Gazzetta n. 58 del 10 marzo 2018 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 1 febbraio 2018
Individuazione delle risorse e dei criteri per l'erogazione degli aiuti alle imprese di pesca che effettuano l'interruzione temporanea obbligatoria di cui al decreto del 26 luglio 2017.



IL DIRETTORE GENERALE
della pesca marittima e dell'acquacoltura

Visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013 relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonche' la decisione 2004/585/CE del Consiglio;
Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
Visto il regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo, ed in particolare l'art. 33, paragrafo 1, lettera c);
Visto il regolamento delegato (UE) 288/2015 della Commissione del 17 dicembre 2014 che integra il regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda il periodo e le date di inammissibilita' delle domande;
Visto il programma operativo, predisposto in conformita' al disposto dell'art. 17, del citato regolamento (UE) n. 508/2014, approvato con decisione della Commissione CCI 2014IT14MFOP001 del 25 novembre 2015;
Visti i piani di gestione, articolati per GSA, inerenti la flotta a strascico adottati a livello nazionale, da ultimo, con decreto direttoriale del 20 maggio 2011, che prevedono riduzioni graduali dello sforzo di pesca in linea con gli obiettivi fissati nel piano di adeguamento della flotta di cui, da ultimo, al decreto direttoriale 19 maggio 2011, prorogati con decreto direttoriale n. 14689 del 22 giugno 2017;
Visti i criteri di selezione delle operazioni del PO FEAMP 2014/2020 approvati dal Comitato di sorveglianza del 3 marzo 2016 relativi alla misura 1.33: Arresto temporaneo dell'attivita' di pesca - art. 33 del regolamento (UE) n. 508/2014;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 143 del 17 luglio 2017 «Regolamento recante adeguamento dell'organizzazione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, a norma dell'art. 11, comma 2, del decreto legislativo del 19 agosto 2016, n. 177»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2017 registrato dalla Corte dei conti al prot. n. 212 del 29 marzo 2017 il dott. Riccardo Rigillo e' stato nominato direttore generale della direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura;
Visto il decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005, e successive modificazioni, recante il Codice dell'amministrazione digitale;
Visto il decreto ministeriale 26 gennaio 2012 recante adeguamento alle disposizioni comunitarie in materia di licenze di pesca;
Visto il decreto ministeriale n. 16769 del 26 luglio 2017 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 202 del 30 agosto 2017, che dispone le interruzioni temporanee obbligatorie delle attivita' di pesca inerenti le unita' per le quali la licenza autorizza al sistema strascico comprendenti i seguenti attrezzi: reti a strascico a divergenti, sfogliare rapidi, reti gemelle a divergenti per l'annualita' 2017;
Visto il decreto n. 2128/decA/46 del 3 agosto 2017 della Regione Sardegna, recante «Misure per migliorare la sostenibilita' della pesca marittima nelle acque prospicienti il territorio della Sardegna: arresto temporaneo per le unita' abilitate ai sistemi di pesca a strascico - comprendente i seguenti attrezzi: reti a strascico a divergenti, sfogliare rapidi, reti gemelle a divergenti - ad esclusione delle unita' abilitate alla pesca oceanica che operano oltre gli stretti - per l'anno 2017»;
Visto il D.A. n. 54/Gab. della Regione siciliana del 7 agosto 2017 recante disposizioni in materia di interruzione temporanea obbligatoria dell'attivita' di pesca per l'anno 2017;
Visto il D.A. n. 76/Gab. della Regione siciliana del 04 ottobre 2017 recante modifica del comma 4, art. 2 del D.A. n. 54/Gab. del 07 agosto 2017;
Visto il decreto ministeriale del 6 ottobre 2017 registrato alla Corte dei conti con numero 1-857 in data 25 ottobre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 265 del 13 novembre 2017, recante «Individuazione delle risorse e dei criteri per l'erogazione degli aiuti alle imprese di pesca che effettuano l'interruzione temporanea obbligatoria di cui al decreto 26 luglio 2017»;
Visto, in particolare, l'art. 1, comma 8, del suddetto decreto ministeriale del 6 ottobre 2017 che rinvia ad un successivo decreto direttoriale la definizione delle modalita' di attuazione dello stesso;
Considerato necessario dare attuazione al predetto art. 1, comma 8, del decreto ministeriale del 6 ottobre 2017;

Decreta:

Art. 1

Modalita' di integrazione alla manifestazione di interesse

1. L'Armatore autorizzato all'esercizio della pesca marittima con il sistema strascico, il quale comprende le reti a strascico a divergenti, le sfogliare rapidi, le reti gemelle a divergenti, che ha aderito all'arresto temporaneo obbligatorio previsto dall'art. 2 del decreto ministeriale del 26 luglio 2017 e che ha presentato, previa autorizzazione del/i proprietario/i dell'unita', al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura - PEMAC IV, via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, per il tramite dell'Autorita' marittima nella cui giurisdizione e' stata effettuata l'interruzione, apposita manifestazione di interesse di cui all'allegato 2 del decreto ministeriale 6 ottobre 2017 deve trasmettere, entro il 30 aprile 2018, per il tramite della stessa Autorita' marittima, l'integrazione alla manifestazione di interesse redatta sulla base del modello di cui all'allegato 1 del presente decreto.
2. L'integrazione alla manifestazione di interesse dovra' essere trasmessa al termine del periodo di arresto temporaneo obbligatorio ovvero delle misure tecniche successive di cui all'art. 4 del decreto ministeriale 26 luglio 2017 e dovra' contenere:
a) l'indicazione delle coordinate bancarie intestate al beneficiario sulle quali si intende ricevere l'aiuto;
b) copia della comunicazione scritta presentata all'Autorita' marittima di iscrizione nel caso in cui l'interruzione temporanea sia stata effettuata in compartimenti diversi da quelli di iscrizione (art. 5, comma 2 del decreto ministeriale 26 luglio 2017);
c) per le unita' di lunghezza inferiore ai 10 metri f.t. idonea documentazione, quale ad esempio documentazione fiscale, documentazione di trasporto, libretto carburante, note di vendita, che dimostri l'effettiva attivita' di pesca in mare per almeno 120 giorni nel corso dei due anni civili precedenti la data di inizio dell'arresto temporaneo obbligatorio.
3. Sono considerate irricevibili le manifestazioni di interesse di cui all'allegato 2 del decreto ministeriale 6 ottobre 2017, se depositate all'Autorita' marittima nella cui giurisdizione e' stata effettuata l'interruzione oltre la fine del periodo di arresto obbligatorio, ovvero delle misure tecniche successive all'interruzione temporanea di cui all'art. 4 del decreto ministeriale 26 luglio 2017, cosi' come indicato all'art. 1, comma 6 del decreto ministeriale 6 ottobre 2017.
 
Allegato 1
Al Decreto direttoriale n. 2858

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato
Al Decreto direttoriale n. 2858

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Requisiti di ammissibilita'

Al fine di ottenere l'aiuto di cui all'art. 1 del decreto ministeriale del 6 ottobre 2017 devono essere soddisfatti, a pena di inammissibilita', i seguenti requisiti stabiliti dalla normativa di riferimento:
l'armatore non deve aver commesso, nei 12 mesi precedenti la data di sottoscrizione della manifestazione di interesse ovvero durante il periodo di attuazione della misura, infrazioni che comportano l'inserimento nei casi di inammissibilita' previsti dai paragrafi 1 e 3 dell'art. 10 del regolamento (UE) 508/2014 (ai sensi del paragrafo 5 del medesimo articolo);
l'armatore deve essere in possesso dell'autorizzazione rilasciata dal/i proprietario/i dell'unita' da pesca, per la presentazione della manifestazione di interesse;
il beneficiario deve essere in possesso di tutti i documenti di bordo in corso di validita' alla data di inizio dell'arresto temporaneo obbligatorio;
l'unita' deve essere regolarmente armata ed equipaggiata alla data di inizio dell'arresto temporaneo obbligatorio;
l'unita' deve aver effettuato un'attivita' di pesca in mare per almeno 120 giorni nel corso dei due anni civili precedenti la data di inizio dell'arresto temporaneo obbligatorio;
l'unita' deve aver rispettato l'intero periodo di arresto temporaneo obbligatorio definito dall'art. 2 del decreto ministeriale 26 luglio 2017;
l'unita' deve aver rispettato le misure tecniche successive all'interruzione temporanea di cui all'art. 4 del decreto ministeriale 26 luglio 2017;
l'unita' deve essere in possesso, alla data di inizio dell'arresto temporaneo obbligatorio, del titolo abilitativo all'esercizio dell'attivita' di pesca in corso di validita' ed essere autorizzata all'esercizio dell'attivita' di pesca con uno degli attrezzi di cui all'art. 1, comma 1, del decreto ministeriale del 26 luglio 2017;
l'armatore non deve aver sbarcato personale imbarcato alla data di inizio dell'interruzione temporanea obbligatoria, fatti salvi i casi di malattia, infortunio o sbarco volontario del lavoratore ovvero per motivi non imputabili al beneficiario dell'aiuto (art. 1, comma 5, decreto ministeriale 6 ottobre 2017).
 
Art. 3

Attestazione del periodo di arresto

1. Entro 60 giorni decorrenti dalla data di acquisizione dell'integrazione alla manifestazione di interesse di cui all'allegato 1 del presente decreto, l'Autorita' marittima nella cui giurisdizione e' stata effettuata l'interruzione, trasmette alla Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo aoo.pemac@pec.politicheagricole.gov.it (l'oggetto della mail dovra', obbligatoriamente, iniziare con al seguente dicitura DDTEMP2017 e riportare nome M/P numero UE e matricola) per ciascuna unita', la seguente documentazione:
la manifestazione di interesse ricevuta ai sensi dell'art. 1, comma 6 del decreto ministeriale 6 ottobre 2017 corredata dal documento di identita' del sottoscrittore in corso di validita' e dagli eventuali allegati;
l'integrazione alla predetta manifestazione di cui all'allegato 1 del presente decreto corredata dagli eventuali allegati;
un'attestazione, predisposta secondo lo schema in allegato al presente decreto (allegato 2), che certifichi il deposito dei documenti di bordo nei termini indicati all'art. 2, comma 8 del decreto ministeriale del 26 luglio 2017, l'effettivo rispetto dei requisiti di cui all'art. 2 del presente decreto, nonche' i controlli effettuati per l'accertamento degli stessi.
2. All'attestazione di cui allegato 2 del presente decreto dovra' essere allegata, a cura dell'Autorita' marittima, la seguente documentazione:
copia della licenza di pesca o attestazione provvisoria in corso di validita' alla data di inizio dell'arresto temporaneo obbligatorio;
certificato di iscrizione al RIP;
estratto dei RR.NN.MM e GG. o delle matricole, datato e firmato, che riporti armatore e proprietario/i dell'imbarcazione alla data di inizio dell'arresto temporaneo obbligatorio. Qualora alla data di compilazione dell'allegato 2 le informazioni relative all'armamento e alla proprieta' avessero subito cambiamenti, l'estratto dovra' riportare anche le date di chiusura.
 
Art. 4

Inammissibilita'

1. L'unita' che ha usufruito dell'opzione di cui all'art. 5, comma 4 del decreto ministeriale 26 luglio 2017, non e' ammessa all'aiuto di cui all'art. 1 del decreto ministeriale del 6 ottobre 2017.
2. L'unita' che ha usufruito della deroga prevista all'art. 6, comma 3 del decreto ministeriale 26 luglio 2017 ed e' stata autorizzata dalla direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura all'effettuazione di attivita' di ricerca in mare, a scopi scientifici, durante il periodo di arresto temporaneo obbligatorio, non e' ammessa all'aiuto di cui all'art. 1 del decreto ministeriale del 6 ottobre 2017.
 
Art. 5

Ulteriori adempimenti

1. L'Autorita' marittima, presso la cui giurisdizione e' stato effettuato l'arresto temporaneo obbligatorio, provvede alla conservazione dei logbook cartacei per i 10 anni successivi la data dell'arresto temporaneo, al fine di eventuali futuri controlli da parte dell'Autorita' di gestione, dell'Autorita' di Audit, della Commissione europea e/o della Corte dei conti europea.
2. L'obbligo di cui al suindicato comma 1 e' annullato nel momento in cui l'Autorita' marittima provvede alla registrazione dei logbook cartacei nel sistema informativo SIPA in ambito SIAN.
 
Art. 6

Obblighi del beneficiario

Il beneficiario e' tenuto a rispettare le condizioni di cui al paragrafo 1, lettere da a) a d), dell'art. 10 del regolamento (UE) n. 508/2014 per tutto il periodo di attuazione dell'intervento, vale a dire per tutto il periodo di arresto temporaneo obbligatorio ovvero delle misure tecniche successive all'interruzione temporanea di cui al comma 1 dell'art. 4 del decreto ministeriale 26 luglio 2017 e per un periodo di cinque anni successivi alla data del pagamento finale al beneficiario.
 
Art. 7

Rettifiche finanziarie e recupero del contributo erogato

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 99, paragrafo 1 del regolamento (UE) n. 508/2014 la direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura procede a rettifiche finanziarie nel caso in cui il beneficiario non rispetta gli obblighi di cui all'art. 10, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 508/2014.
2. Nei casi di rettifiche finanziarie di cui al suddetto comma 1, la direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura stabilisce l'ammontare della rettifica finanziaria, che e' proporzionata tenendo conto della natura, della gravita', della durata e della ripetizione della violazione o del reato da parte del beneficiario.
 
Art. 8

Modalita' di istruttoria dell'istanza

1. Il Ministero, acquisita la documentazione di cui all'art. 3 e verificata la disponibilita' finanziaria, provvede a redigere una graduatoria tenuto conto dei criteri di selezione di cui al successivo art. 9 che sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
2. L'aiuto calcolato ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto ministeriale 6 ottobre 2017 e' erogato in un'unica soluzione previo controllo di primo livello effettuato dalla direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura.
3. Pubblicata la graduatoria ed effettuati i controlli di primo livello, il Ministero predispone i decreti di pagamento seguendo l'ordine della graduatoria.
 
Art. 9

Criteri di selezione

1. La selezione delle richieste di arresto temporaneo tiene conto dei seguenti criteri:
a) maggior numero di kW dell'imbarcazione;
b) maggior numero di GT dell'imbarcazione, secondo la tabella di seguito riportata:


Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 10

Ulteriori disposizioni

Il presente decreto si applica anche alle unita' iscritte nei compartimenti della Regione Sardegna e siciliana che effettuano il periodo di interruzione obbligatoria ai sensi dell'art. 2, comma 7, del decreto ministeriale del 26 luglio 2017.
Il presente provvedimento e' trasmesso all'organo di controllo per la registrazione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali nonche' affisso all'albo delle capitanerie di porto.
Roma, 1° febbraio 2018

Il direttore generale: Rigillo
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone