Gazzetta n. 49 del 28 febbraio 2018 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
COMUNICATO
Proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Vicenza»


Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del decreto ministeriale 7 novembre 2012, recante la procedura a livello nazionale per l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013 e del decreto legislativo n. 61/2010, tuttora vigente ai sensi dell'art. 90, comma 3, della legge n. 238/2016;
Visto il decreto ministeriale 18 settembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 225 del 26 settembre 2000, con il quale e' stata riconosciuta la Denominazione di Origine Controllata dei vini «Vicenza» ed approvato il relativo disciplinare di produzione;
Visto il decreto ministeriale 30 novembre 2011, pubblicato sul sito internet del Ministero - Sezione Qualita' - Vini DOP e IGP e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 295 del 20 dicembre 2011, con il quale e' stato approvato il disciplinare consolidato della DOP «Vicenza»;
Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2014, pubblicato sul citato sito internet del Ministero, con il quale e' stato da ultimo aggiornato il disciplinare di produzione della DOP «Vicenza»;
Esaminata la documentata domanda del Consorzio per la tutela dei Vini Colli Berici e Vicenza, presentata dalla Regione Veneto, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della Denominazione di Origine Controllata dei vini «Vicenza», nel rispetto della procedura di cui all'art. 4 del citato decreto ministeriale 7 novembre 2012;
Considerato che per l'esame della predetta domanda e' stata esperita la procedura di cui agli articoli 6, 7 e 10 del decreto ministeriale 7 novembre 2012 e, in particolare:
e' stato acquisito il parere favorevole della Regione Veneto;
e' stato acquisito il parere favorevole del Comitato nazionale vini DOP ed IGP, di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 61/2010, espresso nella riunione del 21 dicembre 2017, nell'ambito della quale il citato Comitato ha approvato la proposta di modifica del disciplinare di produzione della Denominazione di Origine Controllata dei vini «Vicenza»;
Provvede, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del citato decreto ministeriale 7 novembre 2012, alla pubblicazione dell'allegata proposta di modifica del disciplinare di produzione della Denominazione di Origine Controllata dei vini «Vicenza».
Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica del disciplinare di produzione, in regola con le disposizione contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Ufficio PQAI IV - via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, oppure al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: saq4@pec.politicheagricole.gov.it - entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della predetta proposta.
 
Allegato
PROPOSTA DI MODIFICA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA
DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA DEI VINI «VICENZA».
Al disciplinare di produzione della DOC «Vicenza» sono apportate le seguenti modifiche:
a) l'art. 1 e' sostituito con il seguente testo:
la denominazione di origine controllata «Vicenza» e' riservata ai seguenti vini:
«Vicenza» bianco;
«Vicenza» bianco frizzante;
«Vicenza» bianco spumante;
«Vicenza» bianco passito;
«Vicenza» rosso;
«Vicenza» rosso novello;
«Vicenza» rosso riserva;
«Vicenza» rosato;
«Vicenza» rosato frizzante;
«Vicenza» Moscato Spumante;
«Vicenza» Chardonnay;
«Vicenza» Garganega (Garganego);
«Vicenza « Riesling;
«Vicenza» Sauvignon;
«Vicenza» Manzoni Bianco;
«Vicenza» Pinot Bianco;
«Vicenza» Pinot Grigio;
«Vicenza» Cabernet;
«Vicenza» Cabernet riserva;
«Vicenza» Cabernet Sauvignon;
«Vicenza» Cabernet Sauvignon riserva;
«Vicenza» Merlot;
«Vicenza» Merlot riserva;
«Vicenza» Pinot Nero;
«Vicenza» Pinot Nero riserva;
«Vicenza» Raboso;
«Vicenza» Raboso riserva;
b) All'art. 4, il comma 10 e' sostituito col seguente testo:
===================================================================== | | | Titolo alcol. volum. | | Tipologia | Resa uva (ton./ha) | min. nat. % vol | +====================+=======================+======================+ |Cabernet | 15 | 10,5 | +--------------------+-----------------------+----------------------+ |Cabernet riserva | 15 | 11,5 | +--------------------+-----------------------+----------------------+ |Cabernet sauvignon | 15 | 10,5 | +--------------------+-----------------------+----------------------+ |Cabernet sauvignon | | | |riserva | 15 | 11,5 | +--------------------+-----------------------+----------------------+ |Chardonnay | 15 | 10 | +--------------------+-----------------------+----------------------+ |Garganega | | | |(Garganego) | 18 | 9,5 | +--------------------+-----------------------+----------------------+ |Manzoni bianco | 14 | 10,5 | +--------------------+-----------------------+----------------------+ |Merlot | 16 | 10,5 | +--------------------+-----------------------+----------------------+ |Merlot riserva | 16 | 11,5 | +--------------------+-----------------------+----------------------+ |Moscato | 13 | 9,5 | +--------------------+-----------------------+----------------------+ |Pinot bianco | 15 | 10 | +--------------------+-----------------------+----------------------+ |Pinot grigio | 15 | 10 | +--------------------+-----------------------+----------------------+ |Pinot nero | 13 | 10,5 | +--------------------+-----------------------+----------------------+ |Pinot nero riserva | 13 | 11,5 | +--------------------+-----------------------+----------------------+ |Raboso | 15 | 10 | +--------------------+-----------------------+----------------------+ |Raboso riserva | 15 | 11 | +--------------------+-----------------------+----------------------+ |Riesling | 15 | 9,5 | +--------------------+-----------------------+----------------------+ |Sauvignon | 15 | 10 | +--------------------+-----------------------+----------------------+

c) All'art. 5, il comma 10 e' sostituito col seguente testo:
10. I vini «Vicenza» rosso Merlot, Cabernet Sauvignon, Pinot nero, Raboso e Cabernet, designati con la qualifica «Riserva» devono essere sottoposti ad un periodo di invecchiamento obbligatorio di almeno due anni, a partire dal 1° novembre dell'annata di produzione delle uve;
d) all'art. 6, e' cancellata la descrizione delle caratteristiche dei seguenti tipologie vini che sono state eliminate dal disciplinare: «Chardonnay spumante», «Garganega spumante» e «Pinot bianco spumante»;
e) all'art. 6, e' inserita in positivo la menzione «Riserva», per le relative tipologie di vino «rosso»;
f) l'art. 8 e' sostituito con il seguente testo:
per i vini a denominazione di origine controllata «Vicenza» immessi al consumo in recipienti di capacita' pari o inferiore a litri 5, e' obbligatorio l'uso della tradizionale bottiglia di vetro chiusa con tappo raso bocca o tappo a vite;
per i vini a denominazione di origine controllata «Vicenza», e' consentito inoltre l'uso dei contenitori alternativi al vetro costituiti da un otre in materiale plastico pluristrato di polietilene e poliestere racchiuso in un involucro di cartone o di altro materiale rigido, fino a volumi di litri 20;
tali contenitori alternativi non possono essere utilizzati per le tipologie accompagnate dalla menzione «superiore» e «riserva»;
la tappatura dei vini spumanti deve essere conforme alla normativa vigente. Per i vini frizzanti e' consentito l'uso del tappo a vite.
«I vini a DOC Vicenza nella versione Riserva, devono essere immessi al consumo in bottiglie di vetro, con capacita' non superiore a litri 9, chiuse con tappo raso bocca. E' pertanto escluso l'impiego della «dama» e della «damigiana».
 
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