Gazzetta n. 36 del 13 febbraio 2018 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 29 gennaio 2018
Revoca del consiglio di amministrazione della «Lavinia societa' cooperativa edilizia», in Modugno e nomina del commissario governativo.



IL DIRETTORE GENERALE
per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo
e le gestioni commissariali

Visto l'art. 2545-sexiesdecies del codice civile come modificato dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205;
Vista la legge n. 241/1990 e successive modificazione ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo n. 165/2001, con particolare riferimento all'art. 4 secondo comma;
Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220 e s.m.i.;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 158 del 5 dicembre 2013, «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;
Viste le risultanze del verbale di ispezione straordinaria disposta nei confronti della societa' cooperativa «Lavinia - Societa' cooperativa edilizia» con sede in Modugno (Bari), conclusa in data 26 settembre 2017 con la proposta di gestione commissariale, di cui all'art. 2545-sexiesdecies del codice civile;
Considerato che dalle risultanze ispettive e' emerso che la cooperativa ha posto in essere talune gravi irregolarita', espressive di un non corretto funzionamento dell'ente, rilevante ai fini dell'adozione del provvedimento di gestione commissariale ai sensi dell'art. 2545-sexiesdecies del codice civile e che piu' specificamente si e' riscontrato: il mancato rispetto delle modalita' di convocazione dell'assemblea dei soci, con specifico riferimento alla procedura di assegnazione dell'immobile del fu Rella Pietro, in violazione dell'art. 2479-bis del codice civile e dell'art. 26 dello statuto della cooperativa; mancata trasparenza nella procedura di ammissione e di soci; la mancata trasparenza nella gestione della procedura di assegnazione del predetto immobile, espressiva di una possibile violazione del principio di parita' di trattamento tra soci di cui all'art. 2516 del codice civile, nonche' del principio di correttezza nell'amministrazione dell'ente, sancito in materia dagli articoli 2475-ter, 2391 e 2391-bis del codice civile e, in generale, riconducibile al canone generale di buona fede nell'attuazione dei rapporti negoziali, sancito dagli articoli 1175 e 1375 del codice civile ed avente rilievo costituzionale ai sensi dell'art. 2 della Costituzione;
Vista la nota 538616, trasmessa in data 11 dicembre 2017, con la quale e' stato comunicato l'avvio del procedimento per l'adozione del provvedimento di gestione commissariale ex art. 2545-sexiesdecies del codice civile, risultata correttamente consegnata nella casella di posta elettronica certificata della cooperativa;
Preso atto che non sono pervenute controdeduzioni nei termini indicati nella comunicazione di avvio;
Ritenuti sussistenti i presupposti per l'adozione del provvedimento di gestione commissariale ai sensi dell'art. 2545-sexiesdecies del codice civile;
Considerata la specifica peculiarita' della procedura di gestione commissariale, disposta ai sensi dell'art. 2545-sexiesdecies del codice civile che prevede che l'Autorita' di vigilanza, in caso di irregolare funzionamento dell'ente, ne revochi gli amministratori e ne affidi la gestione ad un commissario, determinando poteri e durata dell'incarico;
Tenuto conto che trattasi di provvedimento sanzionatorio che incide sul principio di autodeterminazione della cooperativa, che viene disposto di prassi per un periodo di sei mesi, salvo eccezionali motivi di proroga;
Tenuto conto, altresi', che tali ragioni rendono necessaria la massima tempestivita' nel subentro nella gestione affinche' il professionista incaricato prenda immediatamente in consegna l'ente e proceda rapidamente alla sua regolarizzazione;
Ritenuto opportuno, quindi, scegliere il nominativo del commissario nell'ambito dei soggetti iscritti nella banca dati del Ministero, articolata su base regionale, sulla base delle attitudini professionali e dell'esperienza come risultanti dai relativi curricula e dalla disponibilita' all'assunzione dell'incarico preventivamente acquisita, al fine di garantire una tempestiva ed efficace assunzione di funzioni da parte del professionista prescelto, funzionale alle specificita' della procedura come sopra illustrata;
Considerato che non si provvede alla preliminare acquisizione del parere del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 4, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 78 a tutt'oggi non ricostituito ne' operativo atteso che le ragioni che rendono urgente il subentro del commissario governativo nella gestione dell'ente non risultano conciliabili con i tempi del rinnovo del Comitato medesimo;
Considerati gli specifici requisiti professionali come risultanti dal curriculum vitae del dott.;

Decreta:

Art. 1

Il Consiglio di amministrazione della societa' cooperativa «Lavinia - Societa' cooperativa edilizia» con sede in Modugno (Bari), C.F. 93001470728, costituita in data 6 marzo 1980, e' revocato.
 
Art. 2

Il dott. Giuseppe Tammaccaro, nato ad Andria (Bari), il 5 aprile 1961 ed ivi domiciliato in viale Don Luigi Sturzo, 61 e' nominato Commissario governativo della suddetta cooperativa per un periodo di sei mesi a decorrere dalla data del presente decreto.
 
Art. 3

Al nominato Commissario governativo sono attribuiti i poteri del Consiglio di amministrazione; lo stesso Commissario dovra' provvedere alla regolarizzazione dell'Ente attraverso la risoluzione delle problematiche evidenziate in sede di revisione, cui si rinvia.
 
Art. 4

Il compenso spettante al Commissario governativo sara' determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 22 gennaio 2002.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente provvedimento potra' essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale.
Roma, 29 gennaio 2018

Il direttore generale: Moleti
 
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