Gazzetta n. 50 del 1 marzo 2018 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 29 dicembre 2017, n. 236
Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426, concernenti i requisiti di nomina e le categorie di appartenenza dei componenti del Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento e della sezione autonoma di Bolzano.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426, e successive modificazioni, e, in particolare, gli articoli 2 e 19-bis;
Udito il parere del Consiglio di Stato reso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 1° dicembre 2016;
Sentita la commissione paritetica per le norme di attuazione, prevista dall'articolo 107, primo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 22 novembre 2017;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la semplificazione e la pubblica amministrazione;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Modifiche all'articolo 2 del decreto del Presidente
della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426

1. I commi terzo, quarto e quinto dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426, sono sostituiti dal seguente:
«I magistrati della sezione autonoma sono per la meta' nominati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su parere del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa e con l'assenso del Consiglio provinciale di Bolzano limitatamente agli appartenenti al gruppo di lingua tedesca, e per l'altra meta' sono nominati dal Consiglio provinciale di Bolzano e con decreto del Presidente della Repubblica, previo svolgimento di un'apposita procedura di selezione. Essi debbono appartenere ad una delle seguenti categorie:
a) professori universitari di prima fascia in materie giuridiche in ruolo da almeno 10 anni;
b) magistrati di ogni ordine, che abbiano conseguito almeno la seconda valutazione di professionalita', o con qualifica equiparata;
c) avvocati e procuratori dello Stato alla seconda classe di stipendio;
d) avvocati che abbiano effettivamente esercitato la professione con iscrizione nell'albo degli avvocati per almeno dieci anni, anche se non piu' iscritti all'albo; agli stessi in caso di nomina a consigliere sono estese le norme previdenziali di cui al quarto comma dell'articolo 22 della legge 20 settembre 1980, n. 576;
e) impiegati muniti di laurea in giurisprudenza, assunti mediante concorso pubblico appartenenti ai ruoli amministrativi dello Stato, della Regione Trentino-Alto Adige, della Provincia autonoma di Bolzano, della Provincia autonoma di Trento, dei comuni o di altri enti pubblici locali delle province stesse, con qualifica non inferiore a dirigente o equiparata, con almeno dieci anni di effettivo servizio in tale qualifica.».

N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Nota al titolo:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile
1984, n. 426 (Norme di attuazione dello statuto speciale
per la regione Trentino-Alto Adige concernenti istituzione
del tribunale amministrativo regionale di Trento e della
sezione autonoma di Bolzano), e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 8 agosto 1984, n. 217.
Note alle premesse:
- L'art. 87, comma 5, della Costituzione conferisce al
Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto
1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi
costituzionali concernenti lo statuto speciale per il
Trentino-Alto Adige), e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 20 novembre 1972, n. 301.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile
1984, n. 426, e' citato nella nota al titolo.
- Si riporta il testo dell'art. 107 del decreto del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante
«Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali
concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto
Adige»:
«Art. 107. - Con decreti legislativi saranno emanate le
norme di attuazione del presente statuto, sentita una
commissione paritetica composta di dodici membri di cui sei
in rappresentanza dello Stato, due del Consiglio regionale,
due del Consiglio provinciale di Trento e due di quello di
Bolzano. Tre componenti devono appartenere al gruppo
linguistico tedesco.
In seno alla commissione di cui al precedente comma e'
istituita una speciale commissione per le norme di
attuazione relative alle materie attribuite alla competenza
della provincia di Bolzano, composta di sei membri, di cui
tre in rappresentanza dello Stato e tre della provincia.
Uno dei membri in rappresentanza dello Stato deve
appartenere al gruppo linguistico tedesco; uno di quelli in
rappresentanza della provincia deve appartenere al gruppo
linguistico italiano.».

Note all'art. 1:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile
1984, n. 426, e' citato nella nota al titolo. Si riporta il
testo vigente dell'art. 2, come modificato, da ultimo, dal
presente decreto legislativo:
«Art. 2. - La sezione autonoma per la provincia di
Bolzano del tribunale regionale di giustizia amministrativa
del Trentino-Alto Adige, istituita con l'art. 90 dello
statuto, ha sede in Bolzano. La sua circoscrizione
comprende la provincia di Bolzano.
Ad essa sono assegnati otto magistrati con la qualifica
di consigliere di tribunale amministrativo regionale, dei
quali quattro appartenenti al gruppo linguistico italiano e
quattro appartenenti al gruppo linguistico tedesco.
I magistrati della sezione autonoma sono per la meta'
nominati con decreto del Presidente della Repubblica su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, su parere del
consiglio di presidenza della giustizia amministrativa e
con l'assenso del Consiglio provinciale di Bolzano
limitatamente agli appartenenti al gruppo di lingua
tedesca, e per l'altra meta' sono nominati dal consiglio
provinciale di Bolzano e con decreto del Presidente della
Repubblica, previo svolgimento di un'apposita procedura di
selezione. Essi debbono appartenere ad una delle seguenti
categorie:
a) professori universitari di prima fascia in materie
giuridiche in ruolo da almeno 10 anni;
b) magistrati di ogni ordine, che abbiano conseguito
almeno la seconda valutazione di professionalita', o con
qualifica equiparata;
c) avvocati e procuratori dello Stato alla seconda
classe di stipendio;
d) avvocati che abbiano effettivamente esercitato la
professione con iscrizione nell'albo degli avvocati per
almeno dieci anni, anche se non piu' iscritti all'albo;
agli stessi in caso di nomina a consigliere sono estese le
norme previdenziali di cui al quarto comma dell'art. 22
della legge 20 settembre 1980, n. 576;
e) impiegati muniti di laurea in giurisprudenza,
assunti mediante concorso pubblico appartenenti ai ruoli
amministrativi dello Stato, della Regione Trentino - Alto
Adige, della Provincia autonoma di Bolzano, della Provincia
autonoma di Trento, dei comuni o di altri enti pubblici
locali delle province stesse, con qualifica non inferiore a
dirigente o equiparata, con almeno dieci anni di effettivo
servizio in tale qualifica.».
 
Art. 2

Disposizioni transitorie

1. Le modificazioni previste dall'articolo 1 del presente decreto non si applicano ai procedimenti di nomina dei magistrati del Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento e della sezione autonoma di Bolzano avviati prima dell´entrata in vigore del presente decreto.
 
Art. 3
Modifiche all'articolo 19-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 6 aprile 1984, n. 426

1. Al secondo comma dell'articolo 19-bis, le parole «lettera e)» sono sostitute con le parole «lettera d)».
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti nominativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 29 dicembre 2017

MATTARELLA

Gentiloni Silveri, Presidente del
Consiglio dei ministri

Padoan, Ministro dell'economia e
delle finanze

Madia, Ministro per la
semplificazione e la pubblica
amministrazione Visto, il Guardasigilli: Orlando

Note all'art. 3:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile
1984, n. 426, e' citato nella nota al titolo. Si riporta il
testo vigente dell'art. 19-bis come modificato, da ultimo,
dal presente decreto legislativo:
«Art. 19-bis. - Ai magistrati della sezione autonoma di
Bolzano di cui all'art. 2 del presente decreto, nonche' ai
consiglieri di Stato di cui all'art. 14 del decreto stesso,
si applicano le norme relative alla ricongiunzione e al
riscatto dei periodi assicurativi, nonche' al computo dei
servizi, stabilite per i dipendenti civili dello Stato.
Ai consiglieri scelti tra gli appartenenti alla
categoria di cui alla lettera d) dell'art. 2 si applica il
disposto di cui al precedente comma, sempreche' essi non si
siano avvalsi delle facolta' di cui all'art. 22 della legge
20 settembre 1980, n. 576.
Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano
anche ai consiglieri di cui al terzo comma dell'art. 1 del
presente decreto.».
 
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