Gazzetta n. 55 del 7 marzo 2018 (vai al sommario)
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
DECRETO 25 gennaio 2018
Disposizioni applicative in materia di Film Commission e indirizzi e parametri generali per la gestione di fondi di sostegno economico al settore audiovisivo, stanziati tramite le regioni o province autonome.


IL MINISTRO
DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI
E DEL TURISMO

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante «Istituzione del Ministero per i beni e le attivita' culturali», e successive modificazioni;
Vista la legge 14 novembre 2016, n. 220, recante «Disciplina del cinema e dell'audiovisivo»;
Visto in particolare l'art. 2, comma 1, lettera v), della legge n. 220 del 2016, che definisce «Film Commission» l'istituzione, riconosciuta da ciascuna Regione o Provincia autonoma, che persegue finalita' di pubblico interesse nel comparto dell'industria del cinema e dell'audiovisivo e fornisce supporto e assistenza alle produzioni cinematografiche e audiovisive nazionali e internazionali e, a titolo gratuito, alle amministrazioni competenti nel settore del cinema e dell'audiovisivo nel territorio di riferimento;
Visto l'art. 2, comma 2, della legge n. 220 del 2016, che prevede che le definizioni di cui allo stesso art. 2, comma 2, della legge n. 220 del 2016, ove necessario, possono trovare ulteriori specificazioni tecniche nei decreti attuativi della citata legge;
Visto l'art. 4, comma 3, della legge n. 220 del 2016, ai sensi del quale lo Stato riconosce il ruolo e l'attivita' delle Film Commission, previste dagli ordinamenti regionali e delle Province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto dei requisiti stabiliti a livello nazionale, europeo ed internazionale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
Visto l'art. 4, commi 1 e 2, della legge n. 220 del 2016, che prevede nel rispetto del titolo V della parte seconda della Costituzione, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, secondo i rispettivi statuti e sulla base della rispettiva legislazione, concorrono alla promozione e alla valorizzazione delle attivita' cinematografiche e audiovisive e che tale attivita' comprende progetti di catalogazione, digitalizzazione e conservazione, anche a fini educativi e culturali, del patrimonio filmico e audiovisivo, anche tramite mediateche e cineteche, per la valorizzazione delle iniziative regionali e locali, anche in rete con l'archivio della Cineteca nazionale;
Visto l'art. 4, comma 4 della legge n. 220 del 2016, che prevede le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, attraverso le Film Commission, favoriscono la promozione del territorio sostenendo lo sviluppo economico, culturale e linguistico dell'industria audiovisiva e che a tal fine, detti organismi possono offrire assistenza amministrativa e logistica alle imprese audiovisive che decidono di operare sul territorio, possono sostenere le iniziative cinematografiche e audiovisive che hanno luogo sul territorio, possono sostenere la formazione artistica, tecnica e organizzativa di operatori residenti sul territorio e promuovere attivita' dirette a rafforzare l'attrattivita' territoriale per lo sviluppo di iniziative e attivita' nel campo del cinema e dell'audiovisivo;
Visto l'art. 4, comma 5, della legge n. 220 del 2016, che prevede che alle Film Commission puo' inoltre essere affidata la gestione di appositi fondi di sostegno economico al settore audiovisivo, stanziati tramite la Regione o la Provincia autonoma, derivanti anche da fondi europei; e che le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano le modalita' tecniche di gestione ed erogazione di tali fondi, nel rispetto della normativa europea e secondo indirizzi e parametri generali definiti in un apposito decreto del Ministro, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;
Vista la comunicazione della Commissione europea del 15 novembre 2013 (2013/C332/01) sugli aiuti di Stato a favore delle opere cinematografiche e di altre opere audiovisive;
Visto il Regolamento n. 651/2014 della Commissione europea del 17 giugno 2014, e in particolare gli articoli 4 e 54, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 espresso nella seduta dell'11 gennaio 2018;

Decreta:

Art. 1
Film Commission

1. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera v), della legge n. 220 del 2016, la «Film Commission» e' l'istituzione, riconosciuta da ciascuna Regione o Provincia autonoma, che persegue finalita' di pubblico interesse nel comparto dell'industria del cinema e dell'audiovisivo e fornisce supporto e assistenza alle produzioni cinematografiche e audiovisive nazionali e internazionali e, a titolo gratuito, alle amministrazioni competenti nel settore del cinema e dell'audiovisivo nel territorio di riferimento.
2. Costituiscono attivita' aventi finalita' di pubblico interesse nel settore cinematografico e audiovisivo, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti attivita':
a) sostegno allo sviluppo dell'industria cinematografica e audiovisiva nel territorio di competenza;
b) assistenza amministrativa e logistica alle imprese audiovisive che intendono operare sul territorio regionale;
c) sostegno alla realizzazione sul territorio regionale di iniziative cinematografiche e audiovisive;
d) sostegno alla formazione artistica, tecnica e organizzativa di operatori residenti sul territorio;
e) sostegno alle iniziative di potenziamento delle competenze nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, nonche' di alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e di diffusione delle immagini, in raccordo con il Ministero e con il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, ai sensi dell'art. 27, comma 1, lettera i), della legge n. 220 del 2016;
f) promozione di attivita' dirette a rafforzare l'attrattivita' territoriale per lo sviluppo di iniziative e attivita' nel campo del cinema e dell'audiovisivo;
g) collaborazione con le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nell'ambito delle iniziative promosse al fine di concorrere alla promozione e alla valorizzazione delle attivita' cinematografiche e audiovisive;
h) collaborazione con le Regioni e con le Province autonome di Trento e Bolzano nell'ambito di iniziative di valorizzazione e promozione del patrimonio artistico cinematografico e audiovisivo, attraverso progetti di catalogazione, digitalizzazione e conservazione, anche a fini educativi e culturali, del patrimonio filmico e audiovisivo, anche tramite mediateche e cineteche;
i) assistenza alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano, nell'ambito delle iniziative promosse da tali enti al fine di sostenere l'imprenditoria cinematografica e audiovisiva, anche attraverso convenzioni con il sistema bancario, per favorire l'accesso al credito a tasso agevolato;
j) promozione del territorio regionale e valorizzazione dell'identita' culturale e linguistica attraverso il cinema e l'audiovisivo.
3. Presso la Direzione Generale Cinema opera, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, il Coordinamento nazionale delle Film Commission. Al Coordinamento partecipano:
a) il Direttore generale Cinema o un suo delegato;
b) un rappresentante delle Film Commission per ciascuna Regione o Provincia autonoma, purche' previste dal rispettivo ordinamento della amministrazione regionale o provinciale. La Regione o Provincia autonoma che abbia riconosciuto e sostenga piu' di una Film Commission designa comunque un unico rappresentante;
c) un rappresentante di ciascuna Regione o Provincia autonoma che finanzi almeno una Film Commission.
4. Il Coordinamento svolge attivita' di analisi, comparazione e proposta con l'obiettivo di armonizzare e rendere piu' efficaci gli interventi statali e regionali a favore del settore cinematografico e audiovisivo, di monitorare l'esito delle politiche territoriali, nonche' di proporre azioni coordinate di promozione della produzione italiana all'estero. Il Coordinamento stabilisce le proprie modalita' di organizzazione e funzionamento.
 
Art. 2
Fondi di sostegno al settore cinematografico e audiovisivo attivati
dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano

1. Ai sensi dell'art. 4, comma 5, della legge n. 220 del 2016, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nell'ambito della disciplina delle modalita' tecniche di gestione ed erogazione di fondi di sostegno al settore audiovisivo, anche se derivanti da fondi europei, stanziati tramite le stesse Regioni o Province autonome di Trento e Bolzano e gestiti dalle stesse Regioni e Province autonome oppure affidati alle Film Commission o ad altri soggetti pubblici o privati, si attengono ai seguenti indirizzi e parametri:
a) destinazione delle risorse per le finalita' previste dall'art. 4 della legge n. 220 del 2016 e definizione di misure coerenti con l'impianto complessivo di sostegno delineato con i contributi e benefici di cui alla medesima legge, avvalendosi, laddove possibile, delle qualifiche e dei riconoscimenti attribuiti ai sensi della medesima legge;
b) rispetto della normativa europea, con particolare riguardo ai limiti di intensita' d'aiuto e secondo modalita' coerenti con le disposizioni contenute nella legge n. 220 del 2016 e relativi decreti attuativi;
c) pubblicita' e trasparenza dei bandi per l'assegnazione delle risorse, nonche' certezza nei tempi di erogazione delle medesime;
d) adeguati sistemi di monitoraggio e controllo dell'utilizzo delle risorse, nonche' procedure di restituzione e sanzione;
e) individuazione di meccanismi di attribuzione dei fondi che tengano anche conto dell'entita' della spesa sul territorio;
f) semplificazione e razionalizzazione delle procedure di selezione, assegnazione, rendicontazione e monitoraggio dei contributi ovvero dei benefici, ivi inclusa la relativa modulistica.
2. Gli avvisi pubblici, le norme di partecipazione e gli altri atti e documentazione inerenti ai fondi di cui al comma 1 del presente articolo, si conformano alle definizioni adottate a livello statale ed in particolare all'art. 2 della legge n. 220 del 2016.
Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo

Roma, 25 gennaio 2018

Il Ministro: Franceschini
Registrato alla Corte dei conti il 16 febbraio 2018 Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, n. 365
 
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