Gazzetta n. 39 del 16 febbraio 2018 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 gennaio 2018
Disposizioni applicative per l'attivazione del Registro pubblico delle opere cinematografiche e audiovisive.


IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 22 aprile 1941, n. 633, recante «Legge a protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio», ed in particolare l'art. 103 ove si prevede l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri del registro pubblico generale delle opere protette ai sensi della medesima legge;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la «Disciplina dell'attivita' di Governo ed ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale», e successive modificazioni;
Vista la legge 14 novembre 2016, n. 220, recante «Disciplina del cinema e dell'audiovisivo», e in particolare, l'art. 32 che istituisce, presso il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, il Registro pubblico delle opere cinematografiche e audiovisive, con conseguente soppressione del registro pubblico speciale per le opere cinematografiche e le opere audiovisive, di cui al comma 2, dell'art. 103, della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni;
Visto l'art. 32, comma 7, della legge 14 novembre 2016, n. 220, che prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono determinate le caratteristiche del Registro, le modalita' di registrazione delle opere, le tariffe relative alla tenuta del Registro, la tipologia ed i requisiti formali degli atti soggetti a trascrizione, le modalita' e i limiti della pubblicazione delle informazioni, previste dal comma 6 del medesimo art. 32, necessarie ad assicurare la trasparenza sui contributi pubblici;
Su proposta del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico;

Decreta:

Art. 1

Oggetto

1. Il presente decreto stabilisce le disposizioni applicative per il funzionamento del Registro pubblico delle opere cinematografiche, di seguito «Registro», istituito dall'art. 32 della legge 14 novembre 2016, n. 220.
2. Il presente decreto definisce, in particolare, le caratteristiche del Registro, le modalita' di registrazione delle opere, le tariffe relative alla tenuta del Registro, la tipologia ed i requisiti formali degli atti soggetti a trascrizione, le modalita' e i limiti della pubblicazione delle informazioni previste dall'art. 32, comma 6, della legge 14 novembre 2016, n. 220, del 2016, necessarie ad assicurare la trasparenza sui contributi pubblici.
 
Allegato 1

CONTENUTO DEL PUBBLICO REGISTRO
Sezione A: per le opere cinematografiche e audiovisive di
nazionalita' italiana:

a) il titolo, definitivo o provvisorio;
b) i nomi e la nazionalita' del regista e degli autori del soggetto, specificando, in caso di opera seriale, il soggetto di serie e il soggetto dei singoli episodi, degli autori della sceneggiatura, della regia e del commento musicale ed eventuali pseudonimi;
c) il nome del produttore e del distributore; se trattasi di societa', la ragione sociale e il nome del rappresentante legale;
d) il nome del direttore della fotografia, dell'autore della scenografia e dell'autore del montaggio;
e) la data di inizio lavorazione;
f) gli estremi del riconoscimento in via provvisoria della nazionalita' italiana, rilasciato dalla DG Cinema ai sensi degli articoli 5 e 6 della legge n. 220 del 2016;
g) gli estremi del nulla osta per la proiezione in pubblico, ovvero gli estremi del provvedimento di la classificazione dell'opera verificata dalla Commissione per la classificazione delle opere cinematografiche;
h) gli estremi del riconoscimento in via definitiva della nazionalita' italiana, rilasciato dalla DG Cinema ai sensi dell'art. 5 e 6 della legge n. 220 del 2016;
i) gli estremi di deposito di una copia dell'opera presso la Cineteca Nazionale, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 220 del 2016;
j) la data e il luogo di prima proiezione in pubblico;
k) gli altri dati relativi all'opera inerenti eventuali attribuzioni qualitative del film specificamente previste dalla legge, quali lo status di coproduzione;
l) eventuali modificazioni della titolarita' dei diritti e variazione negli elementi costitutivi dell'opera;
m) i dati relativi allo sfruttamento economico dell'opera, ricavabili dagli atti previsti dall'allegato 2 del presente decreto;
n) i contributi pubblici statali, regionali e degli enti locali e sovranazionali concessi alle opere cinematografiche e audiovisive italiane per le seguenti finalita':
1. scrittura della sceneggiatura;
2. sviluppo;
3. produzione;
4. distribuzione;
5. promozione;
o) i dati relativi all'acquisto, alla distribuzione e alla cessione dei diritti di antenna alle reti del servizio pubblico radio-televisivo;
p) la tipologia di opera cosi' come individuata ai sensi della legge n. 220 del 2016, e dai relativi decreti attuativi. Sezione B: per le opere cinematografiche e audiovisive non aventi la
nazionalita' italiana:

a) il titolo originario e l'eventuale titolo in lingua italiana dell'opera;
b) la nazionalita' dell'opera;
c) i nomi e la nazionalita' del regista e degli autori del soggetto, specificando, in caso di opera seriale, il soggetto di serie e il soggetto dei singoli episodi, della sceneggiatura e del commento musicale ed eventuali pseudonimi, nonche' il nome dell'autore della versione italiana dei dialoghi;
d) il nome dell'importatore e del distributore; se trattasi di societa', la ragione sociale e il nome del rappresentante legale;
e) la data di importazione dell'opera cinematografica o audiovisiva straniera;
f) gli estremi del nulla-osta per la proiezione in pubblico, ovvero gli estremi del provvedimento di classificazione dell'opera verificata dalla Commissione per la classificazione delle opere cinematografiche;
g) la data e il luogo di prima proiezione in pubblico;
h) i dati relativi allo sfruttamento economico dell'opera, ricavabili dagli atti previsti dall'allegato 2 del presente decreto;
i) i dati relativi all'acquisto, alla distribuzione e alla cessione dei diritti di antenna alle reti del servizio pubblico radio-televisivo;
j) eventuali modificazioni della titolarita' dei diritti e variazione negli elementi costitutivi dell'opera.
 
Allegato 2

TIPOLOGIA DEGLI ATTI SOGGETTI A TRASCRIZIONE
NEL REGISTRO

1. Nel Registro devono essere trascritti:
a) gli atti a titolo oneroso o gratuito stipulati sia per la costituzione e la cessione di diritti relativi allo sfruttamento economico delle opere cinematografiche e audiovisive sia per il trasferimento totale o parziale dei diritti di proprieta' o di utilizzazione economica sulle opere medesime, con particolare riferimento agli atti relativi all'acquisto, alla distribuzione e alla cessione dei diritti di antenna alle reti del servizio pubblico radio-televisivo;
b) gli atti e le convenzioni relativi ad opere cinematografiche e audiovisive straniere iscritte nel Registro, anche se conclusi all'estero e con persone di nazionalita' straniera, purche' riferentesi alla importazione, alla distribuzione o allo sfruttamento economico e commerciale delle opere medesime;
c) gli accordi contrattuali relativi alla distribuzione dell'opera cinematografica o audiovisiva o concernenti la disponibilita' dei proventi presenti o futuri derivanti dallo sfruttamento economico dell'opera stessa;
d) gli acquisti a causa di morte, soggetti a trascrizione a norma del codice civile, se riguardano la proprieta' ovvero i diritti di utilizzazione economica di opere cinematografiche e audiovisive;
e) gli atti di divisione, fermo restando quanto disposto dall'art. 115 della legge 22 aprile 1941, n. 633;
f) gli atti che costituiscono garanzie sui diritti di utilizzazione economica dell'opera o sui relativi proventi;
g) gli atti che costituiscono pegno dei proventi dell'utilizzazione dell'opera ai sensi dell'art. 11, comma 2, della legge 22 aprile 1941, n. 633;
h) gli atti cautelativi e gli atti relativi al pignoramento ed al sequestro conservativo dei proventi di utilizzazione economica dell'opera;
i) gli atti e i provvedimenti indicati nelle lettere precedenti che abbiano per oggetto crediti agevolati, contributi od altri benefici pecuniari spettanti ai produttori delle opere, ed in particolare gli atti di cessione a favore degli autori italiani dell'opera;
j) gli atti che modificano, precisano, postergano od estinguono in modo totale o parziale le obbligazioni derivanti dagli atti di cui alle lettere precedenti;
k) gli atti di transazione, di conciliazione e di rinuncia, relativi ai diritti derivanti dagli atti di cui alle lettere precedenti;
l) gli atti pubblici relativi a verbali di assemblea straordinaria modificativi delle vicende sociali delle societa' che risultino parte di uno degli atti di cui alle lettere precedenti, se ed in quanto rilevino ai fini degli effetti giuridici del medesimo atto;
m) le sentenze e gli altri provvedimenti giudiziali concernenti il fallimento ovvero lo stato di insolvenza del produttore dell'opera o delle altre persone fisiche o giuridiche che risultino parte di uno degli atti di cui alle lettere precedenti;
n) i provvedimenti o atti con i quali, per effetto dell'esecuzione forzata o delle procedure di fallimento, sono trasferiti diritti di utilizzazione economica sull'opera;
o) le domande giudiziali, le decisioni e i provvedimenti dell'autorita' giudiziaria, nonche' le decisioni arbitrali relative all'accertamento, alla costituzione, al trasferimento, alla modificazione o all'estinzione di diritti oggetto di uno degli atti di cui alle lettere precedenti;
p) ogni atto di concessione di un contributo pubblico statale, regionale, locale o dell'Unione europea a sostegno della scrittura, sviluppo, produzione, distribuzione e promozione dell'opera;
q) le comunicazioni pubblicate nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale n. 440 del 1945, per l'estensione dei diritti d'autore da parte del cessionario.
2. Chi domanda la trascrizione di un acquisto a causa di morte, soggetto a trascrizione a norma del codice civile, riguardante la proprieta' ovvero i diritti di utilizzazione economica di opere cinematografiche e audiovisive, deve presentare oltre l'atto indicato dall'art. 2648 del codice civile, il relativo certificato di morte e una copia o un estratto autentico del testamento, se l'acquisto segue in base ad esso. Requisiti formali degli atti soggetti a trascrizione
1. Con l'eccezione di quelli previsti dalla lettera p), ai fini della trascrizione sul Registro, tutti gli atti di cui al presente allegato stipulati a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, devono essere debitamente registrati presso un ufficio del registro e devono essere presentati alla DG Cinema in originale o in copia autenticata; qualora non rivestano la forma di atto pubblico o di provvedimento giudiziale, devono essere muniti di sottoscrizione delle parti autenticata da un notaio o di sottoscrizione accertata giudizialmente.
2. Per gli atti soggetti a trascrizione che siano stati ricevuti o autenticati da un notaio o altro pubblico ufficiale a cio' abilitato per legge, si applica l'art. 2671 del codice civile.
3. Gli atti formati all'estero debbono essere legalizzati secondo le norme vigenti e, se redatti in lingua straniera, devono essere accompagnati dalla relativa traduzione giurata in lingua italiana.
4. Per la trascrizione di una domanda giudiziale deve essere presentata copia autenticata del documento che la contiene, munito della relazione di notifica alla controparte.
5. Alla trascrizione sul Registro si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 2666, 2667 e 2670 del codice civile.
 
Allegato 3

NOTA DI TRASCRIZIONE

1. La nota di trascrizione per atto fra vivi deve contenere i seguenti elementi:
a) elementi relativi all'opera:
1. titolo, anche provvisorio, e per le opere straniere anche il titolo originario;
2. tipologia cui appartiene l'opera;
3. nazionalita' ed eventuale specificazione di «opera in coproduzione» o «compartecipazione»;
4. indicazione del produttore e del regista;
b) elementi relativi ai soggetti dell'atto:
1. cognome, nome, numero di codice fiscale, luogo di residenza o domicilio per le persone fisiche;
2. denominazione o ragione sociale, sede, legale rappresentante e numero di codice fiscale delle persone giuridiche, delle societa' previste dai capi II, III e IV del titolo V del libro quinto del codice civile e delle associazioni non riconosciute, con l'indicazione, per quest'ultime e per le societa' semplici, anche delle generalita' delle persone che le rappresentano secondo l'atto costitutivo;
c) elementi relativi al titolo o qualificazione giuridica dell'atto di cui si chiede la trascrizione:
1. forma del titolo (scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente, atto pubblico o provvedimento giudiziale);
2. data di stipula dell'atto, nonche' data ed estremi della sua registrazione presso un ufficio del registro;
3. cognome e nome del pubblico ufficiale che ha ricevuto l'atto o autenticato le firme, ovvero indicazione dell'autorita' giudiziaria che ha pronunciato la sentenza;
4. eventuali estremi di stipulazione, di registrazione e di trascrizione di altri atti cui si faccia riferimento;
5. qualificazione dell'evento giuridico che si vuole rendere conoscibile ai terzi (es. cessione, contratto di distribuzione, costituzione di diritti reali di godimento, ecc.);
6. contenuto dispositivo del suddetto evento giuridico, corrispondente alla natura ed alla quantita' dei diritti trasferiti, costituiti, modificati o estinti, nonche' ai relativi corrispettivi ricevuti;
7. descrizione di particolari accordi ovvero di altri aspetti dell'atto che si ritiene utile far conoscere ai terzi.
2. Se l'acquisto, la rinuncia o la modificazione del diritto sono sottoposti a termine o a condizione, ne deve essere fatta menzione anche nella nota di trascrizione, nel rispetto di quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 2659 del codice civile.
3. La nota di trascrizione per atto a causa di morte, munita della sottoscrizione autografa dell'erede o legatario, deve contenere i seguenti elementi:
a) gli elementi relativi all'opera cinematografica e audiovisiva di cui alla lettera a) della nota di trascrizione per atto fra vivi;
b) elementi relativi ai soggetti dell'atto e al titolo:
1. il cognome e il nome, il numero di codice fiscale, il luogo di residenza o domicilio dell'erede o legatario e del defunto;
2. la data di morte;
3. se la successione e' devoluta per legge, il vincolo o rapporto di parentela che univa al dante causa il chiamato e la quota a questo spettante;
4. se la successione e' devoluta per testamento, la forma e la data del medesimo, il nome del pubblico ufficiale che l'ha ricevuto o che l'ha in deposito;
5. natura, qualita' e quantita' dei diritti (proprieta' ovvero altri diritti di utilizzazione economica dell'opera cinematografica o audiovisiva) caduti in successione;
6. la condizione o il termine, qualora siano apposti alla disposizione testamentaria, nel rispetto quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 2659 del codice civile, nonche' la sostituzione fidecommissaria, qualora sia stata disposta a norma dell'art. 692 del codice civile.
 
Art. 2

Definizioni

1. Le definizioni applicate nel presente provvedimento, sono previste nella legge 14 novembre 2016, n. 220 e le ulteriori specificazioni contenute nei decreti attuativi della medesima legge.
2. Ai fini del presente decreto si intende per:
1. «Ministro» e «Ministero»: rispettivamente il Ministro e il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo;
2. «DG Cinema»: la Direzione generale cinema del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo;
3. «Registro»: il Registro pubblico delle opere cinematografiche e audiovisive istituito dall'art. 32, comma 1, della legge 14 novembre 2016, n. 220;
4. «opera audiovisiva»: la registrazione di immagini in movimento, anche non accompagnate da suoni, realizzata su qualsiasi supporto e mediante qualsiasi tecnica, anche di animazione, con contenuto narrativo, documentaristico purche' opera dell'ingegno e tutelata dalla normativa vigente in materia di diritto d'autore e destinata al pubblico dal titolare dei diritti di utilizzazione. L'opera audiovisiva si distingue in:
1. «film» ovvero «opera cinematografica», se l'opera e' destinata prioritariamente al pubblico per la visione nelle sale cinematografiche; i parametri e i requisiti per definire tale destinazione sono stabiliti nel decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo emanato ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera b), della legge 14 novembre 2016, n. 220;
2. «opera televisiva», se l'opera e' destinata prioritariamente alla diffusione attraverso un'emittente televisiva nazionale, di cui all'art. 2, comma 1, lettera r), della legge 14 novembre 2016, n. 220;
3. «opera web», se l'opera e' destinata prioritariamente alla diffusione mediante fornitori di servizi media audiovisivi su altri mezzi;
4. «opera audiovisiva italiana»: l'opera come distinta al precedente punto 2 del presente articolo, alla quale sia stata riconosciuta la nazionalita' italiana ai sensi degli articoli 5 e 6 della legge 14 novembre 2016, n. 220.
 
Art. 3

Finalita' del Registro

1. Il Registro e' tenuto dalla DG Cinema del Ministero avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, con sistemi informatizzati, secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, e sulla base delle modalita' di cui al presente decreto.
2. Il Registro assicura:
a) la pubblicita' e l'opponibilita' a terzi dell'attribuzione dell'opera cinematografica o audiovisiva italiana ad autori e produttori, che sono reputati tali a seguito della registrazione, sino a prova contraria, nonche' di tutti gli atti, accordi e le sentenze che accertino i diritti relativi alla produzione, alla distribuzione, alla rappresentazione e allo sfruttamento in Italia di opere cinematografiche e audiovisive;
b) la pubblicita' sull'assegnazione di contributi pubblici statali, regionali e degli enti locali e sovranazionali, concessi alle opere cinematografiche e audiovisive italiane per le seguenti finalita':
1. scrittura della sceneggiatura;
2. sviluppo;
3. produzione;
4. distribuzione;
5. promozione;
c) la pubblicita' sull'acquisto, la distribuzione e la cessione dei diritti di antenna alle reti del servizio pubblico radio-televisivo.
 
Art. 4

Contenuti del Registro

1. Al fine di realizzare gli effetti di pubblicita' dichiarativa, di cui all'art. 32, comma 3, della legge 14 novembre 2016, n. 220, sul Registro vengono iscritte:
a) obbligatoriamente, tutte le opere cinematografiche e audiovisive di nazionalita' italiana, ai sensi degli articoli 5 e 6 della legge 14 novembre 2016, n. 220, ivi incluse quelle che hanno beneficiato di contributi pubblici statali, regionali e degli enti locali o di finanziamenti dell'Unione europea e di altri organismi sovranazionali; in particolare sono obbligatoriamente annotati tutti gli atti, gli accordi e sentenze aventi ad oggetto i diritti alla distribuzione, rappresentazione o sfruttamento in Italia e all'estero delle medesime opere;
b) le opere cinematografiche e audiovisive non aventi la nazionalita' italiana, incluse quelle importate in Italia e, in particolare, gli atti, accordi e sentenze aventi ad oggetto i diritti relativi alla distribuzione, rappresentazione o sfruttamento in Italia delle medesime opere.
2. L'iscrizione dell'opera nel Registro, ai sensi del comma 1, realizza gli effetti di pubblicita' notizia previsti dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, con riferimento alle opere cinematografiche e audiovisive di nazionalita' italiana.
3. Un'opera letteraria che sia destinata alla realizzazione di un'opera cinematografica o audiovisiva puo' essere depositata nel Registro, allegando copia del contratto con cui l'autore della predetta opera letteraria, o un suo avente diritto, ha concesso l'opzione d'acquisto dei diritti di adattamento e realizzazione di tale opera. Se l'opzione viene esercitata, il produttore deposita il titolo dell'opera cinematografica o audiovisiva in conformita' a quanto previsto dal presente decreto.
4. I dati relativi alle sovvenzioni vengono pubblicati sul Registro, garantendo la piena accessibilita' e consultazione da parte di chiunque, ivi compresa la possibilita' di prendere visione dei rispettivi atti di concessione, entro sessanta giorni dalla concessione dei medesimi da parte delle autorita' pubbliche.
 
Art. 5

Iscrizione delle opere nel Registro

1. Il produttore o gli autori o i titolari dei diritti delle opere cinematografiche e audiovisive italiane o distribuite in Italia richiedono l'iscrizione delle medesime opere nel Registro, presentando apposita domanda alla DG Cinema, entro trenta giorni dalla data della prima uscita in sala o della prima trasmissione televisiva.
2. La domanda per l'iscrizione al Registro va presentata per via telematica, utilizzando la piattaforma messa a disposizione dalla DG Cinema ed allegando l'attestazione di pagamento della relativa tariffa, che costituisce condizione per l'iscrizione.
3. La DG Cinema provvede alla definizione delle domande in ordine cronologico di arrivo, secondo il rispettivo numero di richiesta e comunica al soggetto istante, all'esito dell'istruttoria, l'avvenuta iscrizione dell'opera o i motivi ostativi alla sua iscrizione.
4. Il Registro contiene, per ciascuna opera cinematografica e audiovisiva, i dati previsti nell'allegato 1 del presente decreto, che ne costituisce parte integrante.
5. Nel Registro sono altresi' trascritti gli atti aventi ad oggetto i diritti alla distribuzione, rappresentazione o sfruttamento in Italia e all'estero delle opere, secondo le modalita' di cui al successivo art. 6.
 
Art. 6

Modalita' di trascrizione e conservazione degli atti

1. Ai fini della trascrizione degli atti di cui all'art. 5, comma 5, e' presentata una apposita nota di trascrizione contenente gli elementi indicati nell'allegato 3. Qualora un atto abbia per oggetto piu' opere cinematografiche o audiovisive, devono essere redatte e presentate altrettante distinte note di trascrizione, ognuna riportante il contenuto dispositivo relativo a ciascuna opera.
2. Nel caso di opera cinematografica o audiovisiva italiana, alla richiesta di iscrizione deve essere allegata una dichiarazione della Cineteca nazionale attestante l'avvenuto deposito, dell'opera, ai sensi dell'art. 7 della legge 14 novembre 2016, n. 220, qualora l'opera sia destinataria di contributi, cosi' come previsto dalla medesima legge.
3. La DG Cinema, verificata, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle note, la rispondenza tra i contenuti della nota e i contenuti dell'atto oggetto di trascrizione, ne riporta il contenuto sul registro, in corrispondenza del titolo dell'opera cui l'atto si riferisce.
4. La DG Cinema comunica alla parte o alle parti richiedenti, l'avvenuta trascrizione, ovvero, la mancata trascrizione, specificando, in quest'ultimo caso, le relative motivazioni.
5. La cancellazione di una trascrizione gia' eseguita e' consentita solo a seguito di errore materiale accertato dall'Amministrazione, d'ufficio o su richiesta di parte, oppure a seguito di provvedimento dell'autorita' giudiziaria passato in giudicato, promosso dalla parte interessata ed a cura della medesima, notificato alla DG Cinema. In tutti i casi, la DG Cinema comunica l'avvenuta cancellazione alle parti interessate entro e non oltre sette giorni dalla cancellazione medesima.
 
Art. 7

Modalita' e limiti della pubblicazione

1. Il Registro realizza una forma di pubblicita' dichiarativa, sino a prova contraria, ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 14 novembre 2016, n. 220, dell'esistenza dell'opera cinematografica e audiovisiva, della sua attribuzione agli autori e produttori, della sua pubblicazione, nonche' forma di pubblicita' notizia in merito all'assegnazione dei contributi previsti dalla vigente normativa e in merito all'acquisto, la distribuzione e la cessione di diritti d'antenna alla reti di servizio pubblico audiovisivo.
2. Il Registro tenuto dalla DG Cinema, nonche' gli atti e i documenti allegati sono pubblici.
 
Art. 8

Tariffe

1. Le tariffe spettanti al Ministero secondo quanto previsto dall'art. 32 della legge 14 novembre 2016, n. 220, e da corrispondere anticipatamente da parte di chi richiede l'adempimento mediante versamento in conto entrate al bilancio dello Stato, sono cosi' determinate:
a) per ogni iscrizione di opera cinematografica € 77,47;
b) per ogni iscrizione di opera audiovisiva € 77,47;
c) per ogni trascrizione di atti sul registro € 9,30; qualora un atto abbia per oggetto piu' opere cinematografiche e audiovisive, l'importo dovuto sara' corrispondente a quello ottenuto moltiplicando la predetta tariffa unitaria per il numero delle opere in funzione delle quali e' richiesta la trascrizione;
d) per il rilascio di copia conforme degli atti annotati sul registro € 5,16.
2. L'ammontare delle tariffe come sopra determinate potra' essere annualmente aggiornato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, sulla base della variazione dell'indice generale dei prezzi al consumo rilevato dall'ISTAT.
 
Art. 9

Disposizioni transitorie e finali

1. Il registro pubblico speciale per le opere cinematografiche e le opere audiovisive, di cui al legge 22 aprile 1941, n. 633, art. 103, comma 2, soppresso ai sensi dall'art. 32 della legge 14 novembre 2016, n. 220, confluisce nel Registro. Con provvedimento del Direttore generale cinema, sentita la Societa' italiana autori ed editori (S.I.A.E.), e' adottato entro novanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, sono disciplinate le modalita' di trasferimento dei dati, delle informazioni e della documentazione riguardante il soppresso registro pubblico speciale.
2. Al fine di garantire la regolare continuita' di esercizio del servizio espletato dal registro pubblico speciale, la Societa' italiana autori ed editori (S.I.A.E.) proseguira' nello svolgimento di tutti gli adempimenti formali di tenuta, secondo le consuete modalita', sino alla data di operativita' presso il Ministero, del nuovo Registro che deve comunque essere assicurata entro centottanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto.
3. A partire dalla data di operativita' del nuovo Registro pubblico per le opere cinematografiche e audiovisive, non saranno piu' effettuate operazioni nel soppresso registro pubblico speciale tenuto dalla Societa' italiana autori ed editori (S.I.A.E.), ad eccezione del rilascio delle certificazioni per la concessione dei premi e contributi governativi legislativamente previsti, che rimane possibile, fino all'esaurimento degli adempimenti da espletare dal soppresso pubblico registro e su tali certificati verra' annotata la specifica fonte di provenienza e la loro inefficacia, per gli effetti di opponibilita' previsti dalla disciplina del nuovo pubblico Registro per la cinematografia nei confronti dei terzi.
Il presente decreto e' inviato ai competenti organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 8 gennaio 2018

p. Il Presidente
del Consiglio dei ministri
La Sottosegretaria di Stato
Boschi

Il Ministro dei beni
e delle attivita' culturali
e del turismo
Franceschini

Il Ministro
dello sviluppo economico
Calenda
Registrato alla Corte dei conti il 29 gennaio 2018 Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne prev. n. 143
 
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