Gazzetta n. 34 del 10 febbraio 2018 (vai al sommario)
LEGGE 11 gennaio 2018, n. 7
Misure per il coordinamento della politica spaziale e aerospaziale e disposizioni concernenti l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia spaziale italiana.


La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga
la seguente legge:
Art. 1

Finalita'

1. Allo scopo di assicurare il coordinamento delle politiche spaziali e aerospaziali, nonche' di favorire l'efficacia delle iniziative dell'Agenzia spaziale italiana (A.S.I.), di cui al decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128, al Presidente del Consiglio dei ministri sono attribuiti l'alta direzione, la responsabilita' politica generale e il coordinamento delle politiche dei Ministeri relative ai programmi spaziali e aerospaziali, nell'interesse dello Stato.

N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.

Note all'art. 1:
- Il decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128
(Riordino dell'Agenzia spaziale italiana (A.S.I.) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 giugno 2003, n. 129.
 
Art. 2
Istituzione e competenze del Comitato interministeriale per le
politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale
1. L'articolo 21 del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128, e' sostituito dal seguente:
«Art. 21 (Indirizzo e coordinamento in materia spaziale e aerospaziale). - 1. Al fine di assicurare l'indirizzo e il coordinamento in materia spaziale e aerospaziale anche con riferimento ai servizi operativi correlati e' istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale, di seguito denominato "Comitato".
2. Per le finalita' di cui al comma 1, il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, individua il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega alle politiche spaziali e aerospaziali e l'ufficio della Presidenza del Consiglio responsabile delle attivita' di supporto, coordinamento e segreteria del Comitato.
3. Il Comitato e' presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri ovvero dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega alle politiche spaziali e aerospaziali, ed e' composto dai Ministri della difesa, dell'interno, dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'economia e delle finanze, nonche' dal Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome e dal presidente dell'A.S.I.. I citati Ministri possono delegare la loro partecipazione al Comitato ad un vice Ministro o ad un Sottosegretario di Stato competente per i rispettivi Dicasteri.
4. In merito agli specifici argomenti discussi dal Comitato, il Presidente, sentiti i componenti di cui al comma 3, puo' invitare a partecipare alla seduta Ministri o Sottosegretari di Stato di altri Dicasteri e rappresentanti di enti pubblici e privati la cui presenza sia utile all'espletamento delle funzioni del Comitato. Ai soggetti invitati non spettano gettoni di presenza, indennita' o altri emolumenti comunque denominati. Agli eventuali oneri per rimborsi di spese di missione si provvede nell'ambito delle risorse di ciascuna Amministrazione disponibili a legislazione vigente.
5. Le spese per il funzionamento del Comitato sono poste a carico della Presidenza del Consiglio dei ministri. Ai componenti del Comitato non sono riconosciuti compensi, indennita' o altri emolumenti comunque denominati. All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
6. Il Comitato, nell'ambito e a supporto dei compiti di alta direzione, indirizzo e coordinamento del Presidente del Consiglio dei ministri, con le modalita' definite da un proprio regolamento interno adottato nella sua prima seduta e tenendo conto degli indirizzi della politica estera nazionale e della politica dell'Unione europea nel settore spaziale e aerospaziale:
a) definisce gli indirizzi del Governo in materia spaziale e aerospaziale con riferimento anche alla ricerca, all'innovazione tecnologica e alle ricadute sul settore produttivo, nonche' in ordine alla predisposizione del Documento strategico di politica spaziale nazionale;
b) indirizza e supporta l'A.S.I. nella definizione di accordi internazionali e nelle relazioni con organismi spaziali internazionali;
c) approva il Documento strategico di politica spaziale nazionale che definisce la strategia politica e le linee di intervento finanziario per lo sviluppo di tecnologie industriali innovative e di servizi applicativi spaziali a favore della crescita economica del Paese;
d) assicura il coordinamento dei programmi e dell'attivita' dell'A.S.I. con i programmi e con le attivita' delle amministrazioni centrali e periferiche;
e) individua le linee prioritarie per la partecipazione ai programmi europei dell'Agenzia spaziale europea (E.S.A.) e per lo sviluppo degli accordi bilaterali e multilaterali;
f) definisce gli indirizzi per lo sviluppo di forme di sinergia e di cooperazione nel settore spaziale tra gli enti di ricerca, le amministrazioni pubbliche, le strutture universitarie e il mondo dell'impresa, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese di settore;
g) definisce gli indirizzi per le iniziative delle amministrazioni e dei soggetti pubblici interessati, individuati ai sensi della normativa vigente, e competenti nelle applicazioni e nei servizi spaziali, anche di pubblica responsabilita', nel rispetto dei rispettivi compiti e funzioni, favorendo sinergie e collaborazioni anche con soggetti privati, per la realizzazione di programmi applicativi di prevalente interesse istituzionale;
h) definisce le priorita' di ricerca e applicative nazionali e gli investimenti pubblici del settore, incentivando le cooperazioni finanziarie e le sinergie tra soggetti pubblici e privati, al fine di promuovere, sviluppare e diffondere la ricerca scientifica e tecnologica applicata al settore spaziale e aerospaziale e lo sviluppo di servizi innovativi, nonche' di favorire lo sviluppo e la competitivita' del sistema produttivo italiano, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese;
i) definisce il quadro delle risorse finanziarie disponibili per l'attuazione delle politiche spaziali ed aerospaziali, secondo criteri di promozione e sviluppo di servizi satellitari innovativi di interesse pubblico, perseguendo obiettivi di sinergia delle risorse pubbliche e private, destinate alla realizzazione di infrastrutture spaziali e aero-spaziali e nel rispetto di quanto previsto dalla lettera h);
l) elabora le linee strategiche governative del settore spaziale e aerospaziale, promuovendo i necessari processi di internazionalizzazione delle capacita' nazionali, individuando le esigenze capacitive nel settore spaziale e aerospaziale indicate dalle amministrazioni interessate, favorendo lo sviluppo e il potenziamento tecnologico delle piccole e medie imprese, l'utilizzo delle tecnologie spaziali e aerospaziali negli altri comparti dell'industria e dei servizi nazionali, nonche' i trasferimenti di conoscenze dal settore della ricerca alle applicazioni commerciali e ai servizi di pubblica utilita' con particolare riferimento ai settori dell'ambiente, del trasporto e delle telecomunicazioni;
m) promuove, sulla base delle condivise esigenze capacitive nel settore spaziale individuate dalle amministrazioni interessate, di cui alla lettera l), specifici accordi di programma congiunti tra le amministrazioni interessate, che prevedano il finanziamento interministeriale di servizi applicativi, sistemi, infrastrutture spaziali;
n) effettua la valutazione globale dei ritorni e dei risultati dei programmi pluriennali per gli aspetti sociali, strategici ed economici;
o) promuove opportune iniziative normative per la realizzazione di nuovi servizi satellitari di interesse pubblico, in conformita' alle norme dell'Unione europea;
p) promuove lo sviluppo dei programmi spaziali e aerospaziali che coinvolgono aspetti di sicurezza nazionale e di tipo duale, con particolare riferimento alle applicazioni per la sicurezza civile e militare, anche in raccordo con i programmi internazionali ed europei a valenza strategica;
q) predispone, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione alle Camere contenente l'illustrazione delle attivita' e dei risultati degli investimenti nel settore spaziale e aerospaziale;
r) promuove il trasferimento di conoscenze dal settore della ricerca ai servizi di pubblica utilita', con riferimento ai settori dell'ambiente, della gestione del territorio e della previsione e prevenzione delle calamita' naturali e dei rischi derivanti dall'attivita' dell'uomo, nonche' ai settori del trasporto e delle telecomunicazioni;
s) promuove misure volte a sostenere le domande e l'offerta di formazione in discipline spaziali e aerospaziali, tenendo conto annualmente del quadro delle iniziative promosse dalle universita' italiane.
7. Per l'espletamento dei compiti di cui al comma 6, il Comitato si avvale del supporto tecnico-scientifico dell'A.S.I. e di eventuali altri esperti del settore, ivi compreso il settore industriale, nel limite massimo di cinque unita', selezionati secondo procedure obiettive e trasparenti, nel rispetto della normativa vigente, di gruppi di lavoro e di comitati di studio coordinati dall'A.S.I. Agli esperti e ai componenti dei gruppi di lavoro e dei comitati di studio non spettano gettoni di presenza, indennita' o altri emolumenti comunque denominati. Agli eventuali oneri per rimborsi di spese di missione si provvede nell'ambito delle risorse di ciascuna Amministrazione disponibili a legislazione vigente, con esclusione dei soggetti privati, per i quali non sono previsti rimborsi a carico della finanza pubblica.
8. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».
 
Art. 3

Norme per il coordinamento delle politiche spaziali e aerospaziali

1. Al fine di assicurare le finalita' di cui all'articolo 1, al decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2:
1) al comma 1, dopo le parole: «coordinando e gestendo i progetti nazionali e la partecipazione italiana a progetti europei ed internazionali,» sono inserite le seguenti: «in conformita' con gli indirizzi del Governo come promossi dal Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale e»;
2) al comma 3, le parole: «Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca» sono sostituite dalle seguenti: «Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, fatte salve le competenze attribuite espressamente al Comitato interministeriale dal presente decreto»;
b) all'articolo 3, comma 1:
1) la lettera a) e' sostituita dalle seguenti:
«a) predispone, sulla base degli indirizzi del Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale, il Documento strategico di politica spaziale nazionale;
a-bis) predispone, sulla base degli indirizzi del Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale e del Programma nazionale per la ricerca, indicati nel Documento strategico di politica spaziale nazionale, il Documento di visione strategica per lo spazio»;
2) alla lettera b), la parola: «Governo» e' sostituita dalle seguenti: «Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale» e dopo le parole: «campo della ricerca spaziale e aerospaziale» sono aggiunte le seguenti: «e dei correlati servizi applicativi»;
3) alla lettera c), dopo le parole: «intrattiene relazioni con organismi aerospaziali di altri Paesi,» sono inserite le seguenti: «in linea con le indicazioni del Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale e» e dopo le parole: «promozione della ricerca spaziale e aerospaziale» sono inserite le seguenti: «e dei correlati servizi applicativi»;
4) alla lettera d), dopo le parole: «nel settore spaziale e aerospaziale» sono inserite le seguenti: «e dei correlati servizi applicativi»;
c) all'articolo 6, comma 1, dopo la lettera e) e' inserita la seguente:
«e-bis) partecipa al Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale»;
d) all'articolo 6, comma 2, dopo le parole: «tra persone» sono inserite le seguenti: «di riconosciuta onorabilita' e»;
e) all'articolo 7, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Il consiglio di amministrazione, nominato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sentito il Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale, e' composto dal presidente, designato dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, e da altri quattro componenti, scelti tra personalita' di elevata e documentata qualificazione ed esperienza nel campo della ricerca e dell'industria spaziale e aerospaziale, dei quali uno designato dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, uno dal Ministro della difesa, uno dal Ministro dello sviluppo economico e uno dal Ministro dell'economia e delle finanze. La composizione del consiglio di amministrazione e' definita altresi' favorendo la presenza di entrambi i sessi»;
f) all'articolo 8, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Il consiglio tecnico-scientifico e' nominato dal consiglio di amministrazione ed e' composto, oltre che dal presidente dell'Agenzia che lo presiede, da non piu' di sette componenti, scienziati, anche stranieri, di fama internazionale, con particolare e qualificata professionalita' ed esperienza nel settore di competenza dell'Agenzia, di cui due designati dal presidente medesimo e gli altri dal Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale. Uno dei componenti e' individuato tra personalita' significative del mondo industriale e della piccola impresa. I componenti del consiglio tecnico-scientifico durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta»;
g) all'articolo 13, comma 1, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e non possono ricoprire cariche di governo o cariche politiche elettive a qualunque livello, ovvero incarichi o uffici di rappresentanza nei partiti politici. Sono immediatamente sostituiti in caso di incompatibilita' sopravvenuta, grave violazione dei doveri inerenti all'ufficio, ovvero nel caso in cui riportino condanna, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale»;
h) all'articolo 14, il comma 2 e' abrogato;
i) all'articolo 16, comma 1, lettera b), le parole: «Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale»;
l) all'articolo 18, comma 1, dopo le parole: «Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca ed al Ministero dell'economia e delle finanze» sono aggiunte le seguenti: «nonche' al Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale»;
m) dopo l'articolo 19 e' inserito il seguente:
«Art. 19-bis (Obblighi di pubblicita'). - 1. In attuazione dei principi di trasparenza, di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, l'A.S.I. e' tenuta a pubblicare in apposita sezione del proprio sito istituzionale:
a) le informazioni sull'attivita' complessivamente svolta;
b) le informazioni sui curricula e i compensi lordi percepiti dai dirigenti, dai collaboratori e dai consulenti;
c) i criteri e le modalita' per le assegnazioni di lavori e forniture di qualsiasi tipologia»;
n) l'articolo 20 e' abrogato.

Note all'art. 3:
- Si riporta il testo dell'art. 2, commi 1 e 3, del
citato decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128, come
novellato dalla presente legge:
«Art. 2 (Finalita' dell'Agenzia). - 1. L'A.S.I. e' ente
pubblico nazionale con il compito di promuovere, sviluppare
e diffondere, attraverso attivita' di agenzia, la ricerca
scientifica e tecnologica applicata al campo spaziale e
aerospaziale, con esclusione della ricerca aeronautica e lo
sviluppo di servizi innovativi, perseguendo obiettivi di
eccellenza, coordinando e gestendo i progetti nazionali e
la partecipazione italiana a progetti europei ed
internazionali, in conformita' con gli indirizzi del
Governo come promossi dal Comitato interministeriale per le
politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale
e nel quadro del coordinamento delle relazioni
internazionali assicurato dal Ministero degli affari
esteri, avendo attenzione al mantenimento della
competitivita' del comparto industriale italiano.
2. L'A.S.I. ha personalita' giuridica di diritto
pubblico, autonomia scientifica, finanziaria, patrimoniale
e contabile e si dota di un ordinamento autonomo in
conformita' al presente decreto, alla legge 9 maggio 1989,
n. 168, e successive modificazioni, al decreto legislativo
5 giugno 1998, n. 204, nonche' per quanto non previsto
dalle predette disposizioni, al codice civile.
3. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, fatte salve le competenze attribuite
espressamente al Comitato interministeriale dal presente
decreto, esercita nei confronti dell'A.S.I. le competenze
attribuitegli dalle disposizioni di cui al comma 2.».
- Si riporta il testo dell'art. 3 del citato decreto
legislativo 4 giugno 2003, n. 128, come novellato dalla
presente legge:
«Art. 3 (Attivita' dell'A.S.I.). - 1. L'A.S.I.:
a) predispone, sulla base degli indirizzi del Comitato
interministeriale per le politiche relative allo spazio e
alla ricerca aerospaziale, il Documento strategico di
politica spaziale nazionale;
a-bis) predispone, sulla base degli indirizzi del
Comitato interministeriale per le politiche relative allo
spazio e alla ricerca aerospaziale e del Programma
nazionale per la ricerca, indicati nel Documento strategico
di politica spaziale nazionale, il Documento di visione
strategica per lo spazio;
b) sulla base degli indirizzi del Comitato
interministeriale per le politiche relative allo spazio e
alla ricerca aerospaziale, nel quadro del coordinamento
delle relazioni internazionali assicurato dal Ministero
degli affari esteri, partecipa ai lavori del consiglio
dell'Agenzia spaziale europea (E.S.A.), promuove e coordina
la presenza italiana ai programmi da essa approvati,
nonche', nei limiti delle risorse determinate dal Piano
aerospaziale nazionale e delle altre entrate dell'ente,
stipula accordi bilaterali o multilaterali con organismi di
altri Paesi per la partecipazione dell'Italia a programmi
od imprese aerospaziali. In particolare promuove, sostiene
e coordina la partecipazione italiana a progetti e
iniziative dell'Unione europea nel campo della ricerca
spaziale e aerospaziale e dei correlati servizi
applicativi;
c) intrattiene relazioni con organismi aerospaziali
di altri Paesi, in linea con le indicazioni del Comitato
interministeriale per le politiche relative allo spazio e
alla ricerca aerospaziale e nel quadro del coordinamento
delle relazioni internazionali assicurato dal Ministero
degli affari esteri; promuove e realizza, con il
coinvolgimento della comunita' scientifica, la ricerca
scientifica nazionale nel settore spaziale e aerospaziale
predisponendo, coordinando e sviluppando appositi
programmi, curando il raccordo con l'Istituto nazionale di
astrofisica (INAF), per quanto riguarda il settore
dell'astrofisica; svolge attivita' di agenzia nelle
attivita' di competenza, finanziando e coordinando
attivita' di ricerca spaziale e aerospaziale svolte da
terzi; svolge attivita' di comunicazione e promozione della
ricerca spaziale e aerospaziale e dei correlati servizi
applicativi, curando la diffusione dei relativi risultati
economici e sociali all'interno del Paese e garantendo
l'utilizzazione delle conoscenze prodotte;
d) promuove, realizza e finanzia sulla base di
appositi progetti, iniziative che integrino la ricerca
pubblica con quella privata, nazionale ed internazionale,
nel settore spaziale e aerospaziale e dei correlati servizi
applicativi, anche al fine di acquisire risorse ulteriori
per il finanziamento di progetti congiunti;
e) promuove la diffusione della cultura aerospaziale
e delle conoscenze derivanti dalla relativa ricerca,
nonche' la valorizzazione a fini produttivi e sociali e il
trasferimento tecnologico dei risultati della ricerca nel
settore spaziale e aerospaziale;
f) effettua la valutazione dei risultati dei propri
programmi di ricerca, sulla base di criteri di valutazione
definiti dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca;
g) promuove la formazione e la crescita
tecnico-professionale dei ricercatori italiani nel campo
delle scienze e tecnologie spaziali e aerospaziali e delle
loro applicazioni, attraverso l'assegnazione di borse di
studio e assegni di ricerca, nonche' promuovendo e
realizzando, sulla base di apposite convenzioni con le
universita', corsi di dottorato di ricerca anche con il
coinvolgimento del mondo produttivo;
h) fornisce, su richiesta, a soggetti pubblici e
privati, tecnologie, servizi di consulenza, di ricerca e di
formazione, nonche' supporto ed assistenza tecnica in campo
spaziale e aerospaziale, o in settori comunque connessi
alle attivita' di cui al presente comma.».
- Si riporta il testo dell'art. 6 del citato decreto
legislativo 4 giugno 2003, n. 128, come novellato dalla
presente legge:
«Art. 6 (Presidente). - 1. Il presidente ha la
rappresentanza legale dell'ente ed e' responsabile delle
relazioni istituzionali.
Il presidente:
a) convoca e presiede il consiglio di amministrazione
e il consiglio tecnico-scientifico, stabilendone l'ordine
del giorno;
b) definisce le linee-guida per lo sviluppo
dell'ente, previa delibera del consiglio di
amministrazione, e formula la proposta del piano triennale
e dei relativi aggiornamenti annuali da sottoporre al
consiglio di amministrazione;
c) vigila, sovrintende e controlla il corretto
svolgimento delle attivita' dell'ente;
d) adotta provvedimenti di urgenza, di competenza del
consiglio di amministrazione, da sottoporre alla ratifica
nella prima riunione utile del consiglio stesso;
e) partecipa ai lavori del consiglio dell'Agenzia
spaziale europea in rappresentanza del Governo italiano;
e-bis) partecipa al Comitato interministeriale per le
politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale;
f) affida l'incarico di direttore generale, previa
delibera del consiglio di amministrazione.
2. Il presidente e' scelto tra persone di riconosciuta
onorabilita' e di alta qualificazione scientifica e
manageriale, con una profonda conoscenza del sistema della
ricerca in Italia e all'estero e con pluriennale esperienza
nella gestione di enti o organismi pubblici o privati,
operanti nel settore della ricerca. E' nominato con le
procedure di cui all'art. 6, comma 2, del decreto
legislativo 5 giugno 1998, n. 204, dura in carica quattro
anni e puo' essere confermato una sola volta.
3. In caso di assenza o impedimento il presidente e'
sostituito da un vice presidente nominato dal consiglio di
amministrazione tra i suoi componenti. Il vice presidente
puo' operare anche in virtu' di specifiche deleghe secondo
quanto previsto dal regolamento di organizzazione e
funzionamento dell'ente.».
- Si riporta il testo dell'art. 7 del citato decreto
legislativo 4 giugno 2003, n. 128, come novellato dalla
presente legge:
«Art. 7 (Consiglio di amministrazione). - 1. Il
consiglio di amministrazione ha compiti di indirizzo e
programmazione generale dell'attivita' dell'Agenzia.
Il consiglio di amministrazione, su proposta del
presidente:
a) delibera il piano triennale dell'Agenzia e i
relativi aggiornamenti annuali, sentito il consiglio
scientifico;
b) approva il bilancio preventivo e il bilancio
consuntivo e le relative relazioni di accompagnamento;
c) delibera i regolamenti dell'agenzia;
d) nomina il vice presidente, eleggendolo tra i
propri componenti;
e) nomina il consiglio tecnico-scientifico, il
comitato di valutazione, e il direttore generale;
f) verifica i risultati dell'attivita' gestionale ed
economica dell'Agenzia, previo parere del comitato di
valutazione;
g) ripartisce le risorse finanziarie, strumentali e
umane tra i settori tecnico-scientifici, tenendo conto
delle proposte da essi formulate;
h) delibera l'affidamento degli incarichi al
direttore generale, ai dirigenti e ai responsabili dei
settori tecnici;
i) delibera sui grandi investimenti in infrastrutture
e su commesse rilevanti, secondo criteri definiti dal
regolamento di amministrazione e contabilita';
l) delibera in ordine ad ogni altra materia
attribuitagli dal presente decreto e dai regolamenti
dell'Agenzia.
2. Il consiglio di amministrazione, nominato con
decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, sentito il Comitato interministeriale per le
politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale,
e' composto dal presidente, designato dal Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, e da
altri quattro componenti, scelti tra personalita' di
elevata e documentata qualificazione ed esperienza nel
campo della ricerca e dell'industria spaziale e
aerospaziale, dei quali uno designato dal Ministro degli
affari esteri e della cooperazione internazionale, uno dal
Ministro della difesa, uno dal Ministro dello sviluppo
economico e uno dal Ministro dell'economia e delle finanze.
La composizione del consiglio di amministrazione e'
definita altresi' favorendo la presenza di entrambi i
sessi.
3. I componenti del consiglio di amministrazione sono
nominati con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, durano in carica quattro
anni e possono essere confermati una sola volta.».
- Si riporta il testo dell'art. 8 del citato decreto
legislativo 4 giugno 2003, n. 128, come novellato dalla
presente legge:
«Art. 8. (Consiglio tecnico-scientifico). - 1. Il
consiglio tecnico-scientifico ha compiti consultivi nei
confronti del consiglio di amministrazione, relativi agli
aspetti tecnico-scientifici dell'attivita' dell'Agenzia.
Il consiglio tecnico-scientifico:
a) esprime al consiglio di amministrazione il parere
tecnico-scientifico sulle proposte di piano triennale e sui
relativi aggiornamenti annuali;
b) realizza, su richiesta del presidente, analisi,
studi e confronti sullo stato della ricerca spaziale e
aerospaziale a livello nazionale e internazionale;
c) individua, su richiesta del presidente, le
possibili linee evolutive della ricerca spaziale e
aerospaziale.
2. Il consiglio tecnico-scientifico e' nominato dal
consiglio di amministrazione ed e' composto, oltre che dal
presidente dell'Agenzia che lo presiede, da non piu' di
sette componenti, scienziati, anche stranieri di fama
internazionale, con particolare e qualificata
professionalita' ed esperienza nel settore di competenza
dell'Agenzia, di cui due designati dal presidente medesimo
e gli altri dal Comitato interministeriale per le politiche
relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale. Uno dei
componenti e' individuato tra personalita' significative
del mondo industriale e della piccola impresa. I componenti
del consiglio tecnico-scientifico durano in carica quattro
anni e possono essere confermati una sola volta.».
- Si riporta il testo dell'art. 13 del citato decreto
legislativo 4 giugno 2003, n. 128, come novellato dalla
presente legge:
«Art. 13 (Disposizioni specifiche). - 1. Le
incompatibilita' con le cariche di presidente, componente
del consiglio di amministrazione e del consiglio tecnico
scientifico, di presidente e componente del collegio dei
revisori dei conti, di direttore generale e responsabile di
settore tecnico, sono disciplinate dal regolamento di
organizzazione e funzionamento dell'Agenzia. Il presidente,
il direttore generale, i componenti del consiglio di
amministrazione e del consiglio tecnico-scientifico non
possono essere amministratori o dipendenti di societa' che
partecipano a programmi cui e' interessata l'A.S.I., salvo
quelle a partecipazione A.S.I., e non possono ricoprire
cariche di governo o cariche politiche elettive a qualunque
livello, ovvero incarichi o uffici di rappresentanza nei
partiti politici. Sono immediatamente sostituiti in caso di
incompatibilita' sopravvenuta, grave violazione dei doveri
inerenti all'ufficio, ovvero nel caso in cui riportino
condanna, anche con sentenza non passata in giudicato, per
uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro
secondo del codice penale.
2. Il presidente, se professore o ricercatore
universitario, puo' essere collocato in aspettativa ai
sensi dell'art. 13 del decreto del Presidente della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; se dipendente di
pubbliche amministrazioni e' collocato in aspettativa senza
assegni.
3. Il direttore generale ed i responsabili dei settori
tecnici, se professori o ricercatori universitari, sono
collocati in aspettativa ai sensi dell'art. 12 del decreto
del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; se
ricercatori o tecnologi o dipendenti di pubbliche
amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni
ai sensi dell'art. 19, comma 6, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165.
4. Le indennita' di carica del presidente dell'ente,
dei componenti del consiglio di amministrazione, del
presidente e dei componenti del collegio dei revisori dei
conti sono determinate con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
5. I compensi dei responsabili dei settori tecnici e
del direttore generale sono determinati dal consiglio di
amministrazione, su proposta del presidente dell'ente, con
riferimento al decreto di cui al comma 4.
6. In caso di gravi irregolarita', di difficolta'
finanziarie perduranti, di esigenze di adeguamento della
missione dell'ente alle politiche della ricerca scientifica
e tecnologica definite dal Governo, ovvero in caso di
contemporanea cessazione del presidente e di un numero di
componenti del consiglio di amministrazione non inferiore
ad un terzo prima della scadenza del mandato, con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,
e' disposta la decadenza degli organi in carica, ad
eccezione del collegio dei revisori, ed e' nominato un
commissario straordinario per la durata massima di dodici
mesi e, comunque, per il periodo necessario ad assicurare
la funzionalita' dell'ente fino all'insediamento del nuovo
presidente e del nuovo consiglio di amministrazione.
7. L'A.S.I. si avvale del patrocinio dell'Avvocatura
generale dello Stato.».
- Si riporta il testo dell'art. 14 del decreto
legislativo 4 giugno 2003, n. 128, come novellato dalla
presente legge:
«Art. 14 (Piani di attivita'). - 1. L'A.S.I. opera
sulla base di un piano triennale di attivita', aggiornato
annualmente. Il piano triennale definisce gli obiettivi, i
programmi di ricerca, i risultati socio-economici attesi,
nonche' le correlate risorse, in coerenza con il programma
nazionale per la ricerca, di cui all'art. 1, comma 2, del
decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, con gli
indirizzi del Parlamento e del Governo in materia spaziale,
con il piano aerospaziale nazionale, nonche' nel quadro dei
programmi dell'E.S.A. Il piano comprende la pianificazione
triennale del fabbisogno del personale, sia a tempo
indeterminato sia a tempo determinato.
2. (abrogato).
3. L'A.S.I., previo confronto con le organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative, ai sensi dell'art.
9 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, determina
in autonomia gli organici del personale e le assunzioni
nelle diverse tipologie contrattuali, nei limiti stabiliti
dai piani di cui al presente articolo, dandone
comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze ai
fini del monitoraggio della spesa pubblica.».
- Si riporta il testo dell'art. 16 del citato decreto
legislativo 4 giugno 2003, n. 128, come novellato dalla
presente legge:
«Art. 16 (Strumenti). - 1. L'A.S.I. per lo svolgimento
delle attivita' di cui all'art. 3 e di ogni altra attivita'
connessa, ivi compreso l'utilizzo economico dei risultati
della ricerca propria e di quella commissionata, secondo
criteri e modalita' determinati con il regolamento di
organizzazione e funzionamento, puo':
a) stipulare accordi e convenzioni;
b) partecipare o costituire consorzi, fondazioni o
societa' con soggetti pubblici e privati, italiani e
stranieri, previa autorizzazione del Comitato
interministeriale per le politiche relative allo spazio e
alla ricerca aerospaziale. Decorsi sessanta giorni dalla
richiesta di autorizzazione, in assenza di osservazioni da
parte del Comitato interministeriale per le politiche
relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale,
l'autorizzazione si intende concessa. Per la costituzione o
la partecipazione in societa' con apporto al capitale
sociale superiore a 500.000,00 euro o con quota pari o
superiore al 50 per cento del predetto capitale sociale e'
inoltre richiesto il parere del Ministro dell'economia e
delle finanze che deve esprimersi entro trenta giorni,
decorsi i quali si prescinde dal parere;
c) promuovere la costituzione di nuove imprese
conferendo personale proprio, anche in costanza di
rapporto, nel rispetto della normativa vigente;
d) partecipare alla costituzione ed alla conduzione
anche scientifica di centri di ricerca internazionali, in
collaborazione con analoghe istituzioni scientifiche di
altri Paesi;
e) commissionare attivita' di ricerca e studio a
soggetti pubblici e privati, nazionali e internazionali,
secondo le disposizioni del suo regolamento amministrativo.
2. Per lo svolgimento delle attivita' nel settore
aerospaziale, l'A.S.I. si avvale anche del Centro italiano
di ricerche aerospaziali (CIRA S.p.a.), di cui al
regolamento emanato con decreto ministeriale 10 giugno
1998, n. 305, del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, sulla base di apposita
convenzione approvata dal Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca.
3. Con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca si provvede al
trasferimento della gestione della base di lancio e
controllo di satelliti di San Marco - Malindi in Kenya,
all'A.S.I. Con apposita convenzione, volta ad assicurare la
piu' avanzata valorizzazione della ricerca nel settore
aerospaziale, da stipularsi, entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, tra l'A.S.I. e
l'Universita' "La Sapienza" di Roma, vengono garantite
tutte le forme piu' idonee di collaborazione tra le due
amministrazioni quali la ricerca, la formazione, nonche'
forme di collaborazione nella gestione.
4. L'A.S.I. riferisce sui programmi, sugli obiettivi,
sulle attivita' e sui risultati dei soggetti di cui al
comma 1 in apposita sezione del piano triennale
dell'ente.».
- Si riporta il testo dell'art. 18 del citato decreto
legislativo 4 giugno 2003, n. 128, come novellato dalla
presente legge.
«Art. 18 (Bilanci, relazioni e controlli). - 1. I
bilanci preventivi e consuntivi e le relative relazioni di
accompagnamento, le relazioni del collegio dei revisori dei
conti, la relazione annuale di verifica dei risultati
gestionali ed economici dell'Agenzia, la relazione del
comitato di valutazione sono inviati al Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca ed al
Ministero dell'economia e delle finanze nonche' al Comitato
interministeriale per le politiche relative allo spazio e
alla ricerca aerospaziale.
2. L'A.S.I. e' soggetto al controllo previsto dall'art.
3, comma 7, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, da parte
della Corte dei conti.».
- L'art. 20 del citato decreto legislativo 4 giugno
2003, n. 128, abrogato dalla presente legge, recava: «Piano
aerospaziale nazionale».
 
Art. 4

Modifiche allo statuto dell'A.S.I.

1. Il consiglio di amministrazione dell'A.S.I. provvede, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad apportare le necessarie modifiche allo statuto dell'A.S.I. di cui al comunicato del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 19 aprile 2011, adottato ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, al fine di adeguare le relative norme alle disposizioni della presente legge.

Note all'art. 4:
- Il comunicato del Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, relativo all'approvazione
degli statuti degli Enti di Ricerca vigilati dal MIUR, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 aprile 2011, n. 90.
- Il testo dell'art. 3 del decreto legislativo 31
dicembre 2009, n. 213 (Riordino degli enti di ricerca in
attuazione dell'art. 1 della legge 27 settembre 2007, n.
165), gia' soppresso, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1
febbraio 2010, n. 25, recava: «Statuti degli enti di
ricerca».
 
Art. 5

Disposizioni transitorie e di coordinamento

1. I componenti degli organi dell'A.S.I., in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, restano in carica fino al completamento dei mandati loro conferiti.
2. All'articolo 9 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 e' abrogato;
b) nella rubrica, le parole: «, Agenzia spaziale italiana» sono soppresse.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 11 gennaio 2018

MATTARELLA

Gentiloni Silveri, Presidente del
Consiglio dei ministri Visto, il Guardasigilli: Orlando

Note all'art. 5:
- Si riporta il testo dell'art. 9 del citato decreto
legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 9 (Consiglio nazionale delle ricerche e Istituto
nazionale di fisica nucleare). - In vigore dal 16 febbraio
2010 1. Il consiglio di amministrazione del Consiglio
nazionale delle ricerche (CNR) e' composto da sette
componenti scelti tra personalita' di alta qualificazione
tecnico-scientifica nel campo della ricerca, di comprovata
esperienza gestionale di enti ed istituzioni pubbliche o
private, di cui: quattro, tra i quali il presidente,
designati dal Ministro, di cui uno su indicazione del
presidente della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome; gli altri tre
designati uno dalla Conferenza dei rettori delle
universita' italiane, uno dalla Confindustria ed uno
espressione della comunita' scientifica di riferimento. Il
relativo consiglio scientifico di cui all'art. 10 puo'
essere costituito fino ad un massimo di dieci componenti.
2. Al fine di sostenere la competitivita' anche a
livello internazionale delle competenze di ricerca, lo
statuto del CNR assegna ai dipartimenti interni anche un
ruolo centrale di riferimento e valorizzazione delle
comunita' tematiche e disciplinari in ambito nazionale,
nonche' nell'affidamento agli istituti dei programmi e
progetti di ricerca ed assegnazione delle relative risorse,
ferme restando le specifiche competenze e responsabilita'
del consiglio di amministrazione. Il predetto statuto del
CNR puo' altresi' prevedere una struttura organizzativa di
programmazione e coordinamento delle attivita' polari.
3. (abrogato).
4. La composizione del consiglio direttivo
dell'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN) e'
ridotta dei due componenti rappresentativi degli enti di
livello non ministeriale. Restano in vigore le particolari
disposizioni del vigente ordinamento dell'ente relative
alla nomina degli organi statutari.».
 
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