Gazzetta n. 57 del 9 marzo 2018 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 7 febbraio 2018
Programma di sviluppo rurale nazionale 2014 - 2020. Sottomisura 17.1. Decreto di approvazione dell'avviso pubblico invito a presentare proposte - Campagna assicurativa 2017 - Produzioni vegetali.


AUTORITA' DI GESTIONE
DEL PROGRAMMA
DI SVILUPPO RURALE NAZIONALE
2014-2020

Visto il reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante «Disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca»;
Visto il reg. (UE) n.1305/2013 del Parlamento e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
Visto l'art. 60, par. 2, del citato reg. (UE) n. 1305/2013 che prevede che siano ammissibili al FEASR solamente le spese sostenute per interventi decisi dall'Autorita' di gestione del relativo programma;
Visto, in particolare l'art. 65, par. 3, del citato reg. (UE) n. 1305/2013, ai sensi del quale gli Stati membri si accertano, per ciascun programma di sviluppo rurale, che siano stati istituiti i relativi sistemi di gestione e di controllo in modo da garantire una chiara ripartizione e separazione delle funzioni tra l'Autorita' di gestione e gli altri organismi;
Visto l'art. 66 del reg. (UE) n. 1305/2013, ai sensi del quale l'Autorita' di gestione puo' designare uno o piu' organismi intermedi per provvedere alla gestione e all'esecuzione degli interventi di sviluppo rurale, pur rimanendo pienamente responsabile dell'efficiente e corretta gestione ed esecuzione delle proprie funzioni e provvede affinche' l'organismo delegato possa disporre di tutte le informazioni e i dati necessari all'espletamento del proprio incarico;
Visto il reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune;
Visto il reg. (UE) n. 809/2014 di esecuzione della Commissione recante modalita' di applicazione del reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalita';
Visto l'Accordo di Partenariato Italia 2014-2020 per l'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei, adottato il 29 ottobre 2014 dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 16 del reg. (UE) n. 1303/2013;
Vista la decisione comunitaria n. C(2015)8312 del 20 novembre 2015, che ha approvato il Programma di sviluppo rurale nazionale 2014-2020 (CCI 2014IT06RDNP001), di seguito PSRN;
Vista la decisione C(2017) 7525 dell'8 novembre 2017 che approva la modifica del PSRN (CCI n. 2014IT06RDNP001);
Visto che, con la medesima decisione, e' stato fissato il finanziamento del FEASR al PSRN per un contributo di 938,1 milioni di euro, a cui si aggiunge la quota nazionale pari a 1,146 milioni di euro, individuando, altresi', il 31 dicembre 2023 come data ultima per l'esecuzione delle spese;
Vista, in particolare, la sottomisura 17.1 «Assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante» del PSRN alla quale e' assegnato un sostegno pari a € 603.690.515,77 di contributo FEASR, cui si aggiunge la quota nazionale pari a € 737.843.963,72;
Considerato che la citata sottomisura 17.1 del PSRN fornisce un sostegno agli agricoltori attraverso il pagamento di un contributo pubblico a carico del FEASR e del Fondo di Rotazione dell'IGRUE, pari al 65% delle spese sostenute per i premi di assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante a fronte del rischio di perdite economiche per gli agricoltori causate da avversita' atmosferiche, da epizoozie o fitopatie, da infestazioni parassitarie o dal verificarsi di un'emergenza ambientale;
Vista la legge 16 aprile 1987, n.183 e successive modificazioni e integrazioni, relativa al «Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alla Comunita' europea ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, recante «Norme in materia di procedimento amministrativo e del diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni e integrazioni - Codice in materia di protezione di dati personali;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;
Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105, «Regolamento recante organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135»;
Visto il decreto ministeriale 13 febbraio 2014, n. 1622, recante l'individuazione degli uffici dirigenziali non generali del MIPAAF e la definizione delle loro attribuzioni nonche' dei relativi compiti ed, in particolare, l'art. 1, comma 4, nel quale la Direzione generale dello sviluppo rurale (DISR) viene individuata come Autorita' di gestione delle misure nazionali di sviluppo rurale cofinanziate dall'Unione europea, supportata in tale funzione dagli uffici competenti per materia;
Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 2015, registrato alla Corte dei conti il 1° febbraio 2015, reg.ne n. 372, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 59 del 12 marzo 2015 relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014 - 2020 e successive modificazioni e integrazioni, ed in particolare il capo III riguardante la gestione del rischio in agricoltura;
Visto il decreto n. 9618 del 28 aprile 2016 con il quale l'Autorita' di gestione del PSRN ha delegato all'Organismo pagatore AGEA le funzioni connesse al trattamento, gestione ed istruttoria delle Domande di sostegno della sottomisura 17.1;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2016, registrato dalla Corte dei conti il 7 settembre 2016, reg.ne n. 2302, di conferimento dell'incarico di Direttore generale della direzione generale dello sviluppo rurale al dott. Emilio Gatto;
Considerato che l'AGEA, ai sensi dei decreti legislativi 27 maggio 1999, n. 165, e 15 giugno 2000, n. 188, e' individuata quale Organismo pagatore ed in quanto tale cura l'erogazione degli aiuti previsti dalle disposizioni dell'Unione europea a carico del FEAGA e del FEASR ai sensi dell'art. 7, par. 1, del reg. (UE) n. 1306/2013;
Visto l'avviso pubblico n. 29125 del 7 dicembre 2016 e successive modificazioni e integrazioni, attraverso il quale l'Autorita' di gestione del PSRN ha definito le modalita' per la presentazione, da parte degli agricoltori, delle manifestazioni di interesse per l'accesso ai benefici della predetta sottomisura 17.1 - campagna assicurativa 2017;
Tenuto conto della necessita' di procedere all'attuazione della sottomisura 17.1 del PSRN, con particolare riferimento alla campagna assicurativa agricola 2017 per la quale gli agricoltori hanno gia' sostenuto lo sforzo finanziario per la sottoscrizione delle polizze;
Ritenuto opportuno stabilire una dotazione finanziaria per la campagna assicurativa 2017 - produzioni vegetali, proporzionato al profilo annuale della dotazione finanziaria assegnata al PSRN con la predetta decisione C(2017)7525 dell'8 novembre 2017 della Commissione europea e tenuto conto dell'ammontare di risorse finanziarie assegnato alle campagne assicurative 2015 e 2016;
Ritenuto opportuno che le decisioni dell'Autorita' di gestione in merito agli interventi ammissibili della sottomisura 17.1 siano assunte attraverso una procedura trasparente e che tutti i potenziali beneficiari possano essere informati delle opportunita' previste dal PSRN nell'ambito delle assicurazioni agricole agevolate;

Decreta:

Art. 1
Approvazione Avviso pubblico invito a presentare proposte - Campagna
assicurativa 2017 - produzioni vegetali.
1. E' approvato l'allegato Avviso pubblico - invito a presentare proposte ai sensi della sottomisura 17.1 - Assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante di cui al programma di Sviluppo rurale nazionale 2014-2020 - campagna assicurativa 2017 - produzioni vegetali. L'Avviso ed i suoi allegati costituiscono parte integrante del presente decreto.
 

AVVISO PUBBLICO
Invito a presentare proposte
Annualita' 2017

Oggetto: reg. (UE) n. 1305/2013 - programma di Sviluppo rurale nazionale 2014-2020 - Misura 17 - Sottomisura 17.1, Assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante. Colture vegetali - Annualita' 2017. Avviso pubblico a presentare proposte.

Art. 1.
Finalita' ed obiettivi

La sottomisura 17.1 «Assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante» del programma di Sviluppo rurale nazionale 2014-2020 (PSRN), approvato con decisione della Commissione C(2015) 8312 del 20 novembre 2015, da ultimo modificato con decisione delle Commissione C(2017) 7525 dell'8 novembre 2017, e' finalizzata a fornire sostegno alle imprese del settore della produzione primaria, allo scopo di incentivare una piu' efficace gestione dei rischi in agricoltura, secondo le disposizioni dell'art. 37 del reg. (UE) n. 1305/2013. Detta sottomisura e' cofinanziata con risorse dell'Unione europea attraverso il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e con risorse nazionali attraverso il Fondo di Rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie di cui alla legge n. 183/1997.
La sottomisura persegue l'obiettivo di ampliare e migliorare l'offerta di strumenti assicurativi e incrementare il numero di imprese agricole che fanno ricorso agli stessi. Inoltre, la sottomisura si prefigge l'obiettivo di ridurre il divario nella diffusione degli strumenti assicurativi esistente tra alcune aree del paese e tra alcuni settori.
Il presente Avviso, a completamento dell'iter procedurale avviato con l'Avviso pubblico n. 29125 del 7 dicembre 2016 e successive modificazioni e integrazioni, reca una serie di disposizioni per l'individuazione dei beneficiari delle operazioni cofinanziate nonche' per la concessione ed erogazione di un contributo pubblico, sotto forma di sovvenzione, finalizzato al rimborso dei costi finanziari sostenuti dagli imprenditori agricoli per il pagamento dei premi relativi a polizze di assicurazione del raccolto e delle piante, stipulate per l'annata agraria 2017, a fronte del rischio di perdite economiche dovute a eventi climatici avversi assimilabili a calamita' naturali, fitopatie e infestazioni parassitarie.
Le risorse del Programma intervengono anche per le polizze agevolate relative all'assicurazione del raccolto dell'uva da vino che non hanno trovato copertura nell'ambito del plafond finanziario del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) per l'annualita' 2017.
L'entita' delle risorse attribuite al presente Avviso e' definita in ragione della ripartizione annuale delle risorse finanziarie indicate nel PSRN per le misure di gestione del rischio, di cui all'art. 36 del reg. (UE) n. 1305/2013: pagamento dei premi di assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante a fronte del rischio di perdite economiche causate da avversita' atmosferiche, fitopatie e da infestazioni parassitarie.

Art. 2.
Definizioni e disposizioni specifiche

Ai fini del presente Avviso si applicano le seguenti definizioni:
«Agricoltore»: ai sensi dell'art. 4, par. 1, lettera a) del reg. (UE) n. 1307/2013, per agricoltore s'intende una persona fisica o giuridica o un gruppo di persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dalla personalita' giuridica di detto gruppo dei suoi membri;
«Agricoltore attivo»: ai fini delle misure di gestione del rischio un «agricoltore» s'intende attivo ai sensi dell'art. 9 del reg. (UE) n. 1307/2013 nonche' ai sensi del decreto ministeriale 18 novembre 2014, del decreto ministeriale 26 febbraio 2015 e del decreto ministeriale del 20 marzo 2015;
«Avversita' atmosferica»: un evento atmosferico, come gelo, tempesta, grandine, ghiaccio, forte pioggia o siccita' prolungata, assimilabile a una calamita' naturale;
«Calamita' naturale»: un evento naturale, di tipo biotico o abiotico, che causa gravi turbative dei sistemi di produzione agricola, con conseguenti danni economici rilevanti per il settore agricolo;
«Piano assicurativo agricolo nazionale (PAAN)»: strumento attuativo annuale del decreto legislativo n. 102/04, che stabilisce l'entita' del contributo pubblico sui premi assicurativi tenendo conto delle disponibilita' di bilancio, dell'importanza socio-economica delle produzioni e del numero di potenziali assicurati. Nel Piano assicurativo sono stabiliti i parametri per il calcolo del contributo pubblico sui premi assicurativi distinti per tipologia di polizza assicurativa; area territoriale; calamita' naturali ed altri eventi eccezionali, avversita' atmosferiche; garanzia; tipo di coltura, impianti produttivi, produzioni zootecniche, strutture. Nel Piano assicurativo possono essere disposti anche i termini massimi di sottoscrizione delle polizze per le diverse produzioni e aree e qualsiasi altro elemento ritenuto necessario per garantire un impiego efficace ed efficiente delle risorse pubbliche;
«Sistema informativo integrato «Sistema gestione del rischio» (SGR)» istituito ai sensi del capo III del decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 12 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 12 marzo 2015 e successive modificazioni e integrazioni, «nel contesto del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), che garantisce l'armonizzazione e l'integrazione dell'informazione relativa a tale misura, nell'ottica di garantire una sana gestione finanziaria evitando sovra-compensazioni;
«Piano assicurativo individuale (PAI)»: documento univocamente individuato nel SIAN, predisposto ed elaborato nell'ambito del SGR, sulla base delle scelte assicurative che l'agricoltore esegue. Le informazioni minime che devono essere contenute nel PAI sono elencate dall'allegato B, lettera b), del decreto ministeriale 12 gennaio 2015 n. 162, modificato dai decreti 8 marzo 2016, n. 1018 e 31 marzo 2016, n. 7629;
«Manifestazione di interesse»: documento presentato, con le modalita' e nei termini indicati dall'Avviso pubblico n. 29125 del 7 dicembre 2016, per l'accesso ai benefici della sotto misura 17.1 «Assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante», di cui all'art. 37 del reg. (UE) n. 1305/2013, prevista nell'ambito del programma di Sviluppo rurale nazionale;
«Domanda di sostegno»: domanda di partecipazione al presente Avviso pubblico presentata da un richiedente che perfeziona l'iter avviato con la presentazione della Manifestazione di interesse;
«Data di presentazione Domanda di sostegno»: data di presentazione all'OP AGEA attestata dalla data di trasmissione telematica della domanda stessa tramite portale SIAN e riportata nella ricevuta di avvenuta presentazione rilasciata al richiedente;
«Domanda di pagamento»: domanda che un beneficiario presenta all'Organismo pagatore per ottenere il pagamento del contributo pubblico;
«Operazione»: azione relativa alla sottoscrizione di una polizza/certificato di polizza di assicurazione agevolata del raccolto e delle piante, basata sul piano assicurativo individuale, selezionata dall'Autorita' di gestione del programma di Sviluppo rurale nazionale 2014-2020, che contribuisce al raggiungimento degli obiettivi della sottomisura 17.1;
«Durata dell'operazione»: periodo di tempo che intercorre fra la sottoscrizione di una polizza/certificato di polizza di assicurazione agevolata del raccolto e delle piante e la data di fine copertura assicurativa o, se antecedente, la data in cui il prodotto non e' piu' in campo;
«Operazione pienamente realizzata»: operazione per la quale e' scaduto il termine di fine copertura assicurativa, a prescindere dal fatto che i relativi pagamenti siano stati effettuati dal beneficiario;
«Operazione completata»: operazione pienamente realizzata e per la quale il relativo premio e' stato pagato alla Compagnia di assicurazione ed il contributo pubblico corrispondente e' stato corrisposto al beneficiario;
«Utente qualificato»: richiedente che ha registrato la propria anagrafica sul portale Agea;
«Codice OTP»: Codice che consente la sottoscrizione della domanda con firma elettronica da parte di un utente qualificato, abilitato all'utilizzo della firma elettronica, inviato tramite sms sul cellulare del medesimo utente.

Art. 3.
Soggetti ammissibili

Sono ammissibili esclusivamente gli agricoltori che soddisfano quanto previsto dal successivo art. 4.

Art. 4.
Criteri di ammissibilita' soggettivi

Ai fini dell'ammissibilita', ai sensi del presente Avviso, i richiedenti devono soddisfare tutti i seguenti requisiti soggettivi di ammissibilita':
a) essere imprenditori agricoli ai sensi dell'art. 2135 del codice civile, iscritti nel registro delle imprese o nell'anagrafe delle imprese agricole istituita dalla Provincia autonoma di Bolzano;
b) essere agricoltori attivi ai sensi dell'art. 9 del reg. (UE) n. 1307/2013 ed ai sensi del decreto ministeriale 18 novembre 2014, del decreto ministeriale 26 febbraio 2015 e del decreto ministeriale del 20 marzo 2015;
c) essere titolari di «Fascicolo Aziendale» ai sensi del decreto ministeriale 12 gennaio 2015 n. 162 in cui deve essere dettagliato il piano di coltivazione che va mantenuto costantemente aggiornato nel corso del tempo e che individui le superfici utilizzate per ottenere il prodotto oggetto dell'assicurazione nonche' i relativi titoli di conduzione validi per l'intera durata dell'operazione per la quale si richiede il contributo.
I suddetti requisiti soggettivi di ammissibilita' devono essere posseduti, pena l'inammissibilita' della Domanda di sostegno, al momento della presentazione della Manifestazione di interesse, ai sensi del punto 2.1 dell'Avviso pubblico n. 29125 del 7 dicembre 2016, e mantenuti nel corso dell'intera durata dell'operazione, salvo quanto previsto dal successivo art. 16.

Art. 5.
Condizioni di ammissibilita' delle operazioni

Le operazioni oggetto di sostegno per la campagna assicurativa 2017, sono esclusivamente quelle relative alla stipula di una polizza/certificato di polizza di assicurazione agevolata del raccolto e delle piante basata sul PAI.
La sottoscrizione delle polizze assicurative agevolate e' volontaria e puo' avvenire in forma collettiva o individuale. Possono deliberare di far ricorso a forme assicurative collettive i consorzi di difesa, nonche' le cooperative agricole e loro consorzi, riconosciuti ai sensi del decreto legislativo n. 102/2004 e successive modificazioni e integrazioni. Le polizze assicurative collettive sono contratte con le Compagnie di assicurazione e sottoscritte per conto degli agricoltori che vi aderiscono. Gli imprenditori agricoli associati a tali organismi, per aderire alla polizza collettiva possono sottoscrivere uno o piu' certificati assicurativi a copertura dei rischi sulle proprie produzioni, e devono essere i destinatari degli eventuali risarcimenti.
I richiedenti presentano Domanda di sostegno e di pagamento rispettivamente per la concessione e l'erogazione del contributo pubblico che sara' liquidato direttamente agli stessi dall'Organismo pagatore competente. Le operazioni oggetto di sostegno devono soddisfare le condizioni di cui ai successivi artt. 6 e 7.

Art. 6.
Criteri di ammissibilita' delle operazioni

Sono ammissibili ai fini del presente Avviso, ai sensi dell'art. 65.6 del reg. (UE) n. 1303/2013, esclusivamente le operazioni non pienamente realizzate alla data di presentazione della Manifestazione di interesse.
Il contratto assicurativo/certificato di polizza deve trovare corrispondenza con il PAI presentato dall'agricoltore nell'ambito del SGR. Nel contratto assicurativo/certificato di polizza devono essere riportati i seguenti dati:
intestazione della compagnia;
codice identificativo della compagnia / agenzia/ intermediario;
intestazione dell'assicurato;
CUAA;
campagna assicurativa di riferimento;
tipologia di polizza;
numero della polizza o del certificato;
prodotto con eventuale codice da decreto prezzi;
varieta' con eventuale Id da decreto prezzi;
superficie assicurata;
avversita' assicurate;
fitopatie assicurate;
infestazioni parassitarie assicurate;
valore assicurato;
quantita' assicurata;
tariffa applicata;
importo del premio;
soglia di danno e/o la franchigia;
data di entrata in copertura;
data di fine copertura, (per le sole polizze collettive in caso di assenza del dato nel certificato di polizza si fa riferimento a quanto riportato nella convenzione stipulata tra il Consorzio e la Compagnia di assicurazione);
nome del Consorzio contraente - (in caso di adesione a polizza collettiva).
La copertura assicurativa deve essere riferita all'anno solare o all'intero ciclo produttivo di ogni singola coltura, che puo' concludersi anche nell'anno solare successivo a quello di stipula della polizza o del certificato di polizza in caso di polizze collettive.
Nel contratto assicurativo, inoltre, la localizzazione delle colture deve trovare rispondenza con l'individuazione delle superfici presenti nel fascicolo aziendale.
La polizza, o il certificato di polizza per le polizze collettive, non deve comportare obblighi ne' indicazioni circa il tipo o la quantita' della produzione futura.
La stipula della polizza, o del certificato di polizza in caso di polizze collettive, deve essere stata effettuata entro le scadenze per tipologia di coltura riportate al successivo art. 12 e, comunque, successivamente al 1° novembre 2016 e non oltre il 31 ottobre 2017. 6.1 Rischi assicurabili e loro combinazioni
Le polizze assicurative agevolate devono coprire esclusivamente rischi classificati come avversita' atmosferiche assimilabili alle calamita' naturali, fitopatie e infestazioni parassitarie.
Le polizze assicurative agevolate non possono garantire rischi inesistenti (art. 1895 del codice civile) o entrare in copertura dopo l'insorgenza dei rischi o dopo che questi siano cessati. I rischi sottoscritti devono essere comunque compatibili con il ciclo colturale della specie assicurata.
In ogni caso, le polizze devono coprire esclusivamente i rischi elencati nell'allegato M17.1-1 al presente Avviso. Le polizze non possono coprire un solo rischio ma una pluralita' di rischi in base alle combinazioni previste dall'allegato M17.1-2 al presente Avviso.
Per ogni PAI non e' consentita la stipula di piu' polizze ovvero di piu' certificati di adesione a polizze collettive. Per ogni polizza o certificato di adesione a polizze collettive e' ammesso l'abbinamento ad un solo PAI. 6.2 Produzioni assicurabili
Le produzioni e le tipologie colturali assicurabili sono ricomprese nell'allegato M17.1-3 del presente Avviso. 6.3 Soglia e rimborso del danno
Sono ammissibili esclusivamente le polizze che prevedono il risarcimento in caso di perdite superiori al 30% della produzione media annua dell'agricoltore, calcolata conformemente a quanto definito al successivo art. 7.
Sono altresi' ammissibili soltanto le polizze che prevedono il rimborso dei danni esclusivamente al verificarsi di un'avversita' atmosferica assimilabile alle calamita' naturali o fitopatia o di un'infestazione parassitaria, che siano formalmente riconosciuti dalle autorita' nazionali. Nel caso di avversita' atmosferiche, il predetto riconoscimento si considera emesso quando il perito incaricato dalla compagnia di assicurazione di stimare il danno sulla cultura, verificati i dati meteo nonche' l'esistenza del nesso di causalita' tra evento/i e il danno, anche su appezzamenti limitrofi, accerta che il danno abbia superato il 30% della produzione media annua dell'agricoltore.
Le polizze agevolate devono prevedere che il rimborso dei danni non compensi piu' del costo totale di sostituzione delle perdite causate dai sinistri assicurati.

