Gazzetta n. 26 del 1 febbraio 2018 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 18 ottobre 2017
Ulteriore incremento delle risorse finanziarie destinate all'intervento del Programma operativo nazionale «Imprese e competitivita'» 2014-2020 FESR, in favore di progetti di ricerca e sviluppo negli ambiti tecnologici identificati dal Programma quadro di ricerca e innovazione «Orizzonte 2020».


IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46, che, all'art. 14, ha istituito il Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica;
Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, recante «Misure urgenti per la crescita del Paese», e, in particolare, l'art. 23, che stabilisce che il Fondo speciale rotativo di cui all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, assume la denominazione di «Fondo per la crescita sostenibile» (nel seguito anche FCS) ed e' destinato, sulla base di obiettivi e priorita' periodicamente stabiliti e nel rispetto dei vincoli derivanti dall'appartenenza all'ordinamento comunitario, al finanziamento di programmi e interventi con un impatto significativo in ambito nazionale sulla competitivita' dell'apparato produttivo, con particolare riguardo, tra l'altro, alla promozione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione di rilevanza strategica per il rilancio della competitivita' del sistema produttivo, anche tramite il consolidamento dei centri e delle strutture di ricerca e sviluppo delle imprese;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 8 marzo 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 16 maggio 2013, n. 113, con il quale, in applicazione dell'art. 23, comma 3, del predetto decreto-legge n. 83 del 2012, sono state individuate le priorita', le forme e le intensita' massime di aiuto concedibili nell'ambito del Fondo per la crescita sostenibile;
Visto, in particolare, l'art. 15 del citato decreto 8 marzo 2013, che prevede che gli interventi del Fondo per la crescita sostenibile sono attuati con bandi ovvero direttive del Ministro dello sviluppo economico, che individuano, tra l'altro, l'ammontare delle risorse disponibili, i requisiti di accesso dei soggetti beneficiari, le condizioni di ammissibilita' dei programmi e/o dei progetti, le spese ammissibili, la forma e l'intensita' delle agevolazioni, nonche' i termini e le modalita' per la presentazione delle domande, i criteri di valutazione dei programmi o progetti e le modalita' per la concessione ed erogazione degli aiuti;
Visto, altresi', l'art. 18 dello stesso decreto 8 marzo 2013, che, al comma 2, prevede che il FCS opera attraverso le contabilita' speciali n. 1201 per l'erogazione dei finanziamenti agevolati, n. 1726 per gli interventi cofinanziati dall'Unione europea e dalle Regioni e attraverso l'apposito capitolo di bilancio per la gestione delle altre forme di intervento quali i contributi alle spese;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 1° giugno 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 25 luglio 2016, n. 172, recante l'intervento del Programma operativo nazionale «Imprese e competitivita'» 2014-2020 FESR (nel seguito anche PON), in favore di progetti di ricerca e sviluppo negli ambiti tecnologici identificati dal Programma quadro di ricerca e innovazione «Orizzonte 2020»;
Visto, in particolare, l'art. 2, comma 2, del citato decreto 1° giugno 2016 che rende disponibili per la concessione delle agevolazioni in favore dei progetti di ricerca e sviluppo l'importo di euro 180.000.000,00, a valere sull'Asse I, Azione 1.1.3 del PON, di cui euro 150.000.000,00 per i progetti realizzati nelle regioni meno sviluppate (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) ed euro 30.000.000,00 per i progetti realizzati nelle regioni in transizione (Abruzzo, Molise e Sardegna);
Visto il decreto del direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico 6 agosto 2015, che istituisce lo strumento di garanzia per la copertura del rischio legato alla mancata restituzione delle somme erogate a titolo di anticipazione nell'ambito del FCS;
Visto il decreto del direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico n. 4763 del 4 agosto 2016, pubblicato nel sito internet istituzionale in data 4 agosto 2016 e oggetto di comunicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell'11 agosto 2016, n. 187, e successive modifiche e integrazioni, di attuazione del suddetto decreto del Ministro dello sviluppo economico 1° giugno 2016, con il quale, tra l'altro, e' stato stabilito che le domande di agevolazione devono essere presentate in via esclusivamente telematica dalle ore 10,00 alle ore 19,00 di tutti i giorni lavorativi, dal lunedi' al venerdi', a partire dal 17 ottobre 2016;
Visto il decreto del direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico n. 100370 del 18 ottobre 2016 con il quale e' stata disposta, a partire dalle ore 19,00 del 18 ottobre 2016, la sospensione dei termini di presentazione delle domande di agevolazioni;
Considerato che, sulla base dei dati messi a disposizione dal Soggetto gestore attraverso la piattaforma informatica dedicata, risultano pervenute nei termini di apertura dello sportello agevolativo 520 domande, per un ammontare complessivo di agevolazioni richieste pari a circa 793 milioni di euro, di cui circa 700 milioni di euro riconducibili alle regioni meno sviluppate e circa 93 milioni di euro alle regioni in transizione;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 8 novembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 30 dicembre 2016, n. 304, cosi' come modificato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 19 luglio 2017, n. 167, con il quale, in considerazione del numero di domande pervenute, le risorse finanziarie di cui al citato art. 2 del decreto 1° giugno 2016 sono state incrementate nella misura di:
euro 140.000.000,00, a valere sulle risorse del Programma nazionale complementare di azione e coesione Imprese e competitivita' 2014-2020 (nel seguito anche POC), in favore dei progetti di ricerca e sviluppo realizzati nelle regioni meno sviluppate;
euro 5.716.248,86, a valere sulle risorse del PON- Asse I - Innovazione, Azione 1.1.3, in favore dei progetti di ricerca e sviluppo realizzati nelle regioni in transizione;
euro 2.914.324,98, pari al 2 per cento delle suddette risorse incrementali, a valere sulla contabilita' speciale n. 1201 del FCS, per il finanziamento dello strumento di garanzia, istituito ai sensi del decreto direttoriale 6 agosto 2015 sopra richiamato;
Considerato che, in base alle risorse disponibili, al fine di tenere prospetticamente debito conto delle eventuali rinunce, delle eventuali istruttorie negative e della eventuale riduzione dei costi ammissibili in fase istruttoria e di avere gia' pronte le istruttorie per eventuali scorrimenti della graduatoria ed accelerare i tempi relativi a questa fase del procedimento, sono stati avviati all'istruttoria i progetti agevolabili con le risorse finanziarie disponibili, stimando, sulla scorta dei risultati dei precedenti interventi agevolativi a valere sulle risorse del FCS, una riduzione media dei costi esposti in domanda del 30 per cento;
Considerato che, in forza del livello qualitativo dei progetti presentati, che si e' dimostrato mediamente superiore a quello dei precedenti interventi, la suddetta stima e' risultata inferiore a quella reale e che, pertanto, a fronte dei 304 progetti ammessi all'istruttoria, le istruttorie concluse positivamente sono state 266, cui corrisponde un fabbisogno complessivo di 367 milioni di euro, di cui 328,1 nelle aree meno sviluppate e 38,9 nelle aree in transizione, superiore, rispettivamente, di 38,1 e di 3,2 milioni di euro rispetto alle disponibilita' finanziarie per le regioni meno sviluppate e per quelle in transizione;
Ritenuto opportuno, anche in considerazione del livello qualitativo dei progetti istruiti positivamente ma non agevolabili con le risorse disponibili, alcuni dei quali sono attinenti all'ambito della lavorazione e trasformazione avanzata, in coerenza con la strategia avviata dal Governo nell'ambito del piano nazionale «Industria 4.0», reperire le ulteriori risorse necessarie alla relativa copertura;
Considerato, altresi', che il fabbisogno aggiuntivo relativo alle regioni meno sviluppate riguarda, per 3,3 milioni di euro, progetti di ricerca e sviluppo da realizzare nella Regione Basilicata;
Vista la delibera CIPE 11 gennaio 2011, n. 1/2011 con la quale sono stati stabiliti indirizzi e orientamenti per l'accelerazione degli interventi cofinanziati dai fondi strutturali 2007-2013 e la conseguente eventuale riprogrammazione dei programmi operativi;
Vista la delibera CIPE 3 agosto 2012, n. 96/2012, concernente la presa d'atto del Piano di azione coesione 2007-2013 (nel seguito PAC);
Vista la delibera CIPE 26 ottobre 2012, n. 113, concernente l'individuazione delle amministrazioni responsabili della gestione e dell'attuazione di programmi/interventi finanziati nell'ambito del PAC e relative modalita' di attuazione;
Visto il decreto dell'Ispettore generale capo per i rapporti finanziari con l'Unione europea (IGRUE) del Ministero dell'economia e delle finanze n. 47 del 7 agosto 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 21 agosto 2013, n. 195, che ha destinato euro 344.500.000,00 all'intervento «Nuove azioni e misure anticicliche» del PAC gestito dal Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale per gli incentivi alle imprese;
Visto il decreto dell'Ispettore generale capo per i rapporti finanziari con l'Unione europea (IGRUE) del Ministero dell'economia e delle finanze n. 48 del 7 agosto 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 21 agosto 2013, n. 195, che ha destinato, rispettivamente, euro 50.000.000,00 ed euro 664.000.000,00 agli interventi «Autoimpiego e auto imprenditorialita'» e «Imprese, domanda pubblica e promozione» del PAC gestiti dal Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale per gli incentivi alle imprese;
Visto il decreto dell'Ispettore generale capo per i rapporti finanziari con l'Unione europea (IGRUE) del Ministero dell'economia e delle finanze n. 49 del 22 dicembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 9 febbraio 2017, n. 33 che ha rideterminato in complessivi euro 1.068.002.639,00 il finanziamento a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per l'attuazione degli interventi previsti dal PAC gestiti dal Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale per gli incentivi alle imprese;
Considerato che le risorse del PAC possono essere utilizzate nelle sole regioni «Convergenza» (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) e, quindi, ne' nella Regione Basilicata, ne' nelle regioni in transizione;
Vista la delibera n. 10/2016 del 1° maggio 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 10 agosto 2016, n. 186, con la quale il CIPE ha approvato il POC con risorse complessivamente stanziate pari a 696,25 milioni di euro, di cui 165 milioni di euro per interventi di sostegno ai processi di ricerca, sviluppo e innovazione delle imprese;
Considerato che le risorse del suddetto POC possono essere destinate alle sole regioni meno sviluppate;
Considerato che la dotazione finanziaria dei sopra citati programmi complementari PAC e POC e' diretta anche a rafforzare la programmazione comunitaria e a sostenere la realizzazione di interventi coerenti con la stessa secondo una logica di «overbooking», contribuendo al pieno utilizzo delle risorse comunitarie;
Considerata l'esigenza di garantire una gestione efficiente delle risorse finanziarie del PAC e del POC e, nel contempo, di assicurare una piu' ampia copertura finanziaria dei progetti di ricerca e sviluppo presentati ai sensi del predetto decreto 1° giugno 2016;
Considerata la disponibilita' delle necessarie risorse del PAC e del POC per la copertura dei fabbisogni sopra evidenziati per le regioni meno sviluppate;
Considerata la mancanza di ulteriori risorse per la copertura del fabbisogno relativo alle regioni in transizione;
Ritenuto opportuno, per quanto sopra detto, integrare la dotazione finanziaria definita con il piu' volte citato decreto 1° giugno 2016 con euro 3.300.000,00 a valere sul POC, per l'agevolazione dei progetti di ricerca e sviluppo da realizzare nella Regione Basilicata, e con euro 34.800.000,00 a valere sul PAC, per i progetti da realizzare nelle restanti regioni meno sviluppate, nonche' con euro 762.000,00, a valere sul FCS, pari al 2 per cento delle suddette risorse incrementali, a valere sulla contabilita' speciale n. 1201, per il finanziamento dello strumento di garanzia, istituito ai sensi del decreto direttoriale 6 agosto 2015 sopra richiamato;

