Gazzetta n. 41 del 19 febbraio 2018 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 6 febbraio 2018, n. 11
Disposizioni di modifica della disciplina in materia di giudizi di impugnazione in attuazione della delega di cui all'articolo 1, commi 82, 83 e 84, lettere f), g), h), i), l) e m), della legge 23 giugno 2017, n. 103.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 23 giugno 2017, n. 103, recante modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario, contenente la delega al Governo per la riforma della disciplina in materia di giudizi di impugnazione, e in particolare l'articolo 1, commi 82, 83 e 84, lettere f), g), h), i), l) e m);
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, recante approvazione del Codice di procedura penale;
Visto il decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, recante disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 2 ottobre 2017;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 19 gennaio 2018;
Sulla proposta del Ministro della giustizia;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1
Modifiche in materia
di regole generali sulle impugnazioni

1. All'articolo 568 del codice di procedura penale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
«4-bis. Il pubblico ministero propone impugnazione diretta a conseguire effetti favorevoli all'imputato solo con ricorso per cassazione.».
2. All'articolo 570, comma 1, secondo periodo, del codice di procedura penale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, le parole: «Il procuratore generale» sono sostituite dalle seguenti: «Salvo quanto previsto dall'articolo 593-bis, comma 2, il procuratore generale».

N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- Si riporta il testo dell'art. 14 della legge 23
agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):
«Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti
legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'art. 76
della Costituzione sono emanati dal Presidente della
Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo» e
con l'indicazione, nel preambolo, della legge di
delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il
testo del decreto legislativo adottato dal Governo e'
trasmesso al Presidente della Repubblica, per la
emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una
pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata
disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In
relazione al termine finale stabilito dalla legge di
delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere
sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio
della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per
l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e'
tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni
permanenti delle due Camere competenti per materia entro
sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali
disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive
della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle
Commissioni per il parere definitivo che deve essere
espresso entro trenta giorni.».
- Si riporta il testo dell'art. 1, commi 82, 83 e 84,
lettere f), g), h), i), l) e m), della legge 23 giugno
2017, n. 103 (Modifiche al codice penale, al codice di
procedura penale e all'ordinamento penitenziario):
«82. Il Governo e' delegato ad adottare decreti
legislativi per la riforma della disciplina in materia di
intercettazione di conversazioni o comunicazioni e di
giudizi di impugnazione nel processo penale nonche' per la
riforma dell'ordinamento penitenziario, secondo i principi
e criteri direttivi previsti dai commi 84 e 85.
83. I decreti legislativi di cui al comma 82 sono
adottati, su proposta del Ministro della giustizia,
relativamente alle materie a cui si riferiscono i principi
e criteri direttivi di cui alle lettere a), b), c), d) ed
e) del comma 84 nel termine di tre mesi, e relativamente
alle restanti materie nel termine di un anno, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica. I termini per
l'esercizio delle deleghe decorrono dalla data di entrata
in vigore della presente legge. I relativi schemi sono
trasmessi alle Camere, corredati di relazione tecnica che
dia conto della neutralita' finanziaria dei medesimi, per
l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari
competenti per materia e per i profili finanziari. I pareri
sono resi nel termine di quarantacinque giorni, decorsi i
quali i decreti possono essere comunque emanati. Qualora
tale termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti
la scadenza del termine di delega, o successivamente,
quest'ultimo termine e' prorogato di sessanta giorni. Il
Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri
parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con
le sue osservazioni e con eventuali modificazioni,
corredate dei necessari elementi integrativi di
informazione e motivazione. I pareri definitivi delle
Commissioni competenti per materia e per i profili
finanziari sono espressi entro il termine di dieci giorni
dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine,
i decreti possono essere comunque emanati.
84. Nell'esercizio della delega di cui al comma 82, i
decreti legislativi recanti modifiche alla disciplina del
processo penale, per i profili di seguito indicati, sono
adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri
direttivi:
lettere da a) ad e) omissis;
f) prevedere la ricorribilita' per cassazione soltanto
per violazione di legge delle sentenze emesse in grado di
appello nei procedimenti per i reati di competenza del
giudice di pace;
g) prevedere che il procuratore generale presso la
corte di appello possa appellare soltanto nei casi di
avocazione e di acquiescenza del pubblico ministero presso
il giudice di primo grado;
h) prevedere la legittimazione del pubblico ministero
ad appellare avverso la sentenza di proscioglimento,
nonche' avverso la sentenza di condanna solo quando abbia
modificato il titolo del reato o abbia escluso la
sussistenza di una circostanza aggravante ad effetto
speciale o abbia stabilito una pena di specie diversa da
quella ordinaria del reato;
i) prevedere la legittimazione dell'imputato ad
appellare avverso la sentenza di condanna, nonche' avverso
la sentenza di proscioglimento emessa al termine del
dibattimento salvo che sia pronunciata con le formule: «il
fatto non sussiste» o «l'imputato non ha commesso il
fatto»;
l) escludere l'appellabilita' delle sentenze di
condanna alla sola pena dell'ammenda e delle sentenze di
proscioglimento o di non luogo a procedere relative a
contravvenzioni punite con la sola pena dell'ammenda o con
una pena alternativa;
m) prevedere la titolarita' dell'appello incidentale in
capo all'imputato e limiti di proponibilita'.».

Note all'art. 1:
- Si riporta il testo degli articoli 568 e 570 del
codice di procedura penale, come modificati dal presente
decreto legislativo:
«Art. 568 (Regole generali). - 1. La legge stabilisce i
casi nei quali i provvedimenti del giudice sono soggetti a
impugnazione e determina il mezzo con cui possono essere
impugnati.
2. Sono sempre soggetti a ricorso per cassazione,
quando non sono altrimenti impugnabili, i provvedimenti con
i quali il giudice decide sulla liberta' personale e le
sentenze, salvo quelle sulla competenza che possono dare
luogo a un conflitto di giurisdizione o di competenza a
norma dell'art. 28.
3. Il diritto di impugnazione spetta soltanto a colui
al quale la legge espressamente lo conferisce. Se la legge
non distingue tra le diverse parti, tale diritto spetta a
ciascuna di esse.
4. Per proporre impugnazione e' necessario avervi
interesse.
4-bis. Il pubblico ministero propone impugnazione
diretta a conseguire effetti favorevoli all'imputato solo
con ricorso per cassazione.
5. L'impugnazione e' ammissibile indipendentemente
dalla qualificazione a essa data dalla parte che l'ha
proposta. Se l'impugnazione e' proposta a un giudice
incompetente, questi trasmette gli atti al giudice
competente.».
«Art. 570 (Impugnazione del pubblico ministero). - 1.
Il procuratore della Repubblica presso il tribunale e il
procuratore generale presso la corte di appello possono
proporre impugnazione, nei casi stabiliti dalla legge,
quali che siano state le conclusioni del rappresentante del
pubblico ministero. Salvo quanto previsto dall'art.
593-bis, comma 2, il procuratore generale puo' proporre
impugnazione nonostante l'impugnazione o l'acquiescenza del
pubblico ministero presso il giudice che ha emesso il
provvedimento.
2. L'impugnazione puo' essere proposta anche dal
rappresentante del pubblico ministero che ha presentato le
conclusioni.
3. Il rappresentante del pubblico ministero che ha
presentato le conclusioni e che ne fa richiesta nell'atto
di appello puo' partecipare al successivo grado di giudizio
quale sostituto del procuratore generale presso la corte di
appello. La partecipazione e' disposta dal procuratore
generale presso la corte di appello qualora lo ritenga
opportuno. Gli avvisi spettano in ogni caso al procuratore
generale.».
 
Art. 2
Modifiche alla disciplina dei casi di appello

1. All'articolo 593 del codice di procedura penale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
«1. Salvo quanto previsto dagli articoli 443, comma 3, 448, comma 2, 579 e 680, l'imputato puo' appellare contro le sentenze di condanna mentre il pubblico ministero puo' appellare contro le medesime sentenze solo quando modificano il titolo del reato o escludono la sussistenza di una circostanza aggravante ad effetto speciale o stabiliscono una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato.
2. Il pubblico ministero puo' appellare contro le sentenze di proscioglimento. L'imputato puo' appellare contro le sentenze di proscioglimento emesse al termine del dibattimento, salvo che si tratti di sentenze di assoluzione perche' il fatto non sussiste o perche' l'imputato non lo ha commesso.»;
b) al comma 3, dopo la parola: «Sono» sono inserite le seguenti: «in ogni caso» e dopo le parole: «la sola pena dell'ammenda» sono aggiunte infine le seguenti: «e le sentenze di proscioglimento relative a contravvenzioni punite con la sola pena dell'ammenda o con pena alternativa».
2. All'articolo 428 del codice di procedura penale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, dopo il comma 3-ter e' aggiunto il seguente:
«3-quater. Sono inappellabili le sentenze di non luogo a procedere relative a contravvenzioni punite con la sola pena dell'ammenda o con pena alternativa.».

Note all'art. 2:
- Si riporta il testo degli articoli 428 e 593 del
codice di procedura penale, come modificati dal presente
decreto legislativo:
«Art. 428. Impugnazione della sentenza di non luogo a
procedere.
1. Contro la sentenza di non luogo a procedere possono
proporre appello:
a) il procuratore della Repubblica e il procuratore
generale nei casi di cui all'art. 593-bis, comma 2;
b) l'imputato, salvo che con la sentenza sia stato
dichiarato che il fatto non sussiste o che l'imputato non
lo ha commesso.
2. La persona offesa puo' proporre appello nei soli
casi di nullita' previsti dall'art. 419, comma 7.
3. Sull'impugnazione la corte di appello decide in
camera di consiglio con le forme previste dall'art. 127. In
caso di appello del pubblico ministero, la corte, se non
conferma la sentenza, pronuncia decreto che dispone il
giudizio, formando il fascicolo per il dibattimento secondo
le disposizioni degli articoli 429 e 431, o sentenza di non
luogo a procedere con formula meno favorevole all'imputato.
In caso di appello dell'imputato, la corte, se non conferma
la sentenza, pronuncia sentenza di non luogo a procedere
con formula piu' favorevole all'imputato.
3-bis. Contro la sentenza di non luogo a procedere
pronunciata in grado di appello possono ricorrere per
cassazione l'imputato e il procuratore generale solo per i
motivi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1
dell'art. 606.
3-ter. Sull'impugnazione la corte di cassazione decide
in camera di consiglio con le forme previste dall'art. 611.
3-quater. Sono inappellabili le sentenze di non luogo a
procedere relative a contravvenzioni punite con la sola
pena dell'ammenda o con pena alternativa.»
«Art. 593 (Casi di appello). - 1. Salvo quanto previsto
dagli articoli 443, comma 3, 448, comma 2, 579 e 680,
l'imputato puo' appellare contro le sentenze di condanna
mentre il pubblico ministero puo' appellare contro le
medesime sentenze solo quando modificano il titolo del
reato o escludono la sussistenza di una circostanza
aggravante ad effetto speciale o stabiliscono una pena di
specie diversa da quella ordinaria del reato.
2. Il pubblico ministero puo' appellare contro le
sentenze di proscioglimento. L'imputato puo' appellare
contro le sentenze di proscioglimento emesse al termine del
dibattimento, salvo che si tratti di sentenze di
assoluzione perche' il fatto non sussiste o perche'
l'imputato non lo ha commesso.
3. Sono in ogni caso inappellabili le sentenze di
condanna per le quali e' stata applicata la sola pena
dell'ammenda e le sentenze di proscioglimento relative a
contravvenzioni punite con la sola pena dell'ammenda o con
pena alternativa.».
 
Art. 3
Appello del pubblico ministero

1. Dopo l'articolo 593 del codice di procedura penale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, e' inserito il seguente:
«Art. 593-bis (Appello del pubblico ministero). - 1. Nei casi consentiti, contro le sentenze del giudice per le indagini preliminari, della corte d'assise e del tribunale puo' appellare il procuratore della Repubblica presso il tribunale.
2. Il procuratore generale presso la corte d'appello puo' appellare soltanto nei casi di avocazione o qualora il procuratore della Repubblica abbia prestato acquiescenza al provvedimento.».
2. All'articolo 428, comma 1, lettera a), del codice di procedura penale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, dopo le parole: «e il procuratore generale» sono aggiunte le seguenti: «nei casi di cui all'articolo 593-bis, comma 2.».
 
Art. 4
Modifiche alla disciplina
in materia di appello incidentale

1. All'articolo 595 del codice di procedura penale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. L'imputato che non ha proposto impugnazione puo' proporre appello incidentale entro quindici giorni da quello in cui ha ricevuto la notificazione prevista dall'articolo 584.»;
b) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Entro quindici giorni dalla notificazione dell'impugnazione presentata dalle altre parti, l'imputato puo' presentare al giudice, mediante deposito in cancelleria, memorie o richieste scritte.».

Note all'art. 4:
- Si riporta il testo dell'art. 595 del codice di
procedura penale, cosi' come modificato dal presente
decreto legislativo:
«Art. 595 (Appello incidentale). - 1. L'imputato che
non ha proposto impugnazione puo' proporre appello
incidentale entro quindici giorni da quello in cui ha
ricevuto la notificazione prevista dall'art. 584.
2. L'appello incidentale e' proposto, presentato e
notificato a norma degli articoli 581, 582, 583 e 584.
3. Entro quindici giorni dalla notificazione
dell'impugnazione presentata dalle altre parti, l'imputato
puo' presentare al giudice, mediante deposito in
cancelleria, memorie o richieste scritte.
4. L'appello incidentale perde efficacia in caso di
inammissibilita' dell'appello principale o di rinuncia allo
stesso.».
 
Art. 5
Modifica alla disciplina
sui casi di ricorso per cassazione

1. All'articolo 606 del codice di procedura penale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. Contro le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace, il ricorso puo' essere proposto soltanto per i motivi di cui al comma 1, lettere a), b) e c).».