Art. 7.
Impegni e altri obblighi

Per ciascun prodotto, il contratto assicurativo per la polizza agevolata deve prevedere l'obbligo per l'imprenditore agricolo di assicurare l'intera superficie coltivata con una determinata coltura in fase produttiva, in un determinato territorio comunale dove l'azienda ha condotto superfici agricole nel corso dell'annata agraria 2017.
Per ciascun prodotto, inoltre, le quantita' assicurabili devono essere realmente ottenibili dagli appezzamenti assicurati, fermo restando che ai fini del calcolo del contributo pubblico la quantita' assicurabile non potra' superare la produzione media annua calcolata sulla base della produzione ottenuta negli ultimi tre anni, ovvero negli ultimi cinque anni escludendo l'anno con la produzione piu' alta e quello con la produzione piu' bassa.
La produzione media annua dell'agricoltore, per il calcolo della resa massima assicurabile, e' determinata sulla base delle seguenti fonti: amministrative, dichiarative o attraverso benchmark di resa cosi' come previsto dal decreto ministeriale n. 11079 del 29 maggio 2015 recante la procedura di calcolo delle rese delle produzioni vegetali assicurate con polizze agevolate, dalla nota dell'Autorita' di gestione del PSRN 2014-2020, dal decreto n. 13501 del 3 giugno 2016 recante «Correttiva dati amministrativi di resa» e sua modifica n. 18316 del 7 luglio 2016, nonche' dal decreto n. 29725 del 13 dicembre 2016 relativo all'approvazione della metodologia di calcolo e delle rese benchmark per le colture vegetali esclusa l'uva da vino - anno 2016 e all'aggiornamento rese benchmark di talune annualita' precedenti e dal decreto n. 9643 del 14 marzo 2017 e successive modificazioni e integrazioni con il quale sono state approvate le rese benchmark dell'uva da vino e ulteriori rese Benchmark di talune colture vegetali diverse dall'uva da vino - anno 2016 e annualita' pregresse, ad integrazione delle rese approvate con decreto n. 29725 del 13 dicembre 2016.
Il prezzo unitario assicurato di ciascun prodotto non puo' superare il prezzo unitario di riferimento delle produzioni agricole, riportato nei decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 31908 del 29 dicembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 40 del 17 febbraio 2017, n. 10789 del 28 marzo 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 111 del 15 maggio 2017, n. 15125 del 31 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 174 del 27 luglio 2017, n. 26232 del 12 ottobre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 280 del 30 novembre 2017, di individuazione, tra l'altro, dei prezzi unitari massimi delle produzioni agricole applicabili per la determinazione dei valori assicurabili al mercato agevolato nell'anno 2017.
In caso di polizza collettiva, il beneficiario si impegna a conservare, per cinque anni dalla data di pagamento del contributo pubblico, presso la propria sede legale, ovvero presso il Consorzio di appartenenza, la documentazione attestante la stipula e sottoscrizione del certificato della polizza medesima nonche' il pagamento all'Organismo collettivo della quota del premio complessivo di propria pertinenza, che potra' essere oggetto di controllo da parte dell'Organismo pagatore.
Per le polizze individuali il beneficiario si impegna a conservare, per cinque anni dalla data di pagamento del contributo pubblico, presso la propria sede legale, ovvero presso il CAA di appartenenza, la documentazione attestante la stipula e sottoscrizione della polizza nonche' il pagamento del premio alla Compagnia di assicurazione, che potra' essere oggetto di controllo da parte dell'Organismo pagatore.

Art. 8.
Dichiarazioni

I richiedenti, ai sensi e per l'effetto degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, con la sottoscrizione della Domanda di sostegno assumono, quali proprie, tutte le pertinenti dichiarazioni di seguito riportate:
di soddisfare tutti i requisiti richiesti dal programma di Sviluppo rurale nazionale 2014-2020 e dal presente Avviso pubblico con particolare, ma non esclusivo, riferimento:
ai criteri di ammissibilita' soggettivi di cui all'art. 4;
ai criteri di ammissibilita' delle operazioni di cui all'art. 6;
agli impegni ed altri obblighi di cui all'art. 7;
che per la realizzazione dell'operazione non ha ottenuto contributi a valere su altre misure dei PSR 2014/2020 (fondo FEASR) o da altri fondi SIE o nazionali;
che per la realizzazione degli interventi di cui al presente Avviso non ha ottenuto ne' richiesto, al medesimo titolo, contributi ad altri enti pubblici;
che non sussistono nei confronti propri cause di divieto, di decadenza o di sospensione, di cui all'art. 67, comma 1, lettere da a) a g), commi da 2 a 7 e all'art.76, comma 8, del decreto legislativo n. 159/2011 e successive modificazioni e integrazioni;
di non essere sottoposto a pene detentive e/o misure accessorie interdittive o limitative della capacita' giuridica e di agire fatta salva l'autorizzazione degli organi di vigilanza e/o tutori;
di essere a conoscenza delle disposizioni e norme, unionali e nazionali, che disciplinano la corresponsione del contributo richiesto con la Domanda di sostegno e che disciplinano il settore dell'Assicurazione agricola agevolata;
di essere a conoscenza delle disposizioni previste dall'art. 5 del decreto ministeriale 31979/2016 «Piano assicurativo agricolo nazionale 2017» e successive modificazioni e integrazioni in materia di determinazione della spesa premi ammissibile a contributo in base all'applicazione dei parametri contributivi per ogni combinazione comune/prodotto/tipologia di polizza relativamente alle colture 2017;
di essere pienamente a conoscenza del contenuto del programma di Sviluppo rurale nazionale 2014-2020 (versione 5.0), del contenuto del presente Avviso e degli obblighi specifici che assume a proprio carico con la domanda;
di essere a conoscenza, in particolare, delle disposizioni previste dall'art. 17 del presente Avviso pubblico in materia di riduzioni, esclusioni e sanzioni;
di essere a conoscenza delle disposizioni previste dall'art. 33 del decreto legislativo n. 228/2001 in materia di sospensione dei procedimenti di erogazione in caso di notizie circostanziate circa indebite percezioni di erogazioni;
di essere a conoscenza delle disposizioni previste dalla legge 898/86 e successive modificazioni e integrazioni riguardanti tra l'altro sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari nel settore agricolo;
di disporre e poter esibire se richiesto in sede di controllo idonea documentazione comprovante:
a) le produzioni annuali dichiarate nel Piano assicurativo individuale;
b) le polizze/certificati sottoscritti in originale;
c) in caso di polizza individuale: la documentazione attestante il pagamento del premio alla Compagnia di assicurazione.
d) in caso di polizza collettiva: la documentazione attestante il pagamento della quota di premio complessivo di propria competenza al consorzio di difesa.
di conservare tutta la documentazione citata al precedente punto per i cinque anni successivi alla data di pagamento del contributo pubblico;
di essere a conoscenza che i propri dati personali potranno essere comunicati, per lo svolgimento delle rispettive funzioni istituzionali, agli organi ispettivi pubblici, unionali, nazionali e regionali nonche' pubblicati in ottemperanza agli obblighi di trasparenza stabiliti dalla vigente normativa;
di essere consapevole che l'Autorita' competente avra' accesso, in ogni momento e senza restrizioni, agli appezzamenti e agli impianti dell'azienda e alle sedi del richiedente per le attivita' di ispezione previste, nonche' a tutta la documentazione che riterra' necessaria ai fini dell'istruttoria e dei controlli a pena di esclusione/revoca del sostegno richiesto;
che la documentazione relativa ad acquisizioni, cessioni ed affitti di superfici e' regolarmente registrata e l'Autorita' competente vi avra' accesso, in ogni momento e senza restrizioni per le attivita' di ispezione previste;
di esonerare l'Amministrazione nazionale e/o eventuali Enti o soggetti delegati da ogni responsabilita' derivante dal pagamento del contributo richiesto, nei confronti di terzi aventi causa a qualsiasi titolo;
di essere consapevole che AdG, anche per il tramite di un suo delegato, in ottemperanza alla normativa unionale e nazionale in materia, effettuera' i controlli e determinera' l'importo della spesa ammissibile e del contributo concedibile;
di essere a conoscenza che ogni comunicazione in merito a quanto previsto dal presente Avviso sara' effettuata tramite la PEC indicata sulla domanda, ovvero sul sito internet del MIPAAF o attraverso il portale SIAN con modalita' che sara' opportunamente pubblicizzata;
di essere consapevole che, per la Domanda di sostegno ritenuta ammissibile, il pagamento avverra' solo dopo presentazione della Domanda di pagamento ed esito positivo dei relativi controlli;
di essere a conoscenza che l'approvazione delle Domande di sostegno e' condizionata alla registrazione del provvedimento di approvazione dell'Avviso pubblico da parte degli organi di controllo;
a riprodurre o integrare la Domanda di sostegno nonche' a fornire ogni altra eventuale documentazione necessaria, secondo quanto disposto dalla normativa unionale e nazionale concernente il sostegno allo sviluppo rurale e secondo quanto previsto dal programma di Sviluppo rurale nazionale 2014-2020 (versione 5.0);
a fornire, qualora richieste, tutte le informazioni necessarie al sistema di monitoraggio e valutazione delle attivita' relative al programma di Sviluppo rurale nazionale 2014/2020 (versione 5.0).

Art. 9.
Spese ammissibili

Sono ammissibili a contributo le spese sostenute per il pagamento dei premi di assicurazione del raccolto e delle piante a fronte del rischio di perdite economiche per gli agricoltori causate da avversita' atmosferiche, fitopatie, infestazioni parassitarie. La data di quietanza del premio alla Compagnia di assicurazione deve essere successiva, ai sensi dell'art. 60.2 del reg. (UE) n. 1305/2013, alla data di presentazione della manifestazione di interesse. In caso di sottoscrizione di polizze collettive l'intero ammontare del supporto pubblico non deve essere in nessun modo destinato a coprire costi di gestione o altri costi connessi alle operazioni dell'organo collettivo.
Nel caso in cui il beneficiario sia un soggetto pubblico o ricadente in una delle fattispecie tenute al rispetto della normativa sugli appalti pubblici, lo stesso dovra' effettuare la spesa nel rispetto della normativa applicabile in materia di contratti pubblici di lavori, forniture e servizi, ai sensi del decreto legislativo n. 50 «Nuovo codice degli appalti» e suo correttivo decreto legislativo n. 56/2017.

Art. 10. Attivita' propedeutiche alla presentazione della Domanda di sostegno

Al fine della presentazione della Domanda di sostegno e' necessario che il richiedente abbia:
presentato manifestazione di interesse nei tempi e nei modi previsti dall'Avviso pubblico n. 29125 del 7 dicembre 2016;
costituito o aggiornato il proprio Fascicolo aziendale e il Piano di coltivazione in base alla propria sede legale/residenza, con particolare riferimento all'inserimento di una PEC dell'azienda o altra PEC ad essa riferibile (art. 14, comma 2, del decreto ministeriale 162 del 12 gennaio 2015), alle informazioni costituenti il patrimonio produttivo (art. 3, comma 2, del decreto ministeriale n. 162 del 12 gennaio 2015) e alla verifica della validita' del documento di identita';
presentato il PAI relativo alla campagna 2017, in conformita' a quanto previsto dalla circolare emanata da Agea Coordinamento prot. n. ACIU 2016 prot. n. 120 del 1° marzo 2016 e successive modificazioni e integrazioni e dalle Istruzioni operative OP AGEA n. 16 del 4 aprile 2017 qualora rilasciato in data successiva rispetto alla presentazione della Manifestazione di interesse;
provveduto all'informatizzazione della polizza, o in caso di polizze collettive alla verifica dell'avvenuta informatizzazione da parte dell'Organismo collettivo cui aderisce, secondo le modalita' indicate al successivo art. 11.

Art. 11.
Presentazione della Domanda di sostegno

L'Organismo pagatore AGEA e' responsabile della ricezione delle Domande di sostegno per la concessione del contributo pubblico.
La Domanda di sostegno, compilata conformemente al modello definito dall'Organismo pagatore AGEA, i cui contenuti sono descritti nell'allegato M17.1-4, puo' essere presentata esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dal suddetto Organismo, secondo una delle seguenti modalita':
a. direttamente sul sito www.agea.gov.it sottoscrivendo l'atto tramite firma digitale o firma elettronica mediante codice OTP, per le aziende agricole che hanno registrato la propria anagrafica sul portale AGEA (utenti qualificati);
b. in modalita' assistita sul Portale SIAN www.sian.it per le aziende agricole che hanno conferito mandato a un Centro autorizzato di assistenza agricola (CAA) accreditato dall'OP AGEA;
Per il punto b, oltre alla modalita' standard di presentazione dei documenti, che prevede la firma autografa del produttore sul modello cartaceo, l'interessato che ha registrato la propria anagrafica sul sito AGEA www.agea.gov.it in qualita' di «utente qualificato», puo' sottoscrivere la documentazione da presentare con firma elettronica, mediante codice OTP.
Attivando questa modalita', il sistema verifichera' che l'utente sia registrato nel sistema degli utenti qualificati e che sia abilitato all'utilizzo della firma elettronica. Nel caso non rispettasse i requisiti, l'utente verra' invitato ad aggiornare le informazioni. Se il controllo e' positivo verra' inviato l'OTP con un sms sul cellulare dell'utente; il codice restera' valido per un intervallo di tempo limitato e dovra' essere digitato dall'utente per convalidare il rilascio della domanda.
Le Domande di sostegno possono essere presentate entro 90 giorni a partire dalla data di pubblicazione del presente Avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Laddove tali termini cadano in un giorno non lavorativo, la scadenza e' posticipata al primo giorno lavorativo successivo.
La Domanda di sostegno e' corredata dai seguenti documenti:
1) il Piano assicurativo individuale (PAI);
2) la Manifestazione di interesse, ove non ricompresa nel PAI salvo quanto previsto al successivo art. 16, par. 3;
3) la polizza o, nel caso di polizze collettive, il certificato di polizza;
4) copia del documento di identita' in corso di validita'.
Tali documenti sono associati o acquisiti in forma elettronica al momento della presentazione della domanda.
In merito al punto 1), il termine ultimo per la presentazione del PAI e' fissato entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente Avviso.
In merito al punto 3), si precisa che le informazioni relative alle polizze stipulate, anche nel caso di polizze collettive, sono acquisite tramite le funzionalita' disponibili nel SGR. A tale scopo, pertanto, prima della presentazione della Domanda di sostegno, nel caso di polizze individuali il richiedente deve recarsi al CAA presentando la polizza stipulata ovvero deve utilizzare le funzionalita' on-line predisposte da AGEA; nel caso di polizze collettive, il richiedente deve verificare con il CAA che l'Organismo collettivo cui aderisce abbia provveduto ad informatizzare i dati relativi al proprio certificato. Il termine ultimo di tale procedimento di informatizzazione delle polizze e' fissato entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente Avviso.
In sede di compilazione della domanda il proponente deve indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata valido per le finalita' di cui all'art. 19 del presente Avviso.
La sottoscrizione della domanda comporta l'accettazione degli elementi ivi contenuti. Al richiedente sara' rilasciata una specifica ricevuta di avvenuta presentazione della Domanda di sostegno.
Ulteriori disposizioni di dettaglio riguardanti la presentazione delle Domande di sostegno sono contenute nelle disposizioni operative emanate da AGEA.

Art. 12.
Termini per la sottoscrizione delle polizze
o certificati di polizza per le polizze collettive

Ai fini dell'ammissibilita' a contributo ai sensi del presente Avviso pubblico, le polizze assicurative singole ed i certificati per le polizze collettive devono essere stati sottoscritti entro le seguenti date, definite dal Piano assicurativo agricolo nazionale (PAAN 2017) approvato con decreto ministeriale n. 31979 del 30 dicembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 38 del 15 febbraio 2017 e successive modificazioni e integrazioni:
a) per le colture a ciclo autunno primaverile, entro il 31 maggio 2017;
b) per le colture permanenti, entro il 31 maggio 2017;
c) per le colture a ciclo primaverile, entro il 31 maggio 2017;
d) per le colture a ciclo estivo, di secondo raccolto, trapiantate, entro il 15 luglio 2017;
e) per le colture a ciclo autunno invernale e per le colture vivaistiche, entro il 31 ottobre 2017.
f) per le colture che appartengono ai gruppi di cui alle lettere c) e d) seminate o trapiantate successivamente alle scadenze indicate, entro la scadenza successiva determinata rispetto alla data di inizio coltivazione (semina o trapianto) risultante dal piano di coltivazione contenuto nel Fascicolo aziendale.
L'allegato M17.1-5 riporta la tabella di corrispondenza tra i cicli colturali di cui ai punti precedenti e le colture ammesse a sostegno elencate all'allegato M17.1-3.

Art. 13.
Istruttoria delle Domande di sostegno

Conformemente a quanto indicato dal reg. (UE) n. 809/2014, con particolare riferimento all'art. 48, tutte le Domande di sostegno presentate sono sottoposte a controlli amministrativi atti a verificare il possesso dei requisiti necessari per la concessione del contributo. Tali controlli coprono tutti gli elementi che e' possibile e appropriato verificare mediante controlli amministrativi. In particolare, vengono effettuate verifiche in ordine:
a) alla ricevibilita' delle domande.
La verifica di ricevibilita' della domanda comprende la completezza formale e documentale della stessa e include il rispetto dei termini temporali di presentazione della domanda di cui all'art. 11. Il mancato soddisfacimento dei suddetti requisiti comporta la non ricevibilita' della Domanda di sostegno;
b) al possesso dei requisiti di ammissibilita' sia soggettivi che oggettivi, di cui agli artt. 3, 4, 5 e 6 del presente Avviso, nonche' alla verifica del rispetto degli altri obblighi applicabili stabiliti dalla normativa unionale e/o nazionale.
In fase istruttoria vengono sottoposti a verifica amministrativa gli elementi comprovanti il possesso dei requisiti di ammissibilita'. Il mancato soddisfacimento dei suddetti requisiti comporta l'inammissibilita' a contributo della Domanda di sostegno;
c) alla determinazione dell'importo ammissibile a contributo.
La spesa premi ammissibile a contributo e' pari al minor valore risultante dal confronto tra la spesa premi risultante dal certificato di polizza e la spesa premi ottenuta applicando i parametri contributivi calcolati in SGR, secondo le specifiche tecniche riportate nell'allegato n. 3 del Piano assicurativo agricolo nazionale 2017 di cui al decreto ministeriale n. 31979 del 30 dicembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 38 del 15 febbraio 2017, e successive modificazioni e integrazioni.
I criteri di calcolo per la determinazione dei parametri contributivi sono stati approvati con il citato decreto ministeriale n. 31979 del 30 dicembre 2016 e, con riferimento all'uva da vino, con decreto dell'Autorita' di gestione n. 26172 del 12 ottobre 2017 (Approvazione procedura di calcolo e determinazione dei parametri contributivi uva da vino 2017). Sulla base delle disposizioni contenute nel PAAN 2017, con successivo provvedimento si procedera' all'approvazione della procedura di calcolo dei parametri contributivi per i prodotti vegetali diversi dall'uva da vino e alla relativa determinazione. I suddetti parametri contributivi costituiscono la base informativa per la verifica della ragionevolezza dei costi dichiarati dai beneficiari nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 48, par. 2, lettera e), del reg. (UE) n. 809/2014.
Nell'ambito dei controlli istruttori propedeutici alla determinazione della spesa ammissibile sono effettuate le verifiche di congruenza fra i dati della polizza/certificato e i dati del PAI, effettuando in caso di difformita' la rideterminazione:
delle quantita' assicurate nei limiti fissati nel PAI;
dei prezzi entro i massimali definiti nei seguenti provvedimenti:
1) decreto ministeriale n. 31908 del 29 dicembre 2016, recante individuazione dei prezzi unitari massimi delle produzioni agricole, delle strutture aziendali, dei costi di smaltimento delle carcasse animali applicabili per la determinazione dei valori assicurabili al mercato agevolato e per l'adesione ai fondi di mutualizzazione nell'anno 2017;
2) decreto ministeriale n. 10789 del 28 marzo 2017, recante individuazione dei prezzi unitari massimi delle produzioni agricole applicabili per la determinazione dei valori assicurabili al mercato agevolato e per l'adesione ai fondi di mutualizzazione nell'anno 2017. Integrazione decreto 29 dicembre 2016;
3) decreto ministeriale n. 15125 del 31 maggio 2017, di integrazione dei decreti 28 marzo 2017 e 29 dicembre 2016;
4) decreto ministeriale n. 26232 del 12 ottobre 2017, di modifica dei decreti 29 dicembre 2016 e 31 maggio 2017.
delle superfici nel rispetto del valore del fascicolo aziendale.
La tipologia dei controlli effettuati e l'esito degli stessi sono registrati in lista apposita di controllo (check list). I controlli sono effettuati dall'Organismo pagatore AGEA. Ai richiedenti che hanno presentato Domanda di sostegno, AGEA comunica, conformemente al successivo art. 19, le modalita' per visualizzare, in ambito SIAN, l'esito dell'istruttoria.
In caso di esito positivo della istruttoria la comunicazione avverra' esclusivamente mediante pubblicazione su sito internet del MIPAAF e mediante portale SIAN.
In caso di istruttoria che determini la non ammissibilita' totale della domanda o in caso di riduzione proporzionale dell'importo richiesto (riproporzionamento sulla base della rideterminazione di quantita'/prezzo/superficie), ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990 e successive modifiche il richiedente puo' presentare istanza di riesame secondo le modalita' indicate al paragrafo successivo.
In caso di mancato recapito della comunicazione via PEC, sara' pubblicato sul sito internet del MIPAAF e sul portale SIAN l'elenco delle domande interessate, con indicazione delle modalita' operative per la consultazione della comunicazione ai soggetti destinatari. 13.1 Modalita' di presentazione istanza di riesame.
Entro e non oltre 10 giorni dalla ricezione della comunicazione via PEC delle modalita' di visualizzazione delle risultanze istruttorie, ovvero dalla pubblicazione sul sito internet del MIPAAF e sul portale SIAN dell'elenco delle domande interessate dal mancato recapito, il richiedente puo' presentare istanza di riesame esclusivamente, pena la non ricevibilita', tramite i servizi telematici messi a disposizione da AGEA, secondo le medesime modalita' indicate nel precedente art. 11.
Disposizioni di dettaglio riguardanti la presentazione delle istanze di riesame sono contenute nelle disposizioni operative emanate da AGEA.
Se il richiedente non si avvale di tale possibilita', l'istruttoria assume carattere definitivo salvo le possibilita' di ricorso previste dalla vigente normativa.
Entro 10 giorni dalla data di ricezione dell'istanza di riesame, AGEA comunica, conformemente al successivo art. 19, le modalita' per visualizzare, in ambito SIAN, l'esito dell'istruttoria che assume carattere definitivo salvo le possibilita' di ricorso previste dalla vigente normativa. 13.2 Approvazione delle domande e concessione del contributo
Gli esiti istruttori dei controlli svolti, compresi gli esiti derivanti dalle attivita' di riesame, sono comunicati formalmente all'Autorita' di gestione del PSRN (AdG) dall'Organismo pagatore AGEA. L'AdG con proprio atto provvede ad approvare l'elenco dei beneficiari e delle Domande di sostegno ammesse a finanziamento, comprensivo dell'indicazione della spesa ammessa a contributo e del contributo concesso. L'atto di approvazione e' pubblicato sul sito internet del MIPAAF e reso disponibile in ambito SIAN.
L'approvazione delle Domande di sostegno e' condizionata alla registrazione del provvedimento di approvazione del presente Avviso da parte degli organi di controllo.

Art. 14.
Presentazione delle Domande di pagamento

In seguito al provvedimento di concessione emesso dall'Autorita' di gestione e successivamente al pagamento della polizza o del certificato di polizza nel caso di polizze collettive, il beneficiario, al fine di ottenere il pagamento del contributo pubblico, presenta entro e non oltre il termine del 30 settembre 2018, apposita Domanda di pagamento all'Organismo pagatore AGEA, nei limiti dell'importo definito nel provvedimento di concessione. Tale domanda e' presentata esclusivamente tramite i servizi di presentazione telematica a disposizione dall'OP AGEA, secondo una delle seguenti modalita':
a. direttamente sul sito www.agea.gov.it sottoscrivendo l'atto tramite firma digitale o firma elettronica mediante codice OTP, per le aziende agricole che hanno registrato la propria anagrafica sul portale AGEA (utenti qualificati);
b. in modalita' assistita sul Portale SIAN www.sian.it per le aziende agricole che hanno conferito mandato a un Centro autorizzato di assistenza agricola (CAA) accreditato dall'OP AGEA;
Per il punto b, oltre alla modalita' standard di presentazione dei documenti, che prevede la firma autografa del produttore sul modello cartaceo, l'interessato che ha registrato la propria anagrafica sul sito AGEA www.agea.gov.it in qualita' di «utente qualificato», puo' sottoscrivere la documentazione da presentare con firma elettronica, mediante codice OTP.
La Domanda di pagamento, e' compilata conformemente al modello definito dall'Organismo pagatore AGEA ed alla stessa deve essere allegato quanto segue:
la documentazione attestante la spesa sostenuta opportunamente quietanzata. In caso di polizze individuali il pagamento del premio deve essere comprovato dal beneficiario che allega la quietanza rilasciata dalla compagnia assicuratrice. In caso di polizze collettive il pagamento e' dimostrato dalla quietanza del premio complessivo riferita alla polizza-convenzione rilasciata dalla compagnia di assicurazione all'Organismo collettivo, unitamente ad una distinta con l'importo suddiviso per i singoli certificati di polizza. In quest'ultimo caso il beneficiario non puo' presentare la Domanda di pagamento prima che l'Organismo di difesa cui aderisce abbia trasmesso ad SGR la copia della quietanza sopra indicata e la documentazione attestante la tracciabilita' dei pagamenti alle compagnie assicurative di cui al punto successivo. A tal fine, il richiedente deve verificare con il CAA che l'Organismo collettivo cui aderisce abbia provveduto ad informatizzare i dati relativi alla quietanza del premio complessivo riferito alla polizza convenzione rilasciata dalla compagnia di assicurazione. Il termine ultimo di tale procedimento di informatizzazione delle polizze e' fissato entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente Avviso;
la documentazione attestante la tracciabilita' dei pagamenti alle compagnie assicurative, come di seguito indicato per ciascuna modalita' di pagamento ammessa:
Bonifico o ricevuta bancaria (Riba): deve essere prodotta la ricevuta del bonifico eseguito, la Riba o altra documentazione equiparabile, con riferimento a ciascun documento di spesa rendicontato. Tale documentazione, rilasciata dall'istituto di credito, deve essere allegata al pertinente documento di spesa. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite «home banking», il beneficiario del contributo e' tenuto a produrre la stampa dell'operazione dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita;
Assegno: tale modalita' puo' essere accettata, purche' l'assegno sia sempre emesso con la dicitura «non trasferibile» e il beneficiario produca l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'assegno con il quale e' stato effettuato il pagamento;
Carta di credito e/o bancomat: tale modalita', puo' essere accettata, purche' il beneficiario produca l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'operazione con il quale e' stato effettuato il pagamento. Non sono ammessi pagamenti tramite carte prepagate;
Bollettino postale effettuato tramite conto corrente postale: tale modalita' di pagamento deve essere documentata dalla copia della ricevuta del bollettino, unitamente all'estratto conto in originale. La causale deve contenere il riferimento al numero di polizza agevolata o al numero di certificato di polizza per le polizze collettive;
Vaglia postale: tale forma di pagamento puo' essere ammessa a condizione che sia effettuata tramite conto corrente postale e sia documentata dalla copia della ricevuta del vaglia postale e dall'estratto del conto corrente in originale. La causale deve contenere il riferimento al numero di polizza agevolata o al numero di certificato di polizza per le polizze collettive;
Il pagamento in contanti non e' consentito.
I documenti suddetti sono acquisiti in forma elettronica al momento della presentazione della domanda. Al richiedente sara' rilasciata una specifica ricevuta di presentazione e copia della domanda stessa.
Eventuali ulteriori disposizioni di dettaglio riguardanti la presentazione delle Domande di pagamento sono contenute nelle disposizioni operative emanate dall'Organismo pagatore AGEA.

Art. 15.
Istruttoria delle Domande di pagamento

L'istruttoria relativa alla Domanda di pagamento viene effettuata da AGEA Organismo pagatore e prevede:
a) controlli amministrativi;
b) controlli in loco, per le domande selezionate a campione;
c) controlli ex post, per le domande selezionate a campione e solo nel caso di polizze collettive;
a) Controlli amministrativi;
Nell'ambito dei controlli amministrativi vengono effettuate le verifiche, su tutte le Domande di pagamento presentate, in ordine:
alla ricevibilita' delle domande stesse, inclusa la validita' della certificazione antimafia ove previsto;
alla conformita' della polizza/certificato di polizza stipulata con quella presentata e accolta con la Domanda di sostegno;
ai costi sostenuti ed ai pagamenti effettuati;
alla presenza di doppi finanziamenti irregolari ottenuti da altri regimi nazionali, unionali o regimi assicurativi privati non agevolati da contributo pubblico.
b) Controlli in loco, per le domande selezionate a campione
I controlli in loco sono effettuati su un campione pari ad almeno il 5% della spesa che deve essere pagata dall'Organismo pagatore, determinata in seguito ai controlli amministrativi delle Domande di pagamento, nell'anno civile dall'Organismo pagatore AGEA. La selezione del campione sara' effettuata in base ad un'analisi dei rischi inerenti le Domande di pagamento ed in base ad un fattore casuale.
Attraverso i controlli in loco sara' verificata la conformita' delle operazioni realizzate dai beneficiari con la normativa applicabile inclusi i criteri di ammissibilita', gli impegni e gli altri obblighi relativi alle condizioni di concessione del sostegno. Tali controlli, altresi', verificano l'esattezza dei dati dichiarati dai beneficiari, raffrontandoli con i documenti giustificativi.
I controlli in loco comprendono una visita presso l'azienda del beneficiario e sono effettuati alla presenza dello stesso o, in subordine, di un suo delegato munito di delega scritta.
In caso di esito positivo della istruttoria la comunicazione ai beneficiari avviene esclusivamente tramite portale SIAN. In caso di esito non positivo dell'istruttoria l'organismo istruttore comunica, conformemente al successivo art. 19, le modalita' per visualizzare, in ambito SIAN, l'esito dell'istruttoria. Il beneficiario puo' presentare richiesta di riesame degli esiti dell'istruttoria della Domanda di pagamento ( - a) controlli amministrativi e - b) controlli in loco) entro e non oltre 10 giorni dalla ricezione degli stessi secondo le modalita' descritte nell'art. 13, par. 1, «Modalita' di presentazione istanza di riesame».
Sulla base degli esiti istruttori amministrativi ed in loco delle Domande di pagamento, compresi gli esiti derivanti dalle attivita' di riesame e fatto salvo il rispetto delle ulteriori condizioni per il pagamento di contributi pubblici stabilite dalla normativa nazionale e unionale, l'Organismo pagatore con proprio atto provvede ad approvare l'elenco dei pagamenti e a darne comunicazione ai singoli beneficiari tramite posta elettronica certificata o attraverso il portale SIAN con modalita' opportunamente pubblicizzate. Ai titolari delle domande valutate con esito negativo viene notificata la declaratoria di non ammissibilita' della spesa secondo le medesime modalita'.
c) Controlli ex post, per le domande selezionate a campione e solo nel caso di polizze collettive
Il controllo ex post e' finalizzato a verificare, nel caso di polizze collettive, il pagamento da parte del consorziato/beneficiario all'Organismo collettivo della quota del premio complessivo di propria pertinenza. Tali controlli ex post coprono, per ogni anno civile, almeno l'1% della spesa ancora subordinata all'impegno di mantenimento della documentazione di cui all'art. 7, ultimo capoverso, e per le quali e' stato pagato il contributo pubblico. Sono considerati solo i controlli svolti entro la fine dell'anno civile in questione. La selezione del campione sara' effettuata in base ad un'analisi dei rischi ed in base ad un fattore casuale. L'Organismo istruttore, entro 15 giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione delle liste di controllo (check list), comunica ai beneficiari, a mezzo posta elettronica certificata o attraverso il portale SIAN con modalita' opportunamente pubblicizzate, l'esito dei controlli ex post.
Nel caso di istruttoria negativa risultante dal controllo ex post viene comunicata l'entita' del recupero finanziario a cui viene sottoposto il beneficiario con eventuali sanzioni.
Il beneficiario puo' presentare richiesta di riesame degli esiti dell'istruttoria entro e non oltre 10 giorni dalla ricezione degli stessi secondo le modalita' descritte nell'art. 13, par. 1, «Modalita' di presentazione istanza di riesame».
Eventuali ulteriori disposizioni operative sono definite dall'Organismo pagatore AGEA con proprio provvedimento.

Art. 16. Modifiche, integrazioni, ritiro e correzione degli errori palesi
delle Domande di sostegno e di pagamento
1. Ritiro delle domande
Ai sensi dell'art. 3 del reg. (UE) n. 809/2014, le Domande di sostegno e di pagamento possono essere ritirate, in tutto e in parte, in qualsiasi momento. Tale ritiro e' registrato dall'Organismo pagatore AGEA tramite le apposite funzionalita' in ambito SIAN. Tuttavia se l'autorita' competente ha gia' informato il beneficiario che sono state riscontrate inadempienze nella Domanda di sostegno o di pagamento o gli ha comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco o se da tale controllo emergono inadempienze, non sono autorizzati ritiri.
Il ritiro della domanda riporta i beneficiari nella situazione in cui si trovavano prima della presentazione dei documenti in questione o parte di essi.
Le modalita' operative per il ritiro delle Domande di sostegno/pagamento e di altre dichiarazioni e documentazione, ai sensi dell'art. 3 del reg. (UE) n. 809/2014, sono definite dall'Organismo pagatore AGEA con proprio provvedimento. 2. Correzione degli errori palesi
Ai sensi dell'art. 4 del reg. (UE) n. 809/2014 (correzioni e adeguamento di errori palesi), le Domande di sostegno e di pagamento e gli eventuali documenti giustificativi forniti dal beneficiario possono essere corretti e adeguati in qualsiasi momento dopo essere stati presentati in casi di errori palesi riconosciuti dall'Organismo pagatore AGEA sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare e purche' il beneficiario abbia agito in buona fede.
L'errore puo' essere considerato palese solo se puo' essere individuato agevolmente durante un controllo amministrativo delle informazioni indicate nella domanda stessa.
In caso di individuazione e accettazione dell'errore palese, l'Organismo pagatore AGEA determina la ricevibilita' della comunicazione dell'errore palese commesso sulla Domanda di sostegno e/o pagamento.
Per le Domande di pagamento estratte per il controllo in loco, le modifiche possono essere valutate ed eventualmente autorizzate solo dopo il completamento delle attivita' di controllo e in ogni caso non sono accettati errori palesi che rendano incompleti o incoerenti i risultati dell'accertamento svolto in fase di controllo in loco.
Le modalita' operative per la comunicazione ai sensi dell'art. 4 del reg. (UE) n. 809/2014 dell'errore palese, sono definite dall'Organismo pagatore AGEA con proprio provvedimento. 3. Cessione di aziende
Ai sensi dell'art. 8 del reg. (UE) n. 809/2014, per cessione d'azienda si intende «la vendita, l'affitto o qualunque tipo analogo di transazione relativa alle unita' di produzione considerate».
La cessione d'azienda nella sua totalita' puo' avvenire:
A. Prima del temine ultimo di durata dell'operazione e dopo la presentazione della manifestazione di interesse. In tal caso il sostegno puo' essere concesso ed erogato, in relazione all'azienda ceduta, al cessionario qualora:
a) il cessionario provveda ad informare l'autorita' competente dell'avvenuta cessione in Domanda di sostegno e a chiedere la concessione del sostegno allegando alla domanda oltre la documentazione probante l'avvenuta cessione anche la presentazione di richiesta di subentro alla manifestazione di interesse ed il PAI «volturato». A tale scopo il cessionario deve preventivamente aggiornare il fascicolo aziendale;
b) il cessionario presenti la Domanda di pagamento e tutti i documenti giustificativi richiesti dal presente Avviso;
c) siano soddisfatte tutte le condizioni per la concessione/pagamento del sostegno di cui al presente Avviso;
d) il cessionario abbia volturato la contraenza della polizza/certificato e, in caso di pagamento del premio successivo alla cessione, abbia pagato il premio.
Ai sensi dell'art. 8, comma 4, del reg. (UE) n. 809/2014, successivamente alla comunicazione all'autorita' competente della cessione dell'azienda e della presentazione della richiesta di sostegno da parte del cessionario:
i. tutti i diritti e gli obblighi del cedente, risultanti dal legame giuridico tra il cedente e l'autorita' competente per effetto della manifestazione di interesse sono conferiti al cessionario;
ii. tutte le operazioni necessarie per la concessione e, se del caso, per il pagamento del sostegno e tutte le dichiarazioni effettuate dal cedente prima della cessione sono attribuite al cessionario ai fini dell'applicazione delle pertinenti norme dell'Unione europea e nazionali;
iii. l'azienda ceduta e' considerata, nel caso in cui il cessionario percepisca altri contributi pubblici ai sensi del presente Avviso, alla stregua di un'azienda distinta per quanto riguarda l'anno di domanda in questione.
B. Successivamente al termine ultimo di durata dell'operazione e dopo la presentazione della manifestazione di interesse.
Il sostegno puo' essere erogato al cedente e nessun aiuto sara' dovuto al cessionario, qualora il cedente presenti:
a) Domanda di sostegno, informando l'autorita' competente dell'avvenuta cessione successivamente alla conclusione dell'operazione e che nulla e' dovuto al cessionario;
b) Domanda di pagamento e tutti i documenti giustificativi richiesti dal presente Avviso;
c) siano soddisfatte tutte le condizioni per la concessione/pagamento del sostegno di cui al presente Avviso.
Di conseguenza, tutti i diritti ed obblighi sopra elencati di cui alla lett. A), punti i., ii., iii., rimangono il capo al cedente.
C. A seguito di successione «mortis causa».
Qualora un'azienda venga ceduta nella sua totalita', a seguito di successione «mortis causa», dopo la presentazione della manifestazione di interesse ma prima della presentazione della Domanda di pagamento da parte del de cuius, il sostegno e' concesso all'erede purche' vengano adempiuti gli obblighi informativi previsti alla lett. A) punti a), b), c) e, se del caso, d). Se la successione avviene dopo la presentazione della Domanda di sostegno, quanto riportato al punto a) deve intendersi riferito alla Domanda di pagamento. I controlli relativi agli atti amministrativi presentati dall'erede sono svolti avendo riguardo ai requisiti dell'azienda del de cuius; la verifica dei criteri di ammissibilita' soggettivi, di cui all'art. 4, lett. a) e b), e' svolta con riferimento al de cuius. In caso di pluralita' di eredi, questi devono delegare uno di loro alla presentazione degli atti amministrativi.
Di conseguenza, tutti i diritti ed obblighi suelencati di cui alla lett. A), punti i., ii., iii., rimangono il capo all'erede.
Se il de cuius e' deceduto dopo la presentazione della Domanda di pagamento, l'erede provvede alla presentazione di una comunicazione relativa all'avvenuta successione per attivare il pagamento della domanda del de cuius e percepire il relativo contributo. In caso di pluralita' di eredi, questi devono delegare uno di loro alla presentazione degli atti amministrativi.
Le modalita' attuative e operative per la comunicazione della cessione di aziende, nonche' eventuali ulteriori disposizioni operative, sono definite dall'Organismo pagatore AGEA con proprio provvedimento.
Le modalita' attuative per la gestione del Fascicolo aziendale sono definite da AGEA Coordinamento con proprio provvedimento.

Art. 17.
Riduzioni, esclusioni e sanzioni

Le modalita' di applicazione delle riduzioni, esclusioni e sanzioni imputabili al mancato rispetto dei criteri di ammissibilita', degli impegni e degli altri obblighi a carico dei beneficiari e richiamati nel presente Avviso pubblico sono stabilite sulla base dei reg. (UE) n. 809/2014 e n. 640/2014 nonche' del decreto ministeriale n. 2490 del 25 gennaio 2017, relativo alla «Disciplina del regime di condizionalita' ai sensi del reg. (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale».
Su tali basi, in conformita' all'art. 35, par. 1, del reg. (UE) n. 640/2014 il sostegno richiesto in Domanda di pagamento e' rifiutato o revocato integralmente se non sono rispettati i criteri di ammissibilita' di cui agli artt. 3, 4, 5 e 6 del presente Avviso.
Ai sensi dell'art. 35, par. 2, del medesimo reg. (UE) n. 640/2014, il sostegno richiesto e' invece rifiutato o revocato, integralmente o parzialmente, se non sono rispettati gli impegni o altri obblighi di cui all'art. 7 del presente Avviso. Nel decidere il tasso di rifiuto o revoca del sostegno a seguito dell'inadempienza agli impegni o altri obblighi si tiene conto della gravita', dell'entita', della durata e della ripetizione dell'inadempienza.
Alle riduzioni di cui al capoverso precedente puo' essere aggiunta una sanzione amministrativa per le fattispecie previste dall'art. 63 del reg. (UE) n. 809/2014.
Le modalita' di calcolo delle suddette riduzioni, esclusioni e sanzioni sono stabilite nell'allegato M17. 1-6 del presente Avviso, ai sensi del decreto n. 20423 del 17 luglio 2017.

Art. 18.
Condizioni specifiche per il settore vitivinicolo

Le domande di aiuto presentate nell'ambito del Programma nazionale di sostegno del settore vitivinicolo che non hanno trovato copertura finanziaria attraverso tale strumento, a causa dell'esaurimento delle risorse FEAGA disponibili, si intendono presentate come Domande di sostegno ai sensi del presente Avviso. Possono presentare Domanda di sostegno anche coloro che, avendo sottoscritto polizze agevolate a copertura dei rischi sull'uva da vino previa sottoscrizione della Manifestazione di interesse, non hanno presentato Domanda di aiuto nell'ambito del programma nazionale di sostegno del settore vitivinicolo. Ai fini della ricevibilita' delle stesse, i richiedenti sono tenuti ad apportare le eventuali integrazioni richieste dall'Organismo pagatore AGEA con proprio provvedimento. Alle sopracitate Domande di sostegno del settore vitivinicolo, nonche' alle relative Domande di pagamento, si applicano tutte le disposizioni di cui al presente Avviso.

Art. 19.
Modalita' di gestione della comunicazione con il Beneficiario

Gli indirizzi dei beneficiari sono tratti da quanto indicato dagli stessi nel proprio fascicolo aziendale, mentre l'indirizzo delle autorita' competenti alle quali i beneficiari sono tenuti a rivolgersi sono i seguenti:
Autorita' di gestione: via XX Settembre n. 20 00187 Roma, tel. 06-46651, sito web: www.politicheagricole.it
PEC: cosvir6@pec.politicheagricole.gov.it
Organismo pagatore AGEA: via Palestro n. 81 - 00185 Roma, tel. 06-494991, sito web: www.agea.gov.it
PEC: protocollo@pec.agea.gov.it
Tutte le comunicazioni tra i beneficiari e le autorita' competenti per la gestione ed il controllo delle Domande di sostegno e pagamento avverranno attraverso posta elettronica certificata.
In caso di mancato recapito della comunicazione via PEC, sara' pubblicato sul sito internet del MIPAAF e sul portale SIAN l'elenco delle domande interessate, con indicazione delle modalita' operative per la consultazione della comunicazione ai soggetti destinatari.

Art. 20.
Modalita' di calcolo ed erogazione del contributo

La misura del contributo pubblico e' pari al 65% della spesa ammessa in seguito all'istruttoria delle Domande di pagamento, di cui all'art. 15 del presente Avviso.
Il contributo viene erogato al beneficiario tramite bonifico sulle coordinate bancarie indicate dallo stesso all'atto di presentazione della Domanda di sostegno.

Art. 21.
Disposizioni finanziarie

Per l'attuazione del presente Avviso e' assegnato un importo complessivo di risorse in termini di spesa pubblica pari a 250 milioni di euro, di cui 112,5 milioni di quota FEASR e 137,5 milioni di quota di cofinanziamento nazionale.

Art. 22.
Norme di rinvio

Ai sensi e per gli effetti della legge 7 agosto 1990, n. 241 successive modificazioni e integrazioni, la data di avvio dei procedimenti, la loro durata ed i responsabili degli stessi sono individuati secondo la tabella pubblicata nel sito web del MIPAAF i cui contenuti sono indicati all'art. 8, comma 2, della citata legge.
Si precisa che, i termini indicati nella suddetta tabella, devono intendersi puramente indicativi in quanto strettamente correlati al numero delle domande che verranno presentate, alla loro distribuzione temporale, alle risorse umane e strumentali che verranno messe a disposizione per la definizione dei procedimenti.
Ricorrendo l'ipotesi di cui all'art. 8, comma 3, della legge n. 241/1990, per cui dato il numero elevato dei destinatari non sia possibile la comunicazione personale, l'Amministrazione adempie a tali obblighi provvedendo a rendere noti gli elementi della comunicazione di avvio del procedimento mediante la pubblicazione sul sito della suddetta tabella.
Al fine di evitare l'accrescimento del contenzioso e consentire il raffreddamento dei conflitti, avverso le decisioni assunte nei confronti dei beneficiari che aderiscono al presente Avviso e' ammesso ricorso in opposizione all'autorita' che ha adottato il provvedimento per chiedere l'eventuale applicazione dell'istituto dell'autotutela ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 1199/71 modificato con legge n. 69/2009.
In tutti i casi e' fatto salvo il ricorso giurisdizionale nei termini di legge.
Per quanto non previsto nel presente Avviso si fa rinvio alla relativa normativa unionale e nazionale pertinente.

Art. 23.
Informativa sul trattamento dei dati personali

I dati forniti saranno trattati in conformita' al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 «Codice in materia di protezione dei dati personali».
Titolare del trattamento e' l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) in qualita' di delegato dal MIPAAF al trattamento delle Domande di sostegno e nel suo ruolo di Organismo pagatore titolare del trattamento delle Domande di pagamento.
La sede di AGEA e' in via Palestro n. 81, 00187 Roma.
Il sito web istituzionale dell'Agenzia e' il seguente: www.agea.gov.it
 
Allegato


Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato M17.1-6
PSRN 2014-2020
Sanzioni amministrative applicabili alla sottomisura 17.1
1. Oggetto e campo di applicazione
Ai sensi dell'art. 24 del decreto ministeriale n. 2490 del 25 gennaio 2017, il presente provvedimento reca disposizioni in materia di sanzioni amministrative applicabili al Programma nazionale di sviluppo rurale (PSRN) 2014-2020 - Sottomisura 17.1, comminabili sotto forma di riduzioni dell'importo del sostegno, che puo' estendersi all'intero ammontare, comportando in tal caso l'esclusione dal sostegno stesso.
Le riduzioni e le esclusioni di cui al presente provvedimento, oltre all'eventuale recupero di importi indebitamente percepiti, sono effettuate dall'Organismo pagatore AGEA ai beneficiari della sottomisura 17.1 nel caso in cui, a seguito dei controlli amministrativi ed in loco effettuati sulle Domande di pagamento presentate dagli stessi beneficiari oppure dei controlli ex post, vengano riscontrate violazioni o inadempienze in relazione alle condizioni di ammissibilita' previste per detta sottomisura, compresa l'ammissibilita' delle spese.
L'applicazione delle sanzioni amministrative e il rifiuto o la revoca del sostegno, previsti dal presente provvedimento, non ostano all'applicazione di ulteriori sanzioni amministrative e penali, laddove previste dalla normativa nazionale applicabile. 2. Definizioni
Ai fini del presente provvedimento si adottano le presenti definizioni:
Autorita' di gestione (AdG): Direzione generale dello sviluppo rurale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (MIPAAF);
Organismo pagatore (OP): Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA);
Beneficiario: il proponente che ha avuto accesso ai benefici della sottomisura 17.1 del PSRN responsabile dell'attuazione dell'operazione;
Domanda di sostegno: domanda presentata dal proponente per ottenere la concessione del sostegno;
Domanda di pagamento: la domanda presentata dal beneficiario per ottenere il pagamento del contributo pubblico;
Operazione: un progetto o un gruppo di progetti selezionati dalla Autorita' di gestione che i beneficiari si impegnano a realizzare e che contribuisce alla realizzazione degli obiettivi della sottomisura;
Condizioni di ammissibilita': criteri di ammissibilita', impegni e gli altri obblighi che devono essere rispettati dai beneficiari per la concessione del sostegno ed il pagamento del contributo pubblico;
Criteri di ammissibilita': requisiti di accesso ai benefici della sottomisura, finalizzati al conseguimento degli obiettivi della stessa, che devono essere rispettati dai beneficiari al momento della presentazione della Domanda di sostegno e per l'intera durata dell'operazione;
Impegni: azioni che i beneficiari si impegnano a realizzare per le quali ottengono la concessione del sostegno ed il pagamento del contributo pubblico;
Altri obblighi: ulteriori requisiti previsti dalla normativa dell'Unione europea o dalla legislazione nazionale che devono essere rispettati dai beneficiari e che, seppur non necessari per avere accesso ai benefici della sottomisura e non generando pagamenti per gli stessi beneficiari, sono comunque di necessaria applicazione per l'attuazione delle operazioni;
Gravita' della violazione/inadempienza: e' data dalla rilevanza delle conseguenze della violazione/inadempienza alla luce degli obiettivi degli impegni o degli obblighi che non sono stati rispettati;
Entita' della violazione/inadempienza: dipende dai suoi effetti sull'operazione nel suo insieme;
Durata della violazione/inadempienza: dipende dal periodo di tempo durante il quale ne perdura l'effetto o dalla possibilita' di eliminarne l'effetto con mezzi ragionevoli;
Ripetizione della violazione/inadempienza: dipende dal fatto che siano state accertate violazioni/inadempienze analoghe negli ultimi quattro anni o durante l'intero periodo di programmazione 2014-2020 per lo stesso beneficiario e la stessa sottomisura o, riguardo al periodo di programmazione 2007-2013, per una misura analoga. 3. Violazioni/inadempienze dei criteri di ammissibilita'
Ai fini e per gli effetti dell'art. 35, par. 1, del reg. (UE) n. 640/2014 della Commissione europea, il sostegno richiesto dai beneficiari e' rifiutato o revocato se non sono rispettati i criteri di ammissibilita' previsti dal programma e dalle sue disposizioni attuative. In caso di mancato rispetto, inoltre, gli importi gia' erogati agli stessi beneficiari sono recuperati integralmente. 4. Violazioni/inadempienze degli impegni ed altri obblighi
Il sostegno richiesto dai beneficiari e' rifiutato o revocato, integralmente o parzialmente, se non sono rispettati gli impegni o altri obblighi previsti dal programma di sviluppo rurale e dalle sue disposizioni attuative.
La percentuale della riduzione e' determinata in base alla gravita', entita' e durata di ciascuna violazione/inadempienza, nonche' della sua ripetizione, in connessione a ciascun impegno/obbligo, secondo le modalita' di cui alle successive sezioni 1, 2 e 3.
Inoltre, ove si accerti la ripetizione di infrazioni relative ad impegni/obblighi con gravita', entita' e durata di livello massimo, il beneficiario e' escluso dal sostegno della sottomisura 17.1 con revoca del provvedimento concessivo e conseguente recupero degli eventuali importi indebitamente erogati.
Infine, sulla base di quanto previsto dall'art. 20, par. 3, ultimo capoverso, del decreto ministeriale n. 2490 del 25 gennaio 2017 anche le violazioni degli impegni/obblighi riportati nella sezione 3 dell'allegato 1 comportano sempre l'esclusione del beneficiario dal sostegno della sottomisura 17.1 ed il recupero degli eventuali importi indebitamente erogati.
Il recupero degli importi eventualmente gia' erogati viene effettuato anche nel caso di infrazioni inferiori al livello massimo, laddove l'entita' della riduzione del sostegno sia superiore all'importo ancora da erogare al beneficiario. 5. Sospensione del sostegno
In luogo della riduzione del sostegno, l'Organismo pagatore puo' sospendere, per un periodo massimo di tre mesi, il sostegno relativo a determinate spese qualora venga rilevata un'inadempienza che comporti una sanzione amministrativa.
Tale sospensione e' prevista soltanto nei casi in cui l'inadempienza non pregiudichi la realizzazione delle finalita' generali dell'operazione in questione e se si prevede che il beneficiario sia in grado di rimediare alla situazione entro il periodo definito. Pertanto, la sospensione non sara' applicata nei casi in cui gli Indici di verifica di cui all'allegato 1 prevedano il massimo grado di gravita', entita' e durata della violazione e laddove il beneficiario non possa dimostrare con soddisfazione dell'Organismo pagatore di poter rimediare all'inadempienza entro il termine di tre mesi.
La sospensione e' annullata dall'Organismo pagatore non appena il beneficiario dimostri, con soddisfazione dell'Organismo pagatore, di aver rimediato alla situazione. Nel caso in cui il beneficiario non possa fornire tale dimostrazione, l'Organismo pagatore applica la sanzione.
In ogni caso e' esclusa la sospensione del sostegno nei casi di mancato rispetto dei criteri di ammissibilita'. 6. Sanzioni applicabili in relazione all'ammissibilita' delle spese
I pagamenti da effettuare al beneficiario sono calcolati in funzione degli importi risultati ammissibili nel corso dei controlli amministrativi e, se del caso, in loco delle Domande di pagamento.
L'Organismo pagatore esamina la Domanda di pagamento ricevuta dal beneficiario e stabilisce gli importi ammissibili al sostegno, sulla base delle disposizioni sull'ammissibilita' della spesa stabilite nel PSRN e nelle disposizioni attuative dello stesso. Il calcolo degli importi ammissibili al sostegno si basa anche sulla verifica della resa, del prezzo e della superficie ammissibili.
L'Organismo pagatore determina:
a) l'importo cui il beneficiario ha diritto sulla base della Domanda di pagamento presentata dal beneficiario e dell'atto di concessione dell'AdG;
b) l'importo cui il beneficiario ha diritto dopo un esame dell'ammissibilita' delle spese riportate nelle Domande di pagamento.
Se l'importo stabilito in applicazione della lettera a), supera l'importo stabilito in applicazione della lettera b) di piu' del 10%, si applica una sanzione amministrativa riducendo ulteriormente l'importo di cui al punto b).
Il valore della sanzione corrisponde alla differenza tra questi due importi, ma non va oltre la revoca totale del sostegno. Tuttavia, non si applicano sanzioni se il beneficiario puo' dimostrare in modo soddisfacente all'Organismo pagatore di non essere responsabile dell'inclusione dell'importo non ammissibile nella Domanda di pagamento o se l'Organismo pagatore accerta altrimenti che l'interessato non e' responsabile.
La suddetta sanzione amministrativa si applica, mutatis mutandis, alle spese non ammissibili rilevate durante i controlli in loco di cui all'art. 49 del reg. (UE) n. 809/2014. In tal caso la spesa controllata e' la spesa cumulata sostenuta per l'operazione di cui trattasi. Cio' lascia impregiudicati i risultati dei precedenti controlli in loco delle operazioni in questione. 7. Ordine delle riduzioni
Nel corso dei controlli puo' determinarsi per un beneficiario sia una riduzione dovuta a violazione di impegni o altri obblighi (cfr. par. 4) sia una riduzione dovuta alla mancata ammissibilita' delle spese (cfr. par. 6).
In tal caso le riduzioni si sommano, nel seguente ordine:
1) inizialmente viene calcolato l'ammontare della spesa ammissibile sulla base del par. 6;
2) all'importo risultante viene applicata la riduzione dovuta per la violazione degli impegni o altri obblighi, sulla base del par. 4.
Quest'ultima riduzione non si applica nel caso in cui la riduzione di cui al precedente punto 1) sia pari al 100% dell'importo richiesto dal beneficiario. 8. Dolo o negligenza
In ogni caso, qualora si accerti che il beneficiario abbia presentato prove false per ricevere il sostegno oppure abbia omesso per negligenza di fornire le necessarie informazioni, il sostegno e' rifiutato o revocato integralmente e gli importi gia' erogati sono integralmente recuperati. 9. Applicazione di interessi
Ai casi di recupero di importi indebitamente erogati, previsti dal presente provvedimento, si applicano le disposizioni dell'art. 7 del reg. (UE) n. 809/2014 in merito al pagamento degli interessi da parte del beneficiario. 10. Forza maggiore e circostanze eccezionali
Nell'applicazione del presente provvedimento sono fatti salvi i casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali di cui all'art. 2.2 del reg. (UE) n. 1306/2013.

Sez. 1- Metodologia per il calcolo delle riduzioni/esclusioni

Sulla base di quanto previsto dall'allegato 6 del decreto ministeriale n. 2490 del 25 gennaio 2017, per ogni impegno/obbligo e' riscontrabile un triplice livello di infrazione (basso=1; medio=3; alto=5). Nella sezione 2 del presente allegato sono indicati per ciascun impegno/obbligo i corrispondenti parametri di valutazione della gravita', entita' e durata (cfr. indici di verifica), secondo la seguente matrice:


=========================================================
| | Gravita | Entita' | Durata |
+===========+===============+=============+=============+
|Basso (1) | | | |
+-----------+---------------+-------------+-------------+
|Medio (3) | | | |
+-----------+---------------+-------------+-------------+
|Alto (5) | | | |
+-----------+---------------+-------------+-------------+

Nel determinare il livello di riduzione applicabile, l'Organismo pagatore procede, per ciascun impegno/obbligo non rispettato, alla quantificazione in termini di gravita', entita' e durata sulla base delle matrici di cui al capoverso precedente.
Successivamente, ciascun punteggio medio afferente ad un impegno/obbligo violato viene confrontato con i punteggi della seguente tabella al fine di identificare la percentuale di riduzione corrispondente:


=============================================
| | Percentuale di |
| Punteggio | riduzione |
+===================+=======================+
| 1,00 <= x < 3,00 | 3% |
+-------------------+-----------------------+
| 3,00 <= x <= 4,00 | 7% |
+-------------------+-----------------------+
| x > 4,00 | 15% |
+-------------------+-----------------------+

I valori di riduzione, cosi' ottenuti, si sommano a loro volta per ciascun impegno/obbligo non rispettato per ottenere un unico valore di riduzione.
La procedura sopra indicata non si applica nel caso di mancato rispetto delle norme in materia di appalti pubblici, laddove applicabili. In tal caso, le percentuali da applicare sono quelle stabilite dalla Decisione della Commissione europea C(2013) 9527 del 19 dicembre 2013, relativa alla fissazione e all'approvazione degli orientamenti per la determinazione delle rettifiche finanziarie che la Commissione deve applicare alle spese finanziate dall'Unione nell'ambito della gestione concorrente, in caso di mancato rispetto delle norme in materia di appalti pubblici.
Le riduzioni calcolate per il mancato rispetto della normativa sugli appalti pubblici sono quindi sommate a quelle relative agli altri impegni/obblighi per ottenere il valore finale delle riduzioni applicabili.
In ogni caso la percentuale di riduzione applicabile ad un beneficiario non puo' essere superiore al 100% dell'importo concesso allo stesso beneficiario.

Sez. 2- Indici di verifica
Parte di provvedimento in formato grafico
Sez. 3- Disposizioni specifiche

Sulla base di quanto previsto al par. 4, quarto capoverso del presente documento, la violazione/inadempienza dei seguenti impegni/obblighi comporta sempre l'esclusione del beneficiario dal sostegno della sottomisura 17.1 ed il recupero degli eventuali importi indebitamente erogati:
non devono sussistere nei confronti del beneficiario cause di divieto, di decadenza o di sospensione, di cui agli artt. 67, commi 1, lettere da a) a g), da 2 a 7 e 8, e 76, comma 8, del decreto legislativo n. 159/2011;
il beneficiario non deve essere sottoposto a pene detentive e/o misure accessorie interdittive o limitative della capacita' giuridica e di agire fatta salva l'autorizzazione degli organi di vigilanza e/o tutori;
il beneficiario deve disporre ed esibire, se richiesto in sede di controllo per i cinque anni successivi al pagamento del saldo del contributo pubblico, idonea documentazione comprovante il possesso dei requisiti di ammissibilita' e la spesa sostenuta;
il beneficiario deve autorizzare l'Autorita' competente all'accesso, in ogni momento e senza restrizioni, alle sedi del beneficiario per le attivita' di ispezione previste, nonche' a tutta la documentazione che riterra' necessaria ai fini dell'istruttoria e dei controlli a pena di esclusione/revoca del sostegno richiesto.
 
Art. 2
Dotazione finanziaria

1. La dotazione finanziaria prevista per l'Avviso pubblico di cui all'art. 1 e' pari ad € 250.000.000,00 (duecentocinquantamilioni) di cui € 137.500.000,00 (centotrentasettemilionicinquecentomila) a carico del Fondo di rotazione ex legge n. 183/1987 ed € 112.500.000,00 (centododicimilionicinquecentomila) a carico del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).
2. Laddove la suddetta dotazione finanziaria non fosse sufficiente a far fronte alle proposte presentate ai sensi dell'Avviso pubblico di cui al precedente art. 1, l'Autorita' di gestione con successivo provvedimento, potra' incrementare le risorse disponibili tenendo conto delle richieste pervenute, nei limiti della disponibilita' finanziaria assegnata dal PSRN alla sottomisura 17.1.
3. In caso di economie, le risorse non utilizzate saranno riassegnate alle annualita' successive.
Il presente provvedimento e' trasmesso agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet del MIPAAF.
Roma, 7 febbraio 2018

L'Autorita' di gestione: Gatto
 
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