Gazzetta n. 33 del 9 febbraio 2018 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 novembre 2017
Riparto del fondo per le non autosufficienze per l'anno 2017.


IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

di concerto con

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

con

IL MINISTRO DELLA SALUTE

e con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, recante «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421», con particolare riguardo all'art. 3-septies concernente l'integrazione socio-sanitaria;
Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328, recante «Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali»;
Visto l'atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001;
Visto l'art. 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)», che, al fine di garantire l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni assistenziali da garantire su tutto il territorio nazionale con riguardo alle persone non autosufficienti, istituisce presso il Ministero della solidarieta' sociale un fondo denominato Fondo per le non autosufficienze;
Visto l'art. 1, comma 1265, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in base al quale gli atti e i provvedimenti concernenti l'utilizzazione del Fondo per le non autosufficienze sono adottati dal Ministro della solidarieta' sociale, di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro delle politiche per la famiglia e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa, in sede di Conferenza unificata, di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Visto l'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)», che, a decorrere dal 1° gennaio 2010, abroga l'art. 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386, relativo alla partecipazione delle Province autonome di Trento e Bolzano alla ripartizione di fondi speciali istituiti per garantire livelli minimi di prestazioni in modo uniforme su tutto il territorio nazionale;
Visto l'art. 1, comma 109, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2013)», laddove dispone che le eventuali risorse derivanti dalle attivita' di accertamento della permanenza dei requisiti sanitari nei confronti dei titolari di invalidita' civile, cecita' civile, sordita' civile, handicap e disabilita' svolte dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dalle verifiche straordinarie annue aggiuntive ivi previste, sono destinate ad incrementare il Fondo per le non autosufficienze sino alla concorrenza di 40 milioni di euro annui;
Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di contabilita' e finanza pubblica»;
Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2015)» e, in particolare, l'art. 1, comma 159, con il quale si dispone che lo stanziamento del Fondo per le non autosufficienze, anche ai fini del finanziamento degli interventi a sostegno delle persone affette da sclerosi laterale amiotrofica, e' incrementato di 400 milioni di euro per l'anno 2015 e di 250 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016;
Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2016)» e, in particolare, l'art. 1, comma 405, che dispone l'incremento dello stanziamento del Fondo per le non autosufficienze di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 16 dicembre 2014, con il quale e' adottato il «Regolamento recante modalita' attuative del Casellario dell'assistenza, a norma dell'art. 13 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122»;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro della salute, il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, con delega in materia di politiche per la famiglia, 26 settembre 2016 concernente il «Riparto delle risorse finanziarie del Fondo nazionale per le non autosufficienze, per l'anno 2016»;
Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019», che ha incrementato il Fondo per le non autosufficienze di 50 milioni di euro, portandolo ad un importo complessivo di 450 milioni di euro;
Visto in particolare, l'art. 1, comma 411, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, laddove dispone che in sede di revisione dei criteri di riparto del Fondo per le non autosufficienze, previsti dall'art. 1, comma 3, del decreto ministeriale di riparto del Fondo per il 2016, e' compresa la condizione delle persone affette dal morbo di Alzheimer;
Visto l'art. 5, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, recante «Interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno», in base al quale lo stanziamento del Fondo per le non autosufficienze e' incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2017;
Visto il parere favorevole espresso dalla Conferenza unificata il 24 luglio 2013, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto interministeriale 6 luglio 2010, n. 167, sul Programma di azione biennale e, in particolare, la raccomandazione ivi contenuta formulata dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome (13/069/CU11/C8) riportante la richiesta di incrementare il finanziamento per le sperimentazioni regionali per le politiche, i servizi e i modelli organizzativi per la vita indipendente;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013, recante «Adozione del programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilita'»;
Vista l'Intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 23 febbraio 2017, sul documento concernente il contributo alla finanza pubblica delle Regioni a Statuto ordinario per l'anno 2017, con cui sono state stabilite le modalita' per il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica per l'anno 2017 da parte delle Regioni a statuto ordinario, ai sensi dell'art. 1, commi 680 e 682, della legge n. 208 del 2015, il quale prevede, tra l'altro, che la dotazione del Fondo per le non autosufficienze e' stata ridotta a 450 milioni di euro;
Vista la nota del 20 marzo 2017, del Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, laddove si rappresenta che, a seguito del ridimensionamento delle risorse per le politiche sociali, e successivamente all'Intesa del 23 febbraio 2017, le Regioni hanno espresso la volonta' di intervenire per integrare, con risorse proprie e per un importo complessivo pari a 50 milioni di euro, le risorse nazionali afferenti al Fondo per le non autosufficienze;
Visto il documento di conclusione positiva della Conferenza dei servizi, di cui all'art. 14, della legge 7 agosto 1990, n. 241, trasmesso dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con nota n. 4410 del 7 giugno 2017 al Ministero dell'economia e delle finanze e all'istituto nazionale di previdenza sociale, comprensivo della certificazione INPS validata dalla medesima Conferenza, con cui e' stato accertato l'importo delle risorse di cui sopra pari, per l'anno 2017, a 13.600.000,00 euro, in coerenza con quanto previsto dal comma 109, dell'art. 1, della legge n. 228 del 2012;
Acquisita in data 7 settembre 2017 l'intesa della Conferenza unificata, ai sensi dell'art. 1, comma 1265, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
Preso atto che, a seguito delle dimissioni rassegnate in data 19 luglio 2017 dal Ministro pro tempore Enrico Costa, non risultano delegate a Ministri o Sottosegretari di Stato le funzioni in materia di politiche per la famiglia e che pertanto le stesse sono attribuite al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'art. 9, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 dicembre 2016, con il quale alla Sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, on. avv. Maria Elena Boschi, e' stata conferita la delega per talune funzioni nonche' per la firma di decreti, atti e provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri;

