Gazzetta n. 30 del 6 febbraio 2018 (vai al sommario)
LEGGE 11 gennaio 2018, n. 6
Disposizioni per la protezione dei testimoni di giustizia.



La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Ambito di applicazione

1. Ai testimoni di giustizia sono applicate, salvo dissenso, le speciali misure di protezione previste dal capo II.
2. Le speciali misure di protezione sono altresi' applicate, se ritenute necessarie, salvo dissenso, anche ai soggetti che risultano esposti a grave, attuale e concreto pericolo a causa del rapporto di stabile convivenza o delle relazioni intrattenute con i testimoni di giustizia. I soggetti di cui al presente comma sono denominati «altri protetti».

N O T E

Avvertenza:

- Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
 
Art. 2
Definizione di testimone di giustizia

1. E' testimone di giustizia colui che:
a) rende, nell'ambito di un procedimento penale, dichiarazioni di fondata attendibilita' intrinseca, rilevanti per le indagini o per il giudizio;
b) assume, rispetto al fatto delittuoso oggetto delle sue dichiarazioni, la qualita' di persona offesa dal reato ovvero di persona informata sui fatti o di testimone;
c) non ha riportato condanne per delitti non colposi connessi a quelli per cui si procede e non ha rivolto a proprio profitto l'essere venuto in relazione con il contesto delittuoso su cui rende le dichiarazioni. Non escludono la qualita' di testimone di giustizia i comportamenti posti in essere in ragione dell'assoggettamento verso i singoli o le associazioni criminali oggetto delle dichiarazioni, ne' i meri rapporti di parentela, di affinita' o di coniugio con indagati o imputati per il delitto per cui si procede o per delitti ad esso connessi;
d) non e' o non e' stato sottoposto a misura di prevenzione ne' e' sottoposto a un procedimento in corso nei suoi confronti per l'applicazione della stessa, ai sensi del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, da cui si desumano la persistente attualita' della sua pericolosita' sociale e la ragionevole probabilita' che possa commettere delitti di grave allarme sociale;
e) si trova in una situazione di grave, concreto e attuale pericolo, rispetto alla quale risulti l'assoluta inadeguatezza delle ordinarie misure di tutela adottabili direttamente dalle autorita' di pubblica sicurezza, valutata tenendo conto di ogni utile elemento e in particolare della rilevanza e della qualita' delle dichiarazioni rese, della natura del reato, dello stato e del grado del procedimento, nonche' delle caratteristiche di reazione dei singoli o dei gruppi criminali oggetto delle dichiarazioni.

Note all'art. 2:
- Il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159
(Codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di
documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2
della legge 13 agosto 2010, n. 136), e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 28 settembre 2011, n. 226, S.O.
 
Art. 3
Tipologia delle misure

1. Le speciali misure di protezione per i testimoni di giustizia possono consistere in misure di tutela, misure di sostegno economico, misure di reinserimento sociale e lavorativo, il cui contenuto e' ulteriormente specificato nei regolamenti di cui all'articolo 26.
2. Per i minori compresi nelle speciali misure di protezione si applicano, altresi', le disposizioni dei regolamenti di cui all'articolo 26.
 
Art. 4
Criteri di scelta delle misure di protezione

1. Le speciali misure di protezione da applicare sono individuate, caso per caso, secondo la situazione di pericolo e la condizione personale, familiare, sociale ed economica dei testimoni di giustizia e degli altri protetti e non possono comportare alcuna perdita ne' limitazione dei diritti goduti, se non per situazioni temporanee ed eccezionali dettate dalla necessita' di salvaguardare l'incolumita' personale.
2. Devono essere di norma garantite la permanenza nella localita' di origine e la prosecuzione delle attivita' ivi svolte. Le misure del trasferimento nella localita' protetta, dell'uso di documenti di copertura e del cambiamento di generalita' sono adottate eccezionalmente, quando le altre forme di tutela risultano assolutamente inadeguate rispetto alla gravita' e all'attualita' del pericolo, e devono comunque tendere a riprodurre le precedenti condizioni di vita, tenuto conto delle valutazioni espresse dalle competenti autorita' giudiziarie e di pubblica sicurezza.
3. In ogni caso, al testimone di giustizia e agli altri protetti e' assicurata un'esistenza dignitosa.
 
Art. 5
Misure di tutela

1. Al fine di assicurare l'incolumita' dei testimoni di giustizia e degli altri protetti e la sicurezza dei loro beni, sono applicate speciali misure di tutela che, secondo la gravita' e l'attualita' del pericolo, possono prevedere:
a) la predisposizione di misure di vigilanza e protezione;
b) la predisposizione di accorgimenti tecnici di sicurezza per le abitazioni, per gli immobili e per le aziende di pertinenza dei protetti;
c) l'adozione delle misure necessarie per gli spostamenti nello stesso comune e in comuni diversi da quello di residenza;
d) il trasferimento in luoghi protetti;
e) speciali modalita' di tenuta della documentazione e delle comunicazioni al servizio informatico;
f) l'utilizzazione di documenti di copertura;
g) il cambiamento delle generalita' ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119, autorizzato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, garantendone la riservatezza anche in atti della pubblica amministrazione;
h) ogni altra misura straordinaria, anche di carattere economico, eventualmente necessaria, nel rispetto delle direttive generali impartite dal Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza.

Note all'art. 5:
- Il decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119
(Disciplina del cambiamento delle generalita' per la
protezione di coloro che collaborano con la giustizia), e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 aprile 1993, n. 95.
 
Art. 6
Misure di sostegno economico

1. Al fine di assicurare ai testimoni di giustizia e agli altri protetti una condizione economica equivalente a quella preesistente, sono applicate speciali misure di sostegno che prevedono:
a) il pagamento delle spese non continuative o periodiche che il testimone di giustizia o gli altri protetti sostengono esclusivamente in conseguenza dell'applicazione delle speciali misure di protezione;
b) la corresponsione di un assegno periodico in caso di impossibilita' di svolgere attivita' lavorativa o di percepire i precedenti proventi a causa dell'adozione delle misure di tutela o per effetto delle dichiarazioni rese. La misura dell'assegno e delle integrazioni per le persone a carico prive di capacita' lavorativa e' definita tenendo conto delle entrate e del godimento di beni pregressi, determinati attraverso il reddito e il patrimonio risultanti all'Agenzia delle entrate per l'ultimo triennio ed escluse le perdite cagionate dai fatti di reato oggetto delle dichiarazioni. L'assegno deve essere rideterminato o revocato qualora il testimone di giustizia o gli altri protetti riacquisiscano la capacita' economica, anche parziale, in base all'entita' di quanto autonomamente percepito; deve essere annualmente modificato in misura pari alle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevate dall'Istituto nazionale di statistica; puo' essere integrato, con provvedimento motivato, quando ricorrono particolari circostanze influenti sulle esigenze di mantenimento in stretta connessione con quelle di tutela;
c) la sistemazione alloggiativa, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, qualora il testimone di giustizia o gli altri protetti siano trasferiti in una localita' diversa da quella di dimora, ovvero, a causa delle speciali misure di protezione o delle dichiarazioni rese, non possano usufruire della propria abitazione. L'alloggio deve essere idoneo a garantire la sicurezza e la dignita' dei testimoni di giustizia e degli altri protetti e deve possibilmente corrispondere alla categoria catastale di quello di dimora abituale, sia per destinazione, sia per dimensioni. Il testimone di giustizia, su sua richiesta, puo' risiedere, anche unitamente al nucleo familiare, presso strutture comunitarie accreditate secondo i criteri stabiliti dai regolamenti di cui all'articolo 26 presso le quali possa svolgere attivita' lavorativa o di volontariato;
d) il pagamento delle spese per esigenze sanitarie quando non sia possibile avvalersi delle strutture del Servizio sanitario nazionale;
e) l'assistenza legale per i procedimenti in cui il testimone di giustizia rende dichiarazioni, esercita i diritti e le facolta' riconosciutigli dalla legge in qualita' di persona offesa o si costituisce parte civile; si applicano le norme del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, con conseguente iscrizione delle relative spese nello stato di previsione del Ministero della giustizia. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio;
f) un indennizzo forfetario e onnicomprensivo, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, determinato secondo criteri oggettivi stabiliti dai regolamenti di cui all'articolo 26, a titolo di ristoro per il pregiudizio subito a causa della testimonianza resa in ragione della quale e' stata disposta l'applicazione delle speciali misure di protezione, salvo che il testimone di giustizia o gli altri protetti intendano, in alternativa, procedere per il riconoscimento di eventuali danni biologici o esistenziali;
g) la corresponsione di una somma a titolo di mancato guadagno derivante dalla cessazione dell'attivita' lavorativa del testimone di giustizia e degli altri protetti nella localita' di provenienza, sempre che non abbiano ricevuto un risarcimento al medesimo titolo, ai sensi della legge 23 febbraio 1999, n. 44. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 13 della citata legge n. 44 del 1999. Il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno e' surrogato, quanto alle somme corrisposte al testimone di giustizia a titolo di mancato guadagno, nei diritti verso i responsabili dei danni. Le somme recuperate sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero dell'interno in deroga all'articolo 2, commi 615, 616 e 617, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
h) l'acquisizione al patrimonio dello Stato, dietro corresponsione dell'equivalente in denaro secondo il valore di mercato, dei beni immobili di proprieta' del testimone di giustizia e degli altri protetti, se le speciali misure di tutela prevedono il loro definitivo trasferimento in un'altra localita' e se la vendita nel libero mercato non e' risultata possibile.

Note all'art. 6:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di spese di giustizia - Testo A),
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 giugno 2002, n.
139, S.O.
- Si riporta il testo dell'art. 13 della legge 23
febbraio 1999, n. 44 (Disposizioni concernenti il Fondo di
solidarieta' per le vittime delle richieste estorsive e
dell'usura.):
«Art. 13 (Modalita' e termini per la domanda). - 1.
L'elargizione e' concessa a domanda.
2. La domanda puo' essere presentata dall'interessato
ovvero, con il consenso di questi, dal consiglio nazionale
del relativo ordine professionale o da una delle
associazioni nazionali di categoria rappresentate nel
Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL). La
domanda puo' essere altresi' presentata da uno dei soggetti
di cui all'art. 8, comma 1, ovvero, per il tramite del
legale rappresentante e con il consenso dell'interessato,
da associazioni od organizzazioni iscritte in apposito
elenco tenuto a cura del prefetto ed aventi tra i propri
scopi quello di prestare assistenza e solidarieta' a
soggetti danneggiati da attivita' estorsive. Con decreto
del Ministro dell'interno, da emanare entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, di
concerto con il Ministro di grazia e giustizia, sono
determinati le condizioni ed i requisiti per l'iscrizione
nell'elenco e sono disciplinate le modalita' per la
relativa tenuta.
3. Salvo quanto previsto dai commi 4 e 5, la domanda
deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il
termine di centoventi giorni dalla data della denuncia
ovvero dalla data in cui l'interessato ha conoscenza che
dalle indagini preliminari sono emersi elementi atti a far
ritenere che l'evento lesivo consegue a delitto commesso
per le finalita' indicate negli articoli precedenti.
4. Per i danni conseguenti a intimidazione anche
ambientale, la domanda deve essere presentata, a pena di
decadenza, entro il termine di un anno dalla data in cui
hanno avuto inizio le richieste estorsive o nella quale
l'interessato e' stato per la prima volta oggetto della
violenza o minaccia.
5. I termini stabiliti dai commi 3 e 4 sono sospesi nel
caso in cui, sussistendo un attuale e concreto pericolo di
atti di ritorsione, il pubblico ministero abbia disposto,
con decreto motivato, le necessarie cautele per assicurare
la riservatezza dell'identita' del soggetto che dichiara di
essere vittima dell'evento lesivo o delle richieste
estorsive. I predetti termini riprendono a decorrere dalla
data in cui il decreto adottato dal pubblico ministero e'
revocato o perde comunque efficacia. Quando e' adottato dal
pubblico ministero decreto motivato per le finalita'
suindicate e' omessa la menzione delle generalita' del
denunciante nella documentazione da acquisire ai fascicoli
formati ai sensi degli articoli 408, comma 1, e 416, comma
2, del codice di procedura penale, fino al provvedimento
che dispone il giudizio o che definisce il procedimento.».
- Si riporta il testo dell'art. 2, commi 615, 616 e
617, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato - Legge finanziaria 2008):
«615. A decorrere dall'anno 2008 e fino all'anno 2016,
non si da' luogo alle iscrizioni di stanziamenti negli
stati di previsione dei Ministeri in correlazione a
versamenti di somme all'entrata del bilancio dello Stato
autorizzate dai provvedimenti legislativi di cui all'elenco
n. 1 allegato alla presente legge, ad eccezione degli
stanziamenti destinati a finanziare le spese della
categoria 1 "redditi da lavoro dipendente". A decorrere
dall'anno 2017 si applicano le disposizioni di cui al comma
617-bis.
616. In relazione a quanto disposto dal comma 615,
negli stati di previsione dei Ministeri di cui al medesimo
comma sono istituiti, a decorrere dall'anno 2008 e fino
all'anno 2016 appositi fondi da ripartire, con decreti del
Ministro competente, nel rispetto delle finalita' stabilite
dalle stesse disposizioni legislative.
617. A decorrere dall'anno 2008 e fino all'anno 2016,
la dotazione dei fondi di cui al comma 616 e' determinata
nella misura del 50 per cento dei versamenti riassegnabili
nell'anno 2006 ai pertinenti capitoli dell'entrata del
bilancio dello Stato. L'utilizzazione dei fondi e'
effettuata dal Ministro competente, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, in considerazione
dell'andamento delle entrate versate. La dotazione dei
fondi e' annualmente rideterminata in base all'andamento
dei versamenti riassegnabili effettuati entro il 31
dicembre dei due esercizi precedenti in modo da assicurare
in ciascun anno un risparmio in termini di indebitamento
pari a 300 milioni di euro.».
 
Art. 7
Misure di reinserimento sociale e lavorativo

1. Al fine di assicurare ai testimoni di giustizia e agli altri protetti l'immediato reinserimento sociale e lavorativo, sono applicate speciali misure che prevedono:
a) la conservazione del posto di lavoro o il trasferimento presso altre amministrazioni o sedi, qualora i testimoni di giustizia o gli altri protetti, per ragioni di sicurezza, non possano continuare a svolgere la loro originaria attivita' lavorativa, secondo quanto previsto dai regolamenti di cui all'articolo 26;
b) la tempestiva individuazione e lo svolgimento, dopo il trasferimento nella localita' protetta, di attivita', anche lavorative non retribuite, volte allo sviluppo della persona umana e alla partecipazione sociale, secondo le inclinazioni di ciascuno;
c) il sostegno alle imprese dei protetti che abbiano subito o che possano concretamente subire nocumento a causa delle loro dichiarazioni o dell'applicazione delle speciali misure di tutela, secondo quanto stabilito dai regolamenti di cui all'articolo 26. Sono applicabili a tal fine, ove compatibili, anche le disposizioni relative alle aziende confiscate alla criminalita' organizzata previste dal codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
d) l'eventuale assegnazione in uso di beni nella disponibilita' dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata;
e) l'accesso a mutui agevolati, volti al reinserimento nella vita economica e sociale, sulla base di convenzioni stipulate tra il Ministero dell'interno e gli istituti di credito;
f) il reperimento di un posto di lavoro, ancorche' temporaneo, equivalente per posizione e mansione a quello precedentemente svolto, se i testimoni di giustizia o gli altri protetti hanno perso l'occupazione lavorativa o non possono piu' svolgerla a causa delle loro dichiarazioni o dell'applicazione delle speciali misure di protezione, fatte salve le esigenze di sicurezza connesse all'applicazione della misura del trasferimento in un luogo protetto;
g) la capitalizzazione del costo dell'assegno periodico di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), in alternativa allo stesso, qualora i testimoni di giustizia o gli altri protetti non abbiano riacquistato l'autonomia lavorativa o il godimento di un reddito proprio, equivalenti a quelli pregressi. La capitalizzazione e' quantificata ai sensi dei regolamenti di cui all'articolo 26 ed e' elevabile fino a un terzo se e' assolutamente necessario al fine di realizzare l'autonomia reddituale del testimone di giustizia o degli altri protetti. La capitalizzazione puo' essere corrisposta sulla base di un concreto progetto di reinserimento lavorativo, previa valutazione sulla sua attuabilita' in relazione alle condizioni contingenti di mercato, alle capacita' del singolo e alla situazione di pericolo, con un'erogazione graduale commisurata alla progressiva realizzazione del progetto. La capitalizzazione puo' essere altresi' corrisposta, qualora il destinatario non sia in grado di svolgere attivita' lavorativa o lo richieda, attraverso piani di investimento o di erogazioni rateali che ne assicurino la sussistenza;
h) l'accesso del testimone di giustizia, in alternativa alla capitalizzazione e qualora non abbia altrimenti riacquistato l'autonomia economica, a un programma di assunzione in una pubblica amministrazione, con qualifica e con funzioni corrispondenti al titolo di studio e alle professionalita' possedute, fatte salve quelle che richiedono il possesso di specifici requisiti. Alle assunzioni si provvede per chiamata diretta nominativa, nell'ambito dei rapporti di lavoro di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei limiti dei posti vacanti nelle piante organiche e nel rispetto delle disposizioni limitative in materia di assunzioni, sulla base delle intese conseguite tra il Ministero dell'interno e le amministrazioni interessate. A tale fine si applica ai testimoni di giustizia il diritto al collocamento obbligatorio con precedenza previsto dall'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, in materia di vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata. Al programma di assunzione possono accedere anche i testimoni di giustizia non piu' sottoposti allo speciale programma di protezione e alle speciali misure di protezione ai sensi del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, ovvero quelli che, prima della data di entrata in vigore della legge 13 febbraio 2001, n. 45, erano ammessi alle speciali misure o allo speciale programma di protezione deliberati dalla commissione centrale di cui all'articolo 10 del citato decreto-legge n. 8 del 1991, di seguito denominata «commissione centrale», e possedevano i requisiti di cui all'articolo 16-bis del medesimo decreto-legge n. 8 del 1991. Per il coniuge e i figli ovvero, in subordine, per i fratelli dei testimoni di giustizia, stabilmente conviventi, a carico e ammessi alle speciali misure di protezione, e' consentita l'assunzione esclusivamente in via sostitutiva dell'avente diritto a titolo principale, che non abbia esercitato il diritto al collocamento obbligatorio. Le modalita' di attuazione, al fine, altresi', di garantire la sicurezza dei testimoni di giustizia e la loro formazione propedeutica all'assunzione e di stabilire i criteri per il riconoscimento del diritto anche in relazione alla qualita' e all'entita' economica dei benefici gia' riconosciuti e alle cause e modalita' dell'eventuale revoca del programma di protezione, sono stabilite dai regolamenti di cui all'articolo 26;
i) misure straordinarie eventualmente necessarie, atte a favorire il reinserimento sociale e lavorativo dei testimoni di giustizia e degli altri protetti.

Note all'art. 7:
- Per il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159,
si veda nelle note all'art. 2.
- Si riporta il testo dell'art. 2, commi 2 e 3, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche.):
«2. I rapporti di lavoro dei dipendenti delle
amministrazioni pubbliche sono disciplinati dalle
disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice
civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato
nell'impresa, fatte salve le diverse disposizioni contenute
nel presente decreto, che costituiscono disposizioni a
carattere imperativo. Eventuali disposizioni di legge,
regolamento o statuto, che introducano o che abbiano
introdotto discipline dei rapporti di lavoro la cui
applicabilita' sia limitata ai dipendenti delle
amministrazioni pubbliche, o a categorie di essi, possono
essere derogate nelle materie affidate alla contrattazione
collettiva ai sensi dell'art. 40, comma 1, e nel rispetto
dei principi stabiliti dal presente decreto, da successivi
contratti o accordi collettivi nazionali e, per la parte
derogata, non sono ulteriormente applicabili.
3. I rapporti individuali di lavoro di cui al comma 2
sono regolati contrattualmente. I contratti collettivi sono
stipulati secondo i criteri e le modalita' previste nel
titolo III del presente decreto; i contratti individuali
devono conformarsi ai principi di cui all'art. 45, comma 2.
L'attribuzione di trattamenti economici puo' avvenire
esclusivamente mediante contratti collettivi e salvo i casi
previsti dai commi 3-ter e 3-quater dell'art. 40 e le
ipotesi di tutela delle retribuzioni di cui all'art.
47-bis, o, alle condizioni previste, mediante contratti
individuali. Le disposizioni di legge, regolamenti o atti
amministrativi che attribuiscono incrementi retributivi non
previsti da contratti cessano di avere efficacia a far data
dall'entrata in vigore dal relativo rinnovo contrattuale. I
trattamenti economici piu' favorevoli in godimento sono
riassorbiti con le modalita' e nelle misure previste dai
contratti collettivi e i risparmi di spesa che ne
conseguono incrementano le risorse disponibili per la
contrattazione collettiva.».
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 2, della legge
23 novembre 1998, n. 407 (Nuove norme in favore delle
vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata.):
«2. I soggetti di cui all'art. 1 della legge 20 ottobre
1990, n. 302 , come modificato dal comma 1 del presente
articolo, nonche' il coniuge e i figli superstiti, ovvero i
fratelli conviventi e a carico qualora siano gli unici
superstiti, dei soggetti deceduti o resi permanentemente
invalidi godono del diritto al collocamento obbligatorio di
cui alle vigenti disposizioni legislative, con precedenza
rispetto ad ogni altra categoria e con preferenza a parita'
di titoli. Per i soggetti di cui al presente comma,
compresi coloro che svolgono gia' un'attivita' lavorativa,
le assunzioni per chiamata diretta sono previste per i
profili professionali del personale contrattualizzato del
comparto Ministeri fino all'ottavo livello retributivo.
Ferme restando le percentuali di assunzioni previste dalle
vigenti disposizioni, per i livelli retributivi dal sesto
all'ottavo le assunzioni, da effettuarsi previo
espletamento della prova di idoneita' di cui all'art. 32
del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, come sostituito dall'art. 4 del decreto del
Presidente della Repubblica 18 giugno 1997, n. 246, non
potranno superare l'aliquota del 10 per cento del numero di
vacanze nell'organico. Alle assunzioni di cui al presente
comma non si applica la quota di riserva di cui all'art.
18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68.».
- Il decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82 (Nuove
norme in materia di sequestri di persona a scopo di
estorsione e per la protezione dei testimoni di giustizia,
nonche' per la protezione e il trattamento sanzionatorio di
coloro che collaborano con la giustizia), e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 15 gennaio 1991, n. 12.
- La legge 13 febbraio 2001, n. 45 (Modifica della
disciplina della protezione e del trattamento sanzionatorio
di coloro che collaborano con la giustizia nonche'
disposizioni a favore delle persone che prestano
testimonianza.), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10
marzo 2001, n. 58, S.O.
- Si riporta il testo dell'art. 10, cosi' come
modificato dall'art. 9 della legge qui pubblicata, e
dell'art. 16-bis del citato decreto-legge 15 gennaio 1991,
n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo
1991, n. 82:
«Art. 10 (Commissione centrale per la definizione e
applicazione delle speciali misure di protezione). - 1.
2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto
con il Ministro della giustizia, sentiti i Ministri
interessati, e' istituita una commissione centrale per la
definizione e applicazione delle speciali misure di
protezione.
2-bis. La commissione centrale e' composta da un
Sottosegretario di Stato per l'interno, che la presiede, da
un avvocato dello Stato, da due magistrati e da cinque
funzionari e ufficiali. I componenti della commissione
diversi dal presidente e dell'avvocato dello Stato sono
preferibilmente scelti tra coloro che hanno maturato
specifiche esperienze nel settore e che sono in possesso di
cognizioni relative alle attuali tendenze della
criminalita' organizzata, ma che non sono addetti a uffici
che svolgono attivita' di investigazione o di indagine
preliminare sui fatti o procedimenti relativi alla
criminalita' organizzata di tipo mafioso o
terroristico-eversivo. Uno dei componenti, designato a
seguito di apposita delibera della commissione, assume le
funzioni di vicepresidente. La commissione centrale,
presieduta dal vicepresidente, opera anche in caso di
dimissioni o di decadenza del presidente.
2-ter. Sono coperti dal segreto di ufficio, oltre alla
proposta di cui all'art. 11, tutti gli atti e i
provvedimenti comunque pervenuti alla commissione centrale,
gli atti e i provvedimenti della commissione stessa, salvi
gli estratti essenziali e le attivita' svolte per
l'attuazione delle misure di protezione. Agli atti e ai
provvedimenti della commissione, salvi gli estratti
essenziali che devono essere comunicati a organi diversi da
quelli preposti all'attuazione delle speciali misure di
protezione, si applicano altresi' le norme per la tenuta e
la circolazione degli atti classificati, con classifica di
segretezza adeguata al contenuto di ciascun atto.
2-quater. Per lo svolgimento dei compiti di segreteria
e di istruttoria, la commissione centrale si avvale di una
segreteria costituita secondo le modalita' e con la
dotazione di personale e di mezzi stabilite con regolamento
adottato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, dal Ministro dell'interno, di concerto
con il Ministro della giustizia, sentita la commissione
centrale stessa, previo parere della Commissioni
parlamentari competenti, che si esprimono entro trenta
giorni. Per lo svolgimento dei compiti di istruttoria, la
commissione puo' avvalersi anche del Servizio centrale di
protezione di cui all'art. 14.
2-quinquies. La tutela avverso i provvedimenti della
commissione centrale con cui vengono applicate, modificate
o revocate le speciali misure di protezione anche se di
tipo urgente o provvisorio a norma dell'art. 13, comma 1,
e' disciplinata dal codice del processo amministrativo.
2-sexies.
2-septies.
2-octies.
2-nonies. Con decreto del Ministro dell'interno, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
vengono stabilite le modalita' di corresponsione dei
gettoni di presenza ai componenti della commissione
centrale ed al personale chiamato a partecipare con compiti
di segreteria e di istruttoria alle riunioni della medesima
commissione. All'onere derivante dall'attuazione del
presente comma, determinato nella misura massima di 42.000
euro per l'anno 2002 e di 100.000 euro annui a decorrere
dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale
di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
3.»
«Art. 16-bis (Applicazione delle speciali misure di
protezione ai testimoni di giustizia). - 1. Le speciali
misure di protezione di cui agli articoli 9 e 13, comma 5,
se ne ricorrono i presupposti, si applicano a coloro che
assumono rispetto al fatto o ai fatti delittuosi in ordine
ai quali rendono le dichiarazioni esclusivamente la
qualita' di persona offesa dal reato, ovvero di persona
informata sui fatti o di testimone, purche' nei loro
confronti non sia stata disposta una misura di prevenzione,
ovvero non sia in corso un procedimento di applicazione
della stessa, ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575.
Tali soggetti sono, ai fini del presente decreto,
denominati "testimoni di giustizia".
2. Le dichiarazioni rese dai testimoni di giustizia
possono anche non avere le caratteristiche di cui all'art.
9, comma 3, salvo avere carattere di attendibilita', e
riferirsi a delitti diversi da quelli indicati nel comma 2
dello stesso articolo.
3. Le speciali misure di protezione si applicano, se
ritenute necessarie, a coloro che coabitano o convivono
stabilmente con le persone indicate nel comma 1, nonche',
ricorrendone le condizioni, a chi risulti esposto a grave,
attuale e concreto pericolo a causa delle relazioni
trattenute con le medesime persone.».
 
Art. 8
Durata delle speciali misure di protezione

1. La commissione centrale fissa il termine, non superiore a sei anni, di durata delle speciali misure di protezione, entro il quale si deve comunque procedere alle verifiche sull'attualita' e gravita' del pericolo e sull'idoneita' delle misure adottate. La commissione centrale effettua le verifiche di cui al periodo precedente e assicura, ove necessario, le speciali misure di protezione oltre il termine di durata di cui al medesimo periodo quando ne faccia motivata richiesta l'autorita' che ha formulato la proposta.
2. Le misure di tutela di cui all'articolo 5 sono mantenute fino alla cessazione del pericolo attuale, grave e concreto e, ove possibile, sono gradualmente affievolite. Nel caso in cui, al termine delle speciali misure di protezione, il testimone di giustizia e gli altri protetti non abbiano riacquistato l'autonomia lavorativa o il godimento di un reddito proprio, si procede ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera g) o lettera h).
 
Art. 9
Composizione della commissione centrale
e della segreteria

1. All'articolo 10 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2-bis e' sostituito dal seguente:
«2-bis. La commissione centrale e' composta da un Sottosegretario di Stato per l'interno, che la presiede, da un avvocato dello Stato, da due magistrati e da cinque funzionari e ufficiali. I componenti della commissione diversi dal presidente e dall'avvocato dello Stato sono preferibilmente scelti tra coloro che hanno maturato specifiche esperienze nel settore e che sono in possesso di cognizioni relative alle attuali tendenze della criminalita' organizzata, ma che non sono addetti a uffici che svolgono attivita' di investigazione o di indagine preliminare sui fatti o procedimenti relativi alla criminalita' organizzata di tipo mafioso o terroristico-eversivo. Uno dei componenti, designato a seguito di apposita delibera della commissione, assume le funzioni di vicepresidente. La commissione centrale, presieduta dal vicepresidente, opera anche in caso di dimissioni o di decadenza del presidente»;
b) al comma 2-quater, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Per lo svolgimento dei compiti di segreteria e di istruttoria, la commissione centrale si avvale di una segreteria costituita secondo le modalita' e con la dotazione di personale e di mezzi stabilite con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, sentita la commissione centrale stessa, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, che si esprimono entro trenta giorni».
2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Note all'art. 9:
- Per le modifiche ai commi 2-bis e 2-quater dell'art.
10 del citato decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991,
n. 82, vedi nelle note all'art. 7.
 
Art. 10
Rinvio

1. Per la proposta, i relativi pareri, l'applicazione, la modifica, la proroga e la revoca delle speciali misure di protezione, per l'attuazione dei programmi di protezione e per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge si applicano, ove compatibili, le disposizioni degli articoli 10, 11 e 13, commi 1, 2, 3 e 12, del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82.
2. Per le finalita' di cui al comma 1 del presente articolo, nonche' per quelle di cui agli articoli 3, comma 2, 7, comma 1, lettere a), g) e h), e 18, si applicano in via transitoria, fino alla data di entrata in vigore delle pertinenti disposizioni regolamentari adottate ai sensi dell'articolo 26, le disposizioni dei decreti ministeriali attuativi emanati ai sensi dell'articolo 17-bis del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, nonche' del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 18 dicembre 2014, n. 204.

Note all'art. 10:
- Per il testo dell'art. 10 del citato decreto-legge 15
gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 marzo 1991, n. 82, vedi nelle note all'art. 7.
- Si riporta il testo dell'art. 13 del citato
decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, come
modificato dall'art. 18 della legge qui pubblicata:
«Art. 13 (Contenuti delle speciali misure di protezione
e adozione di provvedimenti provvisori). - 1. Sulla
proposta di ammissione alle speciali misure di protezione,
la commissione centrale di cui all'art. 10, comma 2,
delibera a maggioranza dei suoi componenti, purche' siano
presenti alla seduta almeno cinque di questi. In caso di
parita' prevale il voto del presidente. Quando risultano
situazioni di particolare gravita' e vi e' richiesta
dell'autorita' legittimata a formulare la proposta la
commissione delibera, anche senza formalita' e comunque
entro la prima seduta successiva alla richiesta, un piano
provvisorio di protezione dopo aver acquisito, ove
necessario, informazioni dal Servizio centrale di
protezione di cui all'art. 14 o per il tramite di esso. La
richiesta contiene, oltre agli elementi di cui all'art. 11,
comma 7, la indicazione quantomeno sommaria dei fatti sui
quali il soggetto interessato ha manifestato la volonta' di
collaborare e dei motivi per i quali la collaborazione e'
ritenuta attendibile e di notevole importanza; specifica
inoltre le circostanze da cui risultano la particolare
gravita' del pericolo e l'urgenza di provvedere. Il
provvedimento con il quale la commissione delibera il piano
provvisorio di protezione cessa di avere effetto se,
decorsi centottanta giorni, l'autorita' legittimata a
formulare la proposta di cui all'art. 11 non ha provveduto
a trasmetterla e la commissione non ha deliberato
sull'applicazione delle speciali misure di protezione
osservando le ordinarie forme e modalita' del procedimento.
Il presidente della commissione puo' disporre la
prosecuzione del piano provvisorio di protezione per il
tempo strettamente necessario a consentire l'esame della
proposta da parte della commissione medesima. Quando
sussistono situazioni di eccezionale urgenza che non
consentono di attendere la deliberazione della commissione
e fino a che tale deliberazione non interviene, su motivata
richiesta della competente autorita' provinciale di
pubblica sicurezza, il Capo della polizia - direttore
generale della pubblica sicurezza puo' autorizzare detta
autorita' ad avvalersi degli specifici stanziamenti
previsti dall'art. 17 specificandone contenuti e
destinazione. Nei casi in cui e' applicato il piano
provvisorio di protezione, il presidente della commissione
puo' richiedere al Servizio centrale di protezione una
relazione riguardante la idoneita' dei soggetti a
sottostare agli impegni indicati nell'art. 12. Allo scopo,
l'autorita' provinciale di pubblica sicurezza puo'
avvalersi del Servizio centrale di protezione.
2. Per stabilire se sia necessario applicare taluna
delle misure di protezione e, in caso positivo, per
individuare quale di esse sia idonea in concreto, la
commissione centrale puo' acquisire specifiche e
dettagliate indicazioni sulle misure di prevenzione o di
tutela gia' adottate o adottabili dall'autorita' di
pubblica sicurezza, dall'Amministrazione penitenziaria o da
altri organi, nonche' ogni ulteriore elemento eventualmente
occorrente per definire la gravita' e l'attualita' del
pericolo in relazione alle caratteristiche delle condotte
di collaborazione.
3. Esclusivamente al fine di valutare la sussistenza
dei presupposti per l'applicazione delle speciali misure di
protezione, la commissione centrale puo' procedere anche
all'audizione delle autorita' che hanno formulato la
proposta o il parere e di altri organi giudiziari,
investigativi e di sicurezza; puo' inoltre utilizzare gli
atti trasmessi dall'autorita' giudiziaria ai sensi
dell'art. 118 del codice di procedura penale.
4. Il contenuto del piano provvisorio di protezione
previsto dal comma 1 e delle speciali misure di protezione
che la commissione centrale puo' applicare nei casi in cui
non provvede mediante la definizione di uno speciale
programma e' stabilito nei decreti previsti dall'art.
17-bis, comma 1. Il contenuto delle speciali misure di
protezione puo' essere rappresentato, in particolare, oltre
che dalla predisposizione di misure di tutela da eseguire a
cura degli organi di polizia territorialmente competenti,
dalla predisposizione di accorgimenti tecnici di sicurezza,
dall'adozione delle misure necessarie per i trasferimenti
in comuni diversi da quelli di residenza, dalla previsione
di interventi contingenti finalizzati ad agevolare il
reinserimento sociale nonche' dal ricorso, nel rispetto
delle norme dell'ordinamento penitenziario, a modalita'
particolari di custodia in istituti ovvero di esecuzione di
traduzioni e piantonamenti.
5. Se, ricorrendone le condizioni, la commissione
centrale delibera la applicazione delle misure di
protezione mediante la definizione di uno speciale
programma, questo e' formulato secondo criteri che tengono
specifico conto delle situazioni concretamente prospettate
e puo' comprendere, oltre alle misure richiamate nel comma
4, il trasferimento delle persone non detenute in luoghi
protetti, speciali modalita' di tenuta della documentazione
e delle comunicazioni al servizio informatico, misure di
assistenza personale ed economica, cambiamento delle
generalita' a norma del decreto legislativo 29 marzo 1993,
n. 119, e successive modificazioni, misure atte a favorire
il reinserimento sociale del collaboratore e delle altre
persone sottoposte a protezione oltre che misure
straordinarie eventualmente necessarie.
6. Le misure di assistenza economica indicate nel comma
5 comprendono, in specie, sempreche' a tutte o ad alcune
non possa direttamente provvedere il soggetto sottoposto al
programma di protezione, la sistemazione alloggiativa e le
spese per i trasferimenti, le spese per esigenze sanitarie
quando non sia possibile avvalersi delle strutture
pubbliche ordinarie, l'assistenza legale e l'assegno di
mantenimento nel caso di impossibilita' di svolgere
attivita' lavorativa. La misura dell'assegno di
mantenimento e delle integrazioni per le persone a carico
prive di capacita' lavorativa e' definita dalla commissione
centrale e non puo' superare un ammontare di cinque volte
l'assegno sociale di cui all'art. 3, commi 6 e 7, della
legge 8 agosto 1995, n. 335. L'assegno di mantenimento puo'
essere annualmente modificato in misura pari alle
variazioni dell'indice dei prezzi al consumo per le
famiglie di operai ed impiegati rilevate dall'ISTAT.
L'assegno di mantenimento puo' essere integrato dalla
commissione con provvedimento motivato solo quando
ricorrono particolari circostanze influenti sulle esigenze
di mantenimento in stretta connessione con quelle di tutela
del soggetto sottoposto al programma di protezione,
eventualmente sentiti l'autorita' che ha formulato la
proposta, il procuratore nazionale antimafia e
antiterrorismo o i procuratori generali interessati a norma
dell'art. 11. Il provvedimento e' acquisito dal giudice del
dibattimento su richiesta della difesa dei soggetti a cui
carico sono utilizzate le dichiarazioni del collaboratore.
Lo stesso giudice, sempre su richiesta della difesa dei
soggetti di cui al periodo precedente, acquisisce
l'indicazione dell'importo dettagliato delle spese
sostenute per la persona sottoposta al programma di
protezione.
7. Nella relazione prevista dall'art. 16, il Ministro
dell'interno indica il numero complessivo dei soggetti e
l'ammontare complessivo delle spese sostenute nel semestre
per l'assistenza economica dei soggetti sottoposti a
programma di protezione e, garantendo la riservatezza dei
singoli soggetti interessati, specifica anche l'ammontare
delle integrazioni dell'assegno di mantenimento
eventualmente intervenute e le esigenze che le hanno
motivate.
8. Ai fini del reinserimento sociale dei collaboratori
e delle altre persone sottoposte a protezione, e' garantita
la conservazione del posto di lavoro ovvero il
trasferimento ad altra sede o ufficio secondo le forme e le
modalita' che, assicurando la riservatezza e l'anonimato
dell'interessato, sono specificate in apposito decreto
emanato dal Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro della giustizia, sentiti gli altri Ministri
interessati. Analogamente si provvede per la definizione di
specifiche misure di assistenza e di reinserimento sociale
destinate ai minori compresi nelle speciali misure di
protezione.
9. L'autorita' giudiziaria puo' autorizzare con
provvedimento motivato i soggetti di cui al comma 2
dell'art. 16-quater ad incontrarsi tra loro quando
ricorrono apprezzabili esigenze inerenti alla vita
familiare.
10. Al fine di garantire la sicurezza, la riservatezza
e il reinserimento sociale delle persone sottoposte a
speciale programma di protezione a norma del comma 5 e che
non sono detenute o internate e' consentita l'utilizzazione
di un documento di copertura.
11. L'autorizzazione al rilascio del documento di
copertura indicato nel comma 10 e' data dal Servizio
centrale di protezione di cui all'art. 14 il quale chiede
alle autorita' competenti al rilascio, che non possono
opporre rifiuto, di predisporre il documento e di procedere
alle registrazioni previste dalla legge e agli ulteriori
adempimenti eventualmente necessari. Si applicano le
previsioni in tema di esonero da responsabilita' di cui
all'art. 5 del decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119.
Presso il Servizio centrale di protezione e' tenuto un
registro riservato attestante i tempi, le procedure e i
motivi dell'autorizzazione al rilascio del documento.
12. Quando ricorrono particolari motivi di sicurezza,
il procuratore della Repubblica o il giudice possono
autorizzare il soggetto interrogato o esaminato a eleggere
domicilio presso persona di fiducia o presso un ufficio di
polizia, ai fini delle necessarie comunicazioni o
notificazioni.
13. Quando la proposta o la richiesta per l'ammissione
a speciali forme di protezione e' formulata nei confronti
di soggetti detenuti o internati, il Dipartimento
dell'amministrazione penitenziaria provvede ad assegnare i
soggetti medesimi a istituti o sezioni di istituto che
garantiscano le specifiche esigenze di sicurezza. Allo
stesso modo il Dipartimento provvede in vista della
formulazione della proposta e su richiesta del procuratore
della Repubblica che ha raccolto o si appresta a
raccogliere le dichiarazioni di collaborazione o il verbale
illustrativo dei contenuti della collaborazione previsto
dall'art. 16-quater.
14. Nei casi indicati nel comma 13, la custodia e'
assicurata garantendo la riservatezza dell'interessato
anche con le specifiche modalita' di cui al decreto
previsto dall'art. 17-bis, comma 2, e procurando che lo
stesso sia sottoposto a misure di trattamento
penitenziario, specie organizzative, dirette ad impedirne
l'incontro con altre persone che gia' risultano collaborare
con la giustizia e dirette ad assicurare che la genuinita'
delle dichiarazioni non possa essere compromessa. E' fatto
divieto, durante la redazione dei verbali e comunque almeno
fino alla redazione del verbale illustrativo dei contenuti
della collaborazione, di sottoporre la persona che rende le
dichiarazioni ai colloqui investigativi di cui all'art.
18-bis, commi 1 e 5, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e
successive modificazioni. E' fatto altresi' divieto, alla
persona medesima e per lo stesso periodo, di avere
corrispondenza epistolare, telegrafica o telefonica,
nonche' di incontrare altre persone che collaborano con la
giustizia, salvo autorizzazione dell'autorita' giudiziaria
per finalita' connesse ad esigenze di protezione ovvero
quando ricorrano gravi esigenze relative alla vita
familiare.
15. L'inosservanza delle prescrizioni di cui al comma
14 comporta l'inutilizzabilita' in dibattimento, salvi i
casi di irripetibilita' dell'atto, delle dichiarazioni rese
al pubblico ministero e alla polizia giudiziaria
successivamente alla data in cui si e' verificata la
violazione.».
- Si riporta il testo degli articoli 11 e 17-bis del
citato decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82:
«Art. 11 (Proposta di ammissione). - 1. L'ammissione
alle speciali misure di protezione, oltre che i contenuti e
la durata di esse, sono di volta in volta deliberati dalla
commissione centrale di cui all'art. 10, comma 2, su
proposta formulata dal procuratore della Repubblica il cui
ufficio procede o ha proceduto sui fatti indicati nelle
dichiarazioni rese dalla persona che si assume sottoposta a
grave e attuale pericolo. Allorche' sui fatti procede o ha
proceduto la Direzione distrettuale antimafia e a essa non
e' preposto il procuratore distrettuale, ma un suo
delegato, la proposta e' formulata da quest'ultimo.
2. Quando le dichiarazioni indicate nel comma 1
attengono a procedimenti per taluno dei delitti previsti
dall'art. 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di
procedura penale, in relazione ai quali risulta che piu'
uffici del pubblico ministero procedono a indagini
collegate a norma dell'art. 371 dello stesso codice, la
proposta e' formulata da uno degli uffici procedenti
d'intesa con gli altri e comunicata al procuratore
nazionale antimafia e antiterrorismo; nel caso di mancata
intesa il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo
risolve il contrasto.
3. La proposta puo' essere formulata anche dal Capo
della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza
previa acquisizione del parere del procuratore della
Repubblica che, se ne ricorrono le condizioni, e' formulato
d'intesa con le altre autorita' legittimate a norma del
comma 2.
4. Quando non ricorrono le ipotesi indicate nel comma
2, l'autorita' che formula la proposta puo' comunque
richiedere il parere del procuratore nazionale antimafia e
antiterrorismo nonche' dei procuratori generali presso le
corti di appello interessati allorche' ritiene che le
notizie, le informazioni e i dati attinenti alla
criminalita' organizzata di cui il procuratore nazionale
antimafia e antiterrorismo o i procuratori generali
dispongono per l'esercizio delle loro funzioni, a norma
dell'art. 371-bis del codice di procedura penale e del
citato art. 118-bis delle relative norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie, possano essere utili per la
deliberazione della commissione centrale.
5. Anche per il tramite del suo presidente, la
commissione centrale puo' esercitare sia la facolta'
indicata nel comma 4 sia quella di richiedere il parere del
procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo o dei
procuratori generali presso le corti di appello interessati
quando ritiene che la proposta doveva essere formulata dal
procuratore della Repubblica d'intesa con altre procure e
risulta che cio' non e' avvenuto. In tale ultima ipotesi e
sempreche' ritengano ricorrere le condizioni indicate nel
comma 2, il procuratore nazionale antimafia e
antiterrorismo e i procuratori generali, oltre a rendere il
parere, danno comunicazione dei motivi che hanno originato
la richiesta al procuratore generale presso la Corte di
cassazione.
6. Nelle ipotesi di cui ai commi 2, 3, 4 e 5, il
procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo e i
procuratori generali presso le corti di appello interessati
possono acquisire copie di atti nonche' notizie o
informazioni dalle autorita' giudiziarie che procedono a
indagini o a giudizi connessi o collegati alle medesime
condotte di collaborazione.
7. La proposta per l'ammissione alle speciali misure di
protezione contiene le notizie e gli elementi utili alla
valutazione sulla gravita' e attualita' del pericolo cui le
persone indicate nell'art. 9 sono o possono essere esposte
per effetto della scelta di collaborare con la giustizia
compiuta da chi ha reso le dichiarazioni. Nella proposta
sono elencate le eventuali misure di tutela adottate o
fatte adottare e sono evidenziati i motivi per i quali le
stesse non appaiono adeguate.
8. Nell'ipotesi prevista dall'art. 9, comma 3, la
proposta del procuratore della Repubblica, ovvero il parere
dello stesso procuratore quando la proposta e' effettuata
dal Capo della polizia - direttore generale della pubblica
sicurezza, deve fare riferimento specifico alle
caratteristiche del contributo offerto dalle
dichiarazioni.».
«Art. 17-bis (Previsione di norme di attuazione). - 1.
Con uno o piu' decreti del Ministro dell'interno, emanati
di concerto con il Ministro della giustizia, sentiti il
Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica e
la commissione centrale di cui all'art. 10, comma 2, sono
precisati i contenuti e le modalita' di attuazione delle
speciali misure di protezione definite e applicate anche in
via provvisoria dalla commissione centrale nonche' i
criteri che la medesima applica nelle fasi di istruttoria,
formulazione e attuazione delle misure predette.
2. Con decreto del Ministro della giustizia, emanato di
concerto con il Ministro dell'interno, sono stabiliti i
presupposti e le modalita' di applicazione delle norme sul
trattamento penitenziario, previste dal titolo I della
legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, e
dal titolo I del relativo regolamento di esecuzione,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29
aprile 1976, n. 431, e successive modificazioni, alle
persone ammesse alle misure speciali di protezione e a
quelle che risultano tenere o aver tenuto condotte di
collaborazione previste dal codice penale o da disposizioni
speciali relativamente ai delitti di cui all'art. 9, comma
2.
3. Con decreti del Ministro dell'interno, emanati di
concerto con i Ministri delle finanze, del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, della giustizia
e della difesa, sono adottate le norme regolamentari per
disciplinare le modalita' per il versamento e il
trasferimento del denaro, dei beni e delle altre utilita'
di cui all'impegno assunto dal collaboratore a norma
dell'art. 12, comma 2, lettera e), del presente decreto,
nonche' le norme regolamentari per disciplinare, secondo le
previsioni dell'art. 12-sexies, commi 4-bis e 4-ter, del
decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e
successive modificazioni, le modalita' di destinazione del
denaro, nonche' di vendita e destinazione dei beni e delle
altre utilita'.
4. I decreti previsti dai commi 1, 2 e 3, nonche'
quello previsto dall'art. 13, comma 8, sono emanati ai
sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
5. Il Consiglio di Stato esprime il proprio parere
sugli schemi dei regolamenti di cui ai commi 1, 2 e 3 entro
trenta giorni dalla richiesta, decorsi i quali il
regolamento puo' comunque essere adottato.».
 
Art. 11
Proposta di ammissione alle speciali misure
di protezione

1. Nella proposta di ammissione alle speciali misure di protezione l'autorita' proponente indica, oltre quanto previsto dall'articolo 13 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e dai relativi decreti attuativi, anche la sussistenza dei requisiti stabiliti dall'articolo 2 della presente legge.
2. La proposta di cui al comma 1 del presente articolo e' trasmessa alla commissione centrale, che richiede il parere, in caso di delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis, 3-ter e 3-quater, del codice di procedura penale, al Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo. La commissione richiede altresi' al Servizio centrale di protezione e al prefetto competente per il luogo di dimora di colui che rende le dichiarazioni le informazioni nella loro rispettiva disponibilita', anche con riferimento a quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera e), della presente legge.
3. Nel caso in cui la proposta di cui al comma 1 riguardi soggetti di minore eta' in condizioni di disagio familiare o sociale, essa e' altresi' trasmessa al tribunale per i minorenni territorialmente competente per l'adozione di eventuali determinazioni di sua competenza.

Note all'art. 11:
- Per il testo dell'art. 13 del decreto-legge 15
gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 marzo 1991, n. 82, vedi nelle note all'art. 10.
- Si riporta il testo dell'art. 51 del codice di
procedura penale:
«Art. 51 (Uffici del pubblico ministero. Attribuzioni
del procuratore della Repubblica distrettuale). - 1. Le
funzioni di pubblico ministero sono esercitate:
a) nelle indagini preliminari e nei procedimenti di
primo grado, dai magistrati della procura della Repubblica
presso il tribunale;
b) nei giudizi di impugnazione dai magistrati della
procura generale presso la corte di appello o presso la
corte di cassazione.
2. Nei casi di avocazione, le funzioni previste dal
comma 1 lettera a) sono esercitate dai magistrati della
procura generale presso la corte di appello.
Nei casi di avocazione previsti dall'art. 371-bis, sono
esercitate dai magistrati della Direzione nazionale
antimafia e antiterrorismo.
3. Le funzioni previste dal comma 1 sono attribuite
all'ufficio del pubblico ministero presso il giudice
competente a norma del capo II del titolo I.
3-bis. Quando si tratta dei procedimenti per i delitti,
consumati o tentati, di cui agli articoli 416, sesto e
settimo comma, 416, realizzato allo scopo di commettere
taluno dei delitti di cui all'art. 12, commi 3 e 3-ter, del
testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero,
di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, 416,
realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli
articoli 473 e 474, 600, 601, 602, 416-bis, 416-ter e 630
del codice penale, per i delitti commessi avvalendosi delle
condizioni previste dal predetto art. 416-bis ovvero al
fine di agevolare l'attivita' delle associazioni previste
dallo stesso art., nonche' per i delitti previsti dall'art.
74 del testo unico approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'art.
291-quater del testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e
dall'art. 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, le funzioni indicate nel comma 1 lettera a) sono
attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il
tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha
sede il giudice competente.
3-ter. Nei casi previsti dal comma 3-bis e dai commi
3-quater e 3-quinquies, se ne fa richiesta il procuratore
distrettuale, il procuratore generale presso la corte di
appello puo', per giustificati motivi, disporre che le
funzioni di pubblico ministero per il dibattimento siano
esercitate da un magistrato designato dal procuratore della
Repubblica presso il giudice competente.
3-quater. Quando si tratta di procedimenti per i
delitti consumati o tentati con finalita' di terrorismo le
funzioni indicate nel comma 1, lettera a), sono attribuite
all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del
capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice
competente.
3-quinquies. Quando si tratta di procedimenti per i
delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 414-bis,
600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies,
609-undecies, 615-ter, 615-quater, 615-quinquies, 617-bis,
617-ter, 617-quater, 617-quinquies, 617-sexies, 635-bis,
635-ter, 635-quater, 640-ter e 640-quinquies del codice
penale, le funzioni indicate nel comma 1, lettera a), del
presente articolo sono attribuite all'ufficio del pubblico
ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto
nel cui ambito ha sede il giudice competente.».
 
Art. 12
Piano provvisorio per la protezione

1. La commissione centrale, se ne ricorrono le condizioni, delibera, senza formalita', senza indugio e, comunque, entro la prima seduta successiva alla proposta, un piano provvisorio di misure di protezione, assicurando agli interessati le speciali misure di protezione e condizioni di vita congrue rispetto alle precedenti.
2. Nel piano provvisorio di protezione, opera il referente del testimone di giustizia individuato secondo quanto previsto all'articolo 16.
3. Il referente informa immediatamente il testimone di giustizia e gli altri protetti sul contenuto delle misure applicate e di quelle applicabili, nonche' sui diritti e sui doveri derivanti dalla condizione di persona protetta. Gli interessati rilasciano all'autorita' proponente, tramite il referente, completa e documentata attestazione sul proprio stato civile, di famiglia e patrimoniale, sulle loro obbligazioni, su procedimenti penali, civili e amministrativi pendenti, sui titoli di studio e professionali e su ogni titolo abilitativo di cui siano titolari. Entro trenta giorni dalla deliberazione del piano provvisorio, il referente trasmette alla commissione centrale le informazioni sulle condizioni personali, familiari e patrimoniali degli interessati e chiede, se questi vi abbiano consentito o ne abbiano fatto richiesta, che la stessa commissione provveda alla nomina di una figura professionale idonea a offrire loro immediato e diretto sostegno psicologico.
4. Il piano provvisorio cessa di avere effetto se, decorsi novanta giorni dalla sua deliberazione, l'autorita' che ha formulato la proposta non richiede l'applicazione del programma definitivo con le modalita' previste dall'articolo 11 e non e' stata deliberata la sua applicazione. Il presidente della commissione centrale puo' disporre la prosecuzione del piano provvisorio di protezione per il tempo strettamente necessario a consentire l'esame della proposta da parte della commissione medesima.
5. Il termine previsto dal comma 4 e' prorogabile fino a centottanta giorni con provvedimento motivato dell'autorita' legittimata a formulare la proposta, comunicato alla commissione centrale.
 
Art. 13
Programma definitivo per la protezione

1. La commissione centrale, previa acquisizione dei pareri previsti dall'articolo 11 e di ogni altro parere o informazione che ritenga utile, delibera, nelle forme ordinarie del procedimento e se ne ricorrono i presupposti, il programma definitivo di applicazione delle speciali misure di protezione.
2. Il programma definitivo e' accettato e sottoscritto dagli interessati i quali, contestualmente, assumono l'impegno di riferire tempestivamente all'autorita' giudiziaria quanto a loro conoscenza sui fatti di rilievo penale, di non rilasciare dichiarazioni su tali fatti a soggetti diversi dall'autorita' giudiziaria, dalle forze di polizia e dal proprio difensore, di osservare le norme di sicurezza prescritte, di non rivelare o divulgare in qualsiasi modo elementi idonei a svelare la propria identita' o il luogo di residenza qualora siano state applicate le misure di tutela di cui all'articolo 5, comma 1, lettere d), f) e g), di non rientrare senza autorizzazione nei luoghi dai quali sono stati trasferiti e, comunque, di collaborare attivamente all'esecuzione delle misure, ed eleggono il proprio domicilio nel luogo in cui ha sede la commissione centrale.
3. Il programma di protezione puo' essere modificato o revocato in ogni momento dalla commissione centrale, d'ufficio o su richiesta dell'autorita' che ha formulato la proposta o di quella preposta all'attuazione delle misure speciali di protezione, in relazione all'attualita', alla concretezza e alla gravita' del pericolo, all'idoneita' delle misure adottate, alle esigenze degli interessati, all'osservanza degli impegni da loro assunti, alla rinuncia espressa alle misure, al rifiuto di accettare l'offerta di adeguate opportunita' di lavoro o di impresa. La commissione centrale provvede entro venti giorni dalla richiesta, previa acquisizione dei pareri previsti dal comma 1 e, in ogni caso, dell'autorita' giudiziaria qualora essa non abbia richiesto la modifica o la revoca del programma, nonche', se ne ricorrono le condizioni, del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo.
4. Ogni sei mesi dall'inizio dell'applicazione del programma definitivo, la commissione centrale procede alla sua verifica.
5. La modifica o la revoca del programma definitivo non produce effetto sull'applicabilita' delle disposizioni dell'articolo 147-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, come modificato, da ultimo, dall'articolo 24 della presente legge.

