Gazzetta n. 34 del 10 febbraio 2018 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 12 dicembre 2017
Disposizioni nazionali concernenti i programmi di sostegno al settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola, di cui all'articolo 29 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del 17 dicembre 2013.



IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;
Visto il regolamento delegato (UE) n. 611/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi a sostegno del settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 615/2014 della Commissione, del 6 giugno 2014, che fissa le modalita' di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne i programmi a sostegno dei settori dell'olio di oliva e delle olive da tavola;
Visto il comma 3, dell'art. 4, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. (legge comunitaria per il 1990)», cosi' come modificato dall'art. 2, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2004, n. 204, con il quale si dispone che il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nell'ambito di propria competenza, provvede con decreto all'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunita' europea;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, concernente il «Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'art. 14, comma 3 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173 e successive integrazioni e modificazioni»;
Visto il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, concernente la soppressione dell'AIMA e l'istituzione dell'AGEA - Agenzia per le erogazioni in agricoltura a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105, recante l'organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali a norma dell'art. 2, comma ter del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazione nella legge 7 agosto 2012, n. 136»;
Visto il decreto ministeriale 24 novembre 2014, n. 86483, concernente le «Disposizioni nazionali in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori del settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola e loro associazioni nonche' di adeguamento delle organizzazioni di produttori gia' riconosciute»;
Visto il decreto ministeriale 10 dicembre 2014, n. 6931, recante disposizioni nazionali concernenti i programmi di sostegno al settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola, di cui all'art. 29 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del 17 dicembre 2013;
Visto il decreto interministeriale 22 luglio 2016, n. 3048, concernente l'art. 4 del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 91 del 2 luglio 2015, recante «Disposizioni urgenti per il recupero del potenziale produttivo e competitivo del settore olivicolo - oleario»;
Considerata l'esigenza di assicurare l'applicazione della normativa europea contenuta nei regolamenti europei su richiamati, con particolare riguardo alle procedure per la presentazione e la realizzazione dei programmi di sostegno, per l'erogazione del finanziamento comunitario, nonche' per l'esecuzione dei controlli;
Considerato che per migliorare l'efficacia di alcune misure e' opportuno prevederne l'applicazione a livello nazionale affidandone, pertanto, l'esecuzione alle associazioni di organizzazioni di produttori;
Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 23 novembre 2017;

Decreta:

Art. 1

Campo di applicazione, definizioni
e competenze

1. Il presente decreto ministeriale, di seguito denominato «Decreto», disciplina le modalita' tecniche e le procedure applicative delle disposizioni recate dall'art. 29 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, del regolamento delegato (UE) n. 611/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 e del regolamento di esecuzione (UE) n. 615/2014 della Commissione del 6 giugno 2014 e successive modifiche, relativamente ai programmi di sostegno al settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola.
2. Ai sensi del decreto, si intende per:
a) regolamento delegato: il regolamento (UE) n. 611/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 e successive modifiche;
b) regolamento di esecuzione: il regolamento (UE) n. 615/2014 della Commissione del 6 giugno 2014 e successive modifiche;
c) Ministero: il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
d) AGEA: l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - organismo pagatore;
e) SIAN: Sistema informativo agricolo nazionale;
f) Regioni: le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;
g) Comitato: il Comitato di valutazione di cui all'art. 7 del decreto;
h) organizzazione beneficiaria: una delle organizzazioni riconosciute di cui all'art. 29 ,comma 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013;
i) OP: un'organizzazione di produttori riconosciuta ai sensi dell'art. 152 del regolamento (UE) n. 1308/2013;
j) AOP: un'associazione di organizzazioni di produttori riconosciuta ai sensi dell'art. 156 del regolamento (UE) n. 1308/2013;
k) OI: un'organizzazione interprofessionale riconosciuta ai sensi dell'art. 157 del regolamento (UE) n. 1308/2013;
l) ambito di intervento: ciascuno dei campi di sostegno elencati all'art. 29 del regolamento (UE) n. 1308/2013, par. 1, lettere a), b), c), d) e) ed f);
m) misura: ciascuno dei gruppi di attivita' che concorrono alla realizzazione dell'ambito di intervento, come elencati ai sottopunti delle lettere a), b), c), d) e) ed f) di cui al paragrafo 1 dell'art. 3 del regolamento delegato;
n) investimenti:
beni durevoli fissi (inamovibili);
beni durevoli mobili (movibili);
o) CUAA: Codice unico aziende agricole;
p) prodotto ceduto: olio, olive da olio e olive da tavola.
3. Ai fini dell'applicazione del decreto, la ripartizione delle competenze tra il Ministero, le regioni e l'AGEA sono cosi' disciplinate:
a) il Ministero:
1. adotta le disposizioni nazionali, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, per la gestione delle risorse comunitarie e dei programmi di attivita', in relazione alla presentazione, contenuto, approvazione e modifiche;
2. riceve e valuta i programmi di attivita' presentati relativamente alle misure e) ed f) del regolamento, nonche' le eventuali loro modifiche;
3. verifica, sulla base delle informazioni trasmesse dalle regioni, il rispetto delle disposizioni sulla ripartizione dello stanziamento comunitario e dispone le ripartizioni di eventuali fondi residui;
4. elabora la graduatoria unica nazionale dei programmi ammessi;
5. pubblica l'elenco dei programmi approvati a livello nazionale e regionale.
b) le regioni:
1. ricevono, valutano e trasmettono al Ministero i programmi per le attivita' di cui alle misure b), c) e d) del regolamento con i relativi importi ammessi, nonche' le eventuali loro modifiche;
2. ripartiscono tra le OP eventuali somme aggiuntive messe a disposizione dal Ministero;
3. eseguono i controlli sul mantenimento dei requisiti di riconoscimento e ne informano l'organismo pagatore ai fini del pagamento del saldo.
c) l'AGEA:
1. verifica la regolarita' delle domande (rispetto dei termini di presentazione, completezza degli allegati), nonche' le richieste di modifica;
2. adotta le disposizioni per la gestione dei controlli e delle domande di aiuto;
3. riceve le domande di erogazione degli aiuti ed esegue i controlli, direttamente o tramite enti delegati;
4. esegue i pagamenti.
 
Allegato I

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato II

MISURE AMMISSIBILI
1. Monitoraggio e gestione del mercato nel settore dell'olio d'oliva e delle olive da tavola.
Ambito d'intervento non attivato. 2. Miglioramento dell'impatto ambientale dell'olivicoltura.
2.a) Operazioni collettive di mantenimento degli uliveti ad alto valore ambientale e a rischio di abbandono.
Detta misura e' attuata in conformita' alle seguenti condizioni e criteri oggettivi:
1) realizzazione di programmi locali di manutenzione degli oliveti ad elevato valore ambientale, paesaggistico e a rischio di abbandono. Gli operatori agricoli si devono impegnare ad effettuare le attivita' necessarie per il recupero, il mantenimento e la salvaguardia degli oliveti coinvolti mediante interventi di potatura straordinaria, terrazzamenti, ciglionamenti e muretti a secco.
2) le aree d'intervento potenzialmente ammissibili sono quelle caratterizzate da una situazione orografica difficile (pendenza > 15% altitudine >= 300 mt slm e almeno uno dei seguenti elementi: sesto irregolare, eta' degli oliveti superiore 50 anni, esemplari di particolare interesse (eta' plurisecolare, grande dimensione), presenza di particolari sistemazioni idraulico-agrarie del terreno quali muretti a secco, terrazzamenti ecc.;
3) l'intervento dovra' essere effettuato annualmente da ciascuna OP ed interessare almeno 2.000 piante e coinvolgere almeno 5 produttori;
4) In deroga, possono essere realizzati interventi di potatura straordinaria su olivi in zona delimitata di cui al decreto 7 dicembre 2016 che ha previsto «Misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di Xylella fastidiosa (Well Raju) nel territorio della Repubblica italiana».
Le organizzazioni beneficiarie comunicano agli uffici regionali competenti, entro la fine di ciascuna annualita', il nominativo e il relativo CUAA dei soci sui cui terreni sono stati realizzati i muretti a secco.
2.b) Elaborazione di buone pratiche agricole per l'olivicoltura, basate su criteri ambientali adattati alle condizioni locali, nonche' la loro diffusione presso gli olivicoltori e il monitoraggio della loro applicazione pratica.
I progetti devono prevedere:
1) elaborazione di un disciplinare che per la coltivazione integrata deve essere conforme a quanto previsto dal Sistema di qualita' nazionale per la produzione integrata (SNQPI), per la coltivazione biologica invece, il disciplinare deve prevedere dei sistemi di coltivazione che tengano conto della salvaguardia delle aree aziendali non coltivate per il rifugio degli organismi utili, del mantenimento di buoni livelli di fertilita' del terreno, della protezione del suolo dai fenomeni di erosione, dell'utilizzo ottimale delle risorse naturali. L'elaborazione e' ammessa esclusivamente nel caso di prima introduzione.
2) introduzione e applicazione pratica del disciplinare presso i produttori attraverso la fornitura di adeguati servizi di assistenza tecnica.
Le organizzazioni beneficiarie potranno eventualmente aderire ai sistemi di certificazioni ambientali.
2.c) Dimostrazione pratica di tecniche alternative all'impiego di prodotti chimici per la lotta alla mosca dell'olivo, nonche' progetti di osservazione dell'andamento stagionale.
La misura si articola in due interventi attivabili anche singolarmente:
1) osservazione dell'andamento stagionale dell'infestazione della mosca dell'olivo, attraverso rilievi sia fenologici che di cattura/infestazione per massimo 5 mesi; la misura, deve essere attuata a livello di comprensorio e prevedere la diffusione tempestiva dei risultati del monitoraggio:
2) dimostrazione pratica finalizzata a diffondere l'introduzione, tra i produttori di tecniche di lotta alternative di tipo biologico, biotecnico e con biocidi naturali. Per la realizzazione delle dimostrazione dovra' essere predisposto un protocollo approvato da un agronomo iscritto all'albo professionale o dal servizio fitosanitario regionale che definisca le modalita' di realizzazione della prova dimostrativa e un campo testimone di confronto per misurare l'efficacia della tecnica di lotta alternativa utilizzata.
2.d) Dimostrazione pratica di tecniche olivicole finalizzate alla protezione dell'ambiente e al mantenimento del paesaggio, quali la coltivazione biologica, la coltivazione a bassi consumi intermedi, la protezione del suolo limitando l'erosione o la coltivazione integrata;
Misura non attivata poiche' gia' prevista nell'ambito delle misure 2b e 3a.
2.e) Iniziative per la protezione delle varieta' rustiche e delle varieta' a rischio di estinzione.
I progetti possono riguardare iniziative quali:
1) la creazione di oliveti con varieta' a rischio di estinzione o rustiche;
2) la sostituzione di piante con varieta' a rischio di estinzione, o rustiche, in oliveti plurivarietali;
Le predette iniziative possono essere attivate per le varieta' a rischio di estinzione di cui all'elenco pubblicato sul sito internet del Ministero (https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/ID Pagina/8250.)
Le organizzazioni beneficiarie che realizzano investimenti comunicano agli uffici regionali competenti, entro la fine di ciascuna annualita', il nominativo e il relativo CUAA dei soci sui cui terreni sono stati realizzati gli investimenti. 3. Miglioramento della competitivita' dell'olivicoltura attraverso la modernizzazione.
3a) Miglioramento dei sistemi di irrigazione e delle tecniche colturali.
La misura si articola in due interventi attivabili anche singolarmente:
1) ammodernamento dei sistemi di irrigazione e connessa assistenza tecnica; i sistemi di irrigazione devono essere a basso volume d'adacquamento; nel caso di ammodernamento e' necessario dimostrare il risparmio idrico ottenuto con il nuovo impianto attraverso una relazione redatta da un tecnico abilitato;
2) introduzione e applicazione di tecniche colturali innovative relative alla gestione del suolo e all'ottimizzazione della risorsa idrica e connessa assistenza tecnica.
Resta inteso che non e' possibile aumentare la superficie irrigua.
3b) Sostituzione degli olivi poco produttivi con nuovi olivi.
I progetti devono prevedere la sostituzione, nel rispetto della normativa vigente, di singole piante poco produttive o il rinnovo di singole piante tramite il reinnesto, nell'ambito dello stesso oliveto.
3c) Formazione dei produttori sulle nuove tecniche colturali.
Si prevede la realizzazione di corsi di formazione in aula ed in campo, rivolte ai produttori sulle nuove tecniche di produzione, raccolta e confezionamento.
3d) Iniziative di formazione e comunicazione.
Le iniziative di formazione e comunicazione devono prevedere almeno la realizzazione di uno dei seguenti interventi:
1) corsi di formazione, giornate dimostrative e sessioni formative rivolte agli operatori della filiera (esclusi i produttori che hanno gia' partecipato alla misura precedente); gli argomenti trattati sono relativi alle fasi di produzione, trasformazione/confezionamento;
2) prove dimostrative di assaggio degli oli di oliva e delle olive da tavola rivolti agli operatori della filiera (inclusi i produttori) e ai consumatori;
3) Incontri di divulgazione con i soci sulle attivita' realizzate con il progetto. Le attivita' dovranno essere realizzate esclusivamente nei territori di competenza dell'organizzazione di produttori beneficiaria o affidataria. (convegni da OP o affidatari delle AOP).
Le organizzazioni beneficiarie che realizzano investimenti nelle misure 3a) e 3b) comunicano agli uffici regionali competenti, entro la fine di ciascuna annualita', il nominativo e il relativo CUAA dei soci sui cui terreni sono stati realizzati gli investimenti. 4. Miglioramento della qualita' della produzione di olio d'oliva e delle olive da tavola.
4.a) Miglioramento delle condizioni di coltivazione, di raccolta, di consegna e di magazzinaggio delle olive prima della trasformazione e connessa assistenza tecnica.
I programmi prevedono l'assistenza tecnica per l'attuazione dei seguenti interventi, mirati al miglioramento della qualita' dell'olio e delle olive da mensa, attraverso:
1) la razionalizzazione delle condizioni di coltivazione di tutte le fasi del ciclo dell'olivo con riferimento agli aspetti agronomici e fitosanitari;
2) la definizione dei periodi ottimali di raccolta attraverso l'utilizzo di indici di maturazione e di qualita' oggettivi (forza di distacco, cascola, contenuto in olio, analisi sensoriale e fenoli dell'olio).
Si possono prevedere inoltre anche l'acquisto e l'utilizzo di mezzi tecnici e le attrezzature per la raccolta e la conduzione degli oliveti nonche' la potatura di riforma finalizzata alla meccanizzazione delle operazioni di raccolta.
Le organizzazioni beneficiarie che realizzano investimenti comunicano agli uffici regionali competenti, entro il 31 marzo di ogni anno, il nominativo e il relativo CUAA dei soci a cui e' stato concesso l'utilizzo pluriennale del bene.
4.b) Il miglioramento varietale degli oliveti in singole aziende, a condizione che tali interventi contribuiscano al conseguimento degli obiettivi del programma di attivita'.
Gli interventi devono essere diretti al miglioramento della qualita' dell'olio di oliva e delle olive da tavola.
Si prevede la realizzazione di nuovi impianti a scopo dimostrativo e non finalizzati all'aumento diretto della produzione; questi possono essere realizzati esclusivamente con cultivar italiane, con una densita' d'impianto compresa tra 250 e 600 piante/ha e su una superficie non superiore a 5 ettari per comprensorio provinciale.
Le organizzazioni beneficiarie che realizzano investimenti comunicano agli uffici regionali competenti, entro la fine di ciascuna annualita', il nominativo e il relativo CUAA dei soci sui cui terreni sono stati realizzati gli investimenti.
4.c) Miglioramento delle condizioni di magazzinaggio e di valorizzazione dei residui della produzione dell'olio d'oliva e delle olive da tavola.
1) I programmi devono essere finalizzati a garantire un adeguato stoccaggio dei residui colturali, delle acque di vegetazione e delle sanse, nonche' il loro utilizzo per la fertirrigazione o come ammendante, per la produzione di compost, per l'alimentazione ad uso zootecnico, per la produzione di energia, nonche' come substrato per l'estrazione di composti o molecole che possono trovare diversi utilizzi in altri settori. Si possono prevedere anche progetti dimostrativi finalizzati al recupero e riutilizzo dei sottoprodotti dell'azienda agricola e dell'industria di trasformazione olivicola-olearia, mediante la costituzione di filiere energetiche con le aziende olivicole.
2) Il miglioramento delle condizioni di imbottigliamento dell'olio di oliva non viene attivato in questa misura poiche' gia' possibile nella misura 4d.
Le organizzazioni beneficiarie che realizzano investimenti comunicano agli uffici regionali competenti, entro il 31 marzo di ogni anno, il nominativo e il relativo CUAA dei soci a cui e' stato concesso l'utilizzo pluriennale del bene.
4d) Assistenza tecnica all'industria di trasformazione oleicola, alle imprese di produzione delle olive da tavola, ai frantoi e alle imprese di confezionamento per quanto riguarda aspetti inerenti alla qualita' dei prodotti.
I programmi devono prevedere assistenza tecnica almeno in uno dei seguenti settori:
1) Industria di trasformazione e impresa di confezionamento delle olive da olio:
i. assistenza tecnica per la risoluzione delle problematiche che pregiudicano la qualita' dell'olio e delle olive da mensa;
ii. programmazione della raccolta in relazione alla capacita' degli impianti di trasformazione per permettere una immediata lavorazione delle olive, da effettuarsi entro 48 ore dalla raccolta.
2) Industria di trasformazione e impresa di confezionamento delle olive da tavola:
i. assistenza tecnica per la risoluzione delle problematiche che pregiudicano la qualita' delle olive da mensa negli stabilimenti.
Si puo' prevedere l'acquisto e l'utilizzo di macchine e attrezzature che assicurino il miglioramento della qualita' dell'olio e delle olive da mensa. Sono ricomprese anche singole attrezzature per l'analisi dell'olio e delle olive da mensa e delle rese.
Le organizzazioni beneficiarie che realizzano investimenti comunicano agli uffici regionali competenti, entro il 31 marzo di ogni anno, il nominativo e il relativo CUAA dei soci a cui e' stato concesso l'utilizzo pluriennale del bene.
Assistenza tecnica alla produzione non attivata poiche' gia' possibile nella 4a.
4.e) Costituzione e miglioramento dei laboratori di analisi delle caratteristiche organolettiche e fisico chimiche degli oli di oliva vergini.
I programmi prevedono la costituzione ex novo di laboratori di analisi a norma di legge e ammodernamento di laboratori gia' esistenti.
Le organizzazioni beneficiarie che realizzano investimenti comunicano agli uffici regionali competenti, entro il 31 marzo di ogni anno, il nominativo e il relativo CUAA dei soci a cui e' stato concesso l'utilizzo pluriennale del bene.
4.f) Formazione di panel di assaggiatori per l'analisi sensoriale dell'olio di oliva vergine e delle olive da tavola.
I programmi devono mirare alla formazione di assaggiatori qualificati per il controllo organolettico dell'olio di oliva vergine e delle olive da tavola. I corsi devono essere preventivamente autorizzati dalla Regione di competenza.
E' possibile effettuare in questa misura anche le 20 sedute d'assaggio ufficiali finalizzate all'iscrizione nell'Elenco nazionale degli assaggiatori olio di oliva. 5. Tracciabilita', certificazione e tutela della qualita' dell'olio d'oliva e delle olive da tavola.
5.a) Progettazione e realizzazione di sistemi di rintracciabilita' di filiera certificati ai sensi della norma UNI EN ISO 22005:08 e conformi al reg. (CE) 178/2002.
I sistemi devono consentire di rintracciare la provenienza delle olive e dell'olio nei diversi stadi della filiera.
I programmi devono prevedere la creazione di sistemi di rintracciabilita', con adeguata assistenza tecnica, e possono comprendere le analisi e la fornitura di attrezzature per la corretta gestione del sistema. I sistemi di tracciabilita' possono prevedere anche la certificazione della distribuzione del valore del prodotto lungo tutta la filiera.
Inoltre i sistemi di rintracciabilita' possono prevedere anche:
1) l'applicazione di schemi volontari mirati a monitorare gli aspetti ambientali insiti nel ciclo di produzione aventi effetto nella qualificazione del prodotto verso il mercato nazionale ed internazionale (Environmental Product Declaration - EPD, Carbon Foot Print), nonche' gli aspetti legati alla responsabilita' sociale d'impresa anche attraverso la definizione di specifici strumenti;
2) sistemi di certificazione volontari dove la tracciabilita' rappresenta un elemento determinante, ad esempio: halal, kosher;
3) sistemi di certificazione volontaria Unionali o Nazionali, dove la tracciabilita' e' un elemento indispensabile per garantire l'origine del prodotto (DOP e IGP) e/o il sistema di coltivazione utilizzato (Bio, SNQPI).
Le organizzazioni beneficiarie che realizzano investimenti comunicano agli uffici regionali competenti, entro il 31 marzo di ogni anno, il nominativo e il relativo CUAA dei soci a cui e' stato concesso l'utilizzo pluriennale del bene.
5.b) Realizzazione ed applicazione pratica di sistemi di certificazione volontaria della qualita' basati su un sistema di analisi del rischio e di punti critici di controllo.
Per gli impianti di trasformazione e di confezionamento si devono applicare i seguenti standards: GSFS / IFS / ISO 22000.
5.c) Progettazione, realizzazione e gestione di sistemi di controllo del rispetto delle norme di autenticita', qualita' e commercializzazione dell'olio di oliva e delle olive da mensa immessi sul mercato.
1) Monitoraggio sui residui fitosanitari presenti negli oli di oliva e nelle olive da mensa oggetto di transazioni commerciali.
2) Analisi e controlli sui residui rameici. 6. Diffusione di informazioni sulle iniziative svolte dalle organizzazioni beneficiarie nei campi di cui ai punti 2, 3, 4 e 5.
6.a) Diffusione di informazioni sulle iniziative realizzate svolte dalle organizzazioni beneficiarie nei campi di cui ai punti 2, 3, 4 e 5.
I progetti devono prevedere la divulgazione delle iniziative svolte nelle diverse misure rivolte a consumatori ed operatori della filiera attraverso:
la realizzazione di convegni e incontri tra operatori in Italia (ad eccezione dei programmi di sostegno realizzati da organizzazioni di due Paesi produttori), incontri con giornalisti e opinion leader, incontri con i consumatori, info point, partecipazione a fiere di settore, materiale divulgativo, divulgazione a mezzo stampa e online, realizzazione di video divulgativi.
6.b) creazione di un sito Internet e sua gestione sulle attivita' svolte dalle organizzazioni beneficiarie nei campi di cui ai punti 2, 3, 4 e 5 limitatamente alle organizzazioni che non hanno gia' usufruito di finanziamenti nei programmi precedenti aventi la stessa finalita'.
Limitare ad un solo anno la creazione del sito, poi nei due anni successivi la gestione e l'aggiornamento nella voce informatica delle varie misure.
 
Allegato III

COSTI NON AMMISSIBILI

Fermi restando i costi non ammissibili specificati all'art. 4, comma 3, del regolamento delegato, non sono ammissibili i costi relativi a:
a) viaggi studio o altro, in Italia e all'estero;
b) viaggi collettivi di partecipazione a fiere;
c) corsi su normativa cogente;
d) tenuta del conto corrente, emissione di bonifici, carta di credito e/o bancomat;
e) ratei per mutui ipotecari su immobili;
f) acquisto di autovetture per trasporto persone;
g) acquisto arredi, ad esclusione di quelli strettamente necessari per l'arredo di laboratori e sala panel;
h) tablet, smartphone, televisori e supporti tecnologi di nuova generazione, ad eccezione di strumenti tecnologici strettamente correlati alla realizzazione dell'azione;
i) qualsiasi altra spesa antecedente l'inizio dell'annualita' considerata o riferita ad attivita' antecedenti tale data.
 
Allegato IV

CRONOLOGIA DELLE OPERAZIONI

1. Entro il 10 gennaio le organizzazioni beneficiarie inseriscono le domande sul portale del SIAN.
2. Entro il 4 febbraio le regioni e il Ministero inseriscono nel SIAN l'esito delle valutazioni dei programmi da loro valutati.
3. Entro il 9 febbraio il Ministero che si avvarra' del Comitato, procede ad ottemperare a quanto previsto dall'art. 6, comma 3.
4. Entro il 14 febbraio il Ministero comunica ad AGEA e alle regioni l'approvazione dei programmi.
5. Qualora l'ammontare degli importi assegnati dal Ministero e dalle regioni sia inferiore alle risorse complessivamente disponibili, (cioe' disponibilita' in esubero) il Ministero, che si avvale del Comitato, ripartisce tali importi alle regioni che ne hanno fatto richiesta, secondo le percentuali indicate nella colonna 2 della tabella di cui all'allegato V.
6. Entro il 23 febbraio le regioni provvedono all'assegnazione di tali ulteriori risorse alle organizzazioni beneficiarie, lo inseriscono sul SIAN dandone comunicazione al Ministero.
7. Il Comitato verifica il rispetto delle assegnazioni minime previste dall'art. 5 del regolamento delegato e il Ministero entro il 2 marzo comunica alle organizzazioni beneficiarie, alle regioni e ad AGEA il provvedimento dei programmi ammissibili con le relative risorse.
8. Entro l'8 marzo AGEA comunica il provvedimento definitivo di approvazione alle organizzazioni beneficiarie, fornendo il dettaglio delle risorse assegnate.
9. Entro il 18 marzo, a seguito del provvedimento di assegnazione, le organizzazioni beneficiarie adeguano i propri programmi sulla base di quanto approvato e lo inseriscono sul portale del SIAN.
10. Entro il 27 marzo le regioni comunicano al Ministero l'esito delle valutazioni sui programmi adeguati, per i settori di rispettiva competenza.
11. Entro il 31 marzo il Ministero, sulla base delle nuove valutazioni, approva i programmi adeguati e ne da' comunicazione alle organizzazioni beneficiarie e ad AGEA e lo pubblica sul proprio sito internet.
 
Allegato V

RIPARTIZIONE RISORSE FINANZIARIE UNIONALI

A. L'importo annuo di € 35.991.000,00 e' ripartito come segue:
1. € 7.198.200,00 (20%) e' destinato al finanziamento delle misure di cui alle lettere e) ed f) dell'art. 3, paragrafo 1 del regolamento delegato;
2. € 28.792.800,00 (80%) e' destinato al finanziamento delle misure di cui alle lettere b), c) e d) dell'art. 3, paragrafo 1 del regolamento delegato.
B. L'importo di € 28.792.800,00 e' ripartito tra le regioni come segue:
1. € 4.500.000,00 come quota fissa in parti uguali per tutte le regioni;
2. € 24.292.800,00 come quota variabile ripartita come segue:
a) € 21.989.312,00 sulla base della superficie olivetata regionale;
b) € 2.303.488,00 sulla base della superficie per le regioni con SAUO >25%.

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato VI INFORMAZIONI SULLE ATTIVITA' PREVISTE NEI PROGRAMMI AMMISSIBILI,
SULLE RISORSE ASSEGNATE, SULLA DISPONIBILITA' AD UTILIZZARE
EVENTUALI STANZIAMENTI AGGIUNTIVI.
a) Breve descrizione sulle attivita' del programma.
b) Informazioni in merito alle procedure adottate per la ripartizione del finanziamento comunitario.
c) Informazioni in merito alla demarcazione con i PSR.
d) Prospetti riepilogativi delle ripartizioni finanziarie.
e) Breve commento sulle valutazioni trasmesse.
f) Disponibilita' ad utilizzare eventuali stanziamenti aggiuntivi ed eventualmente indicarne i riferimenti normativi.
 
Allegato VII

GRIGLIA DEI CRITERI DI SELEZIONE
E DI VALUTAZIONE

A) Qualita' generale dei programmi.
1. Caratteristiche del contenuto:
contenuto di carattere tradizionale: punti 0;
contenuto di carattere innovativo: punti 3.
2. Dettaglio degli investimenti:
insufficiente: punti 0;
sufficiente: punti 1;
buono: punti 3;
ottimo: punti 5.
3. Dettaglio del calendario di esecuzione delle azioni:
insufficiente: punti 0;
sufficiente: punti 1;
buono: punti 2;
ottimo: punti 3.
4. Dettaglio delle identificazioni dei luoghi di realizzazione degli investimenti e delle azioni:
insufficiente: punti 0;
sufficiente: punti 1;
buono: punti 3;
ottimo: punti 5.
B) Coerenza con gli obiettivi e le priorita' nazionali.
1. Coerenza con gli obiettivi nazionali indicati nel Piano olivicolo nazionale:
insufficiente: punti 0;
sufficiente: punti 1;
buono: punti 2;
ottimo: punti 3.
2. Livello di trasparenza e informazione ai soci beneficiari e ai consumatori:
insufficiente: punti 0;
sufficiente: punti 1;
buono: punti 2;
ottimo: punti 3.
3. Coerenza con la programmazione regionale:
misura non integrata con i piani regionali: punti 0;
misura parzialmente integrata con i piani regionali: punti 1;
misura di sviluppo della strategia regionale: punti 2;
misura prioritaria nella programmazione regionale: punti 3.
C) Credibilita' finanziaria e adeguatezza delle risorse finanziarie a disposizione dell'organizzazione beneficiaria.
1. La solidita' finanziaria e' rappresentata da un indice di rotazione del capitale investito, desunto dagli ultimi due bilanci aziendali e ottenuto dal valore della produzione totale/totale attivo:
indice di rotazione < 0,5: punti 2;
indice di rotazione compreso tra 0,5 e 1: punti 3;
indice di rotazione compreso tra 1 e 2: punti 4;
indice di rotazione oltre 2: punti 5.
2. Programmi presentati dalle OP: programmi integrati tra OP a livello regionale con dimensione finanziaria complessiva almeno pari € 1.000.000,00:
con una misura integrata tra due OP: punti 1;
con una misura integrata tra piu' di due OP: punti 2;
con oltre una misura integrata tra due o piu' OP: punti 3.
3. Programmi presentati dalle AOP negli ambiti b-c-d di competenza regionale:
programmi regionali realizzati attraverso una OP socia: punti 1;
programmi regionali realizzati attraverso due OP socie: punti 3;
programmi regionali realizzati attraverso oltre due OP socie: punti 6.
D) Estensione della zona regionale interessata dal programma di attivita':
estensione provinciale: punti 0;
estensione interprovinciale: punti 0;
estensione regionale: punti 3;
estensione interregionale (inferiore a 8 regioni): punti 4;
estensione nazionale (uguale o superiore a 8 regioni): punti 5;
estensione sopranazionale: punti 6.
E) Varieta' delle situazioni economiche delle zone regionali interessate (dati censuari ISTAT):
area scarsamente olivicola: punti 1;
area mediamente olivicola: punti 2;
area prevalentemente olivicola: punti 3.
F) Ambiti di intervento interessati e partecipazione finanziaria degli operatori.
1. Numero dei settori di attivita' interessati:
programmi riguardanti 1 ambito: punti 1;
programmi riguardanti 2 ambiti: punti 2;
programmi riguardanti 3 ambiti: punti 3;
programmi riguardanti oltre 3 ambiti: punti 5.
2. Quota della partecipazione finanziaria delle organizzazioni di operatori rispetto alla dimensione finanziaria complessiva del programma:
inferiore al 15%: punti 1;
dal 15% fino al 20%: punti 3;
superiore al 20%: punti 5.
G) Qualita' indicatori di efficacia:
scarso: punti 0;
sufficiente: punti 1;
buona: punti 2;
ottima: punti 3.
H) Valutazione dei programmi di attivita' eventualmente gia' svolti, calcolati come % di speso nella programmazione precedente:
programmi non ultimati: punti -4;
minore di 85%: punti -2;
compreso tra 85% e 90%: punti 0;
compreso tra 90% e 95%: punti 2;
oltre 95%: punti 4.
I) Valore dell'olio di oliva e delle olive da tavola prodotte dai membri dell'organizzazione beneficiaria.
1. Organizzazioni di produttori:
rapporto tra: valore della produzione rappresentata dalla OP e valore della produzione delle zone regionali di riferimento*:
a) < 5%: punti 1;
b) tra 5% e 10%: punti 2;
c) > 10%: punti 3.
2. Associazioni di organizzazioni di produttori:
rapporto tra: valore della produzione rappresentata dall'insieme delle OP riconosciute aderenti alla AOP e valore della produzione nazionale*:
a) < 10%: punti 1;
b) tra 10% e 20%: punti 2;
c) > 20%: punti 3.
3. Organizzazioni interprofessionali:
valore della produzione trasformata o rappresentata dai soci dell'OI**:
a) > € 30.000.000,00: punti 3;
b) tra € 30.000.000,00 e € 10.000.000,00: punti 2;
c) < € 10.000.000,00: punti 1. * Il valore della produzione deve essere calcolato moltiplicando la superficie olivicola totale dei soci con fascicolo aziendale per le rese medie di olio per ettaro (calcolate utilizzando i dati ISTAT riferiti alla media delle ultime due campagne disponibili) e moltiplicando il risultato per il prezzo medio annuale delle stesse campagne (dati ISMEA). ** Il valore della produzione deve essere calcolato sulla base del fatturato medio delle ultime due campagne o come prodotto tra la produzione effettiva e i prezzi ISMEA delle campagne di riferimento.
L) Piano di controllo per la corretta gestione del programma, adottato dall'organizzazione beneficiaria e chiaramente descritto nel programma presentato:
a) nessuno schema: punti 0;
b) autocontrollo: punti 2;
c) controllo effettuato da societa' indipendente: punti 4;
d) controllo/autocontrollo certificato da un ente terzo ai sensi della norma ISO 9001/2015: punti 6.
 
Allegato VIII

SCHEMA DI RELAZIONE
SULL'ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI
Relazione annuale.
a) Breve descrizione delle fasi del programma di sostegno realizzato o in corso.
b) Indicazione delle principali modifiche apportate al programma come previsto all'art. 10 del decreto.
c) Valutazione dei risultati ottenuti sulla base degli indicatori di cui all'art. 7, paragrafo 3, lettera f) del regolamento.
d) Evidenziare le eventuali criticita' riscontrate. Relazione finale.
a) Valutazione generale sul programma di sostegno.
b) Descrizione, sulla base degli indicatori di cui all'art. 7, paragrafo 3, lettera f) del regolamento, indicante in che misura gli obiettivi sono stati realizzati.
c) Spiegazione delle modifiche apportate al programma di sostegno evidenziando una comparazione tra la situazione ex-ante ed ex-post.
d) Evidenziare gli eventuali aspetti da prendere in considerazione in sede di elaborazione del successivo programma di sostegno.
 
Art. 2

Criteri di demarcazione

1. I criteri di demarcazione tra OCM ed altre forme di finanziamento come previsto dall'art. 2a del regolamento delegato sono quelli indicati nei Programmi di sviluppo rurale (PSR) regionali, vigenti al momento della valutazione dei programmi o delle relative modifiche.
2. In allegato I sono riportati, in forma sintetica, i criteri di demarcazione previsti nei PSR vigenti alla data di emanazione del presente decreto.
3. Per le AOP le soglie finanziarie di demarcazione sono da intendersi valide per ogni OP riconosciuta nel territorio di riferimento.
 
Art. 3

Programmi di sostegno
ammissibili al finanziamento

1. I programmi di sostegno ammissibili hanno una durata fissa di tre anni e sono attuati per annualita'.
2. La durata triennale di ciascun programma di sostegno decorre dal 1° aprile dell'anno in cui il programma viene presentato all'autorita' competente per l'approvazione. Il primo periodo inizia a partire dal 1° aprile 2018.
3. Le organizzazioni di produttori riconosciute possono presentare il programma per uno o piu' ambiti di intervento di cui ai punti 2, 3, 4 e 6 dell'allegato II.
4. Le associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute possono presentare il programma per uno o piu' ambiti di intervento di cui all'allegato II.
5. Le organizzazioni interprofessionali riconosciute possono presentare il programma per uno o piu' ambiti di intervento di cui all'allegato 2, punti 5c e 6.
6. Le misure ammissibili possono essere tutte quelle espressamente indicate nell'allegato II.
7. Fermi restando i costi non ammissibili specificati dall'art. 4 del regolamento delegato, non sono ammissibili le ulteriori voci di costo indicate nell'allegato III.
8. Le spese generali di cui all'art. 7, paragrafo 3, lettera d) del regolamento delegato, possono essere ammissibili sulla base di un tasso forfettario.
 
Art. 4

Esternalizzazioni e investimenti
a utilita' ripetuta

1. L'esternalizzazione delle attivita' di una OP o di una AOP e' consentita in conformita' all'art. 155 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e nel rispetto delle condizioni stabilite dall'art. 3, paragrafo 4, del regolamento delegato.
2. Per gli investimenti l'organizzazione beneficiaria si impegna con atto scritto a:
a) vincolare i beni acquistati alla destinazione d'uso;
b) non alienare gli investimenti prima della fine del periodo di ammortamento (tre anni per i beni informatici e cinque anni per i restanti);
c) non alienare gli impianti di oliveti prima di dieci anni.
3. Nel caso di cessione del diritto di utilizzo di un bene a un socio per la realizzazione del programma, il beneficiario dovra' stipulare un atto scritto di comodato gratuito.
4. Per gli investimenti concessi in comodato gratuito (come disciplinato dal codice civile) presso le aziende dei propri soci, il beneficiario dovra' predisporre una specifica convenzione per la loro gestione, contenente le seguenti condizioni minime:
a) impegno del socio a restituire all'OP l'oggetto dell'investimento (o il suo valore residuo), in caso di:
1) recesso;
2) scioglimento della societa' (per i produttori organizzati in forma societaria);
3) alienazione e/o fusione dell'azienda agricola senza che il nuovo soggetto subentri nella qualita' di socio della OP;
4) richiesta dell'OP per utilizzo improprio dell'investimento.
b) modalita' di eventuale utilizzazione associata degli investimenti.
 
Art. 5

Presentazione dei programmi di sostegno

1. Le domande sono presentate attraverso il Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), previa preventiva registrazione da parte delle organizzazioni beneficiarie.
2. Possono presentare domanda per l'approvazione dei programmi di sostegno le organizzazioni beneficiarie riconosciute ai sensi del decreto ministeriale n. 86483 del 24 novembre 2014 e successive modifiche.
3. Le domande devono contenere tutti gli elementi di cui all'art. 7, par. 3, del regolamento delegato, pena la loro esclusione.
4. Ciascuna organizzazione beneficiaria puo' presentare un solo programma di sostegno, pena la sua esclusione dal regime di aiuti.
5. Le domande devono essere inserite esclusivamente sul portale del SIAN entro e non oltre il 10 gennaio dell'anno di inizio di ciascun periodo triennale.
6. Entro lo stesso termine del 10 gennaio, le organizzazioni beneficiarie dovranno consegnare l'originale della cauzione di buona esecuzione ad AGEA - settore OCM Vino e altri aiuti - via Palestro n. 81 - 00185 Roma.
7. Ai fini della partecipazione al finanziamento comunitario, le organizzazioni beneficiarie devono aggiornare la base sociale alla data del 31 dicembre dell'anno precedente l'inizio di ciascun periodo triennale.
 
Art. 6

Approvazione dei programmi di sostegno

1. Entro il 4 febbraio le regioni e il Ministero inseriscono nel SIAN l'esito delle selezioni e delle valutazioni dei programmi di rispettiva competenza, valutati sulla base dei criteri di cui all'art. 8, fatta salva, in ogni caso, la corrispondenza dello stesso alla normativa comunitaria e nazionale di riferimento. Le regioni e il Ministero possono chiedere modifiche al programma, come previsto dall'art. 7, comma 4 del regolamento delegato.
2. La ripartizione delle somme da assegnare alle organizzazioni beneficiarie ammesse seguira' la seguente modalita':
a) il 25% dell'importo viene assegnato ad ogni singola organizzazione beneficiaria in ragione della rappresentativita' dei soci (numero di produttori olivicoli) che hanno il fascicolo aziendale;
b) il 25% dell'importo viene assegnato a ogni singola organizzazione beneficiaria in ragione della rappresentativita' della superficie olivicola dei soci che hanno il fascicolo aziendale;
c) il 25% dell'importo viene attribuito a ogni singola organizzazione beneficiaria sulla base del punteggio assegnato a ciascun programma;
d) il 25% dell'importo sulla base del valore del prodotto ceduto o conferito dai propri soci e commercializzato dall'organizzazione beneficiaria nell'anno solare 2017.
Per le AOP si terra' conto delle organizzazioni di produttori riconosciute presenti sul territorio.
3. Entro il 9 febbraio il Ministero, che si avvale del Comitato di cui all'art. 7, procede:
a) ad accertare la conformita' e la conseguente ratifica dei programmi e delle risorse assegnate, valutati dalle regioni e dal Ministero;
b) alla verifica del rispetto dell'art. 5 del regolamento delegato;
c) alla definizione degli importi ammissibili e, se del caso, al loro adeguamento all'importo massimo disponibile di cui all'allegato V, come previsto al comma 2;
4. Il Ministero comunica ad AGEA e alle regioni l'approvazione dei programmi entro il 14 febbraio di ogni periodo triennale, a partire dal 2018; tuttavia, nel caso in cui l'ammontare degli importi assegnati dal Ministero e dalle regioni siano inferiori alle risorse complessivamente disponibili, il Ministero, che si avvale del Comitato, provvede a ripartire tale differenza tra le regioni che ne hanno fatto richiesta, secondo i parametri percentuali indicati nella colonna 2 della tabella di cui all'allegato V.
5. Le Regioni, conseguentemente, provvedono all'assegnazione di tali ulteriori risorse alle organizzazioni di produttori e ne danno comunicazione al Ministero entro il 23 febbraio.
6. Il Comitato verifica il rispetto delle assegnazioni minime previste dall'art. 5 del regolamento delegato e il Ministero entro il 2 marzo comunica alle organizzazioni beneficiarie, alle regioni e ad AGEA il provvedimento dei programmi ammissibili con le relative risorse.
7. Entro l'8 marzo AGEA comunica il provvedimento definitivo di approvazione alle organizzazioni beneficiarie, fornendo il dettaglio delle risorse assegnate.
8. A seguito del provvedimento, le organizzazioni beneficiarie adeguano i propri programmi sulla base di quanto approvato ed entro il 18 marzo lo inseriscono sul SIAN.
9. Le regioni e il Ministero provvedono alla valutazione dei programmi adeguati per i settori di rispettiva competenza entro il 27 marzo.
10. Il Ministero, approva i programmi adeguati e ne da' comunicazione alle organizzazioni beneficiarie e ad AGEA entro il 31 marzo e lo pubblica sul proprio sito internet (allegato IV).
 
Art. 7

Comitato

1. Con decreto del direttore generale delle politiche internazionali e dell'Unione europea e' istituito un Comitato che procede, oltre a quanto disposto dall'art. 6, commi 3, 4 e 6, a verificare se gli investimenti proposti sono rispondenti alle disposizioni comunitarie e nazionali di riferimento.
Il comitato e' composto da:
a) un dirigente del Ministero con funzione di Presidente;
b) due esperti del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale;
c) un esperto del Dipartimento delle politiche competitive, della qualita' agroalimentare, ippiche e della pesca;
d) tre esperti delle regioni designati dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;
e) un esperto designato da AGEA;
f) un esperto anche in procedure informatiche del Ministero o di un ente ad esso collegato.
2. Il Comitato e' supportato da una segreteria tecnico-amministrativa composta da funzionari del Dipartimento delle politiche europee e internazionali.
3. Il funzionamento del Comitato e della segreteria tecnico-amministrativa non comporta oneri a carico del bilancio dello Stato.
4. Le riunioni del Comitato sono valide in presenza dei 2/3 dei componenti. Le decisioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
5. Ai componenti del Comitato non e' corrisposto alcun emolumento, indennita' o rimborso spese.
 
Art. 8

Criteri di selezione

1. La selezione dei programmi e' effettuata sulla base di specifici criteri di valutazione, con relativa attribuzione di un punteggio massimo, come di seguito specificato:
a) qualita' generale dei programmi: punti max n. 16;
b) coerenza con gli obiettivi e le priorita' del settore stabiliti a livello nazionale e regionale: punti max n. 9;
c) credibilita' finanziaria e adeguatezza delle risorse finanziarie a disposizione dell'organizzazione beneficiaria: punti max n. 11;
d) estensione della zona regionale interessata dal programma di sostegno: punti max n. 6;
e) varieta' delle situazioni economiche delle zone regionali interessate: punti max n. 3;
f) numero di ambiti di intervento interessati e importanza della partecipazione finanziaria dell'organizzazione beneficiaria: punti max n. 10;
g) indicatori di efficacia sia qualitativi che quantitativi: punti max n. 3;
h) valutazione dei programmi di attivita' eventualmente gia' svolti: punti max n. 4;
i) valore dell'olio di oliva prodotto dai membri dell'organizzazione beneficiaria: punti max 3;
l) sistema di controllo per la corretta gestione del programma: punti max 6.
2. Le specifiche dei criteri di cui al comma 1 sono riportate nell'allegato VII.
3. Il Ministero, il Comitato e le regioni, nell'ambito delle rispettive competenze, hanno facolta' di chiedere alle organizzazioni beneficiarie chiarimenti in merito al programma di sostegno, nel corso della relativa valutazione, nonche' ogni utile elemento per la verifica della corrispondenza alle norme comunitarie e nazionali.
 
Art. 9

Modifica dei programmi di attivita'

1. Entro il 31 dicembre di ciascun anno, le organizzazioni beneficiarie possono presentare sul portale del SIAN richieste di modifica dell'annualita' successiva del programma approvato, purche' le stesse garantiscano il raggiungimento degli obiettivi, che non comportino aumenti di spesa della quota comunitaria assegnata e siano debitamente motivate e documentate.
2. Il Ministero e le regioni, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze, valutano le domande di modifica ed entro due mesi dal loro ricevimento, comunicano alle organizzazioni beneficiarie richiedenti e all'AGEA l'accoglimento o il diniego della modifica presentata.
3. Le domande di modifica alle quali non e' stato dato riscontro entro due mesi dalla loro presentazione, sono considerate accolte.
4. In deroga ai commi da 1 a 3, nel corso di ciascuna annualita' le organizzazioni beneficiarie possono presentare domanda di modifica delle singole misure alle condizioni previste dal paragrafo 6 dell'art. 2 del regolamento di esecuzione.
5. La modifica di cui al comma 4 e' considerata accettata se l'organizzazione beneficiaria non riceve entro un mese dalla presentazione della domanda, comunicazione di diniego da parte dell'amministrazione competente.
6. In caso di fusione di organizzazioni beneficiarie le stesse dovranno comunicare al Ministero, alle regioni e ad AGEA, le modalita' operative con cui procederanno alla gestione dei programmi.
 
Art. 10

Disposizioni finanziarie

1. L'ammontare annuo per il finanziamento unionale dei programmi di sostegno, stabilito in euro 35.991.000,00 dall'art. 29 del regolamento (UE) n. 1308/2013, e' ripartito conformemente all'art. 5 del regolamento delegato, come segue:
a) almeno il 20% e' destinato all'ambito di intervento sul miglioramento dell'impatto ambientale dell'olivicoltura;
b) almeno il 30% e' destinato al miglioramento della qualita' della produzione di olio di oliva e di olive da tavola;
c) almeno il 15% e' destinato all'ambito di intervento relativo al sistema di tracciabilita', alla certificazione e alla tutela della qualita' dell'olio di oliva e delle olive da tavola, in particolare il controllo della qualita' degli oli di oliva venduti ai consumatori finali.
2. Ad integrazione del finanziamento unionale le organizzazioni beneficiarie partecipano, ai sensi dell'art. 29, paragrafo 3 del regolamento (UE) n. 1308/2013, con fondi propri alla realizzazione dei programmi di sostegno nella misura non inferiore al:
a) 12,50% delle spese per le attivita' relative al miglioramento dell'impatto ambientale dell'olivicoltura e al miglioramento della competitivita' dell'olivicoltura attraverso la modernizzazione (rispettivamente lettere b) e c) dell'art. 29, par. 1 del regolamento (UE) n. 1308/2013);
b) 12,50% delle spese per investimenti in attivita' fisse relative al miglioramento della qualita' della produzione di olio di oliva e di olive da tavola (lettera d) dell'art. 29, par. 1 del regolamento (UE) n. 1308/2013);
c) 25% delle spese per le altre attivita' relative al miglioramento della qualita' della produzione di olio di oliva e di olive da tavola (lettera d) dell'art. 29, par. 1 del regolamento (UE) n. 1308/2013);
d) 12,50% delle spese per programmi di attivita' realizzati in tre Paesi terzi o Stati membri non produttori da organizzazioni beneficiarie riconosciute da almeno due Stati membri produttori, nei campi di attivita' di cui all'art. 29, paragrafo 1, lettere e) ed f) del regolamento (UE) n. 1308/2013;
e) 25% delle spese per le altre attivita' realizzate negli stessi campi dell'art. 29, paragrafo 1, lettere e) ed f) del regolamento (UE) n. 1308/2013;
Il cofinanziamento dei programmi e' completato da un finanziamento nazionale in misura pari alla quota di partecipazione delle organizzazioni beneficiarie e comunque non superiore al 50% dei costi esclusi dal finanziamento unionale.
Il Ministero provvede a chiedere al Ministero dell'economia il necessario stanziamento dei fondi, che saranno direttamente trasferiti all'AGEA.
3. Al fine di garantire un'adeguata efficacia dei programmi presentati e un'ottimizzazione delle risorse disponibili, il livello appropriato minimo di dimensione finanziaria di ciascun programma e' fissato, in euro 230.000 per annualita'. Tale importo e' ridotto a euro 150.000 per annualita', per i programmi relativi alle Regioni Basilicata, Liguria, Emilia Romagna, Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Veneto e Province autonome di Trento e Bolzano.
4. Al fine di garantire l'efficacia dei programmi realizzabili, non potranno essere finanziati importi inferiori a 50.000 euro annui per ciascuno degli ambiti b), c) e d), ad eccezione per le Regioni Lombardia, Trentino A.A. e Friuli Venezia Giulia.
 
Art. 11

Richiesta di finanziamento

1. Ai fini del versamento del finanziamento dell'Unione di cui all'art. 29 (2) del reg. 1308/2013, una organizzazione beneficiaria deve presentare una domanda di finanziamento all'organismo pagatore dello Stato membro entro e non oltre il 15 giugno.
2. Le domande di finanziamento presentate dopo il 15 giugno sono irricevibili e l'organismo pagatore non procedera' al pagamento del saldo richiesto.
 
Art. 12

Pagamenti parziali

1. La domande, non superiori a due, possono essere presentate entro e non oltre il 28 febbraio dell'anno successivo di inizio dell'attivita' di ciascuna annualita'.
2. La liquidazione della richiesta di pagamento parziale e' subordinata al controllo dell'organismo pagatore.
 
Art. 13

Domande di anticipo

1. L'AGEA determina, con propria circolare adottata in accordo con il Ministero, le modalita' operative per la presentazione delle domande di anticipazione e di saldo dell'aiuto, nonche' i termini entro i quali le organizzazioni beneficiarie presentano la domanda di richiesta del secondo acconto e dello svincolo della cauzione, conformemente all'art. 4, paragrafo 2 del regolamento di esecuzione.
 
Art. 14

Relazioni delle organizzazioni beneficiarie

1. Entro il 1° maggio di ogni anno le organizzazioni beneficiarie trasmettono ad AGEA e contestualmente al Ministero e alle regioni, per quanto di rispettiva competenza, le relazioni sull'attuazione dei programmi, conformemente a quanto disposto all'art. 9 del regolamento di esecuzione.
2. Le relazioni di cui al comma 1 sono presentate secondo lo schema in allegato VIII.
 
Art. 15

Controlli

1. L'AGEA determina con propria circolare, adottata in accordo con il Ministero, eventuali procedure operative nonche' i criteri e le modalita' attuative concernenti le verifiche e i controlli sulla corretta esecuzione dei programmi di sostegno e per il pagamento degli aiuti previsti agli articoli 6 e 7 del regolamento di esecuzione.
2. Entro il 30 giugno di ciascuna annualita' del programma triennale, l'AGEA acquisisce dal Ministero e dalle regioni e provincie autonome i risultati del controllo svolto per l'accertamento del rispetto delle condizioni di riconoscimento nel corso dell'anno di attuazione, come previsto dall'art. 6, comma 1, lettera a) del regolamento di esecuzione.
3. Le regioni effettuano i controlli sugli investimenti sulla base dei dati del CUAA comunicati dalle organizzazioni beneficiarie, al fine di evitare il doppio finanziamento. Le regioni comunicano annualmente al Ministero l'esito dei controlli.
 
Art. 16

Fascicolo aziendale

1. La costituzione del fascicolo aziendale e' obbligatoria per tutte le aziende agricole ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 503/99 e del decreto legislativo n. 99/2004 e, quindi, anche per i produttori che usufruiscono del programma di sostegno.
2. Ai sensi dell'art. 25, comma 2 del decreto-legge n. 5 del 2 febbraio 2012, convertito con modificazioni nella legge n. 35 del 4 aprile 2012, l'AGEA, le regioni, le Provincie autonome di Trento e Bolzano e gli organismi pagatori, utilizzano per le attivita' di rispettiva competenza le informazioni relative all'azienda agricola contenute nel fascicolo aziendale, che fanno fede nei loro confronti.
3. L'eventuale aggiornamento del fascicolo aziendale cartaceo ed elettronico, dovra' essere fatto in conformita' alle disposizioni dell'organismo pagatore territorialmente competente.
4. La documentazione acquisita per la costituzione e/o aggiornamento del fascicolo aziendale deve essere debitamente archiviata e protocollata dall'organismo pagatore.
5. Al fine di eseguire tutti i controlli previsti dal Sistema integrato di gestione e controllo (SIGC), e' necessario che nel fascicolo aziendale siano presenti tutte le superfici di cui i produttori dispongono, indipendentemente dal fatto che esse siano oggetto di una domanda di pagamento o meno.
 
Art. 17

Procedure operative

1. Le procedure operative per la presentazione dei programmi sono adottate con apposita circolare del Ministero.
 
Art. 18

Abrogazioni

1. Il decreto n. 6931 del 10 dicembre 2014 e' abrogato; tuttavia le disposizioni in esso contenute continuano a trovare applicazione per i programmi di sostegno triennali approvati nel 2015 e decorrenti dal 1° aprile 2015 con conclusione al 31 marzo 2018.
 
Art. 19

Disposizioni finali

1. Nel caso in cui non sia possibile il rispetto dei termini di cui agli articoli 5 e 6 e tale situazione non sia imputabile alle parti interessate, i predetti termini con decreto dipartimentale, previa comunicazione alla segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, possono essere differiti per il tempo strettamente necessario per consentire agli interessati gli adempimenti consequenziali.
 
Art. 20

Entrata in vigore

1. Il presente decreto e gli allegati che ne formano parte integrante, entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito istituzionale internet del Ministero e si applica ai programmi triennali decorrenti dal 1° aprile 2018.
 
Art. 21

Clausola di invarianza finanziaria

1. Senza pregiudizio delle determinazioni da assumere ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013, dall'attuazione delle disposizioni contenute nel presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni competenti provvedono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto sara' inviato agli organi di controllo per la prevista registrazione.
Roma, 12 dicembre 2017

Il Ministro: Martina

Registrato alla Corte dei conti il 23 gennaio 2018 Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 6
 
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