Gazzetta n. 39 del 16 febbraio 2018 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 2 febbraio 2018
Conguagli derivanti dalle rettifiche degli anni 2016, 2017 e successivi, concernenti il contributo volto a compensare i comuni della perdita di gettito IMU e TASI a seguito della rideterminazione delle rendite catastali dei fabbricati appartenenti ai gruppi catastali D ed E.


IL MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

di concerto con

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 1, comma 21, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in base al quale, a decorrere dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, e' effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonche' degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualita' e l'utilita', nei limiti dell'ordinario apprezzamento, con esclusione dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo;
Visto l'art. 1, comma 22, della legge n. 208 del 2015, il quale prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2016, gli intestatari catastali degli immobili di cui al comma 21 possono presentare atti di aggiornamento ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, per la rideterminazione della rendita catastale degli immobili gia' censiti nel rispetto dei criteri di cui al medesimo comma 21;
Visto il comma 639 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha istituito, a decorrere dall'anno 2014, l'imposta unica comunale (IUC) che si compone dell'imposta municipale propria (IMU) e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI);
Visto l'art. 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che disciplina l'imposta municipale propria (IMU);
Visto il comma 675 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013 in virtu' del quale la base imponibile della TASI e' quella prevista per l'applicazione dell'IMU;
Visto l'art. 13, comma 4, del decreto-legge n. 201 del 2011 il quale dispone che per la determinazione della base imponibile dei fabbricati iscritti in catasto il valore e' costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento, i moltiplicatori previsti dallo stesso comma 4;
Visto l'art. 1, comma 24, della legge n. 208 del 2015, per effetto del quale, a decorrere dall'anno 2017, il contributo annuo stanziato e' ripartito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e secondo una metodologia adottata sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, da emanare, entro il 30 giugno 2017, sulla base dei dati comunicati, entro il 31 marzo 2017, dall'Agenzia delle entrate al Ministero dell'economia e delle finanze e relativi, per ciascuna unita' immobiliare, alle rendite proposte nel corso del 2016 ai sensi del comma 22 e a quelle gia' iscritte in catasto al 1° gennaio 2016;
Vista la legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3 con la quale la provincia autonoma di Bolzano ha istituito a decorrere dall'anno 2014 l'imposta municipale immobiliare (IMI) in sostituzione dell'IMU e della TASI;
Vista la legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14 con la quale la provincia autonoma di Trento ha istituito a decorrere dall'anno 2015 l'Imposta immobiliare semplice (IMIS) in sostituzione dell'IMU e della TASI;
Considerato che la legge attribuisce competenza in materia di finanza locale alle regioni a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta nonche' alle province autonome di Trento e di Bolzano;
Visto il decreto 29 settembre 2016 del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno con il quale e' stato erogato l'acconto pari a un importo di euro 49.951.076 ripartito tenendo conto anche dell'effettivo minor gettito riscontrato con i versamenti in acconto;
Visto il decreto 29 dicembre 2016 del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno concernente l'«Erogazione del saldo per il ristoro ai comuni della perdita di gettito a seguito della rideterminazione delle rendite catastali dei fabbricati appartenenti a gruppi catastali D ed E» per un importo pari a euro 77.319.360,23 risultante dalla differenza tra il contributo spettante per l'anno 2016 pari a 127.270.436,44 euro e l'acconto attribuito ai sensi del decreto 29 settembre 2016 pari a 49.951.076,21;
Visto, in particolare, l'art. 2, comma 3, del medesimo decreto 29 dicembre 2016 il quale prevede che per l'anno 2016, eventuali conguagli ai singoli enti territoriali derivanti da rettifiche dei valori presi in considerazione ai fini dello stesso decreto sono disposti con la procedura prevista dal comma 24 dell'art. 1 della legge n. 208 del 2015, nell'ambito della disponibilita' delle somme residue del contributo di cui allo stesso comma 24;
Visto il decreto 11 luglio 2017 del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno concernente l'«Erogazione, a decorrere dall'anno 2017, del contributo volto a compensare i comuni della perdita di gettito IMU e TASI a seguito della rideterminazione delle rendite catastali dei fabbricati appartenenti ai gruppi catastali D ed E»;
Visto, in particolare, l'art. 2 del medesimo decreto 11 luglio 2017, il quale stabilisce che per gli anni 2017 e successivi, eventuali conguagli ai singoli enti territoriali derivanti da rettifiche dei valori presi in considerazione ai fini dello stesso decreto sono disposti con la procedura prevista dal comma 24 dell'art. 1 della legge n. 208 del 2015, nell'ambito della disponibilita' delle somme residue del contributo di cui al medesimo comma 24;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Sentita la Conferenza Stato citta' ed autonomie locali di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che ha espresso parere favorevole nella seduta straordinaria del 6 dicembre 2017;

Decreta:

Art. 1

Conguagli derivanti dalle rettifiche

1. Con il presente decreto, in attuazione dell'art. 2, comma 3, del decreto 29 dicembre 2016 del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e dell'art. 2 del decreto 11 luglio 2017 del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno sono disposte, per gli anni 2016, 2017 e successivi e nell'ambito della disponibilita' delle somme residue del contributo di cui al comma 24 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, a favore dei Comuni di cui all'Allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto, le integrazioni dei contributi per il minor gettito derivante dalla revisione delle rendite catastali degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E di cui all'art. 1, comma 21, della medesima legge n. 208 del 2015.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 2 febbraio 2018

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Padoan Il Ministro dell'interno
Minniti
 
Allegato

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone