IL DIRETTORE GENERALE dello sviluppo rurale
Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096 e successive modifiche e integrazioni, che disciplina l'attivita' sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varieta' aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varieta' stesse; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, relativo al'istituzione dei «Registri obbligatori delle varieta'»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065 recante il regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1; Visto il decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2013, n. 105, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 13 febbraio 2014, registrato alla Corte dei conti, recante individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale; Visti i propri decreti con i quali sono state iscritte nel relativo registro, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 1096/71, le varieta' di girasole indicate nel dispositivo, per le quali e' stato indicato a suo tempo il nominativo del responsabile della conservazione in purezza; Viste le richieste dei responsabili della conservazione in purezza delle varieta' indicate nel dispositivo, volte a ottenere la cancellazione delle varieta' medesime dal registro nazionale; Considerato che nella riunione del gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante, Sezione sementi, del 19 dicembre 2017 si e' ritenuto che le varieta' per le quali e' stata chiesta la cancellazione non rivestono particolari interessi in ordine generale; Ritenuto che non sussistano motivi ostativi all'accoglimento delle proposte sopra menzionate;
Decreta: Articolo unico
Ai sensi dell'art. 17-bis, quarto comma, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, le sotto elencate varieta', iscritte o rinnovate nel registro nazionale delle varieta' di specie di piante agrarie con i decreti a fianco indicati, sono cancellate dal registro medesimo:
Parte di provvedimento in formato grafico
Il presente decreto entrera' in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 18 gennaio 2018
Il direttore generale: Gatto |