Gazzetta n. 52 del 3 marzo 2018 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 27 febbraio 2018
Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016. (Ordinanza n. 510).


IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
della protezione civile

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante: «Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»;
Visto l'art. 10 del decreto-legge del 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;
Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri in data 24 agosto 2016, con i quali e' stato dichiarato, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286, lo stato di eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016 con la quale e' stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016;
Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 26 agosto 2016, n. 388 recante «Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016»;
Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile del 28 agosto 2016, n. 389, del 1° settembre 2016, n. 391, del 6 settembre 2016, n. 392, del 13 settembre 2016, n. 393, del 19 settembre 2016, n. 394, del 23 settembre 2016, n. 396, del 10 ottobre 2016, n. 399, del 31 ottobre 2016, n. 400, dell'11 novembre 2016, n. 405, del 12 novembre 2016, n. 406, del 15 novembre 2016, n. 408, del 19 novembre 2016, n. 414, del 21 novembre 2016, n. 415, del 29 novembre, n. 418, del 16 dicembre 2016, n. 422, del 20 dicembre 2016, n. 427, dell'11 gennaio 2017, n. 431, del 22 gennaio 2017, n. 436, del 16 febbraio 2017, n. 438, del 22 maggio 2017, n. 454, del 27 maggio 2017, n. 455, n. 460 del 15 giugno 2017, n. 475 del 18 agosto 2017, n. 479 del 1° settembre 2017, n. 484 del 29 settembre 2017, n. 489 del 20 novembre 2017, 495 del 4 gennaio 2018, nonche' 502 del 26 gennaio 2018, recanti ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eccezionali eventi calamitosi in rassegna;
Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 4 aprile 2017, n. 444 recante «Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro, senza soluzioni di continuita', delle Regioni Lazio, Abruzzo, Marche ed Umbria nelle attivita' avviate durante la fase di prima emergenza, disciplinate con le ordinanze adottate ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 9 settembre 2016, con il quale e' stato nominato il Commissario straordinario per la ricostruzione nelle zone colpite dal sisma, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016»;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27 ottobre 2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 ottobre 2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2017, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eventi sismici che il giorno 18 gennaio 2017 hanno colpito nuovamente il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo, nonche' degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime Regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante «Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi simici del 2016 e 2017 convertito, con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45»;
Visto il decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito in legge 3 agosto 2017, n. 123 che all'art. 16-sexies, comma 2, ha prorogato fino al 28 febbraio 2018 la durata dello stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, e successivamente esteso in relazione ai successivi eventi, con deliberazioni del 27 e del 31 ottobre 2016 e del 20 gennaio 2017;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 22 febbraio 2018, che ai sensi dell'art. 16-sexies, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito in legge 3 agosto 2017, n. 123, ha prorogato di ulteriori centottanta giorni la durata dello stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, e successivamente esteso in relazione ai successivi eventi, con deliberazioni del 27 e del 31 ottobre 2016 e del 20 gennaio 2017;
Acquisite le intese delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;
Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1
Attuazione dell'art. 14, commi 3 e 5, decreto-legge 9 febbraio 2017,
n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n.
45

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 14, commi 3 e 5, decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, e' disposta, ai soli fini dell'assunzione della spesa a carico della gestione emergenziale, l'approvazione della proposta di acquisizione come indicata nel decreto n. 5 del 4 gennaio 2018 del Soggetto attuatore della Regione Marche, per l'importo massimo di euro 55.976.635,66.
 
Art. 2
Ulteriori disposizioni per interventi
nel settore agricolo e zootecnico

1. Al fine di garantire la continuita' delle attivita' agricole e zootecniche, fatto salvo quanto previsto dall'art. 7, comma 3, dell'ordinanza n. 393/2016 e s.m.i., le regioni sono autorizzate a concludere contratti di locazione o di comodato di immobili da destinare ai citati usi o a procedere ad eventuali necessari adeguamenti funzionali, qualora tali soluzioni risultino economicamente piu' vantaggiose rispetto all'acquisizione dei moduli ai sensi del predetto art. 7, comma 3, dell'ordinanza n. 393/2016 e s.m.i., anche in considerazione della prospettiva temporale di impiego delle relative strutture. Di tale determinazione e' data comunicazione con particolare riferimento alla verifica della convenienza economica al Dipartimento della protezione civile.
2. Per le medesima finalita' di cui al comma 1, i comuni interessati dagli eventi sismici di cui in premessa, previa acquisizione del parere favorevole della regione territorialmente competente, sono autorizzati a provvedere con le stesse modalita'. Di tale determinazione e' data comunicazione ai sensi e con le modalita' di cui al precedente comma alla Struttura di missione di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento n. 444 del 4 aprile 2017, dalla Regione competente per territorio.
 
Art. 3
Ulteriori disposizioni per garantire la continuita' del trasporto
pubblico e la messa in sicurezza delle aree destinate ad ospitare
SAE

1. Al fine di garantire la continuita' del servizio di trasporto pubblico per le aree ove sorgono le strutture abitative di emergenza, il Comune di Camerino e' autorizzato a realizzare una nuova area da destinare a terminal per il predetto servizio, nonche' il relativo attraversamento pedonale della strada provinciale n. 256, mediante sottopasso o sovrappasso, per l'importo massimo di euro 1.700.000,00.
2. Al fine di ridurre il rischio derivante dall'incremento del carico idraulico conseguente alla realizzazione di Strutture abitative di emergenza, il Comune di Camerino e' autorizzato ad effettuare la sistemazione idraulica del sistema di regimazione delle acque bianche del bacino del «Fosso Lo Scarico» e del sistema di raccolta delle acque nere, per l'importo massimo di euro 3.200.000,00.
3. La regione Marche provvede alla preventiva approvazione dei progetti relativi alla opere di cui ai commi 1 e 2.
 
Art. 4
Ulteriori disposizioni per garantire la continuita'
delle attivita' economiche e produttive

1. Fermo restando quanto disposto dagli articoli 6 dell'ordinanza n. 394/2016 e 3 dell'ordinanza n. 408/2017, il Comune di Accumoli e' autorizzato a garantire in prossimita' delle aree adibite all'ospitalita' di strutture abitative di emergenza la continuita' di attivita' economiche e commerciali che forniscono beni e servizi di prima necessita' a beneficio delle suddette aree, anche nelle ipotesi in cui le attivita' preesistenti siano state delocalizzate.
2. Per le iniziative di cui al comma 1 si provvede con i poteri di cui all'art. 3, comma 5, dell'ordinanza n. 394/2016, nei limiti dell'importo massimo di euro 40.000,00.
 
Art. 5
Ulteriori disposizioni finalizzate a garantire
l'assistenza abitativa

1. In deroga a quanto previsto dall'art. 14 del decreto-legge n. 8/2017, al fine di garantire l'assistenza abitativa alla popolazione colpita dagli eventi sismici in rassegna e un ridotto consumo di suolo, il Comune di Tolentino e' individuato quale soggetto attuatore per la realizzazione nel medesimo Comune, in luogo delle SAE di cui all'art. 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 394/2016, di strutture abitative da destinare temporaneamente ai soggetti che, al momento degli eventi sismici, dimoravano in un'abitazione dichiarata inagibile con esito di tipo E o F non di rapida soluzione o ubicata in zona rossa, purche' i costi di realizzazione di tali strutture abitative risultino economicamente piu' vantaggiosi rispetto a quelli necessari per la realizzazione delle citate SAE oltre che congrui con riferimento ai parametri di costo dell'edilizia residenziale pubblica ed alle quotazioni dell'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia delle entrate.
2. La Regione Marche provvede all'approvazione del progetto di realizzazione delle strutture di cui al comma 1 comprensivo della relativa quantificazione economica per l'importo massimo di euro 20.850.000,00, dandone tempestiva comunicazione al Dipartimento della protezione civile.
3. Per le finalita' di cui al comma 1 ed in un'ottica di contenimento delle modifiche del suolo nei territori colpiti dagli eventi sismici in premessa, il Comune di Tolentino e' autorizzato, previa comunicazione al Dipartimento della protezione civile, a porre in essere, con i poteri di cui al comma 5 dell'art. 3 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 394/2016, le opere di urbanizzazione, per l'importo massimo di euro 859.986,77, necessarie per consentire l'allestimento di strutture abitative, gia' esistenti nel medesimo comune, da destinare temporaneamente, in luogo delle SAE, ai soggetti che, al momento degli eventi sismici, dimoravano in un'abitazione dichiarata inagibile con esito di tipo E o F non di rapida soluzione o ubicata in zona rossa.
 
Art. 6
Disposizioni finanziarie

1. Alle misure disciplinate nella presente ordinanza strettamente derivanti dall'esigenza di far fronte alla situazione emergenziale, nel quadro di quanto previsto ai sensi dell'art. 1, comma 3, dell'ordinanza n. 388/2016, si provvede, nel limite massimo di euro 82.626.623,00, a valere sulle risorse assegnate con la delibera del Consiglio dei ministri del 22 febbraio 2018 citata in premessa.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 27 febbraio 2018

Il Capo del Dipartimento: Borrelli
 
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