Gazzetta n. 59 del 12 marzo 2018 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 22 febbraio 2018
Determinazione delle scorte di sicurezza di greggio e/o prodotti petroliferi per l'anno scorta 2018.


IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la legge del 7 novembre 1977, n. 883, che recepisce l'Accordo relativo ad un programma internazionale per l'energia firmato a Parigi il 18 novembre 1974 da realizzarsi attraverso l'Agenzia internazionale per l'energia (A.I.E.);
Vista la direttiva comunitaria 2009/119/CE del 14 settembre 2009 che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi e abroga le direttive 73/238/CEE e 2006/67/CE nonche' la decisione 68/416/CEE, con effetto al 31 dicembre 2012;
Visto il decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249, che attua la direttiva 2009/119/CE sopra citata ed in particolare l'art. 3, comma 1, il quale dispone che le scorte petrolifere di sicurezza e specifiche del Paese siano determinate annualmente con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico;
Vista la legge 29 luglio 2015, n. 115, Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2014, ed in particolare l'art. 25 recante «Disposizioni relative allo stoccaggio di scorte petrolifere. Procedura di infrazione n. 2015/4014», che prevede la possibilita' di ampliare la tenuta delle scorte all'estero anche per le scorte specifiche non attribuite all'OCSIT;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 20 febbraio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 28 febbraio 2017, n. 49, di determinazione dei quantitativi complessivi delle scorte di sicurezza e specifiche di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi per l'anno scorta 2017;
Visto il decreto direttoriale DGSAIE del 23 maggio 2013 ai sensi dell'art. 25, comma 5 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249, relativo alle procedure per la detenzione delle scorte in altri Paesi dell'Unione europea e delle scorte tenute sul territorio nazionale per conto di altri Paesi dell'Unione europea e il successivo decreto direttoriale DGSAIE del 23 novembre 2015 di aggiornamento delle procedure di deleghe di tenuta delle scorte obbligatorie di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi a valere dal 1° aprile 2016;
Vista la comunicazione dell'Agenzia internazionale per l'energia (A.I.E.) del 16 febbraio 2018, che riporta le importazioni nette dell'Italia dell'anno 2017, pari a 43.489.000 tep di cui 10.723.000 tep corrispondono a 90 giorni di importazioni nette giornaliere medie;
Vista la comunicazione dell'Agenzia internazionale per l'energia (A.I.E.) del 16 febbraio 2018 che riporta i consumi finali dei Paesi membri dell'AIE dell'anno 2017, definendo per l'Italia il quantitativo di 55.122.000 tonnellate equivalenti di petrolio, di seguito denominate tep, di cui 9.212.170 tep corrispondono a sessantuno giorni di consumo nazionale;
Visto il documento Applicativo scorte petrolifere - Regolamento versione 1.2 del maggio 2013, pubblicato nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico, che disciplina lo scambio di informazioni e comunicazioni tra il Ministero dello sviluppo economico e gli operatori economici mediante la piattaforma informatica realizzata ai sensi dell'art. 12, comma 3 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249;
Considerato che tale piattaforma informatica e' operativa, per conto del Ministero dello sviluppo economico - DGSAIE, sul sito internet dell'Organismo centrale di stoccaggio italiano (OCSIT) all'indirizzo https://mise.ocsit.it/scorte/
Ritenuta la necessita' di procedere alla determinazione delle scorte petrolifere di sicurezza e specifiche per il corrente anno ed all'imposizione dell'obbligo ai soggetti ad esso tenuti in virtu' della normativa in premessa;

Decreta:

Art. 1
Determinazione dei quantitativi complessivi delle scorte di sicurezza
e specifiche di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi per
l'anno scorta 2018

1. L'anno scorta 2018 inizia il 1° aprile 2018 e termina alla data di inizio del successivo anno scorta individuata dal decreto ministeriale che stabilisce l'imposizione degli obblighi di scorta per l'anno scorta 2019.
2. Avendo verificato dalla documentazione dell'A.I.E. citata in premessa che, utilizzando le metodologie di cui agli allegati I e II del decreto legislativo citato, con riferimento all'anno 2017, il valore di 90 giorni di importazioni nette giornaliere medie corrisponde a 10.723.000 tep e che il valore di 61 giorni di consumo interno giornaliero medio corrisponde a 9.212.170 tep, in forza dell'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249, che dispone che il livello di scorte di sicurezza equivale al quantitativo maggiore tra quello corrispondente a novanta giorni di importazioni nette giornaliere medie o a sessantuno giorni di consumo interno giornaliero medio, le scorte per l'anno scorta 2018, da costituire e mantenere stoccate, sono calcolate sulla base delle importazioni nette giornaliere medie.
3. Utilizzando il metodo riportato nell'allegato III.2 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249, e tenuto conto della necessita' di raggiungere i livelli di scorta fissati a carico dell'Italia dall'Agenzia internazionale per l'energia, ai sensi dell'art. 4, comma 4, del medesimo decreto legislativo, si riportano i seguenti valori necessari a determinare la ripartizione dell'obbligo di mantenimento delle scorte di sicurezza e specifiche tra i soggetti obbligati di cui all'art. 3, comma 7 dello stesso decreto legislativo, di seguito denominati soggetti obbligati:
a) l'ammontare complessivo di scorte di sicurezza di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi, valore a), da costituire e mantenere stoccato per l'Italia, per l'anno scorta 2018, ai sensi dell'art. 3, comma 1 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249, e' determinato in complessive 10.723.000 tep equivalenti a novanta giorni di importazioni nette giornaliere medie dell'Italia nell'anno 2017;
b) sulla base delle dichiarazioni effettuate dai titolari di depositi fiscali di prodotti energetici, a norma dell'art. 3, comma 8 e dell'art. 7, comma 6, del medesimo decreto legislativo, utilizzando le metodologie ed i coefficienti riportati nell'allegato III.1 dello stesso decreto legislativo, il valore dell'aggregato totale Italia di immesso in consumo dei prodotti soggetti all'obbligo di cui all'art. 3, comma 7, dello stesso decreto legislativo, di seguito denominati prodotti soggetti all'obbligo, valore b), e' determinato in 44.448.847 tep;
c) l'obbligo in scorta da costituire e detenere per ogni tep di immesso in consumo dei prodotti soggetti all'obbligo, valore c), che ogni soggetto obbligato ha l'onere di detenere per l'anno scorta 2018 e' determinato pari a 0,2412.
4. La contabilizzazione del livello delle scorte complessivamente detenuto per l'anno scorta 2018 e' effettuata con il metodo riportato nell'allegato III.1 lettera a) del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249, includendo tutte le scorte di prodotti petroliferi identificati nell'allegato C, punto 3.1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1099/2008 e successive modifiche.
5. Sulla base delle dichiarazioni effettuate dai titolari di depositi fiscali di prodotti energetici, si rileva che il totale dell'immesso in consumo comprensivo del GPL e dei quantitativi ricadenti in franchigia e quindi esclusi dall'obbligo di scorta, nell'anno 2017 e' stato pari a 45.290.363 tonnellate.
 
Allegato I
Elenco dei coefficienti di trasformazione delle tonnellate dei
prodotti petroliferi da utilizzare per il calcolo di copertura dell'obbligo delle scorte
specifiche e delle scorte in prodotti di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 31 dicembre
2012, n. 249

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2
Valutazione annuale degli ulteriori obblighi di scorta per il
prodotto GPL

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 7, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249, non si ravvisa l'opportunita' di includere ulteriori obblighi di scorta per l'anno scorta 2018 relativamente al prodotto gas di petrolio liquefatto (GPL).
 
Allegato II
Elenco dei coefficienti di trasformazione delle tonnellate di
petrolio greggio e dei prodotti petroliferi da utilizzare per la dichiarazione di immissione
in consumo di cui all'articolo 3, comma 8 e articolo 7, comma 6, del decreto
legislativo 31 dicembre 2012, n. 249 e per il calcolo di copertura dell'obbligo di scorte di
sicurezza di cui
all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo.

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 3
Identificazione dei prodotti petroliferi che compongono le scorte
specifiche

1. Ai sensi dell'art. 9, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249, sono identificati i seguenti prodotti che compongono le scorte specifiche italiane per l'anno 2018:
a) benzina per motori;
b) jet fuel del tipo cherosene;
c) gasolio (olio combustibile distillato);
d) olio combustibile (ad alto e basso tenore di zolfo), che rappresentano oltre il 75% del consumo interno dell'anno 2017 calcolato secondo il metodo di cui all'allegato II dello stesso decreto legislativo.
 
Art. 4
Obbligo di detenzione di scorte specifiche a carico dell'Organismo
centrale di stoccaggio italiano (OCSIT)

1. Ai sensi dell'art. 9, comma 6 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249, per l'anno scorta 2018 all'OCSIT, istituito ai sensi dell'art. 7 dello stesso decreto legislativo, e' assegnato un obbligo di detenzione di scorte specifiche pari a numero 12 (dodici) di giorni.
2. Per l'anno scorta 2018 le scorte in prodotti con le stesse caratteristiche delle scorte specifiche, di seguito denominate «scorte in prodotti», di proprieta' dei soggetti obbligati sono conseguentemente pari a diciotto giorni.
3. Conseguentemente, per l'anno scorta 2018 a carico dei soggetti obbligati sono disposti, ai sensi dell'art. 8, comma 4, del decreto legislativo di cui al comma 1, obblighi di delega nei confronti dell'OCSIT stesso per un ammontare pari a dodici giorni.
 
Art. 5
Determinazione della quota individuale di scorte in prodotti e scorte
di sicurezza di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi per
l'anno scorta 2018

1. In esito alla applicazione di quanto previsto dal decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249, la quota individuale dell'obbligo di scorta complessiva di cui all'art. 1, comprensiva della quota parte di prodotto inestraibile, e' determinata dal Ministero dello sviluppo economico, per ogni soggetto obbligato:
a) in misura proporzionale al relativo immesso in consumo delle diverse tipologie di prodotti di cui all'art. 3, comma 1, che complessivamente ammontano a 44.448.847 tep, ai fini della determinazione delle scorte in prodotti che i soggetti obbligati devono detenere;
b) in misura proporzionale al relativo immesso in consumo di tutte le tipologie di prodotti energetici, ai fini della determinazione delle rimanenti scorte di sicurezza.
Le scorte in prodotti ammontano complessivamente, a livello Paese per l'anno scorta 2018, a 3.574.333 tep, di cui le scorte specifiche dell'OCSIT ammontano a 1.429.733 tep, mentre le rimanenti scorte di sicurezza ammontano complessivamente a livello Paese a 8.742.224 tep. La trasformazione in tep delle tonnellate di scorte specifiche e di scorte in prodotti e delle scorte di sicurezza e' effettuata attraverso i coefficienti riportati rispettivamente negli allegati 1 e 2.
2. La quota individuale nelle sue componenti di scorte specifiche, di scorte in prodotti e di scorte di sicurezza e' comunicata all'OCSIT e ad ogni soggetto obbligato esclusivamente attraverso la piattaforma informatica citata in premessa, alla quale l'OCSIT ed ogni soggetto obbligato accedono in via esclusiva per gli obblighi di propria competenza.
3. A tal fine, il soggetto obbligato accedendo con le proprie credenziali alla citata piattaforma informatica e' tenuto a prendere visione del proprio obbligo di scorta individuale suddiviso nelle due fattispecie di scorte di sicurezza (valore X60 ) e scorte in prodotti (valore X18 ), con l'indicazione delle relative quote massime detenibili nel territorio di altri Stati membri dell'Unione europea. L'OCSIT accedendo con le proprie credenziali alla citata piattaforma informatica e' tenuto a prendere visione del proprio obbligo di scorta nella fattispecie di scorte specifiche (valore X12 ) detenibile esclusivamente nel territorio nazionale.
4. La quota individuale di scorte di sicurezza e scorte in prodotti per l'anno scorta 2018 deve essere costituita a decorrere dalle ore 00,00 del 1° aprile 2018. Parimenti le scorte specifiche dell'OCSIT per l'anno scorta 2018 devono essere costituite a decorrere dalle ore 00,00 del 1° aprile 2018.
5. Entro la data di cui al comma 4 i soggetti obbligati sono tenuti a comunicare tramite la piattaforma informatica di cui al comma 2 la dislocazione delle scorte di sicurezza e scorte in prodotti a copertura della propria quota individuale complessiva d'obbligo. Pari obbligo di comunicazione e' disposto in capo all'OCSIT relativamente alle scorte specifiche.
6. Qualora le scorte di sicurezza e le scorte in prodotti siano dislocate presso depositi fiscali la cui titolarita' risulti essere di operatori economici diversi dal soggetto obbligato, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo e' necessaria una conferma della costituzione di tali scorte effettuata dai titolari degli stessi depositi fiscali presso cui le scorte sono dislocate, tramite la piattaforma informatica di cui al comma 2. Pari obbligo di conferma e' disposto anche relativamente alle scorte specifiche dell'OCSIT.
7. Ogni successiva diversa dislocazione delle scorte di sicurezza, delle scorte specifiche e delle scorte in prodotti potra' essere disposta previa comunicazione al Ministero dello sviluppo economico tramite la piattaforma informatica di cui al comma 2 e con le modalita' operative e tempistica previste nella stessa piattaforma.
 
Art. 6
Valutazione annuale del limite massimo percentuale di scorte di
sicurezza e di scorte in prodotti detenibili all'estero

1. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 5, commi 5 e 6 e dell'art. 8, comma 3 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249, e tenuto conto dell'andamento del mercato delle scorte di sicurezza e dell'attuale direttiva comunitaria, per l'anno scorta 2018, in via sperimentale, il limite massimo percentuale di scorte di sicurezza anche specifiche detenibili nel territorio di altri Stati membri dell'Unione europea e' fissato al 100 per cento.
2. L'OCSIT detiene le scorte di cui all'art. 4, comma 1, esclusivamente nel territorio nazionale.
 
Art. 7
Limite dei biocarburanti detenibili a copertura dell'obbligo di
scorte di sicurezza e scorte in prodotti

1. Ai sensi dell'art. 16, comma 2, lettere b) e c) del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249, sono indicati i seguenti limiti percentuali massimi dei biocarburanti detenibili da ciascun soggetto obbligato a copertura dell'obbligo di scorte di sicurezza e scorte in prodotti per l'anno scorta 2018 relativamente ai prodotti gasolio e benzina per motori:
a) biocarburanti miscelabili con il gasolio: 25 per cento;
b) biocarburanti miscelabili con la benzina per motori: 10 per cento.
2. I biocarburanti, nelle misure massime previste dal comma 1, possono essere fatti valere a copertura dell'obbligo di scorta di sicurezza (valore X60 ) qualora siano stoccati, anche in siti diversi, in relazione a benzina per motori e gasolio destinati ad essere utilizzati nel settore dei trasporti, sia nel territorio nazionale che nel territorio di un diverso Paese dell'Unione europea.
3. I biocarburanti, nelle misure massime previste dal comma 1, possono essere fatti valere a copertura dell'obbligo di scorta in prodotti (valore X18 ) qualora siano stoccati, anche in siti diversi, in relazione a benzina per motori e gasolio destinati ad essere utilizzati nel settore dei trasporti, sia nel territorio nazionale che nel territorio di un diverso Paese dell'Unione europea.
 
Art. 8

Ulteriori disposizioni

1. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet del Ministero dello sviluppo economico ed entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Avverso il presente atto e' possibile proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica rispettivamente entro 60 o 120 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 22 febbraio 2018

Il Ministro: Calenda
 
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