Gazzetta n. 44 del 22 febbraio 2018 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 12 ottobre 2017
Criteri, modalita' e procedure per l'attuazione degli interventi finanziari a sostegno delle imprese del settore agricolo e agroalimentare, effettuati dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare - ISMEA.


IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 2001, n. 200, «Regolamento recante riordino dell'ISMEA e revisione del relativo statuto»;
Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419 «Riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto l'art. 1, commi 659 e ss., della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ai sensi del quale la societa' Istituto sviluppo agroalimentare ISA Spa e la Societa' gestione fondi per l'agroalimentare SGFA s.r.l. sono state incorporate di diritto nell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare ISMEA che subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi delle predette societa', ivi inclusi i compiti e le funzioni a queste attribuiti dalle disposizioni vigenti;
Visto l'art. 2, comma 132 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 «Misure di razionalizzazione della Finanza Pubblica», come sostituito dall'art. 20, comma 1 della legge 28 luglio 2016, n. 154, recante «Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitivita' dei settori agricolo e agroalimentare, nonche' sanzioni in materia di pesca illegale» e modificato dall'art. 13, commi 3 e 4 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante «Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili», convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225;
Visti gli «Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020» - (2014/C 204/01);
Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, pubblicato nella G.U.U.E. 26 giugno 2014, n. L 187 e, in particolare, gli articoli 14, 17 e 41;
Vista la Carta degli aiuti di Stato a finalita' regionale 2014 - 2020 approvata dalla Commissione europea il 16 settembre 2014 (SA 38930), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 369 del 17 ottobre 2014;
Visto il regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e che abroga il regolamento (CE) n. 1857/2006, pubblicato nella G.U.U.E. 1° luglio 2014, n. L 193;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni e integrazioni relativo a «Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi» e, in particolare, l'art. 32, comma 2, lettera c);
Visto il decreto 13 febbraio 2015 del Ministero dell'economia e delle finanze recante «Individuazione dei beni che possono essere oggetto delle attivita' agricole connesse, di cui all'art. 32, comma 2, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, che detta norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e successive modifiche e integrazioni, recante «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;
Considerato che, in base a quanto disposto dal citato art. 2, comma 132, della legge n. 662/1996 e successive modificazioni ed integrazioni, con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sono definiti i criteri e le modalita' per gli interventi finanziari dell'ISMEA;
Ritenuto opportuno definire i criteri e le modalita' degli interventi finanziari dell'ISMEA per il settore agricolo e agroalimentare, rinviando ad un successivo decreto quelli relativi al settore della pesca e dell'acquacoltura, in considerazione delle specificita' settoriali e dei regimi di aiuto comunitari;
Considerato che, con decisione C(2017) 4430 finale del 30 giugno 2017, la Commissione europea ha comunicato, relativamente agli interventi di cui all'art. 2, comma 2, lettera a) del presente decreto, di non sollevare obiezioni in merito al regime di aiuti notificato il 29 marzo 2017, in quanto esso e' compatibile con il mercato interno a norma dell'art. 107, paragrafo 3, lettera c) del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, TFUE;

Decreta:

Ai sensi dell'art. 2, comma 132 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come sostituito dall'art. 20, comma 1 della legge 28 luglio 2016, n. 154 e modificato dall'art. 13, commi 3 e 4 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, i criteri e le modalita' degli interventi finanziari dell'ISMEA sono definiti come da articolato di seguito riportato.
Art. 1
Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) «Commercializzazione di prodotti agricoli»: la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, mettere in vendita, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, esclusa la prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o imprese di trasformazione e qualsiasi attivita' che prepara il prodotto per tale prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario a consumatori finali e' considerata commercializzazione se avviene in locali separati riservati a tale scopo;
b) «Contratto di finanziamento»: il contratto sottoscritto tra l'ISMEA e il soggetto beneficiario nel quale sono indicati gli impegni, gli obblighi i termini e le condizioni per l'attuazione del progetto. Esso regola, altresi', le modalita' di erogazione delle agevolazioni, le condizioni che possono determinare le revoche delle stesse, gli obblighi connessi al monitoraggio e alle attivita' di accertamento finale dell'avvenuta realizzazione dei progetti, nonche' di controllo ed ispezione e quanto altro necessario ai fini dell'attuazione del progetto, ivi inclusi i tassi di interesse di mora applicati in caso di inadempimento;
c) «Finanziamento agevolato»: il finanziamento a medio-lungo termine concesso dall'ISMEA al soggetto beneficiario a tasso di interesse agevolato;
d) «ISMEA»: Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare - ISMEA;
e) «Ministero»: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
f) «PMI»: le piccole e medie imprese che soddisfano i criteri di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 702/2014 o all'allegato I del regolamento (UE) n. 651/2014;
g) «Prodotto agricolo»: i prodotti elencati nell'allegato I del Trattato, ad eccezione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura elencati nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
h) «Produzione agricola primaria», la produzione di prodotti del suolo e dell'allevamento, di cui all'allegato I del trattato, senza ulteriori interventi volti a modificare la natura di tali prodotti;
i) «Progetto»: il complesso degli interventi proposti dal soggetto beneficiario;
j) «Settore agricolo»: l'insieme delle imprese attive nel settore della produzione primaria, della trasformazione e della commercializzazione di prodotti agricoli;
k) «Settore agroalimentare»: l'insieme delle imprese attive nelle fasi di produzione, di trasformazione, di commercializzazione e di distribuzione dei prodotti agricoli ed agroalimentari;
l) «Soggetto beneficiario»: l'impresa ammessa alle agevolazioni previste dal decreto;
m) «Tasso di interesse agevolato»: il tasso di interesse al quale viene concesso il finanziamento agevolato, pari al 30% (trenta per cento) del Tasso di riferimento come definito alla lettera seguente;
n) «Tasso di riferimento»: tasso di interesse costituito da un tasso-base e da un margine, entrambi determinati secondo quanto previsto dalla comunicazione della Commissione europea 2008/C 14/02. La componente rappresentata dal margine e' fissa e determinata alla data della concessione delle agevolazioni. La componente rappresentata dal tasso-base e' variabile: per le prime due rate semestrali equivale al tasso base vigente alla data di concessione delle agevolazioni; a partire dalla terza rata semestrale, e' calcolata in base alla media dei tassi-base mensili, rilevati dalla Commissione europea per quanto riguarda l'Italia e pubblicati alla pagina internet http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates .html nei dodici mesi precedenti a ogni scadenza;
o) «Trasformazione di prodotti agricoli»: qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo a seguito del quale il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezion fatta per le attivita' realizzate nell'azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita.
 
Allegato A
Tabella 1A: Aiuti agli investimenti in attivi materiali e attivi immateriali nelle aziende agricole connessi alla produzione agricola primaria

Parte di provvedimento in formato grafico
Tabella 2A: Aiuti agli investimenti nel settore della trasformazione di prodotti agricoli e della commercializzazione di prodotti agricoli

Parte di provvedimento in formato grafico
Tabella 3A: Aiuti in esenzione ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2
Ambito di applicazione

1. Il presente decreto disciplina, ai sensi di quanto previsto dall'art. 20, della legge 28 luglio 2016, n. 154, i criteri, le modalita' e le procedure per l'attuazione degli interventi finanziari a sostegno delle imprese del settore agricolo e agroalimentare effettuati dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare - ISMEA. Sono esclusi dall'applicazione del presente decreto gli interventi finanziari a sostegno delle imprese che producono prodotti della pesca e dell'acquacoltura.
2. Gli interventi di cui al presente decreto sono diretti, nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, a concedere:
a) aiuti compatibili con il mercato interno, ai sensi dell'art. 107, paragrafo 3, lettere a) e c) del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, soggetti all'obbligo di notifica alla Commissione europea ai sensi dell'art. 108 del medesimo Trattato;
b) aiuti compatibili con il mercato interno, ai sensi dell'art. 107, paragrafo 3, lettere a) e c) del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, esentati dall'obbligo di notifica;
c) finanziamenti a condizioni di mercato.
 
