure urgenti in materia di passaggi di
proprieta' di beni mobili registrati). - 1.
L'autenticazione della sottoscrizione degli atti e delle
dichiarazioni aventi ad oggetto l'alienazione di beni
mobili registrati e rimorchi o la costituzione di diritti
di garanzia sui medesimi puo' essere richiesta anche agli
uffici comunali ed ai titolari, o dipendenti da loro
delegati, degli sportelli telematici dell'automobilista di
cui all'art. 2 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, che
sono tenuti a rilasciarla gratuitamente, tranne i previsti
diritti di segreteria, nella stessa data della richiesta,
salvo motivato diniego.
Omissis.».
- Il Titolo III, Capo I e II, del codice della
navigazione, recano, rispettivamente: «Dell'impresa di
navigazione», «Dell'armatore», «Della societa' di armamento
tra comproprietari».
 
Art. 17
Modifiche all'articolo 25 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n.
171

1. All'articolo 25 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nella rubrica, la parola: «sigle» e' sostituita dalla seguente: «numeri» e dopo la parola: «individuazione» sono aggiunte le seguenti: «dell'unita'»;
b) al comma 1, le parole: «nei registri» sono sostituite dalle seguenti: «nell'Archivio telematico centrale delle unita' da diporto (ATCN)» e le parole: «dalla sigla dell'ufficio presso cui sono iscritte e dal numero di iscrizione» sono sostituite dalle seguenti: «da un numero di individuazione composto da un codice alfanumerico generato automaticamente dal Centro elaborazione dati su base nazionale costituito in sequenza da quattro caratteri alfabetici e da quattro caratteri numerici»; al secondo periodo la parola: «iscrizione» e' sostituita con la seguente: «individuazione»;
c) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis. Le unita' gia' immatricolate alla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all'articolo 1, comma 217 e seguenti, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, possono conservare i numeri di iscrizione gia' assegnati. Nel caso previsto al precedente periodo si applica la lettera "X" di seguito ai predetti numeri di iscrizione.»;
d) al comma 2, le parole: «delle sigle» sono sostituite dalle seguenti: «dei numeri»;
e) al comma 3, la parola: «anche» e' soppressa e le parole: «nome che deve essere differente da ogni altro gia' registrato nel medesimo ufficio di iscrizione» sono sostituite dalle seguenti: «numero di iscrizione che puo' essere costituito, a richiesta, da una specifica combinazione alfanumerica a condizione che la stessa non sia gia' stata utilizzata per l'identificazione di altra unita' da diporto e che non risulti contraria all'ordine pubblico, alla moralita' pubblica e al buon costume.»;
f) il comma 4 e' abrogato.

Note all'art. 17:
- Si riporta l'art. 25 del citato decreto legislativo
18 luglio 2005, n. 171, come modificato dal presente
decreto legislativo:
«Art. 25 (Bandiera nazionale e numeri di individuazione
dell'unita'). - 1. Le imbarcazioni e le navi da diporto
iscritte nell'Archivio telematico centrale delle unita' da
diporto (ATCN) espongono la bandiera nazionale e sono
contraddistinte da un numero di individuazione composto da
un codice alfanumerico generato automaticamente dal Centro
elaborazione dati su base nazionale costituito in sequenza
da quattro caratteri alfabetici e da quattro caratteri
numerici. Dopo il numero di individuazione e' apposta la
lettera D nel caso di imbarcazioni da diporto ovvero il
gruppo ND nel caso di navi da diporto.
1-bis. Le unita' gia' immatricolate alla data di
entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui
all'art. 1, comma 217 e seguenti, della legge 24 dicembre
2012, n. 228, possono conservare i numeri di iscrizione
gia' assegnati. Nel caso previsto al precedente periodo si
applica la lettera "X" di seguito ai predetti numeri di
iscrizione.
2. Le caratteristiche dei numeri di individuazione
delle unita' da diporto sono stabilite con decreto del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
3. Il proprietario ha facolta' di contraddistinguere
l'imbarcazione o la nave da diporto con un numero di
iscrizione che puo' essere costituito, a richiesta, da una
specifica combinazione alfanumerica a condizione che la
stessa non sia gia' stata utilizzata per l'identificazione
di altra unita' da diporto e che non risulti contraria
all'ordine pubblico, alla moralita' pubblica e al buon
costume.
4. (Abrogato).».
 
Art. 18
Modifiche all'articolo 26 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n.
171

1. All'articolo 26 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nella rubrica, dopo la parola: «sicurezza», sono inserite le seguenti: «e certificato di idoneita' al noleggio»;
b) al comma 1, le parole: «con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400» sono sostituite dalla seguenti: «dal regolamento di attuazione del presente codice»;
c) dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente: «1-bis. Il certificato di idoneita' al noleggio attesta lo stato di idoneita' dell'unita' al noleggio ed e' rilasciato dagli uffici circondariali marittimi e dagli uffici della motorizzazione civile. Il rilascio, il rinnovo e la convalida sono disciplinati dal regolamento di attuazione del presente codice.».

Note all'art. 18:
- Si riporta l'art. 26 del citato decreto legislativo
18 luglio 2005, n. 171, come modificato dal presente
decreto legislativo:
«Art. 26 (Certificato di sicurezza e certificato di
idoneita' al noleggio). - 1. Il certificato di sicurezza
per le navi e per le imbarcazioni da diporto attesta lo
stato di navigabilita' dell'unita' e fa parte dei documenti
di bordo. Il rilascio, il rinnovo e la convalida del
certificato di sicurezza sono disciplinati dal regolamento
di attuazione del presente codice.
1-bis. Il certificato di idoneita' al noleggio attesta
lo stato di idoneita' dell'unita' al noleggio ed e'
rilasciato dagli uffici circondariali marittimi e dagli
uffici della motorizzazione civile. Il rilascio, il rinnovo
e la convalida sono disciplinati dal regolamento di
attuazione del presente codice.».
 
Art. 19

Controlli di sicurezza della navigazione da diporto

1. Dopo l'articolo 26 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 e' inserito il seguente:

«Art. 26-bis.

Controlli di sicurezza della navigazione da diporto in mare

1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con specifiche direttive emanate entro il 31 marzo di ciascun anno, determina le modalita' di svolgimento dei controlli in materia di sicurezza della navigazione da diporto, anche a fini commerciali, al fine di evitare duplicazioni di accertamenti a carico delle unita' da diporto, con particolar riguardo alla stagione balneare. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti verifica annualmente l'attuazione delle predette direttive.
2. Al fine del raggiungimento degli obiettivi delle direttive di cui al comma 1, e' istituito un sistema di controlli di natura preventiva che, a seguito di un accertamento favorevole sulla regolarita' della documentazione di bordo, delle dotazioni di sicurezza e dei titoli abilitativi al comando delle unita' da diporto, consente di evitare durante la stagione balneare la reiterazione di tali controlli, restando fermi quelli di diversa natura rientranti nelle attribuzioni e nei compiti di istituto propri di ciascuna Forza di polizia.
3. La pianificazione, la direzione e il coordinamento relativo ai controlli in materia di sicurezza della navigazione da diporto sono di competenza esclusiva del Corpo delle capitanerie di porto-guardia costiera.
4. I controlli alle unita' da diporto sono svolti anche tramite l'accesso all'anagrafe nazionale delle patenti nautiche di cui all'articolo 39-bis del presente codice, all'Archivio telematico centrale delle unita' da diporto (ATCN) e al Centro elaborazione dati di cui all'articolo 9, comma 1, della legge 1º aprile 1981, n. 121, da parte degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria appartenenti al Corpo delle Capitanerie di porto, nei limiti previsti dall'articolo 8-bis, comma 1, del decreto legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125.

Note all'art. 19:
- Per i riferimenti normativi contenuti nell'art.
39-bis del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171
(Codice della nautica da diporto ed attuazione della
direttiva 2003/44/CE, a norma dell'art. 6 della legge 8
luglio 2003, n. 172), introdotto dall'art. 30 del presente
decreto legislativo, si vedano le note al medesimo
articolo.
- Si riporta, per opportuna conoscenza, il comma 1,
dell'art. 9, della legge 1º aprile 1981, n. 121 (Nuovo
ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza):
«Art. 9 (Accesso ai dati ed informazioni e loro uso). -
L'accesso ai dati e alle informazioni conservati negli
archivi automatizzati del Centro di cui all'articolo
precedente e la loro utilizzazione sono consentiti agli
ufficiali di polizia giudiziaria appartenenti alle forze di
polizia, agli ufficiali di pubblica sicurezza e ai
funzionari dei servizi di sicurezza, nonche' agli agenti di
polizia giudiziaria delle forze di polizia debitamente
autorizzati ai sensi del secondo comma del successivo art.
11.
Omissis.».
- Si riporta, per opportuna conoscenza, il comma 1,
dell'art. 8-bis, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92
(Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica),
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008,
n. 125:
«Art. 8-bis (Accesso degli ufficiali e agenti di
polizia giudiziaria appartenenti al Corpo delle capitanerie
di porto al Centro elaborazione dati del Ministero
dell'interno). - 1. Gli ufficiali e agenti di polizia
giudiziaria appartenenti al Corpo delle capitanerie di
porto, per finalita' di sicurezza portuale e dei trasporti
marittimi, possono accedere ai dati e alle informazioni del
Centro elaborazione dati di cui al primo comma dell'art. 9
della legge 1° aprile 1981, n. 121, in deroga a quanto
previsto dallo stesso articolo, limitatamente a quelli
correlati alle funzioni attribuite agli stessi ufficiali e
agenti di polizia giudiziaria. Detto personale puo' essere,
altresi', abilitato all'inserimento presso il medesimo
Centro dei corrispondenti dati autonomamente acquisiti.
Omissis.».
 
Art. 20
Modifiche all'articolo 27 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n.
171

1. All'articolo 27 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «lettera d)» sono sostituite dalle seguenti: «lettera f)» e le parole: «nei registri di cui all'articolo 15» sono sostituite dalle seguenti: «nell'Archivio telematico centrale delle unita' da diporto (ATCN)»;
b) al comma 2, le parole: «nei registri delle imbarcazioni da diporto» sono sostituite dalle seguenti: «nell'Archivio telematico centrale delle unita' da diporto (ATCN)»;
c) al comma 3, lettera b), le parole: «dell'articolo 10 o autorizzato ai sensi del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314» sono sostituite dalle seguenti: «del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, o autorizzato ai sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104» e, alla lettera c), le parole: «tavole a vela» sono sostituite dalle seguenti: «tavole autopropulse o non autopropulse» e dopo le parole: «metri quadrati,» sono inserite le seguenti: «canoe, kajak»;
d) al comma 4, le parole: «allegato II» sono sostituite dalle seguenti: «allegato I del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, e, comunque, entro dodici miglia dalla costa»;
e) al comma 6, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di locazione di natanti da diporto a un soggetto privo della patente nautica, il locatore fornisce per iscritto al conduttore del natante le istruzioni essenziali per il comando dell'unita', redatte secondo lo schema-tipo stabilito dal regolamento di attuazione del presente codice.»;
f) dopo il comma 6, sono aggiunti i seguenti: «6-bis. L'utilizzatore dei natanti da diporto utilizzati a fini commerciali di cui all'articolo 2, e' obbligato a:
a) essere in possesso di patente nautica;
b) imbarcare un numero di persone non superiore a quello che il natante e' abilitato a trasportare;
c) imbarcare, in caso di noleggio, un numero di persone non superiore a dodici;
d) dotare il natante dei mezzi di salvataggio e delle dotazioni di sicurezza richieste dal regolamento di attuazione del presente codice.
6-ter. Per l'utilizzatore di natanti da diporto oggetto di contratti di locazione, l'obbligo di cui al comma 6-bis, lettera a) ricorre nei soli casi previsti dall'articolo 39, commi 1, 3, 4 e 5.».

Note all'art. 20:
- Si riporta l'art. 27 del citato decreto legislativo
18 luglio 2005, n. 171, come modificato dal presente
decreto legislativo:
«Art. 27 (Natanti da diporto). - 1. I natanti di cui
all'art. 3, comma 1, lettera f), sono esclusi dall'obbligo
dell'iscrizione nell'Archivio telematico centrale delle
unita' da diporto (ATCN), della licenza di navigazione di
cui all'art. 23 e del certificato di sicurezza di cui
all'art. 26.
2. I natanti da diporto, a richiesta, possono essere
iscritti nell'Archivio telematico centrale delle unita' da
diporto (ATCN) ed in tale caso ne assumono il regime
giuridico.
3. I natanti senza marcatura CE possono navigare:
a) entro sei miglia dalla costa;
b) entro dodici miglia dalla costa, se omologati per
la navigazione senza alcun limite o se riconosciuti idonei
per tale navigazione da un organismo tecnico notificato ai
sensi del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, o
autorizzato ai sensi del decreto legislativo 14 giugno
2011, n. 104; in tale caso durante la navigazione deve
essere tenuta a bordo copia del certificato di omologazione
con relativa dichiarazione di conformita' ovvero
l'attestazione di idoneita' rilasciata dal predetto
organismo;
c) entro un miglio dalla costa, i natanti denominati
jole, pattini, sandolini, mosconi, pedalo', tavole
autopropulse o non autopropulse e natanti a vela con
superficie velica non superiore a 4 metri quadrati, canoe,
kajak nonche' gli acquascooter o moto d'acqua e mezzi
similari.
4. I natanti provvisti di marcatura CE possono navigare
nei limiti stabiliti dalla categoria di progettazione di
appartenenza di cui all'allegato I del decreto legislativo
11 gennaio 2016, n. 5, e, comunque, entro dodici miglia
dalla costa.
5. La navigazione e le modalita' di utilizzo dei
natanti di cui al comma 3, lettera c), sono disciplinate
dalla competente autorita' marittima e della navigazione
interna.
6. L'utilizzazione dei natanti da diporto ai fini di
locazione o di noleggio per finalita' ricreative o per usi
turistici di carattere locale, nonche' di appoggio alle
immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo e'
disciplinata, anche per le modalita' della loro condotta,
con ordinanza della competente autorita' marittima o della
navigazione interna, d'intesa con gli enti locali. In caso
di locazione di natanti da diporto a un soggetto privo
della patente nautica, il locatore fornisce per iscritto al
conduttore del natante le istruzioni essenziali per il
comando dell'unita', redatte secondo lo schema-tipo
stabilito dal regolamento di attuazione del presente
codice.
6-bis. L'utilizzatore dei natanti da diporto utilizzati
a fini commerciali di cui all'art. 2, e' obbligato a:
a) essere in possesso di patente nautica;
b) imbarcare un numero di persone non superiore a
quello che il natante e' abilitato a trasportare;
c) imbarcare, in caso di noleggio, un numero di persone
non superiore a dodici;
d) dotare il natante dei mezzi di salvataggio e delle
dotazioni di sicurezza richieste dal regolamento di
attuazione del presente codice.
6-ter. Per l'utilizzatore di natanti da diporto oggetto
di contratti di locazione, l'obbligo di cui al comma 6-bis,
lettera a) ricorre nei soli casi previsti dall'art. 39,
commi 1, 3, 4 e 5.».
- Il citato decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 gennaio 2016, n.
7.
- Il decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104
(Attuazione della direttiva 2009/15/CE relativa alle
disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che
effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi
e per le pertinenti attivita' delle amministrazioni
marittime) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 luglio
2011, n. 159.
- Per il testo dell'art. 39 del citato decreto
legislativo 18 luglio 2005, n. 171, come modificato dal
presente decreto legislativo, si vedano le note all'art.
29.
 
Art. 21
Modifiche all'articolo 28 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n.
171

1. All'articolo 28 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, al comma 2, le parole: «il costruttore, ovvero il suo legale rappresentante o rivenditore autorizzato stabilito nell'Unione europea» sono sostituite dalle seguenti: «il fabbricante o il rappresentante autorizzato o l'importatore di cui all'articolo 3, comma 1, lettera v), del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5».

Note all'art. 21:
- Si riporta l'art. 28 del citato decreto legislativo
18 luglio 2005, n. 171, come modificato dal presente
decreto legislativo:
«Art. 28 (Potenza dei motori). - 1. Per potenza del
motore si intende la potenza massima di esercizio come
definita dalla norma armonizzata EN/ISO 8665.
2. Per ogni singolo motore il fabbricante o il
rappresentante autorizzato o l'importatore di cui all'art.
3, comma 1, lettera v), del decreto legislativo 11 gennaio
2016, n. 5, rilascia la dichiarazione di potenza su modulo
conforme al modello approvato dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti.
3. La dichiarazione di potenza del motore fa parte dei
documenti di bordo.».
- Si riporta, per opportuna conoscenza, l'art. 3 del
decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5 (Attuazione della
direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa alle unita' da
diporto e alle moto d'acqua e che abroga la direttiva
94/25/CE):
«Art. 3 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente
decreto, si intende per:
a) unita' da diporto: ogni costruzione destinata ad
attivita' sportive o ricreative, classificabile come
imbarcazione da diporto o natante da diporto o moto
d'acqua;
b) imbarcazione da diporto: un'unita' da diporto con
lunghezza dello scafo superiore a dieci metri e fino a
ventiquattro metri, indipendentemente dal mezzo di
propulsione;
c) natante da diporto: un'unita' da diporto con
lunghezza dello scafo compresa tra i due metri e cinquanta
centimetri e i dieci metri, indipendentemente dal mezzo di
propulsione e con esclusione delle moto d'acqua;
d) moto d'acqua: un'unita' da diporto con lunghezza
dello scafo inferiore a quattro metri, che utilizza un
motore di propulsione con una pompa a getto d'acqua come
fonte primaria di propulsione e destinata a essere azionata
da una o piu' persone sedute, in piedi o inginocchiate
sullo scafo, anziche' al suo interno;
e) unita' da diporto costruita per uso personale:
un'unita' da diporto costruita prevalentemente dal suo
utente futuro per il proprio uso personale;
f) motore di propulsione: qualsiasi motore a
combustione interna, ad accensione comandata o spontanea,
utilizzato direttamente o indirettamente a fini di
propulsione;
g) modifica rilevante del motore: la modifica di un
motore di propulsione che potrebbe avere per effetto il
superamento dei valori limite di emissione stabiliti
all'allegato II, parte B, del decreto legislativo n. 171
del 2005 come sostituito dall'allegato I del presente
decreto, o che determina un aumento superiore al quindici
per cento della potenza nominale del motore;
h) trasformazione rilevante dell'unita' da diporto:
una trasformazione di un'unita' da diporto che ne modifica
il mezzo di propulsione, che comporta una modifica
rilevante del motore o che altera l'unita' da diporto in
misura tale che potrebbe non soddisfare i requisiti
essenziali applicabili in materia di sicurezza e ambiente
previsti dal presente decreto;
i) mezzo di propulsione: il metodo con cui e'
assicurata la propulsione dell'unita' da diporto;
l) famiglia di motori: il raggruppamento, effettuato
dal fabbricante, di motori che, per la loro progettazione,
presentano caratteristiche di emissione di gas di scarico o
acustiche simili;
m) lunghezza dello scafo: la lunghezza dello scafo
misurata conformemente alla norma armonizzata;
n) messa a disposizione sul mercato: la fornitura di
un prodotto per la distribuzione, il consumo o l'uso sul
mercato dell'Unione nel quadro di un'attivita' commerciale,
a titolo oneroso o gratuito;
o) immissione sul mercato: la prima messa a
disposizione di un prodotto sul mercato dell'Unione
europea;
p) messa in servizio: il primo impiego nell'Unione
europea di un prodotto oggetto del presente decreto da
parte del suo utilizzatore finale;
q) fabbricante: qualsiasi persona fisica o giuridica
che fabbrica un prodotto o lo fa progettare o fabbricare e
lo commercializza sotto il proprio nome o marchio;
r) rappresentante autorizzato: qualsiasi persona
fisica o giuridica stabilita nell'Unione europea che ha
ricevuto dal fabbricante un mandato scritto che la
autorizza ad agire per suo conto in relazione a determinati
compiti;
s) importatore: qualsiasi persona fisica o giuridica
stabilita nell'Unione europea che immette sul mercato
dell'Unione europea un prodotto originario di un Paese
terzo;
t) importatore privato: qualsiasi persona fisica o
giuridica stabilita nell'Unione europea che importa
nell'Unione europea, nel quadro di un'attivita' non
commerciale, un prodotto originario di un Paese terzo al
fine della sua messa in servizio per uso proprio;
u) distributore: qualsiasi persona fisica o giuridica
nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante o
dall'importatore, che mette a disposizione sul mercato un
prodotto;
v) operatori economici: il fabbricante, il
rappresentante autorizzato, l'importatore e il
distributore;
z) norma armonizzata: una norma armonizzata quale
definita all'art. 2, punto 1, lettera c), del regolamento
(UE) n. 1025/2012;
aa) accreditamento: attestazione da parte di un
organismo nazionale di accreditamento che certifica che un
determinato organismo di valutazione della conformita'
soddisfa i criteri stabiliti da norme armonizzate e, ove
appropriato, ogni altro requisito supplementare, compresi
quelli definiti nei rilevanti programmi settoriali, per
svolgere una specifica attivita' di valutazione della
conformita';
bb) organismo nazionale di accreditamento: l'unico
organismo autorizzato a svolgere attivita' di
accreditamento;
cc) valutazione della conformita': la procedura atta
a dimostrare se le prescrizioni del presente decreto
relative ad un prodotto siano state rispettate;
dd) organismo di valutazione della conformita': un
organismo notificato che svolge attivita' di valutazione
della conformita', fra cui tarature, prove, certificazioni
e ispezioni;
ee) richiamo: qualsiasi provvedimento volto a
ottenere la restituzione di un prodotto che e' gia' stato
messo a disposizione dell'utilizzatore finale;
ff) ritiro: qualsiasi provvedimento volto a impedire
la messa a disposizione sul mercato di un prodotto nella
catena di fornitura;
gg) vigilanza del mercato: le attivita' svolte e i
provvedimenti adottati dalla competente autorita' per
garantire che i prodotti siano conformi ai requisiti
applicabili stabiliti nella normativa di armonizzazione
dell'Unione europea e non pregiudichino la salute, la
sicurezza o qualsiasi altro aspetto legato alla tutela
dell'interesse pubblico;
hh) marcatura CE: una marcatura mediante cui il
fabbricante indica che il prodotto e' conforme ai requisiti
applicabili stabiliti nella normativa di armonizzazione
dell'Unione europea che ne prevede l'apposizione;
ii) normativa di armonizzazione dell'Unione europea:
la normativa dell'Unione europea che armonizza le
condizioni di commercializzazione dei prodotti.».
 
Art. 22
Modifiche all'articolo 29 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n.
171

1. All'articolo 29 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla rubrica, dopo le parole: «apparati ricetrasmittenti di bordo» sono aggiunte le seguenti: «e dotazioni di sicurezza»;
b) al comma 4, le parole: «all'ufficio di iscrizione dell'unita'» sono sostituite dalle seguenti: «allo Sportello telematico del diportista (STED)»;
c) ai commi 6 e 10, le parole: «Ministero delle comunicazioni» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero dello sviluppo economico»;
d) al comma 6, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i natanti da diporto, il rilascio della licenza di esercizio non e' subordinato ad alcun esame.»;
e) dopo il comma 11, sono aggiunti i seguenti: «11-bis. Il conduttore dell'unita' da diporto e' responsabile degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 11 e di quelli previsti dal regolamento di attuazione del presente codice relativi al corretto utilizzo degli impianti e apparati ricetrasmittenti di bordo.
11-ter. Con il regolamento di attuazione del presente codice sono stabilite per le unita' da diporto, incluse le navi di cui all'articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172, che navigano nelle acque marittime e interne, le condizioni per il rilascio delle certificazioni di sicurezza e l'individuazione dei mezzi di salvataggio, nonche' le dotazioni di sicurezza minime che devono essere tenute a bordo, ivi compresi gli apparati ricetrasmittenti adeguati all'innovazione tecnologica.».

Note all'art. 22:
- Si riporta l'art. 29 del citato decreto legislativo
18 luglio 2005, n. 171, come modificato dal presente
decreto legislativo:
«Art. 29 (Apparati ricetrasmittenti di bordo e
dotazioni di sicurezza). - 1. Su tutte le unita' da diporto
con scafo di lunghezza superiore ai ventiquattro metri e'
fatto obbligo di installare un impianto ricetrasmittente in
radiotelefonia, ad onde ettometriche, secondo le norme
stabilite dall'autorita' competente.
2. A tutte le unita' da diporto con scafo di lunghezza
pari o inferiore a ventiquattro metri, che navigano a
distanza superiore alle sei miglia dalla costa, e' fatto
obbligo di essere dotate almeno di un apparato
ricetrasmittente ad onde metriche (VHF), anche portatile,
secondo le norme stabilite dall'autorita' competente.
3. Tutti gli apparati ricetrasmittenti a bordo delle
unita' da diporto, conformi alla normativa vigente, sono
esonerati dal collaudo e dalle ispezioni ordinarie, salvo
l'obbligo di collaudo per le stazioni radioelettriche per
mezzo delle quali e' effettuato il servizio di
corrispondenza pubblica. Il costruttore, o un suo legale
rappresentante, rilascia una dichiarazione attestante la
conformita' dell'apparato alla normativa vigente ovvero, se
trattasi di unita' proveniente da uno Stato non
comunitario, alle norme di uno degli Stati membri
dell'Unione europea o dello spazio economico europeo. Gli
apparati sprovvisti della certificazione di conformita'
sono soggetti al collaudo da parte dell'autorita'
competente.
4. L'istanza per il rilascio della licenza di esercizio
dell'apparato radiotelefonico, rivolta all'autorita'
competente e corredata della dichiarazione di conformita',
e' presentata allo Sportello telematico del diportista
(STED), che provvede:
a) all'assegnazione del nominativo internazionale;
b) al rilascio della licenza provvisoria di
esercizio;
c) alla trasmissione all'autorita' competente della
documentazione per il rilascio della licenza definitiva di
esercizio.
5. La licenza provvisoria di esercizio resta valida
fino al rilascio della licenza definitiva; la licenza e'
riferita all'apparato radiotelefonico di bordo ed e'
sostituita solo in caso di sostituzione dell'apparato
stesso.
6. La domanda per il rilascio della licenza di
esercizio dell'apparato radiotelefonico installato a bordo
dei natanti, corredata della dichiarazione di conformita',
e' presentata all'ispettorato territoriale del Ministero
dello sviluppo economico avente giurisdizione sul luogo in
cui il richiedente ha la propria residenza. Il medesimo
ispettorato provvede ad assegnare un indicativo di chiamata
di identificazione, valido indipendentemente dall'unita' su
cui l'apparato viene installato, e a rilasciare, entro
quarantacinque giorni, la licenza di esercizio. Per i
natanti da diporto, il rilascio della licenza di esercizio
non e' subordinato ad alcun esame.
7. Gli apparati ricetrasmittenti installati a bordo
delle unita' da diporto che non effettuano traffico di
corrispondenza pubblica non sono soggetti all'obbligo di
affidamento della gestione ad una societa' concessionaria e
di corresponsione del relativo canone.
8. I contratti per l'esercizio di apparati
radioelettrici stipulati con le societa' concessionarie
possono essere disdettati alla scadenza nei termini
stabiliti. Copia della disdetta e' inviata all'autorita'
competente, unitamente ad una dichiarazione sostitutiva di
atto di notorieta' attestante l'assunzione di
responsabilita' della funzionalita' dell'apparato e
l'impegno ad utilizzare l'apparato stesso ai soli fini di
emergenza e per la sicurezza della navigazione.
9. La licenza di esercizio, rilasciata per il traffico
di corrispondenza, ha validita' anche per l'impiego
dell'apparato ai fini della sicurezza della navigazione.
10. Il Ministero dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, puo'
disporre, quando lo ritenga opportuno o su richiesta degli
organi dell'amministrazione, ispezioni e controlli presso i
costruttori, gli importatori, i distributori e gli utenti.
11. Per le imbarcazioni e le navi da diporto in
navigazione oltre le dodici miglia dalla costa e' altresi'
obbligatoria l'installazione a bordo di un apparato
elettronico per la rilevazione satellitare della posizione.
11-bis. Il conduttore dell'unita' da diporto e'
responsabile degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 11 e di
quelli previsti dal regolamento di attuazione del presente
codice relativi al corretto utilizzo degli impianti e
apparati ricetrasmittenti di bordo.
11-ter. Con il regolamento di attuazione del presente
codice sono stabilite per le unita' da diporto, incluse le
navi di cui all'art. 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172,
che navigano nelle acque marittime e interne, le condizioni
per il rilascio delle certificazioni di sicurezza e
l'individuazione dei mezzi di salvataggio, nonche' le
dotazioni di sicurezza minime che devono essere tenute a
bordo, ivi compresi gli apparati ricetrasmittenti adeguati
all'innovazione tecnologica.».
 
Art. 23
Modifiche all'articolo 30 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n.
171

1. All'articolo 30 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, comma 1, le parole: «nei registri di cui all'articolo 15» sono sostituite dalle seguenti: «nell'Archivio telematico centrale delle unita' da diporto (ATCN)».

Note all'art. 23:
- Si riporta l'art. 30 del citato decreto legislativo
18 luglio 2005, n. 171, come modificato dal presente
decreto legislativo:
«Art. 30 (Manifestazioni sportive). - 1. In occasione
di manifestazioni sportive, preventivamente comunicate alle
autorita' competenti, organizzate dalle federazioni
sportive nazionali e internazionali o da organizzazioni da
esse riconosciute, le imbarcazioni da diporto, anche se non
iscritte nell'Archivio telematico centrale delle unita' da
diporto (ATCN), ed i natanti ammessi a parteciparvi possono
navigare senza alcun limite di distanza dalla costa.
2. Le stesse deroghe sono estese anche alle
imbarcazioni ed ai natanti di cui al comma 1 durante gli
allenamenti ad eccezione dei natanti di cui al comma 3,
lettera c), dell'art. 27, per i quali e' necessaria
apposita autorizzazione rilasciata dall'autorita'
marittima, nonche' alle imbarcazioni e ai natanti che
partecipano a manifestazioni organizzate dalla Federazione
italiana vela e dalla Lega navale italiana.
3. Nel corso degli allenamenti deve essere tenuta a
bordo una dichiarazione del circolo di appartenenza, con
validita' non superiore al trimestre, vistata
dall'autorita' competente nel cui ambito territoriale si
trovi la sede del circolo, da cui risulti che l'unita' e'
destinata ad attivita' agonistica e che si trova in
allenamento con un determinato equipaggio.
4. Nelle manifestazioni sportive e negli allenamenti
suddetti devono essere osservati i regolamenti per
l'organizzazione dell'attivita' sportiva delle federazioni
di cui al comma 1.».
 
Art. 24
Modifiche all'articolo 31 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n.
171

1. All'articolo 31 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera b), le parole: «imbarcazioni o navi» sono sostituite dalla seguente: «unita'» e alla lettera c), le parole: «imbarcazioni o navi» sono sostituite dalla seguente: «unita'» e le parole: «saloni nautici internazionali» sono sostituite dalle seguenti: «fiere, saloni e altri eventi espositivi, anche all'estero.»;
b) al comma 2, le parole: «Il capo del circondario marittimo o il capo dell'ufficio provinciale del Dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti o, per le navi da diporto, il capo del compartimento marittimo, nella cui giurisdizione l'impresa ha sede principale o secondaria, rilasciano» sono sostituite dalle seguenti: «Lo Sportello telematico del diportista (STED) rilascia» e dopo le parole: «motori marini» sono inserite le seguenti: «, ai mediatori del diporto, alle aziende di assemblaggio e di allestimento di unita' da diporto»;
c) al comma 4, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'atto di autorizzazione abilita anche alla navigazione in acque territoriali straniere per il periodo di tempo necessario alla partecipazione a fiere, saloni e altri eventi espositivi.»;
d) dopo il comma 4, e' inserito il seguente: «4-bis. L'autorizzazione di cui al comma 2 e' rinnovabile ogni due anni con annotazione sull'originale e riporta l'annotazione delle attivita' commerciali di cui al comma 1.»;
e) al comma 6, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In tali casi, e' richiesto il solo requisito del possesso della patente nautica di cui all'articolo 39 del presente codice, in deroga alle disposizioni recanti l'istituzione e la disciplina dei titoli professionali del diporto.»;
f) dopo il comma 6, e' aggiunto il seguente: «6-bis. In caso di esecuzione di prove a mare per verificare l'efficienza di scafi o motori e qualora si tratti di unita' da diporto di lunghezza superiore a ventiquattro metri, il titolare dell'autorizzazione provvede, con oneri a proprio carico, a garantire la presenza a bordo di una persona in possesso del certificato "First Aid" ovvero di quello "Medical care", a seconda che l'unita' sia rispettivamente in grado di raggiungere o meno una postazione medica entro tre ore di navigazione.».

Note all'art. 24:
- Si riporta l'art. 31 del citato decreto legislativo
18 luglio 2005, n. 171, come modificato dal presente
decreto legislativo:
«Art. 31 (Navigazione temporanea). - 1. Per navigazione
temporanea si intende quella effettuata alla scopo di:
a) verificare l'efficienza degli scafi o dei motori;
b) presentare unita' da diporto al pubblico o ai
singoli interessati all'acquisto;
c) trasferire unita' da diporto da un luogo all'altro
anche per la partecipazione a fiere, saloni e altri eventi
espositivi, anche all'estero.
2. Lo Sportello telematico del diportista (STED)
rilascia ai cantieri navali, ai costruttori di motori
marini, ai mediatori del diporto, alle aziende di
assemblaggio e di allestimento di unita' da diporto e alle
aziende di vendita le autorizzazioni alla navigazione
temporanea per le unita' da diporto, non abilitate e non
munite dei prescritti documenti ovvero abilitate e
provviste di documenti di bordo ed a loro affidate in conto
vendita o per riparazioni ed assistenza.
3. La navigazione temporanea e' effettuata sotto la
responsabilita' del titolare dell'autorizzazione.
4. L'atto di autorizzazione vale come documento di
bordo ed abilita alla navigazione nei limiti consentiti
dalle caratteristiche di costruzione dell'unita' da
diporto. L'atto di autorizzazione abilita anche alla
navigazione in acque territoriali straniere per il periodo
di tempo necessario alla partecipazione a fiere, saloni e
altri eventi espositivi.
4-bis. L'autorizzazione di cui al comma 2 e'
rinnovabile ogni due anni con annotazione sull'originale e
riporta l'annotazione delle attivita' commerciali di cui al
comma 1.
5. L'unita' da diporto che fruisce di tale
autorizzazione deve essere comandata dal titolare o da
persona che abbia un contratto di lavoro con il soggetto
intestatario dell'autorizzazione medesima abilitati, se
richiesto, al comando di quella unita'.
6. Le unita' che effettuano la navigazione temporanea
debbono essere munite delle dotazioni di sicurezza
necessarie per il tipo di navigazione effettuata e per
garantire la sicurezza delle persone presenti a bordo,
sotto la responsabilita' del soggetto intestatario
dell'autorizzazione. In tali casi, e' richiesto il solo
requisito del possesso della patente nautica di cui
all'art. 39 del presente codice, in deroga alle
disposizioni recanti l'istituzione e la disciplina dei
titoli professionali del diporto.
6-bis. In caso di esecuzione di prove a mare per
verificare l'efficienza di scafi o motori e qualora si
tratti di unita' da diporto di lunghezza superiore a
ventiquattro metri, il titolare dell'autorizzazione
provvede, con oneri a proprio carico, a garantire la
presenza a bordo di una persona in possesso del certificato
"First Aid" ovvero di quello "Medical care", a seconda che
l'unita' sia rispettivamente in grado di raggiungere o meno
una postazione medica entro tre ore di navigazione.».
- Per il testo dell'art. 39 del citato decreto
legislativo 18 luglio 2005, n. 171, come modificato dal
presente decreto legislativo, si vedano le note all'art.
29.
 
Art. 25
Modifiche all'articolo 32 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n.
171

1. All'articolo 32 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, alinea, dopo la parola «rilasciata» sono inserite le seguenti: «, anche in lingua inglese se richiesto,» e, alla lettera b), le parole: «, dal quale risulti la specifica attivita' di cantiere navale, di costruttore di motori marini oppure di azienda di vendita di imbarcazioni o navi da diporto o di motori marini per il diporto» sono sostituite dalle seguenti: «o dichiarazione sostitutiva di certificazione, da cui risulti la specifica attivita', di cui all'articolo 31, comma 2, del presente codice»;
b) il comma 2 e' abrogato.

Note all'art. 25:
- Si riporta l'art. 32 del citato decreto legislativo
18 luglio 2005, n. 171, come modificato dal presente
decreto legislativo:
«Art. 32 (Autorizzazione alla navigazione temporanea).
- 1. L'autorizzazione alla navigazione temporanea e'
rilasciata, anche in lingua inglese se richiesto, previa
presentazione dei seguenti documenti:
a) copia della polizza di assicurazione per la
responsabilita' civile nei confronti di terzi e delle
persone trasportate;
b) certificato d'iscrizione alla camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura del soggetto
richiedente o dichiarazione sostitutiva di certificazione,
da cui risulti la specifica attivita', di cui all'art. 31,
comma 2, del presente codice.
2. (Abrogato).».
- Per il testo dell'art. 31 del citato decreto
legislativo 18 luglio 2005, n. 171, come modificato dal
presente decreto legislativo, si vedano le note all'art.
24.
 
Art. 26
Modifiche all'articolo 33 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n.
171

1. L'articolo 33 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 e' abrogato.

Note all'art. 26:
- L'art. 33 del citato decreto legislativo 18 luglio
2005, n. 171, abrogato dal presente decreto legislativo,
recitava: «Art. 33. Condizioni per la navigazione
temporanea.».
 
Art. 27

Titoli professionali del diporto

1. Dopo l'articolo 36 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, e' inserito il seguente:

«Art. 36-bis.

Titoli professionali del diporto

1. E' istituito il seguente titolo professionale del diporto per lo svolgimento dei servizi di coperta: ufficiale di navigazione del diporto di 2ª classe.
2. Con decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, modifica la disciplina prevista dal regolamento di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 8 luglio 2003, n. 172, al fine di individuare i requisiti per lo svolgimento dei servizi di coperta della nautica da diporto e di assicurare piena compatibilita' dei titoli professionali del diporto con le innovazioni introdotte dal presente articolo.».

Note all'art. 27:
- Si riporta, per opportuna conoscenza, il comma 3,
dell'art. 17, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei ministri):
«Art. 17 (Regolamenti). - Omissis.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
Omissis.».
- Si riporta, per opportuna conoscenza, il comma 3,
dell'art. 2, della citata legge 8 luglio 2003, n. 172:
«Art. 2 (Unita' da diporto impiegate in attivita' di
noleggio). - Omissis.
3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, entro centoventi giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sono emanati uno o
piu' regolamenti concernenti:
a) il conseguimento della qualificazione
professionale di comandante di nave da diporto adibita al
noleggio di cui al comma 2;
b) la disciplina in materia di sicurezza delle unita'
da diporto impiegate in attivita' di noleggio, nonche' la
determinazione del numero minimo dei componenti
l'equipaggio, d'intesa con le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative;
c) i titoli e le qualifiche professionali per lo
svolgimento dei servizi di bordo delle unita' da diporto
impiegate in attivita' di noleggio e delle navi da diporto;
d) l'attuazione delle disposizioni dell'art. 10 del
decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647, come
modificato dal presente articolo.
Omissis.».
 
Art. 28
Modifiche all'articolo 38 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n.
171

1. All'articolo 38 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «da diporto» sono inserite le seguenti: «e da diporto utilizzate a fini commerciali» e dopo le parole: «richiesto dal proprietario» sono inserite le seguenti: «o dall'armatore»;
b) dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente: «1-bis. Per i marittimi imbarcati sulle imbarcazioni da diporto oggetto di contratti di noleggio appartenenti al medesimo armatore e' consentita la rotazione sulle predette unita' senza la prevista annotazione di imbarco e sbarco. In tale caso e' fatto obbligo all'armatore di comunicare, nello stesso giorno in cui avviene la predetta rotazione, all'autorita' marittima competente la composizione effettiva dell'equipaggio di ciascuna unita'.».

Note all'art. 28:
- Si riporta l'art. 38 del citato decreto legislativo
18 luglio 2005, n. 171, come modificato dal presente
decreto legislativo:
«Art. 38 (Ruolino di equipaggio). - 1. Qualora si
intenda imbarcare sulle unita' da diporto e da diporto
utilizzate a fini commerciali, quali membri
dell'equipaggio, marittimi iscritti nelle matricole della
gente di mare o della navigazione interna, deve essere
preventivamente richiesto dal proprietario o dall'armatore
all'autorita' competente apposito documento, redatto in
conformita' al modello approvato con decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti ai fini
dell'iscrizione dei nominativi del personale marittimo
imbarcato e per gli altri dati indicati nello stesso
documento.
1-bis. Per i marittimi imbarcati sulle imbarcazioni da
diporto oggetto di contratti di noleggio appartenenti al
medesimo armatore e' consentita la rotazione sulle predette
unita' senza la prevista annotazione di imbarco e sbarco.
In tale caso e' fatto obbligo all'armatore di comunicare,
nello stesso giorno in cui avviene la predetta rotazione,
all'autorita' marittima competente la composizione
effettiva dell'equipaggio di ciascuna unita'.».
 
Art. 29
Modifiche e integrazioni al capo IV del titolo II del decreto
legislativo 18 luglio 2005, n. 171

1. Alla rubrica del capo IV del titolo II del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, le parole: «Obbligo di patente» sono sostituite dalle seguenti: «Patenti nautiche».
2. All'articolo 39 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: «b) per la navigazione nelle acque interne e per la navigazione nelle acque marittime entro sei miglia dalla costa, quando a bordo dell'unita' e' installato un motore di cilindrata superiore a 750 cc se a carburazione o iniezione a due tempi, o a 1.000 cc se a carburazione o a iniezione a quattro tempi fuori bordo, o a 1.300 cc se a carburazione o a iniezione a quattro tempi entro bordo, o a 2.000 cc se a ciclo diesel non sovralimentato, o a 1.300 cc se a ciclo diesel sovralimentato, comunque con potenza superiore a 30 kW o a 40,8 CV.»;
b) il comma 6 e' sostituito dal seguente: «6. La patente nautica si distingue nelle seguenti categorie:
a) Categoria A: abilitazione al comando di natanti, imbarcazioni da diporto e moto d'acqua;
b) Categoria B: abilitazione al comando di navi da diporto;
c) Categoria C: abilitazione alla direzione nautica di natanti e imbarcazioni da diporto;
d) Categoria D: abilitazione speciale al comando di natanti e imbarcazioni da diporto.»;
c) dopo il comma 6, sono aggiunti i seguenti: «6-bis. Le patenti nautiche di categoria A, B e C possono presentare prescrizioni, anche relative alla durata della propria validita', conseguenti all'esito degli accertamenti medici di idoneita' psichica e fisica in sede di rilascio o di convalida delle stesse. Nelle patenti nautiche di Categoria D vi possono essere limitazioni relative alle caratteristiche dello scafo, alla potenza dei motori installati, ai limiti di navigazione, anche entro specifiche distanze dalla costa, e alle condizioni meteomarine. Nelle stesse vi possono essere prescrizioni relative alla durata della validita', anche conseguenti all'esito degli accertamenti medici di idoneita' psichica e fisica in sede di rilascio o di convalida delle stesse, nonche' all'utilizzo di specifici adattamenti. Le limitazioni e le prescrizioni sono riportate sulla patente nautica. Con il regolamento di attuazione del presente codice sono stabiliti i requisiti psico-fisici, per il conseguimento e il rinnovo delle patenti nautiche A, B, C e D. Con il medesimo regolamento sono stabiliti i requisiti psico-fisici per il rilascio e il rinnovo delle patenti nautiche A, B e C anche a persone con disabilita' motoria e sensoriale.
6-ter. Le patenti nautiche di Categoria A e B sono conseguite senza esami da:
a) gli ufficiali della Marina militare del Corpo di stato maggiore e del Corpo delle capitanerie di porto in servizio permanente;
b) gli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza in possesso di specializzazione di comandante di unita' navale rilasciata dai comandi della Guardia di finanza;
c) i sottufficiali delle Forze armate, incluso il Corpo delle capitanerie di porto, e delle Forze di polizia in possesso di abilitazione alla condotta di unita' navali d'altura o del brevetto per la condotta di mezzi navali della Marina militare senza alcun limite dalla costa o dalla unita' madre rilasciati dalla Marina militare che abbiano comandato tale tipo di unita' per almeno dodici mesi.
6-quater. La patente nautica di Categoria A e' conseguita senza esami dal personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in servizio permanente o ufficiale ausiliario o volontario di truppa in ferma breve o prefissata, abilitato al comando navale ed alla condotta dei mezzi nautici da parte della Marina militare, secondo i criteri stabiliti dal regolamento di attuazione del presente codice. La stessa patente puo' essere conseguita senza esami dal personale militare della Guardia di finanza in servizio permanente o in ferma volontaria, in possesso di abilitazione al comando di unita' navale rilasciata dai comandi della Guardia di finanza, secondo i criteri stabiliti dal regolamento di attuazione del presente codice.
6-quinquies. La facolta' di cui ai commi 6-ter e 6-quater e' esercitata entro un anno dalla cessazione dal servizio, fermo il possesso dei requisiti fisici, psichici e morali previsti dal regolamento di attuazione al presente codice.».

Note all'art. 29:
- Si riporta la rubrica del Capo IV del Titolo II
«Regime amministrativo delle unita' da diporto», del citato
decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, come sostituita
dal presente decreto legislativo:
«Patenti nautiche».
- Si riporta l'art. 39 del citato decreto legislativo
18 luglio 2005, n. 171, come modificato dal presente
decreto legislativo:
«Art. 39 (Patente nautica). - 1. La patente nautica per
unita' da diporto di lunghezza non superiore a ventiquattro
metri e' obbligatoria nei seguenti casi, in relazione alla
navigazione effettivamente svolta:
a) per la navigazione oltre le sei miglia dalla costa
o, comunque, su moto d'acqua;
b) per la navigazione nelle acque interne e per la
navigazione nelle acque marittime entro sei miglia dalla
costa, quando a bordo dell'unita' e' installato un motore
di cilindrata superiore a 750 cc se a carburazione o
iniezione a due tempi, o a 1.000 cc se a carburazione o a
iniezione a quattro tempi fuori bordo, o a 1.300 cc se a
carburazione o a iniezione a quattro tempi entro bordo, o a
2.000 cc se a ciclo diesel non sovralimentato, o a 1.300 cc
se a ciclo diesel sovralimentato, comunque con potenza
superiore a 30 kW o a 40,8 CV.
2. Chi assume il comando di una unita' da diporto di
lunghezza superiore ai ventiquattro metri, deve essere in
possesso della patente per nave da diporto.
3. Per il comando e la condotta delle unita' da diporto
di lunghezza pari o inferiore a ventiquattro metri, che
navigano entro sei miglia dalla costa e a bordo delle quali
e' installato un motore di potenza e cilindrata inferiori a
quelle indicate al comma 1, lettera b), e' richiesto il
possesso dei seguenti requisiti, senza obbligo di patente:
a) aver compiuto diciotto anni di eta', per le
imbarcazioni;
b) aver compiuto sedici anni di eta', per i natanti;
c) aver compiuto quattordici anni di eta', per i
natanti a vela con superficie velica superiore a quattro
metri quadrati nonche' per le unita' a remi che navigano
oltre un miglio dalla costa.
4. Si prescinde dai requisiti di eta' di cui al comma
3, per la partecipazione all'attivita' di istruzione svolta
dalle scuole di avviamento agli sport nautici gestite dalle
federazioni nazionali e dalla Lega navale italiana, ai
relativi allenamenti ed attivita' agonistica, a condizione
che le attivita' stesse si svolgano sotto la
responsabilita' delle scuole ed i partecipanti siano
coperti dall'assicurazione per responsabilita' civile per i
danni causati alle persone imbarcate ed a terzi.
5. I motoscafi ad uso privato di cui al regio
decreto-legge 9 maggio 1932, n. 813, convertito dalla legge
20 dicembre 1932, n. 1884, sono equiparati, ai fini
dell'abilitazione al comando, alle unita' da diporto.
6. La patente nautica si distingue nelle seguenti
categorie:
a) Categoria A: abilitazione al comando di natanti,
imbarcazioni da diporto e moto d'acqua;
b) Categoria B: abilitazione al comando di navi da
diporto;
c) Categoria C: abilitazione alla direzione nautica di
natanti e imbarcazioni da diporto;
d) Categoria D: abilitazione speciale al comando di
natanti e imbarcazioni da diporto.
6-bis. Le patenti nautiche di categoria A, B e C
possono presentare prescrizioni, anche relative alla durata
della propria validita', conseguenti all'esito degli
accertamenti medici di idoneita' psichica e fisica in sede
di rilascio o di convalida delle stesse. Nelle patenti
nautiche di Categoria D vi possono essere limitazioni
relative alle caratteristiche dello scafo, alla potenza dei
motori installati, ai limiti di navigazione, anche entro
specifiche distanze dalla costa, e alle condizioni
meteomarine. Nelle stesse vi possono essere prescrizioni
relative alla durata della validita', anche conseguenti
all'esito degli accertamenti medici di idoneita' psichica e
fisica in sede di rilascio o di convalida delle stesse,
nonche' all'utilizzo di specifici adattamenti. Le
limitazioni e le prescrizioni sono riportate sulla patente
nautica. Con il regolamento di attuazione del presente
codice sono stabiliti i requisiti psico-fisici, per il
conseguimento e il rinnovo delle patenti nautiche A, B, C e
D. Con il medesimo regolamento sono stabiliti i requisiti
psico-fisici per il rilascio e il rinnovo delle patenti
nautiche A, B e C anche a persone con disabilita' motoria e
sensoriale.
6-ter. Le patenti nautiche di Categoria A e B sono
conseguite senza esami da:
a) gli ufficiali della Marina militare del Corpo di
stato maggiore e del Corpo delle capitanerie di porto in
servizio permanente;
b) gli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza
in possesso di specializzazione di comandante di unita'
navale rilasciata dai comandi della Guardia di finanza;
c) i sottufficiali delle Forze armate, incluso il
Corpo delle capitanerie di porto, e delle Forze di polizia
in possesso di abilitazione alla condotta di unita' navali
d'altura o del brevetto per la condotta di mezzi navali
della Marina militare senza alcun limite dalla costa o
dalla unita' madre rilasciati dalla Marina militare che
abbiano comandato tale tipo di unita' per almeno dodici
mesi.

6-quater. La patente nautica di Categoria A e'
conseguita senza esami dal personale delle Forze armate,
delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, in servizio permanente o ufficiale ausiliario o
volontario di truppa in ferma breve o prefissata, abilitato
al comando navale ed alla condotta dei mezzi nautici da
parte della Marina militare, secondo i criteri stabiliti
dal regolamento di attuazione del presente codice. La
stessa patente puo' essere conseguita senza esami dal
personale militare della Guardia di finanza in servizio
permanente o in ferma volontaria, in possesso di
abilitazione al comando di unita' navale rilasciata dai
comandi della Guardia di finanza, secondo i criteri
stabiliti dal regolamento di attuazione del presente
codice.

6-quinquies. La facolta' di cui ai commi 6-ter e
6-quater e' esercitata entro un anno dalla cessazione dal
servizio, fermo il possesso dei requisiti fisici, psichici
e morali previsti dal regolamento di attuazione al presente
codice.».
 
Art. 30

Anagrafe nazionale delle patenti nautiche

1. Dopo l'articolo 39 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 e' inserito il seguente:

«Art. 39-bis.

Anagrafe nazionale delle patenti nautiche

1. Ai fini della sicurezza della navigazione e per rendere possibile l'acquisizione dei dati inerenti lo stato degli utenti e dei relativi mutamenti, e' istituita, nel rispetto delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale e delle regole tecniche adottate ai sensi dell'articolo 71 dello stesso codice, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e il personale, l'anagrafe nazionale delle patenti nautiche, che include le violazioni di norme.
2. Nell'anagrafe nazionale di cui al comma 1 devono essere indicati per ogni intestatario di patente nautica:
a) i dati anagrafici e le loro variazioni dei titolari di patente nautica;
b) i dati relativi al procedimento di rilascio delle patenti nautiche e, per ognuna di esse, quelli relativi ai procedimenti amministrativi successivi, come quelli di rinnovo, di sospensione e di revoca;
c) i dati relativi alle violazioni di norme previste dal presente codice o di altre norme applicabili in materia, che comportano l'applicazione della sanzione della sospensione o della revoca della patente nautica, anche per effetto di reiterazioni;
d) i dati relativi a sinistri marittimi, in cui il titolare e' stato coinvolto con addebito di responsabilita', nonche' i dati relativi a eventuali sanzioni irrogate.
3. L'anagrafe di cui al comma 1 e' completamente informatizzata ed e' popolata e aggiornata con i dati raccolti dal Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e il personale, forniti dalle Capitanerie di porto, dagli Uffici circondariali marittimi e dagli Uffici della motorizzazione civile, dagli organi accertatori di cui al comma 4, lettera b) e c), dalle compagnie di assicurazione, che sono tenuti a trasmettere i dati al Centro elaborazione dati della Direzione generale per la motorizzazione del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
4. L'accesso ai dati contenuti nell'anagrafe nazionale delle patenti nautiche e' consentito:
a) alle autorita' pubbliche individuate dagli articoli 1 e 3, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 634, secondo i criteri e le modalita' dallo stesso disciplinate;
b) agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria appartenenti alle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, nonche' agli ufficiali di pubblica sicurezza, per il tramite del Centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della medesima legge;
c) agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria appartenenti al Corpo delle Capitanerie di porto.
5. Con il regolamento di attuazione del presente decreto e' stabilita l'organizzazione e il funzionamento dell'anagrafe nazionale di cui al comma 1, nonche' l'accesso alla stessa e le modalita' e i tempi per la trasmissione dei dati da parte dei soggetti di cui al comma 3.».

Note all'art. 30:
- Si riporta, per opportuna conoscenza, l'art. 71 del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice
dell'amministrazione digitale):
«Art. 71 (Regole tecniche). - 1. Con decreto del
Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica
amministrazione, su proposta dell'AgID, di concerto con il
Ministro della giustizia e con i Ministri competenti,
sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e il Garante
per la protezione dei dati personali nelle materie di
competenza, sono adottate le regole tecniche per
l'attuazione del presente Codice.
1-bis.
1-ter. Le regole tecniche di cui al presente codice
sono dettate in conformita' ai requisiti tecnici di
accessibilita' di cui all'art. 11 della legge 9 gennaio
2004, n. 4, alle discipline risultanti dal processo di
standardizzazione tecnologica a livello internazionale ed
alle normative dell'Unione europea.».
- Si riportano, per opportuna conoscenza, gli articoli
1 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28
settembre 1994, n. 634 (Regolamento per l'ammissione
all'utenza del servizio di informatica del centro di
elaborazione dati della Direzione generale della
motorizzazione civile e dei trasporti in concessione):
«Art. 1. - 1. Le pubbliche amministrazioni e le persone
fisiche e giuridiche private possono essere ammesse ad
usufruire delle informazioni contenute nella banca dati
della Direzione generale della motorizzazione civile e dei
trasporti in concessione.
2. Gli organi costituzionali, giurisdizionali e le
amministrazioni centrali e periferiche dello Stato possono
usufruire gratuitamente delle informazioni necessarie per
gli specifici compiti d'istituto.»
«Art. 3. - 1. L'utenza del servizio e' concessa,
valutati in ogni caso i motivi di interesse pubblico e
tenuto conto delle disponibilita' di collegamenti al
momento della concessione, nel seguente ordine di
preferenza per categoria:
a) categoria A: aziende di Stato aventi autonomia di
bilancio e di gestione; amministrazioni regionali,
provinciali, comunali; universita' ed istituti pubblici di
istruzione e di ricerca; societa' a prevalente
partecipazione statale; societa' concessionarie di pubblici
servizi;
b) categoria B: persone fisiche e giuridiche,
associazioni ed enti non compresi nella categoria A.».
- Si riportano, per opportuna conoscenza, gli articoli
8 e 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121 (Nuovo
ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza):
«Art. 8 (Istituzione del Centro elaborazione dati). -
E' istituito presso il Ministero dell'interno, nell'ambito
dell'ufficio di cui alla lettera c) del primo comma
dell'art. 5, il Centro elaborazione dati, per la raccolta
delle informazioni e dei dati di cui all'art. 6, lettera
a), e all'art. 7.
Il Centro provvede alla raccolta, elaborazione,
classificazione e conservazione negli archivi magnetici
delle informazioni e dei dati nonche' alla loro
comunicazione ai soggetti autorizzati, indicati nell'art.
9, secondo i criteri e le norme tecniche fissati ai sensi
del comma seguente.
Con decreto del Ministro dell'interno e' costituita una
commissione tecnica, presieduta dal funzionario preposto
all'ufficio di cui alla lettera c) del primo comma
dell'art. 5, per la fissazione dei criteri e delle norme
tecniche per l'espletamento da parte del Centro delle
operazioni di cui al comma precedente e per il controllo
tecnico sull'osservanza di tali criteri e norme da parte
del personale operante presso il Centro stesso. I criteri e
le norme tecniche predetti divengono esecutivi con
l'approvazione del Ministro dell'interno.».
«Art.16 (Forze di polizia). - Ai fini della tutela
dell'ordine e della sicurezza pubblica, oltre alla polizia
di Stato sono forze di polizia, fermi restando i rispettivi
ordinamenti e dipendenze:
a) l'Arma dei carabinieri, quale forza armata in
servizio permanente di pubblica sicurezza;
b) il Corpo della guardia di finanza, per il concorso
al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica.
Fatte salve le rispettive attribuzioni e le normative
dei vigenti ordinamenti, sono altresi' forze di polizia e
possono essere chiamati a concorrere nell'espletamento di
servizi di ordine e sicurezza pubblica il Corpo degli
agenti di custodia e il Corpo forestale dello Stato.
Le forze di polizia possono essere utilizzate anche per
il servizio di pubblico soccorso.».
 
Art. 31
Modifiche all'articolo 41 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n.
171

1. All'articolo 41 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) ai commi 1 e 2, le parole: «della legge 24 dicembre 1969, n. 990» sono sostituite dalle seguenti: «del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209»;
b) al comma 3, le parole: «L'articolo 6 della legge 24 dicembre 1969, n. 990» sono sostituite dalle seguenti: «L'articolo 125 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209»;
c) dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente: «3-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano alle unita' da diporto utilizzate a fini commerciali di cui all'articolo 2 del presente codice, con l'obbligo di assicurazione della responsabilita' per danni riportati dal conduttore e dalle persone trasportate.».

Note all'art. 31:
- Si riporta l'art. 41 del citato decreto legislativo
18 luglio 2005, n. 171, come modificato dal presente
decreto legislativo:
«Art. 41 (Assicurazione obbligatoria). - 1. Le
disposizioni del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.
209, e successive modificazioni si applicano alle unita' da
diporto come definite dall'art. 3, con esclusione delle
unita' a remi e a vela non dotate di motore ausiliario.
2. Le disposizioni del decreto legislativo 7 settembre
2005, n. 209, e successive modificazioni, si applicano ai
motori amovibili di qualsiasi potenza, indipendentemente
dall'unita' sulla quale vengono applicati.
3. L'art. 125 del decreto legislativo 7 settembre 2005,
n. 209, si applica anche ai motori muniti di certificato di
uso straniero o di altro documento equivalente emesso
all'estero, che siano impiegati nelle acque territoriali
nazionali.
3-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si
applicano alle unita' da diporto utilizzate a fini
commerciali di cui all'art. 2 del presente codice, con
l'obbligo di assicurazione della responsabilita' per danni
riportati dal conduttore e dalle persone trasportate.».
- Si riporta, per opportuna conoscenza, l'art. 125, del
decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle
assicurazioni private):
«Art. 125 (Veicoli e natanti immatricolati o registrati
in Stati esteri). - 1. Per i veicoli e i natanti soggetti
all'obbligo di assicurazione ed immatricolati o registrati
in Stati esteri nonche' per i motori amovibili di cui
all'art. 123, comma 3, muniti di certificato di uso
straniero o di altro documento equivalente emesso
all'estero, che circolino temporaneamente nel territorio o
nelle acque territoriali della Repubblica, deve essere
assolto, per la durata della permanenza in Italia,
l'obbligo di assicurazione.
2. Per i natanti l'obbligo di assicurazione si
considera assolto:
a) con la stipula di un contratto di assicurazione
secondo quanto previsto con regolamento adottato dal
Ministro dello sviluppo economico, su proposta dell'IVASS,
ovvero
b) quando il conducente sia in possesso di certificato
internazionale di assicurazione emesso dall'Ufficio
nazionale di assicurazione estero ed accettato dall'Ufficio
centrale italiano.
3. Per i veicoli a motore muniti di targa di
immatricolazione rilasciata da uno Stato terzo l'obbligo di
assicurazione:
a) e' assolto mediante contratto di assicurazione
"frontiera", come disciplinato dal regolamento previsto
all'art. 126, comma 2, lettera a), concernente la
responsabilita' civile derivante dalla circolazione del
veicolo nel territorio della Repubblica e degli altri Stati
membri, alle condizioni e fino ai limiti di somma stabiliti
dalla legislazione in vigore in ciascuno di essi;
b) si considera assolto quando l'Ufficio centrale
italiano si sia reso garante per il risarcimento dei danni
cagionati in Italia dalla circolazione dei medesimi veicoli
e quando con atto dell'Unione europea sia stato rimosso
l'obbligo negli Stati membri di controllare l'assicurazione
di responsabilita' civile per i veicoli muniti di targa di
immatricolazione rilasciata dallo Stato terzo;
c) si considera assolto, quando il conducente sia in
possesso di una carta verde emessa dall'Ufficio nazionale
di assicurazione estero ed accettata dall'Ufficio centrale
italiano.
4. Per i veicoli a motore muniti di targa di
immatricolazione rilasciata da uno Stato membro diverso
dalla Repubblica italiana, l'obbligo di assicurazione si
considera assolto quando l'Ufficio centrale italiano si sia
reso garante per il risarcimento dei danni cagionati dalla
circolazione in Italia di detti veicoli, sulla base di
accordi stipulati con i corrispondenti uffici nazionali di
assicurazione e l'Unione europea abbia riconosciuto tali
accordi.
5. Nell'ipotesi di cui al comma 3, lettera c),
l'Ufficio centrale italiano provvede alla liquidazione dei
danni, garantendone il pagamento agli aventi diritto, nei
limiti dei massimali minimi di legge o, se maggiori, di
quelli eventualmente previsti dalla polizza di
assicurazione alla quale si riferisce la carta verde. Nelle
ipotesi di cui al comma 3, lettera b), ed in quelle di cui
al comma 4, l'Ufficio centrale italiano provvede alla
liquidazione dei danni cagionati in Italia, garantendone il
pagamento agli aventi diritto nei limiti dei massimali
minimi di legge o, se maggiori, di quelli eventualmente
previsti dalla polizza di assicurazione.
5-bis. L'Ufficio centrale italiano, entro tre mesi
dalla ricezione della richiesta di risarcimento comunica
agli aventi diritto un'offerta di risarcimento motivata
ovvero indica i motivi per i quali non ritiene di fare
offerta.
6. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 si applicano
anche ai veicoli a motore di proprieta' di agenti
diplomatici e consolari o di funzionari internazionali, o
di proprieta' di Stati esteri o di organizzazioni
internazionali.
7. Le disposizioni di cui al comma 3, lettera b), ed al
comma 4 non si applicano per l'assicurazione della
responsabilita' civile per danni cagionati dalla
circolazione dei veicoli aventi targa di immatricolazione
rilasciata da uno Stato estero e individuati nel
regolamento adottato, su proposta dell'IVASS, dal Ministro
dello sviluppo economico.».
- Per il testo dell'art. 2 del decreto legislativo 18
luglio 2005, n. 171, si vedano le note all'art. 2.
 
Art. 32
Modifiche all'articolo 49-bis del decreto legislativo 18 luglio 2005,
n. 171

1. All'articolo 49-bis del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, la parola: «titolare» e' sostituita dalla seguente: «proprietario» e dopo le parole: «articolo 3, comma 1,» sono inserite le seguenti: «iscritte nei registri nazionali,»;
b) al comma 3, dopo le parole: «mediante modalita' telematiche», sono inserite le seguenti: «e comunque finalizzate alla semplificazione degli adempimenti»;
c) dopo il comma 3, e' inserito il seguente: «3-bis. Il contratto di noleggio deve essere tenuto a bordo in originale o copia conforme.».

Note all'art. 32:
- Si riporta l'art. 49-bis del citato decreto
legislativo 18 luglio 2005, n. 171, come modificato dal
presente decreto legislativo:
«Art. 49-bis (Noleggio occasionale). - 1. Al fine di
incentivare la nautica da diporto e il turismo nautico, il
proprietario persona fisica o societa' non avente come
oggetto sociale il noleggio o la locazione, ovvero
l'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria, di
imbarcazioni e navi da diporto di cui all'art. 3, comma 1,
iscritte nei registri nazionali puo' effettuare, in forma
occasionale, attivita' di noleggio della predetta unita'.
Tale forma di noleggio non costituisce uso commerciale
dell'unita'.
2. Il comando e la condotta dell'imbarcazione da
diporto possono essere assunti dal titolare,
dall'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria
dell'imbarcazione ovvero attraverso l'utilizzazione di
altro personale, con il solo requisito del possesso della
patente nautica di cui all'art. 39 del presente codice, in
deroga alle disposizioni recanti l'istituzione e la
disciplina dei titoli professionali del diporto. Nel caso
di navi da diporto, in luogo della patente nautica, il
conduttore deve essere munito di titolo professionale del
diporto. Qualora sia utilizzato personale diverso, le
relative prestazioni di lavoro si intendono comprese tra le
prestazioni occasionali di tipo accessorio di cui all'art.
70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.
276, e ad esse si applicano le disposizioni di cui all'art.
72 del citato decreto legislativo n. 276 del 2003.
3. Ferme restando le previsioni di cui al presente
titolo, l'effettuazione del noleggio e' subordinata
esclusivamente alla previa comunicazione, da effettuare
mediante modalita' telematiche e comunque finalizzate alla
semplificazione degli adempimenti, all'Agenzia delle
entrate e alla Capitaneria di porto territorialmente
competente, nonche' all'Inps ed all'Inail, nel caso di
impiego di personale ai sensi dell'ultimo periodo del comma
2. L'effettuazione del servizio di noleggio in assenza
della comunicazione alla Capitaneria di porto comporta
l'applicazione della sanzione di cui all'art. 55, comma 1,
del presente codice, mentre la mancata comunicazione
all'Inps o all'Inail comporta l'applicazione delle sanzioni
di cui all'art. 3, comma 3, del decreto-legge 22 febbraio
2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
aprile 2002, n. 73.
3-bis. Il contratto di noleggio deve essere tenuto a
bordo in originale o copia conforme.
4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze ed il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali sono definite le modalita' di attuazione delle
disposizioni di cui al comma 3.
5. I proventi derivanti dall'attivita' di noleggio di
cui al comma 1, di durata complessiva non superiore a
quarantadue giorni, sono assoggettati, a richiesta del
percipiente, a un'imposta sostitutiva delle imposte sui
redditi e delle relative addizionali, nella misura del 20
per cento, con esclusione della detraibilita' o
deducibilita' dei costi e delle spese sostenute relative
all'attivita' di noleggio. L'imposta sostitutiva e' versata
entro il termine stabilito per il versamento a saldo
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. L'acconto
relativo all'imposta sul reddito delle persone fisiche e'
calcolato senza tenere conto delle disposizioni di cui al
presente comma. Per la liquidazione, l'accertamento, la
riscossione e il contenzioso riguardanti l'imposta
sostitutiva di cui al presente comma si applicano le
disposizioni previste per le imposte sui redditi. Con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono
stabilite modalita' semplificate di documentazione e di
dichiarazione dei predetti proventi, le modalita' di
versamento dell'imposta sostitutiva, nonche' ogni altra
disposizione utile ai fini dell'attuazione del presente
comma. La mancata comunicazione all'Agenzia delle entrate
prevista dal comma 3, primo periodo, preclude la
possibilita' di fruire del regime tributario sostitutivo di
cui al presente comma, ovvero comporta la decadenza dal
medesimo regime.».
 
Art. 33

Figure professionali per le unita' da diporto

1. Dopo il Capo II del Titolo III del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, e' inserito il seguente:

«Capo II-bis.

Figure professionali per le unita' da diporto

Art. 49-ter.

Mediatore del diporto

1. E' istituita la figura professionale del mediatore del diporto.
2. E' mediatore del diporto colui che mette in relazione, anche attraverso attivita' di consulenza, due o piu' parti per la conclusione di contratti di costruzione, compravendita, locazione, noleggio e ormeggio di unita' da diporto.
3. Il mediatore del diporto puo' svolgere esclusivamente l'attivita' indicata al comma 2 nonche', fermo restando quanto previsto dalle disposizioni di cui alla legge 4 aprile 1977, n. 135, e alla legge 8 agosto 1991, n. 264, le attivita' connesse o strumentali e svolge la propria attivita' professionale senza essere legato ad alcune delle parti da rapporti di collaborazione, di dipendenza, di rappresentanza o da rapporti che ne possano compromettere l'indipendenza.
4. Il mediatore del diporto non puo' delegare le funzioni relative all'esercizio della professione, se non ad altro mediatore iscritto.
5. Dopo la conclusione del contratto per la quale ha prestato la propria opera, il mediatore del diporto puo' ricevere incarico dal cantiere costruttore o comunque da una delle parti di rappresentarla negli atti relativi all'esecuzione del contratto medesimo.
6. Fatte salve le disposizioni di cui al presente articolo e all'articolo 49-quater del presente codice, ai mediatori del diporto si applica la disciplina di cui agli articoli 1754 e seguenti del codice civile.

Art. 49-quater.

Attivita' del mediatore del diporto

1. L'attivita' di cui all'articolo 49-ter e' soggetta a segnalazione certificata di inizio di attivita' da presentare alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per il tramite dello sportello unico del comune competente per territorio ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, corredata delle autocertificazioni e delle certificazioni attestanti il possesso dei requisiti prescritti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
2. La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura verifica il possesso dei requisiti e iscrive i relativi dati nel registro delle imprese, se l'attivita' e' svolta in forma di impresa, oppure, per i soggetti diversi dalle imprese, in una apposita sezione del repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA) previsto dall'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, assegnando ad essi la relativa qualifica con effetto dichiarativo del possesso dei requisiti abilitanti all'esercizio della relativa attivita' professionale.
3. Possono svolgere la professione del mediatore del diporto coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza dell'Unione europea;
b) eta' minima di 18 anni;
c) requisiti di onorabilita' previsti per i mediatori marittimi di cui alla legge 12 marzo 1968, n. 478;
d) avere assolto l'obbligo di istruzione, di cui all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
e) aver frequentato un apposito corso teorico-pratico e superato il relativo esame, salvo che per i mediatori marittimi di cui alla legge 12 marzo 1968, n. 478;
f) aver stipulato una polizza di assicurazione della responsabilita' civile per i danni arrecati nell'esercizio dell'attivita' derivanti da condotte proprie o di terzi, del cui operato essi rispondono a norma di legge;
g) non essere stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, non essere stati sottoposti a misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione, non essere stati condannati a una pena detentiva non inferiore a tre anni, salvo che non sono intervenuti provvedimenti di riabilitazione e non essere stati sottoposti alle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
4. Il corso di cui al comma 3, lettera e), e' organizzato annualmente dalle Regioni. L'iscrizione al corso e' subordinata al pagamento da parte di coloro che intendono iscriversi di un diritto commisurato al costo sostenuto dalle Regioni per la gestione del corso.
5. L'ammontare del diritto di cui al comma 4 e' stabilito ogni tre anni con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto delegato 28 agosto 1997, n. 281.
6. Il mediatore del diporto di cui all'articolo 49-ter, che si rende colpevole di violazioni delle norme di deontologia professionale ovvero delle norme di comportamento previste dal presente codice e' soggetto alle seguenti sanzioni disciplinari disposte dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del luogo in cui e' stata commessa la condotta:
a) ammonimento, che consiste nell'informare l'incolpato che la sua condotta non e' stata conforme alle norme deontologiche e di legge, con invito ad astenersi dal compiere altre infrazioni. Esso e' disposto quando il fatto contestato non e' grave e vi e' motivo di ritenere che l'incolpato non commetta altre infrazioni;
b) censura, che consiste nel biasimo formale e si applica quando la gravita' dell'infrazione, il grado di responsabilita', i precedenti dell'incolpato e il suo comportamento successivo al fatto inducono a ritenere che egli non incorrera' in un'altra infrazione;
c) sospensione, che consiste nell'esclusione temporanea dall'esercizio dell'attivita' professionale e si applica per infrazioni consistenti in comportamenti e in responsabilita' gravi o quando non sussistono le condizioni per irrogare la sola sanzione della censura;
d) inibizione perpetua dell'attivita', che impedisce in via definitiva lo svolgimento dell'attivita' professionale. L'inibizione perpetua e' inflitta per violazioni molto gravi che rendono incompatibile la prosecuzione dell'attivita' professionale da parte dell'incolpato.
7. La sospensione, di cui al comma 6, lettera c), e' disposta per una durata non superiore a 12 mesi.
8. La sospensione e' obbligatoria, oltre che nei casi previsti dal codice penale, nei seguenti casi:
a) mancata stipula o sopravvenuta mancanza della polizza di assicurazione di cui al comma 4, lettera f);
b) emissione del decreto di fermo di cui all'articolo 384 del codice di procedura penale e dell'ordinanza di custodia cautelare di cui all'articolo 285 del codice di procedura penale;
c) interdizione dai pubblici uffici per una durata non superiore a tre anni;
d) ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario, fuori dei casi previsti dal comma 13, lettera b);
e) assegnazione a una casa di cura e di custodia di cui all'articolo 219 del codice penale;
f) applicazione di una delle misure di sicurezza non detentive previste dall'articolo 215, comma terzo, numeri 1), 2), 3) del codice penale.
9. Nel caso di esercizio dell'azione penale contro un mediatore del diporto la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura ha facolta' di ordinare la sospensione cautelare del medesimo dall'esercizio professionale dell'attivita' fino alle sentenze che definiscono il grado di giudizio.
10. La sospensione obbligatoria di cui al comma 8 o cautelare di cui al comma 9 non e' soggetta al limite di durata stabilito dal comma 7.
11. L'inibizione perpetua dell'attivita' puo' essere pronunciata a carico del mediatore del diporto che, con la propria condotta, ha gravemente compromesso la propria reputazione e la dignita' della categoria ed e' obbligatoria nei seguenti casi:
a) interdizione dai pubblici uffici, perpetua o di durata superiore a tre anni, o interdizione dalla professione per uguale durata;
b) ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario nei casi indicati dall'articolo 222, secondo comma, del codice penale;
c) assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro;
d) condanne per delitto contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica, l'economia pubblica, l'industria e il commercio, il patrimonio, per esercizio abusivo della mediazione e per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni, salvo che sia intervenuta la riabilitazione.
12. Le sanzioni di cui al comma 6 sono annotate ed iscritte per estratto nel REA. A detti provvedimenti accedono gli uffici del registro delle imprese nonche', nel rispetto delle procedure previste dal capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241, gli altri soggetti interessati.
13. Con decreto da adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, per la semplificazione e la pubblica amministrazione, della giustizia, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto delegato 28 agosto 1997, n. 281, stabilisce le modalita' di iscrizione nel registro delle imprese e nel REA, i programmi del corso e i criteri per le prove di esame di cui al comma 3, lettera e), nonche' nel rispetto del principio del contradditorio e dei principi generali dell'attivita' amministrativa, le procedure di applicazione delle sanzioni disciplinari di cui al comma 6 per le violazioni disposte dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del luogo in cui e' stata commessa la violazione.

Art. 49-quinquies.

Istruttore di vela

1. E' istituita la figura professionale dell'istruttore di vela.
2. E' istruttore di vela colui che insegna professionalmente, anche in modo non esclusivo e non continuativo, a persone singole e a gruppi di persone, le tecniche della navigazione a vela in tutte le loro specializzazioni, esercitate con qualsiasi tipo di unita', in mare, nei laghi e nelle acque interne.
3. L'esercizio professionale dell'istruttore di vela e' riservato ai soggetti iscritti in un apposito elenco nazionale tenuto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
4. L'iscrizione nell'elenco di cui al comma 3 e' subordinata al pagamento da parte di coloro che intendono iscriversi di un diritto commisurato al costo sostenuto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per la gestione del predetto elenco.
5. L'ammontare del diritto di cui al comma 4 e' stabilito annualmente con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
6. Le entrate derivanti dalla riscossione dei diritti di cui al comma 5 affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai fini della copertura delle spese sostenute per le attivita' di cui al comma 3.
7. L'elenco di cui al comma 3 e' pubblicato sui siti istituzionali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, della Federazione italiana vela e della Lega navale italiana e dei Comuni nel cui territorio sono presenti centri velici.

Art. 49-sexies.

Elenco dell'istruttore di vela e condizioni dell'iscrizione

1. L'iscrizione va fatta nell'elenco nazionale dell'istruttore di vela di cui all'articolo 49-quinquies, comma 3. L'iscrizione abilita all'esercizio della professione in tutto il territorio della Repubblica.
2. Possono ottenere l'iscrizione nel predetto elenco nazionale coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza dell'Unione europea;
b) eta' minima di 18 anni;
c) avere assolto l'obbligo di istruzione, di cui all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
d) non essere stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, non essere stati sottoposti a misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione, non essere stati condannati a una pena detentiva non inferiore a tre anni, salvo che non sono intervenuti provvedimenti di riabilitazione e non essere stati sottoposti alle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
e) residenza o domicilio o stabile recapito in un comune della Repubblica;
f) essere in possesso almeno di brevetto che abilita all'insegnamento delle tecniche di base della navigazione a vela, rilasciato dalla Marina Militare, dalla Federazione italiana vela, o dalla Lega navale italiana, nel rispetto del sistema nazionale di qualifiche dei tecnici sportivi del Comitato olimpico nazionale italiano e del quadro europeo delle qualifiche - European Qualification Framework dell'Unione europea;
g) essere in possesso del certificato di idoneita' psicofisica, sulla base dei requisiti previsti dalle disposizioni di attuazione di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33;
h) aver stipulato una polizza di assicurazione della responsabilita' civile per i danni arrecati nell'esercizio dell'attivita' derivanti da condotte proprie o di terzi, del cui operato essi rispondono a norma di legge.
3. L'iscrizione negli elenchi ha efficacia per sei anni ed e' rinnovata, previo accertamento ogni tre anni dell'idoneita' psico-fisica di cui al comma 2, lettera g), e a seguito di frequenza di un corso di aggiornamento professionale, organizzato dalla Marina Militare, dalla Federazione italiana vela, o dalla Lega navale italiana. L'iscrizione al corso e' subordinata al pagamento da parte di coloro che intendono iscriversi di un diritto commisurato al costo sostenuto per la gestione del citato corso. L'ammontare del diritto stabilito ogni tre anni con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti gli enti di cui al primo periodo del presente comma.
4. L'istruttore di vela di cui all'articolo 49-quinquies, che si rende colpevole di violazioni delle norme di deontologia professionale, ovvero delle norme di comportamento previste dal presente codice e' soggetto alle seguenti sanzioni disciplinari disposte dal Capo del Compartimento marittimo del luogo in cui e' stata commessa la condotta:
a) ammonimento, che consiste nell'informare l'incolpato che la sua condotta non e' stata conforme alle norme deontologiche e di legge, con invito ad astenersi dal compiere altre infrazioni. Esso e' disposto quando il fatto contestato non e' grave e vi e' motivo di ritenere che l'incolpato non commetta altre infrazioni;
b) censura, che consiste nel biasimo formale e si applica quando la gravita' dell'infrazione, il grado di responsabilita', i precedenti dell'incolpato e il suo comportamento successivo al fatto inducono a ritenere che egli non incorrera' in un'altra infrazione;
c) sospensione, che consiste nell'esclusione temporanea dall'esercizio dell'attivita' professionale e si applica per infrazioni consistenti in comportamenti e in responsabilita' gravi o quando non sussistono le condizioni per irrogare la sola sanzione della censura;
d) radiazione, che impedisce in via definitiva lo svolgimento dell'attivita' professionale. La radiazione e' inflitta per violazioni molto gravi che rendono incompatibile la prosecuzione dell'attivita' professionale da parte dell'incolpato.
5. La sospensione, di cui al comma 4, lettera c), e' disposta per una durata non superiore a 12 mesi.
6. La sospensione e' obbligatoria, oltre che nei casi previsti dal codice penale, nei seguenti casi:
a) mancata stipula o sopravvenuta mancanza della polizza di assicurazione di cui al comma 2, lettera h);
b) emissione del decreto di fermo di cui all'articolo 384 del codice di procedura penale e dell'ordinanza di custodia cautelare di cui all'articolo 285 del codice di procedura penale;
c) interdizione dai pubblici uffici per una durata non superiore a tre anni;
d) ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario, fuori dei casi previsti dal comma 9, lettera b);
e) assegnazione a una casa di cura e di custodia di cui all'articolo 219 del codice penale;
f) applicazione di una delle misure di sicurezza non detentive previste dall'articolo 215, comma terzo, numeri 1), 2) e 3), del codice penale.
7. Nel caso di esercizio dell'azione penale contro un istruttore di vela il Capo del compartimento marittimo ha facolta' di ordinare la sospensione cautelare del medesimo dall'esercizio professionale dell'attivita' fino alla sentenza che definisce il grado di giudizio.
8. La sospensione obbligatoria di cui al comma 6 o cautelare di cui al comma 7 non e' soggetta al limite di durata stabilito dal comma 5.
9. La radiazione puo' essere pronunciata a carico dell'istruttore di vela che, con la propria condotta, ha gravemente compromesso la propria reputazione e la dignita' della categoria ed e' obbligatoria nei seguenti casi:
a) interdizione dai pubblici uffici, perpetua o di durata superiore a tre anni, o interdizione dalla professione per uguale durata;
b) ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario nei casi indicati dall'articolo 222, secondo comma, del codice penale;
c) assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro;
d) condanne per delitto contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica, l'economia pubblica, l'industria e il commercio, il patrimonio, per esercizio abusivo della professione e per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni, salvo che sia intervenuta la riabilitazione.
10. Con decreto da adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, per la semplificazione e la pubblica amministrazione, della difesa, della giustizia, dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, dello sviluppo economico e dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e previa acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'articolo 154, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono stabilite l'organizzazione, la disciplina, la tenuta, la vigilanza e i dati, nel rispetto delle regole e delle garanzie previste in materia di protezione dei dati personali con particolare riferimento ai principi di necessita', pertinenza e non eccedenza dei dati trattati, relativi all'elenco nazionale dell'istruttore di vela, i programmi del corso, nonche', nel rispetto del principio del contradditorio e dei principi generali dell'attivita' amministrativa, le procedure di applicazione delle sanzioni disciplinari di cui al comma 4 per le violazioni accertate dal Capo del Compartimento marittimo del luogo in cui e' stata commessa la violazione.».

Note all'art. 33:
- La legge 4 aprile 1977, n. 135 (Disciplina della
professione di raccomandatario marittimo) e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 22 aprile 1977, n. 109.
- La legge 8 agosto 1991, n. 264 (Disciplina
dell'attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi
di trasporto) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 21
agosto 1991, n. 195.
- Si riportano, per opportuna conoscenza gli articoli
da 1754 a 1765 del codice civile:
«Art. 1754 (Mediatore). - E' mediatore colui che mette
in relazione due o piu' parti per la conclusione di un
affare, senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti
di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza.»
«Art. 1755 (Provvigione). - Il mediatore ha diritto
alla provvigione da ciascuna delle parti, se l'affare e'
concluso per effetto del suo intervento.
La misura della provvigione e la proporzione in cui
questa deve gravare su ciascuna delle parti, in mancanza di
patto, di tariffe professionali o di usi, sono determinate
dal giudice secondo equita'.».
«Art. 1756 (Rimborso delle spese). - Salvo patti o usi
contrari, il mediatore ha diritto al rimborso delle spese
nei confronti della persona per incarico della quale sono
state eseguite anche se l'affare non e' stato concluso.».
«Art. 1757 (Provvigione nei contratti condizionali o
invalidi). - Se il contratto e' sottoposto a condizione
sospensiva, il diritto alla provvigione sorge nel momento
in cui si verifica la condizione.
Se il contratto e' sottoposto a condizione risolutiva,
il diritto alla provvigione non viene meno col verificarsi
della condizione.
La disposizione del comma precedente si applica anche
quando il contratto e' annullabile o rescindibile, se il
mediatore non conosceva la causa d'invalidita'.».
«Art. 1758 (Pluralita' di mediatori). - Se l'affare e'
concluso per l'intervento di piu' mediatori, ciascuno di
essi ha diritto a una quota della provvigione.».
«Art. 1759 (Responsabilita' del mediatore). - Il
mediatore deve comunicare alle parti le circostanze a lui
note, relative alla valutazione e alla sicurezza
dell'affare, che possono influire sulla conclusione di
esso.
Il mediatore risponde dell'autenticita' della
sottoscrizione delle scritture e dell'ultima girata dei
titoli trasmessi per il suo tramite.».
«Art. 1760 (Obblighi del mediatore professionale).- Il
mediatore professionale in affari su merci o su titoli
deve:
1) conservare i campioni delle merci vendute sopra
campione, finche' sussista la possibilita' di controversia
sull'identita' della merce;
2) rilasciare al compratore una lista firmata dei
titoli negoziati, con l'indicazione della serie e del
numero;
3) annotare su apposito libro gli estremi essenziali
del contratto che si stipula col suo intervento e
rilasciare alle parti copia da lui sottoscritta di ogni
annotazione.».
«Art. 1761 (Rappresentanza del mediatore). - Il
mediatore puo' essere incaricato da una delle parti di
rappresentarla negli atti relativi all'esecuzione del
contratto concluso con il suo intervento.».
«Art. 1762 (Contraente non nominato). - Il mediatore
che non manifesta a un contraente il nome dell'altro
risponde dell'esecuzione del contratto e, quando lo ha
eseguito, subentra nei diritti verso il contraente non
nominato.
Se dopo la conclusione del contratto il contraente non
nominato si manifesta all'altra parte o e' nominato dal
mediatore, ciascuno dei contraenti puo' agire direttamente
contro l'altro, ferma restando la responsabilita' del
mediatore.».
«Art. 1763 (Fideiussione del mediatore). - Il mediatore
puo' prestare fideiussione per una delle parti.».
«Art. 1764 (Sanzioni). - Il mediatore che non adempie
agli obblighi imposti dall'art. 1760 e' punito con la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
5 a euro 516.
Nei casi piu' gravi puo' essere aggiunta la sospensione
dalla professione fino a sei mesi.
Alle stesse pene e' soggetto il mediatore che presta la
sua attivita' nell'interesse di persona notoriamente
insolvente o della quale conosce lo stato d'incapacita'.».
«Art. 1765 (Leggi speciali). - Sono salve le
disposizioni delle leggi speciali.».
- Si riporta, per opportuna conoscenza, l'art. 19 della
legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi):
«Art. 19 (Segnalazione certificata di inizio attivita'
- Scia). - 1. Ogni atto di autorizzazione, licenza,
concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque
denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o
ruoli richieste per l'esercizio di attivita'
imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio
dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e
presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi
a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o
contingente complessivo o specifici strumenti di
programmazione settoriale per il rilascio degli atti
stessi, e' sostituito da una segnalazione dell'interessato,
con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli
ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti
rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa
nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione,
all'asilo, alla cittadinanza, all'amministrazione della
giustizia, all'amministrazione delle finanze, ivi compresi
gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito,
anche derivante dal gioco, nonche' di quelli previsti dalla
normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quelli
imposti dalla normativa comunitaria. La segnalazione e'
corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni
e dell'atto di notorieta' per quanto riguarda tutti gli
stati, le qualita' personali e i fatti previsti negli
articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
nonche', ove espressamente previsto dalla normativa
vigente, dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici
abilitati, ovvero dalle dichiarazioni di conformita' da
parte dell'Agenzia delle imprese di cui all'art. 38, comma
4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti
di cui al primo periodo; tali attestazioni e asseverazioni
sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per
consentire le verifiche di competenza dell'amministrazione.
Nei casi in cui la normativa vigente prevede l'acquisizione
di atti o pareri di organi o enti appositi, ovvero
l'esecuzione di verifiche preventive, essi sono comunque
sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e
asseverazioni o certificazioni di cui al presente comma,
salve le verifiche successive degli organi e delle
amministrazioni competenti. La segnalazione, corredata
delle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni nonche'
dei relativi elaborati tecnici, puo' essere presentata
mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento, ad
eccezione dei procedimenti per cui e' previsto l'utilizzo
esclusivo della modalita' telematica; in tal caso la
segnalazione si considera presentata al momento della
ricezione da parte dell'amministrazione.
2. L'attivita' oggetto della segnalazione puo' essere
iniziata, anche nei casi di cui all'art. 19-bis, comma 2,
dalla data della presentazione della segnalazione
all'amministrazione competente.
3. L'amministrazione competente, in caso di accertata
carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1,
nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della
segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati
provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attivita' e
di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa.
Qualora sia possibile conformare l'attivita' intrapresa e i
suoi effetti alla normativa vigente, l'amministrazione
competente, con atto motivato, invita il privato a
provvedere prescrivendo le misure necessarie con la
fissazione di un termine non inferiore a trenta giorni per
l'adozione di queste ultime. In difetto di adozione delle
misure da parte del privato, decorso il suddetto termine,
l'attivita' si intende vietata. Con lo stesso atto
motivato, in presenza di attestazioni non veritiere o di
pericolo per la tutela dell'interesse pubblico in materia
di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza
pubblica o difesa nazionale, l'amministrazione dispone la
sospensione dell'attivita' intrapresa. L'atto motivato
interrompe il termine di cui al primo periodo, che
ricomincia a decorrere dalla data in cui il privato
comunica l'adozione delle suddette misure. In assenza di
ulteriori provvedimenti, decorso lo stesso termine, cessano
gli effetti della sospensione eventualmente adottata.
4. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti
di cui al comma 3, primo periodo, ovvero di cui al comma
6-bis, l'amministrazione competente adotta comunque i
provvedimenti previsti dal medesimo comma 3 in presenza
delle condizioni previste dall'art. 21-nonies.
4-bis. Il presente articolo non si applica alle
attivita' economiche a prevalente carattere finanziario,
ivi comprese quelle regolate dal testo unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385, e dal testo unico in materia di
intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58.
5.
6. Ove il fatto non costituisca piu' grave reato,
chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o
asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio
attivita', dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei
requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 e' punito con
la reclusione da uno a tre anni.
6-bis. Nei casi di Scia in materia edilizia, il termine
di sessanta giorni di cui al primo periodo del comma 3 e'
ridotto a trenta giorni. Fatta salva l'applicazione delle
disposizioni di cui al comma 4 e al comma 6, restano
altresi' ferme le disposizioni relative alla vigilanza
sull'attivita' urbanistico-edilizia, alle responsabilita' e
alle sanzioni previste dal decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dalle leggi regionali.
6-ter. La segnalazione certificata di inizio attivita',
la denuncia e la dichiarazione di inizio attivita' non
costituiscono provvedimenti taciti direttamente
impugnabili. Gli interessati possono sollecitare
l'esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione
e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l'azione di
cui all'art. 31, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 2
luglio 2010, n. 104.».
- Si riporta, per opportuna conoscenza, l'art. 8 della
legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere
di commercio, industria, artigianato e agricoltura):
«Art. 8 (Registro delle imprese). - 1. E' istituito
presso la camera di commercio l'ufficio del registro delle
imprese di cui all'art. 2188 del codice civile.
2. Al fine di garantire condizioni di uniformita'
informativa su tutto il territorio nazionale e fatte salve
le disposizioni legislative e regolamentari in materia,
nonche' gli atti amministrativi generali da esse previsti,
il Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con il
Ministero della giustizia, sentita l'Unioncamere, emana
direttive sulla tenuta del registro, assicurandone la
relativa vigilanza.
3. L'ufficio provvede alla tenuta del registro delle
imprese in conformita' agli articoli 2188, e seguenti, del
codice civile, nonche' alle disposizioni della presente
legge e al regolamento di cui al comma 6 bis del presente
articolo, sotto la vigilanza di uno o piu' giudici delegati
scelti tra i giudici assegnati alle sezioni specializzate
in materia di impresa, e nominati dal presidente del
Tribunale competente per territorio e presso cui e'
istituita la sezione specializzata in materia di impresa,
su indicazione del presidente della medesima sezione.
4. Gli uffici delle Camere di commercio della
circoscrizione territoriale su cui ha competenza il
tribunale delle imprese sono retti da un unico conservatore
nominato dal Ministero dello sviluppo economico su proposta
dell'Unioncamere, sentiti i presidenti delle camere di
commercio operanti nell'ambito della stessa circoscrizione,
tra i dirigenti delle camere di commercio in possesso dei
requisiti definiti con il decreto di cui al comma 5
dell'art. 20. Il conservatore puo' delegare parte dei
propri compiti a dirigenti delle altre camere di commercio
della circoscrizione territoriale. L'atto di nomina del
conservatore e' pubblicato sul sito istituzionale di tutte
le camere di commercio interessate e del Ministero dello
sviluppo economico. Il ruolo di conservatore costituisce o
integra il contenuto dell'incarico dirigenziale conferito
dalla camere di commercio di appartenenza.
5. L'iscrizione nelle sezioni speciali ha funzione di
certificazione anagrafica di pubblicita' notizia, oltre
agli effetti previsti dalle leggi speciali.
6. La predisposizione, la tenuta, la conservazione e la
gestione, secondo tecniche informatiche, del registro delle
imprese ed il funzionamento dell'ufficio sono realizzati in
modo da assicurare completezza ed organicita', pubblicita'
per tutte le imprese soggette ad iscrizione attraverso un
unico sistema informativo nazionale, garantendo la
tempestivita' dell'informazione su tutto il territorio
nazionale.
6-bis. Con regolamento emanato, ai sensi dell'art. 17,
comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta
del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il
Ministro della giustizia e con Ministro per la
semplificazione e la pubblica amministrazione, sono
disciplinate le norme di attuazione del presente articolo.
6-ter. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma
6-bis continua ad applicarsi il decreto del Presidente
della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, e successive
modificazioni.".
- Si riporta, per opportuna conoscenza, l'art. 9 del
decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n.
581 (Regolamento di attuazione dell'art. 8 della legge 29
dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione del
registro delle imprese di cui all'art. 2188 del codice
civile):
«Art. 9 (Repertorio delle notizie economiche e
amministrative). - 1. In attuazione dell'art. 8, comma 8,
lettera d), della legge n. 580 del 1993 , presso l'ufficio
e' istituito il repertorio delle notizie economiche ed
amministrative (REA).
2. Sono obbligati alla denuncia al REA:
a) gli esercenti tutte le attivita' economiche e
professionali la cui denuncia alla camera di commercio sia
prevista dalle norme vigenti, purche' non obbligati
all'iscrizione in albi tenuti da ordini o collegi
professionali;
b) gli imprenditori con sede principale all'estero
che aprono nel territorio nazionale unita' locali.
3. Il REA contiene le notizie economiche ed
amministrative per le quali e' prevista la denuncia alla
camera di commercio e la relativa utilizzazione del regio
decreto 20 settembre 1934, n. 2011 , dal regio decreto 4
gennaio 1925, n. 29 , dall'art. 29 del decreto-legge 28
febbraio 1983, n. 55 , convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 aprile 1983, n. 131, e da altre leggi, con
esclusione di quelle gia' iscritte o annotate nel registro
delle imprese e nelle sue sezioni speciali. Con decreto del
Ministro, d'intesa con il Ministro delle risorse agricole,
alimentari e forestali per la parte riguardante le imprese
agricole, sono indicate le notizie di carattere economico,
statistico, amministrativo che l'ufficio puo' acquisire,
invece che dai privati, direttamente dagli archivi di
pubbliche amministrazioni e dei concessionari di pubblici
servizi secondo le norme vigenti, nonche' dall'archivio
statistico delle imprese attive costituito a norma del
regolamento CEE n. 2186 del 22 luglio 1993, purche' non
coperte dal segreto statistico. Con lo stesso decreto sono
stabilite modalita' semplificate per la denuncia delle
notizie di carattere economico ed amministrativo da parte
dei soggetti iscritti o annotati nelle sezioni speciali.
4. L'esercente attivita' agricole deve altresi'
indicare, qualora non compresi negli archivi di cui al
comma 3, i dati colturali, l'estensione e la tipologia dei
terreni con i relativi dati catastali, la tipologia degli
allevamenti del bestiame, secondo il modello approvato con
decreto del Ministro, di concerto con il Ministro delle
risorse agricole, alimentari e forestali, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
5. Il REA e' gestito secondo tecniche informatiche nel
rispetto delle norme vigenti. L'ufficio provvede
all'inserimento nella memoria elettronica del REA dei dati
contenuti nella denuncia, redatta secondo il modello
approvato dal Ministro.».
- La legge 12 marzo 1968, n. 478 (Ordinamento della
professione di mediatore marittimo) e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 29 aprile 1968, n. 108.
- Si riporta, per opportuna conoscenza, il comma 622,
dell'art. 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007):
«Art. 1. - Omissis.
622. L'istruzione impartita per almeno dieci anni e'
obbligatoria ed e' finalizzata a consentire il
conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria
superiore o di una qualifica professionale di durata almeno
triennale entro il diciottesimo anno di eta'. L'eta' per
l'accesso al lavoro e' conseguentemente elevata da quindici
a sedici anni. Resta fermo il regime di gratuita' ai sensi
degli articoli 28, comma 1, e 30, comma 2, secondo periodo,
del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226.
L'adempimento dell'obbligo di istruzione deve consentire,
una volta conseguito il titolo di studio conclusivo del
primo ciclo, l'acquisizione dei saperi e delle competenze
previste dai curricula relativi ai primi due anni degli
istituti di istruzione secondaria superiore, sulla base di
un apposito regolamento adottato dal Ministro della
pubblica istruzione ai sensi dell'art. 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400. L'obbligo di istruzione si
assolve anche nei percorsi di istruzione e formazione
professionale di cui al Capo III del decreto legislativo 17
ottobre 2005, n. 226, e, sino alla completa messa a regime
delle disposizioni ivi contenute, anche nei percorsi
sperimentali di istruzione e formazione professionale di
cui al comma 624 del presente articolo. Sono fatte salve le
competenze delle regioni a statuto speciale e delle
province autonome di Trento e di Bolzano, in conformita' ai
rispettivi statuti e alle relative norme di attuazione,
nonche' alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
L'innalzamento dell'obbligo di istruzione decorre dall'anno
scolastico 2007/2008.
Omissis.».
- Il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159
(Codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di
documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2
della legge 13 agosto 2010, n. 136) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 28 settembre 2011, n. 226, S.O. n.
214/L.
- Si riporta l'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed
unificazione, per le materie ed i compiti di interesse
comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali):
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.».
- Si riporta, per opportuna conoscenza, l'art. 384 del
codice di procedura penale:
«Art. 384 (Fermo di indiziato di delitto). - 1. Anche
fuori dei casi di flagranza, quando sussistono specifici
elementi che, anche in relazione alla impossibilita' di
identificare l'indiziato, fanno ritenere fondato il
pericolo di fuga, il pubblico ministero dispone il fermo
della persona gravemente indiziata di un delitto per il
quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della
reclusione non inferiore nel minimo a due anni e superiore
nel massimo a sei anni ovvero di un delitto concernente le
armi da guerra e gli esplosivi o di un delitto commesso per
finalita' di terrorismo, anche internazionale, o di
eversione dell'ordine democratico.
2. Nei casi previsti dal comma 1 e prima che il
pubblico ministero abbia assunto la direzione delle
indagini, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria
procedono al fermo di propria iniziativa.
3. La polizia giudiziaria procede inoltre al fermo di
propria iniziativa qualora sia successivamente individuato
l'indiziato ovvero sopravvengono specifici elementi, quali
il possesso di documenti falsi, che rendano fondato il
pericolo che l'indiziato sia per darsi alla fuga e non sia
possibile, per la situazione di urgenza, attendere il
provvedimento del pubblico ministero.».
- Si riporta, per opportuna conoscenza, l'art. 285 del
codice di procedura penale:
«Art. 285 (Custodia cautelare in carcere). - 1. Con il
provvedimento che dispone la custodia cautelare, il giudice
ordina agli ufficiali e agli agenti di polizia giudiziaria
che l'imputato sia catturato e immediatamente condotto in
un istituto di custodia per rimanervi a disposizione
dell'autorita' giudiziaria.
2. Prima del trasferimento nell'istituto la persona
sottoposta a custodia cautelare non puo' subire limitazione
della liberta', se non per il tempo e con le modalita'
strettamente necessarie alla sua traduzione.
3. Per determinare la pena da eseguire, la custodia
cautelare subita si computa a norma dell'art. 657, anche
quando si tratti di custodia cautelare subita all'estero in
conseguenza di una domanda di estradizione ovvero nel caso
di rinnovamento del giudizio a norma dell'art. 11 del
codice penale.".
- Si riporta, per opportuna conoscenza, l'art. 219 del
codice penale:
«Art. 219 (Assegnazione a una casa di cura e di
custodia). - Il condannato, per delitto non colposo, a una
pena diminuita per cagione di infermita' psichica o di
cronica intossicazione da alcool o da sostanze
stupefacenti, ovvero per cagione di sordomutismo, e'
ricoverato in una casa di cura e di custodia per un tempo
non inferiore a un anno, quando la pena stabilita dalla
legge non e' inferiore nel minimo a cinque anni di
reclusione.
Se per il delitto commesso e' stabilita dalla legge la
pena di morte o la pena dell'ergastolo, ovvero la
reclusione non inferiore nel minimo a dieci anni, la misura
di sicurezza e' ordinata per un tempo non inferiore a tre
anni.
Se si tratta di un altro reato, per il quale la legge
stabilisce la pena detentiva, e risulta che il condannato
e' persona socialmente pericolosa, il ricovero in una casa
di cura e di custodia e' ordinato per un tempo non
inferiore a sei mesi; tuttavia il giudice puo' sostituire
alla misura del ricovero quella della liberta' vigilata.
Tale sostituzione non ha luogo, qualora si tratti di
condannati a pena diminuita per intossicazione cronica da
alcool o da sostanze stupefacenti.
Quando deve essere ordinato il ricovero in una casa di
cura e di custodia, non si applica altra misura di
sicurezza detentiva.".
- Si riporta, per opportuna conoscenza, l'art. 215,
terzo comma, del codice penale:
«Art. 215 (Specie). - Omissis.
Sono misure di sicurezza non detentive:
1. la liberta' vigilata;
2. il divieto di soggiorno in uno o piu' comuni, o in
una o piu' province;
3. il divieto di frequentare osterie e pubblici
spacci di bevande alcooliche;
4. l'espulsione dello straniero dallo Stato.
Omissis.».
- Si riporta, per opportuna conoscenza, l'art. 222,
secondo comma, del codice penale:
«Art. 222 (Ricovero in un ospedale psichiatrico
giudiziario). - Omissis.
La durata minima del ricovero nel manicomio giudiziario
e' di dieci anni, se per il fatto commesso la legge
stabilisce la pena di morte o l'ergastolo, ovvero di cinque
se per il fatto commesso la legge stabilisce la pena della
reclusione per un tempo non inferiore nel minimo a dieci
anni.
Omissis.».
- Il capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove
norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi), reca:
«Accesso ai documenti amministrativi».
- Si riporta, per opportuna conoscenza, il comma 3,
dell'art. 17, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri):
«Art. 17 (Regolamenti). - Omissis.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
Omissis.».
- Si riporta, per opportuna conoscenza, l'art. 5 del
decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663 (Finanziamento del
Servizio sanitario nazionale nonche' proroga dei contratti
stipulati dalle pubbliche amministrazioni in base alla
legge 1° giugno 1977, n. 285, sulla occupazione giovanile),
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio
1980, n. 33:
«Art. 5. - In attesa dell'approvazione del piano
sanitario nazionale a decorrere dal 1° gennaio 1980 a tutti
i cittadini presenti nel territorio della Repubblica
l'assistenza sanitaria e' erogata, in condizioni di
uniformita' e di uguaglianza, nelle seguenti forme:
a) assistenza medico-generica, pediatrica ed
ostetrico-generica con le modalita' previste dalle
convenzioni vigenti;
b) assistenza farmaceutica con le modalita' e i
limiti previsti nella convenzione, nel prontuario
terapeutico e nella legge 5 agosto 1978, n. 484;
c) assistenza ospedaliera nei presidi pubblici e
convenzionati;
d) assistenza specialistica nei presidi ed ambulatori
pubblici o convenzionati;
e) assistenza integrativa nei limiti delle
prestazioni ordinarie erogate agli assistiti dal disciolto
INAM nonche' dalle casse mutue delle province autonome di
Trento e Bolzano, fatte salve quelle autorizzate prima del
31 dicembre 1979, fino al termine del ciclo di cura.
E' consentito inoltre il ricorso all'assistenza
ospedaliera in forma indiretta, secondo le modalita' ed i
limiti stabiliti dalle vigenti leggi regionali. Le regioni
prevedono eventuali forme di assistenza specialistica
indiretta.
Per l'assistenza specialistica convenzionata, in attesa
dell'adozione della convenzione unica ai sensi dell'art. 48
della legge 23 dicembre 1978, n. 833, spetta alle regioni e
alle province autonome di Trento e Bolzano stabilire norme
finalizzate all'erogazione delle prestazioni nei limiti
previsti dall'accordo nazionale del 14 luglio 1973 tra gli
enti mutualistici e la Federazione nazionale degli ordini
dei medici e con le tariffe ivi stabilite, con esclusione
di qualsiasi forma di indicizzazione, fatti salvi gli
eventuali conguagli derivanti dalla futura convenzione.
Fino all'emanazione delle anzidette disposizioni restano
ferme le modalita' di erogazione previste dalle convenzioni
vigenti.
Resta fermo quanto disposto dall'art. 57, terzo e
quarto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
Con provvedimento regionale saranno disciplinate le
modalita' di erogazione, fino alla costituzione delle
unita' sanitarie locali, delle prestazioni di cui ai commi
precedenti a favore dei cittadini non tenuti secondo la
legislazione in vigore al 31 dicembre 1979, all'iscrizione
a casse mutue eroganti prestazioni obbligatorie di
malattia.
Fino al 31 dicembre 1980 e salvo quanto previsto dalla
disciplina legislativa prevista rispettivamente dagli artt.
23 e 37 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e del decreto
di cui al primo comma dell'art. 70 della stessa legge, sono
prorogati tutti i poteri dei commissari liquidatori
nominati ai sensi dell'art. 72 della citata legge 23
dicembre 1978, n. 833, dei commissari liquidatori delle
gestioni e servizi di assistenza sanitaria delle Casse
marittime adriatica, tirrena e meridionale, nonche' per la
parte riguardante le suddette materie, dei commissari di
cui al successivo comma e degli organi di amministrazione
della Croce rossa italiana. Detti commissari devono operare
nel rispetto di direttive emanate dalle regioni e dalle
province autonome di Trento e Bolzano nell'ambito delle
finalita' richiamate al comma successivo. Il finanziamento
dell'attivita' degli enti e' assicurato nelle forme e con
le modalita' gia' seguite nel 1979, salvo l'adeguamento dei
contributi di cui all'art. 4 della legge 2 maggio 1969, n.
302, in base a decreti del Ministro del tesoro, di concerto
con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e
della sanita'.
Fino al 31 dicembre 1980 e salvo quanto previsto dalla
disciplina legislativa di cui al richiamato art. 37 le
regioni continuano ad assicurare l'assistenza ospedaliera
fuori del territorio nazionale sulla base delle vigenti
disposizioni.
Fino all'effettivo trasferimento alle unita' sanitarie
locali delle funzioni di cui alla legge 23 dicembre 1978,
n. 833, i commissari liquidatori di cui alla legge 29
giugno 1977, n. 349, limitatamente alle attivita'
sanitarie, anche in deroga ai vigenti ordinamenti dei
rispettivi enti, e con provvedimenti autorizzativi o di
delega generali, devono assicurare l'attuazione
territoriale delle direttive dei competenti organi delle
regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano volte
a realizzare le finalita' e gli obiettivi del Servizio
sanitario nazionale.
Restano fermi i compiti degli ispettorati del lavoro di
cui all'art. 21 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, fino
all'istituzione dell'Istituto superiore per la prevenzione
e la sicurezza del lavoro e all'affettivo trasferimento
delle attribuzioni alle unita' sanitarie locali. Gli
ispettorati del lavoro nell'espletamento delle loro
funzioni dovranno altresi' assicurare il rispetto di
direttive emanate dalle regioni e dalle province autonome
di Trento e Bolzano nell'ambito delle finalita' richiamate
al comma precedente.
L'assistenza sanitaria di cui al primo comma comprende
anche la tutela sanitaria delle attivita' sportive. Fermo
restando quanto disposto dall'art. 61, quarto comma, della
legge 23 dicembre 1978, n. 833, i controlli sanitari sono
effettuati, oltre che dai medici della Federazione
medico-sportiva italiana, dal personale e dalle strutture
pubbliche e private convenzionate, con le modalita' fissate
dalle regioni d'intesa con il CONI e sulla base di criteri
tecnici generali che saranno adottati con decreto del
Ministro della sanita'.».
- Si riporta, per opportuna conoscenza, il comma 4,
dell'art. 154, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196 (Codice in materia di protezione dei dati personali):
«Art. 154 (Compiti). - Omissis.
4. Il Presidente del Consiglio dei ministri e ciascun
ministro consultano il Garante all'atto della
predisposizione delle norme regolamentari e degli atti
amministrativi suscettibili di incidere sulle materie
disciplinate dal presente codice.
Omissis.».
 
