Gazzetta n. 32 del 8 febbraio 2018 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 29 gennaio 2018
Proroga dell'autorizzazione di pesca ai fini della cattura dei cannolicchi entro le 0,3 miglia dalla costa.


IL DIRETTORE GENERALE
della pesca marittima e dell'acquacoltura

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, recante il «Regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima»;
Visto il decreto del Ministero delle risorse agricole alimentari e forestali 12 gennaio 1995, n. 44, concernente l'affidamento della gestione sperimentale della pesca dei molluschi bivalvi ai consorzi di gestione ai fini di un razionale prelievo della risorsa e di un incremento della stessa;
Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole 1° dicembre 1998, n. 515, avente ad oggetto il «Regolamento recante disciplina dell'attivita' dei consorzi di gestione dei molluschi bivalvi»;
Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali 22 dicembre 2000, recante la disciplina della pesca dei molluschi bivalvi;
Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, relativo alla «Attuazione della legge 7 marzo 2003, n. 38, in materia di pesca marittima»;
Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante «Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38»;
Visto il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, concernente le misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e di acquacoltura, in attuazione dell'art. 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96;
Vista la legge 30 ottobre 2014, n. 161, recante le disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - legge europea 2013-bis;
Visti i decreti ministeriali con i quali, nell'ambito dei diversi compartimenti marittimi, la gestione della pesca dei molluschi bivalvi e' stata affidata ai singoli consorzi di gestione istituiti e riconosciuti ai sensi del decreto ministeriale 12 gennaio 1995, n. 44, e del decreto ministeriale 1° dicembre 1998, n. 515;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 105 del 27 febbraio 2013 recante le disposizioni relative all'organizzazione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, a norma dell'art. 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 143 del 17 luglio 2017 recante adeguamento dell'organizzazione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, a norma dell'art. 11, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2017, registrato alla Corte dei conti in data 29 marzo 2017, reg./fl. n. 212, con il quale e' stato conferito al dott. Riccardo Rigillo, dirigente di seconda fascia, l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direttore della direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura;
Visto l'art. 117, comma 2, lettera s), della Costituzione, il quale attribuisce alla potesta' legislativa esclusiva dello Stato la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema;
Visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca;
Visto il regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo, nel quale si da' atto della necessita' di creare un contesto efficace di gestione, tramite un'adeguata ripartizione delle responsabilita' tra la Comunita' e gli Stati membri;
Visto in particolare l'art. 13 del predetto regolamento (CE) n. 1967/2006, pur vietando, al paragrafo 2, l'uso di draghe idrauliche entro una distanza di 0,3 miglia nautiche dalla costa, al paragrafo 5 prevede la facolta' della Commissione europea, su istanza di uno Stato membro, di autorizzare, secondo la procedura di cui all'art. 30, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2371/2002, una deroga al predetto divieto, alle condizioni ivi espressamente indicate;
Visto il regolamento (CE) n. 1224/2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca;
Visto, in particolare, l'art. 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009, che consente di autorizzare i pescherecci comunitari allo svolgimento di attivita' di pesca specifiche unicamente se esse sono indicate in una autorizzazione di pesca in corso di validita', quando il tipo di pesca o le zone di pesca in cui le attivita' sono autorizzate rientrano:
a) in un regime di gestione dello sforzo di pesca;
b) in un piano pluriennale;
c) in una zona di restrizione della pesca;
d) nella pesca a fini scientifici;
e) in altri casi previsti dalla normativa comunitaria;
Visto il decreto ministeriale 24 luglio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 13 agosto 2015 relativo all'adozione del Piano di gestione nazionale per le attivita' di pesca con il sistema draghe idrauliche e rastrelli da natante;
Visti i decreti ministeriali 15 dicembre 2016 e 12 gennaio 2017 concernenti, rispettivamente l'autorizzazione di pesca ai fini della cattura dei cannolicchi entro le 0,3 miglia dalla costa rispettivamente per i compartimenti di Roma, Gaeta, Napoli, Monfalcone, Venezia e Chioggia;
Visto il decreto ministeriale in data 22 dicembre 2017, n. 0024824, con il quale e' stata stipulata la convenzione tra il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e l'Istituto di scienze marine (C.N.R.), Consiglio nazionale delle ricerche (ISMAR-CNR), per l'avvio di un rapporto di collaborazione finalizzato all'elaborazione di un progetto comune per predisporre uno studio propedeutico al rinnovo dell'affidamento della gestione della pesca dei molluschi bivalvi ai consorzi di gestione;
Considerato l'impegno assunto dall'Unione europea nell'applicare una strategia precauzionale nell'adozione di misure volte a proteggere e conservare le risorse acquatiche vive e gli ecosistemi marini e a garantirne uno sfruttamento sostenibile;
Considerata la necessita' di continuare ad assicurare una gestione razionale e durevole nel tempo della pesca dei molluschi bivalvi nei compartimenti marittimi di Monfalcone, Venezia, Chioggia, Roma, Gaeta e Napoli in cui sono stati istituiti e riconosciuti i consorzi di gestione, al fine di assicurare un'omogenea applicazione delle modalita' di prelievo per tutte le imprese operanti nella stessa area geografica;
Considerata, altresi', la permanenza dell'esigenza di adottare tutte le misure idonee a garantire un corretto equilibrio tra capacita' di prelievo e quantita' di risorse disponibili;
Considerato che l'affidamento ai consorzi di gestione della gestione della pesca dei molluschi bivalvi ha, quale obiettivo primario, la tutela della specie attraverso l'individuazione e l'adozione di concrete iniziative di salvaguardia;
Considerato che proprio la tutela e la gestione della risorsa molluschi bivalvi, finalizzate ad assicurare l'esercizio responsabile della pesca, rientrano nell'ambito di una piu' ampia azione di salvaguardia dell'ambiente e dell'ecosistema marino;
Considerato che, come stabilito dall'art. 13, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 1967/2006, la richiesta di deroga sulla pesca dei molluschi bivalvi deve essere formulata dal Ministero delle politiche agricole alimentari forestali - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura alla Commissione europea;
Considerato che relativamente alla pesca della risorsa «cannolicchio» con draghe idrauliche entro la distanza di 0,3 miglia nautiche dalla costa in taluni compartimenti marittimi, tra i quali sono compresi quelli di Monfalcone, Venezia, Chioggia Roma, Gaeta e Napoli la suddetta richiesta di deroga dovra' essere supportata con la redazione di un compiuto Piano di gestione;
Considerato che gli elementi necessari alla redazione del suddetto Piano di gestione dovranno essere integrati con sostanziali e soddisfacenti elementi di matrice scientifica, con l'indicazione, in particolare, di informazioni biologiche sulle attivita' di pesca sufficienti ed idonee per una corretta valutazione dello stato degli stock sfruttati dall'attivita' di pesca mediante draghe idrauliche, nonche' con la previsione di una valutazione sostanziata e strutturata dei quantitativi biologici in relazione al monitoraggio dei livelli di abbondanza del pescato;
Considerata la relazione tecnica del C.N.R. - ISMAR, di Ancona, pervenuta in data 24 gennaio 2018 e relativa all'indagine sulla risorsa cannolicchio effettuata negli areali marittimi interessati, secondo cui le informazioni di carattere scientifico conseguite durante le precedenti campagne di pesca non sono sufficienti alla redazione di un Piano di gestione propedeutico alla richiesta di deroga ex art. 13, paragrafo 5 del regolamento (CE) 1967/2006, per la pesca dei cannolicchi entro le 0,3 miglia nautiche dalla costa;
Considerato che l'attivita' di pesca della suddetta specie, venga condotta in via sperimentale seguendo un preciso protocollo di raccolta dati scientifici cosi' come segnalato dal C.N.R. - ISMAR di Ancona;
Considerato che permangono le difficili condizioni socio-economiche legate all'andamento dell'attivita' produttiva delle imprese operanti nei predetti compartimenti;
Considerate le reiterate richieste in tal senso avanzate dai consorzi di gestione interessati;
Ritenuto di dover mettere a disposizione della Commissione europea tutte le notizie, i dati e le informazioni di carattere scientifico necessari per procedere ad una adeguata ed approfondita valutazione circa la ricorrenza delle condizioni poste dall'art. 13, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1967/2006;
Ritenuto che sussistono in, analogia alle precedenti campagne di pesca, i presupposti per autorizzare, un limitato numero di pescherecci operanti nei compartimenti marittimi di Monfalcone, Venezia, Chioggia, Roma, Gaeta e Napoli, alla pesca dei cannolicchi entro le 0,3 miglia con il sistema draga idraulica e, quindi, di procedere al rilascio di un'autorizzazione ai sensi dell'art. 7, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 1224/2009;

Decreta:

Art. 1

1. A decorrere dalla data del presente decreto, limitatamente alle campagne di pesca annualita' 2018 e 2019 che terminera' in data 31 dicembre 2019, e' prorogata in via sperimentale, ad un limitato numero di pescherecci abilitati alla pesca dei molluschi bivalvi con draga idraulica, nei compartimenti marittimi di Monfalcone, Venezia, Chioggia, Roma, Gaeta e Napoli, l'autorizzazione ad esercitare nell'ambito dei rispettivi compartimenti marittimi l'attivita' di pesca con draga idraulica della risorsa «cannolicchio» (specie Ensis minor e Solen marginatus).
2. I pescherecci autorizzati saranno individuati dai consorzi di gestione di Monfalcone (ventidue), Venezia (venti), Chioggia (venti), Roma (sedici), Gaeta (tre) e Napoli (dodici) tra quelli abilitati alla pesca dei molluschi bivalvi con draga idraulica cosi' come identificata nella denominazione degli attrezzi di pesca, ai sensi dell'art. 2, decreto ministeriale 26 gennaio 2012 in «Draghe meccaniche comprese le turbosoffianti (HMD)».
3. La suddetta autorizzazione e' concessa ai sensi dell'art. 7, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 1224/2009, entro una distanza di 0,3 miglia nautiche dalla costa, al fine di acquisire elementi ed informazioni di carattere scientifico necessari per redigere un compiuto Piano di gestione relativamente alla richiesta di deroga, ex art. 13, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1967/2006, al divieto di cui al paragrafo 2 del citato art. 13.
 
Allegato A

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

1. Sulla base dell'applicazione di una strategia precauzionale volta a proteggere e conservare le risorse e gli ecosistemi marini e a garantire uno sfruttamento sostenibile, ciascun peschereccio autorizzato in virtu' del presente decreto e' legittimato ad effettuare l'attivita' di pesca della risorsa di cui al precedente art. 1 entro una distanza di 0,3 miglia nautiche dalla costa, per un quantitativo giornaliero non superiore a kg 100 per le unita' autorizzate nei compartimenti marittimi di Monfalcone, Venezia e Chioggia e di kg 150 per le unita' autorizzate nei compartimenti marittimi di Roma, Gaeta e Napoli.
2. Il prodotto pescato da ciascuna imbarcazione nei limiti di cui al precedente comma 1, deve essere sbarcato presso i punti stabiliti dal singolo consorzio di appartenenza del peschereccio medesimo.
 
Art. 3

I titolari dei pescherecci autorizzati all'attivita' di pesca della risorsa cannolicchio, oltre all'osservanza della vigente normativa nazionale di settore, ai sensi del presente decreto, sono obbligati alla tenuta di un quaderno di cui all'allegato A), debitamente numerato, timbrato e siglato dall'Autorita' marittima di riferimento, nel quale giornalmente dovranno essere indicate: data, orario di uscita e rientro in porto, ore effettive di pesca, numero di cale effettuate, coordinate geografiche delle zone di cattura, quantitativi prelevati per ogni specie commercializzata, nonche' la lunghezza media della specie in questione.
 
Art. 4

1. Al fine di garantire una coerente attivita' di pesca della risorsa in questione, l'Istituto di scienze marine - C.N.R. di Ancona, oltre alla valutazione della pesca dei molluschi bivalvi nella fascia costiera compresa nelle 0,3 miglia nautiche dalla costa, e' incaricato di esercitare un costante monitoraggio sulla disponibilita' della risorsa «cannolicchio».
2. Entro il 28 febbraio 2019, l'Istituto di scienze marine - C.N.R. di Ancona, e' tenuto a presentare una ipotesi di Piano di gestione per la pesca dei cannolicchi di deroga da poter avanzare ai competenti Uffici della Commissione europea ai sensi dell'art. 13, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 1967/2006.
3. Ciascun consorzio di gestione e' incaricato di trasmettere all'Istituto di scienze marine - C.N.R. di Ancona i dati di cattura di ogni singolo peschereccio, con cadenza mensile.
 
Art. 5

1. A ciascuna imbarcazione e' rilasciata una «autorizzazione di pesca» di cui all'art. 7 del regolamento (CE) n. 1224/12009.
2. Le informazioni ed i dati scientifici acquisiti nell'ambito dell'attivita' di pesca autorizzata ai sensi del presente decreto, verranno comunicati alla Commissione europea - Direzione generale degli affari marittimi e della pesca, attraverso la redazione di un compiuto Piano di gestione per la richiesta di deroga al divieto di utilizzo delle draghe idrauliche entro le 0,3 miglia nautiche dalla costa, cosi' come previsto dal paragrafo 2 del citato art. 13 del regolamento (CE) n. 1967/2006, esclusivamente per consentire la pesca dei soli cannolicchi.
Il presente decreto, pubblicato mediante affissione presso l'albo delle Capitanerie di porto di Monfalcone, Venezia, Chioggia, Roma, Gaeta e Napoli, e' divulgato attraverso il sito internet del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, entra in vigore in data odierna ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 29 gennaio 2018

Il direttore generale: Rigillo
 
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