Gazzetta n. 23 del 29 gennaio 2018 (vai al sommario) |
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DECRETO LEGISLATIVO 3 novembre 2017, n. 229 |
Revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione; Visto il regolamento n. 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen); Visto il regolamento n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, recante norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento CEE n. 339/93; Visto il regolamento (CE) 9 ottobre 2013, n. 952, del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il codice doganale dell'Unione (rifusione); Visto il regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, e successive modificazioni, recante approvazione del testo definitivo del codice penale; Visto il regio decreto 16 marzo 1942, n. 262, e successive modificazioni, recante approvazione del codice civile; Visto il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e successive modificazioni, recante codice della navigazione; Vista la legge 27 maggio 1949, n. 260, e successive modificazioni, recante disposizioni in materia di ricorrenze festive; Vista la legge 12 marzo 1968, n. 478, e successive modificazioni, recante ordinamento della professione di mediatore marittimo; Vista la legge 4 aprile 1977, n. 135, e successive modificazioni, recante disciplina della professione di raccomandatario marittimo; Vista la legge 27 dicembre 1977, n. 1085, recante ratifica ed esecuzione della convenzione sul regolamento internazionale del 1972 per prevenire gli abbordi in mare, con annessi, firmata a Londra il 20 ottobre 1972; Vista la legge 23 maggio 1980, n. 313, recante adesione alla convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare, con allegato, aperta alla firma a Londra il 1° novembre 1974, e sua esecuzione; Vista la legge 29 settembre 1980, n. 662, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi e del protocollo d'intervento in alto mare in caso di inquinamento causato da sostanze diverse dagli idrocarburi, con annessi, adottati a Londra il 2 novembre 1973; Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, recante nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza; Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, recante modifiche al sistema penale; Vista la legge 26 luglio 1984, n. 413, e successive modificazioni, recante riordinamento pensionistico dei lavoratori marittimi; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; Vista la legge 8 agosto 1991, n. 264, e successive modificazioni, recante disciplina dell'attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto; Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, recante legge quadro sulle aree protette; Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, recante riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura; Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, recante riordino della legislazione in materia portuale e, in particolare, l'articolo 3 che attribuisce al Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto l'esercizio delle competenze in materia di sicurezza della navigazione attribuite al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; Vista la legge 7 dicembre 1999, n. 472, e successive modificazioni, recante interventi nel settore dei trasporti; Vista la legge 8 luglio 2003, n. 172, e successive modificazioni, recante disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico; Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007); Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2013); Vista la legge 7 ottobre 2015, n. 167, e successive modificazioni, recante delega al Governo per la riforma del codice della nautica da diporto; Visto il decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, recante finanziamento del Servizio sanitario nazionale nonche' proroga dei contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni in base alla legge 1° giugno 1977, n. 285, sull'occupazione giovanile e, in particolare, l'articolo 5 che prevede l'adozione di un decreto del Ministero della sanita' concernente i criteri tecnici generali in base ai quali debbono essere effettuati i controlli sanitari di idoneita' delle attivita' sportive, per la parte relativa all'attivita' agonistica; Visto il decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo del settore dei trasporti e l'incremento dell'occupazione; Visto il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 2006, n. 248, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale; Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica; Visto il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attivita' produttive; Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, recante approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado; Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, recante definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Visto il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, e successive modificazioni, recante attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, recante codice in materia di protezione dei dati personali; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante codice dell'amministrazione digitale; Visto il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, e successive modificazioni, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172; Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, recante codice delle assicurazioni private; Visto il decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, e successive modificazioni, recante attuazione della direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo dei documenti nel settore pubblico; Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, recante norme in materia ambientale; Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, recante attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; Visto il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, e successive modificazioni, recante attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno; Visto il decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, e successive modificazioni, recante attuazione della direttiva 2009/15/CE relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attivita' delle amministrazioni marittime; Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136; Visto il decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, recante attuazione della direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa alle unita' da diporto e alle moto d'acqua e che abroga la direttiva 94/25/CE; Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2016, n. 201, recante attuazione della direttiva 2014/89 che istituisce un quadro per la pianificazione dello spazio marittimo; Visto il decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, recante disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, e successive modificazioni, recante approvazione del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione marittima; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni, recante disposizioni relative all'anagrafe tributaria e al codice fiscale dei contribuenti; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1982, n. 378, e successive modificazioni, recante approvazione del regolamento concernente le procedure di raccolta, accesso, comunicazione, correzione, cancellazione ed integrazione dei dati e delle informazioni, registrati negli archivi magnetici del centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, recante testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 634, e successive modificazioni, recante regolamento per l'ammissione all'utenza del servizio di informatica del centro di elaborazione dati della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 662, e successive modificazioni, recante regolamento di attuazione della legge 3 aprile 1989, n. 147, concernente adesione alla convenzione internazionale sulla ricerca ed il salvataggio marittimo, adottata ad Amburgo il 27 aprile 1979; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, e successive modificazioni, recante regolamento di attuazione dell'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione del registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509, e successive modificazioni, concernente regolamento recante disciplina del procedimento di concessione di beni del demanio marittimo per la realizzazione di strutture dedicate alla nautica da diporto, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 2000, n. 135, recante regolamento concernente l'approvazione della nuova tabella delle circoscrizioni territoriali marittime; Visto il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni; Vista la comunicazione della Commissione europea 20 febbraio 2014, n. 86, recante strategia europea per una maggiore crescita e occupazione nel turismo costiero e marittimo; Visto il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, e successive modificazioni, recante regolamento di attuazione dell'articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, e recante il codice della nautica da diporto; Visto il decreto del Ministro della sanita' 18 febbraio 1982, e successive modificazioni, recante norme per la tutela sanitaria dell'attivita' sportiva agonistica, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 63 del 5 marzo 1982; Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 maggio 2005, n. 121, e successive modificazioni, recante regolamento concernente l'istituzione e la disciplina dei titoli professionali del diporto; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 ottobre 2011, e successive modificazioni, recante modalita' di iscrizione nel registro delle imprese e nel REA, dei soggetti esercitanti l'attivita' di mediatore marittimo disciplinata dalla legge 12 marzo 1968, n. 478, in attuazione degli articoli 75 e 80 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 10 del 13 gennaio 2012; Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 26 febbraio 2013, recante definizione delle modalita' di comunicazioni telematiche necessarie per lo svolgimento dell'attivita' di noleggio occasionale di unita' da diporto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 88 del 15 aprile 2013; Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 16 febbraio 2016, recante determinazione dei diritti da corrispondere per l'ammissione agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 99 del 29 aprile 2016; Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 25 luglio 2016, recante requisiti per il rilascio delle certificazioni per il settore di coperta e di macchina per gli iscritti alla gente di mare ai sensi della Convenzione STCW, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 183 del 6 agosto 2016; Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 27 aprile 2017, recante adempimenti di arrivo e partenza delle unita' addette ai servizi locali, alla pesca professionale, alla acquacoltura, alla navigazione da diporto o di uso privato o in conto proprio, nonche' delle unita' adibite a servizi particolari, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 107 del 10 maggio 2017; Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 luglio 2017, recante aggiornamento ISTAT degli importi dei diritti e dei compensi per prestazioni e servizi in materia di nautica da diporto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 190 del 16 agosto 2017; Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 15 settembre 2017; Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, espresso nell'adunanza del 19 ottobre 2017; Acquisita l'intesa della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto delegato 28 agosto 1997, n. 281, espressa nella seduta del 26 ottobre 2017; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nella sezione consultiva degli atti normativi, nell'adunanza del 12 ottobre 2017; Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la seconda preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 27 ottobre 2017, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 7 ottobre 2015, n. 167; Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 2 novembre 2017; Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, della salute e per la semplificazione e la pubblica amministrazione;
E m a n a il seguente decreto legislativo:
Art. 1 Modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171
1. All'articolo 1 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Le disposizioni del presente codice si applicano alla navigazione da diporto esercitata, per fini esclusivamente lusori o anche commerciali, mediante le unita' di cui all'articolo 3 del presente codice, nonche' alle navi di cui all'articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172.»; b) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis. Le disposizioni del presente codice si applicano alle unita' di cui all'articolo 3 che navigano in acque marittime e interne, fermo restando quanto previsto dall'articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172, e dal decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30.».
N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE). Note alle premesse: - L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - L'art. 117 della Costituzione dispone, tra l'altro, che la potesta' legislativa e' esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonche' dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. - Il Regolamento (CE) 9 marzo 2016, n. 2016/399 (Regolamento del Parlamento europeo che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (codificazione)) e' pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 23 marzo 2016, n. L 77. - Il Regolamento (CE) 9 luglio 2008, n. 765/2008 (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93) e' pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 13 agosto 2008, n. L 218. - Il Regolamento (CE) 9 ottobre 2013, n. 952/2013 (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione (rifusione)) e' pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 10 ottobre 2013, n. L 269. - Il regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398 (Approvazione del testo definitivo del Codice penale) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 ottobre 1930, n. 251, Suppl. Straord. - Il regio decreto 16 marzo 1942, n. 262 (Approvazione del testo del codice civile) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 aprile 1942, n. 79, ediz. straord. - Il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 (Codice della navigazione) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 aprile 1942, n. 93, Ediz. Spec. - La legge 27 maggio 1949, n. 260 (Disposizioni in materia di ricorrenze festive) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 maggio 1949, n. 124. - La legge 12 marzo 1968, n. 478 (Ordinamento della professione di mediatore marittimo) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 aprile 1968, n. 108. - La legge 4 aprile 1977, n. 135 (Disciplina della professione di raccomandatario marittimo) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 22 aprile 1977, n. 109. - La legge 27 dicembre 1977, n. 1085 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sul regolamento internazionale del 1972 per prevenire gli abbordi in mare, con annessi, firmata a Londra il 20 ottobre 1972) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 febbraio 1978, n. 48, S.O. - La legge 23 maggio 1980, n. 313 (Adesione alla convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare, con allegato, aperta alla firma a Londra il 1° novembre 1974, e sua esecuzione) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 luglio 1980, n. 190, S.O. - La legge 29 settembre 1980, n. 662 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi e del protocollo d'intervento in alto mare in caso di inquinamento causato da sostanze diverse dagli idrocarburi, con annessi, adottati a Londra il 2 novembre 1973) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23 ottobre 1980, n. 292, S.O. - La legge 1° aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10 aprile 1981, n. 100, S.O. - La legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 novembre 1981, n. 329, S.O. - La legge 26 luglio 1984, n. 413 (Riordinamento pensionistico dei lavoratori marittimi) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 2 agosto 1984, n. 212, S.O. - La legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O. n. 86. - La legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192. - La legge 8 agosto 1991, n. 264 (Disciplina dell'attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 21 agosto 1991, n. 195. - La legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 dicembre 1991, n. 292, S.O. n. 83. - La legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11 gennaio 1994, n. 7, S.O. n. 6. - Si riporta l'art. 3 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 (Riordino della legislazione in materia portuale): «Art. 3 (Costituzione del comando generale del Corpo delle capitanerie). - 1. L'Ispettorato generale delle capitanerie di porto e' costituito in comando generale del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera, senza aumento di organico ne' di spese complessive, dipende dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nei limiti di quanto dispone il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 72, e svolge le attribuzioni previste dalle disposizioni vigenti; esercita altresi' le competenze in materia di sicurezza della navigazione attribuite al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Le capitanerie di porto dipendono funzionalmente dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per le materie di rispettiva competenza.». - La legge 7 dicembre 1999, n. 472 (Interventi nel settore dei trasporti) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 16 dicembre 1999, n. 294, S.O. n. 220/L. - La legge 8 luglio 2003, n. 172 (Disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 luglio 2003, n. 161. - La legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2006, n. 299, S.O. n. 244/L. - La legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilita' 2013) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2012, n. 302, S.O. n. 212/L. - La legge 7 ottobre 2015, n. 167 (Delega al Governo per la riforma del codice della nautica da diporto) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 21 ottobre 2015, n. 245. - Si riporta l'art. 5 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663 (Finanziamento del Servizio sanitario nazionale nonche' proroga dei contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni in base alla legge 1° giugno 1977, n. 285, sulla occupazione giovanile), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33: «Art. 5. - In attesa dell'approvazione del piano sanitario nazionale a decorrere dal 1° gennaio 1980 a tutti i cittadini presenti nel territorio della Repubblica l'assistenza sanitaria e' erogata, in condizioni di uniformita' e di uguaglianza, nelle seguenti forme: a) assistenza medico-generica, pediatrica ed ostetrico-generica con le modalita' previste dalle convenzioni vigenti; b) assistenza farmaceutica con le modalita' e i limiti previsti nella convenzione, nel prontuario terapeutico e nella legge 5 agosto 1978, n. 484; c) assistenza ospedaliera nei presidi pubblici e convenzionati; d) assistenza specialistica nei presidi ed ambulatori pubblici o convenzionati; e) assistenza integrativa nei limiti delle prestazioni ordinarie erogate agli assistiti dal disciolto INAM nonche' dalle casse mutue delle province autonome di Trento e Bolzano, fatte salve quelle autorizzate prima del 31 dicembre 1979, fino al termine del ciclo di cura. E' consentito inoltre il ricorso all'assistenza ospedaliera in forma indiretta, secondo le modalita' ed i limiti stabiliti dalle vigenti leggi regionali. Le regioni prevedono eventuali forme di assistenza specialistica indiretta. Per l'assistenza specialistica convenzionata, in attesa dell'adozione della convenzione unica ai sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, spetta alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano stabilire norme finalizzate all'erogazione delle prestazioni nei limiti previsti dall'accordo nazionale del 14 luglio 1973 tra gli enti mutualistici e la Federazione nazionale degli ordini dei medici e con le tariffe ivi stabilite, con esclusione di qualsiasi forma di indicizzazione, fatti salvi gli eventuali conguagli derivanti dalla futura convenzione. Fino all'emanazione delle anzidette disposizioni restano ferme le modalita' di erogazione previste dalle convenzioni vigenti. Resta fermo quanto disposto dall'art. 57, terzo e quarto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Con provvedimento regionale saranno disciplinate le modalita' di erogazione, fino alla costituzione delle unita' sanitarie locali, delle prestazioni di cui ai commi precedenti a favore dei cittadini non tenuti secondo la legislazione in vigore al 31 dicembre 1979, all'iscrizione a casse mutue eroganti prestazioni obbligatorie di malattia. Fino al 31 dicembre 1980 e salvo quanto previsto dalla disciplina legislativa prevista rispettivamente dagli artt. 23 e 37 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e del decreto di cui al primo comma dell'art. 70 della stessa legge, sono prorogati tutti i poteri dei commissari liquidatori nominati ai sensi dell'art. 72 della citata legge 23 dicembre 1978, n. 833, dei commissari liquidatori delle gestioni e servizi di assistenza sanitaria delle Casse marittime adriatica, tirrena e meridionale, nonche' per la parte riguardante le suddette materie, dei commissari di cui al successivo comma e degli organi di amministrazione della Croce rossa italiana. Detti commissari devono operare nel rispetto di direttive emanate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano nell'ambito delle finalita' richiamate al comma successivo. Il finanziamento dell'attivita' degli enti e' assicurato nelle forme e con le modalita' gia' seguite nel 1979, salvo l'adeguamento dei contributi di cui all'art. 4 della legge 2 maggio 1969, n. 302, in base a decreti del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanita'. Fino al 31 dicembre 1980 e salvo quanto previsto dalla disciplina legislativa di cui al richiamato art. 37 le regioni continuano ad assicurare l'assistenza ospedaliera fuori del territorio nazionale sulla base delle vigenti disposizioni. Fino all'effettivo trasferimento alle unita' sanitarie locali delle funzioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833, i commissari liquidatori di cui alla legge 29 giugno 1977, n. 349, limitatamente alle attivita' sanitarie, anche in deroga ai vigenti ordinamenti dei rispettivi enti, e con provvedimenti autorizzativi o di delega generali, devono assicurare l'attuazione territoriale delle direttive dei competenti organi delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano volte a realizzare le finalita' e gli obiettivi del Servizio sanitario nazionale. Restano fermi i compiti degli ispettorati del lavoro di cui all'art. 21 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, fino all'istituzione dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro e all'affettivo trasferimento delle attribuzioni alle unita' sanitarie locali. Gli ispettorati del lavoro nell'espletamento delle loro funzioni dovranno altresi' assicurare il rispetto di direttive emanate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano nell'ambito delle finalita' richiamate al comma precedente. L'assistenza sanitaria di cui al primo comma comprende anche la tutela sanitaria delle attivita' sportive. Fermo restando quanto disposto dall'art. 61, quarto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, i controlli sanitari sono effettuati, oltre che dai medici della Federazione medico-sportiva italiana, dal personale e dalle strutture pubbliche e private convenzionate, con le modalita' fissate dalle regioni d'intesa con il CONI e sulla base di criteri tecnici generali che saranno adottati con decreto del Ministro della sanita'.». - Il decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo del settore dei trasporti e l'incremento dell'occupazione), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 1997, n. 303, e' stato convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 febbraio 1998, n. 49. - Il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 luglio 2006, n. 153, e' stato convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11 agosto 2006, n. 186, S.O. n. 183/L. - Il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 maggio 2010, n. 125, S.O. n. 114/L, e' stato convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 luglio 2010, n. 176, S.O. n. 174/L. - Il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attivita' produttive), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 2014, n. 212, e' stato convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11 novembre 2014, n. 262, S.O. n. 85/L. - Il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 maggio 1994, n. 115, S.O. n. 79. - Il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1997, n. 202. - Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1998, n. 92, S.O. n. 77/L. - Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, S.O. n. 112/L. - Il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202 (Attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 novembre 2007, n. 261, S.O. n. 228/L. - Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003, n. 174, S.O. n. 123/L. - Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2005, n. 112, S.O. n. 93/L. - Il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'art. 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 agosto 2005, n. 202, S.O. n. 148/L. - Il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 ottobre 2005, n. 239, S.O. n. 163/L. - Il decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36 (Attuazione della direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo di documenti nel settore pubblico) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 febbraio 2006, n. 37. - Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 aprile 2006, n. 88, S.O. n. 96/L. - Il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 aprile 2008, n. 101, S.O. n. 108/L. - Il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 aprile 2010, n. 94, S.O. n. 75/L. - Il decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104 (Attuazione della direttiva 2009/15/CE relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attivita' delle amministrazioni marittime) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 luglio 2011, n. 159. - Il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 settembre 2011, n. 226, S.O. n. 214/L. - Il decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5 (Attuazione della direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa alle unita' da diporto e alle moto d'acqua e che abroga la direttiva 94/25/CE) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 gennaio 2016, n. 7. - Il decreto legislativo 17 ottobre 2016, n. 201 (Attuazione della direttiva 2014/89/UE che istituisce un quadro per la pianificazione dello spazio marittimo) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 novembre 2016, n. 260. - Il decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257 (Disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 gennaio 2017, n. 10, S.O. n. 3/L. - Il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (Navigazione marittima) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1952, n. 94, S.O. - Il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605 (Disposizioni relative all'anagrafe tributaria e al codice fiscale dei contribuenti) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 ottobre 1973, n. 268, S.O. - Il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1982, n. 378 (Approvazione del regolamento concernente le procedure di raccolta, accesso, comunicazione, correzione, cancellazione ed integrazione dei dati e delle informazioni, registrati negli archivi magnetici del centro elaborazione dati di cui all'art. 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 giugno 1982, n. 170. - Il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 ottobre 1990, n. 255, S.O. n. 67. - Il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 634 (Regolamento per l'ammissione all'utenza del servizio di informatica del centro di elaborazione dati della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 novembre 1994, n. 271. - Il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 662 (Regolamento di attuazione della legge 3 aprile 1989, n. 147, concernente adesione alla convenzione internazionale sulla ricerca ed il salvataggio marittimo, adottata ad Amburgo il 27 aprile 1979) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° dicembre 1994, n. 281. - Il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581 (Regolamento di attuazione dell'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione del registro delle imprese di cui all'art. 2188 del codice civile) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 febbraio 1996, n. 28, S.O. n. 17. - Il decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509 (Regolamento recante disciplina del procedimento di concessione di beni del demanio marittimo per la realizzazione di strutture dedicate alla nautica da diporto, a norma dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 febbraio 1998, n. 40. - Il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 2000, n. 135 (Regolamento concernente l'approvazione della nuova tabella delle circoscrizioni territoriali marittime) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 maggio 2000, n. 121. - Il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa - Testo A) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 febbraio 2001, n. 42, S.O. n. 30/L. - Il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146 (Regolamento di attuazione dell'art. 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 settembre 2008, n. 222, S.O. n. 223/L. - Il decreto del Ministro della sanita' 18 febbraio 1982 (Norme per la tutela sanitaria dell'attivita' sportiva agonistica) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 marzo 1982, n. 63. - Il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 maggio 2005, n. 121 (Regolamento recante l'istituzione e la disciplina dei titoli professionali del diporto) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 luglio 2005, n. 154. - Il decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 ottobre 2011 (Modalita' di iscrizione nel registro delle imprese e nel REA, dei soggetti esercitanti l'attivita' di mediatore marittimo disciplinata dalla legge 12 marzo 1968, n. 478 in attuazione degli articoli 75 e 80 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 gennaio 2012, n. 10. - Il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 26 febbraio 2013 (Definizione delle modalita' di comunicazioni telematiche necessarie per lo svolgimento dell'attivita' di noleggio occasionale di unita' da diporto) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 aprile 2013, n. 88. - Il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 16 febbraio 2016 (Determinazione dei diritti da corrispondere per l'ammissione agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 aprile 2016, n. 99. - Il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 25 luglio 2016 (Requisiti per il rilascio delle certificazioni per il settore di coperta e di macchina per gli iscritti alla gente di mare ai sensi della Convenzione STCW) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 agosto 2016, n. 183. - Il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 27 aprile 2017 (Adempimenti di arrivo e partenza delle unita' addette ai servizi locali, alla pesca professionale, alla acquacoltura, alla navigazione da diporto o di uso privato o in conto proprio, nonche' delle unita' adibite a servizi particolari) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 maggio 2017, n. 107. - Il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 luglio 2017 (Aggiornamento ISTAT degli importi dei diritti e dei compensi per prestazioni e servizi in materia di nautica da diporto) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 agosto 2017, n. 190. - Si riporta l'art. 8 del citato decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281: «Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e Conferenza unificata). -1. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza Stato-regioni. 2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali nella materia di rispettiva competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e' convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal Ministro dell'interno.».
Note all'art. 1: - Si riporta l'art. 1 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'art. 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172), come modificato dal presente decreto legislativo: «Art. 1 (Finalita' e ambito di applicazione). - 1. Le disposizioni del presente codice si applicano alla navigazione da diporto esercitata, per fini esclusivamente lusori o anche commerciali, mediante le unita' di cui all'art. 3 del presente codice, nonche' alle navi di cui all'art. 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172. 1-bis. Le disposizioni del presente codice si applicano alle unita' di cui all'art. 3 che navigano in acque marittime e interne, fermo restando quanto previsto dall'art. 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172, e dal decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30. 2. Ai fini del presente codice si intende per navigazione da diporto quella effettuata in acque marittime ed interne a scopi sportivi o ricreativi e senza fine di lucro, nonche' quella esercitata a scopi commerciali, anche mediante le navi di cui all'art. 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172, ferma restando la disciplina ivi prevista. 3. Per quanto non previsto dal presente codice, in materia di navigazione da diporto si applicano le leggi, i regolamenti e gli usi di riferimento ovvero, in mancanza, le disposizioni del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e le relative norme attuative. Ai fini dell'applicazione delle norme del codice della navigazione, le imbarcazioni da diporto sono equiparate alle navi ed ai galleggianti di stazza lorda non superiore alle dieci tonnellate, se a propulsione meccanica, ed alle venticinque tonnellate, in ogni altro caso, anche se l'imbarcazione supera detta stazza, fino al limite di ventiquattro metri.». - Per i riferimenti normativi contenuti nell'art. 3 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'art. 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172), come sostituito dall'art. 3 del presente decreto legislativo, si vedano le note al medesimo articolo. - Si riporta, per opportuna conoscenza, l'art. 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172 (Disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico), come modificato dall'art. 57 del presente decreto legislativo: «Art. 3 (Navi destinate esclusivamente al noleggio per finalita' turistiche). - 1. Possono essere iscritte nel Registro internazionale di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, e successive modificazioni, ed essere assoggettate alla relativa disciplina, le navi con scafo di lunghezza superiore a 24 metri, adibite in navigazione internazionale esclusivamente al noleggio per finalita' turistiche. 2. Le navi di cui al comma 1, iscritte nel Registro internazionale: a) sono abilitate al trasporto di passeggeri per un numero non superiore a 12, escluso l'equipaggio; b) sono munite di certificato di classe rilasciato da uno degli organismi autorizzati ai sensi del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, come modificato dal decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 169; c) sono sottoposte alle norme tecniche e di conduzione previste dal regolamento di sicurezza di cui al comma 3. 3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e' emanato il regolamento di sicurezza recante le norme tecniche e di conduzione cui sono sottoposte le navi di cui al comma 1. 4. Le navi di cui al comma 1 sono armate di norma con equipaggio di due persone, piu' il comandante, di nazionalita' italiana o di altro Stato membro dell'Unione europea. Qualora lo ritenga necessario, il comandante puo' aggiungere all'equipaggio componenti di altra nazionalita'. 5. Alle navi di cui al comma 1 non si applica la limitazione concernente i servizi di cabotaggio disposta dall'art. 1, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, e successive modificazioni. 6. Le disposizioni del presente articolo, ad eccezione di quelle di cui al comma 3, hanno effetto a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del regolamento di cui al comma 2, lettera c). 7. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 4,338 milioni di euro per l'anno 2003, 7,288 milioni di euro per l'anno 2004 e 6,024 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. 8. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.». - Il decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo del settore dei trasporti e l'incremento dell'occupazione), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 1997, n. 303, e' stato convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 febbraio 1998, n. 49. |
| Art. 2 Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171
1. All'articolo 2 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sono apportate le seguenti modificazioni: a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Unita' da diporto utilizzata a fini commerciali»; b) al comma 1, dopo la lettera c), sono aggiunte le seguenti: «c-bis) e' utilizzata per assistenza all'ormeggio delle unita' di cui all'articolo 3 nell'ambito delle strutture dedicate alla nautica da diporto; c-ter) e' utilizzata per l'attivita' di assistenza e di traino delle unita' di cui all'articolo 3.»; c) al comma 2, le parole: «nei relativi registri di iscrizione» sono sostituite dalle seguenti: «nell'Archivio telematico centrale delle unita' da diporto (ATCN)»; d) dopo il comma 2, e' inserito il seguente: «2-bis. Nel caso di natanti l'utilizzazione a fini commerciali e' annotata secondo le modalita' indicate nel regolamento di attuazione del presente codice.»; e) al comma 3, dopo le parole: «siano svolte», sono inserite le seguenti: «stabilmente in Italia» e le parole: «all'autorita' marittima o della navigazione interna con giurisdizione sul luogo in cui l'unita' abitualmente staziona» sono sostituite dalle seguenti: «allo Sportello telematico del diportista (STED)» e le parole: «timbrata e vistata dalla predetta autorita'» sono sostituite dalle seguenti: «validata dall'Ufficio di conservatoria centrale delle unita' da diporto (UCON) per il tramite dello Sportello telematico del diportista (STED)».
Note all'art. 2: - Si riporta l'art. 2 del citato decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, come modificato dal presente decreto legislativo: «Art. 2 (Unita' da diporto utilizzata a fini commerciali). - 1. L'unita' da diporto e' utilizzata a fini commerciali quando: a) e' oggetto di contratti di locazione e di noleggio; b) e' utilizzata per l'insegnamento professionale della navigazione da diporto; c) e' utilizzata da centri di immersione e di addestramento subacqueo come unita' di appoggio per i praticanti immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo. c-bis) e' utilizzata per assistenza all'ormeggio delle unita' di cui all'art. 3 nell'ambito delle strutture dedicate alla nautica da diporto; c-ter ) e' utilizzata per l'attivita' di assistenza e di traino delle unita' di cui all'art. 3. 2. L'utilizzazione a fini commerciali delle imbarcazioni e navi da diporto e' annotata nell'Archivio telematico centrale delle unita' da diporto (ATCN), con l'indicazione delle attivita' svolte e dei proprietari o armatori delle unita', imprese individuali o societa', esercenti le suddette attivita' commerciali e degli estremi della loro iscrizione, nel registro delle imprese della competente camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura. Gli estremi dell'annotazione sono riportati sulla licenza di navigazione. 2-bis. Nel caso di natanti l'utilizzazione a fini commerciali e' annotata secondo le modalita' indicate nel regolamento di attuazione del presente codice. 3. Qualora le attivita' di cui al comma 1 siano svolte stabilmente in Italia con unita' da diporto battenti bandiera di uno dei Paesi dell'Unione europea o extraeuropei, l'esercente presenta allo Sportello telematico del diportista (STED) una dichiarazione contenente le caratteristiche dell'unita', il titolo che attribuisce la disponibilita' della stessa, nonche' gli estremi della polizza assicurativa a garanzia delle persone imbarcate e di responsabilita' civile verso terzi e della certificazione di sicurezza in possesso. Copia della dichiarazione, validata dall'Ufficio di conservatoria centrale delle unita' da diporto (UCON) per il tramite dello Sportello telematico del diportista (STED), deve essere mantenuta a bordo. 4. Le unita' da diporto di cui al comma 1, lettera a), possono essere utilizzate esclusivamente per le attivita' a cui sono adibite.». |
| Art. 3 Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171
1. L'articolo 3 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, e' sostituito dal seguente:
«Art. 3.
Definizioni
1. Le costruzioni destinate alla navigazione da diporto sono denominate: a) unita' da diporto: si intende ogni costruzione di qualunque tipo e con qualunque mezzo di propulsione destinata alla navigazione da diporto; b) unita' utilizzata a fini commerciali - commercial yacht: si intende ogni unita' di cui all'articolo 2 del presente codice, nonche' le navi di cui all'articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172; c) nave da diporto maggiore: si intende ogni unita' con scafo di lunghezza superiore a ventiquattro metri, misurata secondo la norma armonizzata UNI/EN/ISO/8666, e di stazza superiore alle 500 gross tonnage, di seguito GT, ovvero a 600 tonnellate di stazza lorda, di seguito TSL; d) nave da diporto minore: si intende ogni unita' con scafo di lunghezza superiore a ventiquattro metri, misurata secondo la norma armonizzata UNI/EN/ISO/8666, e di stazza fino a 500 GT ovvero a 600 TSL, escluse le unita' di cui alla lettera e); e) nave da diporto minore storica: si intende ogni unita' con scafo di lunghezza superiore a ventiquattro metri, misurata secondo la norma armonizzata UNI/EN/ISO/8666, e di stazza fino a 120 GT ovvero 100 TSL, costruita in data anteriore al 1º gennaio 1967; f) imbarcazione da diporto: si intende ogni unita' con scafo di lunghezza superiore a dieci metri e fino a ventiquattro metri, misurata secondo la norma armonizzata UNI/EN/ISO/8666; g) natante da diporto: si intende ogni unita' a remi ovvero con scafo di lunghezza pari o inferiore a dieci metri, misurata secondo la norma armonizzata di cui alla lettera c), con esclusione delle moto d'acqua; h) moto d'acqua: si intende ogni unita' da diporto con lunghezza dello scafo inferiore a quattro metri, che utilizza un motore di propulsione con una pompa a getto d'acqua come fonte primaria di propulsione e destinata a essere azionata da una o piu' persone sedute, in piedi o inginocchiate sullo scafo, anziche' al suo interno.».
Note all'art. 3: - L'art. 3 del citato decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sostituito dal presente decreto legislativo, recava: «Art. 3. Unita' da diporto.». - Per il testo dell'art. 2 del citato decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, come modificato dal presente decreto legislativo, si vedano le note all'art. 2. - Si riporta, per opportuna conoscenza, l'art. 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172, come modificato dall'art. 57 del presente decreto legislativo: «Art. 3 (Navi destinate esclusivamente al noleggio per finalita' turistiche). - 1. Possono essere iscritte nel Registro internazionale di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, e successive modificazioni, ed essere assoggettate alla relativa disciplina, le navi con scafo di lunghezza superiore a 24 metri, adibite in navigazione internazionale esclusivamente al noleggio per finalita' turistiche. 2. Le navi di cui al comma 1, iscritte nel Registro internazionale: a) sono abilitate al trasporto di passeggeri per un numero non superiore a 12, escluso l'equipaggio; b) sono munite di certificato di classe rilasciato da uno degli organismi autorizzati ai sensi del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, come modificato dal decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 169; c) sono sottoposte alle norme tecniche e di conduzione previste dal regolamento di sicurezza di cui al comma 3. 3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e' emanato il regolamento di sicurezza recante le norme tecniche e di conduzione cui sono sottoposte le navi di cui al comma 1. 4. Le navi di cui al comma 1 sono armate di norma con equipaggio di due persone, piu' il comandante, di nazionalita' italiana o di altro Stato membro dell'Unione europea. Qualora lo ritenga necessario, il comandante puo' aggiungere all'equipaggio componenti di altra nazionalita'. 5. Alle navi di cui al comma 1 non si applica la limitazione concernente i servizi di cabotaggio disposta dall'art. 1, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, e successive modificazioni. 6. Le disposizioni del presente articolo, ad eccezione di quelle di cui al comma 3, hanno effetto a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del regolamento di cui al comma 2, lettera c). 7. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 4,338 milioni di euro per l'anno 2003, 7,288 milioni di euro per l'anno 2004 e 6,024 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. 8. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.». |
| Art. 4 Modifiche all'articolo 14 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171
1. All'articolo 14 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente: «1-bis. Alla progettazione, costruzione e immissione in commercio delle unita' da diporto di cui all'articolo 3, diverse dalle navi da diporto e dalle navi di cui all'articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5.».
Note all'art. 4: - Si riporta l'art. 14 del citato decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, come modificato dal presente decreto legislativo: «Art. 14 (Rinvio). - 1. Alla progettazione e costruzione delle navi da diporto si applicano le disposizioni del libro secondo, titolo I, del codice della navigazione e del libro II, titolo I, del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, parte navigazione marittima. 1-bis. Alla progettazione, costruzione e immissione in commercio delle unita' da diporto di cui all'art. 3, diverse dalle navi da diporto e dalle navi di cui all'art. 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5.». |
| Art. 5 Modifiche all'articolo 15 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171
1. All'articolo 15 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sono apportate le seguenti modificazioni: a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Iscrizione»; b) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Le navi e le imbarcazioni da diporto sono iscritte nell'Archivio telematico centrale delle unita' da diporto (ATCN).»; c) al comma 2, dopo le parole: «Il proprietario» sono inserite le seguenti: «o l'utilizzatore in locazione finanziaria di una nave da diporto o»; d) al comma 3, le parole: «nei registri delle imbarcazioni da diporto» sono sostituite dalle seguenti: «nell'Archivio telematico centrale delle unita' da diporto (ATCN)» e le parole: «dell'articolo 10 o autorizzato ai sensi del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314» sono sostituite dalle seguenti: «del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, o autorizzato ai sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104»; e) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Il proprietario o l'utilizzatore dell'unita' da diporto in locazione finanziaria puo' richiedere allo Sportello telematico del diportista (STED) l'annotazione della perdita di possesso dell'unita' medesima a seguito di reato contro il patrimonio di cui al titolo XIII del codice penale, presentando l'originale o la copia conforme della denuncia o della querela e restituendo, se in suo possesso, la licenza di navigazione. La stessa richiesta puo' essere presentata in caso di provvedimenti dell'autorita' giudiziaria o della pubblica amministrazione che comportano l'indisponibilita' dell'unita' da diporto, di sentenza di organi giurisdizionali che accertano la perdita del possesso per l'intestatario dell'unita' da diporto, requisizione o la cessazione degli effetti del contratto di locazione finanziaria. Nel caso in cui il proprietario o l'utilizzatore dell'unita' da diporto in locazione finanziaria rientra nel possesso dell'unita' puo' richiederne l'annotazione allo Sportello telematico del diportista (STED), anche ai fini del rilascio di una nuova licenza di navigazione. Con il regolamento di attuazione del presente codice sono stabilite le modalita' relative alla presentazione dell'istanza di perdita e di rientro in possesso dell'unita' da diporto.».
Note all'art. 5: - Si riporta l'art. 15 del citato decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, come modificato dal presente decreto legislativo: «Art. 15 (Iscrizione). - 1. Le navi e le imbarcazioni da diporto sono iscritte nell'Archivio telematico centrale delle unita' da diporto (ATCN). 2. Il proprietario o l'utilizzatore in locazione finanziaria di una nave da diporto o di un'imbarcazione da diporto puo' chiedere l'iscrizione provvisoria dell'unita', presentando apposita domanda. 3. Le unita' da diporto costruite da un soggetto privato per proprio uso personale e senza l'ausilio di alcuna impresa, cantiere o singolo costruttore professionale, possono essere iscritte nell'Archivio telematico centrale delle unita' da diporto (ATCN), purche' munite di attestazione di idoneita' rilasciata da un organismo notificato ai sensi del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, o autorizzato ai sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104. 4. Il proprietario o l'utilizzatore dell'unita' da diporto in locazione finanziaria puo' richiedere allo Sportello telematico del diportista (STED) l'annotazione della perdita di possesso dell'unita' medesima a seguito di reato contro il patrimonio di cui al Titolo XIII del codice penale, presentando l'originale o la copia conforme della denuncia o della querela e restituendo, se in suo possesso, la licenza di navigazione. La stessa richiesta puo' essere presentata in caso di provvedimenti dell'autorita' giudiziaria o della pubblica amministrazione che comportano l'indisponibilita' dell'unita' da diporto, di sentenza di organi giurisdizionali che accertano la perdita del possesso per l'intestatario dell'unita' da diporto, requisizione o la cessazione degli effetti del contratto di locazione finanziaria. Nel caso in cui il proprietario o l'utilizzatore dell'unita' da diporto in locazione finanziaria rientra nel possesso dell'unita' puo' richiederne l'annotazione allo Sportello telematico del diportista (STED), anche ai fini del rilascio di una nuova licenza di navigazione. Con il regolamento di attuazione del presente codice sono stabilite le modalita' relative alla presentazione dell'istanza di perdita e di rientro in possesso dell'unita' da diporto.». - Il decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5 (Attuazione della direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa alle unita' da diporto e alle moto d'acqua e che abroga la direttiva 94/25/CE) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 gennaio 2016, n. 7. - Il decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104 (Attuazione della direttiva 2009/15/CE relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attivita' delle amministrazioni marittime) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 luglio 2011, n. 159. - Il Titolo XIII del codice penale, reca: «Dei delitti contro il patrimonio». |
| Art. 6
Iscrizioni di navi da diporto
1. Dopo l'articolo 15 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sono inseriti i seguenti:
«Art. 15-bis.
Iscrizione di navi da diporto
1. Il proprietario o l'utilizzatore della nave da diporto in locazione finanziaria, in nome e per conto del proprietario, munito di procura con sottoscrizione autenticata, chiede l'iscrizione, anche provvisoria, nell'Archivio telematico centrale delle unita' da diporto (ATCN), presentando allo Sportello telematico del diportista (STED) il titolo di proprieta' e il certificato di stazza. 2. Nel caso di navi provenienti da Stati esteri, oltre ai documenti indicati al comma 1, e' fatto obbligo di presentare l'estratto del registro di iscrizione di provenienza ovvero il certificato di cancellazione dal medesimo registro. In luogo del certificato di stazza, puo' essere presentata, in via provvisoria e con validita' non superiore a sei mesi, l'attestazione di stazza rilasciata dal registro di iscrizione di provenienza. 3. La presentazione di un certificato dell'autorita' competente estera, con validita' non superiore a sei mesi dalla data del rilascio, che attesta l'avvio delle procedure di cancellazione dal registro estero e il ritiro dei documenti di navigazione, sostituisce il certificato di cancellazione di cui al comma 2. 4. Nel caso in cui nell'estratto del registro di iscrizione di provenienza o nel certificato di cancellazione dal medesimo registro o nel certificato di cui al comma 3 sono indicate le generalita' del proprietario e i dati identificativi dell'unita', non e' necessario presentare il titolo di proprieta', fermo restando l'obbligo di presentazione del certificato di stazza o l'attestazione provvisoria di cui al comma 2. 5. Per l'annotazione dell'utilizzo a fini commerciali nel registro delle navi da diporto, il proprietario o l'utilizzatore della nave da diporto in locazione finanziaria presenta allo Sportello telematico del diportista (STED), oltre quanto previsto dai commi da 1 a 4 del presente articolo, il certificato di iscrizione nel registro delle imprese o la dichiarazione sostitutiva dalla quale risultano gli estremi dell'impresa individuale o della societa' esercente le attivita' di cui all'articolo 2 o, se si tratta di impresa o societa' estera, un documento rilasciato dal Paese di appartenenza che attesta la specifica attivita' di cui all'articolo 2, svolta dall'esercente. L'iscrizione nell'Archivio telematico centrale delle unita' da diporto (ATCN) riporta la denominazione di nave da diporto utilizzata a fini commerciali-commercial yacht. La stessa denominazione e' riportata anche nella licenza di navigazione. 6. E' fatta salva la facolta' per il proprietario o per l'utilizzatore del bene in locazione finanziaria di mutare sempre la destinazione della nave da diporto in nave da diporto utilizzata a fini commerciali e da nave da diporto utilizzata a fini commerciali in nave da diporto.
Art. 15-ter. Iscrizione delle navi destinate esclusivamente al noleggio per finalita' turistiche
1. Le navi che effettuano noleggio esclusivamente per finalita' turistiche di cui all'articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172, possono essere iscritte nel registro internazionale di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30. 2. Le modalita' di iscrizione sono determinate con il regolamento di attuazione del presente codice. 3. I documenti di navigazione per le navi di cui al comma 1 sono: a) la licenza di navigazione di cui all'articolo 22, che abilita la nave alla navigazione marittima internazionale; b) il ruolino di equipaggio, di cui all'articolo 38; c) il libro unico di bordo. 4. Il libro unico di bordo di cui al comma 3, lettera c), e' disciplinato con il regolamento di attuazione del presente codice. 5. E' fatta salva, per le navi di cui al comma 1, la facolta' di sostituire la licenza di navigazione con l'atto di nazionalita' di cui all'articolo 150 del codice della navigazione, e il ruolino di equipaggio con il ruolo di equipaggio, di cui all'articolo 170 del medesimo codice.».
