Gazzetta n. 57 del 9 marzo 2018 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 16 febbraio 2018
Riduzione del numero delle camere di commercio mediante accorpamento, razionalizzazione delle sedi e del personale.


IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, concernente «Attuazione della delega di cui all'art. 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, per il riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura» ed in particolare l'art. 3;
Visto in particolare il comma 1 del citato art. 3 che stabilisce che entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del medesimo decreto legislativo l'Unioncamere trasmette al Ministero dello sviluppo economico una proposta di rideterminazione delle circoscrizioni territoriali delle camere al fine di ricondurre il numero delle medesime camere di commercio entro il limite di 60, tenendo conto dei criteri ivi stabiliti;
Visto il comma 2 del medesimo art. 3 che prevede che la proposta di cui al sopra citato comma 1 deve essere corredata:
a) di un piano complessivo di razionalizzazione delle sedi delle singole camere di commercio nonche' delle Unioni regionali, con individuazione delle sedi secondarie e delle sedi distaccate e, in ogni caso, con limitazione degli spazi utilizzati a quelli strettamente necessari per lo svolgimento dei compiti istituzionali, anche tenuto conto delle riduzioni e dei trasferimenti di personale derivanti dagli interventi di razionalizzazione di cui al comma 3. Nel medesimo piano devono essere, altresi', individuati le modalita' ed i termini per la dismissione ovvero la locazione a terzi, mediante procedura ad evidenza pubblica, delle parti di patrimonio immobiliare non piu' ritenuto essenziale alle finalita' istituzionali nel rispetto comunque dell'art. 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive integrazioni e modificazioni;
b) di un piano complessivo di razionalizzazione e riduzione delle aziende speciali mediante accorpamento o soppressione tenendo conto dei compiti simili che le medesime aziende svolgono o che comunque possono essere svolti in modo coordinato ed efficace da un'unica azienda; in ogni caso non possono essere istituite nuove aziende speciali, salvo quelle eventualmente derivanti da accorpamenti di aziende esistenti o dalla soppressione di unioni regionali;
Visto il comma 3 del medesimo art. 3 che prevede, infine, che la proposta di cui al comma 1 deve includere, sentite le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, un piano complessivo di razionalizzazione organizzativa che contiene, sulla base delle indicazioni delle Camere di Commercio:
a) il riassetto degli uffici e dei contingenti di personale in funzione dell'esercizio delle competenze e delle funzioni di cui all'art. 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive integrazioni e modificazioni;
b) la conseguente rideterminazione delle dotazioni organiche del personale dirigente e non dirigente, nonche' la rideterminazione delle risorse finanziarie dei corrispondenti fondi per la contrattazione collettiva decentrata integrativa;
c) la razionale distribuzione del personale dipendente delle camere di commercio, con possibilita' di realizzare processi di mobilita' tra le medesime camere, nel rispetto delle forme di partecipazione sindacale, prescindendo dal nulla osta da parte della Camera di commercio cedente. Nel medesimo piano sono fissati anche i criteri per individuare il personale soggetto ai suddetti processi di mobilita', nonche' l'eventuale personale soprannumerario non ricollocabile nell'ambito delle camere di commercio;
Tenuto conto della proposta trasmessa con nota n. 12872 dell'8 giugno 2017 da Unioncamere, nei termini previsti di cui al comma 1, dell'art. 3, del decreto legislativo n. 219 del 2016 e corredata dei piani di cui ai commi 2 e 3;
Visto il decreto 21 aprile 2015 con il quale il Ministro dello sviluppo economico ha istituito la nuova Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Agrigento, Caltanissetta e Trapani;
Visto il decreto 25 settembre 2015 con il quale il Ministro dello sviluppo economico ha istituito la nuova Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura Chieti Pescara;
Visto il decreto 25 settembre 2015 con il quale il Ministro dello sviluppo economico ha istituito la nuova Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Catania, Ragusa e Siracusa della Sicilia orientale;
Visto il decreto 13 ottobre 2016 con il quale il Ministro dello sviluppo economico ha istituito la nuova Camera di commercio Metropolitana di Milano-Monza-Brianza-Lodi;
Visto il decreto 16 novembre 2016 con il quale il Ministro dello sviluppo economico ha istituito la nuova Camera di commercio industria artigianato e agricoltura Irpinia Sannio;
Visto il decreto 27 gennaio 2017 con il quale il Ministro dello sviluppo economico ha istituito la nuova Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del Gran Sasso d'Italia;
Tenuto conto delle richieste pervenute dalle regioni Friuli Venezia Giulia, Sardegna, Marche, Piemonte e Lombardia;
Tenuto conto del criterio di cui alla lettera f), del comma 2, dell'art. 3, del decreto legislativo che prevede la necessita' di tener conto degli accorpamenti approvati con decreto e che gli stessi possono essere assoggettati ad ulteriori o diversi accorpamenti esclusivamente ai fini del rispetto del limite di 60 camere di commercio;
Ritenuto, quindi, che la richiesta della regione Friuli Venezia Giulia possa trovare accoglimento in una fase successiva alla costituzione del nuovo ente camerale Pordenone - Udine;
Ritenuto che le richieste delle Regioni Marche e Sardegna possano trovare completo accoglimento alla luce dei criteri di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 219 del 2016;
Ritenuto che la richiesta della Regione Lombardia possa trovare accoglimento, alla luce dei criteri di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 219 del 2016, con particolare riferimento alla possibilita' di mantenere la circoscrizione territoriale di Sondrio;
Vista la lettera d), del comma 1, dell'art. 3, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, che prevede la possibilita' di istituire una camera di commercio tenuto conto delle specificita' geo-economiche dei territori e delle circoscrizioni territoriali di confine nei soli casi di comprovata rispondenza a criteri di efficienza e di equilibrio economico;
Ritenuto che il mantenimento della circoscrizione territoriale di Pavia non possa essere accolto alla luce del criterio di cui alla lettera d), del comma 1, dell'art. 3, del decreto legislativo n. 219 del 2016;
Ritenuto che alla Camera di commercio di Sassari, in quanto circoscrizione territoriale di confine e rispondente a criteri di efficienza e di equilibrio economico, possa applicarsi la lettera d), del comma 1, dell'art. 3, del decreto legislativo n. 219 del 2016;
Ritenuto che ai sensi della lettera d), del comma 1, dell'art. 3, del decreto legislativo n. 219 del 2016, possa essere istituita la Camera di commercio di Rieti - Viterbo in ragione delle specificita' geo-economiche dei rispettivi territori, tenuto conto della rispondenza a criteri di efficienza e di equilibrio economico;
Ritenuto che il mantenimento della circoscrizione territoriale di Verbano Cusio Ossola non possa trovare accoglimento alla luce del criterio di cui alla lettera e), del comma 1, dell'art. 3, del decreto legislativo n. 219 del 2016, in quanto non rispondente a criteri di efficienza e di equilibrio economico;
Ritenuto che, ai sensi della lettera e), del comma 1, dell'art. 3, del decreto legislativo n. 219 del 2016, possa essere confermata la circoscrizione territoriale della Camera di commercio di Sondrio, in quanto provincia montana e rispondente a criteri di efficienza e di equilibrio economico;
Ritenuto che, ai sensi della lettera e), del comma 1, dell'art. 3 del decreto legislativo n. 219 del 2016, possa essere confermata la circoscrizione territoriale della Camera di commercio di Nuoro, in quanto insistente in territorio montano di regione insulare, privo di adeguate infrastrutture e collegamenti pubblici stradali e ferroviari e rispondente a criteri di efficienza e di equilibrio economico;
Visto l'art. 10 della legge n. 580 del 1993 e successive integrazioni e modificazioni che stabilisce la ripartizione dei consiglieri secondo le caratteristiche economiche della circoscrizione territoriale di competenza;
Visto il comma 4, dell'art. 4, del decreto legislativo n. 219 del 2016;
Vista la legge regionale del Trentino Alto Adige 17 aprile 2003, n. 3;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive integrazioni e modificazioni;
Visto il comma 5, dell'art. 3, del decreto legislativo n. 219 del 2016 che stabilisce che agli accorpamenti disposti ai sensi del comma 4 del medesimo art. 3 si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, commi 5-bis, 5-ter e 5-quater, della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive integrazioni e modificazioni;
Visto il comma 5-bis dell'art. 1 che prevede che gli atti di trasferimento gratuito di carattere patrimoniale, compresi quelli di cessione e conferimento di immobili e partecipazioni, connessi alle operazioni di accorpamento delle camere di commercio o di modifica delle loro circoscrizioni territoriali, nonche' le operazioni di accorpamento delle aziende speciali, sono esenti da ogni imposta o tassa, fatta eccezione per l'imposta sul valore aggiunto;
Visto il comma 5-ter del medesimo art. 1 che stabilisce che con il decreto di cui al comma 5 e' nominato per ciascuna nuova Camera di commercio un commissario ad acta, scelto tra i segretari generali delle camere di commercio accorpate o tra il personale dirigenziale delle amministrazioni pubbliche, con il compito di adottare la norma statutaria di composizione del nuovo Consiglio ai sensi dell'art. 10 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive integrazioni e modificazioni, di avviare e curare le procedure di costituzione del consiglio della nuova Camera di commercio e di attuare le azioni propedeutiche per la costituzione del nuovo ente. Il medesimo comma prevede che lo stesso decreto disciplina le modalita' per la successione nei rapporti giuridici esistenti e che al commissario ad acta non spetta alcun compenso per l'espletamento dell'incarico;
Visto, infine, il comma 5-quater del citato articolo che prevede che eventuali procedure di rinnovo dei consigli camerali delle camere di commercio oggetto delle operazioni di accorpamento sono interrotte, ove gia' in corso, e comunque non avviate, a decorrere dall'adozione del decreto di cui al comma 5 e che i relativi organi continuano ad esercitare tutte le loro funzioni fino al giorno dell'insediamento del consiglio della nuova Camera di commercio;
Visto il comma 4, dell'art. 3, del decreto legislativo n. 219 del 2016 che prevede che il Ministro dello sviluppo economico, entro i sessanta giorni successivi al ricevimento della proposta da parte di Unioncamere, con proprio decreto, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede, tenendo conto della proposta di cui al comma 1, alla rideterminazione delle circoscrizioni territoriali, all'istituzione delle nuove camere di commercio, alla soppressione delle camere interessate dal processo di accorpamento e razionalizzazione ed alle altre determinazioni conseguenti ai piani di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 3 del decreto legislativo n. 219 del 2016;
Tenuto conto delle note pervenute, successivamente alla presentazione della proposta di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 219 del 2016, da parte delle Camere di commercio di Genova e di Riviere di Liguria Imperia La Spezia Savona, con le quali e' stata manifestata la volonta' delle medesime Camere di addivenire alla presenza di un numero di aziende speciali pari a due, anziche' tre come rappresentato nella proposta inviata da Unioncamere sopra citata;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 8 agosto 2017 recante «Rideterminazione delle circoscrizioni territoriali, istituzione di nuove camere di commercio, e determinazioni in materia di razionalizzazione delle sedi e del personale»;
Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 261 del 13 dicembre 2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - 1ª Serie speciale - Corte costituzionale n. 51 del 20 dicembre 2017;
Tenuto conto che con nota DAR 0019893 P-4.37.2.21 del 19 dicembre 2017 e' stato iscritto un nuovo schema di decreto all'ordine del giorno della Conferenza Stato-regioni prevista per il giorno 21 dicembre 2017, ai fini dell'acquisizione della prescritta intesa;
Preso atto del rinvio dell'esame stabilito nel corso della riunione del 21 dicembre 2017;
Preso atto che lo schema di provvedimento e' stato inserito con nota DAR 0000270 P-4.37.2.21 dell'8 gennaio 2018 all'ordine del giorno della riunione della Conferenza prevista per l'11 gennaio 2018;
Considerata la mancata intesa sancita nella riunione dell'11 gennaio 2018 (rep. atti n. 7/CSR dell'11 gennaio 2018);
Ravvisata la necessita' di adottare il decreto secondo la procedura di cui al comma 3 dell'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, al fine di dare attuazione al processo di riforma delle camere di commercio finalizzato alla razionalizzazione e riduzione dei costi del sistema camerale attraverso la ridefinizione delle circoscrizioni territoriali, con conseguente riduzione del numero delle Camere di commercio entro il limite di 60, la razionalizzazione e riduzione delle sedi e delle aziende speciali camerali e la definizione di un piano complessivo di razionalizzazione organizzativa;
Vista la delibera motivata del Consiglio dei ministri con la quale, ai sensi del comma 3, dell'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta dell'8 febbraio 2018, il Ministro dello sviluppo economico e' stato autorizzato ad adottare il decreto esaminato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano recante «Riduzione del numero delle Camere di commercio mediante accorpamento, razionalizzazione delle sedi e del personale, a norma dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219.»;

Decreta:

Art. 1
Ridefinizione delle circoscrizioni territoriali delle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura mediante
accorpamento

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, le circoscrizioni territoriali delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono definite nel numero di 60.
2. Sono confermate le circoscrizioni territoriali delle camere di commercio industria, artigianato e agricoltura di cui all'allegato A) che e' parte integrante del presente decreto.
3. Sono istituite le nuove camere di commercio indicate nell'allegato B) che e' parte integrante del presente decreto, mediante accorpamento delle camere di commercio ivi indicate. Le denominazioni delle nuove camere di commercio, le sedi legali e le sedi secondarie sono individuate nel medesimo allegato B), unitamente alla nomina del commissario ad acta per ciascun procedimento di accorpamento.
 
Allegato A

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato B

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato C

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato D

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2
Costituzione e successione degli organi

1. Le nuove camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di cui all'allegato B) sono costituite a decorrere dalla data di insediamento del nuovo consiglio camerale nominato ai sensi dell'art. 10 della legge n. 580 del 1993 e successive integrazioni e modificazioni.
2. Gli organi delle camere di commercio oggetto di accorpamento decadono, salvo quanto previsto dal comma 4, a decorrere dalla data di insediamento del consiglio camerale delle nuove camere di commercio di cui al comma 1.
3. Il collegio dei revisori dei conti delle nuove camere di commercio e' costituito dal nuovo consiglio camerale tenendo conto delle designazioni richieste, ai sensi del comma 1, dell'art. 17, della legge n. 580 del 1993 e successive integrazioni e modificazioni, dai commissari ad acta nominati con il presente decreto.
4. Nel caso in cui non sia possibile costituire il collegio dei revisori della nuova Camera di commercio nella stessa data di insediamento del nuovo Consiglio, le relative funzioni sono transitoriamente svolte dal collegio dei revisori dei conti della Camera di commercio individuata quale sede legale nell'allegato B), fino al momento in cui e' costituito il nuovo collegio ai sensi dei commi 1 e 3 dell'art. 17, della legge n. 580 del 1993 e successive integrazioni e modificazioni.
 
Art. 3
Successione nei rapporti giuridici, finanziari, patrimoniali

1. Le nuove camere di commercio di cui all'allegato B) subentrano nella titolarita' delle posizioni e dei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, che afferiscono alle preesistenti relative camere di commercio, ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge n. 580 del 1993 e successive integrazioni e modificazioni a decorrere dal giorno successivo alla costituzione dei nuovi enti camerali.
2. I beni patrimoniali delle preesistenti camere di commercio sono trasferiti in applicazione del comma 1 al patrimonio della rispettiva Camera di commercio di nuova istituzione. Ai relativi atti di trasferimento si applicano le disposizioni di cui al comma 5-bis) dell'art. 1 della legge n. 580 del 1993 e successive integrazioni e modificazioni.
3. Il personale delle preesistenti camere di commercio e' trasferito in applicazione del comma 1 alla corrispondente Camera di commercio di nuova istituzione ai sensi dell'art. 2112 del codice civile e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
4. I regolamenti e gli atti amministrativi a contenuto generale delle preesistenti camere di commercio restano in vigore, in quanto compatibili, sino a quando non sono adottati i corrispondenti nuovi regolamenti delle nuove relative camere di commercio.
 
Art. 4
Procedure di rinnovo dei Consigli e nomina commissario ad acta

1. Per le camere di commercio interessate dall'accorpamento di cui all'allegato B) le eventuali procedure di rinnovo dei rispettivi Consigli sono interrotte dal 19 settembre 2017 o comunque non sono avviate dopo tale data e i relativi organi delle medesime camere continuano ad esercitare tutte le loro funzioni fino al giorno dell'insediamento del consiglio della nuova Camera di commercio.
2. I commissari ad acta nominati con il presente decreto ed individuati nell'allegato B) per ciascun procedimento di accorpamento hanno il compito di adottare, tenuto conto dei dati pubblicati dal Ministero dello sviluppo economico, la norma statutaria di composizione del nuovo Consiglio ai sensi dell'art. 10 della legge n. 580 del 1993 e successive integrazioni e modificazioni, di avviare le procedure di costituzione del consiglio delle relative nuove camere di commercio e svolgere tutte le azioni propedeutiche necessarie alla costituzione delle medesime, nonche' di richiedere, in tempo utile per consentire la costituzione del collegio dei revisori al momento della costituzione delle nuove camere di commercio, le designazioni dei componenti del collegio dei revisori dei conti ai sensi del comma 1 dell'art. 17 della legge n. 580 del 1993 e successive integrazioni e modificazioni.
3. I commissari ad acta nominati con il presente decreto e individuati nell'allegato B) sono tenuti ad avviare le procedure per la costituzione del consiglio delle nuove camere di commercio, ai sensi del comma 1, dell'art. 2 del decreto ministeriale 4 agosto 2011, n. 156, entro il 1° marzo 2018, pena la decadenza dall'incarico e la nomina di altro commissario ad acta con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza Stato Regioni.
4. Ai commissari ad acta non spetta, ai sensi del comma 5-ter dell'art. 1 della legge n. 580 del 1993 e successive integrazioni e modificazioni, alcun compenso per l'espletamento dell'incarico. Ai commissari ad acta e' riconosciuto il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico tenendo conto dei criteri e dei limiti definiti per gli organi camerali nel decreto adottato ai sensi del comma 2-bis dell'art. 4-bis) della legge n. 580 del 1993 e successive integrazioni e modificazioni.
 
Art. 5
Razionalizzazione delle sedi delle camere di commercio e delle unioni
regionali e disposizioni in materia di unioni regionali

1. Si approvano gli interventi di razionalizzazione delle sedi camerali e delle Unioni regionali, e le modalita' per la dismissione ovvero la locazione a terzi, mediante procedura ad evidenza pubblica, delle parti di patrimonio immobiliare non piu' ritenuto essenziale alle finalita' istituzionali, cosi' come determinati nel piano di cui al comma 2, lettera a) dell'art. 3 del decreto legislativo n. 219 del 2016.
2. Nelle circoscrizioni regionali in cui e' presente un numero di camere di commercio inferiore a tre, le relative unioni regionali sono poste in liquidazione.
3. A seguito della conclusione dei procedimenti di accorpamento che interessano le camere di commercio di cui all'allegato B) al presente decreto, le nuove camere di commercio sono tenute a confermare l'eventuale mantenimento delle rispettive unioni regionali tenendo conto del disposto dei commi 1 e 1-bis dell'art. 6 della legge n. 580 del 1993 e successive integrazioni e modificazioni.
 
Art. 6
Razionalizzazione delle aziende speciali

1. Si approvano gli interventi di razionalizzazione e riduzione delle aziende speciali cosi' come determinati nel piano di cui al comma 2, lettera b), dell'art. 3, del decreto legislativo n. 219 del 2016, a seguito dei quali il numero delle aziende speciali e' rideterminato nel numero di 58 come individuato nell'allegato C) mediante accorpamento e soppressione di aziende che svolgono compiti simili o che possono essere svolti in modo coordinato ed efficace da un'unica azienda.
2. Le camere di commercio sono tenute, entro il primo rinnovo dei loro consigli successivo all'entrata in vigore del presente decreto, a procedere ad un ulteriore riduzione del numero delle aziende speciali individuate nel piano di cui al comma 1, tenendo conto del criterio di cui alla lettera b), del comma 2, dell'art. 3, del decreto legislativo n. 219 del 2016 e della necessita' di pervenire ad un'unica azienda speciale regionale.
3. Non sono oggetto di accorpamenti o soppressioni le aziende speciali alle quali sono state conferite, ai sensi dell'art. 7, comma 20, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 e successive integrazioni e modificazioni, le funzioni e i compiti delle ex Stazioni sperimentali, nonche' le aziende speciali cui sono attribuiti compiti di programmazione, coordinamento e promozione delle opere portuali (ASPO) ai sensi della legge 28 gennaio 1994, n. 84 e successive integrazioni e modificazioni.
 
Art. 7
Razionalizzazione organizzativa delle camere di commercio

1. Sono approvate le dotazioni organiche cosi' come determinate nel piano di cui al comma 3, dell'art. 3, del decreto legislativo n. 219 del 2016 ed individuate nell'allegato D) che e' parte integrante del presente decreto.
2. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto il Ministero dello sviluppo economico, su proposta di Unioncamere, ridefinisce i servizi che il sistema delle camere di commercio e' tenuto a fornire sull'intero territorio nazionale, in relazione alle funzioni amministrative ed economiche di cui all'art. 2 della legge n. 580 del 1993 e successive integrazioni e modificazioni e, in sede di prima attuazione del comma 4, lettera a-bis) dell'art. 18 della medesima legge, gli ambiti prioritari di intervento con riferimento alle funzioni promozionali di cui al medesimo art. 2. In caso di variazioni dei servizi, Unioncamere propone al Ministero dello sviluppo economico una nuova definizione dei medesimi e, ai fini dell'applicazione del comma 4 lettera a-bis) dell'art. 18 della legge n. 580 del 1993 e successive integrazioni e modificazioni, una proposta annuale di definizione degli ambiti prioritari di intervento.
3. Le camere di commercio di cui all'allegato A) al presente decreto, in sede di prima programmazione dei fabbisogni ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive integrazioni e modificazioni, sono tenute a rideterminare il proprio contingente di personale dirigente e non dirigente e, di conseguenza, le proprie dotazioni organiche, tenendo conto del riassetto dei servizi e degli ambiti prioritari di intervento individuati ai sensi del comma 4, lettera a-bis) dell'art. 18 della legge n. 580 del 1993 e successive integrazioni e modificazioni.
4. Le camere di commercio di cui all'allegato B) al presente decreto sono tenute, entro tre mesi dalla loro costituzione, a rideterminare, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive integrazioni e modificazioni, il proprio contingente di personale dirigente e non dirigente e, di conseguenza, le proprie dotazioni organiche tenendo conto del riassetto dei servizi e degli ambiti prioritari di intervento individuati ai sensi del comma 4, lettera a-bis), dell'art. 18 della legge n. 580 del 1993 e successive integrazioni e modificazioni.
5. Fino all'adozione degli atti di cui ai commi 3 e 4 e' in ogni caso vietata, a pena di nullita', l'assunzione o l'impiego di nuovo personale o il conferimento di incarichi, a qualunque titolo e con qualsiasi tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione.
6. Successivamente alla rideterminazione delle dotazioni organiche di cui ai commi 3 e 4, qualora dalla stessa risultassero unita' di personale in soprannumero, Unioncamere:
a) individua, d'intesa con le camere di commercio, le disponibilita' di posti da destinare a processi di mobilita' volontaria delle unita' suddette tra le medesime camere di commercio;
b) comunica al Dipartimento della funzione pubblica le unita' numeriche, distinte per categoria e camera di commercio di appartenenza, costituenti le posizioni soprannumerarie residue, al fine di acquisire dal Dipartimento medesimo le disponibilita' di posti da destinare alla ricollocazione di detto personale, previa ricognizione tra le amministrazioni pubbliche di cui al comma 7, dell'art. 3, del decreto legislativo n. 219 del 2016 e nei limiti di posti di cui al comma 6 del medesimo articolo;
c) assevera, nei confronti del Dipartimento della funzione pubblica e delle amministrazioni pubbliche interessate, la sussistenza di posizioni soprannumerarie nella categoria e nella camera di commercio di appartenenza del personale che richiede il trasferimento per mobilita' presso le amministrazioni suddette. Tale asseverazione e' inviata anche al Ministero dello sviluppo economico.
7. All'eventuale personale soprannumerario non ricollocato, ai sensi del comma 6 entro il 31 marzo 2019, si applicano le disposizioni di cui ai commi 6 e 7, dell'art. 3 del decreto legislativo n. 219 del 2016.
8. L'assunzione o l'impiego di nuovo personale o il conferimento di incarichi, a qualunque titolo e con qualsiasi tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione e' in ogni caso vietata, a pena di nullita', fino al completamento delle eventuali procedure di cui ai commi 6 e 7 nelle Regioni interessate. Il Dipartimento della funzione pubblica dara' comunicazione alle camere di commercio di ciascuna Regione e al Ministero dello sviluppo economico dell'avvenuto completamento delle procedure di cui al comma 6.
 
Art. 8
Disposizioni finali e transitorie

1. Con successivi eventuali provvedimenti adottati con la medesima procedura del presente decreto sono ulteriormente disciplinati, ove occorra, criteri e modalita' per la successione nei rapporti giuridici esistenti.
2. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
3. Le disposizioni di cui al presente decreto sono applicabili nelle Regioni a statuto speciale e nelle Provincie autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
4. A far data dall'entrata in vigore del presente decreto cessa l'efficacia del decreto 8 agosto 2017.
5. Il presente decreto sara' inviato agli Organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 16 febbraio 2018

Il Ministro: Calenda

Registrato alla Corte dei conti il 28 febbraio 2018 Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 124
 
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