Gazzetta n. 40 del 17 febbraio 2018 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
DECRETO 6 febbraio 2018 |
Disposizioni per l'attuazione del regolamento (CE) n. 1235/2008, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai Paesi terzi e che abroga il decreto n. 18378 del 9 agosto 2012. |
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IL CAPO DEL DIPARTIMENTO delle politiche competitive della qualita' agroalimentare, ippiche e della pesca
Visto il reg. (CE) del Consiglio n. 834 del 28 giugno 2007 relativo alla produzione biologica ed all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il reg. (CEE) n. 2092/91 e sue successive modifiche ed integrazioni; Visto il reg. (CE) della commissione n. 889 del 5 settembre 2008 recante modalita' di applicazione del reg. (CE) del Consiglio n. 834/2007 relativo alla produzione biologica ed all'etichettatura dei prodotti biologici per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli e sue successive modifiche ed integrazioni; Visto il reg. (CE) della commissione n. 1235 dell'8 dicembre 2008, recante modalita' di applicazione del reg. (CE) del Consiglio n. 834/2007 per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai Paesi terzi e sue successive modifiche ed integrazioni; Visto in particolare il reg. (UE) della commissione n. 1842 del 14 ottobre 2016 che modifica il reg. (CE) n. 1235/2008 per quanto riguarda i certificati di ispezione elettronici per i prodotti biologici importati e taluni altri elementi e il reg. (CE) n. 889/2008 per quanto riguarda i requisiti per i prodotti biologici conservati o trasformati e la trasmissione delle informazioni; Vista la decisione della commissione n. 24 del 30 dicembre 2002 relativa alla creazione di un sistema informatico veterinario integrato per il collegamento tra autorita' veterinarie con funzionalita' relative all'assunzione delle decisioni a livello dei posti d'ispezione frontalieri, sia sotto il profilo regolamentare che dell'analisi dei rischi; Visto il decreto legislativo n. 220 del 17 marzo 1995 di attuazione degli articoli 8 e 9 del reg. (CEE) n. 2092/1991 in materia di produzione agricola ed agro-alimentare con metodo biologico; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2013 n. 105 «Regolamento recante organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135» e sue successive modifiche ed integrazioni; Visto il decreto ministeriale n. 18354 del 27 novembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 dell'8 febbraio 2010, recante «Disposizioni per l'attuazione dei regolamenti (CE) n. 834/2007, n. 889/2008, n. 1235/2008 e successive modifiche riguardanti la produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici» e sue successive modifiche ed integrazioni; Visto il decreto ministeriale n. 2049 del 1° febbraio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 70 del 23 marzo 2012, recante «Disposizioni per l'attuazione del regolamento di esecuzione n. 426/11 e la gestione informatizzata della notifica di attivita' con metodo biologico ai sensi dell'art. 28 del reg. (CE) n. 834 del Consiglio del 28 giugno 2007 e successive modifiche, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, che abroga il reg. (CEE) n. 2092/91»; Visto il decreto ministeriale del 9 agosto 2012 n. 18378 in materia di disposizioni per l'attuazione del reg. (CE) n. 1235/2008 recante modalita' di applicazione del reg. (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai Paesi terzi; Considerato l'obbligo di utilizzare il sistema informativo veterinario integrato TRACES - Trade Control and Expert System l'obbligo da parte degli importatori, dei primi destinatari e degli Organismi di controllo; Considerata la necessita' di perseguire gli obiettivi di semplificazione degli strumenti a disposizione degli operatori ed aumentare l'efficacia della gestione dei dati da parte delle autorita' competenti; Considerato opportuno assicurare il monitoraggio dei flussi dei prodotti importati e consentire lo svolgimento di controlli mirati sulla base della valutazione del rischio; Considerato pertanto opportuno trasmettere le comunicazioni preventive di arrivo merce, di cui all'art. 1, par. 4 del decreto ministeriale del 9 agosto 2012 n. 18378, per via telematica attraverso i servizi resi disponibili dal SIB - Sistema informativo biologico di cui al decreto ministeriale 1° febbraio 2012 n. 2049 e dal sistema informativo veterinario integrato TRACES - Trade Control and Expert System; Ritenuto opportuno fornire indicazioni sulle modalita' con le quali devono essere effettuate le comunicazioni preventive di arrivo merce per via telematica e fornire indicazione per l'accesso ai servizi informativi resi disponibili dai sistemi SIB e TRACES; Sentito il Tavolo tecnico permanente sull'agricoltura biologica nella riunione del 30 maggio 2017;
Decreta:
Art. 1 Obiettivi
Il presente decreto, fatte salve le altre disposizioni europee e nazionali in materia di importazioni, contiene norme in materia di importazione di prodotti biologici da Paesi terzi, in attuazione dei regg. (CE) n. 834/2007, n. 889/2008, e n. 1235/2008. |
| Art. 2 Importatori
Le importazioni di prodotti biologici da Paesi terzi possono essere effettuate esclusivamente dagli operatori iscritti nella categoria «Importatori» dell'Elenco nazionale degli operatori biologici, di cui all'art. 7 del decreto ministeriale 1° febbraio 2012 n. 2049. |
| Art. 3 Primo destinatario
Per «primo destinatario», cosi' come definito all'art. 2, lett. d) del reg. (CE) n. 889/2008, deve intendersi ogni persona fisica o giuridica iscritta nella categoria «Importatori» o «Preparatori» di cui all'art. 7 del decreto ministeriale 1° febbraio 2012 n. 2049. I prodotti biologici importati, dopo la loro immissione in libera pratica, possono essere consegnati, in vista di un'ulteriore preparazione e/o della loro commercializzazione, esclusivamente a un primo destinatario. |
| Art. 4 Utilizzo di TRACES
Ai sensi dell'art. 13 del reg. (CE) n. 1235/2008, cosi' come modificato dal reg. (UE) n. 1482/2016, gli importatori, i primi destinatari e gli Organismi di controllo, per la gestione di propria competenza del certificato di ispezione, utilizzano il sistema informativo veterinario integrato TRACES - Trade Control and Expert System, istituito con decisione n. 2003/24/CE della commissione, previa validazione delle utenze da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (di seguito Ministero). Le procedure operative per l'acquisizione delle credenziali di accesso al sistema informativo veterinario TRACES sono reperibili presso il portale della Commissione europea - Agricoltura e sviluppo rurale - Agricoltura biologica e il portale del Sistema di informazione nazionale sull'agricoltura biologica - SINAB. |
| Art. 5 Comunicazioni preventive di arrivo merce
Gli importatori trasmettono al Ministero e all'agenzia delle dogane una comunicazione preventiva di arrivo merce, utilizzando i servizi resi disponibili dal Sistema informatico biologico (SIB) entro tre giorni antecedenti l'arrivo di ogni partita al punto di ingresso doganale. Le eventuali modifiche alle comunicazioni di cui al comma precedente, devono essere trasmesse dagli importatori entro 24 ore antecedenti la data di arrivo prevista. Le procedure operative per l'utilizzazione dei servizi resi disponibili dal SIB e dedicati alle disposizioni del presente articolo sono reperibili presso il portale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. L'importatore, ove richiesto dalle autorita' competenti o dal proprio Organismo di controllo, e' obbligato a fornire ogni eventuale integrazione alle comunicazioni di cui al presente articolo. |
| Art. 6 Controlli sulle importazioni
Gli Organismi di controllo verificano che le comunicazioni, di cui all'art. 5 del presente decreto, contengano elementi idonei a consentire che l'importazione avvenga in conformita' alle disposizione del reg. (CE) n. 1235/2008 accertando, altresi', la completezza e la correttezza della documentazione in possesso dell'importatore al fine di verificarne la corrispondenza con le partite importate nonche' la relativa tracciabilita'. Gli Organismi di controllo elaborano, con riferimento agli importatori, una specifica valutazione del rischio di inosservanza delle norme di produzione biologica tenendo conto delle quantita', qualita' e del valore dei prodotti importati, dei risultati dei precedenti controlli, del rischio di scambio di prodotti e di qualsiasi informazione riferita al sospetto di non conformita' del prodotto biologico importato. Gli Organismi di controllo assicurano, per ogni importatore assoggettato al loro sistema, controlli frequenti e, se del caso, non preannunciati, anche presso la dogana di arrivo della partita di cui e' stata data comunicazione ai sensi dell'art. 5 del presente decreto, assicurando anche il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 83, secondo paragrafo del reg. (CE) n. 889/2008 per quanto riguarda le modalita' di trasporto. |
| Art. 7
Il presente decreto abroga e sostituisce il decreto ministeriale del 9 agosto 2012 n. 18378 recante «Disposizioni per l'attuazione del reg. (CE) n. 1235/2008 recante modalita' di applicazione del reg. (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai Paesi terzi». Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione. Roma, 6 febbraio 2018
Il Capo del Dipartimento: Bianchi |
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