Gazzetta n. 49 del 28 febbraio 2018 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
DECRETO 13 dicembre 2017, n. 235
Regolamento recante approvazione dello statuto-tipo dei consorzi per la gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49.


IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE

e

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la direttiva 2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, relativa ai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), e in particolare l'articolo 5, comma 2, lettera d);
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, Parte Quarta, e in particolare gli articoli 227 e 237;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, recante «Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)» e in particolare l'articolo 10, comma 3, alla stregua del quale «i consorzi di cui al comma 2 hanno autonoma personalita' giuridica di diritto privato, non hanno fine di lucro ed operano sotto la vigilanza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero dello sviluppo economico, che entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo approvano lo statuto-tipo»;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nelle Adunanze del 28 settembre e del 1° dicembre 2016;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota del 15 marzo 2017;

Adottano
il seguente regolamento:

Art. 1

1. Ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, e' approvato lo statuto-tipo dei consorzi di cui all'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente regolamento.
2. I consorzi possono motivatamente integrare e modificare nei propri statuti le disposizioni dello statuto-tipo, comunicandolo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministero dello sviluppo economico ai fini dell'approvazione di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49.
Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Roma, 13 dicembre 2017

Il Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare
Galletti

Il Ministro dello sviluppo economico
Calenda
Visto, il Guardasigilli: Orlando

Registrato alla Corte dei conti il 19 febbraio 2018 Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, registro n. 1, foglio n. 109

N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle
quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note alle premesse:
- Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O.:
«Art. 17. (Regolamenti). - (Omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 5, comma 2, lettera
d), della direttiva 2012/19/UE del 4 luglio 2012, del
Parlamento europeo e del Consiglio (sui rifiuti di
apparecchiature elettriche ed elettroniche - RAEE)
pubblicata nella G.U.C.E. 24 luglio 2012, n. L 197:
«Art. 5. (Raccolta differenziata). - (Omissis).
d) fatte salve le lettere a), b) e c), i produttori
siano autorizzati ad organizzare e a gestire sistemi,
individuali e/o collettivi, di resa dei RAEE provenienti da
nuclei domestici, a condizione che siano conformi agli
obiettivi della presente direttiva;
(Omissis).».
- Si riporta il testo degli articoli 227 e 237 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia
ambientale), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14
aprile 2006, n. 88 - S.O. n. 96:
«Art. 227. (Rifiuti elettrici ed elettronici, rifiuti
di pile e accumulatori, rifiuti sanitari, veicoli fuori uso
e prodotti contenenti amianto). - 1. Restano ferme le
disposizioni speciali, nazionali e comunitarie relative
alle altre tipologie di rifiuti, ed in particolare quelle
riguardanti:
a) rifiuti elettrici ed elettronici: direttiva
2000/53/CE, direttiva 2002/95/CE e direttiva 2003/108/CE e
relativo decreto legislativo di attuazione 25 luglio 2005,
n. 151. Relativamente alla data di entrata in vigore delle
singole disposizioni del citato provvedimento, nelle more
dell'entrata in vigore di tali disposizioni, continua ad
applicarsi la disciplina di cui all'articolo 44 del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
b) rifiuti sanitari: decreto del Presidente della
Repubblica 15 luglio 2003, n. 254;
c) veicoli fuori uso: direttiva 2000/53/CE e decreto
legislativo 24 giugno 2003, n. 209, ferma restando la
ripartizione degli oneri, a carico degli operatori
economici, per il ritiro e trattamento dei veicoli fuori
uso in conformita' a quanto previsto dall'articolo 5, comma
4, della citata direttiva 2000/53/CE;
d) recupero dei rifiuti dei beni e prodotti
contenenti amianto: decreto ministeriale 29 luglio 2004, n.
248;
d-bis) rifiuti di pile e accumulatori: direttiva
2006/66/ CE e relativo decreto legislativo di attuazione 20
novembre 2008, n. 188.»
«Art. 237. (Criteri direttivi dei sistemi di gestione).
- 1. I sistemi di gestione adottati devono, in ogni caso,
essere aperti alla partecipazione di tutti gli operatori e
concepiti in modo da assicurare il principio di
trasparenza, di non discriminazione, di non distorsione
della concorrenza, di libera circolazione nonche' il
massimo rendimento possibile.».
- Si riporta il testo dell'articolo 10, comma 3, del
decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49 (Attuazione della
direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature
elettriche ed elettroniche - RAEE), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 28 marzo 2014, n. 73, S.O.
«Art. 10. (I sistemi collettivi). - (Omissis).
3. I consorzi di cui al comma 2 hanno autonoma
personalita' giuridica di diritto privato, non hanno fine
di lucro ed operano sotto la vigilanza del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e
del Ministero dello sviluppo economico, che entro 6 mesi
dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo
approvano lo statuto-tipo.
(Omissis).».

Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'articolo 10 del citato
decreto legislativo n. 49 del 2014:
«Art. 10. (I sistemi collettivi). - 1. I produttori che
non adempiono ai propri obblighi mediante un sistema
individuale devono aderire a un sistema collettivo. Possono
partecipare ai sistemi collettivi i distributori, i
raccoglitori, i trasportatori, i riciclatori e i
recuperatori, previo accordo con i produttori di AEE.
L'adesione ai sistemi collettivi e' libera e parimenti non
puo' essere ostacolata la fuoriuscita dei produttori da un
consorzio per l'adesione ad un altro, nel rispetto del
principio di libera concorrenza.
2. I sistemi collettivi sono organizzati in forma
consortile ai sensi degli articoli 2602 e seguenti del
codice civile in quanto applicabili e salvo quanto previsto
dal presente decreto legislativo.
3. I consorzi di cui al comma 2 hanno autonoma
personalita' giuridica di diritto privato, non hanno fine
di lucro ed operano sotto la vigilanza del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e
del Ministero dello sviluppo economico, che entro 6 mesi
dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo
approvano lo statuto-tipo.
4. Ciascun sistema collettivo deve garantire il ritiro
di RAEE dai centri comunali di raccolta su tutto il
territorio nazionale secondo le indicazioni del Centro di
coordinamento. I contratti stipulati dai sistemi collettivi
inerenti la gestione dei RAEE sono stipulati in forma
scritta a pena di nullita'.
4-bis. Ciascun sistema collettivo deve, prima
dell'inizio dell'attivita' o entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente disposizione in
caso di sistemi collettivi esistenti, dimostrare al
Comitato di vigilanza e controllo una capacita' finanziaria
minima proporzionata alla quantita' di RAEE da gestire.
5. I consorzi esistenti e quelli di nuova costituzione
conformano la loro attivita' ai criteri direttivi dei
sistemi di gestione di cui all'articolo 237 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e il loro statuto allo
statuto-tipo, secondo le modalita' indicate ai commi 6, 7 e
8.
5-bis. Lo statuto-tipo assicura che i sistemi
collettivi siano dotati di adeguati organi di controllo,
quali il collegio sindacale, l'organismo di vigilanza ai
sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, ed una
societa' di revisione indipendente, al fine di verificare
periodicamente la regolarita' contabile e fiscale.
6. I sistemi collettivi esistenti adeguano il proprio
statuto entro 90 giorni dall'approvazione dello
statuto-tipo e lo trasmettono entro 15 giorni al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai
fini dell'approvazione.
7. I sistemi collettivi di nuova costituzione
trasmettono lo statuto al Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare entro 15 giorni
dall'adozione, ai fini dell'approvazione.
8. Lo statuto e' approvato nei successivi 90 giorni
alla trasmissione, con decreto del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare di concerto con il
Ministro dello sviluppo economico, salvo motivate
osservazioni cui il consorzio e' tenuto ad adeguarsi nei
successivi 60 giorni. L'approvazione dello statuto e'
condizione essenziale ai fini dell'iscrizione al Registro
nazionale.
9. I sistemi collettivi trasmettono annualmente al
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare il piano di prevenzione e gestione relativo all'anno
solare successivo, inclusivo di un prospetto relativo alle
risorse economiche che verranno impiegate e di una copia
del bilancio di esercizio corredato da una relazione sulla
gestione relativa all'anno solare precedente con
l'indicazione degli obiettivi raggiunti. Ogni anno ciascun
sistema collettivo inoltra al Comitato di vigilanza e
controllo un'autocertificazione attestante la regolarita'
fiscale e contributiva. Il Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare e il Comitato di vigilanza
e controllo assicurano la trasparenza e la pubblicita' dei
dati raccolti ai sensi del presente comma.
10. I sistemi collettivi sono tenuti a garantire
l'equilibrio della propria gestione finanziaria e gli
eventuali avanzi di gestione non concorrono alla formazione
del reddito e non possono essere divisi tra i consorziati.
I sistemi devono dimostrare di essere in possesso delle
certificazioni ISO 9001 e 14001, oppure EMAS, o altro
sistema equivalente di gestione della qualita' sottoposto
ad audit e che comprenda anche i processi di trattamento ed
il monitoraggio interno all'azienda.
10-bis. Ciascun sistema collettivo deve rappresentare
una quota di mercato di AEE, immessa complessivamente sul
mercato nell'anno solare precedente dai produttori che lo
costituiscono, almeno superiore al 3 per cento, in almeno
un raggruppamento.
10-ter. I sistemi collettivi esistenti alla data di
entrata in vigore della presente disposizione si adeguano
alla disposizione di cui al comma 10-bis entro il 31
dicembre dell'anno solare successivo a quello
dell'approvazione dello statuto-tipo. Qualora un sistema
collettivo scenda, per la prima volta dopo la costituzione
dello stesso, sotto la quota di mercato di cui al comma
10-bis, lo comunica senza indugio al Comitato di vigilanza
e controllo, e puo' proseguire le attivita' di gestione dei
RAEE fino al 31 dicembre dell'anno solare successivo. Fermo
restando l'obbligo di comunicazione di cui al precedente
periodo, i successivi casi di mancato raggiungimento, da
parte del medesimo sistema collettivo, della quota di
mercato di cui al comma 10-bis, sono valutati dal Comitato
di vigilanza e controllo in conformita' all'articolo 35.».
 
Allegato 1

(articolo 1) STATUTO-TIPO DEI CONSORZI AI SENSI DELL'ARTICOLO 10, COMMA 3,
DECRETO LEGISLATIVO 14 MARZO 2014, N. 49

Art. 1.
Natura e sede

1. Ai sensi di quanto previsto dagli articoli 8 e 10 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, e' costituito il sistema collettivo in forma consortile (di seguito «Consorzio») denominato ... (indicare denominazione).
2. Il ... ha sede in ...(indicare sede). Lo spostamento della sede nell'ambito dello stesso Comune non comporta la modifica dello statuto.
3. Il Consorzio ha personalita' giuridica di diritto privato, non ha fine di lucro, ed e' disciplinato, per tutto cio' che non e' regolato dal presente statuto, dalle norme contenute negli articoli 2602 e seguenti del codice civile in quanto applicabili.

 
Art. 2.
Durata

1. La durata del Consorzio e' fissata al ... (indicare data certa).
2. Il Consorzio puo' essere prorogato oltre la scadenza del termine di durata di cui al comma 1, qualora a tale termine permangano i presupposti di legge per la sua istituzione, con deliberazione dell'Assemblea straordinaria. E' fatta salva, in caso di proroga, la facolta' di recesso dei consorziati assenti o dissenzienti. Il recesso dovra' essere comunicato entro ... (indicare termine) dalla data dell'adozione della delibera di proroga.
3. Il Consorzio puo' essere anticipatamente sciolto e posto in liquidazione prima della scadenza del termine di durata di cui al comma 1, con deliberazione dell'Assemblea straordinaria e con le modalita' indicate nell'articolo 22.

 
Art. 3.
Finalita' e oggetto

1. Il Consorzio effettua la gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (di seguito RAEE) nel rispetto dei principi di cui agli articoli 178 e 237 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
2. Il Consorzio razionalizza, organizza e gestisce la raccolta ed il trattamento dei RAEE, secondo un approccio basato sulla protezione dell'ambiente e della salute umana, sulla preservazione delle materie prime allo scopo di riciclare le risorse di valore contenute nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (di seguito AEE).
3. Il Consorzio, su indicazione del Centro di coordinamento RAEE di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49 (di seguito Centro di coordinamento), adempie all'obbligo di ritiro dei RAEE provenienti dai sistemi di raccolta differenziata, dai luoghi di raggruppamento gestiti dai distributori e da qualsiasi altro luogo che il Centro di coordinamento indichi secondo le modalita' e i criteri previsti dalla normativa vigente e dai regolamenti del Centro di coordinamento.
4. Il Consorzio concorre al conseguimento degli obiettivi di recupero e riciclo dei rifiuti dal medesimo gestiti e prodotti nel territorio nazionale. Il Consorzio razionalizza, organizza, garantisce, promuove e incentiva la gestione in forma collettiva del trasporto, riutilizzo e preparazione per il riutilizzo, trattamento, recupero, riciclaggio e smaltimento dei RAEE, dei loro componenti, sottoinsiemi e materiali di consumo.
5. Il Consorzio determina l'ammontare del contributo ambientale, necessario ad adempiere nell'anno solare di riferimento agli obblighi di raccolta, trattamento, recupero e smaltimento in misura tale da non superare la migliore stima dei costi effettivamente sostenuti, e lo comunica al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Comitato di vigilanza e controllo di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49 (di seguito Comitato di vigilanza e controllo) entro 30 (trenta) giorni dall'approvazione da parte dell'assemblea ordinaria.
6. Il Consorzio presta adeguata garanzia finanziaria ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, stabilendo adeguati criteri di ripartizione degli oneri in modo proporzionale alla quota di ciascun produttore consorziato.
7. Il Consorzio puo' stipulare, ai sensi dell'articolo 206 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e dell'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, specifici accordi, contratti di programma, protocolli d'intesa, anche sperimentali.
8. Il Consorzio predispone e trasmette al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro 30 (trenta) giorni dalla loro approvazione:
a) un piano specifico di prevenzione e gestione dei RAEE relativo all'anno solare successivo, inclusivo di un prospetto relativo alle risorse economiche che verranno impiegate;
b) una copia del bilancio di esercizio corredato dalla nota integrativa, da una relazione sulla gestione relativa all'anno solare precedente con l'indicazione degli obiettivi raggiunti, e da una relazione sulla situazione patrimoniale.
9. Ogni anno il Consorzio inoltra al Comitato di vigilanza e controllo un'autocertificazione attestante la regolarita' fiscale e contributiva.
10. Il Consorzio comunica annualmente al Registro nazionale dei produttori di AEE i dati relativi ai prodotti immessi sul mercato e alle garanzie finanziarie di cui all'allegato X del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49.
11. Per conseguire le proprie finalita' istituzionali, il Consorzio puo' costituire enti e societa' e assumere partecipazioni in societa' gia' costituite, previa autorizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero dello sviluppo economico. La costituzione di enti e societa' e l'assunzione di partecipazioni in altre societa' non e' consentita se sono sostanzialmente modificati l'oggetto sociale e le finalita' determinati dal presente statuto. L'attivita' delle societa' e degli enti partecipati e costituiti dal Consorzio deve, inoltre, svolgersi nel rispetto delle norme e dei principi in materia di concorrenza. Eventuali proventi e utili derivanti da tali partecipazioni devono essere utilizzati esclusivamente per le finalita' previste dal presente statuto.

 
Art. 4.
Consorziati, quote di partecipazione e facolta' di recesso

1. Partecipano al Consorzio i produttori di AEE che non adempiono ai propri obblighi mediante un sistema individuale.
2. Il Consorzio e' aperto alla partecipazione dei distributori, raccoglitori, trasportatori, riciclatori e recuperatori di AEE, previo accordo con i produttori.
3. I soggetti giuridici appartenenti alle categorie indicate al precedente comma possono chiedere di aderire al Consorzio inviando domanda scritta di adesione al Consiglio di amministrazione con la quale devono dichiarare di possedere i requisiti previsti e di essere a conoscenza delle disposizioni del presente statuto, del regolamento consortile e di tutte le altre disposizioni vincolanti per il Consorzio.
4. Il Consiglio di amministrazione, previa indicazione dei dati e delle informazioni che l'aspirante consorziato deve fornire contestualmente o successivamente alla domanda, delibera sulla richiesta. La richiesta di adesione puo' essere respinta nel caso in cui il richiedente non abbia i requisiti per l'ammissione al Consorzio, ovvero in presenza di giustificate e comprovate ragioni. La decisione di rigetto della richiesta di adesione deve essere comunicata al Centro di Coordinamento.
5. Nell'ambito di ciascuna categoria di partecipanti, la ripartizione delle quote di partecipazione tra le singole imprese consorziate e' disciplinata da un regolamento adottato ai sensi dell'articolo 21.
6. La facolta' di recesso dei soggetti di cui ai commi 1 e 2 per l'adesione ad un altro sistema consortile o per l'adempimento degli obblighi mediante un sistema individuale puo' essere esercitata in qualsiasi momento previa comunicazione da inviarsi al Consiglio di amministrazione e non puo' essere in alcun modo ostacolata, fermo restando l'adempimento delle obbligazioni - ivi compresi gli obblighi di finanziamento - assunte dal recedente in relazione all'anno operativo in corso e comunque alle attivita' di gestione gia' compiute dal sistema consortile nell'interesse del soggetto recedente.
7. Il Consiglio di amministrazione puo' deliberare l'esclusione dal Consorzio se il partecipante perde i requisiti per l'ammissione al Consorzio, se e' sottoposto a procedure concorsuali che non comportino la continuazione dell'esercizio, anche provvisorio, dell'impresa e in ogni altro caso in cui non puo' piu' partecipare alla realizzazione dell'oggetto consortile.
8. Una volta deliberata dal Consiglio di amministrazione, l'esclusione ha effetto immediato e deve essere comunicata, entro ... (indicare termine), al partecipante e al Centro di coordinamento, anche ai fini della verifica dell'adempimento degli obblighi previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49.
9. Il Consorzio comunica al Comitato di vigilanza e controllo i nominativi dei partecipanti che hanno cessato di fare parte del Consorzio stesso.

 
Art. 5.
Diritti e obblighi

1. I consorziati hanno diritto di partecipare, nelle forme previste dal presente statuto, all'adozione delle decisioni del Consorzio in vista del conseguimento degli scopi statutari e allo svolgimento delle attivita' consortili. I partecipanti possono fruire dei servizi e delle prestazioni offerte dal Consorzio.
2. I consorziati sono tenuti all'adempimento degli obblighi derivanti dalle disposizioni del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49.
3. I consorziati sono, altresi', tenuti all'adempimento degli obblighi derivanti dalla partecipazione al Consorzio e in particolare sono obbligati a:
a) concorrere alla costituzione del fondo consortile;
b) versare il contributo consortile annuo deliberato dall'Assemblea ordinaria;
c) trasmettere al Consiglio di amministrazione tutti i dati e le informazioni da questo richiesti, attinenti all'oggetto consortile;
d) sottoporsi a tutti i controlli disposti dal Consiglio di amministrazione al fine di accertare l'esatto adempimento degli obblighi consortili, con modalita' che faranno salva la riservatezza dei dati dei partecipanti;
e) osservare lo statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli organi del Consorzio, che sono vincolanti per tutti i partecipanti;
f) favorire gli interessi del Consorzio e non svolgere attivita' contrastante con le finalita' dello stesso.
4. Il Consorzio accerta il corretto adempimento da parte dei partecipanti degli obblighi di cui al comma 3 e intraprende le azioni necessarie per verificare e reprimere le violazioni a tali obblighi.
5. In caso d'inadempimento degli obblighi consortili di cui al comma 3, il Consiglio di amministrazione puo' irrogare una sanzione pecuniaria commisurata alla gravita' dell'infrazione. Con regolamento consortile, da adottarsi a norma dell'articolo 21, sono individuate le infrazioni, la misura minima e massima delle sanzioni applicabili e le norme del relativo procedimento. In sede di Assemblea, il partecipante sanzionato non puo' esercitare il diritto di voto fino all'avvenuto pagamento della sanzione irrogata.

 
Art. 6.
Fondo consortile

1. Il fondo consortile e' costituito da:
a) quote versate dai consorziati all'atto della loro adesione, nella misura stabilita dall'atto costitutivo del Consorzio e, successivamente, da un regolamento adottato ai sensi dell'articolo 21;
b) immobilizzazioni immateriali, beni mobili ed immobili acquistati dal Consorzio, anche per effetti di donazioni od assegnazioni effettuate da terzi a titolo di liberalita';
c) eventuali avanzi di gestione;
d) ... (indicare eventuali altre componenti).
2. Il fondo consortile rimane indivisibile per tutta la durata del Consorzio. E' fatto divieto di distribuire utili e avanzi di gestione ai partecipanti. Gli eventuali avanzi di gestione non concorrono alla formazione del reddito. Ogni avanzo di gestione costituisce anticipazione per l'esercizio successivo e, qualora proveniente dal contributo ambientale, e' destinato alla riduzione dell'importo del contributo stesso nel primo esercizio finanziario successivo utile. In ogni caso gli avanzi di gestione non possono essere utilizzati per ridurre il contributo ambientale dovuto da produttori che non abbiano concorso a costituirli, ovvero non abbiano partecipato al sistema consortile nei due esercizi precedenti.
3. Ciascuno dei partecipanti e' tenuto a concorrere alla costituzione del fondo versando una somma corrispondente al proprio numero di quote di partecipazione assegnate ai sensi del precedente articolo 4.
4. Fermo restando quanto previsto al comma 2 in ordine al vincolo di destinazione degli avanzi di gestione provenienti dal contributo ambientale, il fondo di cui al comma 1 puo' essere impiegato nella gestione del sistema consortile, con motivata deliberazione del Consiglio di amministrazione approvata dall'Assemblea ordinaria, ove siano insufficienti le altre fonti di provviste finanziarie, ma deve essere reintegrato nel corso dell'esercizio successivo.
5. Il Consiglio di amministrazione puo' costituire fondi di riserva, fermo restando il principio del perseguimento dell'equilibrio finanziario.

 
Art. 7.
Finanziamento delle attivita'

1. I mezzi finanziari per il funzionamento del Consorzio provengono:
a) dal contributo ambientale annuale versato dai produttori. Il predetto contributo ambientale e' utilizzato esclusivamente per adempiere, nell'anno solare di riferimento, agli obblighi di raccolta, trattamento, recupero e smaltimento imposti dal decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, fermo restando quanto previsto dall'articolo 6;
b) dai proventi delle attivita' svolte in attuazione di disposizioni di legge e statutarie e in particolare dai proventi della cessione, nel rispetto dei principi della concorrenza e della corretta gestione ambientale, dei RAEE e delle eventuali frazioni che costituiscono gli stessi, raccolti o ritirati, nonche' dalle prestazioni di servizi connesse;
c) dai proventi della gestione patrimoniale ivi comprese eventuali liberalita';
d) dai contributi di partecipazione versati dai partecipanti o da terzi, e in particolare dall'eventuale contributo annuo;
e) dall'utilizzazione dei fondi di riserva;
f) dall'eventuale utilizzazione del fondo consortile con le modalita' indicate all'articolo 6;
g) dai contributi versati dai consorziati non produttori di AEE;
h) da eventuali contributi e finanziamenti provenienti da enti pubblici ovvero privati;
i) ... (indicare eventuali altre fonti di finanziamento).

 
Art. 8.
Organi

1. Sono organi del Consorzio:
a) l'Assemblea;
b) il Consiglio di amministrazione;
c) il Presidente e, in sua assenza o impedimento, il Vicepresidente;
d) il Collegio sindacale;
e) il Direttore generale (laddove previsto);
f) ... (inserire eventuali ulteriori organi).

 
Art. 9.
Composizione e funzioni dell'Assemblea ordinaria

1. Ogni partecipante ha diritto a un numero di voti nell'Assemblea pari al numero delle proprie quote di partecipazione. Possono esercitare il diritto di voto i partecipanti in regola con l'adempimento degli obblighi consortili previsti all'articolo 5.
2. L'Assemblea ordinaria esercita le seguenti funzioni:
a) elegge i componenti del Consiglio di amministrazione nel numero di ... (indicare il numero);
b) elegge ... (indicare il numero) componenti effettivi e ... (indicare il numero) supplenti del Collegio sindacale;
c) delibera l'affidamento dell'incarico della revisione legale dei conti al Collegio sindacale o a una Societa' di revisione, ai sensi dell'articolo 17;
d) approva lo statuto e lo trasmette per l'approvazione al Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare e al Ministero dello sviluppo economico;
e) approva il bilancio preventivo annuale, accompagnato dai documenti previsti all'articolo 20, comma 4, e il bilancio consuntivo annuale, accompagnato dai documenti previsti all'articolo 20, comma 6;
f) approva i programmi di attivita' e di investimento del Consorzio;
g) determina il valore unitario delle quote consortili;
h) delibera circa l'eventuale assegnazione di un'indennita' di carica al Presidente e al Vicepresidente, dell'emolumento annuale e dell'indennita' di rimborso spese ai componenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale;
i) delibera su tutti gli altri argomenti attinenti alla gestione del Consorzio riservati alla sua competenza dal presente statuto o dalla legge e su quelli sottoposti al suo esame dal Consiglio di amministrazione;
l) delibera l'eventuale contributo di partecipazione annuo previsto all'articolo 7, comma 1, lettera d) per il perseguimento delle finalita' statutarie;
m) approva il contributo ambientale annuo previsto all'articolo 7, comma 1, lettera a), per il perseguimento delle finalita' statutarie;
n) approva la relazione sulla gestione, comprendente il piano specifico di prevenzione e di gestione, nonche' i risultati conseguiti nel riciclo e nel recupero dei RAEE, di cui all'articolo 3, comma 8;
o) delibera ogni opportuno provvedimento in merito ai mezzi finanziari menzionati all'articolo 7;
p) approva l'impiego del fondo consortile nella gestione del sistema consortile, ove siano insufficienti le altre fonti di provviste finanziarie.

 
Art. 10.
Funzionamento dell'Assemblea ordinaria

1. L'Assemblea ordinaria e' convocata dal Consiglio di amministrazione almeno una volta l'anno, per l'approvazione del bilancio di previsione e del bilancio consuntivo.
2. La convocazione puo' aver luogo a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica certificata o telefax almeno quindici giorni prima del giorno fissato per l'Assemblea, salvo il caso di particolare urgenza in cui deve comunque essere osservato il termine minimo di cinque giorni. La convocazione deve indicare l'ordine del giorno, il luogo e la data della prima e, eventualmente, ad almeno ventiquattro ore di distanza da tale data, della seconda convocazione.
3. L'Assemblea e' convocata dal Consiglio di amministrazione quando lo ritenga necessario. La convocazione puo' essere richiesta, con l'indicazione degli argomenti da trattare, anche da un numero di partecipanti, sulla base della ripartizione effettuata dall'ultima assemblea, che detengono almeno ... (indicare la percentuale di quote) di tutte le quote di partecipazione.
4. La convocazione dell'Assemblea puo' anche avvenire su richiesta del Collegio sindacale. In tali casi il Consiglio di amministrazione e' tenuto a procedere alla convocazione dell'Assemblea entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta.
5. Il partecipante interviene all'Assemblea in persona del proprio legale rappresentante o di un proprio delegato. Il partecipante puo' farsi rappresentare con delega scritta, da conservarsi da parte del Consorzio. Non sono ammesse piu' di n. ... (indicare il numero di deleghe) deleghe alla stessa persona. Tali limiti non si applicano alle associazioni imprenditoriali di categoria.
6. L'Assemblea e' validamente costituita, in prima convocazione, quando i rappresentanti delle imprese presenti costituiscono ... (indicare il quorum) delle quote di partecipazione complessivamente sottoscritte e, in seconda convocazione, ... (indicare il quorum) di quote consortili rappresentate dai partecipanti.
7. Ogni partecipante esprime nell'Assemblea un numero di voti pari alle proprie quote di partecipazione al Consorzio. Con regolamento consortile adottato a norma dell'articolo 21 sono determinate le modalita' operative volte ad assicurare il rispetto del presente comma.
8. L'Assemblea delibera in sede ordinaria con la ... (indicare in numero di voti) dei voti presenti.
9. L'Assemblea e' presieduta dal Presidente del Consorzio o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente ovvero, in assenza del Vicepresidente, dal consigliere piu' anziano.

 
Art. 11.
Assemblea straordinaria

1. L'Assemblea straordinaria e' validamente costituita in prima convocazione quando i partecipanti presenti rappresentano ... (indicare il quorum) delle quote di partecipazione complessive, e delibera con ... (indicare il quorum) dei voti presenti. In seconda convocazione e con il medesimo ordine del giorno, l'Assemblea straordinaria puo' deliberare con ... (indicare il quorum) delle quote di partecipazione dei partecipanti, e le deliberazioni devono essere prese con ... (indicare il numero di voti) dei voti presenti, anche per delega.
2. L'Assemblea straordinaria delibera:
a) sulla modifica dello statuto. Le deliberazioni di modifica dello statuto sono sottoposte all'approvazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero dello sviluppo economico;
b) sull'approvazione e modifica dei regolamenti, secondo quanto disposto all'articolo 21;
c) sulla proroga del termine di scadenza di durata di cui all'articolo 2, comma 1, del sistema consortile qualora a tale termine permangano i presupposti di legge per la sua istituzione;
d) sull'eventuale scioglimento anticipato del Consorzio.
3. Si osservano per il resto le disposizioni di cui agli articoli 10 e 11 in materia di Assemblea ordinaria.

 
Art. 12.
Composizione e funzioni
del Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione si compone di un numero di ... (elencare il numero) membri eletti dall'Assemblea ordinaria.
2. All'elezione dei membri del Consiglio di amministrazione si procede secondo le modalita' ed i sistemi di voto previsti da un regolamento adottato ai sensi dell'articolo 21 del presente statuto.
3. Alle riunioni del Consiglio di amministrazione partecipano i componenti del Collegio sindacale e, con funzioni consultive, il Direttore generale del Consorzio.
4. Il Consiglio di amministrazione si considera validamente costituito se sono adeguatamente rappresentati i consiglieri eletti.
5. Il Consiglio di amministrazione ha tutti i poteri necessari al raggiungimento delle finalita' di cui all'articolo 3 del presente statuto, che non siano espressamente riservati per legge o per statuto all'Assemblea. A titolo esemplificativo il Consiglio di amministrazione:
a) elegge il Presidente ed il Vicepresidente fra i propri componenti, fatta salva l'ipotesi prevista all'articolo 14, comma 2;
b) determina le funzioni ed assegna le deleghe operative al Presidente, al Vicepresidente ed al Direttore generale;
c) convoca l'Assemblea fissandone l'ordine del giorno;
d) conserva il libro dei partecipanti e provvede al suo costante aggiornamento;
e) definisce la ripartizione delle quote assembleari in conformita' alle disposizioni del presente statuto e dell'apposito regolamento;
f) redige il bilancio preventivo annuale ed il bilancio consuntivo annuale, da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione. I bilanci preventivi e consuntivi devono essere trasmessi al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
g) redige la situazione patrimoniale ai sensi dell'articolo 2615-bis del codice civile;
h) definisce annualmente il fabbisogno finanziario del Consorzio ed i criteri di finanziamento e determina l'entita' degli eventuali contributi di partecipazione e del contributo ambientale annuale, di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a), c) e d), a carico dei partecipanti e stabilisce le modalita' del relativo versamento, da sottoporre alla delibera dell'Assemblea;
i) predispone il piano specifico di prevenzione previsto all'articolo 3, comma 8, da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione;
l) adotta gli schemi di regolamenti consortili, e relative modifiche, da sottoporre all'Assemblea straordinaria per l'approvazione;
m) adotta il programma pluriennale e annuale di attivita' del Consorzio;
n) delibera la stipulazione di tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti l'attivita' consortile e di quelli relativi al rapporto con il personale dipendente e ai rapporti di prestazione d'opera professionale;
o) delibera sulle eventuali proposte di accordi di cui all'articolo 3, comma 7;
p) delibera su tutte le materie di cui all'articolo 4;
q) nomina e revoca il Direttore generale del Consorzio stabilendone il compenso;
r) determina l'organico del personale del Consorzio e le modalita' della gestione amministrativa interna;
s) delibera sulle richieste di adesione al Consorzio verificando la sussistenza dei requisiti di ammissione e curando la riscossione delle quote e dei contributi dovuti all'atto dell'ammissione. La delibera che respinge la richiesta di adesione deve essere motivata e comunicata al Centro di coordinamento;
t) vigila sull'esatto adempimento degli obblighi dei partecipanti nei confronti del Consorzio e determina l'irrogazione di eventuali sanzioni e la relativa entita';
u) autorizza il Presidente o il Vicepresidente a conferire procure per singoli atti o categorie di atti;
v) compie tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto per quelli che, per disposizione di legge o del presente statuto, siano riservati ad altri organi del Consorzio;
z) delibera su atti e iniziative opportuni per assicurare il necessario coordinamento con le pubbliche amministrazioni, il Centro di coordinamento, gli altri Consorzi costituiti ed operanti ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49;
aa) delibera motivatamente sull'esclusione dei partecipanti e ne da' comunicazione al Centro di coordinamento;
bb) effettua annualmente al Comitato di vigilanza e controllo l'autocertificazione di cui all'articolo 10, comma 9, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49;
cc) costituisce gli eventuali fondi di riserva, di cui all'articolo 6, comma 5 e delibera in merito all'impiego degli stessi nei casi di cui all'articolo 6, comma 4.
6. Il Consiglio di amministrazione puo':
a) avvalersi del supporto consultivo delle associazioni rappresentative dei settori imprenditoriali di riferimento dei partecipanti;
b) delegare alle medesime associazioni di cui alla lettera a) lo svolgimento di determinate attivita'.
7. Nei limiti di quanto indicato al presente articolo, il Consiglio di amministrazione puo' delegare al Presidente e al Vicepresidente talune delle proprie attribuzioni, determinando i limiti della delega. Il Consiglio di amministrazione puo' altresi' affidare al Presidente o al Vicepresidente o al Direttore generale specifici incarichi.
8. Non possono essere oggetto di delega la redazione del bilancio e gli altri adempimenti indicati al comma 5, lettere e) e f).

 
Art. 13.
Funzionamento del Consiglio di amministrazione

1. I componenti del Consiglio di amministrazione durano in carica ... (indicare il termine) e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. I componenti del Consiglio di amministrazione sono rieleggibili. La cessazione degli amministratori per scadenza dei termini ha effetto dal momento in cui il Consiglio di amministrazione e' stato ricostituito.
2. In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi causa di un componente del Consiglio di amministrazione, gli altri provvedono a sostituirlo tramite cooptazione di altro consigliere in rappresentanza della categoria di appartenenza del predecessore, con apposita deliberazione, sentito il Collegio sindacale. Il consigliere cosi' nominato resta in carica fino alla Assemblea successiva.
3. Qualora, per qualunque ragione, venga a cessare dalla carica la meta' o piu' dei consiglieri, quelli rimasti in carica convocano d'urgenza l'Assemblea affinche' provveda alla sostituzione dei consiglieri cessati. Se vengono a cessare tutti i consiglieri, l'Assemblea per la ricostituzione dell'organo e' immediatamente convocata dal Collegio sindacale o, in mancanza, anche da un solo partecipante.
4. Il diritto di revoca dei consiglieri spetta all'Assemblea; tale diritto puo' essere esercitato solo per giusta causa.
5. Il Consiglio di amministrazione e' convocato mediante invito scritto dal Presidente e, in caso di assenza o impedimento, dal Vicepresidente almeno ogni trimestre e tutte le volte in cui vi sia materia per deliberare, oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno ... (indicare il numero) consiglieri. In tale ultimo caso il Consiglio viene convocato entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
6. La convocazione deve essere fatta per iscritto, con lettera raccomandata, posta elettronica certificata, fax o e-mail cui deve seguire copia dell'avvenuto ricevimento a carico del consigliere, e deve indicare l'ordine del giorno, il luogo e la data della riunione. La convocazione deve pervenire ai consiglieri almeno sette giorni prima dell'adunanza o, in caso di urgenza, almeno due giorni prima.
7. Le riunioni del Consiglio di amministrazione, se regolarmente convocate, sono valide quando vi sia la presenza di ... (indicare il numero). La riunione si considera, altresi', valida allorche', anche in assenza di formale convocazione, sono presenti tutti gli amministratori e tutti i componenti effettivi del Collegio sindacale.
8. Le riunioni del Consiglio possono avere luogo sia nella sede del Consorzio sia altrove purche' in Italia. Le adunanze del Consiglio di amministrazione possono tenersi anche per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificati questi requisiti, il Consiglio di amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova chi presiede ai sensi del comma 10, e dove pure deve trovarsi il segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale scritto sul libro.
9. Per la validita' delle deliberazioni e' necessario il voto favorevole di ... (indicare il numero) partecipanti.
10. Le riunioni del Consiglio di amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in caso di assenza o di impedimento, dal Vicepresidente o dal consigliere all'uopo nominato dallo stesso Consiglio in caso di assenza del Vicepresidente.
11. Ai consiglieri spetta il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno, se deliberato dall'Assemblea ai sensi di quanto previsto all'articolo 9, comma 2, lettera h).
12. Il verbale della riunione del Consiglio e' redatto dal segretario del Consiglio di amministrazione nominato dal Presidente, che assiste alle riunioni. Il verbale della riunione del Consiglio e' sottoscritto da chi la presiede e dal segretario.
13. Gli amministratori sono tenuti ad esercitare le loro funzioni nell'esclusivo interesse del Consorzio ed in maniera imparziale ed indipendente.

 
Art. 14.
Presidente e Vicepresidente

1. Il Presidente ed il Vicepresidente del Consorzio sono nominati dal Consiglio di amministrazione fra i propri componenti e durano in carica fino alla cessazione del Consiglio di amministrazione che li ha nominati.
2. Qualora il Presidente cessi anticipatamente dalla carica, il nuovo Presidente e' scelto tra i componenti del Consiglio di amministrazione. Il nuovo Presidente dura in carica fino al termine del ... (indicare il termine) iniziato dal suo predecessore.
3. Spetta al Presidente:
a) la rappresentanza legale del Consorzio nei confronti dei terzi ed in giudizio, con facolta' di promuovere azioni ed istanze innanzi ad ogni autorita' giurisdizionale, anche arbitrale, ed amministrativa;
b) la firma consortile;
c) la presidenza delle riunioni del Consiglio di amministrazione e dell'Assemblea;
d) la rappresentanza del Consorzio nei rapporti con le pubbliche amministrazioni;
e) l'attuazione alle deliberazioni adottate dal Consiglio di amministrazione;
f) la vigilanza sulla tenuta e sulla conservazione dei documenti ed in particolare dei verbali delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio di amministrazione;
g) accertare che si operi in conformita' agli interessi del Consorzio;
h) conferire, previa autorizzazione del Consiglio di amministrazione, procure per singoli atti o categorie di atti.
4. In caso di assoluta urgenza e di conseguente impossibilita' di convocare utilmente il Consiglio di amministrazione, il Presidente o altro soggetto delegato puo' adottare temporaneamente i provvedimenti piu' opportuni; in tal caso e' tenuto a sottoporli alla ratifica del Consiglio di amministrazione alla prima riunione utile.
5. In caso di assenza dichiarata o impedimento le funzioni attribuite al Presidente sono svolte dal Vicepresidente.
6. I compiti e le funzioni del Vicepresidente sono stabiliti dal Consiglio di amministrazione.

 
Art. 15.
Direttore generale

1. L'incarico di Direttore generale, laddove previsto, e' conferito dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Presidente, a persona che abbia maturato significative esperienze di tipo manageriale.
2. Il rapporto di lavoro del Direttore generale e' regolato da contratti di diritto privato.
3. Le funzioni e le deleghe del Direttore generale sono determinate dal Consiglio di amministrazione. In ogni caso il Direttore generale:
a) coadiuva il Presidente nell'esecuzione delle deliberazioni degli organi consortili;
b) effettua le operazioni correnti amministrative, civili, commerciali e fiscali, queste ultime anche con riguardo all'eventuale contenzioso, necessarie per assicurare il buon funzionamento del Consorzio;
c) gestisce i rapporti con le banche e gli enti previdenziali;
d) assume, nel rispetto dell'organico stabilito dal Consiglio di amministrazione, il personale dipendente ivi inclusi i dirigenti. L'assunzione ed il licenziamento dei dirigenti sono soggetti alla preventiva autorizzazione del Consiglio di amministrazione;
e) cura, in accordo con il Presidente, i rapporti ordinari con i partecipanti, le istituzioni, le autorita', il Centro di Coordinamento, gli altri consorzi e i soggetti previsti dal decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49.
4. Il Direttore generale partecipa alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio di amministrazione, senza diritto di voto.
5. Il Direttore generale firma la corrispondenza del Consorzio, salva altresi' la possibilita' di ricevere dal Presidente, a cio' autorizzato dal Consiglio di amministrazione, specifiche procure per singoli atti o categorie di atti.

 
Art. 16.
Organi di controllo

1. Sono organi di controllo del Consorzio, secondo quanto previsto dall'articolo 10, comma 5-bis, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49:
a) il Collegio sindacale;
b) l'Organismo di vigilanza ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
c) la Societa' di revisione indipendente per la verifica della regolarita' contabile e fiscale.

 
Art. 17.
Collegio sindacale

1. Il Collegio sindacale e' composto di ... membri effettivi e ... supplenti (indicare il numero dei membri). Uno dei componenti effettivi e uno dei supplenti sono designati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dal Ministero dello sviluppo economico, tra i propri dipendenti.
2. Il Collegio sindacale:
a) controlla la gestione del sistema consortile;
b) vigila sull'osservanza della legge, del presente statuto e dei regolamenti consortili, nonche' sul rispetto dei principi di corretta amministrazione con particolare riferimento all'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal Consorzio e sul suo concreto funzionamento;
c) redige annualmente la relazione di competenza a commento del bilancio consuntivo.
3. I sindaci partecipano alle sedute dell'Assemblea e alle riunioni del Consiglio di amministrazione. Possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni consortili o su determinati affari e possono procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

 
Art. 18.
Organismo di vigilanza

1. L'organismo di vigilanza e' un organo collegiale composto di ... membri effettivi (indicare il numero dei membri), di cui uno nominato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e uno dal Ministero dello sviluppo economico, tra i propri dipendenti.
2. L'organismo di vigilanza e' dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo e opera nel rispetto dei principi e per il perseguimento delle finalita' di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

 
Art. 19.
Revisione legale dei conti

1. La verifica periodica della regolarita' contabile e fiscale e' affidata ad una Societa' di revisione.

 
Art. 20.
Esercizio finanziario - Bilancio

1. L'esercizio finanziario del Consorzio ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
2. Il Consorzio adotta un sistema di separazione contabile e amministrativa e redige il bilancio separato. Il bilancio separato, redatto in coerenza con le disposizioni civilistiche, deve evidenziare le componenti patrimoniali, economiche e finanziarie relative al contributo ambientale di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49.
3. Entro ... mesi (indicare termine) dalla chiusura di ciascun esercizio, il Consiglio di amministrazione deve convocare l'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo. La convocazione puo' avvenire nel piu' ampio termine di ... mesi (indicare termine) dalla chiusura dell'esercizio, qualora particolari esigenze lo richiedano; in tale ultima ipotesi gli amministratori sono tenuti a comunicarne le ragioni.
4. Il bilancio preventivo e' accompagnato da:
a) una relazione illustrativa sui programmi di attivita' da realizzare nell'esercizio;
b) una relazione sulle differenze di previsione in rapporto all'esercizio precedente.
5. I documenti di cui ai commi 3 e 4 devono restare depositati presso la sede del Consorzio in modo da consentire a ciascun partecipante di prenderne visione almeno ... giorni (indicare termine) prima dello svolgimento dell'Assemblea.
6. Il bilancio consuntivo e' costituito dal conto economico, dallo stato patrimoniale e dal rendiconto finanziario del Consorzio ed e' accompagnato dalla nota integrativa e dalla relazione sulla gestione, cosi' come previsto dall'articolo 2423 del codice civile.
7. La situazione patrimoniale, redatta osservando le norme relative al bilancio di esercizio per le societa' per azioni, e' depositata presso il Registro delle Imprese entro ... mesi (indicare termine) dalla chiusura di esercizio ai sensi dell'articolo 2615-bis del codice civile.
8. I progetti di bilancio devono essere comunicati alla Societa' incaricata della revisione legale dei conti e al Collegio sindacale almeno .... giorni (indicare termine) prima della riunione dell'Assemblea convocata per la loro approvazione.
9. Le norme specifiche di amministrazione, finanza e contabilita' sono definite da un regolamento adottato ai sensi dell'articolo 21.
10. L'autocertificazione attestante la regolarita' fiscale e contributiva di cui all'articolo 10, comma 9, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, da' evidenza delle verifiche della Societa' di revisione legale dei conti.
11. Il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo sono trasmessi al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministero dello sviluppo economico.

 
Art. 21.
Regolamenti consortili

1. Nei casi previsti dallo statuto l'Assemblea straordinaria approva i regolamenti consortili, su proposta del Consiglio di amministrazione.
2. I regolamenti approvati dall'assemblea straordinaria e le relative modifiche sono comunicati al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministero dello sviluppo economico. I Ministeri, se accertano che le norme regolamentari sono in contrasto con le disposizioni del presente statuto, richiedono al sistema consortile di adottare le necessarie modifiche.

 
Art. 22.
Scioglimento e liquidazione

1. La delibera di scioglimento anticipato deve essere comunicata entro 30 (trenta) giorni al Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei RAEE e al Comitato di vigilanza e di controllo, nonche' al Centro di coordinamento.
2. Il fondo consortile, per la parte derivante dagli eventuali avanzi di gestione provenienti dal contributo ambientale, e' destinato al Centro di coordinamento, che lo utilizza per i fini di cui agli articoli 15, comma 2, lettera d), e 16, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, nonche' a copertura della garanzia finanziaria di cui all'articolo 25 del decreto medesimo, qualora non regolarmente versata, previo parere favorevole dei Ministeri vigilanti.

 
Art. 23.
Vigilanza

1. L'attivita' del Consorzio e' sottoposta alla vigilanza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero dello sviluppo economico.
2. Oltre agli obblighi di comunicazione gravanti sul Consorzio derivanti dalle disposizioni del presente statuto, i Ministeri vigilanti possono in qualsiasi momento chiedere al Consorzio copia degli atti adottati dagli organi del Consorzio.
3. In caso di gravi irregolarita' nella gestione del Consorzio o di impossibilita' di normale funzionamento degli organi consortili, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro dello sviluppo economico possono disporre lo scioglimento di uno o piu' organi e la nomina di un commissario incaricato di procedere alla loro ricostituzione, e se non e' possibile procedere alla ricostituzione di detti organi possono disporre la nomina di un commissario incaricato della gestione del Consorzio.
 
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