Gazzetta n. 47 del 26 febbraio 2018 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 12 febbraio 2018
Modalita' del riaccertamento straordinario dei comuni, previsto dall'articolo 1, comma 848, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.


IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Visto l'art. 1, comma 848, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il quale prevede che i comuni che non hanno deliberato il riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi previsto dall'art. 3, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nonche' quelli per i quali le competenti sezioni regionali della Corte dei conti o i Servizi ispettivi del Ministero dell'economia e delle finanze hanno accertato la presenza di residui risalenti agli esercizi antecedenti il 2015 non correttamente accertati entro il 1° gennaio 2015, provvedono, contestualmente all'approvazione del rendiconto 2017, al riaccertamento straordinario dei residui al 31 dicembre 2017 provenienti dalla gestione 2014 e precedenti, secondo le modalita' definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanare entro il 28 febbraio 2018;
Visto l'art. 3, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, concernente le modalita' del riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi risultanti al 1° gennaio 2015 previste per gli enti in contabilita' finanziaria soggetti al predetto decreto legislativo n. 118 del 2011;
Ravvisata l'opportunita' di procedere, al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui all'art. 1, comma 848, della legge n. 205 del 2017, all'emanazione del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, concernente le modalita' del riaccertamento straordinario dei residui al 31 dicembre 2017 provenienti dalla gestione 2014 e precedenti dei comuni che non hanno deliberato il riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi previsto dall'art. 3, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, o per i quali le competenti sezioni regionali della Corte dei conti o i Servizi ispettivi del Ministero dell'economia e delle finanze hanno accertato la presenza di residui risalenti agli esercizi antecedenti il 2015 non correttamente accertati entro il 1° gennaio 2015;

Decreta:

Art. 1

Comuni che non hanno ancora effettuato
il riaccertamento straordinario

1. I comuni che non hanno ancora deliberato il riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi previsto dall'art. 3, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, con delibera della giunta, previo parere dell'organo di revisione economico-finanziario, provvedono, contestualmente all'approvazione del rendiconto 2017, al riaccertamento straordinario dei residui al 31 dicembre 2017 provenienti dalla gestione 2014 e precedenti, secondo le modalita' definite dal comma 3.
2. Le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 provvedono al riaccertamento straordinario dei residui antecedenti all'esercizio 2015 con riferimento alla data contabile del 1° gennaio 2018, attraverso:
a) la cancellazione definitiva dei propri residui attivi e passivi antecedenti all'esercizio 2015 cui non corrispondono obbligazioni perfezionate. Per ciascun residuo passivo eliminato in quanto non correlato ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, e' indicata la natura della fonte di copertura, al fine della conservazione degli eventuali vincoli di destinazione;
b) la cancellazione dei propri residui attivi e passivi antecedenti all'esercizio 2015 cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate scadute alla data del 31 dicembre 2017. Non sono cancellati i residui imputati al titolo 9 «Entrate per conto terzi e partite di giro» e al titolo 7 «Uscite per conto terzi e partite di giro». Per ciascun residuo eliminato in quanto non scaduto sono indicati gli esercizi nei quali l'obbligazione diviene esigibile, secondo i criteri individuati nel principio applicato della contabilita' finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al decreto legislativo n. 118 del 2011.
c) la conseguente variazione del fondo pluriennale vincolato da iscrivere in entrata e in spesa del bilancio dell'esercizio 2018, distintamente per la parte corrente e per il conto capitale, per un importo pari alla differenza tra i residui passivi ed i residui attivi eliminati ai sensi della lettera b), se positiva, e nella rideterminazione del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2018 a seguito del riaccertamento dei residui di cui alle lettere a) e b);
d) la variazione del bilancio di previsione 2018-2020, in considerazione della cancellazione dei residui di cui alle lettere a) e b), della conseguente rideterminazione del fondo crediti di dubbia esigibilita' stanziato in bilancio e di altri eventuali accantonamenti, e della rideterminazione del fondo pluriennale vincolato e del risultato di amministrazione di cui alla lettera c). In particolare, gli stanziamenti di entrata e di spesa degli esercizi 2018, 2019 e 2020 sono adeguati per consentire la reimputazione dei residui cancellati e l'aggiornamento degli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato;
e) la reimputazione delle entrate e delle spese cancellate in attuazione della lettera b), a ciascuno degli esercizi in cui l'obbligazione e' esigibile, dall'esercizio 2018 e successivi, secondo i criteri individuati nel principio applicato della contabilita' finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al decreto legislativo n. 118 del 2011. La copertura finanziaria delle spese reimpegnate cui non corrispondono entrate riaccertate nel medesimo esercizio e' costituita dal fondo pluriennale vincolato, salvi i casi di disavanzo tecnico di cui al comma 3;
f) la rideterminazione del fondo crediti di dubbia esigibilita' accantonato nel risultato di amministrazione al 1° gennaio 2018, in considerazione della consistenza dei residui attivi al 1° gennaio 2018 a seguito della cancellazione dei residui attivi di cui alle lettere a) e b). L'importo del fondo e' determinato secondo i criteri indicati nel principio applicato della contabilita' finanziaria di cui all'allegato n. 4.2.
3. Nel caso in cui a seguito del riaccertamento straordinario di cui al comma 2, i residui passivi reimputati ad un esercizio sono di importo superiore alla somma del fondo pluriennale vincolato stanziato in entrata e dei residui attivi reimputati al medesimo esercizio, tale differenza puo' essere finanziata con le risorse dell'esercizio o costituire un disavanzo tecnico da coprirsi, nei bilanci degli esercizi successivi con i residui attivi reimputati a tali esercizi eccedenti rispetto alla somma dei residui passivi reimputati e del fondo pluriennale vincolato di entrata. Al riguardo si richiama l'art. 3, comma 13, del decreto legislativo n. 118 del 2011, il quale prevede che gli esercizi per i quali si e' determinato il disavanzo tecnico possono essere approvati in disavanzo di competenza, per un importo non superiore al disavanzo tecnico.
4. Nel caso in cui a seguito del riaccertamento straordinario di cui al comma 2, i residui attivi reimputati ad un esercizio sono di importo superiore alla somma del fondo pluriennale vincolato stanziato in entrata e dei residui passivi reimputati nel medesimo esercizio, tale differenza e' vincolata alla copertura dell'eventuale eccedenza degli impegni reimputati agli esercizi successivi rispetto alla somma del fondo pluriennale vincolato di entrata e dei residui attivi. Nel bilancio di previsione dell'esercizio in cui si verifica tale differenza e' effettuato un accantonamento di pari importo agli stanziamenti di spesa del fondo pluriennale vincolato.
5. L'operazione di riaccertamento di cui al comma 2 e' oggetto di un unico atto deliberativo.
6. Al termine del riaccertamento straordinario di cui al comma 2 non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate e esigibili. La delibera di giunta di cui al comma 1, cui sono allegati i prospetti riguardanti la rideterminazione del fondo pluriennale vincolato e del risultato di amministrazione, secondo lo schema di cui agli allegati 1/C e 2/C, e' tempestivamente trasmessa al Consiglio.
7. L'eventuale maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario e' ripianato secondo le modalita' previste dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno del 2 aprile 2015, a decorrere dall'esercizio 2018.
 
Allegato A

Il presente allegato riguarda i tempi e le modalita' per la trasmissione delle informazioni riguardanti il maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui previsto dall'art. 1, comma 848, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. A. Istruzioni generali
A.1. Modalita' trasmissione.
Entro trenta giorni dalla delibera di giunta concernente il riaccertamento straordinario dei residui effettuato in attuazione dell'art. 1, comma 848, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ciascun ente trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze il prospetto riguardante la rideterminazione del risultato di amministrazione allegato alla medesima delibera (e' l'allegato 2/C al presente decreto), tramite l'applicazione web http://pareggiobilancio.mef.gov.it predisposta dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, dedicata anche al monitoraggio del disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui.
Nell'applicativo del pareggio di bilancio, per il monitoraggio del maggiore disavanzo da riaccertamento straordinario l'ente deve selezionare nel riquadro «Attivita' in carico» per l'anno 2018 il modello di competenza 2/C tra quelli indicati e procedere alla compilazione. Dopo l'inserimento dei dati, il modello puo' essere variato o interrogato tramite le rispettive funzioni «Gestione Modello/Acquisizione/Variazione Modello» e «Gestione Modello/Interrogazione/Cancellazione Modello» sempre selezionando l'anno 2018 nel menu «Esercizio Finanziario». Il modello continuera' ad essere visualizzato nel riquadro «Attivita' in carico» alla voce «2018 - Certificazione Digitale», con l'indicazione dello stato di lavorazione, fino al caricamento del modello firmato.
A.2 Utenze per la trasmissione dei prospetti.
Per la trasmissione dei prospetti possono essere utilizzate le utenze dell'applicazione web dedicata al pareggio di bilancio, predisposta dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
L'applicazione web consente agli enti di poter effettuare, direttamente al sistema web, la richiesta di una nuova utenza attraverso la compilazione di una maschera per l'inserimento delle seguenti informazioni anagrafiche obbligatorie:
a. nome e cognome delle persone da abilitare alla trasmissione dei dati;
b. codice fiscale;
c. ente di appartenenza;
d. recapito di posta elettronica e telefonico.
A.3. Requisiti informatici per l'applicazione web dedicata al pareggio di bilancio
Per l'utilizzo del sistema web dedicato al monitoraggio del pareggio sono necessari i seguenti requisiti:
dotazione informatica: disponibilita' di una postazione di lavoro dotata di browser di comune utilizzo (Internet Explorer 10 o superiore, Mozilla Firefox o Google Chrome); applicazione Acrobat Reader (aggiornato) per le stampe;
supporti operativi: le modalita' di accesso al sistema e le istruzioni per l'utilizzo dello stesso sono disponibili nel sito internet della Ragioneria generale dello Stato, nella sezione dedicata al pareggio di bilancio http://www.rgs.mef.gov.it_- Sezione «Pareggio bilancio», sotto la dicitura «Regole per il sito pareggio di bilancio».
A.4. Altri riferimenti e richieste di supporto
Eventuali chiarimenti o richieste di supporto possono essere inoltrate ai seguenti indirizzi di posta elettronica:
assistenza.cp@mef.gov.it per i quesiti di natura tecnica ed informatica, compresi eventuali problemi di accesso e/o di funzionamento dell'applicazione; l'assistenza tecnica e' disponibile, dal lunedi' al venerdi', dalle 8,00 alle 18,00, con interruzione di un'ora tra le 13,00 e le 14,00;
info.arconet@mef.gov.it per i quesiti di natura amministrativa e/o normativa.
 
Allegato 1/C

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 2/C

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Comuni che hanno gia' effettuato
il riaccertamento straordinario

1. I comuni per i quali le competenti sezioni regionali della Corte dei conti o i Servizi ispettivi del Ministero dell'economia e delle finanze hanno accertato la presenza di residui risalenti agli esercizi antecedenti il 2015 non correttamente accertati entro il 1° gennaio 2015, provvedono, contestualmente all'approvazione del rendiconto 2017, al riaccertamento straordinario dei residui al 31 dicembre 2017 provenienti dalla gestione 2014 e precedenti, secondo le modalita' definite dal comma 3.
2. I comuni che alla data del 1° gennaio 2018 hanno gia' provveduto ad adeguarsi alle segnalazioni della Corte dei conti o dei Servizi ispettivi del Ministero dell'economia e delle finanze concernenti i residui risalenti agli esercizi antecedenti il 2015 non correttamente accertati entro il 1° gennaio 2015 non applicano le disposizioni del presente articolo e ripianano l'eventuale maggiore disavanzo derivante da tale adeguamento secondo le modalita' previste dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno del 2 aprile 2015, a decorrere dall'esercizio 2018.
3. Contestualmente all'approvazione del rendiconto 2017 e con riferimento alla data contabile del 1° gennaio 2018, i comuni di cui al comma 1, con delibera di Giunta, previo parere dell'organo di revisione economico-finanziario, provvedono alle rettifiche riguardanti i residui risalenti agli esercizi antecedenti il 2015 non correttamente accertati entro il 1° gennaio 2015, oggetto di segnalazione delle competenti sezioni regionali della Corte dei conti o dei Servizi ispettivi del Ministero dell'economia e delle finanze, secondo le seguenti modalita':
a) nella eventuale cancellazione definitiva dei propri residui attivi e passivi antecedenti all'esercizio 2015 cui non corrispondono obbligazioni perfezionate oggetto di segnalazione delle competenti sezioni regionali della Corte dei conti o dei Servizi ispettivi del Ministero dell'economia e delle finanze. Per ciascun residuo passivo eliminato in quanto non correlato ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, e' indicata la natura della fonte di copertura, al fine di consentire la conservazione degli eventuali vincoli di destinazione;
b) nella eventuale cancellazione dei propri residui attivi e passivi antecedenti all'esercizio 2015, cui non corrispondono obbligazioni scadute alla data del 31 dicembre 2017 oggetto di segnalazione delle competenti sezioni regionali della Corte dei conti o dei Servizi ispettivi del Ministero dell'economia e delle finanze. Non sono cancellati i residui imputati al titolo 9 «Entrate per conto terzi e partite di giro» e al titolo 7 «Uscite per conto terzi e partite di giro». Per ciascun residuo eliminato in quanto non scaduto sono indicati gli esercizi nei quali l'obbligazione diviene esigibile, secondo i criteri individuati nel principio applicato della contabilita' finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al decreto legislativo n. 118 del 2011;
c) nell'eventuale reinserimento tra le scritture contabili dei residui attivi e passivi erroneamente cancellati in occasione del primo riaccertamento straordinario dei residui, oggetto di segnalazione delle competenti sezioni regionali della Corte dei conti o dei Servizi ispettivi del Ministero dell'economia e delle finanze. Le obbligazioni giuridiche scadute alla data del 31 dicembre 2017 sono inserite nelle scritture riguardanti i residui. Le obbligazioni giuridiche non scadute alla data del 31 dicembre 2017 sono accertate o impegnate con imputazione a ciascuno degli esercizi in cui sono esigibili. Le entrate erroneamente cancellate e riaccertate alla competenza dell'esercizio 2018 o successivi sono prioritariamente destinate alla copertura dell'eventuale disavanzo di amministrazione. Conseguentemente, l'ammontare del ripiano del disavanzo di ciascun esercizio e' almeno pari a quello di tali entrate imputate all'esercizio.
d) nella conseguente eventuale determinazione del fondo pluriennale vincolato da iscrivere in entrata del bilancio dell'esercizio 2018, distintamente per la parte corrente e per il conto capitale, per un importo pari alla differenza tra i residui passivi ed i residui attivi eliminati ai sensi della lettera b), se positiva, e nella rideterminazione del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2018;
e) nella variazione del bilancio di previsione 2018-2020, in considerazione della cancellazione dei residui di cui alle lettere a) e b), della conseguente rideterminazione del fondo crediti di dubbia esigibilita' stanziato in bilancio e di altri eventuali accantonamenti, e del risultato di amministrazione di cui alla lettera d). In particolare, gli stanziamenti di entrata e di spesa degli esercizi 2018, 2019 e 2020 sono adeguati per consentire la reimputazione dei residui cancellati e l'aggiornamento degli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato;
f) nella reimputazione delle entrate e delle spese cancellate in attuazione della lettera b), a ciascuno degli esercizi in cui l'obbligazione e' esigibile, dall'esercizio 2018 e successivi, secondo i criteri individuati nel principio applicato della contabilita' finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al decreto legislativo n. 118 del 2011. La copertura finanziaria delle spese reimpegnate cui non corrispondono entrate riaccertate nel medesimo esercizio e' costituita dal fondo pluriennale vincolato, salvi i casi di disavanzo tecnico di cui al comma 4;
g) nella rideterminazione del fondo crediti di dubbia esigibilita' accantonato nel risultato di amministrazione al 1° gennaio 2018, in considerazione della consistenza dei residui attivi al 1° gennaio 2018 a seguito della cancellazione dei residui attivi di cui alle lettere a) e b). L'importo del fondo e' determinato secondo i criteri indicati nel principio applicato della contabilita' finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al decreto legislativo n. 118 del 2011.
4. Nel caso in cui i residui passivi cancellati e reimputati ad un esercizio in attuazione del comma 3, lettera b) sono di importo superiore alla somma del fondo pluriennale vincolato stanziato in entrata e dei residui attivi reimputati al medesimo esercizio, tale differenza puo' essere finanziata con le risorse dell'esercizio o costituire un disavanzo tecnico da coprirsi, nei bilanci degli esercizi successivi con i residui attivi reimputati a tali esercizi eccedenti rispetto alla somma dei residui passivi reimputati e del fondo pluriennale vincolato di entrata. Al riguardo si richiama l'art. 3, comma 13, del decreto legislativo n. 118 del 2011, il quale prevede che gli esercizi per i quali si e' determinato il disavanzo tecnico possono essere approvati in disavanzo di competenza, per un importo non superiore al disavanzo tecnico.
5. Nel caso in cui i residui attivi cancellati e reimputati ad un esercizio in attuazione del comma 3, lettera b) sono di importo superiore alla somma del fondo pluriennale vincolato stanziato in entrata e dei residui passivi reimputati nel medesimo esercizio, tale differenza e' vincolata alla copertura dell'eventuale eccedenza degli impegni reimputati agli esercizi successivi rispetto alla somma del fondo pluriennale vincolato di entrata e dei residui attivi. Nel bilancio di previsione dell'esercizio in cui si verifica tale differenza e' effettuato un accantonamento di pari importo agli stanziamenti di spesa del fondo pluriennale vincolato.
6. L'operazione di riaccertamento di cui al comma 3 e' oggetto di un unico atto deliberativo.
7. La delibera di giunta di cui al comma 3, dichiarata immediatamente esecutiva, a cui e' allegato il prospetto riguardante la rideterminazione del risultato di amministrazione, secondo lo schema di cui all'allegato 2/C, e' tempestivamente trasmessa al Consiglio. Nel caso in cui il riaccertamento straordinario determini la variazione del fondo pluriennale vincolato iscritto in bilancio, alla delibera di giunta e' allegato anche il prospetto di cui all'allegato 1/C.
8. L'eventuale maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario e' ripianato secondo le modalita' previste dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno del 2 aprile 2015, a decorrere dall'esercizio 2018.
 
Art. 3

Comunicazione al Ministero
dell'economia e delle finanze

1. I comuni che hanno effettuato il riaccertamento straordinario dei residui di cui all'art. 1 e 2, forniscono al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - le informazioni concernenti il maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui entro trenta giorni dalla relativa delibera di giunta, attraverso la trasmissione del prospetto di cui all'allegato 2/C firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dal responsabile finanziario e secondo le modalita' definite dall'allegato A al presente decreto. Il prospetto e' trasmesso per via telematica con il valore giuridico di cui all'art. 45, comma 1, del decreto legislativo n. 82 del 2005 e successive modificazioni.
2. L'allegato 2/C e' trasmesso al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, rielaborato in migliaia di euro.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 12 febbraio 2018

Il Ragioniere generale dello Stato: Franco
 
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