Gazzetta n. 30 del 6 febbraio 2018 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 30 gennaio 2018
Trasmissione all'Agenzia delle entrate dei dati riguardanti le spese relative alle rette per la frequenza di asili nido.


IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, concernente la semplificazione fiscale e la dichiarazione dei redditi precompilata;
Visto, in particolare, l'art. 1, comma 1, del citato decreto legislativo n. 175 del 2014, che prevede che a decorrere dal 2015, in via sperimentale, l'Agenzia delle entrate, utilizzando le informazioni disponibili in Anagrafe tributaria, i dati trasmessi da parte di soggetti terzi e i dati contenuti nelle certificazioni di cui all'art. 4, comma 6-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, rende disponibile telematicamente, entro il 15 aprile di ciascun anno, ai titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati agli articoli 49 e 50, comma 1, lettere a), c), c-bis), d), g), con esclusione delle indennita' percepite dai membri del Parlamento europeo, i) ed l), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la dichiarazione precompilata relativa ai redditi prodotti nell'anno precedente, che puo' essere accettata o modificata;
Visto l'art. 3, comma 4, del richiamato decreto legislativo n. 175 del 2014, il quale prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuati termini e modalita' per la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati relativi alle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito o detrazioni dall'imposta diverse da quelle gia' individuate dallo stesso decreto;
Visto l'art. 70 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante disposizioni in materia di asili nido;
Visti l'art. 1, comma 335, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che ha introdotto la detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche delle spese sostenute dai genitori per la frequenza degli asili nido da parte dei figli, e l'art. 2, comma 6, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, che ha reso permanente tale detrazione;
Visto l'art. 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che prevede l'ampliamento dell'offerta formativa infantile;
Acquisito il parere favorevole del Garante per la protezione dei dati personali, reso in data 11 gennaio 2018, ai sensi dell'art. 154, comma 4, del decreto legislativo n. 196, del 2003;
Considerato che le spese per la frequenza degli asili nido sono tra gli oneri detraibili che ricorrono con maggiore frequenza nelle dichiarazioni dei redditi e che, con riferimento a tali spese, occorre individuare i termini e le modalita' per la trasmissione telematica dei relativi dati all'Agenzia delle entrate;

Decreta:

Art. 1

Trasmissione telematica dei dati riguardanti le spese relative alle
rette per la frequenza degli asili nido

1. Ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi da parte dell'Agenzia delle entrate, a partire dai dati relativi al 2017, gli asili nido di cui all'art. 70 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, pubblici e privati, trasmettono in via telematica all'Agenzia delle entrate, entro il 28 febbraio di ciascun anno, una comunicazione contenente i dati relativi alle spese sostenute nell'anno precedente dai genitori, con riferimento a ciascun figlio iscritto all'asilo nido, per il pagamento di rette relative alla frequenza dell'asilo nido e di rette per i servizi formativi infantili di cui all'art. 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. Qualora le rette di cui al comma 1 siano versate a soggetti diversi dagli asili nido, la comunicazione all'Agenzia delle entrate va effettuata da parte dei soggetti che ricevono i pagamenti delle rette.
3. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 e gli altri soggetti che erogano rimborsi riguardanti le rette di cui al comma 1, entro il 28 febbraio di ciascun anno, trasmettono in via telematica all'Agenzia delle entrate, con riferimento a ciascun iscritto all'asilo nido, una comunicazione contenente i dati dei rimborsi delle rette di cui al comma 1 erogati nell'anno precedente, con l'indicazione dell'anno nel quale e' stata sostenuta la spesa rimborsata. Non devono essere comunicati i rimborsi contenuti nella certificazione dei sostituti d'imposta di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.
 
Art. 2
Modalita' di trasmissione telematica

1. Le modalita' tecniche per la trasmissione telematica delle comunicazioni di cui all'art. 1 del presente decreto sono stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sentita l'Autorita' garante per la protezione dei dati personali.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 30 gennaio 2018

Il Ministro: Padoan
 
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