Gazzetta n. 39 del 16 febbraio 2018 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 26 gennaio 2018
Diniego dell'abilitazione alla Scuola di psicoterapia psicodinamica «Michael Balint», in Roma ad istituire e ad attivare nella sede di Roma un corso di specializzazione in psicoterapia.


IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
per la formazione superiore e per la ricerca

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attivita' psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attivita' all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;
Visto l'art. 17, comma 96, lettera b) della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;
Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale e' stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, nonche' l'art. 5, che prevede la reiterazione dell'istanza;
Visto in particolare, l'art. 2, comma 5, del predetto regolamento, che dispone che il decreto di riconoscimento sia adottato sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva e del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario e il successivo comma 7, che prevede che il provvedimento di diniego del riconoscimento, idoneamente motivato, sia disposto con le stesse modalita' di cui al richiamato comma 5;
Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;
Visto il decreto in data 10 agosto 2016, con il quale e' stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;
Vista l'istanza e le successive integrazioni con cui la Scuola di psicoterapia psicodinamica «Michael Balint» ha chiesto l'abilitazione ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia in Roma - via dei Durantini n. 281, per un numero massimo degli allievi ammissibili a ciascun anno di corso pari a 20 unita' e, per l'intero corso, a 80 unita';
Considerato che la competente Commissione tecnico-consultiva, nella riunione del 21 dicembre 2017, ha espresso parere negativo sull'istanza di riconoscimento, rilevando che l'esposizione del modello teorico scientifico e metodologico della Scuola di psicoterapia psicodinamica «Michael Balint» attiene alla tradizione psicoanalitica e ad una non meglio specificata «teoria dello stato di conservazione della salute psico-organica», senza riferimenti agli autori piu' recenti e influenti nell'ambito psicodinamico; che, con specifico riferimento alla metodologia didattica proposta, la partecipazione ai gruppi Balint non risulta congrua con l'obbiettivo di attivare in ambito psicoterapeutico il cambiamento tramite l'utilizzo delle dinamiche del transfert-controtransfert; che manca la previsione di psicoterapie effettuate dagli allievi e della loro supervisione; che manca una specificazione dell'attivita' di ricerca della Scuola a cui si dichiara che gli allievi dovranno partecipare; che sono carenti le evidenze dell'efficacia dell'indirizzo psicoterapeutico specifico della Scuola, in quanto quest'ultima si e' limitata a menzionare una metanalisi sui risultati della psicoterapia psicodinamica a lungo termine, e generici casi trattati da docenti della scuola stessa;
Ritenuto che, per i motivi sopraindicati, l'istanza di riconoscimento del predetto Istituto non possa essere accolta;

Decreta:

Art. 1

L'istanza di riconoscimento proposta dalla Scuola di psicoterapia psicodinamica «Michael Balint», con sede in Roma - via dei Durantini n. 281, per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509, e' respinta, visto il motivato parere contrario della Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del predetto provvedimento.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 26 gennaio 2018

Il Capo del Dipartimento: Mancini
 
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