Gazzetta n. 57 del 9 marzo 2018 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 novembre 2017
Nomina del commissario straordinario per il recupero degli aiuti di Stato dichiarati illegali con la decisione della Commissione europea C(2015) 5549 final del 14 agosto 2015.


IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e, in particolare, l'art. 22, comma 5, con il quale e' stabilito che l'acquisizione di documenti amministrativi da parte di soggetti pubblici, ove non rientrante nella previsione dell'art. 43, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, si informa al principio di leale cooperazione istituzionale;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;
Visto l'art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
Visto il regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione del 21 aprile 2004 e successive modificazioni recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalita' di applicazione dell'art. 93 del Trattato CE;
Vista la comunicazione della Commissione europea 2007/C 272/05 «Verso l'esecuzione effettiva delle decisioni della Commissione che ingiungono agli Stati membri di recuperare gli aiuti di Stato illegali e incompatibili»;
Vista la comunicazione della Commissione europea 2008/C 14/02 relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione e i successivi aggiornamenti dei tassi di interesse in vigore da applicare per il recupero degli aiuti di Stato illegali;
Visto l'art. 16, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008 n. 185, recante «Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale», convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, della legge 28 gennaio 2009, n. 2, che impone alle imprese costituite in forma societaria e ai professionisti, iscritti in albi ed elenchi istituiti, di dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata;
Vista la comunicazione della Commissione europea 2009/C 85/01 relativa all'applicazione della normativa in materia di aiuti di Stato da parte dei giudici nazionali;
Visto l'art. 5 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 2012, n. 221, che ha esteso alle imprese individuali non soggette a procedura concorsuale l'obbligo di dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata;
Visto l'art. 48 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche europee e, in particolare, il comma 2, come sostituito dall'art. 35 della legge 7 luglio 2016, n. 122, il quale prevede che nel caso di una decisione di recupero di aiuti di Stato, adottata dalla Commissione europea, che coinvolga piu' amministrazioni, il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, nomina un commissario straordinario, da individuare all'interno delle amministrazioni che hanno concesso gli aiuti oggetto della decisione di recupero o di quelle territorialmente interessate dalle misure di aiuto e definisce le modalita' di attuazione della decisione di recupero, e che i suoi provvedimenti costituiscono titoli esecutivi nei confronti degli obbligati;
Visto l'art. 50 e, in particolare, il paragrafo 4, del regolamento generale di esenzione per categoria (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014 relativo alla definizione dei costi ammissibili dei danni subiti come conseguenza diretta della calamita' naturale;
Visto il regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio del 13 luglio 2015 recante modalita' di applicazione dell'art. 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione e, in particolare, l'art. 16, concernente il recupero degli aiuti;
Vista la decisione della Commissione C(2015) 5549 final del 14 agosto 2015, notificata all'Italia in data 17 agosto 2015, riguardante le misure SA.33083 (2012/C) (ex 2012/NN), relativa alle agevolazioni fiscali e contributive connesse a calamita' naturali (concernenti tutti i settori esclusa l'agricoltura) e SA.35083 (2012/C) (ex 2012/NN), relativa ad agevolazioni fiscali e contributive connesse al terremoto del 2009 in Abruzzo (concernenti tutti i settori esclusa l'agricoltura);
Visto, in particolare, l'art. 4 della decisione della Commissione C(2015) 5549 final, a seguito del quale l'Italia e' tenuta a recuperare dai beneficiari gli aiuti incompatibili concessi nel quadro del regime di aiuto introdotto dall'art. 33, comma 28, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modifiche e integrazioni e di tutti i provvedimenti attuativi pertinenti previsti dalla legge succitata, nonche' gli aiuti incompatibili concessi nell'ambito degli altri regimi di aiuto di cui all'art. 1 della suddetta decisione da tutti i beneficiari non aventi una sede operativa nell'area colpita da calamita' naturale al momento dell'evento;
Visto, altresi', l'art. 5 della decisione della Commissione C(2015) 5549 final che ha ingiunto alle Autorita' italiane il recupero degli aiuti dichiarati incompatibili entro quattro mesi dalla data di notifica della stessa decisione;
Visto, il punto (156) della decisione della Commissione C(2015) 5549 final, secondo cui alla luce delle circostanze eccezionali di cui ai punti dal (147) al (152) della stessa decisione, per tutti gli aiuti concessi nel quadro delle misure in oggetto a singoli beneficiari in aree colpite da calamita' naturali oltre dieci anni prima della data della presente decisione, non e' opportuno disporre un recupero, con l'eccezione degli aiuti concessi a beneficiari non aventi una sede operativa nell'area colpita da calamita' naturale al momento dell'evento;
Considerato che le misure e i regimi oggetto della decisione della Commissione C(2015) 5549 final sono di natura fiscale e contributiva ed afferiscono alle competenze di piu' amministrazioni;
Considerata, pertanto, la necessita' di nominare un Commissario straordinario ai sensi del sopra citato art. 48 della legge 24 dicembre 2012, n. 234;
Vista la nota del 12 ottobre 2017, con la quale la Sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Paola De Micheli, in relazione alla delega a esercitare le funzioni in materia di politiche finalizzate alla ricostruzione e allo sviluppo della citta' de L'Aquila e dei territori abruzzesi colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, ivi compreso il relativo monitoraggio, comunica tre possibili nominativi in ordine all'individuazione della persona a cui conferire l'incarico di Commissario straordinario ai fini dell'esecuzione della decisione della Commissione europea C(2015) 5549 final;
Ritenuto, al riguardo, che la dott.ssa Margherita Maria Calabro', direttore regionale dell'Abruzzo dell'Agenzia delle entrate, sia la figura piu' idonea a ricoprire il suddetto incarico di Commissario straordinario, essendo la medesima in possesso dei requisiti di attitudine e capacita' professionale evidenziati nel curriculum vitae;
Vista la nota DPE8936 del 12 luglio 2016 con la quale e' stato comunicato alla Commissione europea per il tramite della Rappresentanza Italiana presso l'Unione europea che i controlli effettuati dalle Amministrazioni competenti - Agenzia delle Entrate, INPS e INAIL - hanno consentito di verificare che non sono stati erogati benefici a soggetti che non avevano sedi operative nelle aree colpite da calamita' naturali al momento dell'evento con riferimento alle misure SA.33083 (2012/C) (ex 2012/NN), relativa alle agevolazioni fiscali e contributive connesse a calamita' naturali (concernenti tutti i settori esclusa l'agricoltura) e SA.35083 (2012/C) (ex 2012/NN), relativa ad agevolazioni fiscali e contributive connesse al terremoto del 2009 in Abruzzo (concernenti tutti i settori esclusa l'agricoltura);
Vista la nota COMP/H4/SD/as-D*2016/071717 del 19 luglio 2016 con cui la Commissione europea ha comunicato di aver preso nota del fatto che nessun beneficiario delle misure SA.33083 (2012/C) (ex 2012/NN), relativa alle agevolazioni fiscali e contributive connesse a calamita' naturali (concernenti tutti i settori esclusa l'agricoltura) e SA.35083 (2012/C) (ex 2012/NN), relativa ad agevolazioni fiscali e contributive connesse al terremoto del 2009 in Abruzzo (concernenti tutti i settori esclusa l'agricoltura) aveva la propria sede operativa al di fuori dell'area colpita dalle calamita' naturali considerate nella decisione della Commissione C(2015) 5549 final;
Considerato che, pertanto, non si dovra' procedere al recupero nei confronti dei beneficiari della misura SA.33083 (2012/C) (ex 2012/NN), relativa alle agevolazioni fiscali e contributive connesse a calamita' naturali (concernenti tutti i settori esclusa l'agricoltura), in quanto si tratta di calamita' verificatesi oltre dieci anni prima della data della decisione e dei beneficiari degli aiuti illegali di cui all'art. 4, paragrafo 2, della Decisione della Commissione C(2015) 5549 final, in quanto non sussistono beneficiari non aventi una sede operativa nell'area colpita da calamita' naturale;
Considerato, pertanto, che occorre provvedere al recupero degli aiuti incompatibili concessi nel quadro del regime di aiuti introdotto dall'art. 33, comma 28, della legge 12 novembre 2011, n. 183 e successive modifiche ed integrazioni e a tutti i provvedimenti attuativi pertinenti previsti;
Considerata, altresi', la necessita' di definire le modalita' di attuazione della decisione di recupero;
Ritenuto, pertanto, di procedere alla nomina del Commissario straordinario per l'adozione di ogni provvedimento necessario per dare esecuzione alla decisione della Commissione C(2015) 5549 final del 14 agosto 2015;
Sentito il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri per le politiche e gli affari europei, on. Sandro Gozi;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 dicembre 2016, con il quale alla Sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, on. avv. Maria Elena Boschi, e' stata conferita la delega per talune funzioni nonche' per la firma di decreti, atti e provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri;

Decreta:

Art. 1
Nomina del Commissario straordinario

1. Alla dott.ssa Margherita Maria Calabro', direttore regionale Abruzzo dell'Agenzia delle entrate, e' attribuito l'incarico di Commissario Straordinario per l'adozione di ogni provvedimento necessario per dare esecuzione alla decisione della Commissione C(2015) 5549 final del 14 agosto 2015 limitatamente alla misura SA.35083 (2012/C) (ex 2012/NN) relativa ad agevolazioni fiscali e contributive connesse al terremoto del 2009 in Abruzzo, concernenti tutti i settori esclusa l'agricoltura.
2. Il Commissario straordinario rimane in carica fino alla comunicazione da parte della Commissione europea della completa e corretta esecuzione della decisione di cui al comma 1, in esito al compimento, da parte dello stesso Commissario straordinario, dell'ultimo atto, anche relativo alle attivita' connesse ad un'eventuale fase contenziosa, utile a garantire la conclusione della procedura di recupero degli aiuti illegali.
 
Art. 2
Struttura commissariale

1. Per l'espletamento delle attivita' del Commissario di cui al presente decreto, non e' previsto alcun compenso; il Commissario si avvale di apposita struttura, nei limiti di un contingente adeguato al rispetto dei termini previsti dal presente decreto, da individuare nell'amministrazione di sua appartenenza, nell'ambito delle risorse umane e con le risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
 
Art. 3
Procedura per l'attuazione della decisione di recupero relativa alla
misura SA.35083 (2012/C) (ex 2012/NN).

1. Entro cinque giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, il Commissario straordinario chiede l'invio dei dati e delle informazioni concernenti gli aiuti di Stato oggetto della procedura di recupero e, in particolare, le informazioni e i dati relativi ai singoli beneficiari con indicazione, per ciascuno di essi, dell'ammontare complessivo e del prospetto di dettaglio delle singole agevolazioni fiscali, previdenziali ed assicurative concesse, alle amministrazioni o agli enti che ne sono in possesso, in particolare al Ministero dell'economia e delle finanze, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nonche' all'INPS, INAIL, all'Agenzia delle Entrate, alla Regione Abruzzo e alle province e comuni di cui alla decisione della Commissione C(2015) 5549 final. Le amministrazioni o gli enti trasmettono al Commissario straordinario i dati e le informazioni richieste, relativamente alle agevolazioni di propria competenza, entro 5 giorni dalla richiesta.
2. Il Commissario straordinario individua i soggetti destinatari dei procedimenti di recupero sulla base delle informazioni e dei dati ricevuti e secondo le modalita' consentite dalla normativa e dalla prassi europee, nonche' verificate direttamente con la Commissione Europea.
3. Entro dieci giorni dallo scadere del termine per la trasmissione dei dati e delle informazioni di cui al comma 1, il Commissario straordinario provvede a dare notizia, ai sensi dell'art. 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dell'avvio del procedimento di recupero, comunicando i dati di cui al comma 1 ai soggetti individuati secondo le modalita' di cui al comma 2.
4. La comunicazione di cui al comma 3:
a) indica quali sono, in linea generale ed esemplificativa, i costi ammissibili per i danni materiali ed economici provocati dalle calamita' naturali, sulla base di quanto stabilito dall'art. 50, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014 recante regolamento generale di esenzione per categoria, dalla decisione della Commissione europea C(2009)8042 del 16 ottobre 2009 relativa all'aiuto di Stato N 459/A/2009 - Aiuti destinati ad ovviare ai danni arrecati dal terremoto del 6 aprile 2009, dalla decisione della Commissione europea C(2012) 9853 final del 19 dicembre 2012 - Aiuto di Stato n. SA.35413 (2012/NN) - Aiuti destinati a compensare i danni arrecati dagli eventi sismici verificatisi nel maggio 2012 in Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia, dalla prassi della Commissione europea, nonche' secondo le modalita' concordate con la Commissione europea;
b) indica quali sono i mezzi di prova a disposizione dei beneficiari;
c) invita a presentare, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento, i dati relativi all'ammontare dei danni subiti per effetto del sisma del 2009 e le eventuali osservazioni relative alle somme effettivamente percepite.
5. Durante il periodo di cui al comma 4, lettera c), il termine per l'adozione del provvedimento di recupero, previsto dall'art. 48, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, resta sospeso.
6. Trascorso il termine di decadenza di cui al comma 4, lettera c), il Commissario straordinario, entro i successivi 25 giorni, quantifica l'importo degli aiuti da recuperare, determinato come differenza tra il totale delle agevolazioni complessivamente concesse e l'importo dei danni ammissibili subiti da ciascun beneficiario, comprensivo degli interessi calcolati ai sensi dell'art. 11 del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione del 21 aprile 2004 e adotta i provvedimenti di recupero, notificandoli ai singoli beneficiari tenuti alla restituzione.
7. In caso di mancata comunicazione, da parte dei beneficiari tenuti alla restituzione, dei dati di cui al comma 4, lettera c), l'importo dell'aiuto da recuperare e' pari all'ammontare delle agevolazioni complessivamente concesse.
8. I dati necessari al Commissario straordinario per individuare, con proprio decreto, i soggetti tenuti alla restituzione dell'aiuto, accertare gli importi dovuti e determinare le modalita' e i termini del pagamento, possono essere elaborati tenendo conto dello schema di report predisposto dalla Commissione europea allegato alla decisione C(2015) 5549 final del 14 agosto 2015.
9. Il Commissario straordinario puo', in ogni caso, verificare direttamente con la Commissione europea l'idoneita' delle soluzioni individuate per la corretta esecuzione della decisione di cui all'art. 1.
10. Il provvedimento del Commissario straordinario costituisce titolo esecutivo ai sensi dell'art. 48, comma 2, ultimo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 234.
11. Trascorso inutilmente il termine di pagamento indicato nel provvedimento di recupero, il Commissario straordinario chiede immediatamente all'Agenzia delle entrate-Riscossione, di procedere alla riscossione, ai sensi dell'art. 48, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, precisando i tempi entro i quali tale attivita' deve essere avviata. Il Commissario comunica contestualmente al Ministero dello sviluppo economico i nominativi dei soggetti destinatari di una decisione di recupero, al fine dell'inserimento nel Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 2, lettera d), della legge 24 dicembre 2012, n. 234.
 
Art. 4
Atti per via telematica

1. Le comunicazioni previste dal presente decreto tra uffici della pubblica amministrazione e tra il Commissario e i soggetti destinatari delle procedure di recupero sono effettuate mediante utilizzo della posta elettronica certificata, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di validita' di atti e convalida di firma.
2. Eventuali eccezioni alla procedura di comunicazione per via telematica devono essere debitamente motivate nella nota di trasmissione degli atti stessi.
3. Se l'indirizzo del destinatario della procedura di recupero, come risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC), non risulta valido e attivo o se la casella di posta elettronica risulta satura, le comunicazioni di cui all'art. 3, commi 3 e 6, si eseguono mediante raccomandata con avviso di ricevimento, senza ulteriori adempimenti a carico del Commissario.
 
Art. 5
Ulteriori funzioni del Commissario

1. Il Commissario straordinario e' tenuto ad informare la Commissione europea, tenendo conto dello schema di report allegato alla decisione C(2015) 5549 final del 14 agosto 2015 e, contestualmente, la Presidenza del Consiglio dei ministri e le amministrazioni competenti per materia sullo stato di avanzamento delle procedure di recupero.
2. Il Commissario straordinario trasmette, ove richiesto, alla Presidenza del Consiglio dei ministri le eventuali ulteriori informazioni relative alle misure gia' adottate per dare esecuzione alla decisione di cui all'art. 1, nonche' informazioni dettagliate relative all'importo dell'aiuto e degli interessi recuperati dai beneficiari.
 
Art. 6
Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri, ne' minori entrate a carico della finanza pubblica.
2. Il Presidente del Consiglio dei ministri comunica alla Commissione europea la nomina del Commissario straordinario per l'esecuzione della decisione di recupero di cui all'art. 1.
Il presente decreto e' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 14 novembre 2017

p. Il Presidente del Consiglio dei ministri
la Sottosegretaria di Stato
Boschi

Registrato alla Corte dei conti il 18 dicembre 2017 Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne prev. n. 2388
 
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