Art. 3
Soggetti beneficiari

1. Possono beneficiare degli interventi finanziari del presente decreto:
a) le societa' di capitali, anche in forma cooperativa, che operano nella produzione agricola primaria, nella trasformazione di prodotti agricoli e nella commercializzazione di prodotti agricoli, compresi nell'Allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
b) le societa' di capitali, anche in forma cooperativa, che operano nella produzione di beni prodotti nell'ambito delle relative attivita' agricole, individuati ai sensi dell'art. 32, comma 2, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
c) le societa' di capitali partecipate almeno al 51 per cento da imprenditori agricoli, cooperative agricole a mutualita' prevalente e loro consorzi o da organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi della normativa vigente, ovvero le cooperative i cui soci siano in maggioranza imprenditori agricoli, che operano nella distribuzione e nella logistica, anche su piattaforma informatica, dei prodotti agricoli compresi nell'Allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
2. I soggetti beneficiari di cui al comma 1, alla data di presentazione della domanda, devono possedere i seguenti requisiti:
a) avere una stabile organizzazione in Italia;
b) essere regolarmente costituiti ed iscritti nel registro delle imprese;
c) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposti a procedure concorsuali;
d) non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
e) trovarsi in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia ed urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente ed essere in regola con gli obblighi contributivi;
f) non essere stati sottoposti a sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, lettere c) e d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche e integrazioni;
g) essere economicamente e finanziariamente sane e non trovarsi in condizioni tali da risultare impresa in difficolta' cosi' come individuata nella Parte I, capitolo 2, paragrafo 2.4, punto 15) degli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 o dall'art. 2, punto 18) del regolamento (UE) n. 651/2014 o dall'art. 2, punto 14) del regolamento (UE) n. 702/2014.
 
Art. 4
Agevolazioni concedibili e interventi ammissibili

1. Gli interventi finanziari a condizioni agevolate sono effettuati dall'ISMEA nella forma del finanziamento a tasso di interesse agevolato. Il finanziamento agevolato puo' avere durata massima di quindici anni, di cui fino a un massimo di 5 anni di preammortamento e fino a un massimo di 10 anni di ammortamento, con rate semestrali posticipate a capitale costante. In ogni caso, il finanziamento agevolato non puo' essere erogato ad un tasso inferiore allo 0,50%.
2. Le spese ammissibili e le intensita' massime di aiuto sono riportate nell'Allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
3. Gli interventi ammissibili alle agevolazioni di cui al comma 1 possono riguardare una o piu' unita' produttive relative ad uno stesso soggetto beneficiario e comprendono le seguenti tipologie:
a. investimenti in attivi materiali e attivi immateriali nelle aziende agricole connessi alla produzione agricola primaria;
b. investimenti per la trasformazione di prodotti agricoli e per la commercializzazione di prodotti agricoli;
c. investimenti concernenti beni prodotti nell'ambito delle relative attivita' agricole, individuati ai sensi dell'art. 32, comma 2, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
d. investimenti per la distribuzione e la logistica, anche su piattaforma informatica, di prodotti agricoli compresi nell'allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
4. Per gli investimenti di cui al comma 3, lettera a) le condizioni del sostegno sono riportate nella tabella 1A dell'Allegato A.
5. Per gli investimenti di cui al comma 3, lettera b) le condizioni del sostegno sono riportate nella tabella 2A dell'Allegato A.
6. Per gli investimenti di cui al comma 3, lettera c) le condizioni del sostegno sono riportate nella tabella 1A dell'Allegato A per gli investimenti nell'azienda agricola connessi alla produzione agricola primaria, nella tabella 2A dell'Allegato A per gli investimenti per la trasformazione di prodotti agricoli e per la commercializzazione di prodotti agricoli, nella tabella 3A dell'Allegato A per gli investimenti concernenti la trasformazione di prodotti agricoli in prodotti agroalimentari, non compresi nell'allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
7. Per gli investimenti di cui al comma 3, lettera d) le condizioni del sostegno sono riportate nella tabella 2A dell'Allegato A.
8. Per gli investimenti concernenti la trasformazione di prodotti agricoli in prodotti agroalimentari, non compresi nell'allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, effettuati nelle aree del territorio nazionale ammesse alla deroga di cui all'art. 107, paragrafo 3, lettera a), e lettera c) del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea previste dalla Carta degli aiuti di Stato a finalita' regionale, le condizioni del sostegno sono quelle stabilite dall'art. 14 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014.
9. Per gli investimenti concernenti la trasformazione di prodotti agricoli in prodotti agroalimentari non compresi nell'allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea effettuati da PMI, e per gli investimenti volti a promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili, effettuati da PMI che operano nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, le condizioni del sostegno sono quelle stabilite rispettivamente dagli articoli 17 e 41 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014.
10. Possono essere ammessi al finanziamento agevolato i progetti con un ammontare di spese ammissibili compreso tra 2 milioni e 20 milioni di euro.
 
Art. 5
Aiuti concedibili

1. L'importo dell'aiuto e' espresso in equivalente sovvenzione lordo e corrisponde al valore attualizzato del differenziale tra la quota di interessi al tasso di riferimento e la quota di interessi al tasso di interesse agevolato per la durata del piano di ammortamento del finanziamento agevolato. Il tasso di interesse da utilizzare ai fini dell'attualizzazione e' rappresentato dal tasso di riferimento.
2. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) non e' ammissibile, salvo nel caso in cui non sia recuperabile ai sensi della legislazione nazionale sull'IVA.
3. L'aiuto puo' essere concesso esclusivamente per attivita' intraprese o servizi ricevuti dopo che il regime e' stato istituito e dichiarato compatibile con il Trattato dalla Commissione europea ed e' stata presentata una domanda debitamente compilata.
4. Gli interventi devono essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni.
5. Per gli investimenti connessi alla produzione agricola primaria, per la trasformazione di prodotti agricoli e per la commercializzazione di prodotti agricoli proposti da grandi imprese, che non soddisfano i criteri di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 702/2014, la concessione dell'aiuto e' subordinata alla verifica preliminare dell'effetto di incentivazione e della credibilita' dello scenario controfattuale, con le modalita' specificate all'art. 6, comma 3. L'intensita' dell'aiuto e' commisurata alla verifica della proporzionalita' dell'aiuto stesso, secondo le modalita' specificate all'art. 6, comma 4.
6. Per gli investimenti concernenti la trasformazione di prodotti agricoli in prodotti agroalimentari non compresi nell'allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, proposti da grandi imprese, che non soddisfano i criteri di cui allegato I del regolamento (UE) n. 651/2014, effettuati nelle aree del territorio nazionale ammesse alla deroga di cui all'art. 107, paragrafo 3, lettera a), e lettera c) del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea previste dalla Carta degli aiuti di Stato a finalita' regionale, la verifica dell'effetto di incentivazione e' realizzata secondo le modalita' specificate all'art. 6, comma 5.
7. Le agevolazioni di cui al presente decreto si intendono concesse con la delibera di approvazione dell'ISMEA.
8. Gli aiuti di cui al presente Capo possono essere cumulati con altri aiuti di Stato, compresi gli aiuti «de minimis» e con i pagamenti di cui al regolamento (UE) n. 1305/2013, nella misura in cui tali aiuti riguardino costi ammissibili individuabili diversi. Gli aiuti possono essere cumulati con qualsiasi altro aiuto di Stato, compresi gli aiuti «de minimis» e con i pagamenti di cui al regolamento (UE) n. 1305/2013, in relazione agli stessi costi ammissibili, in tutto o in parte coincidenti, purche' tale cumulo non porti al superamento dell'intensita' di aiuto stabilita, per ciascun tipo di aiuto, nell'Allegato A al presente decreto.
 