Art. 34

Scuole nautiche e Centri di istruzione per la nautica

1. Dopo il Capo II-bis del Titolo III del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, e' inserito il seguente:

«Capo II-ter.

Scuole nautiche e Centri di istruzione per la nautica

Art. 49-septies.

Scuole nautiche

1. Le scuole per l'educazione marinaresca, l'istruzione e la formazione dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche sono denominate scuole nautiche.
2. Le scuole nautiche sono soggette a vigilanza amministrativa e tecnica da parte delle province o delle citta' metropolitane o delle Province autonome di Trento e di Bolzano del luogo in cui hanno la sede principale.
3. I compiti delle province o delle citta' metropolitane o alle Province autonome di Trento e di Bolzano in materia di segnalazione certificata di inizio attivita' e di vigilanza amministrativa sulle scuole nautiche sono svolti sulla base di apposite direttive emanate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
4. Le persone fisiche o giuridiche, le societa' ed enti possono presentare l'apposita segnalazione certificata di inizio attivita' per la gestione di una scuola nautica alla Provincia o Citta' metropolitana o alla Province autonome di Trento e di Bolzano. Il titolare deve avere la proprieta' e gestione diretta, personale, esclusiva e permanente dell'esercizio, nonche' la gestione diretta dei beni patrimoniali della scuola nautica, rispondendo del suo regolare funzionamento nei confronti dell'autorita' competente; nel caso di apertura di ulteriori sedi per l'esercizio dell'attivita' di scuola nautica, per ciascuna deve essere dimostrato il possesso di tutti i requisiti prescritti, ad eccezione della capacita' finanziaria che deve essere dimostrata per una sola sede, e deve essere preposto un responsabile didattico, in organico quale dipendente o collaboratore familiare ovvero anche, nel caso di societa' di persone o di capitali, quale rispettivamente socio o amministratore, che sia in possesso dei requisiti di cui al comma 6, ad eccezione della capacita' finanziaria.
5. Gli istituti tecnici del settore tecnologico, indirizzo trasporti e logistica, articolazione conduzione del mezzo, opzioni conduzione del mezzo navale e di impianti e apparati marittimi, possono presentare la dichiarazione di cui al comma 4 e sono soggetti alla vigilanza amministrativa e tecnica del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca che emana apposite direttive nelle materie di cui ai commi 4 e 14 ed effettua le verifiche di cui al comma 10.
6. La segnalazione certificata di inizio attivita' di cui al comma 4 puo' essere presentata dai soggetti che abbiano compiuto gli anni ventuno e siano in possesso di adeguata capacita' finanziaria, di diploma di istruzione di secondo grado e abbiano svolto attivita' di insegnamento di cui al comma 7 con almeno un'esperienza biennale, maturata negli ultimi cinque anni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 508, comma 10, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 per i docenti degli istituti tecnici di cui al comma 5. Per le persone giuridiche i requisiti richiesti dal presente comma, ad eccezione della capacita' finanziaria che deve essere posseduta dalla persona giuridica, sono richiesti al legale rappresentante.
7. Possono svolgere attivita' di insegnamento presso le scuole nautiche i soggetti in possesso dell'abilitazione non inferiore a quella di ufficiale di coperta o di titolo professionale di capitano del diporto di cui all'articolo 36-bis, gli ufficiali superiori del Corpo dello stato maggiore e delle capitanerie di porto che hanno cessato il servizio attivo da almeno cinque anni, coloro che hanno conseguito da almeno dieci anni la patente nautica per la navigazione senza alcun limite e i docenti degli istituti tecnici di cui al comma 5. L'attivita' di insegnamento della tecnica di base della navigazione a vela e' svolta dall'istruttore di vela di cui all'articolo 49-quinquies. Gli insegnanti non devono essere stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza ed essere sottoposti a misure amministrative di sicurezza personali o alle misure di prevenzione e non essere stati condannati a una pena detentiva non inferiore a tre anni, salvo che non siano intervenuti provvedimenti di riabilitazione.
8. La segnalazione di cui al comma 4 non puo' essere presentata da coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza e da coloro che sono sottoposti a misure amministrative di sicurezza personali o alle misure di prevenzione e non essere stati condannati a una pena detentiva non inferiore a tre anni, salvo che non siano intervenuti provvedimenti di riabilitazione.
9. La scuola nautica deve svolgere l'attivita' di formazione dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche di una o piu' categorie previste, possedere un'adeguata attrezzatura tecnica e didattica, disporre degli insegnanti di cui al comma 7, nonche' di una adeguata unita' da diporto, secondo quanto stabilito dal regolamento di attuazione del presente codice.
10. Le province o le citta' metropolitane o le Province autonome di Trento e di Bolzano effettuano le verifiche del possesso dei requisiti prescritti da parte delle scuole nautiche con cadenza almeno triennale.
11. L'attivita' di scuola nautica e' sospesa per un periodo da uno a tre mesi quando:
a) l'attivita' della scuola nautica non si svolge regolarmente;
b) il titolare non provvede alla sostituzione degli insegnanti o degli istruttori che non sono piu' in possesso dei requisiti di cui al comma 7;
c) il titolare non ottempera alle disposizioni date dalle province o dalle citta' metropolitane o dalle Province autonome di Trento e di Bolzano ai fini del regolare funzionamento della scuola nautica.
12. L'attivita' della scuola nautica e' inibita quando:
a) sono venuti meno i requisiti morali del titolare e la capacita' finanziaria;
b) viene meno l'attrezzatura tecnica o l'attrezzatura didattica oppure la disponibilita' dell'adeguata unita' da diporto di cui al comma 9;
c) sono stati adottati piu' di due provvedimenti di sospensione in un quinquennio.
13. Nel caso in cui una scuola nautica e' gestita senza la dichiarazione di inizio attivita' o i requisiti prescritti, e' prevista la chiusura della stessa e la cessazione della relativa attivita', ordinate dalle province o dalle citta' metropolitane o dalle Province autonome di Trento e di Bolzano. Salva l'applicazione delle eventuali sanzioni penali previste dalle disposizioni vigenti in caso di esercizio abusivo dell'attivita', costituisce esercizio abusivo dell'attivita' di scuola nautica l'istruzione o la formazione per le patenti nautiche impartita in forma professionale o, comunque, a fine di lucro senza il rispetto delle dichiarazioni dei requisiti previsti. Chiunque esercita o concorre a esercitare abusivamente l'attivita' di scuola nautica e' punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5000 euro a 15000 euro, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689.
14. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti stabilisce, con propri decreti: i requisiti minimi di capacita' finanziaria; i requisiti di idoneita', le modalita' di svolgimento delle verifiche di cui al comma 10; le prescrizioni sui locali e sull'arredamento didattico, anche al fine di consentire l'eventuale svolgimento degli esami, nonche' la durata dei corsi; i programmi di esame per il conseguimento della patente nautica.
15. Le scuole nautiche nonche' i centri di istruzione per la nautica di cui all'articolo 49-octies presentano le domande di ammissione agli esami per i propri candidati presso l'autorita' marittima o l'ufficio motorizzazione civile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nella cui giurisdizione le medesime hanno la sede principale.
16. Le scuole nautiche possono richiedere all'autorita' marittima o all'ufficio motorizzazione civile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, competenti per territorio, che gli esami per il conseguimento delle patenti nautiche, con un numero di candidati non inferiore a dieci, vengano svolti presso le loro sedi. Le spese di viaggio e di missione per i componenti delle commissioni di esame sono a carico dei richiedenti.
17. Con il regolamento di attuazione del presente codice sono stabilite le modalita' per la segnalazione certificata di inizio attivita', fermo restando quanto previsto dal comma 10.

Art. 49-octies.

Centri di istruzione per la nautica

1. Le associazioni nautiche e gli enti a livello nazionale per la gestione delle scuole per il conseguimento delle patenti nautiche, riconosciuti in conformita' a quanto previsto con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, assumono la denominazione di «Centri di istruzione per la nautica». Per detti enti non e' richiesta la segnalazione certificata in materia di inizio attivita' di cui all'articolo 49-septies, comma 4.
2. Alla vigilanza amministrativa e tecnica sulle associazioni nautiche e sugli enti di cui al comma 1 provvede il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
3. I centri di istruzione per la nautica devono svolgere l'attivita' di formazione dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche di qualsiasi categoria, possedere una adeguata attrezzatura tecnica e didattica, disporre degli insegnanti di cui all'articolo 49-septies, comma 7, nonche' di una adeguata unita' da diporto, secondo quanto stabilito dal regolamento di attuazione del presente codice.
4. L'attivita' delle articolazioni dei centri di istruzione per la nautica e' sospesa per un periodo da uno a tre mesi quando:
a) non si svolge regolarmente;
b) il rappresentante legale non provvede alla sostituzione degli insegnanti o degli istruttori che non sono piu' in possesso dei requisiti di cui all'articolo 49-septies, comma 7;
c) il rappresentante legale non ottempera alle disposizioni date dal Direttore generale della Direzione Generale territoriale dei trasporti e dal Capo del compartimento marittimo territorialmente competenti ai fini del regolare funzionamento del centro di istruzione.
5. L'esercizio delle articolazioni del centro di istruzione per la nautica e' revocato quando:
a) sono venuti meno i requisiti morali del rappresentante legale e la capacita' finanziaria;
b) viene meno l'attrezzatura tecnica o l'attrezzatura didattica oppure la disponibilita' dell'adeguata unita' da diporto di cui al comma 3;
c) sono stati adottati piu' di due provvedimenti di sospensione in un quinquennio;
d) l'istruzione e la formazione dei canditati per il conseguimento delle patenti nautiche e' impartita a fine di lucro o al di fuori di quanto disciplinato dal presente articolo.
6. In caso di revoca per sopravvenuta carenza dei requisiti morali del rappresentante legale, a quest'ultimo e' parimenti revocata l'idoneita' tecnica. L'interessato puo' conseguire una nuova idoneita' trascorsi cinque anni dalla revoca oppure a seguito di intervenuta riabilitazione.
7. Nel caso in cui l'articolazione del centro di istruzione della nautica e' gestita senza i requisiti prescritti e' prevista la chiusura dello stesso e la cessazione della relativa attivita', ordinata dal Capo del compartimento marittimo territorialmente competente.
8. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti stabilisce, con propri decreti: i requisiti minimi di capacita' finanziaria; i requisiti di idoneita', le modalita' di svolgimento delle verifiche da parte dei compartimenti marittimi; le prescrizioni sui locali e sull'arredamento didattico, anche al fine di consentire l'eventuale svolgimento degli esami, nonche' la durata dei corsi; i programmi di esame per il conseguimento della patente nautica.
9. Ai centri di istruzione per la nautica, si applica l'articolo 49-septies, comma 16.».

Note all'art. 34:
- Si riporta, per opportuna conoscenza, l'art. 508 del
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione
del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in
materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine
e grado):
«Art. 508 (Incompatibilita'). - 1. Al personale docente
non e' consentito impartire lezioni private ad alunni del
proprio istituto.
2. Il personale docente, ove assuma lezioni private, e'
tenuto ad informare il direttore didattico o il preside, al
quale deve altresi' comunicare il nome degli alunni e la
loro provenienza.
3. Ove le esigenze di funzionamento della scuola lo
richiedano, il direttore didattico o il preside possono
vietare l'assunzione di lezioni private o interdirne la
continuazione, sentito il consiglio di circolo o di
istituto.
4. Avverso il provvedimento del direttore didattico o
del preside e' ammesso ricorso al provveditore agli studi,
che decide in via definitiva, sentito il parere del
consiglio scolastico provinciale.
5. Nessun alunno puo' essere giudicato dal docente dal
quale abbia ricevuto lezioni private; sono nulli gli
scrutini o le prove di esame svoltisi in contravvenzione a
tale divieto.
6. Al personale ispettivo e direttivo e' fatto divieto
di impartire lezioni private.
7. L'ufficio di docente, di direttore didattico, di
preside, di ispettore tecnico e di ogni altra categoria di
personale prevista dal presente titolo non e' cumulabile
con altro rapporto di impiego pubblico.
8. Il predetto personale che assuma altro impiego
pubblico e' tenuto a darne immediata notizia
all'amministrazione.
9. L'assunzione del nuovo impiego importa la cessazione
di diritto dall'impiego precedente, salva la concessione
del trattamento di quiescenza eventualmente spettante ai
sensi delle disposizioni in vigore.
10. Il personale di cui al presente titolo non puo'
esercitare attivita' commerciale, industriale e
professionale, ne' puo' assumere o mantenere impieghi alle
dipendenze di privati o accettare cariche in societa'
costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche
in societa' od enti per i quali la nomina e' riservata allo
Stato e sia intervenuta l'autorizzazione del Ministero
della pubblica istruzione.
11. Il divieto, di cui al comma 10, non si applica nei
casi di societa' cooperative.
12. Il personale che contravvenga ai divieti posti nel
comma 10 viene diffidato dal direttore generale o capo del
servizio centrale competente ovvero dal provveditore agli
studi a cessare dalla situazione di incompatibilita'.
13. L'ottemperanza alla diffida non preclude l'azione
disciplinare.
14. Decorsi quindici giorni dalla diffida senza che
l'incompatibilita' sia cessata, viene disposta la decadenza
con provvedimento del direttore generale o capo del
servizio centrale competente, sentito il Consiglio
nazionale della pubblica istruzione, per il personale
appartenente ai ruoli nazionali; con provvedimento del
provveditore agli studi, sentito il consiglio scolastico
provinciale, per il personale docente della scuola materna,
elementare e media e, sentito il Consiglio nazionale della
pubblica istruzione, per il personale docente degli
istituti e scuole di istruzione secondaria superiore.
15. Al personale docente e' consentito, previa
autorizzazione del direttore didattico o del preside,
l'esercizio di libere professioni che non siano di
pregiudizio all'assolvimento di tutte le attivita' inerenti
alla funzione docente e siano compatibili con l'orario di
insegnamento e di servizio.
16. Avverso il diniego di autorizzazione e' ammesso
ricorso al provveditore agli studi, che decide in via
definitiva.».
- Per i riferimenti normativi contenuti nell'art.
36-bis del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171
(Codice della nautica da diporto ed attuazione della
direttiva 2003/44/CE, a norma dell'art. 6 della legge 8
luglio 2003, n. 172), introdotto dall'art. 27 del presente
decreto legislativo, si vedano le note al medesimo
articolo.
- La legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al
sistema penale) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30
novembre 1981, n. 329, S.O.
 
Art. 35

Strutture dedicate alla nautica da diporto

1. Dopo il Capo II-ter del Titolo III del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, e' inserito il seguente:

«Capo II-quater.

Strutture dedicate alla nautica da diporto

Art. 49-nonies.

Disciplina del transito delle unita' da diporto

1. I concessionari delle strutture dedicate alla nautica da diporto di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509, devono permanentemente riservare alle unita' da diporto, a vela o a motore, tratti di banchina per gli accosti in transito o che approdano per rifugio, commisurate alle dimensioni delle unita' da ormeggiare in termini di dimensioni, pescaggio, agitazione residua all'ormeggio e apprestamenti impiantistici con prestazioni simili agli altri ormeggi della concessione. I tratti di banchina sono riservati per la durata massima di 72 ore, rinnovabili per un ulteriore periodo di pari durata nei casi di avaria all'unita', salvo che la permanenza oltre tali termini non sia giustificata da ragioni di sicurezza della navigazione. L'ormeggio per le unita' da diporto in transito o che approdano per rifugio e' gratuito per un tempo non inferiore alle 4 ore giornaliere individuato dal concessionario nella fascia oraria dalle ore 9.00 alle ore 19.00 e per non piu' di tre ormeggi nell'arco di ciascun mese. Le tariffe e gli orari relativi all'utilizzazione gratuita degli accosti in transito o per rifugio sono resi pubblici dal gestore dei porti e degli approdi turistici.
2. Nel periodo dal 15 giugno al 15 settembre di ciascun anno il numero degli accosti riservato al transito e' determinato nell'otto per cento dei posti barca disponibili. Negli altri periodi dell'anno il numero dei posti barca e' stabilito come segue:
a) fino a 50 posti barca: due;
b) fino a 100 posti barca: tre;
c) fino a 150 posti barca: cinque;
d) fino a 250 posti barca: dieci;
e) da 251 a 500 posti barca: quindici;
f) da 501 a 750 posti barca: venti;
g) oltre 750 posti barca: venticinque.
3. Nel periodo dal 15 giugno al 15 settembre di ciascun anno il numero degli accosti riservato al transito destinato alle unita' da diporto, a vela o a motore, condotte da persone con disabilita' o con persone con disabilita' a bordo e' determinato nell'uno per cento dei posti barca disponibili. Negli altri periodi dell'anno il numero dei posti barca e' stabilito come segue:
a) fino a 80 posti barca: uno;
b) fino a 150 posti barca: due;
c) fino a 300 posti barca: tre;
d) da 300 a 400 posti barca: quattro;
e) da 400 a 700 posti barca: sei;
f) oltre 700 posti barca: otto.
4. Per la finalita' di cui al comma 3 e' scelta di preferenza una area che risulta di comodo accesso e collocata alla minore distanza possibile dai punti di erogazione di acqua e di energia elettrica. Il posto di ormeggio deve essere riconoscibile mediante la sua delimitazione con strisce gialle dipinte e mediante il simbolo identificativo della destinazione dell'area e deve prevedere una banchina d'accesso con altezza massima di cinquanta centimetri rispetto al livello dell'acqua. In alternativa e' possibile l'utilizzo di un idoneo sistema di pontili galleggianti, collegati a terra, che consentano comodo accesso e uso.
5. La persona con disabilita' che conduce l'unita' da diporto o la persona che conduce una unita' da diporto con disabile a bordo, a pena di decadenza dal diritto di ormeggio nell'attracco di cui al comma 3, deve comunicare al concessionario che gestisce l'ormeggio, via radio o via telefono, la data e l'orario del proprio arrivo, con almeno 24 ore di anticipo. In caso di beni del demanio marittimo non in concessione la citata comunicazione e' fatta all'autorita' marittima competente.
6. Il posto di attracco riservato alle persone con disabilita', quando non impegnato a tale fine, puo' essere occupato da altra unita', con l'esplicita avvertenza che in caso di arrivo di unita' condotta da persona con disabilita' o con persona con disabilita' a bordo, che abbia fatto richiesta del suo utilizzo secondo quanto previsto al comma 5, dovra' essere immediatamente liberato.
7. Lo stazionamento nel punto di attracco di cui al comma 3 e' consentito, qualora non gia' occupato da altra unita' con persona con disabilita', per un giorno e una notte. Nel caso in cui le condizioni metereologiche non consentono di riprendere la navigazione, l'autorita' marittima puo' autorizzare il prolungamento dello stazionamento.
8. Le richieste e le prenotazioni degli accosti di cui ai commi 2 e 3 sono annotate in un registro, numerato e siglato in ogni singola pagina dall'autorita' marittima territorialmente competente.
9. In occasione di manifestazioni sportive o mostre, i posti di ormeggio riservati al transito possono essere utilizzati dalle unita' partecipanti alle gare o presentate per l'esposizione.
10. Negli altri beni del demanio marittimo non in regime di concessione destinati alla navigazione e al trasporto marittimo, con ordinanza del capo del circondario marittimo competente e' disciplinata la riserva per gli accosti alle unita' da diporto in transito o che approdano per rifugio. Con la medesima ordinanza, al fine di garantire la sicurezza portuale e della navigazione, sono altresi' individuati sistemi di regolazione degli accessi alle isole minori da parte dei passeggeri delle unita' da diporto adibite a noleggio e trasporto passeggeri.
11. Il capo del circondario marittimo, con riferimento alla compatibilita' delle strutture dedicate alla nautica da diporto di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509, con gli interessi marittimi e con la sicurezza della navigazione esprime il parere di competenza.
12. Nella acque interne, nei laghi, nei parchi e nelle riserve od oasi naturali attraversati da corsi d'acqua o che comprendano bacini normalmente fruiti dall'utenza turistica mediante piccole imbarcazioni, l'autorita' o l'ente competente, con proprio atto determina le modalita' attuative e operative degli accosti alle unita' da diporto, a vela o a motore, in transito o che approdano per rifugio, nonche' dei punti di imbarco di transito idonei alla comoda fruizione da parte delle persone con disabilita'. Le tariffe relative all'utilizzazione degli accosti in transito o per rifugio sono rese pubbliche dal gestore dei punti di accosto e di imbarco.
13. In caso di mancata osservanza delle disposizioni del presente articolo, si applicano le sanzioni amministrative previste dal codice della navigazione in materia di uso del demanio marittimo.

Art. 49-decies.

Campi di ormeggio attrezzati

1. Gli enti gestori delle aree marine protette, nel rispetto delle norme vigenti in materia di demanio marittimo, possono istituire campi boa e campi di ormeggio attrezzati, anche con l'impiego di tecnologie informatiche e telematiche, nelle zone di riserva generale (zone B) o di riserva parziale (zone C) per le unita' da diporto autorizzate alla navigazione in tali zone, ai sensi del regolamento di organizzazione dell'area marina protetta. I progetti di installazione dei citati campi sono sottoposti, previo nulla osta del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al parere vincolante dell'ufficio circondariale marittimo competente per territorio. Nell'ambito dei campi boa e dei campi di ormeggio una quota pari al quindici per cento degli ormeggi e' riservata alle unita' a vela.
2. Allo scopo di tutelare l'ecosistema, nell'ambito dei campi boa e di ormeggio di cui al comma 1 e' vietato l'ancoraggio al fondale. I campi boa e i campi di ormeggio sono finalizzati al perseguimento delle seguenti finalita':
a) contenimento dei fenomeni di aratura e danneggiamento dei fondali derivanti dall'ancoraggio delle unita' da diporto;
b) erogazione di un numero limitato e annualmente programmato di permessi di stazionamento nell'area marina;
c) garanzia della trasparenza dei criteri di accesso ai campi boa e di ormeggio, attraverso idonee forme di pubblicita' degli stessi e di prenotazione non onerosa, anche per via telematica.
3. Gli enti gestori che istituiscono i campi di boa e di ormeggio di cui al comma 1 definiscono tariffe orarie e giornaliere di stazionamento negli stessi, anche in relazione all'attivazione combinata di servizi aggiuntivi esclusivamente nel settore della nautica da diporto, per la cui applicazione acquisiscono il nulla osta del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
4. I proventi riscossi ai sensi del comma 3 dagli enti gestori sono destinati al recupero delle spese di allestimento e manutenzione dei campi boa e di ormeggio, a interventi volti a incrementare la protezione ambientale dell'area marina protetta.
5. Nell'allestimento dei campi boa e di ormeggio gli enti gestori sono tenuti all'individuazione di sistemi compatibili con le caratteristiche dei fondali, a basso impatto ambientale e paesaggistico, con il minimo ingombro sul fondale, opportunamente dimensionati in relazione alla tipologia e alle dimensioni delle unita' per le quali viene effettuato l'ormeggio.
6. Gli enti gestori possono allestire sistemi tecnologicamente avanzati per il monitoraggio remoto degli ormeggi e delle strutture a terra, al fine di verificarne costantemente il corretto posizionamento e funzionamento.
7. Al fine di garantire la sicurezza della navigazione, i campi boa e di ormeggio sono segnalati in mare sulla base delle prescrizioni del competente Comando Zona Fari e la posizione e le caratteristiche degli stessi devono essere comunicate dagli enti gestori all'Ufficio circondariale marittimo competente per il successivo inoltro all'Istituto idrografico della Marina militare.

Art. 49-undecies.

Ricovero a secco per piccole imbarcazioni e natanti

1. Nei beni del demanio marittimo non in regime di concessione di cui all'articolo 28 del codice della navigazione che presentano caratteristiche particolarmente idonee per il ricovero a secco, con provvedimento dell'autorita' competente, e' regolamentata la disciplina del ricovero a secco di imbarcazioni da diporto fino a 12 metri e di natanti da diporto, garantendone comunque la fruizione pubblica e in conformita' con i pertinenti strumenti di pianificazione.

Art. 49-duodecies.

Assistenza e traino per imbarcazioni e natanti in mare

1. Al fine di migliorare le condizioni di sicurezza nella navigazione e di prevenire l'inquinamento in mare, e' istituito il servizio di assistenza e traino per le imbarcazioni e natanti da diporto.
2. Il servizio di cui al comma 1 e' svolto da soggetti privati, singoli o associati, dalle cooperative e gruppi ormeggiatori di cui all'articolo 14 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, previa sottoscrizione di una polizza assicurativa che copre i rischi derivante dall'attivita' e comunicazione alla Capitaneria di porto competente per le attivita' di cui all'articolo 68 del codice della navigazione. La citata comunicazione consente agli operatori di intervenire per l'assistenza alle imbarcazioni da diporto fino alla lunghezza di metri 24.
3. Nel caso in cui sussista un pericolo attuale o presumibile per l'incolumita' delle persone a bordo, o vi e' la presenza o la possibilita' di un inquinamento, e' fatto obbligo anche all'operatore chiamato per l'assistenza di contattare immediatamente l'autorita' marittima.
4. Le attivita' comprese nell'ambito del servizio di assistenza sono le seguenti:
a) riparazioni meccaniche, idrauliche ed elettriche, nonche' all'attrezzatura velica;
b) consegna di pezzi di ricambio e forniture di bordo in genere;
c) interventi di ausilio alla navigazione quali disincaglio, scioglimento delle eliche, riavvio dei motori, ricarica delle batterie;
d) le altre attivita' che consentono di risolvere sul posto i problemi tecnici di varia natura che impediscono la normale navigazione.
5. E' consentito il traino fino alla struttura per la nautica da diporto piu' idonea tecnicamente ad accogliere l'unita' nel caso di impossibilita' di risolvere il problema sul posto, laddove tale attivita' non comporta alcun pericolo per la sicurezza della navigazione. E' fatto obbligo agli operatori di cui al comma 2 di comunicare tempestivamente, al rientro presso la struttura per la nautica da diporto individuata, le attivita' di cui al comma 4 e al primo periodo del presente comma all'autorita' marittima territorialmente competente.
6. Le spese sostenute per le attivita' di cui al comma 4, sono interamente a carico dei soggetti richiedenti.
7. Con il regolamento di attuazione del presente codice sono stabiliti i criteri e le modalita' di svolgimento del servizio, i requisiti tecnico-professionali degli operatori che svolgono il servizio e i requisiti dell'imbarcazione utilizzata per il servizio.».

Note all'art. 35:
- Si riporta, per opportuna conoscenza, l'art. 2 del
decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n.
509 (Regolamento recante disciplina del procedimento di
concessione di beni del demanio marittimo per la
realizzazione di strutture dedicate alla nautica da
diporto, a norma dell'art. 20, comma 8, della legge 15
marzo 1997, n. 59), come modificato dall'art. 55 del
presente decreto legislativo:
«Art. 2 (Definizioni). - 1. Sono strutture dedicate
alla nautica da diporto:
a) il "porto turistico", ovvero il complesso di
strutture amovibili ed inamovibili realizzate con opere a
terra e a mare allo scopo di servire unicamente o
precipuamente la nautica da diporto ed il diportista
nautico, anche mediante l'apprestamento di servizi
complementari;
b) l'"approdo turistico", ovvero la porzione dei
porti polifunzionali aventi le funzioni di cui all'art. 4,
comma 3, della legge 28 gennaio 1994, n. 84 , destinata a
servire la nautica da diporto ed il diportista nautico,
anche mediante l'apprestamento di servizi complementari;
c) i "punti d'ormeggio", ovvero le aree demaniali
marittime e gli specchi acquei dotati di strutture che non
importino impianti di difficile rimozione, destinati
all'ormeggio, alaggio, varo e rimessaggio, anche a secco di
piccole imbarcazioni e natanti da diporto.
2. La concessione demaniale marittima per la
realizzazione delle strutture dedicate alla nautica da
diporto di cui al comma 1, lettere a) e b), e' rilasciata:
a) con atto approvato dal direttore marittimo, nel
caso di concessioni di durata non superiore a quindici
anni;
b) con atto approvato dal dirigente generale preposto
alla Direzione generale del demanio marittimo e dei porti
del Ministero dei trasporti e della navigazione, nel caso
di concessioni di durata superiore a quindici anni.
3. Qualora la concessione ricada nella circoscrizione
territoriale di una autorita' portuale, e' rilasciata dal
presidente ai sensi dell'art. 8, comma 3, lettera h), della
legge 28 gennaio 1994, n. 84 , e l'attivita' istruttoria di
competenza dell'autorita' marittima e' curata dal
segretario generale.».
- Si riporta, per opportuna conoscenza, l'art. 28, del
codice della navigazione:
«Art. 28 (Beni del demanio marittimo). - Fanno parte
del demanio marittimo:
a. il lido, la spiaggia, i porti, le rade;
b. le lagune, le foci dei fiumi che sboccano in mare,
i bacini di acqua salsa o salmastra che almeno durante una
parte dell'anno comunicano liberamente col mare;
c. i canali utilizzabili ad uso pubblico marittimo.».
- Si riporta, per opportuna conoscenza, l'art. 14,
della legge 28 gennaio 1994, n. 84 (Riordino della
legislazione in materia portuale):
«Art. 14 (Competenze dell'autorita' marittima). - 1.
Ferme restando le competenze attribuite dalla presente
legge alle autorita' portuali e, per i soli compiti di
programmazione, coordinamento e promozione, nonche'
nell'ambito della pianificazione delle opere portuali, alla
formulazione ed elaborazione di piani triennali da proporre
al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti alle
aziende speciali delle Camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura, istituite ai sensi dell'art. 32
del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre
1934, n. 2011, spettano all'autorita' marittima le funzioni
di polizia e di sicurezza previste dal codice della
navigazione e dalle leggi speciali, e le rimanenti funzioni
amministrative.
1-bis. I servizi tecnico-nautici di pilotaggio,
rimorchio, ormeggio e battellaggio sono servizi di
interesse generale atti a garantire nei porti, ove essi
sono istituiti, la sicurezza della navigazione e
dell'approdo. L'obbligatorieta' dei servizi tecnico-nautici
e' stabilita e disciplinata con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, su proposta dell'autorita'
marittima, d'intesa con l'autorita' portuale ove istituita,
sentite le associazioni di categoria nazionali interessate.
In caso di necessita' e di urgenza, l'autorita' marittima,
sentita l'autorita' portuale ove istituita, puo'
temporaneamente modificare il regime di obbligatorieta' dei
servizi tecnico-nautici per un periodo non superiore a
trenta giorni, prorogabili una sola volta. I criteri e i
meccanismi di formazione delle tariffe dei servizi di
pilotaggio, rimorchio, ormeggio e battellaggio sono
stabiliti dal Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti sulla base di un'istruttoria condotta
congiuntamente dal comando generale del Corpo delle
capitanerie di porto e dalle rappresentanze unitarie delle
Autorita' portuali, dei soggetti erogatori dei servizi e
dell'utenza portuale.
1-ter. Nei porti sede di autorita' di sistema portuale
la disciplina e l'organizzazione dei servizi di cui al
comma 1-bis sono stabilite dall'Autorita' marittima di
intesa con l'Autorita' portuale. In difetto di intesa
provvede il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
1-quater. Ai fini della prestazione dei servizi
tecnico-nautici di cui al comma 1-bis, per porti o per
altri luoghi d'approdo o di transito delle navi si
intendono anche le strutture di ormeggio presso le quali si
svolgono operazioni di imbarco o sbarco di merci e
passeggeri, come banchine, moli, pontili, piattaforme, boe,
torri, navi o galleggianti di stoccaggio temporaneo e punti
di attracco, in qualsiasi modo realizzate anche nell'ambito
di specchi acquei esterni alle difese foranee.».
- Si riporta, per opportuna conoscenza, l'art. 68, del
codice della navigazione:
«Art. 68 (Vigilanza sull'esercizio di attivita' nei
porti). - Coloro che esercitano un'attivita' nell'interno
dei porti ed in genere nell'ambito del demanio marittimo
sono soggetti, nell'esplicazione di tale attivita', alla
vigilanza del comandante del porto.
Il capo del compartimento, sentite le associazioni
sindacali interessate puo' sottoporre all'iscrizione in
appositi registri, eventualmente a numero chiuso, e ad
altre speciali limitazioni coloro che esercitano le
attivita' predette.».
 
Art. 36
Modifiche e integrazioni al titolo IV del decreto legislativo 18
luglio 2005, n. 171

1. Il titolo IV del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, e' sostituto dal seguente:

«Titolo IV

EDUCAZIONE MARINARESCA

Art. 52.

Giornata del mare e cultura marina

1. La Repubblica riconosce il giorno 11 aprile di ogni anno quale "Giornata del mare" presso gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, al fine di sviluppare la cultura del mare inteso come risorsa di grande valore culturale, scientifico, ricreativo ed economico.
2. La Giornata nazionale di cui al comma 1 non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.
3. In occasione della giornata di cui al comma 1 gli istituti scolastici di ogni ordine e grado possono promuovere nell'ambito della propria autonomia e competenza, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, iniziative volte a diffondere la conoscenza del mare.
4. Per l'attuazione delle iniziative di cui al comma 3, il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sentiti i Ministri degli esteri e della cooperazione internazionale, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle politiche agricole, alimentari e forestali, delle infrastrutture e dei trasporti, dello sviluppo economico e dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, nonche' il Comitato olimpico nazionale italiano, impartisce le opportune direttive.
5. Al fine di valorizzare il patrimonio culturale, storico, letterario e artistico legato al mare, in particolare ponendo in rilievo il contributo del mare allo sviluppo sociale, economico e culturale del territorio nazionale nonche' al fine di preservare le tradizioni marinaresche della comunita' italiana, anche all'estero, possono essere organizzate manifestazioni pubbliche, cerimonie, incontri, nonche' iniziative finalizzate alla costruzione nell'opinione pubblica e nelle giovani generazioni della cultura e conoscenza del mare.
6. Nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e delle prerogative costituzionali delle regioni, puo' essere inserito nei piani formativi degli istituti scolastici di ogni ordine e grado l'insegnamento della cultura del mare e dell'educazione marinara. L'insegnamento e' impartito dai docenti delle scuole pubbliche e private in possesso di specifiche competenze e da docenti specialistici nel caso in cui non e' possibile coprire le ore di insegnamento con i docenti di istituto.
7. Gli insegnamenti di cui al comma 6 possono essere realizzati tramite specifici progetti formativi con il Corpo delle Capitanerie di porto, Coni, Federazione italiana vela, Lega navale italiana, associazioni nazionali di categoria, nonche' attraverso gli istituti tecnici - settore tecnologico, indirizzo trasporti e logistica.
8. Le iniziative previste dal presente articolo sono organizzate nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

Note all'art. 36:
- Il Titolo IV del citato decreto legislativo 18 luglio
2005, n. 171, sostituito dal presente decreto legislativo,
recitava: «Titolo IV - Educazione marinara».
- La legge 27 maggio 1949, n. 260 (Disposizioni in
materia di ricorrenze festive) e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 31 maggio 1949, n. 124.
 
Art. 37
Modifiche all'articolo 53 decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171

1. L'articolo 53 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, e' sostituito dal seguente:

«Art. 53.

Violazioni commesse con unita' da diporto

1. Chiunque assume o ritiene il comando o la condotta ovvero la direzione nautica di un'unita' da diporto senza la prescritta abilitazione, perche' non conseguita o revocata o non convalidata per mancanza dei requisiti ovvero sospesa o ritirata, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2755 euro a 11017 euro. La sanzione e' raddoppiata nel caso di comando o condotta di una nave da diporto.
2. Chiunque assume o ritiene il comando o la condotta ovvero la direzione nautica di un'unita' da diporto con la prescritta abilitazione scaduta di validita' e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 276 euro a 1377 euro. L'organo accertatore provvede al ritiro della patente nautica scaduta.
3. Chiunque assume o ritiene il comando o la condotta ovvero la direzione nautica di un'unita' da diporto che non e' in regola con quanto stabilito all'articolo 17 in materia di trascrizione e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 207 euro a 1033 euro.
4. Salvo che il fatto costituisca violazione della normativa sulle aree marine protette, chiunque nell'utilizzo di un'unita' da diporto non osserva una disposizione di legge o di regolamento, o un provvedimento legalmente emanato dall'autorita' competente in materia di uso del demanio marittimo, del mare territoriale, ivi comprese le lagune, delle acque interne e dei porti, ovvero non osserva una disposizione di legge o di regolamento in materia di sicurezza della navigazione e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 276 euro a 1377 euro. Se il fatto e' commesso con l'impiego di un natante da diporto la sanzione e' ridotta alla meta'.
5. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque assume o ritiene la condotta ovvero la direzione nautica di una imbarcazione o di un natante da diporto, per i quali per potenza del motore installato e ambito di navigazione non e' richiesta la patente nautica, senza i prescritti requisiti di eta' di cui all'articolo 39 del presente codice e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 65 euro a 665 euro.
6. Chiunque nell'utilizzo di un'unita' da diporto supera i limiti di velocita' previsti per la navigazione negli specchi d'acqua portuali, nei pressi di campi boa, di spiagge e di lidi, nei corridoi destinati al lancio o all'atterraggio nelle vicinanze di imbarcazioni alla fonda e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 414 euro a 2066 euro. Per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocita' sono utilizzate apparecchiature debitamente omologate, le cui caratteristiche sono stabilite dal regolamento di attuazione del presente codice.
7. Chiunque, al di fuori dei casi previsti dai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 non osserva una disposizione del presente codice o del regolamento di attuazione dello stesso o un provvedimento emanato dall'autorita' competente in base al presente codice, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 65 euro a 665 euro.
8. In caso di violazione di disposizioni in materia di navigazione che prevedono sanzioni amministrative pecuniarie, l'utilizzatore dell'unita' da diporto in locazione finanziaria e' obbligato in solido con l'autore delle violazioni al pagamento della somma da questi dovuta, se non prova che la navigazione e' avvenuta contro la sua volonta'.
9. La patente nautica e' sospesa, da uno a tre mesi, per:
a) chiunque commette le violazioni di cui al comma 6;
b) chiunque nell'utilizzo di un'unita' da diporto si mantiene a una distanza inferiore ai cento metri dal segnale di posizionamento del subacqueo;
c) chiunque nell'utilizzo di un'unita' da diporto come unita' appoggio per immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo non ha a bordo i previsti mezzi di salvataggio o le dotazioni di sicurezza o la persona abilitata al primo soccorso subacqueo.
10. Nel caso in cui le violazioni di cui al comma 9 sono reiterate nei due anni dal compimento della prima violazione, la patente nautica e' revocata.».

Note all'art. 37:
- L'art. 53 del citato decreto legislativo 18 luglio
2005, n. 171, sostituito dal presente decreto legislativo,
recava: "Art. 53. Violazioni commesse con unita' da
diporto.".
- Per il testo dell'art. 17 del citato decreto
legislativo 18 luglio 2005, n. 171, come modificato dal
presente decreto legislativo, si vedano le note all'art. 8.
- Per il testo dell'art. 39 del citato decreto
legislativo 18 luglio 2005, n. 171, come modificato dal
presente decreto legislativo, si vedano le note all'art.
29.
 
Art. 38

Conduzione di unita' da diporto
sotto l'influenza di alcool

1. Dopo l'articolo 53 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, e' inserito il seguente:

«Art. 53-bis.

Conduzione di unita' da diporto
sotto l'influenza dell'alcool

1. E' vietato assumere o ritenere il comando o la condotta ovvero la direzione nautica di un'unita' da diporto in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche.
2. Chiunque assume o ritiene il comando o la condotta ovvero la direzione nautica di un'unita' da diporto in stato di ebbrezza e' punito, ove il fatto non costituisca reato:
a) con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2755 euro a 11017 euro, qualora sia stato accertato un valore corrispondente a un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l). All'accertamento della violazione consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente nautica da tre a sei mesi;
b) con la sanzione amministrativa da 3500 euro a 12500 euro, qualora sia stato accertato un valore corrispondente a un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All'accertamento della violazione consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente nautica da sei mesi a un anno;
c) con la sanzione amministrativa da 5000 euro a 15000 euro, qualora sia stato accertato un valore corrispondente a un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All'accertamento della violazione consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente nautica da uno a due anni. La patente nautica e' sempre revocata, in caso di reiterazione nel biennio.
3. Le sanzioni di cui al comma 2 del presente articolo sono raddoppiate ed e' disposto il sequestro, salvo che l'unita' appartenga a persona estranea all'illecito, nel caso in cui chi assume o ritiene il comando o la condotta ovvero la direzione nautica di un'unita' da diporto in stato di ebbrezza provoca un sinistro marittimo. Le sanzioni sono raddoppiate nel caso di comando o condotta di una nave da diporto. Per chiunque provoca un sinistro marittimo la patente nautica e' sempre revocata nel caso in cui e' stato accertato un valore corrispondente a un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l).
4. Salvo che sia disposto il sequestro ai sensi del comma 3, l'unita', qualora non possa essere condotta da altra persona idonea, puo' essere fatta trainare fino al luogo indicato dall'interessato o fino alla piu' vicina struttura dedicata per la nautica da diporto e lasciata in consegna al proprietario o al gestore di essa con le normali garanzie per la custodia. Le spese per il recupero ed il traino sono interamente a carico del trasgressore.
5. Le sanzioni amministrative previste dal comma 2 sono aumentate da un terzo alla meta' quando la violazione e' commessa dopo le ore 22 e prima delle ore 7.
6. Al fine di acquisire elementi utili per motivare l'obbligo di sottoposizione agli accertamenti di cui al comma 7, gli organi accertatori, secondo le direttive fornite dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e dal Ministro della salute, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrita' fisica, possono sottoporre i conduttori delle unita' da diporto ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili.
7. Quando gli accertamenti qualitativi di cui al comma 6 hanno dato esito positivo o in ogni caso di sinistro marittimo ovvero quando si abbia altrimenti motivo di ritenere che il conduttore dell'unita' da diporto si trovi in stato di alterazione psico-fisica derivante dall'influenza dell'alcool, gli organi accertatori, anche accompagnandolo presso il piu' vicino ufficio o comando, hanno la facolta' di effettuare l'accertamento con strumenti e procedure determinati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno, della giustizia e della salute, sentito il Consiglio superiore di sanita', previa acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'articolo 154, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
8. Qualora non sia possibile effettuare l'accertamento di cui al comma 7 o il conduttore rifiuti di sottoporsi allo stesso, gli agenti accertatori, fatti salvi gli ulteriori obblighi previsti dalla legge, accompagnano il conduttore presso le strutture sanitarie delle amministrazioni o presso le strutture sanitarie pubbliche o presso quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate, per l'accertamento del tasso alcolemico. Le medesime disposizioni si applicano in caso di sinistri marittimi, compatibilmente con le attivita' di accertamento e di soccorso. In tal caso, le strutture sanitarie, su richiesta degli organi accertatori, effettuano anche gli accertamenti sul conduttore di unita' da diporto coinvolto in sinistri marittimi e sottoposto alle cure mediche, nonche' rilasciano agli organi accertatori la relativa certificazione, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge. Copia della certificazione e del referto sanitario in caso di cure mediche deve essere tempestivamente trasmessa, a cura dell'organo accertatore che ha proceduto agli accertamenti, all'autorita' competente che ha rilasciato la patente nautica per gli eventuali provvedimenti di competenza.
9. Qualora gli accertamenti di cui ai commi 6 e 7 hanno dato esito positivo, gli organi accertatori possono disporre il ritiro della patente nautica per un periodo non superiore a dieci giorni. La patente nautica puo' essere ritirata anche nel caso in cui l'esito degli accertamenti di cui al comma 8 non e' immediatamente disponibile. La patente nautica ritirata e' depositata presso l'ufficio o il comando da cui dipende l'organo accertatore.
10. Qualora dall'accertamento di cui ai commi 7 o 8 risulta un valore corrispondente a un tasso alcolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), l'interessato e' considerato in stato di ebbrezza ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2.
11. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 6, 7 o 8, il conduttore dell'unita' da diporto e' punito con la sanzione di cui al comma 2, lettera c), primo periodo.
12. Alla sanzione per la violazione di cui al comma 2, lettera c), consegue in ogni caso il sequestro dell'unita', salvo che la stessa appartenga a persona estranea alla violazione. Con provvedimento dell'autorita' competente che ha disposto la sospensione della patente nautica e' ordinato che il conduttore dell'unita' da diporto si sottoponga a visita medica secondo le disposizioni del comma 13.
13. Con il provvedimento con il quale e' disposta la sospensione della patente nautica, al fine di verificare il mantenimento dei requisiti psico-fisici, l'autorita' competente che ha rilasciato la patente nautica ordina che il conduttore dell'unita' da diporto si sottoponga a visita medica presso gli uffici delle aziende sanitarie locali territorialmente competenti, cui sono attribuite funzioni in materia medico-legale, che deve avvenire nel termine di sessanta giorni.».

Note all'art. 38:
- Si riporta, per opportuna conoscenza, il comma 4
dell'art. 154 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196 (Codice in materia di protezione dei dati personali):
«Art. 154 (Compiti). - Omissis.
4. Il Presidente del Consiglio dei ministri e ciascun
ministro consultano il Garante all'atto della
predisposizione delle norme regolamentari e degli atti
amministrativi suscettibili di incidere sulle materie
disciplinate dal presente codice.
Omissis.».
 
Art. 39
Conduzione di unita' da diporto sotto l'influenza di alcool per
soggetti di eta' inferiore a ventuno anni e per coloro che
conducono una unita' da diporto utilizzata a fini commerciali

1. Dopo l'articolo 53-bis del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, e' inserito il seguente:

«Art. 53-ter.
Conduzione di unita' da diporto sotto l'influenza dell'alcool per
soggetti di eta' inferiore a ventuno anni e per coloro che
conducono una unita' da diporto utilizzata a fini commerciali

1. E' vietato assumere o ritenere il comando o la condotta ovvero la direzione nautica di un'unita' da diporto dopo aver assunto bevande alcoliche e sotto l'influenza di queste per:
a) i soggetti di eta' inferiore ad anni ventuno;
b) coloro che utilizzano l'unita' da diporto a fini commerciali di cui all'articolo 2, comma 1, del presente codice.
2. I soggetti di cui al comma 1 che assumono o ritengono il comando o la condotta ovvero la direzione nautica di un'unita' da diporto dopo aver assunto bevande alcoliche e sotto l'influenza di queste sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500 euro a 2000 euro, qualora sia stato accertato un valore corrispondente a un tasso alcolemico superiore a 0 (zero) e non superiore a 0,5 grammi per litro (g/l). Nel caso in cui i soggetti di cui al comma 1, nelle condizioni di cui al periodo precedente, provocano un sinistro marittimo, le sanzioni di cui al medesimo periodo sono raddoppiate ed e' disposto il sequestro, salvo che l'unita' appartenga a persona estranea all'illecito.
3. Per i soggetti di cui al comma 1, ove incorrono negli illeciti di cui all'articolo 53-bis, comma 2, lettera a), le sanzioni ivi previste sono aumentate di un terzo; ove incorrano negli illeciti di cui all'articolo 53-bis, comma 2, lettere b) e c), le sanzioni ivi previste sono aumentate da un terzo alla meta'.
4. La patente nautica e' sempre revocata, qualora sia stato accertato un valore corrispondente a un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l) per i soggetti di cui alla lettera b) del comma 1, ovvero in caso di reiterazione nel biennio per i soggetti di cui alla lettera a) del medesimo comma.
5. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 53-bis, commi 6, 7, 8, 9, 10 e 13. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 6, 7 o 8 dell'articolo 53-bis, il conduttore dell'unita' da diporto e' soggetto alle sanzioni previste dal comma 2, lettera c), del medesimo articolo, aumentate da un terzo alla meta'. All'accertamento della violazione consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente nautica da uno a due anni. La patente nautica e' sempre revocata, in caso di reiterazione nel biennio.».

Note all'art. 39:
- Per il testo dell'art. 2 del citato decreto
legislativo 18 luglio 2005, n. 171, come modificato dal
presente decreto legislativo, si vedano le note all'art. 2.
- Per i riferimenti normativi contenuti nell'art.
53-bis del citato decreto legislativo 18 luglio 2005, n.
171, introdotto dall'art. 38 del presente decreto
legislativo, si vedano le note al medesimo articolo.
 
Art. 40
Conduzione di unita' da diporto in stato di alterazione psico-fisica
per uso di sostanze stupefacenti o psicotrope

1. Dopo l'articolo 53-ter del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, e' inserito il seguente:

«Art. 53-quater.
Conduzione di unita' da diporto in stato di alterazione psico-fisica
per uso di sostanze stupefacenti o psicotrope

1. Chiunque assume o ritiene il comando o la condotta ovvero la direzione nautica di un'unita' da diporto in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope e' punito, ove il fatto non costituisca reato, con la sanzione amministrativa da 2755 euro a 11017 euro. All'accertamento della violazione consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente nautica da uno a due anni. Per i soggetti di cui al comma 1, lettere a) e b), dell'articolo 53-ter, le sanzioni di cui al primo e al secondo periodo del presente comma sono aumentate da un terzo alla meta'. Le sanzioni sono raddoppiate nel caso di comando o condotta di una nave da diporto. La patente nautica e' sempre revocata quando la violazione e' commessa da uno dei conduttori di cui alla lettera b) del citato comma 1 dell'articolo 53-ter, ovvero in caso di reiterazione nel biennio.
2. Se il conduttore di unita' da diporto in stato di alterazione psico-fisica provoca un sinistro marittimo, le sanzioni di cui al comma 1 sono raddoppiate ed e' disposto il sequestro dell'unita', salvo che l'unita' appartenga a persona estranea all'illecito.
3. Le sanzioni amministrative previste dal comma 2 sono aumentate da un terzo alla meta' quando la violazione e' commessa dopo le ore 22 e prima delle ore 7.
4. Al fine di acquisire elementi utili per motivare l'obbligo di sottoposizione agli accertamenti di cui al comma 6, gli organi accertatori, secondo le direttive fornite dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e dal Ministro della salute, previa acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'articolo 154, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrita' fisica, possono sottoporre i conduttori delle unita' da diporto ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili.
5. Quando gli accertamenti qualitativi di cui al comma 4 hanno dato esito positivo, ovvero quando si ha altrimenti ragionevole motivo di ritenere che il conduttore dell'unita' da diporto si trovi sotto l'effetto conseguente all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, il conduttore, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrita' fisica, puo' essere sottoposto ad accertamenti clinico-tossicologici e strumentali ovvero analitici su campioni di mucosa del cavo orale prelevati a cura di personale sanitario ausiliario delle amministrazioni competenti previsto dalla normativa vigente. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno, della giustizia e della salute, sentito il Consiglio superiore di sanita', da adottare entro sessanta giorni, sono stabilite le modalita', senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di effettuazione degli accertamenti di cui al periodo precedente e le caratteristiche degli strumenti da impiegare negli accertamenti medesimi. Ove necessario a garantire la neutralita' finanziaria di cui al precedente periodo, il medesimo decreto puo' prevedere che gli accertamenti di cui al presente comma siano effettuati, anziche' su campioni di mucosa del cavo orale, su campioni di fluido del cavo orale.
6. Nei casi previsti dal comma 5, qualora non sia possibile effettuare il prelievo a cura del personale sanitario ausiliario delle amministrazioni ovvero qualora il conduttore rifiuti di sottoporsi a tale prelievo, gli agenti accertatori, fatti salvi gli ulteriori obblighi previsti dalla legge, accompagnano il conduttore presso le strutture sanitarie delle amministrazioni o presso le strutture sanitarie pubbliche o presso quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate, per il prelievo di campioni di liquidi biologici ai fini dell'effettuazione degli esami necessari ad accertare la presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope. Le medesime disposizioni si applicano in caso di sinistri marittimi, compatibilmente con le attivita' di accertamento e di soccorso.
7. Le strutture sanitarie di cui al comma 6, su richiesta degli organi accertatori, effettuano anche gli accertamenti sul conduttore di unita' da diporto coinvolto in sinistri marittimi e sottoposto alle cure mediche, ai fini indicati al comma 6. Gli accertamenti possono riguardare anche il tasso alcolemico cosi' come previsto negli articoli 53-bis e 53-ter del presente codice.
8. Le strutture sanitarie di cui al comma 6 rilasciano agli organi accertatori la relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge. Copia del referto sanitario deve essere tempestivamente trasmessa, a cura dell'organo accertatore che ha proceduto agli accertamenti, all'autorita' competente che ha rilasciato la patente nautica per gli eventuali provvedimenti di competenza.
9. Qualora l'esito degli accertamenti di cui ai commi 5, 6, 7 non sia immediatamente disponibile e gli accertamenti di cui al comma 4 abbiano dato esito positivo, se ricorrono fondati motivi per ritenere che il conduttore si trovi in stato di alterazione psico-fisica dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, gli organi accertatori possono disporre il ritiro della patente nautica fino all'esito degli accertamenti e, comunque, per un periodo non superiore a dieci giorni. La patente nautica e' ritirata ed e' depositata presso l'ufficio o il comando da cui dipende l'organo accertatore.
10. L'autorita' competente che ha rilasciato la patente nautica, sulla base dell'esito degli accertamenti analitici di cui al comma 5, ovvero della certificazione rilasciata dai centri di cui al comma 6, al fine di verificare il mantenimento dei requisiti psico-fisici, ordina che il conduttore dell'unita' da diporto si sottoponga a visita medica presso gli uffici delle aziende sanitarie locali territorialmente competenti, cui sono attribuite funzioni in materia medico-legale, che deve avvenire nel termine di novanta giorni e dispone la sospensione in via cautelare della patente nautica fino all'esito della visita medica.
11. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 4, 5 e 6, il conduttore dell'unita' da diporto e' soggetto alla sanzione di cui all'articolo 53-bis, comma 2, lettera c). Con il provvedimento con il quale e' disposta la sospensione della patente nautica, al fine di verificare il mantenimento dei requisiti psico-fisici, l'autorita' competente che ha rilasciato la patente nautica ordina che il conduttore dell'unita' da diporto si sottoponga a visita medica presso gli uffici delle aziende sanitarie locali territorialmente competenti, cui sono attribuite funzioni in materia medico-legale, che deve avvenire nel termine di sessanta giorni.».

Note all'art. 40:
- Per il testo del comma 4 dell'art. 154, del citato
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 si veda nelle
note all'art. 38.
- Per i riferimenti normativi contenuti nell'art.
53-bis del citato decreto legislativo 18 luglio 2005, n.
171, introdotto dall'art. 38 del presente decreto
legislativo, si vedano le note al medesimo articolo.
 
Art. 41

Sospensione della licenza di navigazione
e ritiro della dichiarazione di potenza

1. Dopo l'articolo 53-quater del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, e' inserito il seguente:

«Art. 53-quinquies.

Sospensione della licenza di navigazione
e ritiro della dichiarazione di potenza

1. La sanzione accessoria della sospensione della licenza di navigazione da quindici a sessanta giorni, qualora il trasgressore sia il proprietario o l'armatore o l'utilizzatore dell'unita' da diporto in locazione finanziaria, si applica:
a) per le violazioni di cui all'articolo 53, comma 1;
b) per le violazioni di cui all'articolo 53-bis, comma 2;
c) per le violazioni di cui all'articolo 53-ter, comma 2;
d) per le violazioni di cui all'articolo 53-quater, comma 1;
e) per le violazioni di cui all'articolo 55, comma 3;
f) nei casi in cui le violazioni di cui all'articolo 53, comma 9, sono reiterate nei due anni dal compimento della prima violazione.
2. Il periodo di sospensione di cui al comma 1 e' riportato sulla licenza di navigazione.
3. Se le violazioni di cui al comma 1 sono commesse mediante utilizzo di un natante da diporto, si procede al ritiro della dichiarazione di potenza o del documento equivalente da parte dell'organo accertatore per un periodo di tempo da quindici a sessanta giorni.
4. In caso di navigazione con licenza di navigazione sospesa o senza la dichiarazione di potenza o documento equivalente in quanto ritirati, e' disposto il sequestro cautelare amministrativo dell'unita' da diporto, di cui all'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689.».

Note all'art. 41:
- Per i riferimenti normativi contenuti nell'art. 53
del citato decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (,
sostituito dall'art. 37 del presente decreto legislativo,
si vedano le note al medesimo articolo.
- Per i riferimenti normativi contenuti nell'art.
53-quater del citato decreto legislativo 18 luglio 2005, n.
171, introdotto dall'art. 40 del presente decreto
legislativo, si vedano le note al medesimo articolo.
- Per i riferimenti normativi contenuti nell'art. 55
del citato decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, come
sostituito dall'art. 43 del presente decreto legislativo,
si vedano le note al medesimo articolo.
- Si riporta, per opportuna conoscenza, l'art. 13,
della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema
penale):
«Art. 13 (Atti di accertamento). - Gli organi addetti
al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui
violazione e' prevista la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma di denaro possono, per
l'accertamento delle violazioni di rispettiva competenza,
assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e di
luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici,
descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione
tecnica.
Possono altresi' procedere al sequestro cautelare delle
cose che possono formare oggetto di confisca
amministrativa, nei modi e con i limiti con cui il codice
di procedura penale consente il sequestro alla polizia
giudiziaria.
E' sempre disposto il sequestro del veicolo a motore o
del natante posto in circolazione senza essere coperto
dall'assicurazione obbligatoria e del veicolo posto in
circolazione senza che per lo stesso sia stato rilasciato
il documento di circolazione.
All'accertamento delle violazioni punite con la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma di
denaro possono procedere anche gli ufficiali e gli agenti
di polizia giudiziaria, i quali, oltre che esercitare i
poteri indicati nei precedenti commi, possono procedere,
quando non sia possibile acquisire altrimenti gli elementi
di prova, a perquisizioni in luoghi diversi dalla privata
dimora, previa autorizzazione motivata del pretore del
luogo ove le perquisizioni stesse dovranno essere
effettuate. Si applicano le disposizioni del primo comma
dell'art. 333 e del primo e secondo comma dell'art. 334 del
codice di procedura penale.
E' fatto salvo l'esercizio degli specifici poteri di
accertamento previsti dalle leggi vigenti.».
 
Art. 42
Modifiche all'articolo 54 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n.
171

1. L'articolo 54 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, e' sostituito dal seguente:

«Art. 54.

Abusivo utilizzo della autorizzazione alla navigazione temporanea

1. Chiunque utilizza l'autorizzazione alla navigazione temporanea per navigare fuori dei casi previsti dall'articolo 31, comma 1, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2755 euro a 11017 euro.».

Note all'art. 42:
- L'art. 54 del citato decreto legislativo 18 luglio
2005, n. 171, sostituito dal presente decreto legislativo,
recava: «Art. 54. Abusivo utilizzo dell'autorizzazione alla
navigazione temporanea.».
- Per il testo dell'art. 31 del citato decreto
legislativo 18 luglio 2005, n. 171, come modificato dal
presente decreto legislativo, si vedano le note all'art.
24.
 
Art. 43
Modifiche all'articolo 55 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n.
171

1. L'articolo 55 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, e' sostituito dal seguente:

«Art. 55.

Esercizio abusivo delle attivita' commerciali
con unita' da diporto

1. Chiunque esercita le attivita' di cui all'articolo 2, comma 1, del presente codice senza l'osservanza delle disposizioni di cui al comma 2 del medesimo articolo ovvero utilizza unita' da diporto per attivita' diverse da quelle cui sono adibite o esercita con unita' da diporto le attivita' di trasporto di persone a titolo oneroso di cui agli articoli da 396 a 418 del codice della navigazione, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2775 euro a 11017 euro.
2. Alla stessa sanzione e' soggetto chiunque non presenta la dichiarazione di cui all'articolo 2, comma 4.
3. Nel caso di impiego di unita' da diporto per le attivita' di trasporto di persone a titolo oneroso di cui al comma 1, la patente nautica e' sospesa da uno a tre mesi e, se la violazione e' reiterata nel biennio, la patente nautica e' revocata.».

Note all'art. 43:
- L'art. 55 del citato decreto legislativo 18 luglio
2005, n. 171, sostituito dal presente decreto legislativo,
recava:
«Art. 55. - Esercizio abusivo delle attivita' di
locazione, noleggio, appoggio per le immersioni subacquee
ed insegnamento della navigazione da diporto.
- Per il testo dell'art. 2 del citato decreto
legislativo 18 luglio 2005, n. 171, come modificato dal
presente decreto legislativo, si vedano le note all'art. 2.
- Si riportano, per opportuna conoscenza, gli articoli
da 396 a 418, del codice della navigazione:
«Art. 396 (Forma del contratto). -Il contratto di
trasporto di persone deve essere provato per iscritto,
tranne che si tratti di trasporto su navi minori di stazza
lorda non superiore alle dieci tonnellate, se a propulsione
meccanica, o alle venticinque in ogni altro caso.
Tuttavia il biglietto di passaggio rilasciato dal
vettore fa prova della conclusione del contratto per il
viaggio indicato nel biglietto stesso.».
«Art. 397 (Indicazioni del biglietto di passaggio). -
Il biglietto di passaggio deve indicare il luogo e la
durata di emissione, il luogo di partenza e quello di
destinazione, la classe e il prezzo del passaggio, il nome
e il domicilio del vettore.».
«Art. 398 (Cessione del diritto al trasporto). - Il
diritto al trasporto non puo' essere ceduto senza espresso
consenso del vettore, se il biglietto indica il nome del
passeggero o se, mancando questa indicazione, il passeggero
ha iniziato il viaggio.».
«Art. 399 (Imbarco senza biglietto). - Chi si imbarca
senza biglietto deve darne immediato avviso al comandante o
al commissario di bordo. In difetto, e' tenuto a pagare il
doppio del prezzo di passaggio sino al porto verso cui e'
diretto o in cui e' sbarcato, salvo in ogni caso il
risarcimento dei danni.».
«Art. 400 (Impedimento del passeggero). - Se, prima
della partenza, si verifica la morte del passeggero, ovvero
un suo impedimento a viaggiare per causa a lui non
imputabile, il contratto e' risolto, ed e' dovuto il quarto
del prezzo di passaggio, computato al netto del vitto, se
questo fu compreso nel prezzo.
Se l'evento riguarda uno dei congiunti o degli addetti
alla famiglia, che dovevano viaggiare insieme, puo'
ciascuno dei passeggeri chiedere la risoluzione del
contratto alle stesse condizioni.
Nei casi previsti dai comma precedenti al vettore deve
essere data notizia dell'impedimento prima della partenza;
in mancanza e' dovuto l'intero prezzo di passaggio netto.».
«Art. 401 (Mancata partenza del passeggero). - Il
passeggero, se non si presenta a bordo nel tempo stabilito,
deve il prezzo di passaggio computato al netto del vitto.
Tuttavia il prezzo non e' dovuto se, con il consenso
del vettore, il diritto al trasporto e' ceduto ad altri in
seguito a domanda del passeggero, ma in tal caso spetta al
vettore una provvigione sul prezzo, in misura non superiore
al dieci per cento.».
«Art. 402 (Impedimento della nave). - Se la partenza
della nave e' impedita per causa non imputabile al vettore,
il contratto e' risolto ed il vettore deve restituire il
prezzo versatogli.».
«Art. 403 (Soppressione della partenza o mutamento
d'itinerario). - Se il vettore sopprime la partenza della
nave, e il viaggio non puo' essere effettuato con altra
nave dello stesso vettore, la quale parta successivamente,
il contratto e' risolto.
Quando vi siano partenze successive di altre navi dello
stesso vettore, il passeggero ha facolta' di compiere il
viaggio su una di dette navi, ove cio' sia possibile,
ovvero di risolvere il contratto. Parimenti il passeggero
puo' chiedere la risoluzione del contratto, se il vettore
muta l'itinerario in modo da arrecare pregiudizio ai di lui
interessi.
Nei casi indicati dai due comma precedenti il
passeggero ha diritto al risarcimento dei danni. Tuttavia
se la soppressione o il mutamento ha luogo per un
giustificato motivo, il risarcimento non puo' eccedere il
doppio del prezzo netto di passaggio.».
«Art. 404 (Ritardo della partenza). - Se la partenza e'
ritardata, il passeggero ha diritto, durante il periodo del
ritardo, all'alloggio e al vitto, quando questo sia stato
compreso nel prezzo di passaggio.
Se trattasi di viaggi di durata inferiore alle
ventiquattro ore, dopo dodici ore di ritardo il passeggero
puo' chiedere la risoluzione del contratto. Se trattasi di
viaggi superiori alle ventiquattro ore, il passeggero puo'
chiedere la risoluzione del contratto dopo ventiquattro ore
di ritardo nei viaggi tra porti del Mediterraneo o dopo
quarantotto ore nei viaggi che abbiano inizio o termine
fuori d'Europa o dei Paesi bagnati dal Mediterraneo. Se non
si avvale di tale facolta', il passeggero, dallo scadere
dei termini suindicati, non ha diritto a ricevere
l'alloggio e il vitto a spese del vettore.
Se il ritardo nella partenza e' dovuto a causa
imputabile al vettore il passeggero ha inoltre diritto al
risarcimento dei danni.».
«Art. 405 (Interruzione del viaggio della nave). - Se
il viaggio della nave e' interrotto per causa di forza
maggiore il prezzo di passaggio e' dovuto in proporzione
del tratto utilmente percorso.
Tuttavia il vettore ha diritto all'intero prezzo, se,
in tempo ragionevole, procura a sue spese al passeggero la
prosecuzione del viaggio su nave di analoghe
caratteristiche, fornendogli nell'intervallo l'alloggio e
il vitto, se questo fu compreso nel prezzo di passaggio.».
«Art. 406 (Interruzione del viaggio del passeggero). -
Se il passeggero e' costretto a interrompere il viaggio per
causa a lui non imputabile, il prezzo di passaggio e'
dovuto in proporzione del tratto utilmente percorso.
Se il viaggio e' interrotto per fatto del passeggero,
questi deve altresi', per la residua durata del viaggio, il
prezzo di passaggio netto.».
«Art. 407 (Operazioni di imbarco e di sbarco). - Negli
approdi ove difetta il servizio di imbarco o di sbarco, le
relative operazioni sono eseguite dal vettore a spese del
passeggero, se il loro ammontare non e' compreso nel prezzo
di passaggio.».
«Art. 408 (Responsabilita' del vettore per inesecuzione
del trasporto o per ritardo). - Il vettore e' responsabile
dei danni derivati al passeggero da ritardo o da mancata
esecuzione del trasporto, se non prova che l'evento e'
derivato da causa a lui non imputabile.».
«Art. 409 (Responsabilita' del vettore per danni alle
persone). - Il vettore e' responsabile per i sinistri che
colpiscono la persona del passeggero, dipendenti da fatti
verificatisi dall'inizio dell'imbarco sino al compimento
dello sbarco, se non prova che l'evento e' derivato da
causa a lui non imputabile.».
«Art. 410 (Trasporto del bagaglio non registrato). -
Nel prezzo di passaggio e' compreso il corrispettivo del
trasporto del bagaglio del passeggero, nei limiti di peso e
di volume prestabiliti dal vettore od osservati per uso.
Il bagaglio deve contenere esclusivamente oggetti
personali del passeggero. Se si includono nel bagaglio
oggetti di altra natura, il passeggero deve il doppio del
prezzo di tariffa per il trasporto delle cose stesse, oltre
al risarcimento dei danni.».
«Art. 411 (Trasporto del bagaglio registrato). - Per il
bagaglio eccedente i limiti previsti dall'articolo
precedente il vettore, su richiesta del passeggero, e'
tenuto a compilare, in duplice esemplare, un bollettino con
l'indicazione del luogo e della data di emissione, del
luogo di partenza e di quello di destinazione, del proprio
nome e domicilio, del numero e del peso dei colli,
dell'eventuale valore dichiarato e del prezzo di trasporto.
Un esemplare del bollettino firmato dal vettore e'
consegnato al passeggero.».
«Art. 412 (Responsabilita' del vettore pel bagaglio). -
Il vettore e' responsabile, entro il limite massimo di euro
6,20 per chilogrammo o della maggiore cifra risultante
dalla dichiarazione di valore, della perdita e delle avarie
del bagaglio, che gli e' stato consegnato chiuso, se non
prova che la perdita o le avarie sono derivate da causa a
lui non imputabile.
La perdita o le avarie devono essere fatte constatare,
a pena di decadenza, al momento della riconsegna, se
trattasi di perdita o di avarie apparenti, ovvero entro tre
giorni, se trattasi di perdita o di avarie non apparenti.
Per i bagagli e gli oggetti non consegnati al vettore,
questi non e' responsabile della perdita o delle avarie, se
non quando il passeggero provi che le stesse sono state
determinate da causa imputabile al vettore.».
«Art. 413 (Responsabilita' del vettore nel trasporto
gratuito). - Le disposizioni degli articoli precedenti che
regolano la responsabilita' del vettore e i limiti del
risarcimento da questo dovuto si applicano anche al
contratto di trasporto gratuito.».
«Art. 414 (Responsabilita' del vettore nel trasporto
amichevole). - Chi assume il trasporto di persone o di
bagagli a titolo amichevole e' responsabile solo quando il
danneggiato provi che il danno dipende da dolo o colpa
grave del vettore o dei suoi dipendenti e preposti.».
«Art. 415 (Derogabilita' delle norme). - Non sono
derogabili a favore del vettore gli articoli 409; 412 a
414.».
«Art. 416 (Pegno legale sui bagagli). - Il vettore ha
diritto di pegno legale sul bagaglio per i crediti verso il
passeggero nascenti dal contratto di trasporto. Quando il
passeggero adempie ai propri obblighi, il vettore e' tenuto
a riconsegnare il bagaglio nel luogo stabilito dal
contratto.».
«Art. 417 (Bagaglio non ritirato). - Il vettore puo'
depositare in luogo idoneo il bagaglio non ritirato,
dandone avviso al passeggero.».
«Art. 418 (Prescrizione). - I diritti derivanti dal
contratto di trasporto di persone e di bagagli non
registrati si prescrivono col decorso di sei mesi
dall'arrivo a destinazione del passeggero o, in caso di
mancato arrivo, dal giorno in cui il passeggero avrebbe
dovuto arrivare.
I diritti derivanti dal contratto di trasporto di
bagagli registrati si prescrivono col decorso di un anno
dalla riconsegna dei bagagli o, in caso di perdita, dal
giorno in cui questi avrebbero dovuto essere riconsegnati.
Nei trasporti che hanno inizio o termine fuori di
Europa o dei Paesi bagnati dal Mediterraneo, la
prescrizione dei diritti indicati nei comma precedenti si
compie col decorso di un anno.».
 
Art. 44

Sanzioni per danno ambientale

1. Dopo l'articolo 55 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, e' inserito il seguente:

«Art. 55-bis.

Sanzioni per danno ambientale

1. Le sanzioni di cui agli articoli 53, 53-bis, 53-ter, 53-quater, 54 e 55 sono aumentate da un terzo alla meta' nel caso in cui dalle violazioni ivi previste e' derivato danno o pericolo di danno all'ambiente, salvo che il fatto costituisca reato.
2. In caso di danno o pericolo di danno all'ambiente e' sempre disposta la revoca della patente nautica, e, nei casi di maggiore gravita', e' disposto il sequestro dell'unita' da diporto.».
 
Art. 45
Modifiche all'articolo 57-bis del decreto legislativo 18 luglio 2005,
n. 171

1. All'articolo 57-bis del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: «2-bis. Il Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera, nell'ambito delle proprie competenze, vigila sul rispetto dei provvedimenti regionali di cui ai commi 1 e 2, irrogando le sanzioni previste dalle disposizioni vigenti.».

Note all'art. 45:
- Si riporta l'art. 57-bis del citato decreto
legislativo 18 luglio 2005, n. 171, come modificato dal
presente decreto legislativo:
«Art. 57-bis (Vendita e somministrazione di bevande
alcoliche. Inquinamento acustico). - 1. Le regioni
disciplinano, con proprio provvedimento, la vendita e la
somministrazione di bevande alcoliche in mare durante la
stagione balneare, tenendo in maggiore considerazione le
aree interessate da intenso traffico diportistico, allo
scopo di prevenire la realizzazione di sinistri dovuti
all'abuso di tali bevande.
2. Con lo stesso provvedimento di cui al comma 1 e'
disciplinato l'utilizzo di diffusori altoparlanti sui mezzi
nautici durante la stagione balneare, allo scopo di
contrastare il fenomeno dell'inquinamento acustico.
2-bis. Il Corpo delle capitanerie di porto-guardia
costiera, nell'ambito delle proprie competenze, vigila sul
rispetto dei provvedimenti regionali di cui ai commi 1 e 2,
irrogando le sanzioni previste dalle disposizioni
vigenti.».
 
Art. 46

Disposizioni procedurali e pagamento in misura ridotta

1. Dopo l'articolo 57-bis del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, e' inserito il seguente:

«Art. 57-ter.

Disposizioni procedurali e pagamento in misura ridotta

1. In tutte le ipotesi in cui il presente codice prevede che a una determinata violazione consegue una sanzione amministrativa pecuniaria, si applicano le disposizioni generali contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, salvo quanto previsto dai commi 2 e 3 del presente articolo.
2. Per le violazioni per le quali il presente codice stabilisce una sanzione amministrativa pecuniaria, e' ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se piu' favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione o, se questa non vi e' stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.
3. La somma di cui al comma 2 e' ridotta del 30 per cento se il pagamento e' effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione. Nel verbale contestato o notificato devono essere indicate le modalita' di pagamento con il richiamo delle norme sui versamenti.
4. La riduzione di cui al comma 3 non si applica alle violazioni del presente codice per cui e' previsto il sequestro dell'unita' da diporto o la sanzione amministrativa accessoria della sospensione o della revoca della patente nautica, nonche' quando il trasgressore si e' rifiutato di esibire la patente nautica, ove prevista, o qualsiasi altro documento che, ai sensi della normativa vigente, deve avere a bordo.».

Note all'art. 46:
- Le sezioni I e II del capo I («Le sanzioni
amministrative») della legge 24 novembre 1981, n. 689
(Modifiche al sistema penale), recano, rispettivamente:
«Principi generali», «Applicazione».
 
Art. 47
Modifiche all'articolo 58 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n.
171

1. All'articolo 58 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Il termine di cui al comma 1 e' ridotto a sette giorni in caso di richiesta di estratto dai registri o copie di documenti.».

Note all'art. 47:
- Si riporta l'art. 58 del citato decreto legislativo
18 luglio 2005, n. 171, come modificato dal presente
decreto legislativo:
«Art. 58 (Durata dei procedimenti). - 1. I procedimenti
amministrativi relativi alle unita' da diporto devono
essere portati a termine entro venti giorni dalla data di
presentazione della documentazione prescritta.
1-bis. Il termine di cui al comma 1 e' ridotto a sette
giorni in caso di richiesta di estratto dai registri o
copie di documenti.
2. Il termine di cui al comma 1 si applica anche al
procedimento di rilascio del certificato limitato di
radiotelefonista per l'uso di apparati radiotelefonici
installati a bordo di navi di stazza lorda inferiore alle
centocinquanta tonnellate, con potenza non superiore a 60
watts, di cui all'art. 2-bis del decreto del Ministro per
le poste e le telecomunicazioni in data 21 novembre 1956,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana in data 23 febbraio 1957, n. 50, e successive
modificazioni, qualora il predetto certificato riguardi
l'uso di apparati installati a bordo di unita' da
diporto.».
 
Art. 48
Modifiche all'articolo 59 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n.
171

1. L'articolo 59 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, e' sostituito dal seguente:

«Art. 59.
Arrivi e partenze delle unita' da diporto e delle navi di cui
all'articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172

1. Le unita' da diporto di qualsiasi bandiera, se non adibite ad attivita' commerciale, sono esenti dall'obbligo di presentazione della nota di informazioni all'autorita' marittima all'arrivo in porto e dal rilascio delle spedizioni prima della partenza dal porto stesso.
2. Alle unita' da diporto battenti bandiera dell'Unione europea adibite ad attivita' commerciale e alle navi di cui all'articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172, si applicano le disposizioni di cui al comma 1.
3. Le unita' da diporto battenti bandiera di Stati non appartenenti all'Unione europea adibite ad attivita' commerciale sono tenute a espletare le formalita' di arrivo presso l'autorita' marittima del primo porto di approdo nazionale con rilascio delle spedizioni per mare aventi validita' di un anno, nonche' a espletare le formalita' di partenza quando lasciano l'ultimo porto nazionale con rilascio delle spedizioni per l'estero. Le formalita' possono essere espletate per via telematica anche tramite il locale raccomandatario marittimo, il quale inoltra alla competente autorita' la lista dei componenti l'equipaggio e la lista dei passeggeri sottoscritta dal comandante.».

Note all'art. 48:
- L'art. 59 del citato decreto legislativo 18 luglio
2005, n. 171, sostituito dal presente decreto legislativo,
recava: «Art. 59 (Arrivi e partenze delle unita' da
diporto».
- Si riporta, per opportuna conoscenza, l'art. 3 della
citata legge 8 luglio 2003, n. 172, come modificato
dall'art. 57 del presente decreto legislativo:
«Art. 3 (Navi destinate esclusivamente al noleggio per
finalita' turistiche). - 1. Possono essere iscritte nel
Registro internazionale di cui all'art. 1 del decreto-legge
30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, e successive
modificazioni, ed essere assoggettate alla relativa
disciplina, le navi con scafo di lunghezza superiore a 24
metri, adibite in navigazione internazionale esclusivamente
al noleggio per finalita' turistiche.
2. Le navi di cui al comma 1, iscritte nel Registro
internazionale:
a) sono abilitate al trasporto di passeggeri per un
numero non superiore a 12, escluso l'equipaggio;
b) sono munite di certificato di classe rilasciato da
uno degli organismi autorizzati ai sensi del decreto
legislativo 3 agosto 1998, n. 314, come modificato dal
decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 169;
c) sono sottoposte alle norme tecniche e di
conduzione previste dal regolamento di sicurezza di cui al
comma 3.
3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'art. 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e' emanato il
regolamento di sicurezza recante le norme tecniche e di
conduzione cui sono sottoposte le navi di cui al comma 1.
4. Le navi di cui al comma 1 sono armate di norma con
equipaggio di due persone, piu' il comandante, di
nazionalita' italiana o di altro Stato membro dell'Unione
europea. Qualora lo ritenga necessario, il comandante puo'
aggiungere all'equipaggio componenti di altra nazionalita'.
5. Alle navi di cui al comma 1 non si applica la
limitazione concernente i servizi di cabotaggio disposta
dall'art. 1, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 1997,
n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
febbraio 1998, n. 30, e successive modificazioni.
6. Le disposizioni del presente articolo, ad eccezione
di quelle di cui al comma 3, hanno effetto a decorrere
dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del
regolamento di cui al comma 2, lettera c).
7. All'onere derivante dall'attuazione del presente
articolo, pari a 4,338 milioni di euro per l'anno 2003,
7,288 milioni di euro per l'anno 2004 e 6,024 milioni di
euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
medesimo Ministero.
8. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.».
 
Art. 49
Modifiche all'articolo 60 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n.
171

1. All'articolo 60 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, al comma 2, dopo la parola: «persone» sono inserite le seguenti: «o l'integrita' ambientale».

Note all'art. 49:
- Si riporta l'art. 60 del citato decreto legislativo
18 luglio 2005, n. 171, come modificato dal presente
decreto legislativo:
«Art. 60 (Denuncia di evento straordinario). - 1. Se
nel corso della navigazione o durante la sosta in porto si
sono verificati eventi straordinari relativi all'unita' da
diporto o alle persone a bordo, il comandante dell'unita'
da diporto deve farne denuncia all'autorita' marittima o
consolare entro tre giorni dall'arrivo in porto con le
modalita' di cui all'art. 38 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
2. In caso di eventi che abbiano coinvolto
l'incolumita' fisica di persone o l'integrita' ambientale,
il termine di cui al comma 1 e' ridotto a ventiquattro ore.
3. Le autorita' di cui al comma 1 procedono, ove sia il
caso, ad investigazioni sommarie sui fatti denunciati e
sulle loro cause.».
 
Art. 50
Modifiche all'articolo 63 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n.
171

1. All'articolo 63 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis. Per le prestazioni e i servizi, diversi da quelli previsti dal comma 1, erogati attraverso il Sistema telematico centrale della nautica da diporto (SISTE), gli interessati sono tenuti al pagamento dei diritti previsti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.»;
b) al comma 2, dopo le parole: «previsti dal comma 1» sono inserite le seguenti: «e 1-bis»;
c) al comma 3 le parole: «al comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 1-bis e 2»;
d) dopo il comma 3, e' inserito il seguente: «3-bis. Gli introiti derivanti dai diritti previsti dal comma 1-bis affluiscono a un apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere interamente riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su specifico capitolo di spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per il funzionamento del Sistema telematico centrale della nautica da diporto (SISTE).».

Note all'art. 50:
- Si riporta l'art. 63 del citato decreto legislativo
18 luglio 2005, n. 171, come modificato dal presente
decreto legislativo:
«Art. 63 (Tariffe per prestazioni e servizi). - 1. Alle
procedure relative all'attestazione di conformita' delle
unita' da diporto e dei loro componenti e a quelle
finalizzate alla designazione degli organismi abilitati ad
attestare la conformita', alla vigilanza sugli organismi
stessi, nonche' all'effettuazione dei controlli sui
prodotti, si applicano le disposizioni dell'art. 47 della
legge 6 febbraio 1996, n. 52.
1-bis. Per le prestazioni e i servizi, diversi da
quelli previsti dal comma 1, erogati attraverso il Sistema
telematico centrale della nautica da diporto (SISTE), gli
interessati sono tenuti al pagamento dei diritti previsti
con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, adottato di concerto con il Ministro delle
economia e delle finanze.
2. Per le prestazioni e i servizi, diversi da quelli
previsti dal comma 1 e 1-bis, da richiedere agli organi
competenti, gli interessati sono tenuti al pagamento dei
diritti e dei compensi previsti nella tabella A contenuta
nell'allegato XVI, nonche' dei tributi speciali previsti
dalla tabella D allegata al decreto-legge 31 luglio 1954,
n. 533, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
settembre 1954, n. 869, come sostituita dall'allegato 1
alla legge 6 agosto 1991, n. 255. Conseguentemente le
tariffe di cui ai numeri da 8 a 14 della tabella 3 allegata
alla legge 1° dicembre 1986, n. 870, e successive
modifiche, si applicano relativamente alle prestazioni ed
ai servizi diversi da quelli riguardanti la nautica da
diporto.
3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, adottato di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, gli importi dei diritti e
dei compensi di cui ai commi 1-bis e 2 sono aggiornati ogni
due anni in misura pari all'intera variazione, accertata
dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le
famiglie di operai ed impiegati, media nazionale,
verificatasi nei due anni precedenti.
3-bis. Gli introiti derivanti dai diritti previsti dal
comma 1-bis affluiscono a un apposito capitolo dello stato
di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, per
essere interamente riassegnati, con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, su specifico capitolo di
spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
per il funzionamento del Sistema telematico centrale della
nautica da diporto (SISTE).
4. Gli introiti derivanti dai diritti e compensi
previsti nella tabella A contenuta nell'allegato XVI,
affluiscono ad un apposito capitolo dello stato di
previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, per
essere riassegnati, fino al limite del venticinque per
cento, con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, ad un fondo istituito presso il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti per interventi da definire,
nei limiti delle predette risorse, con decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze.».
 
Art. 51
Modifiche all'articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n.
171

1. All'articolo 65, comma 1, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a) le parole: «nei registri» sono sostituite dalle seguenti: «nell'Archivio telematico centrale delle unita' da diporto (ATCN)»;
b) la lettera b) e' sostituita dalla seguente: «b) procedure relative alla cancellazione delle unita' da diporto dall'Archivio telematico centrale delle unita' da diporto (ATCN)»;
c) la lettera d) e' sostituita dalla seguente: «d) procedimento per il rilascio e il rinnovo dei documenti delle unita' da diporto attraverso il Sistema telematico centrale della nautica da diporto (SISTE);»;
d) la lettera h) e' abrogata;
e) alla lettera l) le parole: «procedura di rilascio dell'autorizzazione alla» sono soppresse;
f) la lettera m) e' sostituita dalla seguente: «m) disciplina relativa ai procedimenti amministrativi gestiti attraverso lo Sportello telematico del diportista (STED) e del relativo regolamento di attuazione.».

Note all'art. 51:
- Si riporta l'art. 65 del citato decreto legislativo
18 luglio 2005, n. 171, come modificato dal presente
decreto legislativo:
«Art. 65 (Regolamento di attuazione). - 1. Il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con le
amministrazioni interessate, adotta, ai sensi dell'art. 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo, un decreto ministeriale al fine di
disciplinare, secondo criteri di semplificazione dei
procedimenti amministrativi, le materie di seguito
indicate:
a) modalita' di iscrizione nell'Archivio telematico
centrale delle unita' da diporto (ATCN) delle navi, delle
imbarcazioni da diporto e delle imbarcazioni autocostruite,
ivi compresa la disciplina relativa alla iscrizione
provvisoria delle imbarcazioni e delle navi da diporto;
b) procedure relative alla cancellazione delle unita'
da diporto dall'Archivio telematico centrale delle unita'
da diporto (ATCN);
c) disciplina relativa ai casi di perdita di possesso
delle unita' da diporto;
d) procedimento per il rilascio e il rinnovo dei
documenti delle unita' da diporto attraverso il Sistema
telematico centrale della nautica da diporto (SISTE);
e) disciplina del regime amministrativo degli
apparati ricetrasmittenti di bordo;
f) disciplina relativa ai titoli abilitativi per il
comando, la condotta e la direzione nautica delle unita' da
diporto, ivi compresa l'introduzione di nuovi criteri in
materia di requisiti fisici per il conseguimento della
patente nautica, in particolare per le persone disabili e
l'uso obbligatorio di dispositivi elettronici in grado di
consentire, in caso di caduta in mare, oltre alla
individuazione della persona, la disattivazione del pilota
automatico e l'arresto dei motori;
g) sicurezza della navigazione e delle unita' da
diporto, ivi comprese quelle impiegate in attivita' di
noleggio o come unita' appoggio per le immersioni subacquee
a scopo sportivo o ricreativo;
h) (Abrogata).;
i) normativa tecnica per i motori a doppia
alimentazione, a benzina ed a gas di petrolio liquido;
l) disciplina relativa alla navigazione temporanea e
condizioni di sicurezza da osservare durante la predetta
navigazione;
m) disciplina relativa ai procedimenti amministrativi
gestiti attraverso lo Sportello telematico del diportista
(STED) e del relativo regolamento di attuazione.
2. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui al
comma 1 si applicano le disposizioni regolamentari
vigenti.».
 
Art. 52
Modifiche all'allegato VIII del decreto legislativo 18 luglio 2005,
n. 171

1. All'allegato VIII, al punto 9), del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, le parole: «all'articolo 6, paragrafo 4, lettere b) e c)» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 5, comma 4, lettere b) e c), del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5».
 
Art. 53
Modifiche all'allegato XVI del decreto legislativo 18 luglio 2005, n.
171

1. All'allegato XVI, tabella A, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, le parole: «nei registri di imbarcazioni e navi» sono sostituite dalle seguenti: «nell'Archivio telematico centrale delle unita' da diporto (ATCN)».

Note all'art. 53:
- Si riporta l'Allegato XVI al citato decreto
legislativo 18 luglio 2005, n. 171, come modificato dal
presente decreto legislativo:
«Allegato XVI

Tabella A

Diritti e compensi per prestazioni e servizi in materia
di nautica da diporto
Visite di accertamento e stazzatura navi da diporto di
tipo non omologato e rilascio di certificazioni di collaudo
e di stazza: 351,30 euro.
Visite periodiche ed occasionali navi da diporto: 87,83
euro.
Stazzatura o ristazzatura di navi da diporto e rilascio
certificazioni: 29,28 euro.
Rilascio licenze di navigazione: 29,28 euro.
Aggiornamento licenze di navigazione: 17,58 euro.
Rilascio certificato d'uso motore: 23,42 euro.
Aggiornamento certificato d'uso motore: 11,70 euro.
Esame per il conseguimento delle patenti nautiche di
categoria A e C: 29,28 euro.
Esami per il conseguimento della patente nautica per
navi da diporto: 117,10 euro.
Iscrizione nell'Archivio telematico centrale delle
unita' da diporto (ATCN): 35,13 euro.
Rinnovo licenze: 29,28 euro.
Trascrizione nei registri di atti relativi alla
proprieta' e di altri atti e domande per i quali occorre la
trascrizione; iscrizione o cancellazione di ipoteche;
rilascio estratto dai registri: 23,42 euro.
Copia di un documento: 11,70 euro.
Rilascio di un duplicato: 29,28 euro.
Autorizzazione alla navigazione temporanea e licenza
provvisoria di navigazione: 23,42 euro».
 
Art. 54

Modifiche all'articolo 5 della legge 28 gennaio 1994, n. 84

1. All'articolo 5 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, dopo il comma 2-bis, e' inserito il seguente: «2-ter. Il piano regolatore di sistema portuale o il piano regolatore portuale individua le strutture o ambiti portuali di cui al comma 2-bis da destinarsi al ricovero a secco di imbarcazioni da diporto fino a 12 metri e di natanti da diporto».

Note all'art. 54:
- Si riporta l'art. 5, della legge 28 gennaio 1994, n.
84 (Riordino della legislazione in materia portuale), come
modificato dal presente decreto legislativo:
«Art. 5 (Programmazione e realizzazione delle opere
portuali. Piano regolatore di sistema portuale e piano
regolatore portuale). - 1. Nei porti ricompresi nelle
circoscrizioni territoriali di cui all'art. 6, comma 1,
l'ambito e l'assetto complessivo dei porti costituenti il
sistema, ivi comprese le aree destinate alla produzione
industriale, all'attivita' cantieristica e alle
infrastrutture stradali e ferroviarie, sono delimitati e
disegnati dal piano regolatore di sistema portuale, che
individua, altresi', le caratteristiche e la destinazione
funzionale delle aree interessate. Il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, su proposta del Consiglio
superiore dei lavori pubblici, entro il 30 novembre 2016,
predispone apposite linee guida per la redazione dei piani
regolatori di sistema portuale, delle varianti stralcio e
degli adeguamenti tecnico funzionali.
1-bis. Nei porti di cui alla categoria II, classe III,
con esclusione di quelli aventi le funzioni di cui all'art.
4, comma 3, lettera e), l'ambito e l'assetto complessivo
del porto, ivi comprese le aree destinate alla produzione
industriale, all'attivita' cantieristica e alle
infrastrutture stradali e ferroviarie, sono delimitati e
disegnati dal piano regolatore portuale, che individua,
altresi', le caratteristiche e la destinazione funzionale
delle aree interessate.
2. Le previsioni del piano regolatore portuale non
possono contrastare con gli strumenti urbanistici vigenti.
2-bis. Nel caso di strutture o ambiti idonei, allo
stato sottoutilizzati o non diversamente utilizzabili per
funzioni portuali di preminente interesse pubblico, e'
valutata con priorita' la finalizzazione delle predette
strutture ed ambiti ad approdi turistici come definiti
dall'art. 2 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509.
2-ter. Il piano regolatore di sistema portuale o il
piano regolatore portuale individua le strutture o ambiti
portuali di cui al comma 2-bis da destinarsi al ricovero a
secco di imbarcazioni da diporto fino a 12 metri e di
natanti da diporto.
3. Nei porti di cui al comma 1 nei quali e' istituita
l'autorita' di sistema portuale, il piano regolatore di
sistema portuale, corredato del rapporto ambientale di cui
al decreto legislativo n. 152 del 2006, e' adottato dal
comitato di gestione di cui all'art. 9, previa intesa con
il comune o i comuni interessati. Tale piano e', quindi,
inviato per il parere al Consiglio superiore dei lavori
pubblici, che si esprime entro quarantacinque giorni dal
ricevimento dell'atto. Decorso inutilmente tale termine, il
parere si intende reso in senso favorevole. Il piano,
esaurita la procedura di cui al presente comma e a quella
di cui al comma 4, e' approvato dalla regione interessata
entro trenta giorni decorrenti dalla conclusione della
procedura VAS, previa intesa con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti. Qualora non si raggiunga
l'intesa si applica la procedura di cui all'art. 14-quater
della legge 7 agosto 1990, n. 241.
3-bis. Nei porti di cui al comma 1-bis, nei quali non
e' istituita l'AdSP, il piano regolatore e' adottato e
approvato dalla Regione di pertinenza o, ove istituita,
dall'autorita' di sistema portuale regionale, previa intesa
con il comune o i comuni interessati, ciascuno per il
proprio ambito di competenza, nel rispetto delle normative
vigenti e delle proprie norme regolamentari. Sono fatte
salve, altresi', le disposizioni legislative regionali
vigenti in materia di pianificazione dei porti di interesse
regionali.
3-ter. Il Piano Regolatore di Sistema Portuale delle
AdSP di cui al comma 1, la cui circoscrizione territoriale
e' ricompresa in piu' Regioni, e' approvato con atto della
Regione ove ha sede la stessa AdSP, previa intesa con le
Regioni nel cui territorio sono ricompresi gli altri porti
amministrati dalla stessa AdSP e con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti.
4. I piani di cui ai commi 1 e 1-bis sono sottoposti,
ai sensi della normativa vigente in materia, alla procedura
di VAS.
5. Al piano regolatore portuale dei porti di cui ai
commi 1 e 1-bis aventi le funzioni di cui all'art. 4, comma
3, lettera b), e alle relative varianti, e' allegato un
rapporto sulla sicurezza dell'ambito portuale ai fini degli
adempimenti previsti dal decreto del Presidente della
Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, sui rischi di incidenti
rilevanti connessi con determinate attivita' industriali e
dal decreto del Ministro dell'ambiente 20 maggio 1991,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126, del 31 maggio
1991. Le varianti al Piano regolatore di Sistema Portuale
seguono il medesimo procedimento previsto per l'adozione
del Piano Regolatore di Sistema Portuale. Il Presidente del
comitato di gestione dell'autorita' del sistema portuale,
autonomamente o su richiesta della regione o del Comune
interessati, puo' promuovere al Comitato di gestione, per
la successiva adozione, varianti-stralcio concernenti la
qualificazione funzionale del singolo scalo marittimo. Le
varianti-stralcio al piano regolatore di sistema portuale,
relative al singolo scalo marittimo, sono sottoposte al
procedimento previsto per l'approvazione del piano
regolatore di sistema portuale, fermo restando che in luogo
della previa intesa con il comune o i comuni interessati e'
prevista l'acquisizione della dichiarazione di non
contrasto con gli strumenti urbanistici vigenti da parte
dei medesimi comuni e che in luogo della procedura di VAS
si svolge la procedura di verifica di assoggettabilita' a
VAS ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 152
del 2006. Le varianti-stralcio di porti ricompresi in una
AdSP la cui circoscrizione territoriale ricade in piu'
Regioni, e' approvato con atto della Regione nel cui
territorio e' ubicato il porto oggetto di
variante-stralcio, sentite le Regioni nel cui territorio
sono ricompresi gli altri porti amministrati dalla medesima
AdSP, previa intesa con il Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti. Le modifiche che non alterano in modo
sostanziale la struttura del piano regolatore di sistema
portuale in termini di obiettivi, scelte strategiche e
caratterizzazione funzionale delle aree portuali,
relativamente al singolo scalo marittimo, costituiscono
adeguamenti tecnico-funzionali del piano regolatore di
sistema portuale. Gli adeguamenti tecnico-funzionali sono
adottati dal Comitato di gestione dell'Autorita' di sistema
portuale, previa acquisizione della dichiarazione di non
contrasto con gli strumenti urbanistici vigenti da parte
del comune o dei comuni interessati. E' successivamente
acquisito il parere del Consiglio superiore dei lavori
pubblici, che si esprime entro quarantacinque giorni,
decorrenti dalla ricezione della proposta di adeguamento
tecnico funzionale. L'adeguamento tecnico funzionale e'
approvato con atto della Regione nel cui territorio e'
ubicato il porto interessato dall'adeguamento medesimo.
5-bis. L'esecuzione delle opere nei porti da parte
della Autorita' di Sistema Portuale e' autorizzata ai sensi
della normativa vigente. Fatto salvo quanto previsto
dall'art. 5-bis, nonche' dalle norme vigenti in materia di
autorizzazione di impianti e infrastrutture energetiche,
nonche' di opere ad essi connesse, l'esecuzione di opere
nei porti da parte di privati e' autorizzata, sotto tutti i
profili rilevanti, in esito ad apposita conferenza di
servizi convocata dalla autorita' di sistema portuale o,
laddove non istituita, dalla autorita' marittima, ai sensi
dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive
modifiche ed integrazioni, a cui sono chiamate tutte le
Amministrazioni competenti.
6. All'art. 88 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, il n. 1) e' sostituito
dal seguente:
"1) le opere marittime relative ai porti di cui alla
categoria I e alla categoria II, classe I, e le opere di
preminente interesse nazionale per la sicurezza dello Stato
e della navigazione nonche' per la difesa delle coste".
7. Sono di competenza regionale le funzioni
amministrative concernenti le opere marittime relative ai
porti di cui alla categoria II, classi II e III.
8. Spetta allo Stato l'onere per la realizzazione delle
opere nei porti di cui alla categoria I e per la
realizzazione delle opere di grande infrastrutturazione nei
porti di cui alla categoria II, classi I e II. Le regioni,
il comune interessato o l'autorita' di sistema portuale
possono comunque intervenire con proprie risorse, in
concorso o in sostituzione dello Stato, per la
realizzazione delle opere di grande infrastrutturazione nei
porti di cui alla categoria II, classi I e II. Spetta alla
regione o alle regioni interessate l'onere per la
realizzazione delle opere di grande infrastrutturazione nei
porti di cui alla categoria II, classe III. Le autorita' di
sistema portuale, a copertura dei costi sostenuti per le
opere da esse stesse realizzate, possono imporre
soprattasse a carico delle merci imbarcate o sbarcate,
oppure aumentare l'entita' dei canoni di concessione.
9. Sono considerate opere di grande infrastrutturazione
le costruzioni di canali marittimi, di dighe foranee di
difesa, di darsene, di bacini e di banchine attrezzate,
nonche' l'escavazione e l'approfondimento dei fondali. I
relativi progetti sono approvati dal Consiglio superiore
dei lavori pubblici.
10. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
sulla base delle proposte contenute nei piani operativi
triennali predisposti dalle autorita' di sistema portuale,
ai sensi dell'art. 9, comma 3, lettera a), individua
annualmente le opere di cui al comma 9 del presente art.,
da realizzare nei porti di cui alla categoria II, classi I
e II.
11. Per gli interventi da attuarsi dalle regioni, in
conformita' ai piani regionali dei trasporti o ai piani di
sviluppo economico-produttivo, il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti emana direttive di
coordinamento.
11-bis.
11-ter.
11-quater.
11-quinquies.
11-sexies.».
 
Art. 55
Modifiche all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica
2 dicembre 1997, n. 509

1. All'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509, dopo le parole: «varo e rimessaggio» sono inserite le seguenti: «, anche a secco,».

Note all'art. 55:
- Si riporta l'art. 2, del decreto del Presidente della
Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509 (Regolamento recante
disciplina del procedimento di concessione di beni del
demanio marittimo per la realizzazione di strutture
dedicate alla nautica da diporto, a norma dell'art. 20,
comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59), come modificato
dal presente decreto legislativo:
«Art. 2 (Definizioni). - 1. Sono strutture dedicate
alla nautica da diporto:
a) il "porto turistico", ovvero il complesso di
strutture amovibili ed inamovibili realizzate con opere a
terra e a mare allo scopo di servire unicamente o
precipuamente la nautica da diporto ed il diportista
nautico, anche mediante l'apprestamento di servizi
complementari;
b) l'"approdo turistico", ovvero la porzione dei
porti polifunzionali aventi le funzioni di cui all'art. 4,
comma 3, della legge 28 gennaio 1994, n. 84 , destinata a
servire la nautica da diporto ed il diportista nautico,
anche mediante l'apprestamento di servizi complementari;
c) i "punti d'ormeggio", ovvero le aree demaniali
marittime e gli specchi acquei dotati di strutture che non
importino impianti di difficile rimozione, destinati
all'ormeggio, alaggio, varo e rimessaggio, anche a secco,
di piccole imbarcazioni e natanti da diporto.
2. La concessione demaniale marittima per la
realizzazione delle strutture dedicate alla nautica da
diporto di cui al comma 1, lettere a) e b), e' rilasciata:
a) con atto approvato dal direttore marittimo, nel
caso di concessioni di durata non superiore a quindici
anni;
b) con atto approvato dal dirigente generale preposto
alla Direzione generale del demanio marittimo e dei porti
del Ministero dei trasporti e della navigazione, nel caso
di concessioni di durata superiore a quindici anni.
3. Qualora la concessione ricada nella circoscrizione
territoriale di una autorita' portuale, e' rilasciata dal
presidente ai sensi dell'art. 8, comma 3, lettera h), della
legge 28 gennaio 1994, n. 84 , e l'attivita' istruttoria di
competenza dell'autorita' marittima e' curata dal
segretario generale.».
 
Art. 56

Modifiche al decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 53

1. Al decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 53, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 1, la lettera f) e' sostituita dalla seguente: «f) interfaccia nave/porto: le interazioni che hanno luogo quando una nave e' direttamente e immediatamente interessata da attivita' che comportano il movimento di persone o di merci o la fornitura di servizi portuali verso la nave o dalla nave, con esclusione delle operazioni e dei servizi portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84;»;
b) all'articolo 3, comma 1, primo periodo, dopo la parola: «navi» sono inserite le seguenti: «e alle unita' da diporto utilizzate a fini commerciali».

Note all'art. 56:
- Si riportano gli articoli 2 e 3, del decreto
legislativo 24 marzo 2011, n. 53 (Attuazione della
direttiva 2009/16/CE recante le norme internazionali per la
sicurezza delle navi, la prevenzione dell'inquinamento e le
condizioni di vita e di lavoro a bordo per le navi che
approdano nei porti comunitari e che navigano nelle acque
sotto la giurisdizione degli Stati membri), come modificati
dal presente decreto legislativo:
«Art. 2 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente
decreto si intendono per:
a) convenzioni: quelle di seguito indicate,
unitamente ai relativi protocolli ed emendamenti, nonche'
ai connessi codici, nella loro versione aggiornata:
1) convenzione internazionale sulla linea di
massimo carico, LL66, firmata a Londra il 5 aprile 1966, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile
1968, n. 777;
2) convenzione internazionale sulla salvaguardia
della vita umana in mare, SOLAS 74, firmata a Londra il 1°
novembre 1974, di cui alla legge 23 maggio 1980, n. 313;
3) convenzione internazionale per la prevenzione
dell'inquinamento da navi, MARPOL 73/78, firmata a Londra
il 2 novembre 1973, di cui alla legge 29 settembre 1980, n.
662;
4) convenzione internazionale sugli standard per
l'addestramento, la certificazione ed il servizio di
guardia dei marittimi, STCW 78, firmata a Londra il 5
luglio 1978, di cui alla legge 21 novembre 1985, n. 739;
5) convenzione sul regolamento per prevenire gli
abbordi in mare, COLREG 1972, firmata a Londra il 20
ottobre 1972, di cui alla legge 27 dicembre 1977, n. 1085;
6) convenzione internazionale sulla stazzatura
delle navi mercantili, ITC 69, firmata a Londra il 23
giugno 1969, di cui alla legge 22 ottobre 1973, n. 958;
7) convenzione sul lavoro marittimo del 2006 (CLM
2006) di cui alla legge 23 settembre 2013 n. 113;
8) convenzione internazionale sulla responsabilita'
civile per i danni derivanti da inquinamento da
idrocarburi, CLC 92, firmata a Londra il 27 novembre 1992,
di cui alla legge 27 maggio 1999, n. 177;
8-bis) convenzione internazionale sul controllo dei
sistemi antivegetativi dannosi sulle navi del 2001 (AFS
2001) di cui alla legge 31 agosto 2012, n. 163;
8-ter) convenzione internazionale sulla
responsabilita' civile per i danni derivanti
dall'inquinamento determinato dal carburante delle navi,
del 2001 (convenzione "Bunker Oil" 2001) di cui alla legge
1° febbraio 2010, n. 19;
b) Memorandum d'intesa di Parigi (Paris MOU): il
memorandum d'intesa relativo al controllo delle navi da
parte dello Stato d'approdo, firmato a Parigi il 26 gennaio
1982, nella sua versione aggiornata;
c) audit IMO: sistema di verifica e consulenza cui si
sottopongono volontariamente gli Stati membri dell'IMO
secondo le procedure fissate dalla risoluzione
dell'assemblea dell'IMO A.974(24);
d) regione del Memorandum d'intesa di Parigi: la zona
geografica in cui i firmatari del MOU di Parigi effettuano
ispezioni secondo le procedure concordate;
e) nave: qualsiasi nave mercantile adibita al
trasporto marittimo, battente bandiera diversa da quella
nazionale, rientrante nel campo di applicazione di una o
piu' delle convenzioni;
f) interfaccia nave/porto: le interazioni che hanno
luogo quando una nave e' direttamente e immediatamente
interessata da attivita' che comportano il movimento di
persone o di merci o la fornitura di servizi portuali verso
la nave o dalla nave, con esclusione delle operazioni e dei
servizi portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84;
g) nave ancorata: una nave, in porto o alla fonda in
rada, che staziona in una zona ricadente nell'ambito
portuale ma non ormeggiata, interessata da attivita'
proprie dell'interfaccia nave/porto;
h) ispettore: soggetto appartenente unicamente al
Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera, in
possesso dei requisiti di cui all'allegato I, del presente
decreto, debitamente autorizzato e formalmente incaricato
dall'autorita' competente centrale, a conclusione del
prescritto iter formativo, a svolgere le ispezioni dello
Stato di approdo;
i) autorita' competente centrale: il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti - Comando generale del Corpo
delle capitanerie di porto - Guardia costiera e, per quanto
attiene alle attivita' di prevenzione dell'inquinamento e
di tutela dell'ambiente marino, il Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare che, per tali
fini, si avvale del Corpo delle capitanerie di porto -
Guardia costiera;
l) autorita' competente locale: gli uffici marittimi
periferici retti da ufficiali del Corpo delle capitanerie
di porto fino a livello di Ufficio circondariale marittimo;
m) autorita' portuale: gli enti di cui all'art. 6
della legge 28 gennaio 1994, n. 84;
n) periodo notturno: l'arco temporale che va dalle
ore 22,00 alle ore 5,00 del giorno successivo;
o) ispezione iniziale: la visita a bordo di una nave
svolta da un ispettore, per verificare la conformita' alle
pertinenti convenzioni e regolamenti, che include almeno i
controlli previsti all'art. 16, comma 1;
p) ispezione dettagliata: l'ispezione durante la
quale la nave, le dotazioni di bordo e l'equipaggio sono
sottoposti, interamente o parzialmente, ad un esame
accurato nei casi specificati all'art. 16, comma 3, degli
aspetti concernenti la costruzione, le dotazioni,
l'equipaggio, le condizioni di vita e di lavoro ed il
rispetto delle procedure operative di bordo;
q) ispezione estesa: un'ispezione che riguarda le
voci elencate all'allegato VII e che puo' comprendere
un'ispezione dettagliata quando sussistano i fondati motivi
di cui all'art. 16, comma 3;
r) esposto: un'informazione o rapporto originato da
soggetto, associazione o organizzazione, portatore di una
qualificata posizione soggettiva, di un interesse diffuso o
legittimo comunque legato alla sicurezza della nave,
inclusi la sicurezza o la salute dell'equipaggio, le
condizioni di vita e di lavoro a bordo e la prevenzione
dell'inquinamento;
s) fermo: il formale divieto posto ad una nave di
prendere il mare a causa delle deficienze individuate che,
da sole o nel complesso, rendono la nave insicura;
t) provvedimento di rifiuto di accesso: la decisione
comunicata al comandante di una nave, alla compagnia che ne
e' responsabile ed allo Stato di bandiera, con la quale si
notifica che alla nave sara' rifiutato l'accesso a tutti i
porti ed ancoraggi della Comunita';
u) sospensione di un'operazione: il formale divieto
posto ad una nave di continuare una qualunque attivita'
operativa tecnica o commerciale a causa delle deficienze
individuate che, da sole o nel complesso, renderebbero il
proseguimento della predetta attivita' pericoloso per la
sicurezza della navigazione, delle persone a bordo o per
l'ambiente;
v) compagnia: il proprietario della nave o qualsiasi
altra persona fisica o giuridica, incluso l'armatore o il
noleggiatore a scafo nudo, che assume la responsabilita'
dell'esercizio della nave dal proprietario della stessa e
che si fa carico dei doveri e delle responsabilita' posti
dal codice internazionale di gestione della sicurezza, ISM;
z) organismo riconosciuto: una societa' di
classificazione o altro organismo privato che svolge
funzioni amministrative per conto dell'amministrazione
dello Stato di bandiera;
aa) certificato obbligatorio: il certificato
rilasciato direttamente o a nome di uno Stato di bandiera
in conformita' alle convenzioni;
bb) certificato di classe: il documento che conferma
la conformita' alla SOLAS 74, capitolo II-1, parte A-1,
regola 3-1;
cc) banca dati delle ispezioni: il sistema
informatico che contribuisce all'attuazione del sistema di
controllo da parte dello Stato di approdo all'interno della
Comunita' e che riguarda i dati relativi alle ispezioni
effettuate nella Comunita' e nella regione del MOU di
Parigi;
cc-bis) certificato di lavoro marittimo: il
certificato di cui alla regola 5.1.3 della CLM 2006;
cc-ter) dichiarazione di conformita' del lavoro
marittimo: la dichiarazione di cui alla regola 5.1.3 della
CLM 2006.
1-bis. Tutti i riferimenti fatti nel presente decreto a
convenzioni, codici e risoluzioni internazionali, inclusi
quelli per i certificati e altri documenti, sono intesi
come riferimenti a tali convenzioni, codici e risoluzioni
internazionali nella loro versione aggiornata.».
«Art. 3 (Campo di applicazione). - 1. Il presente
decreto si applica alle navi e alle unita' da diporto
utilizzate a fini commerciali di bandiera non italiana ed
ai relativi equipaggi che fanno scalo o ancoraggio in un
porto nazionale per effettuare attivita' proprie
dell'interfaccia nave/porto. L'ispezione di una nave
eseguita in acque soggette alla giurisdizione nazionale e'
considerata, ai fini del presente decreto, equivalente a
quella svolta nell'ambito di un porto.
2. Per le navi di stazza lorda inferiore alle 500 GT
(gross tonnage), si applicano i requisiti previsti dalle
convenzioni applicabili. Qualora nessuna convenzione sia
applicabile, si adottano le procedure di cui all'allegato I
del MOU di Parigi, per garantire che le navi non presentino
evidenti pericoli per la sicurezza della navigazione, la
salute o l'ambiente.
3. Nell'ispezionare una nave battente bandiera di uno
Stato che non ha sottoscritto una delle convenzioni di cui
al comma 1 dell'art. 2, l'Autorita' competente locale
accerta che la nave e il relativo equipaggio non godano di
un trattamento piu' favorevole di quello riservato alle
navi battenti bandiera di uno Stato firmatario di tale
convenzione. Tale nave e' sottoposta a un'ispezione piu'
dettagliata secondo le procedure istituite dal MOU di
Parigi.
4. Il presente articolo non pregiudica i diritti di
intervento che uno Stato membro puo' far valere in forza
delle pertinenti convenzioni.
5. Il presente decreto non si applica alle navi da
pesca, alle navi da guerra, alle navi ausiliarie, alle
imbarcazioni in legno di costruzione rudimentale, alle navi
dello Stato utilizzate a fini non commerciali ed alle
unita' da diporto non adibite a traffici commerciali.
5-bis. Le misure adottate per applicare il presente
decreto non comportano una riduzione del livello generale
di protezione dei marittimi previsto dal diritto sociale
dell'Unione nei settori cui si applica il presente decreto,
in confronto alla situazione gia' esistente in ciascuno
Stato membro. Nell'attuare tali misure, se l'autorita'
competente locale viene a conoscenza di una chiara
violazione del diritto dell'Unione a bordo di navi battenti
bandiera di uno Stato membro, essa informa immediatamente,
conformemente al diritto e alla pratica nazionali,
qualsiasi altra autorita' competente interessata, al fine
di intraprendere, se del caso, ulteriori azioni.».
 
Art. 57

Modifiche alla legge 8 luglio 2003, n. 172

1. All'articolo 3, comma 1, della legge 8 luglio 2003, n. 172, le parole: «e comunque di stazza lorda non superiore alle 1000 tonnellate» sono soppresse.

Note all'art. 57:
- Si riporta l'art. 3, della citata legge 8 luglio
2003, n. 172, come modificato dal presente decreto
legislativo:
«Art. 3 (Navi destinate esclusivamente al noleggio per
finalita' turistiche). - 1. Possono essere iscritte nel
Registro internazionale di cui all'art. 1 del decreto-legge
30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, e successive
modificazioni, ed essere assoggettate alla relativa
disciplina, le navi con scafo di lunghezza superiore a 24
metri, adibite in navigazione internazionale esclusivamente
al noleggio per finalita' turistiche.
2. Le navi di cui al comma 1, iscritte nel Registro
internazionale:
a) sono abilitate al trasporto di passeggeri per un
numero non superiore a 12, escluso l'equipaggio;
b) sono munite di certificato di classe rilasciato da
uno degli organismi autorizzati ai sensi del decreto
legislativo 3 agosto 1998, n. 314, come modificato dal
decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 169;
c) sono sottoposte alle norme tecniche e di
conduzione previste dal regolamento di sicurezza di cui al
comma 3.
3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'art. 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e' emanato il
regolamento di sicurezza recante le norme tecniche e di
conduzione cui sono sottoposte le navi di cui al comma 1.
4. Le navi di cui al comma 1 sono armate di norma con
equipaggio di due persone, piu' il comandante, di
nazionalita' italiana o di altro Stato membro dell'Unione
europea. Qualora lo ritenga necessario, il comandante puo'
aggiungere all'equipaggio componenti di altra nazionalita'.
5. Alle navi di cui al comma 1 non si applica la
limitazione concernente i servizi di cabotaggio disposta
dall'art. 1, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 1997,
n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
febbraio 1998, n. 30, e successive modificazioni.
6. Le disposizioni del presente articolo, ad eccezione
di quelle di cui al comma 3, hanno effetto a decorrere
dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del
regolamento di cui al comma 2, lettera c).
7. All'onere derivante dall'attuazione del presente
articolo, pari a 4,338 milioni di euro per l'anno 2003,
7,288 milioni di euro per l'anno 2004 e 6,024 milioni di
euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
medesimo Ministero.
8. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.».
 
Art. 58

Modifiche al decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5

1. Al decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 19, e' inserito il seguente:

«Art. 19-bis.

Compartimenti motori e motori alimentati
con combustibili alternativi

1. La normativa tecnica regolante i sistemi di alimentazione e relativi motori di propulsione alimentati con gas di petrolio liquefatto, gas naturale liquefatto, metano ed elettrici su unita' da diporto, di nuova costruzione o gia' immessi sul mercato, e' conforme alla regola tecnica elaborata nel rispetto della normativa europea o, in mancanza di questa, della normativa internazionale di riferimento, individuata secondo i criteri stabiliti nel decreto di cui al comma 4.
2. Il fabbricante o l'importatore di cui agli articoli 6 e 8 del presente decreto sono responsabili della conformita' del sistema di alimentazione alternativo. Le imprese che costruiscono unita' da diporto con i sistemi di alimentazione e i motori di propulsione di cui al comma 1 o che provvedono alla loro installazione sono responsabili della loro sistemazione a bordo.
3. I certificati e le dichiarazioni previste per le operazioni periodiche di ispezione, sostituzione e controllo previsti dalla regola tecnica di cui al comma 1 sono documenti di bordo.
4. Con uno o piu' decreti da adottare in relazione alle specificita' dei diversi sistemi alternativi di propulsione di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, disciplina:
a) l'individuazione dei criteri della regola tecnica elaborata nel rispetto della normativa internazionale;
b) le procedure connesse all'applicazione delle regole tecniche di cui al comma 1 alle unita' da diporto;
c) i requisiti che deve possedere l'impresa installatrice di cui al comma 2;
d) l'adozione da parte dell'impresa installatrice di un sistema di qualita' approvato da un organismo notificato e autorizzato ai fini della valutazione della conformita' dei sistemi di qualita' aziendali;
e) le modalita' con cui l'organismo notificato di cui alla lettera d) effettua i controlli sul sistema di gestione della qualita' dell'impresa installatrice;
f) procedure per l'immissione in commercio dei motori di propulsione di cui al comma 1, comprensive delle norme di sicurezza in materia;
g) procedure per la conversione alle alimentazioni con gas di petrolio liquefatto, gas naturale liquefatto, metano ed elettrici o a doppia alimentazione delle unita' da diporto e dei relativi motori di propulsione gia' immessi sul mercato;
h) le operazioni di controllo periodico sugli impianti di cui al comma 1, nonche' l'istituzione di una apposita dichiarazione rilasciata dal personale preposto a tali controlli;
i) le procedure per l'istituzione presso l'amministrazione competente di un elenco delle imprese installatrici;
l) l'obbligo per le imprese installatrici di informare l'amministrazione competente del possesso dei requisiti di cui alla lettera c).»;
b) all'articolo 20, comma 1, le parole: «d) ed e)» sono sostituite dalle seguenti: «e) ed f)»;
c) all'articolo 31, comma 5, il secondo periodo e' soppresso;
d) all'articolo 39, comma 3, le parole: «, qualora abbiano sufficienti ragioni per ritenere che un prodotto oggetto del presente decreto rappresenti un rischio per la salute o la sicurezza delle persone, per le cose o per l'ambiente,» sono soppresse;
e) all'allegato II, il punto 1) e' sostituito dal seguente: «1) Componentistica protetta dai rischi di accensione di miscele di gas infiammabili negli spazi destinati ai motori entrobordo ed entrofuoribordo a benzina e ai serbatoi della benzina;».

Note all'art. 58:
- Si riportano, per opportuna conoscenza, gli articoli
6 e 8 del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5
(Attuazione della direttiva 2013/53/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa
alle unita' da diporto e alle moto d'acqua e che abroga la
direttiva 94/25/CE):
«Art. 6 (Obblighi dei fabbricanti). - 1. All'atto
dell'immissione dei loro prodotti sul mercato, i
fabbricanti garantiscono che siano stati progettati e
fabbricati conformemente ai requisiti di cui all'art. 4,
comma 1, e all'allegato II del decreto legislativo n. 171
del 2005 come sostituito dall'allegato I del presente
decreto.
2. I fabbricanti preparano la documentazione tecnica
conformemente all'art. 24 ed eseguono, o fanno eseguire, la
procedura di valutazione della conformita' applicabile
conformemente agli articoli da 18 a 21 e all'art. 23.
Qualora la conformita' di un prodotto ai requisiti
applicabili sia stata dimostrata da tale procedura, i
fabbricanti redigono una dichiarazione ai sensi dell'art.
14 e attribuiscono e appongono la marcatura CE secondo
quanto previsto agli articoli 16 e 17.
3. I fabbricanti conservano la documentazione tecnica e
una copia della dichiarazione di cui all'art. 14 per un
periodo di dieci anni dalla data in cui il prodotto e'
stato immesso sul mercato.
4. I fabbricanti garantiscono che siano predisposte le
procedure necessarie affinche' la produzione in serie
continui a essere conforme. Si tiene debitamente conto
delle modifiche della progettazione o delle caratteristiche
del prodotto nonche' delle modifiche delle norme
armonizzate in riferimento a cui e' dichiarata la
conformita' di un prodotto. Ove ritenuto opportuno alla
luce dei rischi presentati da un prodotto, i fabbricanti,
per proteggere la salute e la sicurezza dei consumatori,
eseguono prove a campione dei prodotti messi a disposizione
sul mercato, esaminano i reclami e, se necessario, tengono
un registro dei reclami, dei prodotti non conformi e dei
richiami di prodotti e informano i distributori di tale
monitoraggio.
5. I fabbricanti garantiscono che i loro prodotti
rechino un numero di tipo, di lotto o di serie o qualsiasi
altro elemento che ne consenta l'identificazione, oppure,
qualora le dimensioni o la natura dei componenti non lo
consentano, a che le informazioni prescritte siano fornite
sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento del
prodotto.
6. I fabbricanti indicano il loro nome, la loro
denominazione commerciale registrata o il loro marchio
registrato e l'indirizzo al quale possono essere contattati
sul prodotto oppure, ove cio' non sia possibile,
sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento del
prodotto. L'indirizzo indica un unico punto in cui il
fabbricante puo' essere contattato.
7. I fabbricanti provvedono a che il prodotto sia
accompagnato da istruzioni e informazioni sulla sicurezza
nel manuale del proprietario in una o piu' lingue che
possono essere facilmente comprese dai consumatori e dagli
altri utilizzatori finali.
8. I fabbricanti che ritengono o hanno motivo di
credere che un prodotto che hanno immesso sul mercato non
sia conforme al presente decreto, adottano immediatamente
le misure correttive necessarie per rendere conforme tale
prodotto o, se del caso, per ritirarlo o richiamarlo.
Inoltre, qualora il prodotto presenti un rischio, i
fabbricanti ne informano immediatamente le competenti
autorita' nazionali degli Stati membri in cui hanno messo a
disposizione il prodotto, fornendo in particolare i
dettagli relativi alla non conformita' e a qualsiasi misura
correttiva adottata.
9. I fabbricanti, a seguito di una richiesta motivata
di un'autorita' nazionale competente, forniscono a
quest'ultima tutte le informazioni e la documentazione
necessarie per dimostrare la conformita' del prodotto in
una lingua che puo' essere facilmente compresa da tale
autorita'. Essi cooperano con tale autorita', su sua
richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i
rischi presentati dai prodotti che hanno immesso sul
mercato.».
«Art. 8 (Obblighi degli importatori). - 1. Gli
importatori immettono sul mercato dell'Unione europea solo
prodotti conformi.
2. Prima di immettere un prodotto sul mercato, gli
importatori si accertano che il fabbricante abbia eseguito
l'appropriata procedura di valutazione della conformita'.
Essi si assicurano che il fabbricante abbia elaborato la
documentazione tecnica, che il prodotto rechi la marcatura
CE di cui all'art. 15 e sia corredato dei documenti
necessari conformemente all'art. 14 e all'allegato II,
parte A, punto 2.5, parte B, punto 4, parte C, punto 2, del
decreto legislativo n. 171 del 2005 come sostituito
dall'allegato I del presente decreto e che il fabbricante
abbia rispettato le prescrizioni di cui all'art. 6, commi 5
e 6. Qualora l'importatore ritiene o ha motivo di credere
che un prodotto non sia conforme ai requisiti di cui
all'art. 4, comma 1, e all'allegato II del decreto
legislativo n. 171 del 2005 come sostituito dall'allegato I
del presente decreto, non immette il prodotto sul mercato
finche' non sia stato reso conforme. Inoltre, qualora il
prodotto presenti un rischio, l'importatore ne informa il
fabbricante e le autorita' di vigilanza del mercato.
3. Gli importatori indicano sul prodotto oppure, ove
cio' non sia possibile nel caso di componenti,
sull'imballaggio o in un documento che accompagna il
prodotto il loro nome, la loro denominazione commerciale
registrata o il loro marchio registrato e l'indirizzo al
quale possono essere contattati.
4. Gli importatori assicurano che il prodotto sia
accompagnato da istruzioni e informazioni sulla sicurezza
nel manuale del proprietario in una o piu' lingue che
possono essere facilmente comprese dai consumatori e dagli
altri utilizzatori finali.
5. Gli importatori garantiscono che, mentre un prodotto
e' sotto la loro responsabilita', le condizioni di
immagazzinamento o di trasporto non ne mettano a rischio la
conformita' ai requisiti di cui all'art. 4, comma 1, e
all'allegato II del decreto legislativo n. 171 del 2005
come sostituito dall'allegato I del presente decreto.
6. Ove ritenuto opportuno alla luce dei rischi
presentati da un prodotto, gli importatori, per proteggere
la salute e la sicurezza dei consumatori, eseguono prove a
campione dei prodotti messi a disposizione sul mercato,
esaminano i reclami e, se necessario, tengono un registro
dei reclami, dei prodotti non conformi e dei richiami di
prodotti e informano i distributori di tale monitoraggio.
7. Gli importatori che ritengono o hanno motivo di
credere che un prodotto che hanno immesso sul mercato non
sia conforme al presente decreto adottano immediatamente le
misure correttive necessarie per rendere conforme tale
prodotto o, se del caso, per ritirarlo o richiamarlo.
Inoltre, qualora il prodotto presenti un rischio, gli
importatori ne informano immediatamente le competenti
autorita' nazionali degli Stati membri in cui hanno messo a
disposizione il prodotto, fornendo in particolare i
dettagli relativi alla non conformita' e a qualsiasi misura
correttiva adottata.
8. Per un periodo di dieci anni a decorrere dalla data
in cui il prodotto e' stato immesso sul mercato, gli
importatori tengono una copia della dichiarazione di cui
all'art. 14 a disposizione delle autorita' di vigilanza del
mercato e assicurano che la documentazione tecnica possa
essere resa disponibile, su richiesta, a dette autorita'.
9. Gli importatori a seguito di una richiesta motivata
di un'autorita' nazionale competente, forniscono a
quest'ultima tutte le informazioni e la documentazione
necessarie per dimostrare la conformita' di un prodotto in
una lingua che puo' essere facilmente compresa da tale
autorita'. Essi cooperano con tale autorita', su sua
richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i
rischi presentati dai prodotti che hanno immesso sul
mercato.».
- Si riporta, per opportuna conoscenza, il comma 3,
dell'art. 17, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei ministri):
«Art. 17 (Regolamenti). - Omissis.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
Omissis.».
- Si riporta l'art. 20, del citato decreto legislativo
11 gennaio 2016, n. 5, come modificato dal presente decreto
legislativo:
«Art. 20 (Emissioni di gas di scarico). - 1. Riguardo
all'emissione di gas di scarico, per i prodotti di cui
all'art. 2, comma 1, lettere e) ed f), il fabbricante del
motore applica le procedure relative ai pertinenti moduli
di cui agli allegati del presente decreto:
a) se le prove sono effettuate applicando la norma
armonizzata, uno dei seguenti moduli:
1) modulo B (esame UE per tipo) insieme al modulo
C, D, E o F;
2) modulo G (conformita' basata sulla verifica
dell'unita');
3) modulo H (conformita' basata sulla garanzia
qualita' totale).
b) se le prove sono effettuate senza applicare la
norma armonizzata, uno dei seguenti moduli:
1) modulo B (esame UE per tipo) unitamente al
modulo C1 di cui all'allegato XVII del presente decreto;
2) modulo G (conformita' basata sulla verifica
dell'unita').
2. Nella valutazione di conformita' il fabbricante si
attiene, altresi', a quanto previsto nell'allegato XIII del
presente decreto.».
- Si riporta l'art. 31 del citato decreto legislativo
11 gennaio 2016, n. 5, come modificato dal presente decreto
legislativo:
«Art. 31 (Domanda di autorizzazione e notifica). - 1.
L'organismo di valutazione della conformita' presenta una
domanda di autorizzazione e notifica al Ministero dello
sviluppo economico.
2. La domanda di cui al comma 1 e' accompagnata da una
descrizione delle attivita' di valutazione della
conformita', del modulo o dei moduli di valutazione della
conformita' e del prodotto o dei prodotti per i quali tale
organismo dichiara di essere competente, nonche' di tutte
le prove documentali necessarie per la verifica, il
riconoscimento e il controllo periodico della sua
conformita' alle prescrizioni di cui all'art. 28.
3. Il Ministero dello sviluppo economico di concerto
con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con
decreto da adottare entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, stabilisce le
modalita' ed i criteri per il rilascio dell'autorizzazione
di cui all'art. 32, per la presentazione delle prove
documentali di cui al comma 2, e per gli obblighi di cui
all'art. 37.
4. Qualora le Amministrazioni competenti decidano che
la valutazione e il controllo di cui all'art. 26, comma 1,
siano eseguiti dall'organismo unico di accreditamento, in
sostituzione delle prove documentali di cui al comma 2,
l'organismo allega alla domanda di cui al comma 1, un
certificato di accreditamento rilasciato dallo stesso che
attesti che l'organismo e' conforme alle prescrizioni di
cui all'art. 28.
5. Gli oneri relativi alle attivita' di autorizzazione,
rinnovo e vigilanza degli organismi di valutazione della
conformita', eseguite dalle amministrazioni di vigilanza,
sono a carico dei medesimi organismi.
6. Alla copertura degli oneri di cui al comma 5 si
provvede mediante tariffe da determinarsi con decreto del
Ministro dello sviluppo economico di concerto con il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il
Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto. Le tariffe sono calcolate sulla base del criterio
di copertura del costo effettivo del servizio e sono
aggiornate almeno ogni tre anni.
7. Fino all'adozione del decreto di cui al comma 6, si
applicano le tariffe di cui al decreto del Ministero delle
attivita' produttive e del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti 27 marzo 2006 recante "Determinazione delle
tariffe per i servizi resi dal Ministero delle attivita'
produttive e dal Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti e relative modalita' di pagamento ai sensi del
decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, e dell'art. 47
della legge 6 febbraio 1996, n. 52, e successive
modificazioni".».
- Si riporta l'art. 39 del citato decreto legislativo
11 gennaio 2016, n. 5, come modificato dal presente decreto
legislativo:
«Art. 39 (Vigilanza del mercato, controllo e
valutazione dei prodotti). - 1. L'art. 15, paragrafo 3, e
gli articoli da 16 a 29 del regolamento CE n. 765/2008 si
applicano ai prodotti oggetto del presente decreto.
2. La vigilanza sul mercato e il controllo dei prodotti
e' demandata al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti e al Ministero dello sviluppo economico. Con
decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, da
adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, si stabiliscono le modalita'
ed i criteri di svolgimento della vigilanza sul mercato ed
il controllo sui prodotti.
3. Al fine di garantire che i prodotti di cui all'art.
2, comma 1, siano conformi ai requisiti applicabili
stabiliti nell'allegato II del decreto legislativo n. 171
del 2005 come sostituito dall'allegato I del presente
decreto, le amministrazioni vigilanti di cui al comma 2
hanno facolta' di disporre verifiche e controlli mediante i
propri uffici centrali o periferici.
4. Gli accertamenti possono essere effettuati, anche
con metodo a campione, presso l'operatore economico, i
depositi sussidiari dell'operatore economico, gli
importatori privati o presso gli utilizzatori. A tale fine
e' consentito:
a) l'accesso ai luoghi di fabbricazione o di
immagazzinamento dei prodotti;
b) l'acquisizione di tutte le informazioni necessarie
all'accertamento;
c) qualora necessario e giustificato, il prelievo
temporaneo e a titolo gratuito di un singolo campione per
l'esecuzione di esami e prove;
d) effettuare esami e prove presso strutture tecniche
specializzate, pubbliche o private.
5. Al fine di agevolare l'attivita' di vigilanza e di
verifica, i soggetti di cui agli articoli 6, 7, 8 e 11, in
funzione dei rispettivi obblighi, rendono disponibili agli
organi di vigilanza, per dieci anni, la documentazione
indicata nell'allegato XVI del presente decreto.
6. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui
all'art. 43, le amministrazioni vigilanti, quando, a
seguito delle valutazioni di cui al comma 3, accertano la
non conformita' dei prodotti di cui all'art. 2, comma 1,
alle disposizioni del presente decreto, dispongono agli
operatori economici, in funzione dei rispettivi obblighi,
di adottare tutte le misure idonee a far venire meno la
situazione di non conformita', fissando un termine
proporzionato alla natura del rischio.
7. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 6, le
amministrazioni vigilanti adottano le misure atte a
limitare o vietare l'immissione del prodotto sul mercato o
a garantire il ritiro dal commercio, a cura e spese del
soggetto destinatario della disposizione.
8. Le autorita' di vigilanza di cui comma 2, qualora
abbiano sufficienti ragioni per ritenere che un prodotto
oggetto del presente decreto rappresenti un rischio per la
salute o la sicurezza delle persone, per le cose o per
l'ambiente, effettuano una valutazione del prodotto
interessato che investa i requisiti pertinenti di cui al
presente decreto. Gli operatori economici interessati o
l'importatore privato cooperano, ove necessario, con le
autorita' di vigilanza del mercato. Nel caso di un
operatore economico se, attraverso tale valutazione, le
autorita' di vigilanza del mercato concludono che il
prodotto non rispetta i requisiti di cui al presente
decreto, esse chiedono tempestivamente all'operatore
economico interessato di adottare le opportune misure
correttive al fine di rendere il prodotto conforme ai
suddetti requisiti, di ritirarlo dal mercato o di
richiamarlo entro un termine proporzionato alla natura del
rischio, da esse prescritto. Nel caso di un importatore
privato, qualora nel corso di tale valutazione, le
autorita' di vigilanza del mercato accertano che il
prodotto non rispetta i requisiti di cui al presente
decreto, l'importatore privato e' informato tempestivamente
delle opportune misure correttive da adottare al fine di
rendere il prodotto conforme a detti requisiti, sospenderne
la messa in servizio o sospenderne l'uso, in proporzione
alla natura del rischio. Le autorita' di vigilanza del
mercato ne informano l'organismo notificato competente
qualora intervenuto.
9. Qualora ritengano che la non conformita' non sia
limitata al territorio nazionale, le autorita' di vigilanza
del mercato informano la Commissione e gli altri Stati
membri dei risultati della valutazione e dei provvedimenti
che hanno chiesto di adottare all'operatore economico
interessato.
10. L'operatore economico assicura che siano adottate
le opportune misure correttive nei confronti di tutti i
prodotti interessati che esso ha messo a disposizione sul
mercato in tutta l'Unione europea. L'importatore privato
assicura che siano adottate le opportune misure correttive
nei confronti del prodotto che ha importato nell'Unione
europea per uso proprio.
11. Qualora l'operatore economico interessato non
adotti le misure correttive adeguate entro il termine di
cui al comma 6, le autorita' di vigilanza del mercato
adottano tutte le opportune misure provvisorie per proibire
o limitare la messa a disposizione del prodotto, per
ritirarlo o per richiamarlo dal mercato. Qualora
l'importatore privato non adotti le misure correttive
adeguate, le autorita' di vigilanza del mercato adottano
tutte le opportune misure provvisorie per proibire la messa
in servizio del prodotto o vietarne o limitarne l'uso nel
territorio nazionale. Le autorita' di vigilanza del mercato
informano immediatamente la Commissione e gli altri Stati
membri di tali misure.
12. Le informazioni di cui al comma 11 includono tutti
gli elementi disponibili, in particolare i dati necessari
per identificare il prodotto non conforme, la sua origine,
la natura della presunta non conformita' e dei rischi
connessi, la natura e la durata delle misure nazionali
adottate, nonche' gli argomenti espressi dall'operatore
economico interessato o dall'importatore privato. In
particolare, le autorita' di vigilanza del mercato indicano
se la non conformita' sia dovuta:
a) alla mancata rispondenza del prodotto alle
prescrizioni relative alla salute o alla sicurezza delle
persone e alla tutela delle cose o dell'ambiente previste
dal presente decreto, o
b) a carenze delle norme armonizzate di cui all'art.
13 che conferiscono la presunzione di conformita'.
13. Le amministrazioni vigilanti che ricevono
comunicazione di procedure avviate ai sensi del presente
articolo, informano la Commissione europea e gli altri
Stati membri di tutti i provvedimenti adottati, di ogni
informazione supplementare a loro disposizione sulla non
conformita' del prodotto interessato e, in caso di
disaccordo con la misura nazionale notificata, delle loro
obiezioni.
14. Qualora, entro tre mesi dal ricevimento delle
informazioni di cui al comma 11, uno Stato membro o la
Commissione non sollevino obiezioni contro la misura
provvisoria adottata dall'autorita' di vigilanza del
mercato, tale misura e' ritenuta giustificata.
15. Le autorita' di vigilanza adottano le opportune
misure restrittive in relazione al prodotto in questione,
quale il ritiro del prodotto dal mercato, a spese degli
operatori economici in funzione dei rispettivi obblighi.».
- Si riporta l'allegato II al decreto legislativo 11
gennaio 2016, n. 5 (Attuazione della direttiva 2013/53/UE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre
2013, relativa alle unita' da diporto e alle moto d'acqua e
che abroga la direttiva 94/25/CE), come modificato dal
presente decreto legislativo:
«Allegato II - (articoli 2 e 17).

Componenti delle unita' da diporto

1) Componentistica protetta dai rischi di accensione di
miscele di gas infiammabili negli spazi destinati ai motori
entrobordo ed entrofuoribordo a benzina e ai serbatoi della
benzina;
2) Dispositivo che impedisce l'avviamento dei motori
fuoribordo con marcia innestata;
3) Timone a ruota, meccanismo di sterzo e cablaggi;
4) Serbatoi di carburante destinati a impianti fissi e
tubazioni del carburante;
5) Boccaporti e oblo' prefabbricati.».
 
Art. 59

Disposizioni attuative e abrogative

1. Con decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, della difesa, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, della salute, per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro per gli affari regionali e previa acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati personali, modifica la disciplina prevista dal regolamento di attuazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, al fine di disciplinare secondo criteri di semplificazione dei procedimenti amministrativi, le materie di seguito indicate:
a) definizione delle procedure e delle modalita' per l'iscrizione delle unita' da diporto e delle unita' da diporto utilizzate a fini commerciali, ivi compresa la disciplina relativa alla loro iscrizione provvisoria;
b) definizione delle modalita' di presentazione dell'istanza di perdita e di rientro in possesso dell'unita' da diporto;
c) individuazione delle procedure di trasferimento, di cancellazione dai registri, anche per passaggio alla categoria dei natanti, di dismissione di bandiera per trasferimento o vendita all'estero, nonche' di cessione a favore di terzi del contratto di leasing e individuazione delle procedure per l'iscrizione delle imbarcazioni e delle navi nel registro navi in costruzione, anche per l'Archivio telematico centrale delle unita' da diporto (ATCN);
d) definizione delle modalita' del processo verbale di dichiarazione e revoca di armatore;
e) disciplina delle scuole nautiche e dei centri di istruzione per la nautica nonche' delle relative figure professionali dell'istruttore e dell'insegnante validi per l'intero territorio nazionale;
f) definizione delle procedure e delle modalita' relative al rilascio, rinnovo e convalida del certificato di idoneita' al noleggio;
g) sicurezza delle navigazione delle unita' da diporto in mare e nelle acque interne e delle unita' utilizzate a fini commerciali-commercial yacht;
h) per le unita' da diporto e le navi di cui all'articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172, che navigano nelle acque marittime e interne, le condizioni per il rilascio delle certificazioni di sicurezza e l'individuazione dei mezzi di salvataggio e l'individuazione delle equivalenze e delle esenzioni ai fini della sicurezza della navigazione, nonche' le dotazioni di sicurezza minime che devono essere tenute a bordo in relazione ai diversi tipi di navigazione, con particolare riguardo alla navigazione in solitario, ivi compresi gli apparati ricetrasmittenti adeguati all'innovazione tecnologica, ferma restando la validita' delle licenze di esercizio degli apparati stessi, gia' rilasciati ai sensi dell'articolo 29, comma 4, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171;
i) disciplina relativa ai requisiti psicofisici, per il conseguimento e il rinnovo delle patenti nautiche A, B, C e D, nonche' i requisiti psico-fisici per il rilascio e il rinnovo delle patenti nautiche A, B e C anche a persone con disabilita' motoria e sensoriale, prevedendo anche misure di semplificazione finalizzate a svolgere le visite mediche presso le sedi delle scuole nautiche e dei centri di istruzione nautica;
l) definizione dell'organizzazione e del funzionamento dell'Anagrafe nazionale delle patenti nautiche, l'accesso alla stessa per il perseguimento delle finalita' istituzionali e le modalita' e i tempi per la trasmissione dei dati da parte dei soggetti di cui all'articolo 39-bis, comma 3, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, nonche' le misure di sicurezza informatica ai sensi dell'articolo 31 del Codice in materia di protezione dei dati personali;
m) individuazione dei criteri per l'indicazione dei limiti di navigazione e di distanza dalla costa, anche diversificati per aree geografiche, stabiliti dai capi di compartimento marittimo con ordinanza di polizia marittima;
n) regime amministrativo dei documenti di navigazione, in particolare del libro unico di bordo di cui all'articolo 15-ter, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, per le navi di cui all'articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172;
o) disciplina della segnalazione certificata di inizio attivita' relativa alle scuole nautiche;
p) disciplina del deposito della licenza di navigazione o dell'atto di nazionalita' presso la competente autorita' doganale, in relazione alle previsioni del regolamento (CE) 9 ottobre 2013, n. 952, del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il codice doganale dell'Unione, per quanto applicabile;
q) applicazione della normativa sul controllo dello Stato di approdo alle unita' da diporto utilizzate a fini commerciali battenti bandiera diversa da quella italiana;
r) definizione delle procedure e delle modalita' per l'accertamento del tasso alcolemico;
s) definizione di uno schema-tipo delle istruzioni essenziali per il comando dei natanti da diporto che il locatore e' tenuto a rilasciare per iscritto al conduttore dell'unita' da diporto che non sia in possesso di patente nautica;
t) definizione dei criteri per l'individuazione della normativa tecnica europea e internazionale di riferimento per l'elaborazione della regola tecnica in materia di sistemi di alimentazione e relativi motori di propulsione alimentati con gas di petrolio liquefatto, gas naturale liquefatto, metano ed elettrici su unita' da diporto, di nuova costruzione o gia' immessi sul mercato;
u) modalita' e criteri di iscrizione delle navi che effettuano noleggio esclusivamente per finalita' turistiche di cui all'articolo 3, della legge 8 luglio 2003, n. 172, nel registro internazionale di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30;
v) modalita' e criteri di svolgimento del servizio di assistenza e traino e relativi requisiti tecnico-professionali degli operatori nonche' i requisiti dell'imbarcazione utilizzata;
z) individuazione delle modalita' di conseguimento della patente nautica senza esami;
aa) adozione del Passenger Yacht Code italiano, al fine di razionalizzare i requisiti e gli standard che devono essere soddisfatti dalle unita' da diporto che trasportano piu' di dodici ma non piu' di trentasei passeggeri in viaggi internazionali e che non trasportano cargo rispetto alle convenzioni internazionali. Il Passenger Yacht Code e' adottato, in particolare, nel rispetto dei seguenti criteri:
1) i requisiti e gli standard sono razionalizzati rispetto alle convenzioni Solas 74/78, LL 1966, Stcw 78/95/10, Tonnage 1969, Marpol 73/78, Colreg 1972, Mlc 2006, Ballast Water Management Convention 2004, International Convention on the Control of Harmful Anti-fouling Systems on Ships, International Convention on Civil Liability for Bunker Oil Pollution Damage 2001;
2) i principi generali delle convenzioni, di cui al precedente punto 1), assicurando equivalenze ed esenzioni, laddove l'applicazione delle previsioni delle convenzioni alle unita' da diporto non e' ragionevole o tecnicamente non praticabile;
bb) caratteristiche degli strumenti omologati da impiegare negli accertamenti relativi alla violazione dei limiti di velocita'.
2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono adottati, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400:
a) il decreto di cui all'articolo 36-bis, comma 2, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, come introdotto dall'articolo 27 del presente decreto;
b) il decreto di cui all'articolo 49-quater, comma 13, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, come introdotto dall'articolo 33 del presente decreto;
c) il decreto di cui all'articolo 49-sexies, comma 10, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, come introdotto dall'articolo 33 del presente decreto.
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono emanati:
a) il decreto di cui all'articolo 19-bis, comma 4, del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, come introdotto dall'articolo 58 del presente decreto;
b) il decreto di cui all'articolo 53-bis, comma 7, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, come introdotto dall'articolo 38 del presente decreto.
4. Fino alla data di entrata in vigore dei decreti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti.
5. A decorrere dalla entrata in vigore del decreto di cui al comma 1 del presente articolo e' abrogato l'articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171.
6. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono apportate le occorrenti modificazioni al regolamento previsto dall'articolo 11, comma 1, della legge 1 aprile 1981, n. 121.
7. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati i seguenti articoli del regolamento di cui all'articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171:
a) articolo 32, commi 1, 2 e 3;
b) articolo 42;
c) articolo 43, commi 1 e 2;
d) articolo 44.

Note all'art. 59:
- Si riporta il comma 3, dell'art. 17, della legge 23
agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):
«Art. 17 (Regolamenti). - Omissis.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
Omissis.».
- Per il testo dell'art. 29 del citato decreto
legislativo 18 luglio 2005, n. 171, come modificato
dall'art. 22 del presente decreto legislativo, e per i
riferimenti normativi, si vedano le note al medesimo art.
22.
- Per i riferimenti normativi contenuti nell'art.
39-bis del citato decreto legislativo 18 luglio 2005, n.
171, introdotto dall'art. 30 del presente decreto
legislativo, si vedano le note al medesimo articolo.
- Si riporta l'art. 31, del decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei
dati personali):
«Art. 31 (Obblighi di sicurezza). - 1. I dati personali
oggetto di trattamento sono custoditi e controllati, anche
in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso
tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche
caratteristiche del trattamento, in modo da ridurre al
minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure
di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche
accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o
di trattamento non consentito o non conforme alle finalita'
della raccolta.».
- Per i riferimenti normativi contenuti nell'art.
15-ter del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171
(Codice della nautica da diporto ed attuazione della
direttiva 2003/44/CE, a norma dell'art. 6 della legge 8
luglio 2003, n. 172), introdotto dall'art. 6 del presente
decreto legislativo, si vedano le note al medesimo
articolo.
- Il Regolamento (CE) 9 ottobre 2013, n. 952/2013
(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che
istituisce il codice doganale dell'Unione (rifusione)) e'
pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 10
ottobre 2013, n. L 269.
- Si riporta l'art. 1 del decreto-legge 30 dicembre
1997, n. 457 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo del
settore dei trasporti e l'incremento dell'occupazione),
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
1998, n. 30:
«Art. 1 (Istituzione del Registro internazionale). - 1.
E' istituito il registro delle navi adibite alla
navigazione internazionale, di seguito denominato "Registro
internazionale", nel quale sono iscritte, a seguito di
specifica autorizzazione del Ministero dei trasporti e
della navigazione, le navi adibite esclusivamente a
traffici commerciali internazionali.
1-bis. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' rilasciata
a seguito di specifica istanza presentata dai soggetti
interessati, anche per posta certificata, secondo modalita'
stabilite con decreto del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti.
2. Il Registro internazionale di cui al comma 1 e'
diviso in tre sezioni nelle quali sono iscritte
rispettivamente:
a) le navi che appartengono a soggetti italiani o di
altri Paesi dell'Unione europea ai sensi del comma 1,
lettera a), dell'art. 143 del codice della navigazione,
come sostituito dall'art. 7;
b) le navi che appartengono a soggetti non comunitari
ai sensi del comma 1, lettera b), dell'art. 143 del codice
della navigazione;
c) le navi che appartengono a soggetti comunitari o
non comunitari, in regime di sospensione da un registro
comunitario o non comunitario, ai sensi del comma secondo
dell'art. 145 del codice della navigazione, a seguito di
locazione a scafo nudo a soggetti giuridici italiani o di
altri Paesi dell'Unione europea.
3. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' rilasciata
tenuto conto degli appositi contratti collettivi
sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei datori di
lavoro e dei lavoratori del settore di cui agli articoli 2
e 3.
4. Non possono comunque essere iscritte nel Registro
internazionale le navi da guerra, le navi di Stato in
servizio non commerciale, le navi da pesca e le unita' da
diporto.
5. Le navi iscritte nel Registro internazionale non
possono effettuare servizi di cabotaggio per i quali e'
operante la riserva di cui all'art. 224 del codice della
navigazione, come sostituito dall'art. 7, salvo che per le
navi da carico di oltre 650 tonnellate di stazza lorda e
nei limiti di un viaggio di cabotaggio mensile quando il
viaggio di cabotaggio segua o preceda un viaggio in
provenienza o diretto verso un altro Stato , se si
osservano i criteri di cui all'art. 2, comma 1, lettere b)
e c). Le predette navi possono effettuare servizi di
cabotaggio nel limite massimo di sei viaggi mensili, o
viaggi, ciascuno con percorrenza superiore alle cento
miglia marine se osservano i criteri di cui all'art. 2,
comma 1, lettera a), e comma 1-bis e, limitatamente alle
navi traghetto ro-ro e ro-ro pax, iscritte nel registro
internazionale, adibite a traffici commerciali tra porti
appartenenti al territorio nazionale, continentale e
insulare, anche a seguito o in precedenza di un viaggio
proveniente da o diretto verso un altro Stato, deve essere
imbarcato esclusivamente personale italiano o
comunitario.".
- Per i riferimenti normativi contenuti nell'art.
36-bis del citato decreto legislativo 18 luglio 2005, n.
171, introdotto dall'art. 27 del presente decreto
legislativo, si vedano le note al medesimo articolo.
- Per i riferimenti normativi contenuti nell'art.
49-quater del citato decreto legislativo 18 luglio 2005, n.
171, introdotto dall'art. 33 del presente decreto
legislativo, si vedano le note al medesimo articolo.
- Per i riferimenti normativi contenuti nell'art.
49-sexies del citato decreto legislativo 18 luglio 2005, n.
171, introdotto dall'art. 33 del presente decreto
legislativo, si vedano le note al medesimo articolo.
- Per i riferimenti normativi contenuti nell'art.
19-bis del citato decreto legislativo 18 luglio 2005, n.
171, introdotto dall'art. 58 del presente decreto
legislativo, si vedano le note al medesimo articolo.
- Per i riferimenti normativi contenuti nell'art.
53-bis del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171
(Codice della nautica da diporto ed attuazione della
direttiva 2003/44/CE, a norma dell'art. 6 della legge 8
luglio 2003, n. 172), introdotto dall'art. 38 del presente
decreto legislativo, si vedano le note al medesimo
articolo.
- Per il testo dell'art. 65 del decreto legislativo 18
luglio 2005, n. 171 (Codice della nautica da diporto ed
attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'art. 6
della legge 8 luglio 2003, n. 172), come modificato
dall'art. 51 del presente decreto legislativo, abrogato
dall'art. 59 del presente decreto legislativo a decorrere
dalla entrata in vigore del decreto di cui al comma 1 del
medesimo articolo, si vedano le note all'art. 51.
- Si riporta l'art. 11 della legge 1° aprile 1981, n.
121 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica
sicurezza):
«Art. 11 (Procedure). - Mediante regolamento, da
emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della
presente legge, con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di
concerto con il Ministro di grazia e giustizia, sono
stabilite le procedure per la raccolta dei dati e delle
informazioni di cui all'art. 6, lettera a), e all'art. 7,
per l'accesso e la comunicazione dei dati stessi ai
soggetti previsti dall'art. 9, nonche' per la correzione o
cancellazione dei dati erronei e la integrazione di quelli
incompleti.
Un particolare regime di autorizzazioni da parte dei
capi dei rispettivi uffici e servizi, quando non siano
questi a fare diretta richiesta dei dati e delle
informazioni, deve essere previsto dal regolamento per i
soggetti indicati nel primo comma dell'art. 9.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio
1982, n. 378 (Approvazione del regolamento concernente le
procedure di raccolta, accesso, comunicazione, correzione,
cancellazione ed integrazione dei dati e delle
informazioni, registrati negli archivi magnetici del centro
elaborazione dati di cui all'art. 8 della legge 1° aprile
1981, n. 121) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23
giugno 1982, n. 170.
- Si riporta l'art. 32, del decreto del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146
(Regolamento di attuazione dell'art. 65 del decreto
legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della
nautica da diporto), come modificato dal presente decreto
legislativo:
«Art. 32 (Conseguimento delle patenti senza esami). -
1. (Abrogato).
2. (Abrogato).
3. (Abrogato).
4. I requisiti per il personale indicati al comma 1
sono comprovati dall'estratto matricolare ovvero da una
dichiarazione del comando di appartenenza. Per il rimanente
personale i requisiti sono attestati dal possesso
dell'abilitazione.
5. Le abilitazioni rilasciate dalla Marina militare per
la navigazione entro sei miglia dalla costa e le
abilitazioni alla condotta dei mezzi nautici rilasciate dai
comandi della Guardia di finanza abilitano alla navigazione
entro dodici miglia dalla costa.».
- L'art. 42 del decreto del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146
(Regolamento di attuazione dell'art. 65 del decreto
legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della
nautica da diporto), abrogato dal presente decreto
legislativo, recava: «Art. 42 (Disciplina delle scuole
nautiche).».
- Si riporta l'art. 43 del decreto del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146
(Regolamento di attuazione dell'art. 65 del decreto
legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della
nautica da diporto), come modificato dal presente decreto
legislativo:
«Art. 43 (Enti e associazioni nautiche a livello
nazionale). - 1. (Abrogato).
2. (Abrogato).
3. In occasione degli esami dei candidati che hanno
frequentato i corsi presso i centri di istruzione per la
nautica, di cui al comma 1, un rappresentante dell'ente o
dell'associazione fa parte della commissione d'esame, senza
diritto di voto.
4. La Lega navale italiana e' centro di istruzione per
la nautica da diporto e, in qualita' di ente pubblico che
svolge servizi di pubblico interesse, collabora con il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti alla
definizione di adeguati parametri qualitativi in materia di
formazione dei candidati agli esami per il conseguimento
delle patenti nautiche.».
- L'art. 44 del decreto del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146
(Regolamento di attuazione dell'art. 65 del decreto
legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della
nautica da diporto), abrogato dal presente decreto
legislativo, recitava: «Art. 44 (Commissioni d'esame fuori
sede).».
 
Art. 60

Monitoraggio

1. La Direzione generale per la vigilanza sulle Autorita' portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti cura con cadenza biennale, a decorrere dal 1° gennaio 2018, il monitoraggio del presente decreto, tenendo conto dei seguenti indicatori:
a) occupati nell'indotto nautico globalmente considerato;
b) piccole e medie imprese nel settore della nautica da diporto;
c) contenzioso giurisdizionale e ricorsi amministrativi;
d) immatricolazioni di nuove unita' da diporto;
e) violazioni accertate relative al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171;
f) ordinanze-ingiunzione relative al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171;
g) dati e statistiche inerenti l'andamento generale del settore del diporto nautico.
2. Ai fini del controllo e del monitoraggio di cui al comma 1, gli uffici marittimi di cui all'articolo 17 del codice della navigazione, tramite il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, forniscono i dati in possesso relativi agli indicatori.

Note all'art. 60:
- Si riporta l'art. 17 del Codice della navigazione:
«Art. 17 (Attribuzioni degli uffici locali). - Il
direttore marittimo esercita le attribuzioni conferitegli
dal presente codice, dalle altre leggi e dai regolamenti.
Il capo del compartimento, il capo del circondario e i
capi degli altri uffici marittimi dipendenti, oltre le
attribuzioni conferite a ciascuno di essi dal presente
codice, dalle altre leggi e dai regolamenti, esercitano,
nell'ambito delle rispettive circoscrizioni, tutte le
attribuzioni amministrative relative alla navigazione e al
traffico marittimo, che non siano specificatamente
conferite a determinate autorita'.».
 
Art. 61

Disposizioni transitorie e finali

1. Fino alla piena attuazione della disciplina applicativa del Sistema telematico centrale della nautica da diporto, istituito dall'articolo 1, commi da 217 a 222, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e all'adozione del decreto di cui all'articolo 63, comma 1-bis, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171:
a) le disposizioni del presente codice, riferite al Sistema telematico centrale della nautica da diporto (SISTE), allo Sportello telematico del diportista (STED), all'Archivio telematico centrale delle unita' da diporto (ATCN) e all'Ufficio di conservatoria centrale delle unita' da diporto (UCON) devono intendersi riferite agli organismi e procedure preesistenti all'entrata in funzione della predetta disciplina del Sistema telematico centrale della nautica da diporto;
b) la ricevuta dell'avvenuta presentazione dei documenti necessari per la pubblicita' di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, e' rilasciata anche da uno studio di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto;
c) la ricevuta dell'avvenuta presentazione dei documenti necessari per il rinnovo della licenza di navigazione di cui all'articolo 24, comma 2, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, e' rilasciata anche da uno studio di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto.
2. Fino alla data di entrata in vigore dei decreti di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 59 del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti.

Note all'art. 61:
- Per i commi da 217 a 222 dell'art. 1 della citata
legge 24 dicembre 2012, n. 228 , si veda nelle note
all'art. 14.
- Per il testo dell'art. 63 del citato decreto
legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (Codice della nautica da
diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma
dell'art. 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172), come
modificato dall'art. 50 del presente decreto legislativo,
si vedano le note al medesimo articolo.
- Per il testo dell'art. 17 del citato decreto
legislativo 18 luglio 2005, n. 171, come modificato
dall'art. 8 del presente decreto legislativo, si vedano le
note al medesimo articolo.
- Per il testo dell'art. 24 del citato decreto
legislativo 18 luglio 2005, n. 171, come modificato
dall'art. 15 del presente decreto legislativo, e i
riferimenti normativi, si vedano le note al medesimo
articolo.
- Per i riferimenti normativi contenuti all'art. 59, si
vedano le note al medesimo articolo.
 
Art. 62

Disposizioni finanziarie

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni interessate provvedono ai compiti derivanti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 3 novembre 2017

MATTARELLA

Gentiloni Silveri, Presidente del
Consiglio dei ministri

Delrio, Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti

Alfano, Ministro degli affari
esteri e della cooperazione
internazionale

Orlando, Ministro della giustizia

Padoan, Ministro dell'economia e
delle finanze

Calenda, Ministro dello sviluppo
economico

Galletti, Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del
mare

Fedeli, Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca

Franceschini, Ministro dei beni e
delle attivita' culturali e del
turismo

Lorenzin, Ministro della salute

Madia, Ministro per la
semplificazione e la pubblica
amministrazione Visto, il Guardasigilli: Orlando
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone