Gazzetta n. 47 del 26 febbraio 2018 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 16 novembre 2017
Indicazione dell'origine in etichetta del pomodoro.


IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

di concerto con

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE della commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della commissione;
Visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013 che istituisce il codice doganale dell'Unione;
Visto in particolare l'art. 26, paragrafo 3, del citato regolamento (UE) n. 1169/2011 che prevede i casi in cui debba essere indicato il paese d'origine o il luogo di provenienza dell'ingrediente primario usato nella preparazione degli alimenti, subordinandone, ai sensi del successivo paragrafo 8, l'applicazione all'adozione, da parte della commissione, di atti di esecuzione;
Visto altresi' l'art. 26, paragrafo 5, del citato regolamento (UE) n. 1169/2011 che prevede che la commissione presenti al Parlamento europeo e al Consiglio relazioni sull'indicazione obbligatoria del paese d'origine o del luogo di provenienza per taluni alimenti, tra cui i prodotti a base di un unico ingrediente e gli ingredienti che rappresentano piu' del 50% di un alimento;
Vista la relazione della commissione al Parlamento europeo e al Consiglio del 20 maggio 2015 COM (2015) 204 final, sull'indicazione obbligatoria del paese d'origine o del luogo di provenienza degli alimenti non trasformati, dei prodotti a base di un unico ingrediente;
Vista la risoluzione del Parlamento europeo P8_TA-PROV(2016)0225 del 12 maggio 2016 con cui la commissione europea e' stata invitata a dare applicazione all'indicazione obbligatoria del paese d'origine o del luogo di provenienza per tutti i tipi di latte destinati al consumo diretto nonche' ai prodotti lattiero-caseari e ai prodotti a base di carne, e a valutare la possibilita' di estendere l'indicazione obbligatoria del paese di origine o del luogo di provenienza ad altri prodotti alimentari mono-ingrediente o con un ingrediente prevalente, elaborando proposte legislative in questi settori;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 109, recante «Attuazione della direttiva 89/395/CEE e della direttiva 89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicita' dei prodotti alimentari»;
Visti gli articoli da 23 a 26 della legge del 28 luglio 2016 n. 154, recante «Disposizioni in materia di prodotti derivanti dalla trasformazione del pomodoro»;
Visto il decreto interministeriale 11 agosto 2017, n. 4387 concernente la determinazione dei requisiti qualitativi minimi prodotti della trasformazione del pomodoro;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2013, n. 105, rubricato «Regolamento recante organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 2, comma 10- ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 158, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 12 dicembre 2016, recante la nomina del dott. Maurizio Martina a Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 12 dicembre 2016, recante la nomina del dott. Carlo Calenda a Ministro dello sviluppo economico;
Considerato che l'art. 26, paragrafo 3, del citato regolamento (UE) n. 1169/2011 prevede i casi in cui debba essere indicato il paese d'origine o il luogo di provenienza dell'ingrediente primario utilizzato nella preparazione degli alimenti, subordinandone, ai sensi del successivo paragrafo 8, l'applicazione all'adozione, da parte della commissione, di atti di esecuzione che, allo stato, non risultano emanati;
Considerato che i risultati della consultazione pubblica, svolta ai sensi del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, mostrano l'elevato interesse da parte dei consumatori per l'indicazione del luogo di origine del pomodoro nei prodotti trasformati;
Ritenuto necessario, nelle more dell'adozione degli atti di esecuzione da parte della commissione europea ai sensi del richiamato art. 26, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1169/2011, al fine di garantire una maggiore sicurezza e trasparenza verso i consumatori, una disciplina sperimentale dell'etichettatura dei prodotti a base di pomodoro;
Considerata la necessita', anche sulla base dei risultati della consultazione pubblica, di fornire ai consumatori un quadro informativo piu' completo sugli alimenti;
Considerata l'importanza attribuita all'origine effettiva dei prodotti e, in particolare all'origine del pomodoro per la produzione di sughi e prodotti trasformati;
Ritenuto pertanto necessario introdurre una disciplina sperimentale dell'etichettatura dei prodotti derivati del pomodoro, anche al fine di garantire una maggiore trasparenza verso i consumatori;

