Gazzetta n. 33 del 9 febbraio 2018 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 13 dicembre 2017, n. 232
Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169, concernente le Autorita' portuali.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visti gli articoli 117, terzo comma, e 118 della Costituzione;
Visto il decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169, recante riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorita' portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'articolo 8, comma 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 124;
Visto il regolamento (UE) 11 dicembre 2013, n. 1315, del Parlamento europeo e del Consiglio recante gli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti e che abroga la decisione n. 661/2010/UE;
Visto il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e successive modificazioni, recante codice della navigazione;
Vista la legge 12 giugno 1984, n. 222, e successive modificazioni, recante revisione della disciplina della invalidita' pensionabile;
Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, recante riordino della legislazione in materia portuale;
Visto il decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509, e successive modificazioni, recante norme per la revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti, nonche' dei benefici previsti dalla legislazione vigente per le medesime categorie, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 26 luglio 1988, n. 291;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, recante attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30;
Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, recante Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137;
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, e successive modificazioni, recante attuazione della direttiva 2002/59/CE relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio e di informazione sul traffico navale;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, recante norme in materia ambientale;
Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
Visto il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, e successive modificazioni, recante disposizioni in materia di inconferibilita' e incompatibilita' di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190;
Visto il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e successive modificazioni, recante disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183;
Visto il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, e successive modificazioni, recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183;
Vista la legge 7 agosto 2015, n. 124, recante deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche e, in particolare l'articolo 8, comma 6, che prevede l'adozione da parte del Governo, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, lettera f) del medesimo articolo, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e della procedura previsti dallo stesso articolo, uno o piu' decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive;
Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2016, n. 201, recante attuazione della direttiva n. 2014/89 che istituisce un quadro per la pianificazione dello spazio marittimo;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, e successive modificazioni, recante approvazione del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione marittima;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509, e successive modificazioni, recante disciplina del procedimento di concessione di beni del demanio marittimo per la realizzazione di strutture dedicate alla nautica da diporto, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 14 novembre 1994, recante identificazione dei servizi di interesse generale nei porti da fornire a titolo oneroso all'utenza portuale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 24 novembre 1994, n. 275;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell'8 settembre 2017;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 16 novembre 2017;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 4 ottobre 2017;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell'11 dicembre 2017;
Sulla proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1
Modifiche all'articolo 5 della legge 28 gennaio 1994, n. 84

1. All'articolo 5 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi da 1 a 5 sono sostituiti dai seguenti:
«1. Il piano regolatore di sistema portuale e' lo strumento di pianificazione del sistema dei porti ricompresi nelle circoscrizioni territoriali delle Autorita' di sistema portuale di cui all'articolo 6, comma 1. Il piano si compone di un Documento di pianificazione strategica di sistema (DPSS) e dei piani regolatori portuali di ciascun porto.
1-bis. Le Autorita' di sistema portuale redigono un documento di pianificazione strategica di sistema, coerente con il Piano generale dei trasporti e della logistica (PGTL) e con gli orientamenti europei in materia di portualita', logistica e reti infrastrutturali nonche' con il Piano strategico nazionale della portualita' e della logistica. Il documento di pianificazione strategica di sistema:
a) definisce gli obiettivi di sviluppo e i contenuti sistemici di pianificazione delle Autorita' di sistema portuale;
b) individua e perimetra le aree destinate a funzioni strettamente portuali e retro-portuali, le aree di interazione porto-citta' e i collegamenti infrastrutturali di ultimo miglio di tipo viario e ferroviario coi singoli porti del sistema e gli attraversamenti del centro urbano;
c) prevede una relazione illustrativa che descrive gli obiettivi e le scelte operate e i criteri seguiti nella identificazione dei contenuti sistemici di pianificazione e rappresentazioni grafiche in numero e scala opportuni, al fine di descrivere l'assetto territoriale del sistema, nonche' per assicurare una chiara e univoca identificazione degli indirizzi, delle norme e delle procedure per la redazione dei piani regolatori portuali di cui al comma 1-sexies.
1-ter. La pianificazione delle aree con funzione di interazione porto-citta' definite dal documento di pianificazione strategica di sistema e' stabilita dai comuni, previo parere della competente Autorita' di sistema portuale.
1-quater. Il documento di pianificazione strategica di sistema e':
a) sottoposto al parere di ciascun comune territorialmente interessato, che si esprime entro e non oltre quarantacinque giorni dal ricevimento dell'atto;
b) e' adottato dal Comitato di gestione e approvato nei successivi sessanta giorni dalla regione, previa intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che si esprime sentita la Conferenza nazionale di cui all'articolo 11-ter.
1-quinquies. Ai fini dell'ottenimento dell'intesa di cui al comma 1-quater, lettera b), il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti puo' convocare una Conferenza dei servizi, ai sensi dell'articolo 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241. In caso di dissenso tra le amministrazioni partecipanti alla Conferenza dei servizi, si applicano le diposizioni di cui all'articolo 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il documento di pianificazione strategica di sistema delle Autorita' di sistema portuale di cui al comma 1-bis, la cui circoscrizione territoriale e' ricompresa in piu' regioni, e' approvato con atto della regione ove ha sede l'Autorita' di sistema portuale, previa intesa con le regioni nel cui territorio sono ricompresi gli altri porti amministrati dalla stessa Autorita' di sistema portuale e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Le varianti al documento di pianificazione strategica di sistema sono approvate con il medesimo procedimento previsto per l'adozione dello stesso.
1-sexies. Nei singoli porti ricompresi nelle circoscrizioni territoriali delle Autorita' di sistema portuale di cui all'articolo 6 comma 1, l'ambito e l'assetto complessivo delle aree destinate a funzioni strettamente portuali e retro-portuali e agli assi di collegamento viario e ferroviario, come individuate nel documento di pianificazione strategica di sistema approvato, quali quelle destinate alle attivita' commerciali e crocieristiche, al diporto, alla produzione industriale, all'attivita' cantieristica e alle infrastrutture stradali e ferroviarie, sono delimitati e disegnati dal piano regolatore portuale (PRP), che individua analiticamente anche le caratteristiche e la destinazione funzionale delle aree interessate.
2. I piani regolatori portuali di cui al comma 1-sexies sono redatti in attuazione del Piano strategico nazionale della portualita' e della logistica e del documento di pianificazione strategica e di sistema nonche' in conformita' alle Linee guida emanate dal Consiglio superiore dei lavori pubblici e approvate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. I piani regolatori portuali declinano gli obiettivi, le previsioni, gli elementi, i contenuti e le strategie di ciascun scalo marittimo, delineando anche l'assetto complessivo delle opere di grande infrastrutturazione.
2-bis. Nel caso di strutture o ambiti idonei, allo stato sottoutilizzati o non diversamente utilizzabili per funzioni portuali di preminente interesse pubblico, e' valutata con priorita' la finalizzazione delle predette strutture e ambiti ad approdi turistici come definiti dall'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509.
2-ter. I piani regolatori portuali individuano le strutture o ambiti portuali di cui al comma 2-bis da destinarsi al ricovero a secco di imbarcazioni da diporto fino a 12 metri e di natanti da diporto.
2-quater. Nei porti di cui al comma 1-sexies ricompresi nelle circoscrizioni territoriali dell'Autorita' di sistema portuale, il piano regolatore portuale, corredato del rapporto ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e':
a) adottato dal Comitato di gestione di cui all'articolo 9, previa intesa con i comuni territorialmente interessati con riferimento esclusivo alla pianificazione delle aree destinate a funzioni di interazione porto-citta'. I comuni si esprimono entro e non oltre quarantacinque giorni dal ricevimento dell'atto;
b) inviato successivamente per il parere di competenza al Consiglio superiore dei lavori pubblici, che si esprime entro novanta giorni dal ricevimento dell'atto;
c) approvato, esaurita la procedura di cui al presente comma e quella di cui al comma 3-ter, dalla regione interessata entro quaranta giorni decorrenti dalla conclusione della procedura VAS.
2-quinquies. Ai fini dell'ottenimento dell'intesa di cui al comma 2-quater, lettera a), la regione, ovvero il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in caso di Autorita' di sistema portuale interregionale, puo' convocare una Conferenza dei servizi, ai sensi dell'articolo 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241. In caso di dissenso tra le amministrazioni partecipanti alla Conferenza dei servizi, si applicano le diposizioni di cui all'articolo 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2-sexies. Le previsioni del piano regolatore portuale non possono contrastare con gli strumenti urbanistici vigenti.
3. Nei porti di cui alla categoria II, classe III, con esclusione di quelli aventi le funzioni di cui all'articolo 4, comma 3, lettera e), l'ambito e l'assetto complessivo del porto, ivi comprese le aree destinate alla produzione industriale, all'attivita' cantieristica e alle infrastrutture stradali e ferroviarie, sono delimitati e disegnati dal piano regolatore portuale, che individua, altresi', le caratteristiche e la destinazione funzionale delle aree interessate.
3-bis. Nei porti di cui al comma 3, nei quali non e' istituita l'Autorita' di sistema portuale, il piano regolatore e' adottato e approvato dalla regione di pertinenza o, ove istituita, dall'Autorita' di sistema portuale regionale, previa intesa con il comune o i comuni interessati, ciascuno per il proprio ambito di competenza, nel rispetto delle normative vigenti e delle proprie norme regolamentari. Sono fatte salve, altresi', le disposizioni legislative regionali vigenti in materia di pianificazione dei porti di interesse regionale.
3-ter. I piani regolatori portuali sono sottoposti, ai sensi della normativa vigente in materia, alla procedura di VAS.
4. Il Presidente dell'Autorita' di sistema portuale, autonomamente o su richiesta della regione o del comune interessato, puo' promuovere e proporre al Comitato di gestione, per la successiva adozione, varianti-stralcio al piano regolatore portuale concernenti la qualificazione funzionale di porzioni del singolo scalo marittimo.
4-bis. Le varianti-stralcio al piano regolatore portuale di cui al comma 4, relative al singolo scalo marittimo, sono sottoposte al procedimento previsto per l'approvazione del piano regolatore portuale e alla procedura di verifica di assoggettabilita' a VAS, ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
4-ter. Le varianti-stralcio di cui al comma 4 relative ai porti ricompresi in una Autorita' di sistema portuale, la cui circoscrizione territoriale ricade in piu' regioni, sono approvate con atto della regione nel cui territorio e' ubicato il porto oggetto di variante-stralcio, sentite le regioni nel cui territorio sono ricompresi gli altri porti amministrati dalla medesima Autorita' di sistema portuale.
5. Le modifiche che non alterano in modo sostanziale la struttura del piano regolatore portuale in termini di obiettivi, scelte strategiche e caratterizzazione funzionale delle aree portuali, relativamente al singolo scalo marittimo, costituiscono adeguamenti tecnico-funzionali del piano regolatore portuale. Gli adeguamenti tecnico-funzionali sono adottati dal Comitato di gestione dell'Autorita' di sistema portuale, previa acquisizione della dichiarazione di non contrasto con gli strumenti urbanistici vigenti da parte del comune o dei comuni interessati. E' successivamente acquisito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, che si esprime entro quarantacinque giorni, decorrenti dalla ricezione della proposta di adeguamento tecnico-funzionale. L'adeguamento tecnico-funzionale e' approvato con atto della Regione nel cui territorio e' ubicato il porto interessato dall'adeguamento medesimo.»;
b) al comma 5-bis, le parole: «articolo 5-bis», sono sostituite dalle seguenti: «dal presente articolo» e le parole: «ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, a cui sono chiamate tutte le Amministrazioni competenti.», sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, cui sono chiamate tutte le Amministrazioni competenti. In caso di dissenso tra le amministrazioni partecipanti alla Conferenza dei servizi, si applicano le diposizioni di cui all'articolo 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241.

N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- L'art. 117 della Costituzione dispone, tra l'altro,
che la potesta' legislativa e' esercitata dallo Stato e
dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonche' dei
vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli
obblighi internazionali.
- L'art. 118 della Costituzione e' il seguente:
«Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni
salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano
conferite a Province, Citta' metropolitane, Regioni e
Stato, sulla base dei principi di sussidiarieta',
differenziazione ed adeguatezza.
I Comuni, le Province e le Citta' metropolitane sono
titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle
conferite con legge statale o regionale, secondo le
rispettive competenze.
La legge statale disciplina forme di coordinamento fra
Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h)
del secondo comma dell'art. 117, e disciplina inoltre forme
di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei
beni culturali.
Stato, Regioni, Citta' metropolitane, Province e Comuni
favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e
associati, per lo svolgimento di attivita' di interesse
generale, sulla base del principio di sussidiarieta'.».
- Il decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169
(Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione
della disciplina concernente le Autorita' portuali di cui
alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'art.
8, comma 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 124)
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 agosto 2016, n.
203.
- Il regolamento (CE) 11 dicembre 2013, n. 1315/2013
(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli
orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete
transeuropea dei trasporti e che abroga la decisione n.
661/2010/UE (Testo rilevante ai fini del SEE)) e'
pubblicato e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea 20 dicembre 2013, n. L 348.
- Il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 (Codice della
navigazione) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18
aprile 1942, n. 93, Ediz. Spec.
- La legge 12 giugno 1984, n. 222 (Revisione della
disciplina della invalidita' pensionabile) e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 16 giugno 1984, n. 165.
- Si riporta l'art. 14 della legge 23 agosto 1988 n.
400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei ministri):
«Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti
legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'art. 76
della Costituzione sono emanati dal Presidente della
Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo" e
con l'indicazione, nel preambolo, della legge di
delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il
testo del decreto legislativo adottato dal Governo e'
trasmesso al Presidente della Repubblica, per la
emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una
pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata
disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In
relazione al termine finale stabilito dalla legge di
delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere
sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio
della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per
l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e'
tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni
permanenti delle due Camere competenti per materia entro
sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali
disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive
della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle
Commissioni per il parere definitivo che deve essere
espresso entro trenta giorni.».
- La legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi) e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192.
- La legge 28 gennaio 1994, n. 84 (Riordino della
legislazione in materia portuale) e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 4 febbraio 1994, n. 28, S.O. n. 21.
- Il decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509
(Norme per la revisione delle categorie delle minorazioni e
malattie invalidanti, nonche' dei benefici previsti dalla
legislazione vigente per le medesime categorie, ai sensi
dell'art. 2, comma 1, della legge 26 luglio 1988, numero
291) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 novembre
1988, n. 278.
- Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112
(Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello
Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del
capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1998, n. 92, S.O. n.
77/L.
- Il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276
(Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e
mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n.
30) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 ottobre 2003,
n. 235, S.O. n. 159/L.
- Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice
dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10
della legge 6 luglio 2002, n. 137) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 24 febbraio 2004, n. 45, S.O. 24
febbraio 2004, n. 45, S.O. n. 28/L.
- Il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196
(Attuazione della direttiva 2002/59/CE relativa
all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio e
di informazione sul traffico navale) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 23 settembre 2005, n. 222.
- Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme
in materia ambientale) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 14 aprile 2006, n. 88, S.O. n. 96/L.
- Il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
(Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123,
in materia di tutela della salute e della sicurezza nei
luoghi di lavoro) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30
aprile 2008, n. 101, S.O. n. 108/L.
- Il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39
(Disposizioni in materia di inconferibilita' e
incompatibilita' di incarichi presso le pubbliche
amministrazioni e presso gli enti privati in controllo
pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50, della legge 6
novembre 2012, n. 190) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 19 aprile 2013, n. 92.
- Il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81
(Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione
della normativa in tema di mansioni, a norma dell'art. 1,
comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 giugno 2015, n. 144,
S.O. n. 34/L.
- Il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150
(Disposizioni per il riordino della normativa in materia di
servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi
dell'art. 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183)
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 settembre 2015,
n. 221, S.O. n. 53/L.
- Si riporta l'art. 8, della legge 7 agosto 2015, n.
124 (Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione
delle amministrazioni pubbliche):
«Art. 8 (Riorganizzazione dell'amministrazione dello
Stato). - 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro
diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, uno o piu' decreti legislativi per
modificare la disciplina della Presidenza del Consiglio dei
ministri, dei Ministeri, delle agenzie governative
nazionali e degli enti pubblici non economici nazionali. I
decreti legislativi sono adottati nel rispetto dei seguenti
principi e criteri direttivi:
a) con riferimento all'amministrazione centrale e a
quella periferica: riduzione degli uffici e del personale
anche dirigenziale destinati ad attivita' strumentali,
fatte salve le esigenze connesse ad eventuali processi di
reinternalizzazione di servizi, e correlativo rafforzamento
degli uffici che erogano prestazioni ai cittadini e alle
imprese; preferenza in ogni caso, salva la dimostrata
impossibilita', per la gestione unitaria dei servizi
strumentali, attraverso la costituzione di uffici comuni e
previa l'eventuale collocazione delle sedi in edifici
comuni o contigui; riordino, accorpamento o soppressione
degli uffici e organismi al fine di eliminare duplicazioni
o sovrapposizioni di strutture o funzioni, adottare i
provvedimenti conseguenti alla ricognizione di cui all'art.
17, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014,
n. 114, e completare l'attuazione dell'art. 20 dello stesso
decreto-legge n. 90 del 2014, secondo principi di
semplificazione, efficienza, contenimento della spesa e
riduzione degli organi; razionalizzazione e potenziamento
dell'efficacia delle funzioni di polizia anche in funzione
di una migliore cooperazione sul territorio al fine di
evitare sovrapposizioni di competenze e di favorire la
gestione associata dei servizi strumentali; istituzione del
numero unico europeo 112 su tutto il territorio nazionale
con centrali operative da realizzare in ambito regionale,
secondo le modalita' definite con i protocolli d'intesa
adottati ai sensi dell'art. 75-bis, comma 3, del codice di
cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259; riordino
delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente, del
territorio e del mare, nonche' nel campo della sicurezza e
dei controlli nel settore agroalimentare, conseguente alla
riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato ed
eventuale assorbimento del medesimo in altra Forza di
polizia, fatte salve le competenze del medesimo Corpo
forestale in materia di lotta attiva contro gli incendi
boschivi e di spegnimento con mezzi aerei degli stessi da
attribuire al Corpo nazionale dei vigili del fuoco con le
connesse risorse e ferme restando la garanzia degli attuali
livelli di presidio dell'ambiente, del territorio e del
mare e della sicurezza agroalimentare e la salvaguardia
delle professionalita' esistenti, delle specialita' e
dell'unitarieta' delle funzioni da attribuire, assicurando
la necessaria corrispondenza tra le funzioni trasferite e
il transito del relativo personale; conseguenti
modificazioni agli ordinamenti del personale delle Forze di
polizia di cui all'art. 16 della legge 1° aprile 1981, n.
121, in aderenza al nuovo assetto funzionale e
organizzativo, anche attraverso: 1) la revisione della
disciplina in materia di reclutamento, di stato giuridico e
di progressione in carriera, tenendo conto del merito e
delle professionalita', nell'ottica della semplificazione
delle relative procedure, prevedendo l'eventuale
unificazione, soppressione ovvero istituzione di ruoli,
gradi e qualifiche e la rideterminazione delle relative
dotazioni organiche, comprese quelle complessive di
ciascuna Forza di polizia, in ragione delle esigenze di
funzionalita' e della consistenza effettiva alla data di
entrata in vigore della presente legge, ferme restando le
facolta' assunzionali previste alla medesima data, nonche'
assicurando il mantenimento della sostanziale
equiordinazione del personale delle Forze di polizia e dei
connessi trattamenti economici, anche in relazione alle
occorrenti disposizioni transitorie, fermi restando le
peculiarita' ordinamentali e funzionali del personale di
ciascuna Forza di polizia, nonche' i contenuti e i principi
di cui all'art. 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, e
tenuto conto dei criteri di delega della presente legge, in
quanto compatibili; 2) in caso di assorbimento del Corpo
forestale dello Stato, anche in un'ottica di
razionalizzazione dei costi, il transito del personale
nella relativa Forza di polizia, nonche' la facolta' di
transito, in un contingente limitato, previa determinazione
delle relative modalita', nelle altre Forze di polizia, in
conseguente corrispondenza delle funzioni alle stesse
attribuite e gia' svolte dal medesimo personale, con
l'assunzione della relativa condizione, ovvero in altre
amministrazioni pubbliche, di cui all'art. 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, nell'ambito delle relative dotazioni
organiche, con trasferimento delle corrispondenti risorse
finanziarie. Resta ferma la corresponsione, sotto forma di
assegno ad personam riassorbibile con i successivi
miglioramenti economici, a qualsiasi titolo conseguiti,
della differenza, limitatamente alle voci fisse e
continuative, fra il trattamento economico percepito e
quello corrisposto in relazione alla posizione giuridica ed
economica di assegnazione; 3) l'utilizzo, previa verifica
da parte del Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, di una
quota parte dei risparmi di spesa di natura permanente, non
superiore al 50 per cento, derivanti alle Forze di polizia
dall'attuazione della presente lettera, fermo restando
quanto previsto dall'art. 23 della presente legge, tenuto
anche conto di quanto previsto dall'art. 3, comma 155,
secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350; 4)
previsione che il personale tecnico del Corpo forestale
dello Stato svolga altresi' le funzioni di ispettore
fitosanitario di cui all'art. 34 del decreto legislativo 19
agosto 2005, n. 214, e successive modificazioni; riordino
dei corpi di polizia provinciale, in linea con la
definizione dell'assetto delle funzioni di cui alla legge 7
aprile 2014, n. 56, escludendo in ogni caso la confluenza
nelle Forze di polizia; ottimizzazione dell'efficacia delle
funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, mediante
modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, in
relazione alle funzioni e ai compiti del personale
permanente e volontario del medesimo Corpo e conseguente
revisione del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217,
anche con soppressione e modifica dei ruoli e delle
qualifiche esistenti ed eventuale istituzione di nuovi
appositi ruoli e qualifiche, con conseguente
rideterminazione delle relative dotazioni organiche e
utilizzo, previa verifica da parte del Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia
e delle finanze, di una quota parte dei risparmi di spesa
di natura permanente, non superiore al 50 per cento,
derivanti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco
dall'attuazione della presente delega, fermo restando
quanto previsto dall'art. 23 della presente legge;
b) con riferimento alle forze operanti in mare, fermi
restando l'organizzazione, anche logistica, e lo
svolgimento delle funzioni e dei compiti di polizia da
parte delle Forze di polizia, eliminazione delle
duplicazioni organizzative, logistiche e funzionali,
nonche' ottimizzazione di mezzi e infrastrutture, anche
mediante forme obbligatorie di gestione associata, con
rafforzamento del coordinamento tra Corpo delle capitanerie
di porto e Marina militare, nella prospettiva di
un'eventuale maggiore integrazione;
c) con riferimento alla sola amministrazione
centrale, applicare i principi e criteri direttivi di cui
agli articoli 11, 12 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59,
e successive modificazioni, nonche', all'esclusivo fine di
attuare l'art. 95 della Costituzione e di adeguare le
statuizioni dell'art. 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400,
definire:
1) le competenze regolamentari e quelle
amministrative funzionali al mantenimento dell'unita'
dell'indirizzo e alla promozione dell'attivita' dei
Ministri da parte del Presidente del Consiglio dei
ministri;
2) le attribuzioni della Presidenza del Consiglio
dei ministri in materia di analisi, definizione e
valutazione delle politiche pubbliche;
3) i procedimenti di designazione o di nomina di
competenza, diretta o indiretta, del Governo o di singoli
Ministri, in modo da garantire che le scelte, quand'anche
da formalizzarsi con provvedimenti di singoli Ministri,
siano oggetto di esame in Consiglio dei ministri;
4) la disciplina degli uffici di diretta
collaborazione dei Ministri, dei vice Ministri e dei
sottosegretari di Stato, con determinazione da parte del
Presidente del Consiglio dei ministri delle risorse
finanziarie destinate ai suddetti uffici, in relazione alle
attribuzioni e alle dimensioni dei rispettivi Ministeri,
anche al fine di garantire un'adeguata qualificazione
professionale del relativo personale, con eventuale
riduzione del numero e pubblicazione dei dati nei siti
istituzionali delle relative amministrazioni;
5) le competenze in materia di vigilanza sulle
agenzie governative nazionali, al fine di assicurare
l'effettivo esercizio delle attribuzioni della Presidenza
del Consiglio dei ministri, nel rispetto del principio di
separazione tra indirizzo politico e gestione;
6) razionalizzazione con eventuale soppressione
degli uffici ministeriali le cui funzioni si sovrappongono
a quelle proprie delle autorita' indipendenti e viceversa;
individuazione di criteri omogenei per la determinazione
del trattamento economico dei componenti e del personale
delle autorita' indipendenti, in modo da evitare maggiori
oneri per la finanza pubblica, salvaguardandone la relativa
professionalita'; individuazione di criteri omogenei di
finanziamento delle medesime autorita', tali da evitare
maggiori oneri per la finanza pubblica, mediante la
partecipazione, ove non attualmente prevista, delle imprese
operanti nei settori e servizi di riferimento, o comunque
regolate o vigilate;
7) introduzione di maggiore flessibilita' nella
disciplina relativa all'organizzazione dei Ministeri, da
realizzare con la semplificazione dei procedimenti di
adozione dei regolamenti di organizzazione, anche
modificando la competenza ad adottarli; introduzione di
modifiche al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
per consentire il passaggio dal modello dei dipartimenti a
quello del segretario generale e viceversa in relazione
alle esigenze di coordinamento; definizione dei predetti
interventi assicurando comunque la compatibilita'
finanziaria degli stessi, anche attraverso l'espressa
previsione della partecipazione ai relativi procedimenti
dei soggetti istituzionalmente competenti a tal fine;
d) con riferimento alle amministrazioni competenti in
materia di autoveicoli: riorganizzazione, ai fini della
riduzione dei costi connessi alla gestione dei dati
relativi alla proprieta' e alla circolazione dei veicoli e
della realizzazione di significativi risparmi per l'utenza,
anche mediante trasferimento, previa valutazione della
sostenibilita' organizzativa ed economica, delle funzioni
svolte dagli uffici del Pubblico registro automobilistico
al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con
conseguente introduzione di un'unica modalita' di
archiviazione finalizzata al rilascio di un documento unico
contenente i dati di proprieta' e di circolazione di
autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, da perseguire anche
attraverso l'eventuale istituzione di un'agenzia o altra
struttura sottoposta alla vigilanza del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica; svolgimento delle relative
funzioni con le risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente;
e) con riferimento alle Prefetture-Uffici
territoriali del Governo: a completamento del processo di
riorganizzazione, in combinato disposto con i criteri
stabiliti dall'art. 10 del decreto-legge 6 luglio 2012, n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 135, ed in armonia con le previsioni contenute
nella legge 7 aprile 2014, n. 56, razionalizzazione della
rete organizzativa e revisione delle competenze e delle
funzioni attraverso la riduzione del numero, tenendo conto
delle esigenze connesse all'attuazione della legge 7 aprile
2014, n. 56, in base a criteri inerenti all'estensione
territoriale, alla popolazione residente, all'eventuale
presenza della citta' metropolitana, alle caratteristiche
del territorio, alla criminalita', agli insediamenti
produttivi, alle dinamiche socio-economiche, al fenomeno
delle immigrazioni sui territori fronte rivieraschi e alle
aree confinarie con flussi migratori; trasformazione della
Prefettura-Ufficio territoriale del Governo in Ufficio
territoriale dello Stato, quale punto di contatto unico tra
amministrazione periferica dello Stato e cittadini;
attribuzione al prefetto della responsabilita'
dell'erogazione dei servizi ai cittadini, nonche' di
funzioni di direzione e coordinamento dei dirigenti degli
uffici facenti parte dell'Ufficio territoriale dello Stato,
eventualmente prevedendo l'attribuzione allo stesso di
poteri sostitutivi, ferma restando la separazione tra
funzioni di amministrazione attiva e di controllo, e di
rappresentanza dell'amministrazione statale, anche ai fini
del riordino della disciplina in materia di conferenza di
servizi di cui all'art. 2; coordinamento e armonizzazione
delle disposizioni riguardanti l'Ufficio territoriale dello
Stato, con eliminazione delle sovrapposizioni e
introduzione delle modifiche a tal fine necessarie;
confluenza nell'Ufficio territoriale dello Stato di tutti
gli uffici periferici delle amministrazioni civili dello
Stato; definizione dei criteri per l'individuazione e
l'organizzazione della sede unica dell'Ufficio territoriale
dello Stato; individuazione delle competenze in materia di
ordine e sicurezza pubblica nell'ambito dell'Ufficio
territoriale dello Stato, fermo restando quanto previsto
dalla legge 1° aprile 1981, n. 121; individuazione della
dipendenza funzionale del prefetto in relazione alle
competenze esercitate;
f) con riferimento a enti pubblici non economici
nazionali e soggetti privati che svolgono attivita'
omogenee: semplificazione e coordinamento delle norme
riguardanti l'ordinamento sportivo, con il mantenimento
della sua specificita'; riconoscimento delle peculiarita'
dello sport per persone affette da disabilita' e scorporo
dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) del
Comitato italiano paralimpico con trasformazione del
medesimo in ente autonomo di diritto pubblico senza oneri
aggiuntivi per la finanza pubblica, nella previsione che
esso utilizzi parte delle risorse finanziarie attualmente
in disponibilita' o attribuite al CONI e si avvalga per
tutte le attivita' strumentali, ivi comprese le risorse
umane, di CONI Servizi spa, attraverso un apposito
contratto di servizio; previsione che il personale
attualmente in servizio presso il Comitato italiano
paralimpico transiti in CONI Servizi spa; riorganizzazione,
razionalizzazione e semplificazione della disciplina
concernente le autorita' portuali di cui alla legge 28
gennaio 1994, n. 84, con particolare riferimento al numero,
all'individuazione di autorita' di sistema nonche' alla
governance tenendo conto del ruolo delle regioni e degli
enti locali e alla semplificazione e unificazione delle
procedure doganali e amministrative in materia di porti.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore del primo dei decreti legislativi di cui al comma
1, sono definiti i criteri per la ricognizione dettagliata
ed esaustiva, da effettuare decorso un anno dall'adozione
dei provvedimenti di riordino, accorpamento o soppressione
di cui al comma 1, lettera a), di tutte le funzioni e le
competenze attribuite alle amministrazioni pubbliche,
statali e locali, inclusi gli uffici e gli organismi
oggetto di riordino in conformita' al predetto comma 1, al
fine di semplificare l'esercizio delle funzioni pubbliche,
secondo criteri di trasparenza, efficienza, non
duplicazione ed economicita', e di coordinare e rendere
efficiente il rapporto tra amministrazione dello Stato ed
enti locali.
3. Per l'istituzione del numero unico europeo 112, di
cui al comma 1, lettera a), e' autorizzata la spesa di 10
milioni di euro per l'anno 2015, di 20 milioni di euro per
l'anno 2016 e di 28 milioni di euro annui dal 2017 al 2024.
Al relativo onere si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto
capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale
2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e
speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
5. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono
adottati su proposta del Ministro delegato per la
semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze e con i
Ministri interessati, previa acquisizione del parere della
Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del
Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di
quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di
ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il
Governo puo' comunque procedere. Lo schema di ciascun
decreto legislativo e' successivamente trasmesso alle
Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni
parlamentari competenti per materia e per i profili
finanziari e della Commissione parlamentare per la
semplificazione, che si pronunciano nel termine di sessanta
giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il
decreto legislativo puo' essere comunque adottato. Se il
termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che
precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o
successivamente, la scadenza medesima e' prorogata di
novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi
ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle
Camere con le sue osservazioni e con eventuali
modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi
di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti
per materia possono esprimersi sulle osservazioni del
Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della
nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono
comunque essere adottati.
6. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di
ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il
Governo puo' adottare, nel rispetto dei principi e criteri
direttivi e della procedura di cui al presente articolo,
uno o piu' decreti legislativi recanti disposizioni
integrative e correttive.
7. Nei territori delle regioni a statuto speciale e
delle province autonome di Trento e di Bolzano restano
ferme tutte le attribuzioni spettanti ai rispettivi Corpi
forestali regionali e provinciali, anche con riferimento
alle funzioni di pubblica sicurezza e di polizia
giudiziaria, secondo la disciplina vigente in materia e
salve le diverse determinazioni organizzative, da assumere
con norme di attuazione degli statuti speciali, che
comunque garantiscano il coordinamento in sede nazionale
delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente, del
territorio e del mare, nonche' la sicurezza e i controlli
nel settore agroalimentare. Restano altresi' ferme le
funzioni attribuite ai presidenti delle suddette regioni e
province autonome in materia di funzioni prefettizie, in
conformita' a quanto disposto dai rispettivi statuti
speciali e dalle relative norme di attuazione.».
- Il decreto legislativo 17 ottobre 2016, n. 201
(Attuazione della direttiva 2014/89/UE che istituisce un
quadro per la pianificazione dello spazio marittimo) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 novembre 2016, n.
260.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 15
febbraio 1952, n. 328 (Approvazione del regolamento per
l'esecuzione del codice della navigazione (Navigazione
marittima)) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21
aprile 1952, n. 94, S.O.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre
1997, n. 509 (Regolamento recante disciplina del
procedimento di concessione di beni del demanio marittimo
per la realizzazione di strutture dedicate alla nautica da
diporto, a norma dell'art. 20, comma 8, della legge 15
marzo 1997, n. 59) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
18 febbraio 1998, n. 40.
- Il decreto del Ministro dei trasporti e della
navigazione 14 novembre 1994 (Identificazione dei servizi
di interesse generale nei porti da fornire a titolo oneroso
all'utenza portuale) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
24 novembre 1994, n. 275.
- Si riporta l'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed
unificazione, per le materie ed i compiti di interesse
comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali):
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.».

Note all'art. 1:
- Si riporta l'art. 5, della citata legge 28 gennaio
1994, n. 84, come modificato dal presente decreto
legislativo:
«Art. 5 (Programmazione e realizzazione delle opere
portuali. Piano regolatore di sistema portuale e piano
regolatore portuale). - 1. Il piano regolatore di sistema
portuale e' lo strumento di pianificazione del sistema dei
porti ricompresi nelle circoscrizioni territoriali delle
Autorita' di sistema portuale di cui all'art. 6, comma 1.
Il piano si compone di un documento di pianificazione
strategica di sistema (DPSS) e dei piani regolatori
portuali di ciascun porto.
1-bis. Le Autorita' di sistema portuale redigono un
documento di pianificazione strategica di sistema, coerente
con il Piano Generale dei Trasporti e della Logistica
(PGTL) e con gli orientamenti europei in materia di
portualita', logistica e reti infrastrutturali nonche' con
il Piano Strategico Nazionale della Portualita' e della
Logistica. Il documento di pianificazione strategica di
sistema:
a) definisce gli obiettivi di sviluppo e i contenuti
sistemici di pianificazione delle Autorita' di sistema
portuale;
b) individua e perimetra le aree destinate a funzioni
strettamente portuali e retro-portuali, le aree di
interazione porto-citta' e i collegamenti infrastrutturali
di ultimo miglio di tipo viario e ferroviario coi singoli
porti del sistema e gli attraversamenti del centro urbano;
c) prevede una relazione illustrativa che descrive
gli obiettivi e le scelte operate e i criteri seguiti nella
identificazione dei contenuti sistemici di pianificazione e
rappresentazioni grafiche in numero e scala opportuni, al
fine di descrivere l'assetto territoriale del sistema,
nonche' per assicurare una chiara e univoca identificazione
degli indirizzi, delle norme e delle procedure per la
redazione dei piani regolatori portuali di cui al comma
1-sexies.
1-ter. La pianificazione delle aree con funzione di
interazione porto-citta' definite dal documento di
pianificazione strategica di sistema e' stabilita dai
Comuni, previo parere della competente Autorita' di sistema
portuale.
1-quater. Il documento di pianificazione strategica di
sistema e':
a) sottoposto al parere di ciascun Comune
territorialmente interessato, che si esprime entro e non
oltre 45 giorni dal ricevimento dell'atto;
b) e' adottato dal Comitato di Gestione e approvato
nei successivi 60 giorni dalla Regione, previa intesa con
il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che si
esprime sentita la Conferenza nazionale di cui all'art.
11-ter.
1-quinquies. Ai fini dell'ottenimento dell'intesa di
cui al comma 1-quater, lettera b), il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti puo' convocare una
conferenza dei servizi, ai sensi dell'art. 14-quater della
legge 7 agosto 1990, n. 241. In caso di dissenso tra le
amministrazioni partecipanti alla conferenza dei servizi,
si applicano le diposizioni di cui all'art. 14-quinquies
della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il documento di
pianificazione strategica di sistema delle Autorita' di
sistema portuale di cui al comma 1-bis, la cui
circoscrizione territoriale e' ricompresa in piu' Regioni,
e' approvato con atto della Regione ove ha sede l'Autorita'
di sistema portuale, previa intesa con le Regioni nel cui
territorio sono ricompresi gli altri porti amministrati
dalla stessa Autorita' di sistema portuale e con il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Le varianti
al documento di pianificazione strategica di sistema sono
approvate con il medesimo procedimento previsto per
l'adozione dello stesso.
1-sexies. Nei singoli porti ricompresi nelle
circoscrizioni territoriali delle Autorita' di sistema
portuale di cui all'art. 6 comma 1, l'ambito e l'assetto
complessivo delle aree destinate a funzioni strettamente
portuali e retro-portuali e agli assi di collegamento
viario e ferroviario, come individuate nel documento di
pianificazione strategica di sistema approvato, quali
quelle destinate alle attivita' commerciali e
crocieristiche, al diporto, alla produzione industriale,
all'attivita' cantieristica e alle infrastrutture stradali
e ferroviarie, sono delimitati e disegnati dal piano
regolatore portuale (PRP), che individua analiticamente
anche le caratteristiche e la destinazione funzionale delle
aree interessate.
2. I piani regolatori portuali di cui al comma 1-sexies
sono redatti in attuazione del Piano Strategico Nazionale
della Portualita' e della Logistica e del documento di
pianificazione strategica e di sistema nonche' in
conformita' alle Linee guida emanate dal Consiglio
Superiore dei Lavori pubblici e approvate dal Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti. I piani regolatori
portuali declinano gli obiettivi, le previsioni, gli
elementi, i contenuti e le strategie di ciascun scalo
marittimo, delineando anche l'assetto complessivo delle
opere di grande infrastrutturazione.
2-bis. Nel caso di strutture o ambiti idonei, allo
stato sottoutilizzati o non diversamente utilizzabili per
funzioni portuali di preminente interesse pubblico, e'
valutata con priorita' la finalizzazione delle predette
strutture e ambiti ad approdi turistici come definiti
dall'art. 2 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509.
2-ter. I piani regolatori portuali individuano le
strutture o ambiti portuali di cui al comma 2-bis da
destinarsi al ricovero a secco di imbarcazioni da diporto
fino a 12 metri e di natanti da diporto.
2-quater. Nei porti di cui al comma 1-sexies ricompresi
nelle circoscrizioni territoriali dell'Autorita' di sistema
portuale, il piano regolatore portuale, corredato del
rapporto ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, e':
a) adottato dal Comitato di gestione di cui all'art.
9, previa intesa con i Comuni territorialmente interessati
con riferimento esclusivo alla pianificazione delle aree
destinate a funzioni di interazione porto-citta'. I comuni
si esprimono entro e non oltre 45 giorni dal ricevimento
dell'atto;
b) inviato successivamente per il parere di
competenza al Consiglio Superiore dei Lavori pubblici, che
si esprime entro 90 giorni dal ricevimento dell'atto;
c) approvato, esaurita la procedura di cui al
presente comma e quella di cui al comma 3-ter, dalla
Regione interessata entro 40 giorni decorrenti dalla
conclusione della procedura VAS.
2-quinquies. Ai fini dell'ottenimento dell'intesa di
cui al comma 2-quater, lettera a), la Regione, ovvero il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in caso di
Autorita' di sistema portuale interregionale, puo'
convocare una conferenza dei servizi, ai sensi dell'art.
14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241. In caso di
dissenso tra le amministrazioni partecipanti alla
conferenza dei servizi, si applicano le diposizioni di cui
all'art. 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2-sexies. Le previsioni del piano regolatore portuale
non possono contrastare con gli strumenti urbanistici
vigenti.
3. Nei porti di cui alla categoria II, classe III, con
esclusione di quelli aventi le funzioni di cui all'art. 4,
comma 3, lettera e), l'ambito e l'assetto complessivo del
porto, ivi comprese le aree destinate alla produzione
industriale, all'attivita' cantieristica e alle
infrastrutture stradali e ferroviarie, sono delimitati e
disegnati dal piano regolatore portuale, che individua,
altresi', le caratteristiche e la destinazione funzionale
delle aree interessate.
3-bis. Nei porti di cui al comma 3, nei quali non e'
istituita l'Autorita' di sistema portuale, il piano
regolatore e' adottato e approvato dalla Regione di
pertinenza o, ove istituita, dall'Autorita' di sistema
portuale regionale, previa intesa con il Comune o i Comuni
interessati, ciascuno per il proprio ambito di competenza,
nel rispetto delle normative vigenti e delle proprie norme
regolamentari. Sono fatte salve, altresi', le disposizioni
legislative regionali vigenti in materia di pianificazione
dei porti di interesse regionale.
3-ter. I piani regolatori portuali sono sottoposti, ai
sensi della normativa vigente in materia, alla procedura di
VAS.
4. Il Presidente dell'Autorita' di sistema portuale,
autonomamente o su richiesta della Regione o del Comune
interessato, puo' promuovere e proporre al Comitato di
gestione, per la successiva adozione, varianti-stralcio al
piano regolatore portuale concernenti la qualificazione
funzionale di porzioni del singolo scalo marittimo.
4-bis. Le varianti-stralcio al piano regolatore
portuale di cui al comma 4, relative al singolo scalo
marittimo, sono sottoposte al procedimento previsto per
l'approvazione del piano regolatore portuale e alla
procedura di verifica di assoggettabilita' a VAS, ai sensi
dell'art. 12 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
4-ter. Le varianti-stralcio di cui al comma 4 relative
ai porti ricompresi in una Autorita' di sistema portuale,
la cui circoscrizione territoriale ricade in piu' Regioni,
sono approvate con atto della Regione nel cui territorio e'
ubicato il porto oggetto di variante-stralcio, sentite le
Regioni nel cui territorio sono ricompresi gli altri porti
amministrati dalla medesima Autorita' di sistema portuale.
5. Le modifiche che non alterano in modo sostanziale la
struttura del piano regolatore portuale in termini di
obiettivi, scelte strategiche e caratterizzazione
funzionale delle aree portuali, relativamente al singolo
scalo marittimo, costituiscono adeguamenti
tecnico-funzionali del piano regolatore portuale. Gli
adeguamenti tecnico-funzionali sono adottati dal Comitato
di gestione dell'Autorita' di sistema portuale, previa
acquisizione della dichiarazione di non contrasto con gli
strumenti urbanistici vigenti da parte del Comune o dei
Comuni interessati. E' successivamente acquisito il parere
del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, che si esprime
entro 45 giorni, decorrenti dalla ricezione della proposta
di adeguamento tecnico-funzionale. L'adeguamento
tecnico-funzionale e' approvato con atto della Regione nel
cui territorio e' ubicato il porto interessato
dall'adeguamento medesimo.
5-bis. L'esecuzione delle opere nei porti da parte
della Autorita' di sistema portuale e' autorizzata ai sensi
della normativa vigente. Fatto salvo quanto previsto dal
presente articolo, nonche' dalle norme vigenti in materia
di autorizzazione di impianti e infrastrutture energetiche,
nonche' di opere ad essi connesse, l'esecuzione di opere
nei porti da parte di privati e' autorizzata, sotto tutti i
profili rilevanti, in esito ad apposita conferenza di
servizi convocata dalla autorita' di sistema portuale o,
laddove non istituita, dalla autorita' marittima, ai sensi
dell'art. 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, cui
sono chiamate tutte le Amministrazioni competenti. In caso
di dissenso tra le amministrazioni partecipanti alla
conferenza dei servizi, si applicano le diposizioni di cui
all'art. 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241.
6. All'art. 88 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, il n. 1) e' sostituito
dal seguente:
"1) le opere marittime relative ai porti di cui alla
categoria I e alla categoria II, classe I, e le opere di
preminente interesse nazionale per la sicurezza dello Stato
e della navigazione nonche' per la difesa delle coste".
7. Sono di competenza regionale le funzioni
amministrative concernenti le opere marittime relative ai
porti di cui alla categoria II, classi II e III.
8. Spetta allo Stato l'onere per la realizzazione delle
opere nei porti di cui alla categoria I e per la
realizzazione delle opere di grande infrastrutturazione nei
porti di cui alla categoria II, classi I e II. Le regioni,
il comune interessato o l'autorita' di sistema portuale
possono comunque intervenire con proprie risorse, in
concorso o in sostituzione dello Stato, per la
realizzazione delle opere di grande infrastrutturazione nei
porti di cui alla categoria II, classi I e II. Spetta alla
regione o alle regioni interessate l'onere per la
realizzazione delle opere di grande infrastrutturazione nei
porti di cui alla categoria II, classe III. Le autorita' di
sistema portuale, a copertura dei costi sostenuti per le
opere da esse stesse realizzate, possono imporre
soprattasse a carico delle merci imbarcate o sbarcate,
oppure aumentare l'entita' dei canoni di concessione.
9. Sono considerate opere di grande infrastrutturazione
le costruzioni di canali marittimi, di dighe foranee di
difesa, di darsene, di bacini e di banchine attrezzate,
nonche' l'escavazione e l'approfondimento dei fondali. I
relativi progetti sono approvati dal Consiglio superiore
dei lavori pubblici.
10. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
sulla base delle proposte contenute nei piani operativi
triennali predisposti dalle autorita' di sistema portuale,
ai sensi dell'art. 9, comma 3, lettera a), individua
annualmente le opere di cui al comma 9 del presente
articolo, da realizzare nei porti di cui alla categoria II,
classi I e II.
11. Per gli interventi da attuarsi dalle regioni, in
conformita' ai piani regionali dei trasporti o ai piani di
sviluppo economico-produttivo, il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti emana direttive di
coordinamento.
11-bis.
11-ter.
11-quater.
11-quinquies.
11-sexies.».
- Per il testo dell'art. 6 della citata legge 28
gennaio 1994, n. 84, come modificato dall'art. 2 del
presente decreto legislativo, e per i riferimenti
normativi, si vedano le note all'art. 2.
- Per il testo dell'art. 11-ter della citata legge 28
gennaio 1994, n. 84, come modificato dall'art. 9 del
presente decreto legislativo, si vedano le note all'art. 9.
- Si riportano, per opportuna conoscenza, gli articoli
14-quater e 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241
(Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi):
«Art. 14-quater (Decisione della conferenza di
servizi). - 1. La determinazione motivata di conclusione
della conferenza, adottata dall'amministrazione procedente
all'esito della stessa, sostituisce a ogni effetto tutti
gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza
delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi
pubblici interessati.
2. Le amministrazioni i cui atti sono sostituiti dalla
determinazione motivata di conclusione della conferenza
possono sollecitare con congrua motivazione
l'amministrazione procedente ad assumere, previa indizione
di una nuova conferenza, determinazioni in via di
autotutela ai sensi dell'art. 21-nonies. Possono altresi'
sollecitarla, purche' abbiano partecipato, anche per il
tramite del rappresentante di cui ai commi 4 e 5 dell'art.
14-ter, alla conferenza di servizi o si siano espresse nei
termini, ad assumere determinazioni in via di autotutela ai
sensi dell'art. 21-quinquies.
3. In caso di approvazione unanime, la determinazione
di cui al comma 1 e' immediatamente efficace. In caso di
approvazione sulla base delle posizioni prevalenti,
l'efficacia della determinazione e' sospesa ove siano stati
espressi dissensi qualificati ai sensi dell'art.
14-quinquies e per il periodo utile all'esperimento dei
rimedi ivi previsti.
4. I termini di efficacia di tutti i pareri,
autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso
comunque denominati acquisiti nell'ambito della conferenza
di servizi decorrono dalla data della comunicazione della
determinazione motivata di conclusione della conferenza.».
«Art. 14-quinquies (Rimedi per le amministrazioni
dissenzienti). - 1. Avverso la determinazione motivata di
conclusione della conferenza, entro 10 giorni dalla sua
comunicazione, le amministrazioni preposte alla tutela
ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali
o alla tutela della salute e della pubblica incolumita' dei
cittadini possono proporre opposizione al Presidente del
Consiglio dei ministri a condizione che abbiano espresso in
modo inequivoco il proprio motivato dissenso prima della
conclusione dei lavori della conferenza. Per le
amministrazioni statali l'opposizione e' proposta dal
Ministro competente.
2. Possono altresi' proporre opposizione le
amministrazioni delle regioni o delle province autonome di
Trento e di Bolzano, il cui rappresentante, intervenendo in
una materia spettante alla rispettiva competenza, abbia
manifestato un dissenso motivato in seno alla conferenza.
3. La proposizione dell'opposizione sospende
l'efficacia della determinazione motivata di conclusione
della conferenza.
4. La Presidenza del Consiglio dei ministri indice, per
una data non posteriore al quindicesimo giorno successivo
alla ricezione dell'opposizione, una riunione con la
partecipazione delle amministrazioni che hanno espresso il
dissenso e delle altre amministrazioni che hanno
partecipato alla conferenza. In tale riunione i
partecipanti formulano proposte, in attuazione del
principio di leale collaborazione, per l'individuazione di
una soluzione condivisa, che sostituisca la determinazione
motivata di conclusione della conferenza con i medesimi
effetti.
5. Qualora alla conferenza di servizi abbiano
partecipato amministrazioni delle regioni o delle province
autonome di Trento e di Bolzano, e l'intesa non venga
raggiunta nella riunione di cui al comma 4, puo' essere
indetta, entro i successivi quindici giorni, una seconda
riunione, che si svolge con le medesime modalita' e allo
stesso fine.
6. Qualora all'esito delle riunioni di cui ai commi 4 e
5 sia raggiunta un'intesa tra le amministrazioni
partecipanti, l'amministrazione procedente adotta una nuova
determinazione motivata di conclusione della conferenza.
Qualora all'esito delle suddette riunioni, e comunque non
oltre quindici giorni dallo svolgimento della riunione,
l'intesa non sia raggiunta, la questione e' rimessa al
Consiglio dei ministri. La questione e' posta, di norma,
all'ordine del giorno della prima riunione del Consiglio
dei ministri successiva alla scadenza del termine per
raggiungere l'intesa. Alla riunione del Consiglio dei
ministri possono partecipare i Presidenti delle regioni o
delle province autonome interessate. Qualora il Consiglio
dei ministri non accolga l'opposizione, la determinazione
motivata di conclusione della conferenza acquisisce
definitivamente efficacia. Il Consiglio dei ministri puo'
accogliere parzialmente l'opposizione, modificando di
conseguenza il contenuto della determinazione di
conclusione della conferenza, anche in considerazione degli
esiti delle riunioni di cui ai commi 4 e 5.
7. Restano ferme le attribuzioni e le prerogative
riconosciute alle regioni a statuto speciale e alle
province autonome di Trento e Bolzano dagli statuti
speciali di autonomia e dalle relative norme di
attuazione.».
- Si riporta, per opportuna conoscenza, l'art. 2 del
decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n.
509 (Regolamento recante disciplina del procedimento di
concessione di beni del demanio marittimo per la
realizzazione di strutture dedicate alla nautica da
diporto, a norma dell'art. 20, comma 8, della L. 15 marzo
1997, n. 59):
«Art. 2 (Definizioni). - 1. Sono strutture dedicate
alla nautica da diporto:
a) il "porto turistico", ovvero il complesso di
strutture amovibili ed inamovibili realizzate con opere a
terra e a mare allo scopo di servire unicamente o
precipuamente la nautica da diporto ed il diportista
nautico, anche mediante l'apprestamento di servizi
complementari;
b) l'"approdo turistico", ovvero la porzione dei
porti polifunzionali aventi le funzioni di cui all'art. 4,
comma 3, della legge 28 gennaio 1994, n. 84 , destinata a
servire la nautica da diporto ed il diportista nautico,
anche mediante l'apprestamento di servizi complementari;
c) i "punti d'ormeggio", ovvero le aree demaniali
marittime e gli specchi acquei dotati di strutture che non
importino impianti di difficile rimozione, destinati
all'ormeggio, alaggio, varo e rimessaggio, anche a secco,
di piccole imbarcazioni e natanti da diporto.
2. La concessione demaniale marittima per la
realizzazione delle strutture dedicate alla nautica da
diporto di cui al comma 1, lettere a) e b), e' rilasciata:
a) con atto approvato dal direttore marittimo, nel
caso di concessioni di durata non superiore a quindici
anni;
b) con atto approvato dal dirigente generale preposto
alla Direzione generale del demanio marittimo e dei porti
del Ministero dei trasporti e della navigazione, nel caso
di concessioni di durata superiore a quindici anni.
3. Qualora la concessione ricada nella circoscrizione
territoriale di una autorita' portuale, e' rilasciata dal
presidente ai sensi dell'art. 8, comma 3, lettera h), della
legge 28 gennaio 1994, n. 84 , e l'attivita' istruttoria di
competenza dell'autorita' marittima e' curata dal
segretario generale.».
- Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme
in materia ambientale) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 14 aprile 2006, n. 88, S.O. n. 96/L.
- Per il testo dell'art. 9 della legge 28 gennaio 1994,
n. 84 (Riordino della legislazione in materia portuale),
come modificato dall'art. 6 del presente decreto
legislativo, e per i riferimenti normativi, si vedano le
note all'art. 6.
- Si riporta, per opportuna conoscenza, l'art. 4 della
citata legge 28 gennaio 1994, n. 84:
«Art. 4 (Classificazione dei porti). - 1. I porti
marittimi nazionali sono ripartiti nelle seguenti categorie
e classi:
a) categoria I: porti, o specifiche aree portuali,
finalizzati alla difesa militare e alla sicurezza dello
Stato;
b) categoria II, classe I: porti, o specifiche aree
portuali, di rilevanza economica internazionale;
c) categoria II, classe II: porti, o specifiche aree
portuali, di rilevanza economica nazionale;
d) categoria II, classe III; porti, o specifiche aree
portuali, di rilevanza economica regionale e
interregionale.
1-bis. I porti sede di autorita' di sistema portuale
appartengono comunque ad una delle prime due classi della
categoria II.
2. Il Ministro della difesa, con proprio decreto,
emanato di concerto con il Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, determina le caratteristiche e procede alla
individuazione dei porti o delle specifiche aree portuali
di cui alla categoria I. Con lo stesso provvedimento sono
disciplinate le attivita' nei porti di I categoria e
relative baie, rade e golfi.
3. I porti, o le specifiche aree portuali di cui alla
categoria II, classi I, II e III, hanno le seguenti
funzioni:
a) commerciale e logistica;
b) industriale e petrolifera;
c) di servizio passeggeri, ivi compresi i
crocieristi;
d) peschereccia;
e) turistica e da diporto.
4. Le caratteristiche dimensionali, tipologiche e
funzionali dei porti di cui alla categoria II, classi I, II
e III, e l'appartenenza di ogni scalo alle classi medesime
sono determinate, sentite le autorita' di sistema portuale
o, laddove non istituite, le autorita' marittime, con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
con particolare riferimento all'attuale e potenziale bacino
di utenza internazionale o nazionale, tenendo conto dei
seguenti criteri:
a) entita' del traffico globale e delle rispettive
componenti;
b) capacita' operativa degli scali derivante dalle
caratteristiche funzionali e dalle condizioni di sicurezza
rispetto ai rischi ambientali degli impianti e delle
attrezzature, sia per l'imbarco e lo sbarco dei passeggeri
sia per il carico, lo scarico, la manutenzione e il
deposito delle merci nonche' delle attrezzature e dei
servizi idonei al rifornimento, alla manutenzione, alla
riparazione ed alla assistenza in genere delle navi e delle
imbarcazioni;
c) livello ed efficienza dei servizi di collegamento
con l'entroterra.
5. Ai fini di cui al comma 4 il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti predispone, entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, uno schema di decreto, che e' trasmesso alle
regioni, le quali esprimono parere entro i successivi
novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine si intende
che il parere sia reso in senso favorevole. Lo schema di
decreto, con le eventuali modificazioni apportate a seguito
del parere delle regioni, e' successivamente trasmesso alla
Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica per
l'espressione del parere, nei termini previsti dai
rispettivi regolamenti, da parte delle Commissioni
permanenti competenti per materia; decorsi i predetti
termini il Ministro dei trasporti e della navigazione
adotta il decreto in via definitiva.
6. La revisione delle caratteristiche dimensionali,
tipologiche e funzionali di cui al comma 4, nonche' della
classificazione dei singoli scali, avviene su iniziativa
delle autorita' di sistema portuale o, laddove non
istituite, delle autorita' marittime, delle regioni o del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con la
procedura di cui al comma 5.».
- Si riporta, per opportuna conoscenza, l'art. 12 del
citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
«Art. 12 (Verifica di assoggettabilita'). - 1. Nel caso
di piani e programmi di cui all'art. 6, commi 3 e 3-bis,
l'autorita' procedente trasmette all'autorita' competente,
su supporto informatico ovvero, nei casi di particolare
difficolta' di ordine tecnico, anche su supporto cartaceo,
un rapporto preliminare comprendente una descrizione del
piano o programma e le informazioni e i dati necessari alla
verifica degli impatti significativi sull'ambiente
dell'attuazione del piano o programma, facendo riferimento
ai criteri dell'allegato I del presente decreto.
2. L'autorita' competente in collaborazione con
l'autorita' procedente, individua i soggetti competenti in
materia ambientale da consultare e trasmette loro il
documento preliminare per acquisirne il parere. Il parere
e' inviato entro trenta giorni all'autorita' competente ed
all'autorita' procedente.
3. Salvo quanto diversamente concordato dall'autorita'
competente con l'autorita' procedente, l'autorita'
competente, sulla base degli elementi di cui all'allegato I
del presente decreto e tenuto conto delle osservazioni
pervenute, verifica se il piano o programma possa avere
impatti significativi sull'ambiente.
4. L'autorita' competente, sentita l'autorita'
procedente, tenuto conto dei contributi pervenuti, entro
novanta giorni dalla trasmissione di cui al comma 1, emette
il provvedimento di verifica assoggettando o escludendo il
piano o il programma dalla valutazione di cui agli articoli
da 13 a 18 e, se del caso, definendo le necessarie
prescrizioni.
5. Il risultato della verifica di assoggettabilita',
comprese le motivazioni, e' pubblicato integralmente nel
sito web dell'autorita' competente.
6. La verifica di assoggettabilita' a VAS ovvero la VAS
relativa a modifiche a piani e programmi ovvero a strumenti
attuativi di piani o programmi gia' sottoposti
positivamente alla verifica di assoggettabilita' di cui
all'art. 12 o alla VAS di cui agli artt. da 12 a 17, si
limita ai soli effetti significativi sull'ambiente che non
siano stati precedentemente considerati dagli strumenti
normativamente sovraordinati.».
 
Art. 2
Modifiche all'articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84

1. All'articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla rubrica, la parola: «portuali» e' sostituita dalla seguente: «portuale»;
b) al comma 1, lettera f) la parola: «Jonio» e' sostituita dalla seguente: «Ionio»;
c) al comma 2, dopo le parole: «dall'articolo 22, comma 2» sono aggiunte le seguenti: «, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169» e dopo le parole: «2-bis» sono soppresse le parole: «del presente articolo»;
d) al comma 2-bis, la lettera b), e' sostituita dalla seguente: «b) il trasferimento di un porto a una diversa Autorita' di sistema portuale, previa intesa con le regioni nel cui territorio hanno sede le Autorita' di sistema portuale di destinazione e di provenienza.»;
e) al comma 4, lettera c), le parole: «, individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti» sono soppresse;
f) al comma 4, lettera e), dopo la parola: «circoscrizione» sono aggiunte le seguenti parole: «, in forza di quanto previsto dalla presente legge e dal codice della navigazione, fatte salve le eventuali competenze regionali e la legislazione speciale per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna. Per la gestione delle attivita' inerenti le funzioni sul demanio marittimo le Autorita' di sistema portuale si avvalgono del Sistema informativo del demanio marittimo (S.I.D.);»;
g) al comma 4, lettera f), la parola: «promuove» e' sostituita dalle seguenti: «promozione e coordinamento di»;
h) il comma 13 e' soppresso.

Note all'art. 2:
- Si riporta l'art. 6, della citata legge 28 gennaio
1994, n. 84, come modificato dal presente decreto
legislativo:
«Art. 6 (Autorita' di sistema portuale). - 1. Sono
istituite quindici Autorita' di sistema portuale:
a) del Mare Ligure occidentale;
b) del Mare Ligure orientale;
c) del Mar Tirreno settentrionale;
d) del Mar Tirreno centro-settentrionale;
e) del Mar Tirreno centrale;
f) dei Mari Tirreno meridionale e Ionio e dello
Stretto;
g) del Mare di Sardegna;
h) del Mare di Sicilia occidentale;
i) del Mare di Sicilia orientale;
l) del Mare Adriatico meridionale;
m) del Mare Ionio;
n) del Mare Adriatico centrale;
o) del Mare Adriatico centro-settentrionale;
p) del Mare Adriatico settentrionale;
q) del Mare Adriatico orientale.
2. I porti rientranti nelle Autorita' di sistema
portuale di cui al comma 1, sono indicati nell'Allegato A,
che costituisce parte integrante della presente legge,
fatto salvo quanto previsto dal comma 2-bis e dall'art. 22,
comma 2, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169.
2-bis. Con regolamento, da adottare, su proposta del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi
dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
possono essere apportate, su richiesta motivata del
Presidente della Regione interessata, modifiche
all'allegato A alla presente legge, al fine di consentire:
a) l'inserimento di un porto di rilevanza economica
regionale o di un porto di rilevanza economica nazionale la
cui gestione e' stata trasferita alla regione all'interno
del sistema dell'Autorita' di sistema portuale
territorialmente competente;
b) il trasferimento di un porto a una diversa Autorita'
di sistema portuale, previa intesa con le Regioni nel cui
territorio hanno sede le Autorita' di sistema portuale di
destinazione e di provenienza.
3. Sede della Autorita' di sistema portuale e' la sede
del porto centrale, individuato nel regolamento (UE) n.
1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11
dicembre 2013, ricadente nella stessa Autorita' di sistema
portuale. In caso di due o piu' porti centrali ricadenti
nella medesima Autorita' di sistema portuale il Ministro
indica la sede della stessa. Il Ministro, su proposta
motivata della regione o delle regioni il cui territorio e'
interessato dall'Autorita' di sistema portuale, ha facolta'
di individuare in altra sede di soppressa Autorita' di
sistema portuale aderente alla Autorita' di sistema
portuale, la sede della stessa.
4. L'Autorita' di sistema portuale nel perseguimento
degli obiettivi e delle finalita' di cui all'art. 1 svolge
i seguenti compiti:
a) indirizzo, programmazione, coordinamento,
regolazione, promozione e controllo, anche mediante gli
uffici territoriali portuali secondo quanto previsto
all'art. 6-bis, comma 1, lettera c), delle operazioni e dei
servizi portuali, delle attivita' autorizzatorie e
concessorie di cui agli articoli 16, 17 e 18 e delle altre
attivita' commerciali ed industriali esercitate nei porti e
nelle circoscrizioni territoriali. All'autorita' di sistema
portuale sono, altresi', conferiti poteri di ordinanza,
anche in riferimento alla sicurezza rispetto a rischi di
incidenti connessi alle attivita' e alle condizioni di
igiene sul lavoro ai sensi dell'art. 24;
b) manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti
comuni nell'ambito portuale, ivi compresa quella per il
mantenimento dei fondali;
c) affidamento e controllo delle attivita' dirette
alla fornitura a titolo oneroso agli utenti portuali di
servizi di interesse generale, non coincidenti ne'
strettamente connessi alle operazioni portuali di cui
all'art. 16, comma 1;
d) coordinamento delle attivita' amministrative
esercitate dagli enti e dagli organismi pubblici
nell'ambito dei porti e nelle aree demaniali marittime
comprese nella circoscrizione territoriale;
e) amministrazione in via esclusiva delle aree e dei
beni del demanio marittimo ricompresi nella propria
circoscrizione, in forza di quanto previsto dalla presente
legge e dal codice della navigazione, fatte salve le
eventuali competenze regionali e la legislazione speciale
per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna. Per la
gestione delle attivita' inerenti le funzioni sul demanio
marittimo le Autorita' di sistema portuale si avvalgono del
Sistema informativo del demanio marittimo (S.I.D.);
f) promozione e coordinamento di forme di raccordo
con i sistemi logistici retro portuali e interportuali.
5. L'Autorita' di sistema portuale e' ente pubblico non
economico di rilevanza nazionale a ordinamento speciale ed
e' dotato di autonomia amministrativa, organizzativa,
regolamentare, di bilancio e finanziaria. Ad essa non si
applicano le disposizioni della legge 20 marzo 1975, n. 70,
e successive modificazioni. Si applicano i principi di cui
al titolo I del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Le Autorita' di sistema portuale adeguano i propri
ordinamenti ai predetti principi e adottano, con propri
provvedimenti, criteri e modalita' per il reclutamento del
personale dirigenziale e non dirigenziale nel rispetto dei
principi di cui all'art. 35, comma 3, del medesimo decreto
legislativo. I medesimi provvedimenti disciplinano, secondo
criteri di trasparenza ed imparzialita', le procedure di
conferimento degli incarichi dirigenziali e di ogni altro
incarico. Gli atti adottati in attuazione del presente
comma sono sottoposti all'approvazione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti. Per il Presidente
dell'Autorita' di sistema portuale e il Segretario generale
si applicano le disposizioni di cui agli articoli 8 e 10.
Per il periodo di durata dell'incarico di Presidente
dell'Autorita' di sistema portuale e di Segretario
generale, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono
collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento
dell'anzianita' di servizio.
6. Il personale dirigenziale e non dirigenziale delle
istituite Autorita' di sistema portuale e' assunto mediante
procedure selettive di natura comparativa, secondo principi
di adeguata pubblicita', imparzialita', oggettivita' e
trasparenza, in coerenza con quanto stabilito dall'art. 10,
comma 6.
7. L'Autorita' di sistema portuale e' sottoposta ai
poteri di indirizzo e vigilanza del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'art. 12. Ferma
restando la facolta' di attribuire l'attivita' consultiva
in materia legale e la rappresentanza a difesa
dell'Autorita' di sistema portuale dinanzi a qualsiasi
giurisdizione, nel rispetto della disciplina
dell'ordinamento forense, agli avvocati dell'ufficio legale
interno della stessa Autorita' o ad avvocati del libero
foro, le Autorita' di sistema portuale possono valersi del
patrocinio dell'Avvocatura di Stato.
8. La gestione contabile e finanziaria di ciascuna
Autorita' di sistema portuale e' disciplinata da un
regolamento proposto dal Presidente dell'Autorita' di
sistema portuale, deliberato dal Comitato di gestione di
cui all'art. 9 e approvato dal Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze. Si applicano, altresi', le
disposizioni attuative dell'art. 2 della legge 31 dicembre
2009, n. 196, in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili di cui al decreto legislativo 31 maggio 2011, n.
91. Il conto consuntivo delle autorita' di sistema portuale
e' allegato allo stato di previsione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti per l'esercizio successivo a
quello di riferimento. Le Autorita' di sistema portuale
assicurano il massimo livello di trasparenza sull'uso delle
proprie risorse e sui risultati ottenuti, secondo le
previsioni del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
9. Il rendiconto della gestione finanziaria
dell'autorita' di sistema portuale e' soggetto al controllo
della Corte dei conti.
10. L'esecuzione delle attivita' di cui al comma 4,
lettera b) e c) e' affidata in concessione dall'Autorita'
di sistema portuale mediante procedura di evidenza
pubblica, secondo quanto previsto dal decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50.
11. Le Autorita' di sistema portuale non possono
svolgere, ne' direttamente ne' tramite societa'
partecipate, operazioni portuali e attivita' ad esse
strettamente connesse. Con le modalita' e le procedure di
cui all'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e
successive modifiche ed integrazioni, l'Autorita' di
sistema portuale puo' sempre disciplinare lo svolgimento di
attivita' e servizi di interesse comune e utili per il piu'
efficace compimento delle funzioni attribuite, in
collaborazione con Regioni, enti locali e amministrazioni
pubbliche. Essa puo', inoltre, assumere partecipazioni, a
carattere societario di minoranza, in iniziative
finalizzate alla promozione di collegamenti logistici e
intermodali, funzionali allo sviluppo del sistema portuale,
ai sensi dell'art. 46 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214.
12. E' fatta salva la disciplina vigente per i punti
franchi compresi nella zona del porto franco di Trieste.
Sono fatte salve, altresi', le discipline vigenti per i
punti franchi delle zone franche esistenti in altri ambiti
portuali. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sentita l'Autorita' di sistema portuale territorialmente
competente, con proprio decreto stabilisce l'organizzazione
amministrativa per la gestione di detti punti.
13. (soppresso).
14. Decorsi tre anni dalla data di entrata in vigore
del decreto di cui all'art. 8, comma 1, lettera f), della
legge 7 agosto 2015, n. 124, con decreto del Presidente
della Repubblica, su proposta del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'art. 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, valutate le
interazioni fra le piattaforme logistiche e i volumi di
traffico, puo' essere ulteriormente ridotto il numero delle
Autorita' di sistema portuale; sullo schema di regolamento
e', altresi', acquisito il parere della Conferenza
unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281. Con la medesima procedura sono
individuati i volumi di traffico minimo al venir meno dei
quali le Autorita' di sistema portuale sono soppresse e le
relative funzioni sono accorpate.
15. Con decreto del Presidente della Repubblica, su
proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, previo parere della Conferenza unificata di cui
all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
possono essere modificati i limiti territoriali di ciascuna
delle istituite autorita' di sistema portuale.».
- Si riporta, per opportuna conoscenza, l'art. 22,
comma 2, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169
((Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione
della disciplina concernente le Autorita' portuali di cui
alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'art.
8, comma 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 124):
«Art. 22 (Disposizioni transitorie e clausola di
invarianza finanziaria). - (Omissis).
2. Su richiesta motivata del Presidente della Regione,
da presentarsi entro quindici giorni dalla data di entrata
in vigore del presente comma, puo' essere altresi'
disposta, con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, il mantenimento, per un periodo non
superiore a trentasei mesi, dell'autonomia finanziaria e
amministrativa di Autorita' Portuali gia' costituite ai
sensi della citata legge n. 84 del 1994. Con il medesimo
decreto e' disciplinata la nomina e la composizione degli
organi di governo per la fase transitoria.
(Omissis).».
 
Art. 3
Modifiche all'articolo 6-bis della legge 28 gennaio 1994, n. 84

1. All'articolo 6-bis della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «a» e «da» sono soppresse;
b) al comma 1, lettera b) la parola: «rilevo» e' sostituita dalla seguente «rilievo»;
c) al comma 1, lettera c), le parole: «di rilascio delle concessioni per periodi fino a durata di quattro anni anche determinando i rispettivi canoni,» sono soppresse e, infine, il segno: «.», e' sostituito dal seguente: «;»;
d) al comma 1, dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente: «c-bis) rilascio delle concessioni per periodi di durata fino a quattro anni, previo parere della Commissione consultiva di cui all'articolo 15 e sentito il Comitato di gestione, determinando i relativi canoni.»;
e) al comma 2, le parole: «presso un comune» sono sostituite dalle seguenti: «in un comune».

Note all'art. 3:
- Si riporta l'art. 6-bis, della citata legge 28
gennaio 1994, n. 84, come modificato dal presente decreto
legislativo:
«Art. 6-bis (Uffici territoriali portuali). - 1. Presso
ciascun porto gia' sede di Autorita' di sistema portuale,
l'Autorita' di sistema portuale costituisce un proprio
ufficio territoriale cui e' preposto il Segretario generale
di cui all'art. 10 o un suo delegato, scelto tra il
personale di ruolo in servizio presso le Autorita' di
sistema portuale o le soppresse Autorita', con qualifica
dirigenziale, con i seguenti compiti:
a) istruttori, ai fini dell'adozione delle
deliberazioni di competenza dell'Autorita' di sistema
portuale;
b) di proposta, con riferimento a materie di rilievo
locale in relazione alle quali la competenza appartiene
all'Autorita' di sistema portuale;
c) funzioni delegate dal Comitato di gestione, di
coordinamento delle operazioni in porto, nonche' i compiti
relativi alle opere minori di manutenzione ordinaria in
ambito di interventi ed edilizia portuale, sulla base delle
disposizioni di legge e delle determinazioni al riguardo
adottate dai competenti organi dell'Autorita' di sistema
portuale;
c-bis) rilascio delle concessioni per periodi di durata
fino a quattro anni, previo parere della Commissione
consultiva di cui all'art. 15 e sentito il Comitato di
gestione, determinando i relativi canoni.
2. Presso ciascun porto dell'Autorita' di sistema
portuale ubicato in un comune capoluogo di provincia non
gia' sede di Autorita' di sistema portuale, l'Autorita' di
sistema portuale puo' istituire un ufficio amministrativo
decentrato, che svolge le funzioni stabilite dal Comitato
di gestione. All'ufficio e' preposto il Segretario generale
o un suo delegato, scelto tra il personale di ruolo in
servizio presso le Autorita' di sistema portuale o le
soppresse Autorita', con qualifica di quadro o dirigente.
L'ufficio amministrativo decentrato puo' anche non essere
equiparato all'ufficio territoriale portuale di cui al
comma 1 del presente articolo. Su deliberazione del
Comitato di gestione, l'Autorita' di sistema portuale puo'
istituire uffici amministrativi decentrati anche presso
altri porti della sua circoscrizione non gia' sede di
Autorita' di sistema portuale.».
- Per il testo dell'art. 15 della citata legge 28
gennaio 1994, n. 84, come modificato dall'art. 11 del
presente decreto legislativo, e per i riferimenti
normativi, si vedano le note all'art. 11.
 
Art. 4
Modifiche all'articolo 7 della legge 28 gennaio 1994, n. 84

1. All'articolo 7 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: «dal Comitato di gestione entro i limiti massimi stabiliti» sono soppresse;
b) al comma 2, il secondo e il terzo periodo sono soppressi;
c) al comma 3, lettera a), le parole: «comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «comma 5».

Note all'art. 4:
- Si riporta l'art. 7, della citata legge 28 gennaio
1994, n. 84, come modificato dal presente decreto
legislativo:
«Art. 7 (Organi dell'Autorita' di sistema portuale). -
1. Sono organi dell'autorita' di sistema portuale:
a) il Presidente;
b) il Comitato di gestione (CG);
c) il Collegio dei revisori dei conti.
2. Gli emolumenti del Presidente, nonche' i gettoni di
presenza dei componenti del Comitato di gestione sono a
carico del bilancio dell'Autorita' di sistema portuale e
vengono determinati con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti.
3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti sono disposti la revoca del mandato del
Presidente e lo scioglimento del Comitato di gestione
qualora:
a) decorso il termine di cui all'art. 9, comma 5,
lettera b), il piano operativo triennale non sia approvato
nel successivo termine di trenta giorni;
b) il conto consuntivo evidenzi un disavanzo;
c) non siano approvati i bilanci entro il termine
previsto dalla normativa vigente.
4. Con il decreto di cui al comma 3, il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti nomina, altresi', un
commissario che esercita, per un periodo massimo di sei
mesi, le attribuzioni conferitegli con il decreto stesso.
Nel caso di cui al comma 3, lettera b), il commissario deve
comunque adottare entro sessanta giorni dalla nomina un
piano di risanamento. A tal fine puo' imporre oneri
aggiuntivi a carico delle merci sbarcate e imbarcate nel
porto.».
- Per il testo dell'art. 9 della legge 28 gennaio 1994,
n. 84 (Riordino della legislazione in materia portuale),
come modificato dall'art. 6 del presente decreto
legislativo, e per i riferimenti normativi, si vedano le
note all'art. 6.
 
Art. 5
Modifiche all'articolo 8 della legge 28 gennaio 1994, n. 84

1. All'articolo 8 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, secondo periodo, le parole: «di cui all'articolo 14-quater» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 14-quinquies»;
b) al comma 2, le parole: «tutti» e «, salvo quelli riservati agli altri organi dell'AdSP ai sensi della presente legge» sono soppresse;
c) al comma 3, dopo la lettera e), e' aggiunta la seguente: «e)-bis puo' promuovere e proporre al Comitato di gestione, per la successiva adozione, varianti-stralcio al piano regolatore portuale di cui all'articolo 5, comma 4»;
d) al comma 3, lettera f), il numero: «11» e' sostituito dal seguente «10»;
e) al comma 3, dopo la lettera m), e' inserita la seguente: «m-bis) insedia e convoca l'Organismo di partenariato della risorsa mare, dopo averne nominato i componenti designati ai sensi dell'articolo 11-bis;»;
f) al comma 3, lettera n), le parole: «delle deliberazioni dell'Autorita' di regolazione dei trasporti, nonche'» sono soppresse e dopo le parole «commi 1 e 3;» sono inserite le seguenti: «, nonche' nel rispetto delle deliberazioni della Autorita' di regolazione dei trasporti per gli aspetti di competenza»;
g) al comma 3, dopo la lettera s) e' aggiunta la seguente: «s-bis) adotta, previa delibera del Comitato di gestione, sentita la Commissione consultiva, sulla base dei piani di impresa, degli organici e del fabbisogno lavorativo comunicati dalle imprese di cui agli articoli 16 e 18 e dell'organico del soggetto di cui all'articolo 17, il Piano dell'organico del porto dei lavoratori delle imprese di cui agli articoli 16, 17 e 18;
h) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti: «3-bis. Il Piano di cui al comma 3, lettera s-bis), soggetto a revisione annuale, ha validita' triennale e ha valore di documento strategico di ricognizione e analisi dei fabbisogni lavorativi in porto e non produce vincoli per i soggetti titolari di autorizzazioni e concessioni di cui agli articoli 16 e 18, fatti salvi i relativi piani di impresa e di traffico. Sulla base del Piano, sentiti il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e l'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro, il Presidente dell'Autorita' di sistema portuale adotta piani operativi di intervento per il lavoro portuale finalizzati alla formazione professionale per la riqualificazione o la riconversione e la ricollocazione del personale interessato in altre mansioni o attivita' sempre in ambito portuale.
3-ter. Per il finanziamento dei piani operativi di intervento per il lavoro portuale di cui al comma 3-bis, l'Autorita' di sistema portuale puo' destinare una quota delle risorse di cui all'articolo 17, comma 15-bis, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Note all'art. 5:
- Si riporta l'art. 8, della citata legge 28 gennaio
1994, n. 84, come modificato dal presente decreto
legislativo:
«Art. 8 (Presidente dell'autorita' di sistema
portuale). - 1. Il Presidente e' nominato dal Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il
Presidente o i Presidenti della regione interessata, ferma
restando l'applicazione della disciplina generale di cui
alla legge 24 gennaio 1978, n. 14. In caso di mancata
intesa si applica la procedura di cui all'art. 14-quinquies
della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il Presidente e' scelto
fra cittadini dei Paesi membri dell'Unione europea aventi
comprovata esperienza e qualificazione professionale nei
settori dell'economia dei trasporti e portuale.
2. Il Presidente ha la rappresentanza legale
dell'Autorita' di sistema portuale, resta in carica quattro
anni e puo' essere riconfermato una sola volta. Al
Presidente sono attribuiti i poteri di ordinaria e
straordinaria amministrazione. Al Presidente spetta la
gestione delle risorse finanziarie in attuazione del piano
di cui all'art. 9, comma 5, lettera b). Il Presidente e'
soggetto all'applicazione della disciplina dettata in
materia di incompatibilita', cumulo di impieghi e incarichi
di cui all'art. 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165 e del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39,
nonche' sui limiti retributivi di cui all'art. 23-ter del
decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011.
3. Il Presidente:
a) nomina e presiede il Comitato di gestione;
b) propone la nomina del Segretario generale;
c) sottopone al Comitato di gestione, per
l'approvazione, il piano operativo triennale;
d) sottopone al Comitato di gestione, per l'adozione,
il piano regolatore di sistema portuale;
e) sottopone al Comitato di gestione gli schemi di
delibere riguardanti il bilancio preventivo e le relative
variazioni, il conto consuntivo e il trattamento del
segretario generale;
e)-bis puo' promuovere e proporre al Comitato di
gestione, per la successiva adozione, varianti-stralcio al
piano regolatore portuale di cui all'art. 5, comma 4;
f) dispone con propria delibera, sentito il Comitato
di gestione, in merito alle concessioni di cui all'art. 6,
comma 10;
g) provvede al coordinamento delle attivita' svolte
nel porto dalle pubbliche amministrazioni, fatto salvo
quanto previsto dalle disposizioni in materia di sportello
unico doganale e dei controlli, nonche' al coordinamento e
al controllo delle attivita' soggette ad autorizzazione e
concessione, e dei servizi portuali. In particolare, per il
raccordo delle funzioni e la velocizzazione delle
procedure, promuove iniziative di reciproco avvalimento fra
organi amministrativi operanti nei porti e nel sistema di
riferimento, secondo criteri definiti con atti di intesa
tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il
Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero della
salute e gli altri Ministeri di volta in volta competenti.
Il presidente puo', altresi', promuovere la stipula di
protocolli d'intesa fra l'autorita' e le altre
amministrazioni operanti nei porti per la velocizzazione
delle operazioni portuali e la semplificazione delle
procedure;
h) promuove programmi di investimento
infrastrutturali che prevedano contributi dello Stato o di
soggetti pubblici nazionali o comunitari;
i) partecipa alle sedute del CIPE aventi ad oggetto
decisioni strategiche per il sistema portuale di
riferimento;
l) promuove e partecipa alle conferenze di servizi
per lo sviluppo del sistema portuale e sottoscrive gli
accordi di programma;
m) amministra le aree e i beni del demanio marittimo,
ricadenti nella circoscrizione territoriale di competenza,
sulla base delle disposizioni di legge in materia,
esercitando, sentito il Comitato di gestione, le
attribuzioni stabilite negli articoli da 36 a 55 e 68 del
codice della navigazione e nelle relative norme di
attuazione;
m-bis) insedia e convoca l'Organismo di partenariato
della risorsa mare, dopo averne nominato i componenti
designati ai sensi dell'art. 11-bis;
n) esercita, sentito il Comitato di gestione, le
competenze attribuite all'Autorita' di sistema portuale
dagli articoli 16, 17 e 18 nel rispetto delle disposizioni
contenute nei decreti del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti di cui, rispettivamente, all'art. 16, comma
4, e all'art. 18, commi 1 e 3, nonche' nel rispetto delle
deliberazioni della Autorita' di regolazione dei trasporti
per gli aspetti di competenza;
o) assicura la navigabilita' nell'ambito portuale e
provvede al mantenimento ed approfondimento dei fondali,
fermo restando quanto disposto dagli articoli 5 e 5-bis. Ai
fini degli interventi di escavazione e manutenzione dei
fondali puo' indire, assumendone la presidenza, una
conferenza di servizi con le amministrazioni interessate da
concludersi nel termine di sessanta giorni;
p) puo' disporre dei poteri di ordinanza di cui
all'art. 6, comma 4, lettera a) informando, nella prima
riunione utile, il Comitato di gestione;
q) esercita i compiti di proposta in materia di
delimitazione delle zone franche, sentite l'autorita'
marittima e le amministrazioni locali interessate;
r) esercita ogni altra competenza che non sia
attribuita dalla presente legge agli altri organi
dell'Autorita' di sistema portuale;
s) il presidente dell'autorita' di sistema portuale,
inoltre, ai fini dell'esercizio della funzione di
coordinamento, puo' convocare apposita conferenza di
servizi con la partecipazione dei rappresentanti delle
pubbliche amministrazioni e, se del caso, dei soggetti
autorizzati, dei concessionari e dei titolari dei servizi
interessati, al fine dell'esame e della risoluzione di
questioni di interesse del porto;
s-bis) adotta, previa delibera del Comitato di
gestione, sentita la Commissione consultiva, sulla base dei
piani di impresa, degli organici e del fabbisogno
lavorativo comunicati dalle imprese di cui agli articoli 16
e 18 e dell'organico del soggetto di cui all'art. 17, il
Piano dell'organico del porto dei lavoratori delle imprese
di cui agli articoli 16, 17 e 18.
3-bis. Il Piano di cui al comma 3, lettera s-bis),
soggetto a revisione annuale, ha validita' triennale e ha
valore di documento strategico di ricognizione e analisi
dei fabbisogni lavorativi in porto e non produce vincoli
per i soggetti titolari di autorizzazioni e concessioni di
cui agli articoli 16 e 18, fatti salvi i relativi piani di
impresa e di traffico. Sulla base del Piano, sentiti il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e l'Agenzia
Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro, il Presidente
dell'Autorita' di sistema portuale adotta piani operativi
di intervento per il lavoro portuale finalizzati alla
formazione professionale per la riqualificazione o la
riconversione e la ricollocazione del personale interessato
in altre mansioni o attivita' sempre in ambito portuale.
3-ter Per il finanziamento dei piani operativi di
intervento per il lavoro portuale di cui al comma 3-bis,
l'Autorita' di sistema portuale puo' destinare una quota
delle risorse di cui all'art. 17, comma 15-bis, senza
ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.
4. Il Presidente riferisce annualmente sull'attivita'
svolta con relazione al Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti da inviare entro il 30 aprile dell'anno
successivo a quello di riferimento.».
- Per il testo dell'art. 14-quinquies della citata
legge 7 agosto 1990, n. 241, si vedano le note all'art. 1.
- Per il testo dell'art. 5 della citata legge 28
gennaio 1994, n. 84, come modificato dall'art. 1 del
presente decreto legislativo, e per i riferimenti
normativi, si vedano le note all'art. 1.
- Per il testo dell'art. 6 della citata legge 28
gennaio 1994, n. 84, come modificato dall'art. 2 del
presente decreto legislativo, e per i riferimenti
normativi, si vedano le note all'art. 2.
- Per il testo dell'art. 11-bis della citata legge 28
gennaio 1994, n. 84, come modificato dall'art. 8 del
presente decreto legislativo, e per i riferimenti
normativi, si vedano le note all'art. 8.
- Si riporta, per opportuna conoscenza, l'art. 16 della
citata legge 28 gennaio 1994, n. 84, come modificato
dall'art. 15, comma 11, del presente decreto legislativo:
«Art. 16 (Operazioni portuali). - 1. Sono operazioni
portuali il carico, lo scarico, il trasbordo, il deposito,
il movimento in genere delle merci e di ogni altro
materiale, svolti nell'ambito portuale. Sono servizi
portuali quelli riferiti a prestazioni specialistiche,
complementari e accessorie al ciclo delle operazioni
portuali. I servizi ammessi sono individuati dalle
Autorita' di sistema portuale, o, laddove non istituite,
dalle autorita' marittime, attraverso una specifica
regolamentazione da emanare in conformita' dei criteri
vincolanti fissati con decreto del Ministro dei trasporti e
della navigazione.
2. Le Autorita' di sistema portuale o, laddove non
istituite, le autorita' marittime disciplinano e vigilano
sull'espletamento delle operazioni portuali e dei servizi
portuali, nonche' sull'applicazione delle tariffe indicate
da ciascuna impresa ai sensi del comma 5, riferendo
periodicamente al Ministro dei trasporti e della
navigazione.
3. L'esercizio delle attivita' di cui al comma 1,
espletate per conto proprio o di terzi, e' soggetto ad
autorizzazione dell'Autorita' di sistema portuale o,
laddove non istituita, dell'autorita' marittima. Detta
autorizzazione riguarda lo svolgimento di operazioni
portuali di cui al comma 1 previa verifica del possesso da
parte del richiedente dei requisiti di cui al comma 4,
oppure di uno o piu' servizi portuali di cui al comma 1, da
individuare nell'autorizzazione stessa. Le imprese
autorizzate sono iscritte in appositi registri distinti
tenuti dall'Autorita' di sistema portuale o, laddove non
istituita, dall'autorita' marittima e sono soggette al
pagamento di un canone annuo e alla prestazione di una
cauzione determinati dalle medesime autorita'.
3-bis. Le operazioni ed i servizi portuali di cui al
comma 1 non possono svolgersi in deroga alla legge 23
ottobre 1960, n. 1369, salvo quanto previsto dall'art. 17.
4. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni di cui al
comma 3 da parte dell'autorita' competente, il Ministro dei
trasporti e della navigazione, con proprio decreto, da
emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, determina:
a) i requisiti di carattere personale e
tecnico-organizzativo, di capacita' finanziaria, di
professionalita' degli operatori e delle imprese
richiedenti, adeguati alle attivita' da espletare, tra i
quali la presentazione di un programma operativo e la
determinazione di un organico di lavoratori alle dirette
dipendenze comprendente anche i quadri dirigenziali;
b) i criteri, le modalita' e i termini in ordine al
rilascio, alla sospensione ed alla revoca dell'atto
autorizzatorio, nonche' ai relativi controlli;
c) i parametri per definire i limiti minimi e massimi
dei canoni annui e della cauzione in relazione alla durata
ed alla specificita' dell'autorizzazione, tenuti presenti
il volume degli investimenti e le attivita' da espletare;
d) i criteri inerenti il rilascio di autorizzazioni
specifiche per l'esercizio di operazioni portuali, da
effettuarsi all'arrivo o alla partenza di navi dotate di
propri mezzi meccanici e di proprio personale adeguato alle
operazioni da svolgere, nonche' per la determinazione di un
corrispettivo e di idonea cauzione. Tali autorizzazioni non
rientrano nel numero massimo di cui al comma 7.
5. Le tariffe delle operazioni portuali di cui al comma
1 sono rese pubbliche. Le imprese autorizzate ai sensi del
comma 3 devono comunicare all'Autorita' di sistema portuale
o, laddove non istituita, all'autorita' marittima, le
tariffe che intendono praticare nei confronti degli utenti,
nonche' ogni successiva variazione.
6. L'autorizzazione ha durata rapportata al programma
operativo proposto dall'impresa ovvero, qualora l'impresa
autorizzata sia anche titolare di concessione ai sensi
dell'art. 18, durata identica a quella della concessione
medesima; l'autorizzazione puo' essere rinnovata in
relazione a nuovi programmi operativi o a seguito del
rinnovo della concessione. L'Autorita' di sistema portuale
o, laddove non istituita, l'autorita' marittima sono tenute
a verificare, con cadenza almeno annuale, il rispetto delle
condizioni previste nel programma operativo.
7. L'Autorita' di sistema portuale o, laddove non
istituita, l'autorita' marittima, sentita la commissione
consultiva locale, determina il numero massimo di
autorizzazioni che possono essere rilasciate ai sensi del
comma 3, in relazione alle esigenze di funzionamento del
porto e del traffico, assicurando, comunque, il massimo
della concorrenza nel settore.
7-bis. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano ai depositi e stabilimenti di prodotti
petroliferi e chimici allo stato liquido, nonche' di altri
prodotti affini, siti in ambito portuale.
7-ter Le Autorita' di sistema portuale o, laddove non
istituite, le autorita' marittime, devono pronunciarsi
sulle richieste di autorizzazione di cui al presente
articolo entro novanta giorni dalla richiesta, decorsi i
quali, in assenza di diniego motivato, la richiesta si
intende accolta.».
- Per il testo dell'art. 17 della citata legge 28
gennaio 1994, n. 84, come modificato dall'art. 15 del
presente decreto legislativo, si vedano le note al medesimo
art. 15.
- Per il testo dell'art. 18 della citata legge 28
gennaio 1994, n. 84, come modificato dall'art. 15 del
presente decreto legislativo, si vedano le note al medesimo
art. 15.
 
Art. 6
Modifiche all'articolo 9 della legge 28 gennaio 1994, n. 84

1. All'articolo 9 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, la lettera e) e' sostituita dalla seguente: «e) dal direttore marittimo nella cui giurisdizione rientra il porto sede dell'Autorita' di sistema portuale e, su designazione di quest'ultimo, dal rappresentante dell'autorita' marittima competente in ordine ai temi trattati in relazione ai porti compresi nell'Autorita' di sistema portuale, fermo restando il diritto di voto limitato a uno dei componenti dell'autorita' marittima e nelle sole materie di propria competenza.»;
b) al comma 1-bis, e' aggiunto in fine il seguente periodo: «Si applicano i periodi terzo, quarto e quinto del comma 2.»;
c) al comma 2, al secondo periodo, dopo la parola: «componenti» sono inserite le seguenti: «e, qualora le designazioni non pervengano entro il suddetto termine, il Comitato di gestione e' comunque regolarmente costituito con la meta' piu' uno dei componenti. E' sempre consentita la designazione successiva fino a quando il Comitato di gestione non e' regolarmente costituito e fino al completamento di tutte le designazioni.»;
d) al comma 2, terzo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e le disposizioni di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.» e dopo il terzo periodo, sono aggiunti i seguenti: «Non possono essere designati e nominati quali componenti del Comitato di cui al comma 1, lettere b), c) e d) coloro che rivestono incarichi di componente di organo di indirizzo politico, anche di livello regionale e locale, o che sono titolari di incarichi amministrativi di vertice o di amministratore di enti pubblici e di enti privati in controllo pubblico. I componenti nominati che rivestono i predetti incarichi decadono di diritto alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Il regime di inconferibilita' opera anche per il periodo successivo alla cessazione dell'incarico.»;
e) al comma 5, la lettera a), e' sostituita dalla seguente: a) adotta il documento di pianificazione strategica di sistema, il piano regolatore portuale e gli adeguamenti tecnico-funzionali di cui all'articolo 5, comma 5;
f) al comma 5, la lettera b), e' sostituita dalla seguente: «b) approva, su proposta del Presidente, trenta giorni prima della scadenza del piano vigente, il piano operativo triennale, soggetto a revisione annuale, concernente le strategie di sviluppo delle attivita' portuali e logistiche. Il primo piano deve essere approvato dal Comitato di gestione entro novanta giorni dal suo insediamento»;
g) al comma 5, lettera f), dopo la parola: «q)» sono aggiunte le seguenti: «e di cui all'articolo 6-bis, lettera c-bis)»;
h) al comma 5, lettera g), il numero: «11» e' sostituito dal seguente «10»;
i) al comma 5, lettera m), il segno: «.», e' sostituito dal seguente: «;»;
l) al comma 5, dopo la lettera m) e' aggiunta la seguente: «m-bis) delibera il Piano dell'organico del porto dei lavoratori delle imprese di cui agli articoli 16, 17 e 18.»;
m) al comma 6, le parole: «fatto salvo quanto previsto al comma 1, lettera a)» sono soppresse.

Note all'art. 6:
- Si riporta l'art. 9 della citata legge 28 gennaio
1994, n. 84, come modificato dal presente decreto
legislativo:
«Art. 9 (Comitato di gestione). - 1. Il Comitato di
gestione e' composto:
a) dal Presidente dell'Autorita' di sistema portuale,
che lo presiede e il cui voto prevale in caso di parita'
dei voti espressi;
b) da un componente designato dalla regione o da
ciascuna regione il cui territorio e' incluso, anche
parzialmente, nel sistema portuale;
c) da un componente designato dal sindaco di ciascuna
delle citta' metropolitane, ove presente, il cui territorio
e' incluso, anche parzialmente, nel sistema portuale;
d) da un componente designato dal sindaco di ciascuno
dei comuni ex sede di Autorita' di sistema portuale inclusi
nell'Autorita' di sistema portuale, esclusi i comuni
capoluogo delle citta' metropolitane;
e) dal direttore marittimo nella cui giurisdizione
rientra il porto sede dell'Autorita' di sistema portuale e,
su designazione di quest'ultimo, dal rappresentante
dell'autorita' marittima competente in ordine ai temi
trattati in relazione ai porti compresi nell'Autorita' di
sistema portuale, fermo restando il diritto di voto
limitato a uno dei componenti dell'autorita' marittima e
nelle sole materie di propria competenza.
1-bis. Alle sedute del Comitato partecipa anche un
rappresentante per ciascun porto incluso nell'Autorita' di
sistema portuale e ubicato in un comune capoluogo di
provincia non gia' sede di Autorita' di sistema portuale.
Il rappresentante e' designato dal sindaco e ha diritto di
voto limitatamente alle materie di competenza del porto
rappresentato. Si applicano i periodi terzo, quarto e
quinto del comma 2.
2. I componenti di cui al comma 1 durano in carica per
un quadriennio, rinnovabile una sola volta, dalla data di
insediamento del Comitato di gestione, ferma restando la
decadenza degli stessi in caso di nomina di nuovo
Presidente. Le loro designazioni devono pervenire al
Presidente entro trenta giorni dalla richiesta avanzata
dallo stesso, sessanta giorni prima della scadenza del
mandato dei componenti e, qualora le designazioni non
pervengano entro il suddetto termine, il Comitato di
gestione e' comunque regolarmente costituito con la meta'
piu' uno dei componenti. E' sempre consentita la
designazione successiva fino a quando il Comitato di
gestione non e' regolarmente costituito e fino al
completamento di tutte le designazioni. Ai componenti
designati si applicano i requisiti di cui all'art. 8, comma
1, previsti per il presidente dell'Autorita' di sistema
portuale e le disposizioni di cui al decreto legislativo 8
aprile 2013, n. 39. Non possono essere designati e nominati
quali componenti del Comitato di cui al comma 1, lettere
b), c) e d) coloro che rivestono incarichi di componente di
organo di indirizzo politico, anche di livello regionale e
locale, o che sono titolari di incarichi amministrativi di
vertice o di amministratore di enti pubblici e di enti
privati in controllo pubblico. I componenti nominati che
rivestono i predetti incarichi decadono di diritto alla
data di entrata in vigore della presente disposizione. Il
regime di inconferibilita' opera anche per il periodo
successivo alla cessazione dell'incarico.
3. In attesa della costituzione della citta'
metropolitana di Reggio Calabria, ai sensi dell'art. 1,
comma 18, della legge 7 aprile 2014, n. 56, il componente
di cui al comma 1, lettera c), e' designato dal sindaco del
comune capoluogo.
4. Le funzioni di segretario del Comitato di gestione
sono svolte dal Segretario generale.
5. Il Comitato di gestione:
a) adotta il documento di pianificazione strategica di
sistema, il piano regolatore portuale e gli adeguamenti
tecnico-funzionali di cui all'art. 5, comma 5;
b) approva, su proposta del Presidente, trenta giorni
prima della scadenza del piano vigente, il piano operativo
triennale, soggetto a revisione annuale, concernente le
strategie di sviluppo delle attivita' portuali e
logistiche. Il primo piano deve essere approvato dal
Comitato di gestione entro novanta giorni dal suo
insediamento;
c) approva il bilancio di previsione, le note di
variazione e il conto consuntivo;
d) predispone, su proposta del Presidente, il
regolamento di amministrazione e contabilita'
dell'Autorita' di sistema portuale, da approvare con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
e) approva la relazione annuale sull'attivita'
dell'Autorita' di sistema portuale da inviare al Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti;
f) esprime i pareri di cui all'art. 8, comma 3,
lettere f), m), n) e q) e di cui all'art. 6-bis, lettera
c-bis);
g) delibera, su proposta del Presidente, in ordine
alle autorizzazioni ed alle concessioni di cui agli
articoli 6, comma 10, 16 e 18 di durata superiore a quattro
anni, determinando l'ammontare dei relativi canoni, nel
rispetto delle disposizioni contenute nei decreti del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di cui,
rispettivamente, all'art. 16, comma 4, ed all'art. 18,
commi 1 e 3;
h) delibera in ordine agli accordi sostitutivi di cui
all'art. 18, comma 4;
i) delibera, su proposta del Presidente, sentito il
Segretario generale, la dotazione organica dell'Autorita'
di sistema portuale;
l) delibera il recepimento degli accordi contrattuali
relativi al personale dell'Autorita' di sistema portuale e
gli strumenti di valutazione dell'efficacia, della
trasparenza, del buon andamento della gestione
dell'Autorita' di sistema portuale;
m) nomina il Segretario generale, su proposta del
Presidente dell'Autorita' di sistema portuale;
m-bis) delibera il Piano dell'organico del porto dei
lavoratori delle imprese di cui agli articoli 16, 17 e 18.
6. Il Comitato di gestione si riunisce di norma ogni
due mesi e, comunque, su convocazione del Presidente e ogni
qualvolta lo richieda un terzo dei componenti; per la
validita' delle sedute e' richiesta la presenza della meta'
piu' uno dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a
maggioranza dei presenti. Il Comitato adotta un regolamento
per disciplinare lo svolgimento delle sue attivita'.».
- Il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39
(Disposizioni in materia di inconferibilita' e
incompatibilita' di incarichi presso le pubbliche
amministrazioni e presso gli enti privati in controllo
pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50, della legge 6
novembre 2012, n. 190) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 19 aprile 2013, n. 92.
- Per il testo dell'art. 5 della citata legge 28
gennaio 1994, n. 84, come modificato dall'art. 1 del
presente decreto legislativo, e per i riferimenti
normativi, si vedano le note al medesimo art. 1.
- Per il testo dell'art. 6-bis della citata legge 28
gennaio 1994, n. 84, come modificato dall'art. 3 del
presente decreto legislativo, e per i riferimenti
normativi, si vedano le note al medesimo art. 3.
- Per il testo dell'art. 6 della citata legge 28
gennaio 1994, n.84, come modificato dall'art. 2 del
presente decreto legislativo, e per i riferimenti
normativi, si vedano le note al medesimo art. 2.
- Si riporta, per opportuna conoscenza, l'art. 16 della
citata legge 28 gennaio 1994, n. 84, come modificato
dall'art. 15, comma 11, del presente decreto legislativo:
«Art. 16 (Operazioni portuali). - 1. Sono operazioni
portuali il carico, lo scarico, il trasbordo, il deposito,
il movimento in genere delle merci e di ogni altro
materiale, svolti nell'ambito portuale. Sono servizi
portuali quelli riferiti a prestazioni specialistiche,
complementari e accessorie al ciclo delle operazioni
portuali. I servizi ammessi sono individuati dalle
Autorita' di sistema portuale, o, laddove non istituite,
dalle autorita' marittime, attraverso una specifica
regolamentazione da emanare in conformita' dei criteri
vincolanti fissati con decreto del Ministro dei trasporti e
della navigazione.
2. Le Autorita' di sistema portuale o, laddove non
istituite, le autorita' marittime disciplinano e vigilano
sull'espletamento delle operazioni portuali e dei servizi
portuali, nonche' sull'applicazione delle tariffe indicate
da ciascuna impresa ai sensi del comma 5, riferendo
periodicamente al Ministro dei trasporti e della
navigazione.
3. L'esercizio delle attivita' di cui al comma 1,
espletate per conto proprio o di terzi, e' soggetto ad
autorizzazione dell'Autorita' di sistema portuale o,
laddove non istituita, dell'autorita' marittima. Detta
autorizzazione riguarda lo svolgimento di operazioni
portuali di cui al comma 1 previa verifica del possesso da
parte del richiedente dei requisiti di cui al comma 4,
oppure di uno o piu' servizi portuali di cui al comma 1, da
individuare nell'autorizzazione stessa. Le imprese
autorizzate sono iscritte in appositi registri distinti
tenuti dall'Autorita' di sistema portuale o, laddove non
istituita, dall'autorita' marittima e sono soggette al
pagamento di un canone annuo e alla prestazione di una
cauzione determinati dalle medesime autorita'.
3-bis. Le operazioni ed i servizi portuali di cui al
comma 1 non possono svolgersi in deroga alla legge 23
ottobre 1960, n. 1369, salvo quanto previsto dall'art. 17.
4. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni di cui al
comma 3 da parte dell'autorita' competente, il Ministro dei
trasporti e della navigazione, con proprio decreto, da
emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, determina:
a) i requisiti di carattere personale e
tecnico-organizzativo, di capacita' finanziaria, di
professionalita' degli operatori e delle imprese
richiedenti, adeguati alle attivita' da espletare, tra i
quali la presentazione di un programma operativo e la
determinazione di un organico di lavoratori alle dirette
dipendenze comprendente anche i quadri dirigenziali;
b) i criteri, le modalita' e i termini in ordine al
rilascio, alla sospensione ed alla revoca dell'atto
autorizzatorio, nonche' ai relativi controlli;
c) i parametri per definire i limiti minimi e massimi
dei canoni annui e della cauzione in relazione alla durata
ed alla specificita' dell'autorizzazione, tenuti presenti
il volume degli investimenti e le attivita' da espletare;
d) i criteri inerenti il rilascio di autorizzazioni
specifiche per l'esercizio di operazioni portuali, da
effettuarsi all'arrivo o alla partenza di navi dotate di
propri mezzi meccanici e di proprio personale adeguato alle
operazioni da svolgere, nonche' per la determinazione di un
corrispettivo e di idonea cauzione. Tali autorizzazioni non
rientrano nel numero massimo di cui al comma 7.
5. Le tariffe delle operazioni portuali di cui al comma
1 sono rese pubbliche. Le imprese autorizzate ai sensi del
comma 3 devono comunicare all'Autorita' di sistema portuale
o, laddove non istituita, all'autorita' marittima, le
tariffe che intendono praticare nei confronti degli utenti,
nonche' ogni successiva variazione.
6. L'autorizzazione ha durata rapportata al programma
operativo proposto dall'impresa ovvero, qualora l'impresa
autorizzata sia anche titolare di concessione ai sensi
dell'art. 18, durata identica a quella della concessione
medesima; l'autorizzazione puo' essere rinnovata in
relazione a nuovi programmi operativi o a seguito del
rinnovo della concessione. L'Autorita' di sistema portuale
o, laddove non istituita, l'autorita' marittima sono tenute
a verificare, con cadenza almeno annuale, il rispetto delle
condizioni previste nel programma operativo.
7. L'Autorita' di sistema portuale o, laddove non
istituita, l'autorita' marittima, sentita la commissione
consultiva locale, determina il numero massimo di
autorizzazioni che possono essere rilasciate ai sensi del
comma 3, in relazione alle esigenze di funzionamento del
porto e del traffico, assicurando, comunque, il massimo
della concorrenza nel settore.
7-bis. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano ai depositi e stabilimenti di prodotti
petroliferi e chimici allo stato liquido, nonche' di altri
prodotti affini, siti in ambito portuale.
7-ter Le Autorita' di sistema portuale o, laddove non
istituite, le autorita' marittime, devono pronunciarsi
sulle richieste di autorizzazione di cui al presente
articolo entro novanta giorni dalla richiesta, decorsi i
quali, in assenza di diniego motivato, la richiesta si
intende accolta.».
- Per il testo dell'art. 17 della citata legge 28
gennaio 1994, n. 84, come modificato dall'art. 15 del
presente decreto legislativo, si vedano le note al medesimo
art. 15.
- Per il testo dell'art. 18 della citata legge 28
gennaio 1994, n. 84, come modificato dall'art. 15 del
presente decreto legislativo, si vedano le note al medesimo
art. 15.
 
Art. 7
Modifica all'articolo 11 della legge 28 gennaio 1994, n. 84

1. All'articolo 11, comma 5, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Gli atti di controllo sono espressi a maggioranza dei componenti.».

Note all'art. 7:
- Si riporta l'art. 11 della citata legge 28 gennaio
1994, n. 84, come modificato dal presente decreto
legislativo:
«Art. 11 (Collegio dei revisori dei conti). - 1. Il
Collegio dei revisori dei conti e' composto da tre membri
effettivi e due supplenti, nominati con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, i quali
devono essere iscritti al registro dei revisori legali, o
tra persone in possesso di specifica professionalita'. Il
Presidente e un membro supplente sono designati dal
Ministro dell'economia e delle finanze.
2. I membri del Collegio restano in carica quattro anni
e possono essere riconfermati nell'incarico una sola volta.
I compensi dei membri del Collegio dei revisori sono
stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze e sono posti a carico del bilancio
dell'Autorita' di sistema portuale. Ai membri del Collegio
dei revisori si applica l'art. 2399 del codice civile. I
componenti del Collegio non possono partecipare, in
qualsiasi forma, alle attivita' attinenti le competenze
dell'Autorita' di sistema portuale o di altri organismi che
svolgono compiti, in qualsiasi modo collegati alle
attivita' dell'Autorita' di sistema portuale.
3. Il Collegio dei revisori dei conti provvede a tutti
i compiti previsti dalla normativa vigente relativamente
alla funzione di revisore dei conti. Esso, in particolare:
a) provvede al riscontro degli atti di gestione;
b) accerta la regolare tenuta dei libri e delle
scritture contabili ed effettua trimestralmente le
verifiche di cassa;
c) redige le relazioni di propria competenza ed in
particolare una relazione sul conto consuntivo;
d) riferisce periodicamente al Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti;
e) assiste alle riunioni del Comitato di gestione di
cui all'art. 9 con almeno uno dei suoi membri.
4. Il Collegio puo' chiedere al Presidente
dell'Autorita' di sistema portuale notizie sull'andamento e
la gestione dell'Autorita' di sistema portuale ovvero su
singole questioni, riferendo al Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti eventuali irregolarita'
riscontrate.
5. Il Collegio dei revisori e' convocato dal Presidente
del collegio, anche su richiesta dei componenti, ogni
qualvolta lo ritenga necessario e comunque almeno una volta
per trimestre. Gli atti di controllo sono espressi a
maggioranza dei componenti. Sono considerati presenti anche
i componenti che assistono a distanza, purche' con
modalita' di telecomunicazione che consentano
l'identificazione, la partecipazione ininterrotta alla
discussione e l'intervento in tempo reale degli argomenti.
In tal caso la riunione del Collegio si considera tenuta
nel luogo dove si trova il Presidente.».
 
Art. 8
Modifica all'articolo 11-bis della legge 28 gennaio 1994, n. 84

1. All'articolo 11-bis della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera l), il segno: «.», e' sostituito dal seguente: «;»;
b) al comma 1, dopo la lettera l), e' aggiunta la seguente: «l-bis un rappresentante dell'impresa o agenzia di cui all'articolo 17 designato dall'Associazione Nazionale Compagnie Imprese Portuali - ANCIP o dalle altre associazioni di categoria comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale.»;
c) al comma 2, dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: «I componenti dell'Organismo partecipano a titolo gratuito. Eventuali rimborsi spese per la partecipazione alle attivita' del predetto Organismo sono a carico delle amministrazioni, enti e associazioni che designano i rispettivi rappresentanti nell'Organismo.».

Note all'art. 8:
- Si riporta l'art. 11-bis della citata legge 28
gennaio 1994, n. 84, come modificato dal presente decreto
legislativo:
«Art. 11-bis (Organismo di partenariato della risorsa
mare). - 1. Presso ciascuna autorita' di sistema portuale
e' istituito l'Organismo di partenariato della risorsa
mare, composto, oltre che dal Presidente dell'Autorita' di
sistema portuale, che lo presiede, dal comandante del porto
ovvero dei porti, gia' sedi di Autorita' di sistema
portuale, facenti parte del sistema portuale dell'Autorita'
di sistema portuale, nonche' da:
a) un rappresentante degli armatori;
b) un rappresentante degli industriali;
c) un rappresentante degli operatori di cui agli
articoli 16 e 18;
d) un rappresentante degli spedizionieri;
e) un rappresentante degli operatori logistici
intermodali operanti in porto;
f) un rappresentante degli operatori ferroviari
operanti in porto;
g) un rappresentante degli agenti e raccomandatari
marittimi;
h) un rappresentante degli autotrasportatori operanti
nell'ambito logistico-portuale;
i) tre rappresentanti dei lavoratori delle imprese
che operano in porto;
l) rappresentante degli operatori del turismo o del
commercio operanti nel porto;
l-bis) un rappresentante dell'impresa o agenzia di cui
all'art. 17 designato dall'Associazione Nazionale Compagnie
Imprese Portuali-ANCIP o dalle altre associazioni di
categoria comparativamente piu' rappresentative sul piano
nazionale.
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti sono disciplinate le modalita' di designazione
dei componenti di cui al comma 1, nonche' le modalita' di
svolgimento dell'attivita' dell'Organismo, con particolare
riguardo alle forme e ai metodi della consultazione dei
soggetti interessati. I componenti dell'Organismo
partecipano a titolo gratuito. Eventuali rimborsi spese per
la partecipazione alle attivita' del predetto Organismo
sono a carico delle amministrazioni, enti e associazioni
che designano i rispettivi rappresentanti nell'Organismo.
3. L'Organismo ha funzioni di confronto partenariale
ascendente e discendente, nonche' funzioni consultive di
partenariato economico sociale, in particolare in ordine:
a) all'adozione del piano regolatore di sistema
portuale;
b) all'adozione del piano operativo triennale;
c) alla determinazione dei livelli dei servizi resi
nell'ambito del sistema portuale dell'Autorita' di sistema
portuale suscettibili di incidere sulla complessiva
funzionalita' ed operativita' del porto;
d) al progetto di bilancio preventivo e consuntivo;
e) alla composizione degli strumenti di cui all'art.
9, comma 5, lettera l).
4. Laddove in una unica Autorita' di sistema portuale
siano confluiti o confluiscano piu' porti centrali, di cui
al regolamento (UE) 11 dicembre 2013, n. 1315/2013, gia'
sedi di Autorita' di sistema portuale, presso ognuno di
questi e' istituito l'Organismo del Cluster Marittimo,
sulla base di proprio regolamento adottato dall'Autorita'
di sistema portuale, di concerto con l'Organismo di
partenariato della Risorsa.
5. Qualora l'Autorita' intenda discostarsi dai pareri
resi dall'Organismo, e' tenuta a darne adeguata
motivazione.».
- Per il testo dell'art. 17 della citata legge 28
gennaio 1994, n. 84, come modificato dall'art. 15 del
presente decreto legislativo, si vedano le note al medesimo
art. 15.
 
Art. 9
Modifica all'articolo 11-ter della legge 28 gennaio 1994, n. 84

1. All'articolo 11-ter della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «e da due rappresentanti della Conferenza Unificata.» sono sostituite dalle seguenti: «e da cinque rappresentanti designati dalla Conferenza Unificata, di cui tre delle regioni, uno delle citta' metropolitane e uno dei comuni.» e all'ultimo periodo, dopo le parole: «rappresentanza unitaria delle AdSP collabora», sono sostituite dalle seguenti: «rappresentanza unitaria delle Autorita' di sistema portuale e la societa' Rete autostrade mediterranee Spa (RAM) collaborano»;
b) al comma 3, dopo la parola: «gomma», sono inserite le seguenti: «, su idrovie interne».

Note all'art. 9:
- Si riporta l'art. 11-ter, della citata legge 28
gennaio 1994, n. 84, come modificato dal presente decreto
legislativo:
«Art. 11-ter (Conferenza nazionale di coordinamento
delle Autorita' di sistema portuale). - 1. Presso il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' istituita
la Conferenza nazionale di coordinamento delle Autorita' di
sistema portuale, con il compito di coordinare e
armonizzare, a livello nazionale, le scelte strategiche che
attengono i grandi investimenti infrastrutturali, le scelte
di pianificazione urbanistica in ambito portuale, le
strategie di attuazione delle politiche concessorie del
demanio marittimo, nonche' le strategie di marketing e
promozione sui mercati internazionali del sistema portuale
nazionale, operando, altresi', la verifica dei piani di
sviluppo portuale, attraverso specifiche relazioni
predisposte dalle singole Autorita' di sistema portuale. La
Conferenza e' presieduta dal Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, ed e' composta dai Presidenti delle
Autorita' di sistema portuale e da cinque rappresentanti
designati dalla Conferenza Unificata, di cui tre delle
Regioni, uno delle Citta' metropolitane e uno dei Comuni.
Il Ministro, con proprio decreto, puo' nominare un esperto,
avente comprovata esperienza e qualificazione professionali
nei settori dell'economia dei trasporti e portuale, con
compiti di supporto. L'esperto, nello svolgimento delle sue
funzioni, puo' avvalersi dei competenti uffici del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Si applica
la disciplina dettata in materia di incompatibilita',
cumulo di impieghi e incarichi di cui all'art. 53 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e del decreto
legislativo 8 aprile 2013, n. 39, nonche' sui limiti
retributivi di cui all'art. 23-ter del decreto-legge n. 201
del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214
del 2011. Gli emolumenti dell'esperto di cui al terzo
periodo determinati, nel rispetto dei limiti retributivi di
cui all'art. 23-ter del decreto-legge n. 201 del 2011,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011,
con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, sono a carico dello stato di previsione del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nell'ambito
delle risorse di cui all'autorizzazione di spesa di cui
all'art. 1, comma 238, della legge 30 dicembre 2004, n.
311, relativa alla struttura tecnica di missione. La
struttura della rappresentanza unitaria delle Autorita' di
sistema portuale e la societa' Rete autostrade mediterranee
Spa (RAM) collaborano con la Conferenza nello svolgimento
dei compiti ad essa affidati, senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica.
2. Alle riunioni della Conferenza sono invitati i
rappresentanti delle associazioni datoriali e sindacali
delle categorie operanti nel settore marittimo portuale
comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale,
individuate secondo la specifica competenza in ordine alle
materie di volta in volta all'ordine del giorno.
3. Nell'ambito delle attivita' cui e' preposta la
Conferenza nazionale di Coordinamento delle Autorita' di
sistema portuale, ai sensi dell'art. 4 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in sede di Conferenza
Stato-Regioni, e' definito e approvato un Accordo quadro
nazionale volto a integrare l'esercizio delle rispettive
competenze e sostenere attivita' di interesse comune in
materia di sviluppo logistico di area vasta a supporto del
sistema delle Autorita' di sistema portuale, in ambiti
territoriali omogenei, anche interregionali, per il
coordinamento delle politiche di sviluppo della portualita'
in connessione con le altre reti di trasporto su ferro, su
gomma, su idrovie interne e aeree, anche ai fini delle loro
integrazioni ai Corridoi europei e alle rotte del commercio
internazionale.».
 
Art. 10
Modifiche all'articolo 14 della legge 28 gennaio 1994, n. 84

1. All'articolo 14 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «20 settembre 1934, n. 2011» sono inserite le seguenti: «, ove non ricomprese nella circoscrizione delle Autorita' di sistema portuale,»;
b) dopo il comma 1-quater e' aggiunto il seguente: «1-quinquies. A seguito dell'esercizio dei poteri del comandante del porto previsti dall'articolo 81 del Codice della navigazione e dall'articolo 209 del relativo Regolamento di esecuzione, gli ormeggiatori iscritti nel relativo registro, previa specifica procedura concorsuale, si costituiscono in societa' cooperativa. Il funzionamento e l'organizzazione di tale societa' sono soggette alla vigilanza e al controllo del comandante del porto e lo statuto e le sue eventuali modifiche sono approvate dal comandante del porto secondo le direttive emanate in materia dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.».

Note all'art. 10:
- Si riporta l'art. 14 della citata legge 28 gennaio
1994, n. 84, come modificato dal presente decreto
legislativo:
«Art. 14 (Competenze dell'autorita' marittima). - 1.
Ferme restando le competenze attribuite dalla presente
legge alle Autorita' di sistema portuale e, per i soli
compiti di programmazione, coordinamento e promozione,
nonche' nell'ambito della pianificazione delle opere
portuali, alla formulazione ed elaborazione di piani
triennali da proporre al Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti alle aziende speciali delle Camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura, istituite
ai sensi dell'art. 32 del testo unico approvato con regio
decreto 20 settembre 1934, n. 2011, ove non ricomprese
nella circoscrizione delle Autorita' di sistema portuale,
spettano all'autorita' marittima le funzioni di polizia e
di sicurezza previste dal codice della navigazione e dalle
leggi speciali, e le rimanenti funzioni amministrative.
1-bis. I servizi tecnico-nautici di pilotaggio,
rimorchio, ormeggio e battellaggio sono servizi di
interesse generale atti a garantire nei porti, ove essi
sono istituiti, la sicurezza della navigazione e
dell'approdo. L'obbligatorieta' dei servizi tecnico-nautici
e' stabilita e disciplinata con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, su proposta dell'autorita'
marittima, d'intesa con l'Autorita' di sistema portuale ove
istituita, sentite le associazioni di categoria nazionali
interessate. In caso di necessita' e di urgenza,
l'autorita' marittima, sentita l'Autorita' di sistema
portuale ove istituita, puo' temporaneamente modificare il
regime di obbligatorieta' dei servizi tecnico-nautici per
un periodo non superiore a trenta giorni, prorogabili una
sola volta. I criteri e i meccanismi di formazione delle
tariffe dei servizi di pilotaggio, rimorchio, ormeggio e
battellaggio sono stabiliti dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti sulla base di un'istruttoria
condotta congiuntamente dal comando generale del Corpo
delle capitanerie di porto e dalle rappresentanze unitarie
delle Autorita' di sistema portuale, dei soggetti erogatori
dei servizi e dell'utenza portuale.
1-ter. Nei porti sede di autorita' di sistema portuale
la disciplina e l'organizzazione dei servizi di cui al
comma 1-bis sono stabilite dall'Autorita' marittima di
intesa con l'Autorita' di sistema portuale. In difetto di
intesa provvede il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti.
1-quater. Ai fini della prestazione dei servizi
tecnico-nautici di cui al comma 1-bis, per porti o per
altri luoghi d'approdo o di transito delle navi si
intendono anche le strutture di ormeggio presso le quali si
svolgono operazioni di imbarco o sbarco di merci e
passeggeri, come banchine, moli, pontili, piattaforme, boe,
torri, navi o galleggianti di stoccaggio temporaneo e punti
di attracco, in qualsiasi modo realizzate anche nell'ambito
di specchi acquei esterni alle difese foranee.
1-quinquies. A seguito dell'esercizio dei poteri del
comandante del porto previsti dall'art. 81 del Codice della
navigazione e dall'art. 209 del relativo Regolamento di
esecuzione, gli ormeggiatori iscritti nel relativo
registro, previa specifica procedura concorsuale, si
costituiscono in societa' cooperativa. Il funzionamento e
l'organizzazione di tale societa' sono soggette alla
vigilanza e al controllo del comandante del porto e lo
statuto e le sue eventuali modifiche sono approvate dal
comandante del porto secondo le direttive emanate in
materia dal Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti.».
- Si riporta, per opportuna conoscenza, l'art. 81 del
codice della navigazione:
«Art. 81 (Altre attribuzioni di polizia). - Il
comandante del porto provvede per tutto quanto concerne in
generale la sicurezza e la polizia del porto o dell'approdo
e delle relative adiacenze.».
- Si riporta, per opportuna conoscenza, l'art. 209 del
citato decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio
1952, n. 328:
«Art. 209 (Disciplina del servizio di ormeggio). - Il
comandante del porto disciplina il servizio degli
ormeggiatori in modo da assicurare la regolarita' del
servizio stesso secondo le esigenze del porto.
Nei porti ove se ne ravvisi l'opportunita', il capo del
compartimento puo' costituire gli ormeggiatori in gruppo.».
 
Art. 11
Modifiche all'articolo 15 della legge 28 gennaio 1994, n. 84

All'articolo 15 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «della medesima legge n. 84» sono soppresse;
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. La commissione di cui al comma 1 ha funzioni consultive in ordine al rilascio, alla sospensione o alla revoca delle autorizzazioni e concessioni di cui agli articoli 16, 17 e 18, nonche' in ordine all'organizzazione del lavoro in porto, agli organici delle imprese, all'avviamento della manodopera e alla formazione professionale dei lavoratori.».

Note all'art. 11:
- Si riporta l'art. 15 della citata legge 28 gennaio
1994, n. 84, come modificato dal presente decreto
legislativo:
«Art. 15 (Commissioni consultive). - 1. Con decreto del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e'
istituita, in ogni porto, una commissione consultiva
composta da cinque rappresentanti dei lavoratori delle
imprese operanti in porto, da un rappresentante dei
lavoratori dell'Autorita' di sistema portuale e da un
rappresentante di ciascuna delle seguenti categorie
imprenditoriali operanti nel porto: armatori; industriali;
imprenditori di cui agli articoli 16 e 18; spedizionieri;
agenti e raccomandatari marittimi; autotrasportatori
operanti nell'ambito portuale.
1-bis. I rappresentanti dei lavoratori sono designati
dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative
a livello nazionale, i rappresentanti delle categorie
imprenditoriali sono designati dalle rispettive
associazioni nazionali di categoria, il rappresentante
degli autotrasportatori e' designato dal comitato centrale
dell'albo degli autotrasportatori. Nei porti che non sono
sede di Autorita' di sistema portuale o degli uffici di cui
all'art. 6-bis, i rappresentanti dei lavoratori delle
imprese operanti in porto sono in numero di sei. La
commissione e' presieduta dal Presidente dell'Autorita' di
sistema portuale ovvero, laddove non istituita, dal
comandante del porto. La designazione dei rappresentanti
dei lavoratori e delle categorie imprenditoriali indicate
al comma 1 deve pervenire al Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti entro trenta giorni dalla richiesta;
l'inutile decorso del termine non pregiudica il
funzionamento dell'organo.
2. La commissione di cui al comma 1 ha funzioni
consultive in ordine al rilascio, alla sospensione o alla
revoca delle autorizzazioni e concessioni di cui agli
articoli 16, 17 e 18, nonche' in ordine all'organizzazione
del lavoro in porto, agli organici delle imprese,
all'avviamento della manodopera e alla formazione
professionale dei lavoratori.
3.».
- Si riporta, per opportuna conoscenza, l'art. 16 della
citata legge 28 gennaio 1994, n. 84, come modificato
dall'art. 15, comma 11, del presente decreto legislativo:
«Art. 16 (Operazioni portuali). - 1. Sono operazioni
portuali il carico, lo scarico, il trasbordo, il deposito,
il movimento in genere delle merci e di ogni altro
materiale, svolti nell'ambito portuale. Sono servizi
portuali quelli riferiti a prestazioni specialistiche,
complementari e accessorie al ciclo delle operazioni
portuali. I servizi ammessi sono individuati dalle
Autorita' di sistema portuale, o, laddove non istituite,
dalle autorita' marittime, attraverso una specifica
regolamentazione da emanare in conformita' dei criteri
vincolanti fissati con decreto del Ministro dei trasporti e
della navigazione.
2. Le Autorita' di sistema portuale o, laddove non
istituite, le autorita' marittime disciplinano e vigilano
sull'espletamento delle operazioni portuali e dei servizi
portuali, nonche' sull'applicazione delle tariffe indicate
da ciascuna impresa ai sensi del comma 5, riferendo
periodicamente al Ministro dei trasporti e della
navigazione.
3. L'esercizio delle attivita' di cui al comma 1,
espletate per conto proprio o di terzi, e' soggetto ad
autorizzazione dell'Autorita' di sistema portuale o,
laddove non istituita, dell'autorita' marittima. Detta
autorizzazione riguarda lo svolgimento di operazioni
portuali di cui al comma 1 previa verifica del possesso da
parte del richiedente dei requisiti di cui al comma 4,
oppure di uno o piu' servizi portuali di cui al comma 1, da
individuare nell'autorizzazione stessa. Le imprese
autorizzate sono iscritte in appositi registri distinti
tenuti dall'Autorita' di sistema portuale o, laddove non
istituita, dall'autorita' marittima e sono soggette al
pagamento di un canone annuo e alla prestazione di una
cauzione determinati dalle medesime autorita'.
3-bis. Le operazioni ed i servizi portuali di cui al
comma 1 non possono svolgersi in deroga alla legge 23
ottobre 1960, n. 1369, salvo quanto previsto dall'art. 17.
4. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni di cui al
comma 3 da parte dell'autorita' competente, il Ministro dei
trasporti e della navigazione, con proprio decreto, da
emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, determina:
a) i requisiti di carattere personale e
tecnico-organizzativo, di capacita' finanziaria, di
professionalita' degli operatori e delle imprese
richiedenti, adeguati alle attivita' da espletare, tra i
quali la presentazione di un programma operativo e la
determinazione di un organico di lavoratori alle dirette
dipendenze comprendente anche i quadri dirigenziali;
b) i criteri, le modalita' e i termini in ordine al
rilascio, alla sospensione ed alla revoca dell'atto
autorizzatorio, nonche' ai relativi controlli;
c) i parametri per definire i limiti minimi e massimi
dei canoni annui e della cauzione in relazione alla durata
ed alla specificita' dell'autorizzazione, tenuti presenti
il volume degli investimenti e le attivita' da espletare;
d) i criteri inerenti il rilascio di autorizzazioni
specifiche per l'esercizio di operazioni portuali, da
effettuarsi all'arrivo o alla partenza di navi dotate di
propri mezzi meccanici e di proprio personale adeguato alle
operazioni da svolgere, nonche' per la determinazione di un
corrispettivo e di idonea cauzione. Tali autorizzazioni non
rientrano nel numero massimo di cui al comma 7.
5. Le tariffe delle operazioni portuali di cui al comma
1 sono rese pubbliche. Le imprese autorizzate ai sensi del
comma 3 devono comunicare all'Autorita' di sistema portuale
o, laddove non istituita, all'autorita' marittima, le
tariffe che intendono praticare nei confronti degli utenti,
nonche' ogni successiva variazione.
6. L'autorizzazione ha durata rapportata al programma
operativo proposto dall'impresa ovvero, qualora l'impresa
autorizzata sia anche titolare di concessione ai sensi
dell'art. 18, durata identica a quella della concessione
medesima; l'autorizzazione puo' essere rinnovata in
relazione a nuovi programmi operativi o a seguito del
rinnovo della concessione. L'Autorita' di sistema portuale
o, laddove non istituita, l'autorita' marittima sono tenute
a verificare, con cadenza almeno annuale, il rispetto delle
condizioni previste nel programma operativo.
7. L'Autorita' di sistema portuale o, laddove non
istituita, l'autorita' marittima, sentita la commissione
consultiva locale, determina il numero massimo di
autorizzazioni che possono essere rilasciate ai sensi del
comma 3, in relazione alle esigenze di funzionamento del
porto e del traffico, assicurando, comunque, il massimo
della concorrenza nel settore.
7-bis. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano ai depositi e stabilimenti di prodotti
petroliferi e chimici allo stato liquido, nonche' di altri
prodotti affini, siti in ambito portuale.
7-ter Le Autorita' di sistema portuale o, laddove non
istituite, le autorita' marittime, devono pronunciarsi
sulle richieste di autorizzazione di cui al presente
articolo entro novanta giorni dalla richiesta, decorsi i
quali, in assenza di diniego motivato, la richiesta si
intende accolta.».
- Per il testo degli articoli 17 e 18 della citata
legge 28 gennaio 1994, n. 84, si vedano le note all'art.
15.
 
Art. 12
Modifica all'articolo 15-bis della legge 28 gennaio 1994, n. 84

1. All'articolo 15-bis della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: «Il Comitato di gestione, su proposta del Presidente dell'Autorita' di sistema portuale e sentito l'Organismo di partenariato della risorsa mare di cui all'articolo 11-bis, approva il regolamento che disciplina l'organizzazione, il funzionamento e il monitoraggio dello Sportello unico amministrativo, secondo Linee guida approvate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.»;
b) dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente: «1-bis Il Presidente dell'Autorita' di sistema portuale vigila sul corretto funzionamento dello Sportello unico amministrativo, anche al fine di segnalare, nell'ambito della Conferenza nazionale di coordinamento di cui all'articolo 11-ter, eventuali prassi virtuose da adottare o eventuali disfunzioni da correggere.».

Note all'art. 12:
- Si riporta l'art. 15-bis, della citata legge 28
gennaio 1994, n. 84, come modificato dal presente decreto
legislativo:
«Art. 15-bis (Sportello unico amministrativo). - 1.
Presso la Autorita' di sistema portuale opera lo Sportello
Unico Amministrativo (SUA) che, per tutti i procedimenti
amministrativi ed autorizzativi concernenti le attivita'
economiche, ad eccezione di quelli concernenti lo Sportello
unico doganale e dei controlli e la sicurezza, svolge
funzione unica di front office rispetto ai soggetti
deputati ad operare in porto. Il Comitato di gestione, su
proposta del Presidente dell'Autorita' di sistema portuale
e sentito l'Organismo di partenariato della risorsa mare di
cui all'art. 11-bis, approva il regolamento che disciplina
l'organizzazione, il funzionamento e il monitoraggio dello
Sportello Unico Amministrativo, secondo Linee guida
approvate dal Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti.
1-bis. Il Presidente dell'Autorita' di sistema portuale
vigila sul corretto funzionamento dello Sportello Unico
Amministrativo, anche al fine di segnalare, nell'ambito
della Conferenza nazionale di coordinamento di cui all'art.
11-ter, eventuali prassi virtuose da adottare o eventuali
disfunzioni da correggere.».
- Per il testo degli articoli 11-bis e 11-ter della
citata legge 28 gennaio 1994, n. 84, si vedano le note
all'art. 8.
 
Art. 13
Modifica all'articolo 18-bis della legge 28 gennaio 1994, n. 84

1. All'articolo 18-bis della legge 28 gennaio 1994, n. 84, alla rubrica le parole: «autorita' portuali» sono sostituite dalle seguenti: «Autorita' di sistema portuale».

Note all'art. 13:
- Si riporta la rubrica dell'art. 18-bis della citata
legge 28 gennaio 1994, n.84, come modificata dal presente
decreto legislativo:
«Art. 18-bis. - Autonomia finanziaria delle Autorita'
di sistema portuale e finanziamento della realizzazione di
opere nei porti».
 
Art. 14

Modifica all'articolo 22 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n.
169

1. All'articolo 22, comma 6, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169, dopo le parole: «dal comitato portuale» sono inserite le seguenti: «o dall'autorita' marittima» ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nei medesimi porti, fino all'approvazione dei piani regolatori di sistema portuale, sono ammesse varianti localizzate ai piani regolatori portuali vigenti, purche' la loro adozione da parte del Comitato di gestione avvenga entro il 31 dicembre 2019. Le varianti localizzate:
a) prevedono interventi di natura infrastrutturale e improcrastinabili, il cui ritardo rappresenta un ostacolo alla sicurezza e allo sviluppo del porto ovvero influisce sul corretto utilizzo di fondi nazionali ed europei caratterizzati da scadenze di esecuzione e di spesa;
b) sono finalizzate anche alla qualificazione funzionale del porto;
c) sono sottoposte al medesimo procedimento previsto per l'approvazione delle varianti-stralcio di cui all'articolo 5, comma 4, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, previa intesa con il comune interessato, che si esprime entro sessanta giorni. Decorso detto termine l'intesa si intende acquisita».

Note all'art. 14:
- Si riporta l'art. 22 del citato decreto legislativo 4
agosto 2016, n. 169, come modificato dal presente decreto
legislativo:
«Art. 22 (Disposizioni transitorie e clausola di
invarianza finanziaria). - 1. Gli organi delle soppresse
Autorita' portuali restano in carica sino all'insediamento
dei nuovi organi delle AdSP, nominati ai sensi del presente
decreto legislativo.
2. Su richiesta motivata del Presidente della Regione,
da presentarsi entro quindici giorni dalla data di entrata
in vigore del presente comma, puo' essere altresi'
disposta, con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, il mantenimento, per un periodo non
superiore a trentasei mesi, dell'autonomia finanziaria e
amministrativa di Autorita' Portuali gia' costituite ai
sensi della citata legge n. 84 del 1994. Con il medesimo
decreto e' disciplinata la nomina e la composizione degli
organi di governo per la fase transitoria.
3. I limiti territoriali delle AdSP individuate
nell'allegato A che, ai sensi di cui all'art. 6, comma 1,
della citata legge n. 84 del 1994, come modificato
dall'art. 7 del presente decreto legislativo, costituisce
parte integrante della legge n. 84 del 1994, sono
identificati negli ambiti portuali delle preesistenti
Autorita' portuali nonche' dagli ambiti portuali, quali
aree demaniali marittime, opere portuali e antistanti
specchi acquei, dei porti di cui all'allegato A, non gia'
sede di Autorita' Portuale.
4. Fino all'approvazione del regolamento di
contabilita' di cui all'art. 6, comma 9, della legge n. 84
del 1994, come modificato dal presente decreto, l'autorita'
di sistema portuale applica il regolamento di contabilita'
della soppressa autorita' portuale dove ha sede la stessa
autorita' di sistema portuale. I bilanci delle soppresse
autorita' portuali che costituiscono l'autorita' di sistema
portuale sono mantenuti distinti fino alla chiusura
dell'esercizio finanziario in corso all'entrata in vigore
del presente decreto.
5. Le AdSP subentrano alle Autorita' portuali cessate
nella proprieta' e nel possesso dei beni ed in tutti i
rapporti giuridici in corso, ivi compresi quelli
lavorativi.
6. Nei porti di cui all'art. 6, comma 1, della legge n.
84 del 1994, nei quali e' istituita l'AdSP, i piani
regolatori portuali che siano gia' stati adottati dal
comitato portuale o dall'autorita' marittima alla data di
entrata in vigore del presente decreto, sono approvati nel
rispetto della normativa vigente al momento della loro
adozione. Nei medesimi porti, fino all'approvazione dei
piani regolatori di sistema portuale, sono ammesse varianti
localizzate ai piani regolatori portuali vigenti, purche'
la loro adozione da parte del Comitato di gestione avvenga
entro il 31 dicembre 2019. Le varianti localizzate:
a) prevedono interventi di natura infrastrutturale e
improcrastinabili, il cui ritardo rappresenta un ostacolo
alla sicurezza e allo sviluppo del porto ovvero influisce
sul corretto utilizzo di fondi nazionali ed europei
caratterizzati da scadenze di esecuzione e di spesa;
b) sono finalizzate anche alla qualificazione
funzionale del porto;
c) sono sottoposte al medesimo procedimento previsto
per l'approvazione delle varianti-stralcio di cui all'art.
5, comma 4, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, previa
intesa con il Comune interessato, che si esprime entro
sessanta giorni. Decorso detto termine l'intesa si intende
acquisita.
7. In sede di prima applicazione, ai fini
dell'approvazione del piano regolatore di sistema portuale,
il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e l'autorita'
competente per la VAS esprimono le proprie valutazioni
esclusivamente sugli elementi e contenuti di piano che
risultano integrativi o modificativi rispetto alle
previsioni dei piani regolatori dei porti ricadenti
all'interno della autorita' di sistema portuale, purche'
detti piani siano stati approvati a seguito di valutazione
ambientale strategica o di valutazione di impatto
ambientale.
8. All'attuazione delle disposizioni del presente
decreto legislativo si provvede nell'ambito delle risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.».
- Per il testo dell'art. 5 della citata legge 28
gennaio 1994, n. 84, come modificato dall'art. 1 del
presente decreto legislativo, e per i riferimenti
normativi, si vedano le note all'art. 1.
 
Art. 15
Disposizioni ulteriori

1. All'articolo 3, comma 1, dopo le parole: «Guardia costiera,» sono inserite le seguenti: «cui e' preposto un ammiraglio ispettore capo appartenente allo stesso Corpo,».
2. All'articolo 13, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), le parole: «di cui all'articolo 6, comma 7» sono soppresse;
b) alla lettera e), il segno: «.», e' sostituito dal seguente: «;»;
c) dopo la lettera e) e' inserita la seguente: «e-bis) diritti di porto.».
3. All'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «, anche in deroga all'articolo 1 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369,» sono soppresse ed e' aggiunto in fine il seguente periodo: «La presente disciplina della fornitura del lavoro portuale temporaneo e' disciplina speciale.»;
b) il comma 9 e' soppresso;
c) al comma 12, le parole: «lire 10 milioni a lire 60 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «5164,57 euro a 30987,41 euro».
4. All'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «, come individuati ai sensi dell'articolo 4, comma 3» sono soppresse;
b) al comma 3, le parole: «Ministro dei trasporti e della navigazione» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro delle infrastrutture e dei trasporti».
5. All'articolo 18 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169, il comma 2 e' soppresso.
6. All'articolo 21, comma 4, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «limitatamente ai procedimenti gia' promossi entro la data di adozione della delibera di costituzione di cui al comma 1.».
7. All'articolo 22, comma 2, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, le parole: «lire 100.000» sono sostituite dalle seguenti: «51,65 euro».
8. All'articolo 24, comma 2, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, le parole: «decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547» sono sostituite dalle seguenti: «decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81».
9. All'articolo 25, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, le parole: «lire 40» sono sostituite dalle seguenti: «0,02 euro».
10. All'allegato A della legge 28 gennaio 1994, n. 84, al punto 6, la parola: «JONIO» e' sostituita dalla seguente: «IONIO».
11. Nella legge 28 gennaio 1994, n. 84, le parole: «AdSP», «autorita' portuali», «autorita' portuale», «Autorita' portuali», «Autorita' portuale», «Autorita' di Sistema Portuale», «Autorita' di Sistema portuali» e «autorita' di sistema portuali», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «Autorita' di sistema portuale».
12. Il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 14 novembre 1994 e' abrogato.
13. All'articolo 86, comma 5, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, le parole: «disciplina della somministrazione di cui al presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «disciplina della somministrazione di cui alla normativa vigente».
14. Entro sei mesi dalla entrata in vigore del presente decreto, il Presidente dell'Autorita' di sistema portuale emana il decreto di cui all'articolo 15-bis della legge 28 gennaio 1994, n. 84, come modificato dall'articolo 13 del presente decreto.
15. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Presidente dell'Autorita' di sistema portuale adotta il Piano di cui all'articolo 8, comma 3, lettera s-bis), della legge 28 gennaio 1994, n. 84, come modificato dall'art. 7 del presente decreto.

Note all'art. 15:
- Si riporta l'art. 3, della citata legge 28 gennaio
1994, n. 84, come modificato dal presente decreto
legislativo:
«Art. 3 (Costituzione del comando generale del Corpo
delle capitanerie). - 1. L'Ispettorato generale delle
capitanerie di porto e' costituito in comando generale del
Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera, cui e'
preposto un ammiraglio ispettore capo appartenente allo
stesso Corpo, senza aumento di organico ne' di spese
complessive, dipende dal Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti nei limiti di quanto dispone il decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n.
72, e svolge le attribuzioni previste dalle disposizioni
vigenti; esercita altresi' le competenze in materia di
sicurezza della navigazione attribuite al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti. Le capitanerie di porto
dipendono funzionalmente dal Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare e dal Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali, per le
materie di rispettiva competenza.».
- Si riporta l'art. 13, comma 1, della citata legge 28
gennaio 1994, n. 84, come modificato dal presente decreto
legislativo:
«Art. 13 (Risorse finanziarie delle Autorita' di
sistema portuale). - 1. Le entrate delle Autorita' di
sistema portuale sono costituite:
a) dai canoni di concessione delle aree demaniali e
delle banchine comprese nell'ambito portuale, di cui
all'art. 18, e delle aree demaniali comprese nelle
circoscrizioni territoriali, nonche' dai proventi di
autorizzazione per operazioni portuali di cui all'art. 16.
Le Autorita' di sistema portuale non possono determinare
canoni di concessione demaniale marittima per scopi
turistico-ricreativi, fatta eccezione per i canoni di
concessione di aree destinate a porti turistici, in misura
piu' elevata di quanto stabilito dalle autorita' marittime
per aree contigue e concesse allo stesso fine;
b) dagli eventuali proventi derivanti dalle cessioni
di impianti di cui all'art. 18, comma 1, lettere a) e b);
c) salvo quanto previsto all'art. 28, comma 6, dal
gettito delle tasse sulle merci sbarcate ed imbarcate di
cui al capo III del titolo II della legge 9 febbraio 1963,
n. 82, e all'art. 1 della legge 5 maggio 1976, n. 355 e
successive modificazioni e integrazioni;
d) dai contributi delle regioni, degli enti locali e
di altri enti ed organismi pubblici;
e) da entrate diverse;
e-bis) diritti di porto.
(Omissis).».
- Si riporta l'art. 17 della citata legge 28 gennaio
1994, n. 84, come modificato dal presente decreto
legislativo:
«Art. 17 (Disciplina della fornitura del lavoro
portuale temporaneo). - 1. Il presente articolo disciplina
la fornitura di lavoro temporaneo alle imprese di cui agli
articoli 16 e 18 per l'esecuzione delle operazioni portuali
e dei servizi portuali autorizzati ai sensi dell'art. 16,
comma 3. La presente disciplina della fornitura del lavoro
portuale temporaneo e' disciplina speciale.
2. Le Autorita' di sistema portuale o, laddove non
istituite, le autorita' marittime, autorizzano l'erogazione
delle prestazioni di cui al comma 1 da parte di una
impresa, la cui attivita' deve essere esclusivamente
rivolta alla fornitura di lavoro temporaneo per
l'esecuzione delle operazioni e dei servizi portuali, da
individuare secondo una procedura accessibile ad imprese
italiane e comunitarie. Detta impresa, che deve essere
dotata di adeguato personale e risorse proprie con
specifica caratterizzazione di professionalita'
nell'esecuzione delle operazioni portuali, non deve
esercitare direttamente o indirettamente le attivita' di
cui agli articoli 16 e 18 e le attivita' svolte dalle
societa' di cui all'art. 21, comma 1, lettera a), ne' deve
essere detenuta direttamente o indirettamente da una o piu'
imprese di cui agli articoli 16, 18 e 21, comma 1, lettera
a), e neppure deve detenere partecipazioni anche di
minoranza in una o piu' imprese di cui agli articoli 16, 18
e 21, comma 1, lettera a), impegnandosi, in caso contrario,
a dismettere dette attivita' e partecipazioni prima del
rilascio dell'autorizzazione.
3. L'autorizzazione di cui al comma 2 viene rilasciata
dall'Autorita' di sistema portuale o, laddove non
istituita, dall'autorita' marittima entro centoventi giorni
dall'individuazione dell'impresa stessa e, comunque,
subordinatamente all'avvenuta dismissione di ogni eventuale
attivita' e partecipazione di cui al medesimo comma.
L'impresa subentrante e' tenuta a corrispondere il valore
di mercato di dette attivita' e partecipazioni all'impresa
che le dismette.
4. L'Autorita' di sistema portuale o, laddove non
istituita, l'autorita' marittima individua le procedure per
garantire la continuita' del rapporto di lavoro a favore
dei soci e dei dipendenti dell'impresa di cui all'art. 21,
comma 1, lettera b), nei confronti dell'impresa
autorizzata.
5. Qualora non si realizzi quanto previsto dai commi 2
e 3, le prestazioni di cui al comma 1, vengono erogate da
agenzie promosse dalle Autorita' di sistema portuale o,
laddove non istituite, dalle autorita' marittime e soggette
al controllo delle stesse e la cui gestione e' affidata ad
un organo direttivo composto da rappresentanti delle
imprese di cui agli articoli 16, 18 e 21, comma 1, lettera
a). Ai fini delle prestazioni di cui al comma 1, l'agenzia
assume i lavoratori impiegati presso le imprese di cui
all'art. 21, comma 1, lettera b), che cessano la propria
attivita'. Con decreto del Ministro dei trasporti e della
navigazione, di concerto con il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, sono adottate le norme per
l'istituzione ed il funzionamento dell'agenzia.
6. L'impresa di cui al comma 2 e l'agenzia di cui al
comma 5, qualora non abbiano personale sufficiente per far
fronte alla fornitura di lavoro temporaneo prevista al
comma 1, possono rivolgersi, quali imprese utilizzatrici,
ai soggetti abilitati alla fornitura di prestazioni di
lavoro temporaneo previsti all'art. 2 della legge 24 giugno
1997, n. 196.
7. Nell'ambito delle trattative per la stipula del
contratto collettivo nazionale dei lavoratori portuali
previste al comma 13 le parti sociali individuano:
a) i casi in cui il contratto di fornitura di lavoro
temporaneo puo' essere concluso ai sensi dell'art. 1, comma
2, lettera a), della legge n. 196 del 1997;
b) le qualifiche professionali alle quali si applica
il divieto previsto dall'art. 1, comma 4, lettera a), della
legge n. 196 del 1997;
c) la percentuale massima dei prestatori di lavoro
temporaneo in rapporto ai lavoratori occupati nell'impresa
utilizzatrice, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma
8, della legge n. 196 del 1997;
d) i casi per i quali puo' essere prevista una
proroga dei contratti di lavoro a tempo determinato ai
sensi dell'art. 3, comma 4, della legge n. 196 del 1997;
e) le modalita' di retribuzione dei trattamenti
aziendali previsti all'art. 4, comma 2, della legge n. 196
del 1997.
8. Al fine di favorire la formazione professionale,
l'impresa di cui al comma 2 e l'agenzia di cui al comma 5
realizzano iniziative rivolte al soddisfacimento delle
esigenze di formazione dei prestatori di lavoro temporaneo.
Dette iniziative possono essere finanziate anche con i
contributi previsti dall'art. 5 della legge n. 196 del
1997.
9. (soppresso).
10. Le Autorita' di sistema portuale o, laddove non
istituite, le autorita' marittime adottano specifici
regolamenti volti a controllare le attivita' effettuate dai
soggetti di cui ai commi 2 e 5 anche al fine di verificare
l'osservanza dell'obbligo di parita' di trattamento nei
confronti delle imprese di cui agli articoli 16, 18 e 21,
comma 1, lettera a), e della capacita' di prestare le
attivita' secondo livelli quantitativi e qualitativi
adeguati. Detti regolamenti dovranno prevedere tra l'altro:
a) criteri per la determinazione e applicazione delle
tariffe da approvare dall'Autorita' di sistema portuale o,
laddove non istituita, dall'autorita' marittima;
b) disposizioni per la determinazione qualitativa e
quantitativa degli organici dell'impresa di cui al comma 2
e dell'agenzia di cui al comma 5 in rapporto alle effettive
esigenze delle attivita' svolte;
c) predisposizione di piani e programmi di formazione
professionale sia ai fini dell'accesso alle attivita'
portuali, sia ai fini dell'aggiornamento e della
riqualificazione dei lavoratori;
d) procedure di verifica e di controllo da parte
delle Autorita' di sistema portuale o, laddove non
istituite, delle autorita' marittime circa l'osservanza
delle regolamentazioni adottate;
e) criteri per la salvaguardia della sicurezza sul
lavoro.
11. Ferme restando le competenze dell'Autorita' garante
della concorrenza e del mercato, le Autorita' di sistema
portuale o, laddove non istituite, le autorita' marittime,
che hanno rilasciato le autorizzazioni di cui al comma 2,
possono sospenderne l'efficacia o, nei casi piu' gravi,
revocarle allorquando accertino la violazione degli
obblighi nascenti dall'esercizio dell'attivita'
autorizzata. Nel caso in cui la violazione sia commessa da
agenzie di cui al comma 5, le Autorita' di sistema portuale
o, laddove non istituite, le autorita' marittime possono
disporre la sostituzione dell'organo di gestione
dell'agenzia stessa.
12. La violazione delle disposizioni tariffarie,
previste dai regolamenti di cui al comma 10, e' punita con
la sanzione amministrativa pecuniaria da 5164,57 euro a
30987,41 euro.
13. Le Autorita' di sistema portuale, o, laddove non
istituite, le autorita' marittime, inseriscono negli atti
di autorizzazione di cui al presente articolo, nonche' in
quelli previsti dall'art. 16 e negli atti di concessione di
cui all'art. 18, disposizioni volte a garantire un
trattamento normativo ed economico minimo inderogabile ai
lavoratori e ai soci lavoratori di cooperative dei soggetti
di cui al presente articolo e agli articoli 16, 18 e 21,
comma 1, lettera b). Detto trattamento minimo non puo'
essere inferiore a quello risultante dal vigente contratto
collettivo nazionale dei lavoratori dei porti, e suoi
successivi rinnovi, stipulato dalle organizzazioni
sindacali dei lavoratori, comparativamente piu'
rappresentative a livello nazionale, dalle associazioni
nazionali di categoria piu' rappresentative delle imprese
portuali di cui ai sopracitati articoli e dall'Associazione
porti italiani (Assoporti).
14. Le Autorita' di sistema portuale esercitano le
competenze di cui al presente articolo previa deliberazione
del comitato portuale, sentita la commissione consultiva.
Le autorita' marittime esercitano le competenze di cui al
presente articolo sentita la commissione consultiva.
15. Per l'anno 2008 ai lavoratori addetti alle
prestazioni di lavoro temporaneo occupati con contratto di
lavoro a tempo indeterminato nelle imprese e agenzie di cui
ai commi 2 e 5 e per i lavoratori delle societa' derivate
dalla trasformazione delle compagnie portuali ai sensi
dell'art. 21, comma 1, lettera b), e' riconosciuta
un'indennita' pari a un ventiseiesimo del trattamento
massimo mensile d'integrazione salariale straordinaria
previsto dalle vigenti disposizioni, nonche' la relativa
contribuzione figurativa e gli assegni per il nucleo
familiare, per ogni giornata di mancato avviamento al
lavoro, nonche' per le giornate di mancato avviamento al
lavoro che coincidano, in base al programma, con le
giornate definite festive, durante le quali il lavoratore
sia risultato disponibile. Detta indennita' e' riconosciuta
per un numero di giornate di mancato avviamento al lavoro
pari alla differenza tra il numero massimo di 26 giornate
mensili erogabili e il numero delle giornate effettivamente
lavorate in ciascun mese, incrementato del numero delle
giornate di ferie, malattia, infortunio, permesso e
indisponibilita'. L'erogazione dei trattamenti di cui al
presente comma da parte dell'Istituto nazionale della
previdenza sociale e' subordinata all'acquisizione degli
elenchi recanti il numero, distinto per ciascuna impresa o
agenzia, delle giornate di mancato avviamento al lavoro
predisposti dal Ministero dei trasporti in base agli
accertamenti effettuati in sede locale dalle competenti
Autorita' di sistema portuale o, laddove non istituite,
dalle autorita' marittime.
15-bis. Al fine di sostenere l'occupazione, il
rinnovamento e l'aggiornamento professionale degli organici
dell'impresa o dell'agenzia fornitrice di manodopera,
l'Autorita' di sistema portuale puo' destinare una quota,
comunque non eccedente il 15 per cento delle entrate
proprie derivanti dalle tasse a carico delle merci sbarcate
ed imbarcate, al finanziamento della formazione, del
ricollocamento del personale, ivi incluso il reimpiego del
personale inidoneo totalmente o parzialmente allo
svolgimento di operazioni e servizi portuali in altre
mansioni, e delle misure di incentivazione al pensionamento
dei lavoratori dell'impresa o dell'agenzia di cui al
presente articolo. Al fine di evitare grave pregiudizio
all'operativita' del porto, le Autorita' di sistema
portuale possono finanziare interventi finalizzati a
ristabilire gli equilibri patrimoniali dell'impresa o
dell'agenzia fornitrice di manodopera nell'ambito di piani
di risanamento approvati dall'Autorita' stessa.».
- Si riporta l'art. 18 della citata legge 28 gennaio
1994, n. 84, come modificato dal presente decreto
legislativo:
«Art. 18 (Concessione di aree e banchine). - 1.
L'Autorita' di sistema portuale e, dove non istituita,
ovvero prima del suo insediamento, l'organizzazione
portuale o l'autorita' marittima danno in concessione le
aree demaniali e le banchine comprese nell'ambito portuale
alle imprese di cui all'art. 16, comma 3, per
l'espletamento delle operazioni portuali, fatta salva
l'utilizzazione degli immobili da parte di amministrazioni
pubbliche per lo svolgimento di funzioni attinenti ad
attivita' marittime e portuali. E' altresi' sottoposta a
concessione da parte dell'Autorita' di sistema portuale, e
laddove non istituita dall'autorita' marittima, la
realizzazione e la gestione di opere attinenti alle
attivita' marittime e portuali collocate a mare nell'ambito
degli specchi acquei esterni alle difese foranee anch'essi
da considerarsi a tal fine ambito portuale, purche'
interessati dal traffico portuale e dalla prestazione dei
servizi portuali anche per la realizzazione di impianti
destinati ad operazioni di imbarco e sbarco rispondenti
alle funzioni proprie dello scalo marittimo. Le concessioni
sono affidate, previa determinazione dei relativi canoni,
anche commisurati all'entita' dei traffici portuali ivi
svolti, sulla base di idonee forme di pubblicita',
stabilite dal Ministro dei trasporti e della navigazione,
di concerto con il Ministro delle finanze, con proprio
decreto. Con il medesimo decreto sono altresi' indicati:
a) la durata della concessione, i poteri di vigilanza
e controllo delle Autorita' concedenti, le modalita' di
rinnovo della concessione ovvero di cessione degli impianti
a nuovo concessionario;
b) i limiti minimi dei canoni che i concessionari
sono tenuti a versare.
1-bis. Sono fatti salvi, fino alla scadenza del titolo
concessorio, i canoni stabiliti dalle Autorita' di sistema
portuale relativi a concessioni gia' assentite alla data di
entrata in vigore del decreto di cui al comma 1.
2. Con il decreto di cui al comma 1 sono altresi'
indicati i criteri cui devono attenersi le Autorita' di
sistema portuale o marittime nel rilascio delle concessioni
al fine di riservare nell'ambito portuale spazi operativi
allo svolgimento delle operazioni portuali da parte di
altre imprese non concessionarie.
3. Con il decreto di cui al comma 1, il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti adegua la disciplina
relativa alle concessioni di aree e banchine alle normative
comunitarie.
4. Per le iniziative di maggiore rilevanza, il
presidente dell'Autorita' di sistema portuale puo'
concludere, previa delibera del comitato portuale, con le
modalita' di cui al comma 1, accordi sostitutivi della
concessione demaniale ai sensi dell'art. 11 della legge 7
agosto 1990, n. 241.
4-bis. Le concessioni per l'impianto e l'esercizio dei
depositi e stabilimenti di cui all'art. 52 del codice della
navigazione e delle opere necessarie per
l'approvvigionamento degli stessi, dichiarati strategici ai
sensi della legge 23 agosto 2004, n. 239, hanno durata
almeno decennale.
5. Le concessioni o gli accordi sostitutivi di cui al
comma 4 possono comprendere anche la realizzazione di opere
infrastrutturali.
6. Ai fini del rilascio della concessione di cui al
comma 1 e' richiesto che i destinatari dell'atto
concessorio:
a) presentino, all'atto della domanda, un programma
di attivita', assistito da idonee garanzie, anche di tipo
fideiussorio, volto all'incremento dei traffici e alla
produttivita' del porto;
b) possiedano adeguate attrezzature tecniche ed
organizzative, idonee anche dal punto di vista della
sicurezza a soddisfare le esigenze di un ciclo produttivo
ed operativo a carattere continuativo ed integrato per
conto proprio e di terzi;
c) prevedano un organico di lavoratori rapportato al
programma di attivita' di cui alla lettera a).
7. In ciascun porto l'impresa concessionaria di un'area
demaniale deve esercitare direttamente l'attivita' per la
quale ha ottenuto la concessione, non puo' essere al tempo
stesso concessionaria di altra area demaniale nello stesso
porto, a meno che l'attivita' per la quale richiede una
nuova concessione sia differente da quella di cui alle
concessioni gia' esistenti nella stessa area demaniale, e
non puo' svolgere attivita' portuali in spazi diversi da
quelli che le sono stati assegnati in concessione. Su
motivata richiesta dell'impresa concessionaria, l'autorita'
concedente puo' autorizzare l'affidamento ad altre imprese
portuali, autorizzate ai sensi dell'art. 16, dell'esercizio
di alcune attivita' comprese nel ciclo operativo.
8. L'Autorita' di sistema portuale o, laddove non
istituita, l'autorita' marittima sono tenute ad effettuare
accertamenti con cadenza annuale al fine di verificare il
permanere dei requisiti in possesso al momento del rilascio
della concessione e l'attuazione degli investimenti
previsti nel programma di attivita' di cui al comma 6,
lettera a).
9. In caso di mancata osservanza degli obblighi assunti
da parte del concessionario, nonche' di mancato
raggiungimento degli obiettivi indicati nel programma di
attivita', di cui al comma 6, lettera a), senza
giustificato motivo, l'Autorita' di sistema portuale o,
laddove non istituita, l'autorita' marittima revocano
l'atto concessorio.
9-bis. Le disposizioni del presente articolo si
applicano anche ai depositi e stabilimenti di prodotti
petroliferi e chimici allo stato liquido, nonche' di altri
prodotti affini, siti in ambito portuale.».
- Il comma 2 dell'art. 18 del citato decreto
legislativo 4 agosto 2016, n.169, soppresso dal presente
decreto legislativo, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
31 agosto 2016, n. 203.
- Si riporta l'art. 21 della citata legge 28 gennaio
1994, n. 84, come modificato dal presente decreto
legislativo:
«Art. 21 (Trasformazione in societa' delle compagnie e
gruppi portuali). - 1. Le compagnie ed i gruppi portuali
entro il 18 marzo 1995 debbono costituirsi in una o piu'
societa' di seguito indicate:
a) in una societa' secondo i tipi previsti nel libro
quinto, titoli V e VI, del codice civile, per l'esercizio
in condizioni di concorrenza delle operazioni portuali;
b) in una societa' o una cooperativa secondo i tipi
previsti nel libro quinto, titoli V e VI, del codice
civile, per la fornitura di servizi, nonche', fino al 31
dicembre 1996, mere prestazioni di lavoro in deroga
all'art. 1 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369;
c) in una societa' secondo i tipi previsti nel libro
quinto, titoli V e VI, del codice civile, avente lo scopo
della mera gestione, sulla base dei beni gia' appartenenti
alle compagnie e gruppi portuali disciolti.
2. Scaduto il termine di cui al comma 1 senza che le
compagnie ed i gruppi portuali abbiano provveduto agli
adempimenti di cui al comma 6, le autorizzazioni e le
concessioni ad operare in ambito portuale, comunque
rilasciate, decadono.
3. Le societa' e le cooperative di cui al comma 1 hanno
l'obbligo di incorporare tutte le societa' e le cooperative
costituite su iniziativa dei membri delle compagnie o dei
gruppi portuali prima della data di entrata in vigore della
presente legge, nonche' di assumere gli addetti alle
compagnie o gruppi alla predetta data. Le societa' o
cooperative di cui al comma 1, devono avere una distinta
organizzazione operativa e separati organi sociali.
4. Le societa' derivanti dalla costituzione succedono
alle compagnie ed ai gruppi portuali in tutti i rapporti
patrimoniali e finanziari limitatamente ai procedimenti
gia' promossi entro la data di adozione della delibera di
costituzione di cui al comma 1.
5. Ove se ne verificassero le condizioni, ai dipendenti
addetti tecnici ed amministrativi delle compagnie portuali,
che non siano transitati in continuita' di rapporto di
lavoro nelle nuove societa' di cui al comma 1, e' data
facolta' di costituirsi in imprese ai sensi del presente
articolo. Alle societa' costituite da addetti si applica
quanto disposto nei commi successivi per le societa'
costituite dai soci delle compagnie.
6. Entro la data di cui al comma 1, le compagnie ed i
gruppi portuali possono procedere, secondo la normativa
vigente in materia, alla fusione con compagnie operanti nei
porti viciniori, anche al fine di costituire nei porti di
maggior traffico un organismo societario in grado di
svolgere attivita' di impresa.
7. Le Autorita' di sistema portuale nei porti gia' sedi
di enti portuali e l'autorita' marittima nei restanti porti
dispongono la messa in liquidazione delle compagnie e
gruppi portuali che entro la data del 18 marzo 1995 non
abbiano adottato la delibera di costituzione secondo le
modalita' di cui al comma 1 ed effettuato il deposito
dell'atto per l'omologazione al competente tribunale. Nei
confronti di tali compagnie non potranno essere attuati gli
interventi di cui all'art. 1, comma 2, lettera c), del
decreto-legge 13 luglio 1995, n. 287, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 343.
8. Continuano ad applicarsi, sino alla data di
iscrizione nel registro delle imprese, nei confronti delle
compagnie e gruppi portuali che abbiano in corso le
procedure di costituzione ai sensi del comma 6, le
disposizioni di cui al comma 8 dell'art. 27 concernenti il
funzionamento degli stessi, nonche' le disposizioni
relative alla vigilanza ed al controllo attribuite
all'Autorita' di sistema portuale, nei porti gia' sedi di
enti portuali ed all'autorita' marittima nei restanti
porti.
8-bis. Per favorire i processi di riconversione
produttiva e per contenere gli oneri a carico dello Stato
derivanti dall'attuazione del decreto-legge 20 maggio 1993,
n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1993, n. 236, nei porti, con l'esclusione di quelli
indicati all'art. 4, comma 1, lettere b) e c), ove
sussistano imprese costituite ai sensi del comma 1, lettera
b), e dell'art. 17, il cui organico non superi le quindici
unita', le stesse possono svolgere, in deroga a quanto
previsto dall'art. 17, altre tipologie di lavori in ambito
portuale e hanno titolo preferenziale ai fini del rilascio
di eventuali concessioni demaniali relative ad attivita'
comunque connesse ad un utilizzo del demanio marittimo,
definite con decreto del Ministro dei trasporti.».
- Si riporta l'art. 22 della citata legge 28 gennaio
1994, n. 84 (Riordino della legislazione in materia
portuale), come modificato dal presente decreto
legislativo:
«Art. 22 (Agevolazioni fiscali). - 1. Per la
trasformazione in societa' e in cooperative delle compagnie
e dei gruppi portuali, nonche' delle organizzazioni
portuali, si applica il disposto dell'art. 122 del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni.
2. Le operazioni di cui al comma 1 sono soggette ad
imposta sostitutiva di quelle di registro, ipotecarie e
catastali e delle tasse sulle concessioni governative nella
misura fissa di 51,65 euro; tali operazioni non
costituiscono presupposto per l'applicazione dell'imposta
sull'incremento di valore degli immobili.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano
anche ai gruppi ormeggiatori e barcaioli che intendano
trasformarsi in societa' e in cooperative secondo i tipi
previsti nel libro quinto, titoli V e VI, del codice
civile.».
- Si riporta l'art. 24, comma 2, della citata legge 28
gennaio 1994, n. 84, come modificato dal presente decreto
legislativo:
«Art. 24 (Norme previdenziali, di sicurezza e di igiene
del lavoro). - (Omissis).
2. I lavoratori delle imprese operanti in porto,
nonche' i dipendenti delle associazioni di cui all'art. 17,
sono iscritti in appositi registri tenuti dall'Autorita' di
sistema portuale o, laddove non istituita, dall'autorita'
marittima. Ad essi si applicano le disposizioni in materia
di sicurezza e di igiene del lavoro di cui al decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive
modificazioni, ed alla legge 23 dicembre 1978, n. 833 e
successive modificazioni.
(Omissis).».
- Per i riferimenti al l citato decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81 si veda nelle note alle premesse.
- Si riporta l'art. 25, comma 1, della citata legge 28
gennaio 1994, n. 84, come modificato dal presente decreto
legislativo:
«Art. 25. (Norme assistenziali). - 1. Il Ministro dei
trasporti e della navigazione puo', con decreto da emanare
di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, imporre a carico
degli spedizionieri e ricevitori di merci nonche' delle
imprese autorizzate all'esercizio di operazioni portuali un
contributo in misura non superiore a 0,02 euro per ogni
tonnellata di merce imbarcata o sbarcata, con parziale
attribuzione dell'onere ai lavoratori da esse dipendenti,
nel limiti e con le modalita' stabiliti dal decreto stesso.
Il gettito derivante dall'applicazione del contributo e'
destinato all'assistenza ed alla tutela della integrita'
fisica dei lavoratori delle imprese operanti in porto e
delle loro famiglie.
(Omissis).».
- Si riporta l'allegato A, della citata legge 28
gennaio 1994, n. 84, come modificato dal presente decreto
legislativo:
«Allegato A
1) Autorita' di Sistema portuale del Mar Ligure
Occidentale - Porti di Genova, Savona e Vado Ligure.
2) Autorita' di Sistema portuale del Mar Ligure
Orientale - Porti di La Spezia e Marina di Carrara.
3) Autorita' di Sistema portuale del Mar Tirreno
Settentrionale - Porti di Livorno, Capraia, Piombino,
Portoferraio, Rio Marina e Cavo.
4) Autorita' di Sistema portuale del Mar Tirreno
Centro-Settentrionale - Porti di Civitavecchia, Fiumicino e
Gaeta.
5) Autorita' di Sistema portuale del Mar Tirreno
Centrale - Porti di Napoli, Salerno e Castellamare di
Stabia.
6) Autorita' di sistema portuale dei Mari Tirreno
Meridionale e Ionio e dello Stretto - Porti di Gioia Tauro,
Crotone (porto vecchio e nuovo), Corigliano Calabro,
Taureana di Palmi, Villa San Giovanni, Messina, Milazzo,
Tremestieri, Vibo Valentia e Reggio Calabria.
7) Autorita' di Sistema portuale del Mare di Sardegna -
Porti di Cagliari, Foxi-Sarroch, Olbia, Porto Torres, Golfo
Aranci, Oristano, Portoscuso-Portovesme e Santa Teresa di
Gallura (solo banchina commerciale).
8) Autorita' di Sistema portuale del Mare di Sicilia
Occidentale - Porti di Palermo, Termini Imerese, Porto
Empedocle e Trapani.
9) Autorita' di Sistema portuale del Mare di Sicilia
Orientale - Porti di Augusta e Catania.
10) Autorita' di Sistema portuale del Mare Adriatico
Meridionale - Porti di Bari, Brindisi, Manfredonia,
Barletta e Monopoli.
11) Autorita' di Sistema portuale del Mar Ionio - Porto
di Taranto.
12) Autorita' di Sistema portuale del Mare Adriatico
Centrale - Porto di Ancona, Falconara, Pescara, Pesaro, San
Benedetto del Tronto (esclusa darsena turistica) e Ortona.
13) Autorita' di Sistema portuale del Mare Adriatico
Centro-Settentrionale - Porto di Ravenna.
14) Autorita' di Sistema portuale del Mare Adriatico
Settentrionale - Porti di Venezia e Chioggia.
15) Autorita' di Sistema portuale del Mare Adriatico
Orientale - Porto di Trieste.».
- Il decreto del Ministro dei trasporti e della
navigazione 14 novembre 1994, abrogato dal presente decreto
legislativo, recava: «Identificazione dei servizi di
interesse generale nei porti da fornire a titolo oneroso
all'utenza portuale».
- Si riporta l'art. 86, comma 5, del citato decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, come modificato dal
presente decreto legislativo:
«Art. 86 (Norme transitorie e finali). - (Omissis).
5. Ferma restando la disciplina di cui all'art. 17,
comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, come
sostituito dall'art. 3 della legge 30 giugno 2000, n. 186,
i riferimenti che lo stesso art. 17 fa alla legge 24 giugno
1997, n. 196, si intendono riferiti alla disciplina della
somministrazione di cui alla normativa vigente.
(Omissis).».
- Per il testo dell'art. 15-bis della citata legge 28
gennaio 1994, n. 84, si vedano le note all'art. 12.
- Per il testo dell'art. 8 della citata legge 28
gennaio 1994, n. 84, come modificato dall'art. 5 del
presente decreto legislativo, e per i riferimenti
normativi, si vedano le note all'art. 5.
 
Art. 16
Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 13 dicembre 2017

MATTARELLA
Gentiloni Silveri, Presidente del
Consiglio dei ministri

Madia, Ministro per la
semplificazione e la pubblica
amministrazione

Padoan, Ministro dell'economia e
delle finanze

Delrio, Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti
Visto, il Guardasigilli: Orlando
 
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