Gazzetta n. 50 del 1 marzo 2018 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 novembre 2017
Approvazione della convenzione stipulata tra la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria e Rai Com S.p.a. per l'offerta televisiva e multimediale per l'estero.


IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

di concerto con

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

e

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010, recante «Disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri»;
Vista la legge 14 aprile 1975, n. 103, recante «Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva» e successive modificazioni ed, in particolare, gli articoli 19 e 20 che, nel disciplinare, rispettivamente, le prestazioni cui e' tenuta la societa' concessionaria nonche' i corrispettivi dovuti alla societa' stessa per gli adempimenti di cui al citato art. 19 prevedono, tra l'altro, che «la societa' concessionaria» effettui, sulla base di «convenzioni aggiuntive da stipularsi con le competenti amministrazioni dello Stato», «programmi televisivi e radiofonici destinati a stazioni radiofoniche e televisive di altri Paesi per la diffusione e la conoscenza della lingua e della cultura italiana nel mondo»;
Vista la legge 3 maggio 2004, n. 112, recante norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI, nonche' delega al Governo per l'emanazione del Testo unico della radiotelevisione;
Visto il Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di seguito denominato anche come «Testo unico», emanato con decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e successive modificazioni, che ha rinnovato le competenze in materia radiotelevisiva attribuite dalle vigenti norme alla Presidenza del Consiglio dei ministri;
Visto, in particolare, l'art. 7 del sopracitato Testo unico che specifica che l'attivita' di informazione radiotelevisiva costituisce un servizio di interesse generale e che consente, inoltre, la possibilita', per la societa' concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo di stipulare contratti o convenzioni a prestazioni corrispettive con pubbliche amministrazioni;
Visto il Contratto nazionale di servizio pubblico, relativo al triennio 2010-2012, stipulato ai sensi dell'art. 45 del sopra citato Testo unico tra il Ministero dello sviluppo economico e la RAI e approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 27 aprile 2011 ed in particolare l'art. 14 recante «Offerta per l'estero»;
Considerato che, al fine di garantire i servizi sopra indicati, la Presidenza del Consiglio dei ministri ha stipulato una convenzione per gli anni dal 2013 al 2015 con Rai Com, quale mandataria esclusiva della RAI per la definizione, stipula e gestione di contratti quadro e/o convenzioni con enti ed istituzioni pubblici e privati, aventi ad oggetto la realizzazione di iniziative di comunicazione istituzionale ovvero altre forme di collaborazione di natura varia, ivi inclusi i contratti quadro e/o convenzioni derivanti da obblighi e/o impegni previsti nel contratto di servizio tra la RAI ed il Ministero dello sviluppo economico;
Considerato che detta convenzione e' stata rinnovata fino al 6 maggio 2016, data di scadenza della concessione alla RAI del servizio pubblico radiofonico televisivo e multimediale e che, grazie a successive proroghe di fonte legislativa della predetta concessione, e' stata stipulata una nuova convenzione per il periodo 7 maggio 2016-31 ottobre 2016, anch'essa rinnovata fino al 29 gennaio 2017 e quindi ulteriormente rinnovata fino al 29 aprile 2017, in parallelo con le proroghe della concessione;
Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 220, recante «Riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo»;
Visto l'art. 9 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, recante la procedura per l'affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dello sviluppo economico e di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 28 aprile 2017, adottato ai sensi dell'art. 49, comma 1-quinquies del Testo unico, introdotto dal citato art. 9 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, registrato alla Corte dei conti il 18 maggio 2017, Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 425, ed in particolare l'art. 1, comma 1, ai sensi del quale e' concesso alla RAI l'esercizio del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale sull'intero territorio nazionale per una durata decennale a decorrere dalla data del 30 aprile 2017;
Considerato che, successivamente al citato contratto di servizio relativo al triennio 2010-2012, allo stato attuale, non e' stato stipulato un nuovo contratto di servizio e pertanto, nelle more della definizione di detto testo, si e' convenuto di stipulare una nuova convenzione della durata di un anno, prevedendo la possibilita' per entrambe le Parti di risolvere la convenzione prima della sua naturale scadenza e stipularne una nuova al fine di regolare i rapporti in funzione del contenuto dell'eventuale nuovo contratto di servizio, qualora quest'ultimo preveda una diversa disciplina rispetto a quella vigente;
Considerato che sulla base di quanto esposto, e' stato stipulata, in data 28 aprile 2017 una nuova convenzione tra la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria e Rai Com, per la prestazione, a decorrere dal 30 aprile 2017 fino al 29 aprile 2018, dei servizi ivi previsti, per un importo, per il periodo di durata della convenzione, di € 7.000.000,00, comprensivo di IVA;
Considerato che le risorse finanziarie necessarie alla copertura del corrispettivo della convenzione in oggetto provengono dal «Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione» previsto dall'art. 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, in corso di ripartizione, come previsto dal comma 4 del citato art. 1;
Visto il punto 131 dell'allegato alla legge 24 novembre 2006, n. 286, che dispone, tra l'altro, che: «Le convenzioni aggiuntive di cui agli articoli 19 e 20 della legge 14 aprile 1975, n. 103, sono approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle comunicazioni e, limitatamente alle convenzioni aggiuntive di cui all'art. 20, terzo comma, della stessa legge, con il Ministro degli affari esteri»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 12 dicembre 2016, registrato alla Corte dei conti il 15 dicembre 2016 Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne prev. n. 3245, con il quale:
l'on. Luca Lotti e' stato nominato Ministro dello sport;
l'on. avv. Angelino Alfano e' stato nominato Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
il prof. Pietro Carlo Padoan e' stato nominato Ministro dell'economia e delle finanze;
il dott. Carlo Calenda e' stato nominato Ministro dello sviluppo economico;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 26 gennaio 2017, registrato alla Corte dei conti in data 3 febbraio 2017 Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne prev. n. 292, con cui al Ministro dello sport, on. Luca Lotti, sono state delegate le funzioni spettanti al Presidente del Consiglio dei ministri in materia di informazione e comunicazione del Governo ed editoria;

Decreta:

Art. 1

1. E' approvata, ai sensi degli articoli 19 e 20 della legge 14 aprile 1975, n. 103, e successive modificazioni, l'annessa convenzione stipulata, in data 28 aprile 2017 tra la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria e Rai Com S.p.a. per l'offerta televisiva e multimediale per l'estero.
2. Ai sensi del punto 131 dell'allegato alla legge 24 novembre 2006, n. 286, i relativi impegni di spesa sono assunti con decreti dirigenziali.
Il presente decreto e' trasmesso, per gli adempimenti di competenza, all'Ufficio del bilancio e per il riscontro di regolarita' amministrativo - contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 10 novembre 2017

p. Il Presidente del Consiglio dei ministri,
il Ministro dello sport
con delega in materia di informazione
e comunicazione del Governo ed editoria
Lotti

Il Ministro degli affari esteri
e della cooperazione internazionale
Alfano

Il Ministro dell'economia e
delle finanze
Padoan

Il Ministro
dello sviluppo economico
Calenda
Registrato alla Corte dei conti il 1° febbraio 2018 Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg. prev. n. 218
 
Allegato

CONVENZIONE

per l'offerta televisiva e multimediale per l'estero

tra

La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, (codice fiscale n. 80188230587), di seguito denominata anche «Presidenza del Consiglio», nella persona del cons. Roberto G. Marino, nella sua qualita' di Capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria

e

Rai Com S.p.A., con sede legale in Roma, via Umberto Novaro n. 18 (CF e/o Partita IVA ed iscrizione al registro delle imprese 12865250158), di seguito indicata anche come «Rai Com», nella persona del dott. Gian Paolo Tagliavia, nella sua qualita' di presidente e amministratore delegato di seguito denominate anche «parti». CIG: 7059078771
Premesso che la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, ai sensi degli articoli 19 e 20 della legge 14 aprile 1975, n. 103 e s.m.i., per il raggiungimento dei propri fini istituzionali, si avvale della RAI Radiotelevisione italiana spa (di seguito RAI) quale concessionaria esclusiva del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177 e s.m.i., tra l'altro, per la predisposizione di programmi destinati a stazioni radiofoniche e televisive di altri Paesi per la diffusione e la conoscenza della lingua e della cultura italiana nel mondo, regolati attraverso apposita convenzione aggiuntiva stipulata con la Presidenza del Consiglio;
Vista la legge 3 maggio 2004, n. 112 recante norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI, nonche' delega al Governo per l'emanazione del Testo unico della radiotelevisione;
Visto il Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di seguito denominato anche come «Testo unico», emanato con decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e s.m.i , che ha rinnovato le competenze in materia radiotelevisiva attribuite dalle vigenti norme alla Presidenza del Consiglio;
Visto, in particolare, l'art. 7 del sopracitato Testo unico che specifica che l'attivita' di informazione radiotelevisiva costituisce un servizio di interesse generale e che consente, inoltre, la possibilita', per la societa' concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo di stipulare contratti o convenzioni a prestazioni corrispettive con pubbliche amministrazioni;
Considerato che la RAI, in quanto societa' concessionaria esclusiva del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, ai sensi della predetta normativa, e' tenuta alle prestazioni oggetto della presente convenzione e riconosce come tratto distintivo della missione del servizio pubblico la qualita' dell'offerta radiotelevisiva, impegnandosi affinche' tale obiettivo sia perseguito anche nei generi a piu' ampia diffusione;
Visto il contratto nazionale di servizio pubblico, relativo al triennio 2010 - 2012, stipulato ai sensi dell'art. 45 del sopra citato Testo unico tra il Ministero dello sviluppo economico e la RAI e approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 27 aprile 2011 ed in particolare l'art. 14 recante «Offerta per l'estero»;
Considerato che, al fine di garantire i servizi oggetto della presente convenzione, la Presidenza del Consiglio ha stipulato con Rai Com, quale mandataria esclusiva della RAI per la definizione, stipula e gestione di contratti quadro e/o convenzioni con enti ed istituzioni pubblici e privati, aventi ad oggetto la realizzazione di iniziative di comunicazione istituzionale ovvero altre forme di collaborazione di natura varia, ivi inclusi i contratti quadro e/o convenzioni derivanti da obblighi e/o impegni previsti nel contratto di servizio tra la RAI ed il Ministero dello sviluppo economico, una convenzione per gli anni dal 2013 al 2015;
Considerato che detta convenzione e' stata rinnovata fino al 6 maggio 2016, data di scadenza della concessione alla RAI del servizio pubblico radiofonico televisivo e multimediale e che, grazie a successive proroghe di fonte legislativa della predetta Concessione, e' stata stipulata una nuova convenzione per il periodo 7 maggio 2016 - 31 ottobre 2016, anch'essa rinnovata fino al 29 gennaio 2017 e quindi ulteriormente rinnovata fino al 29 aprile 2017, in parallelo con la proroga della Concessione;
Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 220 recante «Riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo»;
Considerato che, successivamente al citato contratto di servizio relativo al triennio 2010 - 2012, allo stato attuale, non e' stato stipulato un nuovo contratto di servizio e pertanto, nelle more della definizione di detto testo, si conviene di stipulare la presente nuova convenzione della durata di un anno prevedendo la possibilita' per entrambe le Parti di risolvere la convenzione prima della sua naturale scadenza e stipularne una nuova al fine di regolare i rapporti in funzione del contenuto dell'eventuale nuovo contratto di servizio, qualora quest'ultimo preveda una diversa disciplina rispetto a quella vigente;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dello sviluppo economico e di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 28 aprile 2017, in corso di registrazione presso i competenti organi di controllo, ed in particolare l'art. 1, comma 1 ai sensi del quale e' concesso alla RAI l'esercizio del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale sull'intero territorio nazionale per una durata decennale a decorrere dalla data del 30 aprile 2017;
Visto il verbale in data 28 novembre 2016 con il quale la Commissione permanente di monitoraggio, istituita ai sensi dell'art. 5 della sopra citata convenzione per l'estero, ha preso atto dell'attivita' svolta dalla RAI in merito agli obblighi convenzionali nell'anno 2015;
Visto il punto 131 dell'allegato alla legge 24 novembre 2006, n. 286, che dispone, tra l'altro, che: «Le convenzioni aggiuntive di cui agli articoli 19 e 20 della legge 14 aprile 1975, n. 103, sono approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle comunicazioni e, limitatamente alle convenzioni aggiuntive di cui all'art. 20, terzo comma, della stessa legge, con il Ministro degli affari esteri»;
Considerato che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione (di seguito «Convenzione»);

Stipulano quanto segue:

Art. 1.
Oggetto e finalita' della Convenzione

1. La Convenzione ha ad oggetto l'offerta di programmazione televisiva e multimediale, nonche' i servizi tecnologici, di cui RAI abbia la disponibilita' per la produzione e per la trasmissione del segnale relativamente alla programmazione della RAI per l'estero, diffusa per tutto l'arco delle 24 ore, in linea con gli obiettivi del servizio pubblico radiotelevisivo e le istanze della Presidenza del Consiglio in termini di arricchimento nei contenuti e nelle modalita' di fruizione dell'offerta dedicata all'esportazione del sistema paese all'estero.
2. In particolare, Rai Com, per conto di RAI, si impegna, con riferimento al dimensionamento quantitativo dell'offerta di cui al successivo art. 3 ed in relazione agli attuali sistemi di distribuzione tecnica, a:
promuovere e diffondere la conoscenza della lingua, della cultura e dell'imprenditoria italiana nel mondo, con l'obiettivo di assicurare un adeguato livello di informazione delle comunita' italiane all'estero sull'evoluzione della societa' italiana nonche' consentire ai cittadini italiani residenti all'estero un adeguato accesso all'informazione e alla comunicazione politica, in particolare nei periodi interessati da campagne elettorali e referendarie, sulle tematiche di interesse generale e su quelle di interesse specifico (circoscrizioni elettorali di riferimento);
realizzare nuove forme di programmazione per l'estero che consentano di portare la cultura italiana, anche di carattere regionale, ad un piu' vasto pubblico internazionale. In particolare, realizzare nuove ed originali offerte per l'estero, d'intesa con la Presidenza del Consiglio, rivolte ad aree geografiche particolari e finalizzate a promuovere l'Italia in termini di valori, cultura, stile di vita, beni artistici e paesaggistici, produzioni creative, enogastronomiche, industriali e manifatturiere e posizione in ambito internazionale;
assicurare un'adeguata offerta informativa, di intrattenimento e sportiva, con riferimento al target individuato nel successivo comma 3, per contribuire a mantenere solido e vitale il rapporto tra gli italiani all'estero, le persone di origine italiana e l'Italia, anche attraverso logiche di reciprocita' tese a valorizzare in Italia le esperienze degli italiani all'estero anche mediante la previsione di strumenti idonei ad assicurare una «informazione di ritorno»;
affermarsi come un partner-chiave nel sostegno alla promozione del sistema-Italia all'estero;
informare sulle iniziative istituzionali italiane relative ai temi delle politiche e relazioni internazionali;
garantire un adeguato livello tecnico del segnale e la fruizione della programmazione da parte degli utenti finali, tenendo conto dei diversi fusi orari di riferimento;
effettuare il monitoraggio della programmazione per l'estero nonche' della distribuzione del segnale secondo quanto previsto al successivo art. 4.
3. Rai Com si impegna a considerare come target di riferimento della propria offerta internazionale le comunita' italiane residenti all'estero, gli italiani temporaneamente all'estero per motivi di lavoro o personali e i cittadini stranieri di origine italiana, cui vanno aggiunti i cittadini stranieri interessati o interessabili all'Italia ed al suo sistema di valori, cultura, stile di vita, beni artistici e paesaggistici, creativita' e prodotti.
4. La Presidenza del Consiglio concede a Rai Com, a titolo gratuito, licenza non esclusiva di utilizzazione, per le finalita' istituzionali di servizio pubblico radiotelevisivo proprie della RAI, dei contenuti della library nella propria disponibilita' aventi ad oggetto documentazione di natura istituzionale riconducibile ai generi informazione, approfondimento, comunicazione sociale, pubblica utilita', formazione e promozione culturale, in un'ottica di ulteriore arricchimento della complessiva offerta destinata all'estero ed in linea con le finalita' esplicitate nei precedenti commi 2 e 3.
5. Rai Com, in caso di utilizzo dei materiali di cui al comma 4, sara' tenuta ad inserire nei titoli di testa e/o di coda dei programmi e/o rubriche televisive e/o radiofoniche che saranno realizzati in virtu' della presente Convenzione un'apposita dicitura che evidenzi la collaborazione con la Presidenza del Consiglio.
 

Art. 2.
L'offerta televisiva e multimediale

1. Alla luce delle premesse e delle finalita' di cui all'art. 1, Rai Com riconosce come tratto distintivo della missione di servizio pubblico della RAI la qualita' dell'offerta televisiva e multimediale destinata all'estero e si impegna ad una programmazione televisiva e multimediale destinata all'estero, in aderenza con le caratteristiche socio-culturali dei diversi paesi e dei differenti pubblici di riferimento e in conformita' alle indicazioni formulate dalla Commissione permanente di monitoraggio nel verbale citato nelle premesse.
2. La programmazione, per il periodo di un anno solare a decorrere dal 30 aprile 2017, deve prevedere n. 8.760 ore complessive annue di programmazione, di cui 294 ore di programmazione originale dedicate ai seguenti generi:
a) Informazione: notiziari con programmazione sistematica o straordinaria; programmi relativi ad avvenimenti a carattere sistematico o straordinario; informazione istituzionale e parlamentare; dibattiti politici; informazione religiosa;
b) Approfondimento: rubriche tematiche, inchieste e dibattiti, talk show, reportage, attinenti a temi sociali, politici, economici, di costume e di attualita'; rubriche e contenitori televisivi con prevalente contenuto di servizio e di ausilio alla vita quotidiana e ai temi del benessere e della salute;
c) Sport: manifestazioni sportive nazionali e internazionali trasmesse in diretta o registrate, di interesse generale e di settore; notiziari, rubriche e inchieste, finestre periodiche almeno settimanali sulle reti digitali relative agli sport dilettantistici e minori;
d) Lavoro, comunicazione sociale, pubblica utilita', turismo e qualita' del territorio, promozione culturale, scuola e formazione, spettacolo, minori, promozione dell'audiovisivo e insegnamento della lingua italiana.
3. Con riguardo alla programmazione multimediale, Rai Com si impegna ad assicurare la diffusione via internet delle produzioni originali per l'estero di cui abbia la disponibilita' dei diritti.
4. Rai Com si impegna ad utilizzare nell'ambito della programmazione per l'estero i diritti che abbia potuto acquisire inerenti la trasmissione delle partite di calcio dei Campionati italiani di calcio di Serie A e Serie B, compatibilmente con la disponibilita' dei medesimi in relazione alle condizioni di mercato.
5. Rai Com si impegna ad alimentare la programmazione oggetto della presente Convenzione sulla base delle specifiche iniziative editoriali attivate a seguito degli accordi definiti con enti ed istituzioni per la valorizzazione del sistema Paese all'estero.
 

Art. 3.
Palinsesto dell'offerta televisiva e multimediale

1. Rai Com si impegna a trasmettere alla Presidenza del Consiglio, entro un mese dalla data di stipula della presente Convenzione, uno schema di palinsesto annuale descrittivo dell'offerta di cui all'art. 2, recante l'indicazione delle ore di programmazione distinte in programmazione originale e non, nonche' la suddivisione per genere, target di riferimento ed area di distribuzione territoriale, corredato da un prospetto relativo ai costi previsti per le prestazioni dedotte in Convenzione.
2. La Presidenza del Consiglio, entro un mese dalla data di ricezione del suddetto schema di palinsesto, comunichera' a Rai Com le sue eventuali osservazioni.
3. Eventuali variazioni del palinsesto devono essere preventivamente comunicate alla Presidenza del Consiglio.
4. In caso di rinnovo della presente Convenzione, ai sensi dell'art. 10, comma 2, Rai Com si impegna a trasmettere alla Presidenza del Consiglio, entro un mese dalla data di firma del rinnovo, lo schema di palinsesto dell'offerta televisiva e multimediale di cui al comma 1 riferito al periodo del rinnovo e la Presidenza del Consiglio, entro un mese dalla data di ricezione del suddetto schema, comunichera' a Rai Com le sue eventuali osservazioni.
 

Art. 4.
Monitoraggio

1. Il monitoraggio della presente Convenzione e' svolto da Rai Com con cadenza semestrale nonche' a fine periodo di vigenza, e le relative risultanze, comprensive delle informative e dei rapporti di cui ai successivi commi del presente articolo, sono trasmesse non oltre il mese successivo al periodo di riferimento alla Presidenza del Consiglio, ai fini dell'esame da parte della Commissione di monitoraggio di cui al successivo art. 5 e per l'adozione degli eventuali interventi tesi al costante allineamento dell'offerta e delle modalita' di distribuzione rispetto alle finalita' della presente Convenzione.
2. Il monitoraggio si esplica attraverso una dettagliata informativa della programmazione televisiva trasmessa da Rai Com raggruppata secondo i generi indicati al precedente art. 2, nonche' attraverso rapporti sulla dimensione quantitativa degli utenti finali rispetto ai diversi territori, sulla produzione originale per l'estero, specificando le percentuali per genere, per territori ed i mezzi tecnici nonche' le modalita' di distribuzione all'utente finale (tipologia di piattaforma distributiva, trasmissione in chiaro e pay). Il monitoraggio inoltre prevede un rapporto sui programmi dei canali terrestri e satellitari RAI trasmessi nei palinsesti per l'estero, con le percentuali per genere, per territori e con l'indicazione dei mezzi tecnici di distribuzione, nonche' sulla qualita' tecnica del segnale.
3. Ai fini della verifica dei risultati di cui alla presente Convenzione, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale fa pervenire, entro tre mesi dalla fine del periodo di vigenza della presente Convenzione, alla Presidenza del Consiglio sulla base delle indicazioni acquisite dalle rappresentanze diplomatico-consolari italiane all'estero, una nota informativa in merito alla qualita', diffusione, ricezione del segnale nonche' al gradimento dei programmi trasmessi nell'anno di riferimento in attuazione della presente Convenzione. In caso di sottoscrizione di eventuali proroghe, la predetta nota dovra' pervenire, in riferimento al periodo della proroga, entro tre mesi dalla conclusione della stessa.
 

Art. 5.
Commissione di monitoraggio

1. Le parti concordano che resta in carica la Commissione permanente di monitoraggio, gia' istituita con decreto del Capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria del 14 ottobre 2014, cosi' composta: Capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria, tre rappresentanti designati dalla Presidenza del Consiglio, un rappresentante designato dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e quattro rappresentanti indicati da Rai Com. La Commissione e' presieduta dal Capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria che, in caso di impedimento, puo' designare, con formale atto, un proprio delegato.
2. Le rispettive componenti della Commissione possono definire eventuali integrazioni della Commissione stessa in funzione degli argomenti trattati.
3. La Commissione permanente di monitoraggio ha il compito di procedere, anche alla luce dell'evoluzione dello scenario di riferimento, alla definizione delle piu' efficaci modalita' operative di applicazione e di sviluppo delle attivita' e degli obblighi previsti nella presente Convenzione, nonche' di valutare e verificare i risultati raggiunti dalla presente Convenzione anche sulla base delle risultanze del monitoraggio contenute nelle informative e nei rapporti di cui all'art. 4 nonche' della nota del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale di cui al medesimo articolo.
4. La Commissione permanente di monitoraggio segnala, altresi', le proprie valutazioni e le verifiche effettuate sui risultati raggiunti dalla presente Convenzione alle parti ed eventualmente anche al Comitato di cui al comma 7 del presente articolo per l'adozione degli interventi ritenuti necessari per il costante allineamento dell'offerta e delle modalita' di distribuzione rispetto alle finalita' della Convenzione stessa.
5. Per la validita' delle riunioni della Commissione permanente di monitoraggio e' richiesta la presenza della maggioranza dei suoi componenti e le determinazioni sono assunte con il voto della maggioranza dei presenti ad esclusione degli astenuti. In caso di parita' di voti prevale la deliberazione alla quale aderisce il Presidente.
6. E' prorogata, per la durata della presente Convenzione, la segreteria tecnica, composta da funzionari del Dipartimento stesso, di cui la Commissione permanente di monitoraggio si avvale per l'assolvimento dei propri compiti.
7. La Presidenza del Consiglio, per le questioni di competenza attinenti all'attuazione della presente Convenzione, potra' avvalersi di un apposito Comitato, presieduto dal Ministro senza portafoglio o dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio con delega di funzioni relative all'informazione e all'editoria o, in sua vece, dal Capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria e composto da rappresentanti della stessa Presidenza del Consiglio, del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero dell'economia e delle finanze, alle cui riunioni potranno essere chiamati a partecipare rappresentanti del Gruppo RAI e di altri organismi interessati per le valutazioni congiunte inerenti il monitoraggio delle attivita' previste in Convenzione. Tale Comitato valutera', tra l'altro, le osservazioni, le segnalazioni ed i suggerimenti degli italiani nel mondo in merito ai programmi radiotelevisivi per l'estero ed al loro contenuto sotto il profilo informativo e culturale, al fine di formulare eventuali proposte e suggerimenti correttivi, in coerenza con le linee guida della presente Convenzione.
 

Art. 6.
Corrispettivo

1. La Presidenza del Consiglio, preso atto delle valutazioni effettuate dalla Commissione permanente di monitoraggio ai fini di quanto previsto al precedente art. 5, corrisponde, per le prestazioni di cui alla presente Convenzione, a Rai Com, per il periodo di durata della Convenzione stessa, un corrispettivo pari ad euro 7.000.000,00, compresa IVA di legge.
2. Il suddetto corrispettivo si intende comprensivo di tutte le spese relative alla produzione ed alla diffusione dei programmi, in esse comprese le erogazioni per diritti d'autore, diritti connessi ed affini, nonche' le spese tecniche per l'utilizzo dei mezzi satellitari, multimediali, per l'organizzazione e gestione dei palinsesti.
3. Rai Com rimettera' alla Presidenza del Consiglio una fattura elettronica posticipata emessa contestualmente all'invio di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', sottoscritta dal legale rappresentante, attestante i costi sostenuti in relazione alle prestazioni dedotte in Convenzione, le ore di programmazione, distinte in programmazione originale e non, suddivise per genere, target di riferimento ed area di distribuzione territoriale nonche' l'effettivo livello tecnico del segnale.
4. Il pagamento dei corrispettivi e' effettuato - in ottemperanza al decreto legislativo del 9 novembre 2012, n. 192 e in considerazione della complessita' della documentazione e della procedura prevista per il pagamento - entro sessanta giorni dalla data di ricezione della fattura posticipata, emessa da Rai Com alla Presidenza del Consiglio. La fattura non potra' essere emessa da Rai Com in epoca antecedente la verifica della conformita' delle trasmissioni effettuate ai sensi dei precedenti articoli 4 e 5 e, comunque, solo in presenza di tutta la documentazione giustificativa dell'avvenuto adempimento delle prestazioni.
5. La fattura deve contenere, in detrazione del corrispettivo previsto per le prestazioni di cui alla presente Convenzione, il valore dell'eventuale diminuzione del numero delle ore di programmazione di cui all'art. 2, comma 2, della Convenzione stessa, secondo i seguenti parametri:
euro 5.000,00 per ciascuna ora di programmazione televisiva.
6. Superato il 10% delle ore non trasmesse si applica anche la penalita' prevista al successivo art. 9.
 

Art. 7.
Deposito cauzionale

1. A garanzia degli obblighi assunti con la presente Convenzione, le parti prendono atto che sara' costituito un deposito cauzionale vincolato a favore della Presidenza del Consiglio, presso un primario Istituto di credito di euro 350.000,00, in titoli di Stato o equiparati al loro valore nominale, ovvero sara' costituita una fidejussione di pari importo a favore della Presidenza del Consiglio da un primario Istituto bancario della durata di 15 mesi.
2. Gli interessi sulla somma depositata sono di spettanza del depositante, laddove sia utilizzato il deposito cauzionale.
3. Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge l'imposta sul valore aggiunto sui corrispettivi per i servizi effettuati dalla concessionaria e' a carico della Presidenza del Consiglio, mentre le spese contrattuali della presente Convenzione sono a carico di Rai Com.
 

Art. 8.
Risoluzione delle controversie

1. Le Parti contraenti si impegnano a risolvere in via amichevole tutte le controversie che dovessero insorgere in applicazione della presente Convenzione.
2. In caso di mancato accordo, per tutte le controversie che dovessero sorgere circa l'interpretazione, la validita', l'efficacia, l'esecuzione o la risoluzione della presente Convenzione, sara' competente il Foro di Roma.
 

Art. 9.
Penalita'

1. In caso di inadempienza di Rai Com nell'espletamento dei servizi previsti, non dovuta a cause di forza maggiore e/o caso fortuito, verranno applicate le seguenti penali:
euro 5.000,00, per ciascun giorno di ritardo nella consegna dello schema previsto dall'art. 3;
euro 5.000,00, per ciascun giorno di ritardo nella consegna della documentazione di cui all'art. 4;
euro 5.500,00, per ciascuna ora di riduzione dei programmi televisivi superiore al 10% annuo.
2. Il pagamento della suddetta penalita' non esonera Rai Com da eventuale responsabilita' verso terzi.
3. Il pagamento della penalita' sopra evidenziata deve essere effettuato entro un mese dalla relativa richiesta della Presidenza del Consiglio. Trascorso tale termine, gli importi dovuti sono detratti dal corrispettivo di cui al precedente art. 6. In caso di impossibilita' di detrazione dal corrispettivo, gli importi dovuti sono prelevati dal deposito cauzionale di cui all'art. 7, che dovra' essere tempestivamente reintegrato.
4. A seguito di continuate inadempienze (per un monte ore annuo non inferiore al 50% delle ore complessive di trasmissioni di cui all'art. 2), la Presidenza del Consiglio, dopo averlo notificato, puo', a suo insindacabile giudizio, disporre l'immediata risoluzione della presente Convenzione.
 

Art. 10.
Durata

1. La presente Convenzione sara' valida per la durata di un anno solare a decorrere dalla data del 30 aprile 2017.
2. Le Parti, di comune accordo, possono procedere al rinnovo delle medesime condizioni e modalita' di cui alla presente Convenzione, mediante scambio di note con firma digitale, da effettuarsi via PEC.
3. A seguito dell'eventuale approvazione di un nuovo contratto di servizio, le Parti, di comune accordo, potranno risolvere la presente Convenzione prima della sua scadenza naturale e potranno stipulare una nuova convenzione al fine di regolare i rapporti in funzione del contenuto del citato contratto, qualora quest'ultimo preveda una diversa disciplina rispetto a quella vigente.
4. Qualora circostanze straordinarie determinino intollerabili squilibri delle prestazioni previste nella presente Convenzione, a richiesta di una delle Parti potra' procedersi alla revisione degli obblighi stabiliti in Convenzione.
5. La presente Convenzione e' immediatamente esecutiva per Rai Com, mentre acquista efficacia per la Presidenza del Consiglio dopo l'approvazione con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro degli esteri e della cooperazione internazionale, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dello sviluppo economico e la registrazione da parte dei competenti organi di controllo.
 

Art. 11.
Tracciabilita' dei flussi finanziari

1. Le Parti assumono gli obblighi di tracciabilita' dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificato dall'art. 7 del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187.
2. A tal fine Rai Com utilizza uno o piu' conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la societa' Poste italiane S.p.A., dedicati anche non in via esclusiva.
3. Rai Com, entro sette giorni dall'accensione del conto corrente dedicato o, nel caso di conto corrente gia' esistente, dalla sua prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, comunica gli estremi identificativi dello stesso nonche' le generalita' ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. La commissionaria si impegna, altresi', a comunicare ogni eventuale modifica relativa ai dati trasmessi.
4. La presente Convenzione si intende risolta, ai sensi dell'art. 7, comma 1, punto 8), del citato decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, in caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilita' delle operazioni.

p. la Presidenza
del Consiglio dei ministri
Dipartimento
per l'informazione
e l'editoria
Marino
Per Rai Com S.p.a.
Il Presidente e amministratore delegato
Tagliavia
 
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