Decreta:

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano esclusivamente ai seguenti prodotti alimentari preimballati destinati al consumatore finale:
a) derivati del pomodoro di cui all'art. 24 della legge n. 154 del 28 luglio 2016;
b) sughi e salse preparate a base di pomodoro (di cui al codice doganale 21032000), ottenuti mescolando uno o piu' dei derivati di cui al punto a) con altri prodotti di origine vegetale o animale, il cui peso netto totale e' costituito per almeno il 50% dai derivati di cui al punto a).
2. Resta fermo il criterio di acquisizione dell'origine ai sensi della vigente normativa europea.
 
Art. 2

Indicazioni d'origine da riportare sull'etichetta

1. L'indicazione di origine dei prodotti di cui all'art. 1 comma 1, prevede l'utilizzo in etichetta della dicitura:
a) «Paese di coltivazione del pomodoro»: nome del Paese in cui e' stato coltivato il pomodoro;
b) «Paese di trasformazione del pomodoro»: nome del Paese in cui il pomodoro e' stato trasformato.
2. Qualora il pomodoro impiegato per i prodotti di cui all'art. 1 comma 1 sia stato coltivato e trasformato interamente in un unico Paese, l'indicazione di origine potra' prevedere l'utilizzo della sola dicitura: Origine del pomodoro: nome del Paese.
 
Art. 3

Indicazione in etichetta in caso di coltivazione
del pomodoro in piu' Paesi

1. Qualora ciascuna delle operazioni di cui all'art. 2 avviene nei territori di piu' Paesi membri dell'Unione europea o situati al di fuori dell'Unione europea, per indicare il luogo in cui la singola operazione e' stata effettuata possono essere utilizzate le seguenti diciture: «UE», «non UE», «UE e non UE».
 
Art. 4

Disposizioni per favorire una migliore informazione
ai consumatori

1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali nell'ambito delle attivita' previste a legislazione vigente, senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica, possono definire apposite campagne di promozione dei sistemi di etichettatura previsti dal presente decreto.
2. Le indicazioni sull'origine di cui agli articoli 2 e 3 devono essere indelebili e riportate in etichetta in un punto evidente in modo da essere facilmente visibili e chiaramente leggibili. Esse non devono essere in nessun modo nascoste, oscurate, limitate o separate da altre indicazioni scritte o grafiche o da altri elementi suscettibili di interferire. Le medesime indicazioni sono stampate in caratteri la cui parte mediana (altezza della x), definita nell'allegato IV del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011, non e' inferiore a 1,2 millimetri.
 
Art. 5

Sanzioni applicabili

1. Per le violazioni degli obblighi di cui all'art. 2 commi 1 e 2 si applicano le sanzioni previste dall'art. 18, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 109.
 
Art. 6

Clausola di mutuo riconoscimento

1. Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai prodotti di cui all'art. 1 comma 1 legalmente fabbricati o commercializzati in un altro Stato membro dell'Unione europea o in un Paese terzo.
 
Art. 7

Disposizioni transitorie e finali

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano in via sperimentale fino al 31 dicembre 2020.
2. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e il Ministero dello sviluppo economico trasmettono alla commissione europea entro il 30 settembre 2020 un rapporto sull'applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto.
3. In caso di adozione da parte della commissione europea di atti esecutivi ai sensi dell'art. 26, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativi ai prodotti alimentari di cui all'art. 1, prima del 31 dicembre 2020, il presente decreto perde efficacia dal giorno della data di entrata in vigore dei medesimi.
4. I prodotti di cui all'art. 1 comma 1, che non soddisfano i requisiti di cui al presente decreto, immessi sul mercato o etichettati prima dell'entrata in vigore dello stesso, possono essere commercializzati entro il termine di conservazione previsto in etichetta.
Il presente decreto e' trasmesso al competente Organo di controllo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore dopo centottanta giorni dalla data della sua pubblicazione.
Roma, 16 novembre 2017

Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali
Martina
Il Ministro dello sviluppo economico
Calenda

Registrato alla Corte dei conti il 16 febbraio 2018 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle politiche agricole, n. 1-104
 
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