Gazzetta n. 25 del 31 gennaio 2018 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 16 gennaio 2018
Determinazione, per l'anno 2018, del contributo dovuto dalle imprese di assicurazione alla CONSAP S.p.A. - gestione autonoma del Fondo di garanzia per le vittime della strada.


IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private, modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n.74;
Visto l'art. 285 del predetto Codice e, in particolare, il comma 2, ai sensi del quale il Ministro dello sviluppo economico disciplina, con regolamento, le condizioni e le modalita' di amministrazione, di intervento e di rendiconto del Fondo di garanzia per le vittime della strada;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 aprile 2008, n. 98, concernente il regolamento recante condizioni e modalita' di amministrazione, di intervento e di rendiconto del Fondo di garanzia per le vittime della strada e del Fondo di garanzia per le vittime della caccia, nonche' composizione dei relativi comitati, ai sensi degli articoli 285 e 303 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
Visto l'art. 8 del predetto regolamento, secondo il quale entro il 31 dicembre di ciascun anno il Ministro dello sviluppo economico determina, con proprio decreto, tenuto conto dei risultati dell'esercizio che sono determinati nel rendiconto della gestione dell'anno precedente, la misura del contributo che le imprese sono tenute a versare nell'anno successivo al Fondo strada;
Visto il rendiconto della gestione autonoma del Fondo di garanzia per le vittime della strada e dell'organismo di indennizzo nell'esercizio 2016, nonche' il Piano degli interventi operativi, trasmessi dal Presidente della Consap, con nota n. 0142427/17 del 9 giugno 2017, nella quale si rappresenta l'opportunita' di disporre, fin dal 2018, l'innalzamento dell'aliquota contributiva dall'attuale 2,5% al valore massimo del 4%, a fronte dei progressivi disavanzi di bilancio che hanno ridotto il patrimonio netto del Fondo negli ultimi tre esercizi;
Vista la nota DGMCCVNT n. 333983 del 4 agosto 2017, con cui il Ministero ha richiesto i necessari approfondimenti istruttori, nonche' le note Consap n. 203349/17 dell'8 settembre 2017, n. 264469/17 del 15 novembre 2017 e n. 5237/18 dell'8 gennaio 2018, con cui sono stati forniti in riscontro gli opportuni chiarimenti;
Ritenuto necessario, alla luce degli altri processi correttivi e di miglioramento indicati da Consap nel citato Piano degli interventi operativi, bilanciare la prospettata esigenza di riequilibrare l'andamento economico patrimoniale del Fondo attraverso la graduazione delle iniziative proposte, con il contenimento dei premi di polizza pagati per la responsabilita' civile per danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;
Visto il provvedimento n. 64 del 27 novembre 2017, dell'IVASS - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni - recante la determinazione dell'aliquota per il calcolo degli oneri di gestione da dedursi dai premi assicurativi incassati nell'esercizio 2018;
Ravvisata, pertanto, l'opportunita' di confermare, per il 2018, l'aliquota contributiva nella misura del 2,50%, pari a quella stabilita per l'esercizio precedente;

Decreta:

Art. 1

1. Il contributo che le imprese autorizzate all'esercizio dell'assicurazione obbligatoria per la responsabilita' civile per danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti sono tenute a versare, per l'anno 2018, alla Consap - Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.A. - Gestione autonoma del Fondo di garanzia per le vittime della strada, e' determinato nella misura del 2,50% dei premi incassati nello stesso esercizio, al netto della detrazione per gli oneri di gestione stabilita con il provvedimento IVASS di cui in premessa.
 
Art. 2

1. Ai sensi dell'art. 8, commi 2 e 3, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 aprile 2008, n. 98, le imprese di cui all'art. 1 sono tenute, entro il 31 gennaio 2018, a versare il contributo provvisorio relativo all'anno 2018 determinato applicando l'aliquota del 2,50% sui premi incassati risultanti dall'ultimo bilancio approvato, al netto della detrazione per gli oneri di gestione, e, entro il 30 settembre successivo alla data di approvazione del bilancio 2018, ad effettuare il conguaglio tra la somma anticipata e quella effettivamente dovuta ai sensi dell'art. 1.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 16 gennaio 2018

Il Ministro: Calenda
 
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