Gazzetta n. 37 del 14 febbraio 2018 (vai al sommario) |
GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI |
DELIBERA 1 febbraio 2018 |
Modifiche al regolamento n. 2/2000 concernente il trattamento giuridico ed economico del personale del Garante per la protezione dei dati personali. (Delibera n. 46). |
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IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Nella riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vice presidente, della prof.ssa Licia Califano, componente, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale; Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, di seguito «Codice»); Visti i regolamenti del Garante numeri 1, 2, e 3/2000, approvati con deliberazione n. 15 del 28 giugno 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 13 luglio 2000, n. 162, e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la deliberazione del Garante n. 16 del 14 marzo 2001 di adesione al protocollo per le relazioni collettive di cui all'art. 66 del regolamento n. 2/2000 e, in particolare, l'accordo n. 3, annesso al predetto protocollo, con il quale e' stato disciplinato il procedimento negoziale presso l'Autorita'; Ritenuto di apportare le necessarie modifiche regolamentari previste dall'accordo n. 1/2018, riportate nell'allegato A che forma parte integrante della presente deliberazione, al fine di rendere le pertinenti disposizioni regolamentari in tema di valutazione conformi all'evoluzione normativa intervenuta medio tempore; Visti gli atti d'ufficio; Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento n. 1/2000 del Garante; Relatore il dott. Antonello Soro;
Delibera 1. di apportare al regolamento n. 2/2000, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 156 del Codice, le modifiche riportate nell'allegato A, che forma parte integrante della presente deliberazione; 2. di stabilire che le disposizioni modificate nei termini di cui al medesimo allegato A entrino in vigore il giorno successivo della data della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 1° febbraio 2018
Il presidente e relatore: Soro Il segretario generale: Busia |
| Allegato A
1. Al regolamento n. 2/2000 concernente il trattamento giuridico ed economico del personale del Garante per la protezione dei dati personali sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 6 dell'art. 31 e' sostituito dal seguente: «6. L'Ufficio, sulla base dei rapporti e tenuto conto delle eventuali osservazioni degli interessati, predispone la graduatoria del personale dirigente sulla base del punteggio ottenuto. Il giudizio riportato nella valutazione sara' utilizzato per l'eventuale assegnazione delle progressioni effettuate mediante valutazioni annuali e biennali, oltre che per la determinazione della retribuzione di risultato»; b) il comma 9 dell'art. 31 e' sostituito dal seguente: «9. La valutazione dei dirigenti non ha luogo se il periodo di lavoro complessivamente prestato nell'arco dell'anno solare e' inferiore a sei mesi, anche non continuativi, sempreche' l'assenza non sia dovuta ai casi individuati con specifico accordo negoziale. I periodi di servizio prestato e quelli di assenza per i motivi sopraindicati, saranno tenuti in considerazione ai fini del cumulo dei giorni necessari alla maturazione dei predetti requisiti, solo nel caso in cui siano stati prestati almeno novanta giorni anche non continuativi di servizio effettivo in ciascuna annualita' di valutazione. Qualora gli elementi non siano sufficienti per formulare la valutazione, i dirigenti interessati conseguono comunque uno scatto nella progressione di carriera. I dipendenti in posizione di distacco o comando presso altre amministrazioni sono valutati sulla base degli elementi forniti dall'amministrazione presso cui il dipendente presta servizio»; c) al comma 4 dell'art. 46 aggiungere dopo la parola «pervenuto», le parole «o transitato». |
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