Gazzetta n. 29 del 5 febbraio 2018 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE |
ORDINANZA 24 gennaio 2018 |
Ulteriori disposizioni di protezione civile per il superamento della situazione di criticita' determinatasi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi l'8 luglio 2015 nel territorio dei comuni di Dolo, Pianiga e Mira in provincia di Venezia e di Cortina d'Ampezzo in provincia di Belluno ed il giorno 4 agosto 2015 nel territorio dei comuni di San Vito di Cadore, Borca di Cadore, Vodo di Cadore, Cortina d'Ampezzo ed Auronzo, in provincia di Belluno. Proroga della contabilita' speciale n. 5971. (Ordinanza n. 499). |
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IL CAPO DEL DIPARTIMENTO della protezione civile
Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 17 luglio 2015 con la quale e' stato dichiarato, per centottanta giorni, lo stato d'emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi l'8 luglio 2015 nel territorio della Regione Veneto; Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 6 agosto 2015 con la quale lo stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 17 luglio 2015 e' stato esteso al territorio dei Comuni di San Vito di Cadore, Borca di Cadore, Vodo di Cadore ed Auronzo interessati dalle eccezionali avversita' atmosferiche del giorno 4 agosto 2015; Vista la delibera del Consiglio dei ministri dell'8 gennaio 2016 con la quale il predetto stato d'emergenza e' stato prorogato per ulteriori centottanta giorni; Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 274 del 30 luglio 2015, n. 278 del 17 agosto 2015 e n. 291 del 15 ottobre 2015, con le quali sono state adottate misure urgenti per fronteggiare lo stato di emergenza sopra indicato; Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 395 del 21 settembre 2016, la quale ha previsto disposizioni per favorire e regolare il subentro della Regione Veneto nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticita' determinatasi in conseguenza dei predetti eccezionali eventi meteorologici; Vista la nota del Presidente della Regione Veneto del 14 dicembre 2017, con cui si e' trasmesso al Dipartimento della protezione civile un quadro delle attivita' svolte e si e' chiesta la proroga della vigenza della contabilita' speciale n. 5971, al fine di portare a compimento gli adempimenti di competenza; Ravvisata la necessita' di assicurare il completamento, senza soluzioni di continuita', degli interventi finalizzati al superamento del contesto critico in rassegna; Ritenuto, quindi, necessario, adottare un'ordinanza ai sensi dell'art. 5, commi 4-ter e 4-quater della richiamata legge n. 225/1992, con cui consentire la prosecuzione, in regime ordinario, delle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticita' in atto; D'intesa con la Regione Veneto; Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;
Dispone:
Art. 1
1. Per consentire l'espletamento delle attivita' di competenza del soggetto attuatore della Regione Veneto, nominato ai sensi dell'art. 1, comma 2, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 395 del 21 settembre 2016, titolare della contabilita' speciale n. 5971, il termine di vigenza della predetta contabilita' speciale e' fissato al 31 ottobre 2018. 2. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'art. 5, comma 5-bis della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni ed integrazioni. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 24 gennaio 2018
Il Capo del Dipartimento: Borrelli |
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