Art. 6
Istruttoria delle domande

1. Le domande di ammissione alle agevolazioni devono indicare il nome e le dimensioni dell'impresa, la descrizione e l'ubicazione del progetto, la data di inizio e di fine, l'elenco delle spese ammissibili e l'importo del finanziamento necessario per la realizzazione del progetto e devono essere presentate all'ISMEA secondo le modalita' indicate nelle istruzioni applicative di cui al successivo art. 12.
2. Sulla base delle informazioni contenute nella domanda, l'ISMEA accerta la sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti dal presente decreto, nonche' la sostenibilita' finanziaria ed economica dell'iniziativa.
3. Nel caso in cui il soggetto beneficiario sia una grande impresa, l'ISMEA verifica la proporzionalita' e l'effetto incentivante dell'aiuto, rispetto alla situazione in assenza di aiuti. Al fine di dimostrare l'effetto incentivante, le grandi imprese beneficiarie devono descrivere nella domanda di aiuto la situazione in assenza di aiuti, indicare quale situazione e' indicata come scenario controfattuale o progetto o attivita' alternativi e fornire documenti giustificativi a sostegno dello scenario controfattuale descritto nella domanda. L'ISMEA verifica la credibilita' dello scenario controfattuale per confermare che l'aiuto produca l'effetto di incentivazione richiesto. In caso di aiuti agli investimenti soggetti a notifica individuale, quando non e' noto uno specifico scenario contro fattuale, l'effetto di incentivazione puo' essere altresi' dimostrato in presenza di un deficit di finanziamento, vale a dire quando i costi di investimento superano il valore attuale netto (VAN) degli utili di esercizio attesi dell'investimento sulla base di un piano aziendale ex ante.
4. L'ISMEA verifica altresi' la proporzionalita' dell'aiuto acquisendo dal soggetto beneficiario la documentazione utile a dimostrare che, per gli aiuti agli investimenti concessi alle grandi imprese, l'importo dell'aiuto e' limitato al minimo e corrisponde ai sovraccosti netti di attuazione dell'investimento nella regione interessata, rispetto allo scenario controfattuale in assenza di aiuto. A tal fine l'importo dell'aiuto agli investimenti concesso a grandi imprese non deve superare il minimo necessario per rendere il progetto sufficientemente redditizio. Cio' e' confermato se l'aiuto non porta il tasso di rendimento interno (TRI) oltre i normali tassi di rendimento applicati dall'impresa interessata ad altri progetti di investimento analoghi o, se tali tassi non sono disponibili, non determina un aumento del TRI oltre il costo del capitale dell'impresa nel suo insieme oppure oltre i tassi di rendimento abitualmente registrati nel settore interessato.
5. Se il soggetto beneficiario e' una grande impresa che effettua investimenti concernenti la trasformazione di prodotti agricoli in prodotti agroalimentari non compresi nell'allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nelle aree del territorio nazionale ammesse alla deroga di cui all'art. 107, paragrafo 3, lettera a), e lettera c) del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea previste dalla Carta degli aiuti di Stato a finalita' regionale, l'effetto incentivante dell'aiuto a finalita' regionale e' verificato se in mancanza dell'aiuto, la realizzazione del progetto non sarebbe avvenuta nella zona interessata o non sarebbe stata sufficientemente redditizia per il soggetto beneficiario nella stessa zona.
6. Ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti, l'ISMEA puo' utilizzare informazioni aggiuntive acquisite presso le Camere di commercio, le pubbliche amministrazioni, gli ordini professionali e altri soggetti incaricati della tenuta di registri od elenchi.
7. Il procedimento istruttorio deve essere concluso entro il termine di sei mesi dalla data di ricevimento della domanda. In caso di richiesta di documentazione integrativa, il suddetto termine e' sospeso fino alla data di ricezione della documentazione stessa.
 
Art. 7
Deliberazione di ammissione
alle agevolazioni e attuazione

1. All'esito del procedimento istruttorio, l'ISMEA, esperiti gli adempimenti di cui all'art. 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni ed integrazioni, delibera, nei limiti delle risorse disponibili, l'ammissione alle agevolazioni o il rigetto della domanda, dandone comunicazione agli interessati.
2. La deliberazione di ammissione alle agevolazioni individua il beneficiario, le caratteristiche del progetto finanziato e la misura dell'agevolazione concessa in termini di ESL, stabilisce le spese ammesse ed i tempi per l'attuazione del progetto e definisce la durata del finanziamento agevolato.
3. Entro sei mesi dalla comunicazione della delibera di ammissione alle agevolazioni, i soggetti beneficiari sono tenuti a trasmettere all'ISMEA la documentazione necessaria alla stipula del contratto di finanziamento secondo le modalita' indicate nelle istruzioni applicative di cui al successivo art. 12.
 
Art. 8
Garanzie

1. Il finanziamento agevolato deve essere assistito da garanzie per l'intero importo concesso, maggiorato del 20 per cento per accessori e per il rimborso delle spese, acquisibili nell'ambito degli investimenti da realizzare. In particolare, si puo' ricorrere a:
a) iscrizione di ipoteca di primo grado acquisibile sui beni oggetto di finanziamento oppure su altri beni del soggetto beneficiario o di terzi;
b) in aggiunta all'ipoteca, a prestazione di fideiussione bancaria, sino al raggiungimento di un valore delle garanzie prestate pari al 120 per cento del mutuo agevolato concesso.
2. I soggetti beneficiari si obbligano a stipulare idonee polizze assicurative a favore di ISMEA sui beni oggetto di finanziamento, secondo le modalita' ed i termini stabiliti nel contratto di finanziamento agevolato.
 
Art. 9
Modalita' di erogazione dei finanziamenti agevolati

1. Il finanziamento agevolato e' erogato per stato di avanzamento lavori (SAL), successivamente alla stipula del contratto di finanziamento e subordinatamente alla effettiva realizzazione della corrispondente parte degli interventi ritenuti ammissibili.
2. I SAL possono essere fino ad un massimo di 5. Ciascun SAL deve essere di importo non inferiore al 10 per cento e non superiore al 50 per cento del valore dell'investimento da realizzare.
3. Ai fini della erogazione della quota di finanziamento agevolato corrispondente a ciascun SAL, il beneficiario deve presentare a ISMEA le fatture relative al SAL da erogare nonche' le quietanze delle fatture relative al SAL precedente. L'erogazione dell'ultimo SAL e' subordinata, oltre che alla presentazione delle relative fatture, anche alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento delle stesse ed all'esito positivo della verifica finale dell'investimento.
4. I pagamenti dei fornitori devono essere eseguiti a mezzo bonifico bancario, riportante specifica causale, a valere su un conto corrente ad uso esclusivo dell'impresa beneficiaria.
5. La realizzazione del progetto deve essere completata e rendicontata entro il termine previsto dal contratto di finanziamento agevolato.
 
Art. 10
Vincoli sugli investimenti e sulle attivita'

1. I beni oggetto delle agevolazioni sono vincolati all'esercizio dell'attivita' finanziata per un periodo minimo di cinque anni dopo la data del loro completamento e comunque fino all'estinzione del finanziamento agevolato. I beni sostitutivi di quelli ammessi all'agevolazione e deperiti od obsoleti di analoga o superiore quantita' e/o qualita' sono altresi' vincolati all'esercizio dell'impresa per lo stesso periodo. In tal caso, il beneficiario ha l'obbligo di comunicarne il piano di ammodernamento all'ISMEA che, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, puo' esprimere motivato avviso contrario a tutela dell'iniziativa agevolata.
2. La sede operativa dell'impresa deve essere mantenuta nel territorio nazionale fino all'estinzione del finanziamento agevolato.
3. La violazione delle disposizioni di cui al presente articolo e' causa di decadenza dalle agevolazioni concesse.
 
Art. 11
Monitoraggio, ispezioni e controlli

1. L'ISMEA ha facolta' di effettuare in qualsiasi momento controlli diretti ad accertare la permanenza dei requisiti oggettivi e soggettivi che hanno determinato la concessione delle agevolazioni. I controlli possono avere luogo anche mediante ispezioni e verifiche nelle sedi aziendali. ISMEA puo' acquisire anche presso terzi documenti e informazioni utili per la verifica delle spese sostenute per la realizzazione del progetto finanziato.
2. L'ISMEA e' autorizzato a comunicare - su motivata richiesta di banche od altri intermediari finanziari - lo stato dell'ammortamento del finanziamento agevolato con analitica indicazione delle rate eventualmente non adempiute dal beneficiario, con l'indicazione della data e dell'ammontare dei singoli inadempimenti.
3. L'ISMEA controlla, per l'intera durata dell'intervento agevolato, l'esecuzione degli investimenti da parte del soggetto beneficiario, per verificare il rispetto degli obiettivi fissati nel progetto.
4. La violazione delle disposizioni di cui al presente articolo e' causa di decadenza dalle agevolazioni concesse.
5. L'ISMEA e' tenuta a trasmettere al Ministero tutti gli elementi necessari ai fini della presentazione delle relazioni annuali alla Commissione europea in conformita' al regolamento (CE) n. 659/1999 e al regolamento (CE) n. 794/2004 e alle loro successive modifiche.
 
Art. 12
Istruzioni applicative

1. L'ISMEA trasmette al Ministero lo schema di istruzioni applicative del presente decreto volte a definire le modalita' di presentazione delle domande e le procedure di concessione e di liquidazione dei finanziamenti agevolati. In assenza di osservazioni da parte del predetto Ministero, nei trenta giorni successivi al ricevimento dello schema, l'ISMEA adotta le istruzioni applicative e le pubblica sul proprio sito istituzionale.
 
Art. 13
Modalita' dell'intervento

1. Nel caso di interventi finanziari a condizioni di mercato, l'ISMEA opera esclusivamente come socio di minoranza di societa' di capitali, anche di nuova costituzione, sottoscrivendo aumenti di capitale e/o prestiti obbligazionari e/o strumenti finanziari partecipativi finalizzati a supportare progetti di sviluppo produttivo e/o commerciale, anche mediante processi di aggregazione tra aziende.
2. I versamenti effettuati dall'ISMEA, nell'ambito delle operazioni di cui al precedente comma 1, sono concomitanti o successivi a quelli degli investitori privati, i quali intervengono mediante versamenti in denaro e/o conferimento di beni. E' consentito il conferimento di beni esclusivamente nel caso in cui tali beni risultino funzionali al raggiungimento degli obiettivi del progetto. In questo caso, il valore dei beni conferiti deve risultare da perizia redatta ai sensi della normativa civilistica vigente e verificata da parte dell'ISMEA.
3. I rapporti tra l'ISMEA e ogni societa' partecipata sono definiti in specifici accordi nei quali sono indicati gli impegni, gli obblighi, i termini e le condizioni per l'attuazione del progetto. Essi regolano, altresi', le modalita' e la tempistica del riscatto al valore di mercato delle partecipazioni acquisite, le condizioni che possono determinare la revoca del finanziamento, gli obblighi connessi al monitoraggio e alle attivita' di accertamento finale dell'avvenuta realizzazione dei progetti, nonche' di controllo ed ispezione e quanto altro necessario ai fini dell'attuazione del progetto, ivi inclusa la definizione di idonee garanzie a favore dell'ISMEA per il riscatto dall'intervento finanziario a condizioni di mercato.
4. L'intervento a condizione di mercato e' compreso tra un minimo di 2 milioni di euro e un massimo di 20 milioni di euro.
 
Art. 14
Istruttoria e gestione degli interventi

1. Una volta completata l'istruttoria di ciascun progetto, l'ISMEA ne delibera l'approvazione e trasmette al Ministero un'apposita scheda contenente la descrizione di ciascun progetto approvato ai fini della verifica della coerenza con la normativa vigente. Il Ministero provvede alla notifica del progetto alla Commissione europea per l'autorizzazione di competenza. Nelle more dell'autorizzazione, l'ISMEA puo' stipulare gli accordi di cui al precedente art. 13, comma 3, sottoponendo gli stessi a condizione risolutiva.
2. L'ISMEA controlla, l'esecuzione dell'intervento per l'intera durata, per verificare il rispetto degli obiettivi fissati nel progetto approvato e autorizzato. A tal fine l'ISMEA, per tutta la durata dell'intervento, ha anche il diritto di:
a) designare almeno un proprio rappresentante nell'organo amministrativo della societa' destinataria dell'intervento;
b) designare almeno un proprio rappresentante nell'organo di controllo della societa' destinataria dell'intervento;
c) acquisire i budget annuali e i resoconti semestrali sulla gestione della societa';
d) ottenere che il bilancio della societa' sia corredato dalla relazione di certificazione da parte di una societa' di revisione iscritta all'albo di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 39/2010 e al decreto ministeriale 20 giugno 2012, n. 144;
e) monitorare il perseguimento degli obiettivi previsti nel progetto e l'andamento dell'attivita' sociale anche ispezionando i libri sociali, la documentazione contabile e qualsiasi altro documento utile o opportuno anche eseguendo sopralluoghi presso la societa' destinataria dell'intervento finanziario a condizioni di mercato.
 
Art. 15
Entrata in vigore

1. Gli aiuti compatibili con il mercato interno, ai sensi dell'art. 107, paragrafo 3, lettere a) e c) del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, soggetti all'obbligo di notifica ai sensi dell'art. 108 del medesimo Trattato entrano in vigore dalla data della decisione della Commissione europea.
2. Le agevolazioni concesse in conformita' alla tabella 3 A dell'Allegato A del presente decreto sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea ai sensi dell'art. 3 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato, pubblicato nella G.U.U.E. 26 giugno 2014, n. L 187.
3. Informazioni sintetiche su ciascuna misura di aiuto di cui alla tabella 3 A dell'Allegato A del presente decreto, sono inviate alla Commissione europea entro venti giorni lavorativi dalla loro entrata in vigore.
4. Sono rispettate le condizioni previste all'art. 9, paragrafi 2 e 4, del regolamento (UE) n. 702/2014, in materia di pubblicazione delle informazioni sugli aiuti di Stato da parte degli Stati membri.
Il presente decreto e' sottoposto ai controlli degli Organi competenti ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 12 ottobre 2017

Il Ministro: Martina

Registrato alla Corte dei conti il 7 dicembre 2017 Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 903
 
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