Gazzetta n. 38 del 15 febbraio 2018 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 22 dicembre 2017, n. 234
Attuazione della direttiva (UE) 2015/637 del Consiglio, del 20 aprile 2015, sulle misure di coordinamento e cooperazione per facilitare la tutela consolare dei cittadini dell'Unione non rappresentati nei Paesi terzi e che abroga la decisione 95/553/CE.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva (UE) 2015/637 del Consiglio, del 20 aprile 2015, sulle misure di coordinamento e cooperazione per facilitare la tutela consolare dei cittadini dell'Unione non rappresentati nei Paesi terzi e che abroga la decisione 95/553/CE;
Vista la legge 12 agosto 2016, n. 170, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2015 ed in particolare l'articolo 6, che introduce il criterio direttivo specifico per il recepimento della direttiva (UE) 2015/637;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, recante ordinamento dell'amministrazione degli affari esteri;
Vista la legge 9 agosto 1967, n. 804, recante ratifica ed esecuzione delle Convenzioni sulle relazioni diplomatiche e sulle relazioni consolari, e dei Protocolli connessi, adottate a Vienna, rispettivamente il 18 aprile 1961 e il 24 aprile 1963;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71, recante ordinamento e funzioni degli uffici consolari, ai sensi dell'articolo 14, comma 18, della legge 28 novembre 2005, n. 246;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, ed in particolare gli articoli 31 e 32;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 2 ottobre 2017;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 18 dicembre 2017;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'interno, della difesa e dell'economia e delle finanze;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1
Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967,
n. 18

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 45, dopo il secondo comma e' aggiunto il seguente: «L'ufficio consolare presta tutela ai cittadini europei e ai non cittadini ai sensi delle vigenti disposizioni internazionali, europee e nazionali, cooperando mediante un regolare scambio di informazioni e altre forme di coordinamento, con la delegazione dell'Unione europea e con le rappresentanze diplomatiche e consolari degli altri Stati membri dell'Unione.»;
b) all'articolo 50, secondo comma, sono aggiunte in fine le seguenti parole «e nel sito internet istituzionale delle sedi interessate, anche nelle lingue veicolari localmente piu' diffuse.».

NOTE
Avvertenza:
- Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'articolo 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione Europea (GUUE).
Note alle premesse:
- L'articolo 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'articolo 87 della Costituzione conferisce, tra
l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
legge ed i regolamenti.
- La direttiva (UE) 2015/637 del Consiglio del 20
aprile 2015 sulle misure di coordinamento e cooperazione
per facilitare la tutela consolare dei cittadini
dell'Unione non rappresentati nei Paesi terzi e che abroga
la decisione 95/553/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. 24
aprile 2015, n. L 106.
- Il testo dell'articolo 6 della legge 12 agosto 2016,
n. 170 (Delega al Governo per il recepimento delle
direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione
europea - Legge di delegazione europea 2015), pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 1° settembre 2016, n. 204, cosi'
recita:
«Art. 6. (Principio e criterio direttivo per
l'attuazione della direttiva (UE) 2015/637 del Consiglio,
del 20 aprile 2015, sulle misure di coordinamento e
cooperazione per facilitare la tutela consolare dei
cittadini dell'Unione non rappresentati nei paesi terzi e
che abroga la decisione 95/553/CE). - 1. Nell'esercizio
della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2015/637
del Consiglio, del 20 aprile 2015, sulle misure di
coordinamento e cooperazione per facilitare la tutela
consolare dei cittadini dell'Unione non rappresentati nei
paesi terzi e che abroga la decisione 95/553/CE, il Governo
e' tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi
di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge, anche
il seguente principio e criterio direttivo specifico:
prevedere che la promessa di restituzione dei costi per la
tutela consolare, sottoscritta, alle condizioni previste
dall'articolo 14 della direttiva (UE) 2015/637, da un
cittadino italiano innanzi all'autorita' diplomatica o
consolare di un altro Stato membro, abbia efficacia di
titolo esecutivo relativamente alle obbligazioni di somme
di denaro determinate o determinabili in essa contenute.
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli
adempimenti di cui al presente articolo con le risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio
1967, n. 18, recante ordinamento dell'amministrazione degli
affari esteri e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18
febbraio 1967, n. 44, S.O.
- La legge 9 agosto 1967, n. 804, recante ratifica ed
esecuzione delle Convenzioni sulle relazioni diplomatiche e
sulle relazioni consolari, e dei Protocolli connessi,
adottate a Vienna, rispettivamente il 18 aprile 1961 e il
24 aprile 1963 e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 19
settembre 1967, n. 235, S.O.
- Il decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71,
recante ordinamento e funzioni degli uffici consolari, ai
sensi dell'articolo 14, comma 18, della legge 28 novembre
2005, n. 246 e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13
maggio 2011, n. 110;
- Il testo degli articoli 31 e 32 della legge 24
dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione
dell'Italia alla formazione e all'attuazione della
normativa e delle politiche dell'Unione europea),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2013, n. 3,
cosi' recita:
«Art. 31. (Procedure per l'esercizio delle deleghe
legislative conferite al Governo con la legge di
delegazione europea). - 1. In relazione alle deleghe
legislative conferite con la legge di delegazione europea
per il recepimento delle direttive, il Governo adotta i
decreti legislativi entro il termine di quattro mesi
antecedenti a quello di recepimento indicato in ciascuna
delle direttive; per le direttive il cui termine cosi'
determinato sia gia' scaduto alla data di entrata in vigore
della legge di delegazione europea, ovvero scada nei tre
mesi successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di
recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della medesima legge; per le direttive che non prevedono un
termine di recepimento, il Governo adotta i relativi
decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata
in vigore della legge di delegazione europea.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto
dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del
Ministro per gli affari europei e del Ministro con
competenza prevalente nella materia, di concerto con i
Ministri degli affari esteri, della giustizia,
dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri
interessati in relazione all'oggetto della direttiva. I
decreti legislativi sono accompagnati da una tabella di
concordanza tra le disposizioni in essi previste e quelle
della direttiva da recepire, predisposta
dall'amministrazione con competenza istituzionale
prevalente nella materia.
3. La legge di delegazione europea indica le direttive
in relazione alle quali sugli schemi dei decreti
legislativi di recepimento e' acquisito il parere delle
competenti Commissioni parlamentari della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica. In tal caso gli
schemi dei decreti legislativi sono trasmessi, dopo
l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge,
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica
affinche' su di essi sia espresso il parere delle
competenti Commissioni parlamentari. Decorsi quaranta
giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati
anche in mancanza del parere. Qualora il termine per
l'espressione del parere parlamentare di cui al presente
comma ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 9
scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei
termini di delega previsti ai commi 1 o 5 o
successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.
4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
recepimento delle direttive che comportino conseguenze
finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui
all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.
196. Su di essi e' richiesto anche il parere delle
Commissioni parlamentari competenti per i profili
finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle
condizioni formulate con riferimento all'esigenza di
garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della
Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati
dei necessari elementi integrativi d'informazione, per i
pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti
per i profili finanziari, che devono essere espressi entro
venti giorni.
5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in
vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma
1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati
dalla legge di delegazione europea, il Governo puo'
adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4,
disposizioni integrative e correttive dei decreti
legislativi emanati ai sensi del citato comma 1, fatto
salvo il diverso termine previsto dal comma 6.
6. Con la procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 il Governo
puo' adottare disposizioni integrative e correttive di
decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, al fine
di recepire atti delegati dell'Unione europea di cui
all'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea, che modificano o integrano direttive recepite con
tali decreti legislativi. Le disposizioni integrative e
correttive di cui al primo periodo sono adottate nel
termine di cui al comma 5 o nel diverso termine fissato
dalla legge di delegazione europea. Resta ferma la
disciplina di cui all'articolo 36 per il recepimento degli
atti delegati dell'Unione europea che recano meri
adeguamenti tecnici.
7. I decreti legislativi di recepimento delle direttive
previste dalla legge di delegazione europea, adottati, ai
sensi dell'articolo 117, quinto comma, della Costituzione,
nelle materie di competenza legislativa delle regioni e
delle province autonome, si applicano alle condizioni e
secondo le procedure di cui all'articolo 41, comma 1.
8. I decreti legislativi adottati ai sensi
dell'articolo 33 e attinenti a materie di competenza
legislativa delle regioni e delle province autonome sono
emanati alle condizioni e secondo le procedure di cui
all'articolo 41, comma 1.
9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri
parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali
contenute negli schemi di decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive, ritrasmette i testi, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, alla Camera dei
deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni
dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche
in mancanza di nuovo parere.
Art. 32. (Principi e criteri direttivi generali di
delega per l'attuazione del diritto dell'Unione europea). -
1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi
stabiliti dalla legge di delegazione europea e in aggiunta
a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti
legislativi di cui all'articolo 31 sono informati ai
seguenti principi e criteri direttivi generali:
a) le amministrazioni direttamente interessate
provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le
ordinarie strutture amministrative, secondo il principio
della massima semplificazione dei procedimenti e delle
modalita' di organizzazione e di esercizio delle funzioni e
dei servizi;
b) ai fini di un migliore coordinamento con le
discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla
normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti
modificazioni alle discipline stesse, anche attraverso il
riassetto e la semplificazione normativi con l'indicazione
esplicita delle norme abrogate, fatti salvi i procedimenti
oggetto di semplificazione amministrativa ovvero le materie
oggetto di delegificazione;
c) gli atti di recepimento di direttive dell'Unione
europea non possono prevedere l'introduzione o il
mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli
minimi richiesti dalle direttive stesse, ai sensi
dell'articolo 14, commi 24-bis, 24-ter e 24-quater, della
legge 28 novembre 2005, n. 246;
d) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali
vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle
disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono
previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni
alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali,
nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 150.000
euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via
alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni
ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente
protetti. In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda
alternativa all'arresto per le infrazioni che espongano a
pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena
dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le
infrazioni che rechino un danno di particolare gravita'.
Nelle predette ipotesi, in luogo dell'arresto e
dell'ammenda, possono essere previste anche le sanzioni
alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del decreto
legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e la relativa
competenza del giudice di pace. La sanzione amministrativa
del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non
superiore a 150.000 euro e' prevista per le infrazioni che
ledono o espongono a pericolo interessi diversi da quelli
indicati dalla presente lettera. Nell'ambito dei limiti
minimi e massimi previsti, le sanzioni indicate dalla
presente lettera sono determinate nella loro entita',
tenendo conto della diversa potenzialita' lesiva
dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in
astratto, di specifiche qualita' personali del colpevole,
comprese quelle che impongono particolari doveri di
prevenzione, controllo o vigilanza, nonche' del vantaggio
patrimoniale che l'infrazione puo' recare al colpevole
ovvero alla persona o all'ente nel cui interesse egli
agisce. Ove necessario per assicurare l'osservanza delle
disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono
previste inoltre le sanzioni amministrative accessorie
della sospensione fino a sei mesi e, nei casi piu' gravi,
della privazione definitiva di facolta' e diritti derivanti
da provvedimenti dell'amministrazione, nonche' sanzioni
penali accessorie nei limiti stabiliti dal codice penale.
Al medesimo fine e' prevista la confisca obbligatoria delle
cose che servirono o furono destinate a commettere
l'illecito amministrativo o il reato previsti dai medesimi
decreti legislativi, nel rispetto dei limiti stabiliti
dall'articolo 240, terzo e quarto comma, del codice penale
e dall'articolo 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e
successive modificazioni. Entro i limiti di pena indicati
nella presente lettera sono previste sanzioni anche
accessorie identiche a quelle eventualmente gia' comminate
dalle leggi vigenti per violazioni omogenee e di pari
offensivita' rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei
decreti legislativi. Nelle materie di cui all'articolo 117,
quarto comma, della Costituzione, le sanzioni
amministrative sono determinate dalle regioni;
e) al recepimento di direttive o all'attuazione di
altri atti dell'Unione europea che modificano precedenti
direttive o atti gia' attuati con legge o con decreto
legislativo si procede, se la modificazione non comporta
ampliamento della materia regolata, apportando le
corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto
legislativo di attuazione della direttiva o di altro atto
modificato;
f) nella redazione dei decreti legislativi di cui
all'articolo 31 si tiene conto delle eventuali
modificazioni delle direttive dell'Unione europea comunque
intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;
g) quando si verifichino sovrapposizioni di
competenze tra amministrazioni diverse o comunque siano
coinvolte le competenze di piu' amministrazioni statali, i
decreti legislativi individuano, attraverso le piu'
opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di
sussidiarieta', differenziazione, adeguatezza e leale
collaborazione e le competenze delle regioni e degli altri
enti territoriali, le procedure per salvaguardare
l'unitarieta' dei processi decisionali, la trasparenza, la
celerita', l'efficacia e l'economicita' nell'azione
amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti
responsabili;
h) qualora non siano di ostacolo i diversi termini di
recepimento, vengono attuate con un unico decreto
legislativo le direttive che riguardano le stesse materie o
che comunque comportano modifiche degli stessi atti
normativi;
i) e' assicurata la parita' di trattamento dei
cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri Stati
membri dell'Unione europea e non puo' essere previsto in
ogni caso un trattamento sfavorevole dei cittadini
italiani.».

Note all'art. 1:
- Il testo dell'articolo 45 del decreto del Presidente
della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, citato nelle note
alle premesse, come modificato dal presente decreto, cosi'
recita:
«Art. 45. (Funzioni degli uffici consolari). -
L'ufficio consolare svolge, nell'ambito del diritto
internazionale, funzioni consistenti principalmente nel:
proteggere gli interessi nazionali e tutelare i
cittadini e i loro interessi;
assicurare gli adempimenti idonei all'esercizio del
diritto di voto da parte dei cittadini italiani residenti
all'estero;
provvedere alla tutela dei lavoratori italiani
particolarmente per quanto concerne le condizioni di vita,
di lavoro e di sicurezza sociale;
favorire le attivita' educative, assistenziali e
sociali nella collettivita' italiana nonche' promuovere,
assistere, coordinare e, nei casi previsti dalla legge,
vigilare l'attivita' delle Associazioni, delle Camere di
commercio, degli Enti italiani;
stimolare nei modi piu' opportuni ogni attivita'
economica interessante l'Italia, curando in particolare lo
sviluppo degli scambi commerciali;
sviluppare le relazioni culturali.
- L'ufficio consolare esercita, in conformita' al
diritto internazionale, le altre funzioni ad esso
attribuite dall'ordinamento italiano, in particolare in
materia di stato civile, notariato, amministrativa e
giurisdizionale.
L'ufficio consolare presta tutela ai cittadini europei
e ai non cittadini ai sensi delle vigenti disposizioni
internazionali, europee e nazionali, cooperando mediante un
regolare scambio di informazioni e altre forme di
coordinamento, con la delegazione dell'Unione europea e con
le rappresentanze diplomatiche e consolari degli altri
Stati membri dell'Unione.».
- Il testo dell'articolo 50 del decreto del Presidente
della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, citato nelle note
alle premesse, come modificato dal presente decreto, cosi'
recita:
«Art. 50. (Funzioni escluse dalle attribuzioni
consolari). - Le funzioni che siano escluse dalle
attribuzioni di un funzionario consolare onorario o di
reggente di ufficio consolare di I categoria possono essere
esercitate dalla Missione diplomatica o da altro ufficio
consolare.
Dei decreti ministeriali che limitano le funzioni dei
funzionari consolari onorari o dei reggenti di uffici
consolari di I categoria o che le attribuiscono a Missioni
diplomatiche o ad altri uffici consolari e' data notizia
nella Gazzetta Ufficiale e nel sito internet istituzionale
delle sedi interessate, anche nelle lingue veicolari
localmente piu' diffuse.».
 
Art. 2

Modifiche al decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71

1. Al decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 23, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
«1. L'ufficio consolare, compiuti gli opportuni accertamenti, rilascia ai cittadini italiani e ai cittadini europei non rappresentati un documento di viaggio provvisorio conforme alla normativa europea valido per un solo viaggio di rientro nello Stato di cittadinanza o di residenza permanente o, eccezionalmente, verso un'altra destinazione.
2. Per i cittadini europei non rappresentati e' acquisita l'autorizzazione delle competenti autorita' del Paese di cittadinanza.»;
b) all'articolo 24, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
«2-bis. La promessa di restituzione delle erogazioni concesse, alle condizioni di cui al comma 2, ai cittadini europei non rappresentati e' redatta secondo i moduli comuni previsti dalle vigenti disposizioni europee.
2-ter. L'ufficio consolare chiede alle autorita' dello Stato di cittadinanza il rimborso delle erogazioni di cui al comma 2-bis utilizzando il modulo comune previsto dalle vigenti disposizioni europee. Il rimborso e' chiesto anche se, in situazioni di crisi, il cittadino europeo non rappresentato non ha firmato una promessa di restituzione.
2-quater. Se la tutela consolare fornita a un cittadino europeo non rappresentato in caso di arresto o detenzione comporta per l'ufficio consolare spese di viaggio, di soggiorno o di traduzione insolitamente elevate ma essenziali e giustificate, l'ufficio consolare chiede il rimborso di tali costi allo Stato membro di cittadinanza del cittadino non rappresentato.
2-quinquies. Fermo restando quanto previsto dal comma 2-ter, l'ufficio consolare puo' chiedere allo Stato membro di cittadinanza del cittadino non rappresentato di rimborsare i costi della tutela fornita in situazioni di crisi secondo un criterio pro quota, dividendo l'importo totale degli effettivi costi sostenuti per il numero dei cittadini assistiti. Dal rimborso da chiedere allo Stato di cittadinanza sono dedotti eventuali fondi che l'ufficio consolare abbia ricevuto dall'Unione europea tramite misure di assistenza da parte del meccanismo unionale di protezione civile.»;
c) dopo l'articolo 71, sono inseriti i seguenti:
«Art. 71-bis. (Tutela consolare a cittadini europei non rappresentati). - 1. Ai fini del presente decreto legislativo, s'intende per ''cittadino europeo non rappresentato'' un cittadino di un altro Stato membro dell'Unione europea che, in un Paese terzo nel quale sia presente un ufficio consolare, non possiede un'ambasciata o un consolato stabiliti in modo permanente o non vi possiede un'ambasciata, un consolato o un console onorario che sia in grado di fornire efficacemente tutela consolare in un determinato caso.
2. L'ufficio consolare fornisce ai cittadini europei non rappresentati e ai loro familiari non cittadini dell'Unione europea tutela consolare alle stesse condizioni riservate rispettivamente ai cittadini italiani e ai familiari dei cittadini italiani. Fatto salvo quanto previsto dal comma 6, il cittadino europeo non rappresentato non puo' essere indirizzato alle autorita' di uno Stato membro diverso da quello di cittadinanza.
3. I richiedenti tutela consolare ai sensi del presente articolo dimostrano di essere cittadini europei presentando il proprio passaporto o la propria carta d'identita' in corso di validita' o, in mancanza, con qualsiasi altro mezzo. I familiari dei richiedenti tutela dimostrano la propria identita' e il proprio stato di familiare con ogni mezzo. L'ufficio consolare puo' disporre verifiche con le autorita' diplomatiche o consolari dello Stato membro di cui il richiedente si dichiara cittadino o di cui il richiedente dichiara che il proprio familiare e' cittadino.
4. Su richiesta dello Stato membro di cittadinanza, l'ufficio consolare trasferisce al medesimo Stato la domanda di tutela o il caso di un cittadino europeo non rappresentato. L'ufficio consolare cede il caso appena lo Stato membro di cittadinanza conferma che sta fornendo tutela consolare al cittadino non rappresentato.
5. La tutela comprende, tra l'altro, l'assistenza nelle seguenti situazioni:
a) in caso di arresto o detenzione;
b) qualora il richiedente sia vittima di reato;
c) in caso di incidente o malattia grave;
d) in caso di decesso;
e) qualora il richiedente necessiti di aiuto e di essere rimpatriato in caso di emergenza;
f) qualora il richiedente necessiti di documenti di viaggio provvisori di cui all'articolo 23.
6. Fatto salvo il comma 2, l'ufficio consolare puo', ove considerato necessario, concludere con ambasciate o consolati di altri Stati membri dell'Unione europea accordi pratici sulla condivisione delle responsabilita' di fornire tutela consolare a cittadini europei non rappresentati. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale notifica gli accordi stipulati alla Commissione e al Servizio europeo per l'azione esterna e ne da' pubblicita' mediante i siti internet istituzionali. L'ufficio consolare a cui un cittadino dell'Unione europea non rappresentato chiede tutela consolare e che non e' designato quale competente conformemente allo specifico accordo esistente, trasferisce la domanda all'ambasciata o al consolato pertinenti, a meno che la tutela consolare possa risultare in questo modo compromessa, in particolare nel caso in cui l'urgenza della questione richieda un'azione immediata da parte dell'ufficio consolare a cui il cittadino si e' rivolto.
7. Quando riceve una domanda di tutela consolare da una persona che dichiara di essere un cittadino europeo non rappresentato oppure e' informato di una situazione d'emergenza individuale di un cittadino europeo non rappresentato, l'ufficio consolare si consulta senza indugio con il Ministero degli affari esteri dello Stato membro di cui la persona si dichiara cittadino o, ove appropriato, con l'ambasciata o il consolato competente di tale Stato membro e gli fornisce tutte le informazioni pertinenti di cui dispone, anche in relazione all'identita' della persona interessata e a eventuali costi di tutela consolare, e altresi' in relazione ai familiari a cui puo' essere necessario fornire tutela consolare. A eccezione di casi di estrema urgenza, la consultazione avviene prima che si presti assistenza. L'ufficio consolare facilita anche lo scambio di informazioni tra il cittadino interessato e le autorita' dello Stato membro di cittadinanza.
8. Su richiesta delle autorita' di uno Stato membro dell'Unione europea che presta assistenza a un cittadino italiano non rappresentato, l'ufficio consolare fornisce alle medesime autorita' tutte le informazioni sul caso in questione. L'ufficio consolare e' responsabile dei contatti con i familiari, con altre persone significative o con le autorita' in Italia.
Art. 71-ter. (Rimborso dei costi della tutela consolare prestata a cittadini italiani da altri Stati membri dell'Unione europea). - 1. Nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni europee, l'ufficio consolare rimborsa i costi della tutela consolare prestata a cittadini italiani da altri Stati membri dell'Unione europea in Paesi nei quali l'Italia non e' rappresentata entro un periodo di tempo ragionevole non superiore a 12 mesi.
2. Se un cittadino italiano riceve in un Paese in cui l'Italia non e' rappresentata erogazioni analoghe a quelle di cui all'articolo 24, comma 2, la promessa di restituzione allo Stato italiano, redatta in una delle lingue ufficiali dell'Unione europea secondo i moduli comuni previsti dalle vigenti disposizioni europee, ha efficacia di titolo esecutivo relativamente alle obbligazioni di somme di denaro determinate o determinabili in essa contenute. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale puo' chiedere il rimborso delle erogazioni anche nel caso in cui non sia stata firmata una promessa di restituzione in situazioni di crisi.»;
d) dopo l'articolo 74, e' inserito il seguente:
«Art. 74-bis. (Tutela dei cittadini non rappresentati in caso di crisi). - 1. La pianificazione di emergenza locale tiene conto dei cittadini europei non rappresentati. Fermo restando quanto disposto dagli articoli 38 e 42, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, l'ufficio consolare si coordina con le ambasciate e i consolati degli Stati membri dell'Unione europea e con la delegazione dell'Unione per garantire che i cittadini europei non rappresentati ricevano piena assistenza in caso di crisi. Le ambasciate o i consolati competenti degli Stati membri sono informati adeguatamente delle misure di preparazione alle crisi e, ove appropriato, vi sono coinvolti.
2. In caso di crisi, l'ufficio consolare coopera strettamente, anche attraverso lo scambio, in tempo utile, di informazioni sulle capacita' di evacuazione disponibili, con la delegazione dell'Unione europea e con le rappresentanze diplomatiche e consolari degli altri Stati membri per garantire l'assistenza efficace dei cittadini europei non rappresentati. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale puo' inviare esperti consolari nei casi in cui l'Italia non sia rappresentata e un altro Stato membro richieda il sostegno delle squadre di intervento esistenti a livello dell'Unione.
3. L'ufficio consolare che coordina le operazioni di assistenza o ne abbia assunto la guida, coordina tutte le operazioni di sostegno ai cittadini europei non rappresentati con l'appoggio degli altri Stati membri interessati, della delegazione dell'Unione e della sede del Servizio europeo per l'azione esterna.
4. L'ufficio consolare competente fornisce allo Stato membro o agli Stati membri che coordinano le operazioni di assistenza tutte le informazioni pertinenti sui cittadini italiani non rappresentati.
5. Nel caso di cui al comma 3, l'ufficio consolare, su istruzioni del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, puo' chiedere il sostegno di strumenti quali le strutture di risposta alle crisi del Servizio europeo per l'azione esterna e del meccanismo unionale di protezione civile.».

Note all'art. 2:
- Il testo dell'articolo 23 del decreto legislativo 3
febbraio 2011, n. 71, citato nelle note alle premesse, come
modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 23. (Documenti di viaggio provvisori). - 1.
L'ufficio consolare, compiuti gli opportuni accertamenti,
rilascia ai cittadini italiani e ai cittadini europei non
rappresentati un documento di viaggio provvisorio conforme
alla normativa europea valido per un solo viaggio di
rientro nello Stato di cittadinanza o di residenza
permanente o, eccezionalmente, verso un'altra destinazione.
2. Per i cittadini europei non rappresentati e'
acquisita l'autorizzazione delle competenti autorita' del
Paese di cittadinanza.
3. Il documento di viaggio provvisorio e' rilasciato:
a) in caso di furto, smarrimento, distruzione o
temporanea indisponibilita' del passaporto o di altro
documento di viaggio, previa denuncia all'ufficio
consolare;
b) in tutti i casi in cui il capo dell'ufficio
consolare lo ritiene necessario o opportuno.
4. Quando lo ritiene opportuno, il capo dell'ufficio
consolare da' notizia all'autorita' di frontiera italiana o
degli altri Paesi dell'Unione europea del documento di
viaggio da lui rilasciato.».
- Il testo dell'articolo 24 del decreto legislativo 3
febbraio 2011, n. 71, citato nelle note alle premesse, come
modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 24. (Sussidi, erogazioni in danaro e rimpatrio di
cittadini). - 1. L'ufficio consolare puo' concedere sussidi
ai cittadini che versano in stato di indigenza, nei limiti
delle disponibilita' fissate annualmente dal Ministero
degli affari esteri.
2. Limitate erogazioni in danaro possono, altresi',
essere eccezionalmente concesse, in caso di comprovata
urgenza, a cittadini che versano in stato di occasionale
grave necessita' non altrimenti fronteggiabile. In tal caso
l'interessato e' tenuto a firmare una promessa di
restituzione, cui e' attribuita efficacia di titolo
esecutivo ai sensi dell'articolo 474 del codice di
procedura civile. L'autorita' consolare trasmette al
Ministero degli affari esteri copia dell'obbligazione degli
interessati spedita in forma esecutiva a norma
dell'articolo 475 del codice di procedura civile.
2-bis. La promessa di restituzione delle erogazioni
concesse, alle condizioni di cui al comma 2, ai cittadini
europei non rappresentati e' redatta secondo i moduli
comuni previsti dalle vigenti disposizioni europee.
2-ter. L'ufficio consolare chiede alle autorita' dello
Stato di cittadinanza il rimborso delle erogazioni di cui
al comma 2-bis utilizzando il modulo comune previsto dalle
vigenti disposizioni europee. Il rimborso e' chiesto anche
se, in situazioni di crisi, il cittadino europeo non
rappresentato non ha firmato una promessa di restituzione.
2-quater. Se la tutela consolare fornita a un cittadino
europeo non rappresentato in caso di arresto o detenzione
comporta per l'ufficio consolare spese di viaggio, di
soggiorno o di traduzione insolitamente elevate ma
essenziali e giustificate, l'ufficio consolare chiede il
rimborso di tali costi allo Stato membro di cittadinanza
del cittadino non rappresentato.
2-quinquies. Fermo restando quanto previsto dal comma
2-ter, l'ufficio consolare puo' chiedere allo Stato membro
di cittadinanza del cittadino non rappresentato di
rimborsare i costi della tutela fornita in situazioni di
crisi secondo un criterio pro quota, dividendo l'importo
totale degli effettivi costi sostenuti per il numero dei
cittadini assistiti. Dal rimborso da chiedere allo Stato di
cittadinanza sono dedotti eventuali fondi che l'ufficio
consolare abbia ricevuto dall'Unione europea tramite misure
di assistenza da parte del meccanismo unionale di
protezione civile.
3. Il capo dell'ufficio consolare, nei casi e con
l'osservanza delle condizioni e modalita' di cui al comma
2, puo' fornire i mezzi per il rimpatrio, scegliendo la
forma di rimpatrio piu' appropriata e meno onerosa per
l'erario e facendo ricorso, ove del caso, ai poteri di cui
all'articolo 197 del codice della navigazione.
4. Il Ministero competente in materia, in conformita'
all'articolo 363, terzo comma, del codice della
navigazione, emette ingiunzione a carico dell'armatore per
il rimborso delle spese sostenute dallo Stato per il
rimpatrio in favore della gente di mare.».
 
Art. 3

Attuazione dell'articolo 10, paragrafo 4,
della direttiva (UE) 2015/637

1. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale notifica al Servizio europeo per l'azione esterna, con le modalita' stabilite dalle disposizioni europee, l'ufficio che, secondo il proprio regolamento di organizzazione, svolge le funzioni di punto di contatto con il Servizio predetto.
 
Art. 4

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
 
Art. 5

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 22 dicembre 2017

MATTARELLA

Gentiloni Silveri, Presidente del
Consiglio dei ministri

Alfano, Ministro degli affari esteri e
della cooperazione internazionale

Orlando, Ministro della giustizia

Minniti, Ministro dell'interno

Pinotti, Ministro della difesa

Padoan, Ministro dell'economia e delle
finanze
Visto, il Guardasigilli: Orlando
 
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