Gazzetta n. 47 del 26 febbraio 2018 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 gennaio 2018, n. 12
Regolamento recante istituzione di Zone economiche speciali (ZES).


IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, e, in particolare, l'articolo 4 che prevede la possibilita' di istituire nelle regioni meno sviluppate e in transizione cosi' come individuate dalla normativa europea delle Zone economiche speciali (ZES);
Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis;
Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea ed, in particolare, l'articolo 52 che disciplina il Registro nazionale degli aiuti di Stato;
Considerato che l'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, le modalita' per l'istituzione di una ZES, la sua durata, i criteri generali per l'identificazione e la delimitazione dell'area nonche' i criteri che ne disciplinano l'accesso e le condizioni speciali di cui all'articolo 5 del citato decreto-legge n. 91 del 2017, nonche' il coordinamento generale degli obiettivi di sviluppo;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;
Acquisito il parere della Conferenza unificata espresso nella seduta del 6 dicembre 2017;
Udito il parere del Consiglio di Stato n. 134, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 dicembre 2017;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota n. 1069 dell'11 dicembre 2017;
Sulla proposta del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dello sviluppo economico;

A d o t t a
il seguente regolamento:

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni:
a) «ZES»: la Zona economica speciale come identificata dall'articolo 4, comma 2, del decreto-legge n. 91 del 2017;
b) «ZES interregionali»: le ZES come identificate dall'articolo 4, comma 4-bis, secondo periodo, del decreto-legge n. 91 del 2017;
c) «Area portuale»: un'area portuale con le caratteristiche stabilite dal regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013, sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti e che abroga la decisione n. 661/2010/UE (TEN T);
d) «Regione»: la regione o le regioni meno sviluppate e in transizione, cosi' come individuate dalla normativa europea, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
e) «Comitato di indirizzo»: il soggetto per l'amministrazione dell'area ZES identificato nel Comitato di indirizzo presieduto dal presidente dell'Autorita' portuale in cui ricade l'Area portuale, da un rappresentante della regione o delle regioni, in caso di ZES interregionali, da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri e da un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
f) «decreto-legge n. 91/2017»: il decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, che prevede l'istituzione delle ZES;
g) «Piano di sviluppo strategico»: il Piano di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge n. 91/2017;
h) «presidente autorita' portuale»: presidente dell'Autorita' di sistema portuale ai sensi del decreto legislativo del 4 agosto 2016, n. 169, recante riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorita' portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84;
i) «Segretario generale»: Segretario generale dell'Autorita' di sistema portuale ai sensi del decreto legislativo del 4 agosto 2016, n. 169, recante riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorita' portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84.

N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto, ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto-legge 20
giugno 2017, n. 91 recante «Disposizioni urgenti per la
crescita economica nel Mezzogiorno», convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123:
«Art. 4. (Istituzione di zone economiche speciali -
ZES). - 1. Al fine di favorire la creazione di condizioni
favorevoli in termini economici, finanziari e
amministrativi, che consentano lo sviluppo, in alcune aree
del Paese, delle imprese gia' operanti, nonche'
l'insediamento di nuove imprese in dette aree, sono
disciplinate le procedure, le condizioni e le modalita' per
l'istituzione di una Zona economica speciale, di seguito
denominata «ZES».
2. Per ZES si intende una zona geograficamente
delimitata e chiaramente identificata, situata entro i
confini dello Stato, costituita anche da aree non
territorialmente adiacenti purche' presentino un nesso
economico funzionale, e che comprenda almeno un'area
portuale con le caratteristiche stabilite dal regolamento
(UE) n. 1315 dell'11 dicembre 2013 del Parlamento europeo e
del Consiglio, sugli orientamenti dell'Unione per lo
sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (TENT). Per
l'esercizio di attivita' economiche e imprenditoriali le
aziende gia' operative e quelle che si insedieranno nella
ZES possono beneficiare di speciali condizioni, in
relazione alla natura incrementale degli investimenti e
delle attivita' di sviluppo di impresa.
3. Le modalita' per l'istituzione di una ZES, la sua
durata, i criteri generali per l'identificazione e la
delimitazione dell'area nonche' i criteri che ne
disciplinano l'accesso e le condizioni speciali di cui
all'art. 5 nonche' il coordinamento generale degli
obiettivi di sviluppo sono definiti con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su
proposta del Ministro per la coesione territoriale e il
Mezzogiorno, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti e con il Ministro dello sviluppo economico,
sentita la Conferenza unificata, entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto.
4. Le proposte di istituzione di ZES possono essere
presentate dalle regioni meno sviluppate e in transizione,
cosi' come individuate dalla normativa europea, ammissibili
alle deroghe previste dall'art. 107 del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea.
4-bis. Ciascuna regione di cui al comma 4 puo'
presentare una proposta di istituzione di una ZES nel
proprio territorio, o al massimo due proposte ove siano
presenti piu' aree portuali che abbiano le caratteristiche
di cui al comma 2. Le regioni che non posseggono aree
portuali aventi tali caratteristiche possono presentare
istanza di istituzione di una ZES solo in forma
associativa, qualora contigue, o in associazione con
un'area portuale avente le caratteristiche di cui al comma
2.
5. Ciascuna ZES e' istituita con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del
Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, se
nominato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, su proposta delle regioni interessate. La
proposta e' corredata da un piano di sviluppo strategico,
nel rispetto delle modalita' e dei criteri individuati dal
decreto di cui al comma 3.
6. La regione, o le regioni nel caso di ZES
interregionali, formulano la proposta di istituzione della
ZES, specificando le caratteristiche dell'area
identificata. Il soggetto per l'amministrazione dell'area
ZES, di seguito soggetto per l'amministrazione, e'
identificato in un Comitato di indirizzo composto dal
Presidente dell'Autorita' portuale, che lo presiede, da un
rappresentante della regione, o delle regioni nel caso di
ZES interregionale, da un rappresentante della Presidenza
del Consiglio dei ministri e da un rappresentante del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Ai membri
del Comitato non spetta alcun compenso, indennita' di
carica, corresponsione di gettoni di presenza o rimborsi
per spese di missione. Il Comitato di indirizzo si avvale
del Segretario generale dell'Autorita' di sistema portuale
per l'esercizio delle funzioni amministrative gestionali di
cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Agli
oneri di funzionamento del Comitato si provvede con le
risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a
legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica.
7. Il soggetto per l'amministrazione deve assicurare,
in particolare:
a) gli strumenti che garantiscano l'insediamento e la
piena operativita' delle aziende presenti nella ZES nonche'
la promozione sistematica dell'area verso i potenziali
investitori internazionali;
b) l'utilizzo di servizi sia economici che tecnologici
nell'ambito ZES;
c) l'accesso alle prestazioni di servizi da parte di
terzi.
7-bis. Il Segretario generale dell'Autorita' di sistema
portuale puo' stipulare, previa autorizzazione del Comitato
di indirizzo, accordi o convenzioni quadro con banche ed
intermediari finanziari.
8. Le imprese gia' operative nella ZES e quelle che si
insedieranno nell'area, sono tenute al rispetto della
normativa nazionale ed europea, nonche' delle prescrizioni
adottate per il funzionamento della stessa ZES.».
- Il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione,
del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli
articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 352 del
24 dicembre 2013.
- Il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione,
del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti
compatibili con il mercato interno in applicazione degli
articoli 107 e 108 del trattato e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 187 del 26
giugno 2014.
- Si riporta il testo dell'art. 52 della legge 24
dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla
partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione
della normativa e delle politiche dell'Unione europea:
«Art. 52 (Registro nazionale degli aiuti di Stato). 1.
Al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e
degli obblighi di trasparenza e di pubblicita' previsti
dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di
Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero
gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative
informazioni alla banca di dati istituita presso il
Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'art. 14,
comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che assume la
denominazione di «Registro nazionale degli aiuti di Stato».
2. Il Registro di cui al comma 1 contiene, in
particolare, le informazioni concernenti:
a) gli aiuti di Stato di cui all'art. 107 del
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ivi
compresi gli aiuti in esenzione dalla notifica;
b) gli aiuti de minimis come definiti dal regolamento
(CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006,
e dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del
18 dicembre 2013, nonche' dalle disposizioni dell'Unione
europea che saranno successivamente adottate nella medesima
materia;
c) gli aiuti concessi a titolo di compensazione per i
servizi di interesse economico generale, ivi compresi gli
aiuti de minimis ai sensi del regolamento (UE) n. 360/2012
della Commissione, del 25 aprile 2012;
d) l'elenco dei soggetti tenuti alla restituzione
degli aiuti incompatibili dei quali la Commissione europea
abbia ordinato il recupero ai sensi dell'art. 16 del
regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio
2015.
3. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti ad
avvalersi del Registro di cui al medesimo comma 1 al fine
di espletare le verifiche propedeutiche alla concessione o
all'erogazione degli aiuti di Stato e degli aiuti de
minimis, comprese quelle relative al rispetto dei massimali
di aiuto stabiliti dalle norme europee e dei divieti di cui
all'art. 46 della presente legge, nonche' al fine di
consentire il costante aggiornamento dei dati relativi ai
medesimi aiuti anche attraverso l'inserimento delle
informazioni relative alle vicende modificative degli
stessi.
4. Le informazioni relative agli aiuti di cui al comma
2, lettere a), b) e c), sono conservate e rese accessibili
senza restrizioni, fatte salve le esigenze di tutela del
segreto industriale, per dieci anni dalla data di
concessione dell'aiuto, salvi i maggiori termini connessi
all'esistenza di contenziosi o di procedimenti di altra
natura; le informazioni relative agli aiuti di cui al comma
2, lettera d), sono conservate e rese accessibili, senza
restrizioni, fino alla data dell'effettiva restituzione
dell'aiuto.
5. Il monitoraggio delle informazioni relative agli
aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale, ivi
compresi gli aiuti nelle zone rurali, e della pesca e
acquacoltura continua a essere disciplinato dalla normativa
europea di riferimento ed e' assicurato attraverso la piena
integrazione e interoperabilita' del Registro di cui al
comma 1 con i registri gia' esistenti per i settori
dell'agricoltura e della pesca.
6. Con regolamento adottato con decreto del Ministro
dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri
dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole
alimentari e forestali, ai sensi dell'art. 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro quattro mesi
dalla data di entrata in vigore del presente articolo,
sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive
modificazioni, e' adottata la disciplina per il
funzionamento del Registro di cui al comma 1 del presente
articolo, con la definizione delle modalita' operative per
la raccolta, la gestione e il controllo dei dati e delle
informazioni relativi agli aiuti di cui al comma 2,
compresi i criteri per l'eventuale interoperabilita' con le
banche di dati esistenti in materia di agevolazioni
pubbliche alle imprese. Il predetto regolamento individua
altresi', in conformita' con le pertinenti norme europee in
materia di aiuti di Stato, i contenuti specifici degli
obblighi ai fini dei controlli di cui al comma 3, nonche'
la data a decorrere dalla quale il controllo relativo agli
aiuti de minimis di cui al comma 2 gia' concessi avviene
esclusivamente tramite il medesimo Registro, nel rispetto
dei termini stabiliti dall'art. 6, paragrafo 2, del citato
regolamento (UE) n. 1407/2013. Fino alla data del 1° luglio
2017, si applicano le modalita' di trasmissione delle
informazioni relative agli aiuti alle imprese, stabilite ai
sensi dell'art. 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n.
57.
7. A decorrere dal 1° luglio 2017, la trasmissione
delle informazioni al Registro di cui al comma 1 e
l'adempimento degli obblighi di interrogazione del Registro
medesimo costituiscono condizione legale di efficacia dei
provvedimenti che dispongono concessioni ed erogazioni
degli aiuti di cui al comma 2. I provvedimenti di
concessione e di erogazione di detti aiuti indicano
espressamente l'avvenuto inserimento delle informazioni nel
Registro e l'avvenuta interrogazione dello stesso.
L'inadempimento degli obblighi di cui ai commi 1 e 3
nonche' al secondo periodo del presente comma e' rilevato,
anche d'ufficio, dai soggetti di cui al comma 1 e comporta
la responsabilita' patrimoniale del responsabile della
concessione o dell'erogazione degli aiuti. L'inadempimento
e' rilevabile anche dall'impresa beneficiaria ai fini del
risarcimento del danno.».
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n 400, recante disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei ministri:
«Art. 17. (Regolamenti). - 1. - 2. (Omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
(Omissis)».

Note all'art. 1:
- Per il testo dell'art. 4 del decreto-legge 20 giugno
2017, n. 91 convertito, con modificazioni, dalla legge 3
agosto 2017, n. 123, si veda nelle note alle premesse.
- Il Regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, sugli
orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete
transeuropea dei trasporti e che abroga la decisione n.
661/2010/UE e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea n. L 348 del 20 dicembre 2013.
- Il decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169 recante
riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della
disciplina concernente le Autorita' portuali di cui alla
legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'art. 8,
comma 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 124 e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 31 agosto
2016.
 
Allegato 1

(di cui all'articolo 3, comma 3, e all'articolo 4, commi 1 e 2)

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Finalita'

1. Il presente decreto, adottato ai sensi dell'articolo 4, del decreto-legge n. 91/2017 al fine di favorire la creazione di condizioni favorevoli in termini economici, finanziari e amministrativi, che consenta nelle regioni lo sviluppo delle imprese gia' operanti nonche' l'insediamento di nuove imprese, fatte salve le previsioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) del decreto-legge n. 91/2017, definisce:
a) le modalita' per l'istituzione di ZES, comprese le ZES interregionali;
b) la loro durata;
c) i criteri per l'identificazione e la delimitazione dell'area della ZES;
d) i criteri che disciplinano l'accesso delle aziende;
e) il coordinamento generale degli obiettivi di sviluppo.

Note all'art. 2:
- Per il testo dell'art. 4 del decreto-legge 20 giugno
2017, n. 91 recante «Disposizioni urgenti per la crescita
economica nel Mezzogiorno», convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, si rimanda alle note
alle premesse.
- Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto-legge 20
giugno 2017, n. 91 recante «Disposizioni urgenti per la
crescita economica nel Mezzogiorno», convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.
«Art. 5. (Benefici fiscali e semplificazioni). - 1. Le
nuove imprese e quelle gia' esistenti, che avviano un
programma di attivita' economiche imprenditoriali o di
investimenti di natura incrementale nella ZES, possono
usufruire delle seguenti tipologie di agevolazioni:
a) procedure semplificate, individuate anche a mezzo
di protocolli e convenzioni tra le amministrazioni locali e
statali interessate, e regimi procedimentali speciali,
recanti accelerazione dei termini procedimentali ed
adempimenti semplificati rispetto a procedure e regimi
previsti dalla normativa regolamentare ordinariamente
applicabile, sulla base di criteri derogatori e modalita'
individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, da adottare su proposta del Ministro per la
coesione territoriale e il Mezzogiorno, se nominato, previa
delibera del Consiglio dei ministri;
b) accesso alle infrastrutture esistenti e previste
nel Piano di sviluppo strategico della ZES di cui all'art.
4, comma 5, alle condizioni definite dal soggetto per
l'amministrazione, ai sensi della legge 28 gennaio 1994, n.
84, e successive modificazioni e integrazioni, nel rispetto
della normativa europea e delle norme vigenti in materia di
sicurezza, nonche' delle disposizioni vigenti in materia di
semplificazione previste dagli articoli 18 e 20 del decreto
legislativo 4 agosto 2016, n. 169.
2. In relazione agli investimenti effettuati nelle ZES,
il credito d'imposta di cui all'art. 1, commi 98 e
seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e'
commisurato alla quota del costo complessivo dei beni
acquisiti entro il 31 dicembre 2020 nel limite massimo, per
ciascun progetto di investimento, di 50 milioni di euro. Si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al
medesimo art. 1, commi 98 e seguenti, della legge 28
dicembre 2015, n. 208.
3. Il riconoscimento delle tipologie di agevolazione di
cui ai commi 1 e 2 e' soggetto al rispetto delle seguenti
condizioni:
a) le imprese beneficiarie devono mantenere la loro
attivita' nell'area ZES per almeno sette anni dopo il
completamento dell'investimento oggetto delle agevolazioni,
pena la revoca dei benefici concessi e goduti;
b) le imprese beneficiarie non devono essere in stato
di liquidazione o di scioglimento.
4. L'agevolazione di cui al comma 2 e' concessa nel
rispetto di tutte le condizioni previste dal Regolamento
(UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, e in
particolare di quanto disposto dall'art. 14; agli
adempimenti di cui all'art. 11 del medesimo Regolamento
provvede il Presidente del Consiglio dei ministri, o il
Ministro delegato per la coesione territoriale e il
Mezzogiorno.
5. Agli oneri derivanti dai commi 2, 3 e 4 valutati in
25 milioni di euro nel 2018; 31,25 milioni di euro nel 2019
e 150,2 milioni di euro nel 2020 si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la
Coesione programmazione 2014-2020 di cui all'art. 1, comma
6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Le risorse di cui
al periodo precedente sono imputate alla quota delle
risorse destinata a sostenere interventi nelle regioni di
cui all'art. 4, comma 4.»
6. L'Agenzia per la coesione territoriale assicura, con
cadenza almeno semestrale, il monitoraggio degli interventi
e degli incentivi concessi, riferendo al Presidente del
Consiglio dei ministri, o al Ministro delegato per la
coesione territoriale e il Mezzogiorno, sull'andamento
delle attivita' e sull'efficacia delle misure di
incentivazione concesse, avvalendosi di un piano di
monitoraggio concordato con il soggetto per
l'amministrazione di cui all'art. 4, comma 6, sulla base di
indicatori di avanzamento fisico, finanziario e procedurale
definiti con il decreto di cui all'art. 4, comma 3.».
 
Art. 3

Requisiti della ZES

1. La ZES, definita ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto-legge n. 91/2017, e nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato, e' identificata mediante l'indicazione puntuale, contenuta nella proposta di istituzione di cui all'articolo 5, della denominazione e delle aree interessate. La ZES puo' ricomprendere anche aree della medesima regione non territorialmente adiacenti, purche' presentino un nesso economico funzionale e che comprendano almeno un'Area portuale. Tali aree, tenuto conto anche del volume complessivo di merci in transito, sono anche i porti che non presentano le caratteristiche di cui all'articolo 1, lettera c), purche' essi presentino una rilevanza strategica per le attivita' di specializzazione territoriale che si intende rafforzare e dimostrino un nesso economico funzionale con l'Area portuale. Il nesso economico funzionale tra aree non territorialmente adiacenti sussiste qualora vi sia la presenza, o il potenziale sviluppo, di attivita' economico-produttive, indicate nel Piano di sviluppo strategico, o di adeguate infrastrutture di collegamento tra le aree interessate.
2. La ZES e' di norma composta da territori quali porti, aree retroportuali, anche di carattere produttivo e aeroportuale, come definiti dalle norme vigenti, piattaforme logistiche e Interporti, non puo' comprendere zone residenziali.
3. Per ciascuna regione l'area complessiva destinata alle ZES non puo' eccedere la superficie complessivamente indicata per la regione stessa nell'allegato 1.

Note all'art. 3:
- Per il testo dell'art. 4 del decreto-legge 20 giugno
2017, n. 91 recante «Disposizioni urgenti per la crescita
economica nel Mezzogiorno», convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, si rimanda alle note
alle premesse.
 
Art. 4

Requisiti della ZES interregionale

1. Una regione in cui non sia presente alcuna Area portuale e un'altra Regione in cui sia presente almeno un'Area portuale possono presentare congiuntamente istanza di istituzione di una ZES. L'area complessivamente a disposizione per l'istituzione di ZES nelle due regioni non puo' eccedere la sommatoria delle superfici indicate per ciascuna regione nell'allegato 1 del presente decreto.
2. Le regioni nel cui territorio non sono ubicate Aree portuali, qualora contigue, possono presentare istanza di istituzione di una ZES in forma associativa, includendo uno o piu' porti che non rientrino nella categoria di Aree portuali. L'area complessiva della ZES non puo' eccedere la sommatoria delle superfici indicate per ciascuna regione nell'allegato 1.
3. Per la ZES interregionale, di cui ai commi 1 e 2, valgono, ove compatibili, le disposizioni previste dall'articolo 3, nonche' la sussistenza di un nesso economico-funzionale tra le aree interessate.
4. Nella ZES interregionale, le regioni definiscono, secondo le forme stabilite dai rispettivi ordinamenti, le modalita' di cooperazione interregionale.
 
Art. 5

Proposta di istituzione

1. Le proposte di istituzione di una ZES sono presentate, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato, secondo le forme stabilite dai rispettivi ordinamenti regionali, al Presidente del Consiglio dei ministri, dal presidente della regione, sentiti i sindaci delle aree interessate, nel rispetto dei requisiti di cui agli articoli 3 e 6.
2. Le proposte di istituzione di ZES interregionali sono presentate, secondo le forme stabilite dai rispettivi ordinamenti regionali, al Presidente del Consiglio dei ministri, con una proposta congiunta dei Presidenti delle regioni interessate, sentiti i sindaci delle aree interessate, nel rispetto dei requisiti di cui agli articoli 3, 4 e 6.
3. Il Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno puo' richiedere, ai fini dell'adozione del decreto di cui all'articolo 7, integrazioni o modifiche al Piano di sviluppo strategico di cui all'articolo 6. Le richieste di integrazione o modifica, di cui al periodo precedente, ove non accolte sono da considerarsi ostative all'adozione del decreto di cui all'articolo 7.
 
Art. 6

Requisiti delle proposte e Piano di sviluppo strategico

1. Le proposte di istituzione, di cui all'articolo 5, devono essere corredate del Piano di sviluppo strategico e danno conto dei criteri e degli obiettivi di sviluppo perseguiti dallo stesso, nonche' delle forme di coordinamento, ove necessarie, con la pianificazione strategica portuale. Il Piano di sviluppo strategico deve contenere, fra l'altro:
a) la documentazione di identificazione delle aree individuate con l'indicazione delle porzioni di territorio interessate con evidenziazione di quelle ricadenti nell'Area portuale;
b) l'elenco delle infrastrutture gia' esistenti, nonche' delle infrastrutture di collegamento tra aree non territorialmente adiacenti, nel territorio di cui alla lettera a);
c) un'analisi dell'impatto sociale ed economico atteso dall'istituzione della ZES;
d) una relazione illustrativa del Piano di sviluppo strategico, corredata di dati ed elementi che identificano le tipologie di attivita' che si intendono promuovere all'interno della ZES, le attivita' di specializzazione territoriale che si intendono rafforzare, e che dimostrano la sussistenza di un nesso economico-funzionale con l'Area portuale o con i porti di cui al comma 2, dell'articolo 3, nel caso la ZES ricomprenda piu' aree non adiacenti. Le aree non contigue devono comunque essere collegate alle aree portuali da infrastrutture adeguate alla realizzazione del Piano di sviluppo strategico;
e) l'individuazione delle semplificazioni amministrative, di propria competenza, per la realizzazione degli investimenti che la Regione si impegna ad adottare per le iniziative imprenditoriali localizzate nella ZES;
f) l'indicazione degli eventuali pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, gia' rilasciati dagli enti locali e da tutti gli enti interessati con riguardo alle attivita' funzionali del piano strategico;
g) l'indicazione delle agevolazioni ed incentivazioni, senza oneri a carico della finanza statale, che possono essere concesse dalla regione, nei limiti dell'intensita' massima di aiuti e con le modalita' previste dalla legge;
h) l'elenco dei soggetti pubblici e privati consultati per la predisposizione del Piano, nonche' le modalita' di consultazione adottate e gli esiti delle stesse;
i) il nominativo del rappresentante della regione o delle regioni, in caso di ZES interregionale, nel Comitato di indirizzo;
l) le modalita' con cui le strutture amministrative delle regioni e degli enti locali interessati, nel rispetto dei rispettivi ordinamenti, assicurano, anche attraverso propri uffici e personale, nonche' attraverso accordi con le amministrazioni centrali dello Stato e convenzioni con organismi, ovvero strutture nazionali a totale partecipazione pubblica, l'espletamento delle funzioni amministrative e di gestione degli interventi di competenza regionale previsti nella ZES;
m) l'individuazione, per esigenze di sicurezza portuale e di navigazione, delle aree escluse.
 
Art. 7

Istituzione della ZES

1. La durata della ZES non puo' essere inferiore a sette anni e superiore a quattordici, prorogabile fino a un massimo di ulteriori sette anni, su richiesta delle regioni interessate sulla base dei risultati del monitoraggio di cui all'articolo 9.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge n. 91/2017, verificata la documentazione di cui all'articolo 6, e' istituita la ZES. Il decreto determina la durata della ZES in relazione agli investimenti e alle attivita' di sviluppo di impresa di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 6.

Note all'art. 7:
- Per il testo dell'art. 4 del decreto-legge 20 giugno
2017, n. 91 recante «Disposizioni urgenti per la crescita
economica nel Mezzogiorno», convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, si rimanda alle note
alle premesse.
 
Art. 8

Compiti del Comitato di indirizzo

1. Il Comitato di indirizzo e' composto, ai sensi dell'articolo 4, comma 6, del decreto-legge n. 91/2017, dal Presidente dell'Autorita' portuale, che lo presiede, da un rappresentante della Regione, o delle regioni nel caso di ZES interregionale, da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri e da un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il numero massimo dei componenti del Comitato di indirizzo non puo' essere superiore a cinque. Nel caso di ZES di cui all'articolo 4, comma 2, il Comitato di indirizzo e' presieduto dal Presidente dell'Autorita' di sistema portuale di riferimento dei porti inclusi nell'area ZES.
2. Il Comitato di indirizzo, nel rispetto degli ambiti di competenza delle regioni e degli enti locali e delle attribuzioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 91/2017, nonche' nel rispetto del Piano di sviluppo strategico di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge n. 91/2017 e dell'articolo 6, svolge le seguenti attivita' di indirizzo volte ad assicurare:
a) le attivita' amministrative necessarie a garantire l'insediamento di nuove imprese e la piena operativita' delle imprese nella ZES;
b) ulteriori verifiche, nel caso di istanza di cambio di destinazione urbanistica, delle aree private incluse nella ZES, acquisendo la documentazione in caso di trasferimento di proprieta' o di costituzione di un diritto reale di godimento sul bene avvenuti nell'anno precedente la data di presentazione della proposta di istituzione di cui all'articolo 5. A tal fine, sulla documentazione di cui al periodo precedente, per le verifiche dei profili di legalita', e' acquisito il parere della Prefettura territorialmente competente. Il Comitato di indirizzo, acquisito il parere di cui al periodo precedente, trasmette tutta la documentazione relativa al bene in questione agli enti competenti al fine delle valutazioni relative al cambio di destinazione urbanistica del bene, fermo restando comunque le attivita' di verifica dei soggetti preposti;
c) le condizioni di accesso alle infrastrutture esistenti, di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), ai sensi della legge 28 gennaio 1994, n. 84, nonche' delle disposizioni vigenti in materia di semplificazione previsti dagli articoli 18 e 20 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169;
d) la verifica per ciascuna impresa dell'avvio del programma di attivita' economiche imprenditoriali o degli investimenti di natura incrementale, e la relativa comunicazione all'Agenzia delle entrate ai fini dell'ammissione alle agevolazioni di cui all'articolo 5 del decreto-legge n. 91/2017;
e) la sottoscrizione di protocolli e convenzioni tra le amministrazioni locali e statali interessate, volti a disciplinare procedure semplificate e regimi procedimentali speciali sulla base dei criteri derogatori e delle modalita' individuate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 5 del decreto-legge n. 91/2017;
f) le condizioni per l'accesso, e l'utilizzo, alle infrastrutture tecniche ed economiche esistenti e previste nel Piano di sviluppo strategico, conformemente a quanto previsto dalla normativa in materia di infrastrutture portuali;
g) la verifica che le imprese beneficiarie mantengano la loro attivita' nell'area ZES per almeno sette anni dopo il completamento dell'investimento oggetto delle agevolazioni, e la relativa comunicazione all'Agenzia delle entrate, ai fini dell'adozione degli eventuali provvedimenti di revoca dei benefici concessi e goduti;
h) il rispetto del Piano di sviluppo strategico anche promuovendo iniziative di coordinamento degli obiettivi di sviluppo di cui al Piano di sviluppo strategico;
i) le iniziative necessarie volte ad attrarre investitori nazionali ed internazionali nell'area ZES;
l) l'espletamento delle procedure di autorizzazione per gli accordi o le convenzioni quadro che il segretario generale intende stipulare con le banche e gli intermediari finanziari;
m) l'accesso da parte di terzi alle prestazioni di servizi delle Imprese presenti nella ZES;
n) l'individuazione del soggetto responsabile dell'inserimento dei dati identificativi di ogni singola iniziativa, nonche' i dati di avanzamento delle iniziative stesse nel sistema di monitoraggio unitario istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
3. Il Comitato di indirizzo, nel rispetto degli ambiti di competenza delle regioni e degli enti locali e delle attribuzioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 91/2017, nonche' nel rispetto del Piano di sviluppo strategico di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge n. 91/2017 e dell'articolo 6 del presente regolamento, svolge ogni altra attivita' prevista dal Piano di sviluppo strategico. Le competenze di gestione sono assicurate con le modalita' di cui all'articolo 6, comma 1, lettera l).
4. Nell'esercizio delle attivita' di cui ai commi 2 e 3, il Comitato di indirizzo si avvale del segretario generale, secondo le indicazioni del Piano di sviluppo strategico, nonche' delle procedure riguardanti le strutture amministrative di cui all'articolo 6, comma 1, lettera l). Ai fini di semplificazione e di accelerazione delle attivita', il Comitato di indirizzo, sentito il segretario generale, previa intesa con gli enti e le regioni interessate, puo' attribuire sulla base di specifiche direttive generali l'esercizio di funzioni e compiti individuati nel Piano di sviluppo strategico a componenti delle strutture amministrative di cui al citato articolo 6, comma 1, lettera l).
5. Il Comitato di indirizzo adotta, a maggioranza assoluta dei componenti, un proprio regolamento interno che, nel rispetto della normativa civilistica, definisce:
a) la periodicita' e le modalita' di convocazione delle riunioni ordinarie, con cadenza almeno trimestrale, e di quelle straordinarie;
b) le modalita' delle deliberazioni e i requisiti per la validita' delle stesse;
c) le modalita' e gli strumenti che assicurino la consultazione periodica degli enti locali sul cui territorio insiste la ZES, nonche' delle associazioni imprenditoriali e delle organizzazioni sindacali;
d) le modalita' di coinvolgimento dei Sindaci delle aree interessate, nei casi in cui il Comitato di indirizzo tratti questioni attinenti funzioni fondamentali e competenze degli enti locali, con particolare riguardo a quelle indicate alle lettere f), h) e l) dell'articolo 6, nonche' alle attivita' di verifica di cui al comma 2, la lettera b) del presente articolo.
6. Il Comitato di indirizzo puo' individuare al proprio interno un componente cui delegare le azioni di attuazione in particolari aree o materie della ZES, fermo restando la natura collegiale delle decisioni e tenendo conto del ruolo precipuo delle istituzioni rappresentate nel Comitato stesso.
7. Agli oneri di funzionamento del Comitato si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumenti disponibili a legislazione vigente, senza e nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Note all'art. 8:
- Per il testo dell'art. 4 del decreto-legge 20 giugno
2017, n. 91 recante «Disposizioni urgenti per la crescita
economica nel Mezzogiorno», convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, si rimanda alle note
alle premesse.
- La legge 28 gennaio 1994, n. 84 recante riordino
della legislazione in materia portuale e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 28, del 4 febbraio 1999.
- Si riporta il testo degli articoli 18 e 20 del
decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169 recante
riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della
disciplina concernente le Autorita' portuali di cui alla
legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'art. 8,
comma 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 124:
«Art. 18. (Introduzione dell'art. 15-bis alla legge 28
gennaio 1994, n. 84). - 1. Dopo l'art. 15 della legge 28
gennaio 1994, n. 84, e' inserito il seguente:
«Art. 15-bis (Sportello unico amministrativo). - 1.
Presso la AdSP opera lo Sportello Unico Amministrativo
(SUA) che, per tutti i procedimenti amministrativi ed
autorizzativi concernenti le attivita' economiche, ad
eccezione di quelli concernenti lo Sportello unico doganale
e dei controlli e la sicurezza, svolge funzione unica di
front office rispetto ai soggetti deputati ad operare in
porto.».
2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto il Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti adotta il regolamento attuativo dello
Sportello unico amministrativo come introdotto dal comma 1
del presente articolo, per disciplinare le relative
modalita' organizzative e di funzionamento.
Art. 19. (Omissis).
Art. 20. (Sportello unico doganale e dei controlli). -
1. Allo sportello unico doganale di cui all'art. 4, comma
57, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono attribuiti,
altresi', la competenza nonche' i controlli relativi a
tutti gli adempimenti connessi all'entrata e uscita delle
merci nel o dal territorio nazionale. Il coordinamento si
applica, oltre che sui procedimenti derivanti
dall'applicazione delle norme unionali gia' previsti dal
predetto sportello unico doganale, anche su quelli disposti
da altre Amministrazioni o organi dello Stato. I controlli,
ad esclusione di quelli disposti dall'Autorita' Giudiziaria
e di quelli svolti dagli organi competenti per la sicurezza
dello Stato e dalle forze di polizia, sono coordinati
dall'ufficio doganale e si eseguono contemporaneamente e
nello stesso luogo. Conseguentemente il predetto sportello
unico doganale assume la denominazione di «Sportello unico
doganale e dei controlli».
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con i Ministeri interessati, sono
individuate le risorse umane, strumentali e finanziarie per
lo svolgimento dei compiti di cui al comma 1, di cui
l'Ufficio doganale puo' avvalersi, senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.
3. Le amministrazioni che a qualsiasi titolo effettuano
controlli sulle merci presentate in dogana concludono i
rispettivi procedimenti di competenza entro il termine di
un'ora per il controllo documentale e di cinque ore per il
controllo fisico delle merci. I suddetti termini decorrono
dal momento in cui le amministrazioni dispongono di tutti
gli elementi informativi e sono soddisfatte le condizioni
previste dalla normativa vigente per l'effettuazione dei
controlli. Quando i controlli richiedono accertamenti di
natura tecnica o prelevamento di campioni si applicano i
termini di esecuzione stabiliti dalla normativa dell'Unione
europea o dai protocolli di settore.».
- Per il testo dell'art. 5 del decreto-legge 20 giugno
2017, n. 91 recante «Disposizioni urgenti per la crescita
economica nel Mezzogiorno», convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, si rimanda alle note
dell' Art. 2.
- Per il testo dell'art. 4 del decreto-legge 20 giugno
2017, n. 91 recante «Disposizioni urgenti per la crescita
economica nel Mezzogiorno», convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, si rimanda alle note
alle premesse.
 
Art. 9

Attivita' di controllo e monitoraggio

1. Le regioni promuovono la stipula di appositi protocolli con le Prefetture territorialmente competenti ai fini della verifica dei profili di legalita' con riguardo all'attuazione degli interventi previsti nelle aree ZES.
2. L'Agenzia per la coesione territoriale assicura, ai sensi dell'articolo 5, comma 6, del decreto-legge n. 91/2017, il monitoraggio degli interventi e degli incentivi concessi.
3. Ai fini dello svolgimento dell'attivita' di cui al comma 1, l'Agenzia per la coesione territoriale individua, in raccordo con il soggetto di cui all'articolo 8 del presente decreto, un piano di monitoraggio che, sulla base dei dati inseriti nel sistema di monitoraggio unitario di cui all'articolo 8, comma 1, lettera n), consente di valutare l'efficacia delle iniziative attraverso i seguenti principali indicatori di realizzazione e risultato:
a) numero di nuove imprese insediate nella ZES suddivise per settore merceologico e classe dimensionale;
b) numero di nuovi occupati in imprese insediate nella ZES;
c) valore del fatturato delle imprese insediate nella ZES suddivise per classe dimensionale;
d) valore totale dei nuovi investimenti e suddivisione per classe dimensionale.
4. Al termine dei sei anni dall'istituzione delle singole ZES, e successivamente con cadenza periodica, l'Agenzia per la coesione territoriale valuta il conseguimento dei risultati attesi sulla base del Piano di sviluppo strategico e trasmette tale valutazione al Presidente del Consiglio dei ministri. In caso di esito negativo del monitoraggio, il Presidente del Consiglio dei ministri, sentite le Regioni interessate, puo' adottare modifiche o integrazioni al decreto istitutivo, di cui all'articolo 5.
5. L'Agenzia per la coesione territoriale trasmette una relazione periodica al Presidente del Consiglio dei ministri, al fine di valutare la possibilita' di modificare o integrare la disciplina dell'istituto della ZES e di valutare l'eventuale rifinanziamento della misura di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 91/2017. La relazione dell'Agenzia per la coesione contiene, altresi', una valutazione del conseguimento dei risultati attesi dalle singole ZES, al fine di valutare l'adozione, sentite le Regioni interessate, di modifiche o integrazioni al decreto istitutivo, di cui all'articolo 5.
6. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza e nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Note all'art. 9:
- Per il testo dell'art. 5 del decreto-legge 20 giugno
2017, n. 91 recante «Disposizioni urgenti per la crescita
economica nel Mezzogiorno», convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, si rimanda alle note
dell'art. 2.
 
Art. 10

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento sara' trasmesso ai competenti organi di controllo ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 25 gennaio 2018

p. Il Presidente del Consiglio dei ministri
La Sottosegretaria di Stato
Boschi

Il Ministro per la coesione
territoriale e il Mezzogiorno
De Vincenti

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Padoan

Il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti
Delrio

Il Ministro
dello sviluppo economico
Calenda
Visto, il Guardasigilli: Orlando

Registrato alla Corte dei conti il 19 febbraio 2018 Ufficio di controllo atti PCM, Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne n. 1-322
 
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