Gazzetta n. 28 del 3 febbraio 2018 (vai al sommario)
AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
DELIBERA 17 gennaio 2018
Aggiornamento dell'elenco dei soggetti aggregatori di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazione, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. (Delibera n. 31/2018).


IL CONSIGLIO DELL'AUTORITA'
NAZIONALE ANTICORRUZIONE

Nell'odierna adunanza:
Visto l'art. 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, recante le disposizioni in materia di acquisizione di beni e servizi attraverso soggetti aggregatori e prezzi di riferimento che, al comma 1, istituisce, nell'ambito dell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti, operante presso l'Autorita' nazionale anticorruzione, l'elenco dei soggetti aggregatori di cui fanno parte Consip S.p.A. e una centrale di committenza per ciascuna regione, qualora costituita ai sensi dell'art. 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
Visto il successivo comma 2 del citato art. 9 del decreto-legge n. 66/2014, il quale prevede, che i soggetti diversi da quelli sopra indicati che svolgono attivita' di centrale di committenza ai sensi dell'art. 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, richiedono all'Autorita' l'iscrizione all'elenco dei soggetti aggregatori e che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza unificata, sono definiti i requisiti per l'iscrizione al predetto elenco dei soggetti aggregatori;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 novembre 2014, che, nel dare attuazione a quanto previsto dal citato art. 9, comma 2 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, all'art. 2 definisce i requisiti per l'iscrizione nell'elenco dei soggetti aggregatori, prevedendo al comma 1 che possono richiedere l'iscrizione all'elenco dei soggetti aggregatori, se in possesso dei requisiti di cui al successivo comma 2, i seguenti soggetti o i soggetti da loro costituiti che svolgano attivita' di centrale di committenza ai sensi dell'art. 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, con carattere di stabilita', mediante un'organizzazione dedicata allo svolgimento dell'attivita' di centrale di committenza, per il soddisfacimento di tutti i fabbisogni di beni e servizi dei relativi enti locali: a) citta' metropolitane istituite ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56, e del decreto legislativo 17 settembre 2010, n. 156, e le province; b) associazioni, unioni e consorzi di enti locali, ivi compresi gli accordi tra gli stessi comuni resi in forma di convenzione per la gestione delle attivita' ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Prevedendo, altresi', al comma 2 che i soggetti di cui alle lettere a) e b) devono, nei tre anni solari precedenti la richiesta, avere pubblicato bandi e/o inviato lettera di invito per procedure finalizzate all'acquisizione di beni e servizi di importo a base di gara pari o superiore alla soglia comunitaria, il cui valore complessivo sia superiore a 200.000.000 di euro nel triennio e comunque con un valore minimo di 50.000.000 di euro per ciascun anno;
Considerato il previgente decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, con specifico riferimento all'art. 33, comma 3-bis, nella versione introdotta dal decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 - vigente sino al 1° novembre 2015 per effetto dell'art 23-ter, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, dell'art. 8, comma 3-ter, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192 e dell'art. 1, comma 169, della legge 13 luglio 2015, n. 107 - che prevedeva l'obbligo per i comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, ricadenti nel territorio di ciascuna provincia, di avvalersi di un'unica centrale di committenza per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture nell'ambito delle unioni di comuni, di cui all'art. 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici delle province;
Considerato il previgente decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, con specifico riferimento all'art. 33, comma 3-bis, nella versione introdotta dall'art. 9, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che prevedeva che i comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'art. 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56;
Considerato il previgente decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, con specifico riferimento all'art. 3, comma 25, del decreto legislativo 163/2006, per cui: «Le "amministrazioni aggiudicatrici" sono: le amministrazioni dello Stato; gli enti pubblici territoriali; gli altri enti pubblici non economici; gli organismi di diritto pubblico; le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da detti soggetti», ed inoltre il successivo comma 34, dello stesso art. 3, per cui: «La "centrale di committenza" e' un'amministrazione aggiudicatrice che: acquista forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori, o aggiudica appalti pubblici o conclude accordi quadro di lavori, forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori»;
Considerato il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il nuovo Codice dei contratti pubblici, con specifico riferimento all'art. 3, comma 1, lettera a) ed i), che conferma quanto prescritto dal previgente art. 3, commi 24 e 25, del decreto legislativo n. 163/2006;
Considerato il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il nuovo Codice dei contratti pubblici, con specifico riferimento all'art. 3, comma 1, lettera n), che individua il ‹‹soggetto aggregatore» tra le centrali di committenza iscritte nell'elenco istituito ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che all'art. 213, comma 16, conferma l'istituzione dell'elenco dei soggetti aggregatori nell'ambito dell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti operante presso l'Autorita' nazionale anticorruzione;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 novembre 2014, che all'art. 5 prevede che l'ANAC entro il 30 settembre 2017 e, successivamente, ogni tre anni, procede all'aggiornamento dell'elenco. A tal fine, i soggetti aggregatori gia' iscritti - con esclusione di Consip e dei soggetti aggregatori individuati dalle regioni di riferimento per i quali la stessa regione provvede a comunicare contestualmente eventuali modifiche - che intendano mantenere l'iscrizione all'elenco, ovvero i soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 e non iscritti all'elenco, inviano, secondo le modalita' operative di cui all'art. 3, comma 1, la relativa richiesta all'ANAC che procede all'aggiornamento con le modalita' di cui all'art. 4;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 novembre 2014, che all'art. 4, comma 2 prevede che l'Autorita' procede, sentita la Conferenza unificata, all'iscrizione nell'elenco dei soggetti aggregatori richiedenti, secondo un ordine decrescente basato sul piu' alto valore complessivo delle procedure avviate ai sensi dell'art. 2, fino al raggiungimento del numero massimo complessivo dei soggetti aggregatori stabilito per legge;
Vista la determinazione ANAC n. 2 dell'11 febbraio 2015, recante le modalita' operative per la presentazione delle richieste di iscrizione;
Considerato che con comunicato del Presidente dell'Autorita' del 2 agosto 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'11 agosto 2017, n. 187, e' stata disposta l'apertura dei termini per la presentazione delle domande di aggiornamento dell'elenco dei soggetti aggregatori;
Viste le note di designazione pervenute da parte delle regioni e delle province autonome, agli atti dell'Autorita';
Viste le richieste di accreditamento pervenute dai soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettera a) e b), del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, agli atti dell'Autorita';
Valutato quanto emerso e considerato nelle relazioni dell'ufficio istruttore;
Considerati i deliberati del Consiglio dell'Autorita' assunti in data 1° agosto 2017, 13 settembre 2017, 11 ottobre 2017, 15 novembre 2017 e 6 dicembre 2017;
Visti gli esiti della Conferenza unificata del 6 e del 21 dicembre 2017;

Delibera

1. di approvare l'elenco dei soggetti aggregatori risultante in esito alla definizione della procedura prevista dagli articoli 3, 4 e 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 novembre 2014;
2. di iscrivere, pertanto, nell'elenco dei soggetti aggregatori di cui all'art. 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, i seguenti enti:
Consip S.p.a.;
per la Regione Abruzzo: Stazione unica appaltante Abruzzo;
per la Regione Basilicata: Stazione unica appaltante Basilicata;
per la Regione Calabria: Stazione unica appaltante Calabria;
per la Regione Campania: So.Re.Sa. S.p.a.;
per la Regione Emilia-Romagna: Agenzia regionale intercent-ER;
per la Regione Friuli-Venezia Giulia: Centrale unica di committenza - soggetto aggregatore regionale;
per la Regione Lazio: Direzione centrale acquisti della Regione Lazio;
per la Regione Liguria: Stazione unica appaltante Liguria;
per la Regione Lombardia: ARCA S.p.a.;
per la Regione Marche: Stazione unica appaltante Marche;
per la Regione Molise: Servizio regionale centrale unica di committenza del Molise;
per la Regione Piemonte: SCR - Societa' di committenza Regione Piemonte S.p.a.;
per la Regione Puglia: InnovaPuglia S.p.a.;
per la Regione Sardegna: Servizio della centrale regionale di committenza;
per la Regione Sicilia: Centrale unica di committenza regionale;
per la Regione Toscana: Regione Toscana - Dir. gen. organizzazione - settore contratti;
per la Regione Umbria: CRAS - Centrale regionale per gli acquisti in sanita';
per la Regione Valle d'Aosta: IN.VA. S.p.a.;
per la Regione Veneto: UOC - CRAV di Azienda Zero;
per la Provincia autonoma di Bolzano: Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
per la Provincia autonoma di Trento: Agenzia provinciale per gli appalti e contratti;
Provincia di Vicenza;
Provincia di Brescia;
Citta' metropolitana di Bologna;
Citta' metropolitana di Genova;
Citta' metropolitana di Milano;
Citta' metropolitana di Napoli;
Citta' metropolitana di Roma capitale;
Citta' metropolitana di Torino;
Citta' metropolitana di Catania;
Citta' metropolitana di Firenze.
Roma, 17 gennaio 2018

Il Presidente: Cantone

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 18
gennaio 2018.
Il segretario: Esposito
 
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