Gazzetta n. 37 del 14 febbraio 2018 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 18 dicembre 2017
Ricognizione e rimodulazione delle risorse del fondo per gli investimenti nel settore lattiero caseario ai sensi dell'articolo 1, comma 214, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilita' 2015), cosi' come modificato dal decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160.


IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e in particolare gli articoli 107 e 108, relativi alla concessione di aiuti da parte degli Stati membri;
Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli;
Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013, della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;
Visto il regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo;
Visto il regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricoli e forestali e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;
Visto il regolamento (CE) n. 595/2004 della Commissione, del 30 marzo 2004, modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/517 della Commissione, del 26 marzo 2015, e in particolare l'art. 15, paragrafo 1, che prevede che gli Stati membri possono consentire il pagamento dei prelievi sul latte prodotto in eccesso, dovuti per il periodo che va dal 1° aprile 2014 al 31 marzo 2015, in tre rate annuali di pari importo;
Visto il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi;
Vista la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante disciplina delle attivita' di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni;
Vista la direttiva del Ministro per la funzione pubblica del 7 febbraio 2002, sulle attivita' di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 28 marzo 2002;
Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, recante riforma della normativa in tema di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;
Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 recante interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole a norma dell'art. 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82;
Visto il decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, recante misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, in particolare gli articoli 8-bis e 8-ter;
Visto l'art. 64 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilita' 2015), e in particolare l'art. 1, comma 214, che istituisce un fondo per gli investimenti nel settore lattiero caseari, i cui criteri e modalita' di accesso, nonche' la quota di partecipazione alla singola operazione, sono definiti con un decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 4293, del 18 aprile 2016, recante ripartizione delle risorse del fondo per gli investimenti nel settore lattiero caseario ai sensi dell'art. 1, commi 214-217, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilita' 2015);
Visto l'art. 23, comma 6-bis, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, che ha modificato il citato art. 1, comma 214 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, prevedendo la concessione di un contributo destinato alla copertura dei costi sostenuti, da imprese operanti nei settori suinicolo e della produzione del latte bovino, per interessi su mutui bancari negli anni 2015 e 2016;
Visto il decreto 24 aprile 2017, del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 29 maggio 2017, con il quale e' stata rimodulata la ripartizione delle risorse del fondo per gli investimenti nel settore lattiero caseario;
Vista la decisione della Commissione europea C(2011) 2929 del 13 maggio 2011, relativa al metodo di calcolo dell'ESL (Equivalente Sovvenzione Lordo) connesso a prestiti agevolati erogati da ISMEA tramite il proprio Fondo credito, come modificata dalla decisione della Commissione europea C(2013) 5035 del 31 luglio 2013, con la quale la stessa Commissione europea ha considerato trasparenti ai sensi dell'art. 5 del regolamento (CE) n. 800/2008 gli aiuti concessi attraverso il fondo credito;
Visto l'art. 1, comma 216, della legge n. 190 del 2014, ai sensi del quale gli investimenti nel settore lattiero caseario che accedono al relativo fondo sono assistiti dalle garanzie concesse da ISMEA, secondo i criteri e le modalita' definiti dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 22 marzo 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 9 settembre 2011, n. 210;
Visto il decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali;
Visto l'art. 1, comma 995, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2016)»;
Visto il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, recante «Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo» e in particolare l'art. 13, comma 1, che prevede, per l'anno 2017, la riduzione delle missioni e dei programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 12 maggio 2015, recante ulteriori disposizioni relative alla gestione della PAC 2014-2020;
Visto il decreto della direzione generale delle politiche internazionali e dell'Unione europea del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, n. 6377 del 25 novembre 2016, con il quale, su richiesta di ISMEA, presentata con le note prot. DIRGEN U/0027610 del 13 settembre 2016 e DIRGEN U/0029296 del 4 ottobre 2016, e' stata impegnata e liquidata la somma di € 3.139.118,08, a favore del medesimo Istituto;
Considerato che, ai sensi dell'art. 1, comma 215, della legge n. 190 del 2014, il contributo concesso a ciascuna azienda non puo' superare i limiti stabiliti dal citato regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013 e dal regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013;
Considerato che, ai sensi dell'art. 1, comma 214, terzo periodo, della legge n. 190 del 2014, non possono essere ammessi a contributo i produttori non in regola con il pagamento dei prelievi derivanti dall'eccesso di produzione lattiera;
Considerato il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro (DMT) n. 67588 del 2016, registrato alla Corte dei conti il 7 novembre 2016, con il quale e' stato istituito, nello stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il capitolo 7721, denominato «Contributo ad ISMEA per le attivita' connesse alla gestione del fondo latte», con una dotazione di 200.000 euro;
Considerato che a fronte degli stanziamenti di bilancio sul capitolo 7100 destinati alle finalita' del decreto interministeriale 18 aprile 2016, n. 4293, le somme di importo pari a 10.000 euro relativi al 2015 e a 2.460.882,58 relativi al 2016 hanno costituito definitivamente economie di spesa in sede di consuntivo 2016;
Vista la nota n. Pr U/0025541 del 14 luglio 2017, con la quale ISMEA ai sensi dell'art. 7, comma 6, del decreto interministeriale del 18 aprile 2016, ha fornito la rendicontazione dei contributi concessi, in corso di istruttoria, negati o assoggettati a decadenza;
Considerato che per le finalita' di cui all'art. 3, lettere a) e b), e' stato presentato un numero limitato di domande, che hanno assorbito solo in parte i relativi fondi accreditati ad ISMEA;
Considerato che, sulla base della comunicazione ISMEA del 14 luglio 2017, sopra citata, risulta pervenuto un numero cospicuo di domande per le finalita' di cui all'art. 3, comma 1, lettera c) del decreto interministeriale 18 aprile 2016 e che, pertanto, e' necessario rimodulare la ripartizione delle risorse per tenere conto delle richieste avanzate;
Considerato che i fondi liquidati ad ISMEA con decreto della direzione generale delle politiche internazionali e dell'Unione europea del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, n. 6377 del 25 novembre 2016, risultano utilizzati solo parzialmente;
Considerata la necessita' di rafforzare le azioni di ricerca pubblica finalizzata al miglioramento della qualita' del latte;
Considerata la necessita' di tutelare i diritti maturati dai soggetti che hanno presentato domanda prima della pubblicazione dei decreti con i quali vengono effettuate le rimodulazioni delle risorse;
Considerato che, per lo svolgimento dell'attivita' istruttoria attinente alle domande di finanziamento, e' necessario prevedere, previa verifica e rendicontazione delle stesse, il pagamento ad ISMEA del relativo servizio;
Tenuto conto della quantificazione delle spese, comunicata da ISMEA inizialmente con nota prot. U/0004481 dell'8 febbraio 2017 e da ultimo con nota prot. U/0026933 del 27 luglio 2017;
Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 9 novembre 2017;

Decreta:

Art. 1

Ricognizione delle risorse disponibili
e delle risorse ancora da impegnare

1. Le risorse, di cui all'art. 2 del decreto interministeriale 18 aprile 2016, n. 4293, richiamato in premessa, sono riportate, al netto delle economie e dei tagli intervenuti, nella tabella 1, dell'allegato I, che costituisce parte integrante del presente decreto.
2. Le risorse, di cui al comma 1, impegnate e ancora da impegnare, sono riepilogate nella tabella 2, dell'allegato I al presente decreto.
 
Allegato I

Tabella n. 1

+-----------------------+---------------------------+
|Esercizio di | |
|provenienza |Risorse disponibili (euro) |
+-----------------------+---------------------------+
|Anno 2015 | 2.990.000,00|
+-----------------------+---------------------------+
|Anno 2016 | 12.539.117,42|
+-----------------------+---------------------------+
|Anno 2017 | 36.921.803,00|
+-----------------------+---------------------------+

Tabella n. 2
+----------------------+-------------------+------------------------+ | Esercizio di | | Risore (euro) | | provenienza | | | +----------------------+-------------------+------------------------+ | | impegnate | 2.990.000,00| | 2015 |-------------------+------------------------+ | | da impegnare | 0,00| +----------------------+-------------------+------------------------+ | | impegnate | 3.805.235,50| | 2016 |-------------------+------------------------+ | | da impegnare | 8.733.881,92| +----------------------+-------------------+------------------------+ | | impegnate | 0,00| | 2017 |-------------------+------------------------+ | | da impegnare | 36.921.803,00| +----------------------+-------------------+------------------------+

 
Art. 2
Cessazione della misura di intervento, di cui all'art. 3, lettera b)
del decreto interministeriale, del 18 aprile 2016, n. 4293
1. La misura, di cui all'art. 3, lettera b) del decreto interministeriale del 18 aprile 2016, n. 4293, come modificato del decreto interministeriale del 24 aprile 2017, di cui in premessa, cessa alla data di pubblicazione del presente decreto.
2. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai soggetti che abbiano presentato domanda di accesso ai contributi per la misura di cui al comma 1, entro la data di pubblicazione del presente decreto.
3. Le domande, di cui al comma 2, devono essere seguite dalle formali richieste di finanziamento da parte della Banca entro e non oltre trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto e sono finanziate con gli importi residui delle somme accreditate ad ISMEA con decreto direttoriale n. 6377, del 25 novembre 2016 e, ove necessario, con i fondi di cui all'art. 3, lettera c), del decreto interministeriale 18 aprile 2016, n. 4293.
 
Art. 3

Rimodulazioni delle somme assegnate
alle singole misure di intervento

1. Le risorse stanziate per l'intervento di cui all'art. 3, lettera a) del decreto interministeriale del 18 aprile 2016, n. 4293, per effetto della cessazione disciplinata dagli articoli 1 e 7, comma 1, del decreto interministeriale del 24 aprile 2017, di cui in premessa, sono ridotte a euro 1.245.000,00, a valere sui fondi, gia' impegnati, di provenienza 2016.
2. Le risorse stanziate per l'intervento di cui all'art. 3, lettera b) del decreto interministeriale del 18 aprile 2016, n. 4293, come modificato dal decreto interministeriale del 24 aprile 2017, per effetto della cessazione disciplinata dall'art. 2, sono ridotte a euro 1.894.118,08, a valere sui fondi, gia' impegnati, di provenienza 2016.
3. Le risorse stanziate per l'intervento di cui all'art. 3, lettera c) del decreto interministeriale del 18 aprile 2016, n. 4293, come modificato dal decreto interministeriale del 24 aprile 2017, tenuto anche conto dei tagli intervenuti, sono pari a:
a. euro 7.860.881,92, a valere sui fondi non impegnati di provenienza 2016 e derivanti dalle eccedenze generate a seguito della rimodulazione, di cui ai commi 1 e 2;
b. euro 30.921.803,00, a valere sui fondi di provenienza 2017.
4. Qualora le domande di contributi per la misura di cui al comma 3, superino l'importo disponibile, i contributi sono ridotti proporzionalmente.
5. Le risorse stanziate per gli interventi di cui all'art. 8 del decreto interministeriale, n. 4293 del 18 aprile 2016, come modificato dal decreto interministeriale del 24 aprile 2017, tenuto anche conto delle economie registrate, sono rimodulate come segue:
a. euro 990.000,00, a valere sui fondi, gia' impegnati, di provenienza 2015;
b. euro 1.000.000,00, di cui euro 127.000,00 gia' impegnati, a valere sui fondi di provenienza 2016;
c. euro 5.000.000,00, a valere sui fondi di provenienza 2017.
6. Le risorse stanziate per gli interventi di cui all'art. 9 del decreto interministeriale del 18 aprile 2016, n. 4293, come modificato dal decreto interministeriale del 24 aprile 2017, tenuto anche conto delle economie registrate, sono rimodulate come segue:
a. euro 2.000.000,00, a valere sui fondi, gia' impegnati, di provenienza 2015;
b. euro 539.117,42, a valere sui fondi, gia' impegnati, di provenienza 2016;
c. euro 1.000.000,00, a valere sui fondi di provenienza 2017.
 
Art. 4

Disposizioni complementari

1. Per lo svolgimento dell'attivita' connessa all'istruttoria delle domande di accesso ai contributi e' riconosciuta ad ISMEA, previa rendicontazione, una somma complessiva non superiore a:
a) 200.000,00 euro, per la gestione delle domande di accesso ai contributi destinati agli interventi di cui all'art. 3, comma 1, lettere a) e b), del decreto interministeriale del 18 aprile 2016, n. 4293, a valere sulle risorse stanziate, per l'esercizio 2016, sul capitolo/p.g. 7721/01 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
b) 400.000,00 euro, per la gestione delle domande di accesso ai contributi destinati all'intervento di cui all'art. 3, comma 1, lettera c), del decreto interministeriale del 18 aprile 2016, n. 4293, a valere sulle risorse:
i. di cui alla lettera a) del presente comma, qualora disponibili;
ii. sulle risorse stanziate dall'art. 3, comma 3, del presente decreto, in caso di insufficienza delle risorse di cui al precedente punto i.
2. Le somme di cui al comma 1 tengono conto delle spese fisse sostenute per l'implementazione del sistema, delle spese connesse alla gestione e all'istruttoria delle domande e di una eventuale quota di spese generali e indirette, non superiore al 5%.
3. Gli importi residui non utilizzati per l'applicazione delle misure di cui al titolo II e III del decreto interministeriale del 18 aprile 2016, n. 4293, sono destinati alla realizzazione delle misure per le quali i fondi a disposizione non siano risultati sufficienti.
4. Le risorse di cui all'art. 3 del decreto interministeriale del 18 aprile 2016, n. 4293, sono trasferite ad ISMEA, previa verifica della compiuta istruttoria e della corrispondenza delle relative quantificazioni, su un campione di pratiche rappresentative di importo non inferiore al 5% in valore, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, da parte di una commissione appositamente istituita con decreto del Capo del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. La partecipazione alla commissione non da' diritto a compensi, indennita', gettoni di presenza o altro emolumento, comunque denominato, incluso il rimborso spese.
5. La congruita' delle spese di cui al comma 1 e' valutata da una commissione, istituita con decreto del Capo del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La partecipazione alla commissione non da' diritto a compensi, indennita', gettoni di presenza o altro emolumento, comunque denominato, incluso il rimborso spese.
6. Le somme non erogate ai richiedenti, nel quadro dell'applicazione del titolo II del decreto interministeriale 18 aprile 2016, sono versate dall'ISMEA, entro il 31 dicembre 2018, sul capitolo/p.g. 3590/03, dello stato di previsione dell'entrata del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Il presente decreto e' trasmesso agli Organi di controllo per la registrazione ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 18 dicembre 2017

Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali
Martina Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Padoan

Registrato alla Corte dei conti il 26 gennaio 2018 Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 45
 
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