Gazzetta n. 42 del 20 febbraio 2018 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 21 dicembre 2017
Individuazione degli enti beneficiari delle risorse relative al fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, per interventi di messa in sicurezza e di adeguamento sismico degli edifici scolastici. (Decreto n. 1007).


IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Vista la legge 11 gennaio 1996, n. 23 recante norme per l'edilizia scolastica, e in particolare gli articoli 4 e 7, recanti norme, rispettivamente, in materia di programmazione, attuazione e finanziamento degli interventi, nonche' di anagrafe dell'edilizia scolastica;
Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, recante attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti;
Visto il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, recante misure urgenti in materia di istruzione, universita' e ricerca, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128 ed in particolare l'art. 10;
Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107 recante riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti ed in particolare l'art. 1, comma 160, il quale stabilisce che la programmazione nazionale predisposta in attuazione dell'art. 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, rappresenta il piano del fabbisogno nazionale in materia di edilizia scolastica per il triennio 2015-2017;
Visto in particolare l'art. 1, commi 177 e seguenti, della citata legge n. 107 del 2015;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici;
Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019, e in particolare l'art. 1, comma 140;
Visto il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e con il Ministro delle infrastrutture e trasporti del 23 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 3 marzo 2015, n. 51, con cui sono stati individuati i criteri e le modalita' di attuazione del citato art. 10 del citato decreto-legge n. 104 del 2013;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 29 maggio 2015, n. 322, con il quale e' stata approvata la programmazione unica nazionale 2015-2017 in materia di edilizia scolastica;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 7 agosto 2015, n. 594, con il quale sono stati individuati i criteri per assegnazione delle risorse tra le province;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017, con il quale si e' proceduto alla ripartizione del fondo relativo all'art. 1, comma 140, della citata legge n. 232 del 2016;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 8 agosto 2017, n. 607, con il quale sono state ripartite le risorse di cui al citato decreto-legge n. 50 del 2017 in favore delle province e delle citta' metropolitane;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 28 novembre 2017, n. 929, con il quale sono state ripartite tra le regioni le risorse assegnate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017 per un importo complessivo pari ad € 1.058.255.963,00 per il triennio 2017-2019;
Dato atto che con nota del 29 novembre 2017 e' stato richiesto a tutte le regioni di confermare gli elenchi gia' in precedenza trasmessi, in virtu' dell'avvenuta approvazione del predetto decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca n. 929 del 2017;
Considerato che tutte le regioni hanno fatto prevenire gli elenchi di interventi da ammettere a finanziamento;
Ritenuto, quindi, possibile procedere all'approvazione dei predetti elenchi stabilendo termini e modalita' di rendicontazione degli stessi;

Decreta:

Art. 1
Assegnazione risorse

1. Ai sensi e per gli effetti di quanto indicato nelle premesse, la somma complessiva di euro 1.058.255.963,00, destinata all'attuazione di interventi di adeguamento strutturale e antisismico degli edifici scolastici statali e a interventi di messa in sicurezza resisi necessari a seguito delle indagini diagnostiche, e' assegnata agli enti locali di cui alla tabella allegata, costituente parte integrante e sostanziale del presente decreto (Allegato A), per gli interventi e con gli importi a lato di ciascuno di essi indicati. Su tali interventi possono essere previste forme di cofinanziamento da parte degli enti locali.
2. L'assegnazione delle risorse e' effettuata entro il limite massimo dell'importo previsto per ciascuna regione dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 28 novembre 2017, n. 929.
3. La somma di cui al comma 1 e' ripartita sui capitoli 7105/8 e 7105/9 del bilancio di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca per il triennio 2017-2019 nei termini gia' indicati nel decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 28 novembre 2017, n. 929.
 
Allegato A

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2
Termini per la progettazione, aggiudicazione
degli interventi e conclusione dei lavori

1. Gli enti locali, di cui all'allegato A al presente decreto sono autorizzati ad approvare le progettazioni esecutive degli interventi e ad effettuare l'aggiudicazione degli stessi almeno in via provvisoria entro e non oltre diciotto mesi dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. In caso di mancato rispetto dei termini di cui al comma 1, si rinvia all'art. 4 del presente decreto.
 
Art. 3
Modalita' di rendicontazione e monitoraggio

1. Le erogazioni sono disposte direttamente dalla Direzione generale per gli interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca in favore degli enti locali beneficiari nel seguente modo:
a) fino al 20% del finanziamento, a richiesta dell'ente locale beneficiario, entro sei mesi dall'avvenuta registrazione del presente decreto da parte degli organi di controllo;
b) la restante somma dovuta sulla base degli stati di avanzamento lavori o delle spese maturate dall'ente, debitamente certificati dal Responsabile unico del procedimento, fino al raggiungimento del 90% della spesa complessiva al netto del ribasso di gara. Il residuo 10% e' liquidato a seguito dell'avvenuto collaudo e/o del certificato di regolare esecuzione.
2. Le economie di gara non sono nella disponibilita' dell'ente locale e sono destinate allo scorrimento delle graduatorie.
3. Le risorse assegnate agli interventi di cui al presente decreto sono trasferite sulle contabilita' di Tesoreria unica degli enti locali e gestite con separata contabilizzazione e rendicontazione.
4. Al fine di monitorare il programma degli interventi, gli enti beneficiari del finanziamento sono tenuti a implementare il sistema di monitoraggio presso il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, che costituisce presupposto per le erogazioni di cui al comma 1, e l'Anagrafe nazionale dell'edilizia scolastica.
5. Il monitoraggio degli interventi avviene anche ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, attraverso l'implementazione della Banca dati delle Amministrazioni pubbliche (di seguito, BDAP) istituita ai sensi dell'art. 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
 
Art. 4
Revoche e controlli

1. Le risorse assegnate sono revocate nel caso di mancato rispetto dei termini di cui all'art. 2, comma 1, del presente decreto e nel caso di violazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 accertate a seguito di attivita' di monitoraggio.
2. E' disposta, altresi', la revoca qualora l'intervento finanziato con il presente decreto risulti assegnatario di altro finanziamento nazionale o comunitario per le stesse finalita'.
3. Nelle ipotesi di revoca di cui ai commi 1 e 2, le risorse ricevute ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a), del presente decreto sono versate da parte degli enti locali all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo di cui all'art. 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
Il presente decreto e' sottoposto ai controlli di legge e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 21 dicembre 2017

Il Ministro: Fedeli

Registrato alla Corte dei conti il 29 gennaio 2018 Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, foglio n. 257
 
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