Gazzetta n. 32 del 8 febbraio 2018 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 15 dicembre 2017, n. 231
Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori e l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del medesimo regolamento (UE) n. 1169/2011 e della direttiva 2011/91/UE, ai sensi dell'articolo 5 della legge 12 agosto 2016, n. 170 «Legge di delegazione europea 2015».


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea e, in particolare, l'articolo 33;
Vista la legge 12 agosto 2016, n. 170, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - legge di delegazione europea 2015 e, in particolare, l'articolo 5;
Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri e, in particolare, l'articolo 14;
Visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorita' europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;
Visto il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione ed il regolamento CE n. 608/2004 della Commissione e, in particolare, gli articoli 15, 44 e 55;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modificazioni, recante attuazione delle direttive 89/395/CEE e 89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicita' dei prodotti alimentari;
Visto il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, n. 882/2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformita' alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali;
Vista la direttiva n. 2011/91/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011 relativa alle diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare;
Visto il considerando n. 52 del citato regolamento (UE) n. 1169/2011, con il quale si afferma che «Gli Stati membri dovrebbero effettuare controlli ufficiali per garantire il rispetto del presente regolamento conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformita' alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali.»;
Visto il decreto legislativo 16 febbraio 1993, n. 77, recante attuazione della direttiva 90/496/CEE del Consiglio del 24 settembre 1990 relativa all'etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari;
Visto il decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 145, recante disciplina dell'indicazione obbligatoria nell'etichetta della sede e dell'indirizzo dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento, ai sensi dell'articolo 5 della legge 12 agosto 2016, n. 170 - Legge di delegazione europea 2015;
Visto l'articolo 44, paragrafo 3, del predetto regolamento (UE) n. 1169 del 25 ottobre 2011, ai sensi del quale gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione, relativamente agli alimenti non preimballati, il testo delle disposizioni che prevedono la fornitura di indicazioni non obbligatorie in base al citato regolamento e i mezzi con i quali dette indicazioni e loro elementi devono essere fornite;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell'8 settembre 2017;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 26 ottobre 2017;
Acquisiti i pareri delle Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell'11 dicembre 2017;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dello sviluppo economico, del Ministro della salute e del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro della giustizia;

E M A N A
il seguente decreto legislativo:

Art. 1
Campo di applicazione

1. Il presente decreto reca la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, di seguito denominato «regolamento», fatta salva la disciplina sanzionatoria prevista dal decreto legislativo 6 settembre 2005 n. 206.
2. Il presente decreto reca, altresi', disposizioni nazionali in materia di etichettatura, presentazione e pubblicita' degli alimenti ai sensi del Capo VI del regolamento (UE) n. 1169 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori e della direttiva 2011/91/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alle diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare, nonche' la disciplina sanzionatoria per le violazioni delle predette disposizioni.

N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'articolo 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione Europea (GUUE).
Note alle premesse:
L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio
della funzione legislativa non puo' essere delegato al
Governo se non con determinazione di principi e criteri
direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti
definiti.
L'articolo 87 della Costituzione conferisce, tra
l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
legge ed i regolamenti.
La legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla
partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione
della normativa e delle politiche dell'Unione europea) e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2013, n. 3.
La legge 12 agosto 2016, n. 170 (Delega al Governo per
il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di
altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione
europea 2015) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 1°
settembre 2016, n. 204.
La legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema
penale) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 novembre
1981, n. 329, S.O..
La legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri) e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O..
Il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo
e del Consiglio del 28 gennaio 2002, che stabilisce i
principi e i requisiti generali della legislazione
alimentare, istituisce l'Autorita' europea per la sicurezza
alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza
alimentare, e' pubblicato nella G.U.C.E. 1 febbraio 2002,
n. L 31.
Il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo
e del Consiglio del 25 ottobre 2011, relativo alla
fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori,
che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n.
1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga
la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva
90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della
Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della
Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della
Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE), e'
pubblicato nella G.U.U.E. 22 novembre 2011, n. L 304.
Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109
(Attuazione della direttiva 89/395/CEE e della direttiva
89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e
la pubblicita' dei prodotti alimentari), abrogato dal
presente decreto, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17
febbraio 1992, n. 39, S.O..
Il regolamento (UE) 882/2004 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 29 aprile 2004, relativo ai controlli
ufficiali intesi a verificare la conformita' alla normativa
in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla
salute e sul benessere degli animali, e' pubblicato nella
G.U.U.E. 30 aprile 2004, n. L 165.
La direttiva 2011/91/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 13 dicembre 2011, relativa alle diciture o
marche che consentono di identificare la partita alla quale
appartiene una derrata alimentare, e' pubblicata nella
G.U.U.E. 16 dicembre 2011, n. L 334.
Il decreto legislativo 16 febbraio 1993 n. 77, abrogato
dal presente decreto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
24 marzo 1993, n. 69, recava: «Attuazione della direttiva
90/496/CEE del Consiglio del 24 settembre 1990, relativa
all'etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari.».
Il decreto legislativo 15 settembre 2017 n. 145,
recante disciplina dell'indicazione obbligatoria
nell'etichetta della sede e dell'indirizzo dello
stabilimento di produzione o, se diverso, di
confezionamento, ai sensi dell'articolo 5 della legge 12
agosto 2016, n. 170 - Legge di delegazione europea 2015, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 ottobre 2017, n. 235.

Note all'art. 1:
Per i riferimenti normativi del regolamento (UE) n.
1169/2011 si veda nelle note alle premesse.
Il decreto legislativo 6 settembre 2005 n. 206, recante
codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29
luglio 2003, n. 229, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
8 ottobre 2005, n. 235, S.O..
 
Art. 2
Definizioni

1. Ai fini dell'attuazione del presente decreto si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 del regolamento e, inoltre, si intende per «soggetto responsabile» l'operatore del settore alimentare di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento, con il cui nome o con la cui ragione sociale e' commercializzato il prodotto o, se tale operatore non e' stabilito nell'Unione, l'importatore avente sede nel territorio dell'Unione; e', altresi', individuato come soggetto responsabile l'operatore del settore alimentare il cui nome o la cui ragione sociale siano riportati in un marchio depositato o registrato.
 
Art. 3
Violazione delle pratiche leali di informazione
di cui all'articolo 7 del regolamento

1. Salvo che il fatto costituisca reato e ad esclusione delle fattispecie specificamente sanzionate dalle altre disposizioni del presente decreto, la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 7 del regolamento sulle pratiche leali d'informazione comporta per l'operatore del settore alimentare l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 3.000 euro a 24.000 euro.
 
Art. 4
Violazione degli obblighi informativi da parte degli operatori del
settore alimentare di cui all'articolo 8 del regolamento

1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore del settore alimentare diverso dal soggetto responsabile di cui all'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento, il quale, in violazione delle disposizioni di cui al medesimo paragrafo 3, fornisce alimenti di cui conosce o presume, in base alle informazioni in suo possesso in qualita' di professionista, la non conformita' alla normativa in materia di informazioni sugli alimenti applicabile e ai requisiti delle pertinenti disposizioni nazionali, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 euro a 4.000 euro.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore del settore alimentare che modifica le informazioni che accompagnano un alimento in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 2.000 euro a 16.000 euro.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore del settore alimentare che, in violazione dell'articolo 8, paragrafo 6, del regolamento, non assicura che le informazioni sugli alimenti non preimballati siano trasmesse all'operatore del settore alimentare che riceve tali prodotti e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 1.000 euro a 8.000 euro.
4. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore del settore alimentare che viola le disposizioni relative alla fornitura delle indicazioni obbligatorie di cui all'articolo 8, paragrafo 7, primo comma, del regolamento, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 1.000 euro a 8.000 euro. La medesima sanzione si applica per le violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 7, secondo comma, del regolamento, nel caso in cui le indicazioni obbligatorie di cui all'articolo 8, paragrafo 7, primo comma, siano state riportate solo sul documento commerciale.
 
Art. 5
Violazione degli obblighi relativi all'apposizione delle indicazioni
obbligatorie di cui all'articolo 9, paragrafo 1, all'articolo 10,
paragrafo 1, e all'allegato III del regolamento

1. Salvo che il fatto costituisca reato, la mancata apposizione delle indicazioni obbligatorie di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), del regolamento relativa alle sostanze che possono provocare allergie o intolleranze, fatte salve le deroghe previste dal medesimo regolamento, comporta l'applicazione al soggetto responsabile della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 5.000 euro a 40.000 euro. La sanzione non si applica nel caso in cui il soggetto responsabile abbia avviato le procedure previste dall'articolo 19 del regolamento (UE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, prima dell'accertamento della violazione da parte dell'autorita' di controllo.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, la mancata apposizione di una o piu' delle altre indicazioni obbligatorie di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento, diverse da quelle del comma 1 e di cui all'articolo 10, paragrafo 1, e all'allegato III del medesimo regolamento, fatte salve le deroghe ivi previste, comporta l'applicazione al soggetto responsabile della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 3.000 euro a 24.000 euro. La mancata apposizione dell'indicazione di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera g), comporta l'applicazione al soggetto responsabile della sanzione amministrativa di cui al periodo precedente quando le condizioni particolari di conservazione o le condizioni di impiego siano richieste dalla natura o dalle caratteristiche dell'alimento.
3. L'indicazione in etichetta del nome, ragione sociale e indirizzo del produttore o confezionatore in luogo, se diverso, del nome, ragione sociale ed indirizzo del soggetto responsabile, quale specifica violazione dell'obbligo di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera h), del regolamento, comporta l'applicazione al soggetto responsabile della medesima sanzione amministrativa di cui al comma 2.

Note all'art. 5:
Per i riferimenti normativi del regolamento (UE) n.
178/2002 si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 6
Violazione degli obblighi relativi alle modalita' di espressione,
posizionamento e presentazione delle indicazioni obbligatorie di
cui all'articolo 9, paragrafi 2 e 3, e agli articoli 12 e 13 e
all'allegato IV del regolamento

1. La mancata osservanza delle modalita' di espressione delle indicazioni obbligatorie come prescritte all'articolo 9, paragrafi 2 e 3, nonche' delle condizioni di presentazione e di posizionamento delle indicazioni obbligatorie di cui agli articoli 12 e 13 e dell'allegato IV del regolamento, comporta l'applicazione al soggetto responsabile della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 1.000 euro a 8.000 euro.
 
Art. 7
Violazione delle disposizioni relative alla vendita
a distanza di cui all'articolo 14 del regolamento

1. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle disposizioni relative alla vendita a distanza di cui all'articolo 14 del regolamento comporta l'applicazione al soggetto responsabile della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 2.000 euro a 16.000 euro.
 
Art. 8
Violazioni in materia di denominazione dell'alimento di cui
all'articolo 17, all'articolo 18, paragrafo 2, e all'allegato VI
del regolamento

1. Salvo che il fatto costituisca reato, la denominazione dell'alimento in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 17, paragrafi 1 e 4, del regolamento, comporta l'applicazione al soggetto responsabile della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 2.000 euro a 16.000 euro.
2. Quando la violazione di cui al comma 1 riguarda esclusivamente errori od omissioni formali, essa comporta l'applicazione al soggetto responsabile della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 euro ad 4.000 euro.
3. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento comporta l'applicazione al soggetto responsabile della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 euro a 4.000 euro.
4. La violazione delle disposizioni relative alla denominazione degli alimenti e alle indicazioni specifiche che la accompagnano di cui all'allegato VI del regolamento, fatte salve le deroghe ivi previste, comporta l'applicazione al soggetto responsabile della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 1.000 euro a 8.000 euro.
5. Le medesime sanzioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 si applicano al soggetto responsabile che viola l'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento in materia di denominazione e designazione degli ingredienti.
 
Art. 9
Violazioni in materia di elenco degli ingredienti di cui all'articolo
18, paragrafi 1 e 3, ed all'allegato VII del regolamento

1. Fatte salve le deroghe previste agli articoli 19 e 20 del regolamento, la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 18, paragrafi 1 e 3, nonche' la violazione delle disposizioni di cui all'allegato VII del citato regolamento, comporta l'applicazione al soggetto responsabile della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 2.000 euro a 16.000 euro.
2. Quando la violazione di cui al comma 1 riguarda esclusivamente errori od omissioni formali, essa comporta l'applicazione al soggetto responsabile della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 euro a 4.000 euro.
3. La violazione delle disposizioni relative all'indicazione e designazione degli ingredienti di cui all'allegato VII del regolamento, fatte salve le deroghe ivi previste, comporta l'applicazione al soggetto responsabile della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 1.000 euro a 8.000 euro.
 
Art. 10
Violazioni in materia di requisiti nell'indicazione degli allergeni
di cui all'articolo 21 e all'allegato II del regolamento

1. La violazione delle disposizioni relative ai requisiti dell'etichettatura di alcune sostanze o prodotti che possono provocare allergie o intolleranze, di cui all'articolo 21 e all'allegato II del regolamento, comporta l'applicazione al soggetto responsabile della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 2.000 euro a 16.000 euro.
 
Art. 11
Violazioni in materia di indicazione quantitativa degli ingredienti,
di cui all'articolo 22 e all'allegato VIII del regolamento e in
materia di indicazione della quantita' netta, di cui all'articolo
23 e all'allegato IX del regolamento

1. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle disposizioni relative all'indicazione quantitativa degli ingredienti di cui all'articolo 22 ed all'allegato VIII del regolamento, nonche' la violazione delle disposizioni relative all'indicazione della quantita' netta di cui all'articolo 23 ed all'allegato IX del medesimo regolamento, fatte salve le deroghe ivi previste, comporta l'applicazione al soggetto responsabile della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 1.000 euro a 8.000 euro.
 
Art. 12
Violazioni in materia di termine minimo di conservazione, data di
scadenza e data di congelamento di cui all'articolo 24 e
all'allegato X del regolamento

1. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 24 ed all'allegato X, paragrafo 1, del regolamento relative all'indicazione del termine minimo di conservazione, fatte salve le deroghe ivi previste, comporta l'applicazione al soggetto responsabile della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 1.000 euro a 8.000 euro.
2. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 24 ed all'allegato X, paragrafi 2 e 3, del regolamento, relative all'indicazione, rispettivamente, della data di scadenza e della data di congelamento per la carne, le preparazioni di carne e i prodotti della pesca non trasformati congelati, fatte salve le deroghe ivi previste, comporta l'applicazione al soggetto responsabile della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 2.000 euro a 16.000 euro. Le diciture relative alle carni, alle preparazioni di carne ed ai prodotti della pesca non trasformati, surgelati conformemente alle norme dell'Unione europea, per le quali gli obblighi di cui all'allegato X, paragrafo 3, del regolamento vengono ottemperati riportando in etichetta l'espressione «Surgelato il ...», in luogo dell'espressione «Congelato il ...» prevista alla lettera a), non comportano l'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, quando un alimento e' ceduto a qualsiasi titolo o esposto per la vendita al consumatore finale oltre la sua data di scadenza, ai sensi dell'articolo 24 e dell'allegato X del regolamento, il cedente o il soggetto che espone l'alimento e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 5.000 euro a 40.000 euro.
 
Art. 13
Violazioni in materia di indicazione del paese di origine o luogo di
provenienza di cui all'articolo 26, e relativi atti di esecuzione,
ed all'allegato XI del regolamento

1. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle disposizioni relative a contenuti e modalita' dell'indicazione del paese d'origine o del luogo di provenienza di cui all'articolo 26 del regolamento comporta l'applicazione al soggetto responsabile della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 2.000 euro a 16.000 euro.
2. Quando la violazione di cui al comma 1 riguarda solo errori ed omissioni formali essa comporta l'applicazione al soggetto responsabile della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 euro a 4.000 euro.
 
Art. 14

Violazioni in materia di titolo alcolometrico di cui all'articolo 28
ed all'allegato XII del regolamento

1. La violazione delle disposizioni relative alla modalita' di indicazione del titolo alcolometrico di cui all'articolo 28 e all'allegato XII del regolamento, comporta l'applicazione al soggetto responsabile della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 euro a 4.000 euro.
 
Art. 15
Violazioni in materia di dichiarazioni nutrizionali di cui agli
articoli da 30 a 35 ed agli allegati XIII, XIV e XV del regolamento

1. La violazione delle disposizioni relative a modalita' di indicazione, contenuto, espressione e presentazione della dichiarazione nutrizionale, di cui agli articoli da 30 a 35 ed agli allegati XIII, XIV e XV del regolamento, fatte salve le deroghe previste dal medesimo regolamento, comporta l'applicazione al soggetto responsabile della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 2.000 euro a 16.000 euro.
 
Art. 16

Violazioni in materia di informazioni volontarie di cui all'articolo
36 del regolamento

1. Salvo che il fatto costituisca reato, al soggetto responsabile che fornisce volontariamente informazioni sugli alimenti in violazione dell'articolo 36, paragrafo 1, del regolamento si applicano, per le rispettive violazioni, le sanzioni previste agli articoli da 5 a 15 del presente decreto.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, al soggetto responsabile che fornisce volontariamente informazioni sugli alimenti in violazione dell'articolo 36, paragrafi 2 e 3, del regolamento, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 3.000 euro a 24.000 euro. La sanzione che consegue alla violazione delle fattispecie previste dal paragrafo 3 del predetto articolo 36 si applica alle violazioni commesse successivamente all'adozione da parte della Commissione degli atti di esecuzione previsti dalla medesima disposizione.
 
Art. 17
Diciture o marche che consentono di identificare la partita alla
quale appartiene una derrata alimentare ai sensi della direttiva n.
2011/91/UE del 13 dicembre 2011

1. Il presente articolo concerne l'indicazione che consente di identificare il lotto o partita alla quale appartiene una derrata alimentare.
2. Per lotto, o partita, si intende un insieme di unita' di vendita di una derrata alimentare, prodotte, fabbricate o confezionate in circostanze sostanzialmente identiche.
3. I prodotti alimentari non possono essere posti in vendita qualora non riportino l'indicazione del lotto di appartenenza.
4. Il lotto e' determinato dal produttore o dal confezionatore del prodotto alimentare o dal primo venditore stabilito nell'Unione europea ed e' apposto sotto la propria responsabilita'; esso figura in ogni caso in modo da essere facilmente visibile, chiaramente leggibile ed indelebile ed e' preceduto dalla lettera «L», salvo nel caso in cui sia riportato in modo da essere distinto dalle altre indicazioni di etichettatura.
5. Per i prodotti alimentari preimballati l'indicazione del lotto figura sull'imballaggio preconfezionato o su un'etichetta appostavi.
6. Per i prodotti alimentari non preimballati l'indicazione del lotto figura sull'imballaggio o sul recipiente o, in mancanza, sui relativi documenti commerciali di vendita.
7. L'indicazione del lotto non e' richiesta:
a) quando il termine minimo di conservazione o la data di scadenza figurano con la menzione almeno del giorno e del mese;
b) per i gelati monodose, venduti tal quali, e sempre che essa figuri sull'imballaggio globale;
c) per i prodotti agricoli, all'uscita dall'azienda agricola, nei seguenti casi:
1) venduti o consegnati a centri di deposito, di condizionamento o di imballaggio;
2) avviati verso organizzazioni di produttori;
3) raccolti per essere immediatamente integrati in un sistema operativo di preparazione o trasformazione;
d) per i prodotti alimentari non preimballati di cui all'articolo 44 del regolamento;
e) per le confezioni ed i recipienti il cui lato piu' grande abbia una superficie inferiore a 10 cm².

Note all'art. 17:
Per i riferimenti normativi della direttiva n.
2011/91/UE, si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 18
Distributori automatici

1. Fatte salve le ulteriori indicazioni obbligatorie prescritte da norme nazionali e dell'Unione europea per tipi o categorie specifici di alimenti, nel caso di distribuzione di alimenti non preimballati messi in vendita tramite distributori automatici o locali commerciali automatizzati, devono essere riportate sui distributori e per ciascun prodotto le indicazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento, nonche' il nome o la ragione sociale o il marchio depositato e la sede dell'impresa responsabile della gestione dell'impianto.
2. Le indicazioni di cui al comma 1 devono essere riportate in lingua italiana ed essere chiaramente visibili e leggibili.
 
Art. 19
Vendita di prodotti non preimballati

1. I prodotti alimentari offerti in vendita al consumatore finale o alle collettivita' senza preimballaggio, i prodotti imballati sui luoghi di vendita su richiesta del consumatore, i prodotti preimballati ai fini della vendita diretta, nonche' i prodotti non costituenti unita' di vendita ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera e), del regolamento in quanto generalmente venduti previo frazionamento ancorche' posti in confezione o involucro protettivo, esclusi gli alimenti di cui al comma 8 forniti dalle collettivita', devono essere muniti di apposito cartello applicato ai recipienti che li contengono oppure di altro sistema equivalente, anche digitale, facilmente accessibile e riconoscibile, presente nei comparti in cui sono esposti. Sono fatte salve le prescrizioni stabilite in materia dai disciplinari di produzione per i prodotti DOP e IGP. Le fascette e le legature, anche se piombate, non sono considerate imballaggio.
2. Fatte salve le ulteriori indicazioni obbligatorie prescritte per i prodotti non preimballati da norme nazionali e dell'Unione europea, sul cartello devono essere riportate almeno le seguenti indicazioni, che, nel caso di fornitura diretta alle collettivita', possono essere riportate su un documento commerciale, anche in modalita' telematica:
a) la denominazione dell'alimento;
b) l'elenco degli ingredienti salvo i casi di esenzione disposti dal regolamento. Nell'elenco ingredienti devono figurare le indicazioni delle sostanze o prodotti di cui all'Allegato II del regolamento, con le modalita' e le esenzioni prescritte dall'articolo 21 del medesimo regolamento;
c) le modalita' di conservazione per i prodotti alimentari rapidamente deperibili, ove necessario;
d) la data di scadenza per le paste fresche e le paste fresche con ripieno di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187;
e) il titolo alcolometrico volumico effettivo per le bevande con contenuto alcolico superiore a 1,2 per cento in volume;
f) la percentuale di glassatura, considerata tara, per i prodotti congelati glassati;
g) la designazione «decongelato» di cui all'Allegato VI, punto 2, del regolamento, fatti salvi i casi di deroga previsti.
3. Per i prodotti della gelateria, della pasticceria, della panetteria, della pasta fresca e della gastronomia, ivi comprese le preparazioni alimentari, l'elenco degli ingredienti puo' essere riportato su un unico e apposito cartello tenuto ben in vista oppure, per singoli prodotti, su apposito registro o altro sistema equivalente, anche digitale, da tenere bene in vista, a disposizione dell'acquirente, in prossimita' dei banchi di esposizione dei prodotti stessi purche' le indicazioni relative alle sostanze o prodotti di cui all'Allegato II del regolamento siano riconducibili ai singoli alimenti posti in vendita.
4. Per le bevande vendute mediante spillatura il cartello di cui al comma 1 puo' essere applicato direttamente sull'impianto o a fianco dello stesso.
5. Le acque idonee al consumo umano non preconfezionate, somministrate nelle collettivita' ed in altri esercizi pubblici, devono riportare, ove trattate, la specifica denominazione di vendita «acqua potabile trattata» o «acqua potabile trattata e gassata» se e' stata addizionata di anidride carbonica.
6. I prodotti dolciari e da forno preconfezionati, ma destinati ad essere venduti a pezzo o alla rinfusa, generalmente destinati al consumo subito dopo l'acquisto, possono riportare le indicazioni di cui al comma 2 solamente sul cartello o sul contenitore, purche' in modo da essere facilmente visibili e leggibili dall'acquirente.
7. Fatti salvi gli obblighi di cui all'articolo 8, paragrafo 6, del regolamento, sui prodotti di cui al comma 1, nelle fasi precedenti la vendita al consumatore e alle collettivita', devono essere riportate le menzioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento, con le medesime modalita' e deroghe previste per i prodotti preimballati, il nome o la ragione sociale o il marchio depositato e l'indirizzo dell'operatore del settore alimentare, nonche' l'indicazione del lotto di appartenenza, di cui all'articolo 17, quando obbligatoria; tali menzioni possono essere riportate soltanto su un documento commerciale, anche in modalita' telematica, se e' garantito che tali documenti accompagnano l'alimento cui si riferiscono o sono stati inviati prima o contemporaneamente alla consegna.
8. In caso di alimenti non preimballati ovvero non considerati unita' di vendita, serviti dalle collettivita', come definite all'articolo 2, paragrafo 2, lettera d), del regolamento, e' obbligatoria l'indicazione delle sostanze o prodotti di cui all'allegato II del medesimo regolamento. Tale indicazione deve essere fornita, in modo che sia riconducibile a ciascun alimento, prima che lo stesso venga servito al consumatore finale dalle collettivita' e deve essere apposta su menu' o registro o apposito cartello o altro sistema equivalente, anche digitale, da tenere bene in vista. In caso di utilizzo di sistemi digitali, le informazioni fornite dovranno risultare anche da una documentazione scritta e facilmente reperibile sia per l'autorita' competente sia per il consumatore finale. In alternativa, puo' essere riportato l'avviso della possibile presenza delle medesime sostanze o prodotti che possono provocare allergie o intolleranze, sul menu', sul registro o su un apposito cartello che rimandi al personale cui chiedere le necessarie informazioni che devono risultare da una documentazione scritta e facilmente reperibile sia per l'autorita' competente sia per il consumatore finale.
9. Con riferimento agli alimenti di cui al comma 8, trova applicazione, altresi', l'obbligo di cui al comma 2, lettera g), fatti salvi i casi di deroga previsti.
10. Le indicazioni del presente articolo devono essere riportate in lingua italiana ed essere chiaramente visibili e leggibili.

Note all'art. 19:
Il decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio
2001, n. 187, recante regolamento per la revisione della
normativa sulla produzione e commercializzazione di
sfarinati e paste alimentari, a norma dell'articolo 50
della L. 22 febbraio 1994, n. 146, e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 22 maggio 2001, n. 117.
 
Art. 20
Prodotti non destinati al consumatore

1. Fatti salvi gli obblighi di cui all'articolo 8, paragrafo 8, del regolamento, i prodotti alimentari destinati all'industria, agli utilizzatori commerciali intermedi ed agli artigiani per i loro usi professionali ovvero per essere sottoposti ad ulteriori lavorazioni nonche' i semilavorati non destinati al consumatore devono riportare le menzioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere a), c) ed e), del regolamento, con le medesime modalita' e deroghe previste per i prodotti preimballati, il nome o la ragione sociale o il marchio depositato e l'indirizzo dell'operatore alimentare, nonche' l'indicazione del lotto di appartenenza, di cui all'articolo 17, quando obbligatoria.
2. Le indicazioni di cui al comma 1 possono essere riportate sull'imballaggio o sul recipiente o sulla confezione o su una etichetta appostavi o sui documenti commerciali, anche in modalita' telematica, purche' agli stessi riferiti.
 
Art. 21
Violazioni in materia di diciture o marche che consentono di
identificare la partita alla quale appartiene una derrata
alimentare di cui all'articolo 17 del presente decreto

1. L'omissione dell'indicazione del lotto, o partita, in violazione dell'articolo 17 comporta l'applicazione all'operatore del settore alimentare di cui al comma 4 del medesimo articolo 17, della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 3.000 euro a 24.000 euro.
2. L'indicazione del lotto, o partita, con modalita' differenti da quelle previste dall'articolo 17 comporta l'applicazione all'operatore del settore alimentare della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 1.000 euro a 8.000 euro.
 
Art. 22
Violazioni in materia di indicazione obbligatorie nella distribuzione
di alimenti non preimballati attraverso distributori automatici di
cui all'articolo 18 del presente decreto

1. L'operatore del settore alimentare che viola le disposizioni di cui all'articolo 18, comma 1, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 1.000 euro a 8.000 euro. La medesima sanzione si applica quando le predette indicazioni obbligatorie non sono riportate in lingua italiana in conformita' alle disposizioni dell'articolo 18, comma 2.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore del settore alimentare che omette di apporre sui distributori automatici l'indicazione delle sostanze o prodotti che possono provocare allergie o intolleranze a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), del regolamento, come previsto dall'articolo 44, paragrafo 1, lettera a), del medesimo regolamento, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 5.000 euro a 40.000 euro.
 
Art. 23
Violazioni in materia di indicazioni obbligatorie per la vendita dei
prodotti non preimballati di cui all'articolo 19 del presente
decreto

1. L'operatore del settore alimentare che viola le disposizioni dell'articolo 19 in materia di vendita dei prodotti non preimballati e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 1.000 euro a 8.000 euro.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore del settore alimentare che omette, nella vendita dei prodotti non preimballati di cui all'articolo 19 e degli alimenti non preimballati serviti dalle collettivita', l'indicazione delle sostanze o prodotti che possono provocare allergie o intolleranze, di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), del regolamento, prevista obbligatoriamente dall'articolo 44, paragrafo 1, lettera a), del medesimo regolamento, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 3.000 euro a 24.000 euro.
3. Quando l'indicazione di cui al comma 2 e' resa con modalita' difformi da quelle previste dalle disposizioni nazionali emanate ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 1, del regolamento, all'operatore del settore alimentare si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 1.000 euro a 8.000 euro. Quando la violazione riguarda solo aspetti formali, essa comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 euro a 4.000 euro.
4. L'operatore del settore alimentare che omette, nelle fasi precedenti la vendita al consumatore o alle collettivita', le indicazioni obbligatorie previste dall'articolo 19, comma 7, e' soggetto all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 euro a 4.000 euro.
 
Art. 24
Violazioni in materia di indicazioni obbligatorie per i prodotti non
destinati al consumatore finale ed alle collettivita' di cui
all'articolo 20 del presente decreto

1. L'operatore del settore alimentare che viola gli obblighi sulle menzioni obbligatorie e sulle modalita' di apposizione delle stesse previste dall'articolo 20 e' soggetto all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 euro a 4.000 euro.
 
Art. 25
Clausola di mutuo riconoscimento

1. Fatta salva l'applicazione della vigente normativa dell'Unione europea, le disposizioni di cui al titolo III del presente decreto non si applicano ai prodotti alimentari legalmente fabbricati o commercializzati in un altro Stato membro dell'Unione europea o in Turchia ne' ai prodotti legalmente fabbricati in uno Stato membro dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA), parte contraente dell'Accordo sullo Spazio economico europeo (SEE), in conformita' alle disposizioni del regolamento.
 
Art. 26
Autorita' competenti all'irrogazione delle sanzioni

1. Il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e repressioni frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e' designato quale autorita' competente all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto.
2. Restano ferme le competenze spettanti all'Autorita' garante della concorrenza e del mercato ai sensi del decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145, e del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e quelle spettanti, ai sensi della normativa vigente, agli organi preposti all'accertamento delle violazioni.
3. I soggetti che svolgono attivita' di controllo sono tenuti agli obblighi di riservatezza sulle informazioni acquisite in conformita' alla vigente legislazione.

Note all'art. 26:
Il decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145, recante
attuazione dell'articolo 14 della direttiva 2005/29/CE che
modifica la direttiva 84/450/CEE sulla pubblicita'
ingannevole, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6
settembre 2007, n. 207.
Per i riferimenti normativi del decreto legislativo 6
settembre 2005, n. 206, si veda nelle note all'articolo 1.
 
Art. 27
Procedure per le irrogazioni delle sanzioni

1. Per l'accertamento delle violazioni e l'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto compatibili con quanto previsto dal presente articolo, le disposizioni contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
2. Alle violazioni previste dal presente decreto si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 3 e 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.
3. Quando la violazione e' commessa da imprese aventi i parametri di microimpresa, di cui alla raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003, la sanzione amministrativa e' ridotta sino ad un terzo.
4. Non si applicano le disposizioni sanzionatorie del presente decreto alle forniture ad organizzazioni senza scopo di lucro, per la successiva cessione gratuita a persone indigenti, di alimenti che presentano irregolarita' di etichettatura non riconducibili alle informazioni relative alla data di scadenza o relative alle sostanze o a prodotti che possono provocare allergie o intolleranze.
5. Non si applicano le disposizioni sanzionatorie del presente decreto all'immissione sul mercato di un alimento che e' corredato da adeguata rettifica scritta delle informazioni non conformi a quanto previsto dal presente decreto.

Note all'art. 27:
Per i riferimenti normativi della legge 24 novembre
1981, n. 689, si veda nelle note alle premesse.
Il testo dell'articolo 1, commi 3 e 4, del decreto-
legge 24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni urgenti
per il settore agricolo, la tutela ambientale e
l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e
universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il
contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche,
nonche' per la definizione immediata di adempimenti
derivanti dalla normativa europea, convertito in legge, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 20 agosto 2014, n. 192,
S.O., cosi' recita:
«Art. 1. (Disposizioni urgenti in materia di controlli
sulle imprese agricole, istituzione del registro unico dei
controlli sulle imprese agricole e potenziamento
dell'istituto della diffida nel settore agroalimentare).
- (Omissis).
3. Per le violazioni alle norme in materia
agroalimentare, per le quali e' prevista l'applicazione
della sola sanzione amministrativa pecuniaria, l'organo di
controllo incaricato, nel caso in cui accerta per la prima
volta l'esistenza di violazioni sanabili, diffida
l'interessato ad adempiere alle prescrizioni violate entro
il termine di venti giorni dalla data di ricezione
dell'atto di diffida e ad elidere le conseguenze dannose o
pericolose dell'illecito amministrativo. Per violazioni
sanabili si intendono errori e omissioni formali che
comportano una mera operazione di regolarizzazione ovvero
violazioni le cui conseguenze dannose o pericolose sono
eliminabili. In caso di mancata ottemperanza alle
prescrizioni contenute nella diffida di cui al presente
comma, entro il termine indicato, l'organo di controllo
procede ad effettuare la contestazione, ai sensi
dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In
tale ipotesi e' esclusa l'applicazione dell'articolo 16
della citata legge n. 689 del 1981.
(Omissis).
4. Per le violazioni alle norme in materia
agroalimentare per le quali e' prevista l'applicazione
della sola sanzione amministrativa pecuniaria, se gia'
consentito il pagamento in misura ridotta, la somma,
determinata ai sensi dell'articolo 16, primo comma, della
citata legge n. 689 del 1981, e' ridotta del trenta per
cento se il pagamento e' effettuato entro cinque giorni
dalla contestazione o dalla notificazione. La disposizione
di cui al primo periodo si applica anche alle violazioni
contestate anteriormente alla data di entrata in vigore del
presente decreto, purche' l'interessato effettui il
pagamento e trasmetta la relativa quietanza entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto all'autorita' competente,
di cui all'articolo 17 della citata legge n. 689 del 1981 e
all'organo che ha accertato la violazione.».
La raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6
maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese,
piccole e medie imprese, e' pubblicata nella G.U.U.E. 20
maggio 2003, n. L 124.
 
Art. 28
Disposizioni transitorie

1. Gli alimenti immessi sul mercato o etichettati prima della data di entrata in vigore del presente decreto in difformita' dallo stesso possono essere commercializzati fino all'esaurimento delle scorte.
 
Art. 29
Clausola di invarianza finanziaria

1. Le amministrazioni pubbliche interessate all'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto, provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
 
Art. 30
Abrogazioni

1. E' abrogato il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109. Il richiamo agli articoli 13, 15, 16 e 17 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, contenuto in altre disposizioni normative, deve intendersi riferito rispettivamente agli articoli 17, 18, 19 e 20 del presente decreto. I richiami all'articolo 18 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, contenuti nelle vigenti disposizioni, si intendono effettuati ai corrispondenti articoli del presente decreto.
2. Sono altresi' abrogati:
a) l'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1980, n. 391;
b) il decreto legislativo 16 febbraio 1993, n. 77.
3. Alla legge 3 maggio 1989 n. 169, sono soppressi:
a) l'articolo 5, comma 3, ultimo periodo;
b) l'articolo 6, comma 1, lettera a), limitatamente alle parole: «, con data di riferimento di 180 giorni dal confezionamento»;
c) l'articolo 6, comma 1, lettera b), limitatamente alle parole: «, con data di riferimento di 90 giorni dal confezionamento».

Note all'art. 30:
Per i riferimenti normativi al decreto legislativo 27
gennaio 1992, n. 109, abrogato dal presente decreto, si
veda nelle note alle premesse.
Il testo dell'articolo 7 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 maggio 1980, n. 391, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 2 agosto 1980, n. 211, abrogato dal
presente decreto, recava: "Identificazione del lotto di
appartenenza".
Per i riferimenti normativi al decreto legislativo 16
febbraio 1993, n. 77, abrogato dal presente decreto, si
veda nelle note alle premesse.
Il testo dell'articolo 5, comma 3, della legge 3 maggio
1989, n. 169, recante disciplina del trattamento e della
commercializzazione del latte alimentare vaccino,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11 maggio 1989, n. 108,
come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 5. (Disposizioni comuni al latte sottoposto a
trattamento di pastorizzazione). - (Omissis).
3. La denominazione del tipo di latte, cosi' come
definita agli articoli 3 e 4, deve figurare per intero e
nello stesso campo visivo del contenitore, sul quale deve
anche essere riportato il termine di conservazione con la
menzione «da consumarsi entro» seguita dalla data riferita
al giorno, al mese e all'anno.
(Omissis).».
Il testo dell'articolo 6, comma 1, della legge 3 maggio
1989, n. 169, sopra citata, come modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
«Art. 6. (Trattamento di sterilizzazione). - 1. Il
latte sottoposto a trattamento di sterilizzazione viene
definito:
a) «latte sterilizzato a lunga conservazione» quando
ha subito un trattamento termico finale di sterilizzazione
in contenitore sigillato. Esso deve riportare sul
contenitore il termine di conservazione, indicato con la
menzione «da consumarsi preferibilmente entro», seguito
dalla data riferita al giorno, al mese e all'anno;
b) «latte UHT a lunga conservazione» trattato a ultra
alta temperatura, quando ha subito un trattamento termico
di sterilizzazione in flusso continuo seguito dal
confezionamento asettico che ne consente una conservazione
prolungata nel tempo. Il termine di conservazione va
indicato sul contenitore con la medesima menzione prevista
alla lettera precedente.
(Omissis).».
 
Art. 31
Entrata in vigore

1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore decorsi novanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 15 dicembre 2017

MATTARELLA
Gentiloni Silveri, Presidente del
Consiglio dei ministri

Calenda, Ministro dello sviluppo
economico

Lorenzin, Ministro della salute

Martina, Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali

Padoan, Ministro dell'economia e
delle finanze

Orlando, Ministro della giustizia
Visto, il Guardasigilli: Orlando
 
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