Note all'art. 13:
- Si riporta il testo dell'art. 147-bis del decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura
penale), come modificato dall'art. 24 della legge qui
pubblicata:
«Art. 147-bis (Esame degli operatori sotto copertura,
delle persone che collaborano con la giustizia e degli
imputati di reato connesso). - 1. L'esame in dibattimento
delle persone ammesse, in base alla legge, a programmi o
misure di protezione anche di tipo urgente o provvisorio si
svolge con le cautele necessarie alla tutela della persona
sottoposta all'esame, determinate, d'ufficio ovvero su
richiesta di parte o dell'autorita' che ha disposto il
programma o le misure di protezione, dal giudice o, nei
casi di urgenza, dal presidente del tribunale o della corte
di assise.
1-bis. L'esame in dibattimento degli ufficiali e degli
agenti di polizia giudiziaria, anche appartenenti ad
organismi di polizia esteri, degli ausiliari e delle
interposte persone, che abbiano operato in attivita' sotto
copertura ai sensi dell'art. 9 della legge 16 marzo 2006,
n. 146, e successive modificazioni, si svolge sempre con le
cautele necessarie alla tutela e alla riservatezza della
persona sottoposta all'esame e con modalita' determinate
dal giudice o, nei casi di urgenza, dal presidente, in ogni
caso idonee a evitare che il volto di tali soggetti sia
visibile.
2. Ove siano disponibili strumenti tecnici idonei, il
giudice o il presidente, sentite le parti, puo' disporre,
anche d'ufficio, che l'esame si svolga a distanza, mediante
collegamento audiovisivo che assicuri la contestuale
visibilita' delle persone presenti nel luogo dove la
persona sottoposta ad esame si trova. In tal caso, un
ausiliario abilitato ad assistere il giudice in udienza,
designato dal giudice o, in caso di urgenza, dal
presidente, e' presente nel luogo ove si trova la persona
sottoposta ad esame e ne attesta le generalita', dando atto
della osservanza delle disposizioni contenute nel presente
comma nonche' delle cautele adottate per assicurare le
regolarita' dell'esame con riferimento al luogo ove egli si
trova. Delle operazioni svolte l'ausiliario redige verbale
a norma dell'art. 136 del codice.
3. Salvo che il giudice ritenga assolutamente
necessaria la presenza della persona da esaminare, l'esame
si svolge a distanza secondo le modalita' previste dal
comma 2 nei seguenti casi:
a) quando l'esame e' disposto nei confronti di
persone ammesse al piano provvisorio di protezione previsto
dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge 15 gennaio 1991,
n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo
1991, n. 82, e successive modificazioni, o alle speciali
misure di protezione di cui al citato art. 13, commi 4 e 5,
del medesimo decreto-legge;
a-bis) quando l'esame o altro atto istruttorio e'
disposto nei confronti di persone ammesse al piano
provvisorio o al programma definitivo per la protezione dei
testimoni di giustizia;
b) quando nei confronti della persona sottoposta ad
esame e' stato emesso il decreto di cambiamento delle
generalita' di cui all'art. 3 del decreto legislativo 29
marzo 1993, n. 119; in tale caso, nel procedere all'esame,
il giudice o il presidente si uniforma a quanto previsto
dall'art. 6, comma 6, del medesimo decreto legislativo e
dispone le cautele idonee ad evitare che il volto della
persona sia visibile;
c) quando, nell'ambito di un processo per taluno dei
delitti previsti dall'art. 51, comma 3-bis, o dall'art.
407, comma 2, lettera a), n. 4, del codice, devono essere
esaminate le persone indicate nell'art. 210 del codice nei
cui confronti si procede per uno dei delitti previsti
dall'art. 51, comma 3-bis o dall'art. 407, comma 2, lettera
a), n. 4, del codice, anche se vi e' stata separazione dei
procedimenti;
c-bis) quando devono essere esaminati ufficiali o
agenti di polizia giudiziaria, anche appartenenti ad
organismi di polizia esteri, nonche' ausiliari e interposte
persone, in ordine alle attivita' dai medesimi svolte nel
corso delle operazioni sotto copertura di cui all'art. 9
della legge 16 marzo 2006, n. 146, e successive
modificazioni. In tali casi, il giudice o il presidente
dispone le cautele idonee ad evitare che il volto di tali
soggetti sia visibile.
4. Se la persona da esaminare deve essere assistita da
un difensore si applicano le disposizioni previste
dell'art. 146-bis, commi 3, 4 e 6.
5. Le modalita' di cui al comma 2 possono essere
altresi' adottate, a richiesta di parte, per l'esame della
persona di cui e' stata disposta la nuova assunzione a
norma dell'art. 495, comma 1, del codice, o quando vi siano
gravi difficolta' ad assicurare la comparazione della
persona da sottoporre ad esame.».
 
Art. 14
Specificazione e attuazione delle speciali misure
di tutela

1. All'attuazione e alla specificazione delle modalita' esecutive del piano provvisorio e del programma definitivo di protezione deliberati dalla commissione centrale provvede il Servizio centrale di protezione di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82. Nell'ambito della sezione per i testimoni di giustizia, di cui al medesimo articolo 14, comma 1, del citato decreto-legge n. 8 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 82 del 1991, e' individuato il referente di cui all'articolo 16 della presente legge. Il Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza coordina i rapporti tra i prefetti e tra le autorita' di pubblica sicurezza nell'attuazione degli altri tipi di speciali misure di tutela, indicate nell'articolo 5, la cui determinazione spetta al prefetto del luogo di residenza attuale del testimone, anche mediante impieghi finanziari non ordinari autorizzati dallo stesso Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, a norma dell'articolo 17, comma 4, del decreto-legge n. 8 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 82 del 1991.
2. All'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, il terzo periodo e' soppresso.
3. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Note all'art. 14:
- Si riporta il testo dell'art. 14 del citato
decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, come
modificato dalla legge qui pubblicata:
«Art. 14 (Servizio centrale di protezione). - 1. Alla
attuazione e alla specificazione delle modalita' esecutive
del programma speciale di protezione deliberato dalla
commissione centrale provvede il Servizio centrale di
protezione istituito, nell'ambito del Dipartimento della
pubblica sicurezza, con decreto del Ministro dell'interno,
di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica che ne stabilisce la
dotazione di personale e di mezzi, anche in deroga alle
norme vigenti, sentite le amministrazioni interessate. Il
Servizio centrale di protezione e' articolato in due
sezioni, dotate ciascuna di personale e di strutture
differenti e autonome, aventi competenza l'una sui
collaboratori di giustizia e l'altra sui testimoni di
giustizia.
2.».
- Si riporta il testo dell'art. 17 del citato
decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82 cosi' come
modificato dall'art. 19 della legge qui pubblicata:
«Art. 17 (Oneri finanziari). - 1. All'onere derivante
dall'applicazione dei capi II e II-bis, valutato in euro
5.293.683,22 (lire 10.250 milioni) annue a decorrere dal
1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando
l'accantonamento "Ulteriori misure contro la criminalita'
organizzata".
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. La spesa di cui al comma 1 sara' iscritta nello
stato di previsione del Ministero dell'interno in ragione
di euro 3.227.855,62 (lire 6.250 milioni) sotto la rubrica
"Sicurezza pubblica" e di euro 2.065.827,60 (lire 4.000
milioni) sotto la rubrica "Alto commissario per il
coordinamento della lotta alla delinquenza di tipo
mafioso".
4. Gli interventi finanziari di cui ai capi II e II-bis
sono di natura riservata e non soggetti a rendicontazione;
il Capo della polizia - direttore generale della pubblica
sicurezza e l'Alto commissario, al termine di ciascun anno
finanziario, sono tenuti a presentare una relazione sui
criteri e sulle modalita' di utilizzo dei relativi fondi al
Ministro dell' interno, il quale autorizza la distruzione
della relazione medesima. A tali interventi finanziari non
si applicano le norme vigenti in materia di tracciabilita'
dei pagamenti e di fatturazione elettronica.».
 
Art. 15
Norma in materia di collaboratori di giustizia

1. Le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 1, terzo periodo, si applicano anche in materia di collaboratori di giustizia di cui al decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82.
 
Art. 16
Referente del testimone di giustizia

1. Il testimone di giustizia, insieme con il relativo nucleo degli altri protetti, ha diritto di avvalersi di un referente specializzato del Servizio centrale di protezione che mantenga un rapporto costante, diretto e personale con gli interessati per tutta la durata delle misure speciali.
2. Il referente deve:
a) informare regolarmente il testimone di giustizia e gli altri protetti sulle misure speciali applicate, sulle loro conseguenze, sulle loro possibili modifiche, sulla loro attuazione, nonche' sui diritti, patrimoniali e non patrimoniali, interessati dal programma di protezione;
b) individuare e quantificare il patrimonio, attivo e passivo, e le obbligazioni del testimone di giustizia e degli altri protetti;
c) informare periodicamente la commissione centrale sull'andamento del programma di protezione, sull'eventuale necessita' di adeguarlo alle sopravvenute esigenze dell'interessato, nonche' sulla condotta e sull'osservanza degli impegni assunti;
d) assistere gli interessati, con il loro consenso, nella gestione del patrimonio e dei beni aziendali, delle situazioni creditorie e debitorie e di ogni altro interesse patrimoniale del testimone di giustizia e degli altri protetti se questi non possono provvedervi a causa delle dichiarazioni rese o dell'applicazione del programma di protezione;
e) assistere gli interessati nella presentazione dei progetti di reinserimento sociale e lavorativo e verificare la loro concreta realizzazione;
f) assistere gli interessati nella presentazione dei progetti di capitalizzazione, nella concreta realizzazione e nella rendicontazione periodica alla commissione centrale dell'utilizzazione delle somme attribuite ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera g);
g) collaborare tempestivamente per assicurare l'esercizio di diritti che potrebbero subire limitazione dall'applicazione delle speciali misure di protezione.
3. La titolarita' delle decisioni di cui al comma 2 resta attribuita al testimone di giustizia e agli altri protetti.
4. L'assistenza del referente si protrae per la durata del programma di protezione e, comunque, finche' il testimone di giustizia e gli altri protetti riacquistano la propria autonomia economica.
 
Art. 17
Audizione dei testimoni di giustizia e degli altri protetti

1. Gli interessati, in qualunque momento, anche nel corso dell'esecuzione del piano provvisorio di protezione, possono chiedere alla commissione centrale o al Servizio centrale di protezione di essere sentiti personalmente. Si procede entro trenta giorni dalla richiesta attraverso l'audizione da parte della commissione centrale o del Servizio centrale di protezione.
 
Art. 18
Misure urgenti

1. Quando risultano situazioni di particolari gravita' e urgenza che non consentono di attendere la deliberazione della commissione centrale e fino a che tale deliberazione non interviene, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 13, comma 1, sesto e settimo periodo, del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e dai regolamenti di cui all'articolo 26 della presente legge.
2. Dopo il settimo periodo del comma 1 dell'articolo 13 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e' inserito il seguente: «Allo scopo, l'autorita' provinciale di pubblica sicurezza puo' avvalersi del Servizio centrale di protezione».

Note all'art. 18:
- Per il testo modificato dalla legge qui pubblicata
dell'art. 13 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991,
n. 82, vedi nelle note all'art. 10.
 
Art. 19
Interventi finanziari

1. Al comma 4 dell'articolo 17 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A tali interventi finanziari non si applicano le norme vigenti in materia di tracciabilita' dei pagamenti e di fatturazione elettronica».

Note all'art. 19:
- Per il testo modificato dalla legge qui pubblicata
dell'art. 17 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991,
n. 82, vedi nelle note all'art. 14.
 
Art. 20
Abrogazione

1. Il comma 3 dell'articolo 12 e il capo II-bis del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, sono abrogati.

Note all'art. 20:
- Si riporta il testo dell'art. 12 del citato
decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, come
modificato dalla legge qui pubblicata:
«Art. 12 (Assunzione degli impegni). - 1. Le persone
nei cui confronti e' stata avanzata proposta di ammissione
alle speciali misure di protezione devono rilasciare all'
autorita' proponente completa e documentata attestazione
riguardante il proprio stato civile, di famiglia e
patrimoniale, gli obblighi a loro carico derivanti dalla
legge, da pronunce dell'autorita' o da negozi giuridici, i
procedimenti penali, civili e amministrativi pendenti, i
titoli di studio e professionali, le autorizzazioni, le
licenze, le concessioni e ogni altro titolo abilitativo di
cui siano titolari. Le predette persone devono, altresi',
designare un proprio rappresentante generale o
rappresentanti speciali per gli atti da compiersi.
2. Le speciali misure di protezione sono sottoscritte
dagli interessati, i quali si impegnano personalmente a:
a) osservare le norme di sicurezza prescritte e
collaborare attivamente all'esecuzione delle misure;
b) sottoporsi a interrogatori, a esame o ad altro
atto di indagine ivi compreso quello che prevede la
redazione del verbale illustrativo dei contenuti della
collaborazione;
c) adempiere agli obblighi previsti dalla legge e
dalle obbligazioni contratte;
d) non rilasciare a soggetti diversi dalla autorita'
giudiziaria, dalle forze di polizia e dal proprio difensore
dichiarazioni concernenti fatti comunque di interesse per i
procedimenti in relazione ai quali hanno prestato o
prestano la loro collaborazione ed a non incontrare ne' a
contattare, con qualunque mezzo o tramite, alcuna persona
dedita al crimine, ne', salvo autorizzazione dell'autorita'
giudiziaria quando ricorrano gravi esigenze inerenti alla
vita familiare, alcuna delle persone che collaborano con la
giustizia;
e) specificare dettagliatamente tutti i beni
posseduti o controllati, direttamente o per interposta
persona, e le altre utilita' delle quali dispongono
direttamente o indirettamente, nonche', immediatamente dopo
l'ammissione alle speciali misure di protezione, versare il
danaro frutto di attivita' illecite. L'autorita'
giudiziaria provvede all'immediato sequestro del danaro e
dei beni ed utilita' predetti.
3. (Abrogato).
3-bis. All'atto della sottoscrizione delle speciali
misure di protezione l'interessato elegge il proprio
domicilio nel luogo in cui ha sede la commissione centrale
di cui all'art. 10, comma 2.».
 
Art. 21
Modifica all'articolo 392 del codice di procedura penale

1. Alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 392 del codice di procedura penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e all'esame dei testimoni di giustizia».

Note all'art. 21:
- Si riporta il testo dell'art. 392 del codice di
procedura penale, come modificato dalla legge qui
pubblicata:
«Art. 392 (Casi). - 1. Nel corso delle indagini
preliminari il pubblico ministero e la persona sottoposta
alle indagini possono chiedere al giudice che si proceda
con incidente probatorio:
a) all'assunzione della testimonianza di una persona,
quando vi e' fondato motivo di ritenere che la stessa non
potra' essere esaminata nel dibattimento per infermita' o
altro grave impedimento;
b) all'assunzione di una testimonianza quando, per
elementi concreti e specifici, vi e' fondato motivo di
ritenere che la persona sia esposta a violenza, minaccia,
offerta o promessa di denaro o di altra utilita' affinche'
non deponga o deponga il falso;
c) all'esame della persona sottoposta alle indagini
su fatti concernenti la responsabilita' di altri;
d) all'esame delle persone indicate nell'art. 210 e
all'esame dei testimoni di giustizia;
e) al confronto tra persone che in altro incidente
probatorio o al pubblico ministero hanno reso dichiarazioni
discordanti, quando ricorre una delle circostanze previste
dalle lettere a) e b);
f) a una perizia o a un esperimento giudiziale, se la
prova riguarda una persona, una cosa o un luogo il cui
stato e' soggetto a modificazione non evitabile;
g) a una ricognizione, quando particolari ragioni di
urgenza non consentono di rinviare l'atto al dibattimento.
1-bis. Nei procedimenti per i delitti di cui agli
articoli 572, 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se
relativi al materiale pornografico di cui all'art.
600-quater.1, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-quater,
609-quinquies, 609-octies, 609-undecies e 612-bis del
codice penale il pubblico ministero, anche su richiesta
della persona offesa, o la persona sottoposta alle indagini
possono chiedere che si proceda con incidente probatorio
all'assunzione della testimonianza di persona minorenne
ovvero della persona offesa maggiorenne, anche al di fuori
delle ipotesi previste dal comma 1. In ogni caso, quando la
persona offesa versa in condizione di particolare
vulnerabilita', il pubblico ministero, anche su richiesta
della stessa, o la persona sottoposta alle indagini possono
chiedere che si proceda con incidente probatorio
all'assunzione della sua testimonianza.
2. Il pubblico ministero e la persona sottoposta alle
indagini possono altresi' chiedere una perizia che, se
fosse disposta nel dibattimento, ne potrebbe determinare
una sospensione superiore a sessanta giorni ovvero che
comporti l'esecuzione di accertamenti o prelievi su persona
vivente previsti dall'art. 224-bis.».
 
Art. 22
Aggravanti per il reato di calunnia

1. Le pene previste per il reato di calunnia di cui all'articolo 368 del codice penale sono aumentate da un terzo alla meta' quando il colpevole ha commesso il fatto allo scopo di usufruire o di continuare ad usufruire delle speciali misure di protezione previste dalla presente legge. L'aumento e' dalla meta' ai due terzi se uno dei benefici e' stato conseguito.
 
Art. 23
Norme transitorie

1. E' testimone di giustizia ai sensi della presente legge anche colui che, alla data di entrata in vigore della medesima, e' sottoposto al programma o alle speciali misure di protezione ai sensi del capo II-bis del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82.
 
Art. 24

Modifica all'articolo 147-bis delle norme di attuazione del codice di
procedura penale

1. Dopo la lettera a) del comma 3 dell'articolo 147-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e' inserita la seguente:
«a-bis) quando l'esame o altro atto istruttorio e' disposto nei confronti di persone ammesse al piano provvisorio o al programma definitivo per la protezione dei testimoni di giustizia».

Note all'art. 24:
- Per il testo modificato dalla legge qui pubblicata
dell'art. 147-bis delle norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale,
di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, vedi
nelle note all'art. 13.
 
Art. 25
Istituzione di un'apposita sezione del sito internet
del Ministero dell'interno per i testimoni di giustizia

1. E' istituita, nell'ambito del sito internet istituzionale del Ministero dell'interno, un'apposita sezione, con le modalita' stabilite dai regolamenti di cui all'articolo 26, di facile accesso e debitamente segnalata nella pagina iniziale del sito, contenente le informazioni, in forma chiara e facilmente intellegibile, sull'applicazione dei programmi di protezione per i testimoni di giustizia nonche' sui relativi diritti e doveri.
 
Art. 26
Regolamenti di attuazione

1. Con uno o piu' regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, sentita la commissione centrale, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, che si esprimono entro trenta giorni, sono stabilite le disposizioni per l'attuazione della presente legge.
2. In riferimento all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, il regolamento relativo e' adottato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
3. In riferimento all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, i regolamenti relativi sono predisposti previo parere dell'Agenzia delle entrate.

Note all'art. 26:
- Si riporta il testo dell'art. 17 della legge 23
agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri.):
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono
essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e).
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.
4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1
del presente articolo, si provvede al periodico riordino
delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la
loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
o sono comunque obsolete.».
 
Art. 27
Relazione del Ministro dell'interno

1. Il Ministro dell'interno riferisce semestralmente con relazione alle Camere sulle speciali misure di protezione per i testimoni di giustizia, sulla loro efficacia e sulle modalita' generali di applicazione, senza riferimenti nominativi.
2. Nella relazione di cui al comma 1, il Ministro dell'interno indica il numero complessivo dei testimoni di giustizia e degli altri protetti e l'ammontare complessivo delle spese sostenute nel semestre per l'assistenza economica relativa alle speciali misure di protezione e, garantendo la riservatezza degli interessati, specifica anche l'ammontare delle elargizioni straordinarie concesse e le esigenze che le hanno motivate, nonche' eventuali esigenze strumentali od operative connesse alla funzionalita' e all'efficienza del Servizio centrale di protezione e dei relativi nuclei operativi territoriali.
 
Art. 28
Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dalla presente legge con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 11 gennaio 2018

MATTARELLA
Gentiloni Silveri, Presidente del
Consiglio dei ministri

Visto, il Guardasigilli: Orlando
 
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