Gazzetta n. 57 del 9 marzo 2018 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 1 marzo 2018
Revisione del regime di tassazione del consolidato nazionale di cui agli articoli da 117 a 128 del Testo unico delle imposte sui redditi.


IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 7-quater, comma 27, lettere c), d) ed e), del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, che introducono disposizioni volte a stabilire che l'opzione per il consolidato nazionale di cui agli articoli 117 e seguenti del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (di seguito «testo unico»), al termine del triennio di validita', si intende tacitamente rinnovata per un altro triennio a meno che non sia revocata, secondo le modalita' e i termini previsti per la comunicazione dell'opzione;
Visto il successivo comma 28 del citato art. 7-quater in base al quale il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, adegua le vigenti disposizioni ministeriali alle modificazioni introdotte dal comma 27;
Visti gli articoli 117 e seguenti del testo unico, recanti la disciplina del consolidato fiscale nazionale;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 9 giugno 2004 recante «Disposizioni applicative del regime di tassazione del consolidato nazionale di cui agli articoli da 117 a 128 del testo unico delle imposte sui redditi» emanato in attuazione dell'art. 129 del citato testo unico;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 28 novembre 2017 recante «Revisione del regime di tassazione agevolata dei redditi derivanti dall'utilizzo di software protetto da copyright, di brevetti industriali disegni e modelli, nonche' di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili»;
Visti gli articoli 2 e 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la istituzione del Ministero dell'economia e delle finanze;
Considerata l'opportunita' di chiarire che il trattamento tributario, in relazione al regime agevolativo cosiddetto «Patent Box», di cui all'art. 1, commi da 37 a 45, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dei soggetti perfettamente integrati (che detengono esclusivamente partecipazioni totalitarie) all'interno del consolidato nazionale, di cui all'art. 117 del testo unico, e' equiparato, stante la finalita' della disposizione agevolativa, a quello dei soggetti non legati da rapporti partecipativi che svolgono attivita' di ricerca e sviluppo preordinata alla realizzazione e all'utilizzo dei beni immateriali indicati nel comma 39 della citata legge n. 190 del 2014;
Considerato che, nell'adeguare le disposizioni ministeriali ai sensi del citato comma 28, occorre anche tenere conto di ulteriori modifiche intervenute nel regime di tassazione del consolidato nazionale successivamente alla emanazione del citato decreto ministeriale del 9 giugno 2004;

Decreta:

Art. 1
Ambito di applicazione e definizioni

1. Il presente decreto reca disposizioni di attuazione per l'applicazione di quelle contenute negli articoli da 117 a 128 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; ai fini del presente decreto:
a) si intende per «testo unico», il testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
b) i termini «controllante» e «controllata», si intendono effettuati con riferimento al rapporto di controllo esistente ai sensi dell'art. 117 del testo unico, anche tramite soggetti non aventi i requisiti per la tassazione di gruppo, ivi compresi i soggetti residenti in Paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni;
c) i termini «consolidante» e «consolidata», si intendono riferiti rispettivamente all'ente o societa' controllante, ovvero alla controllata designata dalla controllante non residente, e alla societa' controllata che hanno optato per la tassazione di gruppo ai sensi dell'art. 117 del testo unico.
 
Art. 2
Soggetti ammessi alla tassazione di gruppo di imprese

1. Le societa' e le stabili organizzazioni indicate nell'art. 120 del testo unico possono esercitare, in qualita' di controllate, l'opzione per la tassazione di gruppo sin dall'esercizio di costituzione, ove tale costituzione avvenga entro i termini di presentazione della dichiarazione di cui all'art. 119, comma 1, lettera d), del testo unico e siano rispettate le altre condizioni previste dal citato art. 119. Tale disposizione si applica anche ai soggetti che trasferiscono dall'estero in Italia la residenza a fini fiscali, nonche' a quelli risultanti dalle operazioni di trasformazione ai sensi degli articoli 170, comma 3, e 171, comma 2, del testo unico.
2. Nei casi previsti dal comma 1, secondo periodo, i soggetti che trasferiscono dall'estero in Italia la residenza a fini fiscali possono esercitare, anche in qualita' di controllanti, l'opzione per la tassazione di gruppo sin dall'esercizio nel quale e' avvenuto il trasferimento stesso, anche qualora sussista un consolidato nel quale gli stessi avevano designato una loro controllata ai sensi dell'art. 117, comma 2-bis, del testo unico. I soggetti risultanti dalle operazioni di trasformazione, di cui al comma 1, secondo periodo, possono esercitare, in qualita' di controllanti, l'opzione per la tassazione di gruppo a decorrere dall'esercizio che inizia dalla data in cui ha effetto la trasformazione.
3. L'opzione per la tassazione di gruppo puo' essere esercitata dalla societa' controllata anche a decorrere da un esercizio successivo a quello in cui ha avuto inizio la tassazione di gruppo cui partecipa la controllante.
4. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 le societa' effettuano la comunicazione, ai sensi dell'art. 119, comma 1, lettera d), del testo unico, relativa all'esercizio dell'opzione per il consolidato, a mezzo del modello per le «comunicazioni per i regimi di tonnage tax, consolidato, trasparenza e per l'opzione irap» approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 17 dicembre 2015.
 
Art. 3
Percentuali dei diritti di voto

1. La percentuale dei diritti di voto prevista dal comma 1 dell'art. 120 del testo unico e' quella riferibile alle assemblee previste dagli articoli 2364, 2364-bis e 2479-bis del codice civile.
2. Ai fini della determinazione della percentuale di partecipazione agli utili di cui all'art. 120, comma 1, lettera b), del testo unico, la quota di utili delle azioni di cui all'art. 2350, secondo comma, primo periodo, del codice civile, si assume pari alla quota di partecipazione al capitale delle azioni medesime.
 
Art. 4
Limiti all'esercizio dell'opzione per la tassazione di gruppo

1. L'opzione per la tassazione di gruppo non puo' essere esercitata dalla societa' che:
a) ha optato, in qualita' di partecipata, per la trasparenza fiscale di cui all'art. 115 del testo unico;
b) e' assoggettata alle procedure di fallimento, liquidazione coatta amministrativa ovvero di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza.
 
Art. 5
Esercizio dell'opzione per la tassazione di gruppo

1. L'esercizio congiunto dell'opzione per la tassazione di gruppo e' comunicato dalla societa' controllante all'Agenzia delle entrate con la dichiarazione dei redditi presentata nel periodo d'imposta a decorrere dal quale si intende esercitare l'opzione e deve contenere la denominazione o ragione sociale e il codice fiscale delle societa' che esercitano l'opzione, la qualita' di controllante ovvero di controllata, l'individuazione delle societa' che hanno eventualmente effettuato il versamento d'acconto in modo separato, il criterio utilizzato per l'eventuale attribuzione delle perdite residue in caso di interruzione anticipata della tassazione di gruppo, o di revoca dell'opzione.
 
Art. 6
Effetti dell'esercizio dell'opzione

1. L'esercizio dell'opzione per la tassazione di gruppo, effettuato secondo le modalita' di cui all'art. 5, comporta il trasferimento al consolidante degli obblighi di versamento dell'imposta sul reddito delle societa', anche a titolo d'acconto. Se gli acconti sono stati versati, in tutto o in parte, separatamente dai soggetti partecipanti alla tassazione di gruppo, le sanzioni sono applicate al consolidante se l'importo dei versamenti complessivamente eseguiti risulta insufficiente in base alle disposizioni di legge.
2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 9, comma 6, del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 28 novembre 2017, le disposizioni di cui all'art. 9, comma 4, lettera b), del medesimo decreto, si interpretano nel senso che il costo complessivo ivi indicato e' considerato al netto dei costi sostenuti dall'impresa per l'acquisizione, anche mediante licenza di concessione in uso, del bene immateriale agevolato gia' acquisito a titolo originario da societa' consolidate che detengono, direttamente o indirettamente, la partecipazione totalitaria al capitale di tale impresa o il cui capitale e', direttamente o indirettamente, totalmente detenuto da tale impresa o dalla societa' che detiene interamente il capitale di tale impresa, sempre che per tali societa' i requisiti del possesso della partecipazione totalitaria e della tassazione consolidata sussistano ininterrottamente a partire dall'esercizio in cui sono stati sostenuti i costi rilevanti ai sensi del medesimo comma 4.
 
Art. 7

Dichiarazione dei redditi propri di ciascun soggetto partecipante
alla tassazione di gruppo

1. Per effetto dell'opzione:
a) ciascun soggetto deve presentare all'Agenzia delle entrate la propria dichiarazione dei redditi nei modi e nei termini previsti dal Regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, senza liquidazione dell'imposta; dal reddito complessivo, determinato secondo le disposizioni dell'art. 83 del testo unico, sono computate in diminuzione le perdite di cui all'art. 84 del testo unico relative agli esercizi anteriori all'inizio della tassazione di gruppo;
b) ciascun soggetto puo' cedere, ai fini della compensazione con l'imposta sul reddito delle societa' dovuta dalla consolidante, i crediti utilizzabili in compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nel limite previsto dall'art. 25 di tale decreto per l'importo non utilizzato dal medesimo soggetto, nonche' le eccedenze di imposta ricevute ai sensi dell'art. 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
c) nella dichiarazione dei redditi va indicato il reddito prodotto all'estero e la relativa imposta ivi pagata.
 
Art. 8
Obblighi delle societa' controllate

1. Per effetto dell'opzione, ciascuna consolidata, oltre a quanto indicato nell'art. 121 del testo unico, deve trasmettere al consolidante la copia della dichiarazione dei redditi di cui all'art. 7 del presente decreto.
 
Art. 9
Dichiarazione dei redditi del consolidato

1. Il consolidante presenta la dichiarazione dei redditi del consolidato e calcola il reddito complessivo globale apportando le variazioni di cui agli articoli 96, comma 7, 124 e 125 del testo unico alla somma algebrica dei redditi complessivi netti dei soggetti che hanno esercitato l'opzione di cui all'art. 117 del testo unico, assunti per il loro intero importo, indipendentemente dalla quota di partecipazione riferibile al consolidante stesso.
2. Le perdite fiscali risultanti dalla dichiarazione dei redditi di cui al comma 1 possono essere computate in diminuzione del reddito complessivo globale dei periodi d'imposta successivi, secondo le modalita' di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 84.
3. Si applicano, ove compatibili, le disposizioni degli articoli da 78 a 80 del testo unico.
4. Nella determinazione del credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero di cui all'art. 165 del testo unico, per reddito complessivo deve intendersi il reddito complessivo globale.
 
Art. 10
Regime di neutralita' per i trasferimenti infragruppo

1. Ai fini dell'applicazione dell'art. 87, comma 1, lettera b), del testo unico, le partecipazioni cedute in regime di neutralita', secondo le disposizioni dell'art. 123 del testo unico vigente antecedentemente all'abrogazione operata con l'art. 1, comma 33, lettera v), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, mantengono per il cessionario la classificazione operata nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso del cedente; per la verifica dei requisiti di cui al medesimo art. 87, comma 1, lettere a) e c), e all'art. 86, comma 4, del testo unico si tiene conto anche del periodo di possesso del cedente.
 
Art. 11

Operazioni straordinarie che non interrompono la tassazione di gruppo

1. La fusione tra societa' consolidate non interrompe la tassazione di gruppo. Il vincolo di permanenza temporale nel consolidato delle societa' partecipanti alla fusione si trasferisce alla societa' risultante dalla fusione, che e' tenuta a rispettare il termine che scade per ultimo.
2. La fusione tra la consolidante e una o piu' consolidate estingue la tassazione di gruppo tra i soggetti stessi senza gli effetti di cui all'art. 124 del testo unico. Nel caso di fusione per incorporazione della consolidante in una consolidata permane la tassazione di gruppo nei confronti delle altre consolidate.
3. La fusione per incorporazione di societa' non inclusa nel consolidato in societa' inclusa nel consolidato non interrompe la tassazione di gruppo, qualora permangano i requisiti di cui all'art. 117 del testo unico.
4. La scissione totale o parziale di consolidata che non comporti modifica della compagine sociale non muta gli effetti derivanti dall'opzione alla tassazione di gruppo, fermo restando i requisiti richiesti di cui all'art. 117, comma 1, del testo unico; in tal caso, le societa' beneficiarie che si costituiscono per effetto della scissione si considerano partecipanti alla tassazione di gruppo per un periodo pari a quello residuo della societa' scissa, ancorche' non esercitino l'opzione di cui all'art. 117, comma 1, del testo unico.
5. Se la consolidata e' beneficiaria di una scissione di societa', anche non inclusa nella tassazione di gruppo, non si verifica interruzione della tassazione di gruppo, qualora permangano i requisiti di cui all'art. 117 del testo unico.
6. La scissione parziale della consolidante non modifica gli effetti derivanti dall'opzione alla tassazione di gruppo da parte della scissa, fermo restando i requisiti richiesti di cui all'art. 117, comma 1, del testo unico.
7. La liquidazione volontaria della consolidante o della consolidata non interrompe la tassazione di gruppo.
8. I conferimenti effettuati da soggetti partecipanti alla tassazione di gruppo, qualora permangano i requisiti di cui all'art. 117 del testo unico, non interrompono la medesima tassazione di gruppo.
 
Art. 12
Casi particolari di determinazione del reddito

1. Nei casi di cui all'art. 11, ai fini della tassazione di gruppo:
a) se gli effetti fiscali della fusione di cui al comma 1 del predetto art. 11 decorrono da una data successiva a quella di inizio del periodo d'imposta, la societa' incorporante o risultante dalla fusione comunica alla consolidante il reddito dell'intero esercizio risultante dalla somma algebrica dei redditi e delle perdite delle societa' partecipanti alla fusione per il periodo d'imposta antecedente a quello da cui ha effetto la fusione nonche' del reddito o della perdita relativo al periodo d'imposta da cui ha effetto la fusione. Si applicano, comunque, le disposizioni dell'art. 172 del testo unico, ad esclusione del comma 10. La societa' risultante dalla fusione e' tenuta, altresi', ad adempiere gli obblighi di cui all'art. 8 con riferimento a tutte le societa' partecipanti alla fusione. Ai fini dell'art. 84 del testo unico, l'esercizio sociale in cui ha effetto la fusione e' considerato un unico periodo d'imposta;
b) se gli effetti fiscali della scissione di cui al comma 4 del predetto art. 11 decorrono da una data successiva a quella d'inizio del periodo d'imposta, si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui alla lettera a), tenuto conto degli obblighi tributari come disciplinati dall'art. 173, comma 12, del testo unico;
c) se la liquidazione volontaria di cui al comma 7 del predetto art. 11 e' effettuata in corso d'esercizio si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui alla lettera a). Se la liquidazione si protrae oltre l'esercizio in cui ha avuto inizio, il reddito o le perdite fiscali di ciascuno degli esercizi compresi nella liquidazione si considerano definitivi, indipendentemente dalla durata della liquidazione o dell'amministrazione straordinaria stessa. Il reddito relativo al periodo d'imposta in cui avviene lo scioglimento della societa' confluisce, in ogni caso, nella determinazione della tassazione di gruppo.
 
Art. 13

Interruzione della tassazione di gruppo prima del compimento del
triennio

1. Oltre ai casi previsti dagli articoli 124, commi 1 e 5, 126, comma 1, del testo unico, e 4, comma 1, lettera b), del presente decreto, l'interruzione della tassazione di gruppo, con gli effetti previsti dall'art. 124 del testo unico, si verifica nel caso di:
a) liquidazione giudiziale;
b) trasformazione di una societa' soggetta all'imposta di cui al titolo II del testo unico in societa' non soggetta a tale imposta;
c) trasformazione della consolidata in un soggetto avente natura giuridica diversa da una di quelle indicate nell'art. 120 del testo unico;
d) trasformazione della consolidante in un soggetto avente natura giuridica diversa da una di quelle indicate nell'art. 117 del testo unico;
e) trasferimento all'estero della residenza, ai sensi dell'art. 166 del testo unico, della consolidante o della consolidata se le stesse non rispettano le condizioni di cui, rispettivamente, ai commi 2 e 2-ter dell'art. 117 del testo unico;
f) fusione tra consolidata e societa' non inclusa nella tassazione di gruppo.
2. Nei casi diversi da quelli previsti all'art. 11 e dal precedente comma 1, puo' essere richiesta la continuazione della tassazione di gruppo da parte della societa' che effettua l'operazione, mediante l'esercizio dell'interpello ai sensi dell'art. 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212.
3. L'opzione perde efficacia con decorrenza dall'inizio dell'esercizio nel corso del quale sono effettuate le operazioni di cui al comma 1, lettere da a) a f).
4. Se nel corso del periodo di durata dell'opzione per la tassazione di gruppo, la consolidante opta, congiuntamente con altra societa', per la tassazione di gruppo in qualita' di controllata, si verifica l'interruzione della tassazione di gruppo relativamente al consolidato in cui aderiva in qualita' di consolidante con gli effetti previsti dall'art. 124 del testo unico.
5. Nei casi di cui al comma 4, se tutte le altre societa' aderenti alla tassazione di gruppo in qualita' di controllate optano anch'esse con l'ente o societa' controllante nel medesimo esercizio, l'interruzione della tassazione di gruppo non produce gli effetti di cui all'art. 124, commi 1, 2 e 3, del testo unico. Alle perdite fiscali di cui al comma 4 del citato art. 124, si applicano in ogni caso le disposizioni previste dall'art. 118, comma 2, del testo unico.
6. Nei casi previsti dal comma 1, entro trenta giorni dalla data in cui si perfeziona l'operazione, indipendentemente dalla eventuale retrodatazione degli effetti fiscali, si applicano le disposizioni dell'art. 124, commi 2 e 3, del testo unico; a tal fine, l'ente o societa' controllante puo' attribuire in tutto o in parte i versamenti effettuati per quanto eccedente il proprio obbligo alle societa' controllate, secondo le modalita' previste dall'art. 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Nel caso di cui al comma 4, si applicano le disposizioni del precedente periodo; tuttavia, il riferimento contenuto nell'art. 124, comma 2, lettera a), del testo unico, alla societa' controllante si intende effettuato all'ente o societa' che, in qualita' di controllante, ha optato congiuntamente alla societa' di cui al comma 4 per la tassazione di gruppo.
7. Le perdite fiscali residue risultanti dalla dichiarazione di cui all'art. 9, in alternativa a quanto previsto dall'art. 124, comma 4, primo periodo, del testo unico, sono imputate alle societa' che le hanno prodotte al netto di quelle utilizzate e nei cui confronti viene meno il requisito del controllo secondo i criteri stabiliti dai soggetti interessati.
8. Entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento che ha comportato l'interruzione della tassazione di gruppo ai sensi del presente articolo, la consolidante e' tenuta a comunicare all'Agenzia delle entrate la perdita di efficacia dell'opzione, nonche' l'importo delle perdite residue attribuito a ciascun soggetto; la comunicazione e' effettuata secondo le modalita' adottate con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.
9. Le consolidate per le quali viene meno il requisito del controllo a loro volta controllanti e le societa' controllate da queste possono esercitare l'opzione per la tassazione di gruppo, secondo le modalita' di cui all'art. 5 del presente decreto, sin dall'esercizio in cui e' venuto meno il requisito del controllo.
 
Art. 14
Rinnovo o revoca dell'opzione

1. Al termine del triennio l'opzione si intende tacitamente rinnovata per un altro triennio a meno che non sia revocata secondo le modalita' e i termini di cui all'art. 5 del presente decreto.
2. Le disposizioni dell'art. 13, comma 7, del presente decreto si applicano anche in caso di revoca dell'opzione. In tal caso, la consolidante e' tenuta a comunicare all'Agenzia delle entrate l'importo delle perdite residue attribuite a ciascun soggetto con la dichiarazione presentata nel periodo d'imposta a decorrere dal quale si esercita la revoca.
 
Art. 15

Ingresso di societa' controllate nel consolidato durante il periodo
di tassazione di gruppo

1. La societa' che, in qualita' di controllata, opta per la tassazione di gruppo, congiuntamente con la controllante, a decorrere da un esercizio successivo a quello in cui ha avuto inizio la tassazione di gruppo cui partecipa la controllante, e' tenuta ad adempiere gli obblighi previsti dagli articoli da 117 a 127 del testo unico e dal presente decreto per tre esercizi sociali.
2. Ai fini del comma 1, il reddito complessivo netto della controllata e' computato nella dichiarazione del reddito complessivo globale del consolidato secondo le disposizioni dell'art. 9, tenuto conto che le perdite maturate in periodi d'imposta anteriori a quello dal quale ha effetto la tassazione di gruppo ai sensi del comma 1 sono utilizzabili dalla stessa secondo le disposizioni di cui all'art. 84 del testo unico.
 
Art. 16
Disposizioni finali

1. Il presente decreto sostituisce ed abroga il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 9 giugno 2004 recante «Disposizioni applicative del regime di tassazione del consolidato nazionale di cui agli articoli da 117 a 128 del testo unico delle imposte sui redditi» emanato in attuazione dell'art. 129 del citato testo unico.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
Roma, 1° marzo 2018

Il Ministro: Padoan
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone