Gazzetta n. 53 del 5 marzo 2018 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 29 dicembre 2017, n. 237
Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti modifiche alle tabelle organiche del personale civile presso la Casa circondariale e l'Ufficio esecuzione penale esterna di Bolzano, allegate al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni, recante: «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni recante: «Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzione negli uffici statali siti nella Provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego», e, in particolare, l'allegata tabella organica n. 9, lettera B), relativa al ruolo del personale civile presso la Casa circondariale di Bolzano, e lettera C), relativa al personale civile dell'Ufficio esecuzione penale esterna di Bolzano (ex CSSA - Centro servizio sociale per adulti in Provincia di Bolzano;
Sentita la commissione paritetica per le norme di attuazione, prevista dall'articolo 107, secondo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 22 novembre 2017;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con i Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze e per la semplificazione e la pubblica amministrazione;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1
Modifiche alle tabelle organiche del personale civile della Casa
circondariale e dell'Ufficio esecuzione penale esterna di Bolzano

1. La tabella organica del personale civile della Casa circondariale di Bolzano e la tabella organica del personale civile dell'Ufficio esecuzione penale esterna di Bolzano, gia' denominato centro di servizio sociale per adulti Bolzano, di cui alla tabella 9 allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, sono sostituite, rispettivamente, dalle tabelle I) e II) allegate al presente decreto, ferma restando la dotazione organica complessiva del Ministero della giustizia di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84.
2. Al personale appartenente al ruolo generale che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, risulta in servizio presso gli uffici di cui al comma 1, si applica l'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.
3. Il personale di cui al comma 2 in possesso dell'attestato rilasciato ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, riferito al titolo di studio richiesto quale requisito di ammissione per accedere alla qualifica, e' inquadrato, a domanda, nel ruolo locale di cui all'articolo 8 del medesimo decreto.
4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al pagamento degli oneri stipendiali, comprensivi del trattamento economico fondamentale ed accessorio, relativi alle nuove assunzioni di personale assegnato agli uffici di cui al comma 1, provvede il Ministero della giustizia a valere sugli ordinari stanziamenti di bilancio. Tali oneri, determinati annualmente al lordo degli oneri previdenziali a carico dello Stato, sono posti a carico della Provincia autonoma di Bolzano, nell'ambito delle disponibilita' finanziarie individuate ai sensi dell'articolo 79, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.
5. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 29 dicembre 2017

MATTARELLA
Gentiloni Silveri, Presidente del
Consiglio dei ministri

Orlando, Ministro della giustizia

Padoan, Ministro dell'economia e
delle finanze

Madia, Ministro per la
semplificazione e la pubblica
amministrazione
Visto, il Guardasigilli: Orlando

N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Nota al titolo:
Il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio
1976, n. 752 (Norme di attuazione dello statuto speciale
della regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzione
negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di
conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego), e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 novembre 1976, n.
304.
Note alle premesse:
L'art. 87, comma 5, della Costituzione conferisce al
Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
Il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto
1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi
costituzionali concernenti lo statuto speciale per il
Trentino-Alto Adige), e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 20 novembre 1972, n. 301.
Il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio
1976, n. 752, e' citato nella nota al titolo.
- Si riporta il testo dell'articolo 107 del citato
decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n.
670:
«Art. 107. - Con decreti legislativi saranno emanate le
norme di attuazione del presente statuto, sentita una
commissione paritetica composta di dodici membri di cui sei
in rappresentanza dello Stato, due del Consiglio regionale,
due del Consiglio provinciale di Trento e due di quello di
Bolzano. Tre componenti devono appartenere al gruppo
linguistico tedesco.
In seno alla commissione di cui al precedente comma e'
istituita una speciale commissione per le norme di
attuazione relative alle materie attribuite alla competenza
della provincia di Bolzano, composta di sei membri, di cui
tre in rappresentanza dello Stato e tre della provincia.
Uno dei membri in rappresentanza dello Stato deve
appartenere al gruppo linguistico tedesco; uno di quelli in
rappresentanza della provincia deve appartenere al gruppo
linguistico italiano.».

Note all'art. 1:
Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15
giugno 2015, n. 84 (Regolamento di riorganizzazione del
Ministero della giustizia e riduzione degli uffici
dirigenziali e delle dotazioni organiche), e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 29 giugno 2015, n. 148.
Il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio
1976, n. 752, e' citato nella nota al titolo. Si riporta il
testo vigente dell'articolo 9:
«Art. 9. - Il personale che in data 20 gennaio 1972 era
gia' in servizio in provincia di Bolzano continuera' a
svolgere le proprie attribuzioni, ad esaurimento,
mantenendo l'inquadramento, nei ruoli generali e
conservando lo stato giuridico ad essi relativo.
Detto personale, qualora consegua qualifiche funzionali
o categorie per l'accesso alle quali sia prescritto un
titolo di studio superiore, e' utilizzato nei posti di cui
al comma successivo fin tanto che detti posti non vengano
coperti con personale dei ruoli locali e ha diritto
comunque di essere utilizzato, anche successivamente, negli
uffici statali siti nella provincia di Bolzano.
I posti vacanti al 20 gennaio 1972 e quelli che, per
qualsiasi causa, si sono resi vacanti dopo tale data sono
coperti attraverso concorsi pubblici ai posti dei profili
professionali delle qualifiche funzionali o delle categorie
per le quali e' ammesso l'accesso dall'esterno. Ad essi
puo' partecipare anche il personale di cui al primo comma,
con qualifica immediatamente inferiore, avente i requisiti
previsti dalle norme del rispettivo stato giuridico purche'
in possesso dell'attestato di bilinguismo prescritto per la
qualifica cui aspira.
Le riserve previste a favore del personale in servizio
nei pubblici concorsi, nonche' per gli accertamenti
professionali, sono ridotte secondo l'effettiva consistenza
del personale in servizio nei ruoli locali in possesso dei
prescritti requisiti.
Conseguentemente vengono ridotti di altrettanti posti i
corrispondenti ruoli generali delle amministrazioni
interessate.
Le vacanze nella prima attuazione delle seguenti norme,
risultano dalla differenza tra i posti previsti dalle
tabelle di cui al precedente art. 8 e quelli di fatto
coperti dal personale di cui al primo comma del presente
articolo.».
Il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio
1976, n. 752, e' citato nella nota al titolo. Si riporta il
testo vigente dell'articolo 4:
«Art. 4. - Per superare l'esame, il candidato deve
raggiungere almeno il punteggio minimo fissato dai criteri
di cui all'articolo 3, comma 2.
Le commissioni rilasciano attestati di conoscenza delle
due lingue riferiti sia ai titoli di studio prescritti per
l'accesso al pubblico impiego nelle varie qualifiche
funzionali o categorie comunque denominate che ai livelli
di competenza del Quadro comune europeo di riferimento per
la conoscenza delle lingue, e cioe':
1) licenza di scuola elementare ovvero livello di
competenza A2 del Quadro comune europeo di riferimento per
la conoscenza delle lingue;
2) diploma di istruzione secondaria di primo grado
ovvero livello di competenza B1 del Quadro comune europeo
di riferimento per la conoscenza delle lingue;
3) diploma di istituto di istruzione secondaria di
secondo grado ovvero livello di competenza B2 del Quadro
comune europeo di riferimento per la conoscenza delle
lingue;
4) diploma di laurea ovvero livello di competenza C1
del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza
delle lingue.
Il candidato, indipendentemente dal possesso del
corrispondente titolo di studio, puo' sostenere l'esame per
il conseguimento dell'attestato di conoscenza delle due
lingue riferito ai titoli di studio di cui ai numeri 1) e
2) del precedente comma dopo il compimento del
quattordicesimo anno di eta' e l'esame per il conseguimento
dell'attestato di conoscenza delle due lingue riferito ai
numeri 3) e 4) dopo il compimento del sedicesimo anno di
eta'.
La destinazione ad una funzione superiore comunque
denominata per l'accesso alla quale sia prescritto un
titolo di studio superiore e' subordinata al possesso
dell'attestato di conoscenza delle due lingue
corrispondente al predetto titolo di studio .
Fermo restando quanto previsto dal comma precedente, il
possesso dell'attestato di conoscenza delle lingue
italiana, tedesca e ladina, di livello corrispondente o
superiore al titolo di studio richiesto per l'accesso
dall'esterno alla qualifica o profilo professionale cui si
aspira, costituisce titolo valutabile ai fini dei concorsi
interni o di procedure analoghe ovvero dei passaggi a
qualifiche superiori derivanti da provvedimenti del
Commissario del Governo. Il punteggio minimo da attribuire
a tale titolo e' pari al quindici per cento del punteggio
attribuibile complessivamente.».
Il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto
1972, n. 670, e' citato nelle note alle premesse. Si
riporta il testo vigente dell'articolo 79, comma 1:
«Art. 79. - 1. Il sistema territoriale regionale
integrato, costituito dalla regione, dalle province e dagli
enti di cui al comma 3, concorre, nel rispetto
dell'equilibrio dei relativi bilanci ai sensi della legge
24 dicembre 2012, n. 243, al conseguimento degli obiettivi
di finanza pubblica, di perequazione e di solidarieta' e
all'esercizio dei diritti e dei doveri dagli stessi
derivanti, nonche' all'osservanza dei vincoli economici e
finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea:
a) con l'intervenuta soppressione della somma
sostitutiva dell'imposta sul valore aggiunto
all'importazione e delle assegnazioni a valere su leggi
statali di settore;
b) con l'intervenuta soppressione della somma
spettante ai sensi dell'articolo 78;
c) con il concorso finanziario ulteriore al
riequilibrio della finanza pubblica mediante l'assunzione
di oneri relativi all'esercizio di funzioni statali, anche
delegate, definite d'intesa con il Ministero dell'economia
e delle finanze, nonche' con il finanziamento di iniziative
e di progetti, relativi anche ai territori confinanti,
complessivamente in misura pari a 100 milioni di euro annui
a decorrere dall'anno 2010 per ciascuna provincia.
L'assunzione di oneri opera comunque nell'importo di 100
milioni di euro annui anche se gli interventi nei territori
confinanti risultino per un determinato anno di un importo
inferiore a 40 milioni di euro complessivi;
d) con le modalita' di coordinamento della finanza
pubblica definite al comma 3.».
 
TABELLA I)
(ART.1, comma 1)

Parte di provvedimento in formato grafico

TABELLA II)
(ART. 1, comma 1)

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone