Gazzetta n. 31 del 7 febbraio 2018 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO |
DECRETO 7 dicembre 2017 |
Adeguamento dei regimi di aiuti a finalita' regionale agli investimenti, di cui ai decreti 9 dicembre 2014, 9 giugno 2015 e 13 febbraio 2014, alle nuove disposizioni in materia di delocalizzazione introdotta dal regolamento (UE) n. 1084/2017. |
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IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato; Visto il regolamento (UE) n. 1084/2017 della Commissione, del 14 giugno 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L156 del 20 giugno 2017, che modifica il regolamento (UE) n. 651/2014; Visto, in particolare, l'art. 1, paragrafo 2, lettera f), del predetto regolamento (UE) n. 1084/2017, che modifica l'art. 2 del regolamento (UE) n. 651/2014, «Definizioni», introducendo il seguente punto 61bis): ««delocalizzazione»: il trasferimento della stessa attivita' o attivita' analoga o di una loro parte da uno stabilimento situato in una parte contraente dell'accordo SEE (stabilimento iniziale) verso lo stabilimento situato in un'altra parte contraente dell'accordo SEE in cui viene effettuato l'investimento sovvenzionato (stabilimento sovvenzionato). Vi e' trasferimento se il prodotto o servizio nello stabilimento iniziale e in quello sovvenzionato serve almeno parzialmente per le stesse finalita' e soddisfa le richieste o le esigenze dello stesso tipo di clienti e vi e' una perdita di posti di lavoro nella stessa attivita' o attivita' analoga in uno degli stabilimenti iniziali del beneficiario nel SEE»; Visto, altresi', l'art. 1, paragrafo 10, lettera c), del predetto regolamento (UE) n. 1084/2017, che inserisce nell'art. 14 del regolamento (UE) n. 651/2014, «Aiuti a finalita' regionale agli investimenti», il seguente paragrafo «16. Il beneficiario conferma che non ha effettuato una delocalizzazione verso lo stabilimento in cui deve svolgersi l'investimento iniziale per il quale e' richiesto l'aiuto, nei due anni precedenti la domanda di aiuto e si impegna a non farlo nei due anni successivi al completamento dell'investimento iniziale per il quale e' richiesto l'aiuto»; Vista la Carta degli aiuti di Stato a finalita' regionale 2014-2020 approvata dalla Commissione europea con decisione del 16 settembre 2014 (SA 38930), di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 369 del 17 ottobre 2014; Visto il regime di aiuto n. SA.41081 (2015/X), registrato in data 26 febbraio 2015, inerente allo strumento dei contratti di sviluppo, di cui all'art. 43 del decreto-legge n. 112/2008, ed attuato con il decreto del Ministro dello sviluppo economico 14 febbraio 2014 e successive modifiche e integrazioni; Visto il regime di aiuto n. SA.42863 (2015/X) registrato in data 11 agosto 2015 inerente allo strumento per la reindustrializzazione e riqualificazione delle aree di crisi industriale di cui alla legge 15 maggio 1989, n. 181, disciplinato, ai sensi dell'art. 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, con il decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 giugno 2015; Visto il regime di aiuto n. SA.41721 (2015/X), registrato in data 28 aprile 2015, inerente alla concessione di agevolazioni a sostegno di programmi di investimento finalizzati al rilancio industriale delle aree di crisi della Campania ed alla riqualificazione del sistema produttivo, di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 13 febbraio 2014; Visto l'art. 58, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 651/2014, che prevede che in caso di modifica dello stesso regolamento ogni regime di aiuto esentato a norma del medesimo regolamento rimane esentato per un periodo transitorio di sei mesi; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, che detta norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modifiche e integrazioni, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Visto l'art. 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relativo alla semplificazione degli strumenti di attrazione degli investimenti e di sviluppo d'impresa; Visto l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, concernente il rifinanziamento dei contratti di sviluppo, che prevede che il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, provvede a ridefinire le modalita' e i criteri per la concessione delle agevolazioni e la realizzazione degli interventi di cui al predetto art. 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, anche al fine di accelerare le procedure per la concessione delle agevolazioni, di favorire la rapida realizzazione dei programmi d'investimento e di prevedere specifiche priorita' in favore dei programmi che ricadono nei territori oggetto di accordi, stipulati dal Ministero dello sviluppo economico, per lo sviluppo e la riconversione di aree interessate dalla crisi di specifici comparti produttivi o di rilevanti complessi aziendali; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 14 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 28 aprile 2014, n. 97, recante l'attuazione del citato art. 3, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, in materia di riforma della disciplina relativa ai contratti di sviluppo; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 29 gennaio 2015, n. 23, recante l'adeguamento alle nuove norme in materia di aiuti di Stato previste dal regolamento (UE) n. 651/2014 dello strumento dei contratti di sviluppo; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 giugno 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 23 luglio 2015, n. 169, recante modifiche e integrazioni al decreto 9 dicembre 2014 in materia di contratti di sviluppo; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 8 novembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 21 dicembre 2016, n. 297, recante ulteriori modifiche al decreto 9 dicembre 2014 in materia di contratti di sviluppo; Visto il decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181 e successive modifiche e integrazioni, recante misure di sostegno e di reindustrializzazione per le aree di crisi siderurgica, in attuazione del piano nazionale di risanamento della siderurgia; Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante «Misure urgenti per la crescita del Paese», convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e, in particolare, l'art. 27, che reca il riordino della disciplina in materia di riconversione e riqualificazione produttiva di aree di crisi industriale; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 giugno 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 3 agosto 2015, n. 178, recante i termini, le modalita' e le procedure per la presentazione delle domande di accesso, nonche' i criteri di selezione e valutazione per la concessione ed erogazione delle agevolazioni di cui alla legge 15 maggio 1989, n. 181, in favore di programmi di investimento finalizzati alla riqualificazione delle aree di crisi industriali; Visto l'art. 1, comma 845, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che prevede che il Ministro dello sviluppo economico con proprio decreto istituisca appositi regimi di aiuto in conformita' alla normativa comunitaria; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 28 novembre 2009, n. 278, e successive modifiche e integrazioni, concernente l'istituzione di un nuovo regime di aiuti in favore di investimenti produttivi ai sensi dell'art. 1, comma 845, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, riguardanti le aree tecnologiche individuate dal comma 842 del medesimo articolo e per interventi ad esse connessi e collegati; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 13 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell'8 aprile 2014, n. 82, recante i termini, le modalita' e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore di programmi di investimento finalizzati al rilancio industriale delle aree di crisi della Campania e alla riqualificazione del suo sistema produttivo; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 dicembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 26 febbraio 2015, n. 47, che ha adeguato le disposizioni contenute nel predetto decreto del Ministro dello sviluppo economico 13 febbraio 2014 alle norme in materia di aiuti di Stato a finalita' regionale previste dal regolamento (UE) n. 651/2014; Considerata l'esigenza di adeguare, nei termini indicati dall'art. 58, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 651/2014, i regimi di aiuti a finalita' regionale agli investimenti di cui ai citati decreti del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2014, 9 giugno 2015 e 13 febbraio 2014, alla sopra richiamata disposizione relativa alla delocalizzazione introdotta dal regolamento (UE) n. 1084/2017;
Decreta:
Art. 1 Modifiche al decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2014
1. Al decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2014 concernente i contratti di sviluppo, come successivamente modificato e integrato, sono apportate le seguenti modifiche: a) all'art. 1, comma 1, alla fine della lettera t) il punto e' sostituito dal punto e virgola e dopo la medesima lettera t) e' aggiunta la seguente: «t-bis) «delocalizzazione»: il trasferimento della stessa attivita' o attivita' analoga o di una loro parte da uno stabilimento situato in una parte contraente dell'accordo SEE (stabilimento iniziale) verso lo stabilimento situato in un'altra parte contraente dell'accordo SEE in cui viene effettuato l'investimento sovvenzionato (stabilimento sovvenzionato). Vi e' trasferimento se il prodotto o servizio nello stabilimento iniziale e in quello sovvenzionato serve almeno parzialmente per le stesse finalita' e soddisfa le richieste o le esigenze dello stesso tipo di clienti e vi e' una perdita di posti di lavoro nella stessa attivita' o attivita' analoga in uno degli stabilimenti iniziali del beneficiario nel SEE»; b) all'art. 4, comma 9, la lettera g) e' sostituita dalla seguente: «g) limitatamente alla realizzazione dei progetti di investimento di cui al titolo II, nelle aree del territorio nazionale ammesse alla deroga di cui all'art. 107, paragrafo 3, lettere a) e c) del TFUE previste dalla Carta degli aiuti di Stato a finalita' regionale, non aver effettuato nei due anni precedenti la presentazione della domanda una delocalizzazione verso l'unita' produttiva oggetto dell'investimento e impegnarsi a non procedere alla delocalizzazione nei due anni successivi al completamento dell'investimento stesso». |
| Art. 2 Modifiche al decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 giugno 2015
1. Al decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 giugno 2015 concernente gli interventi di cui alla legge 15 maggio 1989, 181, sono apportate le seguenti modifiche: a) all'art. 1, comma 1, alla fine della lettera n) il punto e' sostituito dal punto e virgola e dopo la medesima lettera n) e' aggiunta la seguente: «n-bis) «delocalizzazione»: il trasferimento della stessa attivita' o attivita' analoga o di una loro parte da uno stabilimento situato in una parte contraente dell'accordo SEE (stabilimento iniziale) verso lo stabilimento situato in un'altra parte contraente dell'accordo SEE in cui viene effettuato l'investimento sovvenzionato (stabilimento sovvenzionato). Vi e' trasferimento se il prodotto o servizio nello stabilimento iniziale e in quello sovvenzionato serve almeno parzialmente per le stesse finalita' e soddisfa le richieste o le esigenze dello stesso tipo di clienti e vi e' una perdita di posti di lavoro nella stessa attivita' o attivita' analoga in uno degli stabilimenti iniziali del beneficiario nel SEE»; b) all'art. 4, comma 1, la lettera e) e' sostituita dalla seguente: «e) limitatamente agli aiuti a finalita' regionale, non aver effettuato nei due anni precedenti la presentazione della domanda una delocalizzazione verso l'unita' produttiva oggetto dell'investimento e impegnarsi a non procedere alla delocalizzazione nei due anni successivi al completamento dell'investimento stesso». |
| Art. 3 Modifiche al decreto del Ministro dello sviluppo economico 13 febbraio 2014
1. Al decreto del Ministro dello sviluppo economico 13 febbraio 2014 concernente agevolazioni per le aree di crisi della Campania, come successivamente modificato e integrato, sono apportate le seguenti modifiche: a) all'art. 1, comma 1, alla fine della lettera h) il punto e' sostituito dal punto e virgola e dopo la medesima lettera h) e' aggiunta la seguente: «h-bis) «delocalizzazione»: il trasferimento della stessa attivita' o attivita' analoga o di una loro parte da uno stabilimento situato in una parte contraente dell'accordo SEE (stabilimento iniziale) verso lo stabilimento situato in un'altra parte contraente dell'accordo SEE in cui viene effettuato l'investimento sovvenzionato (stabilimento sovvenzionato). Vi e' trasferimento se il prodotto o servizio nello stabilimento iniziale e in quello sovvenzionato serve almeno parzialmente per le stesse finalita' e soddisfa le richieste o le esigenze dello stesso tipo di clienti e vi e' una perdita di posti di lavoro nella stessa attivita' o attivita' analoga in uno degli stabilimenti iniziali del beneficiario nel SEE»; b) all'art. 4, comma 1, la lettera i) e' sostituita dalla seguente: «i) non aver effettuato nei due anni precedenti la presentazione della domanda una delocalizzazione verso l'unita' produttiva oggetto dell'investimento e impegnarsi a non procedere alla delocalizzazione nei due anni successivi al completamento dell'investimento stesso». |
| Art. 4 Disposizioni transitorie e finali
1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3 si applicano alle domande di agevolazione presentate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 7 dicembre 2017
Il Ministro: Calenda
Registrato alla Corte dei conti il 15 gennaio 2018 Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 21 |
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