Note all'art. 5:
- Si riporta il testo dell'art. 606 del codice di
procedura penale, come modificato dal presente decreto
legislativo:
«Art. 606 (Casi di ricorso). - 1. Il ricorso per
cassazione puo' essere proposto per i seguenti motivi:
a) esercizio da parte del giudice di una potesta'
riservata dalla legge a organi legislativi o amministrativi
ovvero non consentita ai pubblici poteri;
b) inosservanza o erronea applicazione della legge
penale o di altre norme giuridiche, di cui si deve tener
conto nell'applicazione della legge penale;
c) inosservanza delle norme processuali stabilite a
pena di nullita', di inutilizzabilita', di inammissibilita'
o di decadenza;
d) mancata assunzione di una prova decisiva, quando la
parte ne ha fatto richiesta anche nel corso dell'istruzione
dibattimentale limitatamente ai casi previsti dall'art.
495, comma 2;
e) mancanza, contraddittorieta' o manifesta illogicita'
della motivazione, quando il vizio risulta dal testo del
provvedimento impugnato ovvero da altri atti del processo
specificamente indicati nei motivi di gravame.
2. Il ricorso, oltre che nei casi e con gli effetti
determinati da particolari disposizioni, puo' essere
proposto contro le sentenze pronunciate in grado di appello
o inappellabili.
2-bis. Contro le sentenze di appello pronunciate per
reati di competenza del giudice di pace, il ricorso puo'
essere proposto soltanto per i motivi di cui al comma 1,
lettere a), b) e c).
3. Il ricorso e' inammissibile se e' proposto per
motivi diversi da quelli consentiti dalla legge o
manifestamente infondati ovvero, fuori dei casi previsti
dagli articoli 569 e 609 comma 2, per violazioni di legge
non dedotte con i motivi di appello.».
 
Art. 6
Abrogazione della disposizione sulla comunicazione
al procuratore generale dell'appello dell'imputato

1. L'articolo 166 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e' abrogato.

Note all'art. 6:
- Il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme
di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di
procedura penale), modificato dal presente decreto, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 agosto 1989, n. 182,
supplemento ordinario.
 
Art. 7
Adempimenti connessi alla trasmissione
degli atti al giudice dell'impugnazione

1. Dopo l'articolo 165 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e' inserito il seguente:
«Art. 165-bis (Adempimenti connessi alla trasmissione degli atti al giudice dell'impugnazione). - 1. Gli atti da trasmettere al giudice dell'impugnazione devono contenere, in distinti allegati formati subito dopo la presentazione dell'atto di impugnazione, a cura del giudice o del presidente del collegio che ha emesso il provvedimento impugnato, i seguenti dati:
a) i nominativi dei difensori, di fiducia o d'ufficio, con indicazione della data di nomina;
b) le dichiarazioni o elezioni o determinazioni di domicilio, con indicazione delle relative date;
c) i termini di prescrizione riferiti a ciascun reato, con indicazione degli atti interruttivi e delle specifiche cause di sospensione del relativo corso, ovvero eventuali dichiarazioni di rinuncia alla prescrizione;
d) i termini di scadenza delle misure cautelari in atto, con indicazione della data di inizio e di eventuali periodi di sospensione o proroga.
2. Nel caso di ricorso per cassazione, a cura della cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, e' inserita in separato fascicolo allegato al ricorso, qualora non gia' contenuta negli atti trasmessi, copia degli atti specificamente indicati da chi ha proposto l'impugnazione ai sensi dell'articolo 606, comma 1, lettera e), del codice; della loro mancanza e' fatta attestazione.».
 
Art. 8
Poteri del procuratore generale in materia
di impugnazione delle sentenze di primo grado

1. Dopo l'articolo 166 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e' inserito il seguente:
«Art. 166-bis (Poteri del procuratore generale in materia di impugnazione delle sentenze di primo grado). - 1. Al fine di acquisire tempestiva notizia in ordine alle determinazioni relative all'impugnazione delle sentenze di primo grado, il procuratore generale presso la corte d'appello promuove intese o altre forme di coordinamento con i procuratori della Repubblica del distretto.».
 
Art. 9
Modifiche alla disciplina delle impugnazioni
nei procedimenti innanzi al giudice di pace

1. Dopo l'articolo 39 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e' inserito il seguente:
«Art. 39-bis (Ricorso per cassazione). - 1. Contro le sentenze pronunciate in grado d'appello il ricorso per cassazione puo' essere proposto soltanto per i motivi di cui all'articolo 606, comma 1, lettere a), b) e c), del codice di procedura penale.».
 
Art. 10
Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 6 febbraio 2018

MATTARELLA
Gentiloni Silveri, Presidente del
Consiglio dei ministri

Orlando, Ministro della giustizia
Visto, il Guardasigilli: Orlando
 
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