Gazzetta n. 57 del 9 marzo 2018 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 16 gennaio 2018, n. 14
Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l'acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali.


IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante «Codice dei contratti pubblici»;
Visto il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, recante «Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50»;
Visto, in particolare, l'articolo 21, comma 8, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016, come modificato dal citato decreto legislativo n. 56 del 2017, che demanda al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere del CIPE, d'intesa con la Conferenza unificata, il compito di definire, con proprio decreto, le modalita' di aggiornamento dei programmi biennali degli acquisti di forniture e servizi e dei programmi triennali dei lavori pubblici e dei relativi elenchi annuali; i criteri per la definizione degli ordini di priorita', per l'eventuale suddivisione in lotti funzionali, nonche' per il riconoscimento delle condizioni che consentano di modificare la programmazione e di realizzare un intervento o procedere a un acquisto non previsto nell'elenco annuale; i criteri e le modalita' per favorire il completamento delle opere incompiute; i criteri per l'inclusione dei lavori nel programma e il livello di progettazione minimo richiesto per tipologia e classe di importo; gli schemi tipo e le informazioni minime che essi devono contenere, individuate anche in coerenza con gli standard degli obblighi informativi e di pubblicita' relativi ai contratti; le modalita' di raccordo con la pianificazione dell'attivita' dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza ai quali le stazioni appaltanti delegano la procedura di affidamento;
Visto l'articolo 216, comma 3, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016, come modificato dal menzionato decreto legislativo n. 56 del 2017;
Visto il decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403, recante «Disposizioni urgenti in materia di finanza locale»;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
Visto l'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione»;
Visto l'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria»;
Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di contabilita' e finanza pubblica»;
Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante «Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42»;
Visto l'articolo 44-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, recante «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici»;
Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228, recante «Attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere a), b), c) e d) della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di valutazione degli investimenti relativi ad opere pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, recante «Attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti»;
Visto l'articolo 33-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese»;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;
Vista la legge 7 aprile 2014, n. 56, recante «Disposizioni sulle citta' metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni»;
Visto l'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, recante «Misure urgenti per la competitivita' e la giustizia sociale»;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, recante «Completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato, in attuazione dell'articolo 40, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196»;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 93, recante «Riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, in attuazione dell'articolo 42, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196»;
Vista la legge 4 agosto 2016, n. 163, recante «Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, concernenti il contenuto della legge di bilancio, in attuazione dell'articolo 15 della legge 24 dicembre 2012, n. 243»;
Vista la legge 12 agosto 2016, n. 164, recante «Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali»;
Visto il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, recante «Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicita' e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 marzo 2013, n. 42, recante «Regolamento recante le modalita' di redazione dell'elenco - anagrafe delle opere pubbliche incompiute, di cui all'articolo 44-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 24 aprile 2013;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 24 ottobre 2014 recante «Procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori pubblici e per la redazione e la pubblicazione del programma annuale per l'acquisizione di beni e servizi», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 283 del 5 dicembre 2014;
Acquisito il parere del CIPE reso nella seduta del 1° dicembre 2016, formalizzato con la delibera CIPE 3 marzo 2017, n. 24/2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 26 giugno 2017;
Acquisita l'intesa della Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 21 settembre 2017;
Uditi i pareri del Consiglio di Stato n. 00351/2017, espresso dalla Commissione speciale nell'adunanza del 9 gennaio 2017 e n. 01806/2017, espresso dalla Commissione speciale nell'adunanza del 6 luglio 2017;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, effettuata con nota prot. n. 45535 del 30 novembre 2017, ai sensi del citato articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988;
Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi prot. n. DAGL 0014257 P- del 29 dicembre 2017;

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1
Oggetto

1. Il presente decreto reca la disciplina di attuazione dell'articolo 21, comma 8 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, di seguito «codice».

NOTE

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta l'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23
agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri):
«Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
(Omissis).».
- Il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
(Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di
concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua,
dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonche'
per il riordino della disciplina vigente in materia di
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 aprile 2016, n. 91,
S.O. n. 10/L, e' stato corretto dal Comunicato 15 luglio
2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 luglio 2016,
n. 164 ed e' stato successivamente modificato dall'art. 9,
comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244
(Proroga e definizione di termini), convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19 (Proroga
e definizione di termini. Proroga del termine per
l'esercizio di deleghe legislative) e dal decreto
legislativo 19 aprile 2017, n. 56 (Disposizioni integrative
e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)
che ha sostituito il titolo in «Codice dei contratti
pubblici».
- Il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56
(Disposizioni integrative e correttive al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 5 maggio 2017, n. 103, S.O. n. 22/L.
- Si riporta l'art. 21, comma 8, del citato decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50:
«Art. 21 (Programma degli acquisti e programmazione dei
lavori pubblici). - (Omissis).
8. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, previo parere
del CIPE, d'intesa con la Conferenza unificata sono
definiti:
a) le modalita' di aggiornamento dei programmi e dei
relativi elenchi annuali;
b) i criteri per la definizione degli ordini di
priorita', per l'eventuale suddivisione in lotti
funzionali, nonche' per il riconoscimento delle condizioni
che consentano di modificare la programmazione e di
realizzare un intervento o procedere a un acquisto non
previsto nell'elenco annuale;
c) i criteri e le modalita' per favorire il
completamento delle opere incompiute;
d) i criteri per l'inclusione dei lavori nel
programma e il livello di progettazione minimo richiesto
per tipologia e classe di importo;
e) gli schemi tipo e le informazioni minime che essi
devono contenere, individuate anche in coerenza con gli
standard degli obblighi informativi e di pubblicita'
relativi ai contratti;
f) le modalita' di raccordo con la pianificazione
dell'attivita' dei soggetti aggregatori e delle centrali di
committenza ai quali le stazioni appaltanti delegano la
procedura di affidamento.
(Omissis).».
- Si riporta l'art. 216, comma 3, del citato decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50:
«Art. 216 (Disposizioni transitorie e di
coordinamento). - (Omissis).
3. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di
cui all'art. 21, comma 8, si applicano gli atti di
programmazione gia' adottati ed efficaci, all'interno dei
quali le amministrazioni aggiudicatrici individuano un
ordine di priorita' degli interventi, tenendo comunque
conto dei lavori necessari alla realizzazione delle opere
non completate e gia' avviate sulla base della
programmazione triennale precedente, dei progetti esecutivi
gia' approvati e dei lavori di manutenzione e recupero del
patrimonio esistente, nonche' degli interventi suscettibili
di essere realizzati attraverso contratti di concessione o
di partenariato pubblico privato. Le amministrazioni
aggiudicatrici procedono con le medesime modalita' per le
nuove programmazioni che si rendano necessarie prima
dell'adozione del decreto.
(Omissis).».
- Il decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310
(Disposizioni urgenti in materia di finanza locale),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 novembre 1990, n.
256, e' stato convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 1990, n. 403, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
29 dicembre 1990, n. 302.
- Il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 settembre 2000, n.
227, S.O. n. 162/L.
- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, S.O. n. 112/L.
- Si riporta l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n.
3 (Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica
amministrazione):
«Art. 11 (Codice unico di progetto degli investimenti
pubblici). - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2003, per le
finalita' di cui all'art. 1, commi 5 e 6, della legge 17
maggio 1999, n. 144, e in particolare per la funzionalita'
della rete di monitoraggio degli investimenti pubblici,
ogni nuovo progetto di investimento pubblico, nonche' ogni
progetto in corso di attuazione alla predetta data, e'
dotato di un «Codice unico di progetto», che le competenti
amministrazioni o i soggetti aggiudicatori richiedono in
via telematica secondo la procedura definita dal CIPE.
2. Entro il 30 settembre 2002, il CIPE, acquisito il
parere della Conferenza unificata di cui al decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, disciplina le modalita'
e le procedure necessarie per l'attuazione del comma 1.».
- Si riporta l'art. 58 del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo
economico, la semplificazione, la competitivita', la
stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione
tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133:
«Art. 58 (Ricognizione e valorizzazione del patrimonio
immobiliare di regioni, comuni ed altri enti locali). - 1.
Per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del
patrimonio immobiliare di Regioni, Province, comuni e altri
Enti locali, nonche' di societa' o Enti a totale
partecipazione dei predetti enti, ciascuno di essi, con
delibera dell'organo di Governo individua, redigendo
apposito elenco, sulla base e nei limiti della
documentazione esistente presso i propri archivi e uffici,
i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di
competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie
funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione
ovvero di dismissione. Viene cosi' redatto il piano delle
alienazioni e valorizzazioni immobiliari allegato al
bilancio di previsione nel quale, previa intesa, sono
inseriti immobili di proprieta' dello Stato individuati dal
Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia del
demanio tra quelli che insistono nel relativo territorio.
2. L'inserimento degli immobili nel piano ne determina
la conseguente classificazione come patrimonio disponibile,
fatto salvo il rispetto delle tutele di natura
storico-artistica, archeologica, architettonica e
paesaggistico-ambientale. Il piano e' trasmesso agli Enti
competenti, i quali si esprimono entro trenta giorni,
decorsi i quali, in caso di mancata espressione da parte
dei medesimi Enti, la predetta classificazione e' resa
definitiva. La deliberazione del consiglio comunale di
approvazione, ovvero di ratifica dell'atto di deliberazione
se trattasi di societa' o ente a totale partecipazione
pubblica, del piano delle alienazioni e valorizzazioni
determina le destinazioni d'uso urbanistiche degli
immobili. Le Regioni, entro 60 giorni dalla data di entrata
in vigore della presente disposizione, disciplinano
l'eventuale equivalenza della deliberazione del consiglio
comunale di approvazione quale variante allo strumento
urbanistico generale, ai sensi dell'art. 25 della legge 28
febbraio 1985, n. 47, anche disciplinando le procedure
semplificate per la relativa approvazione. Le Regioni,
nell'ambito della predetta normativa approvano procedure di
copianificazione per l'eventuale verifica di conformita'
agli strumenti di pianificazione sovraordinata, al fine di
concludere il procedimento entro il termine perentorio di
90 giorni dalla deliberazione comunale. Trascorsi i
predetti 60 giorni, si applica il comma 2 dell'art. 25
della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Le varianti
urbanistiche di cui al presente comma, qualora rientrino
nelle previsioni di cui al paragrafo 3 dell'art. 3 della
direttiva 2001/42/CE e al comma 4 dell'art. 7 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. non sono
soggette a valutazione ambientale strategica.
3. Gli elenchi di cui al comma 1, da pubblicare
mediante le forme previste per ciascuno di tali enti, hanno
effetto dichiarativo della proprieta', in assenza di
precedenti trascrizioni, e producono gli effetti previsti
dall'art. 2644 del codice civile, nonche' effetti
sostitutivi dell'iscrizione del bene in catasto.
4. Gli uffici competenti provvedono, se necessario,
alle conseguenti attivita' di trascrizione, intavolazione e
voltura.
5. Contro l'iscrizione del bene negli elenchi di cui al
comma 1 e' ammesso ricorso amministrativo entro sessanta
giorni dalla pubblicazione, fermi gli altri rimedi di
legge.
6. La procedura prevista dall'art. 3-bis del
decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con
modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, per la
valorizzazione dei beni dello Stato si estende ai beni
immobili inclusi negli elenchi di cui al comma 1. In tal
caso, la procedura prevista al comma 2 dell' art. 3-bis del
citato decreto-legge n. 351 del 2001 si applica solo per i
soggetti diversi dai comuni e l'iniziativa e' rimessa
all'Ente proprietario dei beni da valorizzare. I bandi
previsti dal comma 5 dell' art. 3-bis del citato
decreto-legge n. 351 del 2001 sono predisposti dall'Ente
proprietario dei beni da valorizzare.
7. I soggetti di cui al comma 1 possono in ogni caso
individuare forme di valorizzazione alternative, nel
rispetto dei principi di salvaguardia dell'interesse
pubblico e mediante l'utilizzo di strumenti competitivi,
anche per quanto attiene alla alienazione degli immobili di
cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 560.
8. Gli enti proprietari degli immobili inseriti negli
elenchi di cui al comma 1 possono conferire i propri beni
immobili anche residenziali a fondi comuni di investimento
immobiliare ovvero promuoverne la costituzione secondo le
disposizioni degli articoli 4 e seguenti del decreto-legge
25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni
dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.
9. Ai conferimenti di cui al presente articolo, nonche'
alle dismissioni degli immobili inclusi negli elenchi di
cui al comma 1, si applicano le disposizioni dei commi 18 e
19 dell'art. 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351,
convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001,
n. 410.
9-bis. In caso di conferimento a fondi di investimento
immobiliare dei beni inseriti negli elenchi di cui al comma
1, la destinazione funzionale prevista dal piano delle
alienazioni e delle valorizzazioni, se in variante rispetto
alle previsioni urbanistiche ed edilizie vigenti ed in
itinere, puo' essere conseguita mediante il procedimento di
cui all'art. 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, e delle corrispondenti disposizioni previste dalla
legislazione regionale. Il procedimento si conclude entro
il termine perentorio di 180 giorni dall'apporto o dalla
cessione sotto pena di retrocessione del bene all'ente
locale. Con la medesima procedura si procede alla
regolarizzazione edilizia ed urbanistica degli immobili
conferiti.».
- La legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di
contabilita' e finanza pubblica) e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2009, n. 303, S.O. n. 245/L.
- Il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118
(Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli
enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1
e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 26 luglio 2011, n. 172.
- Si riporta l'art. 44-bis del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita,
l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici),
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214:
«Art. 44-bis (Elenco-anagrafe nazionale delle opere
pubbliche incompiute). - 1. Ai sensi del presente articolo,
per «opera pubblica incompiuta» si intende l'opera che non
e' stata completata:
a) per mancanza di fondi;
b) per cause tecniche;
c) per sopravvenute nuove norme tecniche o
disposizioni di legge;
d) per il fallimento dell'impresa appaltatrice;
e) per il mancato interesse al completamento da parte
del gestore.
2. Si considera in ogni caso opera pubblica incompiuta
un'opera non rispondente a tutti i requisiti previsti dal
capitolato e dal relativo progetto esecutivo e che non
risulta fruibile dalla collettivita'.
3. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti e' istituito l'elenco-anagrafe nazionale delle
opere pubbliche incompiute.
4. L'elenco-anagrafe di cui al comma 3 e' articolato a
livello regionale mediante l'istituzione di
elenchi-anagrafe presso gli assessorati regionali
competenti per le opere pubbliche. [La Corte
costituzionale, con sentenza 11-19 dicembre 2012, n. 293
(Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2012, n. 51 - Prima serie
speciale - Ed. Straordinaria), ha dichiarato, tra l'altro,
l'illegittimita' costituzionale del presente comma,
limitatamente alle parole «presso gli assessorati regionali
competenti per le opere pubbliche»]
5. La redazione dell'elenco-anagrafe di cui al comma 3
e' eseguita contestualmente alla redazione degli
elenchi-anagrafe su base regionale, all'interno dei quali
le opere pubbliche incompiute sono inserite sulla base di
determinati criteri di adattabilita' delle opere stesse ai
fini del loro riutilizzo, nonche' di criteri che indicano
le ulteriori destinazioni a cui puo' essere adibita ogni
singola opera.
6. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti stabilisce, con
proprio regolamento, le modalita' di redazione
dell'elenco-anagrafe, nonche' le modalita' di formazione
della graduatoria e dei criteri in base ai quali le opere
pubbliche incompiute sono iscritte nell'elenco-anagrafe,
tenendo conto dello stato di avanzamento dei lavori ed
evidenziando le opere prossime al completamento.
7. Ai fini della fissazione dei criteri di cui al comma
5, si tiene conto delle diverse competenze in materia
attribuite allo Stato e alle regioni.».
- Il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228
(Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere a), b), c) e d)
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di
valutazione degli investimenti relativi ad opere
pubbliche), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6
febbraio 2012, n. 30.
- Il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229
(Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere e), f) e g),
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di
procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle
opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei
finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo
opere e del Fondo progetti), e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 6 febbraio 2012, n. 30.
- Si riporta l'art. 33-ter del decreto-legge 18 ottobre
2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del
Paese), convertito, con modificazioni, dalla legge 17
dicembre 2012, n. 221:
«Art. 33-ter (Anagrafe unica delle stazioni
appaltanti). - 1. E' istituita presso l'Autorita' per la
vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture l'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti. Le
stazioni appaltanti di contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture hanno l'obbligo di richiedere
l'iscrizione all'Anagrafe unica presso la Banca dati
nazionale dei contratti pubblici istituita ai sensi
dell'art. 62-bis del codice dell'amministrazione digitale
di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Esse
hanno altresi' l'obbligo di aggiornare annualmente i
rispettivi dati identificativi. Dall'obbligo di iscrizione
ed aggiornamento dei dati derivano, in caso di
inadempimento, la nullita' degli atti adottati e la
responsabilita' amministrativa e contabile dei funzionali
responsabili.
2. L'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici
di lavori, servizi e forniture stabilisce con propria
deliberazione le modalita' operative e di funzionamento
dell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti.».
- Il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino
della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 aprile 2013, n. 80.
- La legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle
citta' metropolitane, sulle province, sulle unioni e
fusioni di comuni), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
7 aprile 2014, n. 81.
- Si riporta l'art. 9 del decreto-legge 24 aprile 2014,
n. 66 (Misure urgenti per la competitivita' e la giustizia
sociale), convertito, con modificazioni, dalla legge 23
giugno 2014, n. 89:
«Art. 9 (Acquisizione di beni e servizi attraverso
soggetti aggregatori e prezzi di riferimento). - 1.
Nell'ambito dell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti
di cui all'art. 33-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012,
n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
dicembre 2012, n. 221, operante presso l'Autorita' per la
vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture, e' istituito, senza maggiori oneri a carico
della finanza pubblica, l'elenco dei soggetti aggregatori
di cui fanno parte Consip S.p.A. e una centrale di
committenza per ciascuna regione, qualora costituita ai
sensi dell'art. 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296.
2. I soggetti diversi da quelli di cui al comma 1 che
svolgono attivita' di centrale di committenza ai sensi
dell'art. 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163
richiedono all'Autorita' l'iscrizione all'elenco dei
soggetti aggregatori. I soggetti aggregatori di cui al
presente comma possono stipulare, per gli ambiti
territoriali di competenza, le convenzioni di cui all'art.
26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e
successive modificazioni. L'ambito territoriale di
competenza dei soggetti di cui al presente comma coincide
con la regione di riferimento esclusivamente per le
categorie merceologiche e le soglie individuate con il
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al
comma 3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, previa intesa con la
Conferenza unificata sono definiti i requisiti per
l'iscrizione tra cui il carattere di stabilita'
dell'attivita' di centralizzazione, nonche' i valori di
spesa ritenuti significativi per le acquisizioni di beni e
di servizi con riferimento ad ambiti, anche territoriali,
da ritenersi ottimali ai fini dell'aggregazione e della
centralizzazione della domanda. Con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 90 giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
previa intesa con la Conferenza unificata, e' istituito il
Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori, coordinato dal
Ministero dell'economia e delle finanze, e ne sono
stabiliti i compiti, le attivita' e le modalita' operative.
2-bis. Nell'ambito del Tavolo tecnico dei soggetti
aggregatori opera un Comitato guida, disciplinato dal
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al
comma 2, il quale, oltre ai compiti previsti dal medesimo
decreto, fornisce attraverso linee guida indicazioni utili
per favorire lo sviluppo delle migliori pratiche con
riferimento alle procedure di cui al comma 3 da parte dei
soggetti aggregatori di cui ai commi 1 e 2, ivi inclusa la
determinazione delle fasce di valori da porre a base d'asta
e delle modalita' per non discriminare o escludere le micro
e le piccole imprese. I soggetti aggregatori di cui ai
commi 1 e 2 trasmettono al Comitato guida, nel caso di non
allineamento alle linee guida di cui al periodo precedente,
una preventiva comunicazione specificamente motivata sulla
quale il Comitato guida puo' esprimere proprie
osservazioni.
3. Fermo restando quanto previsto all'art. 1, commi
449, 450 e 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
all'art. 2, comma 574, della legge 24 dicembre 2007, n.
244, all'art. 1, comma 7, all'art. 4, comma 3-quater e
all'art. 15, comma 13, lettera d) del decreto-legge 6
luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 135, con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottarsi, d'intesa con
la Conferenza unificata, sentita l'Autorita' nazionale
anticorruzione, entro il 31 dicembre di ogni anno, sulla
base di analisi del Tavolo dei soggetti aggregatori e in
ragione delle risorse messe a disposizione ai sensi del
comma 9, sono individuate le categorie di beni e di servizi
nonche' le soglie al superamento delle quali le
amministrazioni statali centrali e periferiche, ad
esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado,
delle istituzioni educative e delle istituzioni
universitarie, nonche' le regioni, gli enti regionali, gli
enti locali di cui all'art. 2 del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, nonche' loro consorzi e associazioni,
e gli enti del servizio sanitario nazionale ricorrono a
Consip S.p.A. o agli altri soggetti aggregatori di cui ai
commi 1 e 2 per lo svolgimento delle relative procedure.
Per le categorie di beni e servizi individuate dal decreto
di cui al periodo precedente, l'Autorita' nazionale
anticorruzione non rilascia il codice identificativo gara
(CIG) alle stazioni appaltanti che, in violazione degli
adempimenti previsti dal presente comma, non ricorrano a
Consip S.p.A. o ad altro soggetto aggregatore. Con il
decreto di cui al presente comma sono, altresi',
individuate le relative modalita' di attuazione.
3-bis. Le amministrazioni pubbliche obbligate a
ricorrere a Consip Spa o agli altri soggetti aggregatori ai
sensi del comma 3 possono procedere, qualora non siano
disponibili i relativi contratti di Consip Spa o dei
soggetti aggregatori di cui ai commi 1 e 2 e in caso di
motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di
acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e
misura strettamente necessaria. In tale caso l'Autorita'
nazionale anticorruzione rilascia il codice identificativo
di gara (CIG).
4.
4-bis.
5. Ai fini del perseguimento degli obiettivi di finanza
pubblica attraverso la razionalizzazione della spesa per
l'acquisto di beni e di servizi, le regioni costituiscono
ovvero designano, entro il 31 dicembre 2014, ove non
esistente, un soggetto aggregatore secondo quanto previsto
al comma 1. In ogni caso il numero complessivo dei soggetti
aggregatori presenti sul territorio nazionale non puo'
essere superiore a 35.
6. In alternativa all'obbligo di cui al comma 5 e ferma
restando la facolta' per le regioni di costituire centrali
di committenza anche unitamente ad altre regioni secondo
quanto previsto all'art. 1, comma 455, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, le regioni possono stipulare con il
Ministero dell'economia e delle finanze apposite
convenzioni per la disciplina dei relativi rapporti sulla
cui base Consip S.p.A. svolge attivita' di centrale di
committenza per gli enti del territorio regionale, ai sensi
e per gli effetti dell'art. 1, comma 455, della legge 27
dicembre 2006, n. 296.
7. Fermo restando quanto disposto dagli articoli 11 e
17, comma 1, lettera a), del decreto-legge 6 luglio 2011,
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2011, n 111, l'Autoriota' nazionale anticorruzione, a
partire dal 1° ottobre 2014, attraverso la banca dati
nazionale dei contratti pubblici di cui all'art. 62-bis del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, fornisce, tenendo
anche conto della dinamica dei prezzi dei diversi beni e
servizi, alle amministrazioni pubbliche un'elaborazione dei
prezzi di riferimento alle condizioni di maggiore
efficienza di beni e di servizi, tra quelli di maggiore
impatto in termini di costo a carico della pubblica
amministrazione, nonche' pubblica sul proprio sito web i
prezzi unitari corrisposti dalle pubbliche amministrazioni
per gli acquisti di tali beni e servizi. I prezzi di
riferimento pubblicati dall'Autorita' e dalla stessa
aggiornati entro il 1° ottobre di ogni anno, sono
utilizzati per la programmazione dell'attivita'
contrattuale della pubblica amministrazione e costituiscono
prezzo massimo di aggiudicazione, anche per le procedure di
gara aggiudicate all'offerta piu' vantaggiosa, in tutti i
casi in cui non e' presente una convenzione stipulata ai
sensi dell'art. 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999,
n. 488, in ambito nazionale ovvero nell'ambito territoriale
di riferimento. I contratti stipulati in violazione di tale
prezzo massimo sono nulli.
8. In fase di prima applicazione, la determinazione dei
prezzi di riferimento e' effettuata sulla base dei dati
rilevati dalle stazioni appaltanti che hanno effettuato i
maggiori volumi di acquisto, come risultanti dalla banca
dati nazionale dei contratti pubblici.
8-bis. Nell'ottica della semplificazione e
dell'efficientamento dell'attuazione dei programmi di
sviluppo cofinanziati con fondi dell'Unione europea, il
Ministero dell'economia e delle finanze si avvale di Consip
S.p.A., nella sua qualita' di centrale di committenza ai
sensi dell'art. 3, comma 34, del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, sulla base di convenzione
disciplinante i relativi rapporti per lo svolgimento di
procedure di gara finalizzate all'acquisizione, da parte
delle autorita' di gestione, certificazione e audit
istituite presso le singole amministrazioni titolari dei
programmi di sviluppo cofinanziati con fondi dell'Unione
europea, di beni e di servizi strumentali all'esercizio
delle relative funzioni.
9. Al fine di garantire la realizzazione degli
interventi di razionalizzazione della spesa mediante
aggregazione degli acquisti di beni e di servizi, di cui al
comma 3, e' istituito, nello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze, il Fondo per
l'aggregazione degli acquisti di beni e di servizi
destinato al finanziamento delle attivita' svolte dai
soggetti aggregatori di cui ai commi 1 e 2, con la
dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2015 e di 20
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016. Con
decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono
stabiliti i criteri di ripartizione delle risorse del Fondo
di cui al precedente periodo, che tengono conto anche
dell'allineamento, da parte dei soggetti aggregatori di cui
ai commi 1 e 2, delle indicazioni del Comitato guida
fornite ai sensi del comma 2-bis del presente articolo.
10. Le entrate derivanti dal riversamento al bilancio
dello Stato degli avanzi di gestione di cui all'art. 1,
comma 358, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, conseguiti
negli anni 2012 e 2013, sono utilizzate, per gli anni 2014
e 2015, nel limite di 5 milioni di euro per ciascun anno,
oltre che per il potenziamento delle strutture
dell'amministrazione finanziaria, per il finanziamento
delle attivita' svolte da Consip S.p.a. nell'ambito del
Programma di razionalizzazione degli acquisti delle
Pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 4, comma
3-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. A tal
fine, le somme versate in uno specifico capitolo di entrata
sono riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze anche ad apposito capitolo dello stato di
previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento dell'Amministrazione Generale, del
personale e dei servizi.».
- Il decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90
(Completamento della riforma della struttura del bilancio
dello Stato, in attuazione dell'art. 40, comma 1, della
legge 31 dicembre 2009, n. 196), e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 30 maggio 2016, n. 125.
- Il decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 93
(Riordino della disciplina per la gestione del bilancio e
il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, in
attuazione dell'art. 42, comma 1, della legge 31 dicembre
2009, n. 196), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1°
giugno 2016, n. 127.
- La legge 4 agosto 2016, n. 163 (Modifiche alla legge
31 dicembre 2009, n. 196, concernenti il contenuto della
legge di bilancio, in attuazione dell'art. 15 della legge
24 dicembre 2012, n. 243), e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 25 agosto 2016, n. 198.
- La legge 12 agosto 2016, n. 164 (Modifiche alla legge
24 dicembre 2012, n. 243, in materia di equilibrio dei
bilanci delle regioni e degli enti locali), e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 29 agosto 2016, n. 201.
- Il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97
(Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia
di prevenzione della corruzione, pubblicita' e trasparenza,
correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi
dell'art. 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia
di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche), e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 giugno 2016, n. 132.
- Il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti 13 marzo 2013, n. 42 (Regolamento recante le
modalita' di redazione dell'elenco - anagrafe delle opere
pubbliche incompiute, di cui all'art. 44-bis del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214), e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 aprile 2013, n. 96.
- Il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti 24 ottobre 2014 (Procedure e schemi-tipo per la
redazione e la pubblicazione del programma triennale, dei
suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori
pubblici e per la redazione e la pubblicazione del
programma annuale per l'acquisizione di beni e servizi), e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 dicembre 2014, n.
283.
- Il parere del CIPE reso nella seduta del 1° dicembre
2016, e' stato formalizzato con la delibera CIPE 3 marzo
2017, n. 24/2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 26
giugno 2017, n. 147.
- Si riporta l'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed
unificazione, per le materie ed i compiti di interesse
comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali):
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.».

Note all'art. 1:
Si riporta l'art. 21, comma 8, del citato decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50:
"Art. 21. Programma degli acquisti e programmazione dei
lavori pubblici
(Omissis).
8. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, previo parere
del CIPE, d'intesa con la Conferenza unificata sono
definiti:
a) le modalita' di aggiornamento dei programmi e dei
relativi elenchi annuali;
b) i criteri per la definizione degli ordini di
priorita', per l'eventuale suddivisione in lotti
funzionali, nonche' per il riconoscimento delle condizioni
che consentano di modificare la programmazione e di
realizzare un intervento o procedere a un acquisto non
previsto nell'elenco annuale;
c) i criteri e le modalita' per favorire il
completamento delle opere incompiute;
d) i criteri per l'inclusione dei lavori nel programma
e il livello di progettazione minimo richiesto per
tipologia e classe di importo;
e) gli schemi tipo e le informazioni minime che essi
devono contenere, individuate anche in coerenza con gli
standard degli obblighi informativi e di pubblicita'
relativi ai contratti;
f) le modalita' di raccordo con la pianificazione
dell'attivita' dei soggetti aggregatori e delle centrali di
committenza ai quali le stazioni appaltanti delegano la
procedura di affidamento.
(Omissis).".
 
Allegato

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2
Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, si intende per:
a) «amministrazione» e «amministrazioni», l'amministrazione aggiudicatrice e le amministrazioni aggiudicatrici che adottano il programma biennale degli acquisti di beni e servizi o il programma triennale dei lavori pubblici;
b) «BDAP», la banca dati delle amministrazioni pubbliche, di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229;
c) «CUP», il codice unico di progetto di cui all'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, che identifica ogni progetto di investimento pubblico;
d) «CUI», il codice unico di intervento attribuito in occasione del primo inserimento nel programma;
e) «RUP», il responsabile unico del procedimento, di cui all'articolo 31 del codice;
f) «pianificazione delle attivita' dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza», il documento di ciascun soggetto aggregatore o ciascuna centrale di committenza contenente indicazioni circa le attivita' di centralizzazione delle committenze previste nel periodo di riferimento;
g) «AUSA», l'anagrafe unica delle stazioni appaltanti, di cui all'articolo 33-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

Note all'art. 2:
Per i riferimenti al decreto legislativo 29 dicembre
2011, n. 229, si veda nelle note alle premesse.
Si riporta l'art. 11 della citata legge 16 gennaio
2003, n. 3:
"Art. 11. Codice unico di progetto degli investimenti
pubblici.
1. A decorrere dal 1° gennaio 2003, per le finalita' di
cui all'art. 1, commi 5 e 6, della legge 17 maggio 1999, n.
144, e in particolare per la funzionalita' della rete di
monitoraggio degli investimenti pubblici, ogni nuovo
progetto di investimento pubblico, nonche' ogni progetto in
corso di attuazione alla predetta data, e' dotato di un
«Codice unico di progetto», che le competenti
amministrazioni o i soggetti aggiudicatori richiedono in
via telematica secondo la procedura definita dal CIPE.
2. Entro il 30 settembre 2002, il CIPE, acquisito il
parere della Conferenza unificata di cui al decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, disciplina le modalita'
e le procedure necessarie per l'attuazione del comma 1.".
Si riporta l'art. 31 del citato decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50:
"Art. 31. Ruolo e funzioni del responsabile del
procedimento negli appalti e nelle concessioni
1. Per ogni singola procedura per l'affidamento di un
appalto o di una concessione le stazioni appaltanti
individuano, nell'atto di adozione o di aggiornamento dei
programmi di cui all'art. 21, comma 1, ovvero nell'atto di
avvio relativo ad ogni singolo intervento per le esigenze
non incluse in programmazione, un responsabile unico del
procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della
progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione. Le
stazioni appaltanti che ricorrono ai sistemi di acquisto e
di negoziazione delle centrali di committenza nominano, per
ciascuno dei detti acquisti, un responsabile del
procedimento che assume specificamente, in ordine al
singolo acquisto, il ruolo e le funzioni di cui al presente
articolo. Fatto salvo quanto previsto al comma 10, il RUP
e' nominato con atto formale del soggetto responsabile
dell'unita' organizzativa, che deve essere di livello
apicale, tra i dipendenti di ruolo addetti all'unita'
medesima, dotati del necessario livello di inquadramento
giuridico in relazione alla struttura della pubblica
amministrazione e di competenze professionali adeguate in
relazione ai compiti per cui e' nominato; la sostituzione
del RUP individuato nella programmazione di cui all'art.
21, comma 1, non comporta modifiche alla stessa. Laddove
sia accertata la carenza nell'organico della suddetta
unita' organizzativa, il RUP e' nominato tra gli altri
dipendenti in servizio. L'ufficio di responsabile unico del
procedimento e' obbligatorio e non puo' essere rifiutato.
2. Il nominativo del RUP e' indicato nel bando o avviso
con cui si indice la gara per l'affidamento del contratto
di lavori, servizi, forniture, ovvero, nelle procedure in
cui non vi sia bando o avviso con cui si indice la gara,
nell'invito a presentare un'offerta.
3. Il RUP, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241,
svolge tutti i compiti relativi alle procedure di
programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione
previste dal presente codice, che non siano
specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti.
4. Oltre ai compiti specificatamente previsti da altre
disposizioni del codice, in particolare, il RUP:
a) formula proposte e fornisce dati e informazioni al
fine della predisposizione del programma triennale dei
lavori pubblici e dei relativi aggiornamenti annuali,
nonche' al fine della predisposizione di ogni altro atto di
programmazione di contratti pubblici di servizi e di
forniture e della predisposizione dell'avviso di
preinformazione;
b) cura, in ciascuna fase di attuazione degli
interventi, il controllo sui livelli di prestazione, di
qualita' e di prezzo determinati in coerenza alla copertura
finanziaria e ai tempi di realizzazione dei programmi;
c) cura il corretto e razionale svolgimento delle
procedure;
d) segnala eventuali disfunzioni, impedimenti, ritardi
nell'attuazione degli interventi;
e) accerta la libera disponibilita' di aree e immobili
necessari;
f) fornisce all'amministrazione aggiudicatrice i dati e
le informazioni relativi alle principali fasi di
svolgimento dell'attuazione dell'intervento, necessari per
l'attivita' di coordinamento, indirizzo e controllo di sua
competenza e sorveglia la efficiente gestione economica
dell'intervento;
g) propone all'amministrazione aggiudicatrice la
conclusione di un accordo di programma, ai sensi delle
norme vigenti, quando si rende necessaria l'azione
integrata e coordinata di diverse amministrazioni;
h) propone l'indizione o, ove competente, indice la
conferenza di servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990,
n. 241, quando sia necessario o utile per l'acquisizione di
intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, permessi,
licenze, nulla osta, assensi, comunque denominati;
i) verifica e vigila sul rispetto delle prescrizioni
contrattuali nelle concessioni.
5. L'ANAC con proprie linee guida, da adottare entro
novanta giorni dall'entrata in vigore del presente codice,
definisce una disciplina di maggiore dettaglio sui compiti
specifici del RUP, sui presupposti e sulle modalita' di
nomina, nonche' sugli ulteriori requisiti di
professionalita' rispetto a quanto disposto dal presente
codice, in relazione alla complessita' dei lavori. Con le
medesime linee guida sono determinati, altresi', l'importo
massimo e la tipologia dei lavori, servizi e forniture per
i quali il RUP puo' coincidere con il progettista, con il
direttore dei lavori o con il direttore dell'esecuzione.
Fino all'adozione di detto atto si applica l'art. 216,
comma 8.
6. Per i lavori e i servizi attinenti all'ingegneria e
all'architettura il RUP deve essere un tecnico; ove non sia
presente tale figura professionale, le competenze sono
attribuite al responsabile del servizio al quale attiene il
lavoro da realizzare.
7. Nel caso di appalti di particolare complessita' in
relazione all'opera da realizzare ovvero alla specificita'
della fornitura o del servizio, che richiedano
necessariamente valutazioni e competenze altamente
specialistiche, il responsabile unico del procedimento
propone alla stazione appaltante di conferire appositi
incarichi a supporto dell'intera procedura o di parte di
essa, da individuare sin dai primi atti di gara.
8. Gli incarichi di progettazione, coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori,
direzione dell'esecuzione coordinamento della sicurezza in
fase di esecuzione, di collaudo, nonche' gli incarichi che
la stazione appaltante ritenga indispensabili a supporto
dell'attivita' del responsabile unico del procedimento,
vengono conferiti secondo le procedure di cui al presente
codice e, in caso di importo inferiore alla soglia di
40.000 euro, possono essere affidati in via diretta, ai
sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a). L'affidatario non
puo' avvalersi del subappalto, fatta eccezione per indagini
geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi,
misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati
specialistici e di dettaglio, con esclusione delle
relazioni geologiche, nonche' per la sola redazione grafica
degli elaborati progettuali. Resta, comunque, ferma la
responsabilita' esclusiva del progettista.
9. La stazione appaltante, allo scopo di migliorare la
qualita' della progettazione e della programmazione
complessiva, puo', nell'ambito della propria autonomia
organizzativa e nel rispetto dei limiti previsti dalla
vigente normativa, istituire una struttura stabile a
supporto dei RUP, anche alle dirette dipendenze del vertice
della pubblica amministrazione di riferimento. Con la
medesima finalita', nell'ambito della formazione
obbligatoria, organizza attivita' formativa specifica per
tutti i dipendenti che hanno i requisiti di inquadramento
idonei al conferimento dell'incarico di RUP, anche in
materia di metodi e strumenti elettronici specifici quali
quelli di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture.
10. Le stazioni appaltanti che non sono pubbliche
amministrazioni o enti pubblici individuano, secondo i
propri ordinamenti, uno o piu' soggetti cui affidare i
compiti propri del responsabile del procedimento,
limitatamente al rispetto delle norme del presente decreto
alla cui osservanza sono tenute.
11. Nel caso in cui l'organico della stazione
appaltante presenti carenze accertate o in esso non sia
compreso nessun soggetto in possesso della specifica
professionalita' necessaria per lo svolgimento dei compiti
propri del RUP, secondo quanto attestato dal dirigente
competente, i compiti di supporto all'attivita' del RUP
possono essere affidati, con le procedure previste dal
presente codice, ai soggetti aventi le specifiche
competenze di carattere tecnico, economico-finanziario,
amministrativo, organizzativo e legale, dotati di adeguata
polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali
come previsto dall'art. 24, comma 4, assicurando comunque
il rispetto dei principi di pubblicita' e di trasparenza.
Resta fermo il divieto di frazionamento artificioso delle
prestazioni allo scopo di sottrarle alle disposizioni del
presente codice. Agli affidatari dei servizi di supporto di
cui al presente comma si applicano le disposizioni di
incompatibilita' di cui all'art. 24, comma 7, comprensive
di eventuali incarichi di progettazione.
12. Il soggetto responsabile dell'unita' organizzativa
competente in relazione all'intervento, individua
preventivamente le modalita' organizzative e gestionali
attraverso le quali garantire il controllo effettivo da
parte della stazione appaltante sull'esecuzione delle
prestazioni, programmando accessi diretti del RUP o del
direttore dei lavori o del direttore dell'esecuzione sul
luogo dell'esecuzione stessa, nonche' verifiche, anche a
sorpresa, sull'effettiva ottemperanza a tutte le misure
mitigative e compensative, alle prescrizioni in materia
ambientale, paesaggistica, storico-architettonica,
archeologica e di tutela della salute umana impartite dagli
enti e dagli organismi competenti. Il documento di
programmazione, corredato dalla successiva relazione su
quanto effettivamente effettuato, costituisce obiettivo
strategico nell'ambito del piano della performance
organizzativa dei soggetti interessati e conseguentemente
se ne tiene conto in sede di valutazione dell'indennita' di
risultato. La valutazione di suddetta attivita' di
controllo da parte dei competenti organismi di valutazione
incide anche sulla corresponsione degli incentivi di cui
all'art. 113.
13. E' vietata, negli appalti pubblici di lavori
aggiudicati con la formula del contraente generale e nelle
altre formule di partenariato pubblico-privato,
l'attribuzione dei compiti di responsabile unico del
procedimento, responsabile dei lavori, direttore dei
lavori, di collaudatore allo stesso contraente generale o
soggetto aggiudicatario dei contratti di partenariato
pubblico-privato o soggetti ad essi collegati.
14. Le centrali di committenza e le aggregazioni di
stazioni appaltanti designano un RUP per le attivita' di
propria competenza con i compiti e le funzioni determinate
dalla specificita' e complessita' dei processi di
acquisizione gestiti direttamente.".
Si riporta l'art. 33-ter del citato decreto-legge 18
ottobre 2012, n. 179:
"Art. 33-ter. Anagrafe unica delle stazioni appaltanti
1. E' istituita presso l'Autorita' per la vigilanza sui
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
l'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti. Le stazioni
appaltanti di contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture hanno l'obbligo di richiedere l'iscrizione
all'Anagrafe unica presso la Banca dati nazionale dei
contratti pubblici istituita ai sensi dell'art. 62-bis del
codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Esse hanno altresi'
l'obbligo di aggiornare annualmente i rispettivi dati
identificativi. Dall'obbligo di iscrizione ed aggiornamento
dei dati derivano, in caso di inadempimento, la nullita'
degli atti adottati e la responsabilita' amministrativa e
contabile dei funzionali responsabili.
2. L'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici
di lavori, servizi e forniture stabilisce con propria
deliberazione le modalita' operative e di funzionamento
dell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti.".
 
Art. 3
Contenuti, livello di progettazione minimo, ordine di priorita' del
programma triennale dei lavori pubblici, dei relativi elenchi
annuali e aggiornamenti

1. Le amministrazioni, secondo i propri ordinamenti e fatte salve le competenze legislative e regolamentari delle regioni e delle province autonome in materia, adottano il programma triennale dei lavori pubblici, anche consistenti in lotti funzionali di un lavoro, nonche' i relativi elenchi annuali sulla base degli schemi-tipo allegati al presente decreto e parte integrante dello stesso, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 21, comma 1, secondo periodo, del codice, e in coerenza con i documenti pluriennali di pianificazione o di programmazione di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228 e al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. A tal fine le amministrazioni, consultano altresi', ove disponibili, le pianificazioni delle attivita' delle centrali di committenza.
2. Gli schemi - tipo per la programmazione triennale dei lavori pubblici di cui all'Allegato I, sono costituiti dalle seguenti schede:
a) A: quadro delle risorse necessarie alla realizzazione dei lavori previsti dal programma, articolate per annualita' e fonte di finanziamento;
b) B: elenco delle opere pubbliche incompiute;
c) C: elenco degli immobili disponibili di cui agli articoli 21, comma 5 e 191 del codice, ivi compresi quelli resi disponibili per insussistenza dell'interesse pubblico al completamento di un'opera pubblica incompiuta;
d) D: elenco dei lavori del programma con indicazione degli elementi essenziali per la loro individuazione;
e) E: lavori che compongono l'elenco annuale, con indicazione degli elementi essenziali per la loro individuazione;
f) F: elenco dei lavori presenti nel precedente elenco annuale nei casi previsti dal comma 3 dell'articolo 5.
3. I soggetti che gestiscono i siti informatici di cui di cui agli articoli 21, comma 7 e 29 del codice, assicurano la disponibilita' del supporto informatico per la compilazione degli schemi-tipo allegati al presente decreto.
4. Ai fini della compilazione delle schede A e C, di cui, rispettivamente, alle lettere a) e c) del comma 2, sono compresi, tra le fonti di finanziamento del programma triennale dei lavori pubblici, il valore complessivo dei beni immobili pubblici che possono essere oggetto di cessione ai sensi dell'articolo 191 del codice, i finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403, e successive modificazioni, i beni immobili concessi in diritto di godimento, a titolo di contributo, la cui utilizzazione sia strumentale e tecnicamente connessa all'opera da affidare in concessione, nonche' i beni immobili ricadenti nel territorio di competenza di regioni ed enti locali, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione, di cui all'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. L'elenco dei beni immobili e' indicato nell'apposita scheda C. Il valore degli immobili di cui al presente comma, stabilito ai sensi dell'articolo 191, comma 2-bis del codice, e' riportato per ogni singolo lavoro al quale sono associati.
5. Ogni lavoro o lotto funzionale riportato nel programma di cui al comma 1 e' individuato univocamente dal CUI. Per ogni lavoro o lotto funzionale di cui al primo periodo e' altresi' indicato il CUP, tranne i casi di manutenzione ordinaria. Entrambi i codici sono mantenuti nei programmi triennali nei quali il lavoro o lotto funzionale e' riproposto, salvo modifiche sostanziali del progetto che ne alterino la possibilita' di precisa individuazione.
6. Per ciascun lavoro di cui al comma 1, nel programma triennale e' riportato l'importo complessivo stimato necessario per la realizzazione di detto lavoro, comprensivo delle forniture e dei servizi connessi alla realizzazione dello stesso, inseriti nella programmazione biennale di cui all'articolo 6. Nell'elenco annuale per ciascun lavoro e' riportato l'importo complessivo del relativo quadro economico.
7. Fermo restando quanto previsto all'articolo 21, comma 3, primo periodo, del codice, sono compresi nel programma triennale e nei relativi aggiornamenti le opere pubbliche incompiute, di cui all'articolo 4, comma 4, i lavori realizzabili attraverso contratti di concessione o di partenariato pubblico privato, i lavori realizzabili tramite cessione del diritto di proprieta' o altro titolo di godimento di beni immobili. Il programma evidenzia altresi' se trattasi di lavoro complesso, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera oo), del codice.
8. I lavori, anche consistenti in lotti funzionali, da avviare nella prima annualita' del programma di cui al comma 7, costituiscono l'elenco annuale dei lavori pubblici. Sono inclusi in tale elenco i lavori, compresi quelli di cui all'articolo 4, comma 4, che soddisfano le seguenti condizioni:
a) previsione in bilancio della copertura finanziaria;
b) previsione dell'avvio della procedura di affidamento nel corso della prima annualita' del programma;
c) rispetto dei livelli di progettazione minimi di cui all'articolo 21, comma 3, secondo periodo, del codice e al comma 10 del presente articolo;
d) conformita' dei lavori agli strumenti urbanistici vigenti o adottati.
9. Fermo restando quanto previsto all'articolo 21, comma 3, terzo periodo, del codice e nel rispetto di quanto previsto dal decreto di cui all'articolo 23, comma 3, del codice medesimo, un lavoro puo' essere inserito nel programma triennale dei lavori pubblici limitatamente ad uno o piu' lotti funzionali, purche' con riferimento all'intero lavoro sia stato approvato il documento di fattibilita' delle alternative progettuali, ovvero, secondo le previsioni del decreto di cui all'articolo 23, comma 3, del predetto codice, il progetto di fattibilita' tecnica ed economica, quantificando le risorse finanziarie necessarie alla realizzazione dell'intero lavoro.
10. Fermo restando quanto previsto all'articolo 21, comma 3, secondo periodo, del codice, per l'inserimento nell'elenco annuale di uno o piu' lotti funzionali, le amministrazioni approvano preventivamente il progetto di fattibilita' tecnica ed economica dell'intero lavoro, se trattasi di lotti funzionali relativi a lavori di importo complessivo pari o superiore a 1 milione di euro, e il documento di fattibilita' delle alternative progettuali dell'intero lavoro, se trattasi di lotti funzionali relativi a lavori di importo complessivo inferiore a 1 milione di euro, quantificando le risorse finanziarie necessarie alla realizzazione dell'intero lavoro.
11. Il programma triennale dei lavori pubblici riporta la priorita' dei lavori valutata su tre livelli come indicato all'Allegato I - scheda D. Nell'ambito della definizione degli ordini di priorita' le amministrazioni individuano come prioritari i lavori di ricostruzione, riparazione e ripristino conseguenti a calamita' naturali, di completamento delle opere incompiute di cui all'articolo 4, di manutenzione, di recupero del patrimonio esistente, i progetti definitivi o esecutivi gia' approvati, i lavori cofinanziati con fondi europei, nonche' i lavori per i quali ricorra la possibilita' di finanziamento con capitale privato maggioritario.
12. Nell'ambito dell'ordine di priorita' di cui al comma 11, sono da ritenersi di priorita' massima i lavori di ricostruzione, riparazione e ripristino conseguenti a calamita' naturali, e, in subordine, i lavori di completamento di opere pubbliche incompiute.
13. Ai fini della realizzazione dei lavori previsti nell'elenco annuale dei lavori, le amministrazioni tengono conto delle priorita' ivi indicate. Sono fatti salvi i lavori imposti da eventi imprevedibili o calamitosi, nonche' le modifiche dipendenti da sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari ovvero da atti amministrativi adottati a livello statale o regionale.
14. Le amministrazioni individuano, nell'ambito della propria organizzazione, la struttura e il soggetto referente per la redazione del programma triennale dei lavori pubblici. Al fine di ridurre gli oneri amministrativi, tale referente e', di norma, individuato nel referente unico dell'amministrazione per la BDAP, salvo diversa scelta dell'amministrazione.
15. Il referente riceve le proposte, i dati e le informazioni fornite dai RUP ai fini del coordinamento delle proposte da inserire nella programmazione e provvede ad accreditarsi presso gli appositi siti informatici di cui agli articoli 21, comma 7 e 29 del codice.

Note all'art. 3:
Si riporta l'art. 21, comma 1, del citato decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50:
"Art. 21. Programma degli acquisti e programmazione dei
lavori pubblici
1. Le amministrazioni aggiudicatrici adottano il
programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il
programma triennale dei lavori pubblici, nonche' i relativi
aggiornamenti annuali. I programmi sono approvati nel
rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il
bilancio e, per gli enti locali, secondo le norme che
disciplinano la programmazione economico-finanziaria degli
enti.
(Omissis).".
Per i riferimenti al citato decreto legislativo 29
dicembre 2011, n. 228, si veda nelle note alle premesse.
Per i riferimenti al citato decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118, si veda nelle note alle premesse.
Si riporta l'art. 21, comma 5, del citato decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50:
"Art. 21. Programma degli acquisti e programmazione dei
lavori pubblici
(Omissis).
5. Nell'elencazione delle fonti di finanziamento sono
indicati anche i beni immobili disponibili che possono
essere oggetto di cessione. Sono, altresi', indicati i beni
immobili nella propria disponibilita' concessi in diritto
di godimento, a titolo di contributo, la cui utilizzazione
sia strumentale e tecnicamente connessa all'opera da
affidare in concessione.
(Omissis).".
Si riporta l'art. 191 del citato decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50:
"Art. 191. Cessione di immobili in cambio di opere
1. Il bando di gara puo' prevedere a titolo di
corrispettivo, totale o parziale, il trasferimento
all'affidatario o, qualora l'affidatario vi abbia
interesse, a soggetto terzo da questo indicato, purche' in
possesso dei prescritti requisiti di cui all'art. 80, della
proprieta' di beni immobili appartenenti
all'amministrazione aggiudicatrice, gia' indicati nel
programma triennale per i lavori o nell'avviso di pre
informazione per i servizi e le forniture e che non
assolvono piu', secondo motivata valutazione della
amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore,
funzioni di pubblico interesse.
2. Possono formare oggetto di trasferimento anche i
beni immobili gia' inclusi in programmi di dismissione,
purche' prima della pubblicazione del bando o avviso per
l'alienazione, ovvero se la procedura di dismissione ha
avuto esito negativo.
2-bis. Il valore dei beni immobili da trasferire a
seguito della procedura di gara e' stabilito dal RUP sulla
base del valore di mercato determinato tramite i competenti
uffici titolari dei beni immobili oggetto di trasferimento.
3. Il bando di gara puo' prevedere che il trasferimento
della proprieta' dell'immobile e la conseguente immissione
in possesso dello stesso avvengano in un momento anteriore
a quello dell'ultimazione dei lavori, previa presentazione
di idonea garanzia fideiussoria per un valore pari al
valore dell'immobile medesimo. La garanzia fideiussoria,
rilasciata dai soggetti di cui all'art. 93, comma 3,
prevede espressamente la rinuncia al beneficio della
preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia
all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice
civile, nonche' l'operativita' della garanzia medesima
entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione
appaltante. La fideiussione e' progressivamente svincolata
con le modalita' previste con riferimento alla cauzione
definitiva.".
Si riporta l'art. 21, comma 7, del citato decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50:
"Art. 21. Programma degli acquisti e programmazione dei
lavori pubblici
(Omissis).
7. Il programma biennale degli acquisti di beni e
servizi e il programma triennale dei lavori pubblici,
nonche' i relativi aggiornamenti annuali sono pubblicati
sul profilo del committente, sul sito informatico del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e
dell'Osservatorio di cui all'art. 213, anche tramite i
sistemi informatizzati delle regioni e delle provincie
autonome di cui all'art. 29, comma 4.
(Omissis).".
Si riporta l'art. 29 del citato decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50:
"Art. 29. Principi in materia di trasparenza
1. Tutti gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici
e degli enti aggiudicatori relativi alla programmazione di
lavori, opere, servizi e forniture, nonche' alle procedure
per l'affidamento di appalti pubblici di servizi,
forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di
progettazione, di concorsi di idee e di concessioni,
compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico
di cui all'art. 5, alla composizione della commissione
giudicatrice e ai curricula dei suoi componenti ove non
considerati riservati ai sensi dell'art. 53 ovvero
secretati ai sensi dell'art. 162, devono essere pubblicati
e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione
"Amministrazione trasparente", con l'applicazione delle
disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013,
n. 33. Al fine di consentire l'eventuale proposizione del
ricorso ai sensi dell' art. 120, comma 2-bis, del codice
del processo amministrativo, sono altresi' pubblicati, nei
successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi
atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla
procedura di affidamento e le ammissioni all'esito della
verifica della documentazione attestante l'assenza dei
motivi di esclusione di cui all'art. 80, nonche' la
sussistenza dei requisiti economico-finanziari e
tecnico-professionali. Entro il medesimo termine di due
giorni e' dato avviso ai candidati e ai concorrenti, con le
modalita' di cui all'art. 5-bis del decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione
digitale o strumento analogo negli altri Stati membri, di
detto provvedimento, indicando l'ufficio o il collegamento
informatico ad accesso riservato dove sono disponibili i
relativi atti. Il termine per l'impugnativa di cui al
citato art. 120, comma 2-bis, decorre dal momento in cui
gli atti di cui al secondo periodo sono resi in concreto
disponibili, corredati di motivazione. Nella stessa sezione
sono pubblicati anche i resoconti della gestione
finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
con le modalita' previste dal decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33. Gli atti di cui al presente comma recano,
prima dell'intestazione o in calce, la data di
pubblicazione sul profilo del committente. Fatti salvi gli
atti a cui si applica l'art. 73, comma 5, i termini cui
sono collegati gli effetti giuridici della pubblicazione
decorrono dalla data di pubblicazione sul profilo del
committente.
2. Gli atti di cui al comma 1, nel rispetto di quanto
previsto dall'art. 53, sono, altresi', pubblicati sul sito
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sulla
piattaforma digitale istituita presso l'ANAC, anche tramite
i sistemi informatizzati regionali, di cui al comma 4, e le
piattaforme regionali di e-procurement interconnesse
tramite cooperazione applicativa.
3. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano collaborano con gli organi dello Stato alla tutela
della trasparenza e della legalita' nel settore dei
contratti pubblici. In particolare, operano in ambito
territoriale a supporto delle stazioni appaltanti
nell'attuazione del presente codice ed nel monitoraggio
delle fasi di programmazione, affidamento ed esecuzione dei
contratti.
4. Per i contratti e gli investimenti pubblici di
competenza regionale o di enti territoriali, le stazioni
appaltanti provvedono all'assolvimento degli obblighi
informativi e di pubblicita' disposti dal presente codice,
tramite i sistemi informatizzati regionali e le piattaforme
telematiche di e-procurement ad essi interconnesse,
garantendo l'interscambio delle informazioni e
l'interoperabilita', con le banche dati dell'ANAC, del
Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti.
4-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze, il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'ANAC e la
Conferenza delle Regioni e delle Province autonome per i
sistemi di cui ai commi 2 e 4 condividono un protocollo
generale per definire le regole di interoperabilita' e le
modalita' di interscambio dei dati e degli atti tra le
rispettive banche dati, nel rispetto del principio di
unicita' del luogo di pubblicazione e di unicita'
dell'invio delle informazioni. Per le opere pubbliche il
protocollo si basa su quanto previsto dal decreto
legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. L'insieme dei dati e
degli atti condivisi nell'ambito del protocollo
costituiscono fonte informativa prioritaria in materia di
pianificazione e monitoraggio di contratti e investimenti
pubblici.".
Si riporta l'art. 3 del citato decreto-legge 31 ottobre
1990, n. 310:
"Art. 3. Alienazione del patrimonio disponibile degli
enti locali.
1. Le province, i comuni, le comunita' montane e i loro
consorzi sono autorizzati ad alienare il patrimonio
disponibile per la realizzazione di opere pubbliche o per
il finanziamento delle perdite di gestione delle aziende
pubbliche di trasporto o per i fini indicati agli articoli
24 e 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66 , convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, e al
comma 3 dell'art. 1-bis del decreto-legge 1° luglio 1986,
n. 318 , convertito, con modificazioni, dalla legge 9
agosto 1986, n. 488.
1-bis. I comuni e le province possono altresi'
procedere alla alienazione del patrimonio di edilizia
residenziale di loro proprieta', ancorche' abbiano
usufruito negli anni precedenti di contributo o
finanziamento in conto capitale o in conto interessi dallo
Stato o dalle regioni. La cessione delle unita' immobiliari
deve avvenire con priorita' assoluta per coloro che ne
fanno uso legittimo, in base a contratto di affitto, di
concessione o comodato. Gli istituti di credito autorizzati
possono concedere mutui ipotecari ai cessionari anche fino
al 90 per cento del valore di cessione, corrispondendo agli
enti proprietari il valore ammesso a mutuo. Gli stessi enti
possono prestare garanzia parziale agli istituti mutuanti
in misura non superiore al 40 per cento del prezzo di
cessione. I comuni e le province possono utilizzare i
proventi per le finalita' previste al comma 1; nella
eventualita' di alienazioni di valore non inferiore ai 500
milioni di lire, qualora non utilizzino almeno il 50 per
cento del ricavato per interventi di edilizia economica e
popolare saranno esclusi dai programmi regionali e
nazionali di nuova formazione sulla materia per i
successivi nove anni.
2. Gli enti locali che abbiano deliberato le
alienazioni di cui al comma 1, nelle more del
perfezionamento di tali atti, possono ricorrere a
finanziamenti presso istituti di credito. Possono altresi'
utilizzare in termini di cassa le somme a specifica
destinazione, fatta eccezione per i trasferimenti di enti
del settore pubblico allargato e del ricavato dei mutui,
purche' si impegnino esplicitamente a reintegrarle con il
ricavato delle predette alienazioni.
3. Gli enti locali di cui al comma 1 sono autorizzati a
negoziare, con gli istituti di credito di cui al comma
3-quater, aperture di credito a fronte di deliberazioni di
alienazioni di beni di loro proprieta'. Le deliberazioni
devono riportare i valori di stima dei beni da alienare.
Gli utilizzi delle aperture di credito sono versati, per
gli enti assoggettati alle disposizioni sulla tesoreria
unica, nella contabilita' fruttifera aperta presso la
tesoreria provinciale dello Stato e sono immediatamente ed
integralmente utilizzabili dagli enti locali per le
finalita' previste dai commi precedenti, nonche' per spese
di manutenzione straordinaria o per altre spese in conto
capitale incrementative del patrimonio degli enti. Al
rimborso degli utilizzi, compresi gli oneri da essi
derivanti, si provvede comunque con i fondi provenienti
dalle alienazioni.
3-bis. I debiti degli enti locali per utilizzi delle
aperture di credito di cui al comma 3 sono assistiti anche
da garanzia, da costituirsi mediante emissione di
delegazione di pagamento da rilasciarsi secondo i limiti ed
i criteri stabiliti dalla normativa vigente. Tale garanzia
diviene operativa qualora, entro 24 mesi dalla data del
primo utilizzo delle aperture di credito, le alienazioni di
cui al comma 3 non siano state realizzate.
3-ter. I debiti degli enti locali per utilizzi delle
aperture di credito di cui al comma 3 non godono di alcuna
garanzia da parte dello Stato, anche nell'ipotesi di
successive situazioni di insolvenza degli enti stessi.
3-quater. Con decreto del Ministro del tesoro, sentite
l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e l'Unione
delle province d'Italia (UPI), sono designati gli istituti
di credito con i quali gli enti locali sono autorizzati a
negoziare le aperture di credito di cui al comma 3, e sono
altresi' stabilite le relative condizioni e modalita',
intese prioritariamente a semplificare ed a rendere
tempestive le decisioni operative degli enti stessi.".
Si riporta l'art. 58 del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112:
"Art. 58. Ricognizione e valorizzazione del patrimonio
immobiliare di regioni, comuni ed altri enti locali
1. Per procedere al riordino, gestione e valorizzazione
del patrimonio immobiliare di Regioni, Province, comuni e
altri Enti locali, nonche' di societa' o Enti a totale
partecipazione dei predetti enti, ciascuno di essi, con
delibera dell'organo di Governo individua, redigendo
apposito elenco, sulla base e nei limiti della
documentazione esistente presso i propri archivi e uffici,
i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di
competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie
funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione
ovvero di dismissione. Viene cosi' redatto il piano delle
alienazioni e valorizzazioni immobiliari allegato al
bilancio di previsione nel quale, previa intesa, sono
inseriti immobili di proprieta' dello Stato individuati dal
Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia del
demanio tra quelli che insistono nel relativo territorio.
2. L'inserimento degli immobili nel piano ne determina
la conseguente classificazione come patrimonio disponibile,
fatto salvo il rispetto delle tutele di natura
storico-artistica, archeologica, architettonica e
paesaggistico-ambientale. Il piano e' trasmesso agli Enti
competenti, i quali si esprimono entro trenta giorni,
decorsi i quali, in caso di mancata espressione da parte
dei medesimi Enti, la predetta classificazione e' resa
definitiva. La deliberazione del consiglio comunale di
approvazione, ovvero di ratifica dell'atto di deliberazione
se trattasi di societa' o ente a totale partecipazione
pubblica, del piano delle alienazioni e valorizzazioni
determina le destinazioni d'uso urbanistiche degli
immobili. Le Regioni, entro 60 giorni dalla data di entrata
in vigore della presente disposizione, disciplinano
l'eventuale equivalenza della deliberazione del consiglio
comunale di approvazione quale variante allo strumento
urbanistico generale, ai sensi dell'art. 25 della legge 28
febbraio 1985, n. 47, anche disciplinando le procedure
semplificate per la relativa approvazione. Le Regioni,
nell'ambito della predetta normativa approvano procedure di
copianificazione per l'eventuale verifica di conformita'
agli strumenti di pianificazione sovraordinata, al fine di
concludere il procedimento entro il termine perentorio di
90 giorni dalla deliberazione comunale. Trascorsi i
predetti 60 giorni, si applica il comma 2 dell'art. 25
della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Le varianti
urbanistiche di cui al presente comma, qualora rientrino
nelle previsioni di cui al paragrafo 3 dell'art. 3 della
direttiva 2001/42/CE e al comma 4 dell'art. 7 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. non sono
soggette a valutazione ambientale strategica.
3. Gli elenchi di cui al comma 1, da pubblicare
mediante le forme previste per ciascuno di tali enti, hanno
effetto dichiarativo della proprieta', in assenza di
precedenti trascrizioni, e producono gli effetti previsti
dall'art. 2644 del codice civile, nonche' effetti
sostitutivi dell'iscrizione del bene in catasto.
4. Gli uffici competenti provvedono, se necessario,
alle conseguenti attivita' di trascrizione, intavolazione e
voltura.
5. Contro l'iscrizione del bene negli elenchi di cui al
comma 1 e' ammesso ricorso amministrativo entro sessanta
giorni dalla pubblicazione, fermi gli altri rimedi di
legge.
6. La procedura prevista dall'art. 3-bis del
decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con
modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, per la
valorizzazione dei beni dello Stato si estende ai beni
immobili inclusi negli elenchi di cui al comma 1. In tal
caso, la procedura prevista al comma 2 dell' art. 3-bis del
citato decreto-legge n. 351 del 2001 si applica solo per i
soggetti diversi dai comuni e l'iniziativa e' rimessa
all'Ente proprietario dei beni da valorizzare. I bandi
previsti dal comma 5 dell' art. 3-bis del citato
decreto-legge n. 351 del 2001 sono predisposti dall'Ente
proprietario dei beni da valorizzare.
7. I soggetti di cui al comma 1 possono in ogni caso
individuare forme di valorizzazione alternative, nel
rispetto dei principi di salvaguardia dell'interesse
pubblico e mediante l'utilizzo di strumenti competitivi,
anche per quanto attiene alla alienazione degli immobili di
cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 560.
8. Gli enti proprietari degli immobili inseriti negli
elenchi di cui al comma 1 possono conferire i propri beni
immobili anche residenziali a fondi comuni di investimento
immobiliare ovvero promuoverne la costituzione secondo le
disposizioni degli articoli 4 e seguenti del decreto-legge
25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni
dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.
9. Ai conferimenti di cui al presente articolo, nonche'
alle dismissioni degli immobili inclusi negli elenchi di
cui al comma 1, si applicano le disposizioni dei commi 18 e
19 dell'art. 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351,
convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001,
n. 410.
9-bis. In caso di conferimento a fondi di investimento
immobiliare dei beni inseriti negli elenchi di cui al comma
1, la destinazione funzionale prevista dal piano delle
alienazioni e delle valorizzazioni, se in variante rispetto
alle previsioni urbanistiche ed edilizie vigenti ed in
itinere, puo' essere conseguita mediante il procedimento di
cui all'art. 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, e delle corrispondenti disposizioni previste dalla
legislazione regionale. Il procedimento si conclude entro
il termine perentorio di 180 giorni dall'apporto o dalla
cessione sotto pena di retrocessione del bene all'ente
locale. Con la medesima procedura si procede alla
regolarizzazione edilizia ed urbanistica degli immobili
conferiti.".
Si riporta l'art. 21, comma 3, del citato decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50:
"Art. 21. Programma degli acquisti e programmazione dei
lavori pubblici
(Omissis).
3. Il programma triennale dei lavori pubblici e i
relativi aggiornamenti annuali contengono i lavori il cui
valore stimato sia pari o superiore a 100.000 euro e
indicano, previa attribuzione del codice unico di progetto
di cui all'art. 11, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, i
lavori da avviare nella prima annualita', per i quali deve
essere riportata l'indicazione dei mezzi finanziari
stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio,
ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello
Stato, delle regioni a statuto ordinario o di altri enti
pubblici. Per i lavori di importo pari o superiore a
1.000.000 euro, ai fini dell'inserimento nell'elenco
annuale, le amministrazioni aggiudicatrici approvano
preventivamente il progetto di fattibilita' tecnica ed
economica. Ai fini dell'inserimento nel programma
triennale, le amministrazioni aggiudicatrici approvano
preventivamente, ove previsto, il documento di fattibilita'
delle alternative progettuali, di cui all'art. 23, comma 5.
(Omissis).".
Si riporta l'art. 3, comma 1, lettera oo), del citato
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:
"Art. 3. Definizioni
1. Ai fini del presente codice si intende per:
(Omissis).
oo) «lavori complessi», i lavori che superano la soglia
di 15 milioni di euro e sono caratterizzati da particolare
complessita' in relazione alla tipologia delle opere,
all'utilizzo di materiali e componenti innovativi, alla
esecuzione in luoghi che presentano difficolta' logistiche
o particolari problematiche geotecniche, idrauliche,
geologiche e ambientali;
(Omissis).".
Si riporta l'art. 23, comma 3, del citato decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50:
"Art. 23. Livelli della progettazione per gli appalti,
per le concessioni di lavori nonche' per i servizi
(Omissis).
3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e
trasporti, su proposta del Consiglio superiore dei lavori
pubblici, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare e del Ministro dei beni e
delle attivita' culturali e del turismo sono definiti i
contenuti della progettazione nei tre livelli progettuali.
Con il decreto di cui al primo periodo e', altresi',
determinato il contenuto minimo del quadro esigenziale che
devono predisporre le stazioni appaltanti. Fino alla data
di entrata in vigore di detto decreto, si applica l'art.
216, comma 4.
(Omissis).".
 
Art. 4
Criteri di inclusione delle opere pubbliche incompiute nei programmi
triennali di lavori pubblici e nei relativi elenchi annuali

1. Per le finalita' di cui all'articolo 3, commi 11 e 12, le amministrazioni, a prescindere dall'importo, inseriscono nella scheda di cui all'Allegato I, lettera B, le opere pubbliche incompiute di propria competenza, secondo l'ordine di classificazione di cui all'articolo 4, comma 2 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 marzo 2013, n. 42, indicando per ciascuna opera non completata le modalita' e le risorse per il loro completamento. Laddove non optino nei sensi di cui al precedente periodo, le amministrazioni individuano soluzioni alternative, quali il riutilizzo ridimensionato, il cambio di destinazione d'uso o la cessione a titolo di corrispettivo per la realizzazione di altra opera pubblica ai sensi dell'articolo 191 del codice, la vendita ovvero la demolizione qualora le esigenze di pubblico interesse non consentano l'adozione di soluzioni alternative.
2. Ai fini del completamento e della fruibilita' dell'opera pubblica incompiuta, anche in caso di cambio di destinazione d'uso, le amministrazioni adottano le proprie determinazioni sulla base, ove pertinente, degli esiti della valutazione ex ante, effettuata secondo le linee guida di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 228 del 2011, condotta secondo principi di appropriatezza e proporzionalita' tenuto conto della complessita', dell'impatto e del costo dell'opera, anche avvalendosi del supporto fornito dalle strutture tecniche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e delle regioni e delle province autonome, per i rispettivi ambiti territoriali di competenza. Le medesime strutture svolgono, altresi', attivita' di supporto tecnico-economico alle amministrazioni nelle fasi attuative delle determinazioni adottate.
3. Qualora, sulla base della valutazione di cui al comma 2, si rilevi che per il completamento e la gestione delle opere pubbliche incompiute sussista la capacita' attrattiva di finanziamenti privati, le amministrazioni promuovono il ricorso a procedure di partenariato pubblico privato ai sensi dell'articolo 180 e seguenti del codice. A tal fine le amministrazioni pubblicano sul profilo del committente e sull'apposita sezione del portale web del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti anche tramite i sistemi informatizzati regionali di cui al comma 4 dell'articolo 29 del codice, un avviso finalizzato ad acquisire le manifestazioni di interesse degli operatori economici in ordine ai lavori di possibile completamento, anche ridimensionato e/o con diversa destinazione d'uso, delle opere incompiute di cui al comma 1 nonche' alla gestione delle stesse.
4. Le opere pubbliche incompiute per le quali, a seguito della valutazione di cui al comma 2, le amministrazioni abbiano determinato i lavori da adottare tra quelli menzionati al comma 1 ed abbiano individuato la relativa copertura finanziaria, sono inserite nell'elenco dei lavori del programma di cui alla scheda D dell'Allegato I ovvero nell'elenco annuale di cui alla scheda E del medesimo Allegato se la ripresa dei lavori e' prevista nella prima annualita', ai sensi dell'articolo 3, commi 8, 9 e 10.
5. Nel caso in cui l'amministrazione abbia ritenuto, con atto motivato, l'insussistenza dell'interesse pubblico al completamento ed alla fruibilita' dell'opera:
a) riporta nell'elenco degli immobili di cui alla scheda C dell'Allegato I, previa acquisizione al patrimonio a seguito di redazione e approvazione dello stato di consistenza, le opere pubbliche incompiute per le quali intenda cedere la titolarita' dell'opera ad altro ente pubblico o ad un soggetto esercente una funzione pubblica ovvero procedere alla vendita dell'opera sul mercato;
b) riporta nell'elenco dei lavori di cui alle schede D ed E dell'Allegato I, le opere pubbliche incompiute per le quali intenda procedere alla demolizione.
6. Qualora ricorra la determinazione di cui al comma 5, lettera b), nell'ambito del programma triennale, sono inseriti gli oneri necessari per lo smantellamento dell'opera e per la rinaturalizzazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito.

Note all'art. 4:
- Si riporta l'art. 4 del citato decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti 13 marzo 2013, n. 42:
"Art. 4. Graduatorie
1. Sulla base dei dati forniti ai sensi dell'art. 3, il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e le Regioni
e Province autonome redigono, ciascuno per le sezioni di
rispettiva competenza di cui all'art. 2, una graduatoria
nella quale le opere pubbliche incompiute sono ordinate in
ordine di priorita', tenendo conto dello stato
d'avanzamento raggiunto nella realizzazione dell'opera e di
un possibile utilizzo dell'opera stessa anche con
destinazioni d'uso alternative a quella inizialmente
prevista. Le graduatorie cosi' predisposte costituiscono
uno strumento conoscitivo volto a consentire di individuare
in modo razionale ed efficiente le soluzioni ottimali per
l'utilizzo delle opere pubbliche incompiute attraverso il
completamento ovvero il riutilizzo ridimensionato delle
stesse, anche con diversa destinazione rispetto a quella
originariamente prevista.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, le opere
pubbliche incompiute sono classificate e collocate in
ordine decrescente secondo le seguenti caratteristiche e i
seguenti livelli di sviluppo:
a) opere pubbliche ultimate, incompiute per il
mancato perfezionamento delle operazioni di collaudo entro
i termini di legge, qualora non utilizzabili anche
parzialmente;
b) opere pubbliche incompiute con stato d'avanzamento
pari o superiore ai 4/5 dell'opera per le quali e'
possibile prevedere un utilizzo anche ridimensionato
rispetto alle previsioni del progetto iniziale, mantenendo
la stessa destinazione d'uso;
c) opere pubbliche incompiute con stato d'avanzamento
pari o superiore ai 4/5 dell'opera, per le quali e'
possibile prevedere un utilizzo anche ridimensionato
rispetto alle previsioni del progetto iniziale ma con
diversa destinazione d'uso, che deve essere specificamente
indicata ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera l);
d) opere pubbliche incompiute con stato d'avanzamento
pari o superiore ai 4/5 dell'opera per le quali non e'
possibile prevedere un utilizzo anche ridimensionato
rispetto alle previsioni del progetto iniziale;
e) opere pubbliche incompiute con stato d'avanzamento
inferiore ai 4/5 dell'opera per le quali e' possibile
prevedere un utilizzo anche ridimensionato rispetto alle
previsioni del progetto iniziale, mantenendo la stessa
destinazione d'uso;
f) opere pubbliche incompiute con stato d'avanzamento
inferiore ai 4/5 dell'opera per le quali e' possibile
prevedere un utilizzo anche ridimensionato rispetto alle
previsioni del progetto iniziale ma con diversa
destinazione d'uso, che deve essere specificamente indicata
ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera l);
g) opere pubbliche incompiute con stato d'avanzamento
inferiore ai 4/5 dell'opera per le quali non e' possibile
prevedere un utilizzo anche ridimensionato rispetto alle
previsioni del progetto iniziale.
3. La formazione della graduatoria all'interno della
classificazione di cui al comma 2, per le opere che
presentano le medesime caratteristiche e il medesimo
livello di sviluppo, avviene in ordine decrescente rispetto
alla percentuale di avanzamento dei lavori; in caso di
medesima percentuale di avanzamento dei lavori e' data
priorita' in graduatoria alle opere appartenenti ad
infrastrutture a rete e, a seguire, alle opere ritenute di
maggiore utilita' per la collettivita'.".
- Si riporta l'art. 8 del citato decreto legislativo 29
dicembre 2011, n. 228:
"Art. 8. Linee guida standardizzate per la valutazione
degli investimenti
1. I Ministeri predispongono linee guida per la
valutazione degli investimenti in opere pubbliche nei
settori di propria competenza, finalizzate alla redazione
del Documento.
2. Le linee guida definiscono, in particolare, i
criteri e le procedure per la valutazione ex ante di cui
agli articoli 3 e 4, per la selezione degli interventi da
includere nel Documento di cui all'art. 5, per la
valutazione ex post di cui all'art. 6 e per il
coinvolgimento degli Organismi di cui all'art. 7 nelle
predette attivita'.
3. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del
presente decreto, al fine di garantire la predisposizione
da parte dei Ministeri di linee guida standardizzate, il
Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, definisce, con
proprio decreto, un modello di riferimento per la redazione
da parte dei Ministeri delle linee guida. Il medesimo
decreto prevede altresi' uno schema-tipo di Documento, il
cui rispetto e' condizione necessaria per la relativa
iscrizione all'ordine del giorno del CIPE.
4. Entro novanta giorni dalla pubblicazione del decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma
3, i Ministeri adottano le linee guida e le trasmettono al
CIPE per la relativa presa d'atto.".
- Si riportano gli articoli 180 e seguenti, del citato
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:
"Art. 180. Partenariato pubblico privato
1. Il contratto di partenariato e' il contratto a
titolo oneroso di cui all'art. 3, comma 1, lettera eee).
2. Nei contratti di partenariato pubblico privato, i
ricavi di gestione dell'operatore economico provengono dal
canone riconosciuto dall'ente concedente e/o da qualsiasi
altra forma di contropartita economica ricevuta dal
medesimo operatore economico, anche sotto forma di introito
diretto della gestione del servizio ad utenza esterna. Il
contratto di partenariato puo' essere utilizzato dalle
amministrazioni concedenti per qualsiasi tipologia di opera
pubblica.
3. Nel contratto di partenariato pubblico privato il
trasferimento del rischio in capo all'operatore economico
comporta l'allocazione a quest'ultimo, oltre che del
rischio di costruzione, anche del rischio di disponibilita'
o, nei casi di attivita' redditizia verso l'esterno, del
rischio di domanda dei servizi resi, per il periodo di
gestione dell'opera come definiti, rispettivamente,
dall'art. 3, comma 1, lettere aaa), bbb) e ccc). Il
contenuto del contratto e' definito tra le parti in modo
che il recupero degli investimenti effettuati e dei costi
sostenuti dall'operatore economico, per eseguire il lavoro
o fornire il servizio, dipenda dall'effettiva fornitura del
servizio o utilizzabilita' dell'opera o dal volume dei
servizi erogati in corrispondenza della domanda e, in ogni
caso, dal rispetto dei livelli di qualita'
contrattualizzati, purche' la valutazione avvenga ex ante.
Con il contratto di partenariato pubblico privato sono
altresi' disciplinati anche i rischi, incidenti sui
corrispettivi, derivanti da fatti non imputabili
all'operatore economico.
4. A fronte della disponibilita' dell'opera o della
domanda di servizi, l'amministrazione aggiudicatrice puo'
scegliere di versare un canone all'operatore economico che
e' proporzionalmente ridotto o annullato nei periodi di
ridotta o mancata disponibilita' dell'opera, nonche'
ridotta o mancata prestazione dei servizi. Se la ridotta o
mancata disponibilita' dell'opera o prestazione del
servizio e' imputabile all'operatore, tali variazioni del
canone devono, in ogni caso, essere in grado di incidere
significativamente sul valore attuale netto dell'insieme
degli investimenti, dei costi e dei ricavi dell'operatore
economico.
5. L'amministrazione aggiudicatrice sceglie altresi'
che a fronte della disponibilita' dell'opera o della
domanda di servizi, venga corrisposta una diversa utilita'
economica comunque pattuita ex ante, ovvero rimette la
remunerazione del servizio allo sfruttamento diretto della
stessa da parte dell'operatore economico, che pertanto si
assume il rischio delle fluttuazioni negative di mercato
della domanda del servizio medesimo.
6. L'equilibrio economico finanziario, come definito
all'art. 3, comma 1, lettera fff), rappresenta il
presupposto per la corretta allocazione dei rischi di cui
al comma 3. Ai soli fini del raggiungimento del predetto
equilibrio, in sede di gara l'amministrazione
aggiudicatrice puo' stabilire anche un prezzo consistente
in un contributo pubblico ovvero nella cessione di beni
immobili che non assolvono piu' a funzioni di interesse
pubblico. A titolo di contributo puo' essere riconosciuto
un diritto di godimento, la cui utilizzazione sia
strumentale e tecnicamente connessa all'opera da affidare
in concessione. Le modalita' di utilizzazione dei beni
immobili sono definite dall'amministrazione aggiudicatrice
e costituiscono uno dei presupposti che determinano
l'equilibrio economico-finanziario della concessione. In
ogni caso, l'eventuale riconoscimento del prezzo, sommato
al valore di eventuali garanzie pubbliche o di ulteriori
meccanismi di finanziamento a carico della pubblica
amministrazione, non puo' essere superiore al quarantanove
per cento del costo dell'investimento complessivo,
comprensivo di eventuali oneri finanziari.
7. Si applica quanto previsto all'art. 165, commi 3, 4
e 5, del presente codice.
8. Nella tipologia dei contratti di cui al comma 1
rientrano la finanza di progetto, la concessione di
costruzione e gestione, la concessione di servizi, la
locazione finanziaria di opere pubbliche, il contratto di
disponibilita' e qualunque altra procedura di realizzazione
in partenariato di opere o servizi che presentino le
caratteristiche di cui ai commi precedenti."
"Art. 181. Procedure di affidamento
1. La scelta dell'operatore economico avviene con
procedure ad evidenza pubblica anche mediante dialogo
competitivo.
2. Le amministrazioni aggiudicatrici provvedono
all'affidamento dei contratti ponendo a base di gara il
progetto definitivo e uno schema di contratto e di piano
economico finanziario, che disciplinino l'allocazione dei
rischi tra amministrazione aggiudicatrice e operatore
economico.
3. La scelta e' preceduta da adeguata istruttoria con
riferimento all'analisi della domanda e dell'offerta, della
sostenibilita' economico-finanziaria e economico- sociale
dell'operazione, alla natura e alla intensita' dei diversi
rischi presenti nell'operazione di partenariato, anche
utilizzando tecniche di valutazione mediante strumenti di
comparazione per verificare la convenienza del ricorso a
forme di partenariato pubblico privato in alternativa alla
realizzazione diretta tramite normali procedure di appalto.
4. L'amministrazione aggiudicatrice esercita il
controllo sull'attivita' dell'operatore economico
attraverso la predisposizione ed applicazione di sistemi di
monitoraggio, secondo modalita' definite da linee guida
adottate dall'ANAC, sentito il Ministero dell'economia e
delle finanze, entro novanta giorni dall'entrata in vigore
del presente codice, verificando in particolare la
permanenza in capo all'operatore economico dei rischi
trasferiti. L'operatore economico e' tenuto a collaborare
ed alimentare attivamente tali sistemi."
"Art. 182. Finanziamento del progetto
1. Il finanziamento dei contratti puo' avvenire
utilizzando idonei strumenti quali, tra gli altri, la
finanza di progetto. Il finanziamento puo' anche riguardare
il conferimento di asset patrimoniali pubblici e privati.
La remunerazione del capitale investito e' definita nel
contratto.
2. Il contratto definisce i rischi trasferiti, le
modalita' di monitoraggio della loro permanenza entro il
ciclo di vita del rapporto contrattuale e le conseguenze
derivanti dalla anticipata estinzione del contratto, tali
da comportare la permanenza dei rischi trasferiti in capo
all'operatore economico.
3. Il verificarsi di fatti non riconducibili
all'operatore economico che incidono sull'equilibrio del
piano economico finanziario puo' comportare la sua
revisione da attuare mediante la rideterminazione delle
condizioni di equilibrio. La revisione deve consentire la
permanenza dei rischi trasferiti in capo all'operatore
economico e delle condizioni di equilibrio economico
finanziario relative al contratto. Ai fini della tutela
della finanza pubblica strettamente connessa al
mantenimento della predetta allocazione dei rischi, nei
casi di opere di interesse statale ovvero finanziate con
contributo a carico dello Stato, la revisione e'
subordinata alla previa valutazione da parte del Nucleo di
consulenza per l'attuazione delle linee guida per la
regolazione dei servizi di pubblica utilita' (NARS). Negli
altri casi, e' facolta' dell'amministrazione aggiudicatrice
sottoporre la revisione alla previa valutazione del NARS.
In caso di mancato accordo sul riequilibrio del piano
economico finanziario, le parti possono recedere dal
contratto. All'operatore economico sono rimborsati gli
importi di cui all'art. 176, comma 4, lettere a) e b), ad
esclusione degli oneri derivanti dallo scioglimento
anticipato dei contratti di copertura del rischio di
fluttuazione del tasso di interesse."
"Art. 183. Finanza di progetto
1. Per la realizzazione di lavori pubblici o di lavori
di pubblica utilita', ivi inclusi quelli relativi alle
strutture dedicate alla nautica da diporto, inseriti negli
strumenti di programmazione formalmente approvati
dall'amministrazione aggiudicatrice sulla base della
normativa vigente, ivi inclusi i Piani dei porti,
finanziabili in tutto o in parte con capitali privati, le
amministrazioni aggiudicatrici possono, in alternativa
all'affidamento mediante concessione ai sensi della parte
III, affidare una concessione ponendo a base di gara il
progetto di fattibilita', mediante pubblicazione di un
bando finalizzato alla presentazione di offerte che
contemplino l'utilizzo di risorse totalmente o parzialmente
a carico dei soggetti proponenti. In ogni caso per le
infrastrutture afferenti le opere in linea, e' necessario
che le relative proposte siano ricomprese negli strumenti
di programmazione approvati dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti.
2. Il bando di gara e' pubblicato con le modalita' di
cui all'art. 72 ovvero di cui all'art. 36, comma 9, secondo
l'importo dei lavori, ponendo a base di gara il progetto di
fattibilita' predisposto dall'amministrazione
aggiudicatrice. Il progetto di fattibilita' da porre a base
di gara e' redatto dal personale delle amministrazioni
aggiudicatrici in possesso dei requisiti soggettivi
necessari per la sua predisposizione in funzione delle
diverse professionalita' coinvolte nell'approccio
multidisciplinare proprio del progetto di fattibilita'. In
caso di carenza in organico di personale idoneamente
qualificato, le amministrazioni aggiudicatrici possono
affidare la redazione del progetto di fattibilita' a
soggetti esterni, individuati con le procedure previste dal
presente codice. Gli oneri connessi all'affidamento di
attivita' a soggetti esterni possono essere ricompresi nel
quadro economico dell'opera.
3. Il bando, oltre al contenuto previsto dall'allegato
XXI specifica:
a) che l'amministrazione aggiudicatrice ha la
possibilita' di richiedere al promotore prescelto, di cui
al comma 10, lettera b), di apportare al progetto
definitivo, da questi presentato, le modifiche
eventualmente intervenute in fase di approvazione del
progetto, anche al fine del rilascio delle concessioni
demaniali marittime, ove necessarie, e che, in tal caso, la
concessione e' aggiudicata al promotore solo
successivamente all'accettazione, da parte di quest'ultimo,
delle modifiche progettuali nonche' del conseguente
eventuale adeguamento del piano economico-finanziario;
b) che, in caso di mancata accettazione da parte del
promotore di apportare modifiche al progetto definitivo,
l'amministrazione ha facolta' di chiedere progressivamente
ai concorrenti successivi in graduatoria l'accettazione
delle modifiche da apportare al progetto definitivo
presentato dal promotore alle stesse condizioni proposte al
promotore e non accettate dallo stesso.
4. Le amministrazioni aggiudicatrici valutano le
offerte presentate con il criterio dell'offerta
economicamente piu' vantaggiosa individuata sulla base del
miglior rapporto qualita'/prezzo.
5. Oltre a quanto previsto dall'art. 95, l'esame delle
proposte e' esteso agli aspetti relativi alla qualita' del
progetto definitivo presentato, al valore economico e
finanziario del piano e al contenuto della bozza di
convenzione. Per quanto concerne le strutture dedicate alla
nautica da diporto, l'esame e la valutazione delle proposte
sono svolti anche con riferimento alla maggiore idoneita'
dell'iniziativa prescelta a soddisfare in via combinata gli
interessi pubblici alla valorizzazione turistica ed
economica dell'area interessata, alla tutela del paesaggio
e dell'ambiente e alla sicurezza della navigazione.
6. Il bando indica i criteri, secondo l'ordine di
importanza loro attribuita, in base ai quali si procede
alla valutazione comparativa tra le diverse proposte. La
pubblicazione del bando, nel caso di strutture destinate
alla, nautica da diporto, esaurisce gli oneri di
pubblicita' previsti per il rilascio della concessione
demaniale marittima.
7. Il disciplinare di gara, richiamato espressamente
nel bando, indica, in particolare, l'ubicazione e la
descrizione dell'intervento da realizzare, la destinazione
urbanistica, la consistenza, le tipologie del servizio da
gestire, in modo da consentire che le proposte siano
presentate secondo presupposti omogenei.
8. Alla procedura sono ammessi solo i soggetti in
possesso dei requisiti per i concessionari, anche
associando o consorziando altri soggetti, ferma restando
l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80.
9. Le offerte devono contenere un progetto definitivo,
una bozza di convenzione, un piano economico-finanziario
asseverato da un istituto di credito o da societa' di
servizi costituite dall'istituto di credito stesso ed
iscritte nell'elenco generale degli intermediari
finanziari, ai sensi dell'art. 106 del decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385, o da una societa' di revisione
ai sensi dell'art. 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966,
nonche' la specificazione delle caratteristiche del
servizio e della gestione, e dare conto del preliminare
coinvolgimento di uno o piu' istituti finanziatori nel
progetto. Il piano economico-finanziario, oltre a prevedere
il rimborso delle spese sostenute per la predisposizione
del progetto di fattibilita' posto a base di gara,
comprende l'importo delle spese sostenute per la
predisposizione delle offerte, comprensivo anche dei
diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'art. 2578 del
codice civile. L'importo complessivo delle spese di cui al
periodo precedente non puo' superare il 2,5 per cento del
valore dell'investimento, come desumibile dal progetto di
fattibilita' posto a base di gara. Nel caso di strutture
destinate alla nautica da diporto, il progetto definitivo
deve definire le caratteristiche qualitative e funzionali
dei lavori ed il quadro delle esigenze da soddisfare e
delle specifiche prestazioni da fornire, deve contenere uno
studio con la descrizione del progetto ed i dati necessari
per individuare e valutare i principali effetti che il
progetto puo' avere sull'ambiente e deve essere integrato
con le specifiche richieste dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti con propri decreti.
10. L'amministrazione aggiudicatrice:
a) prende in esame le offerte che sono pervenute nei
termini indicati nel bando;
b) redige una graduatoria e nomina promotore il
soggetto che ha presentato la migliore offerta; la nomina
del promotore puo' aver luogo anche in presenza di una sola
offerta;
c) pone in approvazione il progetto definitivo
presentato dal promotore, con le modalita' indicate
all'art. 27, anche al fine del successivo rilascio della
concessione demaniale marittima, ove necessaria. In tale
fase e' onere del promotore procedere alle modifiche
progettuali necessarie ai fini dell'approvazione del
progetto, nonche' a tutti gli adempimenti di legge anche ai
fini della valutazione di impatto ambientale, senza che
cio' comporti alcun compenso aggiuntivo, ne' incremento
delle spese sostenute per la predisposizione delle offerte
indicate nel piano finanziario;
d) quando il progetto non necessita di modifiche
progettuali, procede direttamente alla stipula della
concessione;
e) qualora il promotore non accetti di modificare il
progetto, ha facolta' di richiedere progressivamente ai
concorrenti successivi in graduatoria l'accettazione delle
modifiche al progetto presentato dal promotore alle stesse
condizioni proposte al promotore e non accettate dallo
stesso.
11. La stipulazione del contratto di concessione puo'
avvenire solamente a seguito della conclusione, con esito
positivo, della procedura di approvazione del progetto
definitivo e della accettazione delle modifiche progettuali
da parte del promotore, ovvero del diverso concorrente
aggiudicatario. Il rilascio della concessione demaniale
marittima, ove necessaria, avviene sulla base del progetto
definitivo, redatto in conformita' al progetto di
fattibilita' approvato.
12. Nel caso in cui risulti aggiudicatario della
concessione un soggetto diverso dal promotore, quest'ultimo
ha diritto al pagamento, a carico dell'aggiudicatario,
dell'importo delle spese di cui al comma 9, terzo periodo.
13. Le offerte sono corredate dalla garanzia di cui
all'art. 93 e da un'ulteriore cauzione fissata dal bando in
misura pari al 2,5 per cento del valore dell'investimento,
come desumibile dal progetto di fattibilita' posto a base
di gara. Il soggetto aggiudicatario e' tenuto a prestare la
cauzione definitiva di cui all'art. 103. Dalla data di
inizio dell'esercizio del servizio, da parte del
concessionario e' dovuta una cauzione a garanzia delle
penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti
gli obblighi contrattuali relativi alla gestione
dell'opera, da prestarsi nella misura del 10 per cento del
costo annuo operativo di esercizio e con le modalita' di
cui all'art. 103; la mancata presentazione di tale cauzione
costituisce grave inadempimento contrattuale.
14. Si applicano, ove necessario, le disposizioni di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno
2001, n. 327, e successive modificazioni.
15. Gli operatori economici possono presentare alle
amministrazioni aggiudicatrici proposte relative alla
realizzazione in concessione di lavori pubblici o di lavori
di pubblica utilita', incluse le strutture dedicate alla
nautica da diporto, non presenti negli strumenti di
programmazione approvati dall'amministrazione
aggiudicatrice sulla base della normativa vigente. La
proposta contiene un progetto di fattibilita', una bozza di
convenzione, il piano economico-finanziario asseverato da
uno dei soggetti di cui al comma 9, primo periodo, e la
specificazione delle caratteristiche del servizio e della
gestione. Nel caso di strutture destinate alla nautica da
diporto, il progetto di fattibilita' deve definire le
caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori e del
quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche
prestazioni da fornire, deve contenere uno studio con la
descrizione del progetto e i dati necessari per individuare
e valutare i principali effetti che il progetto puo' avere
sull'ambiente e deve essere integrato con le specifiche
richieste dal Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti con propri decreti. Il piano
economico-finanziario comprende l'importo delle spese
sostenute per la predisposizione della proposta,
comprensivo anche dei diritti sulle opere dell'ingegno di
cui all'art. 2578 del codice civile. La proposta e'
corredata dalle autodichiarazioni relative al possesso dei
requisiti di cui al comma 17, dalla cauzione di cui
all'art. 93, e dall'impegno a prestare una cauzione nella
misura dell'importo di cui al comma 9, terzo periodo, nel
caso di indizione di gara. L'amministrazione aggiudicatrice
valuta, entro il termine perentorio di tre mesi, la
fattibilita' della proposta. A tal fine l'amministrazione
aggiudicatrice puo' invitare il proponente ad apportare al
progetto di fattibilita' le modifiche necessarie per la sua
approvazione. Se il proponente non apporta le modifiche
richieste, la proposta non puo' essere valutata
positivamente. Il progetto di fattibilita' eventualmente
modificato, e' inserito negli strumenti di programmazione
approvati dall'amministrazione aggiudicatrice sulla base
della normativa vigente ed e' posto in approvazione con le
modalita' previste per l'approvazione di progetti; il
proponente e' tenuto ad apportare le eventuali ulteriori
modifiche chieste in sede di approvazione del progetto; in
difetto, il progetto si intende non approvato. Il progetto
di fattibilita' approvato e' posto a base di gara, alla
quale e' invitato il proponente. Nel bando
l'amministrazione aggiudicatrice puo' chiedere ai
concorrenti, compreso il proponente, la presentazione di
eventuali varianti al progetto. Nel bando e' specificato
che il promotore puo' esercitare il diritto di prelazione.
I concorrenti, compreso il promotore, devono essere in
possesso dei requisiti di cui al comma 8, e presentare
un'offerta contenente una bozza di convenzione, il piano
economico-finanziario asseverato da uno dei soggetti di cui
al comma 9, primo periodo, la specificazione delle
caratteristiche del servizio e della gestione, nonche' le
eventuali varianti al progetto di fattibilita'; si
applicano i commi 4, 5, 6, 7 e 13. Se il promotore non
risulta aggiudicatario, puo' esercitare, entro quindici
giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione, il diritto
di prelazione e divenire aggiudicatario se dichiara di
impegnarsi ad adempiere alle obbligazioni contrattuali alle
medesime condizioni offerte dall'aggiudicatario. Se il
promotore non risulta aggiudicatario e non esercita la
prelazione ha diritto al pagamento, a carico
dell'aggiudicatario, dell'importo delle spese per la
predisposizione della proposta nei limiti indicati; nel
comma 9. Se il promotore esercita la prelazione,
l'originario aggiudicatario ha diritto al pagamento, a
carico del promotore, dell'importo delle spese per la
predisposizione dell'offerta nei limiti di cui al comma 9.
16. La proposta di cui al comma 15, primo periodo, puo'
riguardare, in alternativa alla concessione, tutti i
contratti di partenariato pubblico privato.
17. Possono presentare le proposte di cui al comma 15,
primo periodo, i soggetti in possesso dei requisiti di cui
al comma 8, nonche' i soggetti con i requisiti per
partecipare a procedure di affidamento di contratti
pubblici anche per servizi di progettazione eventualmente
associati o consorziati con enti finanziatori e con gestori
di servizi. La realizzazione di lavori pubblici o di
pubblica utilita' rientra tra i settori ammessi di cui
all'art. 1, comma 1, lettera c-bis), del decreto
legislativo 17 maggio 1999, n. 153. Le camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, nell'ambito degli
scopi di utilita' sociale e di promozione dello sviluppo
economico dalle stesse perseguiti, possono aggregarsi alla
presentazione di proposte di realizzazione di lavori
pubblici di cui al comma 1, ferma restando la loro
autonomia decisionale.
18. Al fine di assicurare adeguati livelli di
bancabilita' e il coinvolgimento del sistema bancario
nell'operazione, si applicano in quanto compatibili le
disposizioni contenute all'art. 185.
19. Limitatamente alle ipotesi di cui i commi 15 e 17,
i soggetti che hanno presentato le proposte possono
recedere dalla composizione dei proponenti in ogni fase
della procedura fino alla pubblicazione del bando di gara
purche' tale recesso non faccia venir meno la presenza dei
requisiti per la qualificazione. In ogni caso, la mancanza
dei requisiti in capo a singoli soggetti comporta
l'esclusione dei soggetti medesimi senza inficiare la
validita' della proposta, a condizione che i restanti
componenti posseggano i requisiti necessari per la
qualificazione.
20. Ai sensi dell'art. 2 del presente codice, per
quanto attiene alle strutture dedicate alla nautica da
diporto, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano adeguano la propria normativa ai principi previsti
dal presente articolo."
"Art. 184. Societa' di progetto
1. Il bando di gara per l'affidamento di una
concessione per la realizzazione e/o gestione di una
infrastruttura o di un nuovo servizio di pubblica utilita'
deve prevedere che l'aggiudicatario ha la facolta', dopo
l'aggiudicazione, di costituire una societa' di progetto
informa di societa' per azioni o a responsabilita'
limitata, anche consortile. Il bando di gara indica
l'ammontare minimo del capitale sociale della societa'. In
caso di concorrente costituito da piu' soggetti,
nell'offerta e' indicata la quota di partecipazione al
capitale sociale di ciascun soggetto. Le predette
disposizioni si applicano anche alla gara di cui all'art.
183. La societa' cosi' costituita diventa la concessionaria
subentrando nel rapporto di concessione all'aggiudicatario
senza necessita' di approvazione o autorizzazione. Tale
subentro non costituisce cessione di contratto. Il bando di
gara puo', altresi', prevedere che la costituzione della
societa' sia un obbligo dell'aggiudicatario.
2. I lavori da eseguire e i servizi da prestare da
parte delle societa' disciplinate dal comma 1 si intendono
realizzati e prestati in proprio anche nel caso siano
affidati direttamente dalle suddette societa' ai propri
soci, sempre che essi siano in possesso dei requisiti
stabiliti dalle vigenti norme legislative e regolamentari.
Restano ferme le disposizioni legislative, regolamentarie
contrattuali che prevedano obblighi di affidamento dei
lavorio dei servizi a soggetti terzi.
3. Per effetto del subentro di cui al comma 1, che non
costituisce cessione del contratto, la societa' di progetto
diventa la concessionaria a titolo originario e sostituisce
l'aggiudicatario in tutti i rapporti con l'amministrazione
concedente. Nel caso di versamento di un prezzo in corso
d'opera da parte della pubblica amministrazione, i soci
della societa' restano solidalmente responsabili con la
societa' di progetto nei confronti dell'amministrazione per
l'eventuale rimborso del contributo percepito. In
alternativa, la societa' di progetto puo' fornire alla
pubblica amministrazione garanzie bancarie e assicurative
per la restituzione delle somme versate a titolo di prezzo
in corso d'opera, liberando in tal modo i soci. Le suddette
garanzie cessano alla data di emissione del certificato di
collaudo dell'opera. Il contratto di concessione stabilisce
le modalita' per l'eventuale cessione delle quote della
societa' di progetto, fermo restando che i soci che hanno
concorso a formare i requisiti per la qualificazione sono
tenuti a partecipare alla societa' e a garantire, nei
limiti di cui sopra, il buon adempimento degli obblighi del
concessionario sino alla data di emissione del certificato
di collaudo dell'opera. L'ingresso nel capitale sociale
della societa' di progetto e lo smobilizzo delle
partecipazioni da parte di banche e altri investitori
istituzionali che non abbiano concorso a formare i
requisiti per la qualificazione possono tuttavia avvenire
in qualsiasi momento."
"Art. 185. Emissione di obbligazioni e di titoli di
debito da parte delle societa' di progetto
1. Al fine di realizzare una singola infrastruttura o
un nuovo servizio di pubblica utilita', le societa' di
progetto di cui all'art. 184 nonche' le societa' titolari
di un contratto di partenariato pubblico privato ai sensi
dell'art. 3, comma 1, lettere eee), possono emettere
obbligazioni e titoli di debito, anche in deroga ai limiti
di cui agli articoli 2412 e 2483 del codice civile, purche'
destinati alla sottoscrizione da parte degli investitori
qualificati come definiti ai sensi dell'art. 100 del
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, fermo restando
che sono da intendersi inclusi in ogni caso tra i suddetti
investitori qualificati altresi' le societa' ed altri
soggetti giuridici controllati da investitori qualificati
ai sensi dell'art. 2359 del codice civile; detti
obbligazioni e titoli di debito possono essere
dematerializzati e non possono essere trasferiti a soggetti
che non siano investitori qualificati come sopra definiti.
In relazione ai titoli emessi ai sensi del presente
articolo non si applicano gli articoli 2413, 2414-bis,
commi primo e secondo, e da 2415 a 2420 del codice civile.
2. La documentazione di offerta deve riportare
chiaramente ed evidenziare distintamente un avvertimento
circa l'elevato profilo di rischio associato
all'operazione.
3. Le obbligazioni e i titoli di debito, sino all'avvio
della gestione dell'infrastruttura da parte del
concessionario ovvero fino alla scadenza delle obbligazioni
e dei titoli medesimi, possono essere garantiti dal sistema
finanziario, da fondazioni e da fondi privati, secondo le
modalita' definite con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, di concerto con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si
applicano anche alle societa' operanti nella gestione dei
servizi di cui all'art. 3-bis del decreto-legge 13 agosto
2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
settembre 2011, n. 148, alle societa' titolari delle
autorizzazioni alla costruzione di infrastrutture di
trasporto di gas e delle concessioni di stoccaggio di cui
agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 23 maggio
2000, n. 164, alle societa' titolari delle autorizzazioni
alla costruzione di infrastrutture facenti parte del Piano
di sviluppo della rete di trasmissione nazionale
dell'energia elettrica, alle societa' titolari delle
autorizzazioni per la realizzazione di reti di
comunicazione elettronica di cui al decreto legislativo 1°
agosto 2003, n. 259, e alle societa' titolari delle licenze
individuali per l'installazione e la fornitura di reti di
telecomunicazioni pubbliche di cui al predetto decreto n.
259 del 2003, nonche' a quelle titolari delle
autorizzazioni di cui all'art. 46 del decreto-legge 1°
ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 novembre 2007, n. 222. Per le finalita' relative
al presente comma, il decreto di cui al comma 3 e' adottato
di concerto con il Ministro dello sviluppo economico.
5. Le garanzie, reali e personali e di qualunque altra
natura incluse le cessioni di credito a scopo di garanzia
che assistono le obbligazioni e i titoli di debito possono
essere costituite in favore dei sottoscrittori o anche di
un loro rappresentante che sara' legittimato a esercitare
in nome e per conto dei sottoscrittori tutti i diritti,
sostanziali e processuali, relativi alle garanzie medesime.
6. Le disposizioni di cui al presente articolo non
pregiudicano quanto previsto all'art. 194, comma 12, del
presente codice, in relazione alla facolta' del contraente
generale di emettere obbligazioni secondo quanto ivi
stabilito."
"Art. 186. Privilegio sui crediti
1. I crediti dei soggetti che finanziano o
rifinanziano, a qualsiasi titolo, anche tramite la
sottoscrizione di obbligazioni e titoli similari, la
realizzazione di lavori pubblici, di opere di interesse
pubblico o la gestione di pubblici servizi hanno privilegio
generale, ai sensi degli articoli 2745 e seguenti del
codice civile, sui beni mobili, ivi inclusi i crediti, del
concessionario e delle societa' di progetto che siano
concessionarie o affidatarie di contratto di partenariato
pubblico privato o contraenti generali, ai sensi dell'art.
194.
2. Il privilegio, a pena di nullita', deve risultare da
atto scritto. Nell'atto devono essere esattamente descritti
i finanziatori originari dei crediti, il debitore,
l'ammontare in linea capitale del finanziamento o della
linea di credito, nonche' gli elementi che costituiscono il
finanziamento.
3. L'opponibilita' ai terzi del privilegio sui beni e'
subordinata alla trascrizione, nel registro indicato
dall'art. 1524, comma 2, del codice civile, dell'atto dal
quale il privilegio risulta. Della costituzione del
privilegio e' dato avviso mediante pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; dall'avviso
devono risultare gli estremi della avvenuta trascrizione.
La trascrizione e la pubblicazione devono essere effettuate
presso i competenti uffici del luogo ove ha sede l'impresa
finanziata.
4. Fermo restando quanto previsto dall'art. 1153 del
codice civile, il privilegio puo' essere esercitato anche
nei confronti dei terzi che abbiano acquistato diritti sui
beni che sono oggetto dello stesso dopo la trascrizione
prevista dal comma 3. Nell'ipotesi in cui non sia possibile
far valere il privilegio nei confronti del terzo
acquirente, il privilegio si trasferisce sul
corrispettivo."
"Art. 187. Locazione finanziaria di opere pubbliche o
di pubblica utilita'
1. Per la realizzazione, l'acquisizione ed il
completamento di opere pubbliche o di pubblica utilita' i
committenti tenuti all'applicazione del presente codice
possono avvalersi anche del contratto di locazione
finanziaria, che costituisce appalto pubblico di lavori,
salvo che questi ultimi abbiano un carattere meramente
accessorio rispetto all'oggetto principale del contratto
medesimo.
2. Nei casi di cui al comma 1, il bando, ferme le altre
indicazioni previste dal presente codice, determina i
requisiti soggettivi, funzionali, economici,
tecnico-realizzativi ed organizzativi di partecipazione, le
caratteristiche tecniche ed estetiche dell'opera, i costi,
i tempi e le garanzie dell'operazione, nonche' i parametri
di valutazione tecnica ed economico-finanziaria
dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa.
3. L'offerente di cui al comma 2 puo' essere anche una
associazione temporanea costituita dal soggetto
finanziatore e dal soggetto realizzatore, responsabili,
ciascuno, in relazione alla specifica obbligazione assunta,
ovvero un contraente generale. In caso di fallimento,
inadempimento o sopravvenienza di qualsiasi causa
impeditiva all'adempimento dell'obbligazione da parte di
uno dei due soggetti costituenti l'associazione temporanea
di imprese, l'altro puo' sostituirlo, con l'assenso del
committente, con altro soggetto avente medesimi requisiti e
caratteristiche.
4. L'adempimento degli impegni della stazione
appaltante resta in ogni caso condizionato al positivo
controllo della realizzazione e dalla eventuale gestione
funzionale dell'opera secondo le. modalita' previste.
5. Il soggetto finanziatore, autorizzato ai sensi del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive
modificazioni, deve dimostrare alla stazione appaltante che
dispone, se del caso avvalendosi delle capacita' di altri
soggetti, anche in associazione temporanea con un soggetto
realizzatore, dei mezzi necessari ad eseguire l'appalto.
L'offerente puo' anche essere un contraente generale.
6. La stazione appaltante pone a base di gara almeno un
progetto di fattibilita'. L'aggiudicatario provvede alla
predisposizione dei successivi livelli progettuali e
all'esecuzione dell'opera.
7. L'opera oggetto del contratto di locazione
finanziaria puo' seguire il regime di opera pubblica ai
fini urbanistici, edilizi ed espropriativi; l'opera puo'
essere realizzata su area nella disponibilita'
dell'aggiudicatario."
"Art. 188. Contratto di disponibilita'
1. L'affidatario del contratto di disponibilita' e'
retribuito con i seguenti corrispettivi, soggetti ad
adeguamento monetario secondo le previsioni del contratto:
a) un canone di disponibilita', da versare soltanto in
corrispondenza alla effettiva disponibilita' dell'opera; il
canone e' proporzionalmente ridotto o annullato nei periodi
di ridotta o nulla disponibilita' della stessa per
manutenzione, vizi o qualsiasi motivo non rientrante tra i
rischi a carico dell'amministrazione aggiudicatrice ai
sensi del comma 3;
b) l'eventuale riconoscimento di un contributo in corso
d'opera, comunque non superiore al cinquanta per cento del
costo di costruzione dell'opera, in caso di trasferimento
della proprieta' dell'opera all'amministrazione
aggiudicatrice;
c) un eventuale prezzo di trasferimento, parametrato,
in relazione ai canoni gia' versati e all'eventuale
contributo incorso d'opera di cui alla precedente lettera
b), al valore di mercato residuo dell'opera, da
corrispondere, al termine del contratto, in caso di
trasferimento della proprieta' dell'opera
all'amministrazione aggiudicatrice.
2. L'affidatario assume il rischio della costruzione e
della gestione tecnica dell'opera per il periodo di messa a
disposizione dell'amministrazione aggiudicatrice. Il
contratto determina le modalita' di ripartizione dei rischi
tra le parti, che possono comportare variazioni dei
corrispettivi dovuti per gli eventi incidenti sul progetto,
sulla realizzazione o sulla gestione tecnica dell'opera,
derivanti dal sopravvenire di norme o provvedimenti cogenti
di pubbliche autorita'. Salvo diversa determinazione
contrattuale e fermo restando quanto previsto dal comma 5,
i rischi sulla costruzione e gestione tecnica dell'opera
derivanti da mancato o ritardato rilascio di
autorizzazioni, pareri, nulla osta e ogni altro atto di
natura amministrativa sono a carico del soggetto
aggiudicatore.
3. Il bando di gara e' pubblicato con le modalita' di
cui all'art. 72 ovvero di cui all'art. 36, comma 9, secondo
l'importo del contratto, ponendo a base di gara un
capitolato prestazionale predisposto dall'amministrazione
aggiudicatrice, che indica, in dettaglio, le
caratteristiche tecniche e funzionali che deve assicurare
l'opera costruita e le modalita' per determinare la
riduzione del canone di disponibilita', nei limiti di cui
al comma 6. Le offerte devono contenere un progetto di
fattibilita' rispondente alle caratteristiche indicate in
sede di gara e sono corredate dalla garanzia di cui
all'art. 93; il soggetto aggiudicatario e' tenuto a
prestare la cauzione definitiva di cui all'art. 103. Dalla
data di inizio della messa a disposizione da parte
dell'affidatario e' dovuta una cauzione a garanzia delle
penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti
gli obblighi contrattuali relativi alla messa a
disposizione dell'opera, da prestarsi nella misura del
dieci per cento del costo annuo operativo di esercizio e
con le modalita' di cui all'art. 103; la mancata
presentazione di tale cauzione costituisce grave
inadempimento contrattuale. L'amministrazione
aggiudicatrice valuta le offerte presentate con il criterio
dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa , individuata
sulla base del miglior rapporto qualita'/prezzo. Il bando
indica i criteri, secondo l'ordine di importanza loro
attribuita, in base ai quali si procede alla valutazione
comparativa tra le diverse offerte. Gli oneri connessi agli
eventuali espropri sono considerati nel quadro economico
degli investimenti e finanziati nell'ambito del contratto
di disponibilita'.
4. Al contratto di disponibilita' si applicano le
disposizioni previste dal presente codice in materia di
requisiti generali di partecipazione alle procedure di
affidamento e di qualificazione degli operatori economici.
5. Il progetto definitivo, il progetto esecutivo e le
eventuali varianti in corso d'opera sono redatti a cura
dell'affidatario; l'affidatario ha la facolta' di
introdurre le eventuali varianti finalizzate ad una
maggiore economicita' di costruzione o gestione, nel
rispetto del progetto di fattibilita' tecnica-economica
approvato dall'amministrazione aggiudicatrice e delle norme
e provvedimenti di pubbliche autorita' vigenti e
sopravvenuti; il progetto definitivo, il progetto esecutivo
e le varianti in corso d'opera sono ad ogni effetto
approvati dall'affidatario, previa comunicazione
all'amministrazione aggiudicatrice la quale puo', entro
trenta giorni, motivatamente opporsi ove non rispettino il
capitolato prestazionale e, ove prescritto, alle terze
autorita' competenti. Il rischio della mancata o ritardata
approvazione da parte di terze autorita' competenti della
progettazione e delle eventuali varianti e' a carico
dell'affidatario. L'amministrazione aggiudicatrice puo'
attribuire all'affidatario il ruolo di autorita'
espropriante ai sensi del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.
6. L'attivita' di collaudo, posta in capo alla stazione
appaltante, verifica la realizzazione dell'opera al fine di
accertare il puntuale rispetto del capitolato prestazionale
e delle norme e disposizioni cogenti e puo' proporre
all'amministrazione aggiudicatrice, a questi soli fini,
modificazioni, varianti e rifacimento di lavori eseguiti
ovvero, sempre che siano assicurate le caratteristiche
funzionali essenziali, la riduzione del canone di
disponibilita'. Il contratto individua, anche a
salvaguardia degli enti finanziatori e dei titolari di
titoli emessi ai sensi dell'art. 186 del presente codice,
il limite di riduzione del canone di disponibilita'
superato il quale il contratto e' risolto. L'adempimento
degli impegni dell'amministrazione aggiudicatrice resta in
ogni caso condizionato al positivo controllo della
realizzazione dell'opera e dalla messa a disposizione della
stessa secondo le modalita' previste dal contratto di
disponibilita'."
"Art. 189. Interventi di sussidiarieta' orizzontale
1. Le aree riservate al verde pubblico urbano e gli
immobili di origine rurale, riservati alle attivita'
collettive sociali e culturali di quartiere, con esclusione
degli immobili ad uso scolastico e sportivo, ceduti al
comune nell'ambito delle convenzioni e delle norme previste
negli strumenti urbanistici attuativi, comunque denominati,
possono essere affidati in gestione, per quanto concerne la
manutenzione, con diritto di prelazione ai cittadini
residenti nei comprensori oggetto delle suddette
convenzioni e su cui insistono i suddetti beni o aree, nel
rispetto dei principi di non discriminazione, trasparenza e
parita' di trattamento. A tal fine i cittadini residenti
costituiscono un consorzio del comprensorio che raggiunga
almeno il 66 per cento della proprieta' della
lottizzazione. Le regioni e i comuni possono prevedere
incentivi alla gestione diretta delle aree e degli immobili
di cui al presente comma da parte dei cittadini costituiti
in consorzi anche mediante riduzione dei tributi propri.
2. Per la realizzazione di opere di interesse locale,
gruppi di cittadini organizzati possono formulare all'ente
locale territoriale competente proposte operative di pronta
realizzabilita', nel rispetto degli strumenti urbanistici
vigenti o delle clausole di salvaguardia degli strumenti
urbanistici adottati, indicandone i costi ed i mezzi di
finanziamento, senza oneri per l'ente medesimo. L'ente
locale provvede sulla proposta, con il coinvolgimento, se
necessario, di eventuali soggetti, enti ed uffici
interessati fornendo prescrizioni ed assistenza. Gli enti
locali possono predisporre apposito regolamento per
disciplinare le attivita' ed i processi di cui al presente
comma.
3. Decorsi due mesi dalla presentazione della proposta,
la proposta stessa si intende respinta. Entro il medesimo
termine l'ente locale puo', con motivata delibera, disporre
l'approvazione delle proposte formulate ai sensi del comma
2, regolando altresi' le fasi essenziali del procedimento
di realizzazione e i tempi di esecuzione. La realizzazione
degli interventi di cui ai commi da 2 a 5 che riguardino
immobili sottoposti a tutela storico-artistica o
paesaggistico-ambientale e' subordinata al preventivo
rilascio del parere o dell'autorizzazione richiesti dalle
disposizioni di legge vigenti. Si applicano in particolare
le disposizioni del codice dei beni culturali e del
paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004,
n. 42.
4. Le opere realizzate sono acquisite a titolo
originario al patrimonio indisponibile dell'ente
competente.
5. La realizzazione delle opere di cui al comma 2 non
puo' in ogni caso dare luogo ad oneri fiscali ed
amministrativi a carico del gruppo attuatore, fatta
eccezione per l'imposta sul valore aggiunto. Le spese per
la formulazione delle proposte e la realizzazione delle
opere sono, fino alla attuazione del federalismo fiscale,
ammesse in detrazione dall'imposta sul reddito dei soggetti
che le hanno sostenute, nella misura del 36 per cento, nel
rispetto dei limiti di ammontare e delle modalita' di cui
all'art. 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e relativi
provvedimenti di attuazione, e per il periodo di
applicazione delle agevolazioni previste dal medesimo art.
1. Successivamente, ne sara' prevista la detrazione dai
tributi propri dell'ente competente.
6. Restano ferme le disposizioni recate dall'art. 43,
commi 1, 2, e 3 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in
materia di valorizzazione e incremento del patrimonio delle
aree verdi urbane."
"Art. 190. Baratto amministrativo
1. Gli enti territoriali possono definire con apposita
delibera i criteri e le condizioni per la realizzazione di
contratti di partenariato sociale, sulla base di progetti
presentati da cittadini singoli o associati, purche'
individuati in relazione ad un preciso ambito territoriale.
I contratti possono riguardare la pulizia, la manutenzione,
l'abbellimento di aree verdi, piazze o strade, ovvero la
loro valorizzazione mediante iniziative culturali di vario
genere, interventi di decoro urbano, di recupero e riuso
con finalita' di interesse generale, di aree e beni
immobili inutilizzati. In relazione alla tipologia degli
interventi, gli enti territoriali individuano riduzioni o
esenzioni di tributi corrispondenti al tipo di attivita'
svolta dal privato o dalla associazione ovvero comunque
utili alla comunita' di riferimento in un'ottica di
recupero del valore sociale della partecipazione dei
cittadini alla stessa."
"Art. 191. Cessione di immobili in cambio di opere
1. Il bando di gara puo' prevedere a titolo di
corrispettivo, totale o parziale, il trasferimento
all'affidatario o, qualora l'affidatario vi abbia
interesse, a soggetto terzo da questo indicato, purche' in
possesso dei prescritti requisiti di cui all'art. 80, della
proprieta' di beni immobili appartenenti
all'amministrazione aggiudicatrice, gia' indicati nel
programma triennale per i lavori o nell'avviso di pre
informazione per i servizi e le forniture e che non
assolvono piu', secondo motivata valutazione della
amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore,
funzioni di pubblico interesse.
2. Possono formare oggetto di trasferimento anche i
beni immobili gia' inclusi in programmi di dismissione,
purche' prima della pubblicazione del bando o avviso per
l'alienazione, ovvero se la procedura di dismissione ha
avuto esito negativo.
2-bis. Il valore dei beni immobili da trasferire a
seguito della procedura di gara e' stabilito dal RUP sulla
base del valore di mercato determinato tramite i competenti
uffici titolari dei beni immobili oggetto di trasferimento.
3. Il bando di gara puo' prevedere che il trasferimento
della proprieta' dell'immobile e la conseguente immissione
in possesso dello stesso avvengano in un momento anteriore
a quello dell'ultimazione dei lavori, previa presentazione
di idonea garanzia fideiussoria per un valore pari al
valore dell'immobile medesimo. La garanzia fideiussoria,
rilasciata dai soggetti di cui all'art. 93, comma 3,
prevede espressamente la rinuncia al beneficio della
preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia
all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice
civile, nonche' l'operativita' della garanzia medesima
entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione
appaltante. La fideiussione e' progressivamente svincolata
con le modalita' previste con riferimento alla cauzione
definitiva.".
- Per il testo dell'art. 29 del citato decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si veda nelle note
all'art. 3.
 
Art. 5
Modalita' di redazione, approvazione, aggiornamento e modifica del
programma triennale dei lavori pubblici e del relativo elenco
annuale. Obblighi informativi e di pubblicita'

1. Il programma di cui all'articolo 3 e' redatto ogni anno, scorrendo l'annualita' pregressa e aggiornando i programmi precedentemente approvati.
2. I lavori per i quali sia stata avviata la procedura di affidamento non sono riproposti nel programma successivo.
3. La scheda F di cui all'articolo 3, comma 2, lettera f), riporta l'elenco dei lavori presenti nel precedente elenco annuale e non riproposti nell'aggiornamento del programma per motivi diversi da quelli di cui al comma 2, ovvero per i quali si e' rinunciato all'attuazione.
4. Nel rispetto di quanto previsto all'articolo 21, comma 1, secondo periodo, del codice, nonche' dei termini di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo, sono adottati lo schema del programma triennale dei lavori pubblici e l'elenco annuale dei lavori pubblici proposto dal referente responsabile del programma.
5. Successivamente alla adozione, il programma triennale e l'elenco annuale sono pubblicati sul profilo del committente. Le amministrazioni possono consentire la presentazione di eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla pubblicazione di cui al primo periodo del presente comma. L'approvazione definitiva del programma triennale, unitamente all'elenco annuale dei lavori, con gli eventuali aggiornamenti, avviene entro i successivi trenta giorni dalla scadenza delle consultazioni, ovvero, comunque, in assenza delle consultazioni, entro sessanta giorni dalla pubblicazione di cui al primo periodo del presente comma, nel rispetto di quanto previsto al comma 4 del presente articolo, e con pubblicazione in formato open data presso i siti informatici di cui agli articoli 21, comma 7 e 29 del codice. Le amministrazioni possono adottare ulteriori forme di pubblicita' purche' queste siano predisposte in modo da assicurare il rispetto dei termini di cui al presente comma.
6. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di bilancio, le amministrazioni dello Stato procedono all'aggiornamento del programma triennale dei lavori pubblici e del relativo elenco annuale. Gli altri soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del codice approvano i medesimi documenti entro novanta giorni dalla data di decorrenza degli effetti del proprio bilancio o documento equivalente, secondo l'ordinamento proprio di ciascuna amministrazione. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 172 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
7. Nel caso di regioni o di enti locali, ove risulti avviata la procedura di approvazione dell'aggiornamento annuale del programma triennale e dell'elenco annuale e nelle more della conclusione della medesima, le amministrazioni, secondo i loro ordinamenti, possono, motivatamente, autorizzare l'avvio delle procedure relative ad un lavoro previsto dalla seconda annualita' di un programma triennale approvato e dall'elenco annuale dello schema di programma triennale adottato.
8. Nei casi in cui le amministrazioni non provvedano alla redazione del programma triennale dei lavori pubblici, per assenza di lavori, ne danno comunicazione sul profilo del committente nella sezione «Amministrazione trasparente» di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e sui corrispondenti siti informatici di cui agli articoli 21, comma 7 e 29 del codice.
9. I programmi triennali di lavori pubblici sono modificabili nel corso dell'anno, previa apposita approvazione dell'organo competente, da individuarsi, per gli enti locali, secondo la tipologia della modifica, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 21, comma 1, secondo periodo, del codice, qualora le modifiche riguardino:
a) la cancellazione di uno o piu' lavori gia' previsti nell'elenco annuale;
b) l'aggiunta di uno o piu' lavori in conseguenza di atti amministrativi adottati a livello statale o regionale;
c) l'aggiunta di uno o piu' lavori per la sopravvenuta disponibilita' di finanziamenti all'interno del bilancio non prevedibili al momento della prima approvazione del programma, ivi comprese le ulteriori risorse disponibili anche a seguito di ribassi d'asta o di economie;
d) l'anticipazione della realizzazione, nell'ambito dell'elenco annuale di lavori precedentemente previsti in annualita' successive;
e) la modifica del quadro economico dei lavori gia' contemplati nell'elenco annuale, per la quale si rendano necessarie ulteriori risorse.
10. Le modifiche ai programmi di cui al comma 9 sono soggette agli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 21, comma 7 e 29, commi 1 e 2, del codice.
11. Un lavoro non inserito nell'elenco annuale puo' essere realizzato quando sia reso necessario da eventi imprevedibili o calamitosi o da sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari. Un lavoro non inserito nell'elenco annuale puo' essere altresi' realizzato sulla base di un autonomo piano finanziario che non utilizzi risorse gia' previste tra i mezzi finanziari dell'amministrazione al momento della formazione dell'elenco, avviando le procedure di aggiornamento della programmazione.
12. Il CIPE, al fine di disporre di un quadro programmatico generale di riferimento, puo' chiedere alle Amministrazioni centrali che vigilano su enti tenuti a predisporre i programmi triennali dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti di trasmettere alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, una relazione che sintetizzi la distribuzione territoriale e per tipologia dei lavori inseriti nel complesso dei piani triennali degli organismi vigilati riguardanti il triennio di riferimento e i relativi contenuti finanziari.

Note all'art. 5:
- Si riporta l'art. 21, commi 1 e 7, del citato decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50:
"Art. 21. Programma degli acquisti e programmazione dei
lavori pubblici
1. Le amministrazioni aggiudicatrici adottano il
programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il
programma triennale dei lavori pubblici, nonche' i relativi
aggiornamenti annuali. I programmi sono approvati nel
rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il
bilancio e, per gli enti locali, secondo le norme che
disciplinano la programmazione economico-finanziaria degli
enti.
(Omissis).
7. Il programma biennale degli acquisti di beni e
servizi e il programma triennale dei lavori pubblici,
nonche' i relativi aggiornamenti annuali sono pubblicati
sul profilo del committente, sul sito informatico del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e
dell'Osservatorio di cui all'art. 213, anche tramite i
sistemi informatizzati delle regioni e delle provincie
autonome di cui all'art. 29, comma 4.
(Omissis)."
- Per il testo dell'art. 29 del citato decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si veda nelle note
all'art. 3.
- Si riporta l'art. 3, comma 1, lettera a), del citato
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:
"Art. 3. Definizioni
1. Ai fini del presente codice si intende per:
a) «amministrazioni aggiudicatrici», le amministrazioni
dello Stato; gli enti pubblici territoriali; gli altri enti
pubblici non economici; gli organismi di diritto pubblico;
le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati,
costituiti da detti soggetti;
(Omissis).".
- Si riporta l'art. 172 del citato decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267:
"Art. 172. Altri allegati al bilancio di previsione
1. Al bilancio di previsione sono allegati i documenti
previsti dall'art. 11, comma 3, del decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, e i
seguenti documenti:
a) l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione
del rendiconto della gestione, del bilancio consolidato
deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente
quello cui si riferisce il bilancio di previsione, dei
rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni
e dei soggetti considerati nel gruppo "amministrazione
pubblica" di cui al principio applicato del bilancio
consolidato allegato al decreto legislativo 23 giugno 2011,
n. 118, e successive modificazioni, relativi al penultimo
esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce.
Tali documenti contabili sono allegati al bilancio di
previsione qualora non integralmente pubblicati nei siti
internet indicati nell'elenco;
b) la deliberazione, da adottarsi annualmente prima
dell'approvazione del bilancio, con la quale i comuni
verificano la quantita' e qualita' di aree e fabbricati da
destinarsi alla residenza, alle attivita' produttive e
terziarie - ai sensi delle leggi 18 aprile 1962, n. 167, 22
ottobre 1971, n. 865, e 5 agosto 1978, n. 457, che potranno
essere ceduti in proprieta' od in diritto di superficie;
con la stessa deliberazione i comuni stabiliscono il prezzo
di cessione per ciascun tipo di area o di fabbricato;
c) le deliberazioni con le quali sono determinati, per
l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e
le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti
di reddito per i tributi locali e per i servizi locali,
nonche', per i servizi a domanda individuale, i tassi di
copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi
stessi;
d) la tabella relativa ai parametri di riscontro della
situazione di deficitarieta' strutturale prevista dalle
disposizioni vigenti in materia;
e) il prospetto della concordanza tra bilancio di
previsione e obiettivo programmatico del patto di
stabilita' interno.".
- Per i riferimenti al decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33, si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 6

Contenuti, ordine di priorita' del programma biennale degli acquisti
di forniture e servizi

1. Le amministrazioni, secondo i propri ordinamenti e fatte salve le competenze legislative e regolamentari delle regioni e delle province autonome in materia, adottano, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 21, comma 1, secondo periodo, del codice, il programma biennale degli acquisti di forniture e servizi nonche' i relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali sulla base degli schemi-tipo allegati al presente decreto e parte integrante dello stesso. Le amministrazioni, ai fini della predisposizione del programma biennale degli acquisti di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali, consultano, ove disponibili, le pianificazioni delle attivita' dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza, anche ai fini del rispetto degli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa.
2. Gli schemi-tipo per la programmazione biennale degli acquisti di forniture e servizi di cui all'Allegato II sono costituiti dalle seguenti schede:
a) A: quadro delle risorse necessarie alle acquisizioni previste dal programma, articolate per annualita' e fonte di finanziamento;
b) B: elenco degli acquisti del programma con indicazione degli elementi essenziali per la loro individuazione. Nella scheda sono indicati le forniture e i servizi connessi ad un lavoro di cui agli articoli da 3 a 5, riportandone il relativo CUP, ove previsto;
c) C: elenco degli acquisti presenti nella precedente programmazione biennale nei casi previsti dal comma 3 dell'articolo 7.
3. I soggetti che gestiscono i siti informatici di cui agli articoli 21, comma 7 e 29 del codice, assicurano la disponibilita' del supporto informatico per la compilazione degli schemi-tipo allegati al presente decreto.
4. Ogni acquisto di forniture e servizi riportato nel programma di cui al comma 1 e' individuato univocamente dal CUI. Per ogni acquisto per il quale e' previsto, e' riportato il CUP. Entrambi i codici vengono mantenuti nei programmi biennali nei quali l'acquisto e' riproposto, salvo modifiche sostanziali del progetto che ne alterino la possibilita' di precisa individuazione.
5. Per gli acquisti di cui al comma 1, nel programma biennale sono riportati gli importi degli acquisti di forniture e servizi risultanti dalla stima del valore complessivo, ovvero, per gli acquisti di forniture e servizi ricompresi nell'elenco annuale, gli importi del prospetto economico delle acquisizioni medesime.
6. Il programma biennale contiene altresi' i servizi di cui al comma 11 dell'articolo 23 del codice nonche' le ulteriori acquisizioni di forniture e servizi connessi alla realizzazione di lavori previsti nella programmazione triennale dei lavori pubblici o di altre acquisizioni di forniture e servizi previsti nella programmazione biennale. Gli importi relativi a tali acquisizioni, qualora gia' ricompresi nell'importo complessivo o nel quadro economico del lavoro o acquisizione ai quali sono connessi, non sono computati ai fini della quantificazione delle risorse complessive del programma di cui alla scheda A dell'Allegato II.
7. Le acquisizioni di forniture e servizi di cui al comma 6 sono individuate da un proprio CUI e sono associate al CUI e al CUP, ove previsto, del lavoro o dell'acquisizione al quale sono connessi.
8. Nei programmi biennali degli acquisti di forniture e servizi, per ogni singolo acquisto, e' riportata l'annualita' nella quale si intende dare avvio alla procedura di affidamento ovvero si intende ricorrere ad una centrale di committenza o ad un soggetto aggregatore, al fine di consentire il raccordo con la pianificazione dell'attivita' degli stessi.
9. Per l'inserimento nel programma biennale degli acquisti di forniture e servizi, le amministrazioni, anche con riferimento all'intera acquisizione nel caso di suddivisione in lotti funzionali, provvedono a fornire adeguate indicazioni in ordine alle caratteristiche tipologiche, funzionali e tecnologiche delle acquisizioni da realizzare ed alla relativa quantificazione economica.
10. Il programma biennale degli acquisti di forniture e servizi riporta l'ordine di priorita'. Nell'ambito della definizione degli ordini di priorita' le amministrazioni individuano come prioritari i servizi e le forniture necessari in conseguenza di calamita' naturali, per garantire gli interessi pubblici primari, gli acquisti aggiuntivi per il completamento di forniture o servizi, nonche' le forniture e i servizi cofinanziati con fondi europei, e le forniture e i servizi per i quali ricorra la possibilita' di finanziamento con capitale privato maggioritario.
11. Le amministrazioni tengono conto di tali priorita', fatte salve le modifiche dipendenti da eventi imprevedibili o calamitosi, o da sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari ovvero da atti amministrativi adottati a livello statale o regionale.
12. Ai sensi dell'articolo 21, comma 6, del codice, l'elenco delle acquisizioni di forniture e servizi di importo stimato superiore ad 1 milione di euro che le amministrazioni prevedono di inserire nel programma biennale, sono comunicate dalle medesime amministrazioni, entro il mese di ottobre, al Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, con le modalita' indicate all'articolo 7, comma 5.
13. Le amministrazioni individuano, nell'ambito della propria organizzazione, la struttura e il soggetto referente per la redazione del programma biennale degli acquisti di forniture e servizi. Il soggetto di cui al presente comma puo' coincidere con quello di cui all'articolo 3, comma 14. Si applica la procedura di cui all'articolo 3, comma 15.

Note all'art. 6:
- Per il testo degli articoli 21, commi 1 e 7, e 29 del
citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si veda
nelle note all'art. 5.
- Si riporta l'art. 23, comma 11, del citato decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50:
"Art. 23. Livelli della progettazione per gli appalti,
per le concessioni di lavori nonche' per i servizi
(Omissis).
11. Gli oneri inerenti alla progettazione, ivi compresi
quelli relativi al dibattito pubblico, alla direzione dei
lavori, alla vigilanza, ai collaudi, agli studi e alle
ricerche connessi, alla redazione dei piani di sicurezza e
di coordinamento, quando previsti ai sensi del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81, alle prestazioni
professionali e specialistiche, necessari per la redazione
di un progetto esecutivo completo in ogni dettaglio,
possono essere fatti gravare sulle disponibilita'
finanziarie della stazione appaltante cui accede la
progettazione medesima. Ai fini dell'individuazione
dell'importo stimato, il conteggio deve ricomprendere tutti
i servizi, ivi compresa la direzione dei lavori, in caso di
affidamento allo stesso progettista esterno.
(Omissis).".
- Si riporta l'art. 21, comma 6, del citato decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50:
"Art. 21. Programma degli acquisti e programmazione dei
lavori pubblici
(Omissis).
6. Il programma biennale di forniture e servizi e i
relativi aggiornamenti annuali contengono gli acquisti di
beni e di servizi di importo unitario stimato pari o
superiore a 40.000 euro. Nell'ambito del programma, le
amministrazioni aggiudicatrici individuano i bisogni che
possono essere soddisfatti con capitali privati. Le
amministrazioni pubbliche comunicano, entro il mese di
ottobre, l'elenco delle acquisizioni di forniture e servizi
d'importo superiore a 1 milione di euro che prevedono di
inserire nella programmazione biennale al Tavolo tecnico
dei soggetti di cui all'art. 9, comma 2, del decreto-legge
24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 giugno 2014, n. 89, che li utilizza ai fini dello
svolgimento dei compiti e delle attivita' ad esso
attribuiti. Per le acquisizioni di beni e servizi
informatici e di connettivita' le amministrazioni
aggiudicatrici tengono conto di quanto previsto dall'art.
1, comma 513, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
(Omissis).".
- Per il testo dell'art. 9, del citato decreto-legge 24
aprile 2014, n. 66, si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 7
Modalita' di redazione, approvazione, aggiornamento e modifica del
programma biennale degli acquisti di forniture e servizi. Obblighi
informativi e di pubblicita'

1. Il programma di cui all'articolo 6 e' redatto ogni anno, scorrendo l'annualita' pregressa ed aggiornando i programmi precedentemente approvati.
2. Non e' riproposto nel programma successivo un acquisto di una fornitura o di un servizio per il quale sia stata avviata la procedura di affidamento.
3. La scheda C, di cui all'articolo 6, comma 2, lettera c), riporta l'elenco degli acquisti di forniture e servizi presenti nella prima annualita' del precedente programma e non riproposti nell'aggiornamento del programma per motivi diversi da quelli di cui al comma 2, ovvero per i quali si e' rinunciato all'acquisizione.
4. Nei casi in cui le amministrazioni non provvedano alla redazione del programma biennale degli acquisti di forniture e servizi, per assenza di acquisti di forniture e servizi, ne danno comunicazione sul profilo del committente nella sezione «Amministrazione trasparente» di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e sui corrispondenti siti informatici di cui agli articoli 21, comma 7 e 29 del codice.
5. La comunicazione al Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori di cui all'articolo 6, comma 12, avviene mediante la trasmissione al portale dei soggetti aggregatori nell'ambito del sito acquisti in rete del Ministero dell'economia e delle finanze anche tramite i sistemi informatizzati regionali di cui all'articolo 21, comma 7 e all'articolo 29, comma 4, del codice.
6. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di bilancio, le amministrazioni dello Stato procedono all'aggiornamento del programma biennale degli acquisti di forniture e servizi e del relativo elenco annuale. Gli altri soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del codice approvano i medesimi documenti entro novanta giorni dalla data di decorrenza degli effetti del proprio bilancio o documento equivalente, secondo l'ordinamento proprio di ciascuna amministrazione. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 172 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
7. Nel caso di regioni o di enti locali, ove risulti avviata la procedura di approvazione dell'aggiornamento annuale del programma biennale e nelle more della conclusione della medesima, le amministrazioni, secondo i loro ordinamenti, possono, motivatamente, autorizzare l'avvio delle procedure relative ad un acquisto di forniture e servizi previsto in un programma biennale approvato.
8. I programmi biennali degli acquisti di forniture e servizi sono modificabili nel corso dell'anno, previa apposita approvazione dell'organo competente, da individuarsi, per gli enti locali, secondo la tipologia della modifica, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 21, comma 1, secondo periodo, del codice, qualora le modifiche riguardino:
a) la cancellazione di uno o piu' acquisti gia' previsti nell'elenco annuale delle acquisizioni di forniture e servizi;
b) l'aggiunta di uno o piu' acquisti in conseguenza di atti amministrativi adottati a livello statale o regionale;
c) l'aggiunta di uno o piu' acquisti per la sopravvenuta disponibilita' di finanziamenti all'interno del bilancio non prevedibili al momento della prima approvazione del programma, ivi comprese le ulteriori risorse disponibili anche a seguito di ribassi d'asta o di economie;
d) l'anticipazione alla prima annualita' dell'acquisizione di una fornitura o di un servizio ricompreso nel programma biennale degli acquisti;
e) la modifica del quadro economico degli acquisti gia' contemplati nell'elenco annuale, per la quale si rendano necessarie ulteriori risorse.
9. Un servizio o una fornitura non inseriti nell'elenco annuale possono essere realizzati quando siano resi necessari da eventi imprevedibili o calamitosi o da sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari. Un servizio o una fornitura non inseriti nella prima annualita' del programma possono essere altresi' realizzati sulla base di un autonomo piano finanziario che non utilizzi risorse gia' previste tra i mezzi finanziari dell'amministrazione al momento della formazione dell'elenco, avviando le procedure di aggiornamento della programmazione.
10. Le modifiche ai programmi di cui al comma 8 sono soggette agli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 21, comma 7 e 29, commi 1 e 2, del codice.

Note all'art. 7:
Il citato decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
- Per il testo degli articoli 21, comma 7, e 29 del
citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si veda
nelle note all'art. 5.
- Si riporta l'art. 3, comma 1, lettera a), del citato
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:
"Art. 3. Definizioni
1. Ai fini del presente codice si intende per:
a) «amministrazioni aggiudicatrici», le amministrazioni
dello Stato; gli enti pubblici territoriali; gli altri enti
pubblici non economici; gli organismi di diritto pubblico;
le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati,
costituiti da detti soggetti;
(Omissis).".
- Si riporta l'art. 172 del citato decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267:
"Art. 172. Altri allegati al bilancio di previsione
1. Al bilancio di previsione sono allegati i documenti
previsti dall'art. 11, comma 3, del decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, e i
seguenti documenti:
a) l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione
del rendiconto della gestione, del bilancio consolidato
deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente
quello cui si riferisce il bilancio di previsione, dei
rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni
e dei soggetti considerati nel gruppo "amministrazione
pubblica" di cui al principio applicato del bilancio
consolidato allegato al decreto legislativo 23 giugno 2011,
n. 118, e successive modificazioni, relativi al penultimo
esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce.
Tali documenti contabili sono allegati al bilancio di
previsione qualora non integralmente pubblicati nei siti
internet indicati nell'elenco;
b) la deliberazione, da adottarsi annualmente prima
dell'approvazione del bilancio, con la quale i comuni
verificano la quantita' e qualita' di aree e fabbricati da
destinarsi alla residenza, alle attivita' produttive e
terziarie - ai sensi delle leggi 18 aprile 1962, n. 167, 22
ottobre 1971, n. 865, e 5 agosto 1978, n. 457, che potranno
essere ceduti in proprieta' od in diritto di superficie;
con la stessa deliberazione i comuni stabiliscono il prezzo
di cessione per ciascun tipo di area o di fabbricato;
c) le deliberazioni con le quali sono determinati, per
l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e
le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti
di reddito per i tributi locali e per i servizi locali,
nonche', per i servizi a domanda individuale, i tassi di
copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi
stessi;
d) la tabella relativa ai parametri di riscontro della
situazione di deficitarieta' strutturale prevista dalle
disposizioni vigenti in materia;
e) il prospetto della concordanza tra bilancio di
previsione e obiettivo programmatico del patto di
stabilita' interno.".
 
Art. 8
Modalita' di raccordo con la pianificazione dell'attivita' dei
soggetti aggregatori e delle centrali di committenza ai quali le
stazioni appaltanti delegano la procedura di affidamento

1. Negli elenchi annuali degli acquisti di forniture e servizi e negli elenchi annuali dei lavori, le amministrazioni indicano per ciascun acquisto l'obbligo, qualora sussistente, ovvero l'intenzione di ricorrere ad una centrale di committenza o ad un soggetto aggregatore per l'espletamento della procedura di affidamento; a tal fine le amministrazioni consultano, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, ultimo periodo, la pianificazione dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza e ne acquisiscono il preventivo assenso o ne verificano la capienza per il soddisfacimento del proprio fabbisogno.
2. Nei casi in cui l'amministrazione, in adempimento di quanto previsto al comma 1, ricorra ad una centrale di committenza o ad un soggetto aggregatore, l'elenco annuale ne indica la denominazione fra quelle registrate nell'AUSA nell'ambito della Banca Dati dei Contratti Pubblici dell'Autorita' Nazionale Anticorruzione.
 
Art. 9
Disposizioni transitorie e finali

1. Il presente decreto si applica per la formazione o l'aggiornamento dei programmi triennali dei lavori pubblici o dei programmi biennali degli acquisti di forniture e servizi effettuati a decorrere dal periodo di programmazione 2019-2021 per i lavori e per il periodo di programmazione 2019-2020 per servizi e forniture.
2. Il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 24 ottobre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 283 del 5 dicembre 2014, e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Fino alla data di operativita' del presente decreto, indicata al comma 1, si applica l'articolo 216, comma 3 del codice e il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 24 ottobre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 283 del 5 dicembre 2014.

Note all'art. 9:
Il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti 24 ottobre 2014 (Procedure e schemi-tipo per la
redazione e la pubblicazione del programma triennale, dei
suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori
pubblici e per la redazione e la pubblicazione del
programma annuale per l'acquisizione di beni e servizi), e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 dicembre 2014, n.
283.
Si riporta l'art. 216, comma 3, del citato decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50:
"Art. 216. Disposizioni transitorie e di coordinamento
(Omissis).
3. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di
cui all'art. 21, comma 8, si applicano gli atti di
programmazione gia' adottati ed efficaci, all'interno dei
quali le amministrazioni aggiudicatrici individuano un
ordine di priorita' degli interventi, tenendo comunque
conto dei lavori necessari alla realizzazione delle opere
non completate e gia' avviate sulla base della
programmazione triennale precedente, dei progetti esecutivi
gia' approvati e dei lavori di manutenzione e recupero del
patrimonio esistente, nonche' degli interventi suscettibili
di essere realizzati attraverso contratti di concessione o
di partenariato pubblico privato. Le amministrazioni
aggiudicatrici procedono con le medesime modalita' per le
nuove programmazioni che si rendano necessarie prima
dell'adozione del decreto.
(Omissis).".
 
Art. 10
Clausola di invarianza finanziaria

1. All'attuazione delle disposizioni del presente decreto si provvede mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
 
Art. 11
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 16 gennaio 2018

Il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti
Delrio
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Padoan Visto, il Guardasigilli: Orlando

Registrato alla Corte dei conti il 5 marzo 2018 Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, reg. n. 1 foglio n. 253
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone