Gazzetta n. 49 del 28 febbraio 2018 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 19 dicembre 2017
Dematerializzazione delle disposizioni di svincolo dei depositi provvisori e dei trasferimenti fondi.


IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, riguardante disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato;
Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, che ha approvato il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato e in particolare:
l'art. 531-bis che regola il trasferimento fondi tra le tesorerie dello Stato;
il titolo XI «Dei depositi», per la parte relativa ai depositi provvisori;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, e successive modificazioni, riguardante il regolamento recante la semplificazione e l'accelerazione delle procedure di spesa e contabili e, in particolare, l'art. 2, comma 1, che prevede che gli atti dai quali deriva un impegno a carico del bilancio dello Stato e la relativa documentazione e, in genere, gli atti e i documenti previsti dalla legge e dal regolamento sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato, possono essere sostituiti a tutti gli effetti, anche ai fini della resa di conti amministrativi e giudiziali, da evidenze informatiche;
Visto il Codice dell'amministrazione digitale, emanato con il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
Viste le Istruzioni sul servizio di tesoreria dello Stato (I.S.T.), emanate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 29 maggio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Supplemento Ordinario - n. 160 del 16 luglio 2007, e in particolare:
l'art. 161 concernente gli «Ordini di pagamento per trasferimento fondi»;
il Titolo I della Parte IV, relativo ai «Depositi provvisori»;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2010, concernente la «Riallocazione delle funzioni delle direzioni territoriali dell'economia e delle finanze» che assegna alle ragionerie territoriali dello Stato le funzioni in materia di svincolo dei depositi provvisori;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e finanze 3 settembre 2015 concernente la «Individuazione delle ragionerie territoriali dello Stato e la definizione dei relativi compiti»;
Visto il Protocollo d'intesa quadro per lo sviluppo del Sistema informatizzato dei Pagamenti della pubblica amministrazione (S.I.P.A.), sottoscritto in data 9 gennaio 2001 tra l'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione, il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, la Corte dei conti e la Banca d'Italia;
Visto l'art. 2, comma 4-ter, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, che stabilisce che le operazioni di pagamento delle pubbliche amministrazioni centrali e locali e dei loro enti sono disposte mediante l'utilizzo di strumenti telematici, con l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di avviare il processo di superamento di sistemi basati sull'uso di supporti cartacei;
Visto il regolamento concernente la dematerializzazione delle quietanze di tesoreria emanato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 141 dell'11 dicembre 2013;
Ravvisata l'esigenza di completare il processo di dematerializzazione delle procedure di pagamento e, in particolare, le operazioni di svincolo e rendicontazione dei depositi provvisori e di rendicontazione degli esiti dei trasferimenti di fondi;
Sentita la Banca d'Italia in qualita' di istituto che gestisce il servizio di tesoreria statale;

Decreta:

Art. 1
Modalita' di emissione dell'ordine di estinzione informatico del
deposito provvisorio

1. I depositi provvisori sono estinti mediante apposito ordine informatico che autorizza la Tesoreria centrale e le Sezioni di tesoreria territorialmente competenti alla restituzione del deposito o all'incameramento dello stesso all'erario.
2. L'ordine di estinzione dei depositi provvisori e' disposto dal Dipartimento della ragioneria generale dello Stato e, in particolare, dalle ragionerie territoriali, per i depositi costituiti presso le Sezioni di Tesoreria territorialmente competenti e dall'I.Ge.P.A., per quelli costituiti presso la Tesoreria centrale, previa acquisizione agli atti del nulla osta dell'Amministrazione nel cui interesse e' stato costituito il deposito. Si prescinde dal nulla osta dell'Amministrazione nei casi di incameramento del deposito per decorso del termine di cui all'art. 598, comma 4, del Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.
3. Gli uffici di cui al comma 2, emettono l'ordine di estinzione informatico del deposito provvisorio, nel rispetto degli obblighi che la normativa vigente prevede per l'assolvimento dei loro compiti istituzionali.
4. Ai fini dell'attuazione del presente decreto, il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato e la Banca d'Italia provvedono con un protocollo d'intesa a definire le regole tecniche, le modalita' di trasmissione dei flussi telematici e le specifiche informazioni previste nelle operazioni di emissione e rendicontazione degli ordini di estinzione informatici.
5. Gli ordini di estinzione informatici sono individuali e sono pagabili dalle tesorerie in essi indicate.
6. Gli ordini di estinzione informatici, sono emessi utilizzando un'apposita funzionalita' messa a disposizione sull'applicativo Sistema informativo di Tesoreria e vengono firmati dai titolari degli uffici di cui al comma 2, che sono personalmente responsabili della regolarita' delle disposizioni di estinzione.
7. Il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, in qualita' di erogatore e responsabile del servizio messo a disposizione con l'applicativo Sistema informativo di tesoreria, cura la trasmissione alla Banca d'Italia dei flussi telematici contenenti gli ordini di estinzione informatici, con modalita' che assicurano l'intangibilita' e la sicurezza dei dati trasmessi. La Banca d'Italia effettua esclusivamente i controlli di natura informatica atti a garantire l'autenticita' e l'integrita' del flusso, nonche' gli altri controlli secondo le regole tecniche definite nel protocollo d'intesa di cui al comma 4.
 
Art. 2

Esito dell'ordine di estinzione
per i depositi provvisori in numerario

1. Gli ordini di estinzione sono esitati con le seguenti modalita':
a) accredito su conto corrente bancario o postale;
b) bonifico domiciliato per il pagamento in contanti presso le banche e gli uffici postali;
c) commutazione in vaglia cambiario della Banca d'Italia;
d) versamento su conti di tesoreria statale o su capitoli di entrata del bilancio dello Stato.
2. Il pagamento in contanti e' documentato da quietanza apposta su modulo predisposto dagli uffici pagatori, sottoscritto dal soggetto destinatario della somma, ovvero, nei casi consentiti, dal suo rappresentante legale. I moduli quietanzati comprovanti i pagamenti eseguiti sono conservati dagli uffici pagatori per un periodo di dieci anni dalla data di pagamento indicata nel relativo flusso informatico.
3. Gli ordini di estinzione da pagare in contanti presso gli uffici postali e gli istituti di credito possono essere riscossi dai beneficiari entro il secondo mese successivo a quello di esigibilita'.
4. Gli ordini di estinzione recanti data di esigibilita' 31 dicembre sono estinti l'ultimo giorno lavorativo dell'esercizio qualora il 31 sia festivo o non lavorativo per il sistema bancario, accreditando il relativo importo nel conto di cui all'art. 4 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 giugno 2003, n. 0058364, in attesa che il pagamento venga finalizzato il primo giorno lavorativo dell'anno successivo.
5. Le somme restituite a fronte di bonifici e vaglia cambiari non andati a buon fine affluiscono sulle contabilita' speciali istituite ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 7 dicembre 2010, per consentire il rinnovo del pagamento a favore del creditore.
6. Gli uffici pagatori di cui al comma 1 lettera b), restituiscono alla Banca d'Italia, mediante storni di bonifico, gli importi degli ordini di restituzione non riscossi alla scadenza del termine indicato al comma 3. Tali importi sono versati sulle contabilita' speciali di cui al comma 5.
 
Art. 3
Esito dell'ordine di estinzione per i depositi provvisori in titoli e
valori diversi

1. Gli ordini di estinzione per la restituzione di depositi in titoli e valori diversi sono esitati presso gli sportelli delle Tesorerie.
2. La consegna e' effettuata a favore del soggetto indicato nell'ordine di estinzione ed e' documentata tramite la sottoscrizione a titolo di quietanza, apposta da quest'ultimo su modulo predisposto dalla tesoreria competente. I moduli quietanzati comprovanti la restituzione eseguita sono conservati dalle Tesorerie per un periodo di dieci anni dalla data della restituzione.
 
Art. 4

Contabilizzazione degli ordini di estinzione

1. La Banca d'Italia, ricevuti gli ordini informatici di estinzione con le modalita' previste al comma 7 dell'art. 1 e controllata l'esistenza dei dati in essi contenuti sulla base delle regole tecniche definite nel protocollo d'intesa di cui al comma 4 dello stesso art. 1, procede alle operazioni necessarie per finalizzare il pagamento agli aventi diritto.
 
Art. 5

Rendicontazione dell'Istituto tesoriere
degli ordini di estinzione

1. La Banca d'Italia trasmette al Dipartimento della ragioneria generale dello Stato con flusso telematico firmato digitalmente la rendicontazione giornaliera degli ordini di estinzione, secondo modalita' stabilite nel protocollo d'intesa, di cui all'art. 1, comma 4.
2. Il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato rende disponibile la rendicontazione di cui al comma 1 alla Corte dei conti, alle ragionerie territoriali dello Stato e, ove ne facciano richiesta, alle amministrazioni interessate.
3. Il flusso informatico di cui al presente articolo costituisce documentazione giustificativa a corredo del conto giudiziale sui depositi, ai sensi degli articoli 3 e 5 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 141 dell'11 dicembre 2013.
 
Art. 6

Modalita' di rendicontazione
degli esiti dei trasferimenti fondi

1. La Banca d'Italia trasmette al Dipartimento della ragioneria generale dello Stato la rendicontazione degli esiti dei trasferimenti fondi con flusso telematico firmato digitalmente, secondo modalita' e tempi stabiliti in apposito protocollo d'intesa.
2. La rendicontazione di cui al comma 1 viene resa disponibile alla Corte dei conti tramite il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato.
 
Art. 7

Disposizioni finali

1. Il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato e la Banca d'Italia concordano la data di avvio delle attivita' per la realizzazione delle procedure di cui al presente decreto.
Il presente decreto e' inviato alla Corte dei conti per la registrazione.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 19 dicembre 2017

Il Ministro: Padoan

Registrato alla Corte dei conti il 30 gennaio 2018 Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 61
 
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