Decreta:

Art. 1

1. Le risorse finanziarie di cui all'art. 2, comma 2, lettera a), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 1° giugno 2016 richiamato nelle premesse sono ulteriormente incrementate di:
a) euro 34.800.000,00 (trentaquattromilioniottocentomila), utilizzando le risorse disponibili del Piano di azione coesione 2007-2013;
b) euro 3.300.000,00 (tremilionitrecentomila), utilizzando le risorse disponibili del Programma nazionale complementare di azione e coesione Imprese e competitivita' 2014-2020.
2. Le risorse finanziarie di cui all'art. 2, comma 4, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 1° giugno 2016 sono incrementate di euro 762.000,00 (settecentosessantaduemila), a valere sulle risorse disponibili nella contabilita' speciale n. 1201 del Fondo per la crescita sostenibile, per il finanziamento dello strumento di garanzia, istituito ai sensi del decreto direttoriale 6 agosto 2015 citato in premessa, corrispondente al 2 per cento delle risorse di cui al comma 1.
3. Le risorse di cui al comma 1, lettera a), sono utilizzate per la concessione delle agevolazioni di cui all'art. 6 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 1° giugno 2016, in favore dei progetti di ricerca e sviluppo realizzati nelle Regioni Calabria, Campania, Puglia e Sicilia.
4. Le risorse di cui al comma 1, lettera b), sono utilizzate per la concessione delle agevolazioni di cui all'art. 6 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 1° giugno 2016, in favore dei progetti di ricerca e sviluppo realizzati nella Regione Basilicata.
5. Per le finalita' di cui al presente decreto e ai sensi di quanto previsto dall'art. 23, comma 4, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 e dall'art. 18, comma 2, del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 8 marzo 2013, richiamati nelle premesse, le risorse di cui al comma 2 sono attribuite alla sezione del Fondo per la crescita sostenibile relativa alla finalita' di cui all'art. 23, comma 2, lettera a), del medesimo decreto-legge e trasferite dalla contabilita' speciale n. 1201 alla contabilita' speciale n. 1726 del Fondo.
Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 18 ottobre 2017

Il Ministro: Calenda

Registrato alla Corte dei conti il 28 dicembre 2017 Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 932
 
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