Decreta:

Art. 1
Risorse del Fondo per le non autosufficienze

1. Le risorse nazionali assegnate al «Fondo per le non autosufficienze» per l'anno 2017, pari complessivamente a 463,6 milioni di euro, sono:
a) le risorse di cui all'art. 1, comma 159, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e le risorse di cui all'art. 1, comma 405, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come integrate dall'art. 5, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, pari a complessivi 450 milioni di euro;
b) le risorse derivanti dalle attivita' di accertamento della permanenza dei requisiti sanitari nei confronti dei titolari di invalidita' civile, cecita' civile, sordita' civile, handicap e disabilita' svolte dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), pari a 13,6 milioni di euro.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono attribuite, per una quota pari a 448,6 milioni di euro, alle regioni per le finalita' di cui all'art. 2 e, per una quota pari a 15 milioni di euro, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per le finalita' di cui all'art. 3. Il riparto generale riassuntivo delle risorse finanziarie complessive per l'anno 2017 e' riportato nell'allegata tabella 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.
3. Nelle more degli esiti della rilevazione di cui all'art. 3, comma 5, del decreto ministeriale 26 settembre 2016, di riparto del Fondo per le non autosufficienze 2016, in ordine al numero delle persone con disabilita' gravissima, tra cui quelle affette dal morbo di Alzheimer in tale condizione, nonche' delle determinazioni del Piano per la non autosufficienza, di cui all'art. 7 del medesimo decreto, i criteri utilizzati per il riparto per l'anno 2017 sono basati sugli indicatori stabiliti dall'art. 1, comma 2, del decreto ministeriale 26 settembre 2016. Le quote percentuali di riparto in tal modo individuate sono riportate nella colonna A della tabella 2, che costituisce parte integrante del presente decreto.
4. Le quote di riparto di cui al comma 3 sono riproporzionate, con riferimento alle sole regioni a statuto ordinario, come da colonna B della tabella 2, al fine di individuare il contributo delle medesime per il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica per l'anno 2017 fissato in 50 milioni di euro in base all'Intesa sancita in Conferenza Stato-regioni nella seduta del 23 febbraio 2017, ai sensi dell'art. 1, commi 680 e 682, della legge n. 208 del 2015. Le regioni a statuto ordinario, a valere su risorse regionali, integrano del medesimo ammontare, indicato nella colonna C della tabella 2, la quota del Fondo nazionale per le non autosufficienze loro attribuita per le finalita' di cui all'art. 2.
5. Sulla base di quanto previsto ai commi 3 e 4, il riparto alle regioni del Fondo per le non autosufficienze per l'anno 2017 avviene secondo le quote riportate nella colonna D della tabella 2.
6. A seguito dell'integrazione del Fondo per le non autosufficienze ai sensi del comma 4, le risorse complessivamente disponibili nelle Regioni per gli interventi di cui all'art. 2 e' quello riportato nella colonna E della tabella 2. Le regioni programmano gli interventi sull'ammontare complessivo ivi riportato.
7. Eventuali ulteriori risorse derivanti da provvedimenti di incremento dello stanziamento sul capitolo di spesa 3538 «Fondo per le non autosufficienze», saranno ripartite fra le regioni secondo le quote di cui alla colonna A della tabella 2 del presente decreto.
 

Parte di provvedimento in formato grafico

 

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2
Finalita'

1. Le risorse di cui all'art. 1 sono destinate alla realizzazione delle prestazioni, degli interventi e dei servizi assistenziali di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 26 settembre 2016, di riparto del Fondo per le non autosufficienze 2016.
2. Le regioni utilizzano le risorse di cui al presente decreto, ivi comprese quelle di cui all'art. 1, comma 4, prioritariamente, e comunque in maniera esclusiva per una quota non inferiore al 50%, per gli interventi a favore di persone in condizione di disabilita' gravissima, di cui all'art. 3 del decreto ministeriale 26 settembre 2016, ivi inclusi quelli a sostegno delle persone affette da sclerosi laterale amiotrofica e delle persone con stato di demenza molto grave, tra cui quelle affette dal morbo di Alzheimer in tale condizione.
 
Art. 3
Progetti sperimentali in materia di vita indipendente

1. A valere sulla quota del Fondo per le non autosufficienze destinata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per un ammontare di 15 milioni di euro, sono finanziate azioni di natura sperimentale, per complessivi quindici milioni di euro, volte all'attuazione del Programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilita', adottato con decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013, relativamente alla linea di attivita' n. 3, «Politiche, servizi e modelli organizzativi per la vita indipendente e l'inclusione nella societa'». Le risorse, volte a potenziare i progetti riguardanti misure atte a rendere effettivamente indipendente la vita delle persone con disabilita' grave come previsto dalle disposizioni di cui alla legge 21 maggio 1998, n. 162, sono attribuite ai territori coinvolti nella sperimentazione per il tramite delle regioni sulla base di linee guida adottate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Le regioni possono riprogrammare, d'intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le risorse gia' destinate nelle passate annualita' ai Progetti sperimentali in materia di vita indipendente sulla base dell'evoluzione della sperimentazione e di eventuali esigenze sopravvenute.
 
Art. 4
Disposizioni finali

1. Ai fini dell'erogazione delle risorse di cui al presente decreto resta fermo quanto stabilito dall'art. 5 del decreto ministeriale 26 settembre 2016, di riparto del Fondo per le non autosufficienze 2016. In ogni caso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali procedera' all'erogazione delle risorse all'esito della valutazione della destinazione, da parte delle regioni, delle risorse di cui all'art. 1, comma 4, per le finalita' del presente decreto.
2. Ad integrazione di quanto previsto all'art. 3, comma 6, del decreto ministeriale 26 settembre 2016, le informazioni sulla presa in carico e le prestazioni erogate in favore delle persone con disabilita' gravissima sono messe a disposizione del Casellario dell'assistenza, di cui all'art. 13 del decreto-legge n. 78 del 2010, secondo le modalita' di cui all'allegato 1, parte integrante del presente decreto. Nel medesimo allegato sono altresi' indicate, ad integrazione di quanto previsto all'art. 6, comma 5, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute ed il Ministro dell'economia e delle finanze, in data 23 novembre 2016, le modalita' di messa a disposizione delle informazioni relative agli interventi a valere sulle risorse del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilita' grave prive del sostegno familiare, di cui all'art. 3 della legge 22 giugno 2016, n. 112.
3. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente decreto, trova applicazione il decreto ministeriale 26 settembre 2016, di riparto del Fondo per le non autosufficienze 2016.
Il presente decreto e' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 27 novembre 2017

p. Il Presidente
del Consiglio dei ministri
La Sottosegretaria di Stato
alla Presidenza del Consiglio dei ministri
Boschi
Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Poletti
Il Ministro della salute
Lorenzin
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Padoan
Registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2017 Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne prev. n. 2428
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone