1. Premessa. Con la presente comunicazione si modifica e integra, secondo quanto previsto al paragrafo successivo, la disciplina contenuta nella comunicazione del 31 marzo 2014 (1) concernente l'applicazione alle SIM e gruppi di SIM delle norme CRDIV/CRR (2) , che deve intendersi integrata e parzialmente sostituita dalla presente comunicazione. Cio' risponde all'esigenza di adeguare la normativa applicabile alle SIM all'evoluzione del quadro normativo europeo e di mantenerla allineata a quella delle banche, la cui disciplina e' stata oggetto di un intervento analogo. 2. Modifiche alla disciplina. Con il 20° aggiornamento della circolare n. 285 («Disposizioni di vigilanza per le banche») sono stati modificati i capitoli in materia di «Processo di controllo prudenziale» (Parte prima, titolo III, capitolo 1) e «Grandi esposizioni» (Parte seconda, capitolo 10). Le modifiche sono volte ad adeguare la normativa all'evoluzione del quadro normativo europeo, ivi inclusi gli orientamenti emanati dall'Autorita' bancaria europea (European Banking Authority, EBA). Gli interventi piu' rilevanti riguardano, per il processo di controllo prudenziale, le misure di intervento precoce («early intervention») (3) e il rischio di tasso di interesse sul banking book (4) ; per le grandi esposizioni, gli specifici limiti per le esposizioni verso il sistema bancario ombra (shadow banking entities) (5) . Inoltre, in coerenza con gli orientamenti interpretativi a livello europeo (6) e a fini di semplificazione amministrativa, il procedimento di autorizzazione per il riconoscimento degli accordi di compensazione contrattuale ai fini dell'attenuazione del rischio di controparte (art. 296 CRR) e' stato sostituito con un obbligo di informativa degli accordi stipulati (cfr. circolare n. 285, Parte seconda, capitolo 7, sezione II). L'Autorita' competente si riserva di valutare le informazioni ricevute, unitamente agli altri dati e notizie disponibili, ai fini dell'eventuale avvio, ove ne ricorrano i presupposti, di un procedimento d'ufficio che puo' concludersi con un provvedimento di divieto. Per assicurare l'allineamento della disciplina prudenziale delle SIM a quella delle banche, in linea con quanto previsto dalla comunicazione del 2014 richiamata in precedenza, si dispone che siano applicate anche alle SIM le modifiche di seguito elencate: Parte prima: titolo III - capitolo 1 - Processo di controllo prudenziale; Parte seconda: capitolo 7 - Rischio di controparte e rischio di aggiustamento della valutazione del credito; capitolo 10 - Grandi esposizioni. 3. Entrata in vigore. La presente modifica normativa entra in vigore dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente comunicazione e' stata emanata previo parere della CONSOB, ai sensi dell'art. 6, comma 1, TUF.
(1) Cfr. Comunicazione del 31 marzo 2014 pubblicata nel Bollettino di vigilanza n. 3/2014.
(2) Direttiva 2013/36/UE (CRDIV) e regolamento 575/2013/UE (CRR).
(3) Tali modifiche, gia' presenti a livello primario (TUB, TUF), sono state introdotte dalla BRRD (Bank Recovery and Resolution Directive, direttiva 2014/59/CE).
(4) Cfr. Guidelines EBA (2015/08).
(5) Cfr. Guidelines EBA (2015/20).
(6) Cfr. Q&A EBA question ID 2014_1424. |