Note all'art. 6: - Per il testo dell'art. 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172, come modificato dall'art. 57 del presente decreto legislativo, si veda nelle note all'art. 3. - Si riporta, per opportuna conoscenza, l'art. 1 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo del settore dei trasporti e l'incremento dell'occupazione), convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30: «Art. 1 (Istituzione del Registro internazionale). - 1. E' istituito il registro delle navi adibite alla navigazione internazionale, di seguito denominato "Registro internazionale", nel quale sono iscritte, a seguito di specifica autorizzazione del Ministero dei trasporti e della navigazione, le navi adibite esclusivamente a traffici commerciali internazionali. 1-bis. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' rilasciata a seguito di specifica istanza presentata dai soggetti interessati, anche per posta certificata, secondo modalita' stabilite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 2. Il Registro internazionale di cui al comma 1 e' diviso in tre sezioni nelle quali sono iscritte rispettivamente: a) le navi che appartengono a soggetti italiani o di altri Paesi dell'Unione europea ai sensi del comma 1, lettera a), dell'art. 143 del codice della navigazione, come sostituito dall'art. 7; b) le navi che appartengono a soggetti non comunitari ai sensi del comma 1, lettera b), dell'art. 143 del codice della navigazione; c) le navi che appartengono a soggetti comunitari o non comunitari, in regime di sospensione da un registro comunitario o non comunitario, ai sensi del comma secondo dell'art. 145 del codice della navigazione, a seguito di locazione a scafo nudo a soggetti giuridici italiani o di altri Paesi dell'Unione europea. 3. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' rilasciata tenuto conto degli appositi contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori del settore di cui agli articoli 2 e 3. 4. Non possono comunque essere iscritte nel Registro internazionale le navi da guerra, le navi di Stato in servizio non commerciale, le navi da pesca e le unita' da diporto. 5. Le navi iscritte nel Registro internazionale non possono effettuare servizi di cabotaggio per i quali e' operante la riserva di cui all'art. 224 del codice della navigazione, come sostituito dall'art. 7, salvo che per le navi da carico di oltre 650 tonnellate di stazza lorda e nei limiti di un viaggio di cabotaggio mensile quando il viaggio di cabotaggio segua o preceda un viaggio in provenienza o diretto verso un altro Stato , se si osservano i criteri di cui all'art. 2, comma 1, lettere b) e c). Le predette navi possono effettuare servizi di cabotaggio nel limite massimo di sei viaggi mensili, o viaggi, ciascuno con percorrenza superiore alle cento miglia marine se osservano i criteri di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), e comma 1-bis e, limitatamente alle navi traghetto ro-ro e ro-ro pax, iscritte nel registro internazionale, adibite a traffici commerciali tra porti appartenenti al territorio nazionale, continentale e insulare, anche a seguito o in precedenza di un viaggio proveniente da o diretto verso un altro Stato, deve essere imbarcato esclusivamente personale italiano o comunitario.». - Per il testo dell'art. 22 e del citato decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, come modificato dal presente decreto legislativo, si vedano le note all'art. 13. - Per il testo dell'art. 38 e del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'art. 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172), come modificato dal presente decreto legislativo, si vedano le note all'art. 28. - Si riportano, per opportuna conoscenza, gli articoli 150 e 170 del codice della navigazione: «Art. 150 (Atto di nazionalita'). - L'atto di nazionalita' e' rilasciato in nome del presidente della Repubblica dal direttore marittimo nella cui zona la nave maggiore e' immatricolata, e, nel caso di cui all'art. 148, dal console che ne ha ricevuto l'iscrizione. L'atto di nazionalita' enuncia il nome, il tipo e le caratteristiche principali, la stazza lorda e netta della nave, il nome del proprietario, l'ufficio di immatricolazione.». «Art. 170 (Contenuto del ruolo di equipaggio). - Il ruolo di equipaggio deve contenere: 1. il nome della nave; 2. il nome dell'armatore; 3. l'indicazione del rappresentante dell'armatore nominato a sensi dell'art. 267; 4. l'indicazione della data di armamento e di quella di disarmamento; 5. l'elenco delle persone dell'equipaggio con l'indicazione del contratto individuale di arruolamento, nonche' del titolo professionale, della qualifica, delle mansioni da esplicare a bordo e della retribuzione fissata nel contratto stesso; 6. la descrizione delle armi e delle munizioni in dotazione della nave.». |
| Art. 7 Modifiche all'articolo 16 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171
1. All'articolo 16 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: «sul registro di iscrizione» sono sostituite dalle seguenti: «nell'Archivio telematico centrale delle unita' da diporto (ATCN)»; b) dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti: «1-bis. In caso di risoluzione del contratto di locazione finanziaria, il proprietario o l'utilizzatore dell'unita' da diporto in locazione finanziaria chiede la cancellazione dell'annotazione di cui al comma 1. Lo Sportello telematico del diportista (STED) notifica l'avvenuta cancellazione dell'annotazione al proprietario e all'utilizzatore dell'unita' da diporto in locazione finanziaria, richiedendo a quest'ultimo la restituzione della licenza di navigazione. 1-ter. Nel caso di perdita della disponibilita' dell'unita' da diporto, il proprietario o l'utilizzatore del bene in locazione finanziaria chiede la cancellazione dell'annotazione di cui al comma 1, a seguito dell'annotazione della perdita di possesso di cui all'articolo 15. Lo Sportello telematico del diportista (STED) notifica l'avvenuta cancellazione dell'annotazione al proprietario e all'utilizzatore dell'unita' da diporto in locazione finanziaria, richiedendo a quest'ultimo la restituzione della licenza di navigazione.».
Note all'art. 7: - Si riporta l'art. 16 del citato decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, come modificato dal presente decreto legislativo: «Art. 16 (Iscrizione di unita' da diporto utilizzate a titolo di locazione finanziaria). - 1. Le unita' da diporto utilizzate a titolo di locazione finanziaria con facolta' di acquisto sono iscritte a nome del locatore con specifica annotazione nell'Archivio telematico centrale delle unita' da diporto (ATCN) e sulla licenza di navigazione del nominativo dell'utilizzatore e della data di scadenza del relativo contratto. 1-bis. In caso di risoluzione del contratto di locazione finanziaria, il proprietario o l'utilizzatore dell'unita' da diporto in locazione finanziaria chiede la cancellazione dell'annotazione di cui al comma 1. Lo Sportello telematico del diportista (STED) notifica l'avvenuta cancellazione dell'annotazione al proprietario e all'utilizzatore dell'unita' da diporto in locazione finanziaria, richiedendo a quest'ultimo la restituzione della licenza di navigazione. 1-ter. Nel caso di perdita della disponibilita' dell'unita' da diporto, il proprietario o l'utilizzatore del bene in locazione finanziaria chiede la cancellazione dell'annotazione di cui al comma 1, a seguito dell'annotazione della perdita di possesso di cui all'art. 15. Lo Sportello telematico del diportista (STED) notifica l'avvenuta cancellazione dell'annotazione al proprietario e all'utilizzatore dell'unita' da diporto in locazione finanziaria, richiedendo a quest'ultimo la restituzione della licenza di navigazione.». - Per il testo dell'art. 15 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'art. 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172), come modificato dal presente decreto legislativo, si vedano le note all'art. 5. |
| Art. 8 Modifiche all'articolo 17 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171
1. All'articolo 17 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, dopo le parole: «sessanta giorni» sono inserite le seguenti: «o, se l'interessato e' residente all'estero, entro centoventi giorni» e le parole: «nei rispettivi registri di iscrizione» sono sostituite dalle seguenti: «nell'Archivio telematico centrale delle unita' da diporto (ATCN)»; b) al comma 2, le parole: «dall'ufficio di iscrizione» sono sostituite dalle seguenti: «dallo Sportello telematico del diportista (STED)»; c) al comma 3, le parole: «all'ufficio di iscrizione dell'unita' che, previa presentazione» sono sostituite dalle seguenti: «all'Ufficio di conservatoria centrale delle unita' da diporto (UCON) che, previa presentazione allo Sportello telematico del diportista (STED)» e le parole: «l'ufficio di iscrizione» sono sostituite dalle seguenti: «l'Ufficio di conservatoria centrale delle unita' da diporto (UCON)»; d) dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente: «4-bis. Non si applica il termine di cui al comma 1 per la dichiarazione e la revoca di armatore.».
Note all'art. 8: - Si riporta l'art. 17 del citato decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, come modificato dal presente decreto legislativo: «Art. 17 (Disposizioni per la pubblicita' degli atti relativi alle unita' da diporto). - 1. Per gli effetti previsti dal codice civile, gli atti costitutivi, traslativi o estintivi della proprieta' o di altri diritti reali su unita' da diporto soggette ad iscrizione ai sensi del presente decreto legislativo sono resi pubblici, su richiesta avanzata dall'interessato, entro sessanta giorni o, se l'interessato e' residente all'estero, entro centoventi giorni dalla data dell'atto, mediante trascrizione nell'Archivio telematico centrale delle unita' da diporto (ATCN) ed annotazione sulla licenza di navigazione. 2. La ricevuta dell'avvenuta presentazione dei documenti per la pubblicita', rilasciata dallo Sportello telematico del diportista (STED), sostituisce la licenza di navigazione per la durata massima di venti giorni. 3. Accertata una violazione in materia di pubblicita' di cui al comma 1, ne e' data immediata notizia all'Ufficio di conservatoria centrale delle unita' da diporto (UCON) che, previa presentazione allo Sportello telematico del diportista (STED) da parte dell'interessato della nota di trascrizione e degli altri documenti prescritti dalla legge, nel termine di dieci giorni dalla data dell'accertamento regolarizza la trascrizione. Ove l'interessato non vi provveda nel termine indicato l'Ufficio di conservatoria centrale delle unita' da diporto (UCON) dispone il ritiro della licenza di navigazione. 4. Per gli atti costitutivi, traslativi o estintivi della proprieta' o di altri diritti reali di cui al comma 1, posti in essere fino alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo si procede, su richiesta dell'interessato avanzata entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo e senza l'applicazione di sanzioni, alle necessarie regolarizzazioni. 4-bis. Non si applica il termine di cui al comma 1 per la dichiarazione e la revoca di armatore.». |
| Art. 9 Modifiche all'articolo 18 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171
1. All'articolo 18 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: «nei registri di cui all'articolo 15» sono sostituite dalle seguenti: «nell'Archivio telematico centrale delle unita' da diporto (ATCN)»; b) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. I cittadini italiani e di altri Stati membri dell'Unione europea residenti all'estero che intendono iscrivere o mantenere l'iscrizione delle unita' da diporto di loro proprieta' nell'Archivio telematico centrale delle unita' da diporto (ATCN) devono eleggere domicilio in Italia o nominare un proprio rappresentante che abbia domicilio in Italia, al quale le autorita' marittime o della navigazione interna possono rivolgersi in caso di comunicazioni relative all'unita' iscritta. Il rappresentante, qualora straniero, deve essere regolarmente domiciliato in Italia.».
Note all'art. 9: - Si riporta l'art. 18 del citato decreto legislativo 18 luglio 2005, come modificato dal presente decreto legislativo: «Art. 18 (Iscrizione di unita' da diporto da parte di cittadini stranieri o residenti all'estero). - 1. Gli stranieri e le societa' estere che intendano iscrivere o mantenere l'iscrizione delle unita' da diporto di loro proprieta' nell'Archivio telematico centrale delle unita' da diporto (ATCN), se non hanno domicilio in Italia, devono eleggerlo presso l'autorita' consolare dello Stato al quale appartengono nei modi e nelle forme previsti dalla legislazione dello Stato stesso o presso un proprio rappresentante che abbia domicilio in Italia, al quale le autorita' marittime o della navigazione interna possono rivolgersi in caso di comunicazioni relative all'unita' iscritta. 2. L'elezione di domicilio effettuata ai sensi del comma 1 non costituisce stabile organizzazione in Italia della societa' estera e, se nei confronti di agenzia marittima, non comporta nomina a raccomandatario marittimo ai sensi dell'art. 2 della legge 4 aprile 1977, n. 135. 3. Il rappresentante scelto ai sensi del comma 1, qualora straniero, deve essere regolarmente soggiornante in Italia. 4. I cittadini italiani e di altri Stati membri dell'Unione europea residenti all'estero che intendono iscrivere o mantenere l'iscrizione delle unita' da diporto di loro proprieta' nell'Archivio telematico centrale delle unita' da diporto (ATCN) devono eleggere domicilio in Italia o nominare un proprio rappresentante che abbia domicilio in Italia, al quale le autorita' marittime o della navigazione interna possono rivolgersi in caso di comunicazioni relative all'unita' iscritta. Il rappresentante, qualora straniero, deve essere regolarmente domiciliato in Italia.». |
| Art. 10 Modifiche all'articolo 19 decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171
1. All'articolo 19 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sono apportate le seguenti modificazioni: a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Iscrizione di imbarcazioni da diporto»; b) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Per ottenere l'iscrizione nell'Archivio telematico centrale delle unita' da diporto (ATCN), il proprietario o l'utilizzatore dell'imbarcazione da diporto in locazione finanziaria, in nome e per conto del proprietario, munito di procura con sottoscrizione autenticata, presenta allo Sportello telematico del diportista (STED) il titolo di proprieta' e la dichiarazione di conformita' UE, rilasciata ai sensi dell'allegato XIV del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, da uno dei soggetti indicati nell'articolo 14, comma 3, del medesimo decreto, nonche' la dichiarazione di potenza del motore o dei motori installati a bordo. Per le unita' da diporto non munite di marcatura CE la predetta documentazione tecnica e' sostituita da un'attestazione di idoneita' rilasciata da un organismo tecnico notificato ai sensi del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, ovvero autorizzato ai sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104.»; c) al comma 2, le parole: «dell'articolo 10 o autorizzato ai sensi del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, e successive modificazioni» sono sostituite dalle seguenti: «del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, o autorizzato ai sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104»; d) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Qualora il proprietario o l'utilizzatore in locazione finanziaria in nome o per conto del proprietario, munito di procura con sottoscrizione autenticata, di una imbarcazione da diporto iscritta in uno dei registri pubblici di uno Stato membro dell'Unione europea o di un altro Stato individuato con modalita' stabilite dal regolamento di attuazione del presente codice chieda l'iscrizione nell'Archivio telematico centrale delle unita' da diporto (ATCN), in luogo del titolo di proprieta', e' sufficiente presentare il certificato di cancellazione dal registro dello Stato di provenienza ovvero un attestato dell'autorita' competente, con validita' massima di sei mesi, dal quale risulti avviata la procedura di cancellazione. Dal certificato di cancellazione o dall'attestato provvisorio devono sempre risultare le generalita' del proprietario e gli elementi di individuazione dell'unita'.»; e) al comma 4, le parole: «dell'articolo 10 o autorizzato ai sensi del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314 e successive modificazioni» sono sostituite dalle seguenti: «del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, o autorizzato ai sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104»; f) dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente: «4-bis. Per l'annotazione dell'utilizzo a fini commerciali nell'Archivio telematico centrale delle unita' da diporto (ATCN), il proprietario o l'utilizzatore dell'imbarcazione da diporto in locazione finanziaria presenta all'ufficio di iscrizione, oltre quanto previsto dai commi da 1 a 4 del presente articolo, il certificato di iscrizione nel registro delle imprese o dichiarazione sostitutiva dalla quale risultano l'indicazione delle imprese individuali o societa' esercenti le attivita' di cui all'articolo 2 o, se si tratta di impresa o societa' estera, un documento rilasciato dal Paese di appartenenza che attesta la specifica attivita' di cui all'articolo 2, svolta dall'esercente. L'iscrizione nell'Archivio telematico centrale delle unita' da diporto (ATCN) riporta la denominazione di imbarcazione da diporto utilizzata a fini commerciali-commercial yacht. La stessa denominazione e' riportata anche nella licenza di navigazione. E' fatta salva la facolta' per il proprietario o dell'utilizzatore del bene in locazione finanziaria di mutare sempre la destinazione della imbarcazione da diporto in imbarcazione da diporto utilizzata a fini commerciali e da imbarcazione da diporto utilizzata a fini commerciali in imbarcazione da diporto.».
Note all'art. 10: - Si riporta l'art. 19 del citato decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, come modificato dal presente decreto legislativo: «Art. 19 (Iscrizione di imbarcazioni da diporto). - 1. Per ottenere l'iscrizione nell'Archivio telematico centrale delle unita' da diporto (ATCN), il proprietario o l'utilizzatore dell'imbarcazione da diporto in locazione finanziaria, in nome e per conto del proprietario, munito di procura con sottoscrizione autenticata, presenta allo Sportello telematico del diportista (STED) il titolo di proprieta' e la dichiarazione di conformita' UE, rilasciata ai sensi dell'allegato XIV del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, da uno dei soggetti indicati nell'art. 14, comma 3, del medesimo decreto, nonche' la dichiarazione di potenza del motore o dei motori installati a bordo. Per le unita' da diporto non munite di marcatura CE la predetta documentazione tecnica e' sostituita da un'attestazione di idoneita' rilasciata da un organismo tecnico notificato ai sensi del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, ovvero autorizzato ai sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104. 2. Per le unita' provenienti da uno Stato membro dell'Unione europea, munite di marcatura CE, ai documenti indicati al comma 1 e' aggiunto il certificato di cancellazione dal registro ove l'unita' era iscritta che, se riportante i dati tecnici, sostituisce la documentazione tecnica di cui al comma 1. Qualora la legislazione del Paese di provenienza dell'unita' da diporto non preveda l'iscrizione nei registri, il certificato di cancellazione e' sostituito da apposita dichiarazione del proprietario dell'unita' o del suo legale rappresentante. Per le unita' provenienti da uno Stato membro non munite di marcatura CE la documentazione tecnica di cui al comma 1 e' sostituita da una attestazione di idoneita' rilasciata da un organismo tecnico notificato ai sensi del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, o autorizzato ai sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104. 3. Qualora il proprietario o l'utilizzatore in locazione finanziaria in nome o per conto del proprietario, munito di procura con sottoscrizione autenticata, di una imbarcazione da diporto iscritta in uno dei registri pubblici di uno Stato membro dell'Unione europea o di un altro Stato individuato con modalita' stabilite dal regolamento di attuazione del presente codice chieda l'iscrizione nell'Archivio telematico centrale delle unita' da diporto (ATCN), in luogo del titolo di proprieta', e' sufficiente presentare il certificato di cancellazione dal registro dello Stato di provenienza ovvero un attestato dell'autorita' competente, con validita' massima di sei mesi, dal quale risulti avviata la procedura di cancellazione. Dal certificato di cancellazione o dall'attestato provvisorio devono sempre risultare le generalita' del proprietario e gli elementi di individuazione dell'unita'. 4. Per l'iscrizione di unita' da diporto provenienti da Paesi terzi costruite, immesse in commercio o messe in servizio in uno degli Stati membri dell'area economica europea (AEE) prima del 16 giugno 1998, la documentazione tecnica e' sostituita da un'attestazione di idoneita' rilasciata da un organismo tecnico notificato ai sensi del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, o autorizzato ai sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104. 4-bis. Per l'annotazione dell'utilizzo a fini commerciali nell'Archivio telematico centrale delle unita' da diporto (ATCN), il proprietario o l'utilizzatore dell'imbarcazione da diporto in locazione finanziaria presenta all'ufficio di iscrizione, oltre quanto previsto dai commi da 1 a 4 del presente articolo, il certificato di iscrizione nel registro delle imprese o dichiarazione sostitutiva dalla quale risultano l'indicazione delle imprese individuali o societa' esercenti le attivita' di cui all'art. 2 o, se si tratta di impresa o societa' estera, un documento rilasciato dal Paese di appartenenza che attesta la specifica attivita' di cui all'art. 2, svolta dall'esercente. L'iscrizione nell'Archivio telematico centrale delle unita' da diporto (ATCN) riporta la denominazione di imbarcazione da diporto utilizzata a fini commerciali-commercial yacht. La stessa denominazione e' riportata anche nella licenza di navigazione. E' fatta salva la facolta' per il proprietario o dell'utilizzatore del bene in locazione finanziaria di mutare sempre la destinazione della imbarcazione da diporto in imbarcazione da diporto utilizzata a fini commerciali e da imbarcazione da diporto utilizzata a fini commerciali in imbarcazione da diporto.». |
| Art. 11 Modifiche all'articolo 20 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171
1. All'articolo 20 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sono apportate le seguenti modificazioni: a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Iscrizione provvisoria di navi e imbarcazioni da diporto»; b) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Il proprietario di un'imbarcazione o di una nave da diporto o l'utilizzatore del bene in locazione finanziaria, in nome e per conto del proprietario, munito di procura con sottoscrizione autenticata, puo' chiedere, ove si tratti di prima immissione in servizio, l'assegnazione del numero di immatricolazione, presentando domanda allo Sportello telematico del diportista (STED). Alla domanda e' allegata: a) copia della fattura o della ricevuta fiscale attestante l'assolvimento dei pertinenti adempimenti fiscali e degli eventuali adempimenti doganali e contenente le generalita', l'indirizzo e il codice fiscale dell'interessato, nonche' la descrizione tecnica dell'unita' stessa; b) dichiarazione di conformita' UE per le unita' che ne sono provviste; c) dichiarazione di potenza del motore o dei motori di propulsione sistemati a bordo; d) dichiarazione di assunzione di responsabilita' da parte dell'intestatario della fattura o della ricevuta fiscale per tutti gli eventi derivanti dall'esercizio dell'imbarcazione o della nave fino alla data di presentazione del titolo di proprieta' di cui al comma 2.»; c) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis. In caso di domanda di iscrizione provvisoria di navi da diporto, il proprietario o l'utilizzatore del bene in locazione finanziaria, in nome e per conto del proprietario, munito di procura con sottoscrizione autenticata, allega, oltre la documentazione prevista dal comma 1, il certificato di stazza, anche provvisorio.»; d) al comma 3, le parole: «all'ufficio che li ha rilasciati» sono sostituite dalle seguenti: «a uno Sportello telematico del diportista (STED)».
Note all'art. 11: - Si riporta l'art. 20 del citato decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, come modificato dal presente decreto legislativo: «Art. 20 (Iscrizione provvisoria di navi e imbarcazioni da diporto). - 1. Il proprietario di un'imbarcazione o di una nave da diporto o l'utilizzatore del bene in locazione finanziaria, in nome e per conto del proprietario, munito di procura con sottoscrizione autenticata, puo' chiedere, ove si tratti di prima immissione in servizio, l'assegnazione del numero di immatricolazione, presentando domanda allo Sportello telematico del diportista (STED). Alla domanda e' allegata: a) copia della fattura o della ricevuta fiscale attestante l'assolvimento dei pertinenti adempimenti fiscali e degli eventuali adempimenti doganali e contenente le generalita', l'indirizzo e il codice fiscale dell'interessato, nonche' la descrizione tecnica dell'unita' stessa; b) dichiarazione di conformita' UE per le unita' che ne sono provviste; c) dichiarazione di potenza del motore o dei motori di propulsione sistemati a bordo; d) dichiarazione di assunzione di responsabilita' da parte dell'intestatario della fattura o della ricevuta fiscale per tutti gli eventi derivanti dall'esercizio dell'imbarcazione o della nave fino alla data di presentazione del titolo di proprieta' di cui al comma 2. 1-bis. In caso di domanda di iscrizione provvisoria di navi da diporto, il proprietario o l'utilizzatore del bene in locazione finanziaria, in nome e per conto del proprietario, munito di procura con sottoscrizione autenticata, allega, oltre la documentazione prevista dal comma 1, il certificato di stazza, anche provvisorio. 2. L'assegnazione del numero di immatricolazione determina l'iscrizione dell'unita' condizionata alla successiva presentazione del titolo di proprieta', da effettuare a cura dell'intestatario della fattura entro e non oltre sei mesi dalla data dell'assegnazione stessa. Contestualmente all'iscrizione sono rilasciati la licenza provvisoria di navigazione e il certificato di sicurezza. 3. Decorsi sei mesi dall'assegnazione del numero di immatricolazione senza che sia stato presentato il titolo di proprieta', l'iscrizione si ha per non avvenuta, la licenza provvisoria e il certificato di sicurezza sono restituiti a uno Sportello telematico del diportista (STED) e il proprietario dell'unita' deve presentare domanda di iscrizione ai sensi dell'art. 19.». |
| Art. 12 Modifiche all'articolo 21 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171
1. All'articolo 21 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sono apportate le seguenti modificazioni: a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Cancellazione dall'Archivio telematico centrale delle unita' da diporto (ATCN)»; b) il primo comma e' abrogato; c) al comma 2, le parole: «dai registri di iscrizione» sono sostituite dalle seguenti: «dall'Archivio telematico centrale delle unita' da diporto (ATCN)» e all'alinea dopo le parole: «puo' avvenire» sono aggiunte le seguenti: «, secondo le modalita' stabilite nel regolamento di attuazione del presente codice:»; d) dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti: «2-bis. Il proprietario che intende vendere all'estero la nave o l'imbarcazione o che, mantenendone la proprieta', intende cancellarla dall'Archivio telematico centrale delle unita' da diporto (ATCN) per l'iscrizione nei registri di un Paese estero deve presentare la richiesta, tramite lo Sportello telematico del diportista (STED), al conservatore unico (UCON) e deve ricevere il nulla osta alla dismissione di bandiera da parte dello stesso. 2-ter. Il conservatore unico (UCON) rilascia il nulla osta alla dismissione di bandiera o alla demolizione di una unita' da diporto entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento della richiesta. Ai fini del nulla osta alla dismissione di bandiera o alla demolizione di una nave o imbarcazione da diporto, si applica l'articolo 15 della legge 26 luglio 1984, n. 413. 2-quater. Ai fini dell'accertamento di cui all'articolo 15 della legge 26 luglio 1984, n. 413, decorso il termine di trenta giorni di cui al comma 2-ter, il nulla osta alla dismissione di bandiera o alla demolizione si intende comunque rilasciato.».
Note all'art. 12: - Si riporta l'art. 21 del citato decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, come modificato dal presente decreto legislativo: «Art. 21 (Cancellazione dall'Archivio telematico centrale delle unita' da diporto (ATCN)). - 1. (Abrogato). 2. La cancellazione delle unita' da diporto dall'Archivio telematico centrale delle unita' da diporto (ATCN) puo' avvenire, secondo le modalita' stabilite nel regolamento di attuazione del presente codice: a) per vendita o trasferimento all'estero; b) per demolizione; c) per passaggio dalla categoria delle imbarcazioni a quella dei natanti; d) per passaggio ad altro registro; e) per perdita effettiva o presunta. 2-bis. Il proprietario che intende vendere all'estero la nave o l'imbarcazione o che, mantenendone la proprieta', intende cancellarla dall'Archivio telematico centrale delle unita' da diporto (ATCN) per l'iscrizione nei registri di un Paese estero deve presentare la richiesta, tramite lo Sportello telematico del diportista (STED), al conservatore unico (UCON) e deve ricevere il nulla osta alla dismissione di bandiera da parte dello stesso. 2-ter. Il conservatore unico (UCON) rilascia il nulla osta alla dismissione di bandiera o alla demolizione di una unita' da diporto entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento della richiesta. Ai fini del nulla osta alla dismissione di bandiera o alla demolizione di una nave o imbarcazione da diporto, si applica l'art. 15 della legge 26 luglio 1984, n. 413. 2-quater. Ai fini dell'accertamento di cui all'art. 15 della legge 26 luglio 1984, n. 413, decorso il termine di trenta giorni di cui al comma 2-ter, il nulla osta alla dismissione di bandiera o alla demolizione si intende comunque rilasciato.». - Si riporta, per opportuna conoscenza, l'art. 15 della legge 26 luglio 1984, n. 413 (Riordinamento pensionistico dei lavoratori marittimi): «Art. 15 (Dismissione di bandiera per vendita della nave a stranieri o per demolizione). - Non puo' essere accordata dalle autorita' marittime l'autorizzazione alla dismissione di bandiera per vendita della nave a stranieri o per demolizione della nave stessa, di cui agli articoli 156 e 160 del codice della navigazione, se non previo accertamento, presso l'Istituto, dell'avvenuto pagamento di tutti i crediti contributivi relativi agli equipaggi della nave interessata dalle procedure anzidette, assistiti dal privilegio di cui all'art. 552 del predetto codice, o dell'avvenuta costituzione a favore dell'Istituto stesso di un congruo deposito cauzionale o di idonea garanzia dei crediti stessi nella misura e con le modalita' determinate dall'Istituto.». |
| Art. 13 Modifiche all'articolo 22 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171
1. All'articolo 22 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, lettera a), dopo le parole: «licenza di navigazione,» sono inserite le seguenti: «anche provvisoria,»; b) al comma 2, lettera a), dopo le parole: «licenza di navigazione» sono inserite le seguenti: «, anche provvisoria,» e le parole: «rilasciata dal costruttore o da un suo mandatario stabilito nel territorio dell'Unione europea, ovvero da attestazione di idoneita' rilasciata da un organismo notificato ai sensi dell'articolo 10 o autorizzato ai sensi del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314» sono sostituite dalle seguenti: «UE, rilasciata, ai sensi dell'allegato XIV del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, da uno dei soggetti indicati nell'articolo 14, comma 3, del medesimo decreto ovvero da un'attestazione di idoneita' rilasciata da un organismo tecnico notificato ai sensi del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, ovvero autorizzato ai sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104»; c) ai commi 1 e 2, le parole: «dall'ufficio che detiene il relativo registro» sono sostituite dalle seguenti: «dallo Sportello telematico del diportista (STED)».
Note all'art. 13: - Si riporta l'art. 22 del citato decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, come modificato dal presente decreto legislativo: «Art. 22 (Documenti di navigazione e tipi di navigazione). - 1. I documenti di navigazione per le navi da diporto, rilasciati dallo Sportello telematico del diportista (STED) all'atto dell'iscrizione, sono: a) la licenza di navigazione, anche provvisoria, che abilita alla navigazione nelle acque interne e in quelle marittime senza alcun limite; b) il certificato di sicurezza, che attesta lo stato di navigabilita'. 2. I documenti di navigazione per le imbarcazioni da diporto, rilasciati dallo Sportello telematico del diportista (STED) all'atto dell'iscrizione, sono: a) la licenza di navigazione, anche provvisoria, che abilita al tipo di navigazione consentito dalle caratteristiche di costruzione dell'unita', indicate nella dichiarazione di conformita' UE, rilasciata, ai sensi dell'allegato XIV del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, da uno dei soggetti indicati nell'art. 14, comma 3, del medesimo decreto ovvero da un'attestazione di idoneita' rilasciata da un organismo tecnico notificato ai sensi del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, ovvero autorizzato ai sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104; b) il certificato di sicurezza, che attesta lo stato di navigabilita'. 3. Le imbarcazioni da diporto possono essere abilitate ai seguenti tipi di navigazione: a) imbarcazioni senza marcatura CE: 1) senza alcun limite nelle acque marittime ed interne; 2) fino a sei miglia dalla costa nelle acque marittime e senza alcun limite nelle acque interne; b) imbarcazioni con marcatura CE: 1) senza alcun limite, per la categoria di progettazione A di cui all'allegato II; 2) con vento fino a forza 8 e onde di altezza significativa fino a quattro metri, mare agitato, per la categoria di progettazione B di cui all'allegato II; 3) con vento fino a forza 6 e onde di altezza significativa fino a due metri, mare molto mosso, per la categoria di progettazione C di cui all'allegato II; 4) per la navigazione in acque protette, con vento fino a forza 4 e altezza significativa delle onde fino a 0,3 metri, per la categoria di progettazione D di cui all'allegato II.». - Si riporta, per opportuna conoscenza, il comma 3, dell'art. 14, del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5 (Attuazione della direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa alle unita' da diporto e alle moto d'acqua e che abroga la direttiva 94/25/CE): «Art. 14 (Dichiarazione di conformita' UE e dichiarazione conforme all'Allegato XV). - Omissis. 3. Redigendo la dichiarazione di conformita' UE, il fabbricante, l'importatore privato o la persona che adatta il motore di cui all'art. 5, comma 4, lettere b) e c), si assume la responsabilita' della conformita' del prodotto. Omissis.». - Il decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104 (Attuazione della direttiva 2009/15/CE relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attivita' delle amministrazioni marittime) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 luglio 2011, n. 159. |
| Art. 14 Modifiche all'articolo 23 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171
1. All'articolo 23 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: «unita' da diporto» sono sostituite dalle seguenti: «navi e imbarcazioni da diporto, comprese le unita' da diporto utilizzate a fini commerciali,»; b) al comma 2, dopo le parole: «e la sigla di iscrizione» sono inserite le seguenti: «ovvero il codice alfanumerico generato automaticamente dal Centro elaborazione dati su base nazionale per le unita' da diporto immatricolate alla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all'articolo 1, comma 217 e seguenti, della legge 24 dicembre 2012, n. 228,» e le parole: «il nome del proprietario» sono sostituite dalle seguenti: «il nome o la denominazione sociale del soggetto proprietario» e le parole: «l'ufficio di iscrizione e» sono soppresse; c) al comma 5, le parole: «al competente ufficio» sono sostituite dalle seguenti: «allo Sportello telematico del diportista (STED)»; d) al comma 6, le parole: «dai rispettivi uffici di iscrizione» sono sostituite dalle seguenti: «dallo Sportello telematico del diportista (STED)».
Note all'art. 14: - Si riporta l'art. 23 del citato decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, come modificato dal presente decreto legislativo: «Art. 23 (Licenza di navigazione). - 1. La licenza di navigazione per le navi e imbarcazioni da diporto, comprese le unita' da diporto utilizzate a fini commerciali, e' redatta su modulo conforme al modello approvato con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 2. Sulla licenza di navigazione sono riportati il numero e la sigla di iscrizione ovvero il codice alfanumerico generato automaticamente dal Centro elaborazione dati su base nazionale per le unita' da diporto immatricolate alla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all'art. 1, comma 217 e seguenti, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il tipo e le caratteristiche principali dello scafo e dell'apparato motore, il nome o la denominazione sociale del soggetto proprietario, il nome dell'unita' se richiesto, il tipo di navigazione autorizzata, nonche' la stazza per le navi da diporto. Sono annotati il numero massimo delle persone trasportabili, gli eventuali atti costitutivi, traslativi ed estintivi della proprieta' e degli altri diritti reali di godimento e di garanzia sull'unita', nonche' l'eventuale uso commerciale dell'unita' stessa. 3. La licenza di navigazione e gli altri documenti prescritti sono mantenuti a bordo in originale o in copia autentica, se la navigazione avviene tra porti dello Stato. 4. La denuncia di furto o di smarrimento o di distruzione dei documenti prescritti, unitamente ad un documento che attesti la vigenza della copertura assicurativa, costituisce autorizzazione provvisoria alla navigazione tra porti nazionali per la durata di trenta giorni, a condizione che il certificato di sicurezza dell'unita' sia in corso di validita'. 5. Per lo svolgimento delle procedure amministrative, i documenti di bordo possono essere inviati allo Sportello telematico del diportista (STED) su supporto informatico o per via telematica. 6. Le navi da diporto per le quali il procedimento di iscrizione non sia ancora concluso possono essere abilitate alla navigazione dallo Sportello telematico del diportista (STED) con licenza provvisoria la cui validita' non puo' essere superiore a sei mesi.». - Si riportano, per opportuna conoscenza, i commi 217 e seguenti, dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilita' 2013): «Art. 1. - Omissis. 217. E' istituito, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, nell'ambito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, il Sistema telematico centrale della nautica da diporto. Il Sistema include l'ufficio di conservatoria centrale delle unita' da diporto, l'archivio telematico centrale contenente informazioni di carattere tecnico, giuridico, amministrativo e di conservatoria riguardanti le navi e le imbarcazioni da diporto di cui all'art. 3, comma 1, lettere b) e c) del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 - Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'art. 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, nonche' lo sportello telematico del diportista. 218. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, e' titolare del sistema di cui al comma 217 e del relativo trattamento dei dati. 219. Con regolamento da emanarsi ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalita' per l'attuazione del Sistema di cui al comma 217, comprensivamente del trasferimento dei dati dai registri cartacei all'archivio telematico a cura degli uffici marittimi e della motorizzazione civile, della conservazione della documentazione, dell'elaborazione e fornitura dei dati delle unita' iscritte, delle modalita' per la pubblicita' degli atti anche ai fini antifrode, dei tempi di attuazione delle nuove procedure, nonche' delle necessarie modifiche delle norme di cui all'art. 3, comma 1, lettere b) e c) e agli articoli 2, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 31, 62, 63 e 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'art. 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in materia di registri, uffici e licenza di navigazione e delle correlate disposizioni amministrative, anche nell'intento di adeguare dette disposizioni al nuovo Sistema. 220. Nell'ambito del Sistema di cui al comma 217, e' parimenti istituito lo sportello telematico del diportista, allo scopo di semplificare il regime amministrativo concernente l'iscrizione e l'abilitazione alla navigazione delle imbarcazioni e delle navi da diporto. Il regolamento di cui al comma 219 disciplina il funzionamento dello sportello, con particolare riguardo alle modalita' di iscrizione e cancellazione, al rilascio della licenza di navigazione e alla attribuzione delle sigle di individuazione, nonche' alle procedure di trasmissione dei dati all'archivio telematico centrale. Il medesimo regolamento stabilisce le modalita' di partecipazione alle attivita' di servizio nei confronti dell'utenza da parte di associazioni nazionali dei costruttori, importatori e distributori di unita' da diporto le quali forniscono anche i numeri identificativi degli scafi e i relativi dati tecnici al fine dell'acquisizione dei dati utili al funzionamento del sistema di cui al comma 217, nonche' dei soggetti autorizzati all'attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto ai sensi della legge 8 agosto 1991, n. 264. Le tariffe a titolo di corrispettivo, stabilite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze affluiscono su apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, su specifico capitolo di spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 221. Fino all'integrale attuazione delle nuove procedure quali risultanti dal regolamento di cui al comma 219, continua ad applicarsi la normativa vigente. 222. Dall'attuazione dei commi da 217 a 221 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'esecuzione di compiti loro affidati con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Omissis.». |
| Art. 15 Modifiche all'articolo 24 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171
1. All'articolo 24 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: «di cambio del numero e della sigla dell'ufficio di iscrizione ovvero» sono soppresse e dopo le parole: «dello scafo» sono inserite le seguenti: «, come definite nell'articolo 3, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5» e dopo le parole: «dell'apparato motore», sono inserite le seguenti: «, come definite nell'articolo 3, comma 1, lettera g), del medesimo decreto»; b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. La ricevuta dell'avvenuta presentazione dei documenti necessari per il rinnovo rilasciata dallo Sportello telematico del diportista (STED) sostituisce la licenza di navigazione per la durata massima di venti giorni. Lo sportello telematico del diportista (STED) rinnova la licenza di navigazione entro venti giorni dalla presentazione dei documenti.».
Note all'art. 15: - Si riporta l'art. 24 del citato decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, come modificato dal presente decreto legislativo: «Art. 24 (Rinnovo della licenza di navigazione). - 1. La licenza di navigazione e' rinnovata in caso di modifiche del tipo e delle caratteristiche principali dello scafo, come definite nell'art. 3, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5 e dell'apparato motore, come definite nell'art. 3, comma 1, lettera g), del medesimo decreto e del tipo di navigazione autorizzata. 2. La ricevuta dell'avvenuta presentazione dei documenti necessari per il rinnovo rilasciata dallo Sportello telematico del diportista (STED) sostituisce la licenza di navigazione per la durata massima di venti giorni. Lo sportello telematico del diportista (STED) rinnova la licenza di navigazione entro venti giorni dalla presentazione dei documenti.». - Si riporta, per opportuna conoscenza, l'art. 3 del citato decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5: «Art. 3 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente decreto, si intende per: a) unita' da diporto: ogni costruzione destinata ad attivita' sportive o ricreative, classificabile come imbarcazione da diporto o natante da diporto o moto d'acqua; b) imbarcazione da diporto: un'unita' da diporto con lunghezza dello scafo superiore a dieci metri e fino a ventiquattro metri, indipendentemente dal mezzo di propulsione; c) natante da diporto: un'unita' da diporto con lunghezza dello scafo compresa tra i due metri e cinquanta centimetri e i dieci metri, indipendentemente dal mezzo di propulsione e con esclusione delle moto d'acqua; d) moto d'acqua: un'unita' da diporto con lunghezza dello scafo inferiore a quattro metri, che utilizza un motore di propulsione con una pompa a getto d'acqua come fonte primaria di propulsione e destinata a essere azionata da una o piu' persone sedute, in piedi o inginocchiate sullo scafo, anziche' al suo interno; e) unita' da diporto costruita per uso personale: un'unita' da diporto costruita prevalentemente dal suo utente futuro per il proprio uso personale; f) motore di propulsione: qualsiasi motore a combustione interna, ad accensione comandata o spontanea, utilizzato direttamente o indirettamente a fini di propulsione; g) modifica rilevante del motore: la modifica di un motore di propulsione che potrebbe avere per effetto il superamento dei valori limite di emissione stabiliti all'allegato II, parte B, del decreto legislativo n. 171 del 2005 come sostituito dall' allegato I del presente decreto, o che determina un aumento superiore al quindici per cento della potenza nominale del motore; h) trasformazione rilevante dell'unita' da diporto: una trasformazione di un'unita' da diporto che ne modifica il mezzo di propulsione, che comporta una modifica rilevante del motore o che altera l'unita' da diporto in misura tale che potrebbe non soddisfare i requisiti essenziali applicabili in materia di sicurezza e ambiente previsti dal presente decreto; i) mezzo di propulsione: il metodo con cui e' assicurata la propulsione dell'unita' da diporto; l) famiglia di motori: il raggruppamento, effettuato dal fabbricante, di motori che, per la loro progettazione, presentano caratteristiche di emissione di gas di scarico o acustiche simili; m) lunghezza dello scafo: la lunghezza dello scafo misurata conformemente alla norma armonizzata; n) messa a disposizione sul mercato: la fornitura di un prodotto per la distribuzione, il consumo o l'uso sul mercato dell'Unione nel quadro di un'attivita' commerciale, a titolo oneroso o gratuito; o) immissione sul mercato: la prima messa a disposizione di un prodotto sul mercato dell'Unione europea; p) messa in servizio: il primo impiego nell'Unione europea di un prodotto oggetto del presente decreto da parte del suo utilizzatore finale; q) fabbricante: qualsiasi persona fisica o giuridica che fabbrica un prodotto o lo fa progettare o fabbricare e lo commercializza sotto il proprio nome o marchio; r) rappresentante autorizzato: qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione europea che ha ricevuto dal fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire per suo conto in relazione a determinati compiti; s) importatore: qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione europea che immette sul mercato dell'Unione europea un prodotto originario di un Paese terzo; t) importatore privato: qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione europea che importa nell'Unione europea, nel quadro di un'attivita' non commerciale, un prodotto originario di un Paese terzo al fine della sua messa in servizio per uso proprio; u) distributore: qualsiasi persona fisica o giuridica nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante o dall'importatore, che mette a disposizione sul mercato un prodotto; v) operatori economici: il fabbricante, il rappresentante autorizzato, l'importatore e il distributore; z) norma armonizzata: una norma armonizzata quale definita all'art. 2, punto 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1025/2012; aa) accreditamento: attestazione da parte di un organismo nazionale di accreditamento che certifica che un determinato organismo di valutazione della conformita' soddisfa i criteri stabiliti da norme armonizzate e, ove appropriato, ogni altro requisito supplementare, compresi quelli definiti nei rilevanti programmi settoriali, per svolgere una specifica attivita' di valutazione della conformita'; bb) organismo nazionale di accreditamento: l'unico organismo autorizzato a svolgere attivita' di accreditamento; cc) valutazione della conformita': la procedura atta a dimostrare se le prescrizioni del presente decreto relative ad un prodotto siano state rispettate; dd) organismo di valutazione della conformita': un organismo notificato che svolge attivita' di valutazione della conformita', fra cui tarature, prove, certificazioni e ispezioni; ee) richiamo: qualsiasi provvedimento volto a ottenere la restituzione di un prodotto che e' gia' stato messo a disposizione dell'utilizzatore finale; ff) ritiro: qualsiasi provvedimento volto a impedire la messa a disposizione sul mercato di un prodotto nella catena di fornitura; gg) vigilanza del mercato: le attivita' svolte e i provvedimenti adottati dalla competente autorita' per garantire che i prodotti siano conformi ai requisiti applicabili stabiliti nella normativa di armonizzazione dell'Unione europea e non pregiudichino la salute, la sicurezza o qualsiasi altro aspetto legato alla tutela dell'interesse pubblico; hh) marcatura CE: una marcatura mediante cui il fabbricante indica che il prodotto e' conforme ai requisiti applicabili stabiliti nella normativa di armonizzazione dell'Unione europea che ne prevede l'apposizione; ii) normativa di armonizzazione dell'Unione europea: la normativa dell'Unione europea che armonizza le condizioni di commercializzazione dei prodotti.». |
| Art. 16
Dichiarazione di armatore
1. Dopo l'articolo 24 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, e' inserito il seguente:
«Art. 24-bis.
Dichiarazione di armatore
1. Chi assume l'esercizio di unita' da diporto deve fare dichiarazione di armatore all'Ufficio di conservatoria centrale delle unita' da diporto (UCON) tramite lo sportello telematico del diportista (STED). Quando l'esercizio non e' assunto dal proprietario, se l'armatore non vi provvede, la dichiarazione puo' essere fatta dal proprietario. Quando l'esercizio e' assunto dai comproprietari mediante costituzione di societa' di armamento, le formalita' di cui agli articoli 279, 282, secondo comma, del codice della navigazione, tengono luogo della dichiarazione di armatore. 2. La dichiarazione e la revoca di armatore sono fatte per atto scritto con sottoscrizione autenticata, anche dai soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ovvero verbalmente. In quest'ultimo caso la dichiarazione e la revoca sono raccolte dallo sportello telematico del diportista (STED) con processo verbale nelle forme stabilite nel regolamento di attuazione del presente codice. 3. Quando l'esercizio non e' assunto dal proprietario, all'atto della dichiarazione si deve consegnare copia autentica del titolo che attribuisce l'uso dell'unita'. 4. La dichiarazione di armatore deve contenere: a) i dati anagrafici, il domicilio o la residenza dell'armatore; b) gli elementi di individuazione dell'unita'. 5. Quando l'esercizio e' assunto da persona diversa dal proprietario, la dichiarazione di armatore, oltre quanto previsto al comma 4, deve contenere: a) i dati anagrafici, il domicilio o la residenza del proprietario; b) l'indicazione del titolo che attribuisce l'uso dell'unita'. 6. La dichiarazione di armatore deve essere trascritta nell'Archivio telematico centrale delle unita' da diporto (ATCN) e annotata sulla licenza di navigazione. 7. Nel caso di discordanza tra i dati contenuti nell'Archivio telematico centrale delle unita' da diporto (ATCN) e le annotazioni sulla licenza di navigazione, prevalgono le risultanze dell'Archivio telematico centrale delle unita' da diporto (ATCN). 8. In mancanza della dichiarazione di armatore, armatore si presume il proprietario fino a prova contraria. In caso di unita' da diporto concesse in locazione finanziaria, armatore si presume l'utilizzatore dell'unita' in locazione finanziaria, fino a prova contraria. 9. L'armatore e' responsabile delle obbligazioni contratte, per quanto riguarda sia l'utilizzo che l'esercizio dell'unita' da diporto. Per le obbligazioni contratte in occasione e per i bisogni di un viaggio, e per le obbligazioni sorte da fatti o atti compiuti durante lo stesso viaggio, a eccezione di quelle derivanti da proprio dolo o colpa grave, l'armatore di una unita' da diporto di stazza lorda inferiore alle 300 tonnellate puo' limitare il debito complessivo a una somma pari al valore dell'unita' e all'ammontare del nolo e di ogni altro provento del viaggio. Sulla somma alla quale e' limitato il debito dell'armatore concorrono i creditori soggetti alla limitazione secondo l'ordine delle rispettive cause di prelazione e a esclusione di ogni altro creditore. 10. Per quanto non previsto espressamente nel presente articolo, si applicano le disposizioni del titolo III, capo I e II, del codice della navigazione e le relative norme attuative.».
Note all'art. 16: - Si riportano, per opportuna conoscenza, gli articoli 279 e 282, del codice della navigazione: «Art. 279 (Pubblicita' dell'atto di costituzione). - L'atto di costituzione deve essere reso pubblico mediante trascrizione nel registro di iscrizione della nave o del galleggiante, nonche', per le navi maggiori, mediante annotazione sull'atto di nazionalita'. Analogamente devono essere pubblicate le successive variazioni e lo scioglimento della societa'. La pubblicita' deve essere richiesta all'ufficio di iscrizione della nave o del galleggiante. Per l'annotazione sull'atto di nazionalita', se la nave trovasi fuori del porto d'iscrizione, si applica il disposto del secondo comma dell'art. 255. Nel caso di discordanza tra le trascrizioni nella matricola e le annotazioni sull'atto di nazionalita' prevalgono le risultanze della matricola.». «Art. 282 (Pubblicita' a cura del gerente). - Quando la nomina del gerente non sia stata resa pubblica a norma degli articoli precedenti, il gerente medesimo deve consegnare all'ufficio di iscrizione della nave o del galleggiante copia in forma autentica dell'atto di nomina, perche' gli estremi di questo, con l'indicazione dei poteri conferitigli, siano trascritti nel registro di iscrizione e, se trattasi di nave maggiore, annotati sull'atto di nazionalita'. In pari tempo il gerente deve richiedere la pubblicita' dell'atto di costituzione, se questa non e' stata richiesta a norma dell'art. 279.». - Si riporta, per opportuna conoscenza, il comma 1, dell'art. 7, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248: «Art. 7 (Misure urgenti in materia di passaggi di proprieta' di beni mobili registrati). - 1. L'autenticazione della sottoscrizione degli atti e delle dichiarazioni aventi ad oggetto l'alienazione di beni mobili registrati e rimorchi o la costituzione di diritti di garanzia sui medesimi puo' essere richiesta anche agli uffici comunali ed ai titolari, o dipendenti da loro delegati, degli sportelli telematici dell'automobilista di cui all'art. 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, che sono tenuti a rilasciarla gratuitamente, tranne i previsti diritti di segreteria, nella stessa data della richiesta, salvo motivato diniego. Omissis.». - Il Titolo III, Capo I e II, del codice della navigazione, recano, rispettivamente: «Dell'impresa di navigazione», «Dell'armatore», «Della societa' di armamento tra comproprietari». |
| Art. 17 Modifiche all'articolo 25 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171
1. All'articolo 25 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nella rubrica, la parola: «sigle» e' sostituita dalla seguente: «numeri» e dopo la parola: «individuazione» sono aggiunte le seguenti: «dell'unita'»; b) al comma 1, le parole: «nei registri» sono sostituite dalle seguenti: «nell'Archivio telematico centrale delle unita' da diporto (ATCN)» e le parole: «dalla sigla dell'ufficio presso cui sono iscritte e dal numero di iscrizione» sono sostituite dalle seguenti: «da un numero di individuazione composto da un codice alfanumerico generato automaticamente dal Centro elaborazione dati su base nazionale costituito in sequenza da quattro caratteri alfabetici e da quattro caratteri numerici»; al secondo periodo la parola: «iscrizione» e' sostituita con la seguente: «individuazione»; c) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis. Le unita' gia' immatricolate alla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all'articolo 1, comma 217 e seguenti, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, possono conservare i numeri di iscrizione gia' assegnati. Nel caso previsto al precedente periodo si applica la lettera "X" di seguito ai predetti numeri di iscrizione.»; d) al comma 2, le parole: «delle sigle» sono sostituite dalle seguenti: «dei numeri»; e) al comma 3, la parola: «anche» e' soppressa e le parole: «nome che deve essere differente da ogni altro gia' registrato nel medesimo ufficio di iscrizione» sono sostituite dalle seguenti: «numero di iscrizione che puo' essere costituito, a richiesta, da una specifica combinazione alfanumerica a condizione che la stessa non sia gia' stata utilizzata per l'identificazione di altra unita' da diporto e che non risulti contraria all'ordine pubblico, alla moralita' pubblica e al buon costume.»; f) il comma 4 e' abrogato.
Note all'art. 17: - Si riporta l'art. 25 del citato decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, come modificato dal presente decreto legislativo: «Art. 25 (Bandiera nazionale e numeri di individuazione dell'unita'). - 1. Le imbarcazioni e le navi da diporto iscritte nell'Archivio telematico centrale delle unita' da diporto (ATCN) espongono la bandiera nazionale e sono contraddistinte da un numero di individuazione composto da un codice alfanumerico generato automaticamente dal Centro elaborazione dati su base nazionale costituito in sequenza da quattro caratteri alfabetici e da quattro caratteri numerici. Dopo il numero di individuazione e' apposta la lettera D nel caso di imbarcazioni da diporto ovvero il gruppo ND nel caso di navi da diporto. 1-bis. Le unita' gia' immatricolate alla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all'art. 1, comma 217 e seguenti, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, possono conservare i numeri di iscrizione gia' assegnati. Nel caso previsto al precedente periodo si applica la lettera "X" di seguito ai predetti numeri di iscrizione. 2. Le caratteristiche dei numeri di individuazione delle unita' da diporto sono stabilite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 3. Il proprietario ha facolta' di contraddistinguere l'imbarcazione o la nave da diporto con un numero di iscrizione che puo' essere costituito, a richiesta, da una specifica combinazione alfanumerica a condizione che la stessa non sia gia' stata utilizzata per l'identificazione di altra unita' da diporto e che non risulti contraria all'ordine pubblico, alla moralita' pubblica e al buon costume. 4. (Abrogato).». |
| Art. 18 Modifiche all'articolo 26 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171
1. All'articolo 26 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nella rubrica, dopo la parola: «sicurezza», sono inserite le seguenti: «e certificato di idoneita' al noleggio»; b) al comma 1, le parole: «con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400» sono sostituite dalla seguenti: «dal regolamento di attuazione del presente codice»; c) dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente: «1-bis. Il certificato di idoneita' al noleggio attesta lo stato di idoneita' dell'unita' al noleggio ed e' rilasciato dagli uffici circondariali marittimi e dagli uffici della motorizzazione civile. Il rilascio, il rinnovo e la convalida sono disciplinati dal regolamento di attuazione del presente codice.».
Note all'art. 18: - Si riporta l'art. 26 del citato decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, come modificato dal presente decreto legislativo: «Art. 26 (Certificato di sicurezza e certificato di idoneita' al noleggio). - 1. Il certificato di sicurezza per le navi e per le imbarcazioni da diporto attesta lo stato di navigabilita' dell'unita' e fa parte dei documenti di bordo. Il rilascio, il rinnovo e la convalida del certificato di sicurezza sono disciplinati dal regolamento di attuazione del presente codice. 1-bis. Il certificato di idoneita' al noleggio attesta lo stato di idoneita' dell'unita' al noleggio ed e' rilasciato dagli uffici circondariali marittimi e dagli uffici della motorizzazione civile. Il rilascio, il rinnovo e la convalida sono disciplinati dal regolamento di attuazione del presente codice.». |
| Art. 19
Controlli di sicurezza della navigazione da diporto
1. Dopo l'articolo 26 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 e' inserito il seguente:
«Art. 26-bis.
Controlli di sicurezza della navigazione da diporto in mare
1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con specifiche direttive emanate entro il 31 marzo di ciascun anno, determina le modalita' di svolgimento dei controlli in materia di sicurezza della navigazione da diporto, anche a fini commerciali, al fine di evitare duplicazioni di accertamenti a carico delle unita' da diporto, con particolar riguardo alla stagione balneare. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti verifica annualmente l'attuazione delle predette direttive. 2. Al fine del raggiungimento degli obiettivi delle direttive di cui al comma 1, e' istituito un sistema di controlli di natura preventiva che, a seguito di un accertamento favorevole sulla regolarita' della documentazione di bordo, delle dotazioni di sicurezza e dei titoli abilitativi al comando delle unita' da diporto, consente di evitare durante la stagione balneare la reiterazione di tali controlli, restando fermi quelli di diversa natura rientranti nelle attribuzioni e nei compiti di istituto propri di ciascuna Forza di polizia. 3. La pianificazione, la direzione e il coordinamento relativo ai controlli in materia di sicurezza della navigazione da diporto sono di competenza esclusiva del Corpo delle capitanerie di porto-guardia costiera. 4. I controlli alle unita' da diporto sono svolti anche tramite l'accesso all'anagrafe nazionale delle patenti nautiche di cui all'articolo 39-bis del presente codice, all'Archivio telematico centrale delle unita' da diporto (ATCN) e al Centro elaborazione dati di cui all'articolo 9, comma 1, della legge 1º aprile 1981, n. 121, da parte degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria appartenenti al Corpo delle Capitanerie di porto, nei limiti previsti dall'articolo 8-bis, comma 1, del decreto legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125.
Note all'art. 19: - Per i riferimenti normativi contenuti nell'art. 39-bis del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'art. 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172), introdotto dall'art. 30 del presente decreto legislativo, si vedano le note al medesimo articolo. - Si riporta, per opportuna conoscenza, il comma 1, dell'art. 9, della legge 1º aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza): «Art. 9 (Accesso ai dati ed informazioni e loro uso). - L'accesso ai dati e alle informazioni conservati negli archivi automatizzati del Centro di cui all'articolo precedente e la loro utilizzazione sono consentiti agli ufficiali di polizia giudiziaria appartenenti alle forze di polizia, agli ufficiali di pubblica sicurezza e ai funzionari dei servizi di sicurezza, nonche' agli agenti di polizia giudiziaria delle forze di polizia debitamente autorizzati ai sensi del secondo comma del successivo art. 11. Omissis.». - Si riporta, per opportuna conoscenza, il comma 1, dell'art. 8-bis, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125: «Art. 8-bis (Accesso degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria appartenenti al Corpo delle capitanerie di porto al Centro elaborazione dati del Ministero dell'interno). - 1. Gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria appartenenti al Corpo delle capitanerie di porto, per finalita' di sicurezza portuale e dei trasporti marittimi, possono accedere ai dati e alle informazioni del Centro elaborazione dati di cui al primo comma dell'art. 9 della legge 1° aprile 1981, n. 121, in deroga a quanto previsto dallo stesso articolo, limitatamente a quelli correlati alle funzioni attribuite agli stessi ufficiali e agenti di polizia giudiziaria. Detto personale puo' essere, altresi', abilitato all'inserimento presso il medesimo Centro dei corrispondenti dati autonomamente acquisiti. Omissis.». |
| Art. 20 Modifiche all'articolo 27 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171
1. All'articolo 27 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: «lettera d)» sono sostituite dalle seguenti: «lettera f)» e le parole: «nei registri di cui all'articolo 15» sono sostituite dalle seguenti: «nell'Archivio telematico centrale delle unita' da diporto (ATCN)»; b) al comma 2, le parole: «nei registri delle imbarcazioni da diporto» sono sostituite dalle seguenti: «nell'Archivio telematico centrale delle unita' da diporto (ATCN)»; c) al comma 3, lettera b), le parole: «dell'articolo 10 o autorizzato ai sensi del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314» sono sostituite dalle seguenti: «del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, o autorizzato ai sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104» e, alla lettera c), le parole: «tavole a vela» sono sostituite dalle seguenti: «tavole autopropulse o non autopropulse» e dopo le parole: «metri quadrati,» sono inserite le seguenti: «canoe, kajak»; d) al comma 4, le parole: «allegato II» sono sostituite dalle seguenti: «allegato I del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, e, comunque, entro dodici miglia dalla costa»; e) al comma 6, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di locazione di natanti da diporto a un soggetto privo della patente nautica, il locatore fornisce per iscritto al conduttore del natante le istruzioni essenziali per il comando dell'unita', redatte secondo lo schema-tipo stabilito dal regolamento di attuazione del presente codice.»; f) dopo il comma 6, sono aggiunti i seguenti: «6-bis. L'utilizzatore dei natanti da diporto utilizzati a fini commerciali di cui all'articolo 2, e' obbligato a: a) essere in possesso di patente nautica; b) imbarcare un numero di persone non superiore a quello che il natante e' abilitato a trasportare; c) imbarcare, in caso di noleggio, un numero di persone non superiore a dodici; d) dotare il natante dei mezzi di salvataggio e delle dotazioni di sicurezza richieste dal regolamento di attuazione del presente codice. 6-ter. Per l'utilizzatore di natanti da diporto oggetto di contratti di locazione, l'obbligo di cui al comma 6-bis, lettera a) ricorre nei soli casi previsti dall'articolo 39, commi 1, 3, 4 e 5.».
Note all'art. 20: - Si riporta l'art. 27 del citato decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, come modificato dal presente decreto legislativo: «Art. 27 (Natanti da diporto). - 1. I natanti di cui all'art. 3, comma 1, lettera f), sono esclusi dall'obbligo dell'iscrizione nell'Archivio telematico centrale delle unita' da diporto (ATCN), della licenza di navigazione di cui all'art. 23 e del certificato di sicurezza di cui all'art. 26. 2. I natanti da diporto, a richiesta, possono essere iscritti nell'Archivio telematico centrale delle unita' da diporto (ATCN) ed in tale caso ne assumono il regime giuridico. 3. I natanti senza marcatura CE possono navigare: a) entro sei miglia dalla costa; b) entro dodici miglia dalla costa, se omologati per la navigazione senza alcun limite o se riconosciuti idonei per tale navigazione da un organismo tecnico notificato ai sensi del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, o autorizzato ai sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104; in tale caso durante la navigazione deve essere tenuta a bordo copia del certificato di omologazione con relativa dichiarazione di conformita' ovvero l'attestazione di idoneita' rilasciata dal predetto organismo; c) entro un miglio dalla costa, i natanti denominati jole, pattini, sandolini, mosconi, pedalo', tavole autopropulse o non autopropulse e natanti a vela con superficie velica non superiore a 4 metri quadrati, canoe, kajak nonche' gli acquascooter o moto d'acqua e mezzi similari. 4. I natanti provvisti di marcatura CE possono navigare nei limiti stabiliti dalla categoria di progettazione di appartenenza di cui all'allegato I del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, e, comunque, entro dodici miglia dalla costa. 5. La navigazione e le modalita' di utilizzo dei natanti di cui al comma 3, lettera c), sono disciplinate dalla competente autorita' marittima e della navigazione interna. 6. L'utilizzazione dei natanti da diporto ai fini di locazione o di noleggio per finalita' ricreative o per usi turistici di carattere locale, nonche' di appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo e' disciplinata, anche per le modalita' della loro condotta, con ordinanza della competente autorita' marittima o della navigazione interna, d'intesa con gli enti locali. In caso di locazione di natanti da diporto a un soggetto privo della patente nautica, il locatore fornisce per iscritto al conduttore del natante le istruzioni essenziali per il comando dell'unita', redatte secondo lo schema-tipo stabilito dal regolamento di attuazione del presente codice. 6-bis. L'utilizzatore dei natanti da diporto utilizzati a fini commerciali di cui all'art. 2, e' obbligato a: a) essere in possesso di patente nautica; b) imbarcare un numero di persone non superiore a quello che il natante e' abilitato a trasportare; c) imbarcare, in caso di noleggio, un numero di persone non superiore a dodici; d) dotare il natante dei mezzi di salvataggio e delle dotazioni di sicurezza richieste dal regolamento di attuazione del presente codice. 6-ter. Per l'utilizzatore di natanti da diporto oggetto di contratti di locazione, l'obbligo di cui al comma 6-bis, lettera a) ricorre nei soli casi previsti dall'art. 39, commi 1, 3, 4 e 5.». - Il citato decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5 e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 gennaio 2016, n. 7. - Il decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104 (Attuazione della direttiva 2009/15/CE relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attivita' delle amministrazioni marittime) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 luglio 2011, n. 159. - Per il testo dell'art. 39 del citato decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, come modificato dal presente decreto legislativo, si vedano le note all'art. 29. |
| Art. 21 Modifiche all'articolo 28 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171
1. All'articolo 28 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, al comma 2, le parole: «il costruttore, ovvero il suo legale rappresentante o rivenditore autorizzato stabilito nell'Unione europea» sono sostituite dalle seguenti: «il fabbricante o il rappresentante autorizzato o l'importatore di cui all'articolo 3, comma 1, lettera v), del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5».
Note all'art. 21: - Si riporta l'art. 28 del citato decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, come modificato dal presente decreto legislativo: «Art. 28 (Potenza dei motori). - 1. Per potenza del motore si intende la potenza massima di esercizio come definita dalla norma armonizzata EN/ISO 8665. 2. Per ogni singolo motore il fabbricante o il rappresentante autorizzato o l'importatore di cui all'art. 3, comma 1, lettera v), del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, rilascia la dichiarazione di potenza su modulo conforme al modello approvato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 3. La dichiarazione di potenza del motore fa parte dei documenti di bordo.». - Si riporta, per opportuna conoscenza, l'art. 3 del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5 (Attuazione della direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa alle unita' da diporto e alle moto d'acqua e che abroga la direttiva 94/25/CE): «Art. 3 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente decreto, si intende per: a) unita' da diporto: ogni costruzione destinata ad attivita' sportive o ricreative, classificabile come imbarcazione da diporto o natante da diporto o moto d'acqua; b) imbarcazione da diporto: un'unita' da diporto con lunghezza dello scafo superiore a dieci metri e fino a ventiquattro metri, indipendentemente dal mezzo di propulsione; c) natante da diporto: un'unita' da diporto con lunghezza dello scafo compresa tra i due metri e cinquanta centimetri e i dieci metri, indipendentemente dal mezzo di propulsione e con esclusione delle moto d'acqua; d) moto d'acqua: un'unita' da diporto con lunghezza dello scafo inferiore a quattro metri, che utilizza un motore di propulsione con una pompa a getto d'acqua come fonte primaria di propulsione e destinata a essere azionata da una o piu' persone sedute, in piedi o inginocchiate sullo scafo, anziche' al suo interno; e) unita' da diporto costruita per uso personale: un'unita' da diporto costruita prevalentemente dal suo utente futuro per il proprio uso personale; f) motore di propulsione: qualsiasi motore a combustione interna, ad accensione comandata o spontanea, utilizzato direttamente o indirettamente a fini di propulsione; g) modifica rilevante del motore: la modifica di un motore di propulsione che potrebbe avere per effetto il superamento dei valori limite di emissione stabiliti all'allegato II, parte B, del decreto legislativo n. 171 del 2005 come sostituito dall'allegato I del presente decreto, o che determina un aumento superiore al quindici per cento della potenza nominale del motore; h) trasformazione rilevante dell'unita' da diporto: una trasformazione di un'unita' da diporto che ne modifica il mezzo di propulsione, che comporta una modifica rilevante del motore o che altera l'unita' da diporto in misura tale che potrebbe non soddisfare i requisiti essenziali applicabili in materia di sicurezza e ambiente previsti dal presente decreto; i) mezzo di propulsione: il metodo con cui e' assicurata la propulsione dell'unita' da diporto; l) famiglia di motori: il raggruppamento, effettuato dal fabbricante, di motori che, per la loro progettazione, presentano caratteristiche di emissione di gas di scarico o acustiche simili; m) lunghezza dello scafo: la lunghezza dello scafo misurata conformemente alla norma armonizzata; n) messa a disposizione sul mercato: la fornitura di un prodotto per la distribuzione, il consumo o l'uso sul mercato dell'Unione nel quadro di un'attivita' commerciale, a titolo oneroso o gratuito; o) immissione sul mercato: la prima messa a disposizione di un prodotto sul mercato dell'Unione europea; p) messa in servizio: il primo impiego nell'Unione europea di un prodotto oggetto del presente decreto da parte del suo utilizzatore finale; q) fabbricante: qualsiasi persona fisica o giuridica che fabbrica un prodotto o lo fa progettare o fabbricare e lo commercializza sotto il proprio nome o marchio; r) rappresentante autorizzato: qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione europea che ha ricevuto dal fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire per suo conto in relazione a determinati compiti; s) importatore: qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione europea che immette sul mercato dell'Unione europea un prodotto originario di un Paese terzo; t) importatore privato: qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione europea che importa nell'Unione europea, nel quadro di un'attivita' non commerciale, un prodotto originario di un Paese terzo al fine della sua messa in servizio per uso proprio; u) distributore: qualsiasi persona fisica o giuridica nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante o dall'importatore, che mette a disposizione sul mercato un prodotto; v) operatori economici: il fabbricante, il rappresentante autorizzato, l'importatore e il distributore; z) norma armonizzata: una norma armonizzata quale definita all'art. 2, punto 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1025/2012; aa) accreditamento: attestazione da parte di un organismo nazionale di accreditamento che certifica che un determinato organismo di valutazione della conformita' soddisfa i criteri stabiliti da norme armonizzate e, ove appropriato, ogni altro requisito supplementare, compresi quelli definiti nei rilevanti programmi settoriali, per svolgere una specifica attivita' di valutazione della conformita'; bb) organismo nazionale di accreditamento: l'unico organismo autorizzato a svolgere attivita' di accreditamento; cc) valutazione della conformita': la procedura atta a dimostrare se le prescrizioni del presente decreto relative ad un prodotto siano state rispettate; dd) organismo di valutazione della conformita': un organismo notificato che svolge attivita' di valutazione della conformita', fra cui tarature, prove, certificazioni e ispezioni; ee) richiamo: qualsiasi provvedimento volto a ottenere la restituzione di un prodotto che e' gia' stato messo a disposizione dell'utilizzatore finale; ff) ritiro: qualsiasi provvedimento volto a impedire la messa a disposizione sul mercato di un prodotto nella catena di fornitura; gg) vigilanza del mercato: le attivita' svolte e i provvedimenti adottati dalla competente autorita' per garantire che i prodotti siano conformi ai requisiti applicabili stabiliti nella normativa di armonizzazione dell'Unione europea e non pregiudichino la salute, la sicurezza o qualsiasi altro aspetto legato alla tutela dell'interesse pubblico; hh) marcatura CE: una marcatura mediante cui il fabbricante indica che il prodotto e' conforme ai requisiti applicabili stabiliti nella normativa di armonizzazione dell'Unione europea che ne prevede l'apposizione; ii) normativa di armonizzazione dell'Unione europea: la normativa dell'Unione europea che armonizza le condizioni di commercializzazione dei prodotti.». |
| Art. 22 Modifiche all'articolo 29 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171
1. All'articolo 29 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla rubrica, dopo le parole: «apparati ricetrasmittenti di bordo» sono aggiunte le seguenti: «e dotazioni di sicurezza»; b) al comma 4, le parole: «all'ufficio di iscrizione dell'unita'» sono sostituite dalle seguenti: «allo Sportello telematico del diportista (STED)»; c) ai commi 6 e 10, le parole: «Ministero delle comunicazioni» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero dello sviluppo economico»; d) al comma 6, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i natanti da diporto, il rilascio della licenza di esercizio non e' subordinato ad alcun esame.»; e) dopo il comma 11, sono aggiunti i seguenti: «11-bis. Il conduttore dell'unita' da diporto e' responsabile degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 11 e di quelli previsti dal regolamento di attuazione del presente codice relativi al corretto utilizzo degli impianti e apparati ricetrasmittenti di bordo. 11-ter. Con il regolamento di attuazione del presente codice sono stabilite per le unita' da diporto, incluse le navi di cui all'articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172, che navigano nelle acque marittime e interne, le condizioni per il rilascio delle certificazioni di sicurezza e l'individuazione dei mezzi di salvataggio, nonche' le dotazioni di sicurezza minime che devono essere tenute a bordo, ivi compresi gli apparati ricetrasmittenti adeguati all'innovazione tecnologica.».
Note all'art. 22: - Si riporta l'art. 29 del citato decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, come modificato dal presente decreto legislativo: «Art. 29 (Apparati ricetrasmittenti di bordo e dotazioni di sicurezza). - 1. Su tutte le unita' da diporto con scafo di lunghezza superiore ai ventiquattro metri e' fatto obbligo di installare un impianto ricetrasmittente in radiotelefonia, ad onde ettometriche, secondo le norme stabilite dall'autorita' competente. 2. A tutte le unita' da diporto con scafo di lunghezza pari o inferiore a ventiquattro metri, che navigano a distanza superiore alle sei miglia dalla costa, e' fatto obbligo di essere dotate almeno di un apparato ricetrasmittente ad onde metriche (VHF), anche portatile, secondo le norme stabilite dall'autorita' competente. 3. Tutti gli apparati ricetrasmittenti a bordo delle unita' da diporto, conformi alla normativa vigente, sono esonerati dal collaudo e dalle ispezioni ordinarie, salvo l'obbligo di collaudo per le stazioni radioelettriche per mezzo delle quali e' effettuato il servizio di corrispondenza pubblica. Il costruttore, o un suo legale rappresentante, rilascia una dichiarazione attestante la conformita' dell'apparato alla normativa vigente ovvero, se trattasi di unita' proveniente da uno Stato non comunitario, alle norme di uno degli Stati membri dell'Unione europea o dello spazio economico europeo. Gli apparati sprovvisti della certificazione di conformita' sono soggetti al collaudo da parte dell'autorita' competente. 4. L'istanza per il rilascio della licenza di esercizio dell'apparato radiotelefonico, rivolta all'autorita' competente e corredata della dichiarazione di conformita', e' presentata allo Sportello telematico del diportista (STED), che provvede: a) all'assegnazione del nominativo internazionale; b) al rilascio della licenza provvisoria di esercizio; c) alla trasmissione all'autorita' competente della documentazione per il rilascio della licenza definitiva di esercizio. 5. La licenza provvisoria di esercizio resta valida fino al rilascio della licenza definitiva; la licenza e' riferita all'apparato radiotelefonico di bordo ed e' sostituita solo in caso di sostituzione dell'apparato stesso. 6. La domanda per il rilascio della licenza di esercizio dell'apparato radiotelefonico installato a bordo dei natanti, corredata della dichiarazione di conformita', e' presentata all'ispettorato territoriale del Ministero dello sviluppo economico avente giurisdizione sul luogo in cui il richiedente ha la propria residenza. Il medesimo ispettorato provvede ad assegnare un indicativo di chiamata di identificazione, valido indipendentemente dall'unita' su cui l'apparato viene installato, e a rilasciare, entro quarantacinque giorni, la licenza di esercizio. Per i natanti da diporto, il rilascio della licenza di esercizio non e' subordinato ad alcun esame. 7. Gli apparati ricetrasmittenti installati a bordo delle unita' da diporto che non effettuano traffico di corrispondenza pubblica non sono soggetti all'obbligo di affidamento della gestione ad una societa' concessionaria e di corresponsione del relativo canone. 8. I contratti per l'esercizio di apparati radioelettrici stipulati con le societa' concessionarie possono essere disdettati alla scadenza nei termini stabiliti. Copia della disdetta e' inviata all'autorita' competente, unitamente ad una dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' attestante l'assunzione di responsabilita' della funzionalita' dell'apparato e l'impegno ad utilizzare l'apparato stesso ai soli fini di emergenza e per la sicurezza della navigazione. 9. La licenza di esercizio, rilasciata per il traffico di corrispondenza, ha validita' anche per l'impiego dell'apparato ai fini della sicurezza della navigazione. 10. Il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, puo' disporre, quando lo ritenga opportuno o su richiesta degli organi dell'amministrazione, ispezioni e controlli presso i costruttori, gli importatori, i distributori e gli utenti. 11. Per le imbarcazioni e le navi da diporto in navigazione oltre le dodici miglia dalla costa e' altresi' obbligatoria l'installazione a bordo di un apparato elettronico per la rilevazione satellitare della posizione. 11-bis. Il conduttore dell'unita' da diporto e' responsabile degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 11 e di quelli previsti dal regolamento di attuazione del presente codice relativi al corretto utilizzo degli impianti e apparati ricetrasmittenti di bordo. 11-ter. Con il regolamento di attuazione del presente codice sono stabilite per le unita' da diporto, incluse le navi di cui all'art. 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172, che navigano nelle acque marittime e interne, le condizioni per il rilascio delle certificazioni di sicurezza e l'individuazione dei mezzi di salvataggio, nonche' le dotazioni di sicurezza minime che devono essere tenute a bordo, ivi compresi gli apparati ricetrasmittenti adeguati all'innovazione tecnologica.». |
| Art. 23 Modifiche all'articolo 30 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171
1. All'articolo 30 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, comma 1, le parole: «nei registri di cui all'articolo 15» sono sostituite dalle seguenti: «nell'Archivio telematico centrale delle unita' da diporto (ATCN)».
Note all'art. 23: - Si riporta l'art. 30 del citato decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, come modificato dal presente decreto legislativo: «Art. 30 (Manifestazioni sportive). - 1. In occasione di manifestazioni sportive, preventivamente comunicate alle autorita' competenti, organizzate dalle federazioni sportive nazionali e internazionali o da organizzazioni da esse riconosciute, le imbarcazioni da diporto, anche se non iscritte nell'Archivio telematico centrale delle unita' da diporto (ATCN), ed i natanti ammessi a parteciparvi possono navigare senza alcun limite di distanza dalla costa. 2. Le stesse deroghe sono estese anche alle imbarcazioni ed ai natanti di cui al comma 1 durante gli allenamenti ad eccezione dei natanti di cui al comma 3, lettera c), dell'art. 27, per i quali e' necessaria apposita autorizzazione rilasciata dall'autorita' marittima, nonche' alle imbarcazioni e ai natanti che partecipano a manifestazioni organizzate dalla Federazione italiana vela e dalla Lega navale italiana. 3. Nel corso degli allenamenti deve essere tenuta a bordo una dichiarazione del circolo di appartenenza, con validita' non superiore al trimestre, vistata dall'autorita' competente nel cui ambito territoriale si trovi la sede del circolo, da cui risulti che l'unita' e' destinata ad attivita' agonistica e che si trova in allenamento con un determinato equipaggio. 4. Nelle manifestazioni sportive e negli allenamenti suddetti devono essere osservati i regolamenti per l'organizzazione dell'attivita' sportiva delle federazioni di cui al comma 1.». |
| Art. 24 Modifiche all'articolo 31 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171
1. All'articolo 31 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, lettera b), le parole: «imbarcazioni o navi» sono sostituite dalla seguente: «unita'» e alla lettera c), le parole: «imbarcazioni o navi» sono sostituite dalla seguente: «unita'» e le parole: «saloni nautici internazionali» sono sostituite dalle seguenti: «fiere, saloni e altri eventi espositivi, anche all'estero.»; b) al comma 2, le parole: «Il capo del circondario marittimo o il capo dell'ufficio provinciale del Dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti o, per le navi da diporto, il capo del compartimento marittimo, nella cui giurisdizione l'impresa ha sede principale o secondaria, rilasciano» sono sostituite dalle seguenti: «Lo Sportello telematico del diportista (STED) rilascia» e dopo le parole: «motori marini» sono inserite le seguenti: «, ai mediatori del diporto, alle aziende di assemblaggio e di allestimento di unita' da diporto»; c) al comma 4, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'atto di autorizzazione abilita anche alla navigazione in acque territoriali straniere per il periodo di tempo necessario alla partecipazione a fiere, saloni e altri eventi espositivi.»; d) dopo il comma 4, e' inserito il seguente: «4-bis. L'autorizzazione di cui al comma 2 e' rinnovabile ogni due anni con annotazione sull'originale e riporta l'annotazione delle attivita' commerciali di cui al comma 1.»; e) al comma 6, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In tali casi, e' richiesto il solo requisito del possesso della patente nautica di cui all'articolo 39 del presente codice, in deroga alle disposizioni recanti l'istituzione e la disciplina dei titoli professionali del diporto.»; f) dopo il comma 6, e' aggiunto il seguente: «6-bis. In caso di esecuzione di prove a mare per verificare l'efficienza di scafi o motori e qualora si tratti di unita' da diporto di lunghezza superiore a ventiquattro metri, il titolare dell'autorizzazione provvede, con oneri a proprio carico, a garantire la presenza a bordo di una persona in possesso del certificato "First Aid" ovvero di quello "Medical care", a seconda che l'unita' sia rispettivamente in grado di raggiungere o meno una postazione medica entro tre ore di navigazione.».
Note all'art. 24: - Si riporta l'art. 31 del citato decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, come modificato dal presente decreto legislativo: «Art. 31 (Navigazione temporanea). - 1. Per navigazione temporanea si intende quella effettuata alla scopo di: a) verificare l'efficienza degli scafi o dei motori; b) presentare unita' da diporto al pubblico o ai singoli interessati all'acquisto; c) trasferire unita' da diporto da un luogo all'altro anche per la partecipazione a fiere, saloni e altri eventi espositivi, anche all'estero. 2. Lo Sportello telematico del diportista (STED) rilascia ai cantieri navali, ai costruttori di motori marini, ai mediatori del diporto, alle aziende di assemblaggio e di allestimento di unita' da diporto e alle aziende di vendita le autorizzazioni alla navigazione temporanea per le unita' da diporto, non abilitate e non munite dei prescritti documenti ovvero abilitate e provviste di documenti di bordo ed a loro affidate in conto vendita o per riparazioni ed assistenza. 3. La navigazione temporanea e' effettuata sotto la responsabilita' del titolare dell'autorizzazione. 4. L'atto di autorizzazione vale come documento di bordo ed abilita alla navigazione nei limiti consentiti dalle caratteristiche di costruzione dell'unita' da diporto. L'atto di autorizzazione abilita anche alla navigazione in acque territoriali straniere per il periodo di tempo necessario alla partecipazione a fiere, saloni e altri eventi espositivi. 4-bis. L'autorizzazione di cui al comma 2 e' rinnovabile ogni due anni con annotazione sull'originale e riporta l'annotazione delle attivita' commerciali di cui al comma 1. 5. L'unita' da diporto che fruisce di tale autorizzazione deve essere comandata dal titolare o da persona che abbia un contratto di lavoro con il soggetto intestatario dell'autorizzazione medesima abilitati, se richiesto, al comando di quella unita'. 6. Le unita' che effettuano la navigazione temporanea debbono essere munite delle dotazioni di sicurezza necessarie per il tipo di navigazione effettuata e per garantire la sicurezza delle persone presenti a bordo, sotto la responsabilita' del soggetto intestatario dell'autorizzazione. In tali casi, e' richiesto il solo requisito del possesso della patente nautica di cui all'art. 39 del presente codice, in deroga alle disposizioni recanti l'istituzione e la disciplina dei titoli professionali del diporto. 6-bis. In caso di esecuzione di prove a mare per verificare l'efficienza di scafi o motori e qualora si tratti di unita' da diporto di lunghezza superiore a ventiquattro metri, il titolare dell'autorizzazione provvede, con oneri a proprio carico, a garantire la presenza a bordo di una persona in possesso del certificato "First Aid" ovvero di quello "Medical care", a seconda che l'unita' sia rispettivamente in grado di raggiungere o meno una postazione medica entro tre ore di navigazione.». - Per il testo dell'art. 39 del citato decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, come modificato dal presente decreto legislativo, si vedano le note all'art. 29. |
| Art. 25 Modifiche all'articolo 32 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171
1. All'articolo 32 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, alinea, dopo la parola «rilasciata» sono inserite le seguenti: «, anche in lingua inglese se richiesto,» e, alla lettera b), le parole: «, dal quale risulti la specifica attivita' di cantiere navale, di costruttore di motori marini oppure di azienda di vendita di imbarcazioni o navi da diporto o di motori marini per il diporto» sono sostituite dalle seguenti: «o dichiarazione sostitutiva di certificazione, da cui risulti la specifica attivita', di cui all'articolo 31, comma 2, del presente codice»; b) il comma 2 e' abrogato.
Note all'art. 25: - Si riporta l'art. 32 del citato decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, come modificato dal presente decreto legislativo: «Art. 32 (Autorizzazione alla navigazione temporanea). - 1. L'autorizzazione alla navigazione temporanea e' rilasciata, anche in lingua inglese se richiesto, previa presentazione dei seguenti documenti: a) copia della polizza di assicurazione per la responsabilita' civile nei confronti di terzi e delle persone trasportate; b) certificato d'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del soggetto richiedente o dichiarazione sostitutiva di certificazione, da cui risulti la specifica attivita', di cui all'art. 31, comma 2, del presente codice. 2. (Abrogato).». - Per il testo dell'art. 31 del citato decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, come modificato dal presente decreto legislativo, si vedano le note all'art. 24. |
| Art. 26 Modifiche all'articolo 33 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171
1. L'articolo 33 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 e' abrogato.
Note all'art. 26: - L'art. 33 del citato decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, abrogato dal presente decreto legislativo, recitava: «Art. 33. Condizioni per la navigazione temporanea.». |
| Art. 27
Titoli professionali del diporto
1. Dopo l'articolo 36 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, e' inserito il seguente:
«Art. 36-bis.
Titoli professionali del diporto
1. E' istituito il seguente titolo professionale del diporto per lo svolgimento dei servizi di coperta: ufficiale di navigazione del diporto di 2ª classe. 2. Con decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, modifica la disciplina prevista dal regolamento di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 8 luglio 2003, n. 172, al fine di individuare i requisiti per lo svolgimento dei servizi di coperta della nautica da diporto e di assicurare piena compatibilita' dei titoli professionali del diporto con le innovazioni introdotte dal presente articolo.».
Note all'art. 27: - Si riporta, per opportuna conoscenza, il comma 3, dell'art. 17, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri): «Art. 17 (Regolamenti). - Omissis. 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorita' sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. Omissis.». - Si riporta, per opportuna conoscenza, il comma 3, dell'art. 2, della citata legge 8 luglio 2003, n. 172: «Art. 2 (Unita' da diporto impiegate in attivita' di noleggio). - Omissis. 3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono emanati uno o piu' regolamenti concernenti: a) il conseguimento della qualificazione professionale di comandante di nave da diporto adibita al noleggio di cui al comma 2; b) la disciplina in materia di sicurezza delle unita' da diporto impiegate in attivita' di noleggio, nonche' la determinazione del numero minimo dei componenti l'equipaggio, d'intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative; c) i titoli e le qualifiche professionali per lo svolgimento dei servizi di bordo delle unita' da diporto impiegate in attivita' di noleggio e delle navi da diporto; d) l'attuazione delle disposizioni dell'art. 10 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647, come modificato dal presente articolo. Omissis.». |
| Art. 28 Modifiche all'articolo 38 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171
1. All'articolo 38 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, dopo le parole: «da diporto» sono inserite le seguenti: «e da diporto utilizzate a fini commerciali» e dopo le parole: «richiesto dal proprietario» sono inserite le seguenti: «o dall'armatore»; b) dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente: «1-bis. Per i marittimi imbarcati sulle imbarcazioni da diporto oggetto di contratti di noleggio appartenenti al medesimo armatore e' consentita la rotazione sulle predette unita' senza la prevista annotazione di imbarco e sbarco. In tale caso e' fatto obbligo all'armatore di comunicare, nello stesso giorno in cui avviene la predetta rotazione, all'autorita' marittima competente la composizione effettiva dell'equipaggio di ciascuna unita'.».
Note all'art. 28: - Si riporta l'art. 38 del citato decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, come modificato dal presente decreto legislativo: «Art. 38 (Ruolino di equipaggio). - 1. Qualora si intenda imbarcare sulle unita' da diporto e da diporto utilizzate a fini commerciali, quali membri dell'equipaggio, marittimi iscritti nelle matricole della gente di mare o della navigazione interna, deve essere preventivamente richiesto dal proprietario o dall'armatore all'autorita' competente apposito documento, redatto in conformita' al modello approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ai fini dell'iscrizione dei nominativi del personale marittimo imbarcato e per gli altri dati indicati nello stesso documento. 1-bis. Per i marittimi imbarcati sulle imbarcazioni da diporto oggetto di contratti di noleggio appartenenti al medesimo armatore e' consentita la rotazione sulle predette unita' senza la prevista annotazione di imbarco e sbarco. In tale caso e' fatto obbligo all'armatore di comunicare, nello stesso giorno in cui avviene la predetta rotazione, all'autorita' marittima competente la composizione effettiva dell'equipaggio di ciascuna unita'.». |
| Art. 29 Modifiche e integrazioni al capo IV del titolo II del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171
1. Alla rubrica del capo IV del titolo II del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, le parole: «Obbligo di patente» sono sostituite dalle seguenti: «Patenti nautiche». 2. All'articolo 39 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: «b) per la navigazione nelle acque interne e per la navigazione nelle acque marittime entro sei miglia dalla costa, quando a bordo dell'unita' e' installato un motore di cilindrata superiore a 750 cc se a carburazione o iniezione a due tempi, o a 1.000 cc se a carburazione o a iniezione a quattro tempi fuori bordo, o a 1.300 cc se a carburazione o a iniezione a quattro tempi entro bordo, o a 2.000 cc se a ciclo diesel non sovralimentato, o a 1.300 cc se a ciclo diesel sovralimentato, comunque con potenza superiore a 30 kW o a 40,8 CV.»; b) il comma 6 e' sostituito dal seguente: «6. La patente nautica si distingue nelle seguenti categorie: a) Categoria A: abilitazione al comando di natanti, imbarcazioni da diporto e moto d'acqua; b) Categoria B: abilitazione al comando di navi da diporto; c) Categoria C: abilitazione alla direzione nautica di natanti e imbarcazioni da diporto; d) Categoria D: abilitazione speciale al comando di natanti e imbarcazioni da diporto.»; c) dopo il comma 6, sono aggiunti i seguenti: «6-bis. Le patenti nautiche di categoria A, B e C possono presentare prescrizioni, anche relative alla durata della propria validita', conseguenti all'esito degli accertamenti medici di idoneita' psichica e fisica in sede di rilascio o di convalida delle stesse. Nelle patenti nautiche di Categoria D vi possono essere limitazioni relative alle caratteristiche dello scafo, alla potenza dei motori installati, ai limiti di navigazione, anche entro specifiche distanze dalla costa, e alle condizioni meteomarine. Nelle stesse vi possono essere prescrizioni relative alla durata della validita', anche conseguenti all'esito degli accertamenti medici di idoneita' psichica e fisica in sede di rilascio o di convalida delle stesse, nonche' all'utilizzo di specifici adattamenti. Le limitazioni e le prescrizioni sono riportate sulla patente nautica. Con il regolamento di attuazione del presente codice sono stabiliti i requisiti psico-fisici, per il conseguimento e il rinnovo delle patenti nautiche A, B, C e D. Con il medesimo regolamento sono stabiliti i requisiti psico-fisici per il rilascio e il rinnovo delle patenti nautiche A, B e C anche a persone con disabilita' motoria e sensoriale. 6-ter. Le patenti nautiche di Categoria A e B sono conseguite senza esami da: a) gli ufficiali della Marina militare del Corpo di stato maggiore e del Corpo delle capitanerie di porto in servizio permanente; b) gli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza in possesso di specializzazione di comandante di unita' navale rilasciata dai comandi della Guardia di finanza; c) i sottufficiali delle Forze armate, incluso il Corpo delle capitanerie di porto, e delle Forze di polizia in possesso di abilitazione alla condotta di unita' navali d'altura o del brevetto per la condotta di mezzi navali della Marina militare senza alcun limite dalla costa o dalla unita' madre rilasciati dalla Marina militare che abbiano comandato tale tipo di unita' per almeno dodici mesi. 6-quater. La patente nautica di Categoria A e' conseguita senza esami dal personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in servizio permanente o ufficiale ausiliario o volontario di truppa in ferma breve o prefissata, abilitato al comando navale ed alla condotta dei mezzi nautici da parte della Marina militare, secondo i criteri stabiliti dal regolamento di attuazione del presente codice. La stessa patente puo' essere conseguita senza esami dal personale militare della Guardia di finanza in servizio permanente o in ferma volontaria, in possesso di abilitazione al comando di unita' navale rilasciata dai comandi della Guardia di finanza, secondo i criteri stabiliti dal regolamento di attuazione del presente codice. 6-quinquies. La facolta' di cui ai commi 6-ter e 6-quater e' esercitata entro un anno dalla cessazione dal servizio, fermo il possesso dei requisiti fisici, psichici e morali previsti dal regolamento di attuazione al presente codice.».
Note all'art. 29: - Si riporta la rubrica del Capo IV del Titolo II «Regime amministrativo delle unita' da diporto», del citato decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, come sostituita dal presente decreto legislativo: «Patenti nautiche». - Si riporta l'art. 39 del citato decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, come modificato dal presente decreto legislativo: «Art. 39 (Patente nautica). - 1. La patente nautica per unita' da diporto di lunghezza non superiore a ventiquattro metri e' obbligatoria nei seguenti casi, in relazione alla navigazione effettivamente svolta: a) per la navigazione oltre le sei miglia dalla costa o, comunque, su moto d'acqua; b) per la navigazione nelle acque interne e per la navigazione nelle acque marittime entro sei miglia dalla costa, quando a bordo dell'unita' e' installato un motore di cilindrata superiore a 750 cc se a carburazione o iniezione a due tempi, o a 1.000 cc se a carburazione o a iniezione a quattro tempi fuori bordo, o a 1.300 cc se a carburazione o a iniezione a quattro tempi entro bordo, o a 2.000 cc se a ciclo diesel non sovralimentato, o a 1.300 cc se a ciclo diesel sovralimentato, comunque con potenza superiore a 30 kW o a 40,8 CV. 2. Chi assume il comando di una unita' da diporto di lunghezza superiore ai ventiquattro metri, deve essere in possesso della patente per nave da diporto. 3. Per il comando e la condotta delle unita' da diporto di lunghezza pari o inferiore a ventiquattro metri, che navigano entro sei miglia dalla costa e a bordo delle quali e' installato un motore di potenza e cilindrata inferiori a quelle indicate al comma 1, lettera b), e' richiesto il possesso dei seguenti requisiti, senza obbligo di patente: a) aver compiuto diciotto anni di eta', per le imbarcazioni; b) aver compiuto sedici anni di eta', per i natanti; c) aver compiuto quattordici anni di eta', per i natanti a vela con superficie velica superiore a quattro metri quadrati nonche' per le unita' a remi che navigano oltre un miglio dalla costa. 4. Si prescinde dai requisiti di eta' di cui al comma 3, per la partecipazione all'attivita' di istruzione svolta dalle scuole di avviamento agli sport nautici gestite dalle federazioni nazionali e dalla Lega navale italiana, ai relativi allenamenti ed attivita' agonistica, a condizione che le attivita' stesse si svolgano sotto la responsabilita' delle scuole ed i partecipanti siano coperti dall'assicurazione per responsabilita' civile per i danni causati alle persone imbarcate ed a terzi. 5. I motoscafi ad uso privato di cui al regio decreto-legge 9 maggio 1932, n. 813, convertito dalla legge 20 dicembre 1932, n. 1884, sono equiparati, ai fini dell'abilitazione al comando, alle unita' da diporto. 6. La patente nautica si distingue nelle seguenti categorie: a) Categoria A: abilitazione al comando di natanti, imbarcazioni da diporto e moto d'acqua; b) Categoria B: abilitazione al comando di navi da diporto; c) Categoria C: abilitazione alla direzione nautica di natanti e imbarcazioni da diporto; d) Categoria D: abilitazione speciale al comando di natanti e imbarcazioni da diporto. 6-bis. Le patenti nautiche di categoria A, B e C possono presentare prescrizioni, anche relative alla durata della propria validita', conseguenti all'esito degli accertamenti medici di idoneita' psichica e fisica in sede di rilascio o di convalida delle stesse. Nelle patenti nautiche di Categoria D vi possono essere limitazioni relative alle caratteristiche dello scafo, alla potenza dei motori installati, ai limiti di navigazione, anche entro specifiche distanze dalla costa, e alle condizioni meteomarine. Nelle stesse vi possono essere prescrizioni relative alla durata della validita', anche conseguenti all'esito degli accertamenti medici di idoneita' psichica e fisica in sede di rilascio o di convalida delle stesse, nonche' all'utilizzo di specifici adattamenti. Le limitazioni e le prescrizioni sono riportate sulla patente nautica. Con il regolamento di attuazione del presente codice sono stabiliti i requisiti psico-fisici, per il conseguimento e il rinnovo delle patenti nautiche A, B, C e D. Con il medesimo regolamento sono stabiliti i requisiti psico-fisici per il rilascio e il rinnovo delle patenti nautiche A, B e C anche a persone con disabilita' motoria e sensoriale. 6-ter. Le patenti nautiche di Categoria A e B sono conseguite senza esami da: a) gli ufficiali della Marina militare del Corpo di stato maggiore e del Corpo delle capitanerie di porto in servizio permanente; b) gli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza in possesso di specializzazione di comandante di unita' navale rilasciata dai comandi della Guardia di finanza; c) i sottufficiali delle Forze armate, incluso il Corpo delle capitanerie di porto, e delle Forze di polizia in possesso di abilitazione alla condotta di unita' navali d'altura o del brevetto per la condotta di mezzi navali della Marina militare senza alcun limite dalla costa o dalla unita' madre rilasciati dalla Marina militare che abbiano comandato tale tipo di unita' per almeno dodici mesi. 6-quater. La patente nautica di Categoria A e' conseguita senza esami dal personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in servizio permanente o ufficiale ausiliario o volontario di truppa in ferma breve o prefissata, abilitato al comando navale ed alla condotta dei mezzi nautici da parte della Marina militare, secondo i criteri stabiliti dal regolamento di attuazione del presente codice. La stessa patente puo' essere conseguita senza esami dal personale militare della Guardia di finanza in servizio permanente o in ferma volontaria, in possesso di abilitazione al comando di unita' navale rilasciata dai comandi della Guardia di finanza, secondo i criteri stabiliti dal regolamento di attuazione del presente codice. 6-quinquies. La facolta' di cui ai commi 6-ter e 6-quater e' esercitata entro un anno dalla cessazione dal servizio, fermo il possesso dei requisiti fisici, psichici e morali previsti dal regolamento di attuazione al presente codice.». |
| Art. 30
Anagrafe nazionale delle patenti nautiche
1. Dopo l'articolo 39 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 e' inserito il seguente:
«Art. 39-bis.
Anagrafe nazionale delle patenti nautiche
1. Ai fini della sicurezza della navigazione e per rendere possibile l'acquisizione dei dati inerenti lo stato degli utenti e dei relativi mutamenti, e' istituita, nel rispetto delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale e delle regole tecniche adottate ai sensi dell'articolo 71 dello stesso codice, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e il personale, l'anagrafe nazionale delle patenti nautiche, che include le violazioni di norme. 2. Nell'anagrafe nazionale di cui al comma 1 devono essere indicati per ogni intestatario di patente nautica: a) i dati anagrafici e le loro variazioni dei titolari di patente nautica; b) i dati relativi al procedimento di rilascio delle patenti nautiche e, per ognuna di esse, quelli relativi ai procedimenti amministrativi successivi, come quelli di rinnovo, di sospensione e di revoca; c) i dati relativi alle violazioni di norme previste dal presente codice o di altre norme applicabili in materia, che comportano l'applicazione della sanzione della sospensione o della revoca della patente nautica, anche per effetto di reiterazioni; d) i dati relativi a sinistri marittimi, in cui il titolare e' stato coinvolto con addebito di responsabilita', nonche' i dati relativi a eventuali sanzioni irrogate. 3. L'anagrafe di cui al comma 1 e' completamente informatizzata ed e' popolata e aggiornata con i dati raccolti dal Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e il personale, forniti dalle Capitanerie di porto, dagli Uffici circondariali marittimi e dagli Uffici della motorizzazione civile, dagli organi accertatori di cui al comma 4, lettera b) e c), dalle compagnie di assicurazione, che sono tenuti a trasmettere i dati al Centro elaborazione dati della Direzione generale per la motorizzazione del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 4. L'accesso ai dati contenuti nell'anagrafe nazionale delle patenti nautiche e' consentito: a) alle autorita' pubbliche individuate dagli articoli 1 e 3, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 634, secondo i criteri e le modalita' dallo stesso disciplinate; b) agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria appartenenti alle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, nonche' agli ufficiali di pubblica sicurezza, per il tramite del Centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della medesima legge; c) agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria appartenenti al Corpo delle Capitanerie di porto. 5. Con il regolamento di attuazione del presente decreto e' stabilita l'organizzazione e il funzionamento dell'anagrafe nazionale di cui al comma 1, nonche' l'accesso alla stessa e le modalita' e i tempi per la trasmissione dei dati da parte dei soggetti di cui al comma 3.».
Note all'art. 30: - Si riporta, per opportuna conoscenza, l'art. 71 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale): «Art. 71 (Regole tecniche). - 1. Con decreto del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, su proposta dell'AgID, di concerto con il Ministro della giustizia e con i Ministri competenti, sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e il Garante per la protezione dei dati personali nelle materie di competenza, sono adottate le regole tecniche per l'attuazione del presente Codice. 1-bis. 1-ter. Le regole tecniche di cui al presente codice sono dettate in conformita' ai requisiti tecnici di accessibilita' di cui all'art. 11 della legge 9 gennaio 2004, n. 4, alle discipline risultanti dal processo di standardizzazione tecnologica a livello internazionale ed alle normative dell'Unione europea.». - Si riportano, per opportuna conoscenza, gli articoli 1 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 634 (Regolamento per l'ammissione all'utenza del servizio di informatica del centro di elaborazione dati della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione): «Art. 1. - 1. Le pubbliche amministrazioni e le persone fisiche e giuridiche private possono essere ammesse ad usufruire delle informazioni contenute nella banca dati della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione. 2. Gli organi costituzionali, giurisdizionali e le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato possono usufruire gratuitamente delle informazioni necessarie per gli specifici compiti d'istituto.» «Art. 3. - 1. L'utenza del servizio e' concessa, valutati in ogni caso i motivi di interesse pubblico e tenuto conto delle disponibilita' di collegamenti al momento della concessione, nel seguente ordine di preferenza per categoria: a) categoria A: aziende di Stato aventi autonomia di bilancio e di gestione; amministrazioni regionali, provinciali, comunali; universita' ed istituti pubblici di istruzione e di ricerca; societa' a prevalente partecipazione statale; societa' concessionarie di pubblici servizi; b) categoria B: persone fisiche e giuridiche, associazioni ed enti non compresi nella categoria A.». - Si riportano, per opportuna conoscenza, gli articoli 8 e 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza): «Art. 8 (Istituzione del Centro elaborazione dati). - E' istituito presso il Ministero dell'interno, nell'ambito dell'ufficio di cui alla lettera c) del primo comma dell'art. 5, il Centro elaborazione dati, per la raccolta delle informazioni e dei dati di cui all'art. 6, lettera a), e all'art. 7. Il Centro provvede alla raccolta, elaborazione, classificazione e conservazione negli archivi magnetici delle informazioni e dei dati nonche' alla loro comunicazione ai soggetti autorizzati, indicati nell'art. 9, secondo i criteri e le norme tecniche fissati ai sensi del comma seguente. Con decreto del Ministro dell'interno e' costituita una commissione tecnica, presieduta dal funzionario preposto all'ufficio di cui alla lettera c) del primo comma dell'art. 5, per la fissazione dei criteri e delle norme tecniche per l'espletamento da parte del Centro delle operazioni di cui al comma precedente e per il controllo tecnico sull'osservanza di tali criteri e norme da parte del personale operante presso il Centro stesso. I criteri e le norme tecniche predetti divengono esecutivi con l'approvazione del Ministro dell'interno.». «Art.16 (Forze di polizia). - Ai fini della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, oltre alla polizia di Stato sono forze di polizia, fermi restando i rispettivi ordinamenti e dipendenze: a) l'Arma dei carabinieri, quale forza armata in servizio permanente di pubblica sicurezza; b) il Corpo della guardia di finanza, per il concorso al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica. Fatte salve le rispettive attribuzioni e le normative dei vigenti ordinamenti, sono altresi' forze di polizia e possono essere chiamati a concorrere nell'espletamento di servizi di ordine e sicurezza pubblica il Corpo degli agenti di custodia e il Corpo forestale dello Stato. Le forze di polizia possono essere utilizzate anche per il servizio di pubblico soccorso.». |
| Art. 31 Modifiche all'articolo 41 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171
1. All'articolo 41 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sono apportate le seguenti modificazioni: a) ai commi 1 e 2, le parole: «della legge 24 dicembre 1969, n. 990» sono sostituite dalle seguenti: «del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209»; b) al comma 3, le parole: «L'articolo 6 della legge 24 dicembre 1969, n. 990» sono sostituite dalle seguenti: «L'articolo 125 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209»; c) dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente: «3-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano alle unita' da diporto utilizzate a fini commerciali di cui all'articolo 2 del presente codice, con l'obbligo di assicurazione della responsabilita' per danni riportati dal conduttore e dalle persone trasportate.».
Note all'art. 31: - Si riporta l'art. 41 del citato decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, come modificato dal presente decreto legislativo: «Art. 41 (Assicurazione obbligatoria). - 1. Le disposizioni del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni si applicano alle unita' da diporto come definite dall'art. 3, con esclusione delle unita' a remi e a vela non dotate di motore ausiliario. 2. Le disposizioni del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, si applicano ai motori amovibili di qualsiasi potenza, indipendentemente dall'unita' sulla quale vengono applicati. 3. L'art. 125 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, si applica anche ai motori muniti di certificato di uso straniero o di altro documento equivalente emesso all'estero, che siano impiegati nelle acque territoriali nazionali. 3-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano alle unita' da diporto utilizzate a fini commerciali di cui all'art. 2 del presente codice, con l'obbligo di assicurazione della responsabilita' per danni riportati dal conduttore e dalle persone trasportate.». - Si riporta, per opportuna conoscenza, l'art. 125, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private): «Art. 125 (Veicoli e natanti immatricolati o registrati in Stati esteri). - 1. Per i veicoli e i natanti soggetti all'obbligo di assicurazione ed immatricolati o registrati in Stati esteri nonche' per i motori amovibili di cui all'art. 123, comma 3, muniti di certificato di uso straniero o di altro documento equivalente emesso all'estero, che circolino temporaneamente nel territorio o nelle acque territoriali della Repubblica, deve essere assolto, per la durata della permanenza in Italia, l'obbligo di assicurazione. 2. Per i natanti l'obbligo di assicurazione si considera assolto: a) con la stipula di un contratto di assicurazione secondo quanto previsto con regolamento adottato dal Ministro dello sviluppo economico, su proposta dell'IVASS, ovvero b) quando il conducente sia in possesso di certificato internazionale di assicurazione emesso dall'Ufficio nazionale di assicurazione estero ed accettato dall'Ufficio centrale italiano. 3. Per i veicoli a motore muniti di targa di immatricolazione rilasciata da uno Stato terzo l'obbligo di assicurazione: a) e' assolto mediante contratto di assicurazione "frontiera", come disciplinato dal regolamento previsto all'art. 126, comma 2, lettera a), concernente la responsabilita' civile derivante dalla circolazione del veicolo nel territorio della Repubblica e degli altri Stati membri, alle condizioni e fino ai limiti di somma stabiliti dalla legislazione in vigore in ciascuno di essi; b) si considera assolto quando l'Ufficio centrale italiano si sia reso garante per il risarcimento dei danni cagionati in Italia dalla circolazione dei medesimi veicoli e quando con atto dell'Unione europea sia stato rimosso l'obbligo negli Stati membri di controllare l'assicurazione di responsabilita' civile per i veicoli muniti di targa di immatricolazione rilasciata dallo Stato terzo; c) si considera assolto, quando il conducente sia in possesso di una carta verde emessa dall'Ufficio nazionale di assicurazione estero ed accettata dall'Ufficio centrale italiano. 4. Per i veicoli a motore muniti di targa di immatricolazione rilasciata da uno Stato membro diverso dalla Repubblica italiana, l'obbligo di assicurazione si considera assolto quando l'Ufficio centrale italiano si sia reso garante per il risarcimento dei danni cagionati dalla circolazione in Italia di detti veicoli, sulla base di accordi stipulati con i corrispondenti uffici nazionali di assicurazione e l'Unione europea abbia riconosciuto tali accordi. 5. Nell'ipotesi di cui al comma 3, lettera c), l'Ufficio centrale italiano provvede alla liquidazione dei danni, garantendone il pagamento agli aventi diritto, nei limiti dei massimali minimi di legge o, se maggiori, di quelli eventualmente previsti dalla polizza di assicurazione alla quale si riferisce la carta verde. Nelle ipotesi di cui al comma 3, lettera b), ed in quelle di cui al comma 4, l'Ufficio centrale italiano provvede alla liquidazione dei danni cagionati in Italia, garantendone il pagamento agli aventi diritto nei limiti dei massimali minimi di legge o, se maggiori, di quelli eventualmente previsti dalla polizza di assicurazione. 5-bis. L'Ufficio centrale italiano, entro tre mesi dalla ricezione della richiesta di risarcimento comunica agli aventi diritto un'offerta di risarcimento motivata ovvero indica i motivi per i quali non ritiene di fare offerta. 6. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 si applicano anche ai veicoli a motore di proprieta' di agenti diplomatici e consolari o di funzionari internazionali, o di proprieta' di Stati esteri o di organizzazioni internazionali. 7. Le disposizioni di cui al comma 3, lettera b), ed al comma 4 non si applicano per l'assicurazione della responsabilita' civile per danni cagionati dalla circolazione dei veicoli aventi targa di immatricolazione rilasciata da uno Stato estero e individuati nel regolamento adottato, su proposta dell'IVASS, dal Ministro dello sviluppo economico.». - Per il testo dell'art. 2 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, si vedano le note all'art. 2. |
| Art. 32 Modifiche all'articolo 49-bis del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171
1. All'articolo 49-bis del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, la parola: «titolare» e' sostituita dalla seguente: «proprietario» e dopo le parole: «articolo 3, comma 1,» sono inserite le seguenti: «iscritte nei registri nazionali,»; b) al comma 3, dopo le parole: «mediante modalita' telematiche», sono inserite le seguenti: «e comunque finalizzate alla semplificazione degli adempimenti»; c) dopo il comma 3, e' inserito il seguente: «3-bis. Il contratto di noleggio deve essere tenuto a bordo in originale o copia conforme.».
Note all'art. 32: - Si riporta l'art. 49-bis del citato decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, come modificato dal presente decreto legislativo: «Art. 49-bis (Noleggio occasionale). - 1. Al fine di incentivare la nautica da diporto e il turismo nautico, il proprietario persona fisica o societa' non avente come oggetto sociale il noleggio o la locazione, ovvero l'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria, di imbarcazioni e navi da diporto di cui all'art. 3, comma 1, iscritte nei registri nazionali puo' effettuare, in forma occasionale, attivita' di noleggio della predetta unita'. Tale forma di noleggio non costituisce uso commerciale dell'unita'. 2. Il comando e la condotta dell'imbarcazione da diporto possono essere assunti dal titolare, dall'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria dell'imbarcazione ovvero attraverso l'utilizzazione di altro personale, con il solo requisito del possesso della patente nautica di cui all'art. 39 del presente codice, in deroga alle disposizioni recanti l'istituzione e la disciplina dei titoli professionali del diporto. Nel caso di navi da diporto, in luogo della patente nautica, il conduttore deve essere munito di titolo professionale del diporto. Qualora sia utilizzato personale diverso, le relative prestazioni di lavoro si intendono comprese tra le prestazioni occasionali di tipo accessorio di cui all'art. 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e ad esse si applicano le disposizioni di cui all'art. 72 del citato decreto legislativo n. 276 del 2003. 3. Ferme restando le previsioni di cui al presente titolo, l'effettuazione del noleggio e' subordinata esclusivamente alla previa comunicazione, da effettuare mediante modalita' telematiche e comunque finalizzate alla semplificazione degli adempimenti, all'Agenzia delle entrate e alla Capitaneria di porto territorialmente competente, nonche' all'Inps ed all'Inail, nel caso di impiego di personale ai sensi dell'ultimo periodo del comma 2. L'effettuazione del servizio di noleggio in assenza della comunicazione alla Capitaneria di porto comporta l'applicazione della sanzione di cui all'art. 55, comma 1, del presente codice, mentre la mancata comunicazione all'Inps o all'Inail comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 3, comma 3, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73. 3-bis. Il contratto di noleggio deve essere tenuto a bordo in originale o copia conforme. 4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono definite le modalita' di attuazione delle disposizioni di cui al comma 3. 5. I proventi derivanti dall'attivita' di noleggio di cui al comma 1, di durata complessiva non superiore a quarantadue giorni, sono assoggettati, a richiesta del percipiente, a un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, nella misura del 20 per cento, con esclusione della detraibilita' o deducibilita' dei costi e delle spese sostenute relative all'attivita' di noleggio. L'imposta sostitutiva e' versata entro il termine stabilito per il versamento a saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. L'acconto relativo all'imposta sul reddito delle persone fisiche e' calcolato senza tenere conto delle disposizioni di cui al presente comma. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione e il contenzioso riguardanti l'imposta sostitutiva di cui al presente comma si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite modalita' semplificate di documentazione e di dichiarazione dei predetti proventi, le modalita' di versamento dell'imposta sostitutiva, nonche' ogni altra disposizione utile ai fini dell'attuazione del presente comma. La mancata comunicazione all'Agenzia delle entrate prevista dal comma 3, primo periodo, preclude la possibilita' di fruire del regime tributario sostitutivo di cui al presente comma, ovvero comporta la decadenza dal medesimo regime.». |
| Art. 33
Figure professionali per le unita' da diporto
1. Dopo il Capo II del Titolo III del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, e' inserito il seguente:
«Capo II-bis.
Figure professionali per le unita' da diporto
Art. 49-ter.
Mediatore del diporto
1. E' istituita la figura professionale del mediatore del diporto. 2. E' mediatore del diporto colui che mette in relazione, anche attraverso attivita' di consulenza, due o piu' parti per la conclusione di contratti di costruzione, compravendita, locazione, noleggio e ormeggio di unita' da diporto. 3. Il mediatore del diporto puo' svolgere esclusivamente l'attivita' indicata al comma 2 nonche', fermo restando quanto previsto dalle disposizioni di cui alla legge 4 aprile 1977, n. 135, e alla legge 8 agosto 1991, n. 264, le attivita' connesse o strumentali e svolge la propria attivita' professionale senza essere legato ad alcune delle parti da rapporti di collaborazione, di dipendenza, di rappresentanza o da rapporti che ne possano compromettere l'indipendenza. 4. Il mediatore del diporto non puo' delegare le funzioni relative all'esercizio della professione, se non ad altro mediatore iscritto. 5. Dopo la conclusione del contratto per la quale ha prestato la propria opera, il mediatore del diporto puo' ricevere incarico dal cantiere costruttore o comunque da una delle parti di rappresentarla negli atti relativi all'esecuzione del contratto medesimo. 6. Fatte salve le disposizioni di cui al presente articolo e all'articolo 49-quater del presente codice, ai mediatori del diporto si applica la disciplina di cui agli articoli 1754 e seguenti del codice civile.
Art. 49-quater.
Attivita' del mediatore del diporto
1. L'attivita' di cui all'articolo 49-ter e' soggetta a segnalazione certificata di inizio di attivita' da presentare alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per il tramite dello sportello unico del comune competente per territorio ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, corredata delle autocertificazioni e delle certificazioni attestanti il possesso dei requisiti prescritti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. 2. La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura verifica il possesso dei requisiti e iscrive i relativi dati nel registro delle imprese, se l'attivita' e' svolta in forma di impresa, oppure, per i soggetti diversi dalle imprese, in una apposita sezione del repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA) previsto dall'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, assegnando ad essi la relativa qualifica con effetto dichiarativo del possesso dei requisiti abilitanti all'esercizio della relativa attivita' professionale. 3. Possono svolgere la professione del mediatore del diporto coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti: a) cittadinanza dell'Unione europea; b) eta' minima di 18 anni; c) requisiti di onorabilita' previsti per i mediatori marittimi di cui alla legge 12 marzo 1968, n. 478; d) avere assolto l'obbligo di istruzione, di cui all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; e) aver frequentato un apposito corso teorico-pratico e superato il relativo esame, salvo che per i mediatori marittimi di cui alla legge 12 marzo 1968, n. 478; f) aver stipulato una polizza di assicurazione della responsabilita' civile per i danni arrecati nell'esercizio dell'attivita' derivanti da condotte proprie o di terzi, del cui operato essi rispondono a norma di legge; g) non essere stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, non essere stati sottoposti a misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione, non essere stati condannati a una pena detentiva non inferiore a tre anni, salvo che non sono intervenuti provvedimenti di riabilitazione e non essere stati sottoposti alle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. 4. Il corso di cui al comma 3, lettera e), e' organizzato annualmente dalle Regioni. L'iscrizione al corso e' subordinata al pagamento da parte di coloro che intendono iscriversi di un diritto commisurato al costo sostenuto dalle Regioni per la gestione del corso. 5. L'ammontare del diritto di cui al comma 4 e' stabilito ogni tre anni con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto delegato 28 agosto 1997, n. 281. 6. Il mediatore del diporto di cui all'articolo 49-ter, che si rende colpevole di violazioni delle norme di deontologia professionale ovvero delle norme di comportamento previste dal presente codice e' soggetto alle seguenti sanzioni disciplinari disposte dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del luogo in cui e' stata commessa la condotta: a) ammonimento, che consiste nell'informare l'incolpato che la sua condotta non e' stata conforme alle norme deontologiche e di legge, con invito ad astenersi dal compiere altre infrazioni. Esso e' disposto quando il fatto contestato non e' grave e vi e' motivo di ritenere che l'incolpato non commetta altre infrazioni; b) censura, che consiste nel biasimo formale e si applica quando la gravita' dell'infrazione, il grado di responsabilita', i precedenti dell'incolpato e il suo comportamento successivo al fatto inducono a ritenere che egli non incorrera' in un'altra infrazione; c) sospensione, che consiste nell'esclusione temporanea dall'esercizio dell'attivita' professionale e si applica per infrazioni consistenti in comportamenti e in responsabilita' gravi o quando non sussistono le condizioni per irrogare la sola sanzione della censura; d) inibizione perpetua dell'attivita', che impedisce in via definitiva lo svolgimento dell'attivita' professionale. L'inibizione perpetua e' inflitta per violazioni molto gravi che rendono incompatibile la prosecuzione dell'attivita' professionale da parte dell'incolpato. 7. La sospensione, di cui al comma 6, lettera c), e' disposta per una durata non superiore a 12 mesi. 8. La sospensione e' obbligatoria, oltre che nei casi previsti dal codice penale, nei seguenti casi: a) mancata stipula o sopravvenuta mancanza della polizza di assicurazione di cui al comma 4, lettera f); b) emissione del decreto di fermo di cui all'articolo 384 del codice di procedura penale e dell'ordinanza di custodia cautelare di cui all'articolo 285 del codice di procedura penale; c) interdizione dai pubblici uffici per una durata non superiore a tre anni; d) ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario, fuori dei casi previsti dal comma 13, lettera b); e) assegnazione a una casa di cura e di custodia di cui all'articolo 219 del codice penale; f) applicazione di una delle misure di sicurezza non detentive previste dall'articolo 215, comma terzo, numeri 1), 2), 3) del codice penale. 9. Nel caso di esercizio dell'azione penale contro un mediatore del diporto la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura ha facolta' di ordinare la sospensione cautelare del medesimo dall'esercizio professionale dell'attivita' fino alle sentenze che definiscono il grado di giudizio. 10. La sospensione obbligatoria di cui al comma 8 o cautelare di cui al comma 9 non e' soggetta al limite di durata stabilito dal comma 7. 11. L'inibizione perpetua dell'attivita' puo' essere pronunciata a carico del mediatore del diporto che, con la propria condotta, ha gravemente compromesso la propria reputazione e la dignita' della categoria ed e' obbligatoria nei seguenti casi: a) interdizione dai pubblici uffici, perpetua o di durata superiore a tre anni, o interdizione dalla professione per uguale durata; b) ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario nei casi indicati dall'articolo 222, secondo comma, del codice penale; c) assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro; d) condanne per delitto contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica, l'economia pubblica, l'industria e il commercio, il patrimonio, per esercizio abusivo della mediazione e per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni, salvo che sia intervenuta la riabilitazione. 12. Le sanzioni di cui al comma 6 sono annotate ed iscritte per estratto nel REA. A detti provvedimenti accedono gli uffici del registro delle imprese nonche', nel rispetto delle procedure previste dal capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241, gli altri soggetti interessati. 13. Con decreto da adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, per la semplificazione e la pubblica amministrazione, della giustizia, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto delegato 28 agosto 1997, n. 281, stabilisce le modalita' di iscrizione nel registro delle imprese e nel REA, i programmi del corso e i criteri per le prove di esame di cui al comma 3, lettera e), nonche' nel rispetto del principio del contradditorio e dei principi generali dell'attivita' amministrativa, le procedure di applicazione delle sanzioni disciplinari di cui al comma 6 per le violazioni disposte dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del luogo in cui e' stata commessa la violazione.
Art. 49-quinquies.
Istruttore di vela
1. E' istituita la figura professionale dell'istruttore di vela. 2. E' istruttore di vela colui che insegna professionalmente, anche in modo non esclusivo e non continuativo, a persone singole e a gruppi di persone, le tecniche della navigazione a vela in tutte le loro specializzazioni, esercitate con qualsiasi tipo di unita', in mare, nei laghi e nelle acque interne. 3. L'esercizio professionale dell'istruttore di vela e' riservato ai soggetti iscritti in un apposito elenco nazionale tenuto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 4. L'iscrizione nell'elenco di cui al comma 3 e' subordinata al pagamento da parte di coloro che intendono iscriversi di un diritto commisurato al costo sostenuto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per la gestione del predetto elenco. 5. L'ammontare del diritto di cui al comma 4 e' stabilito annualmente con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. 6. Le entrate derivanti dalla riscossione dei diritti di cui al comma 5 affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai fini della copertura delle spese sostenute per le attivita' di cui al comma 3. 7. L'elenco di cui al comma 3 e' pubblicato sui siti istituzionali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, della Federazione italiana vela e della Lega navale italiana e dei Comuni nel cui territorio sono presenti centri velici.
Art. 49-sexies.
Elenco dell'istruttore di vela e condizioni dell'iscrizione
1. L'iscrizione va fatta nell'elenco nazionale dell'istruttore di vela di cui all'articolo 49-quinquies, comma 3. L'iscrizione abilita all'esercizio della professione in tutto il territorio della Repubblica. 2. Possono ottenere l'iscrizione nel predetto elenco nazionale coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti: a) cittadinanza dell'Unione europea; b) eta' minima di 18 anni; c) avere assolto l'obbligo di istruzione, di cui all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; d) non essere stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, non essere stati sottoposti a misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione, non essere stati condannati a una pena detentiva non inferiore a tre anni, salvo che non sono intervenuti provvedimenti di riabilitazione e non essere stati sottoposti alle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; e) residenza o domicilio o stabile recapito in un comune della Repubblica; f) essere in possesso almeno di brevetto che abilita all'insegnamento delle tecniche di base della navigazione a vela, rilasciato dalla Marina Militare, dalla Federazione italiana vela, o dalla Lega navale italiana, nel rispetto del sistema nazionale di qualifiche dei tecnici sportivi del Comitato olimpico nazionale italiano e del quadro europeo delle qualifiche - European Qualification Framework dell'Unione europea; g) essere in possesso del certificato di idoneita' psicofisica, sulla base dei requisiti previsti dalle disposizioni di attuazione di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33; h) aver stipulato una polizza di assicurazione della responsabilita' civile per i danni arrecati nell'esercizio dell'attivita' derivanti da condotte proprie o di terzi, del cui operato essi rispondono a norma di legge. 3. L'iscrizione negli elenchi ha efficacia per sei anni ed e' rinnovata, previo accertamento ogni tre anni dell'idoneita' psico-fisica di cui al comma 2, lettera g), e a seguito di frequenza di un corso di aggiornamento professionale, organizzato dalla Marina Militare, dalla Federazione italiana vela, o dalla Lega navale italiana. L'iscrizione al corso e' subordinata al pagamento da parte di coloro che intendono iscriversi di un diritto commisurato al costo sostenuto per la gestione del citato corso. L'ammontare del diritto stabilito ogni tre anni con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti gli enti di cui al primo periodo del presente comma. 4. L'istruttore di vela di cui all'articolo 49-quinquies, che si rende colpevole di violazioni delle norme di deontologia professionale, ovvero delle norme di comportamento previste dal presente codice e' soggetto alle seguenti sanzioni disciplinari disposte dal Capo del Compartimento marittimo del luogo in cui e' stata commessa la condotta: a) ammonimento, che consiste nell'informare l'incolpato che la sua condotta non e' stata conforme alle norme deontologiche e di legge, con invito ad astenersi dal compiere altre infrazioni. Esso e' disposto quando il fatto contestato non e' grave e vi e' motivo di ritenere che l'incolpato non commetta altre infrazioni; b) censura, che consiste nel biasimo formale e si applica quando la gravita' dell'infrazione, il grado di responsabilita', i precedenti dell'incolpato e il suo comportamento successivo al fatto inducono a ritenere che egli non incorrera' in un'altra infrazione; c) sospensione, che consiste nell'esclusione temporanea dall'esercizio dell'attivita' professionale e si applica per infrazioni consistenti in comportamenti e in responsabilita' gravi o quando non sussistono le condizioni per irrogare la sola sanzione della censura; d) radiazione, che impedisce in via definitiva lo svolgimento dell'attivita' professionale. La radiazione e' inflitta per violazioni molto gravi che rendono incompatibile la prosecuzione dell'attivita' professionale da parte dell'incolpato. 5. La sospensione, di cui al comma 4, lettera c), e' disposta per una durata non superiore a 12 mesi. 6. La sospensione e' obbligatoria, oltre che nei casi previsti dal codice penale, nei seguenti casi: a) mancata stipula o sopravvenuta mancanza della polizza di assicurazione di cui al comma 2, lettera h); b) emissione del decreto di fermo di cui all'articolo 384 del codice di procedura penale e dell'ordinanza di custodia cautelare di cui all'articolo 285 del codice di procedura penale; c) interdizione dai pubblici uffici per una durata non superiore a tre anni; d) ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario, fuori dei casi previsti dal comma 9, lettera b); e) assegnazione a una casa di cura e di custodia di cui all'articolo 219 del codice penale; f) applicazione di una delle misure di sicurezza non detentive previste dall'articolo 215, comma terzo, numeri 1), 2) e 3), del codice penale. 7. Nel caso di esercizio dell'azione penale contro un istruttore di vela il Capo del compartimento marittimo ha facolta' di ordinare la sospensione cautelare del medesimo dall'esercizio professionale dell'attivita' fino alla sentenza che definisce il grado di giudizio. 8. La sospensione obbligatoria di cui al comma 6 o cautelare di cui al comma 7 non e' soggetta al limite di durata stabilito dal comma 5. 9. La radiazione puo' essere pronunciata a carico dell'istruttore di vela che, con la propria condotta, ha gravemente compromesso la propria reputazione e la dignita' della categoria ed e' obbligatoria nei seguenti casi: a) interdizione dai pubblici uffici, perpetua o di durata superiore a tre anni, o interdizione dalla professione per uguale durata; b) ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario nei casi indicati dall'articolo 222, secondo comma, del codice penale; c) assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro; d) condanne per delitto contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica, l'economia pubblica, l'industria e il commercio, il patrimonio, per esercizio abusivo della professione e per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni, salvo che sia intervenuta la riabilitazione. 10. Con decreto da adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, per la semplificazione e la pubblica amministrazione, della difesa, della giustizia, dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, dello sviluppo economico e dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e previa acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'articolo 154, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono stabilite l'organizzazione, la disciplina, la tenuta, la vigilanza e i dati, nel rispetto delle regole e delle garanzie previste in materia di protezione dei dati personali con particolare riferimento ai principi di necessita', pertinenza e non eccedenza dei dati trattati, relativi all'elenco nazionale dell'istruttore di vela, i programmi del corso, nonche', nel rispetto del principio del contradditorio e dei principi generali dell'attivita' amministrativa, le procedure di applicazione delle sanzioni disciplinari di cui al comma 4 per le violazioni accertate dal Capo del Compartimento marittimo del luogo in cui e' stata commessa la violazione.».
Note all'art. 33: - La legge 4 aprile 1977, n. 135 (Disciplina della professione di raccomandatario marittimo) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 22 aprile 1977, n. 109. - La legge 8 agosto 1991, n. 264 (Disciplina dell'attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 21 agosto 1991, n. 195. - Si riportano, per opportuna conoscenza gli articoli da 1754 a 1765 del codice civile: «Art. 1754 (Mediatore). - E' mediatore colui che mette in relazione due o piu' parti per la conclusione di un affare, senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza.» «Art. 1755 (Provvigione). - Il mediatore ha diritto alla provvigione da ciascuna delle parti, se l'affare e' concluso per effetto del suo intervento. La misura della provvigione e la proporzione in cui questa deve gravare su ciascuna delle parti, in mancanza di patto, di tariffe professionali o di usi, sono determinate dal giudice secondo equita'.». «Art. 1756 (Rimborso delle spese). - Salvo patti o usi contrari, il mediatore ha diritto al rimborso delle spese nei confronti della persona per incarico della quale sono state eseguite anche se l'affare non e' stato concluso.». «Art. 1757 (Provvigione nei contratti condizionali o invalidi). - Se il contratto e' sottoposto a condizione sospensiva, il diritto alla provvigione sorge nel momento in cui si verifica la condizione. Se il contratto e' sottoposto a condizione risolutiva, il diritto alla provvigione non viene meno col verificarsi della condizione. La disposizione del comma precedente si applica anche quando il contratto e' annullabile o rescindibile, se il mediatore non conosceva la causa d'invalidita'.». «Art. 1758 (Pluralita' di mediatori). - Se l'affare e' concluso per l'intervento di piu' mediatori, ciascuno di essi ha diritto a una quota della provvigione.». «Art. 1759 (Responsabilita' del mediatore). - Il mediatore deve comunicare alle parti le circostanze a lui note, relative alla valutazione e alla sicurezza dell'affare, che possono influire sulla conclusione di esso. Il mediatore risponde dell'autenticita' della sottoscrizione delle scritture e dell'ultima girata dei titoli trasmessi per il suo tramite.». «Art. 1760 (Obblighi del mediatore professionale).- Il mediatore professionale in affari su merci o su titoli deve: 1) conservare i campioni delle merci vendute sopra campione, finche' sussista la possibilita' di controversia sull'identita' della merce; 2) rilasciare al compratore una lista firmata dei titoli negoziati, con l'indicazione della serie e del numero; 3) annotare su apposito libro gli estremi essenziali del contratto che si stipula col suo intervento e rilasciare alle parti copia da lui sottoscritta di ogni annotazione.». «Art. 1761 (Rappresentanza del mediatore). - Il mediatore puo' essere incaricato da una delle parti di rappresentarla negli atti relativi all'esecuzione del contratto concluso con il suo intervento.». «Art. 1762 (Contraente non nominato). - Il mediatore che non manifesta a un contraente il nome dell'altro risponde dell'esecuzione del contratto e, quando lo ha eseguito, subentra nei diritti verso il contraente non nominato. Se dopo la conclusione del contratto il contraente non nominato si manifesta all'altra parte o e' nominato dal mediatore, ciascuno dei contraenti puo' agire direttamente contro l'altro, ferma restando la responsabilita' del mediatore.». «Art. 1763 (Fideiussione del mediatore). - Il mediatore puo' prestare fideiussione per una delle parti.». «Art. 1764 (Sanzioni). - Il mediatore che non adempie agli obblighi imposti dall'art. 1760 e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5 a euro 516. Nei casi piu' gravi puo' essere aggiunta la sospensione dalla professione fino a sei mesi. Alle stesse pene e' soggetto il mediatore che presta la sua attivita' nell'interesse di persona notoriamente insolvente o della quale conosce lo stato d'incapacita'.». «Art. 1765 (Leggi speciali). - Sono salve le disposizioni delle leggi speciali.». - Si riporta, per opportuna conoscenza, l'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi): «Art. 19 (Segnalazione certificata di inizio attivita' - Scia). - 1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attivita' imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, e' sostituito da una segnalazione dell'interessato, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza, all'amministrazione della giustizia, all'amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, nonche' di quelli previsti dalla normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quelli imposti dalla normativa comunitaria. La segnalazione e' corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorieta' per quanto riguarda tutti gli stati, le qualita' personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonche', ove espressamente previsto dalla normativa vigente, dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero dalle dichiarazioni di conformita' da parte dell'Agenzia delle imprese di cui all'art. 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui al primo periodo; tali attestazioni e asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell'amministrazione. Nei casi in cui la normativa vigente prevede l'acquisizione di atti o pareri di organi o enti appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive, essi sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di cui al presente comma, salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti. La segnalazione, corredata delle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni nonche' dei relativi elaborati tecnici, puo' essere presentata mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento, ad eccezione dei procedimenti per cui e' previsto l'utilizzo esclusivo della modalita' telematica; in tal caso la segnalazione si considera presentata al momento della ricezione da parte dell'amministrazione. 2. L'attivita' oggetto della segnalazione puo' essere iniziata, anche nei casi di cui all'art. 19-bis, comma 2, dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione competente. 3. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attivita' e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa. Qualora sia possibile conformare l'attivita' intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente, l'amministrazione competente, con atto motivato, invita il privato a provvedere prescrivendo le misure necessarie con la fissazione di un termine non inferiore a trenta giorni per l'adozione di queste ultime. In difetto di adozione delle misure da parte del privato, decorso il suddetto termine, l'attivita' si intende vietata. Con lo stesso atto motivato, in presenza di attestazioni non veritiere o di pericolo per la tutela dell'interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale, l'amministrazione dispone la sospensione dell'attivita' intrapresa. L'atto motivato interrompe il termine di cui al primo periodo, che ricomincia a decorrere dalla data in cui il privato comunica l'adozione delle suddette misure. In assenza di ulteriori provvedimenti, decorso lo stesso termine, cessano gli effetti della sospensione eventualmente adottata. 4. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al comma 3, primo periodo, ovvero di cui al comma 6-bis, l'amministrazione competente adotta comunque i provvedimenti previsti dal medesimo comma 3 in presenza delle condizioni previste dall'art. 21-nonies. 4-bis. Il presente articolo non si applica alle attivita' economiche a prevalente carattere finanziario, ivi comprese quelle regolate dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dal testo unico in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. 5. 6. Ove il fatto non costituisca piu' grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attivita', dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 e' punito con la reclusione da uno a tre anni. 6-bis. Nei casi di Scia in materia edilizia, il termine di sessanta giorni di cui al primo periodo del comma 3 e' ridotto a trenta giorni. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 4 e al comma 6, restano altresi' ferme le disposizioni relative alla vigilanza sull'attivita' urbanistico-edilizia, alle responsabilita' e alle sanzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dalle leggi regionali. 6-ter. La segnalazione certificata di inizio attivita', la denuncia e la dichiarazione di inizio attivita' non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili. Gli interessati possono sollecitare l'esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l'azione di cui all'art. 31, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.». - Si riporta, per opportuna conoscenza, l'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura): «Art. 8 (Registro delle imprese). - 1. E' istituito presso la camera di commercio l'ufficio del registro delle imprese di cui all'art. 2188 del codice civile. 2. Al fine di garantire condizioni di uniformita' informativa su tutto il territorio nazionale e fatte salve le disposizioni legislative e regolamentari in materia, nonche' gli atti amministrativi generali da esse previsti, il Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministero della giustizia, sentita l'Unioncamere, emana direttive sulla tenuta del registro, assicurandone la relativa vigilanza. 3. L'ufficio provvede alla tenuta del registro delle imprese in conformita' agli articoli 2188, e seguenti, del codice civile, nonche' alle disposizioni della presente legge e al regolamento di cui al comma 6 bis del presente articolo, sotto la vigilanza di uno o piu' giudici delegati scelti tra i giudici assegnati alle sezioni specializzate in materia di impresa, e nominati dal presidente del Tribunale competente per territorio e presso cui e' istituita la sezione specializzata in materia di impresa, su indicazione del presidente della medesima sezione. 4. Gli uffici delle Camere di commercio della circoscrizione territoriale su cui ha competenza il tribunale delle imprese sono retti da un unico conservatore nominato dal Ministero dello sviluppo economico su proposta dell'Unioncamere, sentiti i presidenti delle camere di commercio operanti nell'ambito della stessa circoscrizione, tra i dirigenti delle camere di commercio in possesso dei requisiti definiti con il decreto di cui al comma 5 dell'art. 20. Il conservatore puo' delegare parte dei propri compiti a dirigenti delle altre camere di commercio della circoscrizione territoriale. L'atto di nomina del conservatore e' pubblicato sul sito istituzionale di tutte le camere di commercio interessate e del Ministero dello sviluppo economico. Il ruolo di conservatore costituisce o integra il contenuto dell'incarico dirigenziale conferito dalla camere di commercio di appartenenza. 5. L'iscrizione nelle sezioni speciali ha funzione di certificazione anagrafica di pubblicita' notizia, oltre agli effetti previsti dalle leggi speciali. 6. La predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione, secondo tecniche informatiche, del registro delle imprese ed il funzionamento dell'ufficio sono realizzati in modo da assicurare completezza ed organicita', pubblicita' per tutte le imprese soggette ad iscrizione attraverso un unico sistema informativo nazionale, garantendo la tempestivita' dell'informazione su tutto il territorio nazionale. 6-bis. Con regolamento emanato, ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro della giustizia e con Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sono disciplinate le norme di attuazione del presente articolo. 6-ter. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 6-bis continua ad applicarsi il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, e successive modificazioni.". - Si riporta, per opportuna conoscenza, l'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581 (Regolamento di attuazione dell'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione del registro delle imprese di cui all'art. 2188 del codice civile): «Art. 9 (Repertorio delle notizie economiche e amministrative). - 1. In attuazione dell'art. 8, comma 8, lettera d), della legge n. 580 del 1993 , presso l'ufficio e' istituito il repertorio delle notizie economiche ed amministrative (REA). 2. Sono obbligati alla denuncia al REA: a) gli esercenti tutte le attivita' economiche e professionali la cui denuncia alla camera di commercio sia prevista dalle norme vigenti, purche' non obbligati all'iscrizione in albi tenuti da ordini o collegi professionali; b) gli imprenditori con sede principale all'estero che aprono nel territorio nazionale unita' locali. 3. Il REA contiene le notizie economiche ed amministrative per le quali e' prevista la denuncia alla camera di commercio e la relativa utilizzazione del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 , dal regio decreto 4 gennaio 1925, n. 29 , dall'art. 29 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55 , convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, e da altre leggi, con esclusione di quelle gia' iscritte o annotate nel registro delle imprese e nelle sue sezioni speciali. Con decreto del Ministro, d'intesa con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali per la parte riguardante le imprese agricole, sono indicate le notizie di carattere economico, statistico, amministrativo che l'ufficio puo' acquisire, invece che dai privati, direttamente dagli archivi di pubbliche amministrazioni e dei concessionari di pubblici servizi secondo le norme vigenti, nonche' dall'archivio statistico delle imprese attive costituito a norma del regolamento CEE n. 2186 del 22 luglio 1993, purche' non coperte dal segreto statistico. Con lo stesso decreto sono stabilite modalita' semplificate per la denuncia delle notizie di carattere economico ed amministrativo da parte dei soggetti iscritti o annotati nelle sezioni speciali. 4. L'esercente attivita' agricole deve altresi' indicare, qualora non compresi negli archivi di cui al comma 3, i dati colturali, l'estensione e la tipologia dei terreni con i relativi dati catastali, la tipologia degli allevamenti del bestiame, secondo il modello approvato con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. 5. Il REA e' gestito secondo tecniche informatiche nel rispetto delle norme vigenti. L'ufficio provvede all'inserimento nella memoria elettronica del REA dei dati contenuti nella denuncia, redatta secondo il modello approvato dal Ministro.». - La legge 12 marzo 1968, n. 478 (Ordinamento della professione di mediatore marittimo) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 aprile 1968, n. 108. - Si riporta, per opportuna conoscenza, il comma 622, dell'art. 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007): «Art. 1. - Omissis. 622. L'istruzione impartita per almeno dieci anni e' obbligatoria ed e' finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di eta'. L'eta' per l'accesso al lavoro e' conseguentemente elevata da quindici a sedici anni. Resta fermo il regime di gratuita' ai sensi degli articoli 28, comma 1, e 30, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. L'adempimento dell'obbligo di istruzione deve consentire, una volta conseguito il titolo di studio conclusivo del primo ciclo, l'acquisizione dei saperi e delle competenze previste dai curricula relativi ai primi due anni degli istituti di istruzione secondaria superiore, sulla base di un apposito regolamento adottato dal Ministro della pubblica istruzione ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. L'obbligo di istruzione si assolve anche nei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e, sino alla completa messa a regime delle disposizioni ivi contenute, anche nei percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale di cui al comma 624 del presente articolo. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in conformita' ai rispettivi statuti e alle relative norme di attuazione, nonche' alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. L'innalzamento dell'obbligo di istruzione decorre dall'anno scolastico 2007/2008. Omissis.». - Il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 settembre 2011, n. 226, S.O. n. 214/L. - Si riporta l'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali): «Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza Stato-regioni. 2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali nella materia di rispettiva competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e' convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal Ministro dell'interno.». - Si riporta, per opportuna conoscenza, l'art. 384 del codice di procedura penale: «Art. 384 (Fermo di indiziato di delitto). - 1. Anche fuori dei casi di flagranza, quando sussistono specifici elementi che, anche in relazione alla impossibilita' di identificare l'indiziato, fanno ritenere fondato il pericolo di fuga, il pubblico ministero dispone il fermo della persona gravemente indiziata di un delitto per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a due anni e superiore nel massimo a sei anni ovvero di un delitto concernente le armi da guerra e gli esplosivi o di un delitto commesso per finalita' di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico. 2. Nei casi previsti dal comma 1 e prima che il pubblico ministero abbia assunto la direzione delle indagini, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono al fermo di propria iniziativa. 3. La polizia giudiziaria procede inoltre al fermo di propria iniziativa qualora sia successivamente individuato l'indiziato ovvero sopravvengono specifici elementi, quali il possesso di documenti falsi, che rendano fondato il pericolo che l'indiziato sia per darsi alla fuga e non sia possibile, per la situazione di urgenza, attendere il provvedimento del pubblico ministero.». - Si riporta, per opportuna conoscenza, l'art. 285 del codice di procedura penale: «Art. 285 (Custodia cautelare in carcere). - 1. Con il provvedimento che dispone la custodia cautelare, il giudice ordina agli ufficiali e agli agenti di polizia giudiziaria che l'imputato sia catturato e immediatamente condotto in un istituto di custodia per rimanervi a disposizione dell'autorita' giudiziaria. 2. Prima del trasferimento nell'istituto la persona sottoposta a custodia cautelare non puo' subire limitazione della liberta', se non per il tempo e con le modalita' strettamente necessarie alla sua traduzione. 3. Per determinare la pena da eseguire, la custodia cautelare subita si computa a norma dell'art. 657, anche quando si tratti di custodia cautelare subita all'estero in conseguenza di una domanda di estradizione ovvero nel caso di rinnovamento del giudizio a norma dell'art. 11 del codice penale.". - Si riporta, per opportuna conoscenza, l'art. 219 del codice penale: «Art. 219 (Assegnazione a una casa di cura e di custodia). - Il condannato, per delitto non colposo, a una pena diminuita per cagione di infermita' psichica o di cronica intossicazione da alcool o da sostanze stupefacenti, ovvero per cagione di sordomutismo, e' ricoverato in una casa di cura e di custodia per un tempo non inferiore a un anno, quando la pena stabilita dalla legge non e' inferiore nel minimo a cinque anni di reclusione. Se per il delitto commesso e' stabilita dalla legge la pena di morte o la pena dell'ergastolo, ovvero la reclusione non inferiore nel minimo a dieci anni, la misura di sicurezza e' ordinata per un tempo non inferiore a tre anni. Se si tratta di un altro reato, per il quale la legge stabilisce la pena detentiva, e risulta che il condannato e' persona socialmente pericolosa, il ricovero in una casa di cura e di custodia e' ordinato per un tempo non inferiore a sei mesi; tuttavia il giudice puo' sostituire alla misura del ricovero quella della liberta' vigilata. Tale sostituzione non ha luogo, qualora si tratti di condannati a pena diminuita per intossicazione cronica da alcool o da sostanze stupefacenti. Quando deve essere ordinato il ricovero in una casa di cura e di custodia, non si applica altra misura di sicurezza detentiva.". - Si riporta, per opportuna conoscenza, l'art. 215, terzo comma, del codice penale: «Art. 215 (Specie). - Omissis. Sono misure di sicurezza non detentive: 1. la liberta' vigilata; 2. il divieto di soggiorno in uno o piu' comuni, o in una o piu' province; 3. il divieto di frequentare osterie e pubblici spacci di bevande alcooliche; 4. l'espulsione dello straniero dallo Stato. Omissis.». - Si riporta, per opportuna conoscenza, l'art. 222, secondo comma, del codice penale: «Art. 222 (Ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario). - Omissis. La durata minima del ricovero nel manicomio giudiziario e' di dieci anni, se per il fatto commesso la legge stabilisce la pena di morte o l'ergastolo, ovvero di cinque se per il fatto commesso la legge stabilisce la pena della reclusione per un tempo non inferiore nel minimo a dieci anni. Omissis.». - Il capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), reca: «Accesso ai documenti amministrativi». - Si riporta, per opportuna conoscenza, il comma 3, dell'art. 17, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri): «Art. 17 (Regolamenti). - Omissis. 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorita' sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. Omissis.». - Si riporta, per opportuna conoscenza, l'art. 5 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663 (Finanziamento del Servizio sanitario nazionale nonche' proroga dei contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni in base alla legge 1° giugno 1977, n. 285, sulla occupazione giovanile), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33: «Art. 5. - In attesa dell'approvazione del piano sanitario nazionale a decorrere dal 1° gennaio 1980 a tutti i cittadini presenti nel territorio della Repubblica l'assistenza sanitaria e' erogata, in condizioni di uniformita' e di uguaglianza, nelle seguenti forme: a) assistenza medico-generica, pediatrica ed ostetrico-generica con le modalita' previste dalle convenzioni vigenti; b) assistenza farmaceutica con le modalita' e i limiti previsti nella convenzione, nel prontuario terapeutico e nella legge 5 agosto 1978, n. 484; c) assistenza ospedaliera nei presidi pubblici e convenzionati; d) assistenza specialistica nei presidi ed ambulatori pubblici o convenzionati; e) assistenza integrativa nei limiti delle prestazioni ordinarie erogate agli assistiti dal disciolto INAM nonche' dalle casse mutue delle province autonome di Trento e Bolzano, fatte salve quelle autorizzate prima del 31 dicembre 1979, fino al termine del ciclo di cura. E' consentito inoltre il ricorso all'assistenza ospedaliera in forma indiretta, secondo le modalita' ed i limiti stabiliti dalle vigenti leggi regionali. Le regioni prevedono eventuali forme di assistenza specialistica indiretta. Per l'assistenza specialistica convenzionata, in attesa dell'adozione della convenzione unica ai sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, spetta alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano stabilire norme finalizzate all'erogazione delle prestazioni nei limiti previsti dall'accordo nazionale del 14 luglio 1973 tra gli enti mutualistici e la Federazione nazionale degli ordini dei medici e con le tariffe ivi stabilite, con esclusione di qualsiasi forma di indicizzazione, fatti salvi gli eventuali conguagli derivanti dalla futura convenzione. Fino all'emanazione delle anzidette disposizioni restano ferme le modalita' di erogazione previste dalle convenzioni vigenti. Resta fermo quanto disposto dall'art. 57, terzo e quarto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Con provvedimento regionale saranno disciplinate le modalita' di erogazione, fino alla costituzione delle unita' sanitarie locali, delle prestazioni di cui ai commi precedenti a favore dei cittadini non tenuti secondo la legislazione in vigore al 31 dicembre 1979, all'iscrizione a casse mutue eroganti prestazioni obbligatorie di malattia. Fino al 31 dicembre 1980 e salvo quanto previsto dalla disciplina legislativa prevista rispettivamente dagli artt. 23 e 37 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e del decreto di cui al primo comma dell'art. 70 della stessa legge, sono prorogati tutti i poteri dei commissari liquidatori nominati ai sensi dell'art. 72 della citata legge 23 dicembre 1978, n. 833, dei commissari liquidatori delle gestioni e servizi di assistenza sanitaria delle Casse marittime adriatica, tirrena e meridionale, nonche' per la parte riguardante le suddette materie, dei commissari di cui al successivo comma e degli organi di amministrazione della Croce rossa italiana. Detti commissari devono operare nel rispetto di direttive emanate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano nell'ambito delle finalita' richiamate al comma successivo. Il finanziamento dell'attivita' degli enti e' assicurato nelle forme e con le modalita' gia' seguite nel 1979, salvo l'adeguamento dei contributi di cui all'art. 4 della legge 2 maggio 1969, n. 302, in base a decreti del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanita'. Fino al 31 dicembre 1980 e salvo quanto previsto dalla disciplina legislativa di cui al richiamato art. 37 le regioni continuano ad assicurare l'assistenza ospedaliera fuori del territorio nazionale sulla base delle vigenti disposizioni. Fino all'effettivo trasferimento alle unita' sanitarie locali delle funzioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833, i commissari liquidatori di cui alla legge 29 giugno 1977, n. 349, limitatamente alle attivita' sanitarie, anche in deroga ai vigenti ordinamenti dei rispettivi enti, e con provvedimenti autorizzativi o di delega generali, devono assicurare l'attuazione territoriale delle direttive dei competenti organi delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano volte a realizzare le finalita' e gli obiettivi del Servizio sanitario nazionale. Restano fermi i compiti degli ispettorati del lavoro di cui all'art. 21 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, fino all'istituzione dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro e all'affettivo trasferimento delle attribuzioni alle unita' sanitarie locali. Gli ispettorati del lavoro nell'espletamento delle loro funzioni dovranno altresi' assicurare il rispetto di direttive emanate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano nell'ambito delle finalita' richiamate al comma precedente. L'assistenza sanitaria di cui al primo comma comprende anche la tutela sanitaria delle attivita' sportive. Fermo restando quanto disposto dall'art. 61, quarto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, i controlli sanitari sono effettuati, oltre che dai medici della Federazione medico-sportiva italiana, dal personale e dalle strutture pubbliche e private convenzionate, con le modalita' fissate dalle regioni d'intesa con il CONI e sulla base di criteri tecnici generali che saranno adottati con decreto del Ministro della sanita'.». - Si riporta, per opportuna conoscenza, il comma 4, dell'art. 154, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali): «Art. 154 (Compiti). - Omissis. 4. Il Presidente del Consiglio dei ministri e ciascun ministro consultano il Garante all'atto della predisposizione delle norme regolamentari e degli atti amministrativi suscettibili di incidere sulle materie disciplinate dal presente codice. Omissis.». |
| Art. 34
Scuole nautiche e Centri di istruzione per la nautica
1. Dopo il Capo II-bis del Titolo III del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, e' inserito il seguente:
«Capo II-ter.
Scuole nautiche e Centri di istruzione per la nautica
Art. 49-septies.
Scuole nautiche
1. Le scuole per l'educazione marinaresca, l'istruzione e la formazione dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche sono denominate scuole nautiche. 2. Le scuole nautiche sono soggette a vigilanza amministrativa e tecnica da parte delle province o delle citta' metropolitane o delle Province autonome di Trento e di Bolzano del luogo in cui hanno la sede principale. 3. I compiti delle province o delle citta' metropolitane o alle Province autonome di Trento e di Bolzano in materia di segnalazione certificata di inizio attivita' e di vigilanza amministrativa sulle scuole nautiche sono svolti sulla base di apposite direttive emanate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. 4. Le persone fisiche o giuridiche, le societa' ed enti possono presentare l'apposita segnalazione certificata di inizio attivita' per la gestione di una scuola nautica alla Provincia o Citta' metropolitana o alla Province autonome di Trento e di Bolzano. Il titolare deve avere la proprieta' e gestione diretta, personale, esclusiva e permanente dell'esercizio, nonche' la gestione diretta dei beni patrimoniali della scuola nautica, rispondendo del suo regolare funzionamento nei confronti dell'autorita' competente; nel caso di apertura di ulteriori sedi per l'esercizio dell'attivita' di scuola nautica, per ciascuna deve essere dimostrato il possesso di tutti i requisiti prescritti, ad eccezione della capacita' finanziaria che deve essere dimostrata per una sola sede, e deve essere preposto un responsabile didattico, in organico quale dipendente o collaboratore familiare ovvero anche, nel caso di societa' di persone o di capitali, quale rispettivamente socio o amministratore, che sia in possesso dei requisiti di cui al comma 6, ad eccezione della capacita' finanziaria. 5. Gli istituti tecnici del settore tecnologico, indirizzo trasporti e logistica, articolazione conduzione del mezzo, opzioni conduzione del mezzo navale e di impianti e apparati marittimi, possono presentare la dichiarazione di cui al comma 4 e sono soggetti alla vigilanza amministrativa e tecnica del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca che emana apposite direttive nelle materie di cui ai commi 4 e 14 ed effettua le verifiche di cui al comma 10. 6. La segnalazione certificata di inizio attivita' di cui al comma 4 puo' essere presentata dai soggetti che abbiano compiuto gli anni ventuno e siano in possesso di adeguata capacita' finanziaria, di diploma di istruzione di secondo grado e abbiano svolto attivita' di insegnamento di cui al comma 7 con almeno un'esperienza biennale, maturata negli ultimi cinque anni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 508, comma 10, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 per i docenti degli istituti tecnici di cui al comma 5. Per le persone giuridiche i requisiti richiesti dal presente comma, ad eccezione della capacita' finanziaria che deve essere posseduta dalla persona giuridica, sono richiesti al legale rappresentante. 7. Possono svolgere attivita' di insegnamento presso le scuole nautiche i soggetti in possesso dell'abilitazione non inferiore a quella di ufficiale di coperta o di titolo professionale di capitano del diporto di cui all'articolo 36-bis, gli ufficiali superiori del Corpo dello stato maggiore e delle capitanerie di porto che hanno cessato il servizio attivo da almeno cinque anni, coloro che hanno conseguito da almeno dieci anni la patente nautica per la navigazione senza alcun limite e i docenti degli istituti tecnici di cui al comma 5. L'attivita' di insegnamento della tecnica di base della navigazione a vela e' svolta dall'istruttore di vela di cui all'articolo 49-quinquies. Gli insegnanti non devono essere stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza ed essere sottoposti a misure amministrative di sicurezza personali o alle misure di prevenzione e non essere stati condannati a una pena detentiva non inferiore a tre anni, salvo che non siano intervenuti provvedimenti di riabilitazione. 8. La segnalazione di cui al comma 4 non puo' essere presentata da coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza e da coloro che sono sottoposti a misure amministrative di sicurezza personali o alle misure di prevenzione e non essere stati condannati a una pena detentiva non inferiore a tre anni, salvo che non siano intervenuti provvedimenti di riabilitazione. 9. La scuola nautica deve svolgere l'attivita' di formazione dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche di una o piu' categorie previste, possedere un'adeguata attrezzatura tecnica e didattica, disporre degli insegnanti di cui al comma 7, nonche' di una adeguata unita' da diporto, secondo quanto stabilito dal regolamento di attuazione del presente codice. 10. Le province o le citta' metropolitane o le Province autonome di Trento e di Bolzano effettuano le verifiche del possesso dei requisiti prescritti da parte delle scuole nautiche con cadenza almeno triennale. 11. L'attivita' di scuola nautica e' sospesa per un periodo da uno a tre mesi quando: a) l'attivita' della scuola nautica non si svolge regolarmente; b) il titolare non provvede alla sostituzione degli insegnanti o degli istruttori che non sono piu' in possesso dei requisiti di cui al comma 7; c) il titolare non ottempera alle disposizioni date dalle province o dalle citta' metropolitane o dalle Province autonome di Trento e di Bolzano ai fini del regolare funzionamento della scuola nautica. 12. L'attivita' della scuola nautica e' inibita quando: a) sono venuti meno i requisiti morali del titolare e la capacita' finanziaria; b) viene meno l'attrezzatura tecnica o l'attrezzatura didattica oppure la disponibilita' dell'adeguata unita' da diporto di cui al comma 9; c) sono stati adottati piu' di due provvedimenti di sospensione in un quinquennio. 13. Nel caso in cui una scuola nautica e' gestita senza la dichiarazione di inizio attivita' o i requisiti prescritti, e' prevista la chiusura della stessa e la cessazione della relativa attivita', ordinate dalle province o dalle citta' metropolitane o dalle Province autonome di Trento e di Bolzano. Salva l'applicazione delle eventuali sanzioni penali previste dalle disposizioni vigenti in caso di esercizio abusivo dell'attivita', costituisce esercizio abusivo dell'attivita' di scuola nautica l'istruzione o la formazione per le patenti nautiche impartita in forma professionale o, comunque, a fine di lucro senza il rispetto delle dichiarazioni dei requisiti previsti. Chiunque esercita o concorre a esercitare abusivamente l'attivita' di scuola nautica e' punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5000 euro a 15000 euro, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. 14. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti stabilisce, con propri decreti: i requisiti minimi di capacita' finanziaria; i requisiti di idoneita', le modalita' di svolgimento delle verifiche di cui al comma 10; le prescrizioni sui locali e sull'arredamento didattico, anche al fine di consentire l'eventuale svolgimento degli esami, nonche' la durata dei corsi; i programmi di esame per il conseguimento della patente nautica. 15. Le scuole nautiche nonche' i centri di istruzione per la nautica di cui all'articolo 49-octies presentano le domande di ammissione agli esami per i propri candidati presso l'autorita' marittima o l'ufficio motorizzazione civile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nella cui giurisdizione le medesime hanno la sede principale. 16. Le scuole nautiche possono richiedere all'autorita' marittima o all'ufficio motorizzazione civile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, competenti per territorio, che gli esami per il conseguimento delle patenti nautiche, con un numero di candidati non inferiore a dieci, vengano svolti presso le loro sedi. Le spese di viaggio e di missione per i componenti delle commissioni di esame sono a carico dei richiedenti. 17. Con il regolamento di attuazione del presente codice sono stabilite le modalita' per la segnalazione certificata di inizio attivita', fermo restando quanto previsto dal comma 10.
Art. 49-octies.
Centri di istruzione per la nautica
1. Le associazioni nautiche e gli enti a livello nazionale per la gestione delle scuole per il conseguimento delle patenti nautiche, riconosciuti in conformita' a quanto previsto con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, assumono la denominazione di «Centri di istruzione per la nautica». Per detti enti non e' richiesta la segnalazione certificata in materia di inizio attivita' di cui all'articolo 49-septies, comma 4. 2. Alla vigilanza amministrativa e tecnica sulle associazioni nautiche e sugli enti di cui al comma 1 provvede il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 3. I centri di istruzione per la nautica devono svolgere l'attivita' di formazione dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche di qualsiasi categoria, possedere una adeguata attrezzatura tecnica e didattica, disporre degli insegnanti di cui all'articolo 49-septies, comma 7, nonche' di una adeguata unita' da diporto, secondo quanto stabilito dal regolamento di attuazione del presente codice. 4. L'attivita' delle articolazioni dei centri di istruzione per la nautica e' sospesa per un periodo da uno a tre mesi quando: a) non si svolge regolarmente; b) il rappresentante legale non provvede alla sostituzione degli insegnanti o degli istruttori che non sono piu' in possesso dei requisiti di cui all'articolo 49-septies, comma 7; c) il rappresentante legale non ottempera alle disposizioni date dal Direttore generale della Direzione Generale territoriale dei trasporti e dal Capo del compartimento marittimo territorialmente competenti ai fini del regolare funzionamento del centro di istruzione. 5. L'esercizio delle articolazioni del centro di istruzione per la nautica e' revocato quando: a) sono venuti meno i requisiti morali del rappresentante legale e la capacita' finanziaria; b) viene meno l'attrezzatura tecnica o l'attrezzatura didattica oppure la disponibilita' dell'adeguata unita' da diporto di cui al comma 3; c) sono stati adottati piu' di due provvedimenti di sospensione in un quinquennio; d) l'istruzione e la formazione dei canditati per il conseguimento delle patenti nautiche e' impartita a fine di lucro o al di fuori di quanto disciplinato dal presente articolo. 6. In caso di revoca per sopravvenuta carenza dei requisiti morali del rappresentante legale, a quest'ultimo e' parimenti revocata l'idoneita' tecnica. L'interessato puo' conseguire una nuova idoneita' trascorsi cinque anni dalla revoca oppure a seguito di intervenuta riabilitazione. 7. Nel caso in cui l'articolazione del centro di istruzione della nautica e' gestita senza i requisiti prescritti e' prevista la chiusura dello stesso e la cessazione della relativa attivita', ordinata dal Capo del compartimento marittimo territorialmente competente. 8. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti stabilisce, con propri decreti: i requisiti minimi di capacita' finanziaria; i requisiti di idoneita', le modalita' di svolgimento delle verifiche da parte dei compartimenti marittimi; le prescrizioni sui locali e sull'arredamento didattico, anche al fine di consentire l'eventuale svolgimento degli esami, nonche' la durata dei corsi; i programmi di esame per il conseguimento della patente nautica. 9. Ai centri di istruzione per la nautica, si applica l'articolo 49-septies, comma 16.».
Note all'art. 34: - Si riporta, per opportuna conoscenza, l'art. 508 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado): «Art. 508 (Incompatibilita'). - 1. Al personale docente non e' consentito impartire lezioni private ad alunni del proprio istituto. 2. Il personale docente, ove assuma lezioni private, e' tenuto ad informare il direttore didattico o il preside, al quale deve altresi' comunicare il nome degli alunni e la loro provenienza. 3. Ove le esigenze di funzionamento della scuola lo richiedano, il direttore didattico o il preside possono vietare l'assunzione di lezioni private o interdirne la continuazione, sentito il consiglio di circolo o di istituto. 4. Avverso il provvedimento del direttore didattico o del preside e' ammesso ricorso al provveditore agli studi, che decide in via definitiva, sentito il parere del consiglio scolastico provinciale. 5. Nessun alunno puo' essere giudicato dal docente dal quale abbia ricevuto lezioni private; sono nulli gli scrutini o le prove di esame svoltisi in contravvenzione a tale divieto. 6. Al personale ispettivo e direttivo e' fatto divieto di impartire lezioni private. 7. L'ufficio di docente, di direttore didattico, di preside, di ispettore tecnico e di ogni altra categoria di personale prevista dal presente titolo non e' cumulabile con altro rapporto di impiego pubblico. 8. Il predetto personale che assuma altro impiego pubblico e' tenuto a darne immediata notizia all'amministrazione. 9. L'assunzione del nuovo impiego importa la cessazione di diritto dall'impiego precedente, salva la concessione del trattamento di quiescenza eventualmente spettante ai sensi delle disposizioni in vigore. 10. Il personale di cui al presente titolo non puo' esercitare attivita' commerciale, industriale e professionale, ne' puo' assumere o mantenere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in societa' costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in societa' od enti per i quali la nomina e' riservata allo Stato e sia intervenuta l'autorizzazione del Ministero della pubblica istruzione. 11. Il divieto, di cui al comma 10, non si applica nei casi di societa' cooperative. 12. Il personale che contravvenga ai divieti posti nel comma 10 viene diffidato dal direttore generale o capo del servizio centrale competente ovvero dal provveditore agli studi a cessare dalla situazione di incompatibilita'. 13. L'ottemperanza alla diffida non preclude l'azione disciplinare. 14. Decorsi quindici giorni dalla diffida senza che l'incompatibilita' sia cessata, viene disposta la decadenza con provvedimento del direttore generale o capo del servizio centrale competente, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, per il personale appartenente ai ruoli nazionali; con provvedimento del provveditore agli studi, sentito il consiglio scolastico provinciale, per il personale docente della scuola materna, elementare e media e, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, per il personale docente degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore. 15. Al personale docente e' consentito, previa autorizzazione del direttore didattico o del preside, l'esercizio di libere professioni che non siano di pregiudizio all'assolvimento di tutte le attivita' inerenti alla funzione docente e siano compatibili con l'orario di insegnamento e di servizio. 16. Avverso il diniego di autorizzazione e' ammesso ricorso al provveditore agli studi, che decide in via definitiva.». - Per i riferimenti normativi contenuti nell'art. 36-bis del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'art. 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172), introdotto dall'art. 27 del presente decreto legislativo, si vedano le note al medesimo articolo. - La legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 novembre 1981, n. 329, S.O. |
| Art. 35
Strutture dedicate alla nautica da diporto
1. Dopo il Capo II-ter del Titolo III del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, e' inserito il seguente:
«Capo II-quater.
Strutture dedicate alla nautica da diporto
Art. 49-nonies.
Disciplina del transito delle unita' da diporto
1. I concessionari delle strutture dedicate alla nautica da diporto di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509, devono permanentemente riservare alle unita' da diporto, a vela o a motore, tratti di banchina per gli accosti in transito o che approdano per rifugio, commisurate alle dimensioni delle unita' da ormeggiare in termini di dimensioni, pescaggio, agitazione residua all'ormeggio e apprestamenti impiantistici con prestazioni simili agli altri ormeggi della concessione. I tratti di banchina sono riservati per la durata massima di 72 ore, rinnovabili per un ulteriore periodo di pari durata nei casi di avaria all'unita', salvo che la permanenza oltre tali termini non sia giustificata da ragioni di sicurezza della navigazione. L'ormeggio per le unita' da diporto in transito o che approdano per rifugio e' gratuito per un tempo non inferiore alle 4 ore giornaliere individuato dal concessionario nella fascia oraria dalle ore 9.00 alle ore 19.00 e per non piu' di tre ormeggi nell'arco di ciascun mese. Le tariffe e gli orari relativi all'utilizzazione gratuita degli accosti in transito o per rifugio sono resi pubblici dal gestore dei porti e degli approdi turistici. 2. Nel periodo dal 15 giugno al 15 settembre di ciascun anno il numero degli accosti riservato al transito e' determinato nell'otto per cento dei posti barca disponibili. Negli altri periodi dell'anno il numero dei posti barca e' stabilito come segue: a) fino a 50 posti barca: due; b) fino a 100 posti barca: tre; c) fino a 150 posti barca: cinque; d) fino a 250 posti barca: dieci; e) da 251 a 500 posti barca: quindici; f) da 501 a 750 posti barca: venti; g) oltre 750 posti barca: venticinque. 3. Nel periodo dal 15 giugno al 15 settembre di ciascun anno il numero degli accosti riservato al transito destinato alle unita' da diporto, a vela o a motore, condotte da persone con disabilita' o con persone con disabilita' a bordo e' determinato nell'uno per cento dei posti barca disponibili. Negli altri periodi dell'anno il numero dei posti barca e' stabilito come segue: a) fino a 80 posti barca: uno; b) fino a 150 posti barca: due; c) fino a 300 posti barca: tre; d) da 300 a 400 posti barca: quattro; e) da 400 a 700 posti barca: sei; f) oltre 700 posti barca: otto. 4. Per la finalita' di cui al comma 3 e' scelta di preferenza una area che risulta di comodo accesso e collocata alla minore distanza possibile dai punti di erogazione di acqua e di energia elettrica. Il posto di ormeggio deve essere riconoscibile mediante la sua delimitazione con strisce gialle dipinte e mediante il simbolo identificativo della destinazione dell'area e deve prevedere una banchina d'accesso con altezza massima di cinquanta centimetri rispetto al livello dell'acqua. In alternativa e' possibile l'utilizzo di un idoneo sistema di pontili galleggianti, collegati a terra, che consentano comodo accesso e uso. 5. La persona con disabilita' che conduce l'unita' da diporto o la persona che conduce una unita' da diporto con disabile a bordo, a pena di decadenza dal diritto di ormeggio nell'attracco di cui al comma 3, deve comunicare al concessionario che gestisce l'ormeggio, via radio o via telefono, la data e l'orario del proprio arrivo, con almeno 24 ore di anticipo. In caso di beni del demanio marittimo non in concessione la citata comunicazione e' fatta all'autorita' marittima competente. 6. Il posto di attracco riservato alle persone con disabilita', quando non impegnato a tale fine, puo' essere occupato da altra unita', con l'esplicita avvertenza che in caso di arrivo di unita' condotta da persona con disabilita' o con persona con disabilita' a bordo, che abbia fatto richiesta del suo utilizzo secondo quanto previsto al comma 5, dovra' essere immediatamente liberato. 7. Lo stazionamento nel punto di attracco di cui al comma 3 e' consentito, qualora non gia' occupato da altra unita' con persona con disabilita', per un giorno e una notte. Nel caso in cui le condizioni metereologiche non consentono di riprendere la navigazione, l'autorita' marittima puo' autorizzare il prolungamento dello stazionamento. 8. Le richieste e le prenotazioni degli accosti di cui ai commi 2 e 3 sono annotate in un registro, numerato e siglato in ogni singola pagina dall'autorita' marittima territorialmente competente. 9. In occasione di manifestazioni sportive o mostre, i posti di ormeggio riservati al transito possono essere utilizzati dalle unita' partecipanti alle gare o presentate per l'esposizione. 10. Negli altri beni del demanio marittimo non in regime di concessione destinati alla navigazione e al trasporto marittimo, con ordinanza del capo del circondario marittimo competente e' disciplinata la riserva per gli accosti alle unita' da diporto in transito o che approdano per rifugio. Con la medesima ordinanza, al fine di garantire la sicurezza portuale e della navigazione, sono altresi' individuati sistemi di regolazione degli accessi alle isole minori da parte dei passeggeri delle unita' da diporto adibite a noleggio e trasporto passeggeri. 11. Il capo del circondario marittimo, con riferimento alla compatibilita' delle strutture dedicate alla nautica da diporto di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509, con gli interessi marittimi e con la sicurezza della navigazione esprime il parere di competenza. 12. Nella acque interne, nei laghi, nei parchi e nelle riserve od oasi naturali attraversati da corsi d'acqua o che comprendano bacini normalmente fruiti dall'utenza turistica mediante piccole imbarcazioni, l'autorita' o l'ente competente, con proprio atto determina le modalita' attuative e operative degli accosti alle unita' da diporto, a vela o a motore, in transito o che approdano per rifugio, nonche' dei punti di imbarco di transito idonei alla comoda fruizione da parte delle persone con disabilita'. Le tariffe relative all'utilizzazione degli accosti in transito o per rifugio sono rese pubbliche dal gestore dei punti di accosto e di imbarco. 13. In caso di mancata osservanza delle disposizioni del presente articolo, si applicano le sanzioni amministrative previste dal codice della navigazione in materia di uso del demanio marittimo.
Art. 49-decies.
Campi di ormeggio attrezzati
1. Gli enti gestori delle aree marine protette, nel rispetto delle norme vigenti in materia di demanio marittimo, possono istituire campi boa e campi di ormeggio attrezzati, anche con l'impiego di tecnologie informatiche e telematiche, nelle zone di riserva generale (zone B) o di riserva parziale (zone C) per le unita' da diporto autorizzate alla navigazione in tali zone, ai sensi del regolamento di organizzazione dell'area marina protetta. I progetti di installazione dei citati campi sono sottoposti, previo nulla osta del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al parere vincolante dell'ufficio circondariale marittimo competente per territorio. Nell'ambito dei campi boa e dei campi di ormeggio una quota pari al quindici per cento degli ormeggi e' riservata alle unita' a vela. 2. Allo scopo di tutelare l'ecosistema, nell'ambito dei campi boa e di ormeggio di cui al comma 1 e' vietato l'ancoraggio al fondale. I campi boa e i campi di ormeggio sono finalizzati al perseguimento delle seguenti finalita': a) contenimento dei fenomeni di aratura e danneggiamento dei fondali derivanti dall'ancoraggio delle unita' da diporto; b) erogazione di un numero limitato e annualmente programmato di permessi di stazionamento nell'area marina; c) garanzia della trasparenza dei criteri di accesso ai campi boa e di ormeggio, attraverso idonee forme di pubblicita' degli stessi e di prenotazione non onerosa, anche per via telematica. 3. Gli enti gestori che istituiscono i campi di boa e di ormeggio di cui al comma 1 definiscono tariffe orarie e giornaliere di stazionamento negli stessi, anche in relazione all'attivazione combinata di servizi aggiuntivi esclusivamente nel settore della nautica da diporto, per la cui applicazione acquisiscono il nulla osta del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. 4. I proventi riscossi ai sensi del comma 3 dagli enti gestori sono destinati al recupero delle spese di allestimento e manutenzione dei campi boa e di ormeggio, a interventi volti a incrementare la protezione ambientale dell'area marina protetta. 5. Nell'allestimento dei campi boa e di ormeggio gli enti gestori sono tenuti all'individuazione di sistemi compatibili con le caratteristiche dei fondali, a basso impatto ambientale e paesaggistico, con il minimo ingombro sul fondale, opportunamente dimensionati in relazione alla tipologia e alle dimensioni delle unita' per le quali viene effettuato l'ormeggio. 6. Gli enti gestori possono allestire sistemi tecnologicamente avanzati per il monitoraggio remoto degli ormeggi e delle strutture a terra, al fine di verificarne costantemente il corretto posizionamento e funzionamento. 7. Al fine di garantire la sicurezza della navigazione, i campi boa e di ormeggio sono segnalati in mare sulla base delle prescrizioni del competente Comando Zona Fari e la posizione e le caratteristiche degli stessi devono essere comunicate dagli enti gestori all'Ufficio circondariale marittimo competente per il successivo inoltro all'Istituto idrografico della Marina militare.
Art. 49-undecies.
Ricovero a secco per piccole imbarcazioni e natanti
1. Nei beni del demanio marittimo non in regime di concessione di cui all'articolo 28 del codice della navigazione che presentano caratteristiche particolarmente idonee per il ricovero a secco, con provvedimento dell'autorita' competente, e' regolamentata la disciplina del ricovero a secco di imbarcazioni da diporto fino a 12 metri e di natanti da diporto, garantendone comunque la fruizione pubblica e in conformita' con i pertinenti strumenti di pianificazione.
Art. 49-duodecies.
Assistenza e traino per imbarcazioni e natanti in mare
1. Al fine di migliorare le condizioni di sicurezza nella navigazione e di prevenire l'inquinamento in mare, e' istituito il servizio di assistenza e traino per le imbarcazioni e natanti da diporto. 2. Il servizio di cui al comma 1 e' svolto da soggetti privati, singoli o associati, dalle cooperative e gruppi ormeggiatori di cui all'articolo 14 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, previa sottoscrizione di una polizza assicurativa che copre i rischi derivante dall'attivita' e comunicazione alla Capitaneria di porto competente per le attivita' di cui all'articolo 68 del codice della navigazione. La citata comunicazione consente agli operatori di intervenire per l'assistenza alle imbarcazioni da diporto fino alla lunghezza di metri 24. 3. Nel caso in cui sussista un pericolo attuale o presumibile per l'incolumita' delle persone a bordo, o vi e' la presenza o la possibilita' di un inquinamento, e' fatto obbligo anche all'operatore chiamato per l'assistenza di contattare immediatamente l'autorita' marittima. 4. Le attivita' comprese nell'ambito del servizio di assistenza sono le seguenti: a) riparazioni meccaniche, idrauliche ed elettriche, nonche' all'attrezzatura velica; b) consegna di pezzi di ricambio e forniture di bordo in genere; c) interventi di ausilio alla navigazione quali disincaglio, scioglimento delle eliche, riavvio dei motori, ricarica delle batterie; d) le altre attivita' che consentono di risolvere sul posto i problemi tecnici di varia natura che impediscono la normale navigazione. 5. E' consentito il traino fino alla struttura per la nautica da diporto piu' idonea tecnicamente ad accogliere l'unita' nel caso di impossibilita' di risolvere il problema sul posto, laddove tale attivita' non comporta alcun pericolo per la sicurezza della navigazione. E' fatto obbligo agli operatori di cui al comma 2 di comunicare tempestivamente, al rientro presso la struttura per la nautica da diporto individuata, le attivita' di cui al comma 4 e al primo periodo del presente comma all'autorita' marittima territorialmente competente. 6. Le spese sostenute per le attivita' di cui al comma 4, sono interamente a carico dei soggetti richiedenti. 7. Con il regolamento di attuazione del presente codice sono stabiliti i criteri e le modalita' di svolgimento del servizio, i requisiti tecnico-professionali degli operatori che svolgono il servizio e i requisiti dell'imbarcazione utilizzata per il servizio.».
Note all'art. 35: - Si riporta, per opportuna conoscenza, l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509 (Regolamento recante disciplina del procedimento di concessione di beni del demanio marittimo per la realizzazione di strutture dedicate alla nautica da diporto, a norma dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59), come modificato dall'art. 55 del presente decreto legislativo: «Art. 2 (Definizioni). - 1. Sono strutture dedicate alla nautica da diporto: a) il "porto turistico", ovvero il complesso di strutture amovibili ed inamovibili realizzate con opere a terra e a mare allo scopo di servire unicamente o precipuamente la nautica da diporto ed il diportista nautico, anche mediante l'apprestamento di servizi complementari; b) l'"approdo turistico", ovvero la porzione dei porti polifunzionali aventi le funzioni di cui all'art. 4, comma 3, della legge 28 gennaio 1994, n. 84 , destinata a servire la nautica da diporto ed il diportista nautico, anche mediante l'apprestamento di servizi complementari; c) i "punti d'ormeggio", ovvero le aree demaniali marittime e gli specchi acquei dotati di strutture che non importino impianti di difficile rimozione, destinati all'ormeggio, alaggio, varo e rimessaggio, anche a secco di piccole imbarcazioni e natanti da diporto. 2. La concessione demaniale marittima per la realizzazione delle strutture dedicate alla nautica da diporto di cui al comma 1, lettere a) e b), e' rilasciata: a) con atto approvato dal direttore marittimo, nel caso di concessioni di durata non superiore a quindici anni; b) con atto approvato dal dirigente generale preposto alla Direzione generale del demanio marittimo e dei porti del Ministero dei trasporti e della navigazione, nel caso di concessioni di durata superiore a quindici anni. 3. Qualora la concessione ricada nella circoscrizione territoriale di una autorita' portuale, e' rilasciata dal presidente ai sensi dell'art. 8, comma 3, lettera h), della legge 28 gennaio 1994, n. 84 , e l'attivita' istruttoria di competenza dell'autorita' marittima e' curata dal segretario generale.». - Si riporta, per opportuna conoscenza, l'art. 28, del codice della navigazione: «Art. 28 (Beni del demanio marittimo). - Fanno parte del demanio marittimo: a. il lido, la spiaggia, i porti, le rade; b. le lagune, le foci dei fiumi che sboccano in mare, i bacini di acqua salsa o salmastra che almeno durante una parte dell'anno comunicano liberamente col mare; c. i canali utilizzabili ad uso pubblico marittimo.». - Si riporta, per opportuna conoscenza, l'art. 14, della legge 28 gennaio 1994, n. 84 (Riordino della legislazione in materia portuale): «Art. 14 (Competenze dell'autorita' marittima). - 1. Ferme restando le competenze attribuite dalla presente legge alle autorita' portuali e, per i soli compiti di programmazione, coordinamento e promozione, nonche' nell'ambito della pianificazione delle opere portuali, alla formulazione ed elaborazione di piani triennali da proporre al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti alle aziende speciali delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, istituite ai sensi dell'art. 32 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, spettano all'autorita' marittima le funzioni di polizia e di sicurezza previste dal codice della navigazione e dalle leggi speciali, e le rimanenti funzioni amministrative. 1-bis. I servizi tecnico-nautici di pilotaggio, rimorchio, ormeggio e battellaggio sono servizi di interesse generale atti a garantire nei porti, ove essi sono istituiti, la sicurezza della navigazione e dell'approdo. L'obbligatorieta' dei servizi tecnico-nautici e' stabilita e disciplinata con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta dell'autorita' marittima, d'intesa con l'autorita' portuale ove istituita, sentite le associazioni di categoria nazionali interessate. In caso di necessita' e di urgenza, l'autorita' marittima, sentita l'autorita' portuale ove istituita, puo' temporaneamente modificare il regime di obbligatorieta' dei servizi tecnico-nautici per un periodo non superiore a trenta giorni, prorogabili una sola volta. I criteri e i meccanismi di formazione delle tariffe dei servizi di pilotaggio, rimorchio, ormeggio e battellaggio sono stabiliti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulla base di un'istruttoria condotta congiuntamente dal comando generale del Corpo delle capitanerie di porto e dalle rappresentanze unitarie delle Autorita' portuali, dei soggetti erogatori dei servizi e dell'utenza portuale. 1-ter. Nei porti sede di autorita' di sistema portuale la disciplina e l'organizzazione dei servizi di cui al comma 1-bis sono stabilite dall'Autorita' marittima di intesa con l'Autorita' portuale. In difetto di intesa provvede il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. 1-quater. Ai fini della prestazione dei servizi tecnico-nautici di cui al comma 1-bis, per porti o per altri luoghi d'approdo o di transito delle navi si intendono anche le strutture di ormeggio presso le quali si svolgono operazioni di imbarco o sbarco di merci e passeggeri, come banchine, moli, pontili, piattaforme, boe, torri, navi o galleggianti di stoccaggio temporaneo e punti di attracco, in qualsiasi modo realizzate anche nell'ambito di specchi acquei esterni alle difese foranee.». - Si riporta, per opportuna conoscenza, l'art. 68, del codice della navigazione: «Art. 68 (Vigilanza sull'esercizio di attivita' nei porti). - Coloro che esercitano un'attivita' nell'interno dei porti ed in genere nell'ambito del demanio marittimo sono soggetti, nell'esplicazione di tale attivita', alla vigilanza del comandante del porto. Il capo del compartimento, sentite le associazioni sindacali interessate puo' sottoporre all'iscrizione in appositi registri, eventualmente a numero chiuso, e ad altre speciali limitazioni coloro che esercitano le attivita' predette.». |
| Art. 36 Modifiche e integrazioni al titolo IV del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171
1. Il titolo IV del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, e' sostituto dal seguente:
«Titolo IV
EDUCAZIONE MARINARESCA
Art. 52.
Giornata del mare e cultura marina
1. La Repubblica riconosce il giorno 11 aprile di ogni anno quale "Giornata del mare" presso gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, al fine di sviluppare la cultura del mare inteso come risorsa di grande valore culturale, scientifico, ricreativo ed economico. 2. La Giornata nazionale di cui al comma 1 non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260. 3. In occasione della giornata di cui al comma 1 gli istituti scolastici di ogni ordine e grado possono promuovere nell'ambito della propria autonomia e competenza, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, iniziative volte a diffondere la conoscenza del mare. 4. Per l'attuazione delle iniziative di cui al comma 3, il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sentiti i Ministri degli esteri e della cooperazione internazionale, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle politiche agricole, alimentari e forestali, delle infrastrutture e dei trasporti, dello sviluppo economico e dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, nonche' il Comitato olimpico nazionale italiano, impartisce le opportune direttive. 5. Al fine di valorizzare il patrimonio culturale, storico, letterario e artistico legato al mare, in particolare ponendo in rilievo il contributo del mare allo sviluppo sociale, economico e culturale del territorio nazionale nonche' al fine di preservare le tradizioni marinaresche della comunita' italiana, anche all'estero, possono essere organizzate manifestazioni pubbliche, cerimonie, incontri, nonche' iniziative finalizzate alla costruzione nell'opinione pubblica e nelle giovani generazioni della cultura e conoscenza del mare. 6. Nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e delle prerogative costituzionali delle regioni, puo' essere inserito nei piani formativi degli istituti scolastici di ogni ordine e grado l'insegnamento della cultura del mare e dell'educazione marinara. L'insegnamento e' impartito dai docenti delle scuole pubbliche e private in possesso di specifiche competenze e da docenti specialistici nel caso in cui non e' possibile coprire le ore di insegnamento con i docenti di istituto. 7. Gli insegnamenti di cui al comma 6 possono essere realizzati tramite specifici progetti formativi con il Corpo delle Capitanerie di porto, Coni, Federazione italiana vela, Lega navale italiana, associazioni nazionali di categoria, nonche' attraverso gli istituti tecnici - settore tecnologico, indirizzo trasporti e logistica. 8. Le iniziative previste dal presente articolo sono organizzate nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».
Note all'art. 36: - Il Titolo IV del citato decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sostituito dal presente decreto legislativo, recitava: «Titolo IV - Educazione marinara». - La legge 27 maggio 1949, n. 260 (Disposizioni in materia di ricorrenze festive) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 maggio 1949, n. 124. |
| Art. 37 Modifiche all'articolo 53 decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171
1. L'articolo 53 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, e' sostituito dal seguente:
«Art. 53.
Violazioni commesse con unita' da diporto
1. Chiunque assume o ritiene il comando o la condotta ovvero la direzione nautica di un'unita' da diporto senza la prescritta abilitazione, perche' non conseguita o revocata o non convalidata per mancanza dei requisiti ovvero sospesa o ritirata, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2755 euro a 11017 euro. La sanzione e' raddoppiata nel caso di comando o condotta di una nave da diporto. 2. Chiunque assume o ritiene il comando o la condotta ovvero la direzione nautica di un'unita' da diporto con la prescritta abilitazione scaduta di validita' e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 276 euro a 1377 euro. L'organo accertatore provvede al ritiro della patente nautica scaduta. 3. Chiunque assume o ritiene il comando o la condotta ovvero la direzione nautica di un'unita' da diporto che non e' in regola con quanto stabilito all'articolo 17 in materia di trascrizione e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 207 euro a 1033 euro. 4. Salvo che il fatto costituisca violazione della normativa sulle aree marine protette, chiunque nell'utilizzo di un'unita' da diporto non osserva una disposizione di legge o di regolamento, o un provvedimento legalmente emanato dall'autorita' competente in materia di uso del demanio marittimo, del mare territoriale, ivi comprese le lagune, delle acque interne e dei porti, ovvero non osserva una disposizione di legge o di regolamento in materia di sicurezza della navigazione e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 276 euro a 1377 euro. Se il fatto e' commesso con l'impiego di un natante da diporto la sanzione e' ridotta alla meta'. 5. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque assume o ritiene la condotta ovvero la direzione nautica di una imbarcazione o di un natante da diporto, per i quali per potenza del motore installato e ambito di navigazione non e' richiesta la patente nautica, senza i prescritti requisiti di eta' di cui all'articolo 39 del presente codice e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 65 euro a 665 euro. 6. Chiunque nell'utilizzo di un'unita' da diporto supera i limiti di velocita' previsti per la navigazione negli specchi d'acqua portuali, nei pressi di campi boa, di spiagge e di lidi, nei corridoi destinati al lancio o all'atterraggio nelle vicinanze di imbarcazioni alla fonda e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 414 euro a 2066 euro. Per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocita' sono utilizzate apparecchiature debitamente omologate, le cui caratteristiche sono stabilite dal regolamento di attuazione del presente codice. 7. Chiunque, al di fuori dei casi previsti dai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 non osserva una disposizione del presente codice o del regolamento di attuazione dello stesso o un provvedimento emanato dall'autorita' competente in base al presente codice, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 65 euro a 665 euro. 8. In caso di violazione di disposizioni in materia di navigazione che prevedono sanzioni amministrative pecuniarie, l'utilizzatore dell'unita' da diporto in locazione finanziaria e' obbligato in solido con l'autore delle violazioni al pagamento della somma da questi dovuta, se non prova che la navigazione e' avvenuta contro la sua volonta'. 9. La patente nautica e' sospesa, da uno a tre mesi, per: a) chiunque commette le violazioni di cui al comma 6; b) chiunque nell'utilizzo di un'unita' da diporto si mantiene a una distanza inferiore ai cento metri dal segnale di posizionamento del subacqueo; c) chiunque nell'utilizzo di un'unita' da diporto come unita' appoggio per immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo non ha a bordo i previsti mezzi di salvataggio o le dotazioni di sicurezza o la persona abilitata al primo soccorso subacqueo. 10. Nel caso in cui le violazioni di cui al comma 9 sono reiterate nei due anni dal compimento della prima violazione, la patente nautica e' revocata.».
Note all'art. 37: - L'art. 53 del citato decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sostituito dal presente decreto legislativo, recava: "Art. 53. Violazioni commesse con unita' da diporto.". - Per il testo dell'art. 17 del citato decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, come modificato dal presente decreto legislativo, si vedano le note all'art. 8. - Per il testo dell'art. 39 del citato decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, come modificato dal presente decreto legislativo, si vedano le note all'art. 29. |
| Art. 38
Conduzione di unita' da diporto sotto l'influenza di alcool
1. Dopo l'articolo 53 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, e' inserito il seguente:
«Art. 53-bis.
Conduzione di unita' da diporto sotto l'influenza dell'alcool
1. E' vietato assumere o ritenere il comando o la condotta ovvero la direzione nautica di un'unita' da diporto in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche. 2. Chiunque assume o ritiene il comando o la condotta ovvero la direzione nautica di un'unita' da diporto in stato di ebbrezza e' punito, ove il fatto non costituisca reato: a) con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2755 euro a 11017 euro, qualora sia stato accertato un valore corrispondente a un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l). All'accertamento della violazione consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente nautica da tre a sei mesi; b) con la sanzione amministrativa da 3500 euro a 12500 euro, qualora sia stato accertato un valore corrispondente a un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All'accertamento della violazione consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente nautica da sei mesi a un anno; c) con la sanzione amministrativa da 5000 euro a 15000 euro, qualora sia stato accertato un valore corrispondente a un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All'accertamento della violazione consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente nautica da uno a due anni. La patente nautica e' sempre revocata, in caso di reiterazione nel biennio. 3. Le sanzioni di cui al comma 2 del presente articolo sono raddoppiate ed e' disposto il sequestro, salvo che l'unita' appartenga a persona estranea all'illecito, nel caso in cui chi assume o ritiene il comando o la condotta ovvero la direzione nautica di un'unita' da diporto in stato di ebbrezza provoca un sinistro marittimo. Le sanzioni sono raddoppiate nel caso di comando o condotta di una nave da diporto. Per chiunque provoca un sinistro marittimo la patente nautica e' sempre revocata nel caso in cui e' stato accertato un valore corrispondente a un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). 4. Salvo che sia disposto il sequestro ai sensi del comma 3, l'unita', qualora non possa essere condotta da altra persona idonea, puo' essere fatta trainare fino al luogo indicato dall'interessato o fino alla piu' vicina struttura dedicata per la nautica da diporto e lasciata in consegna al proprietario o al gestore di essa con le normali garanzie per la custodia. Le spese per il recupero ed il traino sono interamente a carico del trasgressore. 5. Le sanzioni amministrative previste dal comma 2 sono aumentate da un terzo alla meta' quando la violazione e' commessa dopo le ore 22 e prima delle ore 7. 6. Al fine di acquisire elementi utili per motivare l'obbligo di sottoposizione agli accertamenti di cui al comma 7, gli organi accertatori, secondo le direttive fornite dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e dal Ministro della salute, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrita' fisica, possono sottoporre i conduttori delle unita' da diporto ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili. 7. Quando gli accertamenti qualitativi di cui al comma 6 hanno dato esito positivo o in ogni caso di sinistro marittimo ovvero quando si abbia altrimenti motivo di ritenere che il conduttore dell'unita' da diporto si trovi in stato di alterazione psico-fisica derivante dall'influenza dell'alcool, gli organi accertatori, anche accompagnandolo presso il piu' vicino ufficio o comando, hanno la facolta' di effettuare l'accertamento con strumenti e procedure determinati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno, della giustizia e della salute, sentito il Consiglio superiore di sanita', previa acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'articolo 154, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 8. Qualora non sia possibile effettuare l'accertamento di cui al comma 7 o il conduttore rifiuti di sottoporsi allo stesso, gli agenti accertatori, fatti salvi gli ulteriori obblighi previsti dalla legge, accompagnano il conduttore presso le strutture sanitarie delle amministrazioni o presso le strutture sanitarie pubbliche o presso quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate, per l'accertamento del tasso alcolemico. Le medesime disposizioni si applicano in caso di sinistri marittimi, compatibilmente con le attivita' di accertamento e di soccorso. In tal caso, le strutture sanitarie, su richiesta degli organi accertatori, effettuano anche gli accertamenti sul conduttore di unita' da diporto coinvolto in sinistri marittimi e sottoposto alle cure mediche, nonche' rilasciano agli organi accertatori la relativa certificazione, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge. Copia della certificazione e del referto sanitario in caso di cure mediche deve essere tempestivamente trasmessa, a cura dell'organo accertatore che ha proceduto agli accertamenti, all'autorita' competente che ha rilasciato la patente nautica per gli eventuali provvedimenti di competenza. 9. Qualora gli accertamenti di cui ai commi 6 e 7 hanno dato esito positivo, gli organi accertatori possono disporre il ritiro della patente nautica per un periodo non superiore a dieci giorni. La patente nautica puo' essere ritirata anche nel caso in cui l'esito degli accertamenti di cui al comma 8 non e' immediatamente disponibile. La patente nautica ritirata e' depositata presso l'ufficio o il comando da cui dipende l'organo accertatore. 10. Qualora dall'accertamento di cui ai commi 7 o 8 risulta un valore corrispondente a un tasso alcolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), l'interessato e' considerato in stato di ebbrezza ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2. 11. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 6, 7 o 8, il conduttore dell'unita' da diporto e' punito con la sanzione di cui al comma 2, lettera c), primo periodo. 12. Alla sanzione per la violazione di cui al comma 2, lettera c), consegue in ogni caso il sequestro dell'unita', salvo che la stessa appartenga a persona estranea alla violazione. Con provvedimento dell'autorita' competente che ha disposto la sospensione della patente nautica e' ordinato che il conduttore dell'unita' da diporto si sottoponga a visita medica secondo le disposizioni del comma 13. 13. Con il provvedimento con il quale e' disposta la sospensione della patente nautica, al fine di verificare il mantenimento dei requisiti psico-fisici, l'autorita' competente che ha rilasciato la patente nautica ordina che il conduttore dell'unita' da diporto si sottoponga a visita medica presso gli uffici delle aziende sanitarie locali territorialmente competenti, cui sono attribuite funzioni in materia medico-legale, che deve avvenire nel termine di sessanta giorni.».
Note all'art. 38: - Si riporta, per opportuna conoscenza, il comma 4 dell'art. 154 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali): «Art. 154 (Compiti). - Omissis. 4. Il Presidente del Consiglio dei ministri e ciascun ministro consultano il Garante all'atto della predisposizione delle norme regolamentari e degli atti amministrativi suscettibili di incidere sulle materie disciplinate dal presente codice. Omissis.». |
| Art. 39 Conduzione di unita' da diporto sotto l'influenza di alcool per soggetti di eta' inferiore a ventuno anni e per coloro che conducono una unita' da diporto utilizzata a fini commerciali
1. Dopo l'articolo 53-bis del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, e' inserito il seguente:
«Art. 53-ter. Conduzione di unita' da diporto sotto l'influenza dell'alcool per soggetti di eta' inferiore a ventuno anni e per coloro che conducono una unita' da diporto utilizzata a fini commerciali
1. E' vietato assumere o ritenere il comando o la condotta ovvero la direzione nautica di un'unita' da diporto dopo aver assunto bevande alcoliche e sotto l'influenza di queste per: a) i soggetti di eta' inferiore ad anni ventuno; b) coloro che utilizzano l'unita' da diporto a fini commerciali di cui all'articolo 2, comma 1, del presente codice. 2. I soggetti di cui al comma 1 che assumono o ritengono il comando o la condotta ovvero la direzione nautica di un'unita' da diporto dopo aver assunto bevande alcoliche e sotto l'influenza di queste sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500 euro a 2000 euro, qualora sia stato accertato un valore corrispondente a un tasso alcolemico superiore a 0 (zero) e non superiore a 0,5 grammi per litro (g/l). Nel caso in cui i soggetti di cui al comma 1, nelle condizioni di cui al periodo precedente, provocano un sinistro marittimo, le sanzioni di cui al medesimo periodo sono raddoppiate ed e' disposto il sequestro, salvo che l'unita' appartenga a persona estranea all'illecito. 3. Per i soggetti di cui al comma 1, ove incorrono negli illeciti di cui all'articolo 53-bis, comma 2, lettera a), le sanzioni ivi previste sono aumentate di un terzo; ove incorrano negli illeciti di cui all'articolo 53-bis, comma 2, lettere b) e c), le sanzioni ivi previste sono aumentate da un terzo alla meta'. 4. La patente nautica e' sempre revocata, qualora sia stato accertato un valore corrispondente a un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l) per i soggetti di cui alla lettera b) del comma 1, ovvero in caso di reiterazione nel biennio per i soggetti di cui alla lettera a) del medesimo comma. 5. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 53-bis, commi 6, 7, 8, 9, 10 e 13. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 6, 7 o 8 dell'articolo 53-bis, il conduttore dell'unita' da diporto e' soggetto alle sanzioni previste dal comma 2, lettera c), del medesimo articolo, aumentate da un terzo alla meta'. All'accertamento della violazione consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente nautica da uno a due anni. La patente nautica e' sempre revocata, in caso di reiterazione nel biennio.».
Note all'art. 39: - Per il testo dell'art. 2 del citato decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, come modificato dal presente decreto legislativo, si vedano le note all'art. 2. - Per i riferimenti normativi contenuti nell'art. 53-bis del citato decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, introdotto dall'art. 38 del presente decreto legislativo, si vedano le note al medesimo articolo. |
| Art. 40 Conduzione di unita' da diporto in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti o psicotrope
1. Dopo l'articolo 53-ter del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, e' inserito il seguente:
«Art. 53-quater. Conduzione di unita' da diporto in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti o psicotrope
1. Chiunque assume o ritiene il comando o la condotta ovvero la direzione nautica di un'unita' da diporto in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope e' punito, ove il fatto non costituisca reato, con la sanzione amministrativa da 2755 euro a 11017 euro. All'accertamento della violazione consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente nautica da uno a due anni. Per i soggetti di cui al comma 1, lettere a) e b), dell'articolo 53-ter, le sanzioni di cui al primo e al secondo periodo del presente comma sono aumentate da un terzo alla meta'. Le sanzioni sono raddoppiate nel caso di comando o condotta di una nave da diporto. La patente nautica e' sempre revocata quando la violazione e' commessa da uno dei conduttori di cui alla lettera b) del citato comma 1 dell'articolo 53-ter, ovvero in caso di reiterazione nel biennio. 2. Se il conduttore di unita' da diporto in stato di alterazione psico-fisica provoca un sinistro marittimo, le sanzioni di cui al comma 1 sono raddoppiate ed e' disposto il sequestro dell'unita', salvo che l'unita' appartenga a persona estranea all'illecito. 3. Le sanzioni amministrative previste dal comma 2 sono aumentate da un terzo alla meta' quando la violazione e' commessa dopo le ore 22 e prima delle ore 7. 4. Al fine di acquisire elementi utili per motivare l'obbligo di sottoposizione agli accertamenti di cui al comma 6, gli organi accertatori, secondo le direttive fornite dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e dal Ministro della salute, previa acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'articolo 154, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrita' fisica, possono sottoporre i conduttori delle unita' da diporto ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili. 5. Quando gli accertamenti qualitativi di cui al comma 4 hanno dato esito positivo, ovvero quando si ha altrimenti ragionevole motivo di ritenere che il conduttore dell'unita' da diporto si trovi sotto l'effetto conseguente all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, il conduttore, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrita' fisica, puo' essere sottoposto ad accertamenti clinico-tossicologici e strumentali ovvero analitici su campioni di mucosa del cavo orale prelevati a cura di personale sanitario ausiliario delle amministrazioni competenti previsto dalla normativa vigente. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno, della giustizia e della salute, sentito il Consiglio superiore di sanita', da adottare entro sessanta giorni, sono stabilite le modalita', senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di effettuazione degli accertamenti di cui al periodo precedente e le caratteristiche degli strumenti da impiegare negli accertamenti medesimi. Ove necessario a garantire la neutralita' finanziaria di cui al precedente periodo, il medesimo decreto puo' prevedere che gli accertamenti di cui al presente comma siano effettuati, anziche' su campioni di mucosa del cavo orale, su campioni di fluido del cavo orale. 6. Nei casi previsti dal comma 5, qualora non sia possibile effettuare il prelievo a cura del personale sanitario ausiliario delle amministrazioni ovvero qualora il conduttore rifiuti di sottoporsi a tale prelievo, gli agenti accertatori, fatti salvi gli ulteriori obblighi previsti dalla legge, accompagnano il conduttore presso le strutture sanitarie delle amministrazioni o presso le strutture sanitarie pubbliche o presso quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate, per il prelievo di campioni di liquidi biologici ai fini dell'effettuazione degli esami necessari ad accertare la presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope. Le medesime disposizioni si applicano in caso di sinistri marittimi, compatibilmente con le attivita' di accertamento e di soccorso. 7. Le strutture sanitarie di cui al comma 6, su richiesta degli organi accertatori, effettuano anche gli accertamenti sul conduttore di unita' da diporto coinvolto in sinistri marittimi e sottoposto alle cure mediche, ai fini indicati al comma 6. Gli accertamenti possono riguardare anche il tasso alcolemico cosi' come previsto negli articoli 53-bis e 53-ter del presente codice. 8. Le strutture sanitarie di cui al comma 6 rilasciano agli organi accertatori la relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge. Copia del referto sanitario deve essere tempestivamente trasmessa, a cura dell'organo accertatore che ha proceduto agli accertamenti, all'autorita' competente che ha rilasciato la patente nautica per gli eventuali provvedimenti di competenza. 9. Qualora l'esito degli accertamenti di cui ai commi 5, 6, 7 non sia immediatamente disponibile e gli accertamenti di cui al comma 4 abbiano dato esito positivo, se ricorrono fondati motivi per ritenere che il conduttore si trovi in stato di alterazione psico-fisica dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, gli organi accertatori possono disporre il ritiro della patente nautica fino all'esito degli accertamenti e, comunque, per un periodo non superiore a dieci giorni. La patente nautica e' ritirata ed e' depositata presso l'ufficio o il comando da cui dipende l'organo accertatore. 10. L'autorita' competente che ha rilasciato la patente nautica, sulla base dell'esito degli accertamenti analitici di cui al comma 5, ovvero della certificazione rilasciata dai centri di cui al comma 6, al fine di verificare il mantenimento dei requisiti psico-fisici, ordina che il conduttore dell'unita' da diporto si sottoponga a visita medica presso gli uffici delle aziende sanitarie locali territorialmente competenti, cui sono attribuite funzioni in materia medico-legale, che deve avvenire nel termine di novanta giorni e dispone la sospensione in via cautelare della patente nautica fino all'esito della visita medica. 11. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 4, 5 e 6, il conduttore dell'unita' da diporto e' soggetto alla sanzione di cui all'articolo 53-bis, comma 2, lettera c). Con il provvedimento con il quale e' disposta la sospensione della patente nautica, al fine di verificare il mantenimento dei requisiti psico-fisici, l'autorita' competente che ha rilasciato la patente nautica ordina che il conduttore dell'unita' da diporto si sottoponga a visita medica presso gli uffici delle aziende sanitarie locali territorialmente competenti, cui sono attribuite funzioni in materia medico-legale, che deve avvenire nel termine di sessanta giorni.».
Note all'art. 40: - Per il testo del comma 4 dell'art. 154, del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 si veda nelle note all'art. 38. - Per i riferimenti normativi contenuti nell'art. 53-bis del citato decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, introdotto dall'art. 38 del presente decreto legislativo, si vedano le note al medesimo articolo. |
| Art. 41
Sospensione della licenza di navigazione e ritiro della dichiarazione di potenza
1. Dopo l'articolo 53-quater del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, e' inserito il seguente:
«Art. 53-quinquies.
Sospensione della licenza di navigazione e ritiro della dichiarazione di potenza
1. La sanzione accessoria della sospensione della licenza di navigazione da quindici a sessanta giorni, qualora il trasgressore sia il proprietario o l'armatore o l'utilizzatore dell'unita' da diporto in locazione finanziaria, si applica: a) per le violazioni di cui all'articolo 53, comma 1; b) per le violazioni di cui all'articolo 53-bis, comma 2; c) per le violazioni di cui all'articolo 53-ter, comma 2; d) per le violazioni di cui all'articolo 53-quater, comma 1; e) per le violazioni di cui all'articolo 55, comma 3; f) nei casi in cui le violazioni di cui all'articolo 53, comma 9, sono reiterate nei due anni dal compimento della prima violazione. 2. Il periodo di sospensione di cui al comma 1 e' riportato sulla licenza di navigazione. 3. Se le violazioni di cui al comma 1 sono commesse mediante utilizzo di un natante da diporto, si procede al ritiro della dichiarazione di potenza o del documento equivalente da parte dell'organo accertatore per un periodo di tempo da quindici a sessanta giorni. 4. In caso di navigazione con licenza di navigazione sospesa o senza la dichiarazione di potenza o documento equivalente in quanto ritirati, e' disposto il sequestro cautelare amministrativo dell'unita' da diporto, di cui all'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689.».
Note all'art. 41: - Per i riferimenti normativi contenuti nell'art. 53 del citato decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (, sostituito dall'art. 37 del presente decreto legislativo, si vedano le note al medesimo articolo. - Per i riferimenti normativi contenuti nell'art. 53-quater del citato decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, introdotto dall'art. 40 del presente decreto legislativo, si vedano le note al medesimo articolo. - Per i riferimenti normativi contenuti nell'art. 55 del citato decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, come sostituito dall'art. 43 del presente decreto legislativo, si vedano le note al medesimo articolo. - Si riporta, per opportuna conoscenza, l'art. 13, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale): «Art. 13 (Atti di accertamento). - Gli organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione e' prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono, per l'accertamento delle violazioni di rispettiva competenza, assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica. Possono altresi' procedere al sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa, nei modi e con i limiti con cui il codice di procedura penale consente il sequestro alla polizia giudiziaria. E' sempre disposto il sequestro del veicolo a motore o del natante posto in circolazione senza essere coperto dall'assicurazione obbligatoria e del veicolo posto in circolazione senza che per lo stesso sia stato rilasciato il documento di circolazione. All'accertamento delle violazioni punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono procedere anche gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, i quali, oltre che esercitare i poteri indicati nei precedenti commi, possono procedere, quando non sia possibile acquisire altrimenti gli elementi di prova, a perquisizioni in luoghi diversi dalla privata dimora, previa autorizzazione motivata del pretore del luogo ove le perquisizioni stesse dovranno essere effettuate. Si applicano le disposizioni del primo comma dell'art. 333 e del primo e secondo comma dell'art. 334 del codice di procedura penale. E' fatto salvo l'esercizio degli specifici poteri di accertamento previsti dalle leggi vigenti.». |
| Art. 42 Modifiche all'articolo 54 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171
1. L'articolo 54 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, e' sostituito dal seguente:
«Art. 54.
Abusivo utilizzo della autorizzazione alla navigazione temporanea
1. Chiunque utilizza l'autorizzazione alla navigazione temporanea per navigare fuori dei casi previsti dall'articolo 31, comma 1, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2755 euro a 11017 euro.».
Note all'art. 42: - L'art. 54 del citato decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sostituito dal presente decreto legislativo, recava: «Art. 54. Abusivo utilizzo dell'autorizzazione alla navigazione temporanea.». - Per il testo dell'art. 31 del citato decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, come modificato dal presente decreto legislativo, si vedano le note all'art. 24. |
| Art. 43 Modifiche all'articolo 55 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171
1. L'articolo 55 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, e' sostituito dal seguente:
«Art. 55.
Esercizio abusivo delle attivita' commerciali con unita' da diporto
1. Chiunque esercita le attivita' di cui all'articolo 2, comma 1, del presente codice senza l'osservanza delle disposizioni di cui al comma 2 del medesimo articolo ovvero utilizza unita' da diporto per attivita' diverse da quelle cui sono adibite o esercita con unita' da diporto le attivita' di trasporto di persone a titolo oneroso di cui agli articoli da 396 a 418 del codice della navigazione, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2775 euro a 11017 euro. 2. Alla stessa sanzione e' soggetto chiunque non presenta la dichiarazione di cui all'articolo 2, comma 4. 3. Nel caso di impiego di unita' da diporto per le attivita' di trasporto di persone a titolo oneroso di cui al comma 1, la patente nautica e' sospesa da uno a tre mesi e, se la violazione e' reiterata nel biennio, la patente nautica e' revocata.».
Note all'art. 43: - L'art. 55 del citato decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sostituito dal presente decreto legislativo, recava: «Art. 55. - Esercizio abusivo delle attivita' di locazione, noleggio, appoggio per le immersioni subacquee ed insegnamento della navigazione da diporto. - Per il testo dell'art. 2 del citato decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, come modificato dal presente decreto legislativo, si vedano le note all'art. 2. - Si riportano, per opportuna conoscenza, gli articoli da 396 a 418, del codice della navigazione: «Art. 396 (Forma del contratto). -Il contratto di trasporto di persone deve essere provato per iscritto, tranne che si tratti di trasporto su navi minori di stazza lorda non superiore alle dieci tonnellate, se a propulsione meccanica, o alle venticinque in ogni altro caso. Tuttavia il biglietto di passaggio rilasciato dal vettore fa prova della conclusione del contratto per il viaggio indicato nel biglietto stesso.». «Art. 397 (Indicazioni del biglietto di passaggio). - Il biglietto di passaggio deve indicare il luogo e la durata di emissione, il luogo di partenza e quello di destinazione, la classe e il prezzo del passaggio, il nome e il domicilio del vettore.». «Art. 398 (Cessione del diritto al trasporto). - Il diritto al trasporto non puo' essere ceduto senza espresso consenso del vettore, se il biglietto indica il nome del passeggero o se, mancando questa indicazione, il passeggero ha iniziato il viaggio.». «Art. 399 (Imbarco senza biglietto). - Chi si imbarca senza biglietto deve darne immediato avviso al comandante o al commissario di bordo. In difetto, e' tenuto a pagare il doppio del prezzo di passaggio sino al porto verso cui e' diretto o in cui e' sbarcato, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni.». «Art. 400 (Impedimento del passeggero). - Se, prima della partenza, si verifica la morte del passeggero, ovvero un suo impedimento a viaggiare per causa a lui non imputabile, il contratto e' risolto, ed e' dovuto il quarto del prezzo di passaggio, computato al netto del vitto, se questo fu compreso nel prezzo. Se l'evento riguarda uno dei congiunti o degli addetti alla famiglia, che dovevano viaggiare insieme, puo' ciascuno dei passeggeri chiedere la risoluzione del contratto alle stesse condizioni. Nei casi previsti dai comma precedenti al vettore deve essere data notizia dell'impedimento prima della partenza; in mancanza e' dovuto l'intero prezzo di passaggio netto.». «Art. 401 (Mancata partenza del passeggero). - Il passeggero, se non si presenta a bordo nel tempo stabilito, deve il prezzo di passaggio computato al netto del vitto. Tuttavia il prezzo non e' dovuto se, con il consenso del vettore, il diritto al trasporto e' ceduto ad altri in seguito a domanda del passeggero, ma in tal caso spetta al vettore una provvigione sul prezzo, in misura non superiore al dieci per cento.». «Art. 402 (Impedimento della nave). - Se la partenza della nave e' impedita per causa non imputabile al vettore, il contratto e' risolto ed il vettore deve restituire il prezzo versatogli.». «Art. 403 (Soppressione della partenza o mutamento d'itinerario). - Se il vettore sopprime la partenza della nave, e il viaggio non puo' essere effettuato con altra nave dello stesso vettore, la quale parta successivamente, il contratto e' risolto. Quando vi siano partenze successive di altre navi dello stesso vettore, il passeggero ha facolta' di compiere il viaggio su una di dette navi, ove cio' sia possibile, ovvero di risolvere il contratto. Parimenti il passeggero puo' chiedere la risoluzione del contratto, se il vettore muta l'itinerario in modo da arrecare pregiudizio ai di lui interessi. Nei casi indicati dai due comma precedenti il passeggero ha diritto al risarcimento dei danni. Tuttavia se la soppressione o il mutamento ha luogo per un giustificato motivo, il risarcimento non puo' eccedere il doppio del prezzo netto di passaggio.». «Art. 404 (Ritardo della partenza). - Se la partenza e' ritardata, il passeggero ha diritto, durante il periodo del ritardo, all'alloggio e al vitto, quando questo sia stato compreso nel prezzo di passaggio. Se trattasi di viaggi di durata inferiore alle ventiquattro ore, dopo dodici ore di ritardo il passeggero puo' chiedere la risoluzione del contratto. Se trattasi di viaggi superiori alle ventiquattro ore, il passeggero puo' chiedere la risoluzione del contratto dopo ventiquattro ore di ritardo nei viaggi tra porti del Mediterraneo o dopo quarantotto ore nei viaggi che abbiano inizio o termine fuori d'Europa o dei Paesi bagnati dal Mediterraneo. Se non si avvale di tale facolta', il passeggero, dallo scadere dei termini suindicati, non ha diritto a ricevere l'alloggio e il vitto a spese del vettore. Se il ritardo nella partenza e' dovuto a causa imputabile al vettore il passeggero ha inoltre diritto al risarcimento dei danni.». «Art. 405 (Interruzione del viaggio della nave). - Se il viaggio della nave e' interrotto per causa di forza maggiore il prezzo di passaggio e' dovuto in proporzione del tratto utilmente percorso. Tuttavia il vettore ha diritto all'intero prezzo, se, in tempo ragionevole, procura a sue spese al passeggero la prosecuzione del viaggio su nave di analoghe caratteristiche, fornendogli nell'intervallo l'alloggio e il vitto, se questo fu compreso nel prezzo di passaggio.». «Art. 406 (Interruzione del viaggio del passeggero). - Se il passeggero e' costretto a interrompere il viaggio per causa a lui non imputabile, il prezzo di passaggio e' dovuto in proporzione del tratto utilmente percorso. Se il viaggio e' interrotto per fatto del passeggero, questi deve altresi', per la residua durata del viaggio, il prezzo di passaggio netto.». «Art. 407 (Operazioni di imbarco e di sbarco). - Negli approdi ove difetta il servizio di imbarco o di sbarco, le relative operazioni sono eseguite dal vettore a spese del passeggero, se il loro ammontare non e' compreso nel prezzo di passaggio.». «Art. 408 (Responsabilita' del vettore per inesecuzione del trasporto o per ritardo). - Il vettore e' responsabile dei danni derivati al passeggero da ritardo o da mancata esecuzione del trasporto, se non prova che l'evento e' derivato da causa a lui non imputabile.». «Art. 409 (Responsabilita' del vettore per danni alle persone). - Il vettore e' responsabile per i sinistri che colpiscono la persona del passeggero, dipendenti da fatti verificatisi dall'inizio dell'imbarco sino al compimento dello sbarco, se non prova che l'evento e' derivato da causa a lui non imputabile.». «Art. 410 (Trasporto del bagaglio non registrato). - Nel prezzo di passaggio e' compreso il corrispettivo del trasporto del bagaglio del passeggero, nei limiti di peso e di volume prestabiliti dal vettore od osservati per uso. Il bagaglio deve contenere esclusivamente oggetti personali del passeggero. Se si includono nel bagaglio oggetti di altra natura, il passeggero deve il doppio del prezzo di tariffa per il trasporto delle cose stesse, oltre al risarcimento dei danni.». «Art. 411 (Trasporto del bagaglio registrato). - Per il bagaglio eccedente i limiti previsti dall'articolo precedente il vettore, su richiesta del passeggero, e' tenuto a compilare, in duplice esemplare, un bollettino con l'indicazione del luogo e della data di emissione, del luogo di partenza e di quello di destinazione, del proprio nome e domicilio, del numero e del peso dei colli, dell'eventuale valore dichiarato e del prezzo di trasporto. Un esemplare del bollettino firmato dal vettore e' consegnato al passeggero.». «Art. 412 (Responsabilita' del vettore pel bagaglio). - Il vettore e' responsabile, entro il limite massimo di euro 6,20 per chilogrammo o della maggiore cifra risultante dalla dichiarazione di valore, della perdita e delle avarie del bagaglio, che gli e' stato consegnato chiuso, se non prova che la perdita o le avarie sono derivate da causa a lui non imputabile. La perdita o le avarie devono essere fatte constatare, a pena di decadenza, al momento della riconsegna, se trattasi di perdita o di avarie apparenti, ovvero entro tre giorni, se trattasi di perdita o di avarie non apparenti. Per i bagagli e gli oggetti non consegnati al vettore, questi non e' responsabile della perdita o delle avarie, se non quando il passeggero provi che le stesse sono state determinate da causa imputabile al vettore.». «Art. 413 (Responsabilita' del vettore nel trasporto gratuito). - Le disposizioni degli articoli precedenti che regolano la responsabilita' del vettore e i limiti del risarcimento da questo dovuto si applicano anche al contratto di trasporto gratuito.». «Art. 414 (Responsabilita' del vettore nel trasporto amichevole). - Chi assume il trasporto di persone o di bagagli a titolo amichevole e' responsabile solo quando il danneggiato provi che il danno dipende da dolo o colpa grave del vettore o dei suoi dipendenti e preposti.». «Art. 415 (Derogabilita' delle norme). - Non sono derogabili a favore del vettore gli articoli 409; 412 a 414.». «Art. 416 (Pegno legale sui bagagli). - Il vettore ha diritto di pegno legale sul bagaglio per i crediti verso il passeggero nascenti dal contratto di trasporto. Quando il passeggero adempie ai propri obblighi, il vettore e' tenuto a riconsegnare il bagaglio nel luogo stabilito dal contratto.». «Art. 417 (Bagaglio non ritirato). - Il vettore puo' depositare in luogo idoneo il bagaglio non ritirato, dandone avviso al passeggero.». «Art. 418 (Prescrizione). - I diritti derivanti dal contratto di trasporto di persone e di bagagli non registrati si prescrivono col decorso di sei mesi dall'arrivo a destinazione del passeggero o, in caso di mancato arrivo, dal giorno in cui il passeggero avrebbe dovuto arrivare. I diritti derivanti dal contratto di trasporto di bagagli registrati si prescrivono col decorso di un anno dalla riconsegna dei bagagli o, in caso di perdita, dal giorno in cui questi avrebbero dovuto essere riconsegnati. Nei trasporti che hanno inizio o termine fuori di Europa o dei Paesi bagnati dal Mediterraneo, la prescrizione dei diritti indicati nei comma precedenti si compie col decorso di un anno.». |
| Art. 44
Sanzioni per danno ambientale
1. Dopo l'articolo 55 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, e' inserito il seguente:
«Art. 55-bis.
Sanzioni per danno ambientale
1. Le sanzioni di cui agli articoli 53, 53-bis, 53-ter, 53-quater, 54 e 55 sono aumentate da un terzo alla meta' nel caso in cui dalle violazioni ivi previste e' derivato danno o pericolo di danno all'ambiente, salvo che il fatto costituisca reato. 2. In caso di danno o pericolo di danno all'ambiente e' sempre disposta la revoca della patente nautica, e, nei casi di maggiore gravita', e' disposto il sequestro dell'unita' da diporto.». |
| Art. 45 Modifiche all'articolo 57-bis del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171
1. All'articolo 57-bis del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: «2-bis. Il Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera, nell'ambito delle proprie competenze, vigila sul rispetto dei provvedimenti regionali di cui ai commi 1 e 2, irrogando le sanzioni previste dalle disposizioni vigenti.».
Note all'art. 45: - Si riporta l'art. 57-bis del citato decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, come modificato dal presente decreto legislativo: «Art. 57-bis (Vendita e somministrazione di bevande alcoliche. Inquinamento acustico). - 1. Le regioni disciplinano, con proprio provvedimento, la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche in mare durante la stagione balneare, tenendo in maggiore considerazione le aree interessate da intenso traffico diportistico, allo scopo di prevenire la realizzazione di sinistri dovuti all'abuso di tali bevande. 2. Con lo stesso provvedimento di cui al comma 1 e' disciplinato l'utilizzo di diffusori altoparlanti sui mezzi nautici durante la stagione balneare, allo scopo di contrastare il fenomeno dell'inquinamento acustico. 2-bis. Il Corpo delle capitanerie di porto-guardia costiera, nell'ambito delle proprie competenze, vigila sul rispetto dei provvedimenti regionali di cui ai commi 1 e 2, irrogando le sanzioni previste dalle disposizioni vigenti.». |
| Art. 46
Disposizioni procedurali e pagamento in misura ridotta
1. Dopo l'articolo 57-bis del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, e' inserito il seguente:
«Art. 57-ter.
Disposizioni procedurali e pagamento in misura ridotta
1. In tutte le ipotesi in cui il presente codice prevede che a una determinata violazione consegue una sanzione amministrativa pecuniaria, si applicano le disposizioni generali contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, salvo quanto previsto dai commi 2 e 3 del presente articolo. 2. Per le violazioni per le quali il presente codice stabilisce una sanzione amministrativa pecuniaria, e' ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se piu' favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione o, se questa non vi e' stata, dalla notificazione degli estremi della violazione. 3. La somma di cui al comma 2 e' ridotta del 30 per cento se il pagamento e' effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione. Nel verbale contestato o notificato devono essere indicate le modalita' di pagamento con il richiamo delle norme sui versamenti. 4. La riduzione di cui al comma 3 non si applica alle violazioni del presente codice per cui e' previsto il sequestro dell'unita' da diporto o la sanzione amministrativa accessoria della sospensione o della revoca della patente nautica, nonche' quando il trasgressore si e' rifiutato di esibire la patente nautica, ove prevista, o qualsiasi altro documento che, ai sensi della normativa vigente, deve avere a bordo.».
Note all'art. 46: - Le sezioni I e II del capo I («Le sanzioni amministrative») della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), recano, rispettivamente: «Principi generali», «Applicazione». |
| Art. 47 Modifiche all'articolo 58 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171
1. All'articolo 58 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Il termine di cui al comma 1 e' ridotto a sette giorni in caso di richiesta di estratto dai registri o copie di documenti.».
Note all'art. 47: - Si riporta l'art. 58 del citato decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, come modificato dal presente decreto legislativo: «Art. 58 (Durata dei procedimenti). - 1. I procedimenti amministrativi relativi alle unita' da diporto devono essere portati a termine entro venti giorni dalla data di presentazione della documentazione prescritta. 1-bis. Il termine di cui al comma 1 e' ridotto a sette giorni in caso di richiesta di estratto dai registri o copie di documenti. 2. Il termine di cui al comma 1 si applica anche al procedimento di rilascio del certificato limitato di radiotelefonista per l'uso di apparati radiotelefonici installati a bordo di navi di stazza lorda inferiore alle centocinquanta tonnellate, con potenza non superiore a 60 watts, di cui all'art. 2-bis del decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni in data 21 novembre 1956, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana in data 23 febbraio 1957, n. 50, e successive modificazioni, qualora il predetto certificato riguardi l'uso di apparati installati a bordo di unita' da diporto.». |
| Art. 48 Modifiche all'articolo 59 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171
1. L'articolo 59 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, e' sostituito dal seguente:
«Art. 59. Arrivi e partenze delle unita' da diporto e delle navi di cui all'articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172
1. Le unita' da diporto di qualsiasi bandiera, se non adibite ad attivita' commerciale, sono esenti dall'obbligo di presentazione della nota di informazioni all'autorita' marittima all'arrivo in porto e dal rilascio delle spedizioni prima della partenza dal porto stesso. 2. Alle unita' da diporto battenti bandiera dell'Unione europea adibite ad attivita' commerciale e alle navi di cui all'articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172, si applicano le disposizioni di cui al comma 1. 3. Le unita' da diporto battenti bandiera di Stati non appartenenti all'Unione europea adibite ad attivita' commerciale sono tenute a espletare le formalita' di arrivo presso l'autorita' marittima del primo porto di approdo nazionale con rilascio delle spedizioni per mare aventi validita' di un anno, nonche' a espletare le formalita' di partenza quando lasciano l'ultimo porto nazionale con rilascio delle spedizioni per l'estero. Le formalita' possono essere espletate per via telematica anche tramite il locale raccomandatario marittimo, il quale inoltra alla competente autorita' la lista dei componenti l'equipaggio e la lista dei passeggeri sottoscritta dal comandante.».
Note all'art. 48: - L'art. 59 del citato decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sostituito dal presente decreto legislativo, recava: «Art. 59 (Arrivi e partenze delle unita' da diporto». - Si riporta, per opportuna conoscenza, l'art. 3 della citata legge 8 luglio 2003, n. 172, come modificato dall'art. 57 del presente decreto legislativo: «Art. 3 (Navi destinate esclusivamente al noleggio per finalita' turistiche). - 1. Possono essere iscritte nel Registro internazionale di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, e successive modificazioni, ed essere assoggettate alla relativa disciplina, le navi con scafo di lunghezza superiore a 24 metri, adibite in navigazione internazionale esclusivamente al noleggio per finalita' turistiche. 2. Le navi di cui al comma 1, iscritte nel Registro internazionale: a) sono abilitate al trasporto di passeggeri per un numero non superiore a 12, escluso l'equipaggio; b) sono munite di certificato di classe rilasciato da uno degli organismi autorizzati ai sensi del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, come modificato dal decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 169; c) sono sottoposte alle norme tecniche e di conduzione previste dal regolamento di sicurezza di cui al comma 3. 3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e' emanato il regolamento di sicurezza recante le norme tecniche e di conduzione cui sono sottoposte le navi di cui al comma 1. 4. Le navi di cui al comma 1 sono armate di norma con equipaggio di due persone, piu' il comandante, di nazionalita' italiana o di altro Stato membro dell'Unione europea. Qualora lo ritenga necessario, il comandante puo' aggiungere all'equipaggio componenti di altra nazionalita'. 5. Alle navi di cui al comma 1 non si applica la limitazione concernente i servizi di cabotaggio disposta dall'art. 1, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, e successive modificazioni. 6. Le disposizioni del presente articolo, ad eccezione di quelle di cui al comma 3, hanno effetto a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del regolamento di cui al comma 2, lettera c). 7. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 4,338 milioni di euro per l'anno 2003, 7,288 milioni di euro per l'anno 2004 e 6,024 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. 8. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.». |
| Art. 49 Modifiche all'articolo 60 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171
1. All'articolo 60 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, al comma 2, dopo la parola: «persone» sono inserite le seguenti: «o l'integrita' ambientale».
Note all'art. 49: - Si riporta l'art. 60 del citato decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, come modificato dal presente decreto legislativo: «Art. 60 (Denuncia di evento straordinario). - 1. Se nel corso della navigazione o durante la sosta in porto si sono verificati eventi straordinari relativi all'unita' da diporto o alle persone a bordo, il comandante dell'unita' da diporto deve farne denuncia all'autorita' marittima o consolare entro tre giorni dall'arrivo in porto con le modalita' di cui all'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 2. In caso di eventi che abbiano coinvolto l'incolumita' fisica di persone o l'integrita' ambientale, il termine di cui al comma 1 e' ridotto a ventiquattro ore. 3. Le autorita' di cui al comma 1 procedono, ove sia il caso, ad investigazioni sommarie sui fatti denunciati e sulle loro cause.». |
| Art. 50 Modifiche all'articolo 63 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171
1. All'articolo 63 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis. Per le prestazioni e i servizi, diversi da quelli previsti dal comma 1, erogati attraverso il Sistema telematico centrale della nautica da diporto (SISTE), gli interessati sono tenuti al pagamento dei diritti previsti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.»; b) al comma 2, dopo le parole: «previsti dal comma 1» sono inserite le seguenti: «e 1-bis»; c) al comma 3 le parole: «al comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 1-bis e 2»; d) dopo il comma 3, e' inserito il seguente: «3-bis. Gli introiti derivanti dai diritti previsti dal comma 1-bis affluiscono a un apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere interamente riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su specifico capitolo di spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per il funzionamento del Sistema telematico centrale della nautica da diporto (SISTE).».
Note all'art. 50: - Si riporta l'art. 63 del citato decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, come modificato dal presente decreto legislativo: «Art. 63 (Tariffe per prestazioni e servizi). - 1. Alle procedure relative all'attestazione di conformita' delle unita' da diporto e dei loro componenti e a quelle finalizzate alla designazione degli organismi abilitati ad attestare la conformita', alla vigilanza sugli organismi stessi, nonche' all'effettuazione dei controlli sui prodotti, si applicano le disposizioni dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52. 1-bis. Per le prestazioni e i servizi, diversi da quelli previsti dal comma 1, erogati attraverso il Sistema telematico centrale della nautica da diporto (SISTE), gli interessati sono tenuti al pagamento dei diritti previsti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato di concerto con il Ministro delle economia e delle finanze. 2. Per le prestazioni e i servizi, diversi da quelli previsti dal comma 1 e 1-bis, da richiedere agli organi competenti, gli interessati sono tenuti al pagamento dei diritti e dei compensi previsti nella tabella A contenuta nell'allegato XVI, nonche' dei tributi speciali previsti dalla tabella D allegata al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1954, n. 869, come sostituita dall'allegato 1 alla legge 6 agosto 1991, n. 255. Conseguentemente le tariffe di cui ai numeri da 8 a 14 della tabella 3 allegata alla legge 1° dicembre 1986, n. 870, e successive modifiche, si applicano relativamente alle prestazioni ed ai servizi diversi da quelli riguardanti la nautica da diporto. 3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, gli importi dei diritti e dei compensi di cui ai commi 1-bis e 2 sono aggiornati ogni due anni in misura pari all'intera variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, media nazionale, verificatasi nei due anni precedenti. 3-bis. Gli introiti derivanti dai diritti previsti dal comma 1-bis affluiscono a un apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere interamente riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su specifico capitolo di spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per il funzionamento del Sistema telematico centrale della nautica da diporto (SISTE). 4. Gli introiti derivanti dai diritti e compensi previsti nella tabella A contenuta nell'allegato XVI, affluiscono ad un apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnati, fino al limite del venticinque per cento, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad un fondo istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per interventi da definire, nei limiti delle predette risorse, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.». |
| Art. 51 Modifiche all'articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171
1. All'articolo 65, comma 1, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla lettera a) le parole: «nei registri» sono sostituite dalle seguenti: «nell'Archivio telematico centrale delle unita' da diporto (ATCN)»; b) la lettera b) e' sostituita dalla seguente: «b) procedure relative alla cancellazione delle unita' da diporto dall'Archivio telematico centrale delle unita' da diporto (ATCN)»; c) la lettera d) e' sostituita dalla seguente: «d) procedimento per il rilascio e il rinnovo dei documenti delle unita' da diporto attraverso il Sistema telematico centrale della nautica da diporto (SISTE);»; d) la lettera h) e' abrogata; e) alla lettera l) le parole: «procedura di rilascio dell'autorizzazione alla» sono soppresse; f) la lettera m) e' sostituita dalla seguente: «m) disciplina relativa ai procedimenti amministrativi gestiti attraverso lo Sportello telematico del diportista (STED) e del relativo regolamento di attuazione.».
Note all'art. 51: - Si riporta l'art. 65 del citato decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, come modificato dal presente decreto legislativo: «Art. 65 (Regolamento di attuazione). - 1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con le amministrazioni interessate, adotta, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, un decreto ministeriale al fine di disciplinare, secondo criteri di semplificazione dei procedimenti amministrativi, le materie di seguito indicate: a) modalita' di iscrizione nell'Archivio telematico centrale delle unita' da diporto (ATCN) delle navi, delle imbarcazioni da diporto e delle imbarcazioni autocostruite, ivi compresa la disciplina relativa alla iscrizione provvisoria delle imbarcazioni e delle navi da diporto; b) procedure relative alla cancellazione delle unita' da diporto dall'Archivio telematico centrale delle unita' da diporto (ATCN); c) disciplina relativa ai casi di perdita di possesso delle unita' da diporto; d) procedimento per il rilascio e il rinnovo dei documenti delle unita' da diporto attraverso il Sistema telematico centrale della nautica da diporto (SISTE); e) disciplina del regime amministrativo degli apparati ricetrasmittenti di bordo; f) disciplina relativa ai titoli abilitativi per il comando, la condotta e la direzione nautica delle unita' da diporto, ivi compresa l'introduzione di nuovi criteri in materia di requisiti fisici per il conseguimento della patente nautica, in particolare per le persone disabili e l'uso obbligatorio di dispositivi elettronici in grado di consentire, in caso di caduta in mare, oltre alla individuazione della persona, la disattivazione del pilota automatico e l'arresto dei motori; g) sicurezza della navigazione e delle unita' da diporto, ivi comprese quelle impiegate in attivita' di noleggio o come unita' appoggio per le immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo; h) (Abrogata).; i) normativa tecnica per i motori a doppia alimentazione, a benzina ed a gas di petrolio liquido; l) disciplina relativa alla navigazione temporanea e condizioni di sicurezza da osservare durante la predetta navigazione; m) disciplina relativa ai procedimenti amministrativi gestiti attraverso lo Sportello telematico del diportista (STED) e del relativo regolamento di attuazione. 2. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1 si applicano le disposizioni regolamentari vigenti.». |
| Art. 52 Modifiche all'allegato VIII del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171
1. All'allegato VIII, al punto 9), del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, le parole: «all'articolo 6, paragrafo 4, lettere b) e c)» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 5, comma 4, lettere b) e c), del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5». |
| Art. 53 Modifiche all'allegato XVI del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171
1. All'allegato XVI, tabella A, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, le parole: «nei registri di imbarcazioni e navi» sono sostituite dalle seguenti: «nell'Archivio telematico centrale delle unita' da diporto (ATCN)».
Note all'art. 53: - Si riporta l'Allegato XVI al citato decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, come modificato dal presente decreto legislativo: «Allegato XVI
Tabella A
Diritti e compensi per prestazioni e servizi in materia di nautica da diporto Visite di accertamento e stazzatura navi da diporto di tipo non omologato e rilascio di certificazioni di collaudo e di stazza: 351,30 euro. Visite periodiche ed occasionali navi da diporto: 87,83 euro. Stazzatura o ristazzatura di navi da diporto e rilascio certificazioni: 29,28 euro. Rilascio licenze di navigazione: 29,28 euro. Aggiornamento licenze di navigazione: 17,58 euro. Rilascio certificato d'uso motore: 23,42 euro. Aggiornamento certificato d'uso motore: 11,70 euro. Esame per il conseguimento delle patenti nautiche di categoria A e C: 29,28 euro. Esami per il conseguimento della patente nautica per navi da diporto: 117,10 euro. Iscrizione nell'Archivio telematico centrale delle unita' da diporto (ATCN): 35,13 euro. Rinnovo licenze: 29,28 euro. Trascrizione nei registri di atti relativi alla proprieta' e di altri atti e domande per i quali occorre la trascrizione; iscrizione o cancellazione di ipoteche; rilascio estratto dai registri: 23,42 euro. Copia di un documento: 11,70 euro. Rilascio di un duplicato: 29,28 euro. Autorizzazione alla navigazione temporanea e licenza provvisoria di navigazione: 23,42 euro». |
| Art. 54
Modifiche all'articolo 5 della legge 28 gennaio 1994, n. 84
1. All'articolo 5 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, dopo il comma 2-bis, e' inserito il seguente: «2-ter. Il piano regolatore di sistema portuale o il piano regolatore portuale individua le strutture o ambiti portuali di cui al comma 2-bis da destinarsi al ricovero a secco di imbarcazioni da diporto fino a 12 metri e di natanti da diporto».
Note all'art. 54: - Si riporta l'art. 5, della legge 28 gennaio 1994, n. 84 (Riordino della legislazione in materia portuale), come modificato dal presente decreto legislativo: «Art. 5 (Programmazione e realizzazione delle opere portuali. Piano regolatore di sistema portuale e piano regolatore portuale). - 1. Nei porti ricompresi nelle circoscrizioni territoriali di cui all'art. 6, comma 1, l'ambito e l'assetto complessivo dei porti costituenti il sistema, ivi comprese le aree destinate alla produzione industriale, all'attivita' cantieristica e alle infrastrutture stradali e ferroviarie, sono delimitati e disegnati dal piano regolatore di sistema portuale, che individua, altresi', le caratteristiche e la destinazione funzionale delle aree interessate. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, entro il 30 novembre 2016, predispone apposite linee guida per la redazione dei piani regolatori di sistema portuale, delle varianti stralcio e degli adeguamenti tecnico funzionali. 1-bis. Nei porti di cui alla categoria II, classe III, con esclusione di quelli aventi le funzioni di cui all'art. 4, comma 3, lettera e), l'ambito e l'assetto complessivo del porto, ivi comprese le aree destinate alla produzione industriale, all'attivita' cantieristica e alle infrastrutture stradali e ferroviarie, sono delimitati e disegnati dal piano regolatore portuale, che individua, altresi', le caratteristiche e la destinazione funzionale delle aree interessate. 2. Le previsioni del piano regolatore portuale non possono contrastare con gli strumenti urbanistici vigenti. 2-bis. Nel caso di strutture o ambiti idonei, allo stato sottoutilizzati o non diversamente utilizzabili per funzioni portuali di preminente interesse pubblico, e' valutata con priorita' la finalizzazione delle predette strutture ed ambiti ad approdi turistici come definiti dall'art. 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509. 2-ter. Il piano regolatore di sistema portuale o il piano regolatore portuale individua le strutture o ambiti portuali di cui al comma 2-bis da destinarsi al ricovero a secco di imbarcazioni da diporto fino a 12 metri e di natanti da diporto. 3. Nei porti di cui al comma 1 nei quali e' istituita l'autorita' di sistema portuale, il piano regolatore di sistema portuale, corredato del rapporto ambientale di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006, e' adottato dal comitato di gestione di cui all'art. 9, previa intesa con il comune o i comuni interessati. Tale piano e', quindi, inviato per il parere al Consiglio superiore dei lavori pubblici, che si esprime entro quarantacinque giorni dal ricevimento dell'atto. Decorso inutilmente tale termine, il parere si intende reso in senso favorevole. Il piano, esaurita la procedura di cui al presente comma e a quella di cui al comma 4, e' approvato dalla regione interessata entro trenta giorni decorrenti dalla conclusione della procedura VAS, previa intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Qualora non si raggiunga l'intesa si applica la procedura di cui all'art. 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241. 3-bis. Nei porti di cui al comma 1-bis, nei quali non e' istituita l'AdSP, il piano regolatore e' adottato e approvato dalla Regione di pertinenza o, ove istituita, dall'autorita' di sistema portuale regionale, previa intesa con il comune o i comuni interessati, ciascuno per il proprio ambito di competenza, nel rispetto delle normative vigenti e delle proprie norme regolamentari. Sono fatte salve, altresi', le disposizioni legislative regionali vigenti in materia di pianificazione dei porti di interesse regionali. 3-ter. Il Piano Regolatore di Sistema Portuale delle AdSP di cui al comma 1, la cui circoscrizione territoriale e' ricompresa in piu' Regioni, e' approvato con atto della Regione ove ha sede la stessa AdSP, previa intesa con le Regioni nel cui territorio sono ricompresi gli altri porti amministrati dalla stessa AdSP e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. 4. I piani di cui ai commi 1 e 1-bis sono sottoposti, ai sensi della normativa vigente in materia, alla procedura di VAS. 5. Al piano regolatore portuale dei porti di cui ai commi 1 e 1-bis aventi le funzioni di cui all'art. 4, comma 3, lettera b), e alle relative varianti, e' allegato un rapporto sulla sicurezza dell'ambito portuale ai fini degli adempimenti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, sui rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attivita' industriali e dal decreto del Ministro dell'ambiente 20 maggio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126, del 31 maggio 1991. Le varianti al Piano regolatore di Sistema Portuale seguono il medesimo procedimento previsto per l'adozione del Piano Regolatore di Sistema Portuale. Il Presidente del comitato di gestione dell'autorita' del sistema portuale, autonomamente o su richiesta della regione o del Comune interessati, puo' promuovere al Comitato di gestione, per la successiva adozione, varianti-stralcio concernenti la qualificazione funzionale del singolo scalo marittimo. Le varianti-stralcio al piano regolatore di sistema portuale, relative al singolo scalo marittimo, sono sottoposte al procedimento previsto per l'approvazione del piano regolatore di sistema portuale, fermo restando che in luogo della previa intesa con il comune o i comuni interessati e' prevista l'acquisizione della dichiarazione di non contrasto con gli strumenti urbanistici vigenti da parte dei medesimi comuni e che in luogo della procedura di VAS si svolge la procedura di verifica di assoggettabilita' a VAS ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 152 del 2006. Le varianti-stralcio di porti ricompresi in una AdSP la cui circoscrizione territoriale ricade in piu' Regioni, e' approvato con atto della Regione nel cui territorio e' ubicato il porto oggetto di variante-stralcio, sentite le Regioni nel cui territorio sono ricompresi gli altri porti amministrati dalla medesima AdSP, previa intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Le modifiche che non alterano in modo sostanziale la struttura del piano regolatore di sistema portuale in termini di obiettivi, scelte strategiche e caratterizzazione funzionale delle aree portuali, relativamente al singolo scalo marittimo, costituiscono adeguamenti tecnico-funzionali del piano regolatore di sistema portuale. Gli adeguamenti tecnico-funzionali sono adottati dal Comitato di gestione dell'Autorita' di sistema portuale, previa acquisizione della dichiarazione di non contrasto con gli strumenti urbanistici vigenti da parte del comune o dei comuni interessati. E' successivamente acquisito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, che si esprime entro quarantacinque giorni, decorrenti dalla ricezione della proposta di adeguamento tecnico funzionale. L'adeguamento tecnico funzionale e' approvato con atto della Regione nel cui territorio e' ubicato il porto interessato dall'adeguamento medesimo. 5-bis. L'esecuzione delle opere nei porti da parte della Autorita' di Sistema Portuale e' autorizzata ai sensi della normativa vigente. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 5-bis, nonche' dalle norme vigenti in materia di autorizzazione di impianti e infrastrutture energetiche, nonche' di opere ad essi connesse, l'esecuzione di opere nei porti da parte di privati e' autorizzata, sotto tutti i profili rilevanti, in esito ad apposita conferenza di servizi convocata dalla autorita' di sistema portuale o, laddove non istituita, dalla autorita' marittima, ai sensi dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, a cui sono chiamate tutte le Amministrazioni competenti. 6. All'art. 88 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, il n. 1) e' sostituito dal seguente: "1) le opere marittime relative ai porti di cui alla categoria I e alla categoria II, classe I, e le opere di preminente interesse nazionale per la sicurezza dello Stato e della navigazione nonche' per la difesa delle coste". 7. Sono di competenza regionale le funzioni amministrative concernenti le opere marittime relative ai porti di cui alla categoria II, classi II e III. 8. Spetta allo Stato l'onere per la realizzazione delle opere nei porti di cui alla categoria I e per la realizzazione delle opere di grande infrastrutturazione nei porti di cui alla categoria II, classi I e II. Le regioni, il comune interessato o l'autorita' di sistema portuale possono comunque intervenire con proprie risorse, in concorso o in sostituzione dello Stato, per la realizzazione delle opere di grande infrastrutturazione nei porti di cui alla categoria II, classi I e II. Spetta alla regione o alle regioni interessate l'onere per la realizzazione delle opere di grande infrastrutturazione nei porti di cui alla categoria II, classe III. Le autorita' di sistema portuale, a copertura dei costi sostenuti per le opere da esse stesse realizzate, possono imporre soprattasse a carico delle merci imbarcate o sbarcate, oppure aumentare l'entita' dei canoni di concessione. 9. Sono considerate opere di grande infrastrutturazione le costruzioni di canali marittimi, di dighe foranee di difesa, di darsene, di bacini e di banchine attrezzate, nonche' l'escavazione e l'approfondimento dei fondali. I relativi progetti sono approvati dal Consiglio superiore dei lavori pubblici. 10. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sulla base delle proposte contenute nei piani operativi triennali predisposti dalle autorita' di sistema portuale, ai sensi dell'art. 9, comma 3, lettera a), individua annualmente le opere di cui al comma 9 del presente art., da realizzare nei porti di cui alla categoria II, classi I e II. 11. Per gli interventi da attuarsi dalle regioni, in conformita' ai piani regionali dei trasporti o ai piani di sviluppo economico-produttivo, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti emana direttive di coordinamento. 11-bis. 11-ter. 11-quater. 11-quinquies. 11-sexies.». |
| Art. 55 Modifiche all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509
1. All'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509, dopo le parole: «varo e rimessaggio» sono inserite le seguenti: «, anche a secco,».
Note all'art. 55: - Si riporta l'art. 2, del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509 (Regolamento recante disciplina del procedimento di concessione di beni del demanio marittimo per la realizzazione di strutture dedicate alla nautica da diporto, a norma dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59), come modificato dal presente decreto legislativo: «Art. 2 (Definizioni). - 1. Sono strutture dedicate alla nautica da diporto: a) il "porto turistico", ovvero il complesso di strutture amovibili ed inamovibili realizzate con opere a terra e a mare allo scopo di servire unicamente o precipuamente la nautica da diporto ed il diportista nautico, anche mediante l'apprestamento di servizi complementari; b) l'"approdo turistico", ovvero la porzione dei porti polifunzionali aventi le funzioni di cui all'art. 4, comma 3, della legge 28 gennaio 1994, n. 84 , destinata a servire la nautica da diporto ed il diportista nautico, anche mediante l'apprestamento di servizi complementari; c) i "punti d'ormeggio", ovvero le aree demaniali marittime e gli specchi acquei dotati di strutture che non importino impianti di difficile rimozione, destinati all'ormeggio, alaggio, varo e rimessaggio, anche a secco, di piccole imbarcazioni e natanti da diporto. 2. La concessione demaniale marittima per la realizzazione delle strutture dedicate alla nautica da diporto di cui al comma 1, lettere a) e b), e' rilasciata: a) con atto approvato dal direttore marittimo, nel caso di concessioni di durata non superiore a quindici anni; b) con atto approvato dal dirigente generale preposto alla Direzione generale del demanio marittimo e dei porti del Ministero dei trasporti e della navigazione, nel caso di concessioni di durata superiore a quindici anni. 3. Qualora la concessione ricada nella circoscrizione territoriale di una autorita' portuale, e' rilasciata dal presidente ai sensi dell'art. 8, comma 3, lettera h), della legge 28 gennaio 1994, n. 84 , e l'attivita' istruttoria di competenza dell'autorita' marittima e' curata dal segretario generale.». |
| Art. 56
Modifiche al decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 53
1. Al decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 53, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 2, comma 1, la lettera f) e' sostituita dalla seguente: «f) interfaccia nave/porto: le interazioni che hanno luogo quando una nave e' direttamente e immediatamente interessata da attivita' che comportano il movimento di persone o di merci o la fornitura di servizi portuali verso la nave o dalla nave, con esclusione delle operazioni e dei servizi portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84;»; b) all'articolo 3, comma 1, primo periodo, dopo la parola: «navi» sono inserite le seguenti: «e alle unita' da diporto utilizzate a fini commerciali».
Note all'art. 56: - Si riportano gli articoli 2 e 3, del decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 53 (Attuazione della direttiva 2009/16/CE recante le norme internazionali per la sicurezza delle navi, la prevenzione dell'inquinamento e le condizioni di vita e di lavoro a bordo per le navi che approdano nei porti comunitari e che navigano nelle acque sotto la giurisdizione degli Stati membri), come modificati dal presente decreto legislativo: «Art. 2 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente decreto si intendono per: a) convenzioni: quelle di seguito indicate, unitamente ai relativi protocolli ed emendamenti, nonche' ai connessi codici, nella loro versione aggiornata: 1) convenzione internazionale sulla linea di massimo carico, LL66, firmata a Londra il 5 aprile 1966, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1968, n. 777; 2) convenzione internazionale sulla salvaguardia della vita umana in mare, SOLAS 74, firmata a Londra il 1° novembre 1974, di cui alla legge 23 maggio 1980, n. 313; 3) convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento da navi, MARPOL 73/78, firmata a Londra il 2 novembre 1973, di cui alla legge 29 settembre 1980, n. 662; 4) convenzione internazionale sugli standard per l'addestramento, la certificazione ed il servizio di guardia dei marittimi, STCW 78, firmata a Londra il 5 luglio 1978, di cui alla legge 21 novembre 1985, n. 739; 5) convenzione sul regolamento per prevenire gli abbordi in mare, COLREG 1972, firmata a Londra il 20 ottobre 1972, di cui alla legge 27 dicembre 1977, n. 1085; 6) convenzione internazionale sulla stazzatura delle navi mercantili, ITC 69, firmata a Londra il 23 giugno 1969, di cui alla legge 22 ottobre 1973, n. 958; 7) convenzione sul lavoro marittimo del 2006 (CLM 2006) di cui alla legge 23 settembre 2013 n. 113; 8) convenzione internazionale sulla responsabilita' civile per i danni derivanti da inquinamento da idrocarburi, CLC 92, firmata a Londra il 27 novembre 1992, di cui alla legge 27 maggio 1999, n. 177; 8-bis) convenzione internazionale sul controllo dei sistemi antivegetativi dannosi sulle navi del 2001 (AFS 2001) di cui alla legge 31 agosto 2012, n. 163; 8-ter) convenzione internazionale sulla responsabilita' civile per i danni derivanti dall'inquinamento determinato dal carburante delle navi, del 2001 (convenzione "Bunker Oil" 2001) di cui alla legge 1° febbraio 2010, n. 19; b) Memorandum d'intesa di Parigi (Paris MOU): il memorandum d'intesa relativo al controllo delle navi da parte dello Stato d'approdo, firmato a Parigi il 26 gennaio 1982, nella sua versione aggiornata; c) audit IMO: sistema di verifica e consulenza cui si sottopongono volontariamente gli Stati membri dell'IMO secondo le procedure fissate dalla risoluzione dell'assemblea dell'IMO A.974(24); d) regione del Memorandum d'intesa di Parigi: la zona geografica in cui i firmatari del MOU di Parigi effettuano ispezioni secondo le procedure concordate; e) nave: qualsiasi nave mercantile adibita al trasporto marittimo, battente bandiera diversa da quella nazionale, rientrante nel campo di applicazione di una o piu' delle convenzioni; f) interfaccia nave/porto: le interazioni che hanno luogo quando una nave e' direttamente e immediatamente interessata da attivita' che comportano il movimento di persone o di merci o la fornitura di servizi portuali verso la nave o dalla nave, con esclusione delle operazioni e dei servizi portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84; g) nave ancorata: una nave, in porto o alla fonda in rada, che staziona in una zona ricadente nell'ambito portuale ma non ormeggiata, interessata da attivita' proprie dell'interfaccia nave/porto; h) ispettore: soggetto appartenente unicamente al Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera, in possesso dei requisiti di cui all'allegato I, del presente decreto, debitamente autorizzato e formalmente incaricato dall'autorita' competente centrale, a conclusione del prescritto iter formativo, a svolgere le ispezioni dello Stato di approdo; i) autorita' competente centrale: il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera e, per quanto attiene alle attivita' di prevenzione dell'inquinamento e di tutela dell'ambiente marino, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che, per tali fini, si avvale del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera; l) autorita' competente locale: gli uffici marittimi periferici retti da ufficiali del Corpo delle capitanerie di porto fino a livello di Ufficio circondariale marittimo; m) autorita' portuale: gli enti di cui all'art. 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84; n) periodo notturno: l'arco temporale che va dalle ore 22,00 alle ore 5,00 del giorno successivo; o) ispezione iniziale: la visita a bordo di una nave svolta da un ispettore, per verificare la conformita' alle pertinenti convenzioni e regolamenti, che include almeno i controlli previsti all'art. 16, comma 1; p) ispezione dettagliata: l'ispezione durante la quale la nave, le dotazioni di bordo e l'equipaggio sono sottoposti, interamente o parzialmente, ad un esame accurato nei casi specificati all'art. 16, comma 3, degli aspetti concernenti la costruzione, le dotazioni, l'equipaggio, le condizioni di vita e di lavoro ed il rispetto delle procedure operative di bordo; q) ispezione estesa: un'ispezione che riguarda le voci elencate all'allegato VII e che puo' comprendere un'ispezione dettagliata quando sussistano i fondati motivi di cui all'art. 16, comma 3; r) esposto: un'informazione o rapporto originato da soggetto, associazione o organizzazione, portatore di una qualificata posizione soggettiva, di un interesse diffuso o legittimo comunque legato alla sicurezza della nave, inclusi la sicurezza o la salute dell'equipaggio, le condizioni di vita e di lavoro a bordo e la prevenzione dell'inquinamento; s) fermo: il formale divieto posto ad una nave di prendere il mare a causa delle deficienze individuate che, da sole o nel complesso, rendono la nave insicura; t) provvedimento di rifiuto di accesso: la decisione comunicata al comandante di una nave, alla compagnia che ne e' responsabile ed allo Stato di bandiera, con la quale si notifica che alla nave sara' rifiutato l'accesso a tutti i porti ed ancoraggi della Comunita'; u) sospensione di un'operazione: il formale divieto posto ad una nave di continuare una qualunque attivita' operativa tecnica o commerciale a causa delle deficienze individuate che, da sole o nel complesso, renderebbero il proseguimento della predetta attivita' pericoloso per la sicurezza della navigazione, delle persone a bordo o per l'ambiente; v) compagnia: il proprietario della nave o qualsiasi altra persona fisica o giuridica, incluso l'armatore o il noleggiatore a scafo nudo, che assume la responsabilita' dell'esercizio della nave dal proprietario della stessa e che si fa carico dei doveri e delle responsabilita' posti dal codice internazionale di gestione della sicurezza, ISM; z) organismo riconosciuto: una societa' di classificazione o altro organismo privato che svolge funzioni amministrative per conto dell'amministrazione dello Stato di bandiera; aa) certificato obbligatorio: il certificato rilasciato direttamente o a nome di uno Stato di bandiera in conformita' alle convenzioni; bb) certificato di classe: il documento che conferma la conformita' alla SOLAS 74, capitolo II-1, parte A-1, regola 3-1; cc) banca dati delle ispezioni: il sistema informatico che contribuisce all'attuazione del sistema di controllo da parte dello Stato di approdo all'interno della Comunita' e che riguarda i dati relativi alle ispezioni effettuate nella Comunita' e nella regione del MOU di Parigi; cc-bis) certificato di lavoro marittimo: il certificato di cui alla regola 5.1.3 della CLM 2006; cc-ter) dichiarazione di conformita' del lavoro marittimo: la dichiarazione di cui alla regola 5.1.3 della CLM 2006. 1-bis. Tutti i riferimenti fatti nel presente decreto a convenzioni, codici e risoluzioni internazionali, inclusi quelli per i certificati e altri documenti, sono intesi come riferimenti a tali convenzioni, codici e risoluzioni internazionali nella loro versione aggiornata.». «Art. 3 (Campo di applicazione). - 1. Il presente decreto si applica alle navi e alle unita' da diporto utilizzate a fini commerciali di bandiera non italiana ed ai relativi equipaggi che fanno scalo o ancoraggio in un porto nazionale per effettuare attivita' proprie dell'interfaccia nave/porto. L'ispezione di una nave eseguita in acque soggette alla giurisdizione nazionale e' considerata, ai fini del presente decreto, equivalente a quella svolta nell'ambito di un porto. 2. Per le navi di stazza lorda inferiore alle 500 GT (gross tonnage), si applicano i requisiti previsti dalle convenzioni applicabili. Qualora nessuna convenzione sia applicabile, si adottano le procedure di cui all'allegato I del MOU di Parigi, per garantire che le navi non presentino evidenti pericoli per la sicurezza della navigazione, la salute o l'ambiente. 3. Nell'ispezionare una nave battente bandiera di uno Stato che non ha sottoscritto una delle convenzioni di cui al comma 1 dell'art. 2, l'Autorita' competente locale accerta che la nave e il relativo equipaggio non godano di un trattamento piu' favorevole di quello riservato alle navi battenti bandiera di uno Stato firmatario di tale convenzione. Tale nave e' sottoposta a un'ispezione piu' dettagliata secondo le procedure istituite dal MOU di Parigi. 4. Il presente articolo non pregiudica i diritti di intervento che uno Stato membro puo' far valere in forza delle pertinenti convenzioni. 5. Il presente decreto non si applica alle navi da pesca, alle navi da guerra, alle navi ausiliarie, alle imbarcazioni in legno di costruzione rudimentale, alle navi dello Stato utilizzate a fini non commerciali ed alle unita' da diporto non adibite a traffici commerciali. 5-bis. Le misure adottate per applicare il presente decreto non comportano una riduzione del livello generale di protezione dei marittimi previsto dal diritto sociale dell'Unione nei settori cui si applica il presente decreto, in confronto alla situazione gia' esistente in ciascuno Stato membro. Nell'attuare tali misure, se l'autorita' competente locale viene a conoscenza di una chiara violazione del diritto dell'Unione a bordo di navi battenti bandiera di uno Stato membro, essa informa immediatamente, conformemente al diritto e alla pratica nazionali, qualsiasi altra autorita' competente interessata, al fine di intraprendere, se del caso, ulteriori azioni.». |
| Art. 57
Modifiche alla legge 8 luglio 2003, n. 172
1. All'articolo 3, comma 1, della legge 8 luglio 2003, n. 172, le parole: «e comunque di stazza lorda non superiore alle 1000 tonnellate» sono soppresse.
Note all'art. 57: - Si riporta l'art. 3, della citata legge 8 luglio 2003, n. 172, come modificato dal presente decreto legislativo: «Art. 3 (Navi destinate esclusivamente al noleggio per finalita' turistiche). - 1. Possono essere iscritte nel Registro internazionale di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, e successive modificazioni, ed essere assoggettate alla relativa disciplina, le navi con scafo di lunghezza superiore a 24 metri, adibite in navigazione internazionale esclusivamente al noleggio per finalita' turistiche. 2. Le navi di cui al comma 1, iscritte nel Registro internazionale: a) sono abilitate al trasporto di passeggeri per un numero non superiore a 12, escluso l'equipaggio; b) sono munite di certificato di classe rilasciato da uno degli organismi autorizzati ai sensi del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, come modificato dal decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 169; c) sono sottoposte alle norme tecniche e di conduzione previste dal regolamento di sicurezza di cui al comma 3. 3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e' emanato il regolamento di sicurezza recante le norme tecniche e di conduzione cui sono sottoposte le navi di cui al comma 1. 4. Le navi di cui al comma 1 sono armate di norma con equipaggio di due persone, piu' il comandante, di nazionalita' italiana o di altro Stato membro dell'Unione europea. Qualora lo ritenga necessario, il comandante puo' aggiungere all'equipaggio componenti di altra nazionalita'. 5. Alle navi di cui al comma 1 non si applica la limitazione concernente i servizi di cabotaggio disposta dall'art. 1, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, e successive modificazioni. 6. Le disposizioni del presente articolo, ad eccezione di quelle di cui al comma 3, hanno effetto a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del regolamento di cui al comma 2, lettera c). 7. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 4,338 milioni di euro per l'anno 2003, 7,288 milioni di euro per l'anno 2004 e 6,024 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. 8. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.». |
| Art. 58
Modifiche al decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5
1. Al decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo l'articolo 19, e' inserito il seguente:
«Art. 19-bis.
Compartimenti motori e motori alimentati con combustibili alternativi
1. La normativa tecnica regolante i sistemi di alimentazione e relativi motori di propulsione alimentati con gas di petrolio liquefatto, gas naturale liquefatto, metano ed elettrici su unita' da diporto, di nuova costruzione o gia' immessi sul mercato, e' conforme alla regola tecnica elaborata nel rispetto della normativa europea o, in mancanza di questa, della normativa internazionale di riferimento, individuata secondo i criteri stabiliti nel decreto di cui al comma 4. 2. Il fabbricante o l'importatore di cui agli articoli 6 e 8 del presente decreto sono responsabili della conformita' del sistema di alimentazione alternativo. Le imprese che costruiscono unita' da diporto con i sistemi di alimentazione e i motori di propulsione di cui al comma 1 o che provvedono alla loro installazione sono responsabili della loro sistemazione a bordo. 3. I certificati e le dichiarazioni previste per le operazioni periodiche di ispezione, sostituzione e controllo previsti dalla regola tecnica di cui al comma 1 sono documenti di bordo. 4. Con uno o piu' decreti da adottare in relazione alle specificita' dei diversi sistemi alternativi di propulsione di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, disciplina: a) l'individuazione dei criteri della regola tecnica elaborata nel rispetto della normativa internazionale; b) le procedure connesse all'applicazione delle regole tecniche di cui al comma 1 alle unita' da diporto; c) i requisiti che deve possedere l'impresa installatrice di cui al comma 2; d) l'adozione da parte dell'impresa installatrice di un sistema di qualita' approvato da un organismo notificato e autorizzato ai fini della valutazione della conformita' dei sistemi di qualita' aziendali; e) le modalita' con cui l'organismo notificato di cui alla lettera d) effettua i controlli sul sistema di gestione della qualita' dell'impresa installatrice; f) procedure per l'immissione in commercio dei motori di propulsione di cui al comma 1, comprensive delle norme di sicurezza in materia; g) procedure per la conversione alle alimentazioni con gas di petrolio liquefatto, gas naturale liquefatto, metano ed elettrici o a doppia alimentazione delle unita' da diporto e dei relativi motori di propulsione gia' immessi sul mercato; h) le operazioni di controllo periodico sugli impianti di cui al comma 1, nonche' l'istituzione di una apposita dichiarazione rilasciata dal personale preposto a tali controlli; i) le procedure per l'istituzione presso l'amministrazione competente di un elenco delle imprese installatrici; l) l'obbligo per le imprese installatrici di informare l'amministrazione competente del possesso dei requisiti di cui alla lettera c).»; b) all'articolo 20, comma 1, le parole: «d) ed e)» sono sostituite dalle seguenti: «e) ed f)»; c) all'articolo 31, comma 5, il secondo periodo e' soppresso; d) all'articolo 39, comma 3, le parole: «, qualora abbiano sufficienti ragioni per ritenere che un prodotto oggetto del presente decreto rappresenti un rischio per la salute o la sicurezza delle persone, per le cose o per l'ambiente,» sono soppresse; e) all'allegato II, il punto 1) e' sostituito dal seguente: «1) Componentistica protetta dai rischi di accensione di miscele di gas infiammabili negli spazi destinati ai motori entrobordo ed entrofuoribordo a benzina e ai serbatoi della benzina;».
Note all'art. 58: - Si riportano, per opportuna conoscenza, gli articoli 6 e 8 del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5 (Attuazione della direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa alle unita' da diporto e alle moto d'acqua e che abroga la direttiva 94/25/CE): «Art. 6 (Obblighi dei fabbricanti). - 1. All'atto dell'immissione dei loro prodotti sul mercato, i fabbricanti garantiscono che siano stati progettati e fabbricati conformemente ai requisiti di cui all'art. 4, comma 1, e all'allegato II del decreto legislativo n. 171 del 2005 come sostituito dall'allegato I del presente decreto. 2. I fabbricanti preparano la documentazione tecnica conformemente all'art. 24 ed eseguono, o fanno eseguire, la procedura di valutazione della conformita' applicabile conformemente agli articoli da 18 a 21 e all'art. 23. Qualora la conformita' di un prodotto ai requisiti applicabili sia stata dimostrata da tale procedura, i fabbricanti redigono una dichiarazione ai sensi dell'art. 14 e attribuiscono e appongono la marcatura CE secondo quanto previsto agli articoli 16 e 17. 3. I fabbricanti conservano la documentazione tecnica e una copia della dichiarazione di cui all'art. 14 per un periodo di dieci anni dalla data in cui il prodotto e' stato immesso sul mercato. 4. I fabbricanti garantiscono che siano predisposte le procedure necessarie affinche' la produzione in serie continui a essere conforme. Si tiene debitamente conto delle modifiche della progettazione o delle caratteristiche del prodotto nonche' delle modifiche delle norme armonizzate in riferimento a cui e' dichiarata la conformita' di un prodotto. Ove ritenuto opportuno alla luce dei rischi presentati da un prodotto, i fabbricanti, per proteggere la salute e la sicurezza dei consumatori, eseguono prove a campione dei prodotti messi a disposizione sul mercato, esaminano i reclami e, se necessario, tengono un registro dei reclami, dei prodotti non conformi e dei richiami di prodotti e informano i distributori di tale monitoraggio. 5. I fabbricanti garantiscono che i loro prodotti rechino un numero di tipo, di lotto o di serie o qualsiasi altro elemento che ne consenta l'identificazione, oppure, qualora le dimensioni o la natura dei componenti non lo consentano, a che le informazioni prescritte siano fornite sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento del prodotto. 6. I fabbricanti indicano il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato e l'indirizzo al quale possono essere contattati sul prodotto oppure, ove cio' non sia possibile, sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento del prodotto. L'indirizzo indica un unico punto in cui il fabbricante puo' essere contattato. 7. I fabbricanti provvedono a che il prodotto sia accompagnato da istruzioni e informazioni sulla sicurezza nel manuale del proprietario in una o piu' lingue che possono essere facilmente comprese dai consumatori e dagli altri utilizzatori finali. 8. I fabbricanti che ritengono o hanno motivo di credere che un prodotto che hanno immesso sul mercato non sia conforme al presente decreto, adottano immediatamente le misure correttive necessarie per rendere conforme tale prodotto o, se del caso, per ritirarlo o richiamarlo. Inoltre, qualora il prodotto presenti un rischio, i fabbricanti ne informano immediatamente le competenti autorita' nazionali degli Stati membri in cui hanno messo a disposizione il prodotto, fornendo in particolare i dettagli relativi alla non conformita' e a qualsiasi misura correttiva adottata. 9. I fabbricanti, a seguito di una richiesta motivata di un'autorita' nazionale competente, forniscono a quest'ultima tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformita' del prodotto in una lingua che puo' essere facilmente compresa da tale autorita'. Essi cooperano con tale autorita', su sua richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dai prodotti che hanno immesso sul mercato.». «Art. 8 (Obblighi degli importatori). - 1. Gli importatori immettono sul mercato dell'Unione europea solo prodotti conformi. 2. Prima di immettere un prodotto sul mercato, gli importatori si accertano che il fabbricante abbia eseguito l'appropriata procedura di valutazione della conformita'. Essi si assicurano che il fabbricante abbia elaborato la documentazione tecnica, che il prodotto rechi la marcatura CE di cui all'art. 15 e sia corredato dei documenti necessari conformemente all'art. 14 e all'allegato II, parte A, punto 2.5, parte B, punto 4, parte C, punto 2, del decreto legislativo n. 171 del 2005 come sostituito dall'allegato I del presente decreto e che il fabbricante abbia rispettato le prescrizioni di cui all'art. 6, commi 5 e 6. Qualora l'importatore ritiene o ha motivo di credere che un prodotto non sia conforme ai requisiti di cui all'art. 4, comma 1, e all'allegato II del decreto legislativo n. 171 del 2005 come sostituito dall'allegato I del presente decreto, non immette il prodotto sul mercato finche' non sia stato reso conforme. Inoltre, qualora il prodotto presenti un rischio, l'importatore ne informa il fabbricante e le autorita' di vigilanza del mercato. 3. Gli importatori indicano sul prodotto oppure, ove cio' non sia possibile nel caso di componenti, sull'imballaggio o in un documento che accompagna il prodotto il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato e l'indirizzo al quale possono essere contattati. 4. Gli importatori assicurano che il prodotto sia accompagnato da istruzioni e informazioni sulla sicurezza nel manuale del proprietario in una o piu' lingue che possono essere facilmente comprese dai consumatori e dagli altri utilizzatori finali. 5. Gli importatori garantiscono che, mentre un prodotto e' sotto la loro responsabilita', le condizioni di immagazzinamento o di trasporto non ne mettano a rischio la conformita' ai requisiti di cui all'art. 4, comma 1, e all'allegato II del decreto legislativo n. 171 del 2005 come sostituito dall'allegato I del presente decreto. 6. Ove ritenuto opportuno alla luce dei rischi presentati da un prodotto, gli importatori, per proteggere la salute e la sicurezza dei consumatori, eseguono prove a campione dei prodotti messi a disposizione sul mercato, esaminano i reclami e, se necessario, tengono un registro dei reclami, dei prodotti non conformi e dei richiami di prodotti e informano i distributori di tale monitoraggio. 7. Gli importatori che ritengono o hanno motivo di credere che un prodotto che hanno immesso sul mercato non sia conforme al presente decreto adottano immediatamente le misure correttive necessarie per rendere conforme tale prodotto o, se del caso, per ritirarlo o richiamarlo. Inoltre, qualora il prodotto presenti un rischio, gli importatori ne informano immediatamente le competenti autorita' nazionali degli Stati membri in cui hanno messo a disposizione il prodotto, fornendo in particolare i dettagli relativi alla non conformita' e a qualsiasi misura correttiva adottata. 8. Per un periodo di dieci anni a decorrere dalla data in cui il prodotto e' stato immesso sul mercato, gli importatori tengono una copia della dichiarazione di cui all'art. 14 a disposizione delle autorita' di vigilanza del mercato e assicurano che la documentazione tecnica possa essere resa disponibile, su richiesta, a dette autorita'. 9. Gli importatori a seguito di una richiesta motivata di un'autorita' nazionale competente, forniscono a quest'ultima tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformita' di un prodotto in una lingua che puo' essere facilmente compresa da tale autorita'. Essi cooperano con tale autorita', su sua richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dai prodotti che hanno immesso sul mercato.». - Si riporta, per opportuna conoscenza, il comma 3, dell'art. 17, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri): «Art. 17 (Regolamenti). - Omissis. 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorita' sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. Omissis.». - Si riporta l'art. 20, del citato decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, come modificato dal presente decreto legislativo: «Art. 20 (Emissioni di gas di scarico). - 1. Riguardo all'emissione di gas di scarico, per i prodotti di cui all'art. 2, comma 1, lettere e) ed f), il fabbricante del motore applica le procedure relative ai pertinenti moduli di cui agli allegati del presente decreto: a) se le prove sono effettuate applicando la norma armonizzata, uno dei seguenti moduli: 1) modulo B (esame UE per tipo) insieme al modulo C, D, E o F; 2) modulo G (conformita' basata sulla verifica dell'unita'); 3) modulo H (conformita' basata sulla garanzia qualita' totale). b) se le prove sono effettuate senza applicare la norma armonizzata, uno dei seguenti moduli: 1) modulo B (esame UE per tipo) unitamente al modulo C1 di cui all'allegato XVII del presente decreto; 2) modulo G (conformita' basata sulla verifica dell'unita'). 2. Nella valutazione di conformita' il fabbricante si attiene, altresi', a quanto previsto nell'allegato XIII del presente decreto.». - Si riporta l'art. 31 del citato decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, come modificato dal presente decreto legislativo: «Art. 31 (Domanda di autorizzazione e notifica). - 1. L'organismo di valutazione della conformita' presenta una domanda di autorizzazione e notifica al Ministero dello sviluppo economico. 2. La domanda di cui al comma 1 e' accompagnata da una descrizione delle attivita' di valutazione della conformita', del modulo o dei moduli di valutazione della conformita' e del prodotto o dei prodotti per i quali tale organismo dichiara di essere competente, nonche' di tutte le prove documentali necessarie per la verifica, il riconoscimento e il controllo periodico della sua conformita' alle prescrizioni di cui all'art. 28. 3. Il Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, stabilisce le modalita' ed i criteri per il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 32, per la presentazione delle prove documentali di cui al comma 2, e per gli obblighi di cui all'art. 37. 4. Qualora le Amministrazioni competenti decidano che la valutazione e il controllo di cui all'art. 26, comma 1, siano eseguiti dall'organismo unico di accreditamento, in sostituzione delle prove documentali di cui al comma 2, l'organismo allega alla domanda di cui al comma 1, un certificato di accreditamento rilasciato dallo stesso che attesti che l'organismo e' conforme alle prescrizioni di cui all'art. 28. 5. Gli oneri relativi alle attivita' di autorizzazione, rinnovo e vigilanza degli organismi di valutazione della conformita', eseguite dalle amministrazioni di vigilanza, sono a carico dei medesimi organismi. 6. Alla copertura degli oneri di cui al comma 5 si provvede mediante tariffe da determinarsi con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Le tariffe sono calcolate sulla base del criterio di copertura del costo effettivo del servizio e sono aggiornate almeno ogni tre anni. 7. Fino all'adozione del decreto di cui al comma 6, si applicano le tariffe di cui al decreto del Ministero delle attivita' produttive e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 27 marzo 2006 recante "Determinazione delle tariffe per i servizi resi dal Ministero delle attivita' produttive e dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e relative modalita' di pagamento ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, e dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, e successive modificazioni".». - Si riporta l'art. 39 del citato decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, come modificato dal presente decreto legislativo: «Art. 39 (Vigilanza del mercato, controllo e valutazione dei prodotti). - 1. L'art. 15, paragrafo 3, e gli articoli da 16 a 29 del regolamento CE n. 765/2008 si applicano ai prodotti oggetto del presente decreto. 2. La vigilanza sul mercato e il controllo dei prodotti e' demandata al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministero dello sviluppo economico. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si stabiliscono le modalita' ed i criteri di svolgimento della vigilanza sul mercato ed il controllo sui prodotti. 3. Al fine di garantire che i prodotti di cui all'art. 2, comma 1, siano conformi ai requisiti applicabili stabiliti nell'allegato II del decreto legislativo n. 171 del 2005 come sostituito dall'allegato I del presente decreto, le amministrazioni vigilanti di cui al comma 2 hanno facolta' di disporre verifiche e controlli mediante i propri uffici centrali o periferici. 4. Gli accertamenti possono essere effettuati, anche con metodo a campione, presso l'operatore economico, i depositi sussidiari dell'operatore economico, gli importatori privati o presso gli utilizzatori. A tale fine e' consentito: a) l'accesso ai luoghi di fabbricazione o di immagazzinamento dei prodotti; b) l'acquisizione di tutte le informazioni necessarie all'accertamento; c) qualora necessario e giustificato, il prelievo temporaneo e a titolo gratuito di un singolo campione per l'esecuzione di esami e prove; d) effettuare esami e prove presso strutture tecniche specializzate, pubbliche o private. 5. Al fine di agevolare l'attivita' di vigilanza e di verifica, i soggetti di cui agli articoli 6, 7, 8 e 11, in funzione dei rispettivi obblighi, rendono disponibili agli organi di vigilanza, per dieci anni, la documentazione indicata nell'allegato XVI del presente decreto. 6. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 43, le amministrazioni vigilanti, quando, a seguito delle valutazioni di cui al comma 3, accertano la non conformita' dei prodotti di cui all'art. 2, comma 1, alle disposizioni del presente decreto, dispongono agli operatori economici, in funzione dei rispettivi obblighi, di adottare tutte le misure idonee a far venire meno la situazione di non conformita', fissando un termine proporzionato alla natura del rischio. 7. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 6, le amministrazioni vigilanti adottano le misure atte a limitare o vietare l'immissione del prodotto sul mercato o a garantire il ritiro dal commercio, a cura e spese del soggetto destinatario della disposizione. 8. Le autorita' di vigilanza di cui comma 2, qualora abbiano sufficienti ragioni per ritenere che un prodotto oggetto del presente decreto rappresenti un rischio per la salute o la sicurezza delle persone, per le cose o per l'ambiente, effettuano una valutazione del prodotto interessato che investa i requisiti pertinenti di cui al presente decreto. Gli operatori economici interessati o l'importatore privato cooperano, ove necessario, con le autorita' di vigilanza del mercato. Nel caso di un operatore economico se, attraverso tale valutazione, le autorita' di vigilanza del mercato concludono che il prodotto non rispetta i requisiti di cui al presente decreto, esse chiedono tempestivamente all'operatore economico interessato di adottare le opportune misure correttive al fine di rendere il prodotto conforme ai suddetti requisiti, di ritirarlo dal mercato o di richiamarlo entro un termine proporzionato alla natura del rischio, da esse prescritto. Nel caso di un importatore privato, qualora nel corso di tale valutazione, le autorita' di vigilanza del mercato accertano che il prodotto non rispetta i requisiti di cui al presente decreto, l'importatore privato e' informato tempestivamente delle opportune misure correttive da adottare al fine di rendere il prodotto conforme a detti requisiti, sospenderne la messa in servizio o sospenderne l'uso, in proporzione alla natura del rischio. Le autorita' di vigilanza del mercato ne informano l'organismo notificato competente qualora intervenuto. 9. Qualora ritengano che la non conformita' non sia limitata al territorio nazionale, le autorita' di vigilanza del mercato informano la Commissione e gli altri Stati membri dei risultati della valutazione e dei provvedimenti che hanno chiesto di adottare all'operatore economico interessato. 10. L'operatore economico assicura che siano adottate le opportune misure correttive nei confronti di tutti i prodotti interessati che esso ha messo a disposizione sul mercato in tutta l'Unione europea. L'importatore privato assicura che siano adottate le opportune misure correttive nei confronti del prodotto che ha importato nell'Unione europea per uso proprio. 11. Qualora l'operatore economico interessato non adotti le misure correttive adeguate entro il termine di cui al comma 6, le autorita' di vigilanza del mercato adottano tutte le opportune misure provvisorie per proibire o limitare la messa a disposizione del prodotto, per ritirarlo o per richiamarlo dal mercato. Qualora l'importatore privato non adotti le misure correttive adeguate, le autorita' di vigilanza del mercato adottano tutte le opportune misure provvisorie per proibire la messa in servizio del prodotto o vietarne o limitarne l'uso nel territorio nazionale. Le autorita' di vigilanza del mercato informano immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri di tali misure. 12. Le informazioni di cui al comma 11 includono tutti gli elementi disponibili, in particolare i dati necessari per identificare il prodotto non conforme, la sua origine, la natura della presunta non conformita' e dei rischi connessi, la natura e la durata delle misure nazionali adottate, nonche' gli argomenti espressi dall'operatore economico interessato o dall'importatore privato. In particolare, le autorita' di vigilanza del mercato indicano se la non conformita' sia dovuta: a) alla mancata rispondenza del prodotto alle prescrizioni relative alla salute o alla sicurezza delle persone e alla tutela delle cose o dell'ambiente previste dal presente decreto, o b) a carenze delle norme armonizzate di cui all'art. 13 che conferiscono la presunzione di conformita'. 13. Le amministrazioni vigilanti che ricevono comunicazione di procedure avviate ai sensi del presente articolo, informano la Commissione europea e gli altri Stati membri di tutti i provvedimenti adottati, di ogni informazione supplementare a loro disposizione sulla non conformita' del prodotto interessato e, in caso di disaccordo con la misura nazionale notificata, delle loro obiezioni. 14. Qualora, entro tre mesi dal ricevimento delle informazioni di cui al comma 11, uno Stato membro o la Commissione non sollevino obiezioni contro la misura provvisoria adottata dall'autorita' di vigilanza del mercato, tale misura e' ritenuta giustificata. 15. Le autorita' di vigilanza adottano le opportune misure restrittive in relazione al prodotto in questione, quale il ritiro del prodotto dal mercato, a spese degli operatori economici in funzione dei rispettivi obblighi.». - Si riporta l'allegato II al decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5 (Attuazione della direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa alle unita' da diporto e alle moto d'acqua e che abroga la direttiva 94/25/CE), come modificato dal presente decreto legislativo: «Allegato II - (articoli 2 e 17).
Componenti delle unita' da diporto
1) Componentistica protetta dai rischi di accensione di miscele di gas infiammabili negli spazi destinati ai motori entrobordo ed entrofuoribordo a benzina e ai serbatoi della benzina; 2) Dispositivo che impedisce l'avviamento dei motori fuoribordo con marcia innestata; 3) Timone a ruota, meccanismo di sterzo e cablaggi; 4) Serbatoi di carburante destinati a impianti fissi e tubazioni del carburante; 5) Boccaporti e oblo' prefabbricati.». |
| Art. 59
Disposizioni attuative e abrogative
1. Con decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, della difesa, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, della salute, per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro per gli affari regionali e previa acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati personali, modifica la disciplina prevista dal regolamento di attuazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, al fine di disciplinare secondo criteri di semplificazione dei procedimenti amministrativi, le materie di seguito indicate: a) definizione delle procedure e delle modalita' per l'iscrizione delle unita' da diporto e delle unita' da diporto utilizzate a fini commerciali, ivi compresa la disciplina relativa alla loro iscrizione provvisoria; b) definizione delle modalita' di presentazione dell'istanza di perdita e di rientro in possesso dell'unita' da diporto; c) individuazione delle procedure di trasferimento, di cancellazione dai registri, anche per passaggio alla categoria dei natanti, di dismissione di bandiera per trasferimento o vendita all'estero, nonche' di cessione a favore di terzi del contratto di leasing e individuazione delle procedure per l'iscrizione delle imbarcazioni e delle navi nel registro navi in costruzione, anche per l'Archivio telematico centrale delle unita' da diporto (ATCN); d) definizione delle modalita' del processo verbale di dichiarazione e revoca di armatore; e) disciplina delle scuole nautiche e dei centri di istruzione per la nautica nonche' delle relative figure professionali dell'istruttore e dell'insegnante validi per l'intero territorio nazionale; f) definizione delle procedure e delle modalita' relative al rilascio, rinnovo e convalida del certificato di idoneita' al noleggio; g) sicurezza delle navigazione delle unita' da diporto in mare e nelle acque interne e delle unita' utilizzate a fini commerciali-commercial yacht; h) per le unita' da diporto e le navi di cui all'articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172, che navigano nelle acque marittime e interne, le condizioni per il rilascio delle certificazioni di sicurezza e l'individuazione dei mezzi di salvataggio e l'individuazione delle equivalenze e delle esenzioni ai fini della sicurezza della navigazione, nonche' le dotazioni di sicurezza minime che devono essere tenute a bordo in relazione ai diversi tipi di navigazione, con particolare riguardo alla navigazione in solitario, ivi compresi gli apparati ricetrasmittenti adeguati all'innovazione tecnologica, ferma restando la validita' delle licenze di esercizio degli apparati stessi, gia' rilasciati ai sensi dell'articolo 29, comma 4, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171; i) disciplina relativa ai requisiti psicofisici, per il conseguimento e il rinnovo delle patenti nautiche A, B, C e D, nonche' i requisiti psico-fisici per il rilascio e il rinnovo delle patenti nautiche A, B e C anche a persone con disabilita' motoria e sensoriale, prevedendo anche misure di semplificazione finalizzate a svolgere le visite mediche presso le sedi delle scuole nautiche e dei centri di istruzione nautica; l) definizione dell'organizzazione e del funzionamento dell'Anagrafe nazionale delle patenti nautiche, l'accesso alla stessa per il perseguimento delle finalita' istituzionali e le modalita' e i tempi per la trasmissione dei dati da parte dei soggetti di cui all'articolo 39-bis, comma 3, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, nonche' le misure di sicurezza informatica ai sensi dell'articolo 31 del Codice in materia di protezione dei dati personali; m) individuazione dei criteri per l'indicazione dei limiti di navigazione e di distanza dalla costa, anche diversificati per aree geografiche, stabiliti dai capi di compartimento marittimo con ordinanza di polizia marittima; n) regime amministrativo dei documenti di navigazione, in particolare del libro unico di bordo di cui all'articolo 15-ter, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, per le navi di cui all'articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172; o) disciplina della segnalazione certificata di inizio attivita' relativa alle scuole nautiche; p) disciplina del deposito della licenza di navigazione o dell'atto di nazionalita' presso la competente autorita' doganale, in relazione alle previsioni del regolamento (CE) 9 ottobre 2013, n. 952, del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il codice doganale dell'Unione, per quanto applicabile; q) applicazione della normativa sul controllo dello Stato di approdo alle unita' da diporto utilizzate a fini commerciali battenti bandiera diversa da quella italiana; r) definizione delle procedure e delle modalita' per l'accertamento del tasso alcolemico; s) definizione di uno schema-tipo delle istruzioni essenziali per il comando dei natanti da diporto che il locatore e' tenuto a rilasciare per iscritto al conduttore dell'unita' da diporto che non sia in possesso di patente nautica; t) definizione dei criteri per l'individuazione della normativa tecnica europea e internazionale di riferimento per l'elaborazione della regola tecnica in materia di sistemi di alimentazione e relativi motori di propulsione alimentati con gas di petrolio liquefatto, gas naturale liquefatto, metano ed elettrici su unita' da diporto, di nuova costruzione o gia' immessi sul mercato; u) modalita' e criteri di iscrizione delle navi che effettuano noleggio esclusivamente per finalita' turistiche di cui all'articolo 3, della legge 8 luglio 2003, n. 172, nel registro internazionale di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30; v) modalita' e criteri di svolgimento del servizio di assistenza e traino e relativi requisiti tecnico-professionali degli operatori nonche' i requisiti dell'imbarcazione utilizzata; z) individuazione delle modalita' di conseguimento della patente nautica senza esami; aa) adozione del Passenger Yacht Code italiano, al fine di razionalizzare i requisiti e gli standard che devono essere soddisfatti dalle unita' da diporto che trasportano piu' di dodici ma non piu' di trentasei passeggeri in viaggi internazionali e che non trasportano cargo rispetto alle convenzioni internazionali. Il Passenger Yacht Code e' adottato, in particolare, nel rispetto dei seguenti criteri: 1) i requisiti e gli standard sono razionalizzati rispetto alle convenzioni Solas 74/78, LL 1966, Stcw 78/95/10, Tonnage 1969, Marpol 73/78, Colreg 1972, Mlc 2006, Ballast Water Management Convention 2004, International Convention on the Control of Harmful Anti-fouling Systems on Ships, International Convention on Civil Liability for Bunker Oil Pollution Damage 2001; 2) i principi generali delle convenzioni, di cui al precedente punto 1), assicurando equivalenze ed esenzioni, laddove l'applicazione delle previsioni delle convenzioni alle unita' da diporto non e' ragionevole o tecnicamente non praticabile; bb) caratteristiche degli strumenti omologati da impiegare negli accertamenti relativi alla violazione dei limiti di velocita'. 2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono adottati, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400: a) il decreto di cui all'articolo 36-bis, comma 2, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, come introdotto dall'articolo 27 del presente decreto; b) il decreto di cui all'articolo 49-quater, comma 13, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, come introdotto dall'articolo 33 del presente decreto; c) il decreto di cui all'articolo 49-sexies, comma 10, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, come introdotto dall'articolo 33 del presente decreto. 3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono emanati: a) il decreto di cui all'articolo 19-bis, comma 4, del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, come introdotto dall'articolo 58 del presente decreto; b) il decreto di cui all'articolo 53-bis, comma 7, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, come introdotto dall'articolo 38 del presente decreto. 4. Fino alla data di entrata in vigore dei decreti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti. 5. A decorrere dalla entrata in vigore del decreto di cui al comma 1 del presente articolo e' abrogato l'articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171. 6. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono apportate le occorrenti modificazioni al regolamento previsto dall'articolo 11, comma 1, della legge 1 aprile 1981, n. 121. 7. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati i seguenti articoli del regolamento di cui all'articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171: a) articolo 32, commi 1, 2 e 3; b) articolo 42; c) articolo 43, commi 1 e 2; d) articolo 44.
Note all'art. 59: - Si riporta il comma 3, dell'art. 17, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri): «Art. 17 (Regolamenti). - Omissis. 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorita' sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. Omissis.». - Per il testo dell'art. 29 del citato decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, come modificato dall'art. 22 del presente decreto legislativo, e per i riferimenti normativi, si vedano le note al medesimo art. 22. - Per i riferimenti normativi contenuti nell'art. 39-bis del citato decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, introdotto dall'art. 30 del presente decreto legislativo, si vedano le note al medesimo articolo. - Si riporta l'art. 31, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali): «Art. 31 (Obblighi di sicurezza). - 1. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi e controllati, anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche caratteristiche del trattamento, in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalita' della raccolta.». - Per i riferimenti normativi contenuti nell'art. 15-ter del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'art. 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172), introdotto dall'art. 6 del presente decreto legislativo, si vedano le note al medesimo articolo. - Il Regolamento (CE) 9 ottobre 2013, n. 952/2013 (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione (rifusione)) e' pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 10 ottobre 2013, n. L 269. - Si riporta l'art. 1 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo del settore dei trasporti e l'incremento dell'occupazione), convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30: «Art. 1 (Istituzione del Registro internazionale). - 1. E' istituito il registro delle navi adibite alla navigazione internazionale, di seguito denominato "Registro internazionale", nel quale sono iscritte, a seguito di specifica autorizzazione del Ministero dei trasporti e della navigazione, le navi adibite esclusivamente a traffici commerciali internazionali. 1-bis. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' rilasciata a seguito di specifica istanza presentata dai soggetti interessati, anche per posta certificata, secondo modalita' stabilite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 2. Il Registro internazionale di cui al comma 1 e' diviso in tre sezioni nelle quali sono iscritte rispettivamente: a) le navi che appartengono a soggetti italiani o di altri Paesi dell'Unione europea ai sensi del comma 1, lettera a), dell'art. 143 del codice della navigazione, come sostituito dall'art. 7; b) le navi che appartengono a soggetti non comunitari ai sensi del comma 1, lettera b), dell'art. 143 del codice della navigazione; c) le navi che appartengono a soggetti comunitari o non comunitari, in regime di sospensione da un registro comunitario o non comunitario, ai sensi del comma secondo dell'art. 145 del codice della navigazione, a seguito di locazione a scafo nudo a soggetti giuridici italiani o di altri Paesi dell'Unione europea. 3. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' rilasciata tenuto conto degli appositi contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori del settore di cui agli articoli 2 e 3. 4. Non possono comunque essere iscritte nel Registro internazionale le navi da guerra, le navi di Stato in servizio non commerciale, le navi da pesca e le unita' da diporto. 5. Le navi iscritte nel Registro internazionale non possono effettuare servizi di cabotaggio per i quali e' operante la riserva di cui all'art. 224 del codice della navigazione, come sostituito dall'art. 7, salvo che per le navi da carico di oltre 650 tonnellate di stazza lorda e nei limiti di un viaggio di cabotaggio mensile quando il viaggio di cabotaggio segua o preceda un viaggio in provenienza o diretto verso un altro Stato , se si osservano i criteri di cui all'art. 2, comma 1, lettere b) e c). Le predette navi possono effettuare servizi di cabotaggio nel limite massimo di sei viaggi mensili, o viaggi, ciascuno con percorrenza superiore alle cento miglia marine se osservano i criteri di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), e comma 1-bis e, limitatamente alle navi traghetto ro-ro e ro-ro pax, iscritte nel registro internazionale, adibite a traffici commerciali tra porti appartenenti al territorio nazionale, continentale e insulare, anche a seguito o in precedenza di un viaggio proveniente da o diretto verso un altro Stato, deve essere imbarcato esclusivamente personale italiano o comunitario.". - Per i riferimenti normativi contenuti nell'art. 36-bis del citato decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, introdotto dall'art. 27 del presente decreto legislativo, si vedano le note al medesimo articolo. - Per i riferimenti normativi contenuti nell'art. 49-quater del citato decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, introdotto dall'art. 33 del presente decreto legislativo, si vedano le note al medesimo articolo. - Per i riferimenti normativi contenuti nell'art. 49-sexies del citato decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, introdotto dall'art. 33 del presente decreto legislativo, si vedano le note al medesimo articolo. - Per i riferimenti normativi contenuti nell'art. 19-bis del citato decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, introdotto dall'art. 58 del presente decreto legislativo, si vedano le note al medesimo articolo. - Per i riferimenti normativi contenuti nell'art. 53-bis del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'art. 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172), introdotto dall'art. 38 del presente decreto legislativo, si vedano le note al medesimo articolo. - Per il testo dell'art. 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'art. 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172), come modificato dall'art. 51 del presente decreto legislativo, abrogato dall'art. 59 del presente decreto legislativo a decorrere dalla entrata in vigore del decreto di cui al comma 1 del medesimo articolo, si vedano le note all'art. 51. - Si riporta l'art. 11 della legge 1° aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza): «Art. 11 (Procedure). - Mediante regolamento, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, sono stabilite le procedure per la raccolta dei dati e delle informazioni di cui all'art. 6, lettera a), e all'art. 7, per l'accesso e la comunicazione dei dati stessi ai soggetti previsti dall'art. 9, nonche' per la correzione o cancellazione dei dati erronei e la integrazione di quelli incompleti. Un particolare regime di autorizzazioni da parte dei capi dei rispettivi uffici e servizi, quando non siano questi a fare diretta richiesta dei dati e delle informazioni, deve essere previsto dal regolamento per i soggetti indicati nel primo comma dell'art. 9.». - Il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1982, n. 378 (Approvazione del regolamento concernente le procedure di raccolta, accesso, comunicazione, correzione, cancellazione ed integrazione dei dati e delle informazioni, registrati negli archivi magnetici del centro elaborazione dati di cui all'art. 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 giugno 1982, n. 170. - Si riporta l'art. 32, del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146 (Regolamento di attuazione dell'art. 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto), come modificato dal presente decreto legislativo: «Art. 32 (Conseguimento delle patenti senza esami). - 1. (Abrogato). 2. (Abrogato). 3. (Abrogato). 4. I requisiti per il personale indicati al comma 1 sono comprovati dall'estratto matricolare ovvero da una dichiarazione del comando di appartenenza. Per il rimanente personale i requisiti sono attestati dal possesso dell'abilitazione. 5. Le abilitazioni rilasciate dalla Marina militare per la navigazione entro sei miglia dalla costa e le abilitazioni alla condotta dei mezzi nautici rilasciate dai comandi della Guardia di finanza abilitano alla navigazione entro dodici miglia dalla costa.». - L'art. 42 del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146 (Regolamento di attuazione dell'art. 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto), abrogato dal presente decreto legislativo, recava: «Art. 42 (Disciplina delle scuole nautiche).». - Si riporta l'art. 43 del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146 (Regolamento di attuazione dell'art. 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto), come modificato dal presente decreto legislativo: «Art. 43 (Enti e associazioni nautiche a livello nazionale). - 1. (Abrogato). 2. (Abrogato). 3. In occasione degli esami dei candidati che hanno frequentato i corsi presso i centri di istruzione per la nautica, di cui al comma 1, un rappresentante dell'ente o dell'associazione fa parte della commissione d'esame, senza diritto di voto. 4. La Lega navale italiana e' centro di istruzione per la nautica da diporto e, in qualita' di ente pubblico che svolge servizi di pubblico interesse, collabora con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti alla definizione di adeguati parametri qualitativi in materia di formazione dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche.». - L'art. 44 del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146 (Regolamento di attuazione dell'art. 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto), abrogato dal presente decreto legislativo, recitava: «Art. 44 (Commissioni d'esame fuori sede).». |
| Art. 60
Monitoraggio
1. La Direzione generale per la vigilanza sulle Autorita' portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti cura con cadenza biennale, a decorrere dal 1° gennaio 2018, il monitoraggio del presente decreto, tenendo conto dei seguenti indicatori: a) occupati nell'indotto nautico globalmente considerato; b) piccole e medie imprese nel settore della nautica da diporto; c) contenzioso giurisdizionale e ricorsi amministrativi; d) immatricolazioni di nuove unita' da diporto; e) violazioni accertate relative al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171; f) ordinanze-ingiunzione relative al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171; g) dati e statistiche inerenti l'andamento generale del settore del diporto nautico. 2. Ai fini del controllo e del monitoraggio di cui al comma 1, gli uffici marittimi di cui all'articolo 17 del codice della navigazione, tramite il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, forniscono i dati in possesso relativi agli indicatori.
Note all'art. 60: - Si riporta l'art. 17 del Codice della navigazione: «Art. 17 (Attribuzioni degli uffici locali). - Il direttore marittimo esercita le attribuzioni conferitegli dal presente codice, dalle altre leggi e dai regolamenti. Il capo del compartimento, il capo del circondario e i capi degli altri uffici marittimi dipendenti, oltre le attribuzioni conferite a ciascuno di essi dal presente codice, dalle altre leggi e dai regolamenti, esercitano, nell'ambito delle rispettive circoscrizioni, tutte le attribuzioni amministrative relative alla navigazione e al traffico marittimo, che non siano specificatamente conferite a determinate autorita'.». |
| Art. 61
Disposizioni transitorie e finali
1. Fino alla piena attuazione della disciplina applicativa del Sistema telematico centrale della nautica da diporto, istituito dall'articolo 1, commi da 217 a 222, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e all'adozione del decreto di cui all'articolo 63, comma 1-bis, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171: a) le disposizioni del presente codice, riferite al Sistema telematico centrale della nautica da diporto (SISTE), allo Sportello telematico del diportista (STED), all'Archivio telematico centrale delle unita' da diporto (ATCN) e all'Ufficio di conservatoria centrale delle unita' da diporto (UCON) devono intendersi riferite agli organismi e procedure preesistenti all'entrata in funzione della predetta disciplina del Sistema telematico centrale della nautica da diporto; b) la ricevuta dell'avvenuta presentazione dei documenti necessari per la pubblicita' di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, e' rilasciata anche da uno studio di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto; c) la ricevuta dell'avvenuta presentazione dei documenti necessari per il rinnovo della licenza di navigazione di cui all'articolo 24, comma 2, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, e' rilasciata anche da uno studio di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto. 2. Fino alla data di entrata in vigore dei decreti di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 59 del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti.
Note all'art. 61: - Per i commi da 217 a 222 dell'art. 1 della citata legge 24 dicembre 2012, n. 228 , si veda nelle note all'art. 14. - Per il testo dell'art. 63 del citato decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'art. 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172), come modificato dall'art. 50 del presente decreto legislativo, si vedano le note al medesimo articolo. - Per il testo dell'art. 17 del citato decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, come modificato dall'art. 8 del presente decreto legislativo, si vedano le note al medesimo articolo. - Per il testo dell'art. 24 del citato decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, come modificato dall'art. 15 del presente decreto legislativo, e i riferimenti normativi, si vedano le note al medesimo articolo. - Per i riferimenti normativi contenuti all'art. 59, si vedano le note al medesimo articolo. |
| Art. 62
Disposizioni finanziarie
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 2. Le amministrazioni interessate provvedono ai compiti derivanti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 3 novembre 2017
MATTARELLA
Gentiloni Silveri, Presidente del Consiglio dei ministri
Delrio, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Alfano, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
Orlando, Ministro della giustizia
Padoan, Ministro dell'economia e delle finanze
Calenda, Ministro dello sviluppo economico
Galletti, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Fedeli, Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
Franceschini, Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo
Lorenzin, Ministro della salute
Madia, Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione Visto, il Guardasigilli